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A..., nato a ... il ..., ristretto\npresso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione della pena di\ncui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della\nRepubblica presso la Corte d\u0027appello di Napoli in data 4 settembre\n2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza; \n Lette le istanze del sunnominato detenuto dirette ad ottenere\nliberazione anticipata; \n Visti gli atti allegati e le produzioni acquisite; \n \n Osserva \n \n Il condannato richiede che gli sia concessa liberazione\nanticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra\nil ... ed il ... \n S... esegue attualmente la pena connessa al provvedimento di\ncumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni ... mesi ...\ngg. ... di reclusione, con decorrenza pena al ... e fine pena\n«reale», allo stato, fissato al ... \n Tale data e\u0027 determinata anche all\u0027esito di ordinanze con le\nquali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha concesso gg.\n... di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e di\ndetenzione attuale sino al ..., e il magistrato di sorveglianza di\nSpoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi gli e\u0027 stato\ncomunicato il sopravvenire del cumulo, un semestre di liberazione\nanticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali di\npartecipazione al trattamento, tra il ... ed il ... \n Nel cumulo sopravvenuto la Procura generale competente, secondo\nla previsione contenuta nell\u0027art. 656, comma 10-bis, del codice di\nprocedura penale (come introdotto dal decreto-legge n. 92/2024, poi\nconvertito in legge n. 112/2024), ha individuato anche «la pena\nresidua ottenuta computando le detrazioni previste dall\u0027art. 54 della\nlegge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente\nindicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare\nsenza le detrazioni. Nell\u0027ordine di esecuzione e\u0027 dato avviso al\ndestinatario che le detrazioni di cui all\u0027art. 54 della legge 26\nluglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il\nperiodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato\nall\u0027opera di rieducazione», e cioe\u0027 la pena residua «virtuale», ove\nl\u0027interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al\ntrattamento, lucri tutta la liberazione anticipata che gli e\u0027\nconcedibile. Tale data viene indicata nell\u00278 dicembre 2026. \n Come noto, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (poi\nconvertito in legge 8 agosto 2024, n. 112) e\u0027 stato anche mutato il\ntesto dell\u0027art. 69-bis ord. penit., che contiene le regole\nprocedimentali da seguirsi per la concessione della liberazione\nanticipata. All\u0027esito della novella il legislatore ha previsto due\nipotesi in cui il magistrato di sorveglianza e\u0027 chiamato a svolgere\nd\u0027ufficio l\u0027accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti\nper la concessione della liberazione anticipata, e cioe\u0027 in occasione\ndi istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri\nbenefici penitenziari, quando nel computo della misura della pena\nespiata sia rilevante la riduzione di pena che deriverebbe dalla\nliberazione anticipata ai sensi dell\u0027art. 54, comma 4, oppure\nnell\u0027imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi l\u0027iscrizione\nd\u0027ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla data «virtuale» del\nfine pena. \n Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa formulare\nistanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando «vi abbia uno\nspecifico interesse», diverso da quello sotteso alle due ipotesi di\nvalutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato, a\npena di inammissibilita\u0027, nell\u0027istanza medesima. \n La nuova disciplina appare applicabile anche alle istanze del\ncondannato, sia la prima, per il semestre 24 novembre 2023 - 24\nmaggio 2024, pervenuta il 3 ottobre 2024 (anche se redatta a maggio\n2024), sia quella per il semestre 24 maggio 2024 - 24 novembre 2024,\npervenuta il 27 novembre 2024, ora qui confluite. \n Le modifiche intervenute sono di natura processuale e dunque e\u0027\nloro applicabile il principio del tempus regit actum, che impone al\nmagistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni procedimentali\npreviste al momento della sua decisione. Inoltre, nei confronti\ndell\u0027istante e\u0027 stato emesso un ordine di esecuzione in data ..., ai\nsensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l\u0027indicazione\ndel «fine pena virtuale» dell\u0027interessato, per come computato dalla\nProcura competente, e salva sempre la valutazione di merito rimessa\nal magistrato di sorveglianza. \n L\u0027odierno interessato non si trova in nessuna delle due\nsituazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve prevedere\nl\u0027accertamento ufficioso della concedibilita\u0027 della liberazione\nanticipata, perche\u0027 lo stesso non ha presentato domande di misura\nalternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni\ndi pena di cui all\u0027art. 54, comma 4, ord. penit., ne\u0027 il suo fine\npena «virtuale» e\u0027 prossimo, per come richiesto dall\u0027art. 69-bis ord.\npenit. \n Allo stesso residua dunque la possibilita\u0027 di proporre istanza al\nmagistrato di sorveglianza soltanto con indicazione, a pena di\ninammissibilita\u0027, della sussistenza di uno «specifico interesse». \n Questo profilo e\u0027 carente nelle istanze qui da valutarsi, in cui\nl\u0027interessato si limita a formulare la propria richiesta, come per\naltro ha sempre fatto anche in occasione delle precedenti analoghe\nistanze presentate, ricordando il periodo in cui ha vissuto\nl\u0027esecuzione penale e luoghi di privazione della liberta\u0027 che lo\nhanno ospitato. \n Stando alla previsione normativa, dunque, le sue istanze di\nliberazione anticipata qui all\u0027attenzione del magistrato di\nsorveglianza sono allo stato inammissibili. \n Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato di\nsorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della\nCostituzione, dell\u0027art. 69-bis, comma 3, ord. penit., per come\nriformulato all\u0027esito della novella intervenuta con l\u0027art. 5, comma\n3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8\nagosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato\npossa presentare istanza di liberazione anticipata soltanto\nallegando, a pena di inammissibilita\u0027, uno specifico interesse ad\nottenerla al di fuori delle situazioni espressamente indicate nei\ncommi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis ord. penit. \n La questione appare rilevante, poiche\u0027 il magistrato di\nsorveglianza chiamato a pronunciarsi sulle istanze di liberazione\nanticipata pervenute dall\u0027interessato, e confluite nel procedimento\nindicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame\ndelle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico\ninteresse all\u0027ottenimento della riduzione di pena da parte\ndell\u0027istante. \n La conseguenza di tale constatazione e\u0027 l\u0027inammissibilita\u0027 delle\nistanze proposte. Invece, ove la questione fosse accolta, potrebbe\nvalutarsi nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti\ndall\u0027ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione di\npena, quale liberazione anticipata connessa alla partecipazione\nall\u0027opera rieducativa mostrata dall\u0027interessato nei semestri di pena\nsopra meglio indicati, e gia\u0027 maturati. \n In tal senso sono state gia\u0027 acquisite agli atti ampie relazioni\ncomportamentali, che illustrano la condotta corretta tenuta\ndall\u0027interessato, l\u0027impegno nei corsi scolastici e nell\u0027attivita\u0027\nlavorativa intramuraria, quando a disposizione. \n La lettura inequivoca della disposizione normativa, per quanto\nconcerne la necessaria indicazione di tale specifico interesse, pur\nnon meglio individuato dalla legge, ma descritto come comunque\ndiverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate\nnei commi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis ord. penit., appare precludere\ndifferenti interpretazioni piu\u0027 favorevoli all\u0027interessato. \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale sopra succintamente\nrichiamata e\u0027, ad avviso del magistrato di sorveglianza rimettente,\nnon manifestamente infondata, per le ragioni che si provera\u0027 ad\nenunciare di seguito. \n Il procedimento per la concessione della liberazione anticipata,\nper come risultato all\u0027esito della novella costituita dall\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto\n2024, n. 112, ha subito rilevanti cambiamenti relativi alla fase\nintroduttiva. Sostanzialmente si vira da un regime di concessione\ndella liberazione anticipata in cui l\u0027istanza di parte costituiva la\nregola, ad una residualita\u0027 di tale opzione, in ipotesi adeguatamente\ncompensata dalla valutazione officiosa che dovrebbe avvenire, da\nparte del magistrato di sorveglianza, o in corrispondenza di una\nistanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per\ni quali sia rilevante l\u0027eventuale sconto di pena ottenibile per\nl\u0027esecuzione penale gia\u0027 svolta (in realta\u0027 il richiamo testuale\ncontenuto nell\u0027art. 69-bis, comma 1, all\u0027art. 54, comma 4, ord.\npenit., sembra circoscrivere ulteriormente il perimetro di tali\nrichieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena\nespiata, e non sulla pena espianda) o in prossimita\u0027 del fine pena. \n Soltanto in questi momenti il magistrato di sorveglianza e\u0027\nchiamato a valutare se effettivamente nei semestri maturati sino a\nquel punto l\u0027interessato abbia partecipato all\u0027opera rieducativa\ncondotta nei suoi confronti. La conseguenza piu\u0027 evidente di questa\nscelta e\u0027 che il condannato resta, anche a lungo, senza alcuna\ncertezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia avvicinando\neffettivamente, permanendo in una condizione di attesa, che e\u0027\nforiera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli\nconsentiva l\u0027interlocuzione periodica con il magistrato di\nsorveglianza, in grado sia di fargli percepire immediatamente il\npremio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del\ntrattamento, sia l\u0027eventuale gravita\u0027, al contrario, di comportamenti\ninvolutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto\ndell\u0027istanza. \n La possibilita\u0027 di chiedere la valutazione al magistrato di\nsorveglianza, anche a prescindere dai momenti in cui deve comunque\nintervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro\nassai ristretto, e presidiata dalla necessita\u0027, pena\nl\u0027inammissibilita\u0027, di illustrare nell\u0027 istanza la sussistenza di un\n«interesse particolare» ad ottenere la liberazione anticipata. \n Nella relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si fa a\nquesto proposito, nel ribadire l\u0027assoluta residualita\u0027 dell\u0027istanza,\nl\u0027esempio «emblematico» dello scorporo del cumulo, rispetto al quale\nl\u0027eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene possa\ndispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero una\nsua istanza senza attendere le tempistiche piu\u0027 lunghe altrimenti\nindicate nei commi 1 e 2 dell\u0027art. 69-bis ord. penit. \n La formulazione della disposizione normativa appare d\u0027altra parte\ncondurre inevitabilmente a circoscrivere la portata dell\u0027interesse,\nscardinando radicalmente l\u0027impostazione sino ad ora seguita, a mente\ndella quale il condannato aveva diritto a richiedere la liberazione\nanticipata non appena avesse maturato un semestre di pena eseguito,\nsenza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello in re ipsa\na conoscere la valutazione relativa al comportamento tenuto e ad\napprendere, in via definitiva, quale riduzione di pena cio\u0027 gli\navesse garantito. \n Al di la\u0027 delle difficolta\u0027 di ordine pratico che derivano dalla\nconcentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni sulla\nliberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a rischio di non\ncompletarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con\nil rischio di determinare conseguenze deteriori sulle posizioni\ngiuridiche dei condannati, che in ipotesi potrebbero restare\nristretti in carcere anche ben oltre il «fine pena virtuale»), si\nsottolinea qui un impatto che appare in contrasto con l\u0027art. 27,\ncomma 3, della Costituzione, sul condannato, e che consiste nella\nsostanziale vanificazione dell\u0027effetto psicologico di rafforzamento\ndei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della\npartecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone\ndetenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed\nimprontata, ben prima e al di la\u0027 della concedibilita\u0027 di misure\nalternative, alla risocializzazione. \n Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi, il\ncondannato non puo\u0027 piu\u0027 ottenere provvedimenti concessivi, anche a\nfronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi abbia\nposto in essere comportamenti sintomatici di una involuzione, non\npotra\u0027 conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di\nsorveglianza, ne\u0027 potra\u0027 conseguirne l\u0027apprendimento di un piu\u0027\ncorretto approccio al trattamento, che e\u0027 invece insito nella\nsemestralizzazione della valutazione, per come ancora oggi prevista\ndalla legge. \n Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, che permanga nella legge un metro di\ngiudizio semestrale delle condotte del condannato, ma che dallo\nstesso non derivi piu\u0027, se non in presenza di un «interesse\nparticolare», un diritto della persona che ha eseguito una porzione\ndella sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia ritenuta una\nesecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al\ncontrario non meritevole di tale positivo giudizio. \n Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata\nin un caso, come quello da cui originano le odierne questioni di\ncostituzionalita\u0027, di un condannato che ha gia\u0027 ottenuto precedenti\nconcessioni di liberazione anticipata, formulando istanze\nassolutamente analoghe a quelle odierne, e che subisce\nincolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo il diritto,\nvantato sino all\u0027entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ord. penit.,\ndi conoscere con esattezza il proprio fine pena reale, e non\nvirtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la liberazione anticipata\nper i periodi di pena gia\u0027 espiati. \n D\u0027altra parte si e\u0027 di certo di fronte ad un cambiamento di\nparadigma per il meccanismo concessivo della liberazione anticipata\nche frustra le aspettative del condannato che sino ad ora si sia\nvisto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena\nche conseguiva alla sua condotta partecipativa. L\u0027interessato vedeva\ncon certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e\niniziava cosi\u0027 a programmare concretamente il suo rientro in\nsocieta\u0027. \n Cio\u0027 e\u0027 accaduto nel caso che ci occupa. \n Per quanto almeno riguarda il primo dei semestri oggetto di\ndomanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare\nl\u0027aver completato un periodo di esecuzione con condotta\npartecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si\nerano gia\u0027 concretizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore\ndella novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in una ipotesi in\ncui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito «disconoscere\nil percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che\nabbia gia\u0027 raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato\nalla concessione del beneficio. Cio\u0027 si porrebbe in contrasto - se\nnon con l\u0027art. 25, secondo comma, della Costituzione - con il\nprincipio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena\n(articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), secondo i\nprincipi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli\nanni Novanta del secolo scorso» (cfr., per queste espressioni,\nsentenza Corte Costituzionale n. 32/2020). E\u0027 infatti radicalmente\ndifferente poter contare su una valutazione che giunge, a richiesta,\nsemestre dopo semestre, rispetto all\u0027attesa, nell\u0027incertezza della\neffettiva concessione, rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi\nanche di anni. \n Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in ogni caso\nquello che appare al magistrato di sorveglianza rimettente come un\ngrave vulnus al senso stesso della liberazione anticipata come\ncartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal\nlegislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata nel\ntempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di\nparte, consente all\u0027interessato di ricevere cadenzate, periodiche,\nrisposte, che siano di orientamento al proprio comportamento, e che\npermettono al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni\npersonologiche del condannato con una periodicita\u0027 prossima agli\naccadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita\npenitenziaria dell\u0027interessato. \n Appare allo scrivente che questa ricostruzione del significato\ndella liberazione anticipata sia quella delineata anche dall\u0027alto\ninsegnamento della Corte costituzionale che, nei primi tempi di\nvigenza dell\u0027allora nuovo istituto della liberazione anticipata, fu\nchiamata ad interrogarsi sulla compatibilita\u0027 rispetto ai principi\ncostituzionali di una valutazione del beneficio da compiersi in\nprossimita\u0027 del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza,\ne con la sentenza n. 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione\nsemestralizzata della concessione della liberazione anticipata fosse\n«il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle\nesperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica». \n In quel contesto la Consulta aggiungeva ancora: «(L)\u0027aspetto\nsintomatico del comportamento delinquenziale e\u0027 dato dall\u0027incapacita\u0027\ndel soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e\nper vie socialmente accettabili: e cio\u0027 soprattutto perche\u0027 non ha\nattitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un\nbene futuro. Questo aspetto negativo della personalita\u0027, ovviamente\npresente quando il condannato viene sottoposto a trattamento\nrieducativo, gli preclude ogni incentivo a prestare una per lui\nsacrificante partecipazione all\u0027azione di risocializzazione, se il\npremio e\u0027 rappresentato da una liberazione condizionale o da una\nsemiliberta\u0027 poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di\nmolti anni. Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico\nrappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive\ndel condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve\nlasso di tempo, purche\u0027 in quel tempo egli riesca a dare adesione\nall\u0027azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la spinta\npsicologica sara\u0027 necessariamente eteronoma. Il condannato potra\u0027\nnutrire scarsa convinzione nell\u0027utilita\u0027 etica del suo comportamento,\nma intanto prestera\u0027 la sua partecipazione in vista del premio a\nportata di mano. Poi, via via che, di semestre in semestre,\nmoltiplichera\u0027 i suoi sforzi per accumulare benefici l\u0027uno\nsull\u0027altro, la perseveranza finira\u0027 per formare lentamente un\ncomportamento abitudinario, su cui e\u0027 possibile lo sviluppo di un\ndiverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i\nrisultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio\nimpegno.» \n La Consulta giungeva quindi a dire che: «(S)e si dovesse\nriservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l\u0027effettiva\nvalutazione della partecipazione semestrale del condannato all\u0027azione\nrieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe\nfrustrato a causa dell\u0027incertezza che il futuro riserverebbe agli\nsforzi adesivi degli interessati e, dall\u0027altra, resterebbero\nmaggiormente penalizzati coloro che fin dall\u0027inizio avevano messo a\ndisposizione tutta la loro buona volonta\u0027: e cio\u0027 a causa della\npossibilita\u0027 che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo\nverificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per\nsemestre, e viceversa una furbesca condotta di adesione nell\u0027ultima\nfase abbia ingiustamente a premiare, per l\u0027intera durata della pena,\ncolui che per anni s\u0027era mostrato refrattario ad ogni partecipazione. \n Gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne\nriceverebbero grave offesa (...).» \n L\u0027odierna stringente limitazione alla possibilita\u0027\ndell\u0027interessato di presentare, anche semestre per semestre, una\nistanza volta alla concessione della liberazione anticipata, senza\ndover indicare un circoscritto specifico interesse, sembra dunque\ncompromettere la finalita\u0027 rieducativa perseguita dall\u0027istituto,\nproprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione personale,\nche la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso del\nbeneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato della\nsua valenza educativa, ogni confronto con i propri comportamenti,\ncome ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l\u0027esito del suo\npercorso di studio solo alla fine, interdicendogli anche per anni\nl\u0027accesso ad un confronto con l\u0027istituzione scolastica circa\nl\u0027adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo\nanche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in termini\npositivi. \n Si tratta di una perdita di senso dall\u0027impatto significativo, in\nparticolare in un contesto come quello attuale, segnato da una\nquotidianita\u0027 penitenziaria resa specialmente dolorosa per via delle\ndiffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilita\u0027 di\ncostruire percorsi risocializzanti individualizzati, che passino\nattraverso l\u0027attenzione dedicata degli operatori, e\u0027 sempre piu\u0027\ndifficile, al punto che poter scandire mediante le valutazioni\nperiodiche della condotta partecipativa, il tempo immobile della\ndetenzione, costituisce un incentivo, e a volte il solo incentivo,\nresiduo, in grado di rinforzare i propositi del condannato di\nprocedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o\nad una non giustificata sfiducia circa la capacita\u0027 dell\u0027istituzione\ndi distinguere chi si sta impegnando, da chi invece lascia che il\ntempo della pena trascorra senza abbracciare alcun cambiamento\npersonale. \n L\u0027indicazione contenuta nell\u0027art. 69-bis, comma 1, ord. penit.,\nnella formulazione seguita all\u0027intervento normativo di cui all\u0027art.\n5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in\nlegge 8 agosto 2024, n. 112, appare per altro indicare come la\nvalutazione officiosa da parte del magistrato di sorveglianza non\ndebba avvenire ogni volta che sia presentata una istanza di misura\nalternativa o di altro beneficio penitenziario, ma soltanto quando\nl\u0027eventuale concessione della liberazione anticipata sia rilevante\nrispetto al quantum di pena espiata che si richiede per accedervi (il\nquarto di pena o il meta\u0027 pena per un permesso premio, ex art.\n30-ter, comma 4, ord. penit., o il meta\u0027 pena o i due terzi della\npena per ottenere la semiliberta\u0027, ex art. 50 ord. penit., sempre a\nseconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena). \n Una interpretazione diversa, d\u0027altra parte, avrebbe il risultato,\ncontrario alla ratio del novum normativo, di moltiplicare le istanze\ndi benefici penitenziari, anche palesemente inammissibili, per\nconsentire di innestarvi valutazioni in ordine alla liberazione\nanticipata. \n Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi in\ncui la valutazione della concedibilita\u0027 della liberazione anticipata\npuo\u0027 avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell\u0027inammissibilita\u0027\na fronte di una istanza di parte priva di uno «specifico interesse»\nmostra ulteriori profili di contrarieta\u0027 alla finalita\u0027 rieducativa\ndella pena e di irragionevolezza. \n La magistratura di sorveglianza rimane infatti privata di una\noccasione di conoscenza preziosa circa il percorso compiuto dalla\npersona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza\ndi istanze di misura alternativa alla detenzione in cui non sia\nrilevante il profilo del quantum di pena espiata (perche\u0027 gia\u0027\nsuperato quello richiesto dalla norma: ad esempio una istanza di\nsemiliberta\u0027 formulata da un condannato per reati diversi da quelli\ncompresi nel disposto dell\u0027art. 4-bis ord. penit., che ha gia\u0027\nespiato meta\u0027 pena, oppure istanza di affidamento in prova al\nservizio sociale per pena non superiore a quattro anni residui),\nsenza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non d\u0027ufficio,\nperche\u0027 non necessario, e non a istanza di parte, per l\u0027assenza di\nuno specifico interesse). \n Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della pena residua\nreale, e non soltanto «virtuale», costituisce un profilo che molto\nincide sul giudizio della magistratura di sorveglianza, nel merito,\nper poter apprezzare il significato e la credibilita\u0027 di un programma\ndi misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere\nquali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino\na disposizione. \n Sotto questo profilo, dunque, l\u0027impossibilita\u0027 di cumulare\nsemestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in materia\ndi liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un piu\u0027\nampio edificio rieducativo, rischia di tradursi in una maggior\ndifficolta\u0027 per il condannato di accedere in concreto a percorsi\nalternativi al carcere, sia per l\u0027effetto negativo dell\u0027assenza di un\ncosi\u0027 pregnante strumento pedagogico-propulsivo (prima ancora di\nquanto non lo sia il permesso premio), sia perche\u0027 la magistratura di\nsorveglianza sara\u0027 chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio\nben piu\u0027 ampio di quello di cui all\u0027art. 54 ord. penit., senza\nconoscere il quantum di pena residuo reale dell\u0027interessato, che non\nha ancora ottenuto la liberazione anticipata, percio\u0027 dovendo\nfigurarselo come piu\u0027 alto di quello che sarebbe stato, ove fosse\nstata previamente valutata la liberazione anticipata gia\u0027 concedibile\nal condannato, cosi\u0027 orientando la sua decisione in funzione di una\nesecuzione penale residua piu\u0027 corposa. \n Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione certa, e\nnon soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza di\nnon poter programmare in modo realistico le tappe del suo percorso\nrisocializzante, e di non poter predisporre con stato d\u0027animo sereno\nil suo rientro in societa\u0027, anche appunto predisponendo un programma\ndi misura alternativa da sottoporre al vaglio del Tribunale di\nsorveglianza. E\u0027 infatti ben diverso aver accumulato gia\u0027 per un\ncerto tempo riduzioni di pena via via che si maturano i semestri di\nesecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da\nespiare, e sempre piu\u0027 contenuto, e trovarsi invece di fronte ad un\nnumero piu\u0027 ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di pena\nancora da ottenere. \n Se la finalita\u0027 perseguita dal legislatore con la novella e\u0027, per\nquanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti\npendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, l\u0027effetto che\npero\u0027 deriva nei confronti del condannato appare incidere gravemente\nsulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di\nincertezza alla quotidianita\u0027 della detenzione, che si traducono in\nun surplus di afflittivita\u0027, rilevante anche ai sensi dell\u0027art. 27,\ncomma 3, della Costituzione sotto il profilo dell\u0027umanita\u0027 della\npena, poiche\u0027 il congegno che prevede oggi l\u0027istituto della\nliberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma solo sperato)\npremio per la condotta partecipativa, che si matura semestre dopo\nsemestre, ma che l\u0027interessato non puo\u0027 esigere a domanda, ma solo in\nparticolari circostanze e dopo lunghe attese, della cui\nragionevolezza si dubita. \n Per le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di\nsorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l\u0027art. 69-bis,\ncomma 3, ord. penit., per come leggibile all\u0027esito della novella\nnormativa di cui all\u0027art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio\n2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella\nparte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di\nliberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato,\na pena di inammissibilita\u0027, nell\u0027istanza relativa, di avere\nall\u0027ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da\nquelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art. 3 e 27, comma 3, della\nCostituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. l\u0027art. 69-bis, comma 3, ord.\npenit., per come leggibile all\u0027esito della novella normativa di cui\nall\u0027art. 5, comma 3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi\nconvertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede\nche il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata\nsoltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di\ninammissibilita\u0027, nell\u0027istanza relativa, di avere all\u0027ottenimento del\nbeneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi\n1 e 2, per violazione degli articoli 3, e 27, comma 3, della\nCostituzione; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Sospende il procedimento in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al\npubblico ministero nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Spoleto, 25 marzo 2025 \n \n Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi \n \n \n Il cancelliere esperto: Cesaretti","elencoNorme":[{"id":"62422","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"62423","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"79141","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79142","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |