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R. nato a ... il ..., attualmente detenuto per altra\ncausa presso la casa circondariale di... ; detenuto per altra causa,\npresente in videoconferenza; difeso dall\u0027avv. di fiducia Giammarco\nConca del foro di Latina; imputato: \n A) del reato di cui agli articoli 624-bis, 625, n. 2 codice\npenale per essersi impossessato a fine di profitto della somma\ncomplessiva di euro 230 in contanti, un orecchino in oro giallo e\nvari effetti personali appartenenti a ... e ... , che sottraevano\ndalla stanza n. ... dell\u0027Hotel ... ove le persone offese\nalloggiavano. \n Con l\u0027ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violenza\nsulle cose sforzando la serratura della camera mediante un coltello a\nserramanico Opinel con lama lunga cm 7. \n B) del reato di cui agli articoli 56, 624 codice penale per\naver compiuto a fine di profitto atti idonei diretti in modo non\nequivoco ad impossessarsi di denaro contante esistente nel back\noffice della struttura alberghiera sopra indicata, senza tuttavia\nconseguire l\u0027intento perche\u0027 sorpreso dalla dipendente ... che egli\naveva cercato di allontanare denunciando un guasto del riscaldamento\nnella camera da lui occupata. \n Reati commessi in ... nella giornata del ... \n Con la recidiva specifica. \n sentite le parti; \n premesso che: \n con decreto del pubblico ministero emesso l\u00278 luglio 2022, R.\nL. era citato a giudizio per i sopra indicati reati di furto in\nabitazione aggravato e tentato furto aggravato; \n all\u0027udienza del 6 febbraio 2023 ..., persona offesa del reato\nsub B), rimetteva la querela precedentemente presentata; \n all\u0027udienza del 29 aprile 2024 erano sentiti i testi ... e\n... (anche ... dichiarava di rimettere la querela, per quanto potesse\nrilevare); \n all\u0027udienza del 30 settembre 2024 erano sentiti i testi ... e\n... ; le parti illustravano poi le rispettive conclusioni: in\nparticolare, il pubblico ministero chiedeva per il capo A) la\ncondanna dell\u0027imputato alla pena finale di anni due, mesi due e\ngiorni venti di reclusione e 500 euro di multa; non doversi procedere\nper il capo B) per l\u0027intervenuta estinzione del reato per remissione\ndi querela. La difesa chiedeva per il capo A) l\u0027assoluzione o, in\nsubordine, il riconoscimento dell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4 codice\npenale e delle attenuanti generiche in misura prevalente o\nequivalente alle aggravanti, l\u0027applicazione del minimo della;\nsentenza di non doversi procedere per il capo B); \n all\u0027esito di alcuni rinvii (per astensione, per legittimo\nimpedimento del difensore e per mancata traduzione dell\u0027imputato)\nall\u0027udienza odierna, fissata per eventuali repliche, le parti vi\nrinunciavano; \n rilevato che: \n A) dall\u0027istruttoria svolta e\u0027 emerso che in data 22 gennaio\n2022 ... e ... erano ospiti presso l\u0027albergo ..., ove occupavano la\nstanza ... . La mattina del citato giorno i due, dopo avere preparato\ni bagagli per la partenza, si recavano a fare colazione; rientrando\nin stanza, dopo circa 20-30 minuti, trovavano la porta della camera\nforzata (vi erano anche dei piccoli calcinacci per terra): dai\nbagagli erano inoltre stati sottratti i portafogli di entrambi, che\ncontenevano i relativi documenti, la somma complessiva di 230 euro e\nun orecchino d\u0027oro. \n I Carabinieri, allertati, effettuavano nell\u0027immediatezza un\nsopralluogo, constatavano i citati segni di effrazione nella porta\ndella camera delle persone offese e, attraverso la documentazione\ndell\u0027hotel, rilevavano che al momento del furto nella struttura erano\npresenti sei clienti, tra cui l\u0027attuale imputato. Nonostante le\nricerche non reperivano i beni sottratti ne\u0027 elementi per individuare\nil responsabile. \n Nella serata dello stesso 22 gennaio 2022 ..., dipendente\ndell\u0027albergo con mansioni di addetta alla reception, era contattata\nda L. ..., il quale lamentava che nella sua stanza non funzionava il\nriscaldamento. La donna si recava alla relativa camera utilizzando le\nscale, mentre L. riferiva che avrebbe usato l\u0027ascensore. Raggiunta la\ncamera, la teste attendeva inutilmente l\u0027arrivo dell\u0027imputato;\ntornava quindi indietro e trovava l\u0027imputato in un\u0027area della\nportineria riservata al personale ove era presente la borsa della\ndonna; richiesto di chiarimenti, il predetto chiedeva subito scusa e\ngettava in aria dei soldi che aveva sottratto dalla citata borsa; ...\nrecuperava il denaro, intimava all\u0027imputato di tornare nella propria\nstanza e chiamava i Carabinieri. \n Tornati sul posto, i militari procedevano all\u0027identificazione del\nL. e alla perquisizione della relativa camera, rinvenendo cosi\u0027 70\neuro in contanti e - su una mensola del bagno - un coltello a\nserramanico compatibile con i segni di effrazione rinvenuti sulla\nporta della camera di ... e ... . Su indicazione dello stesso L. , i\nCarabinieri trovavano poi - in una cabina armadio situata nel\ncorridoio (deputata a custodire la biancheria dell\u0027albergo), a\ndistanza di circa uno o due metri dalla camera dell\u0027imputato - i\nportafogli di ... e ... , con all\u0027interno l\u0027orecchino d\u0027oro e i\ndocumenti delle persone offese (mancavano invece i 230 euro); l\u0027unica\ncamera occupata al piano in questione era quella di L. \n B) Alla luce di quanto precede risulta certa la responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato per il fatto ascrittogli al capo A). Sussistono infatti\na carico del medesimo plurimi indizi, gravi e concordanti: in un\ncontesto in cui nell\u0027albergo erano presenti solo sei ospiti, L. lo\nstesso giorno era sorpreso nell\u0027atto di commettere altro furto, ai\ndanni dell\u0027addetta alla portineria ...; si tratta peraltro di furto\nper molti versi simile a quello in danno di ... e ... in quanto posto\nin essere su denaro contenuto in una borsa (nell\u0027episodio della\nmattina si trattava del furto di portafogli - contenenti\nprincipalmente denaro - contenuti nei bagagli delle persone offese);\nL. era trovato in possesso di un coltello a serramanico compatibile\ncon i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e\n...; lo stesso L. indicava materialmente ai Carabinieri la cabina\narmadio in cui erano cosi\u0027 rinvenuti i portafogli delle persone\noffese. \n C) Corretta e\u0027 la qualificazione del fatto ai sensi dell\u0027art.\n624-bis (comma 1) del codice penale \n La camera di albergo in uso alle persone offese era infatti per\nqueste ultime un luogo destinato a privata dimora e piu\u0027 precisamente\n- secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di\ncassazione (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01) - un\nluogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata,\nin modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, e che non e\u0027\naperto al pubblico ne\u0027 accessibile a terzi senza il consenso del\ntitolare: in una camera di albergo, infatti, gli ospiti si cambiano\ndi abiti, dormono, fruiscono del bagno, ecc. \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 - anche dopo la citata sentenza\ndelle Sezioni Unite - ha peraltro costantemente affermato che il\nfurto posto in essere in una struttura alberghiera deve qualificarsi\nai sensi dell\u0027art. 624-bis c.p., non solo in casi in cui la condotta\ndelittuosa aveva investito le camere degli ospiti (Cass. Sez. 5.\nSentenza n. 32830 del 25 maggio 2011 Rv. 250591 - 01), ma anche in\nipotesi in cui la condotta era stata tenuta nella hall dell\u0027albergo e\nin un periodo di chiusura al pubblico della struttura (Cass. Sez. 5,\nSentenza n. 4444 del 2020, non massimata). \n Si ritiene di non condividere tale ultima presa di posizione, che\ndilata eccessivamente il campo d\u0027applicazione della norma\nincriminatrice, ma si ritiene che i fatti commessi nelle camere\ndestinate agli ospiti debbano effettivamente qualificarsi ai sensi\ndell\u0027art. 624-bis codice penale Ne\u0027 la circostanza che le persone\noffese al momento del fatto non fossero presenti nella stanza e\u0027\nidonea ad escludere tale qualificazione: «la vita personale che vi si\nsvolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si\u0027 che il\ndomicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,\nindipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la\ntitolarita\u0027, perche\u0027 il luogo rimane connotato dalla personalita\u0027 del\ntitolare, sia o meno questi presente» (Cass. Sez. U., sentenza n.\n26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234269 - 01, ripresa poi da Cassazione\nSez. U, Sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01). \n D) Deve essere applicata la circostanza aggravante ex art. 625,\ncomma 1, n. 2 codice penale in ragione dell\u0027effrazione posta in\nessere dall\u0027imputato per accedere alla camera delle persone offese. \n E) Va applicata la contestata recidiva specifica: il certificato\npenale evidenzia infatti plurimi precedenti specifici (decreto penale\ndel 26 maggio 2015. esecutivo il 27 aprile 2017, per truffa; sentenza\ndel 21 giugno 2016. irrev. il 6 settembre 2016, per truffa; sentenza\ndel 2 dicembre 2016, irrev. il 5 marzo 2017, per truffa), in ragione\ndei quali l\u0027attuale fatto manifesta una maggior colpevolezza e\npericolosita\u0027 dell\u0027imputato. \n F) Si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche in\nragione del comportamento collaborativo tenuto dopo il fatto\ndall\u0027imputato, che ha consentito il ritrovamento dei portafogli delle\npersone offese, con all\u0027interno i documenti personali e l\u0027orecchino\nd\u0027oro. \n G) Tali attenuanti possono essere bilanciate in termini di\nprevalenza rispetto alla citata recidiva. La circostanza aggravante\nex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale, viceversa, in ragione di\nquanto previsto dall\u0027art. 624-bis, comma 4 c.p., e\u0027 sottratta al\nbilanciamento. \n H) Quanto alla determinazione del concreto trattamento\nsanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione appare\nnecessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 624-bis,\ncomma 1 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso\ncomminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la\nnatura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione,\novvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027. \n I) La questione che qui s\u0027intende porre all\u0027attenzione della\nCorte costituzionale e\u0027 analoga a quella gia\u0027 sollevata, in via\nsubordinata, con ordinanza di questo giudice del 16 dicembre 2024 (n.\n612025 Reg. ord.); \n Cio\u0027 premesso, osserva. \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 L\u0027art. 624-bis codice penale, al primo comma, prevede per il\nreato di furto in abitazione la pena della reclusione da quattro a\nsette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500. \n 1.2 Nell\u0027ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla\nfattispecie criminosa in questione, l\u0027episodio ora in contestazione\nsi contraddistingue per la sua lieve entita\u0027, plurimi elementi\ndeponendo in tal senso. \n 1.2.1 In primo luogo - se il trattamento sanzionatorio di una\nparticolare severita\u0027 previsto per il delitto in esame trova\ngiustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e\u0027 commesso, il\n«domicilio inteso come \"proiezione spaziale della persona\"» (sentenza\nn. 117 del 2021 della Corte costituzionale) - si deve rilevare che\nnel caso in esame l\u0027atto predatorio non e\u0027 stato commesso in\nun\u0027abitazione, ma in una camera d\u0027albergo. \n Si tratta di un luogo che, pur da qualificarsi come privata\ndimora ai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 1 codice penale, si\ndifferenzia sotto plurimi profili dall\u0027abitazione comunemente intesa. \n Le persone offese occupavano la camera in questione per un\nperiodo di tempo limitato - nel caso di specie una sola notte - e\nquindi certamente non nutrivano rispetto alla stessa alcuna affezione\nparticolare: certamente, dunque, rispetto all\u0027intrusione indebita\ndell\u0027imputato non provavano - o non provavano nella medesima misura -\nquella sensazione di violazione della propria intimita\u0027 che\nnormalmente si accompagna ad un\u0027intrusione nella propria casa. \n Analogamente, in un albergo i clienti sono consapevoli che in\nloro assenza apposito personale. anche a loro sconosciuto, entra\nnelle camere per le necessarie pulizie; anche sotto tale profilo\nl\u0027intimita\u0027 che ci si attende in una camera d\u0027albergo e\u0027 inferiore\nquindi a quella che ognuno pretende a casa propria. \n 1.2.2 Nel caso in esame il furto era commesso allorche\u0027 la camera\nera ancora in uso alle persone offese, ma queste ultime avevano gia\u0027\npreparato i propri bagagli e, prima di lasciare la struttura, erano\nscesi a fare colazione. \n Il legame della coppia con la camera d\u0027albergo (in termini di\nproiezione spaziale della persona), per quanto sussistente. era\ndunque particolarmente tenue. \n 1.2.3 L\u0027imputato e\u0027 entrato nella camera di mattina, mentre le\npersone offese non erano presenti (certamente piu\u0027 grave sarebbe\nstato il fatto se commesso di notte, mentre le persone offese\ndormivano) e si e\u0027 trattenuto per un brevissimo lasso di tempo\n(l\u0027assenza della coppia si e\u0027 protratta per circa 20-30 minuti). \n 1.2.4 L\u0027effrazione posta in essere per accedere alla stanza e\u0027\nstata di minima entita\u0027. \n 1.2.5 I beni sottratti erano di valore non elevato (e sono stati\nquasi tutti recuperati a seguito della collaborazione prestata\ndall\u0027imputato). \n 1.3 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento\nrisulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,\ncome auspicato, una fattispecie attenuata per l\u0027ipotesi del fatto di\nlieve entita\u0027, tale circostanza potrebbe senz\u0027altro applicarsi nel\ncaso di specie. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 1 codice penale nella parte in cui non\nprevede che la pena da esso comminata sia eccedente un terzo quando\nper la natura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 dell\u0027azione, ovvero\nper la particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027. La citata disposizione, infatti, pare\ncostituzionalmente illegittima nella misura in cui non prevede\nun\u0027attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale\ndi quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione a condotte\ndelittuose che, per quanto conformi al tipo, risultino di gravita\u0027\nassai limitata. \n 2.2 Lo scrivente e\u0027 consapevole del fatto che, una questione\nsimile, inerente proprio all\u0027art. 624-bis, comma 1 codice penale, e\u0027\ngia\u0027 stata affrontata in precedenza dalla Corte costituzionale e\ndichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). \n Da un lato pero\u0027 la questione che ora s\u0027intende sollevare e\u0027 - si\nspera - piu\u0027 puntuale; dall\u0027altro appare comunque possibile auspicare\nuna rivisitazione delle considerazioni svolte dalla Corte\ncostituzionale, che alla luce della recente sentenza n. 86 del 2024,\ncon cui la Corte ha introdotto un\u0027analoga circostanza attenuante per\nil reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120 del 2023\ncon la quale un\u0027attenuante simile a quella auspicata era stata\nintrodotta per il reato di estorsione). \n 2.3 Occorre premettere che l\u0027attuale disciplina del reato in\nesame e\u0027 il portato di una serie di progressivi inasprimenti. \n L\u0027art. 624-bis codice penale era introdotto nel 2001 allo scopo\ndi prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e il furto\ncon strappo) e cosi\u0027 sottrarlo al bilanciamento delle circostanze;\nesso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e -\nin presenza di una o piu\u0027 delle circostanze previste dagli articoli\n61 e 625, comma 1 codice penale - con la reclusione da tre a dieci\nanni, oltre multa. \n Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la\ncornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni\noltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a\nquattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese\nprivilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di\ncui all\u0027art. 625 codice penale, sottratte al bilanciamento. \n Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia\nper la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre\nmulta), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a\ndieci anni di reclusione, oltre multa). \n 2.4 La Corte costituzionale con piu\u0027 sentenze negli ultimi anni\nha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata\nriguardo ai delitti contro il patrimonio e\u0027 ormai diventata\nestremamente rilevante. Essa richiede percio\u0027 attenta considerazione\nda parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e\ncomparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del\nlivello di protezione loro assicurato» (cosi\u0027 la sentenza n.\n190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021, relativa\nproprio al furto in abitazione). \n Se una riforma di carattere sistematico dei reati contro il\npatrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di\nvalore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione -\ne\u0027 certamente auspicabile, tuttavia nell\u0027attesa (ormai decennale,\ncome rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare\ncomunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a\ncorreggere gli eccessi piu\u0027 macroscopici. \n Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il\nparticolare rigore sanzionatorio deriva dall\u0027innalzamento della\ncornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di\ncircostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la\nconseguenza che - per effetto della possibilita\u0027 di bilanciamento con\nuna qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta\ncon la modifica dell\u0027art. 69 c.p.) - «la gravita\u0027 di questo delitto\ne\u0027 attualmente, percio\u0027, soltanto nell\u0027astratta comminazione della\npena, ma non lo e\u0027 piu\u0027 nella realta\u0027 dell\u0027esperienza giuridica, come\nben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi\ncostituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla sentenza n.\n259/2021). \n In relazione al delitto di furto in abitazione, viceversa,\nl\u0027eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia\u0027\nnella cornice edittale di base, sicche\u0027 l\u0027eventuale riconoscimento\ndelle circostanze attenuanti gia\u0027 previste dall\u0027ordinamento - pur\npossibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio\ncompatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi\nche il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad\ninasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in\nquestione - ha altresi\u0027 precluso il bilanciamento in termini di\nprevalenza o di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti\n(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le\nconcorrenti circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 625 codice penale,\ncon la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano sulla\nquantita\u0027 della stessa risultante dall\u0027aumento conseguente alle\npredette circostanze aggravanti. \n Cosi\u0027 nel caso di specie, ricorrendo la circostanza aggravante\nprivilegiata ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale per la violenza\nsulle cose, la riduzione di pena legata alle circostanze attenuanti\ngeneriche (pur ritenute prevalenti sulla contestata recidiva) puo\u0027\noperare solo sulla pena determinata a seguito dell\u0027aumento per la\ncircostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale. In\npratica, la pena minima applicabile e\u0027 pari ad anni tre e mesi\nquattro di reclusione, oltre multa (pena di anni cinque di reclusione\noltre multa ai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 3, c.p., ridotta di un\nterzo per le circostanze attenuanti generiche). \n 2.5 La norma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 1, codice penale pare\nviolare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della\nCostituzione. L\u0027estremo rigore del minimo edittale previsto per il\npredetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di\nnecessaria ragionevolezza nella determinazione della pena,\nsoprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che\nla stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In\nassenza di una previsione specifica che contempli una pena piu\u0027 mite\nper fatti di entita\u0027 piu\u0027 lieve - come invece disposto per altre\nfattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita\u0027\ndella condotta ed entita\u0027 dell\u0027offesa, il fatto concretamente\nrealizzato sia di gravita\u0027 estremamente contenuta) non pare possibile\nadeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita\u0027 del\nfatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. \n 2.6 Se e\u0027 certamente vero che la commisurazione delle sanzioni\nper ciascuna fattispecie di reato e\u0027 materia affidata alla\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore, la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte affermato che le scelte legislative sono\ntuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza\no nell\u0027arbitrio. \n Con riguardo all\u0027art. 624-bis codice penale, la mancata\nprevisione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve\nentita\u0027 appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu\u0027 generale profilo del\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre\nfattispecie delittuose. \n 2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che\nprevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa),\npare irragionevole la mancata previsione di un\u0027attenuazione della\npena per i fatti di lieve entita\u0027. \n Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale\nrisulta comunque esageratamente sproporzionata. \n Occorre tenere presente, infatti, che dato caratterizzante del\nreato di furto in abitazione e\u0027 il luogo in cui il fatto stesso sia\ncommesso. \n Come rilevato dalla Corte costituzionale nella gia\u0027 citata\nsentenza n. 117 del 2021, «nel furto in abitazione l\u0027offensivita\u0027\npatrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in\nragione dell\u0027aggancio con l\u0027inviolabilita\u0027 del domicilio assicurata\ndall\u0027art. 14 Cost., domicilio inteso come \"proiezione spaziale della\npersona\"». \n Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha affermato:\n«Quella del furto in abitazione e\u0027 una fattispecie descritta\ndall\u0027art. 624-bis codice penale in termini piuttosto definiti, ne\u0027 il\ngiudice a quo evidenzia specifiche ragioni che rendano\ncostituzionalmente necessaria l\u0027introduzione di una fattispecie\nattenuata nel perimetro della norma incriminatrice. Non puo\u0027, in\nproposito, non rilevarsi che la speciale tenuita\u0027 considerata dal\nrimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno importante\n- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe\u0027 l\u0027aspetto\npatrimoniale (laddove, peraltro, la modestia della lesione non\nnecessariamente riflette la volonta\u0027 dell\u0027autore), mentre l\u0027altro\nprofilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del\nresto, quest\u0027ultimo e\u0027 insuscettibile di una graduazione\nquantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o\ne\u0027 violato o non lo e\u0027, essendo pertanto inconcepibile gia\u0027 sul piano\nlogico un ingresso \"lieve\" nell\u0027abitazione altrui». \n Se certamente nell\u0027economia della fattispecie di furto in\nabitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione\nspaziale della persona, l\u0027aspetto patrimoniale e\u0027 quello meno\nimportante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque margini per\nritagliare all\u0027interno della fattispecie in questione delle ipotesi\ndi lieve entita\u0027, e cio\u0027 avendo riguardo proprio alla tipologia di\noffesa al bene giuridico del domicilio. \n Pur nell\u0027ambito della nozione restrittiva di «privata dimora»\nrecepita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31345\ndel 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l\u0027enorme differenza\ndi gravita\u0027 tra la condotta di chi s\u0027introduca nottetempo in\nun\u0027abitazione privata e magari addirittura nella camera da letto,\nmentre le persone offese vi stiano dormendo, e la condotta di chi\nsottragga beni nello spogliatoio di uno stand fieristico o di un\ncantiere edile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio 2018 Rv.\n273894 - 01; Cassazione Sez. 5. sentenza n. 32093 del 25 giugno 2010\nRv. 248356; Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21 settembre\n2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s\u0027introduca nella cameretta di un\nbambino in tenera eta\u0027 e chi invece sottragga beni in un asilo nido\nin un giorno di chiusura (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 5755 del 19\ndicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei primi casi le persone offese\ntroveranno normalmente insopportabile l\u0027idea che qualcuno abbia\nviolato la loro intimita\u0027 e manterranno verosimilmente a lungo una\nsensazione di insicurezza anche per l\u0027integrita\u0027 personale propria e\ndei propri congiunti: nei secondi casi l\u0027attenzione delle persone\noffese sara\u0027 focalizzata principalmente sui beni oggetto di\nsottrazione, sigli eventuali danni alle cose, ecc. \n Si deve poi tenere conto del fatto che rientrano nella\nfattispecie di cui all\u0027art. 624-bis, c.p. non solo i fatti commessi\nnei luoghi di privata dimora, ma anche quelli commessi nelle relative\npertinenze. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di\ncassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31 ottobre 2018 Rv.\n274389 - 01, Cassazione Sez. 5 - sentenza n. 8421 del 16 dicembre\n2019 Rv. 278311 - 01, Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215 del 10\ngennaio 2013 Rv. 255080 - 01, Cassazione Sez. 7, ordinanza n. 3959\ndel 2 ottobre 2012 Rv. 255100 - 01; nello stesso senso anche\nCassazione 27143/2018. non massimata) costituiscono percio\u0027 furti in\nabitazione ai sensi dell\u0027art. 624-bis codice penale i furti commessi\nnegli androni o nei cortili condominiali: si tratta di luoghi in cui\ncircolano numerose persone, anche estranee (postini, corrieri,\naddetti alle pulizie, o alla manutenzione degli impianti, clienti\ndegli studi professionali presenti nell\u0027edificio, ecc.) e in cui\nl\u0027aspettativa dei condomini all\u0027intimita\u0027 e\u0027 minima. \n 2.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una\nfattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita\u0027 pare violare il\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati\ndi rapina e di estorsione. \n Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l\u0027ordinamento prevede una\ncircostanza aggravante ad effetto speciale rispetto i fatti commessi\nnei luoghi di cui all\u0027art. 624-bis codice penale (norma di cui\nall\u0027art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall\u0027art. 629, comma 2\nc.p.) \n Rispetto ai citati reati, a seguito delle sentenze della Corte\ncostituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e\u0027 ora prevista una\ncircostanza attenuante per le ipotesi in cui - per la natura, la\nspecie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per\nla particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo - il fatto risulti\ndi lieve entita\u0027. \n Benche\u0027 la commissione del fatto in un luogo di privata dimora\nsia un elemento aggravante, e\u0027 astrattamente possibile che una rapina\no un\u0027estorsione - pur aggravata perche\u0027 commessa in un luogo di cui\nall\u0027art. 624-bis codice penale - risulti al tempo stesso, in\nconsiderazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita\u0027 e quindi\npossa beneficiare della circostanza attenuante introdotta dalle\ncitate sentenze della Corte costituzionale. \n Cosi\u0027, se L. fosse stato sorpreso dalle persone offese o da\npersonale dipendente dell\u0027albergo nell\u0027atto di commettere il furto (o\nsubito dopo) e - per conseguire il possesso dei beni sottratti o per\nassicurarsi l\u0027impunita\u0027 - avesse usato un minimo di violenza o di\nminaccia (ad es. dando una spinta al ... nella stanza o urtando un\ndipendente dell\u0027albergo nel corridoio (1) ), il fatto avrebbe dovuto\nqualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell\u0027art. 628, comma 3,\nn. 3-bis c.p., ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve\nentita\u0027, in considerazione della tipologia di privata dimora (camera\nd\u0027albergo occupata per una sola notte, con bagagli gia\u0027 pronti) e\ndella limitata gravita\u0027 della violenza. \n Ebbene, nel caso della rapina e dell\u0027estorsione aggravate perche\u0027\ncommesse in un luogo di cui all\u0027art. 624-bis codice penale - reati\nsenza dubbio piu\u0027 gravi del furto in abitazione (nel caso della\nrapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto di furto, con in\naggiunta una componente di violenza o minaccia) - il soggetto\npotrebbe paradossalmente beneficiare di un trattamento sanzionatorio\npiu\u0027 mite rispetto a quello previsto per il furto in abitazione. \n In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n.\n3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi\ndell\u0027art. 628, comma 5, c.p.) e attenuata per la lieve entita\u0027 del\nfatto (circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del\n2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di reclusione\noltre multa (pena base anni cinque oltre multa, aumentata per la\ncitata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa, ridotta per\nla citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre multa), fatta\nsalva l\u0027applicazione di eventuali ulteriori circostanze attenuanti\n(ad esempio le attenuanti generiche). \n Per l\u0027estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e\n628, comma 3, n. 3-bis del codice penale - posto che la Corte di\ncassazione ha condivisibilmente affermato che «nel silenzio\nnormativo, alla fattispecie d\u0027estorsione non puo\u0027 ritenersi esteso in\nmalam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di\nbilanciamento per il delitto ex art. 628 del codice penale, che\nsottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai nn.\n3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cass. Sez. 2. Sentenza\nn. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la pena concretamente\napplicabile potrebbe essere anche inferiore: in caso di bilanciamento\ndella circostanza della lieve entita\u0027 (introdotta dalla sentenza n.\n120 del 2023) in misura prevalente sulla citata circostanza\naggravante, la pena minima sarebbe di anni tre e mesi quattro di\nreclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, ridotta\nper la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre\nmulta), fatta salva l\u0027applicazione di eventuali ulteriori circostanze\nattenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). \n Nel caso del furto in abitazione non aggravato la pena minima e\u0027\ndi anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l\u0027applicazione\ndi circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). Si\ntratta della stessa pena minima applicabile per il reato di rapina\naggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.: che pur e\u0027 un fatto\npiu\u0027 grave, e di una pena superiore a quella minima applicabile per\nil reato di estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2\ne 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale. \n Nel caso oggetto del presente procedimento peraltro, posto che\nricorre la circostanza aggravante ex art. 625, n. 2 del codice penale\n(privilegiata ai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 4 del codice penale),\nla pena minima applicabile e\u0027 di anni cinque di reclusione oltre\nmulta, fatta salva l\u0027applicazione di eventuali circostanze attenuanti\n(ad esempio le attenuanti generiche). \n L\u0027attuale imputato, dunque, se - dopo avere commesso il furto e\nper conseguire l\u0027impunita\u0027 - avesse usato una minima violenza nei\nconfronti delle persone offese o di terzi, avrebbe potuto beneficiare\ndella circostanza attenuante della lieve entita\u0027 e quindi vedersi\napplicata una pena di anni quattro di reclusione oltre multa, ridotta\nper le circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi otto di\nreclusione oltre multa. \n Posto che invece egli non ha usato alcuna violenza o minaccia\nalle persone e quindi il fatto e\u0027 qualificabile ai sensi degli\narticoli 624-bis e 625, n. 2 del codice penale, la pena minima\napplicabile e\u0027 di anni cinque di reclusione oltre multa, ridotta per\nle circostanze attenuanti generiche ad anni tre e mesi quattro di\nmulta. \n Pare evidente l\u0027irragionevolezza di tale disparita\u0027 di\ntrattamento, in cui l\u0027autore del comportamento piu\u0027 lieve finisce per\nessere punito piu\u0027 severamente. \n 2.9 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo\nintrinseco sia in relazione alle fattispecie piu\u0027 gravi di rapina e\ndi estorsione aggravate ai sensi dell\u0027art. 628, comma 3, n. 3-bis del\ncodice penale, non potrebbe del resto assolvere alla funzione\nrieducatrice di cui all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. La pena\nsarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della\nproporzionalita\u0027 rispetto al fatto di reato posto in essere e in\nraffronto alle citate fattispecie piu\u0027 gravi; in quanto\nsproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal\ncondannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione\nrieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire\ncome irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al\ntrattamento rieducativo. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 la rapina e\u0027 aggravata\n ai sensi dell\u0027art. 628, comma 3, n. 3-bis codice penale anche\n nelle ipotesi in cui «la condotta di impossessamento di beni\n altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e\n la minaccia siano commesse, successivamente, all\u0027esterno, in un\n luogo pubblico» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 23331 del\n 2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.\n 2. Sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01) \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione - della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte\nin cui non prevede che la pena da esso comminata e\u0027 diminuita in\nmisura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i\nmezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di\nlieve entita\u0027. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza all\u0027imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche\u0027\nal Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte\ncostituzionale. \n Firenze, 12 maggio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62527","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79384","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79385","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |