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Violazione del principio di eguaglianza sostanziale – Lesione del principio della capacità contributiva – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 784, 786 e 789.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica – Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo costituisce un\u0027economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione – Regione Campania – Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini – Violazione dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento – Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata – Incidenza sulle competenze regionali – Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi – Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto – Incidenza sulle attribuzioni regionali – Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 790.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, in particolare terzo comma, 119, in particolare quinto comma, e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione – Regime sanzionatorio – Ricorso della Regione Campania – Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti – Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione – Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Lesione del principio di leale collaborazione – Incidenza sulle attribuzioni regionali – Lesione dell’autonomia finanziaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 792 e 793.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119, in particolare quarto comma, e 120.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica –Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, commi 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e\u0026nbsp;contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Ricorso della Regione Campania – Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata – Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 796, modificativo dell’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comma 797, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), rispettivamente la prima modificativa del comma 134 dell’art. 1 e la seconda sostitutiva della tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in combinato disposto tra loro e con il comma 790.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4516","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"23/09/2025","relatore":"ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4516","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"23/09/2025","relatore":"ANTONINI"}],"ricorrente":"Regione Campania","testo_atto":"N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 05 marzo 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 5 marzo 2025 (della Regione Campania). \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica -\n Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica,\n aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente -\n Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalita\u0027 di contribuzione\n mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti,\n della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo\n bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al\n contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli\n enti in disavanzo, alla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo\n costituisce un\u0027economia che concorre al ripiano anticipato del\n disavanzo di amministrazione - Regime sanzionatorio -\n Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all\u0027art. 1,\n commi 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti,\n rispettivamente, l\u0027assegnazione alle regioni a statuto ordinario di\n contributi per investimenti per la progettazione e per la\n realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli\n edifici e del territorio, per interventi di viabilita\u0027 e per la\n messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico\n anche con la finalita\u0027 di ridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la\n rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti\n rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche\n ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per\n investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli\n edifici e del territorio. \n- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2025-2027), art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797,\n lettere a) e d). \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione per la Regione\nCampania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta\nregionale, dott. Vincenzo De Luca, quale legale rapp.te pro-tempore,\nrapp.ta e difesa dagli avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) e\nTiziana Monti (c.f. MNTTZN69B51F839V) dell\u0027Avvocatura regionale (PEC:\nalmerinabove@pec.regione.campania.it\n- tizianamonti@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui\ndesiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136 c.p.c.)\ndomiciliati in Roma, alla via Poli n. 29, in virtu\u0027 di procura\nspeciale e provvedimento autorizzativo di cui alla Deliberazione di\nGiunta regionale n. 95 del 28 febbraio 2025; \n contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore; \n per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettera a) e d)\ndella legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione\ndello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il\ntriennio 2025- 2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024, per violazione degli\narticoli 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione. \n I. La legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di\nprevisione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio\npluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024,\nall\u0027art. 1, commi da 784 e ss., prevede e disciplina una misura di\nconcorso alla finanza pubblica degli enti territoriali, in termini di\nequilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza\npubblica, cosi disponendo: \n «784. Ai fini della tutela dell\u0027unita\u0027 economica della\nRepubblica, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,\nle citta\u0027 metropolitane, le province e i comuni partecipano al\nraggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all\u0027osservanza\ndei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della\ngovernance economica europea secondo le modalita\u0027 previste dai commi\nda 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di\ncoordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,\nterzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi\ndal versamento del contributo di cui al comma 788 gli enti in\ndissesto finanziario, ai sensi dell\u0027art. 244 del testo unico delle\nleggi sull\u0027ordinamento degli enti locali, di cui al decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di\nriequilibrio finanziario, ai sensi dell\u0027art. 243-bis del medesimo\ntesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,\nalla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi\ndi cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e\ndi cui all\u0027art. 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le\nregioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di\nBolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza\npubblica e all\u0027osservanza dei vincoli economici e finanziari\nderivanti dalle nuove regole della governance economica europea\nsecondo quanto previsto dai commi da 710 a 724. \n(Omissis). \n 786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo\nalla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a\nlegislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0027anno 2025, a\n840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a\n1.310 milioni di euro per l\u0027anno 2029. \n Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo\nperiodo e\u0027 effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di\nautocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del\nMinistro dell\u0027economia e delle finanze, di concerto con il Ministro\nper gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza\npermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province\nautonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di\nautocoordinamento, il riparto e\u0027 effettuato, entro il 20 marzo 2025,\ncon decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze, di concerto\ncon il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la\nConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con\nriferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa\ncorrente al netto degli impegni per gli interessi, per i\ntrasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza\npubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche\nsociali e famiglia, come risultanti dall\u0027ultimo rendiconto approvato,\nanche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione. \n(Omissis). \n 789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, le citta\u0027 metropolitane, le\nprovince e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e 3\naccantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del\nbilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo\nannuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo\nrestando il rispetto dell\u0027equilibrio di bilancio di parte corrente di\ncui all\u0027art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di\ncui all\u0027art. 162, comma 6, del testo unico delle leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18\nagosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione\n2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma e\u0027\niscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza\npubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio,\nper gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto\nordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di\nprevisione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o\nprovinciale. La costituzione del fondo, sul quale non e\u0027 possibile\ndisporre impegni, e\u0027 finanziata attraverso le risorse di parte\ncorrente. \n 790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma\n789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla\nfine dell\u0027esercizio precedente, costituisce un\u0027economia che concorre\nal ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura\naggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per\ngli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo\nalla fine dell\u0027esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte\naccantonata del risultato di amministrazione destinata al\nfinanziamento di investimenti, anche indiretti, nell\u0027esercizio\nsuccessivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo\ndebito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome\nconsiderano il disavanzo di amministrazione al netto della quota\nderivante da debito autorizzato e non contratto. \n(Omissis). \n 796. L\u0027autorizzazione di spesa di cui all\u0027art. 1, comma 139,\ndella legge 30 dicembre 2018, n. 145, e\u0027 ridotta di 200 milioni di\neuro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. \n 797. All\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono\napportate le seguenti modificazioni: \n a) al comma 134, le parole: «per il periodo 2021-2034» sono\nsostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2026» e le parole: «,\ndi 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di\n349,5 milioni di euro per l\u0027anno 2033 e di 200 milioni di euro per\nl\u0027anno 2034» sono soppresse; \n(Omissis). \n d) la tabella 1 e\u0027 sostituita dalla tabella 1 di cui\nall\u0027allegato II annesso alla presente legge». \n I.1. In sede di parere in ordine al disegno di legge di bilancio\n2025, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha\nevidenziato che le disposizioni corrispondenti a quelle sopra\nriportate introducono misure insostenibili per le Regioni, poiche\u0027\naggiuntive rispetto ai contributi gia\u0027 previsti dalle precedenti\nmanovre, nonche\u0027 in ragione: \n «a) dell\u0027impossibilita\u0027 per gli enti territoriali di contrarre\ndebito per spesa corrente (oltre l\u0027obbligo del pareggio di bilancio)\nche determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali\no dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla\nresponsabilita\u0027 regionale; \n b) dell\u0027inattuabilita\u0027 per la maggioranza degli enti della\nnorma che prevede l\u0027utilizzo degli accantonamenti in bilancio di\nspesa corrente per il finanziamento di investimenti nell\u0027anno\nsuccessivo incidendo ulteriormente sui rispettivi bilanci; \n c) della cancellazione delle risorse per investimenti della\nlegge n. 145 del 2018, art. 1, comma 134, per tutte le Regioni». \n Successivamente, in data 30 gennaio 2025, la Conferenza delle\nRegioni e delle Province Autonome, con nota prot. n. 0621/C2FIN, ha\nrilevato che «(...) la legge di Bilancio 2025 - legge 207/2024 - ha\nprevisto, al comma 786 dell\u0027art. 1, un contributo alla finanza\npubblica per le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2025 - 2029,\naggiuntivo a quello a legislazione vigente, da ripartirsi in sede di\nautocoordinamento fra le Regioni entro il 28 febbraio 2025. Il\nriparto e\u0027 formalizzato con decreto del Ministro dell\u0027economia e\ndelle finanze di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e\nle Autonomie in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le\nRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo, la\nConferenza delle Regioni e delle Province autonome con grande spirito\ndi responsabilita\u0027 e collaborazione istituzionale ha approvato\nall\u0027unanimita\u0027, nella seduta odierna, il riparto allegato\nesclusivamente per l\u0027annualita\u0027 2025, che si trasmette. Si richiede,\naltresi\u0027, che il riparto per gli anni 2026 e seguenti sia oggetto di\ndiscussione del Tavolo tecnico presso il Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze - previsto dal comma 3-bis, dell\u0027art. 9, del decreto\nlegge 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con modificazioni dalla legge\n9 dicembre 2024, n. 189 - che dovra\u0027 concludere i suoi lavori in\ntempo utile, ai fini del nuovo riparto, pervenendo ad una posizione\ncondivisa. Si evidenziano, inoltre, nelle more dell\u0027insediamento del\nsuddetto Tavolo, le osservazioni gia\u0027 espresse in sede di parere al\n«Disegno di legge di Bilancio 2025» dalla Conferenza delle Regioni e\ndelle Province autonome riguardo l\u0027importanza, la significativita\u0027 e\nla progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica\nprevisto, che appare insostenibile, in considerazione: del contributo\ngia\u0027 previsto dalle precedenti manovre; dell\u0027impossibilita\u0027 per gli\nenti territoriali di contrarre debito per spesa corrente (oltre\nl\u0027obbligo del pareggio di bilancio) che determina una riduzione di\nspesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un\naumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilita\u0027\nregionale, fermo restando che alcune Regioni hanno esaurito i margini\ndi manovrabilita\u0027 delle imposte; dell\u0027inattuabilita\u0027 per la\nmaggioranza degli Enti della norma che prevede l\u0027utilizzo degli\naccantonamenti in bilancio di spesa corrente per il finanziamento di\ninvestimenti nell\u0027anno successivo incidendo ulteriormente sui\nrispettivi bilanci; - della cancellazione delle risorse per gli\ninvestimenti della legge 145/2018, art. 1, c.134 per tutte le\nRegioni. Certo che questi temi dovranno essere affrontati dal Tavolo\ntecnico, si confida, inoltre, nella convocazione in tempi rapidi\ndella Conferenza permanente per la finanza pubblica, sede politica\nnella quale condividere le migliori soluzioni riguardanti la finanza\npubblica per gli Enti territoriali, come peraltro evidenziato dalla\nrecente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 195/2024)» (enfasi\naggiunta, n. d.rr.). \n II. Le riportate disposizioni di cui all\u0027art. 1, commi 784, 786,\n789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettera a) e d) della legge 30\ndicembre 2024, n. 207, vengono in questa sede impugnate dalla\nricorrente Regione Campania, in quanto costituzionalmente illegittime\ne lesive delle prerogative ed attribuzioni della Regione, nei termini\ndi seguito puntualizzati. \n II.1. Si premette che, fin dall\u0027esercizio 2015, la Regione\nCampania e\u0027 impegnata nel recupero di un consistente disavanzo di\namministrazione, inizialmente pari a euro 5.792.045.622,18,\narticolato come segue: \n a) una componente attinente agli accantonamenti per le\nanticipazioni di liquidita\u0027. Il riferimento e\u0027 alle anticipazioni di\ncui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e\nall\u0027anticipazione di cui all\u0027art. 116 del decreto-legge 19 maggio\n2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio\n2020, n. 77, che va ripianata secondo le modalita\u0027 sancite dall\u0027art.\n1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si\ntratta, quindi, di un disavanzo di carattere tecnico, con un percorso\ndi restituzione in un arco trentennale di anticipazioni di cassa\nricevute dallo Stato per estinguere debiti pregressi; \n b) una componente, da ripianare con le modalita\u0027 previste\ndall\u0027ordinamento contabile, che si articola, a sua volta, in: \n 1. disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei\nresidui attivi e passivi, da ripianare con le modalita\u0027 previste\ndall\u0027art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.\n118. Anche questa quota di disavanzo presenta una particolare\naccezione, in quanto derivante da un\u0027operazione straordinaria che\ntutti gli enti territoriali e locali hanno effettuato, propedeutica\nall\u0027entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del nuovo\nsistema di contabilita\u0027 armonizzata; \n 2. maggior disavanzo scaturente dall\u0027esercizio 2014, da\nripianare con le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 9, comma 5, del\ndecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come integrato dall\u0027art. 1,\ncomma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; \n 3. maggior disavanzo scaturente dall\u0027esercizio 2015, da\nripianare con le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 1, commi 779 e 782,\ndella legge 27 dicembre 2017, n. 205. \n Al fine del recupero dei disavanzi sopra menzionati,\nl\u0027amministrazione regionale iscrive nel proprio bilancio di\nprevisione, ogni anno, per tutta la durata dei piani di rientro, un\nimporto pari a euro 128.365.175,41; e in sede di rendiconto della\ngestione la Regione Campania deve dimostrare una riduzione del\ncomplessivo disavanzo di una quota almeno pari a quella iscritta nel\nbilancio di previsione. \n Inoltre, avendo la Regione Campania, come sopra rilevato, fatto\nricorso alle anticipazioni di liquidita\u0027 di cui agli articoli 2 e 3\ndel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonche\u0027 all\u0027art. 116 del\ndecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risulta un\u0027ulteriore quota di\ndisavanzo da ripianare annualmente in base al piano di restituzione\ndelle anticipazioni, secondo le modalita\u0027 previste dall\u0027art. 1, commi\nda 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. \n Al 31 dicembre 2023 la Regione Campania ha recuperato\ncomplessivamente l\u0027importo di euro 2.452.947.101,89 (pari al 42,35%\ndel disavanzo al 31 dicembre 2015), rispetto ad un obiettivo di\nrecupero, in base ai piani di rientro, di euro 1.687.062.881,27, con\nun maggior recupero del disavanzo di euro 765.884.220,62 (equivalente\nad una migliore performance di recupero del 45,40% rispetto al\ntarget). \n Contemporaneamente, la Regione e\u0027 stata chiamata, negli anni, ed\ne\u0027 tenuta a tutt\u0027oggi anche a fornire il proprio contributo alla\nfinanza pubblica. In particolare: \n a) l\u0027art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al\ncomma 2, secondo periodo, ha disposto che: «Le risorse statali a\nqualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono\nridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l\u0027anno 2011 e a\n4.500 milioni di euro annui a decorrere dall\u0027anno 2012». \n Per la Regione Campania, tale disposizione ha comportato una\nriduzione stabile di risorse complessivamente disponibili pari a\ncirca 400 milioni di euro all\u0027anno, a partire dal 2012; \n b) l\u0027art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al\ncomma 2, ha disposto che «Gli obiettivi del patto di stabilita\u0027\ninterno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo\ntale da assicurare l\u0027importo di 700 milioni di euro per l\u0027anno 2012 e\ndi 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050\nmilioni di euro a decorrere dall\u0027anno 2015». Per la Regione Campania,\ntale disposizione ha comportato una riduzione di risorse pari a euro\n117.810.000,00 per l\u0027anno 2015; \n c) l\u0027art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al\ncomma 6 dispone che «Le regioni a statuto ordinario (...) assicurano\nun contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per\nl\u0027anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015\nal 2020 (...). Per gli anni 2015-2020 il contributo delle regioni a\nstatuto ordinario, di cui al primo periodo, e\u0027 incrementato di 3.452\nmilioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi\ncomplessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di\nassistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire\ncon intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo\nStato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,\nentro il 31 gennaio 2015. (...)». Per la Regione Campania, tale\ndisposizione ha comportato minori risorse per gli anni dal 2015 al\n2020 per oltre 200 milioni di euro all\u0027anno; \n d) l\u0027art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 680,\ndispone che: «Le regioni e le Province autonome di Trento e di\nBolzano (...) assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a\n3.980 milioni di euro per l\u0027anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per\nciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (...)». Per la Regione\nCampania, tale disposizione ha comportato minori risorse, con\nriferimento all\u0027anno 2016, per circa 240 milioni di euro e, con\nriferimento agli anni dal 2017 al 2020, per oltre 260 milioni di euro\nall\u0027anno; \n e) l\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, al comma 850,\nprevede che «Ai fini della tutela dell\u0027unita\u0027 economica della\nRepubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della\nspesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della\nfinanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole\ndella governance economica europea, le regioni e le province autonome\nassicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo\nalla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro (...)». Per la\nRegione Campania, tale disposizione ha comportato minori risorse, in\ntermini di competenza e di cassa, pari a euro 18.440.033,45, per gli\nanni dal 2023 al 2025. \n Tenendo conto degli effetti finanziari delle sole norme appena\nrichiamate e tralasciando gli altri tagli di risorse disposti da\naltre disposizioni - tra le quali, quelle di cui all\u0027art. 1, commi\n527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oggetto di scrutinio\nda parte di Codesta Corte con sentenza n. 195 del C2024-\nl\u0027Amministrazione regionale della Campania ha contribuito alla\nfinanza pubblica secondo quanto risulta dalla tabella di seguito\nriportata: \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n Pertanto, nel periodo 2015-2023 la Regione Campania ha contributo\nalla finanza pubblica per un importo complessivo pari a poco meno di\n9 miliardi di euro (circa 8,854 miliardi di euro, pari alla somma del\ntotale del recupero del disavanzo e del totale dei contributi di\nfinanza pubblica). \n Come sopra rilevato, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 784, della legge\nn. 207 del 2024 - oggetto della presente impugnativa- risultano\nesclusi dal contributo i singoli Comuni, le Province e le Citta\u0027\nmetropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione\nSicilia e della Regione Sardegna che versino anche in una sola delle\ntre seguenti condizioni: \n a) enti in dissesto al 1° gennaio 2025; \n b) enti in procedura di riequilibrio finanziario al 1° gennaio\n2025; \n c) enti che hanno sottoscritto accordi per il «riequilibrio\nfinanziario» di cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre\n2021, n. 234 oppure ai sensi dell\u0027art. 43, comma 2 del decreto-legge\n17 maggio 2022, n. 50. \n La relazione illustrativa alla legge evidenzia che «Le criticita\u0027\nfinanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle\nregioni Sicilia, Calabria e Campania.(omissis)». \n Come sopra rilevato, anche la Regione Campania rientra tra gli\nenti che hanno avviato un percorso di risanamento articolato su piu\u0027\nannualita\u0027, anche per il ripiano dei maggiori disavanzi scaturenti\ndagli 9 esercizi 2014 e 2015, da ripianare con le modalita\u0027 previste\ndall\u0027art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come\nintegrato dall\u0027art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n.\n205. Ebbene, la procedura di rientro ventennale dai disavanzi\npregressi prevista dall\u0027art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno\n2015, n. 78, come integrato dall\u0027art. 1, comma 779, della legge 27\ndicembre 2017, n. 205, presenta marcate analogie sia con la procedura\ndi riequilibrio finanziario pluriennale di cui all\u0027art. 243-bis e\nseguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia con gli\naccordi di cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021,\nn. 234. Infatti, come la procedura di riequilibrio finanziario\npluriennale, il piano di rientro puo\u0027 avere durata ventennale; come\nper gli accordi di cui all\u0027art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre\n2021, n. 234, e\u0027 necessario che la Regione dia dimostrazione di\nincrementare i pagamenti complessivi per investimenti in misura non\ninferiore ad un determinato ammontare, con la previsione\ndell\u0027applicazione di pesanti sanzioni in caso di mancata o parziale\nrealizzazione degli investimenti (su tale aspetto si tornera\u0027,\nperaltro, infra). \n II.2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 commi 784, 786,\n789, 790, 792, 793, 796 e 797, per violazione degli articoli 3, 53,\n81, 97, 117, 119, 120 della Costituzione. \n Le disposizioni oggetto del presente giudizio afferiscono alla\nmateria del «coordinamento della finanza pubblica», oggetto di\ncompetenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell\u0027art. 117,\nterzo comma, della Costituzione. La stessa legge n. 207 del 2024,\nall\u0027art. 1, comma 784, sancisce espressamente che le disposizioni di\ncui ai successivi commi da 785 a 794 «costituiscono principi\nfondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli\narticoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». \n D\u0027altra parte, nel definire il perimetro della materia in\nquestione, Codesta Ecc.ma Corte ha affermato che la materia del\ncoordinamento della finanza pubblica «non puo\u0027 essere limitata alle\nnorme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle\naventi la funzione di «riorientare» la spesa pubblica (omissis), per\nuna complessiva maggiore efficienza del sistema» (sentenza n. 272 del\n2015). \n Le disposizioni qui gravate appartengono, in misura diversa,\nall\u0027una e all\u0027altra categoria, introducendo sia limitazioni di spesa\nche modalita\u0027 di riorientamento della stessa. Cio\u0027 posto, se, come\nampiamente noto, l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione\nstatuisce che «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle\nRegioni la potesta\u0027 legislativa, salvo che per la determinazione dei\nprincipi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», nel\ncaso di specie il legislatore statale - laddove impone agli enti in\ndisavanzo di utilizzare il fondo accantonato, secondo il meccanismo\nche infra sara\u0027 piu\u0027 dettagliatamente analizzato, allo specifico fine\ndel «ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura\naggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione» -\nsi e\u0027 spinto ben oltre la fissazione di principi generali, invadendo\nla sfera di competenza regionale relativa all\u0027emanazione di una\ndisciplina di dettaglio, con conseguente, patente illegittimita\u0027\ncostituzionale delle disposizioni in epigrafe. \n Ed invero il legislatore statale impone una specifica modalita\u0027\ndi contribuzione alla finanza pubblica, consistente in un\naccantonamento di risorse con conseguente uso vincolato delle stesse,\nche sottrae del tutto alle Regioni, soprattutto quelle - come la\nCampania - in disavanzo, la facolta\u0027 di utilizzare autonomamente, per\nl\u0027appunto, le ingenti risorse finanziarie indicate. \n Per costante orientamento di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale,\ncon riferimento alla materia di legislazione concorrente del\ncoordinamento della finanza pubblica, «norme statali che fissano\nlimiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono\nqualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza\npubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si\nlimitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel\nsenso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non\ngenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano\nin modo esaustivo strumenti o modalita\u0027 per il perseguimento dei\nsuddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012). \n Le disposizioni impugnate introducono limiti precisi e stringenti\nall\u0027autonomia finanziaria e di organizzazione delle Regioni e degli\nenti locali e sono, pertanto, ben lontani dall\u0027assolvere alla\nfunzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza\npubblica. \n La legge n. 207 del 2024 non si limita, peraltro, a dettagliare\nle modalita\u0027 di contribuzione alla finanza pubblica, ma introduce\naddirittura sanzioni specifiche ed automatiche, oltre che arbitrarie\n(secondo quanto si rilevera\u0027 in prosieguo) all\u0027art. 1, commi 792 e\n793 - sopra testualmente riportati sanzioni disponendo tra l\u0027altro\nche, per gli enti che non trasmettano entro il 31 maggio di ciascun\nesercizio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di\nconsuntivo o preconsuntivo relativi all\u0027esercizio precedente, «il\ncontributo alla finanza pubblica e\u0027 incrementato del 10 per cento con\nle modalita\u0027 previste dal comma 792». \n Codesta Ecc.ma Corte ha ribadito, in piu\u0027 occasioni, il principio\nper cui «le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole\nvoci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non\ncostituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza\npubblica, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., e ledono\npertanto l\u0027autonomia finanziaria di spesa garantita dall\u0027art. 119\nCost.(...) il legislatore statale puo\u0027 legittimamente imporre agli\nenti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorche\u0027 si\ntraducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all\u0027autonomia di\nspesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per\nragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,\ncondizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del\n2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004).\n(...) la legge statale puo\u0027 stabilire solo un «limite complessivo,\nche lascia agli enti stessi ampia liberta\u0027 di allocazione delle\nrisorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36\ndel 2004)» (sentenza n. 417 del 2005). \n Al riguardo, preme rilevare che la ricorrente Regione Campania\nben conosce i piu\u0027 recenti orientamenti di Codesta Corte, da ultimo\ncompendiati nella sentenza n. 195 del 2024, secondo cui, in\nriferimento alla materia concorrente del coordinamento della finanza\npubblica, possono ritenersi legittime norme statali puntuali quando\nle stesse siano adottate dal legislatore per realizzare in concreto\nla «finalita\u0027» del coordinamento finanziario (sentenza n. 78 del\n2020), in quanto «il finalismo» (sentenza n. 38 del 2016) insito in\ntale genere di disposizioni porta ad escludere che possa invocarsi il\nricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate\nda un evidente rapporto di coessenzialita\u0027 e di necessaria\nintegrazione ai medesimi principi di coordinamento (ex plurimis,\nsentenza n. 137 del 2018). Neppure si ignora che, nella descritta\nprospettiva, finanche il meccanismo della legge statale che richieda\nalla Regione di versare l\u0027importo dovuto a titolo di contribuzione al\nbilancio statale e\u0027 stato ritenuto legittimo, in quanto funzionale a\nconseguire con certezza, nello stesso anno in cui il contributo e\u0027\ncontabilizzato, l\u0027obiettivo di contenimento della spesa pubblica ai\nfini dei saldi di finanza pubblica, ove la norma in questione lasci,\nallo stesso tempo, all\u0027autonomia regionale una adeguata facolta\u0027 di\nindividuare su quali ambiti gestionali e specifici interventi ridurre\ngli stanziamenti di spesa. Ed e\u0027 del pari noto che Codesta Corte ha\nritenuto legittima la diversificazione della disciplina rivolta alle\nRegioni in rientro dal disavanzo sia rispetto alle altre Regioni -\nanche richiamando il principio di responsabilita\u0027 finanziaria- sia\nrispetto agli enti locali in dissesto o predissesto. \n Cio\u0027 stante, l\u0027importo, le modalita\u0027 e i termini di contribuzione\ndelle Regioni alla finanza pubblica previsti dalle norme oggetto del\npresente giudizio e le conseguenze connesse alla relativa attuazione\nrisultano in palese contrasto non soltanto con il sistema di riparto\nin materia, anche come ricostruito con le recenti pronunce sopra\nrichiamate, ma anche con ulteriori fondamentali principi e norme\ncostituzionali, in guisa di risultare gravemente lesivi della sfera\ndi attribuzioni e di interessi della Regione ricorrente sotto plurimi\ne significativi profili. Nel caso di specie, infatti, le disposizioni\nstatali: \n impongono una specifica modalita\u0027 di contribuzione alla finanza\npubblica, consistente nell\u0027accantonamento di ingenti risorse con\nconseguente uso vincolato delle stesse, che si aggiunge a tutte\nquelle gia\u0027 in corso, parimenti ingenti senza prevedere alcuna\nverifica istruttoria sulla congruita\u0027 rispetto agli obiettivi e sulla\nsostenibilita\u0027 della misura imposta; \n sottrae alle Regioni in disavanzo la facolta\u0027 di utilizzare\ndette risorse finanziarie indicate, senza prescrivere o comunque\nprevedere alcuna verifica della sostenibilita\u0027 della misura imposta; \n irragionevolmente ed in dispregio dei principi di eguaglianza\nsostanziale e di capacita\u0027 contributiva, non distinguono tra le\nRegioni gia\u0027 impegnate nel rientro dal disavanzo e quelle non in\ndisavanzo, imponendo solo e paradossalmente solo alle prime\nun\u0027ulteriore sottrazione di risorse, a discapito delle comunita\u0027\namministrate, gia\u0027 sottoposte a prelievi a titolo di imposta non\ndestinati alla erogazione di servizi ai cittadini; \n prevedono gravose sanzioni per l\u0027ipotesi di mancato rispetto\ndel termine previsto, sub specie di aggravio dell\u0027importo dovuto,\nsenza prevedere alcun coinvolgimento della Regione interessata e del\nsistema delle Conferenze e senza prevedere alcuna concreta\nistruttoria relativa alla congruita\u0027 risetto agli obiettivi di\nfinanzia pubblica e alla sostenibilita\u0027 della misura; \n sopprimono risorse destinate ad investimenti, in contraddizione\ncon il vincolo ad effettuare una data percentuale di investimenti per\nle Regioni - come la ricorrente- impegnate nel rientro dal disavanzo\nperaltro finalizzati al perseguimento di finalita\u0027 connesse a diritti\nessenziali della comunita\u0027 (mobilita\u0027, sicurezza pubblica, tutela\ndell\u0027ambiente) . \n II.2.1. Le disposizioni di cui ai commi 784, 786 e 789\nistituiscono e quantificano il contributo alla finanza pubblica delle\nRegioni a statuto ordinario, aggiuntivo rispetto a quello previsto a\nlegislazione vigente, nella misura di 280 milioni per l\u0027anno 2025,\n840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310\nmilioni per l\u0027anno 2029 (comma 786) e disciplinano i meccanismi di\nriparto del contributo tra le Regioni (comma 786) e le modalita\u0027 di\ncontribuzione (comma 789). \n Dette disposizioni contrastano con i principi e le norme\ncostituzionali indicati in epigrafe, sulla base dei quali Codesta\nCorte ha individuato le modalita\u0027 di doveroso contemperamento e\nconformazione della competenza statale esplicantesi nell\u0027adozione di\nnorme di dettaglio nella materia del coordinamento della finanza\npubblica, da rispettare vieppiu\u0027 nel caso in cui le stesse risultino\naggiuntive rispetto a norme gia\u0027 vigenti adottate nell\u0027ambito di\nprecedenti manovre. Ed invero, proprio nella recente sentenza n. 195\ndel 2024, sopra richiamata, Codesta Corte ha espressamente\nevidenziato la necessita\u0027 di incanalare l\u0027esercizio della competenza\nlegislativa statale innanzitutto nel rispetto dei principi di leale\ncollaborazione e onde assicurare il buon andamento ed efficienza\ndell\u0027azione amministrativa, dell\u0027uguaglianza sostanziale e nel\nrispetto dell\u0027autonomia finanziaria delle Regioni, ribadendo la\nnecessita\u0027, da parte dello Stato- che e\u0027 «custode della finanza\npubblica allargata» (ex plurimis, sentenza n. 103 del 2017) anche in\nrelazione alla corretta applicazione dei vincoli euro unitari dei\nquali e\u0027 responsabile - di acquisire adeguati elementi istruttori\nsulla sostenibilita\u0027 dell\u0027importo del contributo da parte degli enti\nai quali viene imposto. \n La pronuncia citata evidenzia che tale valutazione e\u0027 doverosa in\nquanto « funzionale a scongiurare l\u0027adozione di «tagli al buio», i\nquali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie\nterritoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla\npopolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione\nin sede parlamentare». \n Con la medesima pronuncia, Codesta Corte ha espressamente\nsollecitato «il legislatore a non trascurare il coinvolgimento delle\nsedi gia\u0027 appositamente contemplate e presenti, a tale fine,\nnell\u0027ordinamento, come la Conferenza permanente per il coordinamento\ndella finanza pubblica, di cui l\u0027art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.\n42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in\nattuazione dell\u0027art. 119 della Costituzione) ha previsto la\nistituzione nell\u0027ambito della \n Conferenza unificata, per concorrere, soprattutto con funzioni\nistruttorie, «alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica\nper comparto» (comma 1, lettera a), e anche per mettere «a\ndisposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati,\ndei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli\nelementi informativi raccolti» (comma 1, lettera f).», rilevando\naltresi\u0027 che «Tale Conferenza, istituita dall\u0027art. 33 del decreto\nlegislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di\nautonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle\nprovince, nonche\u0027 di determinazione dei costi e dei fabbisogni\nstandard nel settore sanitario), che la definisce «quale organismo\nstabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province,\ncitta\u0027 metropolitane, regioni e Stato» e\u0027 stata strutturata, del\nresto, sul modello del Consiglio di pianificazione finanziaria\ntedesco (Finanzplanungsrat), che assume, in quell\u0027ordinamento, una\nfondamentale importanza al fine della corretta e trasparente gestione\ndelle relazioni finanziarie tra Federazione e Länder». La medesima\npronuncia, inoltre, proprio con riferimento al disegno di legge\nsfociato nelle disposizioni oggetto del presente ricorso,\nespressamente rileva che «Tale forma di coinvolgimento, peraltro, e\u0027\nstata espressamente auspicata nell\u0027audizione della delegazione della\nConferenza delle regioni e delle province autonome, del 5 novembre\n2024, sul disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello\nStato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il\ntriennio 2025-2027» (A.C. 2112) presso le Commissioni bilancio,\nriunite, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.» \n Anche a fronte di tale autorevole monito, il legislatore statale\nha omesso del tutto di imporre il doveroso approfondimento\nistruttorio, con la conseguenza che la misura di contribuzione\nintrodotta risulta, nel contenuto, del tutto arbitraria e\nirragionevole ed illegittima alla stregua di tutti i parametri sopra\ncitati, sia nella parte in cui quantifica il contributo alla finanza\npubblica aggiuntivo che grava sul complesso delle Regioni a statuto\nordinario, sia nella parte in cui disciplina il procedimento e le\nmodalita\u0027 di riparto tra le Regioni. Si e\u0027 sopra rilevato come la\nConferenza delle Regioni abbia esplicitato al Governo che la misura\n«appare insostenibile, in considerazione: del contributo gia\u0027\nprevisto dalle precedenti manovre; dell\u0027impossibilita\u0027 per gli enti\nterritoriali di contrarre debito per spesa corrente (oltre l\u0027obbligo\ndel pareggio di bilancio) che determina una riduzione di spesa sulle\nfunzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della\npressione fiscale lasciata alla responsabilita\u0027 regionale, fermo\nrestando che alcune Regioni hanno esaurito i margini di\nmanovrabilita\u0027 delle imposte; dell\u0027inattuabilita\u0027 per la maggioranza\ndegli Enti della norma che prevede l\u0027utilizzo degli accantonamenti in\nbilancio di spesa corrente per il finanziamento di investimenti\nnell\u0027anno successivo incidendo ulteriormente sui rispettivi bilanci;\n- della cancellazione delle risorse per gli investimenti della\nL.145/2018, art. 1, c.134 per tutte le Regioni.» \n Con riferimento al riparto, poi, risulta invero evidente che la\nprevisione di un accordo tra le Regioni «in sede di\nautocoordinamento» risulta un ossequio meramente formale, inidoneo a\nconsentire, sul piano sostanziale, l\u0027esplicarsi del principio di\nleale collaborazione di cui all\u0027art. 120 della Costituzione. Secondo\nil costante insegnamento di Codesta Corte, tale principio «deve\npresiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni:\nla sua elasticita\u0027 e la sua adattabilita\u0027 lo rendono particolarmente\nidoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione,\nattenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti», con la\nprecisazione che «una delle sedi piu\u0027 qualificate per l\u0027elaborazione\ndi regole destinate ad integrare il parametro della leale\ncollaborazione e\u0027 attualmente il sistema delle Conferenze\nStato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il\nconfronto tra i due sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito\nai quali si individuano soluzioni concordate di questioni\ncontroverse» (sentenza n. 31 del 2006). E, tuttavia, in\nconsiderazione della precisa individuazione degli importi del\ncontributo alla finanza pubblica che le Regioni devono assicurare per\nogni annualita\u0027 presa a riferimento, residua solo un formale margine\ndi discrezionalita\u0027 in capo alle Regioni stesse, le quali non\npotranno far altro che attenersi a criteri di riparto che discendono\ngiocoforza da condizioni di mero fatto. Emblematico, da questo punto\ndi vista, e\u0027 che nel 2024, le Regioni, proprio in auto-coordinamento,\nin sede di Conferenza, con riferimento al contributo alla finanza\npubblica per gli anni 2025-2028, previsto dalla legge di bilancio\n2024, abbiano confermato, all\u0027unanimita\u0027, le percentuali di riparto\ndel contributo alla finanza pubblica decise dalla stessa Conferenza\nper il 2024; e che le stesse percentuali di riparto siano state\nulteriormente e meramente confermate, dalla stessa Conferenza delle\nRegioni, anche per l\u0027anno 2025, proprio secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni della legge di bilancio 2025 qui impugnate, peraltro\nsegnalando criticita\u0027 tecniche e politiche connesse al regime\nprevisto. \n Quanto, poi, al criterio residuale individuato nel riparto «in\nproporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni\ndi spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i\ntrasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza\npubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche\nsociali e famiglia, come risultanti dall\u0027ultimo rendiconto approvato,\nanche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione», si osserva\nche commisurare asetticamente l\u0027ammontare del contributo di finanza\npubblica ad una grandezza finanziaria quale e\u0027 la spesa corrente,\nsenza tenere conto di cio\u0027 che effettivamente possa essere chiesto\nalle singole comunita\u0027 in ragione dell\u0027effettiva capacita\u0027\ncontributiva, determina un irrimediabile vulnus delle norme\ncostituzionali richiamate in epigrafe. La relazione della Direzione\nGenerale per le Risorse Finanziarie della Regione Campania che si\nversa in atti attesta, sotto tale profilo, che «Il meccanismo dei\ncontributi alla finanza pubblica sta mettendo seriamente a rischio la\npossibilita\u0027 per la regione Campania di svolgere le proprie finalita\u0027\nistituzionali. Al fine di assolvere alle proprie funzioni e procedere\nal recupero dei disavanzi nel rispetto del principio di equita\u0027\nintergenerazionale, la Campania e\u0027 stata costretta ad attivare la\nleva fiscale per recuperare le risorse necessarie per l\u0027erogazione\ndei servizi essenziali. \n Nelle tabelle che seguono sono riportati, rispettivamente, i\ngettiti delle manovre fiscali attivate nel periodo di osservazione\n(2015-2022) per addizionale regionale all\u0027IRPEF e per IRAP, nonche\u0027\nil confronto tra gettiti delle manovre e contributi complessivi alla\nfinanza pubblica. \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003002\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n Dalle tabelle che precedono, emerge con chiarezza che negli anni\npresi in considerazione il totale delle risorse aggiuntive che la\nCampania ha acquisito in virtu\u0027 dell\u0027azionamento della leva fiscale\nnon e\u0027 stato sufficiente a compensare il peso dei contributi alla\nfinanza pubblica che si e\u0027 scaricato sui bilanci degli anni del\nperiodo di osservazione. In altre parole, gli incrementi delle\naddizionali IRPEF e delle aliquote IRAP non sono stati utilizzati per\nerogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il concorso\ndella Campania agli obiettivi di finanza pubblica, senza che si sia\nmai tenuto conto dell\u0027effettiva possibilita\u0027, da parte della\ncomunita\u0027 regionale, di contribuire a tali obiettivi, secondo il\nprincipio di capacita\u0027 contributiva di cui si e\u0027 detto all\u0027inizio». \n La constatazione tecnica che precede e\u0027 tanto piu\u0027 preoccupante,\nin vista dell\u0027attuazione del federalismo fiscale, che costituisce una\nMilestone del PNRR, in relazione al quale e\u0027 lo Stato a dover farsi\ncarico delle differenti «posizioni di partenza» che caratterizzano le\ndiverse regioni, attraverso la previsione di interventi compensativi\nin favore di quelle regioni che abbiano gia\u0027 fatto ricorso alla leva\nfiscale. \n La disposizione del comma 786 e\u0027 dunque illegittima perche\u0027\nconcreta una chiara violazione anche del principio di uguaglianza\nsostanziale di cui all\u0027art. 3 e dell\u0027art. 53, oltre che dell\u0027art. 119\ndella Costituzione, sotto il profilo della mancata considerazione\ndella capacita\u0027 di contribuzione alla spesa pubblica in ragione\ndell\u0027effettiva capacita\u0027 contributiva, non sussistendo alcun legame\ndiretto tra la capacita\u0027 contributiva e l\u0027importo della spesa\ncorrente. \n II.2.2. Il comma 790 - il cui contenuto testuale e\u0027 stato sopra\nrichiamato- differenzia significativamente l\u0027utilizzo\ndell\u0027accantonamento disposto dal comma 789, perpetrando una illogica\nquanto evidente disparita\u0027 di trattamento tra Regioni, favorendo ed\naggravando, in tal guisa, le disuguaglianze tra Regioni piu\u0027 ricche e\nmeno ricche. \n Si prevede, in particolare, che - mentre per gli enti che abbiano\nregistrato «un risultato di amministrazione pari a zero o positivo\nalla fine dell\u0027esercizio precedente», il fondo «confluisce nella\nparte accantonata del risultato di amministrazione destinata al\nfinanziamento di investimenti, anche indiretti, nell\u0027esercizio\nsuccessivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo\ndebito»- per gli enti «in situazione di disavanzo di amministrazione\nalla fine dell\u0027esercizio precedente», il fondo accantonato ai sensi\ndel comma 789 costituisca un\u0027economia che concorre al ripiano\nanticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a\nquello gia\u0027 previsto nel bilancio di previsione. \n La disposizione presenta plurimi profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale, tutti ridondanti negativamente sulla sfera di\ncompetenze ed attribuzioni della Regione ricorrente. \n Emerge con nitore, in primo luogo, come tale disposizione produca\nuna serie di rilevanti effetti sulle collettivita\u0027 amministrate,\ndelineando un\u0027ingiustificata e irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento tra Regioni «in situazione di disavanzo di\namministrazione» e Regioni che non lo sono, ponendo le condizioni per\nun ulteriore (e, per certi versi, irrimediabile) ampliamento delle\ndisuguaglianze tra cittadini, a seguito dell\u0027incremento della\nsperequazione infrastrutturale e dei conseguenti effetti sui livelli\ndi PIL delle singole Regioni, svantaggiando, in aperto contrasto con\ni parametri costituzionali, i territori che dispongono di minore\ncapacita\u0027 contributiva. Si produce, infatti, il duplice paradosso per\ncui le Regioni che contribuiscono di piu\u0027 al miglioramento dei saldi\ndi finanza pubblica, attraverso una maggiore contrazione della spesa\ncorrente, vengono penalizzate con il divieto di utilizzare il\nrisparmio di spesa corrente (benche\u0027 nell\u0027anno successivo) per\nfinanziare spesa in conto capitale, e per cui le Regioni gia\u0027 in\ndisavanzo possono disporre di minori risorse per rilanciare il PIL\nregionale e, con esso, le casse regionali. Il principio di\neguaglianza sancito dall\u0027art. 3 della Costituzione - che «e\u0027\nprincipio generale che condiziona tutto l\u0027ordinamento nella sua\nobbiettiva struttura: esso vieta, cioe\u0027, che la legge ponga in essere\nuna disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non\ngiustificata disparita\u0027 di trattamento delle situazioni giuridiche,\nindipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai\nquali queste vengano imputate» (Corte costituzionale, sentenza n. 25\ndel 1966) -impone la necessita\u0027 di prevedere misure legislative volte\nal riequilibrio delle singole posizioni sostanziali, in funzione\ncompensativa o correttiva delle diseguaglianze originarie. Cio\u0027\nposto, deve osservarsi che le disposizioni in rubrica, in palese\nviolazione delle istanze solidaristiche ed egalitarie espresse dalla\nrichiamata norma costituzionale, contribuiscono piuttosto ad\naggravare le diseguaglianze gia\u0027 presenti (e scaturenti da condizioni\nataviche). \n Il meccanismo di contribuzione alla finanza pubblica introdotto\ndalla disposizione in parola presenta, poi, gravissimi profili di\nirragionevolezza anche a fronte dei principi di imparzialita\u0027 e buon\nandamento della pubblica amministrazione, sanciti dall\u0027art. 97 della\nCostituzione. Al riguardo, va osservato che «la legittimita\u0027 di una\ndisposizione legislativa, rispetto al parametro dell\u0027art. 97 della\nCostituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul\nbuon andamento della pubblica amministrazione complessivamente\nintesa, non gia\u0027 di singole sue componenti, isolatamente considerate»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2008). Ebbene, come sopra\nrilevato, le Regioni che - come la Campania - siano in piano di\nrientro dai disavanzi pregressi ai sensi della legge n. 205/2017,\nsono obbligate ad incrementare i pagamenti annui a titolo di\ninvestimenti del 4% rispetto al dato del 2017. La previsione\ndell\u0027impossibilita\u0027 di effettuare investimenti utilizzando\nl\u0027accantonamento, prevista dal comma 790, risulta, pertanto,\narbitraria, illogica e gravemente penalizzante. Per tutto quanto\nriferito, emerge chiaramente il contrasto dell\u0027art. 1, comma 790,\ndella legge n. 207 del 2024 con i principi di uguaglianza\nsostanziale, di buon andamento, di ragionevolezza e di solidarieta\u0027\ndi cui agli articoli 3, 97 della Costituzione e del principio di\nleale collaborazione di cui all\u0027art. 120, essendo anche sotto tale\nprofilo del tutto omessa la previsione della necessaria istruttoria\nda parte della Conferenza istituita dall\u0027art. 33 del decreto\nlegislativo n. 68 del 2011. Siffatta violazione dei parametri\ncostituzionali indicati presenta chiari riverberi nella sfera di\nattribuzioni regionali costituzionalmente garantita, per la patente\nmenomazione delle autonomie e prerogative regionali riconosciute\ndall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione e dall\u0027art. 119 della\nCostituzione. Le menzionate disposizioni, anzi, non soltanto\nimpediscono alla Regione di esercitare la propria autonomia di\nprogrammazione e di spesa, ma le impediscono addirittura di assolvere\ngli obblighi di investimento connessi al regime di rientro dal\ndisavanzo. \n Vi e\u0027 di piu\u0027. \n Come emerge dalla relazione alla legge, la misura prevista dal\nmenzionato comma 790 dell\u0027art. 1, relativamente alle Regioni non in\ndisavanzo ha un costo per l\u0027erario, puntualmente specificato nella\nmedesima relazione, ove si rileva (pp. 134-135) che: «(...) con\nriferimento agli enti di cui alla lettera b) [enti in avanzo, n.\nd.rr.] la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza\npubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l\u0027anno 2026, 150\nmilioni di euro per l\u0027anno 2027, 340 milioni di euro per l\u0027anno 2028,\n600 milioni di euro per l\u0027anno 2029, 760 milioni di euro per l\u0027anno\n2030, 930 milioni di euro per l\u0027anno 2031, 760 milioni di euro per\nl\u0027anno 2032, 380 milioni di euro per l\u0027anno 2033, 90 milioni di euro\nper l\u0027anno 2034 e 10 milioni di euro per l\u0027anno 2035. La stima degli\neffetti di cui al comma 7 e\u0027 stata effettuata tenendo conto, per\nciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023,\novvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle\namministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare,\nper gli enti in avanzo si e\u0027 ipotizzato l\u0027utilizzo delle risorse\nvincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte\ntemporale di spesa di cinque anni, sulla base dei SAL. Per le regioni\ne province autonome, si e\u0027 tenuto conto del rilevante peso degli\ninvestimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di\nconseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse (...)» (enfasi\naggiunta, n. d.rr.). \n Emerge, sotto tale aspetto, un ulteriore profilo di disparita\u0027 di\ntrattamento, nella parte in cui non si consente anche alle Regioni in\ndisavanzo di accedere al riparto delle risorse destinate agli\ninvestimenti, ovviamente nei limiti delle capacita\u0027 del bilancio\ndello Stato. L\u0027art. 119, quinto comma, della Costituzione dispone che\n«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta\u0027\nsociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per\nfavorire l\u0027effettivo esercizio dei diritti della persona, o per\nprovvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,\nlo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali\nin favore di determinati Comuni, Province, Citta\u0027 metropolitane e\nRegioni». \n Quindi, in maniera del tutto illegittima, mentre l\u0027onere relativo\nal contributo di finanza pubblica e\u0027 ripartito, in base all\u0027art. 1,\ncomma 786, tra tutti gli enti, sia in avanzo che in disavanzo, il\nbeneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato\nper spese di investimento e\u0027 ripartito, in base all\u0027art. 1, comma\n790, fra i soli enti che presentano un avanzo. \n Oltretutto, si evidenzia che, con particolare riferimento alle\nRegioni, ai fini dell\u0027individuazione degli enti che possono destinare\nl\u0027accantonamento ad investimenti, secondo quanto dispone il comma 790\nil disavanzo di amministrazione va considerato «al netto della quota\nderivante da debito autorizzato e non contratto». Tale ulteriore\nspecificazione determina ulteriori ed autonomi profili di\nillegittimita\u0027 della disposizione. Partendo dalla considerazione che\nil PIL di una Regione costituisce parte del PIL nazionale, la\nformulazione del comma 790 risulta destinata a contrarre il PIL delle\nRegioni in disavanzo e a porre tutte le condizioni, invece, per un\nincremento del PIL nelle Regioni non in disavanzo o in disavanzo solo\nda debito autorizzato e non contratto (cd.DANC). Infatti, per le\nprime si determinera\u0027 un effetto sicuramente negativo per il PIL, a\ncausa dell\u0027impossibilita\u0027 dell\u0027utilizzo delle risorse destinate ad\nessere accantonate ai fini del contributo di finanza pubblica,\nmentre, per le seconde, si generera\u0027 un ampliamento della capacita\u0027\ndi spesa, sia dal lato della spesa corrente che dal lato della spesa\ndi investimento. \n La previsione per la quale tale disavanzo, ai fini\ndell\u0027applicazione del comma 790, non viene considerato tale (in\ncontrasto con quanto affermato da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale\ncon sentenza n. 274 del 2017) non e\u0027 ragionevole ed e\u0027 arbitraria. \n Al riguardo, e\u0027 appena il caso di richiamare la massima n. 41125,\nestrapolata dalla menzionata pronuncia n. 274 del 2017, con la quale\ne\u0027 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione\ndell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. - l\u0027art. 6 della legge regionale\ndella Liguria n. 26 del 2016, «basato su un errato rimaneggiamento di\ngrandezze negative, diverse dalle componenti previste dall\u0027art. 42\ndel decreto legislativo n. 118 del 2011 per il calcolo del risultato\ndi amministrazione, nel quale vengono erroneamente considerati quali\ncomponenti attive il fondo di anticipazione di liquidita\u0027 e il\ncomplesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti,\nossia due voci che, invece, ineriscono a profili debitori o\naddirittura si concretano in cespiti inesistenti (a quest\u0027ultima\ncategoria appartenendo i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le\nanticipazioni di liquidita\u0027 costituiscono elemento influente sulla\nsola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del\nbilancio). La contabilizzazione in entrata di tali voci amplia\nartificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il\nlimite del naturale equilibrio ed esonera, per di piu\u0027, la Regione\ndal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo; ne deriva, tra\nl\u0027altro, la mancata copertura delle spese per l\u0027insussistenza dei\ncespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di\ncompetenza, con aggravio per i risultati di amministrazione negativi\nprovenienti dai precedenti esercizi. Secondo la giurisprudenza\ncostituzionale, copertura economica delle spese ed equilibrio del\nbilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che\nl\u0027equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto\ndalla previa individuazione delle pertinenti risorse; nel sindacato\ndi costituzionalita\u0027, essi integrano una clausola generale in grado\ndi colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti\nla sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati:\nsentenze n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012). Il principio\ndell\u0027equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua\nricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse\ndisponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalita\u0027\npubbliche. (Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del\n2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966)». Codesta\nEcc.ma Corte costituzionale ha affermato, quindi, in maniera chiara,\nche l\u0027istituto del debito autorizzato e non contratto, se determina\ndisavanzo, deve essere trattato come tale. Peraltro, lo stesso\nprincipio contabile applicato concernente la contabilita\u0027 finanziaria\n(allegato 4-2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118),\nindividua al punto 5.3.4-bis una precisa modalita\u0027 di recupero della\nquota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto,\nche non si forma «in presenza di maggiori accertamenti di entrate\nrispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso\ndell\u0027esercizio in cui e\u0027 impegnata la spesa di investimento», che\npossono essere destinati alla copertura dell\u0027investimento con\napposita variazione del bilancio di previsione. \n Dunque, tanto il legislatore, quanto Codesta Corte costituzionale\n(Sentenza n. 274/2017), considerano tali disavanzi sullo stesso\npiano. Nella valutazione del disavanzo e alla sua inclusione o meno\nnell\u0027ambito del disavanzo di amministrazione, il comma 527-ter\nall\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, introdotto dall\u0027art.\n19 del decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, ha disposto che «Al fine\ndi assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al\ncontributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le Regioni a\nstatuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31\ndicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non\ncontratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni\ndalla data di entrata in vigore della presente disposizione,\nl\u0027iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del\nbilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati\nnell\u0027allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto\ndell\u0027equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all\u0027art. 40 del\ndecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.(...)». \n In altri termini, si considerano in disavanzo anche le Regioni il\ncui disavanzo e\u0027 meramente «contabile», ovvero derivante da Debito\nAutorizzato e Non Contratto. Non si comprendono, dunque, le\nmotivazioni per le quali la legge di Bilancio, per la medesima\nfattispecie (disciplina del contributo alla finanza pubblica da parte\ndelle Regioni), abbia ora previsto un trattamento differenziato per\nle sole Regioni il cui disavanzo provenga da Debito Autorizzato e non\ncontratto. Quanto rilevato trova conferma nelle disposizioni del\ndecreto-legge n. 113 del 2024, che, nell\u0027esonerare le Regioni in 23\ndisavanzo dal materiale versamento di cassa al bilancio dello stato\ndella quota del contributo di finanza pubblica, ha ricompreso tra\ntali Regini quelle con disavanzo da DANC. \n Per tutto quanto appena rappresentato, emerge un ulteriore\nprofilo di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 790,\ndella legge 30 dicembre 2024, n. 207, per contrasto con gli articoli\n3, 81, 97 e 119 della Costituzione. In particolare, proprio\nquest\u0027ultimo, la cui violazione e\u0027 intimamente connessa con quelle\ndegli altri parametri indicati, da\u0027 conto della ridondanza della\nlesione di norme extra-competenziali nella sfera di attribuzioni\ncostituzionali della Regione Campania. \n Si e\u0027 sopra anche rilevato come le Regioni, quali la Campania, in\npiano di recupero del disavanzo gia\u0027 attuino da tempo rigide\npolitiche di contenimento della spesa corrente e dovranno continuare\na farlo per periodi ultradecennali, con la conseguenza di sottoporre\ni territori dalle stesse amministrati a una evidente dinamica\ndeflattiva, con significativi riflessi negativi sul PIL regionale.\nL\u0027ulteriore contributo introdotto, peraltro in assenza di alcuna\nverifica istruttoria, spinge in modo significativo questa dinamica di\ncontrazione del PIL regionale, senza peraltro intervenire sul debito\nfinanziario di tali amministrazioni, peggiorando, conseguentemente,\nil rapporto tra debito e PIL dei territori e con effetti negativi\nsulle condizioni economiche e sociali dei cittadini delle relative\nrealta\u0027 territoriali. \n II.2.3. Le disposizioni di cui all\u0027art. 1, commi 792 e 793, come\nsopra rilevato, prevedono gravose sanzioni, in termini di incremento\ndel contributo alla finanza pubblica, per l\u0027ipotesi di mancato\nrispetto del termine previsto dal comma 789 per gli accantonamenti e\ndi quello di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni\npubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi\nall\u0027esercizio precedente. \n Anche tali disposizioni sono palesemente illegittime per patente\ncontrasto con gli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 119, 120 della\ncostituzione, laddove aggravano l\u0027importo del contributo in mancanza\ndi un\u0027effettiva necessita\u0027 sul piano economico-finanziario, ma in\nconseguenza diretta ed automatica del mancato rispetto dei termini\nsanciti; omettono di prevedere che la Conferenza Stato-Regioni\ndetermini la quantificazione o vi concorra; e viene violata altresi\u0027\nla ratio del contributo alla finanza pubblica, quantificando\nl\u0027importo dell\u0027accantonamento aggiuntivo senza alcuna attivita\u0027\nistruttoria in ordine alla concreta sostenibilita\u0027 dell\u0027importo da\nparte degli enti ai quali viene imposto e senza prevedere alcun\ncoinvolgimento della Regione interessata nel procedimento -\nprocedimento che si omette di delineare, configurando la sanzione in\ntermini di mera automaticita\u0027, senza alcun collegamento con il\nconseguimento di obiettivi di finanza pubblica . E\u0027 evidente,\naltresi\u0027, la lesione del principio di leale collaborazione di cui\nall\u0027art. 120 della Costituzione in ossequio del quale l\u0027applicazione\ne la misura della sanzione sarebbero dovute discendere da un\nprocedimento ispirato ad una « fisiologica dialettica» tra le parti\ncoinvolte (sentenza n. 175 del 2024, che richiama sentenza n. 217 del\n2020 e sentenza n. 87 del 2024). Le indicate violazioni dei parametri\ncostituzionali in epigrafe presentano chiari riverberi nella sfera\ndelle attribuzioni regionali costituzionalmente garantita, sottraendo\nrisorse alla autonomia finanziaria della Regione; d\u0027altronde e\u0027\nappena il caso di osservare che Codesta Ecc.ma Corte ha in piu\u0027\noccasioni ritenuto che, se l\u0027ambito materiale di incidenza delle\nnorme gravate afferisce a materie di «competenza legislativa\nconcorrente», ne consegue che «la violazione denunciata risulta\npotenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni\ncostituzionali delle Regioni» (sentenza n. 22 del 2012, che richiama\nsentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). \n La disciplina impugnata, infatti, privando illegittimamente le\nRegioni di ingentissime risorse finanziarie, ne lede gravemente la\ncapacita\u0027 di perseguire i propri obiettivi, tenuto peraltro conto che\nlo stesso art. 119 della Costituzione, al quarto comma, prevede che\nle Regioni siano dotate delle risorse necessarie a consentire «di\nfinanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». \n II.2.4 I commi 796 e 797, lett.a) e lettera d) dell\u0027art. 1 della\nlegge n. 207 del 2024 apportano, rispettivamente, modifiche ai commi\n139 e 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. \n Nello specifico, anteriormente alle modifiche introdotte: \n a) il comma 134 dell\u0027art. 1 della legge n. 145 del 2018\nprevedeva che «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo\n2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi\nper investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere\npubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio,\nper interventi di viabilita\u0027 e per la messa in sicurezza e lo\nsviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita\u0027 di\nridurre l\u0027inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la\nriconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le\ninfrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati,\nnonche\u0027 per investimenti di cui all\u0027art. 3, comma 18, lettera c),\ndella legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135\nmilioni di euro per l\u0027anno 2021, di 435 milioni di euro per l\u0027anno\n2022, di 424,5 milioni di euro per l\u0027anno 2023, di 524,5 milioni di\neuro per l\u0027anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l\u0027anno 2025, di\n259,5 milioni di euro per l\u0027anno 2026, di 304,5 milioni di euro per\nciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per\nl\u0027anno 2033 e di 200 milioni di euro per l\u0027anno 2034»; \n b) il comma 139 prevedeva che «Al fine di favorire gli\ninvestimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti\nrelativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del\nterritorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l\u0027anno\n2021, di 450 milioni di euro per l\u0027anno 2022, di 550 milioni di euro\nannui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di\neuro per l\u0027anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno\ndegli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la\nrealizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A\ndecorrere dall\u0027anno 2022, in sede di definizione delle procedure di\nassegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse\nallocabili e\u0027 destinato agli enti locali del Mezzogiorno». \n Si tratta(va), evidentemente, di risorse messe a disposizione di\nRegioni e Comuni, a prescindere dalla condizione finanziaria degli\nstessi, per una serie di finalita\u0027 concernenti diritti essenziali dei\ncittadini, quali la sicurezza, la mobilita\u0027 e la riduzione\ndell\u0027inquinamento, con priorita\u0027 di assegnazione- per quanto riguarda\nle risorse a disposizione dei Comuni- per gli enti locali situati\nnelle regioni del Sud Italia. Nel bilancio di previsione 2025/2027,\nla Regione Campania ha gia\u0027 stanziato, per l\u0027annualita\u0027 2027, euro\n32.094.300 a valere sulle risorse di cui all\u0027indicato comma 134\ndell\u0027art. 1 legge n. 145 del 2018. \n Ebbene, con le disposizioni di cui ai richiamati commi 796 e 797\ndell\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si dispone la\nsoppressione del finanziamento statale destinato alle Regioni a\npartire dall\u0027anno 2027 (comma 797, lettera a) e lettera d), che\nadegua la tabella relativa ai finanziamenti statali) e la consistente\nriduzione per i Comuni di risorse gia\u0027 stanziate per gli anni a\nvenire (comma 796). \n Tali disposizioni, oltre a porsi esse stesse in contrasto con\ntutti i parametri costituzionali sopra evocati, per le medesime\nragioni svolte con riferimento ai precedenti commi - che qui\nespressamente si richiamano- rendono evidente la fondatezza delle\ncensure innanzi svolte avverso le disposizioni dei precedenti commi\n784, 786, 789, 790, 792 e 793, con particolare riferimento alla loro\nirragionevolezza ed arbitrarieta\u0027 per carenza della previsione di\nalcuna istruttoria, da parte dell\u0027organismo deputato - individuato da\nCodesta Corte nella Conferenza permanente per la finanza pubblica -\nin merito alla necessita\u0027 e congruita\u0027 rispetto agli obiettivi di\nfinanza pubblica, alla sostenibilita\u0027 da parte delle Regioni e alla\ncompatibilita\u0027 con il regime di rientro dal disavanzo nel quale\nversano numerose Regioni, che comporta l\u0027obbligo di incremento degli\ninvestimenti. \n Nella tabella che segue - tratta dalla relazione tecnica della\ncompetente Direzione Generale regionale per le Risorse finanziarie-\nsono posti a confronto gli importi risultanti dalla relazione\nillustrativa circa la distribuzione negli anni del contributo a\ncarico dello Stato per l\u0027utilizzo, da parte degli enti in avanzo, del\nfondo derivante dall\u0027accantonamento per il contributo di finanza\npubblica di cui all\u0027art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024 e\nil definanziamento disposto dal successivo comma 797, per anno di\nriferimento: \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025032625C000580003003\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n Nella medesima relazione si rileva che «la spesa prevista per lo\nStato, correlata al finanziamento degli spazi finanziari necessari\nper consentire agli enti in «avanzo» di utilizzare il fondo derivante\ndall\u0027accantonamento per il contributo di finanza pubblica, e\u0027\nfinanziato per circa il 75% dalla riduzione delle risorse che una\nprecedente legge di bilancio aveva destinato alle Regioni e ai Comuni\nper il finanziamento degli investimenti. Oltretutto, nel 2027 e nel\n2028 il margine e\u0027 positivo per lo Stato, per cui, sostanzialmente,\nrisorse che in precedenza erano state destinate ad investimenti\nsecondo le specifiche indicazioni contenute nei commi saranno\nutilizzate per altre finalita\u0027. Tale problematica era stata anche\nevidenziata dall\u0027Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nella memoria per\nla «Audizione della Presidente dell\u0027Ufficio parlamentare di bilancio\nnell\u0027ambito delle audizioni preliminari all\u0027esame del disegno di\nlegge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis) del 5 novembre 2024»,\ninfatti, lo stesso ha rappresentato quanto segue: «Poiche\u0027 il\ncontributo alla finanza pubblica degli Enti territoriali nel periodo\n2025-29 si traduce per gli Enti in avanzo in una contrazione della\nspesa corrente in favore della spesa in conto capitale da realizzare\nin futuro, il DDLB definanzia una serie di programmi di investimento\nprevisti per gli anni dal 2025 al 2034 (periodo che si estende oltre\nl\u0027orizzonte di sette anni del PSB). La riduzione dei trasferimenti in\nconto capitale supera la misura stimata dell\u0027aumento degli\ninvestimenti locali derivanti dalla rimodulazione della spesa (...)\nGli effetti netti sulla spesa in conto capitale degli Enti\nterritoriali derivanti, da un lato, dai tagli ai trasferimenti e,\ndall\u0027altro, dall\u0027aumento atteso dall\u0027utilizzo degli accantonamenti\ndella spesa corrente per effetto del contributo alla finanza\npubblica, sono complessivamente negativi». \n Peraltro la disamina effettuata da parte dell\u0027Ufficio\nParlamentare di Bilancio coglie la dimensione del fenomeno in termini\ncomplessivi, riferiti cioe\u0027 all\u0027intero comparto delle Regioni, ma non\ncoglie l\u0027effetto forse piu\u0027 deleterio del meccanismo, che consiste in\nuna redistribuzione «al contrario» delle risorse per investimenti,\ndovuto alla circostanza che lo stesso toglie risorse a tutti gli enti\ne le restituisce (in parte) solo agli enti che, come detto in\nprecedenza, presentano condizioni di partenza migliori rispetto alla\nmedia. \n In aggiunta, occorre sottolineare che gli enti in piano di\nrientro ai sensi della legge n. 205 del 2017 sono sottoposti ad una\nmisura di incremento della spesa per investimenti, con conseguente\nriallocazione delle risorse correnti ai fini della destinazione a\nspese di investimento. In proposito, il comma 780 dell\u0027art. 1 della\nlegge n. 205 del 2017 prevede un graduale aumento della spesa per\ninvestimento per gli enti sottoposti a piano di rientro, che, per\nl\u0027anno 2025, si attesta al 4% rispetto all\u0027anno base 2017. E\u0027\nevidente che l\u0027impossibilita\u0027 di utilizzare l\u0027accantonamento di cui\nall\u0027art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 nell\u0027anno\nsuccessivo per gli investimenti, rende piu\u0027 difficile la\nrealizzazione dell\u0027obiettivo. \n Inoltre, la Regione Campania, come emerge dalla legge regionale\ndi approvazione del bilancio 2025/2027, ha dovuto autorizzare il\nricorso all\u0027indebitamento, ad oltre un decennio dall\u0027ultima\naccensione di prestiti, al fine di consentire il raggiungimento del\ntarget di cofinanziamento regionale al FESR.Il ricorso\nall\u0027indebitamento, al fine di garantire la realizzazione dei\nprogrammi FESR, atti, come noto, a ridurre il ritardo nello sviluppo\nrispetto al resto delle Regioni italiane ed europee, comporta il\nsostenimento di nuovi costi correlati al servizio del debito e al\nrimborso delle quote capitale. In tal senso, quindi, l\u0027impossibilita\u0027\ndi utilizzare l\u0027accantonamento di cui all\u0027art. 1, comma 789, della\nlegge di bilancio 2025 costituisce un ulteriore motivo di disparita\u0027\ndi trattamento, in quanto non consente alle Regioni svantaggiate di\ndisporre di una fonte di finanziamento, oltretutto senza oneri\naggiuntivi, che favorirebbe il raggiungimento dei target imposti da\naltre fonti normative». \n Da quanto precede, emerge chiaramente l\u0027illegittimita\u0027 delle\nnorme in esame (commi 790, 796 e 797 dell\u0027art. 1 della legge 30\ndicembre 2024, n. 207, anche in combinato disposto tra loro ) per\ncontrasto con gli articoli 3, 97 e 119 nonche\u0027 con gli articoli 81 e\n120 della Costituzione. Anche in questo caso, la ridondanza della\nrappresentata lesione nella sfera di attribuzioni regionali e\u0027\noggettiva ed evidente, oltre che per motivi in tutto sovrapponibili a\nquelli gia\u0027 sopra esposti, anche perche\u0027, con specifico riferimento\nalla doglianza qui espressa, l\u0027irrazionale e discriminatoria mancata\nprevisione di strumenti perequativi - e, anzi, la realizzazione di un\nmeccanismo proteso ad acuire le disparita\u0027 tra territori -\ncontribuisce in maniera determinante alla perpetrazione e\ncristallizzazione di condizioni di fatto che limitano gravemente la\npossibilita\u0027, per le Regioni piu\u0027 svantaggiate (tra cui proprio la\nCampania), di esercitare le proprie rilevantissime prerogative\ncostituzionali in tutte le materie assegnate alla propria competenza\nconcorrente e residuale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Voglia Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del\npresente ricorso, dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lett. a)\ne d) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di\nprevisione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio\npluriennale per il triennio 2025- 2027» pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2024, per\nviolazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della\nCostituzione. \n Napoli-Roma, 1° marzo 2025 \n \n Avv. Monti - Bove","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei 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