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Emanuele  Iezzi  del  foro  di  Chieti,\nimputato dei seguenti reati: \n        a) p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 2 e  7  C.P.  perche\u0027  al\nfine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato  il  vetro\ndella portiera  anteriore  sinistra,  si  introduceva  nell\u0027abitacolo\ndell\u0027autovettura , targata , di proprieta\u0027 di S S , da dove asportava\nun telefono cellulare, marca «  »  modello  «  »  di  proprieta\u0027  del\nmedesimo. \n        Con le aggravanti di aver  commesso  il  fatto  con  violenza\nsulle cose, consistita nel forzare il vetro dell\u0027autovettura, nonche\u0027\nsu cose esposte, per destinazione, alla pubblica fede. \n        Fatti commessi in in data . \n        b) p. e p. dagli art. 624-bis e 625 n. 2 C.P. perche\u0027 al fine\ndi procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver  forzato  la  porta  di\ningresso, ed essersi introdotto all\u0027interno dell\u0027abitazione di P G  ,\nsi impossessava di un televisore, marca « » da e  di  un  portamonete\ncontenente la somma contante di euro. \n        Con l\u0027aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle\ncose, consistita nel forzare la porta di ingresso dell\u0027abitazione. \n        Fatto commesso in in data . \n        Con   recidiva    specifica,    reiterata,    pluriaggravata,\ninfra-quinquennale, ex art. 99 C.P. \n    All\u0027esito dell\u0027udienza del  16  maggio  2024  ha  pronunciato  la\nseguente ordinanza. \n    Il giudice dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n624-bis ultimo comma, codice penale nella parte in cui  non  consente\ndi  ritenere  prevalente  o  equivalente  la  circostanza  attenuante\nprevista dall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027 la stessa concorra con\nla circostanza aggravante di cui all\u0027art. 625, comma primo, numero 2)\nprima parte codice penale. \n    Si ritiene che la questione sia rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata. \n    1) Lo svolgimento del processo \n    In data , D Z R veniva tratto in arresto in flagranza  dei  reati\ndi cui agli artt. 624/625 n. 2 e 7 e 624-bis/625 n. 2 codice  penale.\nAlla udienza di convalida del , il  giudice,  dopo  aver  convalidato\nl\u0027arresto in quanto legittimamente eseguito da parte dei  Carabinieri\ndi , disponeva nei confronti del prevenuto la misura cautelare  degli\narresti domiciliari con  applicazione  del  braccialetto  elettronico\n(misura revocata in data ). \n    Alla    convalida    dell\u0027arresto,    faceva    quindi    seguito\nl\u0027instaurazione del giudizio direttissimo,  nel  quale  il  difensore\ndell\u0027imputato chiedeva la concessione di un termine  a  difesa.  Alla\nstessa  udienza  il  giudice,  su  richiesta  del   P.M.,   disponeva\nprocedersi a perizia volta  ad  accertare,  tra  le  altre  cose,  la\ncapacita\u0027 di intendere e di volere  dell\u0027imputato  al  momento  della\ncommissione del fatto. Dopo il conferimento dell\u0027incarico al dott.  G\nC all\u0027udienza del  ,  lo  stesso  depositava  la  propria  Relazione,\nacquisita all\u0027udienza del con il consenso delle parti. \n    Alla successiva udienza del il difensore  dell\u0027imputato  chiedeva\nla  definizione  del  giudizio  nelle  forme  del   rito   abbreviato\ncondizionato alla produzione di un elaborato peritale  relativo  alla\ncapacita\u0027  di  stare  in  giudizio  dell\u0027imputato   reso   in   altro\nprocedimento penale. \n    Il giudice disponeva in conformita\u0027. \n    Dopo una serie di rinvii, all\u0027udienza del il Tribunale,  ritenuto\nassolutamente necessario al fine del decidere, acquisiva la relazione\nperitale del dott. C resa  nel  proc.  pen.  n.  R.G.  tribunale;  n.\nR.G.N.R. nei confronti del medesimo imputato odierno. \n    Quindi, all\u0027udienza  del  ,  le  parti  rassegnavano  le  proprie\nconclusioni (il P.M. chiedeva la  condanna  dell\u0027imputato  alla  pena\nfinale di anni due e mesi quattro di reclusione  ed  euro  600,00  di\nmulta;  mentre  il  difensore  dell\u0027imputato   sollecitava   in   via\nprincipale una sentenza di non doversi procedere ai  sensi  dell\u0027art.\n72-bis codice di procedura penale; in subordine assoluzione ai  sensi\ndell\u0027art. 530 codice di procedura penale). \n    2) La ricostruzione del fatto \n    In via preliminare, attese le ragioni che  meglio  si  esporranno\nnel proseguo,  appare  sufficiente  ricostruire  lo  svolgimento  dei\nfatti, per  come  compendiati  attraverso  gli  atti  acquisiti,  con\nriferimento al solo reato di cui al capo b) dell\u0027editto  accusatorio,\nrelativo al reato di furto in  abitazione  aggravato  dalla  violenza\nsulle cose. \n    In data i Carabinieri di venivano informati dalla  loro  centrale\noperativa di una denuncia orale di furto in abitazione da parte di  P\nG .  Quest\u0027ultimo,  successivamente,  presentava  presso  gli  stessi\noperanti  una  querela  orale  per  i  fatti  ivi  rappresentati.  In\nquell\u0027atto, legittimamente utilizzabile ai fini  della  decisione  in\nragione della scelta processuale dell\u0027imputato di  procedere  con  il\nrito  contratto,  e\u0027  possibile  leggere  che  la   persona   offesa,\nappartenente alla  Polizia  Penitenziaria  di  ,  mentre  si  trovava\ninsieme alla propria madre S  M  al  piano  superiore  della  propria\nabitazione sita in ( ), via , n. ,  intorno  alle  ore  ,  udiva  dei\nrumori provenienti dalla  taverna  dell\u0027abitazione,  posta  al  piano\nterra dello stesso stabile. Sceso sul posto, si avvedeva che la porta\ndi ingresso era aperta e che dal mobile mancava un televisore marca «\n», P quindi, usciva fuori dalla casa e in strada vedeva  allontanarsi\ndi corsa l\u0027odierno imputato, da  lui  ben  conosciuto  in  quanto  in\npassato era stato ristretto presso la Casa Circondariale nella  quale\nla persona offesa prestava la propria attivita\u0027  lavorativa,  con  in\nmano il suo televisore. P , quindi,  decideva  di  seguirlo,  fino  a\nnotare che D Z faceva ingresso nella propria abitazione sita  in  via\nn. in . Nel mentre, la persona offesa  allertava  telefonicamente  il\nlocale comando dei Carabinieri. \n    Precisava, altresi\u0027, P che, da un  controllo  successivo,  poteva\nconstatare che nella porta di ingresso della taverna, da  lui  chiusa\nnon a chiave, erano presenti leggeri segni di  effrazioni.  Accertava\ninoltre che dallo stesso locale mancava anche un portafogli da  donna\ndi proprieta\u0027 della madre, con all\u0027interno la somma di denaro di euro\n, oltre al telecomando del televisore asportato. \n    I Carabinieri di , quindi, giunti nei pressi dell\u0027abitazione  del\nD Z , procedevano alla relativa perquisizione domiciliare,  all\u0027esito\ndella quale veniva rinvenuto il televisore marca « », successivamente\nriconosciuto e riconsegnato a  P  G  (veniva  altresi\u0027  rinvenuto  il\ntelefono cellulare per il quale si procede in relazione  al  capo  a)\ndell\u0027imputazione).  Non  veniva  invece  trovato  il  portamonete  di\nproprieta\u0027 di S M . \n    I militari, successivamente all\u0027arresto in flagranza di reato del\nD Z , si portavano nei  pressi  dell\u0027abitazione  del  P  al  fine  di\nprocedere al sopralluogo dello stabile nel quale era stato poco prima\nrealizzato il furto. Li\u0027 constatavano che la porta di ingresso  della\ntaverna  sita  al  piano  terra   dell\u0027immobile   riportava   leggere\neffrazioni, procedendo altresi\u0027 a realizzare  alcune  fotografie  del\nluogo (cfr. verbale di arresto del e allegato  fascicolo  fotografico\nrelativa all\u0027abitazione di P G ). \n    3) La qualificazione giuridica del fatto \n    Ritiene il Tribunale che la qualificazione  giuridica  del  fatto\ncontestato al capo  b)  dell\u0027imputazione  sia  corretta.  La  persona\noffesa P G , infatti, ha descritto i fatti  avvenuti  presso  la  sua\nabitazione in maniera chiara e precisa, scevra da qualunque  elemento\nche possa far ritenere sussistente un  suo  intento  calunniatorio  a\ndanno dell\u0027odierno imputato. Peraltro,  il  suo  narrato  ha  trovato\npieno  riscontro  nel  successivo  intervento  dei  militari   presso\nl\u0027abitazione della persona che lo stesso P aveva riconosciuto fuggire\ncon in mano la  refurtiva,  all\u0027esito  del  quale  e\u0027  stato  infatti\nrecuperato il televisore di proprieta\u0027  della  persona  offesa.  Deve\nsoggiungersi, inoltre, che lo stesso imputato, in sede di udienza  di\nconvalida, ha candidamente ammesso di essere l\u0027autore delle  condotte\nche gli vengono contestate. \n    Corretta e\u0027 la qualificazione giuridica del fatto contestato  nel\nreato di furto in abitazione, in quanto  l\u0027ingresso  del  D  Z  nella\ntaverna del P e\u0027 avvenuto senza  il  consenso,  nemmeno  tacito,  del\nproprietario e li\u0027 e\u0027 stata asportata la refurtiva. E\u0027 appena il caso\ndi  ricordare  come  la  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione\naffermi, con un orientamento costante e condivisibile,  che  «integra\nil reato previsto dall\u0027art. 624-bis codice penale la condotta di  chi\nsi impossessa di beni mobili introducendosi all\u0027interno di un  garage\nmediante la forzatura della porta d\u0027ingresso,  trattandosi  di  luogo\nche  costituisce  pertinenza  dell\u0027abitazione,  ove  si  compiono  in\nmaniera non occasionale  atti  della  vita  privata,  e  che  non  e\u0027\naccessibile senza il consenso del titolare» (ex multis,  Cass.  pen.,\nn. 5789/2019). \n    Corretta e\u0027 anche la contestazione dell\u0027aggravante della violenza\nsulle cose. \n    Come noto, l\u0027art. 625, comma 1, n. 2) prima parte  codice  penale\nprevede un aggravamento di pena per il  reato  in  questione  ove  la\nsottrazione avvenga quando «il colpevole usa  violenza  sulle  cose».\nSecondo   l\u0027interpretazione   univoca   della    giurisprudenza    di\nlegittimita\u0027, e\u0027 sussistente l\u0027aggravante in parola  allorquando  «il\nsoggetto, per commettere il fatto, manomette l\u0027opera dell\u0027uomo  posta\na difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad\nassolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un\u0027attivita\u0027  di\nripristino» (Cass. pen., n. 11720/2019). Si e\u0027 inoltre sostenuto  che\n«in tema di furto, sussiste l\u0027aggravante della  violenza  sulle  cose\nanche qualora l\u0027energia fisica sia rivolta  dal  soggetto  non  sulla\n\"res\" oggetto dell\u0027azione predatoria, ma verso lo strumento  posto  a\nsua protezione, purche\u0027 sia stata prodotta una qualche conseguenze su\ndi esso, provocando la rottura,  il  guasto,  il  danneggiamento,  la\ntrasformazione della cosa altrui o  determinandone  il  mutamento  di\ndestinazione» (Cass. pen., n. 20476/2018). Nel  caso  di  specie,  le\nemergenze probatorie lasciano desumere che D Z abbia  danneggiato  la\nporta di ingresso della taverna del P , graffiandola nei pressi della\nserratura,  tanto  dunque   da   danneggiarla,   come   adeguatamente\nriscontrato dai militari giunti sul posto attraverso la  visione  del\nluogo e la riproduzione fotografica di esso;  ne\u0027  appare  dubitabile\ncome  tale  porta  rappresentasse  lo   strumento   predisposto   dal\nproprietario del luogo  affinche\u0027  terze  persone  non  vi  facessero\ningresso senza il suo consenso. \n    4) La ridotta capacita\u0027 di intendere e di volere dell\u0027imputato al\nmomento della commissione del fatto \n    In seno  al  presente  procedimento  penale,  e\u0027  stata  disposta\nperizia sulla capacita\u0027 di intendere e di volere dell\u0027imputato. Nella\nRelazione scritta depositata, dopo aver raccolto le note amamnestiche\ne la storia clinica dell\u0027imputato, in  particolare  relative  al  suo\nstato di tossicodipendente e di alcoldipendente da  lungo  tempo,  e\u0027\npossibile leggere che «il quadro sintomatologico mostrato dal sig.  D\nZ indirizza verso la diagnosi di Disturbo di personalita\u0027 antisociale\n(...). Sostanzialmente l\u0027ENB-2 conferma che il sig. D Z  presenta  un\ndecadimento cognitivo con compromissione della comprensione  verbale,\ndella memoria a lungo termine e dei meccanismi di pianificazione  per\nla strutturazione delle informazioni, di attenzione selettiva,  delle\nabilita\u0027 di accesso e di recupero lessicale, di  abilita\u0027  esecutive,\ndelle abilita\u0027 costruttive, della capacita\u0027 di  percepire,  agire  ed\noperare utilizzando coordinate spaziali,  delle  abilita\u0027  prassiche,\ndella   capacita\u0027   di   astrazione,   memoria   visiva,    capacita\u0027\nprogrammatorie (...). Le  azioni  del  sig.  D  Z  rappresentano  una\ncondotta,  inscritta  in  un  modo  di  essere  di  cui  fanno  parte\nimpulsivita\u0027 e disforia, manifestazioni di problematicita\u0027,  che  pur\nnon  eliminandola,  tuttavia  scemano  grandemente  la  capacita\u0027  di\nintendere  il  disvalore  delle  azioni  e  di   scegliere   condotte\nalternative,   alla   quale   e\u0027    attribuibile    un    significato\npsicopatologico, nella sua  accezione  di  infermita\u0027  rilevante  sul\npiano forense». Concludendo, quindi, coerentemente  con  lo  scenario\ntratteggiato con la considerazione che «il sig. D Z  al  momento  dei\nfatti  (e  tuttora)  era   affetto   da   Disturbo   antisociale   di\npersonalita\u0027,   Ritardo   mentale   lieve,   decadimento    cognitivo\nconseguente a cronica  intossicazione  da  alcol  e  stupefacenti  in\nsoggetto con epatite HCV/HBV correlata, infezione da HIV,  infermita\u0027\ntali  da  scemare  grandemente  senza  escluderle,  le  capacita\u0027  di\nintendere e di volere». \n    Nella stessa direzione, ovvero verso la parziale  incapacita\u0027  di\nintendere e di volere dell\u0027imputato al momento del  fatto,  depongono\nle ulteriori relazioni peritali redatte in altri procedimenti  penali\ned acquisite al presente, tra le quali quelle del dott. C  per  fatti\ncommessi  dall\u0027imputato  nel  e  del  dott.  C  per  fatti   commessi\ndall\u0027imputato nel . \n    Appare, quindi, ampiamente comprovato che l\u0027odierno imputato,  al\nmomento del fatto, era affetto da una ridotta capacita\u0027 di  intendere\ne di volere, con la conseguenza che ad esso, per  il  fatto  oggi  in\ngiudizio, e\u0027 possibile applicare la  circostanza  attenuante  di  cui\nall\u0027art. 89 codice penale. \n    Anticipando in  parte  le  considerazioni  che  di  qui  a  breve\nverranno sviluppate in ordine  alla  rilevanza  della  questione  nel\npresente giudizio, e\u0027 appena il caso di evidenziare come, a parere di\nquesto Tribunale, non sia possibile procedere ad una sentenza ex art.\n72-bis codice di procedura penale. \n    Sul punto, infatti, la relazione del dott. C , resa nel  presente\nprocedimento, a differenza delle altre  relazioni  acquisite,  depone\nnel senso della capacita\u0027 dell\u0027imputato di partecipare coscientemente\nal processo, conclusione che questo Tribunale ritiene di far propria.\nSi  tratta,  infatti,  della  perizia   psichiatrica   piu\u0027   recente\neffettuata nei confronti del D Z , mentre le altre, redatte in  epoca\nantecedente, avevano escluso la capacita\u0027  processuale  dell\u0027imputato\npur ritenendo  che  tale  situazione  «e\u0027  da  intendersi  nel  tempo\nreversibile»; la medesima Relazione  del  dott.  C  fornisce  inoltre\nadeguata   motivazione   circa   l\u0027attuale   capacita\u0027    processuale\ndell\u0027imputato, evidenziando a tal riguardo che «e\u0027 probabile  che  la\nsintomatologia psicotica sia ascrivibile  ad  un  disturbo  psicotico\nindotto da  sostanze  che  e\u0027  un\u0027affezione  transitoria  tipicamente\nautolimitantesi, spesso di breve  durata,  risolvendosi  generalmente\npoco dopo che la sostanza causale viene eliminata  (...)  oltre  che,\nnaturalmente, ne e\u0027 sempre possibile il controllo farmacologico». \n    5) La rilevanza della Questione \n    Orbene, chiarito quindi che nel presente processo  l\u0027imputato  e\u0027\naccusato del reato di furto  in  abitazione,  aggravato  da  violenza\nsulle cose e che risulta sussistente l\u0027attenuante di cui all\u0027art.  89\ncodice penale, ritiene il Tribunale, in primo  luogo,  che  l\u0027ipotesi\naccusatoria appaia tutt\u0027altro che smentita e vi sia, di  conseguenza,\nla concreta possibilita\u0027  che,  all\u0027esito  del  giudizio,  l\u0027imputato\npossa essere condannato per il  reato  a  lui  ascritto  al  capo  b)\ndell\u0027imputazione. \n    Deve altresi\u0027 evidenziarsi  che,  in  un  ipotetico  giudizio  di\nbilanciamento tra  l\u0027aggravante  in  parola  e  l\u0027attenuante  di  cui\nall\u0027art. 89 codice  penale,  debba  attribuirsi  netta  prevalenza  a\nquest\u0027ultima.  La  grave  condizione  psicopatologica  dell\u0027imputato,\ninfatti, per come documentata e descritta  dai  periti,  delinea  uno\nscenario nel quale la commissione del fatto di reato a lui attribuito\nappare fortemente, se non unicamente, indotta dal suo stato  mentale,\ntale quindi da ridurne sensibilmente la sua capacita\u0027 di cogliere  il\nsignificato sociale della propria condotta antigiuridica, nonche\u0027  di\nscegliere in maniera orientata tra  i  vari  impulsi  dell\u0027agire.  Di\ntalche\u0027,  la  rimproverabilita\u0027  soggettiva  del   reato   attribuito\nall\u0027imputato  appare  ampiamente  ridotta  in  forza  della  parziale\nincapacita\u0027 di intendere  e  di  volere  dalla  quale  lo  stesso  e\u0027\nrisultato affetto al momento della commissione del  fatto;  tale  per\ncui l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 89  codice  penale  assume  un  peso\npreponderante nel concreto disvalore penale della  condotta  rispetto\nall\u0027aggravante della violenza sulle  cose,  anche  in  considerazione\ndello scarso valore economico del bene attinto dalla vis  (ovvero  di\nuna  porta  interna  dell\u0027abitazione),  nonche\u0027  per  il  presumibile\nridotto danno patrimoniale  cagionato  alla  persona  offesa  (si  e\u0027\ntrattato, come detto, di alcuni graffi). \n    Senonche\u0027, per il reato di furto in abitazione,  l\u0027art.  624-bis,\nultimo  comma,  codice  penale,  preclude  il  normale  giudizio   di\nbilanciamento tra circostanze eterogenee di cui  all\u0027art.  69  codice\npenale,  disponendo  testualmente  che  «le  circostanze  attenuanti,\ndiverse da quelle previste dagli articoli 98 e  625-bis,  concorrenti\ncon una o piu\u0027 delle circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 625,  non\npossono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste  e\nle diminuzioni di  pena  si  operano  sulla  quantita\u0027  della  stessa\nrisultante  dall\u0027aumento  conseguente   alle   predette   circostanze\naggravanti». Conseguentemente, la chiara formulazione letterale della\nnorma  consentirebbe  nel  caso   di   specie   di   dare   rilevanza\nall\u0027attenuante della seminfermita\u0027 di mente soltanto dopo che la pena\nbase  e\u0027  stata  aumentata  in  virtu\u0027  dell\u0027applicazione  della  cd.\naggravante privilegiata e cio\u0027  anche  ove  la  prima  dovesse,  come\nappare  verosimile,  essere  ritenuta  prevalente   (o   anche   solo\nequivalente) rispetto alla contestata recidiva di  cui  all\u0027art.  99,\ncomma quarto, codice penale, (giudizio di prevalenza oggi  consentito\nin virtu\u0027 della sentenza della Corte  costituzionale  n.  73  del  24\naprile 2020) in forza  del  meccanismo  di  calcolo  tra  circostanze\naggravanti  e  attenuanti  bilanciabili  e   circostanze   aggravanti\n«privilegiate», in quanto anche in tal caso  quest\u0027ultima  resterebbe\nsottratta alla regola di cui all\u0027art. 69 codice penale (si  veda,  in\nquesto senso, Cassazione SS.UU., sentenza  n.  42414  del  29  aprile\n2021). \n    E\u0027 proprio in riferimento alla norma  di  cui  all\u0027art.  624-bis,\nultimo  comma,  codice  penale,  e  per  gli  effetti  che   la   sua\napplicazione determinerebbe nel caso di specie, che  si  appuntano  i\nprofili di non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale prospettata, che verranno di seguito indicati. \n    6) La non manifesta infondatezza \n    L\u0027art. 624-bis codice penale e\u0027 stato introdotto nell\u0027ordinamento\ndall\u0027art. 2 legge 26 marzo 2001, n. 128; trattasi della norma che  ha\nanche abrogato le aggravanti, di identico contenuto,  precedentemente\npreviste dall\u0027art. 625, comma 1, n. 1) e n. 4) codice penale.  Si  e\u0027\ncosi\u0027 venuta a  creare  una  nuova  fattispecie  autonoma  di  reato,\ncostruita mediante l\u0027inclusione delle condotte  prima  previste  come\nsemplici aggravanti del furto e in tal modo inibendo il  giudizio  di\nbilanciamento prima consentito  (ex  multis,  Cassazione  SS.UU.,  n.\n46625/2015). \n    Con  la  legge  n.  103/2017,  oltre   ad   aumentare   la   pena\noriginariamente  prevista  per  la  fattispecie-base  e  per   quella\naggravata di cui al comma terzo  (pene  poi  ulteriormente  aumentate\ndalla legge n. 36/2019), si e\u0027 introdotto un  ulteriore  comma  nella\nparte  finale  del  testo,  in  forza  del  quale   «le   circostanze\nattenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98  e  625-bis,\nconcorrenti con una  o  piu\u0027  delle  circostanze  aggravanti  di  cui\nall\u0027art. 625, non possono essere ritenute  equivalenti  o  prevalenti\nrispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita\u0027\ndella  stessa  risultante  dall\u0027aumento  conseguente  alle   predette\ncircostanze aggravanti». \n    La  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  sollevata  trova\ngiustificazione, in particolare, in un recente  arresto  della  Corte\ncostituzionale, con il quale  e\u0027  stata  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 628, quinto comma, codice penale nella parte\nin  cui  non  consente  di  ritenere  prevalente  o  equivalente   la\ncircostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027\nconcorra con l\u0027aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis,  dello\nstesso art. 628 (sentenza n. 217 del  22  novembre  2023,  dep.  l\u002711\ndicembre 2023). \n    Orbene, nella pronuncia citata  la  Corte  e\u0027  stata  chiamata  a\nconfrontarsi  con  la  tenuta  costituzionale  dell\u0027art.  628,  comma\nquinto, codice penale, che testualmente cosi\u0027 recita: «le circostanze\nattenuanti, diverse da quelle previste dall\u0027art. 98, concorrenti  con\nle aggravanti di cui  al  terzo  comma,  numeri  3,  3-bis,  3-ter  e\n3-quater,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti\nrispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita\u0027\ndella  stessa  risultante  dall\u0027aumento  conseguente  alle   predette\naggravanti».  Come  evidente,   infatti,   la   citata   disposizione\nnormativa, oggetto  della  declaratoria  di  incostituzionalita\u0027,  e\u0027\nstrutturata in maniera del tutto simile a quella oggetto del presente\ngiudizio, relativa al reato di furto in  abitazione.  In  ambedue  le\nnorme, dunque, il legislatore ha previsto un meccanismo in forza  del\nquale al ricorrere di talune aggravanti (nel caso dell\u0027art.  624-bis,\nquelle di cui all\u0027art. 625; nel caso della rapina quelle  di  cui  al\nterzo comma dell\u0027art.  628  nn.  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater),  le\ncircostanze attenuanti concorrenti non  sono  soggette  all\u0027ordinario\ngiudizio di bilanciamento, prevedendosi che la  diminuzione  di  pena\nper queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena  base  si\nsia applicato l\u0027aumento per la circostanza aggravante. \n    In entrambe le norme, inoltre, il legislatore  eccettua  da  tale\nregola l\u0027attenuante di cui all\u0027art.  98  codice  penale  (oltre  che,\nquanto all\u0027art. 624-bis, quella di cui all\u0027art. 625-bis). \n    Trattandosi  quindi  di  disposizioni  normative  strutturate  in\nmaniera  similare,  appare  opportuno  ripercorrere,  brevemente,  il\npercorso  argomentativo  adottato  dalla  Corte  costituzionale   per\naddivenire alla sentenza di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 628,  comma\nquinto, codice penale. \n    In  quella  pronuncia,  infatti,  il  Giudice  della   Leggi   ha\nevidenziato  come  «il  legislatore,  nell\u0027esercizio  della   propria\ndiscrezionalita\u0027, ha previsto una specifica eccezione  alla  generale\noperativita\u0027 del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti\nrispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata,  in\nfavore soltanto della circostanza della minore eta\u0027 di  cui  all\u0027art.\n98  codice  penale  Occorre,  pertanto,  stabilire  se  sussista  una\n\"medesima ratio derogandi\" tale da rendere contraria al principio  di\neguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost. la  mancata  estensione  di  tale\neccezione anche all\u0027attenuante, che qui viene in considerazione,  del\nvizio parziale di mente di cui all\u0027art. 89 codice penale» (punto  3.1\ndel considerato in diritto). Si e\u0027 proseguito, poi, evidenziando come\n«dal momento che lo scopo  sotteso  al  quinto  comma  dell\u0027art.  628\ncodice penale ora all\u0027esame e\u0027 evidentemente quello di  assicurare  a\ntalune  ipotesi  di  rapina  aggravata  -  ritenute  dal  legislatore\nproduttive di particolare allarme sociale - una pena piu\u0027  severa  di\nquella cui condurrebbe, nella generalita\u0027  dei  casi,  l\u0027applicazione\ndello stesso art. 69 codice penale, la  ratio  della  deroga  a  tale\ndisciplina in favore dei condannati minorenni non puo\u0027 che sottendere\nla valutazione,  da  parte  del  legislatore,  di  una  piu\u0027  ridotta\nmeritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto  essendo  ancora\nminorenne, per quanto gia\u0027 giudicato imputabile dal  giudice»  (punto\n3.2 del considerato in diritto). Purtuttavia, «una  tale  diminuzione\ndella colpevolezza per il fatto di reato non puo\u0027, pero\u0027, non  essere\naffermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in \"tale\nstato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita\u0027\ndi intendere e di volere\", come recita l\u0027art. 89  codice  penale»  in\nquanto «identica e\u0027,  dunque,  la  conseguenza  sulla  commisurazione\ndella sanzione che due disposizioni parallele - gli  arti.  89  e  98\ncodice penale -, collocate  nel  medesimo  capo  del  codice  penale,\nricollegano alle situazioni  qui  oggetto  di  raffronto  e  identica\nappare la ratio delle due diminuenti» (punto 3.4 del  considerato  in\ndiritto). \n    Da cio\u0027, quindi, la Corte  ne  ricava  la  conclusione  che  «non\nsuperi lo scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale al metro dell\u0027art.\n3 Cost la scelta del  legislatore  di  non  estendere  al  condannato\naffetto da vizio parziale  di  mente  la  stessa  regola  derogatoria\nprevista per il condannato minorenne.  Una  volta,  insomma,  che  il\nlegislatore  abbia  ritenuto  di  prevedere  una   specifica   deroga\nall\u0027applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto\ndall\u0027art. 628, quinto comma, codice penale in favore  dei  minorenni,\nun imperativo di coerenza, per linee interne al  sistema,  esige  che\ntale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga  sotto\nil profilo che qui rileva, degli imputati affetti da  vizio  parziale\ndi   mente.   Rispetto   a   questi   ultimi,   anzi,   le    ragioni\ndell\u0027attenuazione di pena valgono a  fortiori,  dal  momento  che  la\nnotevole riduzione della capacita\u0027 di intendere  e  di  volere  della\npersona e\u0027 in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso\nda parte del giudice, di solito in esito a una  perizia  psichiatrica\ndisposta d\u0027ufficio; mentre  nel  caso  del  minorenne  e\u0027  lo  stesso\nlegislatore che presume in via generale la sua  minore  colpevolezza,\nuna volta che ne sia accertata una  maturita\u0027  sufficiente  a  fargli\ncomprendere il disvalore del fatto e a dominare i propri impulsi -  e\ncio\u0027  anche  nell\u0027ipotesi  limite  di  un  ragazzo  alla  soglia  del\ndiciottesimo anno, psichicamente del tutto  maturo»  (punto  3.5  del\nconsiderato in diritto). \n    Le motivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla  sentenza\ndi  illegittimita\u0027   costituzionale   della   disposizione,   dunque,\nattengono in  particolare  alla  disparita\u0027  di  trattamento  che  si\ndetermina tra le due circostanze attenuanti (ovvero, lo si ribadisce,\ntra quella della cd. minore eta\u0027 rispetto  a  quella  del  cd.  vizio\nparziale di mente), nonostante sia identica  la  ratio  sottesa  alla\nloro previsione,  tale  dunque  da  determinare,  secondo  la  Corte,\nun\u0027insanabile  frizione  con  la   previsione   dell\u0027art.   3   della\nCostituzione. \n    Cio\u0027 detto, ritiene il Tribunale come tali argomentazioni ben  si\nadattino anche  alla  norma  oggetto  del  presente  giudizio.  Anche\nnell\u0027art.  624-bis,  ultimo  comma,  codice  penale,  infatti,  viene\nesclusa dal novero delle  circostanze  attenuanti  assoggettate  alla\nregola ivi prevista quella di cui all\u0027art. 98 codice  penale,  mentre\nrisulta ingiustificatamente non compresa in esso quella del cd. vizio\nparziale di mente, nonostante, come detto, tra le due ipotesi vi  sia\nuna comune ragione che ne giustifica la loro previsione, vale a  dire\nquella di attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto\ndi reato sia commesso da un soggetto con un  grado  di  capacita\u0027  di\nintendere e di volere limitato. \n    A  parere  di  questo  Tribunale,   dunque,   non   si   scorgono\nsignificative diversita\u0027 strutturali tra le due norme, di talche\u0027  le\nmotivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla declaratoria  di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 628, comma quinto, codice penale ben si\nattagliano anche al caso di specie. \n    Similmente, non si rinvengono differenze  rilevanti  tra  le  due\nfattispecie   di   reato,   tale   per   cui   la   declaratoria   di\nincostituzionalita\u0027 del reato di  rapina,  nella  parte  in  cui  non\nconsente  di  ritenere  prevalente  o  equivalente   la   circostanza\nattenuante dell\u0027art. 89 codice penale ancorche\u0027  concorra  con  altre\ncircostanze aggravanti,  non  possa  scorgersi  anche  rispetto  alla\nfattispecie di reato di furto in abitazione.  Trattasi,  infatti,  di\nnorme collocate tra i delitti contro il patrimonio, nel  Capo  I  dei\ndelitti contro il patrimonio  mediante  violenza  alle  cose  o  alle\npersone. Entrambe le norme incriminatrici, inoltre, sono  strutturate\nnella forma  del  cd.  reato  complesso  e  ambedue  prevedono  quale\nfattispecie base il reato di furto. Tutte e due  le  norme,  inoltre,\nsono articolate nella forma di reato di danno e  a  forma  vincolata.\nTanto la rapina quanto il furto in abitazione,  inoltre,  sono  reati\nposti a tutela di plurimi beni giuridici, tutelando non  soltanto  il\npatrimonio, ma anche, il primo, l\u0027integrita\u0027 fisica della vittima,  e\nil secondo la sicurezza individuale  e  piu\u0027  in  generale  la  sfera\npersonale di inviolabilita\u0027 e riservatezza della persona. \n    In  una  prospettiva  eminentemente   fenomenica,   inoltre,   la\nseverita\u0027 del trattamento sanzionatorio per  il  reato  di  furto  in\nabitazione  sembra  trovare  giustificazione   anche   in   un\u0027ottica\ngeneral-preventiva, potendosi ritenere che il legislatore, attraverso\ntale incriminazione, intenda prevenire che l\u0027ingresso di un  soggetto\nall\u0027interno di un luogo di privata dimora possa comportare,  in  caso\ndi presenza in loco di un\u0027altra persona, che il fatto di furto  possa\ntrasmodare in atti di violenza tali  da  far  mutare  quel  reato  in\nquello piu\u0027 grave di rapina. \n    Anche sotto tale profilo, quindi, non e\u0027 dato rinvenire a  parere\ndi codesto Tribunale alcun elemento di sensibile  diversita\u0027  tra  le\ndue   norme   incriminatrici   in   forza    del    quale    ritenere\ncostituzionalmente legittima l\u0027espunzione dell\u0027attenuante  del  vizio\ndi mente da quelle per le quali non si applica lo speciale sistema di\ncomputo delle circostanze eterogenee, al pari di quanto espressamente\nprevisto dal legislatore per l\u0027attenuante della minore eta\u0027 nel reato\ndi rapina. \n    Al contrario, la circostanza che  la  Corte  abbia  ritenuto  che\nnella rapina, punita in maniera sensibilmente piu\u0027 severa rispetto  a\nquella  di  furto  in  abitazione,  non  possa  tollerarsi  ai  sensi\ndell\u0027art. 3 della  Costituzione  la  disparita\u0027  di  trattamento  tra\nl\u0027attenuante della minore eta\u0027 e quella del  vizio  di  mente,  porta\nquesto Tribunale a ritenere che, nonostante la  particolare  gravita\u0027\ndel fatto di chi, per commettere il  furto,  entri  in  un\u0027abitazione\naltrui,  ovvero  in  altro  luogo  di  privata  dimora  o  nelle  sue\npertinenze, e della  speciale  pericolosita\u0027  soggettiva  manifestata\ndall\u0027autore di un simile reato (Corte Cost., sentenza  n.  216/2019),\ntale forma di ingiustificata differenziazione  di  trattamento  debba\nessere censurata a fortiori nella meno grave  ipotesi  del  furto  in\nabitazione. \n    Non ignora questo Tribunale che rispetto all\u0027art. 624-bis, ultimo\ncomma, codice penale si e\u0027 recentemente  occupato  il  Giudice  delle\nLeggi con la sentenza n. 117 del 12 maggio  2021,  con  la  quale  ha\ndichiarato non fondata la questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella norma in riferimento agli artt.  3  e  27  della  Costituzione.\nTuttavia, si ritiene che la prospettazione  della  questione  odierna\nmuti sensibilmente rispetto a quella sottoposta al vaglio della Corte\nin quella circostanza. In quel caso, infatti, tra le altre  cose,  il\ngiudice   rimettente   aveva   manifestato   i    suoi    dubbi    di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art.  624-bis,  ultimo  comma,  codice  penale\nsoltanto con riferimento  al  divieto  di  prevalenza  o  equivalenza\ndell\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, primo  comma,  numero  4)  codice\npenale,  nonche\u0027  con   riferimento   alle   circostanze   attenuanti\ngeneriche. Testualmente:  «sebbene  formulata  in  termini  generali,\nl\u0027odierna  censura  deve  intendersi  quindi   riferita   alle   sole\ncircostanze effettivamente  ricorrenti  nella  fattispecie  concreta,\ncioe\u0027 - secondo quanto espone lo stesso giudice a quo - al divieto di\nequivalenza o prevalenza dell\u0027attenuante del  danno  patrimoniale  di\nspeciale tenuita\u0027 ex art. 62, primo comma,  numero  4),  cod  pen.  e\ndelle  attenuanti  generiche  ex  art.  62-bis  codice  penale  nella\ncomparazione con l\u0027aggravante della violenza sulle cose ex art.  625,\nprimo comma, numero 2), codice penale, quest\u0027ultima elevata dall\u0027art.\n624-bis,  quarto  comma,  codice  penale  al  rango  di   circostanza\n\"privilegiata\" (punto 9 del considerato in diritto)». \n    Nel caso di  specie,  il  petitum  della  presente  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale si ritiene non sovrapponibile  a  quello,\nin quanto con questa ordinanza si sottopone alla Corte  la  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  624-bis,  ultimo  comma,\ncodice penale nella parte in cui non consente di ritenere  prevalente\no equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89  codice\npenale. \n    7) La questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    In  conclusione,   il   Tribunale   ritiene   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\nrelativa  al  contrasto  con  l\u0027art.  3  della   Costituzione   della\nprevisione dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma, codice penale,  in  forza\ndel quale la diminuzione di pena prevista dall\u0027art. 89 codice  penale\npossa operare solo sulla quantita\u0027 di  pena  risultante  dall\u0027aumento\nconseguente alla aggravante privilegiata. \n    Tale contrasto non  appare  risolvibile  attraverso  una  lettura\ncostituzionalmente  orientata  della  disposizione,  atteso  il   suo\ninequivoco tenore letterale. \n    Alla luce delle precedenti ragioni, il  Tribunale,  dovendo  fare\napplicazione  di  una  pena  alla   cui   determinazione   concorrono\nl\u0027aggravante privilegiata (art. 625,  comma  1,  n.  2)  prima  parte\ncodice penale) e l\u0027attenuante dell\u0027art. 89 codice penale, essendo  la\nquestione rilevante nel giudizio a quo,  ritiene  non  manifestamente\ninfondata la questione prospettata nella parte in cui non consente di\nritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante  prevista\ndall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027 concorra  con  l\u0027aggravante  di\ncui all\u0027art. 625, comma primo, n. 2) prima parte codice penale. \n    Per tale ragione, il processo deve  essere  sospeso  e  gli  atti\ntrasmessi alla Corte costituzionale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11\nmarzo 1953 n. 87. \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione\nall\u0027art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma,  del  codice  penale,\nnella parte in cui non consente di ritenere prevalente o  equivalente\nla  circostanza  attenuante  prevista  dall\u0027art.  89  codice   penale\nallorche\u0027 essa concorra con la circostanza aggravante di cui all\u0027art.\n625, comma primo, numero 2) prima parte codice penale. \n    Sospende il processo e i termini di prescrizione del  reato  sino\nall\u0027esito del giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai\nsigg.ri Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei\ndeputati. \n    Comunicato alle parti mediante lettura della  presente  ordinanza\nin udienza ai sensi dell\u0027art.  148,  comma  2,  codice  di  procedura\npenale. \n    Dispone che la cancelleria trasmetta  alla  Corte  costituzionale\ngli  atti  del  presente  giudizio,  con  la  prova  delle   avvenute\nnotificazioni e comunicazioni. \n      Teramo, 16 maggio 2024 \n \n                         Il Giudice: Ursini","elencoNorme":[{"id":"62030","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78225","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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