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 ISTAT  e  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"   sono   aggiunte   le   seguenti:   \"ai   soli    fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n                      in speciale composizione \n \n    Composta dai signori magistrati: \n        Giovanni Coppola, Presidente; \n        Gaetano Berretta, consigliere relatore; \n        Nicola Ruggiero, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Francesco Sucameli, consigliere; \n        Giovanni Guida, consigliere; \n        Marco Randolfi, consigliere estensore, \nha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  iscritto  al  n.\n844/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174  del\n2016, dalla societa\u0027 «Consorzio interuniversitario sistemi  integrati\nper  l\u0027accesso  -  CISIA»,  in  persona  del  presidente   e   legale\nrappresentante pro tempore,  prof.  Andrea  Stella,  rappresentata  e\ndifesa, come da mandato in calce al ricorso, dal  prof.  avv.  Angelo\nPiazza, dall\u0027avv. Laura  Albano  e  dall\u0027avv.  Francesca  De  Napoli,\nelettivamente domiciliata presso  il  loro  studio  in  Roma,  00187,\npiazza     San     Bernardo,     n.     101,      indirizzi      pec:\nangelo.piazza@legalmail.it  -  lauraalbano@ordineavvocatiroma.org   -\nfrancescadenapoli@ordineavvocatiroma.org \n    Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n        della Procura generale della Corte dei conti; \n        del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato  e\ndifeso dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  cui  sede\nistituzionale  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,   n.   12,   e\u0027\ndomiciliato; \n    Per   l\u0027annullamento,   previa    sospensione    degli    effetti\ndell\u0027iscrizione, dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche inserite\nnel conto economico consolidato, individuato ai  sensi  dell\u0027art.  1,\ncomma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e   successive\nmodificazioni, predisposto dall\u0027Istituto nazionale  di  statistica  -\nISTAT  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica\nitaliana, Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in\ncui annovera il Consorzio interuniversitario  sistemi  integrati  per\nl\u0027accesso (nonche\u0027 di ogni altro atto a questo connesso,  presupposto\ne consequenziale); \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visto le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  4  dicembre  2024,  il\nrelatore, cons. Gaetano Beretta, i difensori di parte ricorrente,  in\npersona dell\u0027avv. Francesca De Napoli e dell\u0027avv. Gennaro Terracciano\n(in sostituzione dell\u0027avv. Angelo Piazza), l\u0027avv. dello Stato  Pietro\nGarofoli per l\u0027Istat e il pubblico ministero, nella persona del  vice\nProcuratore  generale  Antongiulio  Martina,  come  specificato   nel\nverbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  225  del  26\nsettembre 2023, e\u0027 stato pubblicato  l\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni ed  integrazioni,  elaborato  e  annualmente\naggiornato da ISTAT, contenente, per la prima  volta,  il  «Consorzio\ninteruniversitario sistemi integrati per l\u0027accesso - CISIA». \n    2.  Il  «Consorzio  interuniversitario  sistemi   integrati   per\nl\u0027accesso», in forma abbreviata CISIA (costituito nel 2004 in  Centro\ninteruniversitario   formato   dalle   facolta\u0027   di   Ingegneria   e\narchitettura e successivamente, nel 2010,  trasformato  in  Consorzio\ninteruniversitario di Atenei) e\u0027 un consorzio  interuniversitario  (a\ncui possono partecipare le  universita\u0027  pubbliche  italiane  e  loro\nassociazioni quali le conferenze o Organismi nazionali di raccordo  e\ncoordinamento  di  strutture  universitarie,  nonche\u0027  il   Ministero\ncompetente in materia di universita\u0027, ed ogni ente  pubblico  le  cui\nfinalita\u0027 istituzionali siano  coerenti  con  quelle  perseguite  dal\nconsorzio) senza fini di lucro  che  ha  per  oggetto  prevalente  lo\nsvolgimento di attivita\u0027 e ricerche  nel  campo  dell\u0027orientamento  e\ndell\u0027accesso   agli   studi   universitari,   specialistici   e    di\nperfezionamento superiore nonche\u0027 dell\u0027accesso, tramite procedure  di\norientamento e selezione, per altri enti pubblici e privati. \n    In particolare, il CISIA organizza, per  i  corsi  di  laurea  ad\naccesso libero e programmato, i test di valutazione delle  conoscenze\nin ingresso e,  negli  anni,  ha  consolidato  la  propria  attivita\u0027\noccupandosi dell\u0027organizzazione e gestione dei  test  d\u0027ingresso  per\ndiverse aree scientifiche, dando vita,  dal  2012,  ai  test  on-line\nCISIA (c.d. TOLC). Nel ricorso introduttivo  viene  precisato  che  i\nservizi  offerti  dal  CISIA,  vengono  realizzati  e  prodotti   dal\nConsorzio in piena autonomia e vengono erogati  dietro  corrispettivo\ndi un prezzo ai vari Atenei, consorziati e non, che possono scegliere\nliberamente se acquistarli dal CISIA o da altri  operatori  economici\npresenti sul mercato. I TOLC sono,  infatti,  prodotti  autonomi  del\nCISIA che vengono regolarmente fatturati,  non  sussistendo,  invero,\nalcuna copertura delle spese pro quota (consortile) per i consorziati\ndei menzionati servizi. \n    A  seguito  del  suddetto  inserimento  nell\u0027elenco  ISTAT  delle\npubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuato ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,  di  cui  il\nConsorzio avrebbe avuto conoscenza  solamente  con  la  pubblicazione\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale\nn. 225 del 26 settembre 2023, e\u0027 stata presentata  una  richiesta  di\naccesso agli atti al fine di avere contezza dell\u0027istruttoria condotta\ndall\u0027ISTAT e delle  motivazioni  che  hanno  sorretto  l\u0027elaborazione\ndell\u0027elenco. \n    A tale richiesta, l\u0027Istituto  di  statistica  si  e\u0027  limitato  a\nriferire di avere provveduto all\u0027inserimento de quo sulla base  delle\ninformazioni dei dati contabili contenuti nei documenti allegati alla\npredetta nota: precisamente statuto, elenco  delle  quote  consortili\n2023 e bilanci degli ultimi tre esercizi. \n    Non essendo rimasto soddisfatto delle  spiegazioni  ricevute,  il\nCISIA ha quindi proposto ricorso avverso tale iscrizione  nell\u0027elenco\nISTAT eccependo: \n        a) violazione dei principi sul procedimento amministrativo di\ncui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni  ed\nintegrazioni; eccesso di potere e/o sviamento  per  difetto  assoluto\ndel fatto presupposto nonche\u0027 per difetto  assoluto  di  istruttoria;\ntravisamento dei fatti e contraddittorieta\u0027  manifesta;  difetto  e/o\ncarenza di motivazione; \n        b) violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009 e del regolamento n. 549/2013/UE; eccesso di  potere  per\nmanifesta irragionevolezza,  illogicita\u0027,  ingiustizia  derivante  da\nerronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del c.d. SEC  2010\n(sistema europeo dei  conti).  In  particolare,  nell\u0027ambito  di  tal\nemotivo di ricorso, il Consorzio ha eccepito l\u0027errata applicazione da\nparte dell\u0027ISTAT del c.d.  «test  market-non  market»  e  la  mancata\nconsiderazione  dei  proventi   asseritamente   di   libero   mercato\nrealizzati dal consorzio vendendo i propri servizi  alle  Universita\u0027\n(consorziate e non). \n    Con separato atto, il CISIA ha inoltre proposto  una  istanza  di\nsospensione cautelare (e di riunione  con  il  ricorso  proposto  per\nl\u0027anno seguente) evidenziando, in particolare, la numerosa  normativa\ndi contenimento  della  spesa  pubblica  cui  il  consorzio  dovrebbe\nassoggettarsi. \n    3. Avverso tale ricorso si e\u0027  costituita  l\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato per conto dell\u0027ISTAT eccependo, dopo una  premessa  sulla\npredisposizione dell\u0027elenco Istat delle amministrazioni  pubbliche  e\nsul quadro normativo di riferimento, l\u0027infondatezza  della  richiesta\nattorea, chiedendone il rigetto. In particolare,  l\u0027Avvocatura  dello\nStato ha  evidenziato  che  il  consorzio  e\u0027  soggetto  a  controllo\npubblico nell\u0027ordinamento e secondo le definizioni del SEC 2010 e del\nmanuale e i chiarimenti  di  Eurostat  in  merito  all\u0027esercizio  del\ncontrollo  congiunto,  sia  in   considerazione   del   suo   profilo\nistituzionale che del suo comportamento economico. \n    4. Si e\u0027 costituita anche la Procura generale presso la Corte dei\nconti che, in via pregiudiziale, chiede di sollevare la questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento  all\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 e affrontando il merito della controversia,\nchiede il rigetto integrale del ricorso. \n    Ad avviso della Procura, la pronuncia della  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea, sentenza n. 563/2023, depositata  il  13  luglio\n2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell\u0027Unione europea  C-321\ndell\u002711 settembre 2023, con  numero  di  documento  62021CA0363,  nel\nrinviare al legislatore nazionale le modalita\u0027 di  tutela  azionabili\navverso   l\u0027inclusione   nell\u0027elenco   ISTAT   e    al    conseguente\nassoggettamento  alla  disciplina  euro   unitaria   conseguente   al\nregolamento n. 549/2013, lungi dal risolvere i  problemi  applicativi\nconnessi alla norma di cui all\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020 ne abbia, in  realta\u0027,  confermato  l\u0027attualita\u0027  e  la  non\nmanifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Nel merito, viene puntualmente evidenziata la totale infondatezza\ndel ricorso, chiedendone il rigetto integrale. \n    5. All\u0027udienza  del  4  dicembre  2024,  dopo  l\u0027esposizione  del\nrelatore, la difesa del  CISIA  (avv.  Francesca  De  Napoli  e  avv.\nGennaro Terracciano in sostituzione dell\u0027avv. Angelo  Piazza)  avanza\ninnanzitutto le proprie perplessita\u0027 circa l\u0027assetto delineato  dalla\nsentenza n. 30220/2024 della Corte di cassazione  e  chiede  che  sia\nsollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale. Secondo l\u0027avv.\nTerracciano, infatti, la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nandrebbe sollevata sulle norme  che  prevedono  in  modo  automatico,\nquale effetto dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco  ISTAT,  l\u0027applicazione  di\ntutte le norme sul  contenimento  della  spesa  pubblica.  Il  legale\nritiene che l\u0027applicazione automatica ed indiscriminata senza  alcuna\nvalutazione di merito di tali  norme  sia  irragionevole,  precisando\ninoltre  che  tale  richiesta  non  e\u0027  stato   possibile   avanzarla\nprecedentemente in quanto la  citata  sentenza  della  Cassazione  e\u0027\nintervenuta  poco  prima  dell\u0027udienza,  a  ricorso  gia\u0027  ampiamente\ndepositato. D\u0027altro canto, se non vi fosse questo automatismo,  CISIA\nnon avrebbe alcun motivo di impugnare l\u0027iscrizione nell\u0027elenco, cosi\u0027\ncome probabilmente ISTAT non avrebbe interesse a  resistere.  Ancora,\nevidenzia che l\u0027attivita\u0027 di CISIA, sulla  base  del  test  market/no\nmarket sarebbe di mercato ed e\u0027 offerta anche dal mercato,  tanto  e\u0027\nvero che le stazioni appaltanti,  secondo  il  codice  dei  contratti\npubblici, sono libere di  scegliere  se  affidarsi  al  CISIA  oppure\nrivolgersi ad altro fornitore, in base alla convenienza. Pertanto, il\ndifensore sostiene che in primo luogo occorre mettere al centro delle\nriflessioni la tipologia di attivita\u0027 svolta, e solo dopo  verificare\nse vi e\u0027 controllo pubblico, non il contrario come  invece  e\u0027  stato\nargomentato da ISTAT. \n    Interviene anche l\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  per  conto\ndell\u0027ISTAT, richiamando le  proprie  considerazioni  generali  svolte\nprecedentemente ed evidenziando la storia di  CISIA,  fin  dalla  sua\nnascita nel 2004 come consorzio. Anche alla luce dello  statuto,  per\nparte resistente e\u0027 inevitabile che il CISIA sia considerato un  ente\nappartenente al settore S13. \n    Interviene    anche    la     Procura     generale,     eccependo\nl\u0027inammissibilita\u0027   della   documentazione   depositata   da   parte\nricorrente in limine dell\u0027udienza rilevandone peraltro l\u0027inconferenza\ntrattandosi  di  affidamenti  diversi  rispetto  a   quelli   oggetto\ndell\u0027attivita\u0027 della CISIA. Nel merito, il  Procuratore  ricorda  che\nl\u0027art.  21-octies  della  legge  n.  241/1990  stabilisce  che,   ove\nl\u0027attivita\u0027 sia vincolata, come nel caso di specie, tenuto conto  che\ni requisiti  per  l\u0027iscrizione  sono  stabiliti  espressamente  dalla\nnormativa europea, anche in caso  di  vizi  del  procedimento  questi\nsarebbero irrilevanti ai fini del risultato finale.  Sulla  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, la Procura si  riporta  integralmente\nalla propria memoria in atti, cosi\u0027 come per  quel  che  riguarda  la\nquestione del rigetto della domanda cautelare proposta da controparte\nosservando come la stessa sia stata presentata a dicembre,  quindi  a\nfine anno, evidenziando l\u0027assenza di periculum in mora come paventato\ninvece  da  controparte.  Quanto  alla  sentenza   della   Corte   di\ncassazione, la Procura sottolinea ancora una volta come i due  piani,\nquello   euro-unitario   che   attiene   alla   attribuzione    della\nsoggettivita\u0027 pubblica, e quello  interno  relativo  all\u0027applicazione\ndella legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non possono\nessere considerati separati e non comunicanti, alla  luce  del  fatto\nche   gli   enti   qualificati   come    pubbliche    amministrazioni\ncontribuiscono a formare il bilancio consolidato dello Stato e quindi\nanche il suo eventuale indebitamento. Nel ricordare che,  nel  merito\nla ricognizione compiuta da ISTAT e\u0027  stata  effettuata  a  norma  di\nlegge, e quindi verificando in primo luogo l\u0027esistenza del  controllo\npubblico  sull\u0027ente,  e  solo  successivamente  effettuando  il  test\nmarket/non market volto ad  accertare  l\u0027esercizio  di  attivita\u0027  di\nmercato da parte dello stesso, la Procura ribadisce che la  richiesta\ndi rimessione degli atti alla Corte costituzionale appare fondata. \n    Viene concessa una breve replica all\u0027avv. Terracciano,  il  quale\nspecifica ulteriormente la natura delle entrate  di  cui  dispone  il\nCISIA ed insiste, oltre  che  sull\u0027accoglimento  del  ricorso,  sulla\nprevia  rimessione  della  questione  di  legittimita\u0027   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Segue una breve replica della  Procura  volta  al  rigetto  delle\nrichieste di parte attorea. \n \n                               Diritto \n \n6.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 3, 25,  102,\n103, 108 e 111 della Costituzione,  nonche\u0027  dell\u0027art.  5,  comma  1,\nlettera a), legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. \n    6.1 In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.\n137, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della\nsalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    In base a tale articolo, nel primo comma viene previsto che «agli\nenti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al presente  decreto,  in  quanto\nunita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei  conti\nnazionali e regionali nell\u0027Unione  europea  (SEC  2010),  di  cui  al\nregolamento (UE) n. 54912013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,\ndel 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni\nin materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita\u0027  del  debito\ndelle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli\narticoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche\u0027  quelle\nin materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni\nrilevanti in materia di finanza pubblica». \n    Particolarmente rilevante, ai fini della decisione  del  giudizio\npromosso da CISIA, e\u0027 il secondo comma di detto articolo in  base  al\nquale «all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice  della  giustizia\ncontabile, di cui all\u0027allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto\n2016, n. 174, dopo le parole: \"operata dall\u0027ISTAT\" sono  aggiunte  le\nseguenti: \", ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica». \n    La  novella  del  2020  pone   una   chiara   limitazione   della\ngiurisdizione in materia di elenchi ISTAT,  espressamente  attribuita\nalla Corte dei conti dal legislatore in un primo momento  con  l\u0027art.\n1,  comma  169,  della  legge   24   dicembre   2012,   n.   228   e,\nsuccessivamente, con l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n    Con tale norma del 2012 e\u0027 stato previsto che «avverso  gli  atti\ndi ricognizione delle amministrazioni pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione» e, per l\u0027effetto,  e\u0027  stata  abrogata  la\nprecedente competenza giurisdizionale  dei  Tribunale  amministrativo\nregionale e del Consiglio di Stato in materia. \n    Sulla esatta portata della norma del 2020 e  sui  suoi  eventuali\neffetti, rinviando a quanto si dira\u0027 nei punti che seguono  circa  la\nnon  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale,  appare  a  questo  giudice   chiara   la   rilevanza\ndell\u0027ipotizzato sindacato  di  costituzionalita\u0027  all\u0027Ill.mo  Giudice\ndelle leggi, posto che il ricorso in discussione e\u0027 stato proposto da\nCISIA espressamente ai fini dell\u0027annullamento  della  sua  iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al  settore\ndelle amministrazioni pubbliche. E\u0027 quindi evidente che, al  fine  di\nrispondere alla domanda di giustizia avanzata dal ricorrente, debbano\nessere conosciute le  esatte  implicazioni  connesse  alla  novellata\nformulazione dell\u0027art. 11, comma 6,  lettera  b),  del  codice  della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n    6.2 Il disegno del  legislatore  del  2012  era  sufficientemente\nchiaro, nel senso di voler attribuire una cognizione piena alla Corte\ndei conti di una materia che presenta risvolti plurimi, non  solo  di\nrilievo ai fini del contenimento della finanza pubblica, ma  anche  e\nprima ancora di fondamentale importanza per determinare il  perimetro\ndi riferimento del Conto economico consolidato dello Stato, rilevante\nai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica e ai  fini\ndella corretta  applicazione  del  regolamento  UE  n.  549/2013  che\nistituisce il Sistema europeo dei conti 2010  (c.d.  «SEC  2010»  che\nrappresenta il sistema  dell\u0027Unione  europea  compatibile  a  livello\ninternazionale delle norme contabili che  possono  essere  utilizzate\nper  fornire   una   descrizione   sistematica   e   dettagliata   di\nun\u0027economia). \n    In tal senso, la tutela «costitutiva» rivendicata dai  ricorrenti\nper decidere del loro status di  soggetti  appartenenti  alle  Unita\u0027\nistituzionali   appartenenti   al   settore   delle   amministrazioni\npubbliche,  non  richiede  solo  e  soltanto  valutazioni   di   tipo\namministrativo e procedimentale, ma richiede anche e soprattutto  una\nvalutazione di tipo giuscontabile. Non  a  caso  il  legislatore  del\n2012, nell\u0027escludere l\u0027attribuzione della giurisdizione sulla materia\nfino ad allora riconosciuta ai TAR, ha inteso attribuirla alla  Corte\ndei conti ai  sensi  dell\u0027art.  103  della  Costituzione  (richiamato\nespressamente nella norma). \n    Cio\u0027 in quanto la valutazione relativa ai  soggetti  appartenenti\nal settore istituzionale delle amministrazioni  pubbliche,  ancorche\u0027\nnon necessariamente coincidente con la  qualifica  di  PA  e  con  la\ncorrelata attribuzione di pubblici poteri, puo\u0027  riguardare  soggetti\nche assumono un rilievo «pubblicistico» nel sistema europeo dei conti\nin funzione della natura delle fonti  di  finanziamento,  venendo  in\nrilievo la loro eventuale dipendenza dalle pubbliche  finanze  oppure\nla loro autonoma capacita\u0027 di vivere ed operare nel libero mercato. \n    In  tale  prospettiva,  la  legge  italiana  di  contabilita\u0027  n.\n196/2009 ha espressamente attribuito rilievo  all\u0027elenco  predisposto\nannualmente dall\u0027ISTAT, sulla base di criteri statistico-economici  e\na seguito di continui confronti con le autorita\u0027 statistiche europee,\nin applicazione del Sistema europeo dei conti  (regolamento  UE)  del\nParlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC  2010)  e  della\nguida metodologica ed operativa  fornita  dal  Manual  on  Government\nDeficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (MGDD). \n    Dispone infatti l\u0027art. 1, comma 2, della citata legge n. 196/2009\nche «gli enti e i soggetti indicati  a  fini  statistici  nell\u0027elenco\noggetto del comunicato dell\u0027Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)\nin data 24 luglio  2010,  pubblicato  in  pari  data  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica  italiana  n.  171,  nonche\u0027  a  decorrere\ndall\u0027anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini  statistici  dal\npredetto istituto nell\u0027elenco oggetto  del  comunicato  del  medesimo\nistituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari  data  nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  e  successivi\naggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,  effettuati\nsulla base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti\ndell\u0027Unione  europea,  le  autorita\u0027  indipendenti  e,  comunque,  le\namministrazioni di cui all\u0027art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo\n30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». \n    La scelta di fornire applicazione ai regolamenti  UE  sulla  base\ndel criterio del rinvio all\u0027elenco  ISTAT  ha  consentito  al  nostro\nPaese di dare piena attuazione alle regole contabili e ai vincoli  di\nfinanza pubblica approvati in sede europea: cio\u0027 sulla base di regole\neminentemente tecniche, in  applicazione  del  su  ricordato  Sistema\neuropeo dei conti (regolamento n. 549/2013, SEC 2010)  e  del  citato\nManual on Government Deficit and Debt - Implementation  of  ESA  2010\n(MGDD). \n    Tali parametri di valutazione, come anche  rilevato  dalla  parte\nricorrente, sono vincolanti e non richiedono alcuna  discrezionalita\u0027\namministrativa implicando, al  piu\u0027,  una  discrezionalita\u0027  di  tipo\ntecnico, che non lascia spazi a valutazioni tra plurime  alternative,\nma fornisce una unica soluzione «obbligata» ed «imposta» dal rispetto\ndi regole scientifiche di natura statistico-economica. \n    In tal, senso quindi, la limitazione della  cognizione  riservata\nalla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT «ai soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento  della  spesa  pubblica»  appare\nillegittima e nettamente contrastante con i principi costituzionali e\ncomunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici. \n    In particolare, la novella verrebbe a privare i soggetti  inclusi\nnegli elenchi ISTAT della tutela  c.d.  «costitutiva»,  vedendosi  in\nquesta maniera attribuito uno status assegnato  in  applicazione  del\nregolamento UE n. 549/2013 e della relativa nota  metodologica  senza\npoter attivare una valida tutela giurisdizionale. \n    Cio\u0027, in quanto la novella del 2020 non appare in alcun modo aver\nvoluto attribuire espressamente la tutela costitutiva ad altro organo\ngiurisdizionale. \n    6.3. A tale  ultimo  riguardo,  vanno  ricordate  le  chiarissime\naffermazioni della sentenza costituzionale n. 7/2020, che richiama  a\nsua  volta  la  sentenza  n.  13  del  2012:  «secondo  la   costante\ngiurisprudenza costituzionale,  il  fenomeno  della  reviviscenza  di\nnorme abrogate \"non opera in via generale e automatica e puo\u0027  essere\nammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate». \n    Nella stessa direzione, ha avuto modo di esprimersi nuovamente la\nCorte costituzionale con la  recente  sentenza  n.  185/2024  che  ha\nriconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare  la\nreviviscenza di norme  abrogate.  Secondo  la  citata  sentenza,  «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in  se\u0027  non  illegittima  nel\nsenso che il legislatore, in questo  caso  regionale,  recepisce  per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono\ncomunque ben distinte». In tal modo, quindi, il Giudice  delle  leggi\nha avuto modo di riconoscere  l\u0027operativita\u0027  della  reviviscenza  di\nnorme di legge abrogate solamente  qualora  sia  una  nuova  legge  a\nprevederla e, in ogni caso,  senza  possibilita\u0027  che  tale  espressa\nreviviscenza possa operare retroattivamente. \n    Il principio della riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario,\nal fine di garantire e riaffermare l\u0027indipendenza della  magistratura\nda altri poteri dello Stato (in particolare da  quello  esecutivo)  e\nper tutelare sia  i  giudici  ordinari  sia  quelli  speciali,  trova\nnell\u0027art. 108 della Costituzione la sua compiuta formulazione per cui\n«le norme sull\u0027ordinamento giudiziario e su  ogni  magistratura  sono\nstabilite con legge. La legge  assicura  l\u0027indipendenza  dei  giudici\ndelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di  esse,\ne  degli   estranei   che   partecipano   all\u0027amministrazione   della\ngiustizia». \n    6.4 Alla luce della  riserva  di  legge  espressamente  richiesta\ndalla  Costituzione   per   delimitare   le   materie   e   garantire\nl\u0027indipendente esercizio delle funzioni di cui agli articoli 102 (per\nla magistratura ordinaria) e 103  (per  le  magistrature  speciali  -\nConsiglio di Stato e Corte dei conti), appare quanto mai singolare la\nlettura fornita della Corte di cassazione con la propria sentenza  n.\n30220/2024. \n    Con la citata sentenza n. 30220, la Cassazione  a  Sezioni  unite\nricostruisce i passi delle Sezioni riunite  della  Corte  dei  conti,\ndopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le  quali  avevano\ndisapplicato l\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che\nlimita la giurisdizione della Corte «ai soli  fini  dell\u0027applicazione\ndella normativa nazionale sul  contenimento  della  spesa  pubblica».\nTale   disapplicazione   era   stata   motivata    dalla    affermata\nincompatibilita\u0027 della norma con il diritto europeo,  in  particolare\ncon i principi di effettivita\u0027 ed equivalenza richiamati  dalla  CGUE\nnella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21). \n    Quest\u0027ultima decisione era stata impugnata dal MEF e  dall\u0027ISTAT,\nsull\u0027asserita considerazione che la giurisdizione sulla  legittimita\u0027\ndell\u0027inclusione    nell\u0027elenco    ISTAT    spettasse    al    Giudice\namministrativo, lasciando alla Corte dei conti il controllo sui  soli\nprofili di contenimento della spesa pubblica. \n    Sull\u0027effettiva possibilita\u0027 di separazione  di  tali  profili  di\ntutela, va detto che anche la Corte di cassazione, nel suo articolato\nragionamento,  mostra  qualche   contraddizione,   facendo   comunque\nriferimento  al  consolidato  principio   di   «autosufficienza   del\nricorso»,  per  cui  non  vi  e\u0027  necessita\u0027  di  procedere  ad   una\nduplicazione di azioni avverso il medesimo fatto lesivo di  posizioni\nindividuali, anche se non ritiene rilevante il non secondario rischio\ndi un contrasto di giudicati. \n    Un punto fondamentale affermato dalla Corte di cassazione attiene\npoi alla qualificazione dell\u0027atto impugnato:  «occorre  rilevare,  in\nvia  generale,  che  l\u0027inclusione   nell\u0027elenco   ISTAT   ha   natura\nprovvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una\nsituazione giuridica soggettiva di interesse legittimo,  ambito  che,\nin quanto tale, ai sensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,  e\u0027  riferibile  alla\ngiurisdizione amministrativa» facendo  riferimento  alla  circostanza\nche: «anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1,  comma  169,\nlegge n. 228 del 2012  (che  ha  previsto  il  ricorso  alle  Sezioni\nriunite  della  Corte  dei  conti),  il  relativo   contenzioso   era\npacificamente instaurabile innanzi al giudice  amministrativo»  (par.\n15), con la conseguenza che a fronte della «contrazione»  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile non  vi  sarebbe  vuoto  di  tutela  in\nquanto «si deve ritenere che si sia,  contestualmente,  riespansa  la\ngiurisdizione del giudice amministrativo» (par 15.3). \n    6.5 L\u0027impostazione seguita dalla  Cassazione  citata  non  appare\nconvincente. Invero, prima del Giudice di legittimita\u0027,  aveva  avuto\nmodo di esprimersi la Corte di giustizia UE, nella pronuncia  del  13\nluglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), riaffermando i noti principi\nper cui agli Stati membri e\u0027 riconosciuta una certa  discrezionalita\u0027\nnell\u0027organizzazione delle proprie competenze giurisdizionali, purche\u0027\nsia garantito che i diritti  degli  interessati  trovino  una  tutela\nadeguata, piena ed efficace, soprattutto in situazioni  che  incidano\nsu obblighi di bilancio pubblico (principio di effettivita\u0027),  e  che\nil sistema  giurisdizionale  fornisca  agli  interessati  gli  stessi\nstandard di tutela  applicabili  a  situazioni  analoghe  di  diritto\ninterno, evitando disparita\u0027 o trattamenti di sfavore  (principio  di\nequivalenza). \n    Alla luce di tali principi enunciati dalla Corte di giustizia, la\nCassazione ha ritenuto di integrare, in via  pretoria,  il  vuoto  di\ntutela lasciato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020  e,\nritornando alla situazione antecedente alla novella  legislativa  del\n2012 che ha, nei fatti, abrogato la giurisdizione  amministrativa  in\nmateria, ha affermato che la norma del  2020  «nel  circoscrivere  la\ngiurisdizione della Corte dei conti ai profili  di  spending  review,\nnon pregiudica tale diritto, poiche\u0027  il  giudice  amministrativo  e\u0027\nchiamato  a  occuparsi  di  tutte  le  altre  questioni  legate  alla\nlegittimita\u0027 degli atti amministrativi». \n    6.6 Come si e\u0027 anticipato, la posizione della Corte di cassazione\nnon appare convincente. Oltre a quanto gia\u0027 detto circa la necessita\u0027\ndi una riserva di legge espressa in materia di giurisdizione  e  alla\nnon  reviviscenza  di  norme  abrogate,  la  riconducibilita\u0027   della\ncompetenza della Corte dei conti a  conoscere  (anche)  dello  status\nconseguente all\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT  discende  direttamente\ndagli art. 100, comma 2, e 103, comma 2 della  Costituzione,  nonche\u0027\ndall\u0027art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1\n(riguardante le verifiche, preventive e consuntive,  sugli  andamenti\ndi finanza pubblica). \n    Al  riguardo,  vale  la  pena   di   ricordare   che   la   legge\ncostituzionale introduttiva del principio del  pareggio  di  bilancio\nnella   Carta   costituzionale,   e\u0027   stata   emanata   proprio   in\nconsiderazione dei patti e dei trattati elaborati in seno  all\u0027Unione\neuropea, a cui  l\u0027Italia  ha  sempre  aderito  sin  dalla  loro  fase\ngenetica. In tal senso, la riforma costituzionale del 2012 ha  inteso\ndare esplicita applicazione alla riforma del «Patto di  stabilita\u0027  e\ncrescita» di cui si  stava  in  quel  momento  discutendo  in  ambito\neuropeo e che, il 2 marzo 2012,  porto\u0027  alla  formale  adozione  del\n«Trattato sulla stabilita\u0027, coordinamento  e  governance  nell\u0027unione\neconomica e monetaria» (conosciuto come fiscal compact, letteralmente\n«patto di bilancio»). \n    Le verifiche sui saldi  di  bilancio,  attualmente  svolte  dalla\nCorte dei conti attraverso  il  Conto  consolidato  del  bilancio  in\nvirtu\u0027 delle competenze riconosciute dagli articoli 100 e  103  della\nCostituzione,  assolvono  anche  alla  funzione  di  verifica   degli\nequilibri europei e, prima ancora che dei saldi finali  di  bilancio,\nriguardano la corretta perimetrazione soggettiva di tale  conto  che,\ngiova ribadirlo, in virtu\u0027 del rinvio operato dalla legge n. 196/2009\ncoincide con l\u0027elenco elaborato dall\u0027ISTAT sulla base dei piu\u0027  volte\nricordati regolamento (UE) n. 549/2013 e Manual on Government Deficit\nand Debt. \n    Invero,  allo  stato  attuale,   e\u0027   assolutamente   impossibile\nprocedere ad una scissione di valutazioni circa l\u0027attribuzione  dello\nstatus  organismo  appartenente  all\u0027elenco   delle   amministrazioni\npubbliche, rilevante ai  fini  del  conto  consolidato  del  bilancio\nnazionale  ed  effetti  relativi  all\u0027applicazione  delle  norme  sul\ncontenimento della finanza  pubblica,  in  quanto,  per  effetto  del\nrinvio  operato  dalla  legge  n.  196/2009   agli   elenchi   ISTAT,\ndall\u0027inclusione  nell\u0027elenco  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale\ndiscende   automaticamente    l\u0027assoggettamento    alla    disciplina\nvincolistica recata dalla normativa finanziaria. \n    Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere (come  sembrerebbe\naver fatto la citata Corte  di  cassazione)  la  coesistenza  di  una\ngiurisdizione  speciale  ed  esclusiva  in  materia  di  contabilita\u0027\npubblica assegnata  alla  Corte  dei  conti  e  al  contempo  di  una\ngiurisdizione concorrente, anch\u0027essa speciale, di tipo generale e che\ndiventa principale  e  temporalmente  antecedente,  ed  eventualmente\nassorbente sulla base di parametri di giudizio che  (prescindendo  da\nogni valutazione tecnica circa l\u0027affidabilita\u0027  e  regolarita\u0027  degli\nschemi di bilancio adottati e dei saldi di finanza pubblica  in  essi\nrappresentati)   sono   incentrati   sui   vizi   tipici    dell\u0027atto\namministrativo riconducibili alla incompetenza, all\u0027eccesso di potere\ned alla violazione di legge. \n7.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  24,  101,\n104, 111 e 113 della Costituzione. \n    Secondo una differente prospettiva  rispetto  a  quella  sin  qui\nesposta, emerge un ulteriore profilo di illegittimita\u0027 costituzionale\nche va ritenuta non manifestamente infondata ed  anch\u0027essa  rilevante\nai fini della decisione, secondo due linee argomentative. \n    Secondo la prima, anche a seguito  dell\u0027impatto  della  decisione\ndella CGUE del 13 luglio 2023, la norma contenuta nell\u0027art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020  che  ha  confermato  la  giurisdizione\ndella Corte dei conti in materia  di  elenchi  ISTAT  «ai  soli  fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», viene in contrasto, principalmente, con gli articoli\n24, 111 e 113 della Costituzione. \n    Invero, le limitazioni alla  tutela  giurisdizionale  che  l\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137/2020  determina  comportano  la\nviolazione dei parametri di cui agli articoli 24,  111  e  113  Cost.\npoiche\u0027, da un lato, comprimono le utilita\u0027 ottenibili attraverso  la\ntutela giurisdizionale in relazione all\u0027inclusione nell\u0027Elenco  ISTAT\ne,  dall\u0027altro  lato,  escludono  la  tutela  costitutiva   garantita\ndall\u0027art. 113 della Costituzione. \n    Infatti, l\u0027attivita\u0027 di ricognizione delle  unita\u0027  istituzionali\nfacenti  capo  al  settore  S.13  si  basa  su  profili   di   natura\neminentemente contabile, mentre  le  categorie  giuridiche  hanno  un\nruolo del tutto marginale (se non addirittura nullo) nel processo  di\ncatalogazione. \n    Cio\u0027 in quanto le caratteristiche del rapporto negoziale che lega\nl\u0027unita\u0027 istituzionale ad altra unita\u0027 istituzionale  rientrante  nel\nsettore S.13 (e, quindi, alla pubblica amministrazione) hanno rilievo\nsolo in quanto a loro volta  possono  essere  considerati  indicatori\ndella riconducibilita\u0027, sul piano contabile, della prima al  medesimo\nsettore della seconda. Ora, se questo e\u0027 l\u0027oggetto della verifica che\nISTAT deve compiere (e non vi e\u0027 dubbio che sia questo)  e\u0027  evidente\nche la relativa attivita\u0027 sia del  tutto  priva  dell\u0027elemento  della\ndiscrezionalita\u0027 (per l\u0027appunto, attivita\u0027 di mera  ricognizione,  di\nnatura squisitamente  tecnica),  che  tradizionalmente  identifica  e\ndelimita l\u0027ambito della  giurisdizione  amministrativa  sia  rispetto\nalla  giurisdizione  ordinaria,  sia  rispetto   alla   giurisdizione\ncontabile. \n    E\u0027 forte il richiamo, da tenere  ben  presente,  al  terzo  comma\ndell\u0027art. 113  della  Costituzione  che  detta  un  principio  spesso\ntrascurato, ma assolutamente cogente: spetta al legislatore  indicare\nse e a quale Giudice competa il  potere  di  conoscere  della  tutela\ncostitutiva rispetto agli atti della PA, attraverso l\u0027annullamento. \n    Secondo la seconda linea argomentativa, va altresi\u0027 censurato  il\nprimo comma dell\u0027art. 23-quater che si pone chiaramente in  contrasto\ncon gli art. 24,  101,  104  e  111  della  Costituzione  poiche\u0027  il\nlegislatore, cosi\u0027 facendo,  ha  sostituito  la  propria  valutazione\nsulla riconducibilita\u0027 degli enti  inclusi  nell\u0027elenco  allegato  al\ndecreto-legge tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche a quella espressa dalla Corte dei conti con\nsentenze  passate   in   giudicato   determinando,   per   l\u0027effetto,\nun\u0027inammissibile    interferenza    nell\u0027autonomia     del     potere\ngiurisdizionale. \n8.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  76  e  77\ndella Costituzione. \n    Infine, si evidenzia il contrasto della norma novellata  con  gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo,  per  l\u0027eterogeneita\u0027\ndel suo contenuto rispetto al decreto da convertire. \n    Sul punto, vale la pena di ricordare che la modifica dell\u0027art. 11\ndel codice  di  giustizia  contabile,  infatti,  e\u0027  stata  veicolata\ndall\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,\nrecante «ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,\nsostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», reiterativo della\ndisciplina  dettata  dall\u0027art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge  23\nnovembre 2020,  n.  154/2020,  recante  «Misure  finanziarie  urgenti\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19» abrogata dall\u0027art.\n1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con\nmodifiche, del citato decreto-legge n. 137/2020. \n    Nel ricordare che «ai sensi del secondo comma dell\u0027art. 77  della\nCostituzione,  i  presupposti  per  l\u0027esercizio  senza  delega  della\npotesta\u0027 legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge\nnella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per\nla materia o per  lo  scopo»  (in  tal  senso,  ex  multis,  sentenza\ncostituzionale  n.  22/2012),  in  questa  sede  vale  la   pena   di\nevidenziare che sia  la  prima  stesura  della  norma  contenuta  nel\ndecreto-legge n. 154/2020 e sia la medesima  versione  riproposta  in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020 avevano un evidente\ne chiaro intento di limitare la giurisdizione della Corte  dei  conti\nma senza, peraltro,  avere  un  qualsivoglia  nesso  con  l\u0027emergenza\ndeterminata dalla pandemia scaturita dalla diffusione del coronavirus\ndel Covid-19. \n    Cosi\u0027 facendo,  in  sede  di  conversione  del  decreto-legge  n.\n137/2020 si  e\u0027  proceduto  con  l\u0027inserimento  di  norme  eterogenee\nall\u0027oggetto o alla finalita\u0027 del decreto Covid, spezzando  il  legame\nlogico-giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell\u0027urgenza\ndel provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di  legge,  di\ncui alla norma costituzionale citata. \n    In tal modo,  oltre  a  violare  i  parametri  di  buona  tecnica\nlegislativa individuati dall\u0027art. 15, comma 3, della legge 23  agosto\n1988, n. 400, secondo cui  «i  decreti  devono  contenere  misure  di\nimmediata applicazione e il loro  contenuto  deve  essere  specifico,\nomogeneo e corrispondente al titolo»,  si  e\u0027  proceduto  ad  un  uso\nimproprio  e  non  consentito  del  particolare  potere,  di   natura\neccezionale, attribuito dalla Costituzione al Governo. \n    Infatti,  come  evidenziato  nella  sentenza  22/2012  cit.,  «il\npresupposto del \"caso\" straordinario di necessita\u0027 e urgenza inerisce\nsempre e soltanto al provvedimento inteso  come  un  tutto  unitario,\natto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato  e\ndifferenziato al  suo  interno.  La  scomposizione  atomistica  della\ncondizione di validita\u0027 prescritta  dalla  Costituzione  si  pone  in\ncontrasto con il necessario legame tra il  provvedimento  legislativo\nurgente ed il \"caso\" che  lo  ha  reso  necessario,  trasformando  il\ndecreto-legge in una congerie di norme assemblate  soltanto  da  mera\ncasualita\u0027 temporale». \n    Ne consegue,  quindi,  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,\nattinente alla fase genetica del procedimento formativo  della  legge\ndi   conversione   di   un   decreto-legge   emanato   nel   contesto\ndell\u0027emergenza pandemica e che nulla ha a che vedere con l\u0027entrata  a\nregime di una norma limitativa della competenza della Corte dei conti\na conoscere dell\u0027esatta delimitazione soggettiva del Conto  economico\nconsolidato del bilancio come prescritto  dalle  cogenti  norme  euro\nunitarie piu\u0027 volte innanzi ricordate. \n    9. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione  agli  articoli  3,  25,  102,  103,  108   e   111   della\nCostituzione,  nonche\u0027  dell\u0027art.  5,  comma  1,  lettera  a),  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di  conversione  18  dicembre  2020,  n.\n176); \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 24, 101, 104, 111 e 113  della  Costituzione,\nla  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  del  medesimo   art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale del sopramenzionato  art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n        Cosi\u0027 deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  4\ndicembre 2024. \n \n                       Il Presidente: Coppola \n \n                                                L\u0027estensore: Randolfi","elencoNorme":[{"id":"62417","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"introdotto 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