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Roberto Aponte, Presidente; \n        dott.ssa Elena Mara Grazioli, consigliere; \n        dott.ssa Maura Caterina Barberis, consigliere relatore, \n    nella causa civile iscritta al n.r.g. 2582/2024 promossa da: \n        Unigra\u0027 S.r.l. gia\u0027 Unigrita\u0027 S.r.l. con l\u0027avv. Valle Luca  e\nl\u0027avv.  Cera  Nicola  (CRENCL74R27L840N)  Via  Ermes  Jacchia  115  -\nVicenza; \n    Contro Edison Energia S.p.a. con l\u0027avv.  Patron  Paolo  e  l\u0027avv.\nFantini Elisabetta (FNTLBT77H58F205C) Via  Galleria  del  Corso  1  -\n20122 Milano; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza. \n    Unigra\u0027 S.r.l. (gia\u0027 Unigrita\u0027  S.r.l.)  ha  proposto  tempestivo\nappello avverso la sentenza n. 7922/25 del Tribunale  di  Milano  che\naveva respinto la domanda da lei proposta  nei  confronti  di  Edison\nEnergia S.p.a. avente ad oggetto la restituzione  ex  art.  2033  del\ncodice civile dell\u0027importo di euro 1.277.352,91 versato a  titolo  di\naddizionali sulle accise in esecuzione di un contratto  di  fornitura\ndi gas naturale, per essere state  queste  indebitamente  corrisposte\nnel periodo 1° ottobre  2012-  30  giugno  2022  sulla  base  di  una\nnormativa nazionale istitutiva della cd. Arisgan e  cioe\u0027  l\u0027art.  9,\ndecreto-legge  n.  398/1990,  insieme  con  l\u0027art.   10,   comma   5,\ndecreto-legge n. 8/1993 (convertito  in  legge  n.  68/1993,  che  ha\nesteso l\u0027imposta regionale agli usi  industriali)  e  con  l\u0027art.  2,\nlegge reg. Emilia-Romagna (che ha aumentato l\u0027aliquota della medesima\naddizionale), disposizioni in contrasto con quanto disposto dall\u0027art.\n1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE (a mente del quale  «gli  Stati\nmembri possono applicare  ai  prodotti  sottoposti  ad  accisa  altre\nimposte indirette aventi finalita\u0027 specifiche, purche\u0027  tali  imposte\nsiano conformi alle norme  fiscali  comunitarie  applicabili  per  le\naccise...»). \n    Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che  fosse  impossibile\napplicare il contenuto di una direttiva comunitaria  nell\u0027ambito  dei\nrapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del  pari  impossibile\nfare  applicazione  di  principi   affermati   dalla   giurisprudenza\ncomunitaria, non essendosi la Corte di giustizia mai occupata di  una\nfattispecie analoga a quella dedotta  nel  presente  giudizio  e  che\nnemmeno le condizioni per l\u0027applicazione dell\u0027addizionale  all\u0027accisa\nindicate nella direttiva  2008/118/CE  potessero  essere  considerate\nprincipi generali del diritto comunitario (tali  da  prevalere  sulla\nnormativa nazionale), trattandosi di materia tributaria. \n    L\u0027appellante  ha  censurato  la  sentenza  impugnata   per   aver\nerroneamente   escluso   l\u0027azionato   diritto    alla    ripetizione,\nriportandosi  alla  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  e   di   merito\nformatasi  in   materia   di   addizionale   all\u0027accisa   provinciale\nsull\u0027energia elettrica, che aveva riconosciuto tale diritto sia sulla\nbase dell\u0027applicazione diretta di decisioni della Corte di  giustizia\nsia  sulla  base  della  disapplicazione  della  normativa  nazionale\n(ritenuta  contraria  alla  direttiva)  nel  rapporto  tra  Stato   e\nfornitore (con conseguente ricaduta sulla pretesa del  fornitore  nei\nconfronti del cliente finale). Ha dunque insistito per l\u0027accoglimento\ndella domanda. \n    Edison  Energia  S.p.a.  ha  chiesto  il  rigetto   dell\u0027appello,\nrichiamando  le  decisioni  (nella  analoga  materia  di  addizionali\nprovinciali  all\u0027accise  sull\u0027energia  elettrica)  della   Corte   di\ngiustizia dell\u0027Unione europea  resa  l\u002711  aprile  2024  nella  causa\nC-316/22  e  della  Corte  di  cassazione  n.  21154/24  a   conferma\ndell\u0027inefficacia nei rapporti tra privati delle direttive comunitarie\nnon recepite  dall\u0027ordinamento  nazionale.  Ha  sostenuto,  comunque,\nl\u0027estraneita\u0027  dell\u0027Arisgan  alla   fattispecie   contemplata   dalla\ndirettiva 2008/118/CE, non trattandosi di  ulteriore  imposta  avente\ncarattere autonomo rispetto all\u0027accisa, bensi\u0027 di integrazione  della\nmedesima. Ha inoltre escluso che  le  somme  chieste  in  ripetizione\npotessero essere gravate  da  interessi,  essendo  state  versate  in\nesecuzione di una normativa vigente, ed  eccepito  l\u0027inammissibilita\u0027\ndelle nuove domande di restituzione di somme  pagate  successivamente\nper i medesimi titoli. \n    La causa, dopo essere stata portata al collegio per la decisione,\ne\u0027 stata rimessa sul ruolo con ordinanza in data 21  maggio  2025  al\nfine di provocare il  contraddittorio  delle  parti  in  ordine  alla\ncostituzionalita\u0027 delle norme che la Corte era chiamata ad applicare,\nalla luce della sentenza n.  43/25  della  Corte  costituzionale  che\naveva nel frattempo dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  della\nnorma istitutiva dell\u0027addizionale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica. \n    Le parti hanno quindi depositato note difensive  e  la  Corte  ha\nnuovamente trattenuto  la  causa  in  decisione  all\u0027udienza  del  16\nsettembre 2025, ex art. 28-sexies ult. comma del codice di  procedura\ncivile. \n    Da  quanto  brevemente  detto   in   ordine   all\u0027oggetto   della\ncontroversia  si  ricava  come  questa  Corte  sia  chiamata  a  fare\napplicazione o meno della  normativa  nazionale  sull\u0027addizionale  in\nparola, rendendo cosi\u0027 rilevante la questione della sua  legittimita\u0027\ncostituzionale, di cui si  dubita  -  in  termini  di  non  manifesta\ninfondatezza - in relazione all\u0027art. 1, par 2 direttiva  2008/118/CE:\nquesta, priva di efficacia diretta, ha prescritto precisi vincoli  al\nlegislatore  nella  regolamentazione  della  materia,  cosicche\u0027   la\nviolazione di questi si pone in contrasto con il  disposto  dell\u0027art.\n117, primo comma Cost. (Corte cost. n. 227/10). \n    In particolare, l\u0027art. 9  del  decreto  legislativo  31  dicembre\n1990, n. 398 ha istituito l\u0027addizionale regionale all\u0027accisa sul  gas\nnaturale usato nelle regioni a statuto  ordinario  come  combustibile\nper impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e  artigiane\n(ma a queste - quale l\u0027odierna  appellante  -  estesa  dall\u0027art.  10,\ncomma 5, decreto-legge n. 8/1993  convertito  in  legge  n.  68/1993)\nnella misura da determinarsi (entro una certa forbice) da parte della\nsingola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto. \n    Si tratta di un  gravame  di  carattere  fiscale  applicato  alla\nfornitura di prodotto gia\u0027 soggetta ad  accisa:  esso  si  pone  come\nautonomo ed ulteriore, sebbene  sia  a  questa  collegato,  tanto  da\nessere disciplinato separatamente secondo criteri differenti (il  che\nne  consentirebbe  l\u0027abrogazione,  senza  intaccare  l\u0027accisa),   con\ngettito a favore di soggetto diverso  dal  destinatario  dell\u0027accisa.\nCio\u0027 e\u0027 stato del resto costantemente ribadito  dalla  suprema  Corte\n(Cass.  n.  27101/19;  Cass.   n.   22343/20;   Cass.   n.   9450/25)\npronunciandosi  in  materia  di  addizionale  provinciale  all\u0027accisa\nsull\u0027energia elettrica istituita dall\u0027art. 6 del decreto-legge n. 511\ndel 28 novembre 1988, norma del tutto sovrapponibile a quella di  cui\nsi discute e che ha dato luogo ad  ampissima  giurisprudenza,  i  cui\napprodi valgono anche per l\u0027addizionale all\u0027accise sul gas. \n    Considerata la natura di «altra imposta  indiretta»  su  prodotto\nsottoposto ad accisa, e\u0027 indiscutibile che essa - ai sensi  dell\u0027art.\n1, par.  2  direttiva  2008/118/CE  -  potesse  essere  adottata  dal\nlegislatore (nel rispetto delle  regole  di  imposizione  dell\u0027Unione\neuropea  applicabili  ai  fini  delle  accise  o  dell\u0027IVA   per   la\ndeterminazione della base imponibile, il calcolo, l\u0027esigibilita\u0027 e il\ncontrollo dell\u0027imposta) solo in vista di  finalita\u0027  specifiche,  nel\nsenso che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato\n«al fine di ridurre i costi  ambientali  specificamente  connessi  al\nconsumo di energia elettrica su cui grava l\u0027imposta in parola nonche\u0027\ndi promuovere  la  coesione  territoriale  e  sociale,  di  modo  che\nsussiste  un  nesso  diretto  tra   l\u0027uso   del   gettito   derivante\ndall\u0027imposta e la  finalita\u0027  dell\u0027imposizione  in  questione»  (CGUE\ncausa C-103/2017). Detta finalita\u0027 specifica, che non puo\u0027 essere  un\nobiettivo di  mero  bilancio,  deve  risultare  da  una  destinazione\nespressa  e  predeterminata  del  legislatore,  che  non  si  risolva\ntuttavia in una «semplice modalita\u0027  di  organizzazione  interna  del\nbilancio di uno  Stato  membro...  poiche\u0027  ogni  Stato  membro  puo\u0027\ndecidere  di  imporre,  a  prescindere  dalla  finalita\u0027  perseguita,\nl\u0027assegnazione  del  gettito  di  un\u0027imposta  al   finanziamento   di\ndeterminate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e\u0027 altresi\u0027 precisato\nche il rispetto della finalita\u0027 specifica puo\u0027  ravvisarsi  solo  ove\nl\u0027imposta sia concepita, per quanto riguarda  la  sua  struttura,  in\nmodo tale  da  influenzare  il  comportamento  dei  contribuenti,  ad\nesempio nel senso di scoraggiare  il  consumo  del  prodotto):  nella\nspecie, viceversa, nessuna destinazione socio-ambientale del  gettito\ne\u0027 stata contemplata per l\u0027Arisgan,  la  quale  -  anzi  -  e\u0027  stata\nadottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all\u0027art. 6,\ncomma 1 indica solo il «fine di attribuire  alle  regioni  a  statuto\nordinario una piu\u0027 ampia  autonomia  impositiva  in  adempimento  del\nprecetto di cui al secondo comma dell\u0027art. 119 della Costituzione». \n    Il contrasto con la citata direttiva comunitaria, del resto,  non\npuo\u0027 legittimare il  consumatore,  inciso  dall\u0027imposta  per  effetto\ndella rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo  del  tributo),\nad agire nei confronti del fornitore stesso per la ripetizione  delle\nsomme pagate a tale titolo. \n    Questa Corte ha per vero piu\u0027  volte  affermato  in  passato,  in\ncontroversie tra cliente e fornitore aventi ad oggetto la ripetizione\ndi somme versate a  titolo  di  addizionale  all\u0027accisa  sull\u0027energia\nelettrica, la possibilita\u0027 di disapplicare la normativa statale  alla\nluce della contrarieta\u0027 di questa con la direttiva  2008/118/CE:  pur\nriconosciuta alla  stessa  efficacia  meramente  verticale  e  dunque\nvincolante solo  per  gli  Stati  membri  nell\u0027esercizio  della  loro\npotesta\u0027  legislativa,  si  e\u0027  ritenuto  che  l\u0027interpretazione  del\ndiritto comunitario fornita  dalla  Corte  di  giustizia  U.E.  della\nmedesima   direttiva   sia    invece    immediatamente    applicabile\nnell\u0027ordinamento  interno  e  imponga   al   giudice   nazionale   di\ndisapplicare le disposizioni di tale ordinamento  che,  all\u0027esito  di\nuna corretta interpretazione, risultino in contrasto o  incompatibili\ncon essa. Va tuttavia ricordato  come  le  sentenze  della  Corte  di\ngiustizia UE  abbiano  efficacia  vincolante,  diretta  e  prevalente\nsull\u0027ordinamento  nazionale  non  in  quanto  creino  ex  novo  norme\ncomunitarie, bensi\u0027 in quanto ne indichino significato  e  limiti  di\napplicazione: esse  hanno  pur  sempre  carattere  interpretativo,  e\nproducono effetti nell\u0027ambito  dell\u0027intera  Comunita\u0027  europea  nella\nmisura in cui chiariscono l\u0027esatto significato  e  la  portata  della\nnorma  sovranazionale,  che  acquista   cosi\u0027   autorita\u0027   di   cosa\ninterpretata. Ne discende che le sentenze della  CGUE  interpretative\ndella direttiva 2008/118/CE non possono valere oltre i limiti  propri\ndelle direttive: non  constano,  peraltro,  pronunce  in  materia  di\nArisgan, e quelle in materia di addizionale  all\u0027accisa  sull\u0027energia\nelettrica non sono state rese  in  controversie  tra  privati  (cosi\u0027\nquelle nella causa C553/13 e nella causa C-103/17). \n    Ancora, sotto  altro  profilo,  la  disapplicazione  della  norma\nstatale e\u0027 stata disposta in controversie  tra  cliente  e  fornitore\nrilevando come quest\u0027ultimo addebiti in via di rivalsa sul primo  non\ngia\u0027  l\u0027imposta,  bensi\u0027  il   corrispondente   risultato   economico\nnell\u0027ambito, quindi, non del «rapporto di  imposta»  (che  intercorre\ntra fornitore ed amministrazione tributaria),  ma  del  «rapporto  di\nrivalsa»  (che  intercorre  tra  fornitore  e  consumatore   finale),\ncosicche\u0027 la distinzione ed autonomia dei due rapporti  precluderebbe\nal consumatore finale di  chiedere  direttamente  all\u0027amministrazione\nfinanziaria  il  rimborso  delle  accise  indebitamente  corrisposte,\ndiritto  che   spetta   unicamente   al   fornitore   nei   confronti\ndell\u0027amministrazione finanziaria ai sensi  dell\u0027art.  14  TU  Accise:\nl\u0027indebito (civilistico) oggetto di causa e la prospettata assenza di\ncausa  debendi   discenderebbero   dunque   dall\u0027illegittimita\u0027   del\n«rapporto  tributario»  intercorrente  tra  il  fornitore   (soggetto\npassivo dell\u0027imposta) e lo  Stato  (creditore  dell\u0027imposta)  che  ne\nrappresenta il presupposto, e in tale prospettiva l\u0027applicazione  del\ndiritto  comunitario  avverrebbe  in  via  «verticale»  (applicazione\npacificamente ammessa) e non in via «orizzontale».  Tale  valutazione\nsarebbe la medesima che va compiuta  nel  rapporto  tra  fornitore  e\nStato, ma nell\u0027ambito del rapporto di rivalsa essa avverrebbe in  via\nnon principale, ma meramente incidentale  ed  in  funzione  dei  suoi\nriflessi  sulla  legittimita\u0027  della   rivalsa   nei   termini   gia\u0027\nevidenziati. Si e\u0027 detto dunque che «il consumatore finale non chiede\nnei confronti del fornitore la disapplicazione  della  disciplina  di\ndiritto interno in materia di addizionale sulle accise per  contrasto\ncon il diritto unionale  sulla  base  di  una  inesistente  efficacia\norizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto\nla restituzione dell\u0027indebito pagamento da lui  eseguito;  la  natura\nindebita  del  pagamento   discende   dall\u0027illegittimita\u0027   dell\u0027atto\nimpositivo per contrarieta\u0027 della norma nazionale alla direttiva, nel\nsenso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore\nfinale l\u0027importo dell\u0027accisa, in  quanto  non  dovuta  dal  fornitore\nall\u0027ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l\u0027atto\nimpositivo illegittimo». Anche tale argomentare, tuttavia,  finirebbe\nper ammettere l\u0027efficacia della direttiva nel rapporto tra privati. \n    Tali tesi  sono  state  d\u0027altronde  definitivamente  superate  da\nquanto affermato dalla Corte di giustizia  europea  con  la  sentenza\nresa  l\u002711  aprile  2024  nella  causa   C-316/22   sulle   questioni\npregiudiziali  sollevate  dal  Tribunale  di  Como  in  ordine   alla\ndisapplicabilita\u0027  della   norma   interna   di   cui   all\u0027art.   6,\ndecreto-legge n. 511/1988 per contrasto con la direttiva  comunitaria\nnon tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale\nper ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. \n    Secondo la CGUE  «l\u0027art.  288,  terzo  comma,  TFUE  deve  essere\ninterpretato nel senso che esso  osta  a  che  un  giudice  nazionale\ndisapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che\nistituisce un\u0027imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,\nprecisa e  incondizionata  di  una  direttiva  non  trasposta  o  non\ncorrettamente  trasposta,  salvo  che  il  diritto  interno  disponga\ndiversamente o che l\u0027ente nei confronti del quale venga fatta  valere\nla contrarieta\u0027 di detta imposta  sia  soggetto  all\u0027autorita\u0027  o  al\ncontrollo dello Stato o disponga di  poteri  esorbitanti  rispetto  a\nquelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati». \n    Pacifica l\u0027inesistenza di una norma  nazionale  che  consenta  la\npretesa disapplicazione, i fornitori di gas naturale (e nella  specie\nEdison Energia S.p.a.) si pongono nel  rapporto  di  fornitura  quali\nordinari contraenti privati, senza che  ad  essi  siano  riconosciute\nspeciali facolta\u0027. La medesima sentenza -  equiparando  l\u0027impedimento\ndi fatto a quello giuridico ai fini dell\u0027effettivita\u0027 della tutela  -\nha altresi\u0027 riconosciuto al consumatore  finale,  che  ha  sopportato\nl\u0027onere economico supplementare derivante da un\u0027imposta  illegittima,\ndi agire per il rimborso  nei  confronti  dello  Stato,  proprio  sul\npresupposto dell\u0027impossibilita\u0027 giuridica per costui di  ottenere  la\ndisapplicazione  della  norma  sull\u0027imposta  ove  avesse  agito   nei\nconfronti del fornitore. E, in seguito alla suddetta  sentenza  della\nCorte di giustizia, la Corte di  cassazione  (ancora  in  materia  di\naddizionale all\u0027accisa sull\u0027energia  elettrica)  ha  riconosciuto  il\ndiritto del consumatore di agire per la ripetizione dell\u0027imposta  nei\nconfronti  dello  Stato  (Cass.  n.  21154/24;  Cass.  n.  24373/24),\nriaffermando il medesimo principio secondo cui  l\u0027impossibilita\u0027  per\nil consumatore finale di far valere l\u0027azione  di  indebito  oggettivo\nnei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare  la\nstessa  domanda  nei  confronti  dell\u0027Agenzia  delle  dogane  e   dei\nmonopoli. \n    Tutte  le  conclusioni  sopra  esposte,  del  resto,  sono  state\ncondivise dalla Corte costituzionale nella sentenza 15  aprile  2025,\nn.  43,  che  ha  dichiarato  incostituzionale  la  norma  istitutiva\ndell\u0027addizionale all\u0027accise sull\u0027energia elettrica. \n    Nella vigenza della disciplina sull\u0027Arisgan, pertanto, la domanda\ndi Unigra\u0027 S.r.l. nei confronti di  Edison  Energia  S.p.a.  dovrebbe\nessere respinta, rendendo rilevante la questione di costituzionalita\u0027\ndelle norme denunciate. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    La Corte d\u0027appello di Milano, visti l\u0027art. 23, legge n. 87/1953 e\nl\u0027art. 1, legge n. 71/1956; \n    ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  9  del  decreto\nlegislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,  istitutiva  dell\u0027addizionale\nregionale all\u0027accisa sul gas naturale insieme con l\u0027art. 10, comma 5,\ndecreto-legge n. 8/1993 (convertito  in  legge  n.  68/1993,  che  ha\nesteso l\u0027imposta regionale agli usi industriali), per  contrasto  con\nl\u0027art. 117, comma primo  della  Costituzione  e  l\u0027art.  1,  par.  2,\ndirettiva 2008/118/CE del Consiglio dell\u0027U.E.; \n    dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    sospende  il  procedimento  fino  alla  decisione   della   Corte\ncostituzionale; \n    manda  alla  cancelleria  per  le  prescritte  notificazioni  (al\nPresidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici\ne legislativi - Ufficio contenzioso, per la  consulenza  giuridica  e\nper i rapporti con la Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  Roma  -\nattigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche\u0027\nai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei\ndeputati). \n        Milano, 30 ottobre 2025 \n \n                        Il Presidente: Aponte","elencoNorme":[{"id":"64079","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"21/12/1990","data_nir":"1990-12-21","numero_legge":"398","descrizionenesso":"","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art9"},{"id":"64038","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/01/1993","data_nir":"1993-01-18","numero_legge":"8","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1993-01-18;8~art10"},{"id":"64078","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/03/1993","data_nir":"1993-03-19","numero_legge":"68","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-19;68"}],"elencoParametri":[{"id":"80433","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80434","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"","data_legge":"16/12/2008","articolo":"1","specificaz_art":"par.2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55223","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici - ASSOGAS","data_costit_part":"03/02/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55224","num_progressivo":"","nominativo_parte":"AIGET - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER","data_costit_part":"03/02/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55218","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Edison Energia spa","data_costit_part":"30/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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