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ASSOGAS, AIGET - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER, Edison Energia spa","testo_atto":"N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2025\n\nOrdinanza del 31 ottobre 2025 della Corte d\u0027appello di Milano nel\nprocedimento civile promosso da Unigra\u0027 srl gia\u0027 Unigrita\u0027 srl contro\nEdison Energia spa. \n \nTributi - Accise - Prevista istituzione di una addizionale regionale\n all\u0027accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario\n come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese\n industriali ed artigiane, di cui all\u0027art. 10 del decreto-legge n.\n 15 del 1977, come convertito, nella misura che sara\u0027 determinata da\n ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi\n e massimi - Previsione che tale addizionale si applica anche\n all\u0027accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi\n delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali. \n- Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e\n disciplina dell\u0027addizionale regionale all\u0027imposta erariale di\n trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e\n successive modificazioni, dell\u0027addizionale regionale all\u0027accisa sul\n gas naturale e per le utenze esenti, di un\u0027imposta sostitutiva\n dell\u0027addizionale, e previsione della facolta\u0027 delle regioni a\n statuto ordinario di istituire un\u0027imposta regionale sulla benzina\n per autotrazione), art. 9, insieme con l\u0027art. 10, comma 5, del\n decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in\n materia di finanza derivata e di contabilita\u0027 pubblica),\n convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68. \n\n\n(GU n. 2 del 14-01-2026)\n\n \n CORTE D\u0027APPELLO DI MILANO \n Sezione Terza Civile \n \n Il collegio composto da: \n dott. Roberto Aponte, Presidente; \n dott.ssa Elena Mara Grazioli, consigliere; \n dott.ssa Maura Caterina Barberis, consigliere relatore, \n nella causa civile iscritta al n.r.g. 2582/2024 promossa da: \n Unigra\u0027 S.r.l. gia\u0027 Unigrita\u0027 S.r.l. con l\u0027avv. Valle Luca e\nl\u0027avv. Cera Nicola (CRENCL74R27L840N) Via Ermes Jacchia 115 -\nVicenza; \n Contro Edison Energia S.p.a. con l\u0027avv. Patron Paolo e l\u0027avv.\nFantini Elisabetta (FNTLBT77H58F205C) Via Galleria del Corso 1 -\n20122 Milano; \n ha pronunciato la seguente ordinanza. \n Unigra\u0027 S.r.l. (gia\u0027 Unigrita\u0027 S.r.l.) ha proposto tempestivo\nappello avverso la sentenza n. 7922/25 del Tribunale di Milano che\naveva respinto la domanda da lei proposta nei confronti di Edison\nEnergia S.p.a. avente ad oggetto la restituzione ex art. 2033 del\ncodice civile dell\u0027importo di euro 1.277.352,91 versato a titolo di\naddizionali sulle accise in esecuzione di un contratto di fornitura\ndi gas naturale, per essere state queste indebitamente corrisposte\nnel periodo 1° ottobre 2012- 30 giugno 2022 sulla base di una\nnormativa nazionale istitutiva della cd. Arisgan e cioe\u0027 l\u0027art. 9,\ndecreto-legge n. 398/1990, insieme con l\u0027art. 10, comma 5,\ndecreto-legge n. 8/1993 (convertito in legge n. 68/1993, che ha\nesteso l\u0027imposta regionale agli usi industriali) e con l\u0027art. 2,\nlegge reg. Emilia-Romagna (che ha aumentato l\u0027aliquota della medesima\naddizionale), disposizioni in contrasto con quanto disposto dall\u0027art.\n1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE (a mente del quale «gli Stati\nmembri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre\nimposte indirette aventi finalita\u0027 specifiche, purche\u0027 tali imposte\nsiano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le\naccise...»). \n Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che fosse impossibile\napplicare il contenuto di una direttiva comunitaria nell\u0027ambito dei\nrapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile\nfare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza\ncomunitaria, non essendosi la Corte di giustizia mai occupata di una\nfattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio e che\nnemmeno le condizioni per l\u0027applicazione dell\u0027addizionale all\u0027accisa\nindicate nella direttiva 2008/118/CE potessero essere considerate\nprincipi generali del diritto comunitario (tali da prevalere sulla\nnormativa nazionale), trattandosi di materia tributaria. \n L\u0027appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver\nerroneamente escluso l\u0027azionato diritto alla ripetizione,\nriportandosi alla giurisprudenza di legittimita\u0027 e di merito\nformatasi in materia di addizionale all\u0027accisa provinciale\nsull\u0027energia elettrica, che aveva riconosciuto tale diritto sia sulla\nbase dell\u0027applicazione diretta di decisioni della Corte di giustizia\nsia sulla base della disapplicazione della normativa nazionale\n(ritenuta contraria alla direttiva) nel rapporto tra Stato e\nfornitore (con conseguente ricaduta sulla pretesa del fornitore nei\nconfronti del cliente finale). Ha dunque insistito per l\u0027accoglimento\ndella domanda. \n Edison Energia S.p.a. ha chiesto il rigetto dell\u0027appello,\nrichiamando le decisioni (nella analoga materia di addizionali\nprovinciali all\u0027accise sull\u0027energia elettrica) della Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea resa l\u002711 aprile 2024 nella causa\nC-316/22 e della Corte di cassazione n. 21154/24 a conferma\ndell\u0027inefficacia nei rapporti tra privati delle direttive comunitarie\nnon recepite dall\u0027ordinamento nazionale. Ha sostenuto, comunque,\nl\u0027estraneita\u0027 dell\u0027Arisgan alla fattispecie contemplata dalla\ndirettiva 2008/118/CE, non trattandosi di ulteriore imposta avente\ncarattere autonomo rispetto all\u0027accisa, bensi\u0027 di integrazione della\nmedesima. Ha inoltre escluso che le somme chieste in ripetizione\npotessero essere gravate da interessi, essendo state versate in\nesecuzione di una normativa vigente, ed eccepito l\u0027inammissibilita\u0027\ndelle nuove domande di restituzione di somme pagate successivamente\nper i medesimi titoli. \n La causa, dopo essere stata portata al collegio per la decisione,\ne\u0027 stata rimessa sul ruolo con ordinanza in data 21 maggio 2025 al\nfine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla\ncostituzionalita\u0027 delle norme che la Corte era chiamata ad applicare,\nalla luce della sentenza n. 43/25 della Corte costituzionale che\naveva nel frattempo dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della\nnorma istitutiva dell\u0027addizionale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica. \n Le parti hanno quindi depositato note difensive e la Corte ha\nnuovamente trattenuto la causa in decisione all\u0027udienza del 16\nsettembre 2025, ex art. 28-sexies ult. comma del codice di procedura\ncivile. \n Da quanto brevemente detto in ordine all\u0027oggetto della\ncontroversia si ricava come questa Corte sia chiamata a fare\napplicazione o meno della normativa nazionale sull\u0027addizionale in\nparola, rendendo cosi\u0027 rilevante la questione della sua legittimita\u0027\ncostituzionale, di cui si dubita - in termini di non manifesta\ninfondatezza - in relazione all\u0027art. 1, par 2 direttiva 2008/118/CE:\nquesta, priva di efficacia diretta, ha prescritto precisi vincoli al\nlegislatore nella regolamentazione della materia, cosicche\u0027 la\nviolazione di questi si pone in contrasto con il disposto dell\u0027art.\n117, primo comma Cost. (Corte cost. n. 227/10). \n In particolare, l\u0027art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre\n1990, n. 398 ha istituito l\u0027addizionale regionale all\u0027accisa sul gas\nnaturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile\nper impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane\n(ma a queste - quale l\u0027odierna appellante - estesa dall\u0027art. 10,\ncomma 5, decreto-legge n. 8/1993 convertito in legge n. 68/1993)\nnella misura da determinarsi (entro una certa forbice) da parte della\nsingola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto. \n Si tratta di un gravame di carattere fiscale applicato alla\nfornitura di prodotto gia\u0027 soggetta ad accisa: esso si pone come\nautonomo ed ulteriore, sebbene sia a questa collegato, tanto da\nessere disciplinato separatamente secondo criteri differenti (il che\nne consentirebbe l\u0027abrogazione, senza intaccare l\u0027accisa), con\ngettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell\u0027accisa.\nCio\u0027 e\u0027 stato del resto costantemente ribadito dalla suprema Corte\n(Cass. n. 27101/19; Cass. n. 22343/20; Cass. n. 9450/25)\npronunciandosi in materia di addizionale provinciale all\u0027accisa\nsull\u0027energia elettrica istituita dall\u0027art. 6 del decreto-legge n. 511\ndel 28 novembre 1988, norma del tutto sovrapponibile a quella di cui\nsi discute e che ha dato luogo ad ampissima giurisprudenza, i cui\napprodi valgono anche per l\u0027addizionale all\u0027accise sul gas. \n Considerata la natura di «altra imposta indiretta» su prodotto\nsottoposto ad accisa, e\u0027 indiscutibile che essa - ai sensi dell\u0027art.\n1, par. 2 direttiva 2008/118/CE - potesse essere adottata dal\nlegislatore (nel rispetto delle regole di imposizione dell\u0027Unione\neuropea applicabili ai fini delle accise o dell\u0027IVA per la\ndeterminazione della base imponibile, il calcolo, l\u0027esigibilita\u0027 e il\ncontrollo dell\u0027imposta) solo in vista di finalita\u0027 specifiche, nel\nsenso che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato\n«al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al\nconsumo di energia elettrica su cui grava l\u0027imposta in parola nonche\u0027\ndi promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che\nsussiste un nesso diretto tra l\u0027uso del gettito derivante\ndall\u0027imposta e la finalita\u0027 dell\u0027imposizione in questione» (CGUE\ncausa C-103/2017). Detta finalita\u0027 specifica, che non puo\u0027 essere un\nobiettivo di mero bilancio, deve risultare da una destinazione\nespressa e predeterminata del legislatore, che non si risolva\ntuttavia in una «semplice modalita\u0027 di organizzazione interna del\nbilancio di uno Stato membro... poiche\u0027 ogni Stato membro puo\u0027\ndecidere di imporre, a prescindere dalla finalita\u0027 perseguita,\nl\u0027assegnazione del gettito di un\u0027imposta al finanziamento di\ndeterminate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e\u0027 altresi\u0027 precisato\nche il rispetto della finalita\u0027 specifica puo\u0027 ravvisarsi solo ove\nl\u0027imposta sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in\nmodo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, ad\nesempio nel senso di scoraggiare il consumo del prodotto): nella\nspecie, viceversa, nessuna destinazione socio-ambientale del gettito\ne\u0027 stata contemplata per l\u0027Arisgan, la quale - anzi - e\u0027 stata\nadottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all\u0027art. 6,\ncomma 1 indica solo il «fine di attribuire alle regioni a statuto\nordinario una piu\u0027 ampia autonomia impositiva in adempimento del\nprecetto di cui al secondo comma dell\u0027art. 119 della Costituzione». \n Il contrasto con la citata direttiva comunitaria, del resto, non\npuo\u0027 legittimare il consumatore, inciso dall\u0027imposta per effetto\ndella rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo del tributo),\nad agire nei confronti del fornitore stesso per la ripetizione delle\nsomme pagate a tale titolo. \n Questa Corte ha per vero piu\u0027 volte affermato in passato, in\ncontroversie tra cliente e fornitore aventi ad oggetto la ripetizione\ndi somme versate a titolo di addizionale all\u0027accisa sull\u0027energia\nelettrica, la possibilita\u0027 di disapplicare la normativa statale alla\nluce della contrarieta\u0027 di questa con la direttiva 2008/118/CE: pur\nriconosciuta alla stessa efficacia meramente verticale e dunque\nvincolante solo per gli Stati membri nell\u0027esercizio della loro\npotesta\u0027 legislativa, si e\u0027 ritenuto che l\u0027interpretazione del\ndiritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia U.E. della\nmedesima direttiva sia invece immediatamente applicabile\nnell\u0027ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di\ndisapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, all\u0027esito di\nuna corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili\ncon essa. Va tuttavia ricordato come le sentenze della Corte di\ngiustizia UE abbiano efficacia vincolante, diretta e prevalente\nsull\u0027ordinamento nazionale non in quanto creino ex novo norme\ncomunitarie, bensi\u0027 in quanto ne indichino significato e limiti di\napplicazione: esse hanno pur sempre carattere interpretativo, e\nproducono effetti nell\u0027ambito dell\u0027intera Comunita\u0027 europea nella\nmisura in cui chiariscono l\u0027esatto significato e la portata della\nnorma sovranazionale, che acquista cosi\u0027 autorita\u0027 di cosa\ninterpretata. Ne discende che le sentenze della CGUE interpretative\ndella direttiva 2008/118/CE non possono valere oltre i limiti propri\ndelle direttive: non constano, peraltro, pronunce in materia di\nArisgan, e quelle in materia di addizionale all\u0027accisa sull\u0027energia\nelettrica non sono state rese in controversie tra privati (cosi\u0027\nquelle nella causa C553/13 e nella causa C-103/17). \n Ancora, sotto altro profilo, la disapplicazione della norma\nstatale e\u0027 stata disposta in controversie tra cliente e fornitore\nrilevando come quest\u0027ultimo addebiti in via di rivalsa sul primo non\ngia\u0027 l\u0027imposta, bensi\u0027 il corrispondente risultato economico\nnell\u0027ambito, quindi, non del «rapporto di imposta» (che intercorre\ntra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del «rapporto di\nrivalsa» (che intercorre tra fornitore e consumatore finale),\ncosicche\u0027 la distinzione ed autonomia dei due rapporti precluderebbe\nal consumatore finale di chiedere direttamente all\u0027amministrazione\nfinanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte,\ndiritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti\ndell\u0027amministrazione finanziaria ai sensi dell\u0027art. 14 TU Accise:\nl\u0027indebito (civilistico) oggetto di causa e la prospettata assenza di\ncausa debendi discenderebbero dunque dall\u0027illegittimita\u0027 del\n«rapporto tributario» intercorrente tra il fornitore (soggetto\npassivo dell\u0027imposta) e lo Stato (creditore dell\u0027imposta) che ne\nrappresenta il presupposto, e in tale prospettiva l\u0027applicazione del\ndiritto comunitario avverrebbe in via «verticale» (applicazione\npacificamente ammessa) e non in via «orizzontale». Tale valutazione\nsarebbe la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e\nStato, ma nell\u0027ambito del rapporto di rivalsa essa avverrebbe in via\nnon principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi\nriflessi sulla legittimita\u0027 della rivalsa nei termini gia\u0027\nevidenziati. Si e\u0027 detto dunque che «il consumatore finale non chiede\nnei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di\ndiritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto\ncon il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia\norizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto\nla restituzione dell\u0027indebito pagamento da lui eseguito; la natura\nindebita del pagamento discende dall\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto\nimpositivo per contrarieta\u0027 della norma nazionale alla direttiva, nel\nsenso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore\nfinale l\u0027importo dell\u0027accisa, in quanto non dovuta dal fornitore\nall\u0027ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l\u0027atto\nimpositivo illegittimo». Anche tale argomentare, tuttavia, finirebbe\nper ammettere l\u0027efficacia della direttiva nel rapporto tra privati. \n Tali tesi sono state d\u0027altronde definitivamente superate da\nquanto affermato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza\nresa l\u002711 aprile 2024 nella causa C-316/22 sulle questioni\npregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla\ndisapplicabilita\u0027 della norma interna di cui all\u0027art. 6,\ndecreto-legge n. 511/1988 per contrasto con la direttiva comunitaria\nnon tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale\nper ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. \n Secondo la CGUE «l\u0027art. 288, terzo comma, TFUE deve essere\ninterpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale\ndisapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che\nistituisce un\u0027imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,\nprecisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non\ncorrettamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga\ndiversamente o che l\u0027ente nei confronti del quale venga fatta valere\nla contrarieta\u0027 di detta imposta sia soggetto all\u0027autorita\u0027 o al\ncontrollo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a\nquelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati». \n Pacifica l\u0027inesistenza di una norma nazionale che consenta la\npretesa disapplicazione, i fornitori di gas naturale (e nella specie\nEdison Energia S.p.a.) si pongono nel rapporto di fornitura quali\nordinari contraenti privati, senza che ad essi siano riconosciute\nspeciali facolta\u0027. La medesima sentenza - equiparando l\u0027impedimento\ndi fatto a quello giuridico ai fini dell\u0027effettivita\u0027 della tutela -\nha altresi\u0027 riconosciuto al consumatore finale, che ha sopportato\nl\u0027onere economico supplementare derivante da un\u0027imposta illegittima,\ndi agire per il rimborso nei confronti dello Stato, proprio sul\npresupposto dell\u0027impossibilita\u0027 giuridica per costui di ottenere la\ndisapplicazione della norma sull\u0027imposta ove avesse agito nei\nconfronti del fornitore. E, in seguito alla suddetta sentenza della\nCorte di giustizia, la Corte di cassazione (ancora in materia di\naddizionale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica) ha riconosciuto il\ndiritto del consumatore di agire per la ripetizione dell\u0027imposta nei\nconfronti dello Stato (Cass. n. 21154/24; Cass. n. 24373/24),\nriaffermando il medesimo principio secondo cui l\u0027impossibilita\u0027 per\nil consumatore finale di far valere l\u0027azione di indebito oggettivo\nnei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la\nstessa domanda nei confronti dell\u0027Agenzia delle dogane e dei\nmonopoli. \n Tutte le conclusioni sopra esposte, del resto, sono state\ncondivise dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 aprile 2025,\nn. 43, che ha dichiarato incostituzionale la norma istitutiva\ndell\u0027addizionale all\u0027accise sull\u0027energia elettrica. \n Nella vigenza della disciplina sull\u0027Arisgan, pertanto, la domanda\ndi Unigra\u0027 S.r.l. nei confronti di Edison Energia S.p.a. dovrebbe\nessere respinta, rendendo rilevante la questione di costituzionalita\u0027\ndelle norme denunciate. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte d\u0027appello di Milano, visti l\u0027art. 23, legge n. 87/1953 e\nl\u0027art. 1, legge n. 71/1956; \n ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9 del decreto\nlegislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutiva dell\u0027addizionale\nregionale all\u0027accisa sul gas naturale insieme con l\u0027art. 10, comma 5,\ndecreto-legge n. 8/1993 (convertito in legge n. 68/1993, che ha\nesteso l\u0027imposta regionale agli usi industriali), per contrasto con\nl\u0027art. 117, comma primo della Costituzione e l\u0027art. 1, par. 2,\ndirettiva 2008/118/CE del Consiglio dell\u0027U.E.; \n dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n sospende il procedimento fino alla decisione della Corte\ncostituzionale; \n manda alla cancelleria per le prescritte notificazioni (al\nPresidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici\ne legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e\nper i rapporti con la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo Roma -\nattigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche\u0027\nai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei\ndeputati). \n Milano, 30 ottobre 2025 \n \n Il Presidente: Aponte","elencoNorme":[{"id":"64079","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"21/12/1990","data_nir":"1990-12-21","numero_legge":"398","descrizionenesso":"","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art9"},{"id":"64038","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/01/1993","data_nir":"1993-01-18","numero_legge":"8","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1993-01-18;8~art10"},{"id":"64078","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/03/1993","data_nir":"1993-03-19","numero_legge":"68","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-19;68"}],"elencoParametri":[{"id":"80433","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80434","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"","data_legge":"16/12/2008","articolo":"1","specificaz_art":"par.2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55223","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici - ASSOGAS","data_costit_part":"03/02/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55224","num_progressivo":"","nominativo_parte":"AIGET - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER","data_costit_part":"03/02/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55218","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Edison Energia spa","data_costit_part":"30/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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