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B.. \n \nReati e pene - Cause di non punibilita\u0027 - Particolare tenuita\u0027 del\n fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per\n il delitto di rapina, l\u0027offesa non possa essere ritenuta di\n particolare tenuita\u0027 quando si procede per il delitto, consumato o\n tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI PAVIA \n Sezione G.I.P. - G.U.P. \n \n Visti gli atti del procedimento R.G.N.R. 6478/2024 nell\u0027ambito\ndel quale si procede per i reati p. e p. dagli articoli 56-629 e 648\ndel codice penale; \n Vista la richiesta di archiviazione per la particolare tenuita\u0027\ndel fatto formulata dal pubblico ministero; \n Rilevato che l\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale\nnon consente di ritenere l\u0027offesa «di particolare tenuita\u0027» quando si\nprocede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione; \n Dato atto che all\u0027udienza camerale del 15 aprile 2025, fissata\nd\u0027ufficio da questo Giudice ai sensi dell\u0027art. 409, comma 2, del\ncodice di procedura penale, nessuno e\u0027 comparso; \n \n Osserva \n \n Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sia rilevante e\nnon manifestamente infondata la questione concernente la possibile\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131 -bis, comma 3, n. 3), del\ncodice penale, nella parte in cui non consente di considerare\nl\u0027offesa di «particolare tenuita\u0027» quando si procede per il delitto,\nconsumato o tentato, di estorsione non aggravata. \n In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con l\u0027art.\n3 della Costituzione per come di seguito illustrato. \n \n Rilevanza \n \n Nel caso di specie questo Giudice e\u0027 chiamato a decidere in\nmerito alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto in una ipotesi di tentata estorsione (non aggravata)\nnell\u0027ambito della quale l\u0027indagato aveva minacciato alla persona\noffesa di non restituirle il cellulare (che altri le avevano\nsottratto e che lui aveva ritrovato o ricevuto da terzi) se non\navesse pagato la somma di euro 200; il delitto e\u0027 solo tentato in\nquanto, al momento dello scambio, erano presenti le forze dell\u0027ordine\nche stavano monitorando le condotte dell\u0027indagato e della p.o. e che\nhanno interrotto l\u0027azione criminosa. \n In accordo con la valutazione del pubblico ministero si ritiene\nche il caso su cui questo Giudice e\u0027 chiamato a decidere debba\nritenersi di particolare tenuita\u0027, tenuto conto delle modalita\u0027 della\ncondotta (la minaccia di non restituire il cellulare aveva carattere\nunicamente patrimoniale ed e\u0027 stata perpetrata tramite messaggi,\nsenza alcun contatto fisico) nonche\u0027 dell\u0027esiguita\u0027 della cifra\nrichiesta (200 euro), oltre che per l\u0027assenza delle altre cause\nostative di cui all\u0027art. 131-bis, comma 2, del codice penale;\ntuttavia, l\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale non\npuo\u0027 essere mai applicato al reato, consumato o tentato, di\nestorsione a differenza di quanto avviene per il reato di rapina. \n Di talche\u0027, qualora si procedesse, in concreto, per una ipotesi\ndi tentata rapina (non aggravata) di un cellulare del valore di 200\neuro, l\u0027istanza di archiviazione «per particolare tenuita\u0027 del fatto»\npotrebbe essere accolta perche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 131-bis, comma 1,\ndel codice penale la pena detentiva prevista per l\u0027ipotesi tentata\nnon supererebbe, nel minimo, i due anni di reclusione e, in assenza\ndelle aggravanti dell\u0027art. 628, comma 3, del codice penale, non\nopererebbe la causa di esclusione di cui all\u0027art. 131-bis, comma 3,\nn. 3), del codice penale. \n Nell\u0027ipotesi di tentata estorsione pure non aggravata, invece,\nche qui ci occupa, questo Giudice sarebbe obbligato a rigettare\nl\u0027istanza di archiviazione e ad ordinare l\u0027imputazione. \n Da qui la rilevanza della questione. \n \n Non manifesta infondatezza \n \n Questo Giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale, per violazione dell\u0027art.\n3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente a\nquanto disposto per il delitto di rapina, che l\u0027offesa non possa\nessere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si procede per il\ndelitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo comma,\ndel codice penale. \n La lettura della disposizione normativa vigente non lascia spazio\nad interpretazioni alternative; mentre la causa ostativa, nel delitto\ndi rapina, e\u0027 prevista solo per le ipotesi aggravate di cui all\u0027art.\n628, comma terzo, del codice penale, non e\u0027 prevista analoga\nlimitazione per il delitto di estorsione, che viene richiamato in\ntoto, ossia con riferimento a tutte le ipotesi di cui all\u0027art. 629\ndel codice penale, comprese quelle (non aggravate) previste dal comma\n1. \n Cio\u0027 determina una vistosa disparita\u0027 di trattamento con quanto\nprevisto per il delitto di rapina, determinando l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della disposizione per violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n L\u0027omogeneita\u0027 strutturale e funzionale dei delitti di rapina ed\nestorsione e\u0027 un dato consolidato e comprovato da plurimi elementi,\navallati anche da codesta Corte. \n Invero, in primo luogo, il legislatore ha previsto per i due\ndelitti una disciplina uniforme; entrambi sono puniti, nell\u0027ipotesi\nbase, con una pena detentiva «da cinque a dieci anni», con una minima\ndifferenza solo per la pena pecuniaria; entrambi i delitti\ncondividono le medesime circostanze aggravanti elencate compiutamente\nnell\u0027art. 628, comma 3, del codice penale e richiamate per relationem\ndall\u0027art. 629, comma 2, del codice penale. \n In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte costituzionale,\nha omologato la disciplina dei due reati con due sentenze recenti e\nravvicinate in materia di circostanza del «fatto di lieve entita\u0027»;\nci si riferisce alla pronuncia n. 120 del 2023 con la quale la\nConsulta ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 629\ndel codice penale nella parte in cui non prevedeva che la pena da\nesso comminata potesse essere diminuita in misura non eccedente un\nterzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o\ncircostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuita\u0027 del danno\no del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027; e alla\nimmediatamente successiva pronuncia n. 86 del 2024 con la quale la\nstessa Corte ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027 dei commi 1 e 2\ndell\u0027art. 628 del codice penale nella parte in cui non consentivano\nla riduzione della pena in caso di lieve entita\u0027, estendendo quindi\nalla rapina l\u0027attenuante della lieve entita\u0027 del fatto prima prevista\nsolo per il reato di estorsione a seguito della pronuncia sopra\nrichiamata. \n La giurisprudenza della Suprema Corte, quale diritto vivente, si\nspinge addirittura oltre ed evidenzia come il delitto di rapina, a\nparita\u0027 di condizioni, possa manifestarsi come reato addirittura piu\u0027\ngrave in quanto, con essa, «il reo sottrae la cosa esercitando sulla\nvittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile» mentre\nnell\u0027estorsione «la coartazione non determina il totale annullamento\ndella capacita\u0027 del soggetto passivo di determinarsi diversamente»\n(cfr. ex plurimis, Cassazione n. 15564/2021). \n Ulteriori elementi di omogeneita\u0027 funzionale possono trarsi dal\ncodice di rito: l\u0027art. 380, comma 2, lettera f) del codice di\nprocedura penale prevede per entrambi i delitti, anche non aggravati,\nuna ipotesi speciale di arresto obbligatorio in flagranza; l\u0027art.\n407, comma 2, n. 2 del codice di procedura penale prevede l\u0027ipotesi\ndella durata massima delle indagini preliminari di due anni per\nalcuni gravi reati tra cui, appunto, i delitti, consumati o tentati,\ndi cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del\ncodice penale; anche il codice penale affianca i due reati nella\ncomune disciplina prevista dall\u0027art. 649, ultimo comma, del codice\npenale, cosi\u0027 come la legislazione speciale (cfr. art. 4-bis, comma\n1-ter, legge n. 354/1975). \n A fronte della sostanziale omogeneita\u0027 di trattamento dei due\ndelitti in plurime discipline, stona come irragionevole la disparita\u0027\nintrodotta dal legislatore in materia di archiviazione per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto; e cio\u0027 appare ancor piu\u0027 stridente\nall\u0027indomani delle due sentenze di codesta Corte (le sopra richiamate\npronunce n. 120/2013 e 86/2024) che hanno uniformato la disciplina\ndei due reati, in materia di circostanze, prevedendo per entrambi una\nipotesi di diminuzione della pena per «fatto di lieve entita\u0027» con la\nconseguenza, altrettanto contraddittoria, che entrambi i delitti (di\nrapina e di estorsione) possono essere «di lieve entita\u0027» ma solo la\ntentata rapina (e non anche la tentata estorsione) potra\u0027 essere\nconsiderata «non punibile per particolare tenuita\u0027 del fatto». \n Tale conseguenza appare obbligata, nel caso di specie, in quanto,\nnonostante la pena detentiva del reato di tentata estorsione non sia\nsuperiore, nel minimo, a due anni, e quindi consentirebbe di\nescludere la punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027 del fatto ai sensi\ndell\u0027art. 131-bis, comma 1, del codice penale, tale ragionevole\nconclusione e\u0027 concretamente impedita dal disposto dell\u0027art. 131-bis,\ncomma 3, n. 3 del codice penale. \n La pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale non comporterebbe\nne\u0027 un vuoto di disciplina ne\u0027 una indebita addictio di competenza\ndel legislatore; sara\u0027 sufficiente uniformare la disciplina a quella\ndella rapina, prevedendo la possibilita\u0027 di applicare l\u0027art. 131-bis\ndel codice penale nel caso di estorsione solo tentata e sempre che\nnon ricorrano le aggravanti di cui all\u0027art. 629, comma 2 del codice\npenale. \n Tale risultato potra\u0027 essere ottenuto dichiarando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3),\ndel codice penale nella parte in cui non prevede, analogamente a\nquanto disposto per il delitto di rapina, che l\u0027offesa non possa\nessere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si procede per il\ndelitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo comma,\ndel codice penale, in cui l\u0027introduzione, nel corpo della\ndisposizione, del lemma «secondo comma» appare di per se\u0027 idoneo ad\nemendare la violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione rispetto al\nreato di rapina, uniformandone la disciplina, e l\u0027irragionevolezza\ndella disposizione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella parte in cui non\nprevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che\nl\u0027offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando si\nprocede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art. 629,\nsecondo comma, del codice penale, per violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del\ntermine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio\nincidentale davanti alla Corte costituzionale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale; \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la\ncomunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della\nCamera dei deputati. \n Pavia, 15 aprile 2025 \n \n Il Giudice: Balduzzi","elencoNorme":[{"id":"62468","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"n. 3)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79213","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |