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D.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323  del  codice  penale  (Abuso\n  d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice\n  di  procedura  penale,  all\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  codice\n  dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n                      IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO \n \n    Il Tribunale di Campobasso in composizione  collegiale,  composto\ndai signori magistrati: \n      dott. Enrico Di Dedda - Presidente \n      dott.ssa Federica Adele Dei Santi - Giudice \n      dott. Tommaso Barbara - Giudice \n    nel procedimento nei confronti di: \n      1-D , G   F   nato a il residente ed elettivamente  domiciliato\nin   alla via   assistito e difeso di fiducia dall\u0027  avv.  Fabio  del\nVecchio del foro di Campobasso; \n      2-D    N    nato  a      il       residente   in   alla       ,\nelettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia; \n      assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti Antonino D\u0027  Ascenzo\ne Pierpaolo Passarelli del foro di Campobasso; \n      Procedimento nel quale risulta persona offesa  P    R    ,  non\ncomparso \n \n                            Premesso che \n \n    Con decreto del 9 maggio 2023, il G.U.P. presso il  Tribunale  di\nCampobasso, su richiesta del P.M., disponeva  il  rinvio  a  giudizio\ndegli imputati indicati in epigrafe per il reato del pari indicato in\nepigrafe, fissando per la celebrazione  del  dibattimento  dinanzi  a\nquesto Tribunale, in composizione collegiale, l\u0027udienza del 4 ottobre\n2023. All\u0027udienza del 4 ottobre  2023  il  Tribunale,  verificata  la\nregolare instaurazione del contraddittorio  e  dichiarato  aperto  il\ndibattimento, provvedeva come da ordinanza riportata a verbale  sulle\nrichieste istruttorie  delle  parti,  rinviando  all\u0027udienza  del  17\ngennaio 2024 per l\u0027escussione di dei  testi  di  lista  del  pubblico\nministero All\u0027udienza del 17  gennaio  2024  il  Tribunale  procedeva\nall\u0027escussione dei testi del pubblico ministero M   R   e  F    L   e\nrinviava il processo all\u0027udienza del 27 marzo 2024. In tale data,  il\nTribunale procedeva all\u0027escussione dei testi del pubblico ministero P\nR , D   M   G  D  S  e R   I   e con l\u0027accordo delle parti disponeva,\nl\u0027acquisizione  della  documentazione  prodotta   dal   P.M.;   indi,\ndifferiva il procedimento all\u0027udienza del 3 luglio 2024  per  l\u0027esame\ndegli ultimi testi di lista del P.M. M   L   , D   M  A  , B   I    e\nI   F   In  data  3  luglio  2024,  preliminarmente,  dato  atto  del\nmutamento della composizione soggettiva del collegio  giudicante,  il\nTribunale disponeva la rinnovazione degli atti del dibattimento e, in\nmancanza di nuove richieste, dichiarava utilizzabili tutti  gli  atti\ngia\u0027 compiuti. Successivamente le  parti  procedevano  all\u0027escussione\ndei testi D   M   A e M   I   , indi il pubblico ministero dichiarava\ndi voler rinunciare al teste B ,  ma  le  difese  non  prestavano  il\nconsenso. Il Tribunale, ritenuta l\u0027escussione del teste  ne  revocava\nl\u0027ordinanza  omissiva,  acquisiva  la  documentazione  prodotta   dal\npubblico ministero e rinviava il processo  al  6  novembre  2024  per\nl\u0027escussione del teste oggi assente. All\u0027udienza del 6 novembre  2024\npreliminarmente l\u0027avv. Del Vecchio chiedeva,  anche  previo  stralcio\ndella posizione di D   G   una sentenza di Ndp perche\u0027 il  fatto  non\ne\u0027 piu\u0027 previsto dalla legge come reato e il  pubblico  ministero  si\nrimetteva  la  Tribunale.  Il  Tribunale  rigettata   l\u0027istanza   cli\nseparazione, e dopo aver dispensato il  teste  I      da  presenziare\nalla prossima udienza, attesa l\u0027adesione all\u0027astensione dalle udienze\nproclamata dall\u0027 Unione delle  Camere  Penali  Italiane  rinviava  il\nprocesso al 26 marzo 2024. All\u0027udienza odierna, Il Tribunale riteneva\nopportuno valutare la legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 comma 1\nlett.  b)  della  legge  n.  114/2024  nella  parte  in  cui  dispone\nl\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 c.p. \n    Al  capo  di  imputazione,  viene  contestato  all\u0027inputato,   la\nviolazione: \n      a) del reato p. e p. dagli  articoli  110,  323  codice  penale\nperche\u0027, in concorso morale e materiale e previo concerto tra loro, D\nG F nella sua qualita\u0027 di Responsabile Unico del Procedimento  presso\nil Comune cli ,, e dunque di  pubblico  ufficiale  nello  svolgimento\ndelle proprie funzioni, aggiudicava con la  determina  n.     del  il\nservizio di «nolo a caldo di mezzi per la manutenzione e  riparazione\ndella rete di distribuzione idrica comunale» alla ditta rappresentata\nda D N , privato e beneficiario  della  condotta,  in  violazione  di\nspecifiche regole di condotta espressamente previste dalla  normativa\nvigente, quali, in particolare: \n        l\u0027art. 79 comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo  n.  50/2016\n(codice dei contratti pubblici) sull\u0027obbligo del rispetto dei termini\ntassativi di presentazione delle offerte, e di  deroga  ammessa  solo\ncon apposito provvedimento espresso di proroga; \n        l\u0027art. 3 comma 1 legge n.  241/90  sull\u0027obbligo  di  espressa\nmotivazione di tutti i provvedimenti amministrativi; \n        l\u0027art. 124 comma 1 decreto  legislativo  n.  267/2000  (TUEL)\nsull\u0027obbligo di pubblicazione all\u0027albo pretorio cli tutte le delibere\ncomunali; \n      atteso che dapprima la partecipava alla procedura di  selezione\nnonostante la sua offerta fosse stata  presentata  al  di  fuori  dei\ntrenta giorni previsti dall\u0027avviso pubblico, senza che fosse adottato\npreventivamente  alcun  provvedimento  di  proroga  dei  termini   e,\nsuccessivamente,   le   veniva   affidato    il    servizio,    cosi\u0027\nintenzionalmente procurando al D un ingiusto  vantaggio  patrimoniale\nconsistito nell\u0027emolumento previsto per lo svolgimento  dell\u0027incarico\novvero arrecando a P R in qualita\u0027 di titolare  della  omonima  ditta\nindividuale un danno ingiusto  consistito  nel  non  affidamento  del\nservizio pur avendone i requisiti. \n    In   il   \n    Rilevanza della questione: \n    All\u0027esito dell\u0027istruttoria svolta,  al  termine  della  quale  le\nparti  hanno  concluso  per  l\u0027assoluzione  dell\u0027imputato  ai   sensi\ndell\u0027art. 129 codice di procedura penale  perche\u0027  il  fatto  non  e\u0027\nprevisto dalla legge come  reato,  questo  Tribunale  e\u0027  chiamato  a\nvalutare la responsabilita\u0027 dell\u0027imputato sulla  base  dell\u0027art.  323\nc.p., su cui l\u0027avvenuta depenalizzazione ad opera dell\u0027art. I,  comma\n1, lettera b) della 9 agosto 2024, n. 114 incide direttamente. \n    Atteso che sulla  base  di  detta  depenalizzazione  non  sarebbe\npossibile pervenire ad una sentenza di condanna e  che,  in  caso  di\nun\u0027eventuale  declaratoria   di   incostituzionalita\u0027   della   norma\nabrogatrice,  si   otterrebbero   differenti   formule   assolutorie,\npresumibilmente piu\u0027 favorevoli all\u0027imputato; insiste allo  stato  un\nserio dubbio di  conformita\u0027  della  norma  abrogatrice  rispetto  ai\nprincipi contenuti nella Carta fondamentale. \n    Preliminarmente, occorre soffermarsi sugli  effetti  dell\u0027entrata\nin vigore della legge Nordio. L\u0027art. 1 della legge 9 agosto 2024,  n.\n114 con la lettera b) ha abrogato l\u0027art. 323 codice penale e, con  la\nlettera e), ha sostituito l\u0027art. 346-bis c.p., rendendo il  campo  di\napplicazione piu\u0027 restrittivo causandone una abolizione parziale. \n    In  relazione  all\u0027abuso  d\u0027ufficio,  ci  si  trova   di   fronte\nall\u0027abrogazione totale della norma  incriminatrice  che,  cosi\u0027  come\nformulata, non lascia dubbi sul fatto che non si tratti di  abrogatio\nsine abolitione. \n    La formale abrogazione di una norma incriminatrice, infatti,  non\nsempre comporta l\u0027abolizione del reato, poiche\u0027 puo\u0027 accadere che  un\ncerto genere di condotte  riconducibili  alla  disposizione  abrogata\nconservino rilevanza  penale,  risultando  riconducibili  a  un\u0027altra\nnorma incriminatrice sebbene di carattere piu\u0027 ampio e generalizzato. \n    La diretta conseguenza di quanto  esposto  e\u0027  che,  in  caso  di\nabolizione totale, sara\u0027 applicabile l\u0027art. 2 comma 2 c.p.;  in  caso\nabrogatio sine abolitione, l\u0027art. 2 comma 4 c.p., ossia la legge piu\u0027\nfavorevole al reo. \n    Da un\u0027analisi  delle  norme  presenti  nel  sistema  penale,  non\nrisulta che la condotta prevista dall\u0027 art. 323 codice  penale  possa\nessere inclusa in altra norma di carattere  generale.  Va  in  questa\nsede precisato che l\u0027applicazione dell\u0027art.  323  codice  penale  era\nprevista a condizione che il fatto non  costituisse  «un  piu\u0027  grave\nreato». \n    Per cui allo stato le condotte delittuose  piu\u0027  gravi  (come  il\npeculato o la turbativa d\u0027asta) non  possono  essere  ritenute  norme\ngenerali assorbenti l\u0027abrogato art. 323 codice  penale  e  del  resto\ncontinuano ad essere penalmente rilevanti, non avendo  subito  alcuna\nvariazione. Lo stesso dicasi per l\u0027art. 328  c.p.,  rifiuto  di  atti\nd\u0027ufficio, il quale risulta essere attualmente penalmente  rilevante,\nma limita il suo campo di applicazione a condotte meno gravi. \n    A cio\u0027 si aggiunga che  la  sopravvivenza  di  dette  fattispecie\nspeciali  rispetto  all\u0027  art.  323   c.p,   crea   un   profilo   di\nirragionevolezza in quanto si puniscono le condotte  specifiche  meno\ngravi ma non l\u0027abuso d\u0027ufficio. \n    Infine, la mancata previsione nel sistema penale di  altra  norma\nintrodotta  contestualmente  all\u0027abrogazione  dell\u0027art.  323   codice\npenale che, senza soluzione di continuita\u0027,  comporti  la  permanenza\ndella rilevanza penale delle condotte dell\u0027abuso  d\u0027ufficio,  esclude\nla possibilita\u0027 che si verifichi un\u0027abrogatio sine abolitione. \n    Tale  vuoto  normativo  non  puo\u0027  dirsi  colmato   neppure   con\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 314-bis codice penale (Indebita destinazione\ndi denaro o cose mobili)  ad  opera  del  decreto-legge  n.  92/2024,\nentrato in vigore prima dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 c.p.. \n    Invero il precetto in esso affermato determina,  senza  soluzione\ndi continuita\u0027, la rilevanza penale delle sole condotte  di  peculato\nper distrazione, prima riconducibili (per giurisprudenza consolidata)\nalla fattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio e aventi ad  oggetto  denaro  o\ncose mobili, condotte che tuttavia non attengono alla fattispecie  di\ncui e\u0027 oggetto l\u0027odierno processo. \n    Terminato questo breve excursus, lo scrivente  Tribunale  ritiene\nverosimile la sussistenza di profili di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n1 della legge 9 agosto 2024, n. 114 lettera b) che ha abrogato l\u0027art.\n323 c.p. \n    Come noto, ai sensi dall\u0027art. 1, comma 1, 1. cost. 1/1948, esiste\nin capo al giudice di merito un vero e proprio obbligo di  rimessione\nalla  Corte  costituzionale,   qualora   si   presentino   dubbi   di\nlegittimita\u0027 circa le norme applicabili al caso per cui e\u0027 chiamato a\ndecidere,  non  potendosi  adottare,  nel   caso   di   specie,   una\ninterpretazione costituzionalmente orientata risetto alla fattispecie\nastratta totalmente abrogata. \n    La non manifesta  infondatezza  della  questione,  in  particolar\nmodo, deriva dal possibile contrasto della norma abrogatrice con  gli\narticoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione, in  relazione  all\u0027art.\n19  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  del  2003  contro   la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n    L\u0027  art.  11  della  Carta  costituzionale  consente  allo  stato\nitaliano di limitare la propria sovranita\u0027 affinche\u0027,  in  condizioni\ndi parita\u0027  con  gli  altri  stati,  tale  limitazione  possa  essere\nfinalizzata  alla  creazione   e   mantenimento   di   un   organismo\nsovrastatale che garantisca la pace  e  la  giustizia  fra  tutte  le\nnazioni. A supporto dell\u0027art. 11, interviene poi l\u0027art. 117 con  cui,\nnel sancire la potesta\u0027 legislativa dello stato, si afferma che  tale\npotesta\u0027 deve in  ogni  caso  essere  rispettosa  della  Costituzione\nnonche\u0027 dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento  comunitario  e  dagli\nobblighi internazionali». \n    Tra i vari trattati e  le  convenzioni  sottoscritte  dall\u0027Italia\nmerita particolare attenzione, in relazione al caso  per  cui  si  e\u0027\ngiudizio, la  cd.  Convenzione  di  Merida,  adottata  dall\u0027assemblea\ngenerale dell\u0027ONU risoluzione n. 584, firmata dallo Stato italiano il\n9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116/2009. \n    Tale convenzione risulta essere a tutti  gli  effetti  fonte  del\ndiritto internazionale e vincolante per gli stati aderenti e  prevede\nl\u0027obbligo  di  introduzione,  qualora  non   previste   nei   singoli\nordinamenti, di una varieta\u0027 di ipotesi delittuose correlate  con  la\ncorruzione, specificando che, benche\u0027 il documento contenga una serie\ndi  violazioni  basilari  (come  le   concussioni,   l\u0027appropriazione\nindebita di fondi pubblici, ma anche gli  atti  compiuti  a  sostegno\ndella  corruzione,  l\u0027ostruzione  alla  giustizia,  il  traffico   di\ninfluenza e  l\u0027occultamento  o  il  riciclaggio  dei  proventi  della\ncorruzione),  gli  stati  possono   prevederne   ulteriori   e   piu\u0027\nspecifiche. \n    All\u0027art. 19 della  convenzione  e\u0027  espressamente  previsto  che:\n«Ciascuno Stato Parte esamina l\u0027adozione delle misure  legislative  e\ndelle altre misure necessarie per conferire il carattere di  illecito\npenale, quando l\u0027atto e\u0027 stato commesso  intenzionalmente,  al  fatto\nper un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni  o  della\nsua posizione,  ossia  di  compiere  o  di  astenersi  dal  compiere,\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni, un atto  in  violazione  delle\nleggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un\u0027altra\npersona o entita\u0027.» descrivendo di fatto  quelle  condotte  che  fino\nall\u0027entrata in vigore della 114 del  9  agosto  2024  erano  recepite\nnell\u0027alveo dell\u0027art. 323 c.p. \n    Risulta dunque evidente che, se esiste a  livello  internazionale\nun obbligo di penalizzazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio, la sua abrogazione\nnon puo\u0027 che rappresentare una violazione degli  impegni  assunti  in\nsede di stipula della convenzione. \n    Tanto piu\u0027 che, se da un lato gli stati membri devono adattare il\ndiritto interno per  conformarlo  alle  norme  sovranazionali,  anche\nattraverso  l\u0027introduzione  di   precetti   sino   a   quel   momento\ninesistenti,  di  converso,  qualora  uno  stato  gia\u0027  preveda   una\nnormativa conforme, il suo impegno deve essere quello  di  mantenerla\nvigente  nell\u0027ordinamento  (principio  espressamente  previsto  dalla\nall\u0027art. 7 comma 4 della convenzione:  «Ciascuno  stato  si  adopera,\nconformemente ai principi fondamentali del proprio  diritto  interno,\nal fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono\nla trasparenza e prevengono i conflitti di interesse»). \n    Non va del resto obliterato che, con la recentissima sentenza  n.\n9442/25 della VI sez. penale, la Suprema Corte abbia  affermato:  «La\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  1,\nlettera  b),  della  legge  9  agosto  2024,  n.  114,  quale   norma\nabrogatrice di una fattispecie di reato,  e\u0027  ammissibile,  ancorche\u0027\npossa produrre  effetti  in  malam  partem,  e  non  collide  con  il\nprincipio di riserva di legge in materia penale sancito dall\u0027art. 25,\nsecondo comma, Cost. ». \n    Ha sottolineato che: «Un controllo di legittimita\u0027 costituzionale\ncon potenziali  effetti  in  malam  partem  puo\u0027,  infine,  risultare\nammissibile  ove  si  assuma  la  contrarieta\u0027   della   disposizione\ncensurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o\ndell\u0027art. 117, primo comma, Cost. (sentenza n. 28 del  2010;  nonche\u0027\nsentenza n. 32 del 2014, ove l\u0027effe/lo di  ripristino  della  vigenza\ndelle disposizioni penali  illegittimamente  sostituite  in  sede  di\nconversione di un decreto-legge, con effetti  in  parte  peggiorativi\nrispetto alla disciplina dichiarata illegittima,  fu  motivato  anche\ncon riferimento alla necessita\u0027  di  non  lasciare  impunite  «alcune\ntipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale\ndi penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione  del  diritto\ndell\u0027Unione europea, che l\u0027Italia e\u0027 tenuta a  rispettare  in  virtu\u0027\ndegli artt. 11 e 117, primo comm. Cost.»).». \n    In  via  conclusiva,  ritenuta  la  questione  rilevante  e   non\nmanifestamente infondata, in  virtu\u0027  del  combinato  disposto  dagli\narticoli 23 1 87/1953 e 159 c.p., deve ordinarsi la  sospensione  del\ngiudizio in  corso  nei  confronti  dell\u0027imputato  e  la  conseguente\nsospensione della  prescrizione  con  riferimento  a  tutti  i  reati\ncontestai al capo di imputazione non definibili separatamente. \n    Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma  4,1  87/1953\nl\u0027immediata trasmissione  degli  atti  del  procedimento  alla  Corte\ncostituzionale, mandandosi la cancelleria per la notificazione  della\npresente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027\nper la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del\nSenato  della  Repubblica  e  per  la  successiva  trasmissione   del\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost.,  11.  cost.  1/1948  e  23  ss.  1.\n87/1953,  ritenuta  la  questione  rilevante  e  non   manifestamente\ninfondata,  solleva  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale   in\nrelazione all\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della 1. 9 agosto  2024,  n\n114 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed\nentrata in vigore il 25 agosto  2024),  nella  parte  in  cui  abroga\nl\u0027art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma  1\nCost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli articoli 7, comma\n4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite  del  2003\ncontro la corruzione - cd.  Convenzione  di  Merida-  adottata  dalla\nAssemblea generale dell\u0027ONU 31 ottobre 2003 con risoluzione n.  58/4,\nfirmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di  ratifica\ned esecuzione in Italia con L.13 agosto 2009, n. 116): \n      sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati ed i\ntermini  di  prescrizione  fino   alla   definizione   del   giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n      dispone l\u0027immediata trasmissione degli  atti  del  procedimento\nalla  Corte   costituzionale,   manda   alla   cancelleria   per   la\nnotificazione della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del  Senato  della  Repubblica  e  per  la  successiva\ntrasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n      Cosi\u0027 deciso, in Campobasso il 26 marzo 2025 \n \n                       Il Presidente: Di Dedda \n \n \n                   I Giudici: Dei Santi - Barbara","elencoNorme":[{"id":"62502","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett.b","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79318","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79319","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79320","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79321","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"par.4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79322","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79323","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54629","num_progressivo":"","nominativo_parte":"N. 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