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P.. \n \nAdozione e affidamento -  Adozione  di  maggiorenni  -  Condizioni  -\n  Esclusione, in esito alle sentenze della  Corte  costituzionale  n.\n  557 del 1988 e n. 245 del 2004,  in  caso  di  dissenso  dei  figli\n  maggiorenni dell\u0027adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando\n  e\u0027 negato  l\u0027assenso  dei  figli  maggiorenni  dell\u0027adottante,  del\n  potere di pronunciare ugualmente l\u0027adozione, ove  ritenga  il  loro\n  dissenso ingiustificato o contrario  all\u0027interesse  dell\u0027adottando,\n  analogamente  a  quanto  si  prevede  in  relazione   al   dissenso\n  pronunciato  dai  genitori  dell\u0027adottando  e   dal   coniuge   non\n  legalmente convivente e non legalmente  separato  dell\u0027adottante  e\n  dell\u0027adottando. \n- Codice civile, art. 297, secondo comma. \n\n\r\n(GU n. 50 del 10-12-2025)\n\r\n \n                       IL TRIBUNALE DI IMPERIA \n                      Volontaria giurisdizione \n \n    Il Tribunale  di  Imperia,  riunito  in  Camera  di  consiglio  e\ncomposto dai seguenti magistrati: \n        dott. Eduardo Bracco - Presidente rel.; \n        dott. Pasquale Longarini - giudice; \n        dott.ssa Paola Cappello - giudice; \n    esaminati gli atti del procedimento di V.G. n. 875/2024, promosso\nda P.M., difeso dall\u0027avv. Manuela Samengo, in cui  si  e\u0027  costituito\nP.M., difeso  dall\u0027avv.  Donatella  C.  Carroni,  avente  ad  oggetto\n«adozione di maggiorenne», ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di\nrimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione\ne 23 legge 11 marzo 1953, n. 87); \n    Il Tribunale di Imperia intende sollevare,  d\u0027ufficio,  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale,  con  riferimento  all\u0027art.  3  della\nCostituzione, dell\u0027art. 297, secondo comma, del codice civile,  nella\nparte in cui non attribuisce al giudice, quando e\u0027  negato  l\u0027assenso\ndei  figli  maggiorenni  dell\u0027adottante,  il  potere  di  pronunciare\nugualmente l\u0027adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato  o\ncontrario all\u0027interesse dell\u0027adottando,  cosi\u0027  come  previsto  dalla\ncitata norma  in  relazione  al  dissenso  pronunciato  dai  genitori\ndell\u0027adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato\ndell\u0027adottante e dell\u0027adottando. \n \n                                Fatti \n \n    P.M., nato ad ... il ..., con ricorso datato 20 giugno  2024,  ha\nchiesto di adottare la maggiorenne ...  e\u0027  il  cognome  del  secondo\nmarito - nata a ..., il ... (di seguito ...). \n    Suo  figlio,  P.M.,  maggiorenne,  nato  a  ...  (...)  il   ...,\ncostituitosi nel giudizio, ha espresso  il  dissenso,  chiedendo  non\nfarsi luogo all\u0027adozione. \n    Il problema posto dalla  causa  e\u0027  quello  di  stabilire  se  il\ndissenso di P.M. sia o meno vincolante per il Tribunale. \n    Gli altri presupposti per l\u0027adozione ci sarebbero tutti: vi e\u0027 la\nprescritta differenza di eta\u0027 tra adottante e adottanda (art. 291 del\ncodice civile); si ravvisa la convenienza per  quest\u0027ultima,  che  ha\nespresso il consenso all\u0027adozione (articoli  296  e  312  del  codice\ncivile);  la  moglie  dell\u0027adottante,   che   e\u0027   anche   la   madre\ndell\u0027adottanda, e\u0027 d\u0027accordo (art. 297 del codice civile). \n    Non vi sono altre persone che devono interloquire: in particolare\nil padre dell\u0027adottanda e\u0027  ignoto  e  non  ha  mai  riconosciuto  la\nfiglia, mentre ..., divorziata due volte, e\u0027 di stato libero. \n    Si espone la situazione di fatto. \n    L\u0027adottante P.M.: \n        dal primo matrimonio ha avuto il figlio ...,  come  detto  in\noggi maggiorenne; \n        dopo il divorzio,  nell\u0027anno  ...  intraprese  una  relazione\nsentimentale con ..., nata in ..., sfociata nel matrimonio nel ...; \n        tale seconda moglie aveva una  figlia,  ...,  divorziata  due\nvolte e madre di due bambine minorenni; \n        ... ha vissuto nel suo Paese di origine fino al mese  di  ...\ndel ..., allorquando, in fuga dalla guerra, portando con se\u0027  le  sue\ndue figlie, raggiunse sua madre in Italia, andando a vivere  con  lei\nad ...; \n        dunque, dal ..., lui e sua moglie hanno ospitato a casa ... e\nle sue due bambine. \n    L\u0027adottanda ..., all\u0027udienza del  9  dicembre  2024,  rispondendo\nalle domande del  magistrato,  ha  dichiarato:  «Considero  M.P.  mio\npadre. Dal mese di ... vivo a casa sua, con lui, con mia madre e  con\nle mie due bimbe. Formiamo una famiglia. Non ho mai conosciuto il mio\ngenitore biologico e dal  mio  certificato  di  nascita  come  figura\nmaschile risulta mio nonno materno. Sono d\u0027accordo ad essere adottata\nda M. In Ucraina ho lasciato una nonna e uno zio. Le mie figlie hanno\n14 e 5 anni». \n    P.M., figlio maggiorenne dell\u0027adottante, ha espresso il  dissenso\nall\u0027adozione  di  ...,  rappresentando   la   situazione   di   aspra\nconflittualita\u0027 col padre, dovuta essenzialmente agli asseriti  gravi\ntorti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre (la\nsentenza di separazione dei suoi genitori fu con addebito al marito). \n    Alla citata udienza ha dichiarato: «Con mio padre non ho rapporti\nda anni, non lo considero neppure mio padre, non ho alcuna stima  nei\nsuoi confronti ed anzi nutro un profondo rancore per  quello  che  ha\nfatto passare a mia madre (violenze fisiche e psicologiche)  e  a  me\n(violenze psicologiche). Per  lui  la  cosa  piu\u0027  importante  e\u0027  il\ndenaro; in costanza di matrimonio con mia madre si e\u0027 appropriato  di\noltre  centomila  euro,  prelevandoli  dal  conto  bancario  a   loro\ncointestato. \n    Avrebbe dovuto restituire l\u0027importo a  mia  madre  e  non  lo  ha\nfatto. Il motivo per il quale esprimo il mio dissenso all\u0027adozione e\u0027\neconomico, intendendo tutelare la mia posizione di  erede  legittimo,\nanche perche\u0027, come ho riferito,  mio  padre  si  e\u0027  appropriato  di\ndenaro della famiglia». \n    ..., madre dell\u0027adottanda e moglie  dell\u0027adottante,  alla  citata\nudienza, ha dichiarato: «Con mio marito i rapporti sono  sereni.  Lui\nha accolto mia figlia ... come  fosse  una  figlia  sua.  Cio\u0027  anche\nperche\u0027, a mio parere, non ha rapporti col figlio M. ed ha piacere di\navere una figlia. A mio parere la scelta di mio  marito  di  adottare\nmia figlia nasce da un\u0027esigenza affettiva, piu\u0027 che da  un\u0027intenzione\ndi assicurarle un beneficio economico. Sono  assolutamente  d\u0027accordo\nall\u0027accoglimento della domanda di adozione ... Mio marito puo\u0027 essere\nuna persona irascibile, ma non certamente violenta. Non ha mai alzato\nun dito su di me nei sedici anni di nostra convivenza». \n    Puo\u0027 aggiungersi che, relativamente all\u0027aspetto  economico,  P.M.\nnon e\u0027 persona facoltosa: percepisce una pensione di  1.915  euro  al\nmese, e\u0027 proprietario della sola casa coniugale di Imperia  (dichiara\nil figlio M. che  avrebbe  intestato  un  secondo  appartamento  alla\nmoglie ...), non ha altri beni, ne\u0027 altre rendite. \n    Si segnala, inoltre, che padre e figlio vivono distanti: il primo\na ..., P.M. a ... (...); infine, almeno dal  ...,  quando  ci  fu  la\nseparazione, tra di loro non c\u0027e\u0027 un legame affettivo, al  contrario,\ni loro rapporti sono  quasi  inesistenti  e,  comunque,  livorosi  ed\naspri. \n \n                        Valutazioni tecniche \n \n    Come si e\u0027 anticipato, la questione  che  si  pone  consiste  nel\ndecidere se il dissenso di P.M. sia vincolante e come  tale  ostativo\nall\u0027adozione di ..., oppure, non sia vincolante e, ove fosse ritenuto\ningiustificato    o    contrario    all\u0027interesse     dell\u0027adottanda,\nconsentirebbe di pronunciare l\u0027adozione. \n    Orbene, l\u0027art. 296 del codice civile  prevede,  per  farsi  luogo\nall\u0027adozione, il consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottanda,  acquisiti\nnel caso di specie. \n    L\u0027art. 297 del codice civile stabilisce, al primo comma, che «per\nl\u0027adozione e\u0027 necessario  l\u0027assenso  dei  genitori  dell\u0027adottando  e\nl\u0027assenso del coniuge dell\u0027adottante e dell\u0027adottando, se coniugati e\nnon  legalmente  separati»,  mentre  al  secondo  comma  prevede   la\nvalutazione discrezionale del giudice in alcune ipotesi  di  dissenso\n(«Quando e\u0027 negato l\u0027assenso previsto dal primo comma, il  tribunale,\nsentiti gli interessati, su istanza dell\u0027adottante, puo\u0027, ove ritenga\nil rifiuto ingiustificato o contrario  all\u0027interesse  dell\u0027adottando,\npronunziare ugualmente l\u0027adozione, salvo che si  tratti  dell\u0027assenso\ndei genitori esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale o del  coniuge,\nse  convivente,  dell\u0027adottante  o   dell\u0027adottando.   Parimenti   il\ntribunale puo\u0027 pronunziare l\u0027adozione quando e\u0027 impossibile  ottenere\nl\u0027assenso per incapacita\u0027 o irreperibilita\u0027 delle persone chiamate ad\nesprimerlo»). \n    Dunque, la norma non contempla l\u0027ipotesi  del  dissenso  espresso\ndal discendente maggiorenne dell\u0027adottante e cio\u0027  perche\u0027,  fino  al\n1988, l\u0027art. 291 del codice civile non consentiva l\u0027adozione a coloro\nche avessero discendenti legittimi o legittimati. \n    Con sentenza n. 557 del 1988, la Corte costituzionale,  dichiaro\u0027\n«l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  291  del  codice  civile,\nnella parte in cui non consente  l\u0027adozione  a  persone  che  abbiano\ndiscendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti»,  con\nla seguente motivazione: «... Nella fattispecie rileva la Corte  che,\nmentre l\u0027esistenza del coniuge  non  osta  all\u0027adozione,  sempre  che\nquesti presti il suo assenso  (art.  297,  primo  comma,  del  codice\ncivile), la circostanza che vi siano figli legittimi  o  legittimati,\nbenche\u0027 maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa  procedere\nalla  adozione  medesima.  Tale  differente  valutazione  legislativa\ndell\u0027assenso di persone  (rispettivamente  coniuge  e  figli),  tutte\nfacenti parte della famiglia legittima dell\u0027adottante, ed  egualmente\ninteressate,  sia   sotto   l\u0027aspetto   morale   che   sotto   quello\npatrimoniale, anche in  relazione  al  favor  sempre  dimostrato  del\nlegislatore  verso  l\u0027istituto,  appare  chiaramente  incongrua.  Non\nsussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere  sufficientemente\ntutelata la posizione del coniuge attraverso la  previsione  del  suo\nassenso,  e  per  non  disporre  analogamente,  in   una   situazione\nsostanzialmente  identica,  rispetto  ai  discendenti   legittimi   o\nlegittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma\nimpugnata viola, per la parte  a  cui  si  riferisce  l\u0027ordinanza  di\nrimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e\ndeve quindi esserne dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale». \n    Successiva sentenza della Corte costituzionale,  la  n.  245  del\n2004,  estese  la   previsione   ai   figli   naturali   riconosciuti\ndell\u0027adottante, prevedendo, anche in tal caso che,  per  farsi  luogo\nall\u0027adozione, i figli maggiorenni dovessero essere consenzienti. \n    La Corte costituzionale intervenne ulteriormente con la  sentenza\nn. 345/1992 - che qui non  rileva  -  affermando  che,  nel  caso  di\nincapacita\u0027 dei figli di esprimere l\u0027assenso perche\u0027 interdetti,  sia\napplicabile per  analogia  l\u0027art.  297,  secondo  comma,  del  codice\ncivile, estendendo anche a tale ipotesi il potere  del  Tribunale  di\nprocedere ad una valutazione comparativa degli interessi. \n    Orbene, con le due citate decisioni, numeri 557/1988 e  245/2004,\nla Corte, con riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, da  un  lato\nintese consentire l\u0027adozione a persone che hanno figli, dall\u0027altro  -\nessendo necessario accordare una tutela  a  costoro,  che  potrebbero\nsentirsi lesi dall\u0027adozione - rilevo\u0027 una disparita\u0027  di  trattamento\ntra il coniuge  e  i  figli  dell\u0027adottante  (siano  essi  legittimi,\nlegittimati o naturali), atteso che prima  di  allora  era  richiesto\nsolo al coniuge di prestare  l\u0027assenso  all\u0027adozione,  non  anche  ai\nfigli maggiorenni dell\u0027adottante, nonostante sia l\u0027uno che gli  altri\nfacessero parte del medesimo nucleo familiare  e  fossero  ugualmente\ninteressati,   sia   sotto   l\u0027aspetto   morale   che   patrimoniale,\nall\u0027inserimento di un nuovo membro nella famiglia. \n    Dalle due decisioni, con riferimento a quanto qui  di  interesse,\nemerge un dato letterale inequivoco: l\u0027adozione e\u0027 consentita solo se\nil    figlio    maggiorenne    dell\u0027adottante    presti    l\u0027assenso,\nconfigurandosi, pertanto, la  sua  manifestazione  di  volonta\u0027  come\nvincolante e non superabile  dal  giudice:  il  dissenso  del  figlio\nmaggiorenne  dell\u0027adottante  e\u0027,   dunque,   un   elemento   ostativo\nall\u0027adottabilita\u0027 del maggiorenne. \n    In sostanza, il legislatore ha previsto i casi in cui il dissenso\nnon sia vincolante per il giudice e tra  questi  non  e\u0027  contemplato\nquello espresso dal discendente maggiorenne dell\u0027adottante. \n    La necessita\u0027 dell\u0027assenso «vincolante» di  quest\u0027ultimo  deriva,\nquindi, dagli interventi della Corte Costituzionale e  dal  combinato\ndisposto degli articoli 291 e 297 del codice civile, pur  in  assenza\ndi una specifica previsione normativa. \n    Tale e\u0027 l\u0027interpretazione della giurisprudenza di merito, dandosi\npero\u0027 atto che la  Corte  d\u0027appello  di  Cagliari,  con  sentenza  n.\n3/2023,   pubbl.   il   9   maggio   2023,   con   un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, ha stabilito che il dissenso dei  figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante, che non siano  con  lui  conviventi,  non\nsarebbe ostativo all\u0027adozione, avendo per il Tribunale «un valore non\ngia\u0027 assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ...  bensi\u0027  un\nvalore  piu\u0027  limitato  e  contenuto»,  ricevendo  tutela   «soltanto\nnell\u0027eventualita\u0027 che l\u0027adozione arrechi loro un grave pregiudizio». \n    Dunque, per i giudici cagliaritani,  se  il  dissenso  dei  figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante fosse  ritenuto  ingiustificato,  potrebbe\nugualmente pronunciarsi l\u0027adozione. \n    Si impongono alcune considerazioni. \n    La sentenza della Corte d\u0027appello di Cagliari  si  inserisce  nel\nsolco   di   una   giurisprudenza   volta   ad   una    rivisitazione\nstorico-sistematica dell\u0027istituto dell\u0027adozione  di  maggiorenni,  al\nfine di ricercare un equilibrio nelle complicate dinamiche familiari,\nalla stregua del mutamento della  societa\u0027  civile  ed  al  crescente\nfenomeno dei nuclei familiari «allargati». \n    E\u0027 senz\u0027altro compito del giudice adoperarsi al fine di  dare  un\nriconoscimento giuridico a situazioni familiari che siano consolidate\nnel tempo e siano fondate su solidi legami affettivi e cio\u0027 anche  in\nrelazione all\u0027art. 8 CEDU, che impone allo Stato obblighi positivi di\ntutela effettiva della «vita privata e familiare», secondo la nozione\nampia  elaborata  dalla  giurisprudenza  delle  Corti  sovranazionali\n(nella sentenza CEDU  del  13  ottobre  2015  leggesi  che  «dove  e\u0027\naccertata l\u0027esistenza di un legame affettivo, lo Stato deve in  linea\ndi  principio  agire  in  modo  da  permettere  a  tale   legame   di\nsvilupparsi»), comprensiva di ogni espressione della  personalita\u0027  e\ndignita\u0027 della persona, non essendovi dubbio  che  nella  nozione  di\n«vita familiare» rientri anche la filiazione adottiva. \n    L\u0027istituto dell\u0027adozione del maggiorenne in origine assolveva  ad\nuna precipua funzione economica, che era quella di dare,  a  chi  non\naveva discendenti, un erede, cui trasmettere un nome e un patrimonio,\ncon limitate implicazioni personali ed affettive. \n    Lo scopo esclusivamente economico dell\u0027adozione di maggiorenni e\u0027\nandato  col  tempo   erodendosi,   perdendo   la   sua   connotazione\nessenzialmente patrimoniale, per divenire strumento di consolidamento\ndi relazioni affettive, al fine di garantire l\u0027unita\u0027 familiare. \n    Assume  sempre  maggior  rilievo  l\u0027esigenza  dell\u0027adottante   di\nconferire riconoscimento giuridico a  stabili  relazioni  sociali  ed\naffettive all\u0027interno di una famiglia allargata: i casi  tipici  sono\nquelli in cui si voglia instaurare un  legame  giuridico  col  figlio\nmaggiorenne del coniuge o del partner, ovvero si intenda far  entrare\nnel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara. \n    La  Corte  di   cassazione,   con   sentenza   n.   7667/2020   -\nnell\u0027esaminare il caso di una donna, rimasta orfana di padre, che sin\ndall\u0027eta\u0027 di dodici anni era vissuta con la madre ed il  compagno  di\nlei, che l\u0027aveva cresciuta  come  una  figlia  e  nel  derogare,  con\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata,  all\u0027ostacolo  della\ndifferenza di eta\u0027 prescritta dall\u0027art. 291 del codice  civile  -  ha\nosservato che «l\u0027istituto dell\u0027adozione di maggiorenni ...  ha  perso\nla sua originaria connotazione diretta ad assicurare all\u0027adottante la\ncontinuita\u0027 della sua casata e del suo patrimonio,  per  assumere  la\nfunzione  di  riconoscimento  giuridico  di  una  relazione  sociale,\naffettiva  ed  identitaria,  nonche\u0027  di  una  storia  personale,  di\nadottante  e  adottando,  con  la  finalita\u0027  di  strumento  volto  a\nconsentire  la  formazione  di  famiglie  tra  soggetti  che,  seppur\nmaggiorenni, sono tra loro legati  da  vincoli  personali,  morali  e\ncivili». \n    Orbene, questo Tribunale e\u0027 consapevole  del  proprio  dovere  di\nverificare, prima di sollevare  la  questione  di  costituzionalita\u0027,\ncostituente un\u0027extrema ratio, la concreta possibilita\u0027 di  attribuire\nalla norma denunciata un significato diverso da  quello  censurato  e\ntale da superare i prospettati dubbi di legittimita\u0027 costituzionale. \n    E\u0027  consapevole  di  dover  provare  a   percorrere   la   strada\ndell\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, alla  stregua  del\ndato normativo, della logica, dei principi e  dei  valori,  riponendo\nattenzione, nella difficile opera  del  bilanciamento  dei  valori  e\nnella ricerca di un punto di equilibrio, a non travalicare le proprie\nfunzioni, sostituendosi impropriamente al legislatore  o  alla  Corte\ncostituzionale. \n    Questo Tribunale ha apprezzato  lo  sforzo  interpretativo  della\nCorte d\u0027appello di Cagliari che, richiamando anche la sentenza  della\nCassazione n. 7667/2020 (che attribuisce  al  giudice  il  potere  di\nderogare  al  rigido  disposto  dell\u0027art.  291  del  codice   civile,\nrelativamente al divario di almeno diciotto anni, che deve sussistere\ntra adottante e  adottato),  assume  come  presupposto  il  carattere\ngenerale della disciplina dettata dall\u0027art. 297, secondo  comma,  del\ncodice  civile,  assegnando  al  dissenso   dei   figli   maggiorenni\ndell\u0027adottante, se non conviventi, un valore non  vincolante,  bensi\u0027\nsindacabile dal giudice. \n    Tuttavia, non ritiene questo Tribunale, dopo  ampia  meditazione,\nche sia percorribile tale strada, che sembra travalicare  la  lettera\ndella legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo. \n    Il citato secondo comma dell\u0027art. 297 del codice civile, infatti,\ncome detto,  non  prevede  che  il  dissenso  dei  figli  maggiorenni\ndell\u0027adottante possa essere superato dal giudice, qualora lo  ritenga\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n    Inoltre, le  due  citate  sentenze  della  Corte  costituzionale,\nnumeri 557/1988 e 245/2004, richiedono espressamente, per farsi luogo\nall\u0027adozione,  che   il   figlio   maggiorenne   dell\u0027adottante   sia\nconsenziente. \n    Al Giudice delle leggi non si sottopongono questioni che ha  gia\u0027\nrisolto, come se esistesse un grado di appello alle sue decisioni, ma\nqui la situazione e\u0027 particolare. \n    Come  si  e\u0027  detto,  l\u0027istituto  dell\u0027adozione  di   maggiorenni\nregistra un\u0027evoluzione storica,  per  il  mutare  dei  costumi  della\nsocieta\u0027 civile sui temi della famiglia; quelle due  sentenze  furono\npronunciate in un\u0027epoca in cui l\u0027istituto aveva una finalita\u0027 diversa\nda quella che  ricopre  in  oggi,  ove  la  valenza  solidaristica  e\naffettiva si e\u0027 in  gran  parte  sostituita  al  dato  essenzialmente\npatrimoniale. \n    Alla  stregua  delle   considerazioni   che   precedono,   appare\nindispensabile  una  rivisitazione  della  problematica  posta,   con\nintervento chiarificatore della Corte costituzionale. \n \n                              Rilevanza \n \n    Tornando sinteticamente ai  fatti,  P.M.  intende  adottare  ...,\nfiglia  maggiorenne  di  sua  moglie;  la  ragazza,  con  due  figlie\nminorenni, vive nel nucleo familiare dell\u0027adottante  da  due  anni  e\ndieci mesi circa; l\u0027adottante vorrebbe farla  entrare  nella  propria\nfamiglia, dando riconoscimento giuridico ad una relazione  sociale  e\naffettiva che si e\u0027 creata; ... e\u0027 consenziente e trarrebbe vantaggio\ndall\u0027adozione, vedendosi  ufficialmente  accolta,  insieme  alle  due\nfiglie, nella nuova famiglia. \n    P.M., figlio maggiorenne dell\u0027adottante, ha espresso il dissenso,\nmotivandolo esclusivamente sotto il profilo economico/ereditario, non\nescludendo  il  Tribunale  che,  in  qualche  misura,  egli  persegua\nfinalita\u0027  ritorsive  (anche  considerato  che  il   padre   non   e\u0027\nparticolarmente benestante);  nutre  un  profondo  rancore  verso  il\ngenitore, con cui ha rapporti sporadici e pessimi;  vivono  distanti,\nin diverse regioni; al di la\u0027 dell\u0027aspetto economico, l\u0027adozione  non\ninciderebbe in alcuna misura sulla sua vita e la mancata adozione non\nmigliorerebbe i suoi rapporti col padre. \n    La questione che si sottopone alla  Corte  costituzionale  appare\nrilevante, in quanto pregiudiziale al giudizio in  corso  e  tale  da\ndeterminarne l\u0027esito, ed in particolare: \n        qualora la delibazione del Giudice delle  leggi  portasse  ad\nuna pronuncia di inammissibilita\u0027 (per  uno  dei  molteplici  profili\nprevisti),  cosi\u0027  da  precludere  l\u0027esame  del  merito,  ovvero   si\nritenesse  l\u0027infondatezza   della   questione   prospettata,   questo\nTribunale, allo stato del diritto vigente, per le ragioni esposte, in\nassenza di indicazioni della Corte  e  di  elementi  sopravvenuti  di\nvalutazione, interpreterebbe il citato art. 297 del codice civile nel\nsenso di ritenere vincolante il  dissenso  all\u0027adozione  espresso  da\nP.M.; \n        qualora   invece   la    citata    norma    fosse    ritenuta\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato - nella parte in cui\nnon attribuisce al tribunale, quando e\u0027 negato  l\u0027assenso  dei  figli\nmaggiorenni  dell\u0027adottante,  il  potere  di  pronunciare  ugualmente\nl\u0027adozione,  ove  ritenga  il  dissenso  ingiustificato  o  contrario\nall\u0027interesse dell\u0027adottando - si aprirebbe un  diverso  scenario  e,\nnel contesto fattuale esposto, vi sarebbe la  rilevante  probabilita\u0027\nche il dissenso di P.M. sara\u0027 considerato ingiustificato. \n    In sostanza, l\u0027accoglimento o meno della domanda di  adozione  di\n..., formulata da P.M., potra\u0027 essere disattesa o accolta  da  questo\nTribunale in dipendenza di quanto decidera\u0027 la Corte costituzionale. \n \n                     Non manifesta infondatezza \n \n    Ai sensi degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948  e\n23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice ha l\u0027obbligo  di  sollevare\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, di ufficio (come  nel  caso\ndi specie) o su istanza delle parti, quando - nutrendo seri dubbi  di\nconformita\u0027  di   disposizioni   di   legge   rispetto   a   principi\ncostituzionali - non le ritenga manifestamente infondate. \n    Questo  Tribunale,  per  le  ragioni  che  seguono,  ritiene  non\nmanifestamente infondata la questione proposta, che e\u0027  quella  della\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  297   del   codice   civile,\nrelativamente  al   dissenso   espresso   all\u0027adozione   dal   figlio\nmaggiorenne dell\u0027adottante, in relazione al principio di  eguaglianza\nconsacrato nell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Per la Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67,  «la\nviolazione del principio di eguaglianza sussiste  qualora  situazioni\nomogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non\nquando alla diversita\u0027 di  disciplina  corrispondano  situazioni  non\nassimilabili. Il legislatore gode  di  ampia  discrezionalita\u0027  nella\nconformazione  degli   istituti   processuali   e   puo\u0027   articolare\ndiversamente le relative discipline avendo riguardo  alle  specifiche\nesigenze di ciascun modello processuale». \n    Premesso quanto precede, a parere del Collegio occorre coordinare\ne raffrontare la posizione dei figli maggiorenni dell\u0027adottante -  in\noggi chiamati ad esprimersi, essendo caduto il divieto di adozione in\npresenza di discendenti - con quelle  del  coniuge  dell\u0027adottante  e\ndell\u0027adottando,  nonche\u0027  coi  genitori  dell\u0027adottando,  chiamati  a\nmanifestare l\u0027assenso. \n    Per l\u0027adozione del maggiorenne occorre, ex articoli 296 e 297 del\ncodice civile, oltre al  consenso  dell\u0027adottante  e  dell\u0027adottando,\nl\u0027assenso: \n        dei genitori dell\u0027adottando: il giudice puo\u0027 superare il loro\ndissenso se ingiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando; \n        del coniuge dell\u0027adottante e dell\u0027adottando  se  coniugati  e\nnon legalmente  separati:  il  giudice  non  puo\u0027  superare  il  loro\ndissenso   se   convivono   (rispettivamente   con   l\u0027adottante    e\nl\u0027adottando), mentre puo\u0027 superarlo (ove consideri il  loro  dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando) se non  c\u0027e\u0027\nun rapporto di convivenza; \n        dei figli maggiorenni  dell\u0027adottante:  il  giudice,  secondo\nl\u0027interpretazione data della norma da questo Tribunale, non  potrebbe\nmai superare il loro dissenso. \n    Piu\u0027 che alle  altre  posizioni,  quella  dei  figli  maggiorenni\ndell\u0027adottante pare assimilabile a quella del coniuge dell\u0027adottante,\nperche\u0027 gli  uni  e  l\u0027altro  appartengono  al  nucleo  familiare  di\nquest\u0027ultimo, risentendo emotivamente allo stesso modo  dell\u0027ingresso\ndi una nuova persona  nella  loro  famiglia  e  nutrendo  i  medesimi\ninteressi di natura successoria. \n    Il  legislatore  per  il  coniuge  dell\u0027adottante,  che  non  sia\nlegalmente   da   lui   separato,   nell\u0027esercizio   della    propria\ndiscrezionalita\u0027, opera una distinzione tra due situazioni, a seconda\nche il coniuge conviva o meno  con  l\u0027adottante:  nel  primo  caso  i\nrapporti sono piu\u0027 stretti, vi e\u0027 una  maggiore  partecipazione  alla\nvita familiare e il dissenso  del  coniuge  e\u0027  vincolante,  ostativo\nall\u0027adozione, dunque non superabile; se il rapporto di convivenza non\nc\u0027e\u0027, la  valutazione  e\u0027  invece  rimessa  al  giudice,  che  potra\u0027\npronunciare  ugualmente  l\u0027adozione  ove  ritenesse   quel   dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n    Ed allora, le posizioni del  coniuge  e  del  figlio  maggiorenne\ndell\u0027adottante, se conviventi  con  questi,  sono  disciplinate  allo\nstesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all\u0027adozione  e\u0027\nsempre vincolante, indipendentemente dai motivi che  lo  determinano,\nche non vanno neppure analizzati. \n    Il vulnus  costituzionale  si  coglie  per  l\u0027ipotesi  della  non\nconvivenza in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne  il\ngiudice dovra\u0027 disattendere  la  domanda  di  adozione,  senza  poter\nvalutare i motivi, mentre se a dissentire e\u0027 il coniuge,  il  giudice\npotra\u0027  accogliere  la  domanda,   ove   considerera\u0027   il   dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n    Due situazioni assimilabili vengono trattate dalla legge in  modo\ningiustificatamente  diverso  e  cio\u0027  appare  irragionevole  ed   in\ncontrasto col principio di eguaglianza: si  ravvisa  un\u0027irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento che, a parere di questo Tribunale, andrebbe\nrimossa. \n    Prevedere  che  il  dissenso  espresso  dal  figlio   maggiorenne\ndell\u0027adottante   non   convivente,   perfino    se    immotivato    o\ningiustificato, sia sempre ostativo all\u0027adozione, oltre a  vanificare\nla volonta\u0027 espressa dall\u0027adottante, dall\u0027adottando  e  dai  soggetti\nelencati nell\u0027art. 297 del codice civile, cosi\u0027 impedendo che vengano\ngiuridicamente riconosciute situazioni connotate da  profondi  legami\naffettivi, oltre a contrastare  con  la  disciplina  dettata  per  il\nconiuge dell\u0027adottante non convivente, oltre a porsi in contrasto con\nl\u0027evoluzione dell\u0027istituto dell\u0027adozione quale sopra delineata, rompe\nil rapporto di congruenza presente nel sistema  e  non  obbedisce  al\ncriterio di  coerenza  e  di  equilibrio,  sotteso  al  principio  di\neguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Ragionevolezza, coerenza ed equilibrio si avrebbero, a parere del\nTribunale, ove il dissenso del figlio maggiorenne dell\u0027adottante  non\nconvivente  fosse  valutato  dal  giudice   nel   bilanciamento   dei\ncontrastanti interessi, quello suo, del genitore  adottante  e  delle\naltre persone chiamate ad esprimersi. \n    Il giudice potra\u0027 cosi\u0027 valutare - come per il caso  del  coniuge\nnon convivente dell\u0027adottante - il dissenso del figlio maggiorenne  e\nritenerlo giustificato, in ipotesi, qualora l\u0027adozione gli arrechi un\ngrave  e  serio  pregiudizio,  ovvero  ritenerlo  ingiustificato,  in\nipotesi, qualora l\u0027unico pregiudizio sia costituito  dalla  riduzione\ndelle aspettative ereditarie. \n    Si  pensi  al  caso  in  esame  in  cui  il  figlio  dissenziente\ndell\u0027adottante e\u0027 in cattivi rapporti col padre, non lo frequenta, ha\nuna vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente  e\naffettivamente dell\u0027adozione, vive in un\u0027altra regione. \n    In definitiva, l\u0027art. 297 del codice civile sembra  delineare  un\nsistema  contrario  a  quello  dell\u0027intrinseca  ragionevolezza,   nei\ntermini anzidetti e riportati in  dispositivo,  suscitando  dubbi  di\ncostituzionalita\u0027 in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il  Tribunale  di  Imperia,  visti   gli   articoli   134   della\nCostituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e  non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nin riferimento all\u0027art.  3  della  Costituzione,  nei  termini  sopra\nindicati, dell\u0027art. 297 del codice civile, nella  parte  in  cui  non\nattribuisce  al  giudice,  quando  e\u0027  negato  l\u0027assenso  dei   figli\nmaggiorenni  dell\u0027adottante,  il  potere  di  pronunciare  ugualmente\nl\u0027adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato  o  contrario\nall\u0027interesse dell\u0027adottando, cosi\u0027 come previsto dalla citata  norma\nin relazione al dissenso pronunciato dai  genitori  dell\u0027adottando  e\ndal coniuge non convivente e non legalmente separato dell\u0027adottante e\ndell\u0027adottando. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Sospende il procedimento n.  875/2024  R.G.  sino  all\u0027esito  del\ngiudizio di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata  alle  parti  in  causa,  al  pubblico  ministero  ed   al\nPresidente del Consiglio dei  ministri,  nonche\u0027  sia  comunicata  ai\nPresidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Imperia, deciso il 3 gennaio 2025 \n \n                     Il Presidente est.: Bracco","elencoNorme":[{"id":"63894","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"297","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80220","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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