GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/11

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/11
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 298
    "total_time" => 0.560959
    "namelookup_time" => 0.000497
    "connect_time" => 0.032775
    "pretransfer_time" => 0.075949
    "size_download" => 257723.0
    "speed_download" => 460219.0
    "starttransfer_time" => 0.075979
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 50390
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 75855
    "connect_time_us" => 32775
    "namelookup_time_us" => 497
    "pretransfer_time_us" => 75949
    "starttransfer_time_us" => 75979
    "total_time_us" => 560959
    "start_time" => 1757360281.4032
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/11"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2775610)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/11 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:00 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"11","numero_parte":"1","data_gazzetta":"19/03/2025","numero_gazzetta":"12","data_notifica":"26/02/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali – Contrasto con la previsione di un onere di anticipazione, a carico delle regioni, per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute – Contrasto con il principio di corrispondenza delle risorse assegnate alle funzioni attribuite – Contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali – Potenziale lesione delle funzioni fondamentali delle amministrazioni locali – Denunciato taglio lineare delle risorse delle regioni conseguente alle omesse restituzioni delle anticipazioni eseguite.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 114 e 119, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, in particolare [comma 2,] lettera b); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 821.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992\u0026nbsp;- Ricorso della Regione Puglia – Ritenuta introduzione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica, senza termine finale, a carico delle regioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Incidenza sulle competenze regionali in materia di tutela della salute – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120, in relazione all’art. 119.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del buon andamento – Ridondanza sull’autonomia finanziaria regionale – Disparità di trattamento rispetto agli indennizzi riconosciuti a soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della legge n. 229 del 2005, o dal farmaco talidomide, ai sensi della legge n. 244 del 2007, corrisposti dal Ministero della salute.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 97, e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Lesione del diritto alla salute – Ridondanza sulla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute – Incidenza sull’equilibrio finanziario regionale - Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 32, 117, terzo comma, e 119; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative della regione – Lesione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 81, sesto comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, e 119; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 144.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Nell’ipotesi di riconduzione della spesa per gli indennizzi di cui alla legge n.210 del 1992 all’ambito previdenziale: Lesione della tutela previdenziale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Nell’ipotesi, in alternativa, di riconduzione della spesa all’ambito assistenziale: Contrasto con il diritto all’assistenza sociale – Violazione della competenza residuale regionale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 38, commi primo, secondo e quarto, 97, 117, commi secondo, lettera o), terzo e quarto, 118 e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Regione Puglia","testo_atto":"N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 26 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 26 febbraio 2025 (della Regione Puglia). \n \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -\n  Denunciata omessa previsione,  nell\u0027intero  testo  della  legge  di\n  bilancio per l\u0027anno finanziario 2025 e per il  triennio  2025-2027,\n  dell\u0027assegnazione di risorse a titolo  di  restituzione  di  quanto\n  anticipato dalle regioni. \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -\n  Finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   -\n  Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti\n  dalla legge n. 210  del  1992,  sia  con  riguardo  a  quelli  gia\u0027\n  corrisposti,  sia  con  riguardo  all\u0027assegnazione  di  risorse  in\n  previsione della spesa per il periodo 2025-2027. \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -\n  Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata  omessa\n  considerazione   degli   ulteriori   contributi   e/o   tagli   e/o\n  anticipazioni di risorse, gia\u0027 effettuati o da effettuare, a carico\n  del comparto regionale a titolo di anticipazioni  degli  indennizzi\n  previsti dalla legge n. 210 del 1992. \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015  -  Stato\n  di  previsione  del  Ministero  dell\u0027economia  e  delle  finanze  -\n  Denunciata  omessa  previsione,  a  titolo   di   rimborso   o   di\n  assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli  indennizzi\n  previsti dalla legge n. 210 del 1992. \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015  -  Stato\n  di previsione  del  Ministero  della  salute  -  Denunciata  omessa\n  previsione, nell\u0027ambito degli  stanziamenti  di  competenza,  della\n  restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l\u0027assegnazione\n  delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo\n  all\u0027erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210  del  1992\n  per il periodo 2025-2027. \nBilancio  e  contabilita\u0027  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -\n  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e\n  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del\n  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,\n  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai\n  sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 -  Totale\n  generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli  importi\n  indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli  importi\n  dovuti alle regioni a titolo di  rimborso  e/o  assegnazione  delle\n  somme, rispettivamente, gia\u0027 erogate  o  da  erogare  a  titolo  di\n  pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. \n- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2025-2027), intero testo, nonche\u0027 art. 1, commi da  273  a  384,  e\n  commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con  particolare\n  riferimento alla Missione 2 \"Relazioni finanziarie con le autonomie\n  territoriali (3)\", alla Missione  14  \"Diritti  sociali,  politiche\n  sociali  e  famiglia  (24)\"   e   alla   Missione   15   \"Politiche\n  previdenziali  (25)\";  art.  16  e  annessa  Tabella  n.  15,   con\n  particolare riferimento alla Missione 1 \"Tutela della salute (20)\",\n  Programma 1.1  \"Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  e\n  assistenza sanitaria al  personale  navigante  ed  aeronavigante  e\n  sicurezza delle cure (20.1)\", Azione «Indennizzi e  risarcimenti  a\n  soggetti danneggiati da  trasfusioni,  emoderivati  e  vaccinazioni\n  obbligatorie. Accertamenti medico legali»; art. 18. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n                               RICORSO \n \n    per  la  Regione  Puglia  (C.F.  80017210727),  in  persona   del\npresidente della giunta regionale e legale rappresentante pro tempore\ndott. Michele Emiliano, con sede in Bari al lungomare  Nazario  Sauro\nn.  31,  rappresentata   e   difesa   dall\u0027Avv.   Isabella   Fornelli\n(FRNSLL70D64E047S)  ed  elettivamente  domiciliata  con  il  suddetto\ndifensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli  uffici  della\ndelegazione romana  della  Regione  Puglia  nonche\u0027,  ai  fini  della\ncomunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di  PEC:\nisabella.fornelli@pec.giuffre.it in virtu\u0027  di  procura  speciale  in\ncalce al presente atto e in forza della delibera di giunta  regionale\nn. 161 del 20 febbraio 2025 (doc. A), \n    contro: \n        il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in\nRoma alla via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato ex lege, \n \n       Per la dichiarazione dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale \n \n    nelle parti in cui non sono stati ivi previsti, in  favore  delle\nregioni  e,  quindi,  in  favore  della  Regione   Puglia,   ne\u0027   la\nrestituzione delle risorse dalle stesse anticipate ai sensi di quanto\ndisposto dall\u0027art. 1, comma 586,  della  legge  n.  208/2015,  ne\u0027  i\ntrasferimenti relativi al fabbisogno annuale per  l\u0027erogazione  degli\nindennizzi di cui alla legge  n.  210/1992,  della  intera  legge  30\ndicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello stato per\nl\u0027anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio\n2025-2027», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica\nitaliana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento\nordinario n. 43, nonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi  da  273  a\n384,  disciplinanti  il  finanziamento   del   fabbisogno   sanitario\nnazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte  in  cui  nulla\nviene disposto,  nei  termini  suindicati,  per  il  pagamento  degli\nindennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; \n        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi  da  784  a\n794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che  le  Regioni  a\nstatuto ordinario assicurano, secondo le modalita\u0027 previste dai commi\nda 785  a  794,  un  contributo  alla  finanza  pubblica,  aggiuntivo\nrispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni\ndi euro per l\u0027anno 2025, a 840 milioni di  euro  per  ciascuno  degli\nanni dal 2026 al 2028 e a 1.310  milioni  di  euro  per  l\u0027anno  2029\n(comma 786), non si tiene conto,  anche  ai  fini  della  valutazione\ndella sostenibilita\u0027 dei relativi costi, degli  ulteriori  contributi\ne/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia\u0027 effettuate ed effettuande\na carico  del  comparto  regionale  a  titolo  di  anticipazioni  per\nl\u0027erogazione degli indennizzi ex legge 210/1992; \n        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione\n«15 - Politiche previdenziali (25)», nella  parte  in  cui  non  v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e\ndisposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma\n«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle\ncure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per\nl\u0027esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l\u0027esercizio  finanziario\n2027, non e\u0027  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all\u0027erogazione  degli\nindennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo\n2025-2026-2027; \n        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  Regioni  a\ntitolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge\nn. 210/1992. \n \n                                Fatto \n \nLa legge n. 210 del 25 febbraio 1992. \n    L\u0027art. 32 della Costituzione  tutela  la  salute  non  solo  come\ninteresse della collettivita\u0027, ma anche e  soprattutto  come  diritto\nprimario ed assoluto del singolo (Corte Cost. n.  88/1979):  trattasi\ndi inscindibile legame che trova  il  proprio  fondamento  anche  nei\ndoveri inderogabili  di  solidarieta\u0027  che,  originando  dall\u0027art.  2\nCost., permeano il  testo  costituzionale,  rappresentando  «la  base\ndella convivenza sociale normativamente prefigurata dal  Costituente»\n(C. Cost., sentenza  n.  n.  15/2023  che  richiama  la  sentenza  n.\n75/2012).   E\u0027   costante   nella    giurisprudenza    costituzionale\nl\u0027affermazione della centralita\u0027 di tale  principio,  soprattutto  in\nambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della\nsalute come interesse  della  collettivita\u0027»  (sentenza  n.  307  del\n1990): «in nome di esso, e quindi della solidarieta\u0027 verso gli altri,\nciascuno  p[uo\u0027]  essere  obbligato,  restando  cosi\u0027  legittimamente\nlimitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento  sanitario,\nanche se questo importi un rischio specifico\" (sentenza  n.  307  del\n1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012).  Codesta  On.\nle Corte ha affermato con chiarezza che l\u0027art. 32  Cost.  postula  il\nnecessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche\nnel suo contenuto negativo di  non  assoggettabilita\u0027  a  trattamenti\nsanitari non richiesti o non accettati) con  il  coesistente  diritto\ndegli altri e quindi con l\u0027interesse della collettivita\u0027 (sentenze n.\n5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990):  «Come  efficacemente\nespresso nella sentenza n. 218  del  1994,  la  tutela  della  salute\nimplica anche il «dovere dell\u0027individuo di non  ledere  ne\u0027  porre  a\nrischio con il proprio comportamento la salute altrui, in  osservanza\ndel principio generale che vede il diritto  di  ciascuno  trovare  un\nlimite nel reciproco  riconoscimento  e  nell\u0027eguale  protezione  del\ncoesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli\nsi contemperano ulteriormente  con  gli  interessi  essenziali  della\ncomunita\u0027, che possono richiedere la sottoposizione della  persona  a\ntrattamenti   sanitari   obbligatori,   posti   in    essere    anche\nnell\u0027interesse della persona stessa, o  prevedere  la  soggezione  di\nessa ad oneri particolari» (sent. 14/2023). \n    Nella storica sentenza  n.  307/1990,  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027, alla luce degli articoli 2  e  32  della\nnostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che  sanciva\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della vaccinazione antipoliomelitica)  nella  parte\nin  cui  non  aveva  previsto  l\u0027obbligo  a  carico  dello  Stato  di\ncorrispondere un\u0027indennita\u0027 per il danno, derivante da contagio o  da\naltra   apprezzabile   malattia,   causalmente   riconducibile   alla\nvaccinazione obbligatoria antipoliomelitica,  riportato  dal  bambino\nvaccinato o da  altro  soggetto  a  causa  dell\u0027assistenza  personale\ndiretta prestata al primo: e\u0027 stato cosi\u0027 enunciato il  principio  il\nprincipio che non e\u0027  lecito  richiedere  che  il  singolo  cittadino\nesponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza\nche la collettivita\u0027 stessa sia disposta a condividere il peso  delle\neventuali conseguenze negative, cosi\u0027 riconoscendo l\u0027esistenza di  un\ndiritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di  danno\nalla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione\nobbligatoria. Tale sentenza ha avuto come risposta normativa la legge\nn. 210/1992, successivamente oggetto di ulteriori modifiche,  che  ha\nprevisto un indennizzo a favore  dei  soggetti  danneggiati  in  modo\npermanente  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e\nsomministrazione di emoderivati (cfr. art. 1).L\u0027indennizzo previsto e\nregolato dalla legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni\ne\u0027 riconducibile alle prestazioni poste  a  carico  dello  Stato  per\nmotivi di solidarieta\u0027 sociale e per testimoniare  l\u0027interesse  della\ncomunita\u0027 alla tutela della salute: il fondamento dell\u0027indennizzo  ex\nlegge n. 210/92 viene generalmente individuato negli articoli 2 e  32\ndella Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali  previste\ndall\u0027art. 38 della Carta  costituzionale,  anche  perche\u0027  erogato  a\nprescindere  dalle  condizioni  economiche  dell\u0027avente   diritto   e\ncumulabile con altre eventuali  provvidenze  economiche  percepite  a\nqualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del  danno  subito  in\nconseguenza del trattamento sanitario (art.  2,  comma  1,  legge  n.\n210/92). \n    Giova  soggiungere  che,  come  limpidamente  ricostruito   nella\nsentenza n. 35/2023, codesta on.  le  Corte  ha  di  volta  in  volta\nrimodulato   la   legge   2010/1992,   rendendo   cosi\u0027   accessibile\nl\u0027indennizzo anche a tutti i soggetti che erano  stati  sottoposti  a\nvaccinazioni non obbligatorie,  ma  raccomandate  o  facoltative,  in\nparticolare,  con  le  sentenze  n.  27   del   1998   (quanto   alla\nvaccinazione, allora solo raccomandata, contro la  poliomielite),  n.\n423 del 2000 (con riferimento  alla  vaccinazione,  anch\u0027essa  allora\nsolo raccomandata, contro l\u0027epatite B), n. 107 del 2012 (in relazione\nalla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia),  n.  268  del\n2017 (con riguardo alla vaccinazione antinfluenzale)  e  n.  118  del\n2020 (per la vaccinazione  contro  l\u0027epatite  A):  «Alla  base  delle\nrichiamate pronunce additive, vi e\u0027 la considerazione che la  mancata\nprevisione  del  diritto  all\u0027indennizzo   in   caso   di   patologie\nirreversibili derivanti da determinate vaccinazioni  raccomandate  si\nrisolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in  quanto  le\nesigenze di solidarieta\u0027 sociale e di tutela della salute del singolo\nrichiedono  che  sia  la  collettivita\u0027  ad  accollarsi  l\u0027onere  del\npregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano\ni singoli danneggiati a  sopportare  il  costo  del  beneficio  anche\ncollettivo (sentenza n. 107 del 2012)». \n    La sentenza ribadisce come il diritto all\u0027indennizzo fa parte  di\nquel patto di solidarieta\u0027 tra l\u0027individuo e la collettivita\u0027 in tema\ndi tutela della salute, cosi\u0027 da rendere  piu\u0027  serio  ed  affidabile\nogni  programma  sanitario  volto  alla  diffusione  dei  trattamenti\nvaccinali, al fine della piu\u0027 ampia copertura della popolazione. \n    In  altre  parole,  l\u0027indennizzo  si  colloca  nell\u0027ambito  della\nsolidarieta\u0027 sociale e della tutela della salute del singolo, che, se\nviolato, farebbe ricadere su quest\u0027ultimo i costi di  quegli  effetti\nmenomativi  dell\u0027integrita\u0027  psicofisica  derivanti   da   un   piano\nvaccinale obbligatorio  oppure  raccomandato  dallo  Stato,  comunque\nattuato nell\u0027interesse anche della collettivita\u0027, che  pertanto  deve\nfarsi carico di tali danni. \n    Da ultimo, con la pronuncia n. 181  del  26  settembre  2023,  e\u0027\nstata riconosciuta  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della  medesima\nnorma «nella parte in cui non prevede il  diritto  a  un  indennizzo,\nalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge,  a  favore\ndi chiunque abbia riportato lesioni o infermita\u0027, da cui sia derivata\nuna menomazione permanente della  integrita\u0027  psico-fisica,  a  causa\ndella vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)». \nIl quadro normativo \n    Giova, a  questo  punto,  sintetizzare  la  disciplina  normativa\nvigente in materia qua: \n        la  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  avente  ad  oggetto\n«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di  tipo\nirreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e\nsomministrazione di emoderivati», come successivamente modificata dal\ndecreto-legge 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n.  238  e\ndalla legge  14  ottobre  1999,  n.  362,  prevede  all\u0027art.  1  che:\n«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni  obbligatorie  per\nlegge o per ordinanza di una autorita\u0027 sanitaria italiana, lesioni  o\ninfermita\u0027, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della\nintegrita\u0027 psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da  parte  dello\nStato, alle condizioni e nei modi  stabiliti  dalla  presente  legge»\n(enfasi aggiunta). Il medesimo indennizzo spetta altresi\u0027 ai soggetti\nche  siano  stati  contagiati  da  infezioni  da  HIV  a  seguito  di\nsomministrazione di sangue e suoi derivati,  nonche\u0027  agli  operatori\nsanitari che abbiano  riportato  i  medesimi  danni  in  occasione  e\ndurante il servizio  (comma  2)  e  a  coloro  che  presentino  danni\nirreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma  3).  La  medesima\nlegge,  negli  articoli  successivi,  delinea  il  procedimento   per\nl\u0027ottenimento  dell\u0027indennizzo  precisando,  nell\u0027art.  8,  che  «Gli\nindennizzi  previsti  dalla  presente  legge  sono  corrisposti   dal\nMinistero  della   Sanita\u0027»   (enfasi   aggiunta).   L\u0027elenco   delle\nfattispecie che danno diritto a un indennizzo da parte  dello  Stato,\ncome riferito, e\u0027 stato varie volte ampliato dal Legislatore  statale\ne dalla giurisprudenza di Codesta On. le  Corte  costituzionale,  con\nparticolare riferimento alle vaccinazioni  obbligatorie  e  a  quelle\n«raccomandate» dallo Stato. \n    Sin d\u0027ora si evidenzia che i suddetti indennizzi  afferiscono  ad\nuna materia disciplinata dallo Stato, in relazione alla quale  spetta\nalle Regioni la sola erogazione delle prestazioni  sulla  base  delle\nrisorse  da  assegnarsi  da  parte  dello  Stato,  come   meglio   si\nspecifichera\u0027 in seguito. \n    Di recente, per quel che qui rileva, l\u0027art. 20 del  decreto-legge\n27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in  materia  di  sostegno  alle\nimprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi\nterritoriali, connesse all\u0027emergenza  da  COVID-19,  nonche\u0027  per  il\ncontenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore\nelettrico, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.\n25) ha previsto l\u0027introduzione di un nuovo  comma  1-bis  all\u0027art.  1\ndella legge n. 210/1992, che estende il suddetto indennizzo  anche  a\ncoloro che abbiano riportato lesioni o infermita\u0027,  dalle  quali  sia\nderivata una menomazione permanente della integrita\u0027 psico-fisica,  a\ncausa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata  dall\u0027autorita\u0027\nsanitaria italiana. \n    Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  all\u0027art.  114  e\u0027\nstato disposto il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e  i\ncompiti amministrativi in tema di salute umana e sanita\u0027  veterinaria\ncon  eccezione  di  quelli  espressamente   mantenuti   allo   Stato,\nprevedendo contestualmente l\u0027attribuzione delle risorse necessarie  a\ngarantire la congrua copertura degli oneri (art. 7) e  mantenendo  in\ncapo  allo  Stato  le  funzioni  in  materia  di   ricorsi   per   la\ncorresponsione dei predetti indennizzi (art. 123).  Tra  le  funzioni\ntrasferite dal Ministero della salute alle regioni con decorrenza dal\n1° gennaio 2001, rientrano anche quelle in materia  di  indennizzi  a\nfavore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a\ncausa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di\nemoderivati di cui alla legge  n.  210/1992,  ampliati,  come  visto,\nanche per le vaccinazioni raccomandate. \n    Con successivi decreti attuativi si  e\u0027  pertanto  provveduto  al\ntrasferimento delle predette funzioni e delle correlate  risorse:  in\nparticolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\n26 maggio 2000 sono state individuate le funzioni da trasferire  alle\nregioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, in tema di salute umana  e\nveterinaria,  tra  cui  per  l\u0027appunto  la  funzione  in  materia  di\nindennizzi a favore di soggetti danneggiati da  complicanze  di  tipo\nirreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusione  e\nsomministrazione  di  emoderivati  di  cui  alla  legge  n.  210/1992\n(tabella A, lettera a,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri 26 maggio 2000). \n    Con riferimento alle correlate risorse finanziarie, l\u0027art. 6  del\nsuddetto decreto ha previsto che tali  risorse  fossero  iscritte  in\napposito fondo da istituire nello stato di previsione  del  Ministero\ndel tesoro, del bilancio e della programmazione economica per  essere\nsuccessivamente ripartite tra le regioni. La stessa  norma  prevedeva\naltresi\u0027, nel successivo comma 3, che «Il Ministero del  tesoro,  del\nbilancio e della programmazione  economica  provvede  annualmente  al\nriparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri  di\ncui al comma 1, fino all\u0027entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in\nmateria di federalismo fiscale di cui  all\u0027art.  10  della  legge  13\nmaggio 1999, n. 133» (1) \n    Stante la mancata attuazione  della  previsione  contenuta  nella\nrichiamata  legge   n.   133/1999   (Disposizioni   in   materia   di\nperequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il  Consiglio\ndei ministri ha aggiornato  annualmente  le  risorse  finanziarie  da\ncorrispondere alle regioni: con i successivi decreto  del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri 13 novembre  2000,  22  dicembre  2000,  8\ngennaio 2002 e 24 luglio 2003 si e\u0027 proceduto  alla  rideterminazione\ndelle risorse finanziarie, disponendo anche in merito alle  modalita\u0027\ndi rendicontazione degli enti (art.  5  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 24 luglio 2003). \n    Con l\u0027accordo 8 agosto 2001 Stato e regioni  avevano  assunto  in\nparticolare i seguenti impegni: \n        il Ministro della salute  si  impegnava  a:  mantenere  nella\npropria competenza i benefici previsti dalla legge  25  febbraio,  n.\n210, per gli indennizzi riconosciuti sino al  21  febbraio  2001,  ad\nesclusione di quanto previsto dall\u0027art. 2, comma 3,  della  legge  25\nfebbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso; \n        le regioni si impegnavano a: definire tutte le istanze,  gia\u0027\ntrasmesse dal Ministero della salute  nel  primo  invio  di  pratiche\neffettuato poco dopo il trasferimento della  funzione,  entro  il  30\nmaggio 2002, inoltre si impegnavano alla definizione di linee  guida,\nda adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di  raggiungere  il\nnecessario  coordinamento  tra  tutte  le  regioni  per  la  gestione\nuniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210. \n    Alla seduta del 1° agosto  2002,  in  sede  di  Conferenza  Stato\nregioni e\u0027 stato adottato l\u0027accordo tra il Governo, le regioni  e  le\nProvince  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul  documento   recante:\n«Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative\ndella legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia  di  indennizzi  per\ndanni da trasfusioni e vaccinazioni\", di cui al punto 3  dell\u0027accordo\ndell\u00278 agosto 2001 (repertorio atti n.  1285)»  (doc.  1).  Le  linee\nguida hanno disciplinato il procedimento da seguirsi per l\u0027erogazione\ndell\u0027indennizzo,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   legge\n210/1992: esso ha origine con l\u0027istanza da presentare presso l\u0027ASL di\nriferimento,  che  istruisce  la  pratica  su  cui   interveniva   la\nCommissione  medico  ospedaliera  che,  a  sua  volta,   accerta   la\nsussistenza  o  meno  dei  presupposti  per  il  riconoscimento   del\nbeneficio. In caso di mancato accoglimento  e\u0027  previsto  il  ricorso\namministrativo  presso  il  Ministero  della  salute   e,   di   poi,\npersistendo  il  rigetto,  dinanzi  all\u0027autorita\u0027  giudiziaria,   nei\ntermini previsti. L\u0027accoglimento dell\u0027istanza  comporta  l\u0027erogazione\ndell\u0027indennizzo nella misura ivi indicata. \n    In relazione al trasferimento delle funzioni  amministrative,  si\nprecisa altresi\u0027 che, sulla base di  quanto  previsto  dall\u0027art.  14,\ncomma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con\nmodificazioni dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  a  decorrere\ndall\u0027anno 2011 le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto\nordinario sono state ridotte  dell\u0027importo  di  euro  4  miliardi  (4\nmiliardi  500  milioni  a  decorrere  dall\u0027anno   2012).   (2)   Tale\ndisposizione, ai sensi di quanto  previsto  nel  quinto  periodo  del\nmedesimo comma 2 (3) , avrebbe  dovuto  avere  carattere  transitorio\novvero sino all\u0027attuazione dell\u0027art. 8 della legge n. 42/2009 (Delega\nal Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0027art.\n119 della Costituzione), in materia di principi e  criteri  direttivi\nsulle modalita\u0027 di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi\ndi finanziamento, per l\u0027autonomo reperimenti dei fondi da parte delle\nregioni. \n    Al riguardo  si  precisa  altresi\u0027  che  l\u0027art.  39  del  decreto\nlegislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di\nautonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle\nprovince, nonche\u0027  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni\nstandard nel settore sanitario), prevede che in  sede  di  attuazione\ndell\u0027art. 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42  -  fiscalizzazione\ntrasferimenti - non si tiene conto dei tagli secondo quanto  previsto\ndall\u0027art. 14 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n.  78/2010,\n«compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati  in\nsede europea, nonche\u0027, in applicazione del  codice  di  condotta  per\nl\u0027aggiornamento del Patto di stabilita\u0027 e crescita, con  il  leale  e\nresponsabile concorso dei diversi livelli  di  Governo  per  il  loro\nconseguimento anno per anno, ...». (4) Tuttavia i suddetti tagli  non\nsono mai stati azzerati. \n    Successivamente, l\u0027art. 1, comma 186,  della  legge  23  dicembre\n2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del Bilancio  annuale  e\npluriennale dello Stato (legge di stabilita\u0027 2015)), ha  previsto  un\ncontributo pari a 100 milioni di euro per l\u0027anno 2015, 200 milioni di\neuro per l\u0027anno 2016, 289 milioni di  euro  per  l\u0027anno  2017  e  146\nmilioni di euro per l\u0027anno 2018, da  ripartirsi  tra  le  regioni  in\nproporzione al  fabbisogno  derivante  dal  numero  degli  indennizzi\ncorrisposti dalle regioni e dalle province autonome a  decorrere  dal\n1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per  gli  oneri  derivanti\ndal pagamento degli  arretrati  della  rivalutazione  dell\u0027indennita\u0027\nintegrativa di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con\nsuccessivo decreto del Ministero dell\u0027economia  e  delle  finanze  27\nmaggio 2015, adottato di concerto  con  il  Ministero  della  salute,\nveniva approvato il riparto del precitato contributo. Anche con  tale\ndecreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 e\u0027\nrimasto in capo al Ministero dell\u0027economia  e  delle  finanze  mentre\nalle regioni venivano assegnati finanziamenti vincolati. \n    Ad oggi, l\u0027art. 1, comma 586, della legge 28  dicembre  2015,  n.\n208 prevede testualmente che  «Gli  indennizzi  dovuti  alle  persone\ndanneggiate  da  trasfusioni,  somministrazioni  di   emoderivati   o\nvaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,\nriconosciuti dopo il 1°  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in\nattesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono\nanticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta). Al\nriguardo nel relativo dossier di documentazione presso la Camera  dei\ndeputati (AC n. 3444-A/XVII) si legge espressamente che  «Si  ricorda\nche la legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di\nsoggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di\nvaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue  e  somministrazioni\ndi emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al  Ministero\ndella  salute,  come  sancito  dall\u0027art.  8   della   stessa   legge.\nSuccessivamente,   nell\u0027ambito   della   riforma    della    pubblica\namministrazione e della semplificazione  amministrativa  -  legge  n.\n59/1997 e decreto legislativo 112/1998 -, lo Stato ha delegato talune\nfunzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche  la\ngestione amministrativa degli  indennizzi  previsti  dalla  legge  n.\n210/1992.  Pertanto,  il  Ministero  della  salute  corrisponde  alle\nregioni, con un autonomo finanziamento  e  attraverso  il  versamento\nsulle  contabilita\u0027  speciali  intestate  alle  regioni   presso   le\nTesorerie Provinciali dello  Stato  competenti  per  territorio,  gli\nimporti necessari da  corrispondere  agli  indennizzati,  ricorrendo,\nprima, ad un sistema di rendicontazione annuale  delle  posizioni  e,\npoi, dall\u0027anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua. Tuttavia, a\npartire dal  2012,  non  si  e\u0027  piu\u0027  provveduto  regolarmente  allo\nstanziamento dell\u0027apposito finanziamento statale con  la  conseguenza\nche da un lato le regioni non hanno ricevuto  le  necessarie  risorse\nper il pagamento degli indennizzi  di  cui  alla  legge  210/1992,  e\ndall\u0027altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni,  in\nalcuni  casi,  hanno  continuato  a  erogare  il   versamento   degli\nindennizzi alle persone interessate (sul punto note formali da  parte\ndella conferenza permanente delle regioni e delle  province  autonome\nprot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 -  prot.  n.  3570/C7SAN  del  26\nluglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 -  prot  n.\n2646/C7SAN del 5 giugno 2014)» (doc. 3 - enfasi aggiunta). \n    Il richiamato comma 586 dell\u0027art.  1  della  legge  n.  208/2015,\npertanto, nel prevedere il dovere delle regioni  di  «anticipare»  le\npredette risorse, esplicita altresi\u0027 il contestuale obbligo da  parte\ndello Stato di restituzione alle regioni degli importi erogati,  come\nperaltro riconosciuto con decreto del Ministero della salute  del  26\nsettembre  2022  (doc.  4),  ma  in  relazione  ai  soli   indennizzi\nconseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2. \n    Con riferimento a tale ultima fattispecie (indennizzi conseguenti\na menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2), si  precisa  che  il\ncitato decreto ministeriale prevede che  il  Ministero  della  salute\nprovveda, sulla base della legge n. 210/1992, al monitoraggio annuale\ndelle richieste di accesso agli indennizzi  e  al  trasferimento  del\nfinanziamento spettante  alle  regioni  prevedendo  che  al  relativo\nonere, valutato  in  100  milioni  a  decorrere  dall\u0027anno  2023,  si\nprovveda tramite apposito fondo istituito nello stato  di  previsione\ndelle spese del Ministero della salute. \n    Il  procedimento  applicato  dallo  Stato  per   gli   indennizzi\nconseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2 di cui  al\ncomma 1-bis dell\u0027art. 1,  legge  210  cit.  -  che  prevede,  occorre\nribadirlo, l\u0027anticipazione da parte delle regioni e  la  restituzione\nannuale da parte dello Stato, previo monitoraggio periodico -  e\u0027  il\nmedesimo procedimento previsto dalla legge n. 210/1992 per  tutte  le\nfattispecie indennizzabili ivi previste: ove cosi\u0027 non fosse, non  si\ncomprenderebbe peraltro  quale  sia  l\u0027elemento  che  giustifichi  un\ndifferente riparto tra gli oneri relativi  a  danni  da  vaccinazioni\nobbligatorie e raccomandate  e  oneri  relativi  ai  soli  indennizzi\nconseguenti a vaccinazioni anti Sars-Co-V2. \n    Con legge n. 178/2020, all\u0027art. 1, comma 821, e\u0027 stato  istituito\nun fondo di 50 mln per l\u0027anno 2021 «al fine di concorrere agli  oneri\nsostenuti dalle regioni per l\u0027esercizio della funzione di concessione\ndegli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di\ntipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni\ne somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,\nn. 210». \n    Tale fondo, che prevedeva come detto  una  dotazione  finanziaria\nsolo per l\u0027anno 2021, e\u0027 stato ripartito tra le regioni  con  decreto\ndel Ministero della salute 11 agosto 2021 (doc. 5), pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021 (con attribuzione alla\nRegione Puglia di euro 6.433.828,15). \n    Successivamente,  nell\u0027anno  2023,  l\u0027art.  9,  comma   11,   del\ndecreto-legge  n.  145/2023,  convertito  in   legge   191/2023,   ha\nincrementato il fondo istituito dall\u0027art. 1, comma 821,  della  legge\nn. 178/2020 di 50 milioni per l\u0027anno 2023. Il riparto per l\u0027anno 2023\ne\u0027 avvenuto con decreto MEF,  di  concerto  con  il  Ministero  della\nsalute, 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  29\ndel 5 febbraio 2024, con attribuzione alla  Regione  Puglia  di  euro\n6.433.828,15 (doc. 6). \nNessun riparto e\u0027 stato disposto in favore delle regioni per gli anni\n2022 e 2024. \n    Ai sensi di  quanto  disposto  dall\u0027art.  20,  comma  1-bis,  del\ndecreto-legge  del  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sulla base dei  dati\ncomunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,\nentro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero della salute  procede,\ndi concerto  con  il  Ministero  dell\u0027economia  e  delle  finanze,  a\npredisporre  il  decreto  di  riparto  dei  fondi  per  la  quota  da\ntrasferire alle regioni e alle  province  autonome.  La  ripartizione\navviene sulla base della spesa effettiva sostenuta  dalle  regioni  e\nprovince autonome nell\u0027anno di riferimento. Si precisa che  la  norma\nriguarda solo indennizzi da danni da vaccini COVID. \nL\u0027anticipazione delle risorse da parte delle regioni. \n    Sulla base del suddetto quadro normativo, le  risorse  necessarie\nper il pagamento degli indennizzi sono state negli anni  «anticipate»\ndalle regioni, per il tramite delle ASL,  al  fine  di  garantire  ai\nsoggetti danneggiati il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992. \n    Orbene, va da subito rimarcato  che,  a  decorrere  dal  2015  le\nregioni non hanno ottenuto il pur previsto rimborso, come evidenziato\nin prima  battuta  anche  dalla  conferenza  delle  regioni  e  delle\nprovince autonome nel documento repertorio n. 18/144/CR05/C2  del  18\nottobre 2018 (doc. 7), concernente le prime valutazioni  del  disegno\ndi legge recante  bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l\u0027anno\nfinanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021:\n«le  regioni  dal   2015   stanno   anticipando   la   corresponsione\ndell\u0027indennizzo, ai sensi dell\u0027art. 1 comma 586 della legge 208/2015,\nper circa 170 milioni annui. Si  rende  necessario  il  trasferimento\ndelle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni  2015,  2016,\n2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende\nnecessario  altresi\u0027  ripristinare  il  finanziamento  a  regime  per\nl\u0027esercizio di tale funzione  a  decorrere  dall\u0027anno  2019»  (enfasi\naggiunta). In tale ambito, la Regione Puglia,  benche\u0027  in  programma\noperativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si\ne\u0027 fatta carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti\ndello Stato. \n    A titolo esemplificativo,  in  sede  di  riparto  fondi  per  gli\nindennizzi di che trattasi, la conferenza  delle  regioni  nel  marzo\n2021  trasmetteva  al  Ministero  uno  schema  di  riparto   in   cui\nsintetizzava tutti i costi sino ad allora sostenuti (doc. 8), da  cui\nsi evince che la Regione Puglia aveva maturato un credito  per  oltre\n108 milioni di euro per gli indennizzi corrisposti dal 2015  al  2019\n(oltre ai 22 milioni di euro stimati per il 2020). \n    Tanto, nonostante che  l\u0027art.  123  del  decreto  legislativo  n.\n112/1998 preveda espressamente che «sono  conservate  allo  Stato  le\nfunzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi\na favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile\na causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione\ndi  emoderivati»  con  la  conseguenza,  riconosciuta   da   pacifica\ngiurisprudenza  della  Suprema  Corte  (cfr.  SS.  UU.,  sentenza  n.\n12538/2011),  che  la  titolarita\u0027  del  lato  passivo  del  rapporto\ncontroverso spetta in ogni caso al Ministero della salute. \n    Cio\u0027 comporta, come  nel  caso  di  specie,  che,  a  seguito  di\nprovvedimenti  giudiziari  che  lo  condannano  al  pagamento   degli\narretrati, il Ministero  si  limita  a  comunicare  alla  regione  di\nassumere  l\u0027onere  relativo,  senza   alcuna   verifica   in   ordine\nall\u0027effettivo trasferimento all\u0027ente locale delle risorse finanziarie\nvincolate all\u0027esercizio delle funzioni e dei  compiti  derivanti  dai\nprocedimenti di cui alla legge n. 210/92. \n    Non v\u0027e\u0027 dubbio che cio\u0027 rappresenti una grave nocumento,  specie\nper  le  regioni,  come  la  Puglia,  che  si  trovano  in  programma\noperativo. Quanto alle anticipazioni da effettuarsi  da  parte  della\nregione, si evidenzia che il  comitato  permanente  per  la  verifica\ndell\u0027erogazione dei LEA  ha,  in  piu\u0027  occasioni,  censurato  alcune\nregioni sostenendo che gli oneri relativi alla legge n. 210/1992  non\ndevono gravare sul Sistema sanitario regionale, in quanto prestazione\n«assistenziale». Inoltre, e\u0027 opportuno  evidenziare  che  la  Regione\nPuglia  ai  fini  del  perseguimento  dell\u0027equilibrio  economico   e\u0027\nsoggetta ai vincoli imposti  dallo  Stato  nell\u0027ambito  delle  azioni\nconcordate nel programma operativo, sicche\u0027, come statuito da codesta\non. le Corte  in  numerose  sentenze  (cfr.  sentenza  n.  104/2013),\nsussiste il divieto di erogare  prestazioni  aggiuntive  rispetto  ai\nLEA. Tale orientamento  e\u0027  stato  confermato,  inter  alia,  con  la\nsentenza n. 247/2018 in base alla quale,  ai  fini  di  garantire  il\n«coordinamento della  finanza  pubblica»,  e\u0027  vietato  alle  regioni\nsottoposte al piano di rientro di effettuare spese non  obbligatorie,\ntra le quali  rientra  il  finanziamento  di  prestazioni  di  natura\nsociale, che non corrispondono ai LEA. \n    Tuttavia, lo Stato negli anni dal 2015 in poi ha provveduto  alla\nsola erogazione di esigui importi parziali, rimanendo le  regioni  in\nattesa della  restituzione  delle  risorse  anticipate,  nonche\u0027  del\nripristino a regime  dei  finanziamenti  soppressi,  come  meglio  si\nillustrera\u0027 infra. \n    La grave problematica e\u0027 stata piu\u0027 volte sollevata  in  sede  di\nconferenza delle regioni e delle province  autonome,  in  particolare\nnell\u0027ambito della competente commissione salute e  nell\u0027ambito  della\ncommissione affari finanziari, sollecitando ripetutamente lo Stato al\npagamento degli arretrati e al ripristino del finanziamento a  regime\nper l\u0027esercizio di tale funzione. \n    A fronte delle  pressioni  esercitate  in  tale  sede,  e\u0027  stato\nottenuto solo un finanziamento parziale della medesima  funzione:  in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 821 della legge 178/2020 ha previsto che\n«Al fine  di  concorrere  agli  oneri  sostenuti  dalle  regioni  per\nl\u0027esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore\ndei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa\ndi  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di\nemoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita\nalle stesse regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo\n1998, n. 112, e\u0027 istituito, nello stato di previsione  del  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, un  fondo  con  una  dotazione  di  50\nmilioni di euro per l\u0027anno 2021», da ripartirsi  tra  le  regioni  in\nproporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. \n    Tale fondo e\u0027 stato incrementato di 50 milioni anche  per  l\u0027anno\n2023 (art. 9, comma  11,  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145,\nconvertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023,  n.  191):\nil riparto tra le regioni del medesimo Fondo  ha  comportato  per  la\nRegione Puglia il riconoscimento di un «contributo»  statale  pari  a\npoco piu\u0027 di 6,4 milioni di euro sia per il 2021  che  per  il  2023,\ncome dianzi riferito. \n    Nessun trasferimento e\u0027 stato invece previsto ne\u0027 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2022 ne\u0027 per il 2024, essendo stati da ultimo  dichiarati\nimproponibili  gli  emendamenti  sul  punto  discussi  in   sede   di\ncommissione affari finanziari e presentati in sede di conversione del\ndecreto 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia  economica\ne fiscale e in favore degli enti territoriali). (5) \n    Tali  risorse  sono  assolutamente  insufficienti  posto  che  la\nnecessita\u0027  di  copertura  finanziaria  quantificata  dai  competenti\nuffici del Dipartimento promozione della salute della Regione  Puglia\nper il pagamento dei suddetti indennizzi e\u0027 pari a circa  22  milioni\ndi euro annui, come evincibile pure dalla dianzi  esaminata  proposta\ndi ripartizione elaborata in sede di conferenza  regioni  e  province\nautonome nel 2021 (doc. 8). \n    E\u0027 evidente che, anche in relazione all\u0027entita\u0027 degli  importi  e\nalla natura della spesa, tali oneri non possono essere posti a carico\ndel bilancio regionale autonomo, trattandosi di  spesa  obbligatoria,\ndi natura corrente e a carattere continuativo in relazione alla quale\nspetta allo Stato, in base al vigente  quadro  normativo,  prevedere,\nnell\u0027ambito delle  spese  del  proprio  bilancio,  l\u0027istituzione  dei\nnecessari e congrui stanziamenti  da  ripartire  alle  regioni,  alle\nquali  spetta  esclusivamente  provvedere,  per  il   tramite   delle\nAA.SS.LL, al pagamento  in  via  di  anticipazione  in  favore  degli\nassistiti aventi diritto. \n    Va da se\u0027 che, ove si ritenesse che le regioni debbano continuare\na far fronte solo con proprie risorse  al  mancato  trasferimento  da\nparte  dello  Stato  delle   risorse   dovute,   cio\u0027   comporterebbe\ninevitabilmente  la  sottrazione  delle  medesime  risorse   rispetto\nall\u0027esercizio di altre funzioni, propriamente regionali,  alle  quali\ngli stanziamenti del bilancio autonomo regionale sono destinati,  con\nconseguente rischio di violazione di diritti di pari dignita\u0027. \n    Del  pari,  anche  da  ultimo  con  la  legge  207/2024,   alcuna\nassegnazione a tale titolo e\u0027 stata prevista in favore delle regioni,\ntanto consumando la violazione di numerose norme costituzionali, come\nsara\u0027 meglio precisato infra. In totale, fino al 2024 lo  Stato  deve\nrimborsare la Regione Puglia per oltre  200  milioni  di  euro,  come\nappresso specificato e  attestato  dai  competenti  uffici  regionali\n(cfr. nota prot. n. 0096297/2025 - doc. 9).  Anche  per  l\u0027anno  2025\n(nonche\u0027 per i successivi), lo Stato nella  legge  di  previsione  di\nbilancio non ha stanziato alcuna risorsa - se non con le precisazioni\nche seguono - e la Regione  Puglia  non  ha  potuto  stanziare  nella\npropria legge di bilancio lo stanziamento previsto di circa  euro  22\nmilioni, in linea a quello assegnato  per  gli  anni  precedenti.  Si\nriassume nella seguente tabella la situazione attualmente in essere: \n      \n \n           \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n           |     Â\u{A0}Anno     |            Â\u{A0}Euro            |\n           +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n           |Â\u{A0}2015          |21.556.000,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}2016          |21.000.000,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}2017          |21.000.000,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}2018          |21.370.000,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}2019          |23.284.633,61                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}2020          |22.026.294,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}*2021         |15.143.891,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0} 2022         |21.800 .317,00               |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}*2023         |15.717.114,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0} 2024         |21.514.064,00                |\n           +---------------+-----------------------------+\n           |Â\u{A0}TOTALE        |204.412.313,61               |\n           +---------------+-----------------------------+\n \n* al netto del contributo statale previsto per il 2021 e per il 2023,\nper un importo annuo di euro 6.433.828,14. \n    Al riguardo, va pure fatto  un  cenno  alla  deliberazione  della\nCorte dei conti - Sezione regionale di controllo  per  la  Puglia  n.\n123/2024/PARI, con cui e\u0027 stato  parificato  il  rendiconto  generale\ndella regione per l\u0027esercizio finanziario 2023 ed e\u0027  stata  altresi\u0027\napprovata la relazione contenente osservazioni sulla  legittimita\u0027  e\nregolarita\u0027 della  gestione  ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  5,  del\ndecreto-legge n. 174/2012. \n    Nell\u0027ambito   dell\u0027istruttoria   finalizzata   al   giudizio   di\nparificazione del rendiconto  generale  per  l\u0027esercizio  finanziario\n2023, e\u0027 stata esaminata dalla Sezione regionale di  controllo  della\nCorte dei conti, tra le altre, anche l\u0027annosa questione afferente  il\npagamento degli indennizzi riconosciuti dalla legge  n.  210/1992  in\nfavore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile\na causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione\ndi emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi). \n    In particolare, la Corte  ha  indagato,  alla  luce  dei  rilievi\nformalizzati dal Tavolo MEF - Ministero della salute (tavolo  tecnico\nper  la  verifica  degli  adempimenti  regionali  con   il   comitato\npermanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza),  il\nmancato stanziamento nel bilancio regionale di risorse autonome volte\nal pagamento dei suddetti indennizzi. L\u0027esame e la posizione  assunta\nal riguardo dalla  Sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  sono\nriassunte nella relazione, annessa alla  decisione  di  parifica  (in\nparticolare, le  risultanze  dell\u0027istruttoria  sono  rappresentate  a\npagina 224 e seguenti - doc. 10, estratto), in cui si legge:  «Quanto\nall\u0027inclusione nel perimetro sanitario degli indennizzi ex  legge  n.\n210/1992, la  regione  -  nel  sottolineare  che  gli  indennizzi  in\nquestione afferiscono a una materia di competenza  esclusiva  statale\nin  relazione  alla  quale  spetta  alle  regioni  (tramite  le  ASL)\nl\u0027erogazione delle prestazioni sulla base delle risorse  riconosciute\ndallo Stato - ha evidenziato che «Tali risorse non vengono  pero\u0027  da\ntempo riconosciute alle regioni da parte dello Stato, quantomeno  nel\nlivello sufficiente  ad  assicurare  i  diritti  previsti  [...]  gli\nimporti coinvolti  e  necessari  per  il  pieno  soddisfacimento  dei\ndiritti  riconosciuti  dalla  legge  n.  210/1992  sono   ingenti   e\ndifficilmente rinvenibili nel bilancio autonomo regionale»; l\u0027ente ha\ninoltre precisato che «al momento la spesa  risulta  perimetrata,  ma\npotrebbe essere stralciata in  futuro»...  Ulteriormente  sollecitata\nsul punto nel corso delle interlocuzioni istruttorie, la  regione  ha\nargomentato la scelta allocativa della spesa in esame all\u0027interno del\nperimetro sanitario, rappresentando che: - la legge n. 210/1992, dopo\naver previsto il «diritto ad un indennizzo da parte  dello  Stato»  a\nfavore  di  chiunque  abbia  riportato,  a  causa   di   vaccinazioni\nobbligatorie per legge o per ordinanza  di  una  autorita\u0027  sanitaria\nitaliana,  lesioni  o  infermita\u0027,  dalle  quali  sia  derivata   una\nmenomazione permanente della integrita\u0027 psico-fisica (art.  1,  comma\n1), stabilisce che «Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono\ncorrisposti dal Ministero della Sanita\u0027» (art. 8, comma 1); - in base\nal vigente quadro normativo (art. 1, comma 586,  legge  n.  208/2015:\n«Gli indennizzi  dovuti  alle  persone  danneggiate  da  trasfusioni,\nsomministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25\nfebbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati\nalle regioni, in attesa del trasferimento  dallo  Stato  delle  somme\ndovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto»),  le\nrisorse necessarie per  il  pagamento  degli  indennizzi  sono  state\nanticipate per diversi anni dalle regioni, per il tramite delle  ASL,\nal fine di garantire il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992;\n- sino al 2018 le regioni hanno ricevuto trasferimenti  specifici  da\nparte dello Stato destinati al  pagamento  dei  medesimi  indennizzi,\nsuccessivamente, lo Stato non ha piu\u0027  provveduto  alla  restituzione\ndelle risorse alle regioni che le hanno anticipate; - l\u0027art. 1, comma\n821, della legge n. 178/2020 ha  previsto  un  finanziamento  statale\nparziale ... Tale fondo e\u0027 stato da ultimo incrementato (euro 50 mln)\nper il 2023 (art. 9, comma 11, del decreto-legge 18.10.2023, n.  145,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15.12.2023,  n.  191):  il\nriparto,  effettuato  con  decreto  MEF  del  22  dicembre  2023,  ha\ncomportato per la Regione Puglia il riconoscimento di  un  contributo\npari a poco piu\u0027 di euro 6,4 mln; tali  risorse  sono  insufficienti,\nposto che la necessita\u0027  di  copertura  quantificata  dai  competenti\nuffici del Dipartimento Promozione della salute e\u0027 pari a circa  euro\n22 mln annui. La regione ha cosi\u0027 concluso: «Tanto premesso, pur  con\nogni riserva di legittima rivalsa nei  confronti  dello  Stato  delle\nsomme dovute, l\u0027ente valutera\u0027, in via esclusivamente  prudenziale  e\nnei limiti delle risorse disponibili, di accantonare nel risultato di\namministrazione dei futuri esercizi somme destinate a far  fronte  ai\nrischi di mancata restituzione da parte dello  Stato  delle  suddette\nsomme anticipate dalle regioni \"in  attesa  del  trasferimento  dello\nStato delle somme dovute\" come espressamente  previsto  dall\u0027art.  1,\ncomma 586, della legge n. 208/2015\". La Sezione prende atto  di  tale\nmanifestazione di disponibilita\u0027, invitando la regione a tenere nella\ndebita considerazione i rilievi sul punto dei Tavoli...». \n    Tanto comprova ulteriormente l\u0027estrema difficolta\u0027 della  Regione\nPuglia nel reperire  le  risorse  che  lo  Stato,  pur  dovendo,  non\ncorrisponde,  con  crescente  affanno  nel   mantenere   il   proprio\nequilibrio finanziario. \nLa legge 30 dicembre 2024 n. 207. \n    La legge 30 dicembre 2024 n. 207, con cui e\u0027 stato  approvato  il\nbilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, non ha  previsto  ne\u0027\nil rimborso ne\u0027 alcun contributo, se non in minima parte e, comunque,\nin misura assolutamente incerta ed insufficiente (come si  spieghera\u0027\nmeglio infra) per il finanziamento della medesima  funzione  per  gli\nesercizi finanziari 2025-2027, non prevedendosi il reintegro, neppure\nparziale, del richiamato Fondo: posto che il mancato trasferimento di\ntali importi, anche  parziali,  aggrava  ulteriormente  le  ben  note\ncriticita\u0027 del disavanzo sanitario (si rammenta che la Regione Puglia\ne\u0027 in piano di rientro, come  ben  noto  a  codesta  on.  le  Corte),\nrendendo concreto il rischio che tali  indennizzi  non  possano  piu\u0027\nessere anticipati dalle ASL, e\u0027 evidente che tale  omessa  previsione\nsi appalesa del tutto illegittima,  in  quanto  contrastante  con  le\nnorme costituzionali individuate infra. \n    L\u0027art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento  del\nfabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in uno\nai commi da 784 a 794, disciplinanti la contribuzione a carico  degli\nenti non statali, non recano alcun cenno al ristoro degli  indennizzi\ngia\u0027 versati ne\u0027 tanto meno recano alcuna assegnazione sufficiente  e\ncerta per il triennio 2025-2027. \n    Non solo, l\u0027art. 3 della legge n. 207/2024 autorizza l\u0027impegno  e\nil pagamento delle spese del Ministero dell\u0027economia e delle finanze,\nper l\u0027anno finanziario 2025,  in  conformita\u0027  all\u0027annesso  stato  di\nprevisione (Tabella 2); all\u0027interno della Tabella 2, e in particolare\nnella Missione «2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali\n(3)» (e, nell\u0027ambito della medesima, nel Programma «2.1 Erogazioni  a\nenti territoriali per interventi di settore (3.1)», ovvero  Programma\n«2.4 Concorso dello Stato  al  finanziamento  della  spesa  sanitaria\n(3.6)» o Programma «2.5 Rapporti  finanziari  con  enti  territoriali\n(3.7)»), non e\u0027 previsto alcun trasferimento specifico  alle  regioni\nin relazione alle risorse relative all\u0027erogazione degli indennizzi di\ncui alla legge n. 210/1992, nonche\u0027 in  relazione  alla  restituzione\ndelle risorse anticipate ai sensi dell\u0027art. 1, comma  586,  legge  n.\n208/2015. \n    Parimenti non e\u0027  previsto  uno  specifico  stanziamento  per  la\nmedesima finalita\u0027  in  altre  Missioni  della  stessa  Tabella,  con\nparticolare riferimento alla Missione indicata  come  «14  -  Diritti\nsociali, politiche sociali e  famiglia  (24)  (e,  all\u0027interno  della\nstessa, nel  Programma  «14.2  Garanzia  dei  diritti  dei  cittadini\n(24.6)») e alla Missione indicata come «15 - Politiche  previdenziali\n(25)» (e,  all\u0027interno  di  essa,  nell\u0027ambito  del  Programma  «15.1\nPrevidenza  obbligatoria  e  complementare,   sicurezza   sociale   -\nTrasferimenti  agli  enti  e  organismi  interessati  (25.2)»),   che\nsarebbero  potute  essere  le   articolazioni   di   spesa   atte   a\ncontabilizzare i trasferimenti in favore delle regioni  (nell\u0027ipotesi\nin cui si riconoscesse  la  natura  previdenziale  e/o  genericamente\nassistenziale dei medesimi indennizzi). \n    Circostanza ancor piu\u0027 significativa (che,  peraltro,  depone  in\nfavore della natura  sanitaria  di  siffatta  spesa,  come  de  facto\nqualificata  nello  stesso  dossier  di  monitoraggio   della   spesa\nsanitaria da parte del MEF, includendola per l\u0027appunto in tale  spesa\n- cfr. infra), l\u0027art. 16 (Stato di  previsione  del  Ministero  della\nsalute  e  disposizioni  relative)  con  annessa  Tabella   15,   con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «1 - Tutela della\nsalute (20)», autorizza l\u0027impegno e  il  pagamento  delle  spese  del\nMinistero della salute, per l\u0027anno finanziario 2025,  in  conformita\u0027\nall\u0027annesso stato di previsione: in  particolare,  all\u0027interno  della\nmedesima Tabella n. 15 e specificatamente nella Missione «1 -  Tutela\ndella salute (20)», Programma «1.1  Prevenzione  e  promozione  della\nsalute umana  ed  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante  ed\naeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)»,  Azione  «Indennizzi  e\nrisarcimenti a soggetti danneggiati  da  trasfusioni,  emoderivati  e\nvaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»,  pur  essendo\nprevisto  uno  stanziamento  di  competenza  e  cassa  pari  a   euro\n533.192.889 per l\u0027esercizio finanziario 2025;  euro  531.292.889  per\nl\u0027esercizio finanziario 2026  ed  euro  531.297.639  per  l\u0027esercizio\nfinanziario 2027, non e\u0027 prevista la restituzione alle regioni  delle\nsomme  anticipate  e/o  l\u0027assegnazione  alle  stesse  delle   risorse\nnecessarie   per   soddisfare   il   fabbisogno   annuale    relativo\nall\u0027erogazione degli indennizzi di cui alla legge n.  210/1992.  Tale\nomissione si evince anche dalle note integrative redatte  da  ciascun\nMinistero ai sensi dell\u0027art. 21 della legge n.  196/2009,  pubblicate\nsul sito istituzionale della Ragioneria generale dello  Stato  (6)  ,\nnonche\u0027 nei dossier parlamentari relativi  all\u0027iter  di  approvazione\ndella legge di bilancio dello Stato (7) , contenenti tra  l\u0027altro  il\ncontenuto di ciascun programma di spesa con riferimento  alle  azioni\nsottostanti e la specificazione, per ciascuna azione,  delle  risorse\nfinanziarie  per  il  triennio  di  riferimento,  con  riguardo  alle\ncategorie economiche di spesa, ai relativi riferimenti legislativi  e\nai criteri di formulazione  delle  previsioni  (art.  21,  comma  11,\nlettera a), legge n. 196/2009). \n    In particolare, dall\u0027esame della medesima  nota  integrativa  del\nMinistero della salute (doc. 11) e specificatamente dall\u0027ivi  incluso\nAllegato tecnico per azioni e capitoli (all. 11-bis),  contenente  il\ndettaglio  dell\u0027articolazione  della  spesa,  si   evince   che   gli\nstanziamenti pur previsti nell\u0027ambito  della  Missione  «1  -  Tutela\ndella salute (20)», e specificatamente nel Programma «1.1 Prevenzione\ne promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al  personale\nnavigante ed aeronavigante e sicurezza  delle  cure  (20.1)»,  Azione\n«Indennizzi e risarcimenti a  soggetti  danneggiati  da  trasfusioni,\nemoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»,\nnon saranno devoluti alle regioni, che pur  provvedono  al  pagamento\ndegli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, dall\u0027esame dei  capitoli  iscritti  a  valere\nsullo stanziamento della  specifica  azione  (cfr.  pure  decreto  di\nripartizione - doc. 12) risulta che: \n        il  capitolo  2401  e\u0027  destinato  a  «somme  dovute  per  la\nliquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi,\ndanneggiati da sangue o emoderivati  infetti,  che  hanno  instaurato\nazioni di risarcimento danni ( 5.3.1) ( 10.1.2)», con stanziamento di\neuro 101.049.245 per il 2025, di euro 99.149.245 per  il  2026  e  di\neuro 99.149.245  per  il  2027:  trattasi  all\u0027evidenza  di  capitolo\nriservato allo Stato (si rammenta che  il  solo  legittimato  passivo\nnelle controversie e\u0027 il Ministero della salute,  come  stabilito  da\nCassazione, SS.UU., sentenza n. 12538/2011), anche perche\u0027 non  viene\nfatto alcun cenno alle regioni; \n        solo il  capitolo  «2407»  (foglio  10/61)  e\u0027  (formalmente)\ndestinato a «somme da erogare alle regioni e province autonome»: tale\ncapitolo e\u0027 pero\u0027 finalizzato, come  emerge  dalla  nomenclatura  del\ncapitolo, esclusivamente al «pagamento degli indennizzi  riconosciuti\nai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti  dalla\nvaccinazione antisarscov2, nonche\u0027 somme destinate  ai  pagamenti  di\ncompetenza dello Stato» (enfasi aggiunta).  Trattasi  pertanto  dello\nstanziamento  relativo  alla  previsione  di  cui  all\u0027art.  20   del\ndecreto-legge n. 4/2022 (che ha introdotto il comma 1-bis nell\u0027art. 1\ndella legge n. 210/1992) e quindi solo per gli indennizzi  legati  al\nCOVID: al riguardo vi e\u0027 altresi\u0027 da  rilevare  che,  pur  prevedendo\ntale  norma  (art.  20,  decreto-legge  n.  4/2022)   una   dotazione\nfinanziaria pari a 100 milioni «a decorrere dal 2023», il decreto  di\nripartizione in capitoli dello  Stato  di  previsione  del  Ministero\ndella salute prevede, per l\u0027esercizio finanziario 2025, una dotazione\nfinanziaria minore e pari  a  complessivi  58  milioni,  prevedendosi\ninvece lo stanziamento di 100 milioni solo in relazione agli esercizi\nfinanziari 2026 e 2027. Peraltro, in tale  capitolo  sono  ricomprese\npure le somme per i  pagamenti  di  competenza  dello  Stato,  quindi\nneppure queste somme saranno assegnate integralmente alle regioni ne\u0027\ne\u0027 dato comprendere in quale misura; \n        gli ulteriori  capitoli  iscritti  a  valere  sulla  medesima\nazione, e in particolare il capitolo «2409» relativo a «somme  dovute\na titolo di indennizzo e  risarcimento  ai  soggetti  danneggiati  da\ncomplicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni\nobbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»  non  fa\ninvece alcun riferimento ad assegnazione alle regioni delle  medesime\nrisorse, dovendosene pertanto dedurre che,  al  pari  degli  esercizi\nfinanziari trascorsi, le medesime risorse non  saranno  erogate  alle\nregioni, che pur provvedono al pagamento dei medesimi  indennizzi  in\nluogo dello Stato. Al  riguardo,  si  precisa  altresi\u0027  che  non  e\u0027\nprevisto uno specifico stanziamento  per  la  medesima  finalita\u0027  in\naltre Missioni della stessa Tabella n. 15. \n    Peraltro, si noti che,  anche  dalla  lettura  del  «piano  degli\nobiettivi» incluso nella  medesima  nota  integrativa  del  Ministero\ndella salute (doc. 11), si  evidenzia  la  competenza  diretta  dello\nstesso Ministero in ordine agli «indennizzi  per  danni  a  causa  di\nvaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni   di\nemoderivati,  trapianto  di  organi  e   biotecnologie   e   relativo\ncontenzioso», posto che tra gli «obiettivi con azioni correlate»  del\nMinistero della salute figura l\u0027obiettivo  denominato  «Garantire  il\nristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e\nassicurare le  attivita\u0027  in  materia  di  consulenza  medico-legale»\n(obiettivo n. 4) correlato  all\u0027azione  6  denominata  «Indennizzi  e\nrisarcimenti a soggetti danneggiati  da  trasfusioni,  emoderivati  e\nvaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali». \n    Anche tale elemento conferma pertanto che,  pur  riconoscendo  il\nmedesimo Ministero della salute la propria competenza in ordine  alla\nspecifica azione, di fatto lo stesso Ministero omette  di  trasferire\nalle  regioni  le  risorse  dovute  (e  sino  ad  oggi  dalle  stesse\n«anticipate»)  per  l\u0027erogazione   degli   indennizzi   ai   soggetti\ndanneggiati. \nLa natura della spesa ex legge 210/1992. \n    Si premette che  un  peculiare  aspetto  oggetto  di  discussione\nnell\u0027ambito delle riunioni congiunte con il MEF e il Ministero  della\nsalute nei Tavoli tecnici finalizzati  alla  verifica  del  piano  di\nrientro dal disavanzo sanitario,  attiene  alla  «natura»  -  e  alla\nconseguente  imputazione  contabile  -  di  tale  spesa  nei  bilanci\nregionali. \n    Invero, per il Ministero della salute  tale  spesa  non  potrebbe\nessere «perimetrata» quale spesa  sanitaria  (con  imputazione  nella\nMissione 13 del bilancio regionale), dovendosene  invece  riconoscere\nuna - non meglio precisata -  natura  «assistenziale»,  ovvero,  come\npure risultante da documenti del Ministero  della  economia  e  delle\nfinanze - Dip. della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (doc.  13),\naddirittura una natura «previdenziale» (8) . \n    Al riguardo, nel verbale  della  riunione  congiunta  del  Tavolo\ntecnico per la verifica degli adempimenti regionali con  il  Comitato\npermanente per la verifica dei livelli essenziali di  assistenza  del\n1° agosto 2024, trasmesso in data 13  novembre  u.s.  (doc.  14),  si\nlegge che: «I Tavoli (...) ricordano che l\u0027onere  di  tale  funzione,\nestranea all\u0027erogazione dei LEA, non e\u0027 del Servizio  sanitario  che,\nin disparte qualunque  questione  insorta  nel  merito  tra  Stato  e\nregioni, non puo\u0027 farsi carico di un costo di  natura  assistenziale,\nnon  proprio,  neppure  anticipando  risorse  (che   dunque   vengono\nsottratte all\u0027erogazione dei LEA)  come  avviene  quando  la  regione\ncomunque provvede a coprire le conseguenti perdite  di  bilancio.  Il\nbilancio regionale, non stanziando risorse a copertura di tali costi,\nsottrae risorse destinate al finanziamento annuale dei LEA. I  Tavoli\nraccomandano al bilancio regionale di provvedere ad  inizio  di  ogni\nanno alle apposite coperture, con cio\u0027 ribadendo quanto trattato piu\u0027\nvolte nei precedenti verbali» (enfasi aggiunta). \n    I Tavoli interministeriali MEF-Ministero  della  salute  per  gli\nesami dei bilanci regionali delle regioni «in piano di rientro» hanno\ninvero evidenziato l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inclusione di tali  spese  a\ncarico del Fondo sanitario, nulla disponendo pero\u0027 in ordine a  fonti\ndi coperture alternative a carico dello Stato. E\u0027 evidente  che  tale\naspetto non assume un rilievo marginale, in  quanto  la  pretesa  del\nMinistero  della  salute  (e  del  MEF)  sembra  volta  ad  escludere\ncompletamente  tali  costi  dal  bilancio   sanitario,   addossandone\nesclusivamente gli oneri sul bilancio autonomo regionale. \n    Tale spesa, viceversa, ben puo\u0027 essere classificata quale  «spesa\nsanitaria», sia in considerazione  dell\u0027erogazione  degli  indennizzi\ntramite ASL, sia -  soprattutto  -  in  considerazione  della  causa,\nfattuale e giuridica, per la quale viene riconosciuto dallo Stato  il\npagamento dell\u0027indennizzo (dovuto, come  detto,  in  conseguenza  dei\ndanni  alla  salute  derivanti   da   vaccinazioni   obbligatorie   e\nraccomandate, trasfusioni di sangue e/o plasma e somministrazioni  di\nderivati infetti). \n    Peraltro, lo stesso Stato annovera tale indennizzo tra  la  spesa\nsanitaria (e non previdenziale), come evincibile dal dossier  di  cui\nsupra (doc. 13), ed  e\u0027  il  Ministero  della  salute  ad  essere  il\ntitolare  della  relativa  prestazione  (art.  8   legge   210/1992),\nprevedendo  nello  stato  di  previsione  di  propria  competenza  la\nrelativa erogazione, inquadrata, come dianzi  riportato,  nell\u0027ambito\ndella Missione 1 «Tutela della salute». \n    La matrice «sanitaria» dei  suddetti  indennizzi  e\u0027  rinvenibile\nanche nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale (v.\nda ultimo, sentenze Corte costituzionale n. 35/2023 e n. 181/2023). \n    La  materia,  a  sommesso  avviso  di  questa  difesa,  interseca\ndifferenti ambiti: quello della profilassi internazionale,  riservata\nalla esclusiva competenza legislativa statale ex art.  117,  II  co.,\nlettera q), Cost. e quella oggetto di  competenza  concorrente  della\ntutela della salute ex art. 117, comma III, Cost. \n    Tuttavia, «per individuare la materia  cui  ricondurre  la  norma\nimpugnata occorre tenere conto della sua ratio, della  finalita\u0027  che\npersegue e del suo contenuto, tralasciando gli  aspetti  marginali  e\ngli  effetti  riflessi,  in   modo   da   identificare   precisamente\nl\u0027interesse tutelato, secondo il cosiddetto  criterio  di  prevalenza\n(tra tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 267, n. 193 e n. 70 del 2022)»\n(sent. 124/2023). \n    Si ritiene, pertanto, che, in base alle  coordinate  ermeneutiche\nindicate  da  codesta  on.  le  Corte  afferenti  al  criterio  della\nprevalenza, la materia  debba  ritenersi  riconducibile  alla  tutela\ndella salute, posto che l\u0027indennizzo de quo trova la sua  base,  come\ninnanzi meglio argomentato, nel diritto normato dall\u0027art.  32  Cost.,\nquale diritto sociale fondamentale, tutelato in  stretta  connessione\ncon l\u0027art. 2 Cost. e intimamente connesso al  valore  della  dignita\u0027\numana (diritto ad un\u0027esistenza degna), di cui all\u0027art 3 Cost. \n    Dalla lettura in combinato disposto degli  articoli  32,  2  e  3\nCost., puo\u0027, dunque, dedursi che il diritto alla salute possieda  una\nvalenza erga omnes, quale situazione soggettiva assoluta che comporta\nuna pretesa positiva nei confronti dello  Stato  (estesa  anche  alle\nregioni, dopo la modifica del titolo V della Costituzione),  chiamato\na predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad  assicurare  una\ncondizione di  salute  ottimale  alla  singola  persona,  nonche\u0027  ad\nattuare una efficace politica di prevenzione, cura e intervento sulle\npossibili  cause  di  turbativa  dell\u0027equilibrio  psico-fisico  della\npopolazione in generale. \n    La tutela della salute «implica anche il dovere dell\u0027individuo di\nnon ledere ne\u0027 porre a rischio con il proprio comportamento la salute\naltrui, in osservanza del principio generale che vede il  diritto  di\nciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell\u0027eguale\nprotezione  del  coesistente  diritto  degli  altri.  Le  simmetriche\nposizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi\nessenziali della comunita\u0027, che possono richiedere la  sottoposizione\ndella persona a trattamenti sanitari  obbligatori,  posti  in  essere\nanche nell\u0027interesse della persona stessa, o prevedere la  soggezione\ndi essa ad oneri particolari» (sentenza  n.  218  del  1994)\"  (sent.\n15/2023). \n    Tanto, per quieta giurisprudenza di codesta on.  le  Corte,  puo\u0027\nessere preteso solo se via sia, tra le  altre  condizioni,  anche  la\nprevisione  di  un  ristoro  per  i  danni  sopportati  dal   singolo\nnell\u0027interesse della collettivita\u0027, come dianzi esaminato. \n    Di conseguenza, non puo\u0027 ritenersi di attribuire a  tale  ristoro\nnatura «previdenziale» (come individuata dal MEF nel  dossier  dianzi\nillustrato sul monitoraggio della spesa sanitaria), posto  che  tanto\nla dottrina quanto la giurisprudenza costituzionale hanno evidenziato\ncome le prestazioni previdenziali siano  garantite  ai  lavoratori  e\nfacciano riferimento a  diverse  forme  di  solidarieta\u0027  che  vigono\nall\u0027interno delle singole categorie di lavoratori, consentendo  anche\nuna gradualita\u0027 della tutela, sulla base della  differente  posizione\nsocioeconomica nel contesto  lavorativo  e  rimarcando  la  posizione\nprivilegiata di cui godono i lavoratori,  dovuta  al  «contributo  di\nbenessere offerto alla collettivita\u0027  oltreche\u0027  delle  contribuzioni\nprevidenziali prestate» (sent. n. 31 del 1986): \n    Al riguardo, si distingue tra il primo comma dell\u0027art.  38  Cost.\nche  garantisce  «ai  cittadini  il  minimo  esistenziale,  i   mezzi\nnecessari per  vivere»  e  il  secondo  comma,  che  «garantisce  non\nsoltanto  la  soddisfazione   dei   bisogni   alimentari,   di   pura\n\"sussistenza\" materiale bensi\u0027 anche il soddisfacimento di  ulteriori\nesigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (sent. n. 31  del\n1986). In siffatta sentenza Codesta Ecc.ma  Corte  ha  tracciato  una\nnetta demarcazione tra assistenza e previdenza con riferimento a  tre\nspecifici profili: i soggetti presi in considerazione («cittadini» da\nuna parte e «lavoratori» dall\u0027altra); i  fatti  giuridici  dai  quali\nsorgono i relativi rapporti (inabilita\u0027 al lavoro e mancanza di mezzi\nnecessari  per  vivere,  da  un  lato,   e   «infortunio,   malattia,\ninvalidita\u0027 e vecchiaia, disoccupazione  involontaria»,  dall\u0027altro);\nil «contenuto finalistico  delle  due  prestazioni».  A  quest\u0027ultimo\nproposito, conseguentemente, l\u0027art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai\ncittadini «il minimo esistenziale, i  mezzi  necessari  per  vivere»,\nmentre  al  comma  2  assicura  ai  lavoratori   «non   soltanto   la\nsoddisfazione dei bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale\nbensi\u0027 anche il soddisfacimento di  ulteriori  esigenze  relative  al\ntenore di vita dei lavoratori». \n    Del pari, non puo\u0027 essere  affermata  la  natura  «assistenziale»\ndella prestazione, se non in senso lato:  invero,  Stato,  regioni  e\ncomuni garantiscono  e  finanziano  un  sistema  di  assistenza,  che\nassicura un complesso di prestazioni economiche  e  di  servizi  alla\npersona, a cui si  aggiungono  le  risorse  dell\u0027Unione  europea.  In\nquesto complesso sistema si intrecciano, si sovrappongono, e talvolta\nconfliggono, competenze, meccanismi di finanziamento  e  diritti  dei\nsingoli. \n    Il diritto all\u0027assistenza sociale e\u0027 menzionato nel solo art. 38,\ncomma 1, Cost. per il quale  «ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e\nsprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  mantenimento\ne all\u0027assistenza  sociale».  Tuttavia,  nonostante  questo  esplicito\nriferimento nel titolo III della Costituzione,  l\u0027assistenza  sociale\nnon  e\u0027   menzionata   nel   titolo   V,   dedicato   all\u0027ordinamento\nistituzionale (art. 117), a differenza della tutela della  salute,  a\ncui spesso e\u0027 accomunata, che  e\u0027  invece  esplicitamente  attribuita\nalla competenza concorrente di Stato e regioni. L\u0027assistenza  sociale\nrientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate»,  che\nuna ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito  in\nvia residuale (art. 117, comma 4) alle regioni. (9) \n    Codesta on.le Corte ritiene che la necessita\u0027  di  alleviare  una\nsituazione di estremo bisogno e  di  difficolta\u0027  «non  compresa  tra\nquelle assicurate dal sistema previdenziale ne\u0027 da quello  sanitario,\n...  costituisce  un  intervento  di   politica   sociale   attinente\nall\u0027ambito materiale dell\u0027assistenza dei servizi sociali, oggetto  di\nuna competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del\n2013). L\u0027intervento assistenziale  «non  risponde  quindi  a  criteri\nautomatici  e  non  e\u0027  prevista  in  favore  indifferenziato   (...)\nrichiede, al contrario, l\u0027esistenza di alcune precise condizioni, fra\nle  quali,  anzitutto,  l\u0027esistenza  di  una   situazione   economica\ncaratterizzata da un basso reddito  familiare».  Deve  sussistere  un\n«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di\nintervento e la  rimozione  o  il  superamento  della  situazione  di\nsvantaggio o di bisogno, per la promozione  del  benessere  fisico  e\npsichico della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del quale\nla prestazione rientra nell\u0027area previdenziale. \n    Pertanto  Codesta  Ecc.ma  Corte   individua   nella   condizione\nsoggettiva  del  singolo,  destinatario  delle  provvidenze,   e   la\nsituazione di bisogno, gli elementi  caratterizzanti  la  prestazione\nsociale e per questo si ritiene  che  l\u0027indennizzo  in  disamina  non\npossa avere una matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato\na prescindere  dalle  condizioni  economiche  del  danneggiato,  come\nevincibile dalla stessa legge n. 210/1992. \n    Codesta Ecc.ma Corte ha delimitato  anche  il  perimetro  esterno\ndell\u0027assistenza sociale rispetto a materie  contigue,  di  competenza\nconcorrente o esclusiva dello  Stato  quali  previdenza,  sanita\u0027  ed\nimmigrazione, e  rispetto  a  materie  trasversali,  come  i  livelli\nessenziali concernenti i diritti civili e sociali o materie frutto di\nelaborazione giurisprudenziale della stessa  Corte,  come  l\u0027edilizia\nabitativa residenziale. \n    Una volta definiti i contenuti della materia e il suo  perimetro,\ne\u0027 tuttavia opportuno considerare come gli interventi  di  assistenza\nsociale possano ricadere in un ambito ove il legislatore si  trova  a\n«disciplinare,  in  maniera  unitaria,  fenomeni  sociali  complessi,\nrispetto ai quali si delinea \"una fitta  trama  di  relazioni,  nella\nquale ben difficilmente sara\u0027 possibile isolare un singolo interesse\"\nquanto piuttosto interessi distinti\" che ben possono ripartirsi lungo\nl\u0027asse delle competenze normative di Stato e regioni\" (sent.  n.  278\ndel 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte»  (Sent.  n.\n94 del 2007). \n    Per questo, utilizzando il primario criterio della prevalenza, si\nritiene che la prestazione vada inquadrata nell\u0027ambito della  materia\n«tutela della salute», ricorrendo tutti i  connotati  caratterizzanti\nsiffatto ambito. \n    Difatti, nella recente sentenza n. 35/2023  si  afferma  che  «la\nmancata previsione del diritto all\u0027indennizzo in  caso  di  patologie\nirreversibili derivanti da determinate vaccinazioni  raccomandate  si\nrisolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in  quanto  le\nesigenze di solidarieta\u0027 sociale e di tutela della salute del singolo\nrichiedono  che  sia  la  collettivita\u0027  ad  accollarsi  l\u0027onere  del\npregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che  siano\ni singoli danneggiati a  sopportare  il  costo  del  beneficio  anche\ncollettivo.  In  tali   casi,   l\u0027estensione   dell\u0027indennizzo   alle\nvaccinazioni raccomandate completa il  \"patto  di  solidarieta\u0027\"  tra\nindividuo e collettivita\u0027 in tema di tutela della salute e rende piu\u0027\nserio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei\ntrattamenti vaccinali, al  fine  della  piu\u0027  ampia  copertura  della\npopolazione». \n    La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione  della\nCorte di cassazione precisano altresi\u0027 che, ove si ritenesse che tale\nspesa  non  possa   essere   qualificata   come   spesa   prettamente\n«sanitaria», la stessa non potrebbe  che  essere  intesa  come  spesa\n«previdenziale», di  competenza  legislativa  esclusiva  statale,  in\nconsiderazione  dell\u0027«analogo  fondamento  costituzionale  delle  due\nerogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella  indennitaria  -\nentrambe fondate sugli obblighi di solidarieta\u0027 sociale» (Considerato\nin diritto, par. 1.1; allegato n. 4). \n    In ordine al mancato riconoscimento delle  medesime  risorse,  e\u0027\nperaltro evidente il «paradosso» delle richieste del Ministero  della\nsalute nei confronti della Regione Puglia:  invero,  da  un  lato  il\nMinistero ritiene che la regione, versando in  piano  operativo,  non\npossa destinare risorse del bilancio autonomo a spese  sanitarie  non\nLEA, e d\u0027altro lato richiede che la regione provveda, nell\u0027ambito del\nproprio bilancio autonomo, a reperire le ingenti  risorse  necessarie\nper il pagamento di tali indennizzi di spettanza, come  detto,  dello\nstesso Ministero della salute, pur non rientrando nei LEA. \n    Al  riguardo,  appare  opportuna  un\u0027ultima  considerazione:  ove\ndovesse non condividersi la natura sanitaria  della  correlata  spesa\n(con conseguente onere a carico del Fondo sanitario regionale  o  con\ntrasferimenti dedicati da parte dello Stato, come  nella  ipotesi  di\ncui all\u0027art. 1, comma 1-bis, della medesima legge  n.  210/1992),  la\nstessa se  ritenuta  spesa  afferente  alla  funzione  di  previdenza\nsociale, e\u0027, ai sensi dell\u0027art. 38 Cost., assolutamente estranea alle\nfunzioni  e  al  bilancio  regionale,  rientrante  nella   competenza\nesclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera  o);  se  venisse\nprivilegiato  l\u0027aspetto  assistenziale,  la  violazione  dei   doveri\nimposti dalla normativa statale piu\u0027 volte richiamata del 1992 e  del\n2015 incide sulla competenza residuale regionale, che  oltretutto  si\ntrova limitata,  se  non  impedita,  ad  esercitare  regolarmente  le\nproprie  funzioni  in  materia  qua,  anche  a  mente   del   decreto\nlegislativo n. 112/98, alla luce della disciplina statale che  impone\na  carico  delle  regioni  l\u0027obbligo  di  erogazione  di   indennizzi\ncorrelati a trattamenti sanitari previsti dalla normativa statale, in\nvirtu\u0027 delle notevoli difficolta\u0027  di  provvista  finanziaria  dianzi\nindicate, come meglio si illustrera\u0027 infra. \n    Pertanto, e\u0027 evidente che o venga rivendicata la natura sanitaria\no  quella  assistenziale/previdenziale,  l\u0027onere   per   i   medesimi\nindennizzi non possa  essere  in  ogni  caso  addossato  al  bilancio\nregionale. \n    Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all\u0027attenzione  della\necc.ma Corte la questione di legittimita\u0027 costituzionale della intera\nlegge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione  dello\nstato per l\u0027anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il\ntriennio 2025-2027», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie\ngenerale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43,\nnonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 273 a 384,\ndisciplinanti il finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale\nstandard cui concorre lo  Stato,  nella  parte  in  cui  nulla  viene\ndisposto, nei termini suindicati, per il pagamento  degli  indennizzi\nex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; \n        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 784 a 794,\nnella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le regioni a statuto\nordinario assicurano, secondo le modalita\u0027 previste dai commi da  785\na 794, un contributo alla finanza  pubblica,  aggiuntivo  rispetto  a\nquello previsto a legislazione vigente, pari a 280  milioni  di  euro\nper l\u0027anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal\n2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0027anno 2029  (comma  786),\nnon  si  tiene  conto,  anche  ai  fini   della   valutazione   della\nsostenibilita\u0027 dei relativi costi,  degli  ulteriori  contributi  e/o\ntagli e/o anticipazioni di risorse gia\u0027 effettuate ed  effettuande  a\ncarico  del  comparto  regionale  a  titolo  di   anticipazioni   per\nl\u0027erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; \n        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione\n«15 - Politiche previdenziali (25)», nella  parte  in  cui  non  v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e\ndisposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma\n«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle\ncure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per\nl\u0027esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l\u0027esercizio  finanziario\n2027, non e\u0027  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all\u0027erogazione  degli\nindennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo\n2025-2026-2027; \n        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  regioni  a\ntitolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge\nn. 210/1992, per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Violazione degli articoli 114 e  119  Cost.  nonche\u0027  dell\u0027art.  7\ndecreto legislativo n. 112/1998, dell\u0027art. 1, comma 586, della  legge\n28 dicembre 2015, n. 208 e dell\u0027art. 1, comma 821 legge n.  178/2020,\nquali norme interposte. \n    Le norme innanzi censurate  risultano  lesive,  in  primo  luogo,\ndegli  articoli  114  e  119  della  Costituzione  atteso  che,   non\nprevedendo alcun contributo in favore delle regioni per la causale in\ndisamina, de facto ingessano la loro capacita\u0027 di spesa,  caricandole\ndi un onere che per legge non compete  loro  se  non  a  titolo,  per\nl\u0027appunto,  di   anticipazione.   Tanto   comporta   una   violazione\ndell\u0027autonomia politica e delle  competenze  finanziarie  degli  enti\nregionali, impattando  incisivamente  sulla  possibilita\u0027  di  questi\nultimi  di  perseguire  con  mezzi  idonei   il   proprio   indirizzo\npolitico-amministrativo. \n    Tali disposizioni infrangono,  per  altro  verso,  l\u0027insegnamento\nreso  da  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale   relativamente   al\nprincipio  del  parallelismo  tra  responsabilita\u0027  di  disciplina  e\nresponsabilita\u0027 finanziaria o  principio  di  corrispondenza  tra  le\nentrate e le funzioni, dopo la  riforma  del  titolo  V  della  parte\nseconda della Costituzione, costantemente ribadito  a  partire  dalla\nsentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale  sentenza\nn. 16 e n. 17 del  2004;  n.  17  del  2005;  e,  piu\u0027  recentemente,\nsentenza n. 40 del 2022), giacche\u0027 la dimensione  quantitativa  delle\nentrate regionali e\u0027 predisposta in correlazione con l\u0027ampiezza delle\nfunzioni proprie della stessa regione. \n    Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che  qui  rileva:  «In\nbase all\u0027art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti,  il  sistema\ndi finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su \"tributi ed\nentrate propri\", \"compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali\nriferibile al loro territorio\", quote di \"un fondo perequativo, senza\nvincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con  minore  capacita\u0027\nfiscale\". Le risorse derivanti dalle  suddette  fonti  devono  essere\nsufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a  tali\nenti  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni   pubbliche   loro\nattribuite\"...» (enfasi aggiunta). \n    E\u0027 la stessa norma statale (art. 1, comma  586,  della  legge  28\ndicembre 2015, n. 208) a prevedere testualmente che  «Gli  indennizzi\ndovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,  somministrazioni  di\nemoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio  1992,  n.\n210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni,  in\nattesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono\nanticipati da ogni regione agli aventi  diritto»  (enfasi  aggiunta),\nsicche\u0027 la disciplina impugnata si  appalesa  lesiva  di  tale  norma\ninterposta, come pure anche della disciplina interposta di  cui  alla\nlegge del 2020 (n. 178, art. 1 comma 821),  istitutiva  del  relativo\nfondo, avendo lo Stato solo in parte provveduto (per il 2021 e per il\n2023), a corrispondere alle  regioni  quanto  dalle  stesse  erogato,\nnonostante l\u0027obbligo imposto dalle  norme  suindicate  di  provvedere\nalle risorse finanziarie necessarie per far fronte  al  pagamento  di\nsiffatti indennizzi, assicurando  alle  amministrazioni  territoriali\nforme di ristoro, come espressamente previsto dalla citata  normativa\nstatale in maniera autovincolante, con la conseguenza che l\u0027omissione\ncensurata si appalesa lesiva anche di queste norme interposte. \n    La violazione e\u0027 ancor piu\u0027 manifesta se sol si consideri  l\u0027art.\n7 decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b),  secondo\ncui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di  una  quota\ndelle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai  sensi\ne nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo,  degli  oneri\nderivanti dall\u0027esercizio delle funzioni e dei compiti  conferiti  nel\nrispetto dell\u0027autonomia politica e di programmazione degli enti», del\npari attinto dalla carenza denunziata. \n    Invero, la lesione dell\u0027art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione\nappare  indubbia  laddove  le  disposizioni   censurate,   aggravando\nulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola  secondo  la\nquale  il  sistema  delle  entrate  degli  enti  territoriali,   come\nstrutturato  dalla  pertinente  disposizione   costituzionale,   deve\nconsentire l\u0027assolvimento del normale  esercizio  delle  funzioni  ad\nessi attribuite. \n    Si ribadisce, a tale  riguardo,  come  sia  del  tutto  intuitivo\nl\u0027effetto  che  le   norme   di   bilancio   carenti   dell\u0027auspicata\nassegnazione produrranno in termini di riduzione di  servizi  in  una\nregione gia\u0027 ingessata  dal  Programma  operativo  per  il  disavanzo\nsanitario ancora in atto. \n    Difatti, la continua  sottrazione  di  risorse  che  si  viene  a\ngenerare   per   effetto   delle   norme    censurate,    dilatandola\ndrammaticamente  anche  per  gli  anni  a  venire  contrasta  con  il\nprincipio di autonomia finanziaria degli enti locali, imponendo  alle\nregioni che subiscono di  anno  in  anno  gli  effetti  negativi  del\nmancato  rimborso  di  rivedere,  in  peius,  i  propri  servizi   ai\ncittadini, in palese spregio ad ogni buona regola  di  decentramento,\ndi leale collaborazione (come si  dira\u0027  meglio  infra),  nonche\u0027  al\ncanone di responsabilita\u0027 del mandato politico degli  amministratori,\ncostretti  non  solo  a  «subire»  l\u0027anticipo  degli  indennizzi  per\nfinalita\u0027 solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato,  ma\nanche a disporre di minori risorse per l\u0027esercizio della loro azione.\nI commi  1  e  4  dell\u0027art.  119  della  Costituzione  risultano,  in\nparticolare,  ulteriormente  violati  dalla  disposizione   impugnata\nperche\u0027, in  assenza  di  qualsivoglia  valutazione  di  impatto,  la\nmancata previsione  delle  risorse  necessarie  a  neutralizzare  gli\neffetti negativi dell\u0027anticipazione degli indennizzi mette a  rischio\nla  possibilita\u0027  per  le  amministrazioni   locali   di   provvedere\nall\u0027esercizio normale delle loro funzioni. \n    Vero che non esiste una garanzia di carattere quantitativo e che,\ncon riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse,  la\nCorte ha sostenuto che la riassegnazione di queste ultime  «e\u0027  priva\ndi qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle  modalita\u0027,\nall\u0027entita\u0027 e  ai  tempi,  rimesse  al  legislatore  statale»  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 83 del 2019). \n    Altrettanto   vero,   tuttavia,   e\u0027   il   fatto    che    grava\nindiscutibilmente sullo  Stato  l\u0027obbligo  e  la  responsabilita\u0027  di\nassicurare che le risorse messe a disposizione  delle  regioni  siano\nsufficienti a garantire l\u0027esercizio delle funzioni (tanto piu\u0027 che lo\nStato  medesimo,  con  propria  legge,  ha  definito  la  natura   di\nanticipazione di siffatta erogazione) e che, secondo  la  consolidata\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, non sono  ammissibili  sic\net simpliciter  tagli  lineari  di  carattere  permanente,  quali  si\nrivelano de facto le omesse assegnazioni perpetrate negli anni. \n    E\u0027 stato affermato, in tal senso, che «norme statali che  fissano\nlimiti  alla  spesa  delle  regioni  e  degli  enti  locali   possono\nqualificarsi principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanza\npubblica alla condizione, tra l\u0027altro, che si limitino a prevedere un\ncontenimento  complessivo  della   spesa   corrente   dal   carattere\ntransitorio (ex multis, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016,  n.\n218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44  del  2014,\nn. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del  2012,  n.  182\ndel 2011). Non e\u0027 in discussione il potere del legislatore statale di\nprogrammare risparmi anche di lungo  periodo  relativi  al  complesso\ndella spesa  pubblica  aggregata.  E  questa  Corte  ha,  anzi,  gia\u0027\nchiarito  che  «una  censura  che  lamenta  il   presunto   carattere\npermanente  dello  specifico  contributo   non   e\u0027   provata   dalla\ncircostanza che  essa  si  aggiunga  agli  effetti  delle  precedenti\nmanovre di finanza pubblica» (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le\nsingole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare\nil carattere  della  temporaneita\u0027,  al  fine  di  definire  in  modo\nappropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei  cicli\ndi bilancio e piu\u0027 in generale della situazione economica del  Paese,\n«il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli\nenti locali, evitando la sostanziale estensione dell\u0027ambito temporale\ndi  precedenti  manovre   che   potrebbe   sottrarre   al   confronto\nparlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici  di\nqueste ultime in un periodo piu\u0027 lungo» (sentenza n. 169  del  2017)»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018). \n    E  ancora:  «la  riduzione  sproporzionata  delle  risorse,   non\ncorredata da adeguate misure compensative, e\u0027  infatti  in  grado  di\ndeterminare un  grave  vulnus  all\u0027espletamento  ...  delle  funzioni\nespressamente conferite dalla legge (...). Dunque la forte  riduzione\ndelle risorse  destinate  a  funzioni  esercitate  con  carattere  di\ncontinuita\u0027 ed in  settori  di  notevole  rilevanza  sociale  risulta\nmanifestamente irragionevole proprio per l\u0027assenza  di  proporzionate\nmisure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento\n(su  analoga  questione,  sentenza   n.   188   del   2015)»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 del 2016). \n    Per giunta, al fine di valutare  appieno  la  consistenza  e  gli\neffetti irreversibili della disposizione impugnata, occorre  compiere\nquella necessaria valutazione di contesto che porta ad escludere che,\nper altro verso,  sia  data  la  possibilita\u0027  agli  enti  locali  di\nriassorbire le risorse venute meno, tali e tante sono  le  criticita\u0027\ndell\u0027attuale sistema e  la  sua  conclamata  incapacita\u0027,  anche  per\neffetto della sottoposizione della Regione Puglia al Piano di rientro\nda parecchi anni. \n    Proprio  sulla  scorta  dell\u0027esperienza   verificatasi   con   la\nsoppressione  delle  province  e  consequenziale   trasferimento   di\ncompetenze e funzioni, Codesta On.  le  Corte  ha  insegnato  che  in\nsiffatte  fattispecie  «L\u0027omissione  del  legislatore  statale   lede\nl\u0027autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,\nCost.), perche\u0027  la  necessita\u0027  di  trovare  risorse  per  le  nuove\nfunzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle\nfunzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi\u0027  in  contrasto  con  il\nprincipio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile\ndall\u0027art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016,  n.  188\ndel 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del\n1999, n. 381 del 1990), perche\u0027 all\u0027assegnazione delle  funzioni  non\ncorrisponde l\u0027attribuzione delle relative risorse, nonostante  quanto\nrichiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). \n    Come rammentato anche piu\u0027 di recente (sent. n. 73/2023), «L\u0027art.\n119 Cost. \"impedisce che lo Stato  si  appropri  di  quelle  risorse,\ncostringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire\ni fondi necessari nell\u0027ambito del  proprio  bilancio,  adeguato  alle\nfunzioni  preesistenti.  L\u0027omissione  del  legislatore  statale  lede\nl\u0027autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,\nCost.), perche\u0027  la  necessita\u0027  di  trovare  risorse  per  le  nuove\nfunzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle\nfunzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi\u0027  in  contrasto  con  il\nprincipio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile\ndall\u0027art. 119, quarto comma, Cost.». \n    Codesta on. le Corte (sentenza n. 71/2023) ha  puntualizzato  che\n«in  base  all\u0027art.  119  Cost.,  \"le  risorse  ...   devono   essere\nsufficienti  a  consentire  agli  enti  territoriali  di   finanziare\nintegralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite  (art.  119,\nsecondo, terzo e quarto comma), ... Percio\u0027, ai sensi dell\u0027art.  119,\nquarto comma, Cost., \"le  funzioni  degli  enti  territoriali  devono\nessere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi\ntre commi  del  medesimo  art.  119  Cost.,  attraverso  un  criterio\nperequativo trasparente e ostensibile\", in  attuazione  dei  principi\nfissati dall\u0027art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009\n(sentenza n. 220 del 2021)». \n2. Violazione dell\u0027art.  117,  comma  III,  Cost.  nella  materia  di\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027art. 119 Cost. \n    Risultano altresi\u0027 lese le succitate disposizioni primarie, posto\nche lo schema normativo utilizzato dal Legislatore statale  (che  non\nopera  direttamente   un   «taglio»   di   risorse,   ne\u0027   riconosce\nespressamente un ulteriore contributo a carico delle regioni,  ma  si\nlimita a demandare alle stesse, sin dall\u0027anno 2015, l\u0027«anticipazione»\ndei pagamenti degli indennizzi in favore dei cittadini «in attesa del\ntrasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute»),  e\u0027  ancora  piu\u0027\ninsidioso in quanto si traduce, di fatto, in un ulteriore  contributo\nalla finanza pubblica «occulto» o «mascherato», concretizzandosi tale\ndictum in un taglio delle risorse  di  spesa  corrente  del  bilancio\nautonomo delle regioni, senza peraltro la previsione di alcun termine\nfinale (e di qui la censura in particolare dei commi da 784 a 794). \n    Al  riguardo,  la  giurisprudenza  costituzionale   e\u0027   costante\nnell\u0027affermare che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle\nregioni  e  degli   enti   locali   possono   qualificarsi   principi\nfondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione,\ntra l\u0027altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio  della\nmedesima,  intesi  nel   senso   di   un   transitorio   contenimento\ncomplessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex  multis,\ntra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218  e  n.  189  del\n2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236  e  n.  229\ndel 2013, n. 217, n. 193 e  n.  148  del  2012,  n.  182  del  2011)\"\n(sentenza Corte costituzionale n. 141 2016). \n    Anche di  recente,  codesto  on.le  Giudicante  ha  ribadito  che\n«Questa Corte (...) ha in piu\u0027 occasioni sottolineato  che  lo  Stato\npuo\u0027  imporre  limitazioni  all\u0027autonomia   di   spesa   degli   enti\nterritoriali, purche\u0027 abbiano,  entro  i  limiti  di  cui  si  dira\u0027,\nportata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169  del\n2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del  2014,  n.  236  del\n2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n.  36  del\n2004). Tale orientamento, pur  essendosi  affermato  in  relazione  a\ninterventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della\nfinanza pubblica, esprime un  principio  generale  applicabile  anche\nnell\u0027odierna fattispecie in  cui  lo  Stato,  nell\u0027esercizio  di  una\npropria competenza legislativa, incide sulla capacita\u0027 di spesa degli\nenti territoriali» (sentenza n.  63/2024).  Da  ultimo,  anche  nella\nrecente sentenza n. 195/2024, e\u0027 stata confermata la  necessita\u0027  che\nle  previsioni  normative  dei  contributi  alla   finanza   pubblica\nrichiesti  agli  enti  territoriali  rispettino  il  requisito  della\n«temporaneita\u0027» e  della  «transitorieta\u0027»,  ricordando  che  «questa\nCorte  ha  stigmatizzato  la  prassi  della  \"sostanziale  estensione\ndell\u0027ambito  temporale  di  precedenti   manovre\",   perche\u0027   questa\n\"potrebbe sottrarre al confronto parlamentare  la  valutazione  degli\neffetti complessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu\u0027\nlungo\" (sentenze n. 103 del 2018 e n. 169 del  2017,  nonche\u0027,  nello\nstesso senso, sentenza n. 154 del 2017)». \n    Peraltro,  nella  medesima  sentenza  n.   195/2024,   e\u0027   stato\nevidenziato che l\u0027illegittimita\u0027 delle continue proroghe e, per cosi\u0027\ndire, dell\u0027imposizione da parte dello Stato  di  vincoli  «sine  die»\nalle autonomie  territoriali,  discende  anche  dall\u0027obbligo  per  lo\nStato, in quanto  «custode  della  finanza  pubblica  allargata»,  di\n«acquisire  adeguati   elementi   istruttori   sulla   sostenibilita\u0027\ndell\u0027importo del contributo  da  parte  degli  enti  ai  quali  viene\nrichiesto». \n    Sul punto l\u0027on.le Corte evidenzia che «tale valutazione e\u0027 dunque\nfunzionale a scongiurare l\u0027adozione di \"tagli al buio\", i quali oltre\na poter risultare non sostenibili dalle autonomie  territoriali,  con\nimprevedibili ricadute sui  servizi  offerti  alla  popolazione,  non\nconsentirebbero  nemmeno  una  trasparente   ponderazione   in   sede\nparlamentare», rimarcando peraltro, sul punto «la  necessita\u0027  di  un\nossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di  leale\ncollaborazione» e sollecitando il legislatore,  nella  predetta  fase\nistruttoria,  «a  non  trascurare»  il  coinvolgimento   delle   sedi\nistituzionali gia\u0027 appositamente contemplate e deputate al  confronto\ntra il Governo e le autonomie territoriali. \n    Anche alla  luce  di  tale  pronuncia,  e\u0027  evidente  che,  nella\nfattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di  addossare\nai bilanci  autonomi  regionali  i  costi  relativi  agli  indennizzi\nriconosciuti dalla legge n. 210/1992 sia  assolutamente  illegittima,\nvuoi perche\u0027 non supportata da alcun elemento normativo (posto che la\nnorma  vigente  riconosce  in  capo  allo   Stato   l\u0027obbligo   della\nrestituzione delle risorse meramente anticipate dalle regioni),  vuoi\nperche\u0027 non avallata da alcuna «istruttoria» da  parte  dello  Stato,\ntesa a valutare la (in)sostenibilita\u0027 di tali costi  da  parte  delle\nregioni e, in particolare, della Regione Puglia (anche per i  vincoli\nfinanziari cui la stessa e\u0027 sottoposta e per la  notevole  dimensione\nquantitativa degli indennizzi corrisposti e da corrispondere) per  il\ntramite delle ASL. Al riguardo si ribadisce che le regioni hanno piu\u0027\nvolte, nel corso  degli  anni,  evidenziato  in  sede  di  Conferenza\nUnificata (organo peraltro riconosciuto nella  medesima  sentenza  n.\n195/2024 quale sede competente al fine della  verifica  della  dovuta\nistruttoria sulla sostenibilita\u0027  dei  tagli)  l\u0027insostenibilita\u0027  di\ntali costi sul bilancio autonomo regionale  (come  evidenziato  nelle\nosservazioni rese in sede di Conferenza, dianzi illustrate).  Invero,\nnello sviluppo normativo della problematica degli indennizzi previsti\ndalla legge n. 210/1992, pur risultando evidente dal  dato  normativo\nche le regioni solo  transitoriamente  e  provvisoriamente  avrebbero\ndovuto farsi  carico  dei  suddetti  oneri,  di  fatto  lo  Stato  ha\ncontinuato ad addossare alle regioni tali  costi,  riconoscendo  alle\nstesse per alcuni anni (2021 e 2023) solo  esigui  ristori  (art.  1,\ncomma 821, legge n. 178/2020; art.  9,  comma  11,  decreto-legge  n.\n145/2023 conv. in  legge  191/2023)  e,  a  partire  dall\u0027anno  2024,\nomettendo  qualsiasi  contributo  per   l\u0027erogazione   dei   medesimi\nindennizzi, pur nell\u0027invarianza della previsione normativa. \n    L\u0027inerzia legislativa nel trasferire alle regioni le somme dovute\ne\u0027, come detto, assolutamente illegittima e ingiustificata, anche  in\nconsiderazione della diretta erogazione da parte del Ministero  della\nsalute di indennizzi correlati a  fattispecie  assolutamente  simili,\nquali gli indennizzi previsti in favore dei soggetti  danneggiati  da\nvaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e\nin favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui  alla\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244. \n    Pertanto, pur non  volendo  la  regione  sottrarsi  al  ruolo  di\nausilio allo Stato che puo\u0027  essere  ravvisato  nella  erogazione  in\nconto  anticipazioni  dei  medesimi  indennizzi  tramite  le  Aziende\nsanitarie locali (come peraltro ha  sinora  fatto),  la  stessa,  per\nl\u0027anno 2025 e ancora di piu\u0027 per il 2026  e  il  2027  e,  in  chiave\nprospettica, almeno sino al 2029,  in  considerazione  degli  importi\ncrescenti imposti dalla normativa statale a titolo di  concorso  alla\nfinanza pubblica, non e\u0027 in  grado  di  assicurare,  in  assenza  dei\ndovuti trasferimenti da  parte  dello  Stato,  l\u0027anticipazione  nella\nerogazione ai cittadini dei medesimi indennizzi di spettanza, occorre\nribadirlo, dello Stato. \n    Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato  in  piu\u0027  occasioni\nche  «l\u0027esistenza  di  oneri  nascenti  dal  contenuto  della   legge\ndetermina la necessita\u0027 dell\u0027indicazione  dei  mezzi  finanziari  per\nfarvi   fronte.   Verrebbe   altrimenti   \"disatteso    un    obbligo\ncostituzionale  di  indicazione  al  quale  il   legislatore,   anche\nregionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo\u0027 sottrarsi,\nogni qual volta esso preveda attivita\u0027 che non possano realizzarsi se\nnon per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4\ndel 2014), (sent. n. 10/2016). Al riguardo  si  osserva  innanzitutto\nche la Regione Puglia versa in piano di rientro e  che  pertanto  non\npuo\u0027 sostenere spesa sanitaria ulteriore tramite risorse del bilancio\nautonomo (sul punto, si ribadisce che la qualificazione dei  medesimi\nindennizzi quale \"spesa sanitaria\"  e\u0027  assolutamente  inequivocabile\nanche alla luce della citata sentenza n. 35/2023, rinviando sul punto\nalle osservazioni gia\u0027 formulate supra). \n    Negli ultimi tre esercizi  finanziari  (ovvero  in  relazione  ai\nrendiconti per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023), la Regione\nPuglia  ha  peraltro  coperto  il  maggior  disavanzo  delle  aziende\nsanitarie ricorrendo all\u0027istituto eccezionale dello svincolo di quote\ndel proprio avanzo vincolato di amministrazione  (cfr.  deliberazione\ndella Giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022, per complessivi euro\n118 milioni; deliberazione della  giunta  regionale  n.  573  del  28\naprile 2023, per complessivi euro 149 milioni e  deliberazione  della\nGiunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024, per complessivi  euro  39\nmilioni; doc 15-16-17). \n    Il rischio concreto e\u0027 che tali costi, in assenza degli  adeguati\ntrasferimenti  da  parte  dello  Stato  e  della  restituzione  degli\narretrati, non possano essere  anticipati  dalle  ASL  nell\u0027esercizio\nfinanziario in  corso  e  nei  successivi,  con  evidente  gravissimo\npregiudizio che si configurerebbe in  danno  di  soggetti  che  hanno\nsubito complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni  -\nrese obbligatorie o  fortemente  raccomandate  dallo  Stato/Ministero\ndella salute -, trasfusioni  di  sacche  di  sangue  e/o  plasma  e/o\nsomministrazione di emoderivati infetti ed erroneamente  non  testati\nper la presenza dei virus delle epatiti virali e dell\u0027HIV. \n3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in  relazione\nall\u0027art. 119 Costituzione. \n    Le norme censurate si pongono in  frontale  contrasto,  altresi\u0027,\ncon il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  120  Cost.,\nsempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.. \n    Codesta on.le Corte costituzionale, negli  interventi  successivi\nalla riforma del Titolo V, nel solco della propria giurisprudenza  in\nmateria (sent. n. 19 e  242  del  1997),  ha  assicurato  la  portata\ngenerale del  principio  di  leale  collaborazione  evincibile  dalle\nsuindicate norme, principio che, come  nell\u0027assetto  precedente,  non\npuo\u0027 che «operare su  tutto  l\u0027arco  delle  relazioni»  fra  Stato  e\nautonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003). \n    Invero, con il  nuovo  titolo  V  della  Costituzione  si  ha  un\ndefinitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica  che\naveva pervaso il periodo precedente, in  favore  di  un  assetto  dei\nrapporti in cui «gli enti costitutivi  della  Repubblica»  (art.  114\nCost.), dotati di pari dignita\u0027 istituzionale, sono chiamati ad agire\nnon per competenze separate ma interagenti e spesso  interdipendenti.\nE\u0027 proprio per tali ordini di motivi che, in  questo  nuovo  assetto,\ngli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare  i\nprincipali   strumenti   attraverso   cui   garantire   il   concreto\nfunzionamento della Repubblica delle autonomie. \n    Segnatamente,   il   sistema   delle    Conferenze    ha    visto\nprogressivamente  accrescere  sempre  di  piu\u0027  la  sua   centralita\u0027\nnell\u0027ambito dell\u0027ordinamento fino a diventare,  di  fatto,  la  «via»\nattraverso cui si e\u0027 cercato di dare attuazione  al  nuovo  titolo  V\ndella Costituzione. \n    Orbene, giova riportare  le  prime  osservazioni  alla  legge  di\nbilancio  qui  censurata,  rese  in  conferenza  regioni  e  province\nautonome (doc.  2)  del  18  dicembre  2024  (parere  reso  ai  sensi\ndell\u0027art. 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto  legislativo  28\nagosto 1997, n. 281), che lamentano l\u0027atteggiamento del tutto silente\ndello Stato sul punto: «... destano preoccupazione  l\u0027importanza,  la\nsignificativita\u0027 e la progressione pluriennale  del  contributo  alla\nfinanza pubblica  previsto  dal  Ddl  Bilancio  dello  Stato  2025...\noccorre  ricordare  anche  i  precedenti  contributi   alla   finanza\npubblica, definiti come tagli ai trasferimenti a partire dal 2011 che\nsono ormai consolidati nei risparmi di spesa tendenziale dello  Stato\nma che gravano tutt\u0027ora sui bilanci regionali ad es. i tagli per  4,5\nmld ex lege n. 59/1997 effettuati con il  DL  78/2010  come  pure  il\ncontributo del passaggio dal  patto  di  stabilita\u0027  al  pareggio  di\nbilancio. In particolare, a mero titolo esempio riguardo ai tagli  ex\nlege 59/1997, c\u0027e\u0027 il tema del mancato finanziamento  della  funzione\nsugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di\ntipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni\ne somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,\nn. 210, per cui le competenze  sono  state  attribuite  alle  regioni\nsenza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210\ne successive modificazioni ed integrazioni  prevede  all\u0027art.  8  che\n«gli indennizzi previsti dalla presente legge  sono  corrisposti  dal\nMinistero della sanita\u0027». L\u0027art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre\n2015, n. 208 ha precisato che «gli  indennizzi  dovuti  alle  persone\ndanneggiate  da  trasfusioni,  somministrazioni  di   emoderivati   o\nvaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,\nriconosciuti dopo il 1°  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in\nattesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono\nanticipati  dalla  regione  agli  aventi  diritto».  Il  decreto  del\nPresidente del Consiglio  dei  ministri  26  maggio  2000  che  aveva\nindividuato le funzioni da trasferire alle regioni in tema di  salute\numana e veterinaria, all\u0027art. 6 ha previsto che tali risorse  fossero\niscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del\nMinistero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica\nper essere successivamente ripartite tra le regioni. La stessa  norma\nprevede altresi\u0027, nel successivo  comma  3,  che  «Il  Ministero  del\ntesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  provvede\nannualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla  scorta\ndei criteri di cui al comma  1,  fino  all\u0027entrata  in  vigore  delle\ndisposizioni in materia di federalismo fiscale  di  cui  all\u0027art.  10\ndella legge 13 maggio 1999,  n.  133»(la  tabella  B,  quantifica  in\n167.714.032 l\u0027onere complessivo per tale funzione  per  gli  esercizi\n2000 e successivi). La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e\u0027\nstata peraltro esplicitata anche  nella  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale  (v.  da  ultimo,  sentenze  Corte  costituzionale  n.\n181/2023 e n. 35/2023). In particolare,  nella  recente  sentenza  n.\n35/2023 la Corte afferma  che  «la  mancata  previsione  del  diritto\nall\u0027indennizzo  in  caso  di  patologie  irreversibili  derivanti  da\ndeterminate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli\narticoli 2, 3 e 32 Cost.,  in  quanto  le  esigenze  di  solidarieta\u0027\nsociale e di tutela della salute del singolo richiedono  che  sia  la\ncollettivita\u0027  ad  accollarsi  l\u0027onere  del  pregiudizio  individuale\nmentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati  a\nsopportare il costo del beneficio anche  collettivo.  In  tali  casi,\nl\u0027estensione dell\u0027indennizzo alle vaccinazioni raccomandate  completa\nil «patto di solidarieta\u0027» tra individuo e collettivita\u0027 in  tema  di\ntutela della salute e rende piu\u0027 serio e  affidabile  ogni  programma\nsanitario volto alla diffusione dei trattamenti  vaccinali,  al  fine\ndella piu\u0027 ampia copertura della popolazione» (massima n. 45368).  La\nmedesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione  della  Corte\ndi cassazione precisano altresi\u0027 che, ove si ritenesse che tale spesa\nnon possa essere qualificata come spesa prettamente  «sanitaria»,  la\nstessa non potrebbe che essere intesa come spesa «previdenziale»,  di\ncompetenza   legislativa   esclusiva   statale,   in   considerazione\ndell\u0027«analogo  fondamento   costituzionale   delle   due   erogazioni\npubbliche - quella pensionistica e  quella  indennitaria  -  entrambe\nfondate sugli  obblighi  di  solidarieta\u0027  sociale»  (Considerato  in\ndiritto, par. 1.1). E\u0027 necessario quindi che il  Governo  provveda  a\nfinanziare tale funzione  stabilmente  in  quanto  diritto  civile  e\nsociale, anche alla luce delle disposizioni previste da ultimo  dalla\nlegge n. 111/2023 legge di delega per la riforma  fiscale  -  art.  2\ncomma 1 - che prevede che  nell\u0027esercizio  della  delega  il  Governo\nosserva  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  generali  anche  il\nseguente: \n        «lett. g) assicurare la piena applicazione  dei  principi  di\nautonomia finanziaria degli enti territoriali di  cui  alla  legge  5\nmaggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  e\nagli statuti speciali per le regioni a  statuto  speciale  e  per  le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:  (...)  3)\nall\u0027attuazione,  compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza\npubblica, dell\u0027art. 39, comma 3, del decreto legislativo  n.  68  del\n2011;». Si ricorda che l\u0027art. 39 comma 1 del decreto  legislativo  n.\n68/2011, prevede che in sede di attuazione dell\u0027art. 8 della legge  5\nmaggio 2009, n. 42, - fiscalizzazione trasferimenti -  non  si  tiene\nconto dei tagli secondo quanto previsto dall\u0027art. 14 comma 2, secondo\nperiodo, del  decreto-legge  n.  78/2010,  \"compatibilmente  con  gli\nobiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche\u0027, in\napplicazione del codice di condotta per l\u0027aggiornamento del Patto  di\nstabilita\u0027 e crescita, con  il  leale  e  responsabile  concorso  dei\ndiversi livelli di Governo per il loro conseguimento anno per  anno\".\nIl contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni e\u0027 ancora\npiu\u0027 rilevante alla luce delle sentenze  della  Corte  costituzionale\n(da ultimo la sentenza n. 103/2018) che hanno chiarito  che  i  tagli\nagli enti territoriali devono avvenire sulla base  del  principio  di\ntemporaneita\u0027 e transitorieta\u0027 delle  misure  di  contenimento  della\nspesa  pubblica.  Le  singole  misure  di  contenimento  della  spesa\npubblica  devono  presentare  il  carattere  della  temporaneita\u0027   e\nrichiedono che lo Stato definisca  di  volta  in  volta,  secondo  le\nordinarie scansioni  temporali  dei  cicli  di  bilancio,  il  quadro\norganico delle relazioni  finanziarie  con  le  regioni  e  gli  enti\nlocali, per non sottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione\ndegli effetti complessivi e  sistematici  delle  singole  manovre  di\nfinanza pubblica. (...) Questo contributo alla  finanza  pubblica  si\ncolloca all\u0027interno  della  \"cornice\"  dell\u0027art.  119  Cost  che  non\nprevede la possibilita\u0027 di debito per gli enti  territoriali  se  non\nper investimenti ma l\u0027obbligo del  pareggio  di  bilancio.  Pertanto,\nogni  contributo  aggiuntivo  alla  finanza  pubblica  determina  una\nriduzione di spesa sulle funzioni proprie  regionali  o  dei  LEP/LEA\novvero   un   aumento   della   pressione   fiscale   lasciata   alla\nresponsabilita\u0027 regionale». \n    Lo Stato non ha tenuto in alcun  conto  le  gravi  preoccupazioni\nespresse  dalle  regioni,  in  una  materia  quale  quella  sanitaria\n(comunque si voglia definire la natura della spesa,  trattasi  di  un\ncosto comunque a carico delle ASL) in cui «Pertanto,  \"[l]a  presenza\ndi due livelli di Governo  rende  necessaria  la  definizione  di  un\nsistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di  collaborazione\",\npur nel rispetto delle reciproche competenze, \"al fine di  realizzare\nuna gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di\nrispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole  di\nbilancio\" (ancora sentenza n. 190 del 2022)» (sent. n. 87/2024). \n    La  Regione  Puglia,  al  fine  di  non  venir  meno  ai   doveri\nsolidaristici imposti  dalla  Costituzione  e  non  far  gravare  sui\ncittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad  accollarsi\nl\u0027onere finanziario in disamina, pur in mancanza  di  ogni  forma  di\nristoro,  ma  siffatta  protratta  situazione   rende   sempre   piu\u0027\ninsostenibile  il  peso  finanziario  sopportato  (e   accumulatosi),\nperaltro  pure  in  assenza  di  qualunque  prospettiva   futura   di\nassegnazione,  portando  alla  grave  compromissione   del   rispetto\ndell\u0027assolvimento delle proprie funzioni.  Secondo  il  magistero  di\nCodesta Ecc.ma Corte,  la  regola  della  leale  collaborazione,  nel\nquadro di un  sistema  di  decentramento  politico  e  amministrativo\nfondato sul modello della  coesione  e  della  solidarieta\u0027,  nonche\u0027\nsulla pari dignita\u0027 istituzionale di tutti i livelli di  Governo  che\ncompongono   la   Repubblica,   costituisce   «un   principio   guida\nnell\u0027evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto  intreccio\ntra materie e competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251  del\n2016). \n    E ancora: «il principio di leale cooperazione deve  governare  il\nrapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e  in  relazione\nalle attivita\u0027 in  cui  le  rispettive  competenze  concorrano  o  si\nintersechino, imponendo un contemperamento  dei  relativi  interessi.\nTale regola, espressione del  principio  costituzionale  fondamentale\nper cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita\u0027, riconosce\ne promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e\ni metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di\nla\u0027 del mero riparto costituzionale delle competenze  per  materia  e\nopera dunque su tutto l\u0027arco delle relazioni istituzionali fra  Stato\ne regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997;  sentenza\nn. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179  del  2021;\nsentenza n. 39 del 2013). \n4. Violazione degli articoli 2, 3, 97 Cost. nonche\u0027 dell\u0027art. 8 legge\nn. 210/1992, quale norma interposta, in relazione all\u0027art. 119  della\nCostituzione. \n    Non solo, le norme censurate violano l\u0027art. 2, l\u0027art.  3,  l\u0027art.\n97  Cost,  in  quanto  l\u0027omessa  previsione  dell\u0027assegnazione  delle\nrisorse risulta del tutto contrastante con i doveri  di  solidarieta\u0027\nsociale che lo Stato, nella sua unitaria composizione, e\u0027 chiamato ad\nassolvere oltre che essere del  tutto  priva  di  proporzionalita\u0027  e\nragionevolezza, lesioni che ridondano, per quanto detto, sul corretto\ne regolare espletamento delle competenze e funzioni regionali, attesa\nla correlata compromissione della sua autonomia finanziaria.  Insegna\nCodesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alla legge n. 210/1992,\nche la lesione dell\u0027art. 2 Cost. si consuma  con  la  violazione  del\n«principio di solidarieta\u0027 che impone alla collettivita\u0027  di  essere,\nper l\u0027appunto, \"solidale\" con il singolo che  subisce  un  danno  per\nessersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorita\u0027\na tutela dell\u0027interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n.  268\ndel 2017 e  n.  107  del  2012)»  (sent.  n.  181/023)  e  la  omessa\nassegnazione  di  somme  per  gli  indennizzi  corrode  la  relazione\nindividuo-societa\u0027 a sfavore del primo, non tutelato  dalla  seconda,\nin palese lesione anche dell\u0027art. 8 legge n.  210/1992  che  pone  in\ncapo allo Stato (rectius: Ministero della salute), la responsabilita\u0027\neconomica degli indennizzi di che trattasi. \n    Rispetto a tale scopo, si pone, come detto,  anche  la  questione\ndel rispetto  del  principio  di  proporzionalita\u0027  e  ragionevolezza\ndell\u0027intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010\ne n. 236 del 2013, in  cui  la  Corte  ha  messo,  in  relazione  con\nl\u0027obiettivo prestabilito, la necessita\u0027  del  rispetto  dei  suddetti\nprincipi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve  ledere  il\ncanone   generale    della    ragionevolezza    e    proporzionalita\u0027\ndell\u0027intervento normativo rispetto all\u0027obiettivo prefissato»;  ma  si\nveda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in  assenza\ndi una previsione di ristoro riguardante  la  finanza  regionale,  la\nquestione e\u0027 inerente a quale valore costituzionale sia riconducibile\nl\u0027azione perseguita dal  Legislatore  statale,  dal  momento  che  la\nCostituzione si connota piuttosto per la rilevanza che  essa  assegna\nai diritti sociali e alla tutela della salute, alla  cui  stregua  la\nprevisione  dell\u0027indennizzo,  come  visto,  e\u0027  connessa  al   dovere\ninderogabile di solidarieta\u0027 sociale, compromessa dal grave  silenzio\nstatale (o  quanto  meno  dall\u0027insufficiente  ed  incerta  previsione\nstatale) al riguardo. \n    In questi termini si ritiene che la violazione  dei  principi  di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza ex art. 3  Cost.  sia  da  valutare\nanche alla luce del  principio  del  buon  andamento  della  pubblica\namministrazione di cui all\u0027art. 97 Cost., la cui  violazione  ridonda\nsull\u0027autonomia costituzionalmente garantita alla regione ex art. 119,\ndal momento che proprio la possibilita\u0027  di  continuare  a  garantire\nadeguati servizi viene compromessa dai  continui  ingenti  esborsi  a\ncarico  della  regione,   non   ristorati,   come   doveroso,   dalle\nassegnazioni  statali,  con  una  ricaduta  evidente   sull\u0027autonomia\nfinanziaria regionale. \n    Peraltro, come gia\u0027 segnalato, l\u0027inerzia legislativa statale  nel\ntrasferire alle regioni le somme dovute e\u0027, come detto, assolutamente\nillegittima e ingiustificata ex art. 3 Cost., anche in considerazione\ndella diretta erogazione da  parte  del  Ministero  della  salute  di\nindennizzi correlati a fattispecie assolutamente  simili,  quali  gli\nindennizzi  previsti  in   favore   dei   soggetti   danneggiati   da\nvaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e\nin favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui  alla\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244. \n    Non si possono, allora,  non  rammentare  i  precisi  e  ripetuti\nmoniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto  di  dover\nrivolgere al legislatore  statale  in  situazioni  analoghe,  da  cui\ntrarre insegnamenti e principi  valevoli  anche  per  la  vicenda  in\ndisamina. \n    Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza\nn. 65 del 2016, che  non  si  esime  «dall\u0027avvertire  che  interventi\nstatali, i quali modifichino repentinamente l\u0027equilibrio del rapporto\ntra autocoordinamento regionale  e  supplenza  statale  nel  delicato\nsettore dei  contributi  regionali  alla  finanza  pubblica,  restano\novviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se  e  in\nquanto investita del relativo giudizio», fino alla  sentenza  n.  169\ndel 2017,  dove  si  afferma  «nondimeno  deve  essere  rinnovato  al\nlegislatore l\u0027invito a corredare le iniziative legislative  incidenti\nsull\u0027erogazione delle  prestazioni  sociali  di  rango  primario  con\nun\u0027appropriata istruttoria finanziaria. Cio\u0027 soprattutto al  fine  di\ndefinire in modo appropriato, anche  tenendo  conto  delle  scansioni\ntemporali dei cicli di bilancio e piu\u0027 in generale  della  situazione\neconomica del Paese, il quadro delle  relazioni  finanziarie  tra  lo\nStato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  evitando  la  sostanziale\nestensione dell\u0027ambito temporale di precedenti manovre  che  potrebbe\nsottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione  degli  effetti\ncomplessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu\u0027  lungo»\n(sentenza n. 154 del 2017). \n    A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con\nsentenza n. 205 del 2016, Codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere\nun vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con  riguardo\nalle funzioni prima provinciali di cui si sono fatte carico,  vincolo\nignorato dal legislatore statale, principio  che  puo\u0027  pacificamente\nessere esteso anche alla fattispecie in  disamina,  dove,  a  maggior\nragione, ricorre un obbligo espressamente  previsto  dalla  normativa\nstatale. \n    Si tratta quindi, nell\u0027insieme, di una  situazione  concretamente\ndimostrata proprio dalle prese di posizione di Codesta On.  le  Corte\ncostituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore\ndimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie,  a  porre\nla denunciata violazione degli articoli 3, 97 e 119 Cost. su un piano\nche  prescinde  dall\u0027allegazione  da  parte   della   regione   della\ndimostrazione (che assumerebbe il carattere di  una  vera  e  propria\nprobatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro,  pretesa  nei\nristretti tempi in  cui  nel  termine  di  sessanta  giorni  previsto\ndall\u0027art. 127 Cost.) di un vulnus  tale  da  rendere  impossibile  lo\nsvolgimento delle proprie funzioni. \n    Quello che la Regione Puglia e\u0027 invece in grado di documentare e\u0027\nl\u0027esborso costante ed ingente effettuato nel corso degli  anni,  solo\nin minima parte rimborsato, che  finisce  col  costituire  una  forma\nocculta di contribuzione alle finanze dello  Stato,  come  meglio  si\nillustrera\u0027 infra, tanto consumando il difetto  di  proporzionalita\u0027,\nperaltro confermato anche in considerazione della reiterata omissione\ndella previsione legislativa di assegnazione delle  risorse.  Non  va\ntralasciato che Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 154 del  2017,\ncon principio applicabile a contrario anche al caso  che  occupa,  ha\nstigmatizzato il procrastinarsi di misure  all\u0027apparenza  temporanee,\nrichiamando  il  Legislatore  a  desistere   da   queste   forme   di\n«transitorieta\u0027  permanente»,  che  incidono  sulla  autonomia  delle\nregioni  e  ha  rinnovato,  per  la  seconda  volta,   «l\u0027invito   al\nlegislatore ad evitare iniziative le quali,  anziche\u0027  \"ridefinire  e\nrinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni  temporali\ndei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie  tra  lo\nStato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  alla  luce  di  mutamenti\nsopravvenuti nella situazione economica del Paese\",  si  limitino  ad\nestendere, di  volta  in  volta,  l\u0027ambito  temporale  di  precedenti\nmanovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione\ndegli effetti complessivi di queste ultime». \n5. Violazione degli  articoli  32  e  117,  III  co.,  Cost.  nonche\u0027\ndell\u0027art. 1, comma 586, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e\ndell\u0027art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte,  in\nrelazione all\u0027art. 119 Cost. \n    Le disposizioni censurate  contravvengono  altresi\u0027  all\u0027art.  32\nCost.,  la  cui  lesione   ridonda   sulla   competenza   legislativa\nconcorrente regionale in materia di tutela della salute ex art.  117,\nIII co., Cost., oltre che sull\u0027equilibrio  finanziario  ex  art.  119\nCost., poiche\u0027  non  prevedendo  adeguate  risorse  a  ristoro  delle\nanticipazioni effettuate ed effettuande dalla Regione  Puglia  (oltre\nche dalle altre regioni) rischia di privare di  idonea  e  tempestiva\ntutela «il diritto alla salute di chi si  e\u0027  sottoposto  ai  vaccini\n(anche) nell\u0027interesse della collettivita\u0027 (cosi\u0027 sentenze n. 15  del\n2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del  1990)»  (sent.  n.\n187 cit.), oltre chi ha subito lesioni alla salute da emotrasfusioni. \n    Tanto comporta anche il concreto rischio che  la  Regione  Puglia\npossa trovarsi nella condizione di non poter assolvere agli  obblighi\ndi corresponsione in via  anticipata  degli  indennizzi,  cosi\u0027  come\nprevisti dalla succitata normativa del 2015,  a  causa  della  omessa\nprevisione qui censurata, che non consente  di  alimentare  il  fondo\nistituito ex art. 1, comma 821, legge n. 178/2020, con la conseguenza\nche anche siffatte norme interposte  risultano,  pertanto,  del  pari\nattinte dalla disciplina impugnata. \n    Non solo, lo squilibrio finanziario sin qui illustrato  determina\nl\u0027ulteriore concreto rischio di far  subire  all\u0027ente  pugliese  pure\nazioni esecutive da parte  degli  aventi  diritto,  tanto  aggravando\nsignificativamente gli oneri a carico del bilancio regionale. \n    Il tutto, in spregio all\u0027insegnamento  di  Codesta  On.le  Corte,\nsecondo cui «alle spese destinate a fornire prestazioni  inerenti  ai\ndiritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche\u0027 alla\ntutela della salute, viene riconosciuta una  preferenza  qualitativa,\nidonea a distinguerle da quelle rilevanti ai  fini  del  riparto  del\ncontributo. Tale norma si pone in  linea  con  la  giurisprudenza  di\nquesta Corte che,  in  reazione  ad  una  prassi  legislativa  troppo\nincline a effettuare pesanti \"tagli lineari\" (sentenze n. 63 del 2024\ne n. 220 del 2021) anche sulla sanita\u0027 (sentenza  n.  154  del  2017,\npunto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto  a  partire\ndalla  sentenza   n.   169   del   2017,   la   nozione   di   «spesa\ncostituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del\n2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del  2018),  funzionale  a  evidenziare\nche, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze  di\ncontenimento della spesa  pubblica  dettate  anche  da  vincoli  euro\nunitari,  devono  essere  prioritariamente  ridotte  le  altre  spese\nindistinte, rispetto a  quella  che  si  connota  come  funzionale  a\ngarantire il \"fondamentale\" diritto alla salute di  cui  all\u0027art.  32\nCost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di  tutela  anche\ndelle fasce piu\u0027 deboli della popolazione, non in grado  di  accedere\nalla spesa sostenuta direttamente dal cittadino,  cosiddetta  out  of\npocket» (Sent. n. 195/2024). \n6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e  VI  co.,  118  Cost.\nnonche\u0027 dell\u0027art. 144 decreto legislativo  n.  112/1998  quale  norma\ninterposta, in relazione all\u0027art. 119 della Costituzione. \n    Non solo, le norme che si censurano  si  prestano  a  rilievi  di\nillegittimita\u0027 costituzionale  altresi\u0027  con  riguardo  all\u0027art.  81,\nultimo comma, della Costituzione  sotto  il  profilo  della  garanzia\ndegli equilibri di bilancio, cui sono tenute a  concorrere  anche  le\npubbliche amministrazioni. \n    Infatti, il suddetto mancato ristoro finalizzato a reintegrare le\ncasse regionali (depauperate non piu\u0027 in via transitoria in relazione\na responsabilita\u0027  non  ascrivibili)  compromette,  com\u0027e\u0027  di  tutta\nevidenza, il raggiungimento dell\u0027equilibrio finanziario del  bilancio\nregionale che si trova a far fronte ad una minore disponibilita\u0027, con\nconseguente violazione del summenzionato art. 81, ultimo comma, della\nCostituzione. \n    Le disposizioni oggi gravate ledono anche l\u0027art. 117,  III  e  IV\nco, nonche\u0027 l\u0027art.  118  Cost.,  in  quanto  l\u0027omissione  piu\u0027  volte\ndenunziata compromette anche il  regolare  esercizio  delle  funzioni\nlegislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio\nfinanziario ex art. 119 Cost. viene compromesso dai  mancati  ristori\ndelle  ingenti  somme   spettanti,   tenuto   conto   delle   ridotte\ndisponibilita\u0027  economiche  che   limitano   (se   non   impediscono)\noggettivamente la possibilita\u0027 di esercitare regolarmente le  proprie\ncompetenze sia legislative che  amministrative,  ivi  compresa  anche\nquella di provvedere al ristoro di cui alla legge  n.  210/1992,  con\ndiscendente violazione anche dello stesso art. 1, comma 586, legge n.\n208/2015, quale norma interposta. \n    Segnatamente, risultano lese le previsioni di  cui  all\u0027art.  117\nCost.,  III  e  IV  co.,  che  affidano  alle  regioni  la   potesta\u0027\nlegislativa nelle materie di  competenza  concorrente  nonche\u0027  nelle\nmaterie non espressamente riservate alla  legislazione  dello  Stato,\nnonche\u0027 quelle di cui al comma VI, sulla potesta\u0027 regolamentare delle\nregioni e degli enti locali infraregionali. \n    Tale autonomia  legislativa  e  regolamentare  risulta  lesa  dal\nLegislatore statale nel  caso  di  specie  in  quanto,  omettendo  di\ndestinare risorse sufficienti alle  regioni  per  gli  indennizzi  de\nquibus,  di  fatto  lede  il  principio   di   leale   collaborazione\nistituzionale nonche\u0027 l\u0027autonomia finanziaria e la  stessa  capacita\u0027\norganizzativa delle regioni e degli enti locali  infraregionali,  sui\nquali pure si riflette la compromissione dell\u0027equilibrio  finanziario\nregionale. Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo\ndi intervento della regione, in  quanto  la  necessita\u0027  di  reperire\nrisorse non dovute non puo\u0027 che comportare  la  sottrazione  di  tali\nrisorse  da  altri  ambiti,   con   discendente   incrinatura   della\npossibilita\u0027 di azione nelle materie  di  competenza  (concorrente  e\nresiduale) regionale. \n    Sul punto, circa la prova del pregiudizio (dianzi illustrato), si\nritiene che la sentenza n. 195/2024 di Codesta On.le Corte  ponga  in\ncapo allo Stato l\u0027obbligo di effettuare specifica istruttoria al fine\ndi valutare la «sostenibilita\u0027» dei costi da  parte  delle  autonomie\nterritoriali; oltretutto, va pure evidenziata l\u0027oggettiva difficolta\u0027\ndi dimostrare il pregiudizio arrecato all\u0027autonomia finanziaria  alla\nluce  della  mancata  definizione  dei   livelli   essenziali   delle\nprestazioni da parte dello Stato. \n    Invero,  il  perdurante  ritardo  nella   definizione   dei   LEP\n(l\u0027inerzia legislativa sul punto e\u0027 stata, come ben noto, piu\u0027  volte\ncensurata  pure  da  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale),   rende\nestremamente difficile fornire una prova oggettiva e  documentale  in\nordine alla compromissione dell\u0027erogazione dei servizi  essenziali  e\ndello svolgimento delle funzioni stesse. Tanto premesso, si ribadisce\nche la  regione,  sino  ad  oggi,  al  solo  fine  di  assicurare  la\ntempestiva erogazione degli indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da\ncomplicanze  di  tipo  irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni,\ntrasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e\u0027 riuscita,  pur  con\ndifficolta\u0027 crescenti in considerazione delle criticita\u0027  del  quadro\neconomico e finanziario, a coprire tali somme anticipate  dalle  ASL,\ntramite  risorse  del  bilancio  autonomo,  anche  in  relazione   ai\nprovvedimenti  di  copertura   del   disavanzo   sanitario,   facendo\naffidamento ai sensi del richiamato comma 586 della legge n. 208/2015\nsulla restituzione delle predette risorse da parte dello Stato. \n    Anche in considerazione del peggioramento del contesto  economico\ne soprattutto della  crescita  esponenziale  degli  importi  previsti\ndalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo  di\ncontributo alla finanza pubblica, la  regione  non  e\u0027  in  grado  di\nassicurare per il triennio 20252027 e, in chiave prospettica,  almeno\nsino al 2029, la sostenibilita\u0027 di tali costi rivenienti dalla  legge\nn. 210/1992 e il reperimento  delle  predette  risorse  sul  bilancio\nautonomo. \n    Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale  ha\nsottolineato l\u0027esigenza di non considerare gli interventi legislativi\nche incidono sull\u0027assetto  finanziario  degli  enti  territoriali  in\nmaniera atomistica, ma  nel  contesto  delle  altre  disposizioni  di\ncarattere finanziario (tra le altre, sentenze n. 63 del 2024;  n.  83\ndel 2019 e n. 205 del 2016). \n    Sul punto, al fine di offrire dei  riscontri  oggettivi  rispetto\nalle significative criticita\u0027 in cui e\u0027 stata approvata la manovra di\nbilancio  regionale  per  l\u0027esercizio  finanziario  2025  e  per   il\npluriennale 2025-2027, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2024, n.\n207 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e\nbilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha previsto, all\u0027art.\n1, comma 786, per le regioni a statuto ordinario, un contributo  alla\nfinanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo\nrispetto a quello gia\u0027 previsto a legislazione vigente, pari ad  euro\n280 milioni per l\u0027esercizio finanziario 2025, euro  840  milioni  per\nciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e ad  euro  1.310  milioni  per\nl\u0027esercizio 2029. Applicando le percentuali  di  riparto  consolidate\ntra le  regioni  a  statuto  ordinario,  tale  contributo  grava  sul\nbilancio della Regione Puglia per circa euro 22,8 milioni per il solo\nesercizio finanziario 2025, per poi crescere ad oltre euro 68 milioni\nnel biennio 2026-2027 e addirittura ad euro 106,8 milioni per  l\u0027anno\n2029. Il medesimo contributo,  come  detto,  e\u0027  peraltro  aggiuntivo\nrispetto agli ulteriori obblighi di concorso  alla  finanza  pubblica\ngia\u0027 previsti a legislazione vigente a carico del comparto regionale:\nal riguardo si rammenta che, ai sensi dell\u0027art. 1, commi 850  e  851,\ndella legge 30 dicembre 2020 n. 178  (Bilancio  di  previsione  dello\nStato per l\u0027anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il\ntriennio  2021-2023),  la  Regione  Puglia  e\u0027  tenuta  a   riversare\ndirettamente allo Stato, ancora  per  l\u0027esercizio  finanziario  2025,\nl\u0027importo di euro 14.263.569,42; mentre, ai sensi dell\u0027art. 1,  commi\n527 e ss.,  della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213  (Bilancio  di\nprevisione  dello  Stato  per  l\u0027anno  finanziario  2024  e  bilancio\npluriennale per  il  triennio  2024-2026)  la  regione  e\u0027  tenuta  a\nriversare, per ciascuno degli anni dal 2025  al  2028,  l\u0027importo  di\neuro 28.525.000,00. In termini complessivi,  il  peso  della  finanza\npubblica sul  bilancio  regionale  ammonta,  per  il  solo  esercizio\nfinanziario 2025, ad euro 65,6 milioni, e  cresce  sino  ad  euro  96\nmilioni negli esercizi finanziari 2026 e 2027 e, addirittura, ad euro\n106,8 milioni per l\u0027anno 2029  (si  consideri  che,  per  l\u0027esercizio\nfinanziario 2024, l\u0027onere imposto alla Regione Puglia e\u0027 stato pari a\ncirca 39 milioni): in  un  contesto  di  risorse  scarse  o  comunque\ndefinite, e\u0027 evidente che alla crescita  esponenziale  degli  importi\nrichiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia  correlata\nla contestuale riduzione  di  spazi  di  flessibilita\u0027  sul  bilancio\nautonomo.  Si  rileva,  pertanto,  che,  in  tale  contesto,   stante\nl\u0027importanza, la significativita\u0027 e la progressione  pluriennale  del\ncontributo  alla  finanza   pubblica,   nonche\u0027   in   considerazione\ndell\u0027impossibilita\u0027 per gli enti territoriali di contrarre debito per\nspesa corrente (possibilita\u0027 che e\u0027 invece contemplata per lo Stato),\nla Regione Puglia verosimilmente non sara\u0027 in  grado  di  assicurare,\nper gli esercizi 2025-2027 e in chiave  prospettica,  sino  al  2029,\nl\u0027anticipazione di somme di spettanza dello Stato: invero i  dati  di\nbilancio dimostrano che la capacita\u0027  di  spesa  regionale  non  puo\u0027\nessere ulteriormente ridotta se non a scapito dei servizi  essenziali\ne delle funzioni istituzionali. Al riguardo si ritiene  che  il  mero\nraffronto tra le previsioni di  competenza  complessive  (comprensive\ndel bilancio autonomo e del bilancio vincolato), come  risultanti  in\nmaniera definitiva per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 dalle\nrispettive leggi di rendiconto  e  i  correlati  dati  approvati  nel\nbilancio di  previsione  2025-2027  (dati  previsioni  di  competenza\ndefinitive  per  l\u0027esercizio  finanziario  2024   e   previsioni   di\ncompetenza per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2027),  evidenzino\nla crescente sofferenza del bilancio regionale, che  rende  di  fatto\nimpossibile rinvenire nel bilancio  autonomo  regionale  stanziamenti\nannuali per circa 22 milioni di euro (come effettuato sino  al  2024)\nal fine di assicurare ai  cittadini  gli  indennizzi  riconosciuti  a\ncarico del  Ministero  della  salute  dalla  legge  n.  210/1992.  Il\nprospetto di  seguito  rappresentato  espone,  con  riferimento  alla\nMissione 12 (Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia),  alla\nMissione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita\u0027) e alla  Missione  15\n(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), ovvero  alle\nprincipali Missioni di spesa correlate a diritti civili e sociali dei\ncittadini - i dati relativi ai rendiconti e bilanci  regionali  dagli\nanni 2020 al 2027 (docc. 18-22): \n \n\n              \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025031925C000510003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n    Tali dati, pur riferiti come detto a stanziamenti complessivi del\nbilancio autonomo e del bilancio vincolato e pur trattandosi, per gli\nesercizi dal 2020 al 2024, di dati consuntivi  e  dunque  comprensivi\ndelle applicazioni di avanzo  effettuate  nel  corso  dell\u0027esercizio,\ndimostrano,  con  riferimento  alle  missioni   di   spesa   ove   e\u0027\nmaggiormente evidente la correlazione con i LEP (assistenza  sociale,\nistruzione e trasporto  pubblico  locale),  la  costante  e  continua\nerosione  delle  risorse  del  bilancio  autonomo,  che  assume   una\ndecrescita importante per gli anni 2025-2027, anche in considerazione\ndella necessita\u0027 di assicurare al bilancio statale il contributo alla\nfinanza pubblica  imposto  alle  regioni.  Da  tali  dati  si  evince\nagevolmente che  la  regione,  pur  non  potendo  -in  assenza  della\npreventiva definizione da parte dello Stato dei LEP-dare oggettiva  e\ndocumentale prova della compromissione irreversibile  dell\u0027erogazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati\na  tutti  i  cittadini  sul  territorio  nazionale,  sia  in  estrema\ndifficolta\u0027 nel rinvenire nel bilancio autonomo  regionale  spazi  di\nspesa di parte corrente per circa 22 milioni di euro annui,  al  fine\ndi assicurare l\u0027erogazione anticipata dei medesimi indennizzi. \n    Al  riguardo  si  rappresenta  inoltre  che,  nel   bilancio   di\nprevisione per l\u0027esercizio finanziario  2025  e  per  il  pluriennale\n2025-2027, approvato con legge regionale n. 43 del 31 dicembre  2024,\nnon sussistono specifici stanziamenti per l\u0027erogazione  dei  medesimi\nindennizzi (si allega la  deliberazione  della  giunta  regionale  20\ngennaio 2025, n. 26, con il relativo allegato unico, con cui e\u0027 stato\napprovato  il  bilancio  gestionale  della  regione,  contenente   il\ndettaglio dei singoli  capitoli  di  spesa,  pubblicata  sul  BURP  -\nBollettino n. 8, Supplemento del 27 gennaio 2025 - doc. 23 e 23-bis),\nrendendosi pertanto concreto e evidente il rischio che, in assenza di\nspecifici trasferimenti da parte dello Stato, la regione non  sia  in\ngrado di assicurare la  «anticipazione»  dei  medesimi  indennizzi  a\nsoggetti pur gravemente danneggiati da condotte riferibili allo Stato\ne specificatamente al Ministero della salute. \n    Al  fine  di  fornire  ulteriori  riscontri   rispetto   a   tali\naffermazioni, si ribadisce quanto piu\u0027  volte  sostenuto  nelle  sedi\nistituzionali in ordine  alla  crescente  rigidita\u0027  strutturale  dei\nbilanci degli enti territoriali, in particolare modo dei  bilanci  di\nparte corrente. \n    In particolare,  con  riferimento  ai  dati  del  bilancio  della\nregione per il triennio 20252027, si rileva che sul bilancio autonomo\nregionale gravano spese obbligatorie, di  natura  strutturale  e  non\ncomprimibile, quali il  concorso  alla  finanza  pubblica;  la  quota\nobbligatoria di cofinanziamento regionale  ai  programmi  comunitari;\ngli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che,  in  generale,\nle spese di funzionamento e le spese per il personale. \n    Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio\nregionale 2025-2027, la tabella allegata  (doc.  24),  gia\u0027  inserita\nnella Relazione tecnica assessorile  allegata  al  disegno  di  legge\nregionale n. 258 del 05 dicembre 2024 (Bilancio di  previsione  della\nRegione  Puglia  per  l\u0027esercizio  finanziario  2025  e   pluriennale\n2025-2027), evidenzia la percentuale di ripartizione delle spese  del\nbilancio  autonomo  regionale,  rappresentando  altresi\u0027  l\u0027incidenza\ndelle singole Missioni e  relativi  Programmi  di  spesa  sul  totale\ncomplessivo delle risorse  del  bilancio  autonomo  (comprensivo  del\nfondo sanitario regionale), per ciascuno  degli  esercizi  finanziari\n2025, 2026 e 2027. Come noto, le Missioni rappresentano  le  funzioni\nprincipali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  con  la  spesa\nregionale; ogni Missione si realizza concretamente attraverso  uno  o\npiu\u0027 Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attivita\u0027 che\nsi e\u0027 programmato di  realizzare  al  fine  di  perseguire  specifici\nobiettivi definiti nell\u0027ambito delle finalita\u0027 istituzionali. \n    Dall\u0027analisi  dei  dati  esposti   nella   tabella,   si   evince\nagevolmente come la Missione  13  -Tutela  della  salute  assorba  in\nmedia, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso  delle\nrisorse del bilancio autonomo regionale; oltre il 3,70%  per  ciascun\nesercizio finanziario e\u0027 invece destinato alla copertura degli  oneri\nrelativi al debito pubblico (Missione  50)  mentre  circa  il  2%  e\u0027\niscritto nella Missione 20 per Fondi  e  accantonamenti;  le  risorse\ndisponibili devono inoltre essere nettizzate  rispetto  alle  risorse\niscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il  13%).\nLa parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a  circa  il\n12%  delle  risorse  astrattamente  disponibili,  e\u0027  destinata  alla\nrealizzazione delle politiche di competenza  propriamente  regionali,\nprincipalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali\ndei cittadini: tra di esse, le spese in materia  socio-assistenziale;\nspese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico;  spese\nfinalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche\u0027\npolitiche  autonome  in  materia  di  sviluppo  dell\u0027agricoltura,  le\npolitiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo  del  turismo,\noltre che, come detto, spese incomprimibili di  funzionamento,  spese\nper il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai\nprogrammi comunitari. \n    I dati impietosi del bilancio regionale, in  particolare  per  il\ntriennio 2025-2027, e in maniera prospettica almeno sino al 2029,  in\nconsiderazione  del  contributo  ingente  e  crescente   di   finanza\npubblica, dimostrano che non vi e\u0027 capienza nel  bilancio  regionale,\nin assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato o quantomeno\ndella restituzione del pregresso, per continuare ad «anticipare» tali\nsomme che la legge pone a  carico  del  Ministero  della  salute:  e\u0027\nevidente pertanto  il  pregiudizio  irrimediabile  e  gravissimo  che\nl\u0027omesso trasferimento delle somme dovute alle  regioni  arrecherebbe\nalla collettivita\u0027, potenzialmente  idoneo  ad  incidere  su  diritti\nfondamentali della persona, quali il diritto alla salute. \n    Il rischio che la Regione Puglia vuole  ad  ogni  costo  evitare,\ndisinnescando il meccanismo posto in essere dallo Stato sin dal  2015\ne perpetrato negli anni, e\u0027 che  tali  indennizzi  non  possano  piu\u0027\nessere erogati dalle ASL ai cittadini che hanno subito complicanze di\ntipo irreversibile. \n    Al riguardo si evidenzia peraltro che la gia\u0027 citata sentenza  n.\n195/2024 ha ribadito il fondamentale principio in base  al  quale  le\nspese sanitarie devono  ritenersi  «incomprimibili»:  tale  principio\ngenerale vale nei confronti di tutti gli enti, incluso lo Stato  e  i\nvari Ministeri. \n    In particolare, nei rapporti tra lo  Stato  e  la  regione,  tale\nprincipio opera in senso bidirezionale, non solo nei confronti  delle\nregioni ma anche obbligando lo Stato ad assicurare  alle  regioni  le\nsomme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili  e\nsociali dei cittadini, ove spettanti allo Stato stesso. Si  evidenzia\nche il rischio della mancata capienza per i suddetti  indennizzi  non\nsorge peraltro ove lo Stato  se  ne  facesse  legittimamente  carico,\nanche  perche\u0027,  in  estrema  ipotesi,  ove  anche  fosse  dimostrata\nl\u0027incapienza degli stanziamenti iscritti in  bilancio,  l\u0027ordinamento\ncostituzionale ravvisa la possibilita\u0027  per  lo  Stato  di  contrarre\ndebito anche per spesa  di  natura  corrente:  ipotesi,  come  detto,\npreclusa ai soli enti territoriali  in  considerazione  del  disposto\ndell\u0027art. 119, comma 6, della Costituzione. \n7. Violazione degli articoli 38, 97, 117, II, III e IV comma,  118  e\n119 Cost., nonche\u0027 dell\u0027art. 8 legge n. 210/1992, dell\u0027art. 7 decreto\nlegislativo n. 112/1998, dell\u0027art.  1,  comma  586,  della  legge  28\ndicembre 2015, n. 208 e dell\u0027art. 1, comma  821  legge  n.  178/2020,\nquali norme interposte. \n    Nella denegata ipotesi in cui non  dovesse  essere  condivisa  la\nnatura di spesa sanitaria degli indennizzi di che trattasi, nel senso\ndi non  ritenerla  riconducibile  alla  materia  della  tutela  della\nsalute, ritenendosi di attribuire alla stessa natura «previdenziale»,\nsi rileva la lesione dell\u0027art. 38, II e IV co, e dell\u0027art. 117  comma\nII lettera o) Cost. che  ridonda  sulle  competenze  regionali  nella\nmisura in cui tali violazioni, consistenti nell\u0027omesso  finanziamento\ndegli indennizzi, in elusione ad un preciso obbligo di legge che pone\nin capo al Ministero della salute la  titolarita\u0027  della  prestazione\noltre che il suo finanziamento (come previsto dalle  succitate  norme\ninterposte), non consentono alla regione ricorrente di provvedere sia\nall\u0027esercizio delle funzioni attribuite in materia  qua  dal  decreto\nlegislativo 112/1998, anche a mente dell\u0027art.  118  e  dell\u0027art.  119\nCost.,  sia  a  quelle  proprie  istituzionalmente  riservate   dagli\narticoli 117 e 118, per correlata violazione dell\u0027art. 119 Cost. \n    Invero, l\u0027abdicazione statale ai propri doveri  istituzionali  di\nrifusione degli oneri sostenuti  e  sostenuti  dalla  Regione  Puglia\nlimita, se non impedisce, quest\u0027ultima nell\u0027adempimento delle proprie\nfunzioni, per le motivazioni piu\u0027 volte dianzi ribadite e  a  cui  si\nrinvia. \n    Del pari, qualora volesse inquadrarsi la spesa de qua  di  natura\nassistenziale, allora si denuncia la violazione dell\u0027art.  38,  comma\n1, Cost. e dell\u0027art. 117, IV co,  Cost.,  sempre  in  relazione  agli\narticoli 118 e 119 Cost. \n    Invero, Stato, regioni e  comuni  garantiscono  e  finanziano  un\nsistema di assistenza,  che  assicura  un  complesso  di  prestazioni\neconomiche e di servizi alla persona, a cui si aggiungono le  risorse\ndell\u0027Unione europea. In questo complesso sistema si  intrecciano,  si\nsovrappongono, e  talvolta  confliggono,  competenze,  meccanismi  di\nfinanziamento e diritti dei singoli. \n    Il diritto all\u0027assistenza sociale e\u0027 menzionato nel solo art. 38,\ncomma 1, Cost. per il quale  «ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e\nsprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  mantenimento\ne all\u0027assistenza  sociale».  Tuttavia,  nonostante  questo  esplicito\nriferimento nel titolo III della Costituzione,  l\u0027assistenza  sociale\nnon  e\u0027   menzionata   nel   titolo   V,   dedicato   all\u0027ordinamento\nistituzionale (art. 117), a differenza della tutela della  salute,  a\ncui spesso e\u0027 accomunata, che  e\u0027  invece  esplicitamente  attribuita\nalla competenza concorrente di Stato e regioni. L\u0027assistenza  sociale\nrientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate»,  che\nuna ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito  in\nvia residuale (art. 117, comma 4) alle regioni (10) . \n    Codesta Ecc.ma Corte ritiene che la necessita\u0027 di  alleviare  una\nsituazione di estremo bisogno e  di  difficolta\u0027  «non  compresa  tra\nquelle assicurate dal sistema previdenziale ne\u0027 da quello  sanitario,\n...  costituisce  un  intervento  di   politica   sociale   attinente\nall\u0027ambito materiale dell\u0027assistenza dei servizi sociali, oggetto  di\nuna competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del\n2013). \n    L\u0027intervento  assistenziale  «non  risponde  quindi   a   criteri\nautomatici  e  non  e\u0027  prevista  in  favore  indifferenziato   (...)\nrichiede, al contrario, l\u0027esistenza di alcune precise condizioni, fra\nle  quali,  anzitutto,  l\u0027esistenza  di  una   situazione   economica\ncaratterizzata da un basso reddito  familiare».  Deve  sussistere  un\n«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di\nintervento e la  rimozione  o  il  superamento  della  situazione  di\nsvantaggio o di bisogno, per la promozione  del  benessere  fisico  e\npsichico) della persona» (sent. n. 287  del  2004),  in  assenza  del\nquale la prestazione rientra nell\u0027area previdenziale. \n    Pertanto  Codesta  Ecc.ma  Corte   individua   nella   condizione\nsoggettiva  del  singolo,  destinatario  delle  provvidenze,   e   la\nsituazione di bisogno, gli elementi  caratterizzanti  la  prestazione\nsociale (e per questo si ritiene che l\u0027indennizzo non possa avere una\nmatrice propriamente assistenziale, in quanto erogato  a  prescindere\ndalle condizioni  economiche  de  danneggiato,  come  previsto  dalla\nstessa legge n. 210/1992). \n    L\u0027assistenza  sociale  e\u0027,  insieme  alla  previdenza,   elemento\nfondante  del  sistema  di  sicurezza   sociale   universalistico   e\nsolidaristico, finalizzato a garantire condizioni di vita adeguate  a\ncoloro che si trovavano in situazioni di maggiore debolezza economica\ne sociale. Il complesso delle  prestazioni  e  servizi  sociali  sono\nassicurati direttamente  dallo  Stato  e  dai  comuni.  Alle  regioni\ncompete prevalentemente  la  programmazione  e  l\u0027organizzazione  del\nservizio  sul  loro  territorio.  Lo  Stato  garantisce  il   diritto\nall\u0027assistenza ai cittadini, attraverso i suoi organi ed istituti, in\nbase all\u0027art. 38, commi 1 e 4, Cost., in presenza di  una  situazione\ndi inabilita\u0027 combinata a quella del bisogno. Sulla  base  di  questi\npresupposti, le prestazioni erogate, genericamente  qualificate  come\nassistenziali, sono assicurate dall\u0027INPS. \n    Codesta Ecc.ma Corte ha attribuito  la  materia  alla  competenza\nregionale,  solo  attraverso  una  ricostruzione  che   parte   dalla\ndefinizione contenuta nell\u0027art. 128 del decreto  legislativo  n.  112\ndel 1998 e dalla legge  quadro  n.  328  del  2000,  considerando  il\nsistema  dell\u0027assistenza  sociale  «profondamente  modificato   dalla\nriforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del\n2001, che ha conferito alle regioni competenza  legislativa  di  tipo\nresiduale nella materia dei  servizi  sociali,  come  ribadito  dalla\ncostante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che  \"tutte\nle attivita\u0027, come quella in esame, \"relative alla predisposizione ed\nerogazione di servizi, gratuiti  e  a  pagamento,  o  di  prestazioni\neconomiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di  bisogno\ne di difficolta\u0027 che la persona umana incontra nel  corso  della  sua\nvita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale  e\nda quello sanitario\", rientrano nel piu\u0027 generale ambito dei  servizi\nsociali  attribuito  alla  competenza  legislativa  residuale   delle\nregioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009,  e  n.  287  del\n2004) (sent. n. 296 del 2012). La Corte, prosegue  nel  definire  gli\nambiti  materiali  dell\u0027assistenza  sociale   e   ne   evidenzia   le\ncriticita\u0027, dovute al rapido susseguirsi di  interventi  legislativi,\nche hanno inciso sia sulla materia che sul riparto delle  competenze.\nIn primo luogo la Corte riconosce come siano mancati  i  tempi  ed  i\nmodi per l\u0027«l\u0027adozione degli  strumenti  di  programmazione  previsti\ndalla legge quadro n. 328 del 2000» e pertanto «l\u0027attribuzione  della\ncompetenza legislativa  residuale  alle  regioni  nella  materia  qui\nconsiderata preclude allo Stato di fissare  i  principi  fondamentali\ndella materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come\nera invece previsto dalla legge n. 328 del  2000,  approvata  in  una\nfase nella  quale  la  materia  in  esame  rientrava  tra  quelle  di\ncompetenza concorrente tra Stato e regioni» (sent. n. 296  del  2012)\nLa Corte evidenzia, inoltre come, dopo la riforma costituzionale  «E\u0027\nstata cosi\u0027 riformata la precedente regolamentazione  prevista  dalla\nlegge n. 328  del  2000,  dal  momento  che  la  natura  della  nuova\ncompetenza regionale, di  tipo  residuale  e  non  piu\u0027  concorrente,\nrisulta incompatibile con la previsione di un piano statale nazionale\ne con l\u0027indicazione  da  parte  dello  Stato  dei  principi  e  degli\nobiettivi della politica sociale» (sent. n. 296 del 2012).  La  Corte\nindica sempre come elemento caratterizzante l\u0027assistenza  sociale  la\nnecessita\u0027 di «rimuovere o superare le situazioni  di  bisogno  o  di\ndifficolta\u0027 che la persona incontra nel corso della sua vita»  (sent.\nn. 50 del 2008). \n    In ogni caso, laddove si privilegi  l\u0027aspetto  assistenziale,  la\nlesione dianzi denunziata sussiste in quanto la violazione dei doveri\nimposti dalla normativa statale piu\u0027 volte richiamata del 1992 e  del\n2015 si riflette sulla competenza residuale regionale  che  si  trova\nlimitata, se non impedita,  ad  esercitare  regolarmente  le  proprie\nfunzioni, anche a mente del decreto legislativo n. 112/98, in materia\nqua, in virtu\u0027 delle notevoli difficolta\u0027  di  provvista  finanziaria\ndianzi indicate, lesive anche del normale esercizio delle  competenze\nattribuite dagli articoli 118 e 119 Cost.. \n    In definitiva, anche  la  natura  previdenziale  o  assistenziale\ndella spesa finisce per incidere sui parametri costituzionali  dianzi\nindicati, violando pure in questo caso le norme interposte  succitate\ndi  cui  alla  legge  del  2015,  per  inosservanza  dell\u0027obbligo  di\ncorrispondere alle regioni le somme  anticipate,  e  alla  legge  del\n2020, per inosservanza del consequenziale obbligo  di  alimentare  il\nfondo istituito ex legge 178/2020. \n    Sulla scorta delle argomentazioni  sin  qui  svolte,  la  Regione\nPuglia, come in epigrafe rappresentata e  difesa,  per  tutto  quanto\ndedotto ed eccepito e con  riserva  di  ulteriormente  argomentare  e\nprecisare, \n\n(1) Si precisa altresi\u0027 che il  medesimo  decreto,  nella  successiva\n    tabella B, quantifica in lire 167.714.032 l\u0027onere complessivo per\n    tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi. \n\n(2) Sulla ripartizione dei  suddetti  tagli,  v.  accordo  Conferenza\n    Stato-regioni rep. n. 207/CSR del 18 novembre 2010. \n\n(3) Tale disposizione statuisce invero che  «In  sede  di  attuazione\n    dell\u0027articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di\n    federalismo fiscale, non si tiene conto di  quanto  previsto  dal\n    primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma». \n\n(4) Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, avrebbe  dovuto  essere\n    istituito, entro  sessanta  giorni  dall\u0027entrata  in  vigore  del\n    decreto,  presso  la  Conferenza  Stato-regioni,  un  tavolo   di\n    confronto tra il Governo e le regioni  a  statuto  ordinario,  al\n    fine di individuare le linee guida, gli indirizzi e gli strumenti\n    per assicurare l\u0027attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,\n    ovvero qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in\n    tutto o in parte l\u0027attuazione, proporre modifiche  o  adeguamenti\n    al fine di  assicurare  «la  congruita\u0027  delle  risorse,  nonche\u0027\n    l\u0027adeguatezza del complesso delle  risorse  finanziarie  rispetto\n    alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento  dei\n    fondi di perequazione, e la relativa compatibilita\u0027 con i  citati\n    vincoli di finanza pubblica». V. anche documento Conferenza delle\n    regioni del 18 dicembre  2024,  prot.  n.  24/157/CU05/C2  «Prime\n    osservazioni al disegno di legge recante: \"Bilancio di previsione\n    dello stato per l\u0027anno finanziario 2025  e  bilancio  pluriennale\n    per il triennio 2025-2027\" (C 2112)» (doc. 2). \n\n(5) Nello specifico, gli emendamenti discussi in sede di  Commissione\n    Affari finanziari e presentati in sede di conversione del decreto\n    legge  19  ottobre  2024,  n.  155  (Misure  urgenti  in  materia\n    economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, articolo\n    9) prevedevano l\u0027estensione del medesimo finanziamento anche \"per\n    l\u0027esercizio 2024\" ovvero \"a  decorrere  dall\u0027anno  2023\"  e  sono\n    visualizzabili                      al                       link\n    https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58616_testi\n    .htm. \n\n(6) Cfr.                                                        link:\n    https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/attivita_istituzi\n    onali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/b\n    ilancio_finanziario/2025-2027/DLB/DLB_2025_DLB-04-AT-150-Salute.p\n    df \n\n(7) Cfr.                                                        link:\n    https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2112.\n    19PDL0112950.pdf \n\n(8) v. da ultimo «Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto  n.\n    11» pubblicato nel mese di  dicembre  2024  dal  Ministero  della\n    Economia e delle Finanze, p. 80, dove si legge  «Si  ricorda  che\n    tali contributi di natura previdenziale non possono  gravare  sul\n    finanziamento del fabbisogno  sanitario  standard  dedicato  alla\n    spesa corrente per i  LEA.  Le  risorse  del  bilancio  regionale\n    devono  garantire  la  copertura   di   quanto   iscritto   nella\n    corrispondente voce di costo (BA1320)».). \n\n(9) (cfr., ex plurimis, sent. nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121  del\n    2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006,  300\n    del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). \n\n(10) (cfr., ex plurimis, sentenza nn. 296 del 2012, 61 del 2011,  121\n     del 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006,\n     300 del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). \n\n \n                                CHIEDE \n \n    che l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale,  alla  luce  delle  violazioni\ndenunziate   nella   narrativa   che   precede,   voglia   dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della intera legge 30  dicembre  2024\nn. 207  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l\u0027anno\nfinanziario 2025 e bilancio pluriennale per  il  triennio  20252027»,\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del  31\ndicembre 2024 - Suppl. ordinario n. 43, nelle parti in cui  non  sono\nstati ivi previsti, in favore delle  regioni  e,  quindi,  in  favore\ndella Regione Puglia, ne\u0027 la restituzione delle risorse dalle  stesse\nanticipate ai sensi di quanto disposto dall\u0027art. 1, comma 586,  della\nlegge n. 208/2015, ne\u0027 i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale\nper l\u0027erogazione degli indennizzi di  cui  alla  legge  n.  210/1992,\nnonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n        art. 1, commi da 273 a 384,  disciplinanti  il  finanziamento\ndel fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato,\nnella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati,  per\nil pagamento  degli  indennizzi  ex  legge  n.  210/92  disposti  dal\nMinistero della salute; \n        art. 1, commi da 784 a 794, nella parte in cui,  prevedendosi\n(comma 784) che le regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le\nmodalita\u0027 previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza\npubblica,  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  a  legislazione\nvigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0027anno 2025, a 840 milioni di\neuro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a  1.310  milioni  di\neuro per l\u0027anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche  ai  fini\ndella valutazione della  sostenibilita\u0027  dei  relativi  costi,  degli\nulteriori contributi e/o tagli  e/o  anticipazioni  di  risorse  gia\u0027\neffettuate ed effettuate a carico del comparto regionale a titolo  di\nanticipazioni per l\u0027erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; \n        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione\n«15 -Politiche previdenziali (25)»,  nella  parte  in  cui  non  v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e\ndisposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma\n«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle\ncure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per\nl\u0027esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l\u0027esercizio  finanziario\n2027, non e\u0027  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all\u0027erogazione  degli\nindennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo\n2025-2026-2027; \n        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  regioni  a\ntitolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge\nn. 210/1992. \n    Si depositano, unitamente alla presente memoria  di  costituzione\ned allegata procura speciale, i seguenti documenti: \n        A. DG.R. n. 161 del 20 febbraio 2025 di  autorizzazione  alla\npropsozione del ricorso e conferimento del mandato difensivo; \n1. Linee guida del 1° agosto 2002; \n2. Documento conferenza delle regioni del 18 dicembre 2024; \n3. Dossier di documentazione presso la Camera  dei  deputati  (AC  N.\n3444-A/XVII); \n4. Decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2022; \n5. Decreto ministeriale 11 agosto 2021; \n6. Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 con allegata tabella; \n7. Documento conferenza regioni e province autonome  del  18  ottobre\n2021; \n8. Proposta di ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e\nprovince autonome nel 202; \n9. Nota prot. n.  0096297/2025  attestante  l\u0027ammontare  del  credito\ndella Regione Puglia; \n9-bis. Nota regionale con le sottoscrizioni; \n10. Relazione Corte dei conti (estratto); \n11. Nota integrativa Ministero della salute; \n11-bis. Allegato tecnico tabella n. 15; \n12. Decreto di ripartizione in capitoli del Ministero della salute; \n13. Monitoraggio spesa sanitaria del MEF; \n14. Verbale riunione 1° agosto 2024; \n15. Deliberazione della giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022; \n16. Deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28 aprile 2023; \n17. Deliberazione della giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024; \n18. Rendiconto spese 2020; \n19. Rendiconto spese 2021; \n20. Rendiconto spese 2022; \n21. Rendiconto spese 2023; \n22. Bilancio 2025-2027-ripeilogo spese missioni; \n23. Deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26; \n23-bis. Allegato unico; \n24. Tabella inserita nella Relazione tecnica assessorile allegata  al\ndisegno di legge regionale n. 258 del 5 dicembre 2024  contenente  la\npercentuale  di  ripartizione  delle  spese  del  bilancio   autonomo\nregionale. \nSalvis juribus. \n        Bari-Roma, data del mandato \n \n                          L\u0027Avv.: Fornelli \n \nDepositato il 26 febbraio 2025","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"8258-25","deposito_cost":"07/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24632","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"273","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24633","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"274","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24634","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"275","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24635","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"276","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24636","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"277","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24637","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"278","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24638","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"279","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24639","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"280","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24640","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"281","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24641","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"282","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24642","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"283","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24643","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"284","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24644","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"285","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24645","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"286","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24646","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"287","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24647","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"288","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24648","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"289","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24649","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"290","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24650","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"291","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24651","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"292","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24652","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"293","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24653","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"294","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24654","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"295","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24655","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"296","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24656","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"297","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24657","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"298","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24658","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"299","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24659","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"300","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24660","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"301","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24661","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"302","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24662","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"303","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24663","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"304","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24664","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"305","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24665","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"306","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24666","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"307","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24667","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"308","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24668","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"309","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24669","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"310","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24670","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"311","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24671","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"312","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24672","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"313","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24673","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"314","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24674","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"315","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24675","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"316","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24676","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"317","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24677","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"318","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24678","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"319","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24679","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"320","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24680","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"321","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24681","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"322","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24682","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"323","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24683","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"324","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24684","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"325","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24685","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"326","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24686","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"327","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24687","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"328","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24688","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"329","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24689","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"330","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24690","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"331","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24691","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"332","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24692","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"333","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24693","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"334","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24694","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"335","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24695","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"336","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24696","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"337","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24697","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"338","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24698","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"339","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24699","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"340","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24700","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"341","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24701","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"342","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24702","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"343","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24703","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"344","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24704","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"345","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24705","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"346","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24706","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"347","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24707","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"348","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24708","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"349","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24709","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"350","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24710","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"351","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24711","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"352","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24712","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"353","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24713","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"354","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24714","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"355","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24715","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"356","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24716","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"357","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24717","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"358","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24718","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"359","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24720","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"360","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24719","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"361","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24721","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"362","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24722","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"363","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24723","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"364","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24724","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"365","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24725","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"366","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24726","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"367","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24727","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"368","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24728","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"369","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24729","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"370","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24730","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"371","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24731","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"372","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24732","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"373","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24733","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"374","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24734","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"375","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24735","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"376","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24736","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"377","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24737","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"378","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24738","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"379","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24739","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"380","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24740","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"381","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24741","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"382","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24742","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"383","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24743","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"384","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24744","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"784","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24745","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"785","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24746","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"786","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24747","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"787","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24748","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"788","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24750","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"789","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24751","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"790","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24752","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"791","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24753","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"792","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24754","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"793","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24755","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"794","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24756","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"3","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"in relazione alla","denominazione_attributo":"","id":"24757","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art3"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24776","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24824","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24825","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"16","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"in relazione alla","denominazione_attributo":"","id":"24758","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art16"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24777","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"18","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24759","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art18"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33313","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33314","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33315","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33316","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"32","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33361","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"38","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33318","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"38","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33319","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"38","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33321","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"6","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33320","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33322","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"114","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33323","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33324","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33325","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33326","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"6","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33327","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33328","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33362","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33363","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33329","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33330","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"25/02/1992","data_nir":"1992-02-25","numero_parametro":"210","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art8"},{"id_parametro":"33331","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"31/03/1998","data_nir":"1998-03-31","numero_parametro":"112","articolo_impugnato":"7","comma":"","descrizione_nesso":"in particolare","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art7"},{"id_parametro":"33364","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"31/03/1998","data_nir":"1998-03-31","numero_parametro":"112","articolo_impugnato":"7","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art7"},{"id_parametro":"33333","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"31/03/1998","data_nir":"1998-03-31","numero_parametro":"112","articolo_impugnato":"144","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art144"},{"id_parametro":"33332","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"586","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33334","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero_parametro":"178","articolo_impugnato":"1","comma":"821","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1"}]}}"
  ]
]