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S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 luglio 2024\n\r\nOrdinanza del 4 luglio 2024 del Tribunale di Macerata nel\nprocedimento penale a carico di M. S.. \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice - Mancata previsione\n dell\u0027incompatibilita\u0027 a decidere in sede di giudizio abbreviato del\n giudice che abbia in precedenza ammesso l\u0027imputato alla messa alla\n prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla\n qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando l\u0027ipotesi\n originariamente contestata in un diverso titolo di reato. \n- Codice di procedura penale, art. 34. \n\n\r\n(GU n. 37 del 11-09-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI MACERATA \n \n \n Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale \n \n Proc. n. 3198/23 RGNR \n 2450/23 RGGIP \n Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP, nella\npersona del dott. Giovanni M. Manzoni. \n \n Premesso che \n \n In data 22 novembre 2023 il GIP emetteva decreto di giudizio\nimmediato nei confronti di S M in relazione al reato di cui all\u0027art.\n73, comma I e IV del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, per aver l\u0027imputato detenuto al di fuori della abitazione a\nfini di spaccio 126.9 gr di hashish e 2.2 gr di cocaina. \n A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato la\ndifesa chiedeva ammissione della messa alla prova del proprio\nassistito previa riqualificazione del fatto (sub art. 73, comma V del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) e, in subordine,\ndefinizione del processo con rito abbreviato. \n Alla udienza del 6 marzo 2024 questo giudice, «ritenuto che i\nfatti possano ricondursi sub art. 73, comma V del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990» (e pertanto riqualificati i\nfatti sotto differente titolo di reato) ammetteva l\u0027imputato alla\nmessa alla prova. \n Alla udienza del 19 giugno 2024, preso atto che il S aveva\ndichiarato all\u0027UEPE di non essere piu\u0027 interessato allo svolgimento\ndella messa alla prova, questo GIP revocava la messa alla prova e la\ndifesa insisteva per la definizione del processo con rito abbreviato\n(possibilita\u0027 processualmente ritenuta ammissibile da questo giudice,\nalla luce del favore del sistema per la definizione del processo con\nriti alternativi; cfr. anche Corte di cassazione 13747/21). \n In data 19 giugno 2024 questo giudice avanzava istanza di\nastensione, avendo in precedenza ritenuto in sede di MAP la\nriconducibilita\u0027 dei fatti sub art. 73, comma V del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n Tale istanza era rigettata con provvedimento 25 giugno 2024\n«trattandosi di decisione avanzata nella stessa fase processuale e\nche non implica comunque una approfondita valutazione sul merito\ndella accusa ma unicamente una delibazione sulla insussistenza di\ncausa di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale». \n Che con nota 29 giugno 2024 questo GIP invitava il Presidente di\nsezione delegato a rivalutare la propria decisione, in quanto si\ntrattava di fasi diverse e non si era fatta solo valutazione di\ninsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di\nprocedura penale quella, ben piu\u0027 pregnante, di riconducibilita\u0027\ndelle condotte sub art. 73, comma V del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n Che con provvedimento 2 luglio 2024 il Presidente di sezione\ndelegato «conferma(va) il provvedimento adottato». \n Tanto premesso questo giudice, \n \n Osserva \n \n Ritiene questo GUP la possibile incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34\ndel codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la\nincompatibilita\u0027 a decidere in sede di giudizio abbreviato del\ngiudice che abbia in precedenza ammesso l\u0027imputato alla messa alla\nprova in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla\nqualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi\noriginariamente contestata. \n L\u0027art. 34, comma 2 del codice di procedura penale non contempla\ninfatti l\u0027ipotesi considerata tra i casi di incompatibilita\u0027 del\ngiudice, ne\u0027 essa potrebbe neppure costituire motivo di ricusazione a\nnorma dell\u0027art. 37, comma 1, lettera b) del codice di procedura\npenale, non trattandosi di una manifestazione indebita del\nconvincimento del giudice sui fatti oggetto dell\u0027imputazione. \n Nemmeno, d\u0027altra parte d\u0027altra parte, risulta appagante il\nricorso all\u0027istituto dell\u0027astensione per «gravi ragioni di\nconvenienza» (art. 36, comma 1, lettera h) del codice di procedura\npenale), non potendo essere rimessa alla discrezionalita\u0027 del singolo\nmagistrato la autovalutazione della propria capacita\u0027 professionale\ndi non lasciarsi influenzare da giudizi gia\u0027 espressi ritualmente\n(peraltro nel caso di specie istanza di astensione e\u0027 stata\nritualmente avanzata, riproposta e iteratamente rigettata). \n Sovviene pertanto, la motivazione della pronuncia 16/22 della\nCorte adita che ha ritenuto che «Per costante giurisprudenza di\nquesta Corte, le norme sulla incompatibilita\u0027 del giudice, derivante\nda atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori\ndella terzieta\u0027 e della imparzialita\u0027 della giurisdizione, presidiati\ndagli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma della\nCostituzione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul\nmerito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza\ndella prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una\ndecisione gia\u0027 presa o mantenere un atteggiamento gia\u0027 assunto -\nscaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente\nchiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze\nn. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). \n L\u0027imparzialita\u0027 del giudice richiede, in specie, che \"la funzione\ndel giudicare sia assegnata a un soggetto \u0027terzo\u0027, non solo scevro di\ninteressi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del\ndiritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla\nmateria da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in\noccasione di funzioni decisorie ch\u0027egli sia stato chiamato a svolgere\nin precedenza\" (sentenza n. 155 del 1996). \n In quest\u0027ottica, l\u0027art. 34 del codice di procedura penale - dopo\naver regolato, al comma 1, la cosiddetta incompatibilita\u0027\n\"verticale\", determinata dall\u0027articolazione e dalla consecutio dei\ndiversi gradi di giudizio - si occupa, al comma 2 (oggi censurato),\ndella cosiddetta incompatibilita\u0027 \"orizzontale\", attinente alla\nrelazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la\nprecede. \n La disposizione, costruita secondo la tecnica della casistica\ntassativa (\"[n]on puo\u0027 partecipare al giudizio il giudice che ha\nemesso il provvedimento conclusivo dell\u0027udienza preliminare o ha\ndisposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna\no ha deciso sull\u0027impugnazione avverso la sentenza di non luogo a\nprocedere\"), e\u0027 stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose\ndeclaratorie di illegittimita\u0027 costituzionale di tipo additivo, che\nhanno significativamente ampliato l\u0027elenco delle ipotesi di\noperativita\u0027 dell\u0027istituto. \n 4.2.- In linea generale, l\u0027incompatibilita\u0027 presuppone una\nrelazione tra due termini: una \"fonte di pregiudizio\" (ossia\nun\u0027attivita\u0027 giurisdizionale atta a generare la forza della\nprevenzione) e una \"sede pregiudicata\" (vale a dire un compito\ndecisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0027attivita\u0027\npregiudicante, non risulta piu\u0027 idoneo). \n 4.2.1. - Per quanto attiene alla \"sede pregiudicata\" - che l\u0027art.\n34, comma 2 del codice di procedura penale individua nella\n\"partecipa[zione] al giudizio\" - questa Corte, fin dalle sue prime\npronunce in materia, ha posto in evidenza come per \"giudizio\" debba\nintendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga\na una decisione di merito (sentenze n. 155 e n. 131 del 1996, n. 453\ndel 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992). \n La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio\ndibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato (sentenza n. 401 del\n1991), l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza\nn. 151 del 2004), e, per quanto qui interessa, l\u0027udienza preliminare\n(almeno nell\u0027attuale configurazione, sentenza n. 224 del 2001) ... \n 4.2.2.- Quanto, invece, all\u0027\"attivita\u0027 pregiudicante\", questa\nCorte ha da tempo precisato le condizioni in presenza delle quali la\nprevisione dell\u0027incompatibilita\u0027 del giudice deve ritenersi\ncostituzionalmente necessaria. \n In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilita\u0027\nendoprocessuale e\u0027 la preesistenza di valutazioni che cadono sulla\nmedesima res iudicanda. In secondo luogo - benche\u0027 l\u0027architettura del\nnuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze\nprobatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento - non\nbasta a generare l\u0027incompatibilita\u0027 la semplice conoscenza di atti\nanteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato\na compiere una valutazione di essi, strumentale all\u0027assunzione di una\ndecisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non\n\"formale\", ma \"di contenuto\": essa deve comportare, cioe\u0027,\nvalutazioni che attengono al merito dell\u0027ipotesi dell\u0027accusa, e non\ngia\u0027 al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinche\u0027 insorga\nl\u0027incompatibilita\u0027, e\u0027 necessario che la precedente valutazione si\ncollochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto\nragionevole che, all\u0027interno di ciascuna delle fasi, resti preservata\n\"l\u0027esigenza di continuita\u0027 e di globalita\u0027\": prospettiva nella quale\nil giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in\nincompatibilita\u0027 allorche\u0027 compia valutazioni preliminari, anche di\nmerito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi\naltrimenti a determinare una \"assurda frammentazione\" del\nprocedimento, che implicherebbe la necessita\u0027 di disporre, per la\nmedesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli\natti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)». \n Ad avviso di questo GUP, tenuto conto delle indicazioni di cui\nsopra, deve rilevarsi che: \n questo GIP sarebbe ora chiamato univocamente a una funzione\ndi giudizio (decisione del processo con rito abbreviato), in sede che\nsi ritiene sarebbe pregiudicata dalle precedenti determinazioni gia\u0027\nassunte; \n vi sono preesistenti valutazioni che cadono sulla medesima\nres iudicanda (la qualificazione dei fatti contestati, sub art. 73,\ncomma I e IV o 73, comma V del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990); \n questo giudice gia\u0027 in precedenza e\u0027 stato chiamato a\ncompiere una valutazione in ordine alla ipotesi di accusa\n(qualificazione dei fatti sub art. 73, comma I e IV o 73, comma V del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), strumentale\nall\u0027assunzione di una decisione (ammissibilita\u0027 o meno della messa\nalla prova, non applicabile in caso di permanenza della originaria\nimputazione); \n tale decisione ha avuto natura non \"formale\", ma \"di\ncontenuto,\" con valutazioni che attengono al merito dell\u0027ipotesi\ndell\u0027accusa, e non gia\u0027 al mero svolgimento del processo, essendosi\nproceduto a vaglio di merito della qualificazione giuridica del fatto\ncontestato, derubricando la stessa rispetto a quella originariamente\nformulata; \n la precedente valutazione si e\u0027 collocata in una diversa fase\ndel procedimento, atteso che (non configurabile unitarieta\u0027 di fase\nper il sol fatto che genericamente si sia post emissione di decreto\ndi giudizio immediato, con richiesta di riti alternativi) una prima\nfase e\u0027 stata relativa al rito della messa alla prova (fase\nconclusasi con la revoca della stessa), mentre ora si passa ad altra\nfase del tutto autonoma e separata dalla prima (trattazione del\nprocesso con rito abbreviato). \n La questione appare poi evidentemente rilevante, dovendosi\ndecidere se questo giudice possa/debba o meno trattare e decidere il\ngiudizio abbreviato richiesto dalla difesa a seguito della revoca\ndella messa alla prova, rigettata (in assenza di espressa previsione\ndi incompatibilita\u0027 in ordine al caso che oggi occupa) la richiesta\ndi astensione gia\u0027 avanzata. \n\n \n P.Q.M. \n \n Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87. \n Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e 111 della\nCostituzione della Costituzione, ,questione di legittimita\u0027\ncostituzionale costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34 del codice di procedura\npenale nella parte in cui non prevede la incompatibilita\u0027 a decidere\nin sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza\nammesso l\u0027imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi\nespressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e\nriqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso\ntitolo di reato. \n Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata\nalle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri\nnonche\u0027 comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della\nCamera dei deputati e all\u0027esito sia trasmessa alla Corte\ncostituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n Macerata, 3 luglio 2024 \n \n Il GIP: Manzoni","elencoNorme":[{"id":"62062","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78308","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78390","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |