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M. contro Istituto nazionale della previdenza sociale\n- INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a\n eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,\n vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si\n applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del\n decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche\u0027 ai\n procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora\n scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti\n instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data\n - Previsione che, secondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che\n costituisce \"diritto vivente\", tra i suddetti procedimenti ai quali\n non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che,\n riguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente riconducibile a data\n antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del\n decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui\n termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla\n data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. \n- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la\n crescita, l\u0027equita\u0027 e il consolidamento dei conti pubblici),\n convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.\n 214, art. 6, comma 1, terzo periodo. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione giurisdizionale regionale per la Campania \n \n In persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha\npronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto\nal n. 74147 del registro di segreteria della Sezione, proposto da M.\nR. , nato a ... il ... e residente a ... in via ... n. ..., codice\nfiscale..., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Bifano ed\nAnnamaria Goglia (il primo del foro di Lagonegro e l\u0027altra del foro\ndi Salerno), nonche\u0027 elettivamente domiciliato a Salerno in via dei\nPrincipati n. 78 presso lo studio dell\u0027avv. Annamaria Goglia; \n Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in\npersona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avv.\nGianluca Tellone (iscritto nell\u0027elenco speciale annesso all\u0027albo\ndegli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche\u0027\nelettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il\ncoordinamento regionale legale INPS per la Campania. \n \n Fatto \n \n 1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 novembre\n2023 R. M. ha evidenziato di aver prestato servizio alle dipendenze\ndell\u0027Esercito dal ... al ...: svolgendo sino al ... mansioni di\nmacellaio e, successivamente, mansioni impiegatizie. Inoltre egli ha\nsottolineato che, nel ..., la Commissione medica ospedaliera (in\nsigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di\ndue infermita\u0027, ossia «note di spondiloartrosi diffusa del rachide\ncon discopatia L5 - S1 e radicolopatia» ed «esiti di frattura del\nprimo metatarso del piede dx», ascrivendole in ottava categoria; e\nche quella dipendenza causale era stata confermata nel ... dal\nComitato di verifica per le cause di servizio (d\u0027ora in poi: il\nComitato). \n Tuttavia l\u0027odierno ricorrente ha lamentato che l\u0027istanza da lui\npresentata il ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata, il\n... di quello stesso mese era stata rigettata dall\u0027INPS: con la\nmotivazione secondo cui egli non apparteneva alla categoria di\npersonale che l\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 aveva esentato\ndall\u0027abrogazione della pensione privilegiata. Quindi, sostenendo la\npropria appartenenza al personale militare ed altresi\u0027 l\u0027anteriorita\u0027\ndelle infermita\u0027 in questione rispetto alla novella di cui al\npredetto art. 6, la quale a suo dire andava comunque interpretata in\nconformita\u0027 ad un parere emesso il 6 agosto 2012 dal Dipartimento\ndella funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei\nministri, il M. ha domandato l\u0027attribuzione della pensione\nprivilegiata, in ottava categoria, a decorrere dalla data del ... in\ncui egli era stato collocato in quiescenza. \n 2. Con comparsa depositata il 29 aprile 2024 si e\u0027 costituito\nl\u0027INPS, evidenziando che, alla data in cui era cessato dal servizio,\nil M. era un dipendente civile del Ministero; e che neppure rilevava\na suo favore l\u0027esito degli accertamenti del ... e del ..., atteso che\nlui non era cessato dal servizio anteriormente all\u0027entrata in vigore\ndell\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. \n 3. Con ordinanza emessa all\u0027udienza del 13 maggio 2024 e\u0027 stato\nchiesto al Ministero della difesa di versare in atti lo stato\nmatricolare completo del M. ed il verbale emesso il ... dalla CMO,\nquest\u0027ultimo allegato al ricorso in maniera malamente leggibile;\nnonche\u0027 per chiarire la fonte normativa in cui risultava esplicitata\nla composizione del «comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»\ne per documentare l\u0027esito del procedimento nell\u0027ambito del quale, nel\n..., il Comitato aveva formulato il proprio parere riguardo alle\npatologie da cui era affetto il M. \n Tali incombenti sono stati evasi, il 28 giugno 2024, per un verso\ndal Ministero della difesa, indicando nel decreto legislativo n.\n195/1995 la fonte normativa da cui risultava individuato il comparto\ndifesa ed altresi\u0027 negando che in quest\u0027ultimo potesse venir\nricompreso l\u0027odierno ricorrente; e, per altro verso, dal comando del\nreggimento «...»: producendo il suddetto verbale della CMO ed il\nparere formulato nel ... dal Comitato di verifica per le cause di\nservizio. \n Poi, dopo che il 26 luglio 2024 l\u0027odierno ricorrente aveva\ndepositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni,\nall\u0027udienza del 3 settembre 2024 la causa e\u0027 stata discussa dalle\nparti, venendo quindi trattenuta in decisione: con successiva lettura\ndel dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. \n \n Diritto \n \n 4. In punto di fatto va osservato che, merce\u0027 il parere emesso\ndal Comitato nell\u0027adunanza del ... (all. 5 al ricorso), e\u0027 stata\nriscontrata la dipendenza da causa di servizio tanto per le «note di\nspondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia L5 - S1 e\nradicolopatia», quanto per gli esiti di frattura del primo osso\nmetatarsale del piede destro. \n Inoltre, riguardo alla prima di tali infermita\u0027, con decreto n.\n... emesso il ... (all. 7 alla produzione del Ministero) questi ha\nconcesso al M. un equo indennizzo, nella misura minima prevista per\nl\u0027ottava categoria. Mentre, con decreto n. ... del ... (all. 4 alla\nproduzione del Ministero), esso ha negato quella medesima\nprovvidenza, riguardo alla patologia al piede destro: perche\u0027, per\nquest\u0027ultima, l\u0027INAIL aveva attribuito all\u0027odierno ricorrente una\nrendita avente un valore capitale superiore a quello dell\u0027equo\nindennizzo a lui liquidabile. \n Infine al ricorso il M. ha accluso l\u0027istanza di pensione\nprivilegiata presentata il ... all\u0027INPS, in relazione ad ambo quelle\ninfermita\u0027 (all. 1); e la determina negativa emessa dall\u0027INPS, il ...\ndi quello stesso mese (all. 2), in virtu\u0027 di quanto sancito dall\u0027art.\n6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. \n 5. Cio\u0027 rilevato in facto, con l\u0027unico comma di quell\u0027art. 6: \n al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti\ndell\u0027accertamento della dipendenza dell\u0027infermita\u0027 da causa di\nservizio, ... dell\u0027equo indennizzo e della pensione privilegiata»; \n al secondo periodo, e\u0027 stata dichiarata inoperante\nquell\u0027abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al\ncomparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; \n al terzo periodo, e\u0027 stata esclusa l\u0027applicazione del primo\nperiodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore\ndel presente decreto, nonche\u0027 ai procedimenti per i quali, alla\npredetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione\ndella domanda, nonche\u0027 ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per\neventi occorsi prima della predetta data». \n 6. Orbene, dal foglio matricolare versato in atti dal reggimento\n«...» il ..., risulta che il M. ha svolto mansioni di: \n macellaio, dal ..., data della sua assunzione alle dipendenze\ndel Ministero della difesa; \n coadiutore tecnico, dal ...; \n coadiutore di amministrazione, dal ...; \n addetto del settore amministrativo, dal ... \n Percio\u0027, quantunque il decreto legislativo n. 195/1995 non rechi\nun\u0027esplicita definizione del personale delle Forze armate, al cui\nrapporto di impiego tale decreto e\u0027 dedicato, ciascuna delle mansioni\nvia via svolte dal M. depone nel senso della sua appartenenza al\npersonale civile del Ministero della difesa: dovendosi cosi\u0027\nescludere, nei suoi confronti, l\u0027applicabilita\u0027 del secondo periodo\ndell\u0027art. 6, che va riferito soltanto al personale avente mansioni di\ncarattere essenzialmente militare. \n 7. Neppure il M. rientra in uno dei tre casi di oggettiva\ninapplicabilita\u0027 dell\u0027abrogazione stessa contemplati nel terzo\nperiodo, perche\u0027: \n sebbene gia\u0027 nel ... il Comitato di verifica per le cause di\nservizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di\nservizio per entrambe le infermita\u0027 da lui lamentate, a quel\nproposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione\nprivilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di\nentrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe\u0027 al 28\ndicembre 2011; \n neanche puo\u0027 postularsi che, a quella data, fosse «... non\n... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...»\nfinalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche\u0027 ex art. 169\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l\u0027istanza\namministrativa a quel proposito puo\u0027 venir presentata soltanto dopo\nla cessazione dal servizio; \n il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra\nquelli «... instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della\npredetta data» di entrata in vigore dell\u0027art. 6, perche\u0027 il primo\ncomma dell\u0027art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e\u0027 liquidato\nd\u0027ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per\ninfermita\u0027 o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio»,\nquale invece, pacificamente, non e\u0027 stato il caso del M. \n 8. Indubbiamente, pero\u0027, e\u0027 rinvenibile un dato fattuale che\naccomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo\ndell\u0027art. 6: la collocazione temporale dell\u0027evento eziologicamente\nrilevante, in una data antecedente alla novella. \n Tale anteriorita\u0027 risulta esplicita, in riferimento alla terza\neccezione; ed altresi\u0027 ovvia, quanto alla prima eccezione: perche\u0027\nsoltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un\nprocedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della\nnovella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non\nessere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l\u0027istanza\namministrativa implica che detto termine fosse gia\u0027 pendente in\nrelazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni\nsquisitamente letterali; ma anche perche\u0027, altrimenti, assurdamente\nsarebbero ricaduti nell\u0027eccezione de qua anche eventi occorsi\nposteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa\nistanza entro il termine sancito dall\u0027art. 169 del gia\u0027 menzionato\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. \n 9. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano\neziopatologico occorso anteriormente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n6, il terzo periodo legittimava comunque l\u0027interessato a vederne\nriconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la\nconseguente pensione privilegiata, all\u0027alternativa condizione secondo\ncui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a\nquel fine: \n fosse stato gia\u0027 pendente, il che appare ovvio, visto che\naltrimenti l\u0027interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza\nche la P.A. non avesse ancora definito quel procedimento; \n dovesse venir instaurato ex officio dalla P.A. di\nappartenenza dell\u0027interessato stesso, anche in questo caso onde non\nfar gravare su di lui l\u0027inerzia di quella P.A. nell\u0027attivare\nconcretamente il procedimento in questione; \n fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell\u0027interessato\nstesso, entro un termine che fosse gia\u0027 iniziato a decorrere\nanteriormente all\u0027emanazione dell\u0027art. 6 e che pur sarebbe venuto a\nspirare posteriormente a tale novella. \n Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e\u0027\nquella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente\nalla novella normativa, l\u0027interessato vantava un vero e proprio\ndiritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di\nservizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale\nnon poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente\nretroattiva. \n 10. Peraltro, secondo la costante interpretazione\ngiurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,\nin quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu\u0027 volte\nmenzionato art. 6, il caso di specie non e\u0027 assimilabile a quello in\ncui vi sia un procedimento in corso: perche\u0027, quand\u0027anche\nanteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da\ncausa di servizio di una data infermita\u0027 e finanche erogato per\nquest\u0027ultima un equo indennizzo, «...le ipotesi esclusive di\napplicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la\ncessazione dal servizio sia avvenuta prima dell\u0027entrata in vigore\ndella medesima»; e perche\u0027 «... laddove, invece, la cessazione e\u0027\nsuccessiva, non puo\u0027 ritenersi possibile rientrare nel perimetro di\napplicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione\ngiurisdizionale d\u0027appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017;\nSeconda sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello, sentenza n.\n268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello, sentenza\nn. 397/2023; Seconda sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello,\nsentenza n. 125/2024). \n 11. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre\neccezioni contemplate dal terzo periodo dell\u0027art. 6, appare\ningiustificata ed irrazionale l\u0027esclusione dell\u0027odierna fattispecie,\nquantunque anch\u0027essa scaturente da eventi antecedenti alla novella e\nda due conseguenti infermita\u0027 parimenti contratte anteriormente.\nInfatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch\u0027essa\nriconosciuta ben prima dell\u0027emanazione della novella, cioe\u0027 nel ...,\na quella data l\u0027istanza finalizzata ad ottenere la conseguente\npensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche\u0027 il M.\nprestava ancora servizio alle dipendenze del Ministero della difesa;\novvero, il che e\u0027 lo stesso, perche\u0027 non era ancora pendente il\ntermine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l\u0027onere di proporre\nquell\u0027istanza. \n Orbene l\u0027indiretta esclusione della fattispecie per cui e\u0027 lite,\npur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell\u0027art.\n6 per le ragioni poc\u0027anzi illustrate, appare in contrasto con il\nprincipio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell\u0027art. 3\ndella Costituzione: perche\u0027, esemplificativamente, a fronte di un\nidentico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a\ndue soggetti, dei quali l\u0027uno avesse appena iniziato la propria\ncarriera lavorativa e l\u0027altro invece la stesse concludendo,\npalesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale\nnegare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com\u0027e\u0027\nappunto il caso del M., fosse stato ancora in servizio alla data\ndella novella; ed invece reputare esente da quell\u0027abrogazione colui\nche, anteriormente a quest\u0027ultima, fosse gia\u0027 cessato dal servizio\nsenza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui\npoter presentare l\u0027istanza di pensione privilegiata. In altre parole\nla mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni\ncontemplate dall\u0027art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda\nriguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024,\n«... l\u0027irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha\nmaturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore\n...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio\ne la conseguente insorgenza della facolta\u0027 di presentare istanza per\nottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato,\n«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle\nragioni costitutive del diritto stesso». \n Ne\u0027, infine, si obietti che la fondatezza della tesi\ninterpretativa sottesa alla questione di legittimita\u0027 costituzionale\nqui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell\u0027art. 6:\nperche\u0027, per la generalita\u0027 dei dipendenti pubblici diversi da quelli\nche appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla\nnovella abrogatrice, quest\u0027ultima rende comunque irrilevanti le\nvicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28\ndicembre 2011 in cui essa e\u0027 entrata in vigore, comportino\nl\u0027insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di\nservizio. \n 12. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione\nqui sollevata: perche\u0027, avuto riguardo alla data di collocamento in\nquiescenza dell\u0027odierno ricorrente all\u0027inizio del ..., in se\u0027 e per\nse\u0027 risulta indubbia la tempestivita\u0027 dell\u0027istanza da lui presentata\nil ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata per le due\ninfermita\u0027 accertate nel ... dalla CMO. Percio\u0027 la qui censurata\nomessa previsione dell\u0027ulteriore eccezione in argomento preclude tout\ncourt l\u0027accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al\nconseguimento di quella pensione. \n 13. Infine e\u0027 appena il caso di osservare come lo specifico\nprofilo sotteso alla questione di legittimita\u0027 costituzionale qui\nsollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali\nattenevano l\u0027uno all\u0027assenza di una stima analitica dei risparmi\nattesi, in virtu\u0027 della novella abrogatrice, e l\u0027altro alla non\nragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo\ndell\u0027art. 6. \n 14. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale del terzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in\nriferimento all\u0027art. 3 della Costituzione: nella parte in cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il\nprocedimento che, riguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui\ntermine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla\ndata di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. \n Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell\u0027odierno\ngiudizio e l\u0027espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal\nsecondo e dal quarto comma dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la\nCampania, in relazione al giudizio n. 74147, proposto da R. M. contro\nl\u0027INPS, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale del terzo\nperiodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,\nconvertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella parte in cui, secondo l\u0027interpretazione\ngiurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i\nprocedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo\nperiodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che,\nriguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente riconducibile a data\nantecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto\ndecreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di\npresentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di\nentrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l\u0027effetto: \n 1) Solleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale del\nterzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,\nin riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; \n 2) Sospende il presente giudizio sino alla comunicazione\ndella decisione che la Corte costituzionale avra\u0027 adottato sulla\npredetta questione di legittimita\u0027 costituzionale; \n 3) Dispone che gli atti dell\u0027odierno giudizio vengano\ntrasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state\ndepositate le motivazioni della presente ordinanza; \n 4) Dispone che la presente ordinanza venga notificata, in\nforma integrale, alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente del\nConsiglio dei ministri; \n 5) Dispone che la presente ordinanza venga comunicata al\nPresidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della\nRepubblica. \n Cosi\u0027 deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 3\nsettembre 2024. \n \n Il Giudice: Musumeci","elencoNorme":[{"id":"62478","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero_legge":"201","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"1, terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art6"},{"id":"62545","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero_legge":"214","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoParametri":[{"id":"79233","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54704","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale presso la Corte dei conti","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54705","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |