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M. contro Istituto nazionale della previdenza  sociale\n- INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Abrogazione della  pensione  privilegiata,  a\n  eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,\n  vigili del fuoco e soccorso  pubblico  -  Abrogazione  che  non  si\n  applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del\n  decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  convertito,  nonche\u0027   ai\n  procedimenti per i quali, al  28  dicembre  2011,  non  sia  ancora\n  scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti\n  instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data\n  - Previsione che, secondo l\u0027interpretazione  giurisprudenziale  che\n  costituisce \"diritto vivente\", tra i suddetti procedimenti ai quali\n  non si applicano le abrogazioni, non include il  procedimento  che,\n  riguardo ad  un\u0027infermita\u0027  eziologicamente  riconducibile  a  data\n  antecedente  rispetto  a  quella   di   entrata   in   vigore   del\n  decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato  a  domanda  il  cui\n  termine di presentazione non sia ancora iniziato a  decorrere  alla\n  data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. \n- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la\n  crescita,  l\u0027equita\u0027  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),\n  convertito, con modificazioni, nella legge  22  dicembre  2011,  n.\n  214, art. 6, comma 1, terzo periodo. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n          Sezione giurisdizionale regionale per la Campania \n \n    In  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha\npronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto\nal n. 74147 del registro di segreteria della Sezione, proposto da  M.\nR. , nato a ... il ... e residente a ... in via  ... n.  ...,  codice\nfiscale..., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo  Bifano  ed\nAnnamaria Goglia (il primo del foro di Lagonegro e l\u0027altra  del  foro\ndi Salerno), nonche\u0027 elettivamente domiciliato a Salerno in  via  dei\nPrincipati n. 78 presso lo studio dell\u0027avv. Annamaria Goglia; \n    Contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in\npersona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall\u0027avv.\nGianluca Tellone  (iscritto  nell\u0027elenco  speciale  annesso  all\u0027albo\ndegli  avvocati   presso   il   Tribunale   di   Avellino),   nonche\u0027\nelettivamente domiciliato a Napoli in via  Medina  n.  61  presso  il\ncoordinamento regionale legale INPS per la Campania. \n \n                                Fatto \n \n    1. Con ricorso depositato presso questa Sezione  il  17  novembre\n2023 R. M. ha evidenziato di aver prestato servizio  alle  dipendenze\ndell\u0027Esercito dal ... al ...:  svolgendo  sino  al  ...  mansioni  di\nmacellaio e, successivamente, mansioni impiegatizie. Inoltre egli  ha\nsottolineato che, nel ...,  la  Commissione  medica  ospedaliera  (in\nsigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio  di\ndue infermita\u0027, ossia «note di spondiloartrosi  diffusa  del  rachide\ncon discopatia L5 - S1 e radicolopatia» ed  «esiti  di  frattura  del\nprimo metatarso del piede dx», ascrivendole in  ottava  categoria;  e\nche quella dipendenza  causale  era  stata  confermata  nel  ...  dal\nComitato di verifica per le cause  di  servizio  (d\u0027ora  in  poi:  il\nComitato). \n    Tuttavia l\u0027odierno ricorrente ha lamentato che l\u0027istanza  da  lui\npresentata il ..., al fine di ottenere la pensione  privilegiata,  il\n... di quello stesso mese  era  stata  rigettata  dall\u0027INPS:  con  la\nmotivazione secondo  cui  egli  non  apparteneva  alla  categoria  di\npersonale che l\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011  aveva  esentato\ndall\u0027abrogazione della pensione privilegiata. Quindi,  sostenendo  la\npropria appartenenza al personale militare ed altresi\u0027 l\u0027anteriorita\u0027\ndelle infermita\u0027  in  questione  rispetto  alla  novella  di  cui  al\npredetto art. 6, la quale a suo dire andava comunque interpretata  in\nconformita\u0027 ad un parere emesso il 6  agosto  2012  dal  Dipartimento\ndella funzione  pubblica  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri,  il  M.  ha   domandato   l\u0027attribuzione   della   pensione\nprivilegiata, in ottava categoria, a decorrere dalla data del ...  in\ncui egli era stato collocato in quiescenza. \n    2. Con comparsa depositata il 29 aprile  2024  si  e\u0027  costituito\nl\u0027INPS, evidenziando che, alla data in cui era cessato dal  servizio,\nil M. era un dipendente civile del Ministero; e che neppure  rilevava\na suo favore l\u0027esito degli accertamenti del ... e del ..., atteso che\nlui non era cessato dal servizio anteriormente all\u0027entrata in  vigore\ndell\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. \n    3. Con ordinanza emessa all\u0027udienza del 13 maggio 2024  e\u0027  stato\nchiesto al Ministero  della  difesa  di  versare  in  atti  lo  stato\nmatricolare completo del M. ed il verbale emesso il  ...  dalla  CMO,\nquest\u0027ultimo allegato al  ricorso  in  maniera  malamente  leggibile;\nnonche\u0027 per chiarire la fonte normativa in cui risultava  esplicitata\nla composizione del «comparto sicurezza, difesa e soccorso  pubblico»\ne per documentare l\u0027esito del procedimento nell\u0027ambito del quale, nel\n..., il Comitato aveva formulato  il  proprio  parere  riguardo  alle\npatologie da cui era affetto il M. \n    Tali incombenti sono stati evasi, il 28 giugno 2024, per un verso\ndal Ministero della difesa,  indicando  nel  decreto  legislativo  n.\n195/1995 la fonte normativa da cui risultava individuato il  comparto\ndifesa  ed  altresi\u0027  negando  che  in  quest\u0027ultimo  potesse   venir\nricompreso l\u0027odierno ricorrente; e, per altro verso, dal comando  del\nreggimento «...»: producendo il suddetto  verbale  della  CMO  ed  il\nparere formulato nel ... dal Comitato di verifica  per  le  cause  di\nservizio. \n    Poi, dopo che  il  26  luglio  2024  l\u0027odierno  ricorrente  aveva\ndepositato   memoria   insistendo   nelle   proprie   argomentazioni,\nall\u0027udienza del 3 settembre 2024 la causa  e\u0027  stata  discussa  dalle\nparti, venendo quindi trattenuta in decisione: con successiva lettura\ndel dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. \n \n                               Diritto \n \n    4. In punto di fatto va osservato che, merce\u0027  il  parere  emesso\ndal Comitato nell\u0027adunanza del ... (all.  5  al  ricorso),  e\u0027  stata\nriscontrata la dipendenza da causa di servizio tanto per le «note  di\nspondiloartrosi  diffusa  del  rachide  con  discopatia  L5  -  S1  e\nradicolopatia», quanto per gli  esiti  di  frattura  del  primo  osso\nmetatarsale del piede destro. \n    Inoltre, riguardo alla prima di tali infermita\u0027, con  decreto  n.\n... emesso il ... (all. 7 alla produzione del  Ministero)  questi  ha\nconcesso al M. un equo indennizzo, nella misura minima  prevista  per\nl\u0027ottava categoria. Mentre, con decreto n. ... del ... (all.  4  alla\nproduzione  del  Ministero),   esso   ha   negato   quella   medesima\nprovvidenza, riguardo alla patologia al piede  destro:  perche\u0027,  per\nquest\u0027ultima, l\u0027INAIL aveva  attribuito  all\u0027odierno  ricorrente  una\nrendita avente  un  valore  capitale  superiore  a  quello  dell\u0027equo\nindennizzo a lui liquidabile. \n    Infine  al  ricorso  il  M.  ha  accluso  l\u0027istanza  di  pensione\nprivilegiata presentata il ... all\u0027INPS, in relazione ad ambo  quelle\ninfermita\u0027 (all. 1); e la determina negativa emessa dall\u0027INPS, il ...\ndi quello stesso mese (all. 2), in virtu\u0027 di quanto sancito dall\u0027art.\n6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. \n    5. Cio\u0027 rilevato in facto, con l\u0027unico comma di quell\u0027art. 6: \n        al primo periodo, «... sono  [stati]  abrogati  gli  istituti\ndell\u0027accertamento  della  dipendenza  dell\u0027infermita\u0027  da  causa   di\nservizio, ... dell\u0027equo indennizzo e della pensione privilegiata»; \n        al  secondo   periodo,   e\u0027   stata   dichiarata   inoperante\nquell\u0027abrogazione «... nei confronti del  personale  appartenente  al\ncomparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; \n        al terzo periodo, e\u0027 stata esclusa l\u0027applicazione  del  primo\nperiodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore\ndel presente decreto, nonche\u0027  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla\npredetta data, non sia ancora scaduto  il  termine  di  presentazione\ndella domanda, nonche\u0027 ai  procedimenti  instaurabili  d\u0027ufficio  per\neventi occorsi prima della predetta data». \n    6. Orbene, dal foglio matricolare versato in atti dal  reggimento\n«...» il ..., risulta che il M. ha svolto mansioni di: \n        macellaio, dal ..., data della sua assunzione alle dipendenze\ndel Ministero della difesa; \n        coadiutore tecnico, dal ...; \n        coadiutore di amministrazione, dal ...; \n        addetto del settore amministrativo, dal ... \n    Percio\u0027, quantunque il decreto legislativo n. 195/1995 non  rechi\nun\u0027esplicita definizione del personale delle  Forze  armate,  al  cui\nrapporto di impiego tale decreto e\u0027 dedicato, ciascuna delle mansioni\nvia via svolte dal M. depone nel  senso  della  sua  appartenenza  al\npersonale  civile  del  Ministero  della  difesa:   dovendosi   cosi\u0027\nescludere, nei suoi confronti, l\u0027applicabilita\u0027 del  secondo  periodo\ndell\u0027art. 6, che va riferito soltanto al personale avente mansioni di\ncarattere essenzialmente militare. \n    7. Neppure il M.  rientra  in  uno  dei  tre  casi  di  oggettiva\ninapplicabilita\u0027  dell\u0027abrogazione  stessa  contemplati   nel   terzo\nperiodo, perche\u0027: \n        sebbene gia\u0027 nel ... il Comitato di verifica per le cause  di\nservizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza  da  causa  di\nservizio  per  entrambe  le  infermita\u0027  da  lui  lamentate,  a  quel\nproposito  o  altrimenti  al  fine   di   concedergli   la   pensione\nprivilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di\nentrata in vigore ...» del decreto-legge n.  201/2011,  cioe\u0027  al  28\ndicembre 2011; \n        neanche puo\u0027 postularsi che, a quella data,  fosse  «...  non\n... ancora scaduto il termine di  presentazione  della  domanda  ...»\nfinalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche\u0027 ex art. 169\ndel decreto del Presidente della Repubblica  n.  1092/1973  l\u0027istanza\namministrativa a quel proposito puo\u0027 venir presentata  soltanto  dopo\nla cessazione dal servizio; \n        il procedimento a quello stesso fine  nemmeno  rientrava  tra\nquelli «... instaurabili d\u0027ufficio per  eventi  occorsi  prima  della\npredetta data» di entrata in vigore dell\u0027art.  6,  perche\u0027  il  primo\ncomma dell\u0027art. 167 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n1092/1973 prevede  che  «il  trattamento  privilegiato  e\u0027  liquidato\nd\u0027ufficio nei confronti  del  dipendente  cessato  dal  servizio  per\ninfermita\u0027 o lesioni riconosciute dipendenti da fatti  di  servizio»,\nquale invece, pacificamente, non e\u0027 stato il caso del M. \n    8. Indubbiamente, pero\u0027, e\u0027  rinvenibile  un  dato  fattuale  che\naccomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al  terzo  periodo\ndell\u0027art. 6: la collocazione  temporale  dell\u0027evento  eziologicamente\nrilevante, in una data antecedente alla novella. \n    Tale anteriorita\u0027 risulta esplicita, in  riferimento  alla  terza\neccezione; ed altresi\u0027 ovvia, quanto alla  prima  eccezione:  perche\u0027\nsoltanto  riguardo  ad  un  evento  pregresso   poteva   esservi   un\nprocedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...»  della\nnovella stessa. Tuttavia,  anche  nella  seconda  eccezione,  il  non\nessere «... ancora scaduto ...» il termine per  presentare  l\u0027istanza\namministrativa implica che  detto  termine  fosse  gia\u0027  pendente  in\nrelazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per  ragioni\nsquisitamente letterali; ma anche perche\u0027,  altrimenti,  assurdamente\nsarebbero  ricaduti  nell\u0027eccezione  de  qua  anche  eventi   occorsi\nposteriormente alla novella, semplicemente  presentando  la  relativa\nistanza entro il termine sancito dall\u0027art. 169  del  gia\u0027  menzionato\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. \n    9. Dunque, in  riferimento  ad  un  evento  rilevante  sul  piano\neziopatologico occorso anteriormente all\u0027entrata in vigore  dell\u0027art.\n6, il terzo periodo  legittimava  comunque  l\u0027interessato  a  vederne\nriconosciuta la dipendenza da causa di  servizio  e  ad  ottenere  la\nconseguente pensione privilegiata, all\u0027alternativa condizione secondo\ncui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a\nquel fine: \n        fosse stato gia\u0027 pendente, il che  appare  ovvio,  visto  che\naltrimenti l\u0027interessato sarebbe stato penalizzato dalla  circostanza\nche la P.A. non avesse ancora definito quel procedimento; \n        dovesse  venir  instaurato   ex   officio   dalla   P.A.   di\nappartenenza dell\u0027interessato stesso, anche in questo caso  onde  non\nfar  gravare  su  di  lui  l\u0027inerzia  di  quella  P.A.  nell\u0027attivare\nconcretamente il procedimento in questione; \n        fosse stato ancora attivabile ad iniziativa  dell\u0027interessato\nstesso,  entro  un  termine  che  fosse  gia\u0027  iniziato  a  decorrere\nanteriormente all\u0027emanazione dell\u0027art. 6 e che pur sarebbe  venuto  a\nspirare posteriormente a tale novella. \n    Quindi, in ciascuna di queste tre  ipotesi,  la  ratio  legis  e\u0027\nquella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente\nalla novella normativa,  l\u0027interessato  vantava  un  vero  e  proprio\ndiritto quesito a vederne riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di\nservizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale\nnon poteva venir obliterato ex abrupto, con  valenza  sostanzialmente\nretroattiva. \n    10.    Peraltro,    secondo    la    costante     interpretazione\ngiurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,\nin quanto tale preclusiva di  una  diversa  lettura  del  piu\u0027  volte\nmenzionato art. 6, il caso di specie non e\u0027 assimilabile a quello  in\ncui  vi  sia  un  procedimento   in   corso:   perche\u0027,   quand\u0027anche\nanteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da\ncausa di servizio di una  data  infermita\u0027  e  finanche  erogato  per\nquest\u0027ultima  un  equo  indennizzo,  «...le  ipotesi   esclusive   di\napplicazione della  norma  riguardano,  tutte,  il  caso  in  cui  la\ncessazione dal servizio sia avvenuta  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndella medesima»; e perche\u0027 «... laddove,  invece,  la  cessazione  e\u0027\nsuccessiva, non puo\u0027 ritenersi possibile rientrare nel  perimetro  di\napplicazione delle norme di salvaguardia  ...»  (ex  multis:  Sezione\ngiurisdizionale  d\u0027appello  per  la  Sicilia,  sentenza  n.  26/2017;\nSeconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d\u0027appello,  sentenza  n.\n268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello,  sentenza\nn. 397/2023;  Seconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d\u0027appello,\nsentenza n. 125/2024). \n    11. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle  tre\neccezioni  contemplate  dal  terzo  periodo   dell\u0027art.   6,   appare\ningiustificata ed irrazionale l\u0027esclusione dell\u0027odierna  fattispecie,\nquantunque anch\u0027essa scaturente da eventi antecedenti alla novella  e\nda due  conseguenti  infermita\u0027  parimenti  contratte  anteriormente.\nInfatti,  sebbene  tale  dipendenza  causale  fosse  stata  anch\u0027essa\nriconosciuta ben prima dell\u0027emanazione della novella, cioe\u0027 nel  ...,\na quella  data  l\u0027istanza  finalizzata  ad  ottenere  la  conseguente\npensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche\u0027 il  M.\nprestava ancora servizio alle dipendenze del Ministero della  difesa;\novvero, il che e\u0027 lo stesso,  perche\u0027  non  era  ancora  pendente  il\ntermine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l\u0027onere di proporre\nquell\u0027istanza. \n    Orbene l\u0027indiretta esclusione della fattispecie per cui e\u0027  lite,\npur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo  dell\u0027art.\n6 per le ragioni poc\u0027anzi illustrate,  appare  in  contrasto  con  il\nprincipio di ragionevolezza sancito dal  secondo  comma  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione: perche\u0027, esemplificativamente,  a  fronte  di  un\nidentico evento eziologicamente rilevante occorso p.es.  nel  2008  a\ndue soggetti, dei quali  l\u0027uno  avesse  appena  iniziato  la  propria\ncarriera  lavorativa  e  l\u0027altro  invece   la   stesse   concludendo,\npalesemente contrasta con il  principio  di  eguaglianza  sostanziale\nnegare il conseguimento della pensione  privilegiata  a  chi,  com\u0027e\u0027\nappunto il caso del M., fosse stato  ancora  in  servizio  alla  data\ndella novella; ed invece reputare esente da  quell\u0027abrogazione  colui\nche, anteriormente a quest\u0027ultima, fosse gia\u0027  cessato  dal  servizio\nsenza che fosse ancora spirato  il  termine  quinquennale  entro  cui\npoter presentare l\u0027istanza di pensione privilegiata. In altre  parole\nla mancata equiparazione  del  caso  di  specie  alle  tre  eccezioni\ncontemplate dall\u0027art.  6  comporterebbe,  analogamente  alla  vicenda\nriguardata dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  13/2024,\n«... l\u0027irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che  ha\nmaturato i presupposti costituivi di esso sulla base  di  un  fattore\n...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal  servizio\ne la conseguente insorgenza della facolta\u0027 di presentare istanza  per\nottenere la pensione privilegiata in capo  al  relativo  interessato,\n«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che  non  attiene  alle\nragioni costitutive del diritto stesso». \n    Ne\u0027,  infine,  si  obietti   che   la   fondatezza   della   tesi\ninterpretativa sottesa alla questione di legittimita\u0027  costituzionale\nqui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo  periodo  dell\u0027art.  6:\nperche\u0027, per la generalita\u0027 dei dipendenti pubblici diversi da quelli\nche appartengano  alle  categorie  soggettivamente  eccettuate  dalla\nnovella  abrogatrice,  quest\u0027ultima  rende  comunque  irrilevanti  le\nvicende sostanziali che, ove occorse a  partire  dalla  data  del  28\ndicembre  2011  in  cui  essa  e\u0027  entrata  in   vigore,   comportino\nl\u0027insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da  causa  di\nservizio. \n    12. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della  questione\nqui sollevata: perche\u0027, avuto riguardo alla data di  collocamento  in\nquiescenza dell\u0027odierno ricorrente all\u0027inizio del ..., in se\u0027  e  per\nse\u0027 risulta indubbia la tempestivita\u0027 dell\u0027istanza da lui  presentata\nil ..., al fine di ottenere  la  pensione  privilegiata  per  le  due\ninfermita\u0027 accertate nel ... dalla  CMO.  Percio\u0027  la  qui  censurata\nomessa previsione dell\u0027ulteriore eccezione in argomento preclude tout\ncourt l\u0027accoglimento della domanda attorea,  finalizzata  appunto  al\nconseguimento di quella pensione. \n    13. Infine e\u0027 appena il  caso  di  osservare  come  lo  specifico\nprofilo sotteso alla questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  qui\nsollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli  riguardati\ndalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  20/2018:  i  quali\nattenevano l\u0027uno all\u0027assenza di  una  stima  analitica  dei  risparmi\nattesi, in virtu\u0027 della  novella  abrogatrice,  e  l\u0027altro  alla  non\nragionevolezza della deroga soggettiva  di  cui  al  secondo  periodo\ndell\u0027art. 6. \n    14.  Conclusivamente  deve  dichiararsi  rilevante  nel  presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell\u0027art.  6  del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in\nriferimento all\u0027art.  3  della  Costituzione:  nella  parte  in  cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il\nprocedimento   che,   riguardo   ad   un\u0027infermita\u0027   eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui\ntermine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla\ndata di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. \n    Conseguono, da tale  declaratoria,  la  sospensione  dell\u0027odierno\ngiudizio e l\u0027espletamento degli  ulteriori  adempimenti  sanciti  dal\nsecondo e dal quarto comma dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la\nCampania, in relazione al giudizio n. 74147, proposto da R. M. contro\nl\u0027INPS, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente\ninfondata la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  del  terzo\nperiodo del comma  1  dell\u0027art.  6  del  decreto-legge  n.  201/2011,\nconvertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  parte   in   cui,   secondo   l\u0027interpretazione\ngiurisprudenziale  che   costituisce   «diritto   vivente»,   tra   i\nprocedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo\nperiodo di quel medesimo comma 1 non  include  il  procedimento  che,\nriguardo  ad  un\u0027infermita\u0027  eziologicamente  riconducibile  a   data\nantecedente rispetto a quella  di  entrata  in  vigore  del  predetto\ndecreto-legge,  vada  instaurato  a  domanda  il   cui   termine   di\npresentazione non sia  ancora  iniziato  a  decorrere  alla  data  di\nentrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l\u0027effetto: \n        1) Solleva la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  del\nterzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del decreto-legge n.  201/2011,\nin riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; \n        2) Sospende il  presente  giudizio  sino  alla  comunicazione\ndella decisione che la  Corte  costituzionale  avra\u0027  adottato  sulla\npredetta questione di legittimita\u0027 costituzionale; \n        3)  Dispone  che  gli  atti  dell\u0027odierno  giudizio   vengano\ntrasmessi  alla  Corte  costituzionale,  non  appena  saranno   state\ndepositate le motivazioni della presente ordinanza; \n        4) Dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in\nforma integrale, alle parti  in  causa,  nonche\u0027  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri; \n        5) Dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al\nPresidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della\nRepubblica. \n          Cosi\u0027 deciso a Napoli  nella  Camera  di  consiglio  del  3\nsettembre 2024. \n \n                        Il Giudice: Musumeci","elencoNorme":[{"id":"62478","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero_legge":"201","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"1, terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art6"},{"id":"62545","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero_legge":"214","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoParametri":[{"id":"79233","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54704","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale presso la Corte dei conti","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54705","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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