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Sonia  Sau  (c.f.\nSAUSNO71P5013354Z); fax: 070/6062418; posta elettronica  certificata:\nssau@pec.regione.sardegna.it   e   dall\u0027avv.   Mattia   Pani    (c.f.\nPNAMTT74P02B354J); fax: 070/6062418; posta  elettronica  certificata:\nmapani@pec.regione.sardegna.it,   dell\u0027Avvocatura    dell\u0027Ente,    ed\nelettivamente domiciliata presso l\u0027Ufficio  di  Rappresentanza  della\nRegione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24, \n    contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, \n    -  per  la   dichiarazione   dell\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024,\nn. 19 «Ulteriori disposizioni  urgenti  per  l\u0027attuazione  del  Piano\nnazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)»,  come  convertito  dalla\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, quest\u0027ultima pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. \n \n                                Fatto \n \n    1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure  urgenti\nrelative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e\nresilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti»,  convertito\ndalla legge 1° luglio 2021, n. 101, prevede: \n      - all\u0027art. 1, comma 1: «E\u0027 approvato il Piano nazionale per gli\ninvestimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse\nnazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza\nper complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni  dal  2021  al\n2026»; \n      - all\u0027art. 1, comma 2, la specificazione della tipologia  degli\ninterventi finanziati con le risorse  del  Piano  nazionale  per  gli\ninvestimenti complementari (PNC) e, tra questi, alla lettera e) punto\n2, l\u0027intervento denominato «Verso un ospedale sicuro e  sostenibile»,\nper un importo complessivo pari a 1.450 milioni di euro ripartiti per\ngli anni dal 2021 al 2026; \n      - all\u0027art. 1, comma 6: «Agli interventi  ricompresi  nel  Piano\nnazionale per gli investimenti complementari si applicano, in  quanto\ncompatibili, le procedure  di  semplificazione  e  accelerazione,  le\nmisure di trasparenza e conoscibilita\u0027  dello  stato  di  avanzamento\nstabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.». \n    2. Le predette risorse sono state ripartite con  il  decreto  del\nMinistero della salute del 20 gennaio 2022  (doc.  1,  All.  1),  con\nassegnazione alla Regione Sardegna  di  euro  47.466.811,13  per  gli\ninterventi  inseriti  nella  M6C21.2  «verso  un  ospedale  sicuro  e\nsostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell\u0027art. 15,  comma  4,\ndel decreto-legge  n.  77/2021  -  ha  anche  consentito  l\u0027immediato\naccertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle  risorse\nPNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza  dover  attendere\nl\u0027impegno dell\u0027amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). \n    3. Nelle more, con decreto ministeriale del 15 luglio 2021, si e\u0027\nproceduto all\u0027individuazione,  per  ciascun  intervento  o  programma\nfinanziato con il PNC, degli obiettivi iniziali, intermedi  e  finali\nper il mantenimento del finanziamento. Il meccanismo previsto dal PNC\nimpone infatti alle amministrazioni di individuare milestone e target\nper ogni singolo investimento, ovvero obiettivi iniziali, intermedi e\nfinali dei progetti di cui  sono  titolari,  nonche\u0027  le  tempistiche\nentro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, con  la  previsione\ndella revoca del finanziamento in  caso  di  mancato  rispetto  delle\nstesse e di meccanismi premiali (assegnazione  di  risorse  revocate)\nper le amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle\nrisorse (doc. 2). \n    4. Con la deliberazione della Giunta regionale  n.  12/16  del  7\naprile 2022 «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  Missione  6\nSalute  e  Piano  nazionale  per  gli   investimenti   complementari.\nInterventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del\n20 gennaio 2022», la Regione Sardegna  ha  approvato  l\u0027elenco  degli\ninterventi da finanziare con le risorse di cui sopra  e  ha  disposto\nche venissero attuati dalla Direzione generale della  sanita\u0027  previa\nstipula    di     apposita     convenzione     con     le     aziende\nospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari (doc. 4). Con la  DGR\nn. 17/68 del 19 maggio 2022 e\u0027 stato quindi  approvato  il  programma\noperativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). \n    5. In data 22 maggio 2022 la  Regione  Sardegna  e  il  Ministero\ndella  salute  hanno  sottoscritto  il  «Contratto  istituzionale  di\nsviluppo per l\u0027esecuzione e la  realizzazione  degli  investimenti  a\nregia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)»  (CIS),\nnel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra  e  con  il\nquale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle  parti  in\nrelazione alla loro realizzazione (doc. 6). \n    In forza di quanto previsto dall\u0027art. 3 del decreto  ministeriale\n20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna  sono\nstate iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate\n(doc. 8) e, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e\u0027  stata\nquindi stipulata la convenzione tra l\u0027amministrazione regionale  e  i\nrappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. \n    6. A seguito dell\u0027espletamento delle gare  bandite  da  Invitalia\nper la conclusione di Accordi Quadro  con  piu\u0027  operatori  economici\n(doc. 9), l\u0027AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per  un  importo\ndi euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso  ordini  per  lavori\nper un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). \n    L\u0027AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti  per  lavori  pari  a\neuro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). \n    6. Con l\u0027art. 1, comma 13, primo periodo,  del  decreto-legge  n.\n19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, le risorse PNC  assegnate\nalle regioni, pari a complessivi euro  1.450  milioni,  dalle  stesse\ngia\u0027 iscritte in bilancio e accertate per la quota assegnata, nonche\u0027\nimpegnate in favore dei soggetti convenzionati (doc. 8),  sono  state\nposte a carico del finanziamento di cui all\u0027art. 20  della  legge  n.\n67/1988. E\u0027 stato infatti  testualmente  disposto  \"Gli  investimenti\ndestinati alla  realizzazione  del  programma  denominato  «Verso  un\nospedale sicuro e sostenibile», gia\u0027 finanziati a  carico  del  Fondo\ncomplementare al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio\n2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio\n2021, n. 101, ad esclusione di  quelli  delle  Province  autonome  di\nTrento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67.\nPer il fine di cui al primo periodo, l\u0027autorizzazione di spesa di cui\nall\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e\u0027  incrementata,  per\nl\u0027anno 2024, di una  somma  pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante\nutilizzo delle risorse, di cui  all\u0027art.  1,  comma  2,  lettera  e),\nnumero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  disponibili  in\nconto residui.\". \n    7. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse\nche allo stato possono essere trasferite alla  Regione  Sardegna,  in\nquanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull\u0027art. 20 della\nlegge 11 marzo 1988, n. 67 non  sono  state  iscritte  nei  saldi  di\nfinanza pubblica del bilancio statale, poiche\u0027 detta  iscrizione  era\n(ed e\u0027) subordinata alla stipula di apposito accordo di programma  ai\nsensi  dell\u0027art.  5-bis  del   decreto   legislativo   n.   502/1992.\nConseguentemente, non sono piu\u0027 applicabili le modalita\u0027 con  cui  il\nMEF aveva stabilito l\u0027erogazione - con meccanismi di anticipazione e,\ncomunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli  2\ne 3) - sulla cui base la Regione aveva sottoscritto l\u0027Accordo con  il\nMinistero della salute (doc. 6), in  quanto  le  risorse  di  cui  al\npredetto art. 20 non sono  iscritte  nei  saldi  del  bilancio  dello\nStato,  che  e\u0027  il  presupposto  per   poterne   disporre   mediante\nl\u0027accertamento. \n    La Regione, tuttavia, dovra\u0027 comunque finanziare  gli  interventi\nin virtu\u0027 dell\u0027art. 13,  comma  1,  del  Contratto  istituzionale  di\nsviluppo del 22 maggio 2022, che stabilisce che gli  impegni  assunti\ndalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma\ndegli   interventi   previsti   ma   senza   piu\u0027   alcuna   garanzia\nsull\u0027effettivita\u0027 del finanziamento statale e, in  ogni  caso,  sulla\npossibilita\u0027 di anticipazioni e  rimborsi  tempestivi,  con  evidente\nincidenza sul proprio bilancio sul quale  tale  unilaterale  modifica\nnon trova evidentemente corrispondenza. \n    In  attesa  di  procedere  alla  riprogrammazione  delle  risorse\nregionali per  far  fronte  autonomamente  e  secondo  la  tempistica\nstabilita con i soggetti attuatori, la Regione si e\u0027 vista  costretta\na chiedere la sospensione della sottoscrizione di  ulteriori  impegni\ncontrattuali, in attesa di trovare le necessarie coperture (doc. 11). \n    Le  disposizioni  indicate  in  epigrafe   sono   illegittime   e\ngravemente lesive delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione\nSardegna, che ne chiede la declaratoria d\u0027incostituzionalita\u0027  per  i\nseguenti motivi di \n \n                               Diritto \n \n  I. Violazione del principio  di  ragionevolezza  e  di  tutela  del\nlegittimo affidamento, ex art.  3  della  Costituzione,  che  ridonda\nnella  violazione  della  competenza  legislativa  concorrente  della\nRegione  in  materia  di  igiene  e  sanita\u0027  pubblica,  riconosciuta\ndall\u0027art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,\nn. 3 (Statuto speciale  per  la  Sardegna)  o,  se  piu\u0027  favorevole,\ndall\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, di quella in  materia\ndi governo del territorio, di cui al medesimo art. 117, terzo comma e\nnella lesione dell\u0027autonomia finanziaria regionale,  garantita  dagli\narticoli 7 e 8 dello Statuto e  119,  della  Costituzione,  anche  in\nconsiderazione del fatto che i predetti artt. 117 e 119 vanno letti e\napplicati in relazione a quanto  disposto  dall\u0027art.  1,  comma  836,\ndella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione\ndel bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria\n2017), che, dall\u0027anno 2007, pone  il  finanziamento  complessivo  del\nServizio sanitario  sul  proprio  territorio  in  capo  alla  regione\nSardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. \n    Al fine di accedere alle risorse del PNRR l\u0027Italia ha  presentato\nun piano di riforme individuate come fondamentali per  porre  rimedio\nai danni economici  e  sociali  causati  dalla  pandemia  Covid,  che\nstabilisce come e dove le risorse  dovranno  essere  investite  (doc.\n12). \n    Al fine di integrare e completare il PNRR lo  Stato  italiano  ha\napprovato, con il decreto-legge n. 59/2021, convertito dalla legge n.\n101/2021,  il  Piano  Nazionale  Complementare  (PNC),  destinato   a\nintegrare le risorse per gli interventi gia\u0027 previsti nel  PNRR  e  a\nfinanziare   ulteriori    investimenti    che    contribuiscono    al\nraggiungimento delle finalita\u0027 del PNRR. Il predetto Piano  individua\ntrenta interventi, ventiquattro finanziati esclusivamente dal  PNC  e\nsei cofinanziati con il PNRR e quindi in esso gia\u0027 previsti. \n    Tra i primi e\u0027 stato  incluso,  con  un  finanziamento  di  1.450\nmilioni di euro, il progetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»\n(art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 e doc. 3, pag. 70),  finalizzato\na interventi per la sicurezza delle strutture ospedaliere. \n    Le risorse sono state ripartite  con  il  decreto  del  Ministero\ndella salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1),  con  assegnazione\nalla Regione  Sardegna  di  euro  47.466.811,13  per  gli  interventi\ninseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e  sostenibile».  Il\npredetto decreto - ai sensi dell\u0027art. 15, comma 4, del  decreto-legge\nn. 77/2021 -  ha  anche  consentito  l\u0027immediato  accertamento  delle\nentrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte  delle\namministrazioni   attuatrici   senza   dover   attendere    l\u0027impegno\ndell\u0027amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). \n    La Regione Sardegna - per la quale  l\u0027adeguamento  sismico  degli\nospedali non era prioritario rispetto  ad  altre  piu\u0027  necessarie  e\nurgenti  misure  per  migliorare  la  qualita\u0027,  l\u0027efficienza  e   la\nsicurezza dell\u0027erogazione delle prestazioni sanitarie e  l\u0027assistenza\nai pazienti nel  proprio  territorio  -  non  potendo  utilizzare  le\ningenti risorse messe a disposizione dallo Stato per altri  fini,  in\nquanto vincolate a specifici interventi, si e\u0027 comunque attivita\u0027 per\npoterle ottenere. \n    Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7 aprile\n2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione  6  Salute  e\nPiano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui\nal decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio  2022»\n(doc. 4), la Regione Sardegna  ha  quindi  approvato  l\u0027elenco  degli\ninterventi da finanziare con le risorse di cui sopra  e  ha  disposto\nche venissero attuati dalla Direzione generale della sanita\u0027,  previa\nstipula    di     apposita     convenzione     con     le     aziende\nospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari. Con la DGR n.  17/68\ndel 19 maggio 2022 ha poi approvato il programma  operativo  per  gli\ninterventi di riqualificazione sismica (doc. 5). \n    In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il  Ministero  della\nsalute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per\nl\u0027esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati\ndalle Regioni e Province autonome (PP.IAA.)» (CIS),  nel  quale  sono\nstati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono  stati\ndefiniti gli impegni e gli obblighi delle  parti  in  relazione  alla\nloro realizzazione (doc. 6). In base all\u0027art. 4, comma 2, lettera  h,\nil Ministero si e\u0027 impegnato a rendere disponibili i fondi  stanziati\nnecessari per l\u0027attuazione degli interventi. \n    In forza di quanto previsto dall\u0027art. 3 del decreto  ministeriale\n20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna  sono\nstate iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate\n(doc. 8) e, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e\u0027  stata\nquindi stipulata la convenzione tra l\u0027amministrazione regionale  e  i\nrappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. \n    A seguito dell\u0027espletamento delle gare bandite da Invitalia,  per\nconto delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e  Sassari,\nper la conclusione di Accordi Quadro con  piu\u0027  operatori  economici,\nl\u0027AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per  un  importo  di  euro\n2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini  per  lavori  per  un\nimporto pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). \n    L\u0027AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti  per  lavori  pari  a\neuro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9).  \n    Nel corso dell\u0027esecuzione dell\u0027Accordo  del  22  maggio  2022  il\nlegislatore  statale  e\u0027  pero\u0027  intervenuto   sulle   modalita\u0027   di\nfinanziamento dei progetti con l\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del\ndecreto-legge  n.  19/2024,  convertito  dalla  legge   n.   56/2024,\nprevedendo  che  le  risorse  PNC  assegnate  alle  regioni,  pari  a\ncomplessivi \u0026#x20ac; 1.450 milioni, dalle stesse gia\u0027 iscritte in bilancio e\naccertate, nonche\u0027 impegnate in favore  dei  soggetti  convenzionati,\ntrovassero copertura all\u0027interno delle risorse stanziate dall\u0027art. 20\ndella  legge  n.  67/1988  per  la  ristrutturazione   edilizia   del\npatrimonio sanitario pubblico, incrementate a tal fine di  soli  euro\n39 milioni. \n    La nuova fonte di finanziamento, tuttavia,  non  include  risorse\ndisponibili per la Regione Sardegna, in quanto quelle  formalmente  a\nlei destinate a valere sull\u0027art. 20  della  legge  n.  67/1988,  come\nsopra anticipato, non  sono  state  iscritte  nei  saldi  di  finanza\npubblica del bilancio statale, poiche\u0027 detta iscrizione era  (ed  e\u0027)\nsubordinata alla stipula di apposito accordo di  programma  ai  sensi\ndell\u0027art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992. \n    Conseguentemente, non sono piu\u0027 applicabili le modalita\u0027 con  cui\nil MEF doveva farsi carico del finanziamento degli interventi, di cui\nal decreto ministeriale 11 ottobre 2021  (doc.  10),  applicabile  in\nvirtu\u0027 dell\u0027art. 1, comma 6 decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 -  con\nmeccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione  su  stati  di\navanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3 e doc. 13 e 14) - che erano alla\nbase dell\u0027Accordo sottoscritto  dalla  ricorrente  con  il  Ministero\ndella Salute (doc.  6)  e  della  programmazione  delle  risorse  del\nbilancio  regionale,  in  quanto  e\u0027  venuto  meno   il   presupposto\ndell\u0027iscrizione della copertura finanziaria  statale  nei  saldi  del\nbilancio dello Stato, attraverso l\u0027individuazione degli  esercizi  di\nesigibilita\u0027 di cui all\u0027art. 3 del decreto  ministeriale  11  ottobre\n2021 (doc. 10). \n    Allo stato, pertanto, nel bilancio  dello  Stato  non  sussistono\nrisorse che possono essere trasferite alla Regione  Sardegna  per  la\ncopertura delle spese necessarie al completamento degli interventi di\ncui trattasi e nel bilancio regionale non vi e\u0027 autonoma copertura. \n    E poiche\u0027 l\u0027art. 13, comma  1,  del  Contratto  istituzionale  di\nsviluppo del 22 maggio 2022, stabilisce che gli impegni assunti dalle\nparti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli\ninterventi previsti (doc. 6) e la Regione ha  impegnato  e  in  parte\nanche gia\u0027 corrisposto le somme che lo Stato  le  aveva  garantito  e\nconsentito di  accertare  ed  e\u0027  tenuta  a  rispettare  gli  accordi\nsottoscritti con le AOU che, a loro volta, si sono impegnate  con  le\nimprese che hanno vinto le procedure di gara promosse  da  Invitalia,\nla ricorrente potra\u0027 ora rispettare le  tempistiche  concordate  solo\ncon l\u0027integrale ricorso  a  proprie  risorse,  previo  stravolgimento\ndella programmazione della spesa regionale e con gravi  ripercussioni\nsul bilancio regionale. \n    La ricorrente e\u0027 inoltre costretta a portare comunque avanti  gli\ninterventi rispettando gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali\nnonche\u0027 le tempistiche entro le quali devono essere  raggiunti,  come\nstabiliti dal decreto ministeriale del 15 luglio  .2021,  perche\u0027  in\ncaso contrario perdera\u0027 definitivamente il diritto a ottenere risorse\nstatali, parte delle quali gia\u0027 anticipate o comunque impegnate. \n    La disposizione impugnata, quindi, viola il principio  di  tutela\ndel  legittimo  affidamento  e  incide  direttamente   sul   bilancio\nregionale e, pertanto, viola l\u0027autonomia  finanziaria  della  Regione\ndal momento che, allo  stato,  non  vi  sono  strumenti  che  possano\npermettere alla ricorrente di ottenere il rimborso delle risorse  che\nha gia\u0027 corrisposto e che dovra\u0027 corrispondere per  il  finanziamento\ndegli interventi. A  seguito  dell\u0027approvazione  della  disposizione,\ninoltre, non vige piu\u0027 alcun provvedimento o accordo  che  disciplini\nmodalita\u0027 e tempistica di erogazione delle risorse statali, posto che\nquelli in base ai quali la ricorrente aveva  programmato  le  proprie\nspese  fino  al  2026  non  sono  piu\u0027  applicabili,  difettando   il\npresupposto dell\u0027iscrizione delle  risorse  nei  saldi  del  bilancio\nstatale. \n    Per  quanto  sopra  la  disposizione  in  esame  si  rivela,  con\nriferimento alla Regione Sardegna, irragionevole, illogica  e  lesiva\ndel  legittimo  affidamento  della  ricorrente,  in   ragione   della\ncontraddittorieta\u0027 intrinseca tra la complessiva finalita\u0027 perseguita\ndal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che,\npur prevedendo una mera sostituzione della fonte di finanziamento, in\nrealta\u0027 travolge le modalita\u0027 e  le  tempistiche  che  disciplinavano\nl\u0027erogazione dei fondi PNC. \n    Con  evidente  ridondanza  nella  violazione   della   competenza\nregionale  concorrente  in  materia  di   tutela   della   salute   e\ndell\u0027autonomia finanziaria della Regione, dal momento che si  risolve\nnell\u0027imposizione dell\u0027utilizzo di risorse regionali, per un importo e\nper finalita\u0027 unilatermente determinati dallo Stato, in un territorio\nche ha drammatica necessita\u0027 di risorse per far fronte ai  fabbisogni\nsanitari dei cittadini, sottraendo molti milioni di risorse regionali\nalle finalita\u0027 programmate e valutate come prioritarie dalla Regione. \n    Cio\u0027 in violazione della competenza regionale in materia  di  cui\nagli articoli 117, comma 3, della  Costituzione  e  4  dello  Statuto\nsardo che, per le autonomie  che  si  fanno  interamente  carico  con\nproprie risorse della spesa sanitaria, e\u0027 limitata esclusivamente dai\nprincipi dettati al fine di garantire soglie minime degli standard  e\ndella spesa necessaria per garantirli, ma non  da  specifiche  misure\nche incidono sull\u0027utilizzo delle risorse regionali. \n    L\u0027effetto immediato di «definanziamento» degli interventi in capo\nallo Stato e il  permanere  in  capo  alla  Regione  dell\u0027obbligo  di\nattuarli  con  risorse  proprie,  infatti,  connota  la  disposizione\nimpugnata del carattere di illegittima imposizione  dell\u0027utilizzo  di\nun ingente ammontare di risorse regionali per specifici interventi in\nambito sanitario unilateralmente individuati dallo Stato a  discapito\ndi quelli che la Regione dovra\u0027 a  sua  volta  definanziare  per  far\nfronte alla non programmata spesa. In violazione, inoltre,  dell\u0027art.\n119 della  Costituzione  che,  se  come  riconosciuto  dall\u0027intestata\nCorte, preclude allo Stato  la  possibilita\u0027  di  istituire  fondi  a\ndestinazione vincolata nelle materie concorrenti al  di  fuori  delle\nipotesi di  cui  al  quinto  comma  o  di  necessaria  attrazione  in\nsussidiarieta\u0027, in quanto concretano  un\u0027illegittima  sovrapposizione\ndi politiche e indirizzi  «centrali»  all\u0027autonomia  di  spesa  della\nRegione  Sardegna  (Corte  costituzionale,  sentenza   n.   40/2022),\ngarantita  dagli  articoli  7  e  8  dello  Statuto  e   119,   della\nCostituzione,  a   maggior   ragione   non   consente   l\u0027unilaterale\nimposizione qui contestata. \n  II.  Violazione  del  principio   di   leale   collaborazione:   in\nparticolare violazione degli articoli 5, 117 e 119 della Costituzione\n(che fissano il  principio  della  leale  collaborazione  e  tutelano\nl\u0027autonomia economico-finanziaria della Regione) e degli articoli 7 e\n8  dello  Statuto  (disposizioni,  anche  queste,  che   garantiscono\nl\u0027autonomia economico-finanziaria  della  Regione  ricorrente  e  che\nimpongono  che  il  regime  dei  rapporti  economico-finanziari   sia\nimprontato al paradigma della leale collaborazione). \n    Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 13,  primo\nperiodo, del decreto-legge n.  19/2024,  convertito  dalla  legge  n.\n56/2024,  consiste  nell\u0027aver  inciso  sul  bilancio  della   Regione\nSardegna e  sulla  programmazione  dell\u0027utilizzo  delle  sue  risorse\nunilateralmente, in violazione del principio di leale collaborazione,\natteso che, di fatto, e\u0027  stato  imposto  alla  Regione  Sardegna  di\nutilizzare ben 47 milioni per finalita\u0027 e con  tempistiche  stabilite\ndallo Stato e non prioritarie per i sardi, senza attuare i  necessari\ne doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio\nconsensualistico,   piu\u0027   volte   ribadito   dalla    giurisprudenza\ncostituzionale. \n    Lo Stato ha proceduto a modificare la fonte di  finanziamento  di\ninterventi che nella Regione Sardegna sono  in  corso  di  esecuzione\nsenza una previa e preliminare verifica dello stato di attuazione dei\nprogetti, degli impegni assunti, delle obbligazioni sorte e, piu\u0027  in\ngenerale, senza un  indispensabile  confronto  con  l\u0027amministrazione\nregionale  e  senza  tener   conto   dello   stato   di   avanzamento\nprocedimentale e di esecuzione delle iniziative in itinere. \n    Non e\u0027 stato inoltre previsto alcun coinvolgimento della  Regione\nSardegna al  fine  di  definire  le  modalita\u0027  di  attuazione  della\ndisposizione, sebbene non direttamente  applicabile  in  ragione  del\nfatto che le risorse di cui all\u0027art. 20 della legge n. 67/1988  erano\ndestinate ad altri interventi di edilizia sanitaria e  necessitavano,\nper il loro utilizzo previa iscrizione nei saldi di  bilancio,  della\nsottoscrizione degli accordi di programma di cui all\u0027art.  5-bis  del\ndecreto legislativo n. 502/1992, mentre le minori risorse  del  fondo\nPNC erano immediatamente accertabili con imputazione agli esercizi di\nesigibilita\u0027 indicati nella delibera di  riparto  o  assegnazione  ai\nsensi dell\u0027art. 15 del decreto-legge  n.  77/2021,  convertito  dalla\nlegge n. 108/2021 e dal decreto ministeriale 11  ottobre  2021  (doc.\n10, art. 3). \n    Tale omissione comporta che per poter concretamente realizzare la\nfinalita\u0027 dichiarata nella disposizione e ottemperare  agli  obblighi\nassunti la Regione Sardegna, non  sussistendo  piu\u0027  risorse  statali\nimmediatamente accertabili,  dovra\u0027  farsi  carico  della  spesa  con\nrisorse proprie,  in  assenza  di  alcuna  garanzia  di  rimborso  e,\ncomunque, di modalita\u0027  condivise  circa  l\u0027eventuale  erogazione  di\nrisorse statali. \n    Non e\u0027 stato infatti previsto, a  valle  dell\u0027approvazione  della\ndisposizione, alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine  di\ndefinire le modalita\u0027 della sua  attuazione,  sebbene  indispensabili\nper poter concretamente  realizzare  la  finalita\u0027  dichiarata  nella\ndisposizione, ovvero finanziare con fondi statali gli  interventi  di\ncui trattasi. \n    Si rileva, infine, che la Regione Sardegna, prima di proporre  la\npresente  impugnativa,  ha  rappresentato  allo  Stato  gli   effetti\ndell\u0027intervento legislativo  posto  in  essere  invitandolo  a  porvi\nrimedio ma non ha ricevuto alcun riscontro (doc. 15). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La  Regione   Autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe\nrappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte\ncostituzionale voglia: \n      accogliere il presente ricorso; \n      per  l\u0027effetto,  dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2024,\nn. 19 «Ulteriori disposizioni  urgenti  per  l\u0027attuazione  del  Piano\nnazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)»,  come  convertito  dalla\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, quest\u0027ultima pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. \n    Si deposita  copia  conforme  all\u0027originale  della  deliberazione\ndella Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.  20/1\ndel  26  giugno  2024,  recante  deliberazione  dell\u0027impugnazione   e\nconferimento dell\u0027incarico defensionale. \n      Roma-Cagliari, 27 giugno 2024 \n \n                      Gli avvocati: Sau - Pani","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"23551/24","deposito_cost":"31/07/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"1","data_legge":"02/03/2024","data_nir":"2024-03-02","numero_legge":"19","comma":"13","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24408","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-03-02;19~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"29/04/2024","data_nir":"2024-04-29","numero_legge":"56","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24409","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32918","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32917","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32920","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32921","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32928","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32922","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"4","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32924","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"7","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32923","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32925","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero_parametro":"296","articolo_impugnato":"1","comma":"836","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1"}]}}"
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