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\n Emanuele Scatola - Primo referendario; \n Ilaria Cirillo - Primo referendario; \n Domenico Cerqua - Primo referendario; \n Stefania Calcari - Primo referendario (estensore); \n Rosita Liuzzo - Primo referendario; \n Tommaso Martino - Primo referendario; \n Giovanna Olivadese - Referendario; \n Alessandro De Santis - Referendario; \n Ilvio Pannullo - Referendario; \n Marco Nappi Quintiliano - Referendario; \n Concetta Ilaria Ammendola - Referendario; \n Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato la\nseguente ordinanza; \n Vista la nota prot. regionale n. 2024 - 0014370/U.D.C.P./GAB/GAB\ndel 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione\nn. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della\nCostituzione, nonche\u0027 gli articoli 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Visto il combinato disposto dell\u0027art. 100, comma 2 e 103, comma\n2, della Costituzione; \n Visto l\u0027art. 5, comma 1, lettera a) della legge costituzionale n.\n1/2012 e l\u0027art. 20 della legge n. 243/2012; \n Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive\nmodificazioni, da innanzi testo unico Corte dei conti e il decreto\nlegislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il «Codice di\ngiustizia contabile» (c.g.c.); \n Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; \n Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive\nmodifiche ed integrazioni; \n Vista l\u0027ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024, di\nconvocazione della audizione istruttoria collegiale; \n Sentiti, in audizione istruttoria collegiale del 21 novembre\n2024, i rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al prot.\nC.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22 novembre 2024, di\nconvocazione dell\u0027udienza pubblica; \n Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225, del 26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n.\n9007); \n Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la\nnota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite\nin pari data al n. 9125 di prot. della sezione); \n Visti i documenti e le memorie in atti; \n Uditi i relatori primo referendario Ilaria Cirillo e primo\nreferendario Stefania Calcari; \n Udite le conclusioni orali del Presidente della Regione e del\nProcuratore regionale nell\u0027udienza pubblica del 29 novembre 2024; \n \n Premesso in fatto \n \n L\u0027odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli\narticoli 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a\nquesta Sezione in data 21 giugno 2024, prot. regionale n. 2024 -\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito il 24 giugno al prot. della\nSezione n. 4011. \n Con la relazione di deferimento dell\u00278 novembre, allegata\nall\u0027ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito il thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni\nformulate dall\u0027Amministrazione regionale, emerse nel corso\ndell\u0027istruttoria e della discussione in sede di udienza di c.d. «pre\nparifica». \n In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie\nmemorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024, acquisita\nal prot. C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024 e successivamente\nintegrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre\n2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari data; mentre\nla Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota\nprot. n. 225 del 26 novembre 2024, acquisita in pari data al\nprotocollo della Sezione n. 9007. \n Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre 2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per la discussione finale sul\nprogetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n All\u0027odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto le proprie\ntesi, confermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n Con specifico riferimento ai profili di dubbia legittimita\u0027\ncostituzionale emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le questioni sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica del 21 novembre\n2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi\ndell\u0027art. 101 del codice di procedura civile. \n In particolare, nel corso degli approfondimenti condotti sulla\nspesa del personale, e\u0027 emerso un profilo di dubbia legittimita\u0027 con\nriferimento all\u0027impiego mediante comando di personale di societa\u0027\npartecipate (in ingresso di seguito indicati per brevita\u0027 anche «in»)\nin forza dell\u0027art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002,\nn. 15 che stabilisce che il distacco, equiparato al comando, ai sensi\ndel successivo comma 4 bis, puo\u0027 essere richiesto nei confronti di\npersonale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in\ncui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. \n Specificatamente, l\u0027art. 46, comma 2 della legge regionale 26\nluglio 2002, n. 15 aggiunto dall\u0027art. 44, comma 6 della legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall\u0027art. 1, comma 77\ndella legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il distacco\npuo\u0027 essere altresi\u0027 richiesto nei confronti di personale dipendente\na tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in cui la partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49 per cento». \n Il successivo comma 4-bis dell\u0027art. 46 (comma aggiunto dall\u0027art.\n1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede che\n«E\u0027 abolita, ad ogni effetto, nell\u0027assegnazione del personale\nproveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione\ntra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.\n15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. \n Orbene, si rilevava in sede istruttoria che l\u0027art. 46, della\nlegge regionale 26 luglio 2002, n. 15, nel testo risultante dalle\nmodifiche apportate dall\u0027art. 44, comma 6 della legge regionale 30\ngennaio 2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1, comma 77 della\nlegge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, non appariva conforme ai\nprincipi in materia piu\u0027 volte richiamati dalla Corte costituzionale\ne da ultimo ribaditi con la sentenza n. 227/2020. \n Sostanzialmente la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto le\ndisposizioni inerenti all\u0027attivita\u0027 di societa\u0027 partecipate dalle\nRegioni e dagli enti locali alla materia dell\u0027«ordinamento civile»,\nnonche\u0027 a quella della «tutela della concorrenza» di esclusiva\ncompetenza del legislatore statale. \n Tutti i comandi in argomento sono stati attivati dalla Regione\nper far fronte ad esigenze legate agli uffici di diretta\ncollaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. \n L\u0027importo a carico del bilancio regionale - rendiconto 2023 e\u0027\npari ad euro 739.996,2 - Macroaggregato 109 - capitolo di spesa:\nU00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta\nregionale, nonche\u0027 di euro 1.217.604,67 per i comandi attivati dal\nConsiglio regionale- cap. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del\nrendiconto generale 2023, che trova evidenza nei capitoli 4207, 4208\ne 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. \n La Regione confermava che il premesso impiego, tramite comando di\npersonale proveniente da societa\u0027 partecipate, fosse avvenuto in\nforza della previsione di cui all\u0027art. 46, commi 2 e 4-bis della\nlegge regionale 26 luglio 2002, n. 15 della cui legittimita\u0027\ncostituzionale si dubita. \n In sede istruttoria si rilevava, altresi\u0027, che l\u0027art. 1, comma\n898, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023\nha inserito all\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (di\nseguito indicato per brevita\u0027 anche «TUSP» - testo unico delle\nsocieta\u0027 partecipate) il comma 9-bis, il quale consente il comando\nnelle specifiche e ristrette fattispecie ivi previste, per un periodo\nmassimo di un anno, anche per esigenze legate al PNRR, fino al 2026. \n Il Collegio pur rilevando, in sede istruttoria, che la\nfattispecie di cui alla novella legislativa dell\u0027art. 19, comma 9-bis\nTUSP, non risultava sovrapponibile o analoga all\u0027ipotesi di\ndistacco/comando normata dal legislatore regionale sopra richiamata,\nchiedeva, in ogni caso, di specificare e quantificare i comandi\nattivati nel 2023 in esecuzione del comma 9-bis dell\u0027art. 19 citato. \n In merito, il Consiglio regionale affermava che «riguardo\nall\u0027osservazione di codesta Corte riferita al personale utilizzato in\nposizione di comando proveniente da societa\u0027 partecipate ed al fatto\nche tale circostanza appaia contrastare con le norme del TUPI e del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, almeno per i comandi\nattivati prima del 1° gennaio 2023, per corrispondere alla richiesta\ndi indicare i comandi attivati nel 2023 in esecuzione della\ndisposizione di cui all\u0027art. 1, comma 898 della legge 29 dicembre\n2022, n. 197, che ha inserito il comma 9-bis all\u0027art. 9 del TUSP, si\nrappresenta che nessun comando di personale e\u0027 stato disposto in\napplicazione di detta norma ma che la base normativa dei comandi di\npersonale dipendente da societa\u0027 a partecipazione pubblica e\u0027\ncostituita dall\u0027art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio\n2002, n. 15, che stabilisce che il distacco, equiparato al comando ai\nsensi del successivo comma 4-bis, puo\u0027 essere richiesto nei confronti\ndi personale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi\nin cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. Per\ncompletezza si rappresenta che nel PIAO 2024/2026, approvato con\ndelibera n. 207 del 31 gennaio 2024 e modificato con delibera n. 208\ndel 19 marzo 2024, e\u0027 stata prevista la possibilita\u0027 di ricorrere a\ncomandi di personale ai sensi del comma 9-bis all\u0027art. 19 del TUSP,\nche -alla data odierna- non e\u0027 stata utilizzata». \n Sostanzialmente il Consiglio regionale precisava di non aver\neffettuato, ne\u0027 nel 2023 e neanche nel 2024, alcun comando in\nesecuzione della novella normativa di cui al comma 9-bis dell\u0027art. 19\nTUSP. \n Per quanto concerne i comandi attivati dalla Giunta regionale,\ngli stessi sono stati disposti con cinque decreti dirigenziali, di\ncui due aventi ad oggetto proroghe di precedenti comandi «in» di\npersonale proveniente da societa\u0027 partecipate attivati in esercizi\nprecedenti. \n Segnatamente, con il decreto n. 119 del 29 dicembre 2022 sono\nstate disposte dodici proroghe nel 2023 di precedenti comandi di cui\ncinque provenienti da societa\u0027 partecipate e uno dalla Fondazione\nMondragone, mentre con il decreto 125 del 30 dicembre 2022 sono state\npreviste proroghe nel 2023 di otto comandi precedentemente attivati\ndi cui due provenienti da societa\u0027 partecipate. \n I citati decreti, adottati prima dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (in vigore dal 1°\ngennaio 2023), non potevano di certo fare applicazione dell\u0027art. 19,\ncomma 9-bis citato, che, tra l\u0027altro, disciplina l\u0027istituto in\nargomento esclusivamente nei confronti del personale di cui all\u0027art.\n19, ossia di personale in cui l\u0027ente partecipa, mentre la Regione ha\nproceduto ai comandi «in» anche nei confronti di societa\u0027 ove la\nRegione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n Ulteriori comandi di personale proveniente da societa\u0027\npartecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i decreti\nn. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell\u002711 luglio\n2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita\u0027 di personale da\nsocieta\u0027 partecipate con scadenza al 31 dicembre 2023, richiamano,\nquale base normativa degli stessi, l\u0027art. 46 della legge regionale n.\n15/2002. \n In sede istruttoria la Regione ha, inoltre, rappresentato che la\nstessa Direzione generale delle risorse umane ha proposto all\u0027Ufficio\nlegislativo l\u0027abrogazione della norma regionale in esame. \n La Procura nell\u0027adunanza pubblica relativa al giudizio di\nparificazione del rendiconto 2023, convocata in data 29 novembre 2024\ncon ordinanza presidenziale n. 29/2024, ha condiviso i dubbi di\nlegittimita\u0027 costituzionale afferenti alla disciplina regionale\ndell\u0027art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo\nrisultante dalle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma 2 della legge\nregionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1, comma\n77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. \n Il Collegio richiamando tutte le argomentazioni e la\nricostruzione operata in sede istruttoria, meglio evidenziata nella\nrelazione allegata al giudizio di parifica, dubitando della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 46, commi 2 e 4-bis della legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo risultante dalle modifiche\napportate dall\u0027art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio\n2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio\n2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1, comma 77 della legge\nregionale 21 gennaio 2010, n. 1, ritenuta la questione rilevante e\nnon manifestamente infondata, come verra\u0027 meglio di seguito\nargomentato, per contrasto con la riserva di competenza esclusiva\nassegnata al legislatore statale dall\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l), Cost. in materia di ordinamento civile e per l\u0027effetto\ncon gli articoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma Cost., ha\ndeciso di promuovere con separata ordinanza questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sospendendo la decisione di parifica con decisione n.\n250/2024/PARI sui capitoli U00058 e U00008, limitatamente alle spese\ndestinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale\ndistaccato l comandato rispettivamente presso la Giunta e il\nConsiglio regionale ammontanti per il 2023 ad euro 739.996,2 per la\nGiunta e 1.217.604,67 per il Consiglio. \n \n Considerato in diritto \n \n1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita\u0027. \n Ai sensi dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1 («Norme sui giudizi di legittimita\u0027 costituzionale e sulle\ngaranzie d\u0027indipendenza della Corte costituzionale») e dell\u0027art. 23,\ncomma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione\ne sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene\ndi sollevare d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale, dei\ncommi 2 e 4-bis dell\u0027art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002,\nn. 1, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall\u0027art. 44,\ncomma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente\ndall\u0027art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. \n Specificatamente, l\u0027art. 46, comma 2 della legge regionale 26\nluglio 2002, n. 15 aggiunto dall\u0027art. 44, comma 6 della legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall\u0027art. 1, comma 77\ndella legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il distacco\npuo\u0027 essere altresi\u0027 richiesto nei confronti di personale dipendente\na tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in cui la partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49 per cento.». \n Il successivo comma 4-bis dell\u0027art. 46 (comma aggiunto dall\u0027art.\n1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede che\n«E\u0027 abolita, ad ogni effetto, nell\u0027assegnazione del personale\nproveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione\ntra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.\n15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. \n2. La possibilita\u0027 di esperire una interpretazione costituzionalmente\norientata e la legittimazione della Sezione. \n Il Collegio non ritiene praticabile un\u0027interpretazione\nadeguatrice dei suddetti commi 2 e 4-bis dell\u0027art. 46 della legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 15 e successive modificazioni ed\nintegrazioni diversa da quella letterale, che non lascia dubbi sulla\neffettiva volonta\u0027 del legislatore regionale di consentire il comando\ndi personale nella Regione proveniente da societa\u0027 partecipate,\ninvadendo una competenza esclusiva statale. \n D\u0027altro canto, e\u0027 acquisizione condivisa che l\u0027interpretazione\nconforme a Costituzione postula l\u0027esistenza di un dato lessicale\npolisenso suscettibile di letture alternative, tale cioe\u0027 da\nesprimere, in applicazione dei generali canoni ermeneutici, due o\npiu\u0027 possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con i\nprecetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come nel caso di\nspecie, l\u0027univoco tenore letterale della norma non consenta altre\ninterpretazioni, in quanto regola fattispecie rimesse al legislatore\nstatale dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., l\u0027accesso al\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale si configura come percorso\nobbligato. \n Esclusa la praticabilita\u0027 di un\u0027interpretazione adeguatrice,\noccorre premettere che la legittimazione della Corte dei conti a\nsollevare questioni di costituzionalita\u0027 in sede di parifica e\u0027 stata\nprogressivamente ampliata sia con riferimento all\u0027oggetto,\nriguardando ormai tutte le disposizioni di legge, statale e\nregionale, che possono alterare gli equilibri di bilancio (cfr.\nsentt. nn. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto; n. 213\ndel 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro, non\nessendo piu\u0027 limitata alle violazioni dell\u0027art. 81 della\nCostituzione. \n In particolare, con la sentenza n. 196 del 2018, si e\u0027\nriconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di controllo,\nin sede di parificazione del rendiconto generale regionale, a\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale anche in\nriferimento a parametri attributivi di competenza (l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera l), Cost.), sull\u0027assunto che «in tali casi la\nRegione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse»\n(sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).\nPertanto, «entro tali materie, non vi e\u0027 intervento regionale\nproduttivo di spesa che non si traduca immediatamente\nnell\u0027alterazione dei criteri dettati dall\u0027ordinamento ai fini della\nsana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196 del\n2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). \n Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito detto orientamento\ncon riferimento a norme regionali lesive del riparto di competenze\nfra Stato e regioni nella materia «ordinamento civile» allorche\u0027 si\nconfiguri una «correlazione funzionale» (sentenza n. 253 del 2022). \n Correlazione rintracciata nella lesione «della competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato nella materia \"ordinamento civile\"\nda parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del\nrapporto di lavoro pubblico, anche in relazione al parametro\ninterposto costituito dalle disposizioni dettate dal decreto\nlegislativo n. 165 del 2001, in quanto la illegittimita\u0027\ncostituzionale di tali disposizioni comporta, di norma, quella della\nspesa da essa disposta a carico del bilancio dell\u0027ente (sentenze n.\n253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n. 138\ndel 2019 e n. 196 del 2018).» (cfr. sentenza n. 185/2024). \n3. Sulla rilevanza della questione. \n Sul piano della rilevanza, questa Sezione non potendo procedere\nad un\u0027interpretazione conforme a costituzione deve sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale nella misura in cui tale\ndisposizione produce effetti anche contabili, diversamente si\ntroverebbe a validare un risultato di amministrazione non corretto,\ninficiando gli equilibri di bilancio. \n Difatti, l\u0027importo posto a carico del bilancio regionale -\nrendiconto 2023 e\u0027 pari ad euro 739.996,2 -Macroaggregato 109-\ncapitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi\nattivati dalla Giunta regionale, nonche\u0027 euro 1.217.604,67 per i\ncomandi attivati dal Consiglio regionale- cap. U00008 (codifica\nU1.04.01.04.001) del rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei\ncapitoli 4207, 4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. \n In particolare, come gia\u0027 esposto (v. supra nelle premesse in\nfatto), trattasi di comandi disposti dal Consiglio regionale e dalla\nGiunta regionale per far fronte ad esigenze legate agli uffici di\ndiretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale, non\nriconducibili nell\u0027alveo applicativo del nuovo comma 9-bis dell\u0027art.\n19 del decreto legislativo n. 175/2016 inserito dall\u0027art. 1, comma\n898, legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Orbene, pur rilevando che la fattispecie del distacco/comando\ndisciplinata dai suddetti commi 2 e 4-bis dell\u0027art. 46 della legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 15 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, risulti differente da quella introdotta dal legislatore\nstatale dal citato comma 9-bis dell\u0027art. 19 TUSP, il Collegio ha\naccertato l\u0027impossibilita\u0027 giuridica di sussumere detti comandi nella\nsuddetta norma statale entrata in vigore in data 1° gennaio 2023. \n Invero, relativamente ai comandi attivati dal Consiglio\nregionale, lo stesso ha specificatamente affermato che «nessun\ncomando di personale e\u0027 stato disposto in applicazione di detta norma\nma che la base normativa dei comandi di personale dipendente da\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica e\u0027 costituita dall\u0027art. 46, comma\n2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che stabilisce che il\ndistacco, equiparato al comando ai sensi del successivo comma 4-bis,\npuo\u0027 essere richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo\nindeterminato di societa\u0027 e consorzi in cui la partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49%». A fortiori ha precisato che solo\nnel PIAO 2024/2026, approvato con delibera n. 207 del 31 gennaio 2024\ne modificato con delibera n. 208 del 19 marzo 2024, e\u0027 stata prevista\nla possibilita\u0027 di ricorrere ai comandi di personale di cui al comma\n9-bis dell\u0027art. 19 del TUSP, ma che detta possibilita\u0027 «alla data\nodierna non e\u0027 stata utilizzata.». \n Sostanzialmente, e\u0027 stato precisato che i documenti di\nprogrammazione del personale (rectius pianificazione) non prevedevano\nproprio la possibilita\u0027 di ricorso alla fattispecie dei comandi di\npersonale di cui al comma 9-bis dell\u0027art. 19 del TUSP. \n Relativamente ai comandi «in» da societa\u0027 partecipate, attivati\ndalla Giunta regionale con i decreti n. 119 del 29 dicembre 2022 e n.\n125 del 30 dicembre 2022, richiamati nelle premesse in fatto, gli\nstessi, sono precedenti alla data di entrata in vigore dell\u0027art 1,\ncomma 898 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di certo non\npotevano fare applicazione dell\u0027art. 19, comma 9-bis citato, che, tra\nl\u0027altro, disciplina l\u0027istituto in argomento esclusivamente nei\nconfronti di societa\u0027 partecipate dalla Regione, elemento che, nel\ncaso di specie, non e\u0027 generalmente rispettato. \n Difatti, due unita\u0027 di personale sono state acquisite da societa\u0027\nquali ANM s.r.l. (che risulta totalmente partecipata da Napoli\nHolding s.r.l. -partecipata al 100% dal Comune di Napoli) e ASIA\nNapoli SPA (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) nelle quali la\nRegione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n Tra l\u0027altro, trattasi di decreti che dispongono proroghe di\nprecedenti comandi gia\u0027 in essere e come tali non sussumibili nel\nsuddetto comma 9-bis dell\u0027art. 19 citato. \n Ulteriori comandi di personale proveniente da societa\u0027\npartecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i decreti\nn. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell\u002711 luglio\n2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita\u0027 di personale da\nsocieta\u0027 partecipate con scadenza al 31 dicembre 2023, richiamano,\nquale base normativa degli stessi, l\u0027art. 46 della legge regionale n.\n15/2002. \n Assume, pertanto, rilevanza la questione nel caso in esame in\nquanto ove questa Sezione procedesse alla pacifica applicando le\nnorme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente -con particolare\nriferimento alla legge regionale n. 15/2002- finirebbe\ninammissibilmente per validare risultanze contabili (in primis, il\nrisultato di amministrazione) derivanti dall\u0027indebito impiego di\nrisorse destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del\npersonale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta e il\nConsiglio regionale. \n In tal senso, l\u0027esito del giudizio di compatibilita\u0027\ncostituzionale della disposizione di legge regionale indubbiata\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027. \n Sul piano della non manifesta infondatezza della questione, il\nCollegio ritiene che i commi 2 e 4-bis dell\u0027art. 46, della legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 1, nel testo risultante dalle modifiche\napportate dall\u0027art. 1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio\n2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della legge regionale 30 gennaio\n2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1, comma 77 della legge\nregionale 21 gennaio 2010, n. 1 siano illegittimi in quanto violino\nla riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di\nordinamento civile. \n Secondo l\u0027insegnamento della Corte costituzionale, affermato in\nun caso analogo a quello in esame, «le disposizioni inerenti\nall\u0027attivita\u0027 di societa\u0027 partecipate dalle Regioni e dagli enti\nlocali [rientrano nella] materia dell\u0027\"ordinamento civile\", in quanto\nvolte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato,\nnonche\u0027 a quella della \"tutela della concorrenza\" in considerazione\ndello scopo di talune disposizioni di \"evitare che soggetti dotati di\nprivilegi operino in mercati concorrenziali\" (sentenze n. 251 del\n2016 e n. 326 del 2008). Il legislatore statale, nel disciplinare le\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei\ndipendenti, all\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, non\nha previsto la possibilita\u0027 del comando presso le amministrazioni, e\nnon a caso. E\u0027 pur vero, infatti, che gia\u0027 con l\u0027art. 18 del\ndecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo\nsviluppo economico, la semplificazione, la competitivita\u0027, la\nstabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e\nsuccessive modifiche, e poi con il citato art. 19 del decreto\nlegislativo n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di\nselezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma e\u0027\nanche vero che non si e\u0027 mutata la natura strettamente privatistica\ndel rapporto, ne\u0027 si e\u0027 imposta una procedura propriamente\nconcorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente\ndelle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile,\nche trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte\ndiscrezionali compiute dal legislatore statale nell\u0027esercizio della\ncompetenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ma anche, e\npiu\u0027 sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica\namministrazione previsto dall\u0027art. 97 Cost., ed in quelli in materia\ndi coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0027art. 117, terzo\ncomma, Cost. L\u0027estensione della possibilita\u0027 di comando - e, si\nribadisce, a maggior ragione, non distacco inficia il sistema\norganizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale,\npermettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni,\ncon il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati\nsulle societa\u0027 pubbliche, indotte ad assumere personale non\nnecessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe\npresiedere al rapporto fra organici e funzioni» (dr. sentenza n.\n227/2020). \n Tra l\u0027altro, ad avviso del Collegio, anche la stessa\nequiparazione tra distacco e comando operata dal legislatore\nregionale nel suddetto comma 4-bis appare lesiva della competenza\nlegislativa statale in materia di ordinamento civile di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), Cost. \n Difatti, la stessa sentenza n. 227/2020 citata, specifica la\nchiara distinzione tra l\u0027istituto del comando e del distacco\nprecisando che «nel comando, fermo restando il rapporto organico che\ncontinua ad intercorrere tra il dipendente e l\u0027ente di appartenenza,\nsi modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente\npubblico e\u0027 inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale,\nche gerarchico-disciplinare, nell\u0027amministrazione di destinazione, a\nfavore della quale presta la propria opera. \n Diversamente, nel distacco vi e\u0027 l\u0027utilizzazione temporanea del\ndipendente presso un ufficio, che e\u0027 diverso da quello che\ncostituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella\nmedesima amministrazione.». \n Medesima distinzione e\u0027 rilevabile anche nella giurisprudenza\ndella Corte di cassazione che ha evidenziato come «il c.d. distacco\ndi diritto pubblico si distingue dal comando perche\u0027, in teoria,\nl\u0027impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione\ndistinta da quella di appartenenza, ma - temporaneamente- ad un\nufficio, diverso da quello nel quale e\u0027 formalmente incardinato, ma\ncomunque dell\u0027amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta\npertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel\nmutamento definitivo del luogo di lavoro, ma, eventualmente, di\nun\u0027applicazione provvisoria. Nel caso del c.d. distacco di diritto\npubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell\u0027amministrazione di\nappartenenza.» (ex multis, sentenza Cassazione civ., Sez. IV, Ord.,\n15 gennaio 2024, n. 1471). \n Ritiene, pertanto, il Collegio che la violazione della competenza\nlegislativa esclusiva statale in tema di disciplina dell\u0027anzidetto\ncomando regionale ridonda sulla lesione dell\u0027equilibrio di bilancio e\nsulla sana gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 97, primo\ncomma, 81 e 119, primo comma Cost., per l\u0027autorizzazione di una spesa\nnon sostenibile in considerazione dell\u0027impiego di personale comandato\nda societa\u0027 pubbliche non ammissibile in quanto materia riservata\nalla competenza esclusiva del legislatore statale. \n Come detto, l\u0027art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197\nha introdotto il comma 9-bis nell\u0027art. 19 TUSP, a far data dal 1°\ngennaio 2023. \n Con la richiamata novella, il legislatore statale non ha in ogni\ncaso generalmente «sdoganato» la possibilita\u0027, da parte delle PP.AA.,\ndi attivare il comando/distacco di personale proveniente da societa\u0027\npartecipate come invece disciplina il piu\u0027 volte citato art. 46,\ncommi 2 e 4-bis della legge regionale in argomento, che consente il\ndistacco (comma 2), equiparato al comando (4-bis) «nei confronti di\npersonale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in\ncui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». \n Difatti, i comandi/distacchi attivabili ai sensi dell\u0027art. 46\ndella citata legge regionale non sono fattispecie analoga a quanto\nindicato dall\u0027art. 19, comma 9-bis TUSP, che dispone «al personale di\ncui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici\nnon economici, anche per esigenze strettamente collegate\nall\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si\napplicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli\narticoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56\ndel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10\ngennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi,\ni limiti quantitativi stabiliti dall\u0027art. 30, comma 1-quinquies, del\ndecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di\ncui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e,\ncomunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026». \n Sostanzialmente, trattasi di comandi/distacchi attivabili nelle\nstrette ipotesi ivi stabilite e nei confronti di personale di cui\nall\u0027art. 19 (come indicato nel primo periodo del comma 9-bis) ossia\ndi personale di societa\u0027 partecipate dall\u0027ente, condizione che nel\ncaso di specie non risulta generalmente rispettata, in quanto alcuni\ncomandi sono stati attivati nei confronti di personale di societa\u0027\nnon partecipate dalla Regione. \n Al riguardo, la Regione ha proceduto a comandi di personale in\ningresso anche da societa\u0027 partecipate come ANM e Asia Napoli in cui\nla Regione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n In particolare, rispettivamente con il decreto n. 119 del 29\ndicembre 2022 e con il decreto n. 125 del 30 dicembre 2022, sono\nstati differiti, tra gli altri, due comandi di soggetti provenienti\ndalla societa\u0027 ANM s.r.l che risulta totalmente partecipata da Napoli\nHolding s.r.l. (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) e ASIA\nNapoli S.p.a. partecipata al 100% dal Comune di Napoli. \n Diversamente, l\u0027art. 46, comma 2 consente il «distacco» [....]\n«nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di\nsocieta\u0027 e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia\ninferiore al 49 per cento», indipendentemente dal fatto che la\nRegione sia o meno amministrazione pubblica socia e tra l\u0027altro senza\nporre alcun limite temporale agli stessi. \n Tant\u0027e\u0027 che, come detto, la maggior parte dei comandi «in»\nprovenienti da societa\u0027 partecipate, riguardano proroghe di personale\ngia\u0027 precedentemente comandato presso la Regione stessa. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la\nCampania, \n Visti l\u0027art. 134 Cost., l\u0027art. 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1, e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\nsolleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale dei commi 2 e\n4-bis dell\u0027art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, nel\ntesto risultante dalle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma 2 della\nlegge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della\nlegge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1,\ncomma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, in riferimento\nai parametri stabiliti dall\u0027art. 117, comma 2, lettera l), dall\u0027art.\n97, primo comma, 119 primo comma e dall\u0027art. 81 Cost.. \n Ordina la sospensione del giudizio di parificazione con\nriferimento ai capitoli di spesa U00058 e U00008, limitatamente alle\nspese destinate al finanziamento dei comandi in ingresso provenienti\nda societa\u0027 partecipate, e dispone la trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale per l\u0027esame della questione. \n Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi\ndell\u0027art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la\npresente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione\nCampania e al Procuratore regionale, nella qualita\u0027 di parti nel\ngiudizio di parificazione, nonche\u0027 comunicata al Presidente del\nConsiglio regionale della Campania. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 29\nnovembre 2024. \n \n Il Presidente: Gagliardi \n \n \n L\u0027estensore: Calcari","elencoNorme":[{"id":"62371","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"26/07/2002","data_nir":"2002-07-26","numero_legge":"15","descrizionenesso":"","legge_articolo":"46","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62372","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione 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