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S.. \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione\n  anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge  n.  92\n  del 2024, come convertito  -  Previsione  che  il  condannato  puo\u0027\n  formulare  istanza   di   liberazione   anticipata   quando   abbia\n  espressamente indicato, a pena  di  inammissibilita\u0027,  nell\u0027istanza\n  relativa, di avere  all\u0027ottenimento  del  beneficio  uno  specifico\n  interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis\n  della legge n. 354 del 1975. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall\u0027art. 5, comma\n  3, del decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in\n  materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale\n  del Ministero  della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,\n  nella legge 8 agosto 2024, n. 112. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n                 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO \n \n    Il magistrato di sorveglianza nel  procedimento  iscritto  al  n.\nSIUS 2024/7147 promosso da S... A..., nato a ...  il  ...,  ristretto\npresso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione  della  pena  di\ncui al provvedimento di cumulo emesso dalla  Procura  generale  della\nRepubblica presso la Corte d\u0027appello di Napoli in  data  4  settembre\n2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza; \n    Lette le istanze del sunnominato  detenuto  dirette  ad  ottenere\nliberazione anticipata; \n    Visti gli atti allegati e le produzioni acquisite; \n \n                               Osserva \n \n    Il  condannato  richiede  che  gli   sia   concessa   liberazione\nanticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra\nil ... ed il ... \n    S... esegue attualmente la  pena  connessa  al  provvedimento  di\ncumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni  ...  mesi  ...\ngg. ... di reclusione,  con  decorrenza  pena  al  ...  e  fine  pena\n«reale», allo stato, fissato al ... \n    Tale data e\u0027 determinata anche  all\u0027esito  di  ordinanze  con  le\nquali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha  concesso  gg.\n... di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e  di\ndetenzione attuale sino al ..., e il magistrato  di  sorveglianza  di\nSpoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi  gli  e\u0027  stato\ncomunicato il sopravvenire del cumulo,  un  semestre  di  liberazione\nanticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali  di\npartecipazione al trattamento, tra il ... ed il ... \n    Nel cumulo sopravvenuto la Procura generale  competente,  secondo\nla previsione contenuta nell\u0027art. 656, comma 10-bis,  del  codice  di\nprocedura penale (come introdotto dal decreto-legge n.  92/2024,  poi\nconvertito in legge n.  112/2024),  ha  individuato  anche  «la  pena\nresidua ottenuta computando le detrazioni previste dall\u0027art. 54 della\nlegge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che  siano  specificamente\nindicate le detrazioni e sia evidenziata anche  la  pena  da  espiare\nsenza le detrazioni. Nell\u0027ordine di  esecuzione  e\u0027  dato  avviso  al\ndestinatario che le detrazioni di cui  all\u0027art.  54  della  legge  26\nluglio 1975, n. 354, non  saranno  riconosciute  qualora  durante  il\nperiodo di esecuzione della pena il condannato non abbia  partecipato\nall\u0027opera di rieducazione», e cioe\u0027 la pena residua  «virtuale»,  ove\nl\u0027interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al\ntrattamento,  lucri  tutta  la  liberazione  anticipata  che  gli  e\u0027\nconcedibile. Tale data viene indicata nell\u00278 dicembre 2026. \n    Come noto, con  il  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92  (poi\nconvertito in legge 8 agosto 2024, n. 112) e\u0027 stato anche  mutato  il\ntesto  dell\u0027art.  69-bis  ord.  penit.,  che   contiene   le   regole\nprocedimentali da  seguirsi  per  la  concessione  della  liberazione\nanticipata. All\u0027esito della novella il legislatore  ha  previsto  due\nipotesi in cui il magistrato di sorveglianza e\u0027 chiamato  a  svolgere\nd\u0027ufficio l\u0027accertamento relativo alla  sussistenza  dei  presupposti\nper la concessione della liberazione anticipata, e cioe\u0027 in occasione\ndi istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri\nbenefici penitenziari, quando nel computo  della  misura  della  pena\nespiata sia rilevante la riduzione  di  pena  che  deriverebbe  dalla\nliberazione  anticipata  ai  sensi  dell\u0027art.  54,  comma  4,  oppure\nnell\u0027imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi  l\u0027iscrizione\nd\u0027ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla  data  «virtuale»  del\nfine pena. \n    Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa  formulare\nistanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando «vi  abbia  uno\nspecifico interesse», diverso da quello sotteso alle due  ipotesi  di\nvalutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato,  a\npena di inammissibilita\u0027, nell\u0027istanza medesima. \n    La nuova disciplina appare applicabile  anche  alle  istanze  del\ncondannato, sia la prima, per il  semestre  24  novembre  2023  -  24\nmaggio 2024, pervenuta il 3 ottobre 2024 (anche se redatta  a  maggio\n2024), sia quella per il semestre 24 maggio 2024 - 24 novembre  2024,\npervenuta il 27 novembre 2024, ora qui confluite. \n    Le modifiche intervenute sono di natura processuale e  dunque  e\u0027\nloro applicabile il principio del tempus regit actum, che  impone  al\nmagistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni  procedimentali\npreviste al momento  della  sua  decisione.  Inoltre,  nei  confronti\ndell\u0027istante e\u0027 stato emesso un ordine di esecuzione in data ...,  ai\nsensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l\u0027indicazione\ndel «fine pena virtuale» dell\u0027interessato, per come  computato  dalla\nProcura competente, e salva sempre la valutazione di  merito  rimessa\nal magistrato di sorveglianza. \n    L\u0027odierno  interessato  non  si  trova  in  nessuna   delle   due\nsituazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve  prevedere\nl\u0027accertamento  ufficioso  della  concedibilita\u0027  della   liberazione\nanticipata, perche\u0027 lo stesso non ha  presentato  domande  di  misura\nalternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni\ndi pena di cui all\u0027art. 54, comma 4, ord. penit.,  ne\u0027  il  suo  fine\npena «virtuale» e\u0027 prossimo, per come richiesto dall\u0027art. 69-bis ord.\npenit. \n    Allo stesso residua dunque la possibilita\u0027 di proporre istanza al\nmagistrato di  sorveglianza  soltanto  con  indicazione,  a  pena  di\ninammissibilita\u0027, della sussistenza di uno «specifico interesse». \n    Questo profilo e\u0027 carente nelle istanze qui da valutarsi, in  cui\nl\u0027interessato si limita a formulare la propria  richiesta,  come  per\naltro ha sempre fatto anche in occasione  delle  precedenti  analoghe\nistanze  presentate,  ricordando  il  periodo  in  cui   ha   vissuto\nl\u0027esecuzione penale e luoghi di  privazione  della  liberta\u0027  che  lo\nhanno ospitato. \n    Stando alla previsione  normativa,  dunque,  le  sue  istanze  di\nliberazione  anticipata  qui   all\u0027attenzione   del   magistrato   di\nsorveglianza sono allo stato inammissibili. \n    Dato atto della documentazione al  fascicolo,  il  magistrato  di\nsorveglianza ritiene di dover  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma  3,  della\nCostituzione, dell\u0027art.  69-bis,  comma  3,  ord.  penit.,  per  come\nriformulato all\u0027esito della novella intervenuta con l\u0027art.  5,  comma\n3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,  poi  convertito  in  legge  8\nagosto 2024, n. 112, nella parte in cui  prevede  che  il  condannato\npossa  presentare  istanza   di   liberazione   anticipata   soltanto\nallegando, a pena di inammissibilita\u0027,  uno  specifico  interesse  ad\nottenerla al di fuori delle  situazioni  espressamente  indicate  nei\ncommi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis ord. penit. \n    La  questione  appare  rilevante,  poiche\u0027   il   magistrato   di\nsorveglianza chiamato a pronunciarsi  sulle  istanze  di  liberazione\nanticipata pervenute dall\u0027interessato, e confluite  nel  procedimento\nindicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame\ndelle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico\ninteresse  all\u0027ottenimento  della  riduzione   di   pena   da   parte\ndell\u0027istante. \n    La conseguenza di tale constatazione e\u0027 l\u0027inammissibilita\u0027  delle\nistanze proposte. Invece, ove la questione  fosse  accolta,  potrebbe\nvalutarsi  nel  merito  la  sussistenza  dei  presupposti   richiesti\ndall\u0027ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione  di\npena,  quale  liberazione  anticipata  connessa  alla  partecipazione\nall\u0027opera rieducativa mostrata dall\u0027interessato nei semestri di  pena\nsopra meglio indicati, e gia\u0027 maturati. \n    In tal senso sono state gia\u0027 acquisite agli atti ampie  relazioni\ncomportamentali,  che  illustrano   la   condotta   corretta   tenuta\ndall\u0027interessato, l\u0027impegno nei  corsi  scolastici  e  nell\u0027attivita\u0027\nlavorativa intramuraria, quando a disposizione. \n    La lettura inequivoca della disposizione  normativa,  per  quanto\nconcerne la necessaria indicazione di tale specifico  interesse,  pur\nnon meglio  individuato  dalla  legge,  ma  descritto  come  comunque\ndiverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate\nnei commi 1 e 2  dell\u0027art.  69-bis  ord.  penit.,  appare  precludere\ndifferenti interpretazioni piu\u0027 favorevoli all\u0027interessato. \n    La questione di legittimita\u0027 costituzionale  sopra  succintamente\nrichiamata e\u0027, ad avviso del magistrato di  sorveglianza  rimettente,\nnon manifestamente infondata, per  le  ragioni  che  si  provera\u0027  ad\nenunciare di seguito. \n    Il procedimento per la concessione della liberazione  anticipata,\nper come risultato all\u0027esito della novella costituita dall\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8  agosto\n2024, n. 112, ha subito  rilevanti  cambiamenti  relativi  alla  fase\nintroduttiva. Sostanzialmente si vira da  un  regime  di  concessione\ndella liberazione anticipata in cui l\u0027istanza di parte costituiva  la\nregola, ad una residualita\u0027 di tale opzione, in ipotesi adeguatamente\ncompensata dalla valutazione  officiosa  che  dovrebbe  avvenire,  da\nparte del magistrato di sorveglianza,  o  in  corrispondenza  di  una\nistanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per\ni quali sia rilevante  l\u0027eventuale  sconto  di  pena  ottenibile  per\nl\u0027esecuzione penale gia\u0027 svolta  (in  realta\u0027  il  richiamo  testuale\ncontenuto nell\u0027art. 69-bis, comma  1,  all\u0027art.  54,  comma  4,  ord.\npenit., sembra  circoscrivere  ulteriormente  il  perimetro  di  tali\nrichieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena\nespiata, e non sulla pena espianda) o in prossimita\u0027 del fine pena. \n    Soltanto in questi  momenti  il  magistrato  di  sorveglianza  e\u0027\nchiamato a valutare se effettivamente nei semestri  maturati  sino  a\nquel punto  l\u0027interessato  abbia  partecipato  all\u0027opera  rieducativa\ncondotta nei suoi confronti. La conseguenza piu\u0027 evidente  di  questa\nscelta e\u0027 che il  condannato  resta,  anche  a  lungo,  senza  alcuna\ncertezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia  avvicinando\neffettivamente, permanendo  in  una  condizione  di  attesa,  che  e\u0027\nforiera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli\nconsentiva  l\u0027interlocuzione   periodica   con   il   magistrato   di\nsorveglianza, in grado sia  di  fargli  percepire  immediatamente  il\npremio  di  una  condotta  partecipativa  rispetto  alle  regole  del\ntrattamento, sia l\u0027eventuale gravita\u0027, al contrario, di comportamenti\ninvolutivi   intervenuti,   mediante   la   sanzione   del    rigetto\ndell\u0027istanza. \n    La possibilita\u0027 di  chiedere  la  valutazione  al  magistrato  di\nsorveglianza, anche a prescindere dai momenti in  cui  deve  comunque\nintervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro\nassai   ristretto,    e    presidiata    dalla    necessita\u0027,    pena\nl\u0027inammissibilita\u0027, di illustrare nell\u0027 istanza la sussistenza di  un\n«interesse particolare» ad ottenere la liberazione anticipata. \n    Nella relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si  fa  a\nquesto proposito, nel ribadire l\u0027assoluta residualita\u0027  dell\u0027istanza,\nl\u0027esempio «emblematico» dello scorporo del cumulo, rispetto al  quale\nl\u0027eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene  possa\ndispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero  una\nsua istanza senza attendere le  tempistiche  piu\u0027  lunghe  altrimenti\nindicate nei commi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis ord. penit. \n    La formulazione della disposizione normativa appare d\u0027altra parte\ncondurre inevitabilmente a circoscrivere la  portata  dell\u0027interesse,\nscardinando radicalmente l\u0027impostazione sino ad ora seguita, a  mente\ndella quale il condannato aveva diritto a richiedere  la  liberazione\nanticipata non appena avesse maturato un semestre di  pena  eseguito,\nsenza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello in re  ipsa\na conoscere la valutazione relativa  al  comportamento  tenuto  e  ad\napprendere, in via definitiva,  quale  riduzione  di  pena  cio\u0027  gli\navesse garantito. \n    Al di la\u0027 delle difficolta\u0027 di ordine pratico che derivano  dalla\nconcentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni  sulla\nliberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a  rischio  di  non\ncompletarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con\nil rischio  di  determinare  conseguenze  deteriori  sulle  posizioni\ngiuridiche  dei  condannati,  che  in  ipotesi   potrebbero   restare\nristretti in carcere anche ben oltre il  «fine  pena  virtuale»),  si\nsottolinea qui un impatto che appare  in  contrasto  con  l\u0027art.  27,\ncomma 3, della Costituzione, sul condannato,  e  che  consiste  nella\nsostanziale vanificazione dell\u0027effetto psicologico  di  rafforzamento\ndei  propositi  rieducativi,  che  le  periodiche  valutazioni  della\npartecipazione al trattamento hanno sin qui  prodotto  sulle  persone\ndetenute, quale sprone  ad  una  condotta  conforme  alle  regole  ed\nimprontata, ben prima e al di  la\u0027  della  concedibilita\u0027  di  misure\nalternative, alla risocializzazione. \n    Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi,  il\ncondannato non puo\u0027 piu\u0027 ottenere provvedimenti concessivi,  anche  a\nfronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi  abbia\nposto in essere comportamenti sintomatici  di  una  involuzione,  non\npotra\u0027 conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di\nsorveglianza, ne\u0027  potra\u0027  conseguirne  l\u0027apprendimento  di  un  piu\u0027\ncorretto  approccio  al  trattamento,  che  e\u0027  invece  insito  nella\nsemestralizzazione della valutazione, per come ancora  oggi  prevista\ndalla legge. \n    Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, che permanga nella legge un  metro  di\ngiudizio semestrale delle  condotte  del  condannato,  ma  che  dallo\nstesso  non  derivi  piu\u0027,  se  non  in  presenza  di  un  «interesse\nparticolare», un diritto della persona che ha eseguito  una  porzione\ndella sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia  ritenuta  una\nesecuzione  penale  partecipativa  rispetto  al  trattamento,  o   al\ncontrario non meritevole di tale positivo giudizio. \n    Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata\nin un caso, come quello da cui  originano  le  odierne  questioni  di\ncostituzionalita\u0027, di un condannato che ha gia\u0027  ottenuto  precedenti\nconcessioni   di   liberazione   anticipata,    formulando    istanze\nassolutamente   analoghe   a   quelle   odierne,   e   che    subisce\nincolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo  il  diritto,\nvantato sino all\u0027entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ord. penit.,\ndi conoscere  con  esattezza  il  proprio  fine  pena  reale,  e  non\nvirtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la  liberazione  anticipata\nper i periodi di pena gia\u0027 espiati. \n    D\u0027altra parte si e\u0027 di certo  di  fronte  ad  un  cambiamento  di\nparadigma per il meccanismo concessivo della  liberazione  anticipata\nche frustra le aspettative del condannato che  sino  ad  ora  si  sia\nvisto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena\nche conseguiva alla sua condotta partecipativa. L\u0027interessato  vedeva\ncon certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e\niniziava  cosi\u0027  a  programmare  concretamente  il  suo  rientro   in\nsocieta\u0027. \n    Cio\u0027 e\u0027 accaduto nel caso che ci occupa. \n    Per quanto almeno riguarda  il  primo  dei  semestri  oggetto  di\ndomanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare\nl\u0027aver   completato   un   periodo   di   esecuzione   con   condotta\npartecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si\nerano gia\u0027 concretizzati in data antecedente  all\u0027entrata  in  vigore\ndella novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in  una  ipotesi  in\ncui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito «disconoscere\nil percorso rieducativo effettivamente compiuto  dal  condannato  che\nabbia gia\u0027 raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione  adeguato\nalla concessione del beneficio. Cio\u0027 si porrebbe in  contrasto  -  se\nnon con l\u0027art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  -  con  il\nprincipio di  eguaglianza  e  di  finalismo  rieducativo  della  pena\n(articoli 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione),  secondo  i\nprincipi sviluppati dalla giurisprudenza di questa  Corte  sin  dagli\nanni Novanta  del  secolo  scorso»  (cfr.,  per  queste  espressioni,\nsentenza Corte Costituzionale n. 32/2020).  E\u0027  infatti  radicalmente\ndifferente poter contare su una valutazione che giunge, a  richiesta,\nsemestre dopo semestre, rispetto  all\u0027attesa,  nell\u0027incertezza  della\neffettiva concessione, rimessa ad una fase  posticipata,  in  ipotesi\nanche di anni. \n    Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in  ogni  caso\nquello che appare al magistrato di sorveglianza  rimettente  come  un\ngrave vulnus  al  senso  stesso  della  liberazione  anticipata  come\ncartina di tornasole, non a caso opportunamente  semestralizzata  dal\nlegislatore, del comportamento tenuto dalla  persona  condannata  nel\ntempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze  di\nparte, consente all\u0027interessato di  ricevere  cadenzate,  periodiche,\nrisposte, che siano di orientamento al proprio comportamento,  e  che\npermettono al magistrato di sorveglianza di  valutare  le  evoluzioni\npersonologiche del condannato  con  una  periodicita\u0027  prossima  agli\naccadimenti  positivi  e  negativi   che   caratterizzano   la   vita\npenitenziaria dell\u0027interessato. \n    Appare allo scrivente che questa  ricostruzione  del  significato\ndella liberazione anticipata sia  quella  delineata  anche  dall\u0027alto\ninsegnamento della Corte  costituzionale  che,  nei  primi  tempi  di\nvigenza dell\u0027allora nuovo istituto della liberazione  anticipata,  fu\nchiamata ad interrogarsi sulla compatibilita\u0027  rispetto  ai  principi\ncostituzionali di una  valutazione  del  beneficio  da  compiersi  in\nprossimita\u0027 del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza,\ne con la sentenza n. 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione\nsemestralizzata della concessione della liberazione anticipata  fosse\n«il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle\nesperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica». \n    In quel contesto  la  Consulta  aggiungeva  ancora:  «(L)\u0027aspetto\nsintomatico del comportamento delinquenziale e\u0027 dato dall\u0027incapacita\u0027\ndel soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e\nper vie socialmente accettabili: e cio\u0027 soprattutto  perche\u0027  non  ha\nattitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva  di  un\nbene futuro. Questo aspetto negativo della  personalita\u0027,  ovviamente\npresente  quando  il  condannato  viene  sottoposto   a   trattamento\nrieducativo, gli preclude ogni  incentivo  a  prestare  una  per  lui\nsacrificante partecipazione all\u0027azione di  risocializzazione,  se  il\npremio e\u0027 rappresentato da una  liberazione  condizionale  o  da  una\nsemiliberta\u0027 poste temporalmente a distanza di anni,  e  talvolta  di\nmolti anni. Ecco allora lo strumento  di  grande  valore  psicologico\nrappresentato da una sollecitazione che impegna le  energie  volitive\ndel condannato alla prospettiva di un premio  da  cogliere  in  breve\nlasso di tempo, purche\u0027 in quel tempo egli  riesca  a  dare  adesione\nall\u0027azione  rieducativa.  Certo,  nei  primi   semestri   la   spinta\npsicologica sara\u0027 necessariamente  eteronoma.  Il  condannato  potra\u0027\nnutrire scarsa convinzione nell\u0027utilita\u0027 etica del suo comportamento,\nma intanto prestera\u0027 la sua partecipazione  in  vista  del  premio  a\nportata  di  mano.  Poi,  via  via  che,  di  semestre  in  semestre,\nmoltiplichera\u0027  i  suoi  sforzi   per   accumulare   benefici   l\u0027uno\nsull\u0027altro,  la  perseveranza  finira\u0027  per  formare  lentamente   un\ncomportamento abitudinario, su cui e\u0027 possibile  lo  sviluppo  di  un\ndiverso  modo  di  essere,  conseguente  alla  soddisfazione  per   i\nrisultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del  proprio\nimpegno.» \n    La  Consulta  giungeva  quindi  a  dire  che:  «(S)e  si  dovesse\nriservare ad un  giudizio  lontano,  finale  e  globale,  l\u0027effettiva\nvalutazione della partecipazione semestrale del condannato all\u0027azione\nrieducativa, da  una  parte  ogni  incentivo  psicologico  resterebbe\nfrustrato a causa dell\u0027incertezza che  il  futuro  riserverebbe  agli\nsforzi  adesivi  degli  interessati   e,   dall\u0027altra,   resterebbero\nmaggiormente penalizzati coloro che fin dall\u0027inizio avevano  messo  a\ndisposizione tutta la loro buona  volonta\u0027:  e  cio\u0027  a  causa  della\npossibilita\u0027 che una  cattiva  prova  finale,  per  qualsiasi  motivo\nverificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per\nsemestre, e viceversa una furbesca condotta di  adesione  nell\u0027ultima\nfase abbia ingiustamente a premiare, per l\u0027intera durata della  pena,\ncolui che per anni s\u0027era mostrato refrattario ad ogni partecipazione. \n    Gli  articoli  3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione   ne\nriceverebbero grave offesa (...).» \n    L\u0027odierna    stringente     limitazione     alla     possibilita\u0027\ndell\u0027interessato di presentare,  anche  semestre  per  semestre,  una\nistanza volta alla concessione della  liberazione  anticipata,  senza\ndover indicare un circoscritto  specifico  interesse,  sembra  dunque\ncompromettere  la  finalita\u0027  rieducativa  perseguita  dall\u0027istituto,\nproprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione  personale,\nche  la  Corte  Costituzionale  considerava  il  cuore   stesso   del\nbeneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato  della\nsua valenza educativa, ogni confronto  con  i  propri  comportamenti,\ncome ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l\u0027esito del  suo\npercorso di studio solo alla fine,  interdicendogli  anche  per  anni\nl\u0027accesso  ad  un  confronto  con  l\u0027istituzione   scolastica   circa\nl\u0027adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo\nanche di riorientare, ove necessario,  le  sue  condotte  in  termini\npositivi. \n    Si tratta di una perdita di senso dall\u0027impatto significativo,  in\nparticolare in un  contesto  come  quello  attuale,  segnato  da  una\nquotidianita\u0027 penitenziaria resa specialmente dolorosa per via  delle\ndiffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilita\u0027  di\ncostruire  percorsi  risocializzanti  individualizzati,  che  passino\nattraverso l\u0027attenzione dedicata  degli  operatori,  e\u0027  sempre  piu\u0027\ndifficile, al  punto  che  poter  scandire  mediante  le  valutazioni\nperiodiche della condotta  partecipativa,  il  tempo  immobile  della\ndetenzione, costituisce un incentivo, e a volte  il  solo  incentivo,\nresiduo, in  grado  di  rinforzare  i  propositi  del  condannato  di\nprocedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o\nad una non giustificata sfiducia circa la capacita\u0027  dell\u0027istituzione\ndi distinguere chi si sta impegnando, da chi  invece  lascia  che  il\ntempo  della  pena  trascorra  senza  abbracciare  alcun  cambiamento\npersonale. \n    L\u0027indicazione contenuta nell\u0027art. 69-bis, comma 1,  ord.  penit.,\nnella formulazione seguita all\u0027intervento normativo di  cui  all\u0027art.\n5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in\nlegge 8 agosto 2024, n.  112,  appare  per  altro  indicare  come  la\nvalutazione officiosa da parte del  magistrato  di  sorveglianza  non\ndebba avvenire ogni volta che sia presentata una  istanza  di  misura\nalternativa o di altro beneficio penitenziario,  ma  soltanto  quando\nl\u0027eventuale concessione della liberazione  anticipata  sia  rilevante\nrispetto al quantum di pena espiata che si richiede per accedervi (il\nquarto di pena o il meta\u0027  pena  per  un  permesso  premio,  ex  art.\n30-ter, comma 4, ord. penit., o il meta\u0027 pena o  i  due  terzi  della\npena per ottenere la semiliberta\u0027, ex art. 50 ord. penit.,  sempre  a\nseconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena). \n    Una interpretazione diversa, d\u0027altra parte, avrebbe il risultato,\ncontrario alla ratio del novum normativo, di moltiplicare le  istanze\ndi  benefici  penitenziari,  anche  palesemente  inammissibili,   per\nconsentire di  innestarvi  valutazioni  in  ordine  alla  liberazione\nanticipata. \n    Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi  in\ncui la valutazione della concedibilita\u0027 della liberazione  anticipata\npuo\u0027 avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell\u0027inammissibilita\u0027\na fronte di una istanza di parte priva di uno  «specifico  interesse»\nmostra ulteriori profili di contrarieta\u0027 alla  finalita\u0027  rieducativa\ndella pena e di irragionevolezza. \n    La magistratura di sorveglianza rimane  infatti  privata  di  una\noccasione di conoscenza preziosa circa  il  percorso  compiuto  dalla\npersona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza\ndi istanze di misura alternativa  alla  detenzione  in  cui  non  sia\nrilevante il profilo  del  quantum  di  pena  espiata  (perche\u0027  gia\u0027\nsuperato quello richiesto dalla norma:  ad  esempio  una  istanza  di\nsemiliberta\u0027 formulata da un condannato per reati diversi  da  quelli\ncompresi nel disposto  dell\u0027art.  4-bis  ord.  penit.,  che  ha  gia\u0027\nespiato meta\u0027  pena,  oppure  istanza  di  affidamento  in  prova  al\nservizio sociale per pena non  superiore  a  quattro  anni  residui),\nsenza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non  d\u0027ufficio,\nperche\u0027 non necessario, e non a istanza di parte,  per  l\u0027assenza  di\nuno specifico interesse). \n    Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della  pena  residua\nreale, e non soltanto «virtuale», costituisce un  profilo  che  molto\nincide sul giudizio della magistratura di sorveglianza,  nel  merito,\nper poter apprezzare il significato e la credibilita\u0027 di un programma\ndi misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere\nquali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino\na disposizione. \n    Sotto  questo  profilo,  dunque,  l\u0027impossibilita\u0027  di   cumulare\nsemestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in  materia\ndi liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un piu\u0027\nampio edificio  rieducativo,  rischia  di  tradursi  in  una  maggior\ndifficolta\u0027 per il condannato di  accedere  in  concreto  a  percorsi\nalternativi al carcere, sia per l\u0027effetto negativo dell\u0027assenza di un\ncosi\u0027 pregnante  strumento  pedagogico-propulsivo  (prima  ancora  di\nquanto non lo sia il permesso premio), sia perche\u0027 la magistratura di\nsorveglianza sara\u0027 chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio\nben piu\u0027 ampio di quello  di  cui  all\u0027art.  54  ord.  penit.,  senza\nconoscere il quantum di pena residuo reale dell\u0027interessato, che  non\nha  ancora  ottenuto  la  liberazione  anticipata,  percio\u0027   dovendo\nfigurarselo come piu\u0027 alto di quello che  sarebbe  stato,  ove  fosse\nstata previamente valutata la liberazione anticipata gia\u0027 concedibile\nal condannato, cosi\u0027 orientando la sua decisione in funzione  di  una\nesecuzione penale residua piu\u0027 corposa. \n    Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione  certa,  e\nnon soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza  di\nnon poter programmare in modo realistico le tappe  del  suo  percorso\nrisocializzante, e di non poter predisporre con stato d\u0027animo  sereno\nil suo rientro in societa\u0027, anche appunto predisponendo un  programma\ndi misura alternativa  da  sottoporre  al  vaglio  del  Tribunale  di\nsorveglianza. E\u0027 infatti ben diverso  aver  accumulato  gia\u0027  per  un\ncerto tempo riduzioni di pena via via che si maturano i  semestri  di\nesecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da\nespiare, e sempre piu\u0027 contenuto, e trovarsi invece di fronte  ad  un\nnumero piu\u0027 ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di  pena\nancora da ottenere. \n    Se la finalita\u0027 perseguita dal legislatore con la novella e\u0027, per\nquanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti\npendenti dinanzi alla magistratura  di  sorveglianza,  l\u0027effetto  che\npero\u0027 deriva nei confronti del condannato appare incidere  gravemente\nsulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di\nincertezza alla quotidianita\u0027 della detenzione, che si  traducono  in\nun surplus di afflittivita\u0027, rilevante anche ai sensi  dell\u0027art.  27,\ncomma 3, della Costituzione  sotto  il  profilo  dell\u0027umanita\u0027  della\npena,  poiche\u0027  il  congegno  che  prevede  oggi   l\u0027istituto   della\nliberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma  solo  sperato)\npremio per la condotta partecipativa, che  si  matura  semestre  dopo\nsemestre, ma che l\u0027interessato non puo\u0027 esigere a domanda, ma solo in\nparticolari   circostanze   e   dopo   lunghe   attese,   della   cui\nragionevolezza si dubita. \n    Per le sopra enunciate  ragioni,  ad  avviso  del  magistrato  di\nsorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l\u0027art.  69-bis,\ncomma 3, ord. penit., per  come  leggibile  all\u0027esito  della  novella\nnormativa di cui all\u0027art. 5, comma  3,  del  decreto-legge  4  luglio\n2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto  2024,  n.  112,  nella\nparte in cui prevede che il condannato  possa  formulare  istanza  di\nliberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente  indicato,\na  pena  di  inammissibilita\u0027,  nell\u0027istanza   relativa,   di   avere\nall\u0027ottenimento del beneficio uno  specifico  interesse,  diverso  da\nquelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art.  3  e  27,  comma  3,  della\nCostituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. l\u0027art. 69-bis,  comma  3,  ord.\npenit., per come leggibile all\u0027esito della novella normativa  di  cui\nall\u0027art. 5,  comma  3,  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  poi\nconvertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede\nche il condannato possa formulare istanza di  liberazione  anticipata\nsoltanto   quando   abbia   espressamente   indicato,   a   pena   di\ninammissibilita\u0027, nell\u0027istanza relativa, di avere all\u0027ottenimento del\nbeneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai  commi\n1 e 2, per  violazione  degli  articoli  3,  e  27,  comma  3,  della\nCostituzione; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Sospende il procedimento in corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al\npubblico ministero nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Spoleto, 25 marzo 2025 \n \n             Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi \n \n \n                                    Il cancelliere esperto: Cesaretti","elencoNorme":[{"id":"62422","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"62423","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"79141","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79142","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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