HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/8
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 297
    "total_time" => 0.928394
    "namelookup_time" => 0.000513
    "connect_time" => 0.032442
    "pretransfer_time" => 0.072206
    "size_download" => 170328.0
    "speed_download" => 183543.0
    "starttransfer_time" => 0.072226
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 50382
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 72095
    "connect_time_us" => 32442
    "namelookup_time_us" => 513
    "pretransfer_time_us" => 72206
    "starttransfer_time_us" => 72226
    "total_time_us" => 928394
    "start_time" => 1757360281.221
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/8"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2778080)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/8 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"8","numero_parte":"1","data_gazzetta":"26/02/2025","numero_gazzetta":"9","data_notifica":"03/02/2025","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER)\u0026nbsp;– Previsione che\u0026nbsp;la legge n. 20 del 2024bsi applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Ricorso del Governo – Denunciate norme che, trovando attuazione immediata in relazione ai procedimenti amministrativi già in corso di svolgimento nonché ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti favorevoli, si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli - Disposizioni regionali irragionevolmente incidenti, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee come identificate dalla normativa statale fondamentale di riforma economico-sociale – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Contrasto con i principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Previsione la quale, nel disporre che una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l’impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa esser più realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico dell’operatore – Lesione della libertà di iniziativa economica dato che nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, l’operatore ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20, comma 8.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni regionali le quali, impedendo l’applicazione della legislazione statale che impone il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, configurano le ipotesi censurate dalla giurisprudenza costituzionale di c.d. leggi di reazione, volte a render inapplicabile, nel proprio territorio, una legge ritenuta costituzionalmente illegittima, dannosa o inopportuna - Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia\u0026nbsp;– Contrasto con il decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee) 21 giugno 2024 che impone alle regioni il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione fissato a livello europeo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Disciplina che impone, a prescindere dal grado di maturità dei procedimenti amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto, determinante un nocumento all’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Vulnerazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Disposizione che rende inefficaci i titoli abilitativi già formatisi, costituendo una sopravvenienza normativa sfavorevole e retroattiva che lede i diritti già acquisiti dall’interessato – Violazione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 5.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e) ; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 22; decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee), di concerto con il Ministero della cultura, 21 giugno 2024; direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Ricorso del Governo - Denunciata disciplina che confligge con il principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonte rinnovabile – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 7.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 del\u0027art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche a interventi già iniziati alla data della sua entrata in vigore – Violazione del principio della certezza del diritto e della chiarezza normativa – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Conflitto con la normativa statale interposta che correla il concetto di area idonea non alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensì all’accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario –\u0026nbsp;Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 8.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore – Ricorso del Governo – Previsione che confligge con la normativa statale interposta la quale prevede che si giunga all’individuazione delle relative aree idonee all’esito di un percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario –\u0026nbsp;Lesione delle previsioni legislative statali\u0026nbsp;di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 9.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 23.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che l\u0027istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato \"dibattito pubblico\" nonché dall\u0027espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l\u0027istanza per il raggiungimento dell\u0027intesa è proposta all\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell\u0027istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all\u0027unanimità, in relazione alla compatibilità dell\u0027intervento rispetto alla presenza di aree non idonee – Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito – Previsione che, in caso di perfezionamento dell\u0027intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell\u0027impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica (AU) – Ricorso del Governo – Denunciate misure di semplificazione e accelerazione che costituiscono eccezioni rispetto all’ordinario funzionamento della conferenza di servizi e del silenzio assenso – Previsione che non garantisce quei livelli ulteriori di tutela, rispetto alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale – Disposizione regionale la quale consente che un impianto per la produzione di energie rinnovabili possa essere realizzato nell’ambito di aree non idonee a seguito di un’intesa politica tra enti territoriali, anche in aree soggette a una tutela culturale e paesaggistica\u0026nbsp;- Conflitto con la normativa statale che fissa, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energie rinnovabili, un procedimento apposito da parte della soprintendenza competente - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 3, commi 1, 2, 4 e 5.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere m) e s); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. da 14 a 14-quinquies, 17- bis, 20 e 29; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 e 146; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4519","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"07/10/2025","relatore":"BUSCEMA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4519","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"07/10/2025","relatore":"BUSCEMA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 03 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 3 febbraio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la legge reg.\n  n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione,  ivi\n  comprese le aree e le superfici sulle quali  insistono  impianti  a\n  fonti  rinnovabili   in   corso   di   valutazione   ambientale   e\n  autorizzazione,  di  competenza   regionale   o   statale,   ovvero\n  autorizzati che non abbiano determinato una modifica  irreversibile\n  dello stato dei luoghi. \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che e\u0027 vietata la\n  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non\n  idonee come individuate dagli allegati A, B, C,  D,  E  alla  legge\n  reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1  della  medesima\n  legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli\n  impianti e gli accumuli FER la cui  procedura  autorizzativa  e  di\n  valutazione ambientale, di competenza regionale o  statale,  e\u0027  in\n  corso al momento dell\u0027entrata in vigore della legge reg. n. 20  del\n  2024 - Previsione che non puo\u0027 essere dato corso  alle  istanze  di\n  autorizzazione che, pur presentate  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\n  della medesima legge regionale, risultino in contrasto con  essa  e\n  ne pregiudichino l\u0027attuazione  -  Previsione  che  i  provvedimenti\n  autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027\n  emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti  nelle  aree  non\n  idonee, sono privi di efficacia. \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che,  qualora  un\n  progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle  aree\n  definite idonee sia nelle aree  definite  non  idonee,  prevale  il\n  criterio di non idoneita\u0027. \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Interventi  di  rifacimento,\n  integrale  ricostruzione,  potenziamento   relativi   ad   impianti\n  realizzati in data antecedente all\u0027entrata in  vigore  della  legge\n  reg. n. 20 del 2024  e  in  esercizio,  nelle  aree  non  idonee  -\n  Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un  aumento\n  della superficie lorda occupata,  nonche\u0027,  nel  caso  di  impianti\n  eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto,  intesa  come\n  la somma delle altezze  dei  singoli  aerogeneratori  del  relativo\n  impianto, fermo restando quanto previsto dal  secondo  periodo  del\n  comma 6 dell\u0027art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il\n  rispetto  dell\u0027art.  109  delle  norme  di  attuazione  del   Piano\n  paesaggistico regionale. \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che indica  quali\n  sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  i  comuni\n  hanno   facolta\u0027   di   proporre   un\u0027istanza   propedeutica   alla\n  realizzazione di un impianto o di un accumulo  FER  all\u0027interno  di\n  un\u0027area individuata come non idonea, al fine del raggiungimento  di\n  un\u0027intesa con la Regione - Previsione che l\u0027istanza e\u0027 deliberata a\n  maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli\n  comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu\u0027 di  un\n  impatto visivo o paesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER -\n  Previsione  che  la  deliberazione  e\u0027  preceduta  da  un  processo\n  partecipativo,    denominato    \"dibattito    pubblico\",    nonche\u0027\n  dall\u0027espletamento  di  una  consultazione  popolare  che  si   deve\n  concludere con una posizione favorevole alla proposta -  Previsione\n  che  l\u0027istanza  per  il  raggiungimento  dell\u0027intesa  e\u0027   proposta\n  all\u0027Assessorato competente in  materia  che  secondo  le  procedure\n  della conferenza di servizi istruttoria di cui alla  legge  n.  241\n  del  1990,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell\u0027istanza,\n  convoca i soggetti competenti  ad  esprimersi,  all\u0027unanimita\u0027,  in\n  relazione  alla  compatibilita\u0027   dell\u0027intervento   rispetto   alla\n  presenza di aree non  idonee  -  Previsione  che  nel  procedimento\n  amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle\n  ipotesi  di  assenso  tacito  -  Previsione   che,   in   caso   di\n  perfezionamento  dell\u0027intesa,  il   proponente   ha   facolta\u0027   di\n  presentare ai soggetti  competenti  istanza  per  la  realizzazione\n  dell\u0027intervento nell\u0027ambito del regime autorizzativo stabilito  per\n  le aree ordinarie esclusivamente  utilizzando,  in  relazione  alla\n  taglia  e  tipologia  dell\u0027impianto,  il  regime  della   Procedura\n  abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione unica (AU). \n- Legge della Regione  autonoma  Sardegna  5  dicembre  2024,  n.  20\n  (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici  idonee  e\n  non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti  a  fonti  di\n  energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n  autorizzativi), artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi, 1, 2, 4  e\n  5. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n               Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.\n80224030587) presso i cui uffici; \n    contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del\nPresidente pro tempore, presidente della Giunta regionale, nella  sua\nsede  in  Cagliari,  al  viale   Trento   n.   69,   indirizzo   PEC:\npresidenza@pec.regione.sardegna.it \n \n        Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale \n \n    degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi  1,  2,  4  e  5\ndella legge della Regione Autonoma  della  Sardegna  del  5  dicembre\n2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l\u0027individuazione di  aree  e\nsuperfici idonee e  non  idonee  all\u0027installazione  e  promozione  di\nimpianti  a  fonti  di   energia   rinnovabile   (FER)   e   per   la\nsemplificazione  di  procedimenti   autorizzativi»   pubblicata   nel\nBollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del\n5 dicembre 2024, n. 65 (Parte  I  e  II),  giusta  deliberazione  del\nConsiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  28  gennaio\n2025. \n    Per quanto in questa sede d\u0027interesse, si riportano di seguito le\ndisposizioni impugnate che cosi\u0027 dispongono: \n      Art. 1 - Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile (FER). \n    «1. La presente legge: \n      a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e\nordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica  e\nclimatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo  e\nsecondo periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle disposizioni di cui\nall\u0027art. 3, lettera f), m) e n), art.  4,  lettera  e),  della  legge\ncostituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la\nSardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della\nRepubblica del 22 maggio 1975, n.  480  (Nuove  norme  di  attuazione\ndello statuto speciale della  Regione  autonoma  della  Sardegna),  e\nsecondo  un  criterio  pianificatorio  di  sistema   che   tenga   in\nconsiderazione la pianificazione energetica e quella di  governo  del\nterritorio; \n      b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della  lettera  a),\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 4 del  decreto  legislativo  8  novembre\n2021,  n.  199  (Attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/2021   del\nParlamento europeo e  del  Consiglio  dell\u002711  dicembre  2018,  sulla\npromozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia  da  fonti   rinnovabili)   e   in\nconformita\u0027 a quanto previsto dal decreto del Ministro  dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili», pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale\ndel 2 luglio 2024, n. 153; \n      c)  garantisce  la  minimizzazione  dell\u0027impatto  ambientale  e\npaesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili,  nonche\u0027\nla loro programmazione territoriale al fine di garantire il  rispetto\ndegli  obblighi  comunitari  in  materia   di   decarbonizzazione   e\ntransizione energetica,  nonche\u0027  nel  rispetto  degli  obiettivi  di\npotenza complessiva da  traguardare  all\u0027anno  2030  per  la  Regione\nautonoma della Sardegna; \n      d) garantisce la massimizzazione delle aree da  individuare  al\nfine di agevolare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla\nTabella A dell\u0027art. 2 del decreto del Ministro dell\u0027ambiente e  della\nsicurezza energetica 21 giugno 2024, nonche\u0027 di garantire le esigenze\ndi tutela del  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree\nagricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e  dei  corpi  idrici,\nprivilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture  edificate,  quali\ncapannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027  di  aree  a  destinazione\nindustriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e  verificando\nl\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse  le\nsuperfici  agricole  non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le\ncaratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,  delle\ninfrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027 tenendo  in\nconsiderazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli\ndi rete e il potenziale disviluppo della rete stessa. \n    2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e  di\ntutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio\ndella Regione, ivi comprese  le  aree  e  le  superfici  sulle  quali\ninsistono impianti  a  fonti  rinnovabili  in  corso  di  valutazione\nambientale e  autorizzazione,  di  competenza  regionale  o  statale,\novvero  autorizzati  che  non  abbiano   determinato   una   modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi. La presente  legge  si  applica\nalle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi  della\nConvenzione di Montego Bay del10 dicembre  1982,  ratificata  con  la\nlegge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed  esecuzione   della\nConvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati  e\natto finale, fatta  a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,  nonche\u0027\ndell\u0027accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa,\ncon allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). \n    [...] \n    5. E\u0027 vietata la realizzazione  degli  impianti  ricadenti  nelle\nrispettive aree non idonee cosi\u0027 come individuate dagli  allegati  A,\nB, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica\nanche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa\ne di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in\ncorso al momento dell\u0027entrata in vigore  della  presente  legge.  Non\npuo\u0027 essere dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione  che,  pur\npresentate  prima  dell\u0027entrata  in  vigore  della  presente   legge,\nrisultino in contrasto con essa e ne  pregiudichino  l\u0027attuazione.  I\nprovvedimenti autorizzatori e tutti  i  titoli  abilitativi  comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad  oggetto  gli  impianti  ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono  fatti  salvi  i\nprovvedimenti aventi ad oggetto impianti che  hanno  gia\u0027  comportato\nuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di\nrealizzazione di cui al presente comma non si applica  agli  impianti\nagrivoltaici   realizzati   direttamente   ed   esclusivamente    dai\ncoltivatori diretti (CD) o  da  imprenditori  agricoli  professionali\n(IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all\u0027allegato G,  punto  2,  e\naventi potenza nominale inferiore o uguale a  10  MW,  purche\u0027  siano\ngia\u0027 autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. \n    [...] \n    7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso\nsia nelle aree definite idonee, di cui all\u0027allegato F, sia nelle aree\ndefinite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027. Nei casi di  cui  al  precedente  periodo,\nlimitatamente  a  gli  impianti  fotovoltaici  e  agli  impianti   di\naccumulo, qualora i  relativi  progetti  di  realizzazione  prevedano\nl\u0027installazione  presso  aree  rientranti  nelle  zone   urbanistiche\nomogenee D e G, di cui al decreto dell\u0027Assessore regionale degli enti\nlocali,  finanze  e  urbanistica,  20  dicembre   1983,   n.   2266/U\n(Disciplina dei limiti e dei rapporti  relativi  alla  formazione  di\nnuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei\ncomuni della Sardegna), non si applicano le fasce di  tutela  di  cui\nalle lettere s), x), w) e bb) dell\u0027allegato A qualora l\u0027area  oggetto\ndel rispettivo  intervento  sia  infrastrutturata  e  urbanizzata  in\nmisura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente  ai  casi  di\ncui al precedente periodo, qualora l\u0027area non sia infrastrutturata  e\nurbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce  di  tutela\ndi cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per  cento.  Qualora\nun progetto di  impianto  FER,  ivi  inclusi  gli  accumuli  ad  essi\nconnessi, sia  finalizzato  all\u0027autoconsumo  o  al  servizio  di  una\ncomunita\u0027 energetica e ricade in  una  delle  condizioni  di  cui  ai\nprecedenti periodi, prevale il criterio di idoneita\u0027. \n    8.  Gli  interventi  di  rifacimento,  integrale   ricostruzione,\npotenziamento relativi ad impianti  realizzati  in  data  antecedente\nall\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree\nnon idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della\nsuperficie lorda occupata, nonche\u0027, nel caso di impianti  eolici,  un\naumento dell\u0027altezza totale  dell\u0027impianto,  da  intendersi  come  la\nsomma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto,\nfermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma  6,  ivi\ncompreso il rispetto dell\u0027art. 109  delle  norme  di  attuazione  del\nPiano paesaggistico regionale. \n    9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti  off-shore\ngli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai  sensi  della\nConvenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del  1994,\nle aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos  di  cui\nalla  legge  11  ottobre  2001,  n.  391  (Ratifica   ed   esecuzione\ndell\u0027Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario\nper i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre  1999),  le  aree\nmarine protette istituite e istituende ai  sensi  della  legislazione\nvigente nonche\u0027 le aree protette, le aree  protette  a  mare  incluse\nnella  Rete  Natura  2000,  le  aree  parco  dell\u0027arcipelago  de   La\nMaddalena, ivi incluse le relative fasce  di  rispetto  necessarie  a\ngarantire  la  tutela  e  preservazione   degli   habitat   e   delle\ncaratteristiche ambientali e naturali,  le  aree  abituali  di  pesca\ncensite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti, le aree  interessate  da  indagini  e\nritrovamenti di archeologia subacquea, le  aree  marine  attraversate\ndal passaggio dei tonni individuate con  deliberazione  della  Giunta\nregionale da  adottare  entro  centoventi  giorni,  nonche\u0027  le  aree\nricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui  all\u0027art.  136,\ncomma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.\n42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art.  10\ndella legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all\u0027art. 17, comma\n3,  lettera  a)  del  Piano  paesaggistico  regionale.  Questi   sono\nidentificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui\nall\u0027art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n.  42\ndel 2004 e dai beni di cui all\u0027art. 17, comma 3, lettera a) del Piano\npaesaggistico regionale.» \n      Art. 3 - Misure  di  semplificazione  e  accelerazione  per  la\npromozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure  di\ngaranzie  di  esecuzione  e  bonifica  dei  siti  degli  impianti   e\ndisposizioni finali. \n    1. Al fine di agevolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di\ntransizione energetica, di promozione delle fonti  rinnovabili  e  di\ncontenimento dei costi energetici  nel  rispetto  delle  peculiarita\u0027\nstorico-culturali,  paesaggistico-ambientali   e   delle   produzioni\nagricole, i comuni hanno facolta\u0027 di proporre un\u0027istanza propedeutica\nalla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di\nun\u0027area individuata come non idonea ai sensi  della  presente  legge.\nL\u0027istanza e\u0027  finalizzata  al  raggiungimento  di  un\u0027intesa  con  la\nRegione. Qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente\nin un\u0027area mineraria dismessa  di  proprieta\u0027  regionale  o  di  enti\ninteramente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima e\u0027  trasferita\nin proprieta\u0027 ai comuni che ne  facciano  richiesta  ai  sensi  della\nlegge  regionale  5  dicembre  1995,  n.  35  (Alienazione  dei  beni\npatrimoniali). \n    2.  L\u0027istanza  e\u0027  deliberata  a  maggioranza   qualificata   dal\nconsiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il  cui  territorio\nsia  interessato,  anche  in  virtu\u0027   di   un   impatto   visivo   o\npaesaggistico, dall\u0027impianto o dall\u0027accumulo FER. La deliberazione di\ncui al presente comma e\u0027  preceduta  da  un  processo  partecipativo,\ndenominato «dibattito  pubblico»  nonche\u0027  dall\u0027espletamento  di  una\nconsultazione popolare  nel  rispetto  degli  istituti  partecipativi\nprevisti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione\ndell\u0027istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di  cui  al\nprecedente periodo si deve concludere con  una  posizione  favorevole\nrispetto alla proposta di realizzazione dell\u0027impianto o accumulo FER. \n    4.  L\u0027istanza  per  il  raggiungimento  dell\u0027intesa  e\u0027  proposta\nall\u0027Assessorato competente in materia che secondo le procedure  della\nconferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.\n241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di\ndiritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)   e   successive\nmodificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni  dal  ricevimento\ndell\u0027istanza,  convoca   i   soggetti   competenti   ad   esprimersi,\nall\u0027unanimita\u0027,  in  relazione  alla  compatibilita\u0027  dell\u0027intervento\nrispetto alla presenza di aree non idonee. Non  trovano  applicazione\nle previsioni riferite alle ipotesi di assenso  tacito.  I  risultati\ndel Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che  delibera\nsull\u0027esito dell\u0027intesa  ai  sensi  dei  criteri  individuati  con  la\ndelibera di cui al comma 6. \n    5. In caso  di  perfezionamento  dell\u0027intesa,  il  proponente  ha\nfacolta\u0027  di  presentare  ai  soggetti  competenti  istanza  per   la\nrealizzazione dell\u0027intervento nell\u0027ambito  del  regime  autorizzativo\nprevisto  per  le  aree  ordinarie  esclusivamente  utilizzando,   in\nrelazione alla taglia e  tipologia  dell\u0027impianto,  il  regime  della\nProcedura abilitativa semplificata (PAS) o dell\u0027Autorizzazione  unica\n(AU).» \n    La legge regionale sopra menzionata e\u0027 la prima  legge  regionale\nche ad oggi ha individuato le aree idonee e le superfici idonee,  non\nidonee ed ordinarie al fine di  favorire  la  transizione  ecologica,\nenergetica e climatica, in asserita conformita\u0027 ai principi e criteri\nfissati dall\u0027art. 20, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre\n2021,  n.  199  (Attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/2021   del\nParlamento europeo e  del  Consiglio  dell\u002711  dicembre  2018,  sulla\npromozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia  da  fonti  rinnovabili)  e  nella\ndichiarata conformita\u0027 a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno  2024,  recante:\n«Disciplina per l\u0027individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  pubblicato  nella\nGazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n.  153,  decreto  adottato  in\nattuazione dell\u0027art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit. \n    La  legge  regionale  e\u0027  censurabile  nelle  disposizioni  sopra\nindicate  e,  pertanto,  si   propone   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale ai sensi dell\u0027art. 127, comma  1,  della  Costituzione\nper i seguenti \n \n                               Motivi \n \n    Illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 1, commi 2, 5, 7,  8,  e  9\ndella legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre  2024,  n.  20\nper contrasto con l\u0027art.  117,  primo  comma  della  Costituzione  in\nrelazione ai principi espressi dalla  direttiva  (UE)  2023/2413  del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica\nla direttiva (UE) 2018/2001,  il  Regolamento  (UE)  2018/1999  e  la\ndirettiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione  dell\u0027energia\nda fonti rinnovabili e che abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del\nConsiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED  III);  per  contrasto\ncon l\u0027art. 117, terzo comma in relazione agli articoli 20,  22  e  23\ndel decreto legislativo n. 199/2021 (1) e al decreto ministeriale  21\ngiugno 2024 recante «Disciplina per l\u0027individuazione di  superfici  e\naree idonee per l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»\n(articoli 1, comma 2, 2 e 7; per contrasto con l\u0027art 10  della  legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con la legge costituzionale n.\n3 del 1948 (articoli 3 e 4, lett. e) anche in relazione all\u0027art. 117,\nsecondo comma, lett. s) per invasione della Regione Autonoma Sardegna\nin materia di  tutela  dei  beni  paesaggistici  nonche\u0027  infine  per\ncontrasto gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. \n    I.1 - L\u0027art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna,\nsopra riportato, che reca le  disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a\nfonti di energia rinnovabile (d\u0027ora in poi «FER»),  presenta  profili\ndi  illegittimita\u0027   costituzionale,   eccedendo   dalle   competenze\nstatuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n.  3\ndel 1948) e ponendosi in contrasto, per le  motivazioni  che  saranno\nillustrate, con la  normativa  statale  di  riferimento  che  pone  i\nprincipi fondamentali, vincolanti  per  le  Regioni,  in  materia  di\n«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell\u0027energia»,  in\ntal modo violando quindi l\u0027art. 117, terzo comma  della  Costituzione\nin relazione ai parametri interposti indicati in rubrica che  saranno\ndi seguito precisati in relazione alle singole  disposizioni  oggetto\ndi censura. \n    Inoltre, poiche\u0027 la  disciplina  statale  di  riferimento  e\u0027  di\nderivazione  eurounitaria  si  evidenzia,  altresi\u0027,  la   violazione\ndell\u0027art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  «la\npotesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni  nel\nrispetto  della   Costituzione,   nonche\u0027   dei   vincoli   derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali»  in\nrelazione  ai  parametri  interposti  indicati  in  rubrica  da   cui\ndiscende, come sara\u0027 successivamente precisato, l\u0027interesse  pubblico\nprevalente alla diffusione dell\u0027energia da fonte rinnovabile. \n    Le previsioni contenute nei commi 2, 5, 8  del  medesimo  art.  1\ndella legge regionale, come  sara\u0027  meglio  precisato  nel  proseguo,\nnella parte in  cui  prevedono  che  le  nuove  disposizioni  trovano\napplicazione anche nei confronti degli impianti a  fonti  rinnovabili\nper i quali il procedimento autorizzativo si sia gia\u0027 concluso  e  in\nrelazione ai proponenti che  abbiano  gia\u0027  acquisito  una  posizione\ngiuridica   consolidata   in    relazione    all\u0027opera    realizzata,\npresentandosi  alla   stregua   di   una   sopravvenienza   normativa\nsfavorevole nei confronti degli operatori del  settore,  si  pone  in\ncontrasto con i principi di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione, di certezza del diritto e  del  legittimo  affidamento,\nnonche\u0027 di liberta\u0027 di iniziativa economica di cui all\u0027art. 41  della\nCostituzione. \n    I.2 - Si premette che lo  Statuto  speciale  di  autonomia  della\nRegione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) riconosce  alla\nRegione, con l\u0027art. 4, lettera e): competenza legislativa in  materia\ndella sola «produzione e distribuzione di energia  elettrica»  con  i\nlimiti stabiliti dall\u0027art. 3 del medesimo Statuto speciale  -  ovvero\nin  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi   dell\u0027ordinamento\ngiuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali  e\ndegli interessi nazionali, nonche\u0027  delle  norme  fondamentali  delle\nriforme economico-sociali della Repubblica quali  sono  indubbiamente\ngli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199  del  2021  -\nnonche\u0027 dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (2) \n    In virtu\u0027, dunque, dell\u0027art  10  della  legge  costituzionale  18\nottobre 2001, n. 33 che consente  l\u0027applicazione  delle  disposizioni\ndel Titolo V della Costituzione cosi\u0027 come  modificato  dalla  stessa\nlegge costituzionale alla Regioni a statuto speciale per le parti  in\ncui si prevedono forme di autonomia piu\u0027 ampie rispetto a quelle gia\u0027\na queste attribuite - viene in rilievo la violazione  dell\u0027art.  117,\nterzo comma della Costituzione in presenza di disposizioni  regionali\nconfiggenti con previsioni legislative statali di principio volte  al\nconseguimento di obiettivi  di  politica  energetica  gravanti  sullo\nStato italiano nel suo complesso, perche\u0027 esso configura un titolo di\ncompetenza piu\u0027  ampio  rispetto  a  quello  previsto  dallo  Statuto\nspeciale della Regione autonoma Sardegna, come  detto  riferito  alla\nsola energia elettrica. (3) \n    E\u0027 parimenti indubbio che la legge regionale non puo\u0027 intervenire\nin materia riservata alla  potesta\u0027  esclusiva  dello  Stato  di  cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione  atteso\nche lo  Statuto  Speciale  attribuisce  alla  Regione  la  competenza\nlegislativa della diversa materia dell\u0027«edilizia e dell\u0027urbanistica»,\nche corrisponde sostanzialmente a quella del governo  del  territorio\nrientrante  nell\u0027ambito  delle  materie   di   potesta\u0027   legislativa\nconcorrente per le Regioni a statuto ordinario. \n    Come noto, l\u0027art. 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 22 maggio 1975, n. 480  (Nuove  norme  d\u0027attuazione  dello\nStatuto speciale della Regione autonoma Sardegna),  nel  definire  le\ncompetenze esclusive in materia di edilizia e urbanistica attribuisce\nalla Regione Sardegna anche la redazione e l\u0027approvazione  dei  piani\nterritoriali paesistici di cui all\u0027art. 5 della legge 29 giugno 1939,\nn. 1497; la predetta competenza era riconosciuta  anche  a  tutte  le\nRegioni a statuto  ordinario  sin  dall\u0027emanazione  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.  8  (art.  1,  quarto\ncomma), senza che cio\u0027 potesse implicare una competenza normativa  in\nmateria di tutela  del  paesaggio,  da  sempre  appartenente  in  via\nesclusiva allo Stato  (salvo  eventuali  previsioni  piu\u0027  favorevoli\ncontenute negli  statuti  di  autonomia  per  le  Regioni  a  statuto\nspeciale e le Province autonome). \n    La Corte costituzionale ha chiarito la natura e la portata  delle\nattribuzioni spettanti alla Regione Sardegna in materia  di  edilizia\nurbanistica, evidenziando che «il Capo III del decreto del Presidente\ndella Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove  norme  di  attuazione\ndello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna),\nintitolato \"Edilizia ed urbanistica\", concerne non solo  le  funzioni\ndi tipo strettamente urbanistico, ma anche le  funzioni  relative  ai\nbeni culturali e  ai  beni  ambientali;  infatti,  l\u0027art.  6  dispone\nespressamente, al comma 1, che «sono trasferite alla Regione autonoma\ndella Sardegna le attribuzioni gia\u0027 esercitate dagli organi  centrali\ne periferici del Ministero della pubblica istruzione ai  sensi  della\nlegge 6 agosto 1967, n. 765  ed  attribuite  al  Ministero  dei  beni\nculturali ed ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974,  n.  657,\nconvertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche\u0027 da organi centrali\ne periferici di altri ministeri». Al tempo stesso,  il  comma  2  del\nmedesimo art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  480\ndel 1975 prevede puntualmente che il trasferimento di  cui  al  primo\ncomma «riguarda altresi\u0027 la  redazione  e  l\u0027approvazione  dei  piani\nterritoriali paesistici, di cui all\u0027art.  5  della  legge  29  giugno\n1939, n. 1497». (v. Corte costituzionale, sentenza n. 51/2006). \n    Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte  costituzionale  ha\nrimarcato peraltro che, in ogni caso, le norme  fondamentali  statali\nemanate in materia continuano ad imporsi al  necessario  rispetto  al\nlegislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza\nstatutaria nella materia edilizia ed urbanistica. \n    E dunque evidente che la Regione Sardegna non ha  una  competenza\nnormativa primaria in materia di tutela dei beni  paesaggistici  (non\nprevista    dallo    Statuto),    potendo    intervenire    piuttosto\nnell\u0027elaborazione  del   piano   paesaggistico   (la   pianificazione\nurbanistico - edilizia) con conseguente  esercizio  della  competenza\nstatutaria  nei  limiti  derivanti  dai  «principi   dell\u0027ordinamento\ngiuridico della  Repubblica»  nonche\u0027  nel  rispetto  degli  obblighi\ninternazionali e delle «norme fondamentali  delle  riforme  economico\nsociali». \n    Nel caso in esame  le  disposizioni  censurate  esorbitano  dalle\nprerogative statutarie  in  ragione  della  violazione  dei  principi\nstabiliti con legge dello Stato e delle norme fondamentali di riforma\neconomico - sociale che si impongono anche alle Regione ad  autonomia\nspeciale per l\u0027espressa previsione statutaria. \n    Cio\u0027  premesso,  l\u0027art.  1  della  Regione   Autonoma   Sardegna,\nnell\u0027individuazione  delle  aree  idonee  e   non   idonee   per   la\nrealizzazione di impianti di energia rinnovabile, violando  i  limiti\nsanciti  dallo  Statuto,  incorre  nella  violazione  dei   parametri\ninterposti di cui all\u0027art. 20, 22 e 23 della decreto  legislativo  n.\n199/2021 anche in relazione alla disciplina di cui  al  c.d.  decreto\nministeriale  aree   idonee   del   21   giugno   2024,   oltre   che\nnell\u0027inosservanza   degli   obblighi   derivanti    dall\u0027appartenenza\nall\u0027Unione Europea in relazione  all\u0027art.  16-septies  (4)  rubricato\n«Interesse pubblico prevalente» della direttiva della direttiva  (UE)\n2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell\u002711  dicembre\n2018, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio (c.d.  RED  III).  Il  legislatore  non  puo\u0027\nintrodurre disposizioni che deroghino alla normativa  di  derivazione\neurounitaria  e  statale  in  materia  di  promozione  delle  energie\nrinnovabili, anche sotto il profilo paesaggistico. \n    In sintesi, come si vedra\u0027 esaminando le singole disposizioni nel\ndettaglio, la norma in esame  vieta  o  limita  fortemente,  come  si\nvedra\u0027 in alcuni casi in  modo  generalizzato,  la  realizzazione  di\nnuovi impianti e gli accumuli FER. \n    L\u0027intervento  legislativo  regionale  all\u0027esame  della  Corte  si\ncolloca  nel  quadro  normativo  che  disciplina  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del\nParlamento europeo e  del  Consiglio  dell\u002711  dicembre  2018,  sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili». (5) \n    ln particolare, l\u0027art. 20  (6) del predetto  decreto  legislativo\nha disciplinato le modalita\u0027 di individuazione di  superfici  e  aree\nidonee  per  l\u0027installazione  di  impianti   a   fonti   rinnovabili,\nstabilendo, con il comma 1, che la definizione di principi e  criteri\nomogenei per l\u0027individuazione di superfici e delle aree idonee e  non\nidonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi  una\npotenza pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC,  avvenga\nper mezzo di uno o piu\u0027 decreti ministeriali, previa intesa  in  sede\ndi Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto legislativo  28\nagosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dall\u0027entrata in  vigore\ndel decreto legislativo n. 199/2021 (15 dicembre 2021); con il  comma\n4 che, entro centottanta giorni dall\u0027entrata  in  vigore  dei  citati\ndecreti ministeriali, le Regioni individuino le aree idonee con legge\nconformemente ai criteri fissati al primo comma. \n    Il decreto legislativo  n.  199/2021  ha  recepito  la  direttiva\nUE/2018/2001, stabilendo che gli obiettivi energetici  nazionali  del\nPNIEC all\u0027anno 2030  sono  ripartiti  in  sotto-obiettivi  energetici\nregionali. Pertanto, ogni Regione e Provincia autonoma e\u0027 chiamata  a\ngarantire sul proprio territorio il consumo di una  quota  minima  di\nenergia di fonte rinnovabili (FER).  L\u0027art.  20  del  citato  decreto\nlegislativo  ha  definito  il  percorso  per  l\u0027individuazione  delle\nsuperfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti a  fonti\nrinnovabili,  con  la  previsione  di  un  coinvolgimento,  in  prima\nbattuta, del Ministero dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica\n(MASE), del Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e\ndelle foreste (MASAF) e del Ministero della cultura  (MIC),  d\u0027intesa\ncon le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei  e  -\ntenuto  conto  della  titolarita\u0027  del  processo  programmatorio  sul\nterritorio in  capo  a  Regioni  e  Province  autonome,  rinviando  a\nsuccessive leggi regionali per l\u0027individuazione su ciascun territorio\ndelle superfici e delle aree idonee. \n    Ai  sensi  del  citato  art.  20  dalla  individuazione  di   una\ndeterminata area come  «idonea»  deriva  l\u0027applicazione  di  un  iter\nautorizzativo «semplificato», piu\u0027 snello e celere.  Infatti,  l\u0027art.\n22 del medesimo decreto-legislativo, prevede  che  «i  termini  delle\nprocedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono  ridotti\ndi un terzo» e che «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di\nproduzione di energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili  su\naree idonee, ivi inclusi quelli per l\u0027adozione del  provvedimento  di\nvalutazione di impatto ambientale, l\u0027autorita\u0027 competente in  materia\npaesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante». \n    Il medesimo art. 20 individua poi, con il comma 8, le  aree  che,\nnelle more dell\u0027entrata in vigore  delle  apposite  leggi  regionali,\ndebbono  comunque  essere  considerate  idonee.  Giova  al   riguardo\nprecisare che il decreto legislativo 199 del 2021 correla il concetto\ndi area idonea non gia\u0027 alla possibilita\u0027 ospitare impianti da  fonti\nrinnovabili, bensi\u0027 all\u0027accesso - come si e\u0027 visto richiamando l\u0027art.\n22 del medesimo decreto  -  a  talune  misure  di  semplificazione  e\naccelerazione dei procedimenti amministrativi. Infine, in  attuazione\ndei  commi  1  e  2  dell\u0027art.  20,  e\u0027  stato  adottato  il  decreto\nministeriale recante «Disciplina per l\u0027individuazione di superfici  e\naree idonee per l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»\n(decreto ministeriale 21 giugno 2024 del  Ministero  dell\u0027Ambiente  e\ndella sicurezza energetica, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -\nSerie generale - n. 153 del 2 luglio 2024) con la  finalita\u0027  di:  a)\nindividuare la ripartizione fra le regioni  e  le  province  autonome\ndell\u0027obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a  80\nGW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria  per\nraggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC  e  rispondere  ai  nuovi\nobiettivi derivanti dall\u0027attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche\nalla  luce  del  pacchetto  «Repower  UE   (articoli   3-6,   decreto\nministeriale cit.); b) stabilire  principi  e  criteri  omogenei  per\nl\u0027individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle  aree\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili\nfunzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera  a),\nin linea con il principio  della  neutralita\u0027  tecnologica  (articoli\n7-9, (7) decreto ministeriale cit.). \n    Tale decreto ministeriale, cui rinvia l\u0027art. 20, comma 1 e 2  del\ndecreto legislativo cit., sul quale e\u0027 stata acquisita anche l\u0027intesa\nin  sede  di  Conferenza  Unificata,  e\u0027  espressione   della   leale\ncollaborazione tra Stato e Regioni, con la conseguenza che le stesse,\ncome da consolidata giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti in\nquanto  «costituiscono,  in   settori   squisitamente   tecnici,   il\ncompletamento della normativa primaria» (sentenza n.  86  del  2019).\nNella fattispecie, il decreto, nell\u0027indicare i principi e  i  criteri\nper l\u0027individuazione delle superficie  e  delle  aree  idonee  e  non\nidonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  FER,  esse  hanno  natura\ninderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in  tutto  il\nterritorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del  2019,  n.  69  del\n2018 nonche\u0027 sentenza n. 106 del  2020  e  n.  177  del  2021).  Tali\ndisposizioni ivi contenute sono dunque annoverabili,  al  pari  delle\nLinee Guida tra «i principi fondamentali  della  materia,  vincolanti\nnei confronti delle Regioni» (sentenza n. 77 del 2022). \n    Tale decreto c.d. «aree idonee» e\u0027 stato  sospeso  con  ordinanza\nnumero 4298 del 2024 del Consiglio di Stato, limitatamente alla norma\ndi cui all\u0027art. 7, comma due, lettera c), ossia nella  parte  in  cui\nsembrerebbe lasciare alle Regioni la facolta\u0027 di restringere il campo\ndi applicazione delle aree immediatamente idonee ai  sensi  dell\u0027art.\n20, comma 8 sopra citato. Cio\u0027 dimostra come lo spazio di  intervento\ndel legislatore regionale in  materia  e\u0027  esiguo  e  rigidamente  da\nancorare alla disciplina statale sopra richiamata. \n    La   disposizione   regionale    che,    come    nella    specie,\nnell\u0027individuazione delle aree idonee, incide  in  senso  restrittivo\nsul minimum legale fissato dal legislatore statale all\u0027art. 20, comma\n8, del decreto legislativo n. 199/2021, in vista  del  raggiungimento\ndegli obiettivi fissati  a  livello  sovranazionale,  viola  pertanto\nl\u0027art. 117, primo e terzo comma della Costituzione  in  relazione  ai\nparametri interposti sopra evocati. \n    Cio\u0027 premesso, si procede  ad  esaminare  le  singole  previsioni\ndell\u0027art. 1 della legge regionale, evidenziando i motivi a fondamento\ndelle  ragioni  di  illegittimita\u0027  costituzionale   individuate   in\nrubrica, alcune delle quali in parte gia\u0027 anticipate. \n    I.3 - L\u0027art. 1, dopo aver elencato,  al  comma  1,  le  finalita\u0027\ndella  legge,  precisa  al   comma   2   che   la   legge   regionale\nsull\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee trovi applicazioni\nin tutto  il  territorio  regionale,  ivi  comprese  «le  aree  e  le\nsuperfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso\ndi valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o\nstatale ovvero autorizzati che non abbiano determinato  una  modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi». \n    Le disposizioni regionali  -  trovando  immediata  attuazione  in\nrelazione ai procedimenti amministrativi gia\u0027 in corso di svolgimento\nnonche\u0027  ai  procedimenti  addirittura  conclusi  con   provvedimenti\nfavorevoli gia\u0027 autorizzati (salvo l\u0027irreversibilita\u0027 dello stato dei\nluoghi), si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli  in\naperta violazione del principio di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.  3\ndella  Costituzione,  di  certezza  del  diritto  e   del   legittimo\naffidamento nonche\u0027  di  liberta\u0027  di  iniziativa  economica  di  cui\nall\u0027art. 41 della Costituzione. \n    Peraltro, le disposizioni regionali che incidono su  procedimenti\namministrativi avviati o addirittura gia\u0027 conclusi sono  suscettibili\ndi presentarsi, proprio laddove la legge regionale incide,  in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n    Il riferimento agli «impianti in corso di valutazione  ambientale\ne autorizzazione, di competenza  regionale  o  statale»  e\u0027  talmente\nampio da non poter escludere l\u0027applicazione della legge nei  casi  in\ncui il procedimento  di  autorizzazione  e\u0027  giunto  a  un  grado  di\nmaturazione  tale  da  aver  ingenerato  il   legittimo   affidamento\ndell\u0027operatore  del  settore  a  una   definizione   favorevole   del\nprocedimento  stesso.  Cio\u0027  tanto  piu\u0027  se  si  considera  che   il\nlegislatore nazionale, al fine di  rispondere  alle  indicazioni  del\nlegislatore unionale, e\u0027 tenuto,  in  via  generale,  a  favorire  le\niniziative economiche tendenti alla diffusione dell\u0027energia da  fonti\nrinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni  di\ninvestimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti. \n    Risulta,  dunque,  illegittimo  ed   irragionevole   (alla   luce\ndell\u0027art. 3 della Costituzione), anche in virtu\u0027 dei  principi  della\ncertezza  del  diritto  e  del  legittimo  affidamento,   l\u0027immediata\napplicazione della legge anche agli impianti gia\u0027  autorizzati  o  le\ncui procedure siano gia\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata  in  vigore\ndella legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto  di\nun  dato  contesto  normativo  vigente  al  momento  dell\u0027avvio   del\nprocedimento autorizzativo. Peraltro, la previsione  secondo  cui  la\nnuova legge regionale trova  applicazione  anche  in  relazione  agli\nimpianti gia\u0027 autorizzati  salvo  che  vi  sia  stata  una  «modifica\nirreversibile dello stato dei luoghi» e\u0027 soluzione che,  in  disparte\nquanto si e\u0027 sopra gia\u0027 evidenziato, incide fortemente sulla certezza\ndel diritto e delle situazioni  giuridiche  in  considerazione  anche\ndella valutazione soggettiva  che  discende  dall\u0027accertamento  della\nnatura irreversibile dello stato dei luoghi. \n    Prevedere   che,   una   volta   avviato   il   procedimento   di\nautorizzazione,  l\u0027impianto  di  produzione  e  accumulo  di  energia\nelettrica non possa, in base alla  nuova  disciplina  -  essere  piu\u0027\nrealizzato, determina  in  ogni  caso  un  indubbio  danno  a  carico\ndell\u0027operatore e, segnatamente alla liberta\u0027 di iniziativa economica,\navuto  riguardo  altresi\u0027  alla  circostanza  che,  nelle  more   del\ncompimento delle procedure per l\u0027ottenimento dei titoli  abilitativi,\nl\u0027operatore ha gia\u0027 sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti. \n    Cio\u0027 si pone anche in violazione dell\u0027art. 41 della Costituzione. \n    I.4  -  L\u0027art.  1,   comma   5   introducendo   un   divieto   di\n«realizzazione» degli impianti ricadenti nelle aree  non  idonee  per\ncome individuate negli allegati A, B, C, D, E nonche\u0027 dai commi  9  e\n11 (8)  del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli  articoli\n117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri\ninterposti gia\u0027 sopra richiamati (articoli 20 del decreto legislativo\nn. 199/2021 nonche\u0027 decreto ministeriale 21 giugno 2024  (9)  e  art.\n16-septies della direttiva c.d. RED III). \n    Orbene, giova ribadire che la nozione di «area idonea»  contenuta\nnella disciplina statale (art. 20 del decreto legislativo cit.) e nel\ndecreto ministeriale aree idonee (art. 1,  comma  2,  lettera  a)  fa\nriferimento,  come  si  e\u0027  sopra  precisato,   ad   un   regime   di\nsemplificazioni di cui poter beneficiare ai fini autorizzatori, fermo\nrestando che anche nelle aree non idonee non opera alcun  divieto  di\nrealizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.  A\ntale  conclusione   si   giunge   sulla   base   dell\u0027analisi   della\ngiurisprudenza della Corte (cfr. Corte  costituzionale,  sentenza  n.\n216/2022 la quale ha affermato che  «la  dichiarazione  di  idoneita\u0027\ndeve [...] risultare quale  provvedimento  finale  di  un\u0027istruttoria\nadeguata volta a  prendere  in  considerazione  tutta  una  serie  di\ninteressi coinvolti», cosicche\u0027  «una  normativa  regionale  che  non\nrispetti la riserva di procedimento  amministrativo  e,  dunque,  non\nconsenta di operare un  bilanciamento  in  concreto  degli  interessi\nstrettamente aderente alla  specificita\u0027  dei  luoghi,  impedisce  la\nmigliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati  e,\ndi riflesso, viola il principio, conforme alla normativa  dell\u0027Unione\neuropea, della massima diffusione degli impianti da fonti di  energia\nrinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in  senso  analogo  ex  multis\nsentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del  2014  e  44  del\n2011)». \n    In sintesi, l\u0027inadeguatezza di  una  determinata  area  o  di  un\ndeterminato sito ad  ospitare  impianti  da  fonti  rinnovabili  deve\nderivare non gia\u0027 da una  qualificazione  aprioristica,  generale  ed\nastratta, bensi\u0027 all\u0027esito  di  un  procedimento  amministrativo  che\nconsenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in\nragione delle relative specialita\u0027. \n    Ebbene anche prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo\nn. 199 del 2021 (che, come si evince da  quanto  sopra,  rafforza  il\nfavor verso la diffusione dell\u0027energia da fonti rinnovabili, in linea\ncon la legislazione dell\u0027UE anche a seguito della direttiva RED III),\nl\u0027orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel  senso  di\nritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale\ne astratta, come anticipato, la  non  idoneita\u0027  di  intere  aree  di\nterritorio o a imporre, in  maniera  generalizzata  ed  aprioristica,\nlimitazioni (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n.  69  del\n2018). \n    In casi simili e  comunque  sempre  sulla  base  della  normativa\nprevigente al decreto legislativo n. 199 del 2021, codesta  Corte  ha\navuto modo di precisare che il margine di intervento riconosciuto  al\nlegislatore regionale non permette  di  prescrivere  limiti  generali\ninderogabili, valevoli sull\u0027intero territorio regionale, perche\u0027 cio\u0027\ncontrasterebbe con il principio fondamentale  di  massima  diffusione\ndelle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale\nin  conformita\u0027  alla  normativa  dell\u0027Unione  europea  (cfr.   Corte\ncostituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77  del  2022).\n(10) \n    Per costante giurisprudenza della Corte, dunque, le Regioni e  le\nProvince autonome sono tenute a rispettare  i  principi  fondamentali\ncontemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze  n.  11  del\n2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del  2020)  e,  nel  caso  di  specie,\nracchiusi nel citato decreto legislativo n.  199  del  2021  e  nella\ndisciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). \n    Le  disposizioni  censurate  della  Regione   Sardegna,   quindi,\nnell\u0027impedire l\u0027applicazione  della  legislazione  statale,  appaiono\nriconducibili   alle   ipotesi,   censurate   dalla    giurisprudenza\ncostituzionale, delle c.d. «leggi  di  reazione»,  il  cui  scopo  e\u0027\nquello di rendere inapplicabile, nel proprio  territorio,  una  legge\nche ritenga «costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche\nsolo dannosa o inopportuna, anziche\u0027 agire in giudizio» dinnanzi alla\nCorte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn.  198  e\n199 del 2004). In proposito la Corte costituzionale ricorda come  ne\u0027\nlo Stato ne\u0027  le  Regioni  possono  pretendere,  al  di  fuori  delle\nprocedure previste dalle disposizioni  costituzionali,  di  risolvere\ndirettamente  gli  eventuali  conflitti   tra   i   rispettivi   atti\nlegislativi tramite proprie disposizioni di legge. \n    Osserva la Corte che «cio\u0027  che  e\u0027  implicitamente  escluso  dal\nsistema costituzionale e\u0027 che il legislatore regionale (cosi\u0027 come il\nlegislatore  statale  rispetto  alle  leggi  regionali)  utilizzi  la\npotesta\u0027 legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel  proprio\nterritorio una  legge  dello  Stato  che  ritenga  costituzionalmente\nillegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna,  anziche\u0027\nagire in giudizio dinnanzi a questa Corte,  ai  sensi  dell\u0027art.  127\ndella Costituzione. Dunque  ne\u0027  lo  Stato  ne\u0027  le  Regioni  possono\npretendere, al di fuori  delle  procedure  previste  da  disposizioni\ncostituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti  di\ncompetenza tramite proprie disposizioni di legge  (cfr.  sentenza  n.\n198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo\nche  dichiarino  o  presuppongano  l\u0027inapplicabilita\u0027  di   un   atto\nlegislativo rispettivamente delle  Regioni  o  dello  Stato».  (Corte\ncostituzionale - sentenza n. 199/2004). \n    Le disposizioni regionali contenute nell\u0027art. 1, comma  5,  lette\nin  combinato  disposto  con  gli  allegati  ivi  citati,   prevedono\nun\u0027importante  casistica  di  aree  interdette  alla   realizzazione,\nricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, per\nquanto di competenza dal diritto euro  unionale  (beni  UNESCO,  aree\nnaturali protette, beni storico culturali)  e  le  aree  in  assoluto\ninidonee, ad esempio per profili di sicurezza idrogeologica, ma anche\nin via residuale, la maggior parte del territorio regionale,  pur  in\nmancanza di esigenze di tutela comportanti una preclusione assoluta a\nuna realizzazione dell\u0027impianto circondata  da  particolari  cautele,\nimpedendo la necessaria valutazione sincronica dei diversi  interessi\ndi  rilievo  costituzionale  (Corte   costituzionale,   sentenza   n.\n46/2021). \n    Emblematiche delle vastita\u0027 e genericita\u0027  dei  divieti  sono  le\nprevisioni riferite a  «ulteriori  elementi  con  valenza  storico  -\nculturale, di  natura  archeologica,  architettonica  e  identitaria,\nquali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico  vigente\nal momento dell\u0027entrata in  vigore  della  presente  legge,  ed  aree\ncircostanti che distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea  d\u0027aria»\n(Allegato A, lettere bb), oppure come le non meglio definite «aree di\nriproduzione,  alimentazione  e  transito   di   specie   faunistiche\nprotette, ovvero aree in cui  e\u0027  accertata  la  presenza  di  specie\nanimali   e   vegetali   soggette   a   tutela   dalla    Convenzioni\ninternazionali»,  oppure  «per  la   presenza   di   chirotterofauna»\n(Allegato C, lettere j e k). \n    Il vizio denunciato appare piu\u0027 evidente se si considerano non  i\nsingoli vincoli isolatamente ma la loro connessione  «a  pettine»  in\nuna «rete» di centinaia di divieti variamente  intrecciati  fra  loro\n(l\u0027elenco delle aree vietate occupa 45 pagine) che  nel  suo  insieme\nappare suscettibile di vietare  la  possibilita\u0027  di  sviluppo  delle\nfonti rinnovabili nella maggior  parte  del  territorio  regionale  e\nnegli specchi d\u0027acqua circostanti. \n    Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con  i  principi\naffermati piu\u0027 volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla  quale\nemerge che il  margine  di  intervento  riconosciuto  al  legislatore\nregionale  non   permette   di   prescrivere   limiti   generali   ed\ninderogabili, valevoli sull\u0027intero territorio regionale, perche\u0027 cio\u0027\ncontrasterebbe, come si e\u0027 evidenziato, con il principio fondamentale\ndi massima diffusione delle fonti di energia  rinnovabili,  stabilito\ndal legislatore statale in conformita\u0027 alla disciplina UE (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 13  del  2014  e  sentenza  n.  77/2022).\nPeraltro lo stesso decreto ministeriale 21 giugno 2024 prescrive alle\nRegioni che, «nell\u0027applicazione del presente comma [art. 7,  comma  3\nsulle aree non idonee] deve  essere  contemperata  la  necessita\u0027  di\ntutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi  di\ncui alla Tabella A dell\u0027art. 2 del presente decreto» (11) . Si tratta\ndel  raggiungimento  dell\u0027obiettivo   di   potenza   complessiva   da\ntraguardare al 2030 fissato per le Regioni dalla  tabella  allega  al\ndecreto c.d. aree idonee. \n    Peraltro, dall\u0027esame del combinato disposto degli articoli  20  e\n22 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  confermato  dal  recente\ndecreto aree idonee - deve dedursi che dalla  mancata  qualificazione\ndi una determinata area  come  «idonea»  scaturisce  conseguentemente\nl\u0027inapplicabilita\u0027    di    talune     specifiche     semplificazioni\nprocedimentali e  non  gia\u0027  un  impedimento  alla  realizzazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili come quello che, nel caso di  specie  la\nRegione Sardegna ha realizzato.  Cio\u0027  conferma  che,  ai  sensi  dei\ncitati  articoli,  anche  l\u0027area  «non  idonea»  e\u0027,  a  ben  vedere,\ncompatibile con l\u0027installazione dei suddetti impianti. Semmai, l\u0027art.\n20 aspira ad assicurare che la realizzazione di progetti in aree  non\nclassificate come «idonee» si  attui  all\u0027esito  di  un  procedimento\nautorizzatorio ragionevolmente  non  semplificabile,  considerato  le\nmaggiori  complicazioni  ricerca  di  un  bilanciamento  tra  i  vari\ninteressi coinvolti e meritevoli di tutela  (paesaggistico-culturali,\ndi tutela dell\u0027ambiente, di salvaguardia dell\u0027attivita\u0027 agricola). \n    Al  riguardo  codesta  Corte  ha  recentemente  affermato  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 103/2024), prima dell\u0027entrata  in  vigore\ndel decreto ministeriale 21 giugno 2024, «Come questa Corte  ha  gia\u0027\navuto modo di osservare (sentenze n. 58 e n. 27 del 2023), l\u0027art. 20,\ncomma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo\nsistema - introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021\n- di individuazione delle aree in cui e\u0027  consentita  l\u0027installazione\ndegli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore  statale\nha inteso superare il sistema dettato dall\u0027art.  12,  comma  10,  del\ndecreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della\ndirettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0027energia  elettrica\nprodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno\ndell\u0027elettricita\u0027) e  dal  conseguente  decreto  del  Ministro  dello\nsviluppo  economico  del  10  settembre   2010   (Linee   guida   per\nl\u0027autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili),\ncontenenti i principi e i criteri di individuazione  delle  aree  non\nidonee. \n    Le regioni, pertanto, sono ora chiamate  a  individuare  le  aree\n«idonee» all\u0027installazione degli impianti, sulla scorta dei  principi\ne dei  criteri  stabiliti  con  appositi  decreti  interministeriali,\nprevisti dal comma 1  del  citato  art.  20,  tuttora  non  adottati.\nInoltre, l\u0027individuazione delle aree idonee dovra\u0027 avvenire non  piu\u0027\nin sede amministrativa, come prevedeva la  disciplina  precedente  in\nrelazione a quelle non idonee, bensi\u0027 «con legge» regionale,  secondo\nquanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20. \n    Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell\u0027art.  20  funge\nda   disposizione   transitoria,   prevedendo   che   «[n]elle   more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1», sono  considerate\nidonee le aree elencate dalle lettere  a)  e  seguenti  dello  stesso\ncomma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, «le aree  che\nnon sono ricomprese nel perimetro dei beni  sottoposti  a  tutela  ai\nsensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone\ngravate da usi civici di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera  h),  del\nmedesimo decreto». \n    Il ricorrente desume da tale disposizione  che  i  terreni  d\u0027uso\ncivico non sarebbero idonei all\u0027installazione perche\u0027 non inclusi tra\nquelli idonei. \n    Una  simile  interpretazione,  tuttavia,  e\u0027   contraddetta   dal\ndisposto del comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui «[l]e aree non\nincluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate  non  idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di  singoli\nprocedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero\ndelle aree idonee». \n    Di per se\u0027, dunque, la mancata inclusione delle aree  gravate  da\nusi  civici  tra  quelle  idonee  non  comporta  la   loro   assoluta\ninidoneita\u0027 all\u0027installazione di impianti di produzione di energia da\nfonti  rinnovabili,   che   rimane   assoggettata   al   procedimento\nautorizzatorio ordinario di cui all\u0027art. 12,  comma  3,  del  decreto\nlegislativo n. 387 del 2003, ne\u0027 tantomeno  comporta  il  divieto  di\nmutarne la destinazione in conformita\u0027 al regime degli usi civici. \n    Pertanto, il lamentato  contrasto  della  disposizione  regionale\nimpugnata con la norma statale di principio non sussiste». \n    I divieti posti  dalla  Regione  Sardegna,  pertanto,  violano  i\nprincipi fondamentali posto dallo Stato nella materia di legislazione\nconcorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo comma, della  Costituzione,\nespressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche\u0027 dal decreto\nministeriale 21 giugno 2024 (c.d.  decreto  aree  idonee  su  cui  v.\nsupra) e contrastano con l\u0027art. 117, primo comma  della  Costituzione\nin  quanto   incidono   sul   raggiungimento   degli   obiettivi   di\ndecarbonizzazione fissati a livello europeo. \n    I.4.1 - L\u0027art. 1, comma 5, oltre ad  incorrere  nelle  violazioni\nprima enunciate, incorre altresi\u0027 nella violazione del  principio  di\ncertezza del diritto che vede, tra i propri  corollari  il  principio\ndel legittimo affidamento nella parte  in  cui  prevede  che  il  «Il\ndivieto di  realizzazione  si  applica  anche  agli  impianti  e  gli\naccumuli  FER  la  cui  procedura  autorizzativa  e  di   valutazione\nambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento\ndell\u0027entrata in vigore della presente legge» fino al punto di sancire\nche «non puo\u0027 essere dato corso alle istanze di  autorizzazione  che,\npresentate  prima  dell\u0027entrata  in  vigore  della  presente   legge,\nrisultino in contrasto con essa e ne  pregiudichino  l\u0027attuazione.  I\nprovvedimenti autorizzatori e tutti  i  titoli  abilitativi  comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad  oggetto  gli  impianti  ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia». \n    E\u0027 evidente che la richiamata previsione incorra nelle violazioni\ndella certezza del diritto e  del  legittimo  affidamento  in  quanto\nimporre  a  prescindere  dal  grado  di  maturita\u0027  dei  procedimenti\namministrativi rilevanti, un divieto di  realizzazione  del  progetto\ndetermina un indubbio nocumento dell\u0027operatore che,  nelle  more  del\ncompimento delle procedure per l\u0027ottenimento dei  titoli  abilitativi\noccorrenti, ha sostenuto costi amministrativi e tecnici ingenti. \n    La lesione dei principi costituzionali e\u0027  ancora  piu\u0027  evidente\nladdove la legge regionale in esame dispone l\u0027inefficacia dei  titoli\nabilitativi gia\u0027 formatasi: sotto tale profilo la  legge  costituisce\nuna sopravvenienza normativa sfavorevole con portata retroattiva  che\nrimette in discussione diritti gia\u0027 acquisiti dall\u0027interessato, senza\nattenersi - dinanzi ad un  quadro  statale  che,  in  conformita\u0027  al\ndiritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili, ad alcun\ncriterio   di   ragionevolezza.   Nulla   aggiunge,    quanto    alla\nragionevolezza dell\u0027intervento del legislatore regionale, in rapporto\nagli  sfidanti  obiettivi  di  sviluppo  delle   rinnovabili   e   di\ndecarbonizzazione, la scelta di prevedere deroghe puntuali al divieto\ndi realizzazione di progetti in  aree  non  idonee,  per  fattispecie\ntecnologiche limitate ovvero correlate alla  qualifica  del  soggetto\navente diritto. \n    I.5 - L\u0027art. 1, comma  7,  della  legge  regionale  introduce  un\ncriterio di «non idoneita\u0027», ai sensi del quale, nel caso in  cui  un\nprogetto ricada sia nelle aree idonee  sia  nelle  aree  non  idonee,\nprevale la non idoneita\u0027. Appare evidente che lo stesso si  ponga  in\ncontrasto con il  principio  euro  unitario  dell\u0027interesse  pubblico\nprevalente alla diffusione dell\u0027energia da fonte rinnovabile e quindi\ncon l\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione. A tal  riguardo,  si\nfa integrale rinvio all\u0027art. 16-septies rubricato interesse  pubblico\nprevalente della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED  III),  principio\ndestinato a valere nell\u0027ambito  della  procedura  di  rilascio  delle\nautorizzazioni.  Cosi\u0027  come  testualmente  previsto   dalla   citata\ndisposizione europea, richiede un  apprezzamento  caso  per  caso  ad\nopera dell\u0027autorita\u0027 amministrativa e non  giustifica,  pertanto,  un\ndivieto generalizzato fissato ex ante come previsto  dal  legislatore\nregionale con la detta previsione. \n    Vero e\u0027 che lo stesso art. 16-septies  della  direttiva  consente\nagli  Stati  membri  di   limitare   l\u0027applicazione   del   principio\ndell\u0027interesse prevalente «a determinate parti del loro territorio, a\ndeterminati  tipi  di  tecnologia  o  a  progetti   con   determinate\ncaratteristiche tecniche»;  ma  cio\u0027  deve  avvenire  pur  sempre  in\ncircostanze specifiche e debitamente giustificate, in quanto tali  da\napprezzare caso per caso «conformemente alle priorita\u0027 stabilite  nei\nrispettivi  piani  nazionali  integrati  per  l\u0027energia  e  il  clima\npresentati a norma  degli  articoli  3  e  14  del  regolamento  (UE)\n2018/1999»  e  fermo  restando  l\u0027obbligo   di   comunicazione   alla\ncommissione di tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni. \n    I.6 - L\u0027art. 1,  comma  8,  stabilisce  che  «Gli  interventi  di\nrifacimento,  integrale  ricostruzione,  potenziamento  relativi   ad\nimpianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in  vigore  della\npresente legge e in esercizio, nelle aree non  idonee,  sono  ammessi\nsolo  qualora  non  comportino  un  aumento  della  superficie  lorda\noccupata,  nonche\u0027,  nel  caso  di  impianti   eolici,   un   aumento\ndell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, da intendersi come la somma  delle\naltezze dei  singoli  aerogeneratori  del  relativo  impianto,  fermo\nrestando quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  6,  ivi\ncompreso il rispetto dell\u0027art. 109  delle  norme  di  attuazione  del\nPiano paesaggistico regionale.». \n    La  predetta  disciplina  degli  interventi  di  rinnovo   e   di\nristrutturazione (revamping e/o repowering) relativi ad impianti gia\u0027\nrealizzati e in esercizio prima dell\u0027entrata in  vigore  della  legge\nregionale nelle  aree  non  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  il\nprincipio della certezza del diritto (e della  chiarezza  normativa),\natteso che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se\ndebba riferirsi anche ad interventi gia\u0027 sentiti alla data di entrata\nin vigore della legge regionale. \n    Cio\u0027  chiaramente  determina  una   lesione   dei   principi   di\nuguaglianza,  ragionevolezza,  certezza  del  diritto  e\u0027   legittimo\naffidamento, oltre che di liberta\u0027 di  iniziativa  economica  di  cui\nagli articoli 3 e 41 della costituzione. \n    Inoltre le previsioni regionali si pongono in  contrasto  con  il\ndecreto 199 del 2021 e segnatamente con  l\u0027art.  20  che  correla  il\nconcetto di «area idonea» non  gia\u0027  alla  possibilita\u0027  di  ospitare\nimpianti da fonti rinnovabili, bensi\u0027 all\u0027accesso a talune misure  di\nsemplificazione  e  accelerazione  dei  procedimenti  amministrativi;\ncosi\u0027 generandosi una  violazione  dei  principi  fondamentali  della\nmateria concorrente «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione. \n    I.7  -  L\u0027art.  1,  comma  9  elenca  le  aree  non  idonee  alla\nrealizzazione degli impianti offshore. Le previsioni di cui al  comma\n9 non appaiono in  linea  con  la  disciplina  prevista  dal  decreto\nlegislativo numero 199 del 2021 per l\u0027individuazione da  parte  delle\nRegioni delle aree idonee, violando pertanto i principi  fondamentali\ndello Stato nella materia di  legislazione  concorrente  «produzione,\nTrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia»,  di  cui  all\u0027art.\n117,  terzo  comma  della   Costituzione.   Il   richiamato   decreto\nlegislativo individua due percorsi diversi per l\u0027individuazione delle\naree idonee sulla terraferma e delle aree idonee offshore: e\u0027 solo in\ncaso della terraferma quindi che  spetta  al  legislatore  regionale,\nsulla base dei criteri e delle modalita\u0027  stabilite  con  il  decreto\nministeriale 21 giugno 2024, procedere all\u0027individuazione con propria\nlegge delle  aree  idonee;  nel  caso  offshore,  l\u0027articolo  23  del\nmenzionato  decreto  legislativo  prevede,  invece,  che  si   giunga\nall\u0027individuazione  delle  relative  aree  idonee  all\u0027esito  di   un\npercorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni. A  riprova\ndi cio\u0027 possono essere invocate le rubriche degli articoli 20  e  23 \n(12)  del  decreto  legislativo  numero  199  del  2021  nonche\u0027   la\ncircostanza che le due disposizioni,  nell\u0027elencare  le  aree  idonee\nnelle more del completamento dell\u0027iter  di  individuazione,  facciano\nrispettivamente riferimento  l\u0027una  esclusivamente  alla  terraferma,\nl\u0027altra altrettanto esclusivamente alle aree offshore. \n    Illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 3, commi 1, 2, 4 e 5  della\nlegge della Regione Autonoma Sardegna 5  dicembre  2024,  n.  20  per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma della  Costituzione,  lettera\nm) della Costituzione in relazione alla  legge  n.  241/1990  recante\n«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto\ndi accesso ai documenti amministrativi» nella parte in  cui  reca  la\ndisciplina della conferenza dei servizi (articoli 14-14 quinquies)  e\ndel silenzio assenso anche tra  pubbliche  amministrazioni  (articoli\n17-bis e 20); per contrasto  con  l\u0027art.  117,  secondo  comma  della\nCostituzione, lettera s) in relazione alla disciplina del Codice  dei\nbeni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  n.\n42/2004 (articoli 21 e 146) e delle «Norme in materia ambientale»  di\ncui al decreto legislativo n. 152/2006; per violazione dello  Statuto\ndella Regione Autonoma Sardegna adottato con la legge  costituzionale\nn. 3 del 1948. \n    II. - L\u0027art. 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna,\nsopra  riportato,  che  introduce   misure   di   semplificazione   e\naccelerazione per la promozione di impianti di  produzioni  di  fonti\nrinnovabili in aree non idonee, presenta  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze statuarie  della\nRegione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4,\nlett. e), delineando un modello di procedimento  difforme  da  quello\nprevisto  dalle  leggi  statali,  eccede  le   competenze   regionali\ninvadendo la  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nelle\nmaterie di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettere m)  e  s),  della\nCostituzione in relazione ai  parametri  interposti  che  saranno  di\nseguito illustrati. \n    II.1 - In particolare, la disciplina regionale  sopra  riportata,\ncon  l\u0027intento  dichiarato  di  agevolare  il  raggiungimento   degli\nobiettivi  di  transizione  energetica,  di  promozione  delle  fonti\nrinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle\npeculiarita\u0027 storico - culturali, paesaggistico - ambientali e  delle\nproduzioni agricole, riconosce ai  comuni  la  facolta\u0027  di  proporre\nun\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un  impianto  o  di  un\naccumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata  come  «non  idonea»;\nistanza volta al raggiungimento di un\u0027intesa con  la  Regione  (comma\n1). \n    Tale istanza e\u0027 presentata dal Comune,  previa  deliberazione  di\nuna maggioranza qualificata del consiglio  comunale  o  dei  consigli\ncomunali (nell\u0027ipotesi in cui il territorio sia interessato, anche in\nvirtu\u0027  di  un  impatto  visivo  o  paesaggistico   dall\u0027impianto   o\ndall\u0027accumulo FER); e\u0027 preceduta da un «dibattito  pubblico»  nonche\u0027\ndall\u0027espletamento  di  una  consultazione  popolare   che   si   deve\nconcludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2). \n    Esaurita la fase sopra descritta, l\u0027istanza del Comune,  in  base\nal   quarto   comma   della   citata   disposizione,   e\u0027    proposta\nall\u0027Assessorato regionale competente in materia  che,  in  base  alla\ndisciplina della conferenza dei servizi istruttoria di  cui  all\u0027art.\n14, comma 1 e 14-bis della legge 241 del 1990, entro  novanta  giorni\ndal  ricevimento  dell\u0027istanza,  convoca  i  soggetti  competenti  ad\nesprimersi   all\u0027unanimita\u0027   in   relazione   alla    compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento  rispetto  alla  presenza   di   aree   non   idonee;\nprocedimento amministrativo nel quale non trovano  applicazione,  per\nespressa previsione regionale, le ipotesi di assenso tacito (rectius,\nsilenzio assenso). All\u0027esito la Giunta regionale delibera sull\u0027intesa\nin base a criteri che saranno successivamente fissati dalla  medesima\n(comma 6). \n    Il proponente, perfezionata  l\u0027intesa  in  base  al  procedimento\nsopra  descritto,  potra\u0027  successivamente  presentare  ai   soggetti\ncompetenti   un\u0027istanza   per   la   realizzazione    dell\u0027intervento\nnell\u0027ambito del regime autorizzativo previsto per le  aree  ordinarie\nutilizzando il regime della PAS o dell\u0027Autorizzazione unica. \n    II.2 - La disciplina  sopra  richiamata,  nel  prevedere  che  la\npredetta istanza del Comune sia sottoposta sia ad una valutazione  di\nopportunita\u0027 del Consiglio comunale, previo dibattito pubblico sia ad\nuna  valutazione  tecnico  amministrativa  mediante  conferenza   dei\nservizi,  con  una  sovrapposizione  tra  profili  amministrativi   e\npolitici, introduce gia\u0027 sotto tale profilo un modello procedimentale\nevidentemente difforme rispetto agli istituti  della  conferenza  dei\nservizi e del silenzio assenso disciplinati dalla legge 241 del  1990\ne, in particolare,  dagli  articoli  14-14-quinquies,  (13)  articoli\n17-bis. (14) Le dichiarate misure di semplificazione ed accelerazione\nintroducono inoltre a livello regionale  la  regola  esclusiva  della\ndeliberazione  all\u0027unanimita\u0027  dei  soggetti  convocati  in  sede  di\nconferenza  dei  servizi,  chiamati  ad  esprimersi  in  ordine  alla\ncompatibilita\u0027 dell\u0027intervento rispetto alle aree non idonee  nonche\u0027\nl\u0027inoperativita\u0027 del silenzio assenso  nell\u0027ambito  della  conferenza\nstessa in violazione del modello. \n    La  predette   misure   di   semplificazione   ed   accelerazione\ncostituiscono eccezioni rispetto  all\u0027ordinario  funzionamento  della\nconferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla  disciplina\nstatale sul procedimento  amministrativo  riportata  nelle  parti  di\ninteresse in nota; fonte che rappresenta la norma  interposta,  dalla\ncui violazione discende il contrasto con  l\u0027art  117,  secondo  comma\nlett. m) che attribuisce alla Stato la potesta\u0027 legislativa esclusiva\nin  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale. \n    Al riguardo, si richiama l\u0027art. 29, comma 2-ter  della  legge  n.\n241/1990 secondo il quale: «Attengono altresi\u0027 ai livelli  essenziali\ndelle prestazioni di cui all\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),\ndella Costituzione le disposizioni della presente  legge  concernenti\nla  presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e  comunicazioni,   la\nsegnalazione certificata di inizio attivita\u0027 e il silenzio assenso  e\nla conferenza di servizi, salva la possibilita\u0027 di  individuare,  con\nintese in sede di Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  casi\nulteriori in cui  tali  disposizioni  non  si  applicano»;  il  comma\n2-quater della medesima disposizione secondo cui: «Le regioni  e  gli\nenti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi  di  loro\ncompetenza,  non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a   quelle\nassicurate  ai  privati  dalle  disposizioni  attinenti  ai   livelli\nessenziali delle prestazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter,  ma\npossono prevedere livelli ulteriori  di  tutela.»  nonche\u0027  il  comma\n2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  di\nTrento  e  di  Bolzano  adeguano   la   propria   legislazione   alle\ndisposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le\nrelative norme di attuazione. \n    Sebbene la pacifica riconducibilita\u0027 delle predette norme statali\nsul  procedimento  amministrativo   ai   livelli   essenziali   delle\nprestazioni di cui all\u0027art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della\nCostituzione, non comporti di  per  se\u0027  l\u0027automatica  illegittimita\u0027\ncostituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto\nconto della possibilita\u0027 per le Regioni di discostarsi dallo standard\nstatale per prevedere «livelli ulteriori di tutela»  (cfr.  art.  29,\ncomma 2-quater cit.), la legge regionale sarda reca evidentemente  un\nlivello  inferiore  di  tutela  rispetto  a  quello  garantito  dalla\ndisciplina statale. \n    Cio\u0027 si trae dalle previsioni  di  cui  all\u0027art.  3  della  legge\nregionale la quale prevede esclusivamente il criterio dell\u0027unanimita\u0027\nper  l\u0027assunzione  della  decisione  in  merito  alla  compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea  -\na fronte di una disciplina statale che consente anche  l\u0027adozione  di\nuna  determinazione  della  conferenza  sulla  base  delle  posizione\nprevalenti (con tutte le  conseguenze  in  termini  di  garanzia  che\ndiscendono dai meccanismi volti a trovare  una  soluzione  condivisa,\nsuperando il dissenso); e\u0027  prevista  l\u0027inoperativita\u0027  del  silenzio\nassenso quale regime che trova applicazione anche a  procedimenti  di\ncompetenza di  amministrazioni  preposte  alla  tutela  di  interessi\nsensibili per i quali vale la regola generale del silenzio assenso di\ncui agli articoli 14-bis, comma 3 e 17-bis, legge n.  241/1990  (cfr.\nCorte costituzionale, sentenza n. 246/2018;  Cons.  Stato,  sez.  IV,\n8610/2023; Consiglio di Stato, ad.  comm.  spec.,  parere  13  luglio\n2016, n. 1640); vi e\u0027 una sovrapposizione tra  le  valutazioni  degli\norgani di indirizzo politico/amministrativo nonche\u0027  un  esito  della\nconferenza  dei  servizi  istruttoria  non  chiara  in  relazione  al\nsuccessivo iter autorizzatorio che potrebbe  essere  disatteso  dalla\nGiunta  regionale.  La  norma  regionale,  pertanto,  in  difformita\u0027\nrispetto alla disciplina  a  livello  statale  della  conferenza  dei\nservizi e al silenzio assenso non assicura quei «livelli ulteriori di\ntutela»; anzi chiaramente sacrifica le finalita\u0027 di semplificazione e\nvelocita\u0027 alla cui protezione e\u0027 orientata la disciplina statale. \n    Per le ragioni esposte deve  essere  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  3,  commi  1,  2,  4  e  5  per  violazione\ndell\u0027art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  in\nrelazione ai citati parametri interposti (cfr. Corte  costituzionale,\nsentenza n. 9/2019; sentenza n. 246/2018). \n    II.3 -  L\u0027art.  3  sopra  citato,  fermo  restando  il  superiore\nsuperamento delle competenze  fissate  dallo  Statuto  della  Regione\nSardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), eccede\naltresi\u0027 le competenze regionali invadendo la competenza  legislativa\nesclusiva dello Stato nelle materie  di  cui  all\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera s),  della  Costituzione  in  relazione  ai  parametri\ninterposti di cui gli articoli 21 e 146 del  decreto  legislativo  n.\n42/2004. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale,  «la\nconservazione ambientale e paesaggistica  spetta,  in  base  all\u0027art.\n117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  alla  cura\nesclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160  del  2021,  n.\n178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con  specifico  riferimento\nal procedimento per il rilascio dell\u0027autorizzazione paesaggistica, la\nCorte  ha  altresi\u0027  costantemente  affermato  che  la   legislazione\nregionale non puo\u0027 prevedere una procedura diversa da quella  dettata\ndalla  legge  statale,  perche\u0027  alle  regioni  non   e\u0027   consentito\nintrodurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano\nuna disciplina uniforme, valevole su tutto il  territorio  nazionale,\nfra i quali rientra l\u0027autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e\nn. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n.\n101 del 2010 e n. 232 del 2008). \n    Cio\u0027 vale anche per  le  Ragioni  a  statuto  speciale,  come  ha\nricordato anche di recente la Corte costituzionale con la sentenza n.\n248/2022 le cui considerazioni, riferite alla Regione Sardegna,  sono\ntuttora attuali. \n    Il giudice delle  leggi  ha  evidenziato  come  «l\u0027art.  3  dello\nstatuto speciale attribuisce al  legislatore  regionale  la  potesta\u0027\nnormativa primaria in materia  di  «edilizia  ed  urbanistica»  e  di\n«caccia e pesca», stabilendo che debba essere esercitata  in  armonia\ncon la Costituzione,  i  principi  dell\u0027ordinamento  giuridico  della\nRepubblica, gli obblighi internazionali e  gli  interessi  nazionali,\nnonche\u0027  nel  rispetto  delle  norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali   della   Repubblica.   Come   questa   Corte    ha\ncostantemente affermato, l\u0027«insieme delle cose, beni materiali, o  le\nloro composizioni, che presentano valore  paesaggistico»  merita  una\ntutela primaria e assoluta (cosi\u0027, sentenza  n.  367  del  2007):  le\ndisposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state\nadottate  per  garantirne  la  salvaguardia,   nell\u0027esercizio   della\ncompetenza  attribuita  allo  Stato  dall\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera s), della Costituzione, si applicano uniformemente e,  cosi\u0027,\ns\u0027impongono al legislatore regionale. Questa Corte le ha riconosciute\nquali  norme  fondamentali  di  grande   riforma   economico-sociale,\nprecisando che hanno la capacita\u0027 di limitare la potesta\u0027 legislativa\nanche delle regioni ad autonomia speciale (cosi\u0027, sentenze n. 101 del\n2021, n. 130 del 2020, n. 178 del  2018  e  n.  103  del  2017).  Va,\nd\u0027altro canto, ricordato che la competenza del legislatore  sardo  in\nmateria di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni  di\ntipo strettamente urbanistico,  ma  anche  quelle  relative  ai  beni\nculturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018;  in  questo  senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027,  consentito  l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito  della  tutela  paesaggistica,  secondo  quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del\n1975, sempre nel rispetto dei limiti dianzi ricordati.». \n    Premesse le superiori considerazioni, la  disposizione  regionale\nsopra esaminata consente, invero, che un impianto per  la  produzione\ndi energie rinnovabili possa essere realizzato nell\u0027ambito delle aree\nnon idonee a seguito di  un\u0027intesa  politica  tra  enti  territoriali\nanche in aree sottoposte ad una tutela culturale o paesaggistica  per\nle quali la normativa statale  fissa,  per  ineludibili  esigenze  di\nuniformita\u0027 di trattamento, un procedimento  autorizzatorio  apposito\nda parte della soprintendenza competente che  verrebbe  nell\u0027impianto\nregionale sopra descritto integralmente esautorata. Nell\u0027ambito delle\naree non idonee, invero, il legislatore statale assicura  la  massima\ntutela dei beni  culturali  e  paesaggistici  coinvolti  (cfr.  quale\ndisciplina che costituisce norma interposta le citate previsioni  del\nCodice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo  n.  42/2004;\nil decreto legislativo n.  152/2006  «Norma  in  materia  ambientale»\nnonche\u0027 da ultimo la disciplina  dei  regimi  amministrativi  per  la\nproduzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.\n190/2024). \n    Stante l\u0027affievolimento che l\u0027art. 3 della  legge  della  Regione\nAutonoma Sardegna determinerebbe per la tutela dei beni  culturali  e\npaesaggistici  in  contrasto  con  il  quadro  normativo  statale  di\nriferimento sopra esaminato, si ritiene che  sussista  la  violazione\ndella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei  beni\nculturali e del paesaggio di cui all\u0027art. 117, secondo comma lett. s)\ndella Costituzione. \n\n(1) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo\n    e del Consiglio, dell\u002711 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0027uso\n    dell\u0027energia da fonti rinnovabili.  \n\n(2) L\u0027art. 4 dello Statuto speciale per  la  Sardegna  approvato  con\n    Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 prevede: «Nei  limiti\n    del precedente articolo e  dei  principi  stabiliti  dalle  leggi\n    dello Stato, la Regione emana norme  legislative  sulle  seguenti\n    materie: a) industria, commercio ed esercizio  industriale  delle\n    miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli  enti\n    di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio,  delle\n    casse rurali, dei monti frumentari  e  di  pegno  e  delle  altre\n    aziende   di   credito   di   carattere    regionale;    relative\n    autorizzazioni;  c)  opere  di  grande  e  media  bonifica  e  di\n    trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilita\u0027\n    non riguardante opere a  carico  dello  Stato;  e)  produzione  e\n    distribuzione dell\u0027energia elettrica; f) linee marittime ed aeree\n    di  cabotaggio  fra  i  porti  e  gli  scali  della  Regione;  g)\n    assunzione di  pubblici  servizi;  h)  assistenza  e  beneficenza\n    pubblica; i) igiene e sanita\u0027 pubblica; l) disciplina  annonaria;\n    m) pubblici spettacoli». L\u0027Art. 3, comma 1, del medesimo  Statuto\n    dispone:  «\"In  armonia  con  la  Costituzione   e   i   principi\n    dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto  degli\n    obblighi internazionali  e  degli  interessi  nazionali,  nonche\u0027\n    delle norme fondamentali delle riforme  economico  sociali  della\n    Repubblica, la Regione ha  potesta\u0027  legislativa  nelle  seguenti\n    materie:...» . \n\n(3) L\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone: «1.  Sino\n    all\u0027adeguamento dei rispettivi  statuti,  le  disposizioni  della\n    presente legge costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a\n    statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano\n    per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu\u0027  ampie\n    rispetto a quelle gia\u0027 attribuite». \n\n(4) L\u0027art. 16-septies prevede: Interesse pubblico  prevalente  «Entro\n    il 21 febbraio 2024,  fino  al  conseguimento  della  neutralita\u0027\n    climatica, gli Stati membri provvedono affinche\u0027, nella procedura\n    di  rilascio  delle   autorizzazioni,   la   pianificazione,   la\n    costruzione e l\u0027esercizio degli impianti di produzione di energia\n    rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete,  la  rete\n    stessa  e  gli  impianti  di  stoccaggio  siano  considerati   di\n    interesse pubblico prevalente e  nell\u0027interesse  della  salute  e\n    della  sicurezza  pubblica  nella  ponderazione  degli  interessi\n    giuridici nei singoli casi e ai fini dell\u0027art. 6, paragrafo 4,  e\n    dell\u0027art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE,\n    dell\u0027art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e  dell\u0027art.\n    9, paragrafo 1,  lettera  a),  della  direttiva  2009/147/CE.  In\n    circostanze specifiche  e  debitamente  giustificate,  gli  Stati\n    membri possono limitar\u0027 l\u0027applicazione del  presente  articolo  a\n    determinate parti del loro  territorio,  a  determinati  tipi  di\n    tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche,\n    conformemente  alle  priorita\u0027  stabilite  nei  rispettivi  piani\n    nazionali integrati per l\u0027energia e il clima presentati  a  norma\n    degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.  Gli  Stati\n    membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle\n    relative motivazioni.»;  \n\n(5) L\u0027art. 1 del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Il presente decreto  ha\n    l\u0027obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del\n    Paese, recando  disposizioni  in  materia  di  energia  da  fonti\n    rinnovabili,  in  coerenza   con   gli   obiettivi   europei   di\n    decarbonizzazione del sistema energetico al 2030  e  di  completa\n    decarbonizzazione al 2050. 2. Per le finalita\u0027 di cui al comma 1,\n    il presente decreto definisce gli strumenti,  i  meccanismi,  gli\n    incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,\n    necessari per il raggiungimento  degli  obiettivi  di  incremento\n    della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  al  2030,   in\n    attuazione della direttiva (UE)  2018/2001  e  nel  rispetto  dei\n    criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 3. Il presente\n    decreto reca disposizioni necessarie all\u0027 attuazione delle misure\n    del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  (di  seguito  anche:\n    PNRR) in materia di energia da fonti  rinnovabili,  conformemente\n    al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia e il Clima (di seguito\n    anche: PNIEC), con la finalita\u0027  di  individuare  un  insieme  di\n    misure e strumenti coordinati, gia\u0027  orientati  all\u0027aggiornamento\n    degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi  del  Regolamento\n    (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l\u0027Unione europea,\n    un obiettivo vincolante di riduzione delle  emissioni  di  gas  a\n    effetto serra di almeno il 55 percento rispetto  ai  livelli  del\n    1990 entro il 2030». \n\n(6) L\u0027art. 20 (Disciplina per l\u0027individuazione di  superfici  e  aree\n    idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili)  del\n    d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Con uno o piu\u0027 decreti del  Ministro\n    della transizione ecologica di concerto  con  il  Ministro  della\n    cultura, e il Ministro delle  politiche  agricole,  alimentari  e\n    forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui\n    all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da\n    adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore\n    del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri  omogenei\n    per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e  non\n    idonee all\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili  aventi\n    una potenza complessiva almeno pari  a  quella  individuata  come\n    necessaria dal PNIEC per il  raggiungimento  degli  obiettivi  di\n    sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee\n    ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al\n    presente  comma  si  provvede  a:  a)  dettare  i   criteri   per\n    l\u0027individuazione  delle  aree  idonee   all\u0027installazione   della\n    potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le\n    modalita\u0027 per minimizzare il relativo  impatto  ambientale  e  la\n    massima porzione di suolo occupabile dai  suddetti  impianti  per\n    unita\u0027 di superficie, nonche\u0027 dagli impianti a fonti  rinnovabili\n    di produzione di energia elettrica gia\u0027 installati e le superfici\n    tecnicamente  disponibili;   b)   indicare   le   modalita\u0027   per\n    individuare superfici, aree industriali  dismesse  e  altre  aree\n    compromesse,   aree   abbandonate   e   marginali   idonee   alla\n    installazione   di   impianti   a   fonti   rinnovabili.   1-bis.\n    L\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli  collocati\n    a  terra  [di  cui  all\u0027art.  6-bis,  lettera  b),  del   decreto\n    legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone  classificate  agricole\n    dai piani urbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle\n    aree di cui alle lettere a), limitatamente  agli  interventi  per\n    modifica, rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione\n    degli impianti gia\u0027 installati, a condizione che  non  comportino\n    incremento dell\u0027area occupata, c), incluse le cave  gia\u0027  oggetto\n    di ripristino ambientale  e  quelle  con  piano  di  coltivazione\n    terminato ancora non ripristinate,  nonche\u0027  le  discariche  o  i\n    lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e\n    c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8  del  presente  articolo.  Il\n    primo periodo non si applica nel caso di progetti  che  prevedano\n    impianti fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  finalizzati\n    alla costituzione di  una  comunita\u0027  energetica  rinnovabile  ai\n    sensi dell\u0027art. 31  del  presente  decreto  nonche\u0027  in  caso  di\n    progetti attuativi delle altre misure di investimento  del  Piano\n    Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione\n    del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021,  come  modificato  con\n    decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e del  Piano\n    nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui\n    all\u0027art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,\n    con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero  di\n    progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.\n    2.  Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli  obiettivi  di\n    sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di\n    cui al comma  1,  stabiliscono  altresi\u0027  la  ripartizione  della\n    potenza installata fra Regioni e  Province  autonome,  prevedendo\n    sistemi di monitoraggio sul corretto  adempimento  degli  impegni\n    assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime\n    Regioni e Province autonome,  da  effettuare  secondo  le  regole\n    generali  di  cui  all\u0027Allegato  I,   fermo   restando   che   il\n    trasferimento statistico non puo\u0027 pregiudicare  il  conseguimento\n    dell\u0027obiettivo della  Regione  o  della  Provincia  autonoma  che\n    effettua il trasferimento. 3. Ai  sensi  dell\u0027art.  5,  comma  1,\n    lettere a) e b),  della  legge  22  aprile  2021,  n.  53,  nella\n    definizione della disciplina inerente le aree idonee,  i  decreti\n    di cui al comma 1, tengono conto delle  esigenze  di  tutela  del\n    patrimonio culturale e  del  paesaggio,  delle  aree  agricole  e\n    forestali,  della  qualita\u0027  dell\u0027aria  e   dei   corpi   idrici,\n    privilegiando l\u0027utilizzo di  superfici  di  strutture  edificate,\n    quali capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche\u0027  di  aree  a\n    destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica  e\n    verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi,\n    ivi   incluse   le   superfici   agricole    non    utilizzabili,\n    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027  delle\n    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n    elettrica, nonche\u0027  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione\n    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di\n    sviluppo della  rete  stessa.  4.  Conformemente  ai  principi  e\n    criteri  stabiliti  dai  decreti  di  cui  al  comma   1,   entro\n    centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  dei  medesimi\n    decreti, le Regioni individuano con legge le aree  idonee,  anche\n    con  il  supporto  della  piattaforma  di  cui  all\u0027art.  21.  Il\n    Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della\n    Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  esercita  funzioni  di\n    impulso anche ai fini dell\u0027esercizio del potere di cui  al  terzo\n    periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo\n    periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e\n    agli obiettivi stabiliti dai  decreti  di  cui  al  comma  1,  si\n    applica l\u0027art. 41 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234.  Le\n    Province  autonome  provvedono  al  processo  programmatorio   di\n    individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto  speciale\n    e  delle  relative  norme  di  attuazione).   5.   In   sede   di\n    individuazione  delle  superfici  e   delle   aree   idonee   per\n    l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\n    principi della minimizzazione degli  impatti  sull\u0027ambiente,  sul\n    territorio, sul  patrimonio  culturale  e  sul  paesaggio,  fermo\n    restando  il  vincolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi   di\n    decarbonizzazione al 2030 e tenendo  conto  della  sostenibilita\u0027\n    dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle\n    more dell\u0027individuazione delle aree idonee,  non  possono  essere\n    disposte   moratorie   ovvero   sospensioni   dei   termini   dei\n    procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree  non  incluse  tra  le\n    aree  idonee   non   possono   essere   dichiarate   non   idonee\n    all\u0027installazione  di   impianti   di   produzione   di   energia\n    rinnovabile,  in  sede  di  pianificazione  territoriale   ovvero\n    nell\u0027ambito  di  singoli  procedimenti,  in  ragione  della  sola\n    mancata inclusione nel novero delle aree idonee.  8.  Nelle  more\n    dell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base  dei  criteri  e\n    delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui  al  comma  1,  sono\n    considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1  del  presente\n    articolo: a) i siti  ove  sono  gia\u0027  installati  impianti  della\n    stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di  modifica,\n    anche sostanziale, per  rifacimento,  potenziamento  o  integrale\n    ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo,  che\n    non comportino una variazione dell\u0027area occupata superiore al  20\n    per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo  non  si\n    applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai  quali  la\n    variazione dell\u0027area occupata e\u0027 soggetta al limite di  cui  alla\n    lettera c-ter), numero  1);  b)  le  aree  dei  siti  oggetto  di\n    bonifica individuate ai sensi del Titolo  V,  Parte  quarta,  del\n    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave  e  miniere\n    cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di  degrado\n    ambientale, o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di\n    ulteriore sfruttamento;  c-bis)  i  siti  e  gli  impianti  nelle\n    disponibilita\u0027 delle societa\u0027 del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato\n    italiane e dei  gestori  di  infrastrutture  ferroviarie  nonche\u0027\n    delle societa\u0027 concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli\n    impianti  nella  disponibilita\u0027  delle   societa\u0027   di   gestione\n    aeroportuale all\u0027interno dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi\n    quelli all\u0027interno del perimetro di  pertinenza  degli  aeroporti\n    delle isole minori, di cui all\u0027allegato 1 al decreto del Ministro\n    dello sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella\n    Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme  restando  le\n    necessarie verifiche tecniche da parte  dell\u0027Ente  nazionale  per\n    l\u0027aviazione  civile  (ENAC).  c  -ter)  esclusivamente  per   gli\n    impianti fotovoltaici, anche  con  moduli  a  terra,  e  per  gli\n    impianti di produzione di biometano  in  assenza  di  vincoli  ai\n    sensi della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del\n    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42:\n    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui\n    punti distino non piu\u0027  di  500  metri  da  zone  a  destinazione\n    industriale,  artigianale  e  commerciale,  compresi  i  siti  di\n    interesse nazionale, nonche\u0027 le cave e le  miniere;  2)  le  aree\n    interne agli impianti industriali  e  agli  stabilimenti,  questi\n    ultimi come definiti dall\u0027art. 268,  comma  1,  lettera  h),  del\n    decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche\u0027  le  aree\n    classificate agricole racchiuse  in  un  perimetro  i  cui  punti\n    distino  non  piu\u0027  di  500  metri  dal   medesimo   impianto   o\n    stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete  autostradale  entro\n    una distanza non superiore a 300 metri .  c-quater)  fatto  salvo\n    quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree\n    che non sono ricomprese  nel  perimetro  dei  beni  sottoposti  a\n    tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,\n    incluse le zone gravate da usi civici di cui all\u0027art. 142,  comma\n    1, lettera h), del medesimo decreto, ne\u0027 ricadono nella fascia di\n    rispetto dei beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  della  parte\n    seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai\n    soli fini della  presente  lettera,  la  fascia  di  rispetto  e\u0027\n    determinata considerando  una  distanza  dal  perimetro  di  beni\n    sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti  eolici  e\n    di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta  ferma,\n    nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della\n    cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in\n    aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all\u0027art.  12,\n    comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387.\n    8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui\n    al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti\n    e garantire la sicurezza  del  traffico  limitando  le  possibili\n    interferenze, le societa\u0027 concessionarie autostradali affidano la\n    concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),\n    previa  determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla   base   di\n    procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte,\n    con pubblicazione di un avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di\n    trasparenza,   imparzialita\u0027   e   proporzionalita\u0027,   garantendo\n    condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi  definiscono,  in\n    modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato  rispetto  all\u0027oggetto\n    della concessione e non discriminatorio, i  requisiti  soggettivi\n    di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche\u0027\n    la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.\n    Se si verificano le condizioni  di  cui  all\u0027art.  63,  comma  2,\n    lettera a), del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile\n    2016, n. 50, le societa\u0027 concessionarie possono affidare le  aree\n    idonee  di   cui   al   comma   8,   lettera   c-bis),   mediante\n    subconcessione, a societa\u0027 controllate o  collegate  in  modo  da\n    assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla  rete  in\n    gestione  e  la  risoluzione  delle  interferenze.  Le   societa\u0027\n    controllate o collegate sono  tenute  ad  affidare  i  lavori,  i\n    servizi e le  forniture  sulla  base  di  procedure  ad  evidenza\n    pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita\u0027\n    e  proporzionalita\u0027,   garantendo   condizioni   di   concorrenza\n    effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui\n    al comma 8-bis e\u0027 determinata in funzione della vita utile  degli\n    impianti e degli investimenti necessari per  la  realizzazione  e\n    gestione degli stessi e puo\u0027 essere superiore alla  durata  della\n    concessione  autostradale,   salva   la   possibilita\u0027   per   il\n    concessionario  che  subentra  nella  gestione  di  risolvere  il\n    contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari  agli\n    investimenti realizzati non integralmente ammortizzati \n\n(7) L\u0027art. 7 stabilisce: «Principi  e  criteri  per  l\u0027individuazione\n    delle aree idonee  1.  Fermo  quanto  previsto  dall\u0027art.  5  del\n    decreto-legge   15   maggio   2024,    n.    63,    relativamente\n    all\u0027installazione di impianti fotovoltaici in  zone  classificate\n    agricole    dai    vigenti    piani    urbanistici,    ai    fini\n    dell\u0027individuazione delle superfici e delle aree di cui  all\u0027art.\n    1 e del raggiungimento degli obiettivi  di  cui  alla  Tabella  A\n    dell\u0027art. 2, comma 1, le regioni tengono  conto  dei  principi  e\n    criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere\n    chiara ed  evidente  la  possibile  classificazione  delle  aree,\n    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027  delle\n    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n    elettrica, nonche\u0027  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione\n    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di\n    sviluppo della rete stessa. 2. Per  l\u0027individuazione  delle  aree\n    idonee le regioni tengono conto: a) della  massimizzazione  delle\n    aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento  degli\n    obiettivi di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2;  delle  esigenze  di\n    tutela del patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree\n    agricole e  forestali,  della  qualita\u0027  dell\u0027aria  e  dei  corpi\n    idrici,  privilegiando  l\u0027utilizzo  di  superfici  di   strutture\n    edificate, quali capannoni industriali e  parcheggi,  nonche\u0027  di\n    aree a  destinazione  industriale,  artigianale,  per  servizi  e\n    logistica, e verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per\n    altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non  utilizzabili,\n    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027  delle\n    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\n    elettrica, nonche\u0027  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione\n    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di\n    sviluppo della rete stessa; b) della possibilita\u0027 di classificare\n    le superfici o le aree come idonee  differenziandole  sulla  base\n    della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della\n    possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee  di  cui  all\u0027art.  20,\n    comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199  vigente\n    alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  3.  Sono\n    considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese\n    nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell\u0027art.  10\n    e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo\n    22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare  come  non\n    idonee le superfici e le aree che sono ricomprese  nel  perimetro\n    degli altri beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  medesimo\n    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  Le  regioni  possono\n    stabilire  una  fascia  di  rispetto  dal  perimetro   dei   beni\n    sottoposti a tutela di ampiezza  differenziata  a  seconda  della\n    tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto  di  tutela,\n    fino a un massimo  di  7  chilometri.  Per  i  rifacimenti  degli\n    impianti in esercizio non sono applicate le  norme  previste  nel\n    precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti  autorizzatori,\n    la  competenza  del  Ministero  della  cultura  a  esprimersi  in\n    relazione ai soli  progetti  localizzati  in  aree  sottoposte  a\n    tutela secondo quanto previsto dall\u0027art.  12,  comma  3-bis,  del\n    decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387.  Nell\u0027applicazione\n    del presente comma deve  essere  contemperata  la  necessita\u0027  di\n    tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi\n    di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2 del  presente  decreto.  4.  Ai\n    fini dell\u0027individuazione delle superfici e aree idonee le regioni\n    e province autonome possono avvalersi della piattaforma  digitale\n    di cui all\u0027art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal\n    fine,  le  regioni  e  le   province   autonome,   il   Ministero\n    dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza   energetica,   il   Ministero\n    dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle  foreste  e\n    il Ministero della cultura, rendono disponibili  le  informazioni\n    di   loro    competenza    necessarie    al    funzionamento    e\n    all\u0027implementazione della predetta piattaforma.»  \n\n(8) L\u0027art. 1, commi 9 e 11 prevede: «9. Sono  aree  non  idonee  alla\n    realizzazione di impianti off-shore gli specchi  acquei  compresi\n    nelle acque territoriali ai sensi della  Convenzione  di  Montego\n    Bay, ratificata con la legge n. 689  del  1994,  le  aree  marine\n    appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui  alla  legge\n    11 ottobre 2001, n.  391  (Ratifica  ed  esecuzione  dell\u0027Accordo\n    relativo alla creazione nel Mediterraneo di un  santuario  per  i\n    mammiferi marini, fatto a Roma il  25  novembre  1999),  le  aree\n    marine  protette  istituite   e   istituende   ai   sensi   della\n    legislazione vigente nonche\u0027 le aree protette, le aree protette a\n    mare  incluse   nella   Rete   Natura   2000,   le   aree   parco\n    dell\u0027arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di\n    rispetto necessarie a garantire la tutela e  preservazione  degli\n    habitat e delle caratteristiche ambientali e  naturali,  le  aree\n    abituali di pesca censite nel «SID-Portale  del  Mare»  tenuto  a\n    cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le  aree\n    interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia  subacquea,\n    le aree marine attraversate dal passaggio dei  tonni  individuate\n    con  deliberazione  della  Giunta  regionale  da  adottare  entro\n    centoventi giorni, nonche\u0027 le aree ricadenti nei coni di  visuale\n    relativi ai beni di cui all\u0027art. 136, comma 1, lettere c)  e  d),\n    del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei  beni\n    culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10  della  legge  6\n    luglio 2002, n. 137) e  quelli  di  cui  all\u0027art.  17,  comma  3,\n    lettera  a)  del  Piano  paesaggistico  regionale.  Questi   sono\n    identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di\n    cui  all\u0027art.  136,  comma  1,  lettere  c)  e  d)  del   decreto\n    legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all\u0027art.  17,  comma\n    3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. [...]  11.  Sono\n    aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a\n    terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la  realizzazione  di\n    buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al  trasporto\n    dell\u0027energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle\n    cabine primarie, quelle individuate per gli  impianti  eolici  di\n    grande taglia di cui all\u0027allegato C. Qualora  un  areale  rientri\n    nelle aree definite  idonee,  ai  sensi  del  comma  10,  non  si\n    applicano le inidoneita\u0027 di cui alle lettere  y)  punto  1  e  z)\n    punto 1 del medesimo allegato C.» \n\n(9) L\u0027art. 1, rubricato «Finalita\u0027 e ambito di applicazione»  di  cui\n    al decreto ministeriale 21  giugno  2024  stabilisce  al  secondo\n    comma: «2. In esito al processo definitorio di  cui  al  presente\n    decreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento  degli\n    enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a)  superfici\n    e aree idonee: le aree in cui e\u0027 previsto un iter  accelerato  ed\n    agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a  fonti\n    rinnovabili  e   delle   infrastrutture   connesse   secondo   le\n    disposizioni vigenti di cui all\u0027art. 22 del decreto legislativo 8\n    novembre 2021, n. 199; b) superfici e aree  non  idonee:  aree  e\n    siti   le   cui   caratteristiche    sono    incompatibili    con\n    l\u0027installazione di specifiche tipologie di  impianti  secondo  le\n    modalita\u0027 stabilite dal paragrafo  17  e  dall\u0027allegato  3  delle\n    linee guida emanate con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo\n    economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale\n    18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e  integrazioni;\n    c) superfici e aree  ordinarie:  sono  le  superfici  e  le  aree\n    diverse da quelle  delle  lettere  a)  e  b)  e  nelle  quali  si\n    applicano i regimi  autorizzativi  ordinari  di  cui  al  decreto\n    legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;\n    d)  aree  in  cui  e\u0027   vietata   l\u0027installazione   di   impianti\n    fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree  agricole  per\n    le  quali  vige  il  divieto   di   installazione   di   impianti\n    fotovoltaici con moduli a terra  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma\n    1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199».  L\u0027art.\n    7, rubricato «Principi e criteri per l\u0027individuazione delle  aree\n    idonee» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce:\n    «1. Fermo quanto previsto dall\u0027art. 5 del decreto-legge 15 maggio\n    2024,  n.  63,  relativamente   all\u0027installazione   di   impianti\n    fotovoltaici in zone  classificate  agricole  dai  vigenti  piani\n    urbanistici, ai fini dell\u0027individuazione delle superfici e  delle\n    aree di cui all\u0027art. 1 e del raggiungimento  degli  obiettivi  di\n    cui alla Tabella A dell\u0027art. 2, comma 1, le regioni tengono conto\n    dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo  al\n    fine di rendere chiara ed evidente la  possibile  classificazione\n    delle  aree,  compatibilmente  con  le   caratteristiche   e   le\n    disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di\n    rete e della domanda elettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione\n    la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il\n    potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l\u0027individuazione\n    delle  aree  idonee  le   regioni   tengono   conto:   a)   della\n    massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il\n    raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell\u0027art. 2;\n    delle  esigenze  di  tutela  del  patrimonio  culturale   e   del\n    paesaggio,  delle  aree  agricole  e  forestali,  della  qualita\u0027\n    dell\u0027aria  e  dei  corpi  idrici,  privilegiando  l\u0027utilizzo   di\n    superfici di strutture edificate, quali capannoni  industriali  e\n    parcheggi,  nonche\u0027   di   aree   a   destinazione   industriale,\n    artigianale, per servizi e logistica, e  verificando  l\u0027idoneita\u0027\n    di  aree  non  utilizzabili  per  altri  scopi,  ivi  incluse  le\n    superfici  agricole  non  utilizzabili,  compatibilmente  con  le\n    caratteristiche e le disponibilita\u0027  delle  risorse  rinnovabili,\n    delle infrastrutture di rete e della domanda  elettrica,  nonche\u0027\n    tenendo in considerazione  la  dislocazione  della  domanda,  gli\n    eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della  rete\n    stessa; b) della possibilita\u0027 di classificare le superfici  o  le\n    aree come idonee differenziandole sulla base della  fonte,  della\n    taglia e della tipologia di impianto; c)  della  possibilita\u0027  di\n    fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto\n    legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di  entrata\n    in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le\n    superfici e le aree che sono ricomprese nel  perimetro  dei  beni\n    sottoposti a tutela ai sensi dell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136,  comma\n    1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.\n    42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e\n    le aree che  sono  ricomprese  nel  perimetro  degli  altri  beni\n    sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo  22\n    gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una  fascia  di\n    rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela  di  ampiezza\n    differenziata   a   seconda   della   tipologia   di    impianto,\n    proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo  di  7\n    chilometri. Per i rifacimenti degli  impianti  in  esercizio  non\n    sono applicate le norme previste nel  precedente  periodo.  Resta\n    ferma,  nei  procedimenti  autorizzatori,   la   competenza   del\n    Ministero  della  cultura  a  esprimersi  in  relazione  ai  soli\n    progetti localizzati in aree sottoposte a tutela  secondo  quanto\n    previsto dall\u0027art. 12, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  29\n    dicembre 2003, n. 387. Nell\u0027applicazione del presente comma  deve\n    essere contemperata la necessita\u0027  di  tutela  dei  beni  con  la\n    garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella  A\n    dell\u0027art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini  dell\u0027individuazione\n    delle superfici e aree idonee  le  regioni  e  province  autonome\n    possono avvalersi della piattaforma digitale di cui  all\u0027art.  21\n    del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e\n    le  province  autonome,  il  Ministero  dell\u0027ambiente   e   della\n    sicurezza  energetica,  il  Ministero   dell\u0027agricoltura,   della\n    sovranita\u0027 alimentare  e  delle  foreste  e  il  Ministero  della\n    cultura, rendono disponibili le informazioni di  loro  competenza\n    necessarie al funzionamento e all\u0027implementazione della  predetta\n    piattaforma» \n\n(10) Nella sentenza 77/2022 la  Corte  ha  stabilito:  «4.1.5.  -  In\n     definitiva,  la  moratoria  imposta  dal  legislatore  regionale\n     dell\u0027Abruzzo  con  l\u0027art.   4   impugnato   viola   i   principi\n     fondamentali della materia,  che  affidano  a  celeri  procedure\n     amministrative il compito di valutare in concreto gli  interessi\n     coinvolti   nell\u0027installazione   di   impianti   di   produzione\n     dell\u0027energia   da   fonti    rinnovabili.    Tali    valutazioni\n     amministrative non possono essere  condizionate  e  limitate  da\n     criteri cristallizzati  in  disposizioni  legislative  regionali\n     (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del  2018,  n.\n     13 del 2014 e n. 44 del 2011), ne\u0027  a  fortiori  possono  essere\n     impedite  e,  sia  pure  temporaneamente,  ostacolate  da  fonti\n     legislative regionali. L\u0027art. 4 della legge regionale Abruzzo n.\n     8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con  i  principi\n     fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure\n     di autorizzazione e di  massima  diffusione  degli  impianti  da\n     fonti di energia rinnovabili,  principi  che  sono  al  contempo\n     attuativi di direttive dell\u0027Unione europea  e  riflettono  anche\n     impegni internazionali volti a favorire  l\u0027energia  prodotta  da\n     fonti  rinnovabili  (sentenza  n.   286   del   2019),   risorse\n     irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici». \n\n(11)   \n\n(12) L\u0027art. 23 del decreto legislativo n.  199/2021  stabilisce:  «2.\n     Nel rispetto delle esigenze di tutela dell\u0027ecosistema  marino  e\n     costiero,  dello  svolgimento  dell\u0027attivita\u0027  di   pesca,   del\n     patrimonio culturale e del paesaggio, nell\u0027ambito della completa\n     individuazione delle aree idonee per l\u0027installazione di impianti\n     di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate\n     tali  le  aree  individuate  per  la   produzione   di   energie\n     rinnovabili  dal  Piano  di  gestione  dello  spazio   marittimo\n     produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell\u0027art. 5,\n     comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016  n.\n     201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1\n     dicembre  2017,  recante   «Approvazione   delle   linee   guida\n     contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione  dei\n     piani di gestione  dello  spazio  marittimo»,  pubblicato  nella\n     Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro  centottanta\n     giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  si\n     provvede all\u0027adozione del piano di cui al periodo precedente con\n     le modalita\u0027 di cui all\u0027art. 5, comma 5, del decreto legislativo\n     17 ottobre 2016 n. 201. 3. Nelle more dell\u0027adozione del piano di\n     gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque\n     considerate idonee: a) fatto salvo quanto stabilito dal  decreto\n     del Ministro dello  sviluppo  economico  del  15  febbraio  2019\n     recante «Linee guida  nazionali  per  la  dismissione  mineraria\n     delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in  mare  e\n     delle  infrastrutture  connesse»,  pubblicato   nella   Gazzetta\n     Ufficiale n. 57 dell\u00278 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in\n     disuso  e  l\u0027area  distante  2  miglia  nautiche   da   ciascuna\n     piattaforma; b) i porti, per impianti eolici fino a  100  MW  di\n     potenza  istallata,  previa   eventuale   variante   del   Piano\n     regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi\n     dalla presentazione della  richiesta.  4.  Nei  procedimenti  di\n     autorizzazione di impianti di produzione  di  energia  elettrica\n     alimentati da fonti  rinnovabili  off-shore,  localizzati  nelle\n     aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3,  nonche\u0027  nelle  aree\n     non sottoposte a vincoli  incompatibili  con  l\u0027insediamento  di\n     impianti  off-shore:  a)  l\u0027autorita\u0027  competente   in   materia\n     paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non  vincolante\n     individuando,   ove    necessario,    prescrizioni    specifiche\n     finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla  tutela\n     di beni di interesse archeologico; b) i termini procedurali  per\n     il rilascio dell\u0027autorizzazione sono ridotti  di  un  terzo.  5.\n     Nelle more dell\u0027individuazione delle aree  idonee,  non  possono\n     essere  disposte   moratorie,   anche   con   riferimento   alla\n     realizzazione di impianti di  produzione  di  energia  elettrica\n     alimentati  da  fonti  rinnovabili  localizzati  in   aree   non\n     sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con   l\u0027insediamento   di\n     impianti  off-shore,  ovvero   sospensioni   dei   termini   dei\n     procedimenti di autorizzazione per le domande  gia\u0027  presentate.\n     6. Il  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica\n     adotta e pubblica nel proprio  sito  internet  istituzionale  un\n     vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e\n     alle  informazioni  minime  necessari  ai  fini  dell\u0027avvio  del\n     procedimento unico per l\u0027autorizzazione degli impianti di cui al\n     presente articolo.»  \n\n(13) L\u0027art. 14 dispone: «1. La conferenza di servizi istruttoria puo\u0027\n     essere  indetta  dall\u0027amministrazione   procedente,   anche   su\n     richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o\n     del  privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per\n     effettuare  un  esame  contestuale  degli   interessi   pubblici\n     coinvolti in un  procedimento  amministrativo,  ovvero  in  piu\u0027\n     procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti   medesime\n     attivita\u0027  o  risultati.  Tale  conferenza  si  svolge  con   le\n     modalita\u0027 previste dall\u0027art. 14-bis  o  con  modalita\u0027  diverse,\n     definite   dall\u0027amministrazione   procedente.»   L\u0027art.   14-bis\n     dispone: «[...] 2. La conferenza e\u0027 indetta dall\u0027amministrazione\n     procedente  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall\u0027inizio   del\n     procedimento d\u0027ufficio o dal ricevimento della  domanda,  se  il\n     procedimento  e\u0027  ad   iniziativa   di   parte.   A   tal   fine\n     l\u0027amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni\n     interessate: a)  l\u0027oggetto  della  determinazione  da  assumere,\n     l\u0027istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per\n     l\u0027accesso telematico alle informazioni e ai documenti  utili  ai\n     fini  dello  svolgimento   dell\u0027istruttoria;   b)   il   termine\n     perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il  quale  le\n     amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell\u0027art.\n     2, comma 7, integrazioni documentali o  chiarimenti  relativi  a\n     fatti, stati o qualita\u0027  non  attestati  in  documenti  gia\u0027  in\n     possesso  dell\u0027amministrazione   stessa   o   non   direttamente\n     acquisibili  presso  altre  pubbliche  amministrazioni;  c)   il\n     termine perentorio,  comunque  non  superiore  a  quarantacinque\n     giorni, entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  devono\n     rendere  le  proprie  determinazioni  relative  alla   decisione\n     oggetto della conferenza, fermo restando l\u0027obbligo di rispettare\n     il termine finale di conclusione del  procedimento.  Se  tra  le\n     suddette amministrazioni vi sono amministrazioni  preposte  alla\n     tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei    beni\n     culturali,  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  ove\n     disposizioni di legge o i provvedimenti di cui  all\u0027art.  2  non\n     prevedano un termine diverso, il suddetto termine e\u0027 fissato  in\n     novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita\u0027\n     sincrona di cui all\u0027art. 14-ter, da tenersi entro  dieci  giorni\n     dalla scadenza  del  termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo\n     restando  l\u0027obbligo  di  rispettare   il   termine   finale   di\n     conclusione del procedimento. 3. Entro  il  termine  di  cui  al\n     comma 2, lettera c), le  amministrazioni  coinvolte  rendono  le\n     proprie determinazioni, relative alla  decisione  oggetto  della\n     conferenza. Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,  sono\n     formulate in termini di  assenso  o  dissenso  e  indicano,  ove\n     possibile,  le  modifiche  eventualmente  necessarie   ai   fini\n     dell\u0027assenso.  Le  prescrizioni   o   condizioni   eventualmente\n     indicate ai fini dell\u0027assenso o  del  superamento  del  dissenso\n     sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano  se  sono\n     relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o\n     da un  atto  amministrativo  generale  ovvero  discrezionalmente\n     apposte per la migliore tutela dell\u0027interesse pubblico. 4. Fatti\n     salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell\u0027Unione europea\n     richiedono l\u0027adozione  di  provvedimenti  espressi,  la  mancata\n     comunicazione della determinazione entro il termine  di  cui  al\n     comma  2,  lettera  c),   ovvero   la   comunicazione   di   una\n     determinazione  priva  dei  requisiti  previsti  dal  comma   3,\n     equivalgono  ad  assenso  senza  condizioni.  Restano  ferme  le\n     responsabilita\u0027 dell\u0027amministrazione, nonche\u0027 quelle dei singoli\n     dipendenti nei  confronti  dell\u0027amministrazione,  per  l\u0027assenso\n     reso, ancorche\u0027 implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma\n     2, lettera c), l\u0027amministrazione procedente adotta, entro cinque\n     giorni lavorativi, la  determinazione  motivata  di  conclusione\n     positiva della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all\u0027art.\n     14-quater,  qualora  abbia  acquisito  esclusivamente  atti   di\n     assenso  non  condizionato,  anche  implicito,  ovvero   qualora\n     ritenga,  sentiti  i  privati   e   le   altre   amministrazioni\n     interessate, che  le  condizioni  e  prescrizioni  eventualmente\n     indicate  dalle  amministrazioni  ai  fini  dell\u0027assenso  o  del\n     superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita\u0027\n     di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto  della\n     conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu\u0027 atti di  dissenso\n     che non ritenga superabili, l\u0027amministrazione procedente adotta,\n     entro il medesimo  termine,  la  determinazione  di  conclusione\n     negativa della conferenza  che  produce  l\u0027effetto  del  rigetto\n     della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte  la  suddetta\n     determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di  cui\n     all\u0027art. 10-bis.  L\u0027amministrazione  procedente  trasmette  alle\n     altre  amministrazioni  coinvolte  le   eventuali   osservazioni\n     presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede  ai\n     sensi del comma 2. Dell\u0027eventuale mancato accoglimento  di  tali\n     osservazioni e\u0027 data ragione  nell\u0027ulteriore  determinazione  di\n     conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al  comma\n     5, l\u0027amministrazione procedente, ai fini dell\u0027esame  contestuale\n     degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata  ai  sensi\n     del comma  2,  lettera  d),  la  riunione  della  conferenza  in\n     modalita\u0027 sincrona, ai sensi  dell\u0027art.  14-ter.  [...].  L\u0027art.\n     14-quater  stabilisce:  «1.  La   determinazione   motivata   di\n     conclusione  della  conferenza,  adottata   dall\u0027amministrazione\n     procedente all\u0027esito della stessa, sostituisce  a  ogni  effetto\n     tutti gli atti di assenso, comunque  denominati,  di  competenza\n     delle amministrazioni e dei gestori di beni o  servizi  pubblici\n     interessati. 2. Le amministrazioni i cui  atti  sono  sostituiti\n     dalla determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza\n     possono sollecitare con  congrua  motivazione  l\u0027amministrazione\n     procedente  ad  assumere,  previa   indizione   di   una   nuova\n     conferenza,  determinazioni  in  via  di  autotutela  ai   sensi\n     dell\u0027art.  21-nonies.  Possono  altresi\u0027  sollecitarla,  purche\u0027\n     abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante  di\n     cui ai commi 4 e 5 dell\u0027art. 14-ter, alla conferenza di  servizi\n     o si siano espresse nei termini, ad assumere  determinazioni  in\n     via di autotutela ai sensi dell\u0027art. 21-quinquies. 3. In caso di\n     approvazione unanime, la determinazione di cui  al  comma  1  e\u0027\n     immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla  base\n     delle posizioni prevalenti, l\u0027efficacia della determinazione  e\u0027\n     sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati  ai  sensi\n     dell\u0027art. 14-quinquies e per il  periodo  utile  all\u0027esperimento\n     dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia  di  tutti  i\n     pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di\n     assenso  comunque   denominati   acquisiti   nell\u0027ambito   della\n     conferenza di servizi decorrono dalla data  della  comunicazione\n     della determinazione motivata di conclusione della conferenza.))\n     L\u0027art. 14 quinquies cosi\u0027 dispone: «1. Avverso la determinazione\n     motivata di conclusione della  conferenza,  entro  dieci  giorni\n     dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela\n     ambientale, paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  o\n     alla tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita\u0027  dei\n     cittadini  possono  proporre  opposizione  al   Presidente   del\n     Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo\n     inequivoco il proprio motivato dissenso prima della  conclusione\n     dei lavori della  conferenza.  Per  le  amministrazioni  statali\n     l\u0027opposizione e\u0027 proposta dal Ministro  competente.  2.  Possono\n     altresi\u0027 proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o\n     delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il   cui\n     rappresentante,  intervenendo  in  una  materia  spettante  alla\n     rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in\n     seno  alla  conferenza.  3.  La  proposizione   dell\u0027opposizione\n     sospende   l\u0027efficacia   della   determinazione   motivata    di\n     conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei\n     ministri indice, per una data  non  posteriore  al  quindicesimo\n     giorno successivo alla ricezione dell\u0027opposizione, una  riunione\n     con la partecipazione delle amministrazioni che  hanno  espresso\n     il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno  partecipato\n     alla conferenza.  In  tale  riunione  i  partecipanti  formulano\n     proposte, in attuazione del principio di  leale  collaborazione,\n     per l\u0027individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca\n     la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i\n     medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi  abbiano\n     partecipato  amministrazioni  delle  regioni  o  delle  province\n     autonome di Trento e di Bolzano, e l\u0027intesa non venga  raggiunta\n     nella riunione di cui al comma 4, puo\u0027 essere indetta,  entro  i\n     successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si  svolge\n     con le  medesime  modalita\u0027  e  allo  stesso  fine.  6.  Qualora\n     all\u0027esito delle riunioni di cui ai commi 4  e  5  sia  raggiunta\n     un\u0027intesa tra le amministrazioni partecipanti, l\u0027amministrazione\n     procedente  adotta  una   nuova   determinazione   motivata   di\n     conclusione della conferenza. Qualora all\u0027esito  delle  suddette\n     riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento\n     della riunione, l\u0027intesa non  sia  raggiunta,  la  questione  e\u0027\n     rimessa al Consiglio dei ministri. La  questione  e\u0027  posta,  di\n     norma, all\u0027ordine del giorno della prima riunione del  Consiglio\n     dei  ministri  successiva  alla   scadenza   del   termine   per\n     raggiungere l\u0027intesa. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri\n     possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle  province\n     autonome interessate. Qualora  il  Consiglio  dei  ministri  non\n     accolga l\u0027opposizione, la determinazione motivata di conclusione\n     della  conferenza  acquisisce  definitivamente   efficacia.   Il\n     Consiglio   dei   ministri    puo\u0027    accogliere    parzialmente\n     l\u0027opposizione, modificando di  conseguenza  il  contenuto  della\n     determinazione  di  conclusione  della  conferenza,   anche   in\n     considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.\n     7. Restano ferme le attribuzioni e le  prerogative  riconosciute\n     alle regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di\n     Trento e Bolzano dagli statuti speciali  di  autonomia  e  dalle\n     relative norme di attuazione.» \n\n(14) L\u0027art. 17-bis cosi\u0027 dispone: «1. Nei casi  in  cui  e\u0027  prevista\n     l\u0027acquisizione  di  assensi,  concerti  o  nulla  osta  comunque\n     denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o\n     servizi pubblici, per l\u0027adozione di  provvedimenti  normativi  e\n     amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche,\n     le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il  proprio\n     assenso,  concerto  o  nulla  osta  entro  trenta   giorni   dal\n     ricevimento  dello  schema  di  provvedimento,  corredato  della\n     relativa   documentazione,   da    parte    dell\u0027amministrazione\n     procedente. Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per\n     l\u0027adozione  di  provvedimenti  normativi  e  amministrativi   e\u0027\n     prevista la proposta di una  o  piu\u0027  amministrazioni  pubbliche\n     diverse da quella competente ad  adottare  l\u0027atto,  la  proposta\n     stessa e\u0027 trasmessa entro trenta giorni  dal  ricevimento  della\n     richiesta da parte di quest\u0027ultima amministrazione Il termine e\u0027\n     interrotto qualora  l\u0027amministrazione  o  il  gestore  che  deve\n     rendere il proprio assenso, concerto o  nulla  osta  rappresenti\n     esigenze  istruttorie  o  richieste  di  modifica,  motivate   e\n     formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.  In  tal  caso,\n     l\u0027assenso, il concerto o il nulla osta e\u0027  reso  nei  successivi\n     trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o  dello\n     schema di provvedimento; lo stesso termine  si  applica  qualora\n     dette     esigenze     istruttorie      siano      rappresentate\n     dall\u0027amministrazione proponente  nei  casi  di  cui  al  secondo\n     periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.  2.\n     Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato\n     comunicato l\u0027assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso  si\n     intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora  la\n     proposta non sia trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma  1,\n     secondo  periodo,  l\u0027amministrazione  competente  puo\u0027  comunque\n     procedere. In tal caso, lo schema  di  provvedimento,  corredato\n     della relativa documentazione, e\u0027 trasmesso  all\u0027amministrazione\n     che  avrebbe  dovuto  formulare  la  proposta   per   acquisirne\n     l\u0027assenso ai sensi del presente articolo.  In  caso  di  mancato\n     accordo   tra   le   amministrazioni   statali   coinvolte   nei\n     procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei\n     ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,\n     decide   sulle   modifiche   da   apportare   allo   schema   di\n     provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano\n     anche ai casi in cui  e\u0027  prevista  l\u0027acquisizione  di  assensi,\n     concerti o nulla osta  comunque  denominati  di  amministrazioni\n     preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei\n     beni culturali e della salute dei cittadini, per  l\u0027adozione  di\n     provvedimenti  normativi  e  amministrativi  di  competenza   di\n     amministrazioni pubbliche. In tali  casi,  ove  disposizioni  di\n     legge o i provvedimenti di  cui  all\u0027art.  2  non  prevedano  un\n     termine diverso, il termine entro il  quale  le  amministrazioni\n     competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla  osta\n     e\u0027 di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da  parte\n     dell\u0027amministrazione  procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini\n     senza che sia stato comunicato l\u0027assenso, il concerto o il nulla\n     osta, lo stesso si intende acquisito.  4.  Le  disposizioni  del\n     presente articolo non si applicano nei casi in cui  disposizioni\n     del  diritto  dell\u0027Unione  europea  richiedano   l\u0027adozione   di\n     provvedimenti espressi. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e\ndifeso, \n    chiede  che   codesta   Ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare   la\nillegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7,  8,  e\n9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della  Legge  della  Regione  Autonoma  della\nSardegna del 5 dicembre 2024, n.  20  recante:  «Misure  urgenti  per\nl\u0027individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per   la   semplificazione   di   procedimenti\nautorizzativi» pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione\nAutonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I  e\nII). \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n      1. Attestazione della delibera del Consiglio dei  ministri  del\n28 gennaio 2025 di impugnativa della legge  regionale,  con  allegata\nrelazione; \n      2. Legge della Regione  Autonoma  della  Sardegna  20  dicembre\n2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l\u0027individuazione di  aree  e\nsuperfici idonee e  non  idonee  all\u0027installazione  e  promozione  di\nimpianti  a  fonti  di   energia   rinnovabile   (FER)   e   per   la\nsemplificazione  di  procedimenti   autorizzativi»   pubblicata   nel\nBollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del\n5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II); \n      3.  Decreto  del  Ministero  dell\u0027Ambiente  e  della  Sicurezza\nEnergetica   del   21   giugno   2024   recante    «Disciplina    per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del\n2 luglio 2024. \n        Roma, 3 febbraio 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Santini \n \n \n                        Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"14/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24616","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24617","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"7","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24618","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"8","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24619","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"9","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24620","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"3","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24621","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"3","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24622","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"3","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24623","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"3","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24624","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33261","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33262","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33263","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33264","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33265","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33266","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33267","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33268","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"4","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33269","tipo_legge":"lc","descrizione_costit":"legge costituzionale","data":"18/10/2001","data_nir":"2001-10-18","numero_parametro":"3","articolo_impugnato":"10","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3~art10"},{"id_parametro":"33270","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"18/10/2023","data_nir":"2023-10-18","numero_parametro":"2413","articolo_impugnato":"16","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33271","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14"},{"id_parametro":"33296","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14"},{"id_parametro":"33298","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14"},{"id_parametro":"33297","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14"},{"id_parametro":"33273","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14"},{"id_parametro":"33272","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"17","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17"},{"id_parametro":"33274","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"20","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art20"},{"id_parametro":"33308","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero_parametro":"241","articolo_impugnato":"29","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art29"},{"id_parametro":"33275","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_parametro":"42","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art21"},{"id_parametro":"33281","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_parametro":"42","articolo_impugnato":"146","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146"},{"id_parametro":"33276","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/04/2006","data_nir":"2006-04-03","numero_parametro":"152","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152"},{"id_parametro":"33277","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"20","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art20"},{"id_parametro":"33278","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"22","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art22"},{"id_parametro":"33279","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"23","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art23"},{"id_parametro":"33280","tipo_legge":"dma","descrizione_costit":"decreto del Ministro dell\u0027ambiente","data":"21/06/2024","data_nir":"2024-06-21","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
  ]
]