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M.","altre_parti":"Mazzarella Guido","testo_atto":"N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso\nproposto da G. M.. \n \nReati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio - Mancata\n previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena\n pecuniaria. \n- Codice penale militare di pace, art. 227, commi primo e secondo. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Prima sezione penale \n \n Composta da: \n Giuseppe De Marzo - Presidente; \n Daniele Cappuccio \n Marco Maria Monaco; \n Teresa Grieco; \n Michele Toriello - Relatore. \n Ha pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n sul ricorso proposto da M G , nato a il , avverso\nla sentenza del 15 maggio 2024 della Corte militare di appello di \n. \n Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; \n Udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; \n Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Francesco\nUfilugelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello militare\ndi ha parzialmente riformato - riducendo la pena a mesi otto di\nreclusione militare - la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023 il\nTribunale militare di aveva condannato G M , maresciallo di\nseconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per i\ndelitti di diffamazione del Stormo dell\u0027Aeronautica Militare\ndi , dei Carabinieri della Stazione di e del Ministro pro\ntempore della Difesa. \n La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal\nM su due profili a lui riconducibili e sul sito in data \n , a seguito del decesso di un militare dell\u0027Aeronautica: \n «Un fuciliere dell\u0027Aeronautica Militare Italiana ( ) in\nservizio presso il Comando di ( ) si toglie la vita in\ncircostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai carabinieri\ndella locale stazione conducono ad un vicolo cieco, nessuna\ndichiarazione ancora rilasciata dall\u0027Arma Azzurra, nessun commento da\nparte dei colleghi del militare. Una STRAGE SILENZIOSA che miete\nvittime ogni giorno, una strage che ad oggi conta un centinaio di\nsuicidi tra le schiere delle forze armate e di polizia in Italia,\ndato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista militare,\nin difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai smesso di\nsperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un\ntavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla risoluzione di tale\nfenomeno. Da legale militare non posso non evidenziare come il\nMinistero della difesa, oggi presieduto dall\u0027on.le Guerini, si\nopponga fermamente nel trovare un punto di incontro con le esigenze\ne/o problematiche familiari e personali dei militari, altresi\u0027 come\nlo stesso Ministero rifiuti il confronto con le Associazioni e\nSindacati militari. Tante le istanze di conferimento gerarchico,\nrigettate dopo \"centottanta giorni\" senza motivo alcuno, centinaia le\ndomande di trasferimento per gravi motivi familiari non trasmesse o\nnon accolte: \"UN NESSO CON I SUICIDI MILITARI!?\". Maresciallo Avv. P.\nG M Sindacalista militare TUTELA FORZE ARMATE». \n E\u0027 incontestata la paternita\u0027 dello scritto, in quanto ammessa\ndallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di primo\ngrado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra l\u0027altro, che\nall\u0027epoca dei fatti si registravano numerosissimi suicidi tra\nappartenenti alle forze armate e alle forze dell\u0027ordine; che, saputo\ndella morte del , si era «confrontato con vari colleghi» e\ninsieme ad essi aveva ipotizzato «che anche purtroppo questo collega\nsi fosse suicidato», apprendendo «solo successivamente» che si\ntrattava in realta\u0027 di una morte accidentale. \n I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione,\nrilevando che: a) il militare al quale il M aveva fatto\nriferimento non si era suicidato, ma, come accertato a seguito di\nesame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito delle esalazioni di\nossido di carbonio provenienti da due bracieri lasciati accesi\nall\u0027interno dell\u0027abitazione; b) il decesso era avvenuto il , e il\ncomunicato dell\u0027imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era\nstata lesa la reputazione dell\u0027Aeronautica Militare, poiche\u0027 la\nrappresentazione del fatto come suicidio, unita alle accuse di\nindifferenza rivolte all\u0027Arma di appartenenza, «provoca nel lettore\nuna sensazione di disprezzo e turbamento nei confronti del comando\ndel reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata lesa\nla reputazione dei Carabinieri della Stazione di , «le cui\nindagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre e\u0027\nrisultato che sin dai primi momenti la morte di non era un\nsuicidio»; e) era stata lesa la reputazione del Ministero della\ndifesa, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato\ndi istanze di conferimento gerarchico o di istanze di trasferimento\nper gravi motivi familiari, il tutto messo in relazione con i\nsuicidi». \n 2. Il difensore di fiducia di G M ha presentato ricorso\nper cassazione avverso l\u0027indicata sentenza della Corte militare di\nappello, articolando quattro motivi. \n Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione\ncon riferimento al mancato riconoscimento della scriminante del\ndiritto di critica, quanto meno nella forma putativa. \n Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di\nmotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una\ndiffamazione in danno del Comando Aeronautica Militare di ,\ncitato dal M solo per indicare il corpo di appartenenza del . \n Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e\nprocessuale con riferimento alla pena irrogata, poiche\u0027, alla luce\ndella sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la\ndiffamazione per la quale si procede non e\u0027 connotata da caratteri di\neccezionale gravita\u0027, sicche\u0027 del tutto ingiustificata appare\nl\u0027irrogazione di una pena detentiva. \n Con il quarto motivo deduce violazione dell\u0027art. 620, comma 1,\nlettera h), codice di procedura penale, e illogicita\u0027 della\nmotivazione, invocando l\u0027annullamento senza rinvio della sentenza di\ncondanna poiche\u0027 il M , tratto a giudizio in altro procedimento\nper analoghi fatti di diffamazione, e\u0027 stato assolto dal medesimo\ncollegio della Corte militare di appello, che ha riconosciuto la\nsussistenza della scriminante del diritto di critica. \n 3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto, con due\nmemorie, rigettarsi il ricorso. \n 4. Il 7 novembre 2024 il difensore dell\u0027imputato ha depositato\nmemoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del ricorso\ncirca l\u0027insussistenza del delitto o quanto meno circa l\u0027operativita\u0027\ndella scriminante del diritto di critica, e chiedendo sollevarsi\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 227 codice penale\nmilitare di pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto\nper la diffamazione ordinaria, punisce il reato con la sola pena\ndetentiva e non anche, alternativamente, con quella pecuniaria, in\ncontrasto con gli articoli 3 e 52 Cost. \n Il difensore dell\u0027imputato ha depositato ulteriori memorie il 16\ngiugno 2025, il 16 settembre 2025 e il 9 ottobre 2025, insistendo\nnelle richieste di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 227 codice penale militare di pace, ovvero di assolvere il\nM perche\u0027 il fatto non sussiste o perche\u0027 lo stesso e\u0027 scriminato\ndal diritto di critica. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. La Corte ritiene che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 227 del codice penale militare di pace sia\nrilevante e non manifestamente infondata. \n 2. Il quadro normativo di riferimento. \n La diffamazione militare e\u0027 disciplinata, quanto\nall\u0027individuazione della fattispecie e delle conseguenze\nsanzionatorie, dall\u0027art. 227 del codice penale militare di pace di\ncui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e si articola in tre commi\ncosi\u0027 formulati: \n Il militare, che, fuori dei casi indicati nell\u0027articolo\nprecedente, comunicando con piu\u0027 persone, offende la reputazione di\naltro militare, e\u0027 punito, se il fatto non costituisce un piu\u0027 grave\nreato, con la reclusione militare fino a sei mesi. \n Se l\u0027offesa consiste nell\u0027attribuzione di un fatto\ndeterminato, o e\u0027 recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro\nmezzo di pubblicita\u0027, ovvero in atto pubblico, la pena e\u0027 della\nreclusione militare da sei mesi a tre anni. \n Se l\u0027offesa e\u0027 recata a un corpo militare, ovvero a un ente\namministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. \n 3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Va premesso che, per costante giurisprudenza costituzionale, ai\nfini dell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni e\u0027 sufficiente che la norma\ncensurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di\naccoglimento possa influire sull\u0027esercizio della funzione\ngiurisdizionale (tra le altre, Corte costituzionale, sentenze n. 129\ndel 2025, n. 247 del 2021 e n. 215 del 2021), quantomeno per il\nprofilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del\nprocesso principale. \n Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come osservato\nda Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2025, che si occupava di un\ndubbio di legittimita\u0027 afferente il trattamento sanzionatorio\nprevisto dall\u0027art. 630, comma primo, codice penale, «che il processo\npenale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica\nipotesi prevista, ora, dall\u0027art. 545-bis codice di procedura penale)\nuna scissione del giudizio in due distinti momenti: l\u0027uno\npotenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo\nan della responsabilita\u0027 dell\u0027imputato per i reati ascrittigli,\nl\u0027altro dedicato alla determinazione della pena a carico\ndell\u0027imputato gia\u0027 riconosciuto colpevole. \n Cio\u0027 costringe il giudice a formulare eventuali questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in\nuna fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza\ndell\u0027imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio\nrichiedere - ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni - una\npuntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe,\nanzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l\u0027obbligo di\nsvolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo. \n Conseguentemente - e a meno che dall\u0027ordinanza di rimessione\nemerga evidente l\u0027assenza di responsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato per\ni reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi\nespressamente una tale valutazione esprimendo cosi\u0027, in sostanza, i\npropri dubbi in proposito (come nel caso di cui all\u0027ordinanza n. 56\ndel 2023) - le questioni sull\u0027entita\u0027 della pena per il reato\ncontestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di\nsfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere\nconsiderate premature». \n Ad ogni modo - e per pura completezza - si osserva, con riguardo\nai primi due motivi di ricorso, che investono i presupposti della\ndecisione di condanna - come non emerga evidente l\u0027assenza di\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato, dal momento che l\u0027esame complessivo\ndel testo riportato nel Ritenuto in fatto, rivela che la critica di\ncarattere sindacale prende le mosse da un fatto non solo non\ncorrispondente al vero - cio\u0027 che e\u0027 incontroverso, perche\u0027 il\nmilitare del quale si parla non si e\u0027 suicidato - ma neppure oggetto,\nper quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole\nda parte dell\u0027imputato. \n In questo contesto l\u0027affermazione secondo la quale «le indagini\nconducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere sul tema\ndell\u0027esistenza di una base oggettiva dell\u0027affermazione, si colloca in\nuna affermata strategia del silenzio delle Forze armate che, prima,\ncon una eccessiva rigidita\u0027 organizzativa, provocherebbero i suicidi\ne, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni e sindacati\nmilitari: insomma, il significato delle affermazioni appare quello\nper il quale anche i carabinieri si inserirebbero nel quadro della\nstrategia del silenzio attribuita ai vertici delle Forze armate, che,\npur di non accedere al confronto organizzativo, in una sottintesa\nidea di gerarchizzazione cieca alle esigenze delle persone, finiscono\nper disinteressarsi delle conseguenze sulla vita dei militari. \n Secondo una costante giurisprudenza della Corte di cassazione\n(v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, , Rv. 283252 - 01,\nin motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto di\ncritica, rappresentando l\u0027esternazione di un\u0027opinione relativamente a\nuna condotta ovvero a un\u0027affermazione altrui, si inserisce\nnell\u0027ambito della liberta\u0027 di manifestazione del pensiero, garantita\ndall\u0027art. 21 della Carta costituzionale e dall\u0027art. 10 della\nConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali (d\u0027ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione della\nsua natura di diritto di liberta\u0027, esso puo\u0027 essere evocato quale\nscriminante, ai sensi dell\u0027art. 51 codice penale, rispetto al reato\ndi diffamazione, purche\u0027 venga esercitato nel rispetto dei limiti\ndella veridicita\u0027 dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della\ncontinenza espressiva. La nozione di «critica», quale espressione\ndella libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio\ndall\u0027elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella\nfattispecie scrutinata, rimanda non solo all\u0027area dei rilievi\nproblematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della\ncontrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche\ncon toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente\nconcepibili all\u0027oggetto della libera manifestazione del pensiero, se\nnon quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono\nrinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla\ngiurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti\ninviolabili, quale e\u0027 quello previsto dall\u0027art. 2 Cost., onde non e\u0027\nconsentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in\ntale evenienza, la finalizzazione critica dell\u0027espressione, ne\u0027\ntrasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia\nnecessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. \n Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale -\nnaturalmente a forte tasso valutativo e conflittuale e quindi\ndestinata a sottrarsi a un giudizio in termini di verita\u0027/falsita\u0027 -\nprende le mosse, secondo le decisioni di merito, da due fatti non\nrispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio\ndel militare e l\u0027esistenza di accertamenti investigativi giunti su un\nbinario morto. \n Va escluso, peraltro, che l\u0027assoluzione dell\u0027imputato per\ndistinti fatti possa assumere rilievo ai sensi dell\u0027art. 620, comma\n1, lettera h), codice di procedura penale, giacche\u0027 quest\u0027ultima\nprevisione ha riguardo a una contraddizione tra provvedimenti\nconcernenti lo stesso oggetto: cio\u0027 che, a tacer della genericita\u0027\ndella deduzione svolta nel quarto motivo, non appare ricorrere nel\ncaso di specie, proprio per la diversita\u0027 delle vicende. \n Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte\nrilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per\nla diffamazione militare. \n 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal codice\npenale, Corte costituzionale, sent. n. 150 del 2021, nel dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 della legge 8 febbraio\n1948, n. 47 e dell\u0027art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.\n223, ha rilevato che la prima previsione - richiamata poi dall\u0027art.\n30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, nel caso di reati di\ndiffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti\nnell\u0027attribuzione di un fatto determinato - risultava incompatibile\ncon il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto\ndall\u0027art. 21 Cost. quanto dall\u0027art. 10 Cedu, proprio per\nl\u0027indefettibilita\u0027 dell\u0027applicazione della pena detentiva, in tutte\nle ipotesi nelle quali non sussistano - o non possano essere\nconsiderate almeno equivalenti - circostanze attenuanti. \n Corte cost., sentenza n. 150 del 2021, richiamando la propria\nordinanza n. 132 del 2020, ha sottolineato come la necessaria\nirrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla\npossibilita\u0027 di una sua sospensione condizionale, o di una sua\nsostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al\nsingolo condannato) e\u0027 divenuta ormai incompatibile con l\u0027esigenza di\n«non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa\ndella liberta\u0027 personale, la generalita\u0027 dei giornalisti\ndall\u0027esercitare la propria cruciale funzione di controllo\nsull\u0027operato dei pubblici poteri»; ha, poi, aggiunto che anche\n«l\u0027art. 595, terzo comma, codice penale deve essere interpretato in\nmaniera conforme a tali premesse. \n Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella\nscelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore\na 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di\ncommisurazione della pena indicati nell\u0027art. 133 codice penale, ma\nanche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla\nCostituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative\nfornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e cio\u0027 anche al fine di\nevitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero\nsuccessivamente dar luogo a una responsabilita\u0027 internazionale dello\nStato italiano per violazioni della Convenzione (per la\nsottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo\nagli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di\napplicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017,\nConsiderato in diritto, punto 7). \n Ne consegue che il giudice penale dovra\u0027 optare per l\u0027ipotesi\ndella reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravita\u0027 del fatto,\ndal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena\ndetentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc\u0027anzi\ndeclinati; mentre dovra\u0027 limitarsi all\u0027applicazione della multa,\nopportunamente graduata secondo la concreta gravita\u0027 del fatto, in\ntutte le altre ipotesi. \n Questa lettura, del resto, e\u0027 stata gia\u0027 fatta propria dalla piu\u0027\nrecente giurisprudenza di legittimita\u0027, nel quadro di\nun\u0027interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza\npertinente della Corte EDU e all\u0027ordinanza n. 132 del 2020 di questa\nCorte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio\n2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni\naggravate ai sensi dell\u0027art. 595, terzo comma, codice penale i quali\nnon esercitino attivita\u0027 giornalistica in senso stretto (Corte di\ncassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n.\n13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060)». \n In sostanza, come puntualmente illustrato da Corte\ncostituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, il bilanciamento\nrealizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra tutela\ndella reputazione e garanzie della libera manifestazione del pensiero\n«e\u0027 divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa\ngiurisprudenza della Corte EDU poc\u0027anzi rammentata, che al di fuori\ndi ipotesi eccezionali considera sproporzionata l\u0027applicazione di\npene detentive, ancorche\u0027 sospese o in concreto non eseguite, nei\nconfronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la\nreputazione altrui. E cio\u0027 in funzione dell\u0027esigenza di non\ndissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della\nliberta\u0027 personale, la generalita\u0027 dei giornalisti dall\u0027esercitare la\npropria cruciale funzione di controllo sull\u0027operato dei pubblici\npoteri». \n E questo fermo restando che deve ritenersi «che l\u0027inflizione di\nuna pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della\nstampa o di altro mezzo di pubblicita\u0027 non sia di per se\u0027\nincompatibile con le ragioni di tutela della liberta\u0027 di\nmanifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si\ncaratterizzi per la sua eccezionale gravita\u0027 (cosi\u0027 la stessa Corte\nEDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro\nRomania, paragrafo 115; nonche\u0027 sentenze 5 novembre 2020, Balaskas\ncontro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro\nRussia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, contro Italia, paragrafo 59;\n24 settembre 2013, contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007,\nKatrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene\nintegrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento\nai discorsi d\u0027odio e all\u0027istigazione alla violenza, che possono nel\ncaso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma\ncasi egualmente eccezionali, tali da giustificare l\u0027inflizione di\nsanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati\nda campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa,\ninternet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di\naddebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e\ncompiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della -\noggettiva e dimostrabile - falsita\u0027 degli addebiti stessi». \n 4.2. Le ragioni che sono poste a base della decisione della Corte\ncostituzionale appena indicata, nell\u0027esaltare la centralita\u0027 della\nmanifestazione del pensiero come momento determinante del processo\ndemocratico di controllo della legittimita\u0027 dell\u0027esercizio del potere\n- su questo punto si tornera\u0027 infra anche in relazione alla portata\ndell\u0027art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio - che questa\nCorte ritiene non manifestamente infondato - della compatibilita\u0027 con\nl\u0027art. 21 Cost. e l\u0027art. 10 Cedu, per il tramite dell\u0027art. 117 Cost.,\ndelle previsioni di cui all\u0027art. 227, primo e secondo comma, codice\npenale militare di pace nella parte in cui prevede la sola pena\ndetentiva. \n Questa Corte e\u0027 ben consapevole che Corte costituzionale,\nsentenza n. 215 del 2017, occupandosi della permanente\ncriminalizzazione dell\u0027ingiuria militare, ai sensi dell\u0027art. 226\ncodice penale militare di pace, ha osservato che «Continuare a punire\npenalmente l\u0027ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non\nriconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti\nnell\u0027art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che\nall\u0027esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche\nall\u0027obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come\ninsieme di regole di comportamento, la cui osservanza e\u0027 strumentale\nalla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di\nfunzionalita\u0027 delle stesse. Peraltro, come mostrano anche le\nfattispecie per cui e\u0027 giudizio nei processi a quibus, la civile\nconvivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi\nmilitari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata\ncoesione delle Forze armate». \n E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti. \n Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non e\u0027\nquello della penale rilevanza del fatto diffamatorio - cio\u0027 che\nconsente di fare salva l\u0027esigenza di approntare una sanzione\npubblicistica del massimo livello per fatti lesivi della reputazione\nnel contesto ordinamentale militare - ma della proporzionalita\u0027,\nrispetto ai valori in gioco, quali sopra indicati, dell\u0027esclusiva\npena detentiva. \n Per altro verso, deve essere sottolineato - come ricorda la\nrecente Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2025 - che il\nlegislatore, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della stessa\nCorte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all\u0027attivita\u0027\nsindacale prima nella legge n. 28 aprile 2022, n. 46 e poi nel\ndecreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192. \n L\u0027art. 1, comma 4 di quest\u0027ultimo decreto legislativo,\nnell\u0027incidere innovativamente sul codice dell\u0027ordinamento militare\n(d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una articolata disciplina\ndelle modalita\u0027 di interlocuzione dei militari che ricoprono cariche\nelettive (art. 1479-bis cod. ord. mil.), esplicitamente riconoscendo\nalla lettera d) del comma 1 dell\u0027art. 1479-bis che essi «possono\nmanifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non\nsoggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare,\nnei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all\u0027art.\n1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere\nsociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e\nalle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a\nconvegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i\nlimiti previsti dal presente capo». \n Non e\u0027 evidentemente qui in questione la diretta applicabilita\u0027\ndella previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime,\nnelle stesse valutazioni del legislatore, il peso che il diritto\ngarantito dall\u0027art. 21 Cost. e dall\u0027art. 10 CEDU puo\u0027 assumere nel\nbilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie dell\u0027ordinamento. \n E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in concreto\nda una manifestazione del pensiero in ambito sindacale, appare\nrivestire carattere generale. \n Invero, come rilevato supra sub 4.1, la giurisprudenza della\nCorte di cassazione, traendo spunto dalle indicazioni fornite da\nCorte costituzionale, sentenza n. 150 del 2021, ha concluso nel senso\nche e\u0027 legittima l\u0027irrogazione di una pena detentiva, ancorche\u0027\nsospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori\ndi attivita\u0027 giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e\nduratura amplificazione (nella specie, internet), soltanto ove\nricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di\ndiritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di\nistigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi,\nRv. 281024 - 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del Considerato in\ndiritto; di recente nello stesso senso, Sez. 5, n. 29840 del\n21/05/2025, Pansera, non massimata). \n Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale non riposa\nsu una generalizzata parificazione della fattispecie comune della\ndiffamazione e di quella militare, laddove e\u0027 ben chiaro, come\nricordato da Corte costituzionale, sentenza n. 273 del 2009, che la\nlesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte\nmilitari giustifica, ad esempio, «l\u0027esclusione della procedibilita\u0027 a\nquerela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare\ne la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di\ncorpo prevista dall\u0027art. 260 codice penale militare di pace», posto\nche «nei reati militari [e\u0027] sempre insita \"un\u0027offesa alla disciplina\ne al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente\npubblico che non tollera subordinazione all\u0027interesse privato\ncaratteristico della querela\": presupposto sulla base del quale \"si\ne\u0027 preferito attribuire al comandante del corpo, con l\u0027istituto della\nrichiesta\" una facolta\u0027 di scelta tra l\u0027adozione di provvedimenti di\nnatura disciplinare ed il ricorso all\u0027ordinaria azione penale» (Corte\ncost., sentenza n. 273 del 2009 richiama l\u0027ordinanza n. 410 del 2000,\nnella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975,\nnonche\u0027 l\u0027ordinanza n. 229 del 1988). \n Piuttosto, si osserva che, pur nella maggiore complessita\u0027\noffensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l\u0027ordinamento\nmilitare - cio\u0027 che ne giustifica il trattamento speciale - e senza\ndover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte\ncostituzionale, sentenza n. 273 del 2009, viene sempre in gioco\nun\u0027esigenza di bilanciamento con il valore della libera\nmanifestazione del pensiero che esiste anche nell\u0027ambito\ndell\u0027ordinamento militare. \n Significativamente la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha\navuto modo di chiarire che l\u0027art. 10 della Cedu «non si ferma davanti\nal cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of\narmy barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti a\ntale liberta\u0027 in funzione della salvaguardia degli interessi della\ndisciplina militare e della sicurezza nazionale debbano comunque\nessere proporzionati e necessari in una societa\u0027 democratica (v. gia\u0027\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, Grande Camera, 25 novembre 1997,\nGrigoriades comma Grecia). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8\nnovembre 2022, Ayuso Torres comma Spagna, che, al par. 47, ribadisce\nche «Article 10 applies to military personnel just as it does to\nother persons within the jurisdiction of the Contracting States»,\nferma restando, s\u0027intende, la possibilita\u0027 di imporre limiti a tutela\ndella sicurezza nazionale e per la difesa dell\u0027ordine pubblico («the\nState can impose restrictions on the right to freedom of expression\naccorded to military personnel pursuing legitimate aims such as\nnational security and the defence of public order»). \n Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un\nrisalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando\nle specificita\u0027 della disciplina militare nella prospettiva\nordinamentale e, in particolare, nel rapporto con l\u0027ordinamento\ngiuridico statale, all\u0027indomani dell\u0027entrata in vigore della\nCostituzione, sottolineava il lento ma necessario processo di\nassorbimento dell\u0027ordinamento militare in quello statale, del quale\nfinisce per diventare articolazione interna. Tanto impone una\ncostante verifica dei modi attraverso i quali garantire che\nl\u0027ordinamento delle forze armate si informi allo spirito democratico\ndella Repubblica, ai sensi dell\u0027art. 52, terzo comma, Cost. \n Cio\u0027 che ha poi evidenti ricadute ordinamentali con la stessa\nistituzione di una giurisdizione militare come organizzazione\nstatale, le cui decisioni sono sottoposte, per garanzia\ncostituzionale (art. 111, penultimo comma, Cost.), al ricorso per\ncassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in\ntempo di guerra. \n E se la citata dottrina sottolineava la centralita\u0027 dello spirito\ndemocratico, che pone a fondamento della convivenza sociale la\ndignita\u0027 della persona, deve anche riconoscersi che, gia\u0027 nella\nprospettiva individuale, la libera manifestazione del pensiero\nrappresenta un polo del bilanciamento imposto dalla Carta\nfondamentale. \n Ma, accanto a questo profilo squisitamente personale, v\u0027e\u0027 una\ndimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione\npubblica puo\u0027 fornire proprio al processo democratico di costante\ninquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica. \n In altri termini, il confronto delle idee, impregiudicate le\nprevisioni che assicurano il rispetto degli ordini gerarchici,\nassicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di unita\u0027\ndi una comunita\u0027, dal momento che, invece di silenziare le tensioni\nche la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio\nnella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante delle\nregole. Ed e\u0027 proprio questo arricchimento alla vita collettiva che\nappare idoneo a giustificare l\u0027esigenza di calibrare diversamente le\nsanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale\nobiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si superino\ni limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione\ndei soggetti, individuali o collettivi, dell\u0027ordinamento. \n In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume un\nruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico. \n Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,\nordinanza n. 132 del 2020 si legge, appunto, che «La liberta\u0027 di\nmanifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto\nproclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come\n«coessenziale al regime di liberta\u0027 garantito dalla Costituzione»\n(sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell\u0027ordine democratico»\n(sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell\u0027ordinamento\ngenerale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206\ndel 2019). Ne\u0027 e\u0027 senza significato che, nella prima sentenza della\nsua storia, la Corte costituzionale - in risposta a ben trenta\nordinanze sollevate da giudici comuni - abbia dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una disposizione di legge proprio\nin ragione del suo contrasto con l\u0027art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del\n1956)». \n 4.3. L\u0027inequivoco tenore letterale della norma esclude la\npraticabilita\u0027 di qualunque soluzione interpretativa che moduli la\nrisposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravita\u0027\ndell\u0027illecito diffamatorio. \n Come anche di recente ribadito da Corte costituzionale, sentenza\nn. 7 del 2025, il principio di legalita\u0027 «esige che le norme penali -\nanche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei\nrelativi precetti - siano formulate in modo chiaro e preciso, non\nsolo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni\nragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per\ngarantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e\ngiudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24\ndel 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il piu\u0027 possibile la\nparita\u0027 di trattamento tra i condannati. Quest\u0027ultima esigenza\nrischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere\ndiscrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art.\n132 codice penale) non fosse adeguatamente delimitato da precise\nindicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa\nCorte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni\nlegislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali». \n 4.4. Cio\u0027 posto, occorre considerare che, sebbene, in linea\ngenerale, l\u0027ordinamento penale militare di pace non conosca pene\npecuniarie (art. 22 codice penale militare di pace), esso non e\u0027 piu\u0027\nritenuto incompatibile con queste ultime (come gia\u0027 rilevato da Corte\ncostituzionale, sentenza n. 284 del 1995, che richiama alcune\npuntualizzazioni di Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 1987). \n E cio\u0027 sia perche\u0027, in relazione a talune fattispecie, la pena\npecuniaria e\u0027 espressamente prevista come applicabile, sia pure\nattraverso il richiamo alle leggi speciali (art. 3, comma primo,\nlegge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma che, sul piano sistematico,\nconferma come per il legislatore ordinario non sussista alcuna\nincompatibilita\u0027 nell\u0027applicazione, da parte del giudice militare, di\nqualunque sanzione pecuniaria prevista dall\u0027ordinamento), sia e\nsoprattutto perche\u0027, a partire da Corte costituzionale, sentenza n.\n284 del 1995, non si dubita dell\u0027operativita\u0027 della disciplina delle\npene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria, alle condanne per\nreati militari (v., gia\u0027 Sez. 1, n. 2992 del 30/04/1996, polizia\ngiudiziaria in proc. , Rv. 204932 - 01), cui ha fatto seguito,\ninfine, l\u0027art. 75-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,\nintrodotto dall\u0027art. 71, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 10\nottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo III\ndella stessa legge n. 689 del 1981 si applicano ai reati militari\nquando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la\nposizione soggettiva del condannato. \n Va, anzi, aggiunto che, ai sensi dell\u0027art. 57 della legge n. 689\ndel 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se\nsostitutiva della pena detentiva: ne discende che, una volta operata\nla sostituzione, il militare e\u0027 appunto assoggettato a una pena che\nnon smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto della sostituzione\nche si colloca a monte della sua applicazione. \n Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale potrebbe\nrendere ragionevolmente piu\u0027 ampio lo spettro applicativo dell\u0027art.\n410 codice penale militare di pace, in forza del quale le sentenze di\ncondanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in\napplicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a\nnorma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale\nmilitare non disponga altrimenti. \n Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra richiamando il\npunto 4.2. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,\nsentenza n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere la\nrilevanza della questione, appare, tuttavia, significativo nel\nmomento in cui si tratta di intendere se l\u0027intervento richiesto alla\nCorte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilita\u0027\ncon le scelte legislative in tema di reati militari. \n Cio\u0027 posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il\ndiritto alla libera manifestazione del pensiero e le esigenze\ntipicamente pubblicistiche legate alla disciplina e al servizio\nmilitare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti applicativi\ndella risposta sanzionatoria in termini analoghi a quelli previsti\nper la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma\nnormativo interno (Corte cost., sentenza n. 216 del 2016) idoneo ad\noperare la reductio ad legitimitatem, della sussistenza proprio\ndell\u0027art. 595, commi primo e secondo, codice penale , nei casi\nrispettivamente previsti. \n Questa Corte e\u0027 consapevole che «il petitum dell\u0027ordinanza di\nrimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle\ncensure mosse dal giudice rimettente», ma non vincola la Corte\ncostituzionale, che, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera\ndi individuare la pronuncia piu\u0027 idonea alla reductio ad\nlegitimitatem della disposizione censurata» (di recente, Corte\ncostituzionale, sentenza n. 146 del 2025). \n E, tuttavia, osserva che la disciplina generale della\ndiffamazione contiene previsioni che possono offrire \"per linee\ninterne\" la grandezza predefinita che consenta alla Corte\ncostituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalita\u0027 delle\nsanzioni e rimediare all\u0027irragionevole commisurazione della pena,\nladdove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi al ruolo\ndel legislatore. \n La misura della pena individuata in questo modo, benche\u0027 non\ncostituzionalmente obbligata, non appare arbitraria: essa potrebbe\nessere ricavata dalle previsioni appena indicate e potrebbe essere\nritenuta coerente rispetto alla logica perseguita dal legislatore,\nsecondo una traiettoria gia\u0027 seguita dalla Corte costituzionale (ad\nes., Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019, che e\u0027\nintervenuta in relazione alla misura minima prevista dall\u0027art. 73,\ncomma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). \n In questo caso, l\u0027intervento immediato - ferma la\ndiscrezionalita\u0027 di successive determinazioni del legislatore - non\naltererebbe le specifiche pene detentive previste dal codice penale\nmilitare, ma consentirebbe al giudice di disporre di uno strumento\ncostituito dalla pena pecuniaria della multa (da euro 50 - art. 24,\ncomma primo, codice penale - a, rispettivamente, euro 1.032 e euro\n2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la condotta illecita\nnon raggiunga la soglia di gravita\u0027 che giustifica, alla luce delle\nsuperiori considerazioni, l\u0027applicazione della pena detentiva. \n In ogni caso, riprendendo lo spunto iniziale, come di recente\nsottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del\n2024 (par. 3 del Considerato in diritto), una volta accertato un\nvulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,\n«non puo\u0027 essere di ostacolo all\u0027esame nel merito della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale l\u0027assenza di un\u0027unica soluzione a \"rime\nobbligate\" per ricondurre l\u0027ordinamento al rispetto della\nCostituzione, ancorche\u0027 si versi in materie riservate alla\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore» (sent. n. 6 del 2024, che cita la\nsentenza n. 62 del 2022; nello stesso senso, Corte costituzionale,\nsentenza n. 200 del 2023). La medesima Corte costituzionale, sentenza\nn. 128 del 2024 ha concluso che e\u0027 pertanto «sufficiente \"la presenza\nnell\u0027ordinamento di una o piu\u0027 soluzioni \u0026lt;costituzionalmente\nadeguate\u0026gt;, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con\nla logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del\n2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40 del\n2019, n. 233 e n. 222 del 2018)\" (sentenza n. 95 del 2022), mentre\n\"l\u0027assenza di una soluzione a rime obbligate non e\u0027 preclusiva di per\nse\u0027 sola dell\u0027esame nel merito delle censure\" (sentenza n. 48 del\n2021)», spettando alla stessa Corte, «ove ritenga fondate le\nquestioni, \"di individuare la pronuncia piu\u0027 idonea alla reductio ad\nlegitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata\nalla formulazione del petitum dell\u0027ordinanza di rimessione nel\nrispetto dei parametri evocati, stante anche che \u0026lt;l\u0027assenza di\nsoluzioni costituzionalmente vincolate\u0026gt; non compromette\nl\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni stesse (ex plurimis, sentenza n. 59\ndel 2021) quando sia rinvenibile nell\u0027ordinamento una soluzione\nadeguata al parametro di riferimento\" (sentenza n. 221 del 2023)». \n Per questa ragione, il dispositivo denuncia il dubbio di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 227, primo e secondo comma, codice penale\nmilitare di pace, nei termini generali della carenza di previsione di\npena pecuniaria, alternativa alla pena detentiva della reclusione\nmilitare. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 227, primo e secondo comma, del\ncodice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e\n117 Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 10 della Convenzione\nper la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa\nrispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria; \n Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura\ndella cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti\ndel giudizio di cassazione e al Presidente del Consiglio dei\nministri; ordina, altresi\u0027, che l\u0027ordinanza venga comunicata ai\nPresidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante\nil perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 e\u0027 deciso, 17 ottobre 2025 \n \n Il Presidente: De Marzo \n \n Il consigliere estensore: Toriello","elencoNorme":[{"id":"63924","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cm","denominaz_legge":"codice penale militare di pace","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"227","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63925","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cm","denominaz_legge":"codice penale militare di pace","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"227","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80328","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80329","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"52","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80330","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80331","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55133","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Mazzarella Guido","data_costit_part":"02/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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