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Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività - Denunciata compressione della libertà imprenditoriale poiché, qualora la prosecuzione dell’attività non sia più compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all’alternativa tra chiudere l’attività produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo - Disposizione che realizza un assetto irragionevole di interessi contrapposti, essendo dubbio che il mantenimento dei livelli di recettività del territorio possa esser perseguito imponendo una destinazione produttiva potenzialmente indeterminata nel tempo, che vincola il proprietario anche nel caso in cui venga meno la redditività dell’utilizzo - Previsione di un rigoroso vincolo che potrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal fare ingresso nel settore alberghiero, per timore di non poter dismettere o convertire l’attività intrapresa\u0026nbsp;- Misura inadeguata allo scopo di mantenere i livelli di recettività, poiché non può spingere la continuazione dell’impresa oltre la soglia dell’economicità della gestione - Previsione che ostacola mutamenti di titolarità e provoca la chiusura indefinita dell’attività, con abbandono del compendio immobiliare - Rigidità delle condizioni che, espropriando l’amministrazione di discrezionalità nel caso concreto, impedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi della proprietà che potrebbero realizzare una funzione di utilità sociale -\u0026nbsp;Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, non avendo il legislatore utilizzato il mezzo più mite tra quelli idonei al raggiungimento dello scopo - Incidenza sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene, che limitano le prerogative dominicali - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Previsione di un vincolo qualificabile come espropriativo, privo di un limite temporale e di un indennizzo, lesivo dei principi costituzionali in materia di espropriazione per motivi di interesse generale - Vincolo di destinazione che, anche qualora fosse qualificabile come conformativo del diritto di proprietà, sarebbe irragionevole e sproporzionato - Lesione della proprietà privata come tutelata sia sotto il profilo costituzionale che convenzionale - Violazione degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e","prima_parte":"River Park Hotel srl","prima_controparte":"Comune di Ameglia","altre_parti":"Comune di Ameglia","testo_atto":"N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 23 gennaio 2025 del Tribunale amministrativo  regionale\nper la Liguria sul ricorso proposto da River Park Hotel srl contro il\nComune di Ameglia. \n \nEdilizia e urbanistica  -  Turismo  -  Disciplina  urbanistica  degli\n  alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili\n  soggetti al vincolo di destinazione d\u0027uso ad albergo  -  Previsione\n  che costoro possono, in qualsiasi  momento,  presentare,  in  forma\n  individuale e/o aggregata, al comune  territorialmente  competente,\n  motivata  e  documentata  istanza  di  svincolo  per   sopravvenuta\n  inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze  del\n  mercato,  a  causa  dell\u0027impossibilita\u0027  oggettiva   a   realizzare\n  interventi di adeguamento complessivo dell\u0027immobile per sussistenza\n  di vincoli di diversa natura o a  causa  della  collocazione  della\n  struttura  in  ambiti  territoriali   inidonei   allo   svolgimento\n  dell\u0027attivita\u0027 alberghiera - Previsione  che  omette  di  stabilire\n  come condizione sufficiente ai fini  della  rimozione  del  vincolo\n  quella della insostenibilita\u0027 economica dell\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1  (Misure  per  la\n  salvaguardia e la  valorizzazione  degli  alberghi  e  disposizioni\n  relative  alla  disciplina  e  alla   programmazione   dell\u0027offerta\n  turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), art.  2,\n  comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA \n                           Sezione seconda \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 374 del  2024,  proposto  dalla  River  Park  Hotel\ns.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentato e difeso dagli  avvocati  Luciano  Barsotti  e  Sabrina\nMenichelli, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  registri  di\ngiustizia  e  domicilio  eletto  presso   lo   studio   dell\u0027avvocato\nMenichelli in Sarzana, piazza San Giorgio n. 26; \n    Contro il Comune di Ameglia, in persona del  sindaco  in  carica,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Matteo  Borello,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto\npresso il suo studio in Genova, via Roma n. 10/3b; \n    Per l\u0027annullamento, previa sospensiva, del  provvedimento  dell\u00278\nfebbraio 2024, prot.  2058,  del  responsabile  SUAP  del  Comune  di\nAmeglia, recante diniego della istanza di svincolo dalla destinazione\nalberghiera dell\u0027immobile di proprieta\u0027 della ricorrente, nonche\u0027  di\nogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa  la\nnota 27 febbraio 2022  del  responsabile  dell\u0027area  urbanistica  del\ncomune; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti l\u0027atto di costituzione in giudizio e la memoria del  Comune\ndi Ameglia; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  11  dicembre  2024  il\ndott.  Nicola  Pistilli  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1. Con ricorso notificato in data 5 aprile 2024 e  depositato  in\ndata 22 aprile 2024 la societa\u0027 ricorrente  ha  impugnato  l\u0027atto  in\nepigrafe indicato deducendo quanto segue. \n    1.1. La ricorrente e\u0027 proprietaria di un albergo sito in  Ameglia\n(SP) alla via Del Botteghino n. 17/H,  che  gestisce  a  partire  dal\nluglio 1993; la struttura e\u0027 attiva da  aprile  a  ottobre  e  occupa\ndieci dipendenti e due collaboratori. \n    Stante la concentrazione della richiesta alberghiera degli ultimi\nanni nei mesi di luglio e agosto,  la  societa\u0027  rappresenta  che  la\nstruttura necessiterebbe  di  un  ammodernamento  per  aumentarne  la\ncapacita\u0027 attrattiva; tuttavia, sulla base di  un  piano  industriale\nredatto da un professionista (doc. 5 della ricorrente) l\u0027investimento\nnon genererebbe ricavi idonei a garantire  la  convenienza  economica\ndell\u0027operazione. \n    Per tali ragioni,  la  ricorrente  ha  presentato  un\u0027istanza  di\nrimozione del vincolo di destinazione alberghiera, ai sensi dell\u0027art.\n2  della  legge  regionale  7  febbraio  2008,  n.  1,  chiedendo  la\ntrasformazione della struttura in una residenza  socio-sanitaria  per\nanziani,  dopo  aver  ottenuto  il  parere  favorevole   dell\u0027Azienda\nsanitaria regionale. \n    1.2. Con il  provvedimento  impugnato,  il  comune  ha  rigettato\nl\u0027istanza ritenendo che  non  sussistessero  le  condizioni  previste\ndalla   normativa   regionale,    che    richiede    alternativamente\nl\u0027impossibilita\u0027   di   realizzare    interventi    di    adeguamento\ndell\u0027immobile  per  l\u0027esistenza  di  vincoli  di   varia   natura   o\nl\u0027insistenza in un  ambito  territoriale  inidoneo  allo  svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 alberghiera. Inoltre il comune ha motivato il  rigetto\nrappresentando  l\u0027inadeguata  capacita\u0027  ricettiva   nel   territorio\nrispetto alla domanda e la mancata dimostrazione della necessita\u0027  di\nuna residenza socio-sanitaria. \n    2. Avverso il suddetto  provvedimento  la  ricorrente  affida  il\nricorso a plurimi motivi: essenzialmente, censura la violazione della\nlegge regionale, che,  in  ossequio  agli  articoli  41  e  42  della\nCostituzione, non puo\u0027 essere interpretata nel senso  di  imporre  la\nprosecuzione  dell\u0027attivita\u0027  oltre  il  limite   della   convenienza\neconomica; deduce inoltre il difetto di istruttoria  con  riferimento\nall\u0027assenza di capacita\u0027 ricettiva del territorio e  alla  necessita\u0027\ndella residenza socio-sanitaria. \n    3.  Costituitosi  in  giudizio,  il  comune  ribadisce   che   la\ncircostanza prospettata dalla ricorrente non e\u0027 prevista dalla  legge\nregionale come condizione  per  la  rimozione  del  vincolo;  inoltre\nevidenzia una serie di potenzialita\u0027 dell\u0027albergo, riporta  dati  sul\nriempimento dello stesso e sulla scarsita\u0027 di strutture ricettive nel\ncomune a fronte della crescente domanda nella zona. \n    4. Alla camera di consiglio dell\u00278 maggio 2024  parte  ricorrente\nha rinunciato alla sospensiva. Le parti  hanno  depositato  ulteriori\nmemorie e documenti in  vista  dell\u0027udienza  di  discussione  dell\u002711\ndicembre 2024, alla quale la causa e\u0027 stata chiamata e trattenuta  in\ndecisione. \n    5. Il Collegio dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale  della\nnormativa  regionale  sulla  base  della  quale  e\u0027   stato   emanato\nprovvedimento in questa sede gravato. \n    6. Al fine di evidenziare la rilevanza della  questione,  occorre\nconsiderare che la ricorrente ha chiesto  la  rimozione  del  vincolo\nalberghiero adducendo la  mancanza  di  convenienza  economica  nella\nprosecuzione dell\u0027attivita\u0027: piu\u0027 nel dettaglio, gli utili risultanti\ndagli ultimi esercizi (docc. 11-12-13  ricorrente)  sono  di  entita\u0027\nmodesta rispetto alle dimensioni  della  struttura  e  al  numero  di\noccupati; inoltre dal piano industriale redatto da un  professionista\nemerge l\u0027inopportunita\u0027 di realizzare gli investimenti  necessari  al\nrilancio della struttura, stante l\u0027esiguita\u0027 dei ricavi attesi. \n    Il comune ha rigettato l\u0027istanza  essenzialmente  richiamando  la\nnormativa   regionale,   che   non   contempla   quella   prospettata\ndall\u0027istante tra le condizioni alle quali e\u0027 consentito lo  svincolo.\nL\u0027art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008 cosi\u0027 dispone: \n        «1. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e\nper il periodo di vigenza dell\u0027elenco di cui  al  comma  1-ter,  sono\nsoggetti a specifico vincolo di destinazione d\u0027uso  ad  albergo,  con\ndivieto di  modificare  tale  destinazione  se  non  alle  condizioni\npreviste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le  relative\naree asservite e di pertinenza: \n          a) classificati albergo ed  in  esercizio  ai  sensi  della\nnormativa in materia; \n          b) gia\u0027 classificati albergo, la cui attivita\u0027 sia  cessata\nma che non siano stati oggetto d\u0027interventi di trasformazione in  una\ndiversa destinazione d\u0027uso; \n          c) in corso di realizzazione  in  forza  di  uno  specifico\ntitolo edilizio. (5) \n        1-bis. Il vincolo di cui al  comma  1  non  si  applica  agli\nimmobili e alle relative aree asservite e di pertinenza,  sedi  degli\nalberghi: \n          a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle,  con\ncapacita\u0027 ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un\nutilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o\ncon altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo  nel  caso\ndell\u0027unita\u0027 abitativa ad uso del titolare della  struttura  ricettiva\nstessa; \n          b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera  a)\ngia\u0027 classificati albergo e per i quali l\u0027attivita\u0027  alberghiera  sia\ncomunque cessata. \n        1-ter. I  comuni  effettuano  il  censimento  degli  alberghi\nassoggettati al vincolo di destinazione d\u0027uso ad albergo  di  cui  al\ncomma 1  e  approvano  l\u0027elenco  degli  immobili  vincolati  e  delle\nrelative aree asservite e di pertinenza. \n        2. I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al\ncomma  1  possono,  in  qualsiasi  momento,  presentare,   in   forma\nindividuale e/o aggregata,  al  comune  territorialmente  competente,\nmotivata e documentata  istanza  di  svincolo  con  riferimento  alla\nsopravvenuta inadeguatezza della struttura  ricettiva  rispetto  alle\nesigenze del mercato, basata su almeno una delle  seguenti  cause  ed\naccompagnata dalla specificazione della  destinazione  d\u0027uso  che  si\nintende insediare: \n          a) oggettiva  impossibilita\u0027  a  realizzare  interventi  di\nadeguamento complessivo  dell\u0027immobile,  a  causa  dell\u0027esistenza  di\nvincoli     monumentali,     paesaggistici,     architettonici     od\nurbanistico-edilizi non superabili,  al  livello  di  qualita\u0027  degli\nstandard alberghieri e/o  alla  normativa  in  materia  di  sicurezza\n(quali accessi, vie di fuga,  scale  antincendio  e  simili)  e/o  di\nabbattimento delle barriere architettoniche; \n          b) collocazione  della  struttura  in  ambiti  territoriali\ninidonei allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 alberghiera, con  esclusione\ncomunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano  a  prevalente\ndestinazione residenziale e degli  immobili  collocati  nella  fascia\nentro 300 metri dalla costa». \n    6.1.   L\u0027applicazione   della   disposizione   appena   riportata\ncondurrebbe alla reiezione del ricorso, in quanto la societa\u0027 non  ha\ndedotto, in sede di istanza di svincolo,  una  delle  due  condizioni\ncontemplate dal legislatore ragionale, limitandosi ad  allegare,  nei\ntermini anzidetti, l\u0027impossibilita\u0027 di ricavare un  congruo  profitto\ndalla prosecuzione dell\u0027attivita\u0027. \n    6.2. Al contrario, in  caso  di  declaratoria  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma, quantomeno nella parte in cui non prevede\ncome condizione sufficiente  ai  fini  della  rimozione  del  vincolo\nquella    della    insostenibilita\u0027     economica     dell\u0027attivita\u0027,\nl\u0027amministrazione  ed   eventualmente   il   giudice   amministrativo\nsarebbero  chiamati  a  effettuare  un  vaglio  sulla  ricorrenza  in\nconcreto di tale circostanza. \n    7. Quanto alla non manifesta  infondatezza  della  questione,  il\nCollegio dubita della compatibilita\u0027  dell\u0027art.  2,  comma  2,  della\nlegge regionale n. 1 del 2008 con gli articoli 3, 41, 42, 117,  comma\n1, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 protocollo addizionale  CEDU,\ne 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. \n    7.1. Iniziando dal possibile contrasto  con  il  principio  della\nlibera  iniziativa  economica,  per  il  carattere  irragionevole   e\nsproporzionato  dei  limiti   frapposti   alla   stessa,   e\u0027   utile\nripercorrere alcuni capisaldi fissati in materia  dal  giudice  delle\nleggi, particolarmente utili a decifrare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Tribunale intende sollevare. \n    Anzitutto, «uno degli aspetti caratterizzanti della  liberta\u0027  di\niniziativa economica  e\u0027  costituito  dalla  possibilita\u0027  di  scelta\nspettante all\u0027imprenditore: scelta dell\u0027attivita\u0027 da svolgere,  delle\nmodalita\u0027 di reperimento dei capitali, delle forme di  organizzazione\ndella stessa attivita\u0027, dei sistemi di  gestione  di  quest\u0027ultima  e\ndelle tipologie di corrispettivo. Se, dunque, legittimamente in  base\na quanto previsto all\u0027art. 41 della Costituzione, il legislatore puo\u0027\nintervenire a limitare e conformare la liberta\u0027 d\u0027impresa in funzione\ndi tutela della concorrenza [...] il perseguimento di tale  finalita\u0027\nincontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria\nconsiderazione  di  tutti  gli  interessi  coinvolti.   La   liberta\u0027\nd\u0027impresa non puo\u0027 subire infatti, nemmeno in  ragione  del  doveroso\nobiettivo di piena  realizzazione  dei  principi  della  concorrenza,\ninterventi  che  ne  determinino  un   radicale   svuotamento,   come\navverrebbe  nel  caso  di  un  completo  sacrificio  della   facolta\u0027\ndell\u0027imprenditore   di   compiere   le   scelte   organizzative   che\ncostituiscono tipico oggetto della stessa attivita\u0027 d\u0027impresa» (Corte\nCostituzionale, 23 novembre 2021, n. 218). \n    Siffatta liberta\u0027 «riguarda non  soltanto  la  fase  iniziale  di\nscelta  dell\u0027attivita\u0027,  ma  anche  i  successivi  momenti  del   suo\nsvolgimento» (Corte Costituzionale, 23 aprile 1965, n. 30). \n    La Consulta ha «costantemente negato che sia  \"configurabile  una\nlesione della liberta\u0027 d\u0027iniziativa economica allorche\u0027 l\u0027apposizione\ndi  limiti  di  ordine  generale   al   suo   esercizio   corrisponda\nall\u0027utilita\u0027 sociale\", oltre, ovviamente, alla protezione  di  valori\nprimari attinenti alla persona umana, ai sensi dell\u0027art. 41,  secondo\ncomma, della Costituzione, purche\u0027, per  un  verso,  l\u0027individuazione\ndell\u0027utilita\u0027 sociale\"non appaia arbitraria\" e, \"per altro verso, gli\ninterventi  del  legislatore  non  la  perseguano   mediante   misure\npalesemente incongrue, ed in ogni caso che  l\u0027intervento  legislativo\nnon sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi\u0027\nelevato da indurre la funzionalizzazione dell\u0027attivita\u0027 economica  di\ncui  si  tratta  sacrificandone  le   opzioni   di   fondo\"»   (Corte\nCostituzionale, 31 marzo 2015, n. 56). \n    Particolarmente  calzante  risulta,  infine,  la   pronuncia   23\nnovembre 2021, n. 47, per l\u0027esplicito  riconoscimento  che  i  limiti\nalla liberta\u0027 d\u0027impresa possono essere assoggettati a una verifica di\nproporzionalita\u0027   e   ragionevolezza.   Se   «uno   degli    aspetti\ncaratterizzanti della liberta\u0027 di iniziativa economica e\u0027  costituito\ndalla   possibilita\u0027   di   scelta    spettante    all\u0027imprenditore»,\nquest\u0027ultima «non puo\u0027 subire [...] interventi che ne determinino  un\nradicale  svuotamento,  come  avverrebbe  nel  caso  di  un  completo\nsacrificio della facolta\u0027 dell\u0027imprenditore  di  compiere  le  scelte\norganizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attivita\u0027\nd\u0027impresa». Per affermare il carattere irragionevole e sproporzionato\ndella disposizione in quella sede censurata, la Corte ha  valorizzato\nalcuni indici: l\u0027oggettiva consistenza delle restrizioni, la  mancata\n«differenziazione o graduazione in ragione di elementi rilevanti»  e,\ninfine, l\u0027omessa considerazione dell\u0027interesse dei  destinatari,  che\nhanno pianificato le proprie strategie sulla base di una  regolazione\nmeno rigida o addirittura priva di limitazioni. \n    7.2. Nel caso  di  specie,  la  compressione  della  liberta\u0027  di\niniziativa non  risulta  aderente  ai  corollari  della  liberta\u0027  di\niniziativa economica, in quanto la legislazione regionale  assoggetta\nla facolta\u0027 di svincolo alla inadeguatezza della  struttura,  qualora\nquest\u0027ultima sia attribuibile a una delle  due  seguenti  cause:  «a)\noggettiva  impossibilita\u0027  a  realizzare  interventi  di  adeguamento\ncomplessivo  dell\u0027immobile,  a  causa   dell\u0027esistenza   di   vincoli\nmonumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non\nsuperabili, al livello di qualita\u0027  degli  standard  alberghieri  e/o\nalla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie  di  fuga,\nscale antincendio  e  simili)  e/o  di  abbattimento  delle  barriere\narchitettoniche;  b)   collocazione   della   struttura   in   ambiti\nterritoriali inidonei allo  svolgimento  dell\u0027attivita\u0027  alberghiera,\ncon esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano\na prevalente destinazione residenziale  e  degli  immobili  collocati\nnella fascia entro 300 metri dalla costa». \n    Cio\u0027 significa che, al di fuori del  caso  in  cui  la  struttura\ninsiste in un ambito astrattamente inidoneo all\u0027attivita\u0027  ricettiva,\nl\u0027incapacita\u0027 di far fronte alle esigenze del mercato non puo\u0027 di per\nse\u0027 giustificare la cessazione del vincolo, ma  solo  in  quanto  sia\nriconducibile all\u0027impossibilita\u0027 assoluta  di  realizzare  interventi\nper la sussistenza di vincoli di  varia  natura.  Si  tratta  di  una\ncompressione notevole della liberta\u0027 imprenditoriale, posto  che  nel\ncaso in cui la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 non sia  piu\u0027  compatibile\ncon lo scopo, tipico dell\u0027impresa, di conseguimento del profitto,  il\ntitolare si verrebbe a  trovare  dinanzi  all\u0027alternativa  secca  tra\nchiudere l\u0027attivita\u0027 in perdita e cedere il compendio produttivo. \n    7.3. Giunti a questo punto,  il  Collegio  ritiene  che  non  sia\npraticabile, a  fronte  dell\u0027inequivocabile  tenore  letterale  della\ndisposizione,  la  strada  di  un\u0027interpretazione  costituzionalmente\nconforme senza fuoriuscire dal  perimetro  semantico  dell\u0027enunciato,\nche segna il limite  di  ogni  tentativo  ermeneutico  (tra  le  piu\u0027\nrecenti Corte costituzionale, 10 novembre 2023,  n.  46).  Anzitutto,\nsul piano testuale, non vi sono dubbi sul fatto che  l\u0027impossibilita\u0027\ndi adeguamento della struttura al livello di qualita\u0027 degli  standard\nalberghieri  o  alla  normativa  in  materia  di   sicurezza   e   di\nabbattimento   delle   barriere    architettoniche    debba    essere\nriconducibile solo  ed  esclusivamente  all\u0027esistenza  di  una  delle\ntipologie di vincoli enumerati dalla disposizione.  Tale  conclusione\ne\u0027 rafforzata, adoperando il canone  dell\u0027interpretazione  storica  e\nsistematica, dalla considerazione che la  legge  regionale  18  marzo\n2013, n. 4, intervenuta a novellare l\u0027originaria  versione  dell\u0027art.\n2,  comma  2,  ha  eliminato  il   riferimento   alla   «sopravvenuta\ninadeguatezza  a  mantenere  la  presenza  sul  mercato  dell\u0027offerta\nricettiva  e  alla  non  sostenibilita\u0027  economica   della   stessa»,\naccentuando l\u0027intenzione del legislatore di scindere ogni legame  tra\nla   possibilita\u0027   di   svincolo   e   la   convenienza    economica\ndell\u0027attivita\u0027. \n    7.4. La  rigidita\u0027  della  disposizione  emerge  anche  sotto  il\nprofilo della durata temporale del vincolo  (gia\u0027  censurata,  seppur\nsotto un profilo parzialmente diverso, da  Corte  costituzionale,  28\ngennaio  1981,  n.  4).  Quanto  alla  prima  delle  due  condizioni,\nl\u0027impossibilita\u0027 assoluta di  realizzare  interventi  di  adeguamento\nalla normativa vincolistica rappresenta un\u0027eventualita\u0027 che  potrebbe\nnon verificarsi mai in un arco  temporale  nel  quale  usualmente  un\noperatore di mercato pianifica le  strategie  di  investimento:  dopo\nl\u0027avvio dell\u0027attivita\u0027 potrebbe passare un periodo  indefinito  senza\nche intervengano modificazioni a uno dei regimi vincolistici indicati\ndalla disposizione. Riguardo alla  collocazione  della  struttura  in\nterritorio inidoneo allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027  alberghiera,  se\nsi pone mente alla  cospicua  eccezione  degli  ambiti  «storici,  di\nquelli in ambito urbano  a  prevalente  destinazione  residenziale  e\ndegli immobili collocati nella fascia entro 300 metri  dalla  costa»,\nnonche\u0027  alla  conformazione  del  territorio   ligure,   all\u0027elevata\nurbanizzazione dei tratti costieri e alla vocazione turistica che  lo\ncaratterizza  pressoche\u0027   indistintamente,   la   ricorrenza   della\ncondizione risulta piuttosto rara. \n    7.5.  In  tal  modo,  la   disposizione   realizza   un   assetto\nirragionevole degli interessi contrapposti, in quanto e\u0027  dubbio  che\nlo scopo di mantenimento dei livelli di ricettivita\u0027  del  territorio\npossa essere perseguito mediante l\u0027imposizione  di  una  destinazione\nproduttiva potenzialmente indeterminata nel tempo,  che  astringe  il\nproprietario anche nel  caso  in  cui  venga  meno  la  reddittivita\u0027\ndell\u0027utilizzo. Al contrario, la presenza di un vincolo cosi\u0027 rigoroso\npotrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal  fare  ingresso\nnel settore alberghiero  per  il  timore  di  non  poter  agevolmente\ndismettere o convertire l\u0027attivita\u0027 intrapresa. \n    E\u0027 persino dubitabile che la misura si riveli adeguata allo scopo\nperseguito, quello di mantenere i livelli di ricettivita\u0027, posto  che\nda un  lato  non  puo\u0027  fisiologicamente  spingere  la  continuazione\ndell\u0027impresa  oltre  la  soglia  dell\u0027economicita\u0027  della   gestione,\ndall\u0027altro rischia di ostacolare mutamenti di titolarita\u0027 e provocare\nla chiusura definitiva dell\u0027attivita\u0027, con conseguente abbandono  del\ncompendio immobiliare. \n    Inoltre,   la   rigidita\u0027    delle    condizioni,    espropriando\nl\u0027amministrazione di  qualsiasi  discrezionalita\u0027  nell\u0027apprezzamento\ndel caso concreto, reca con se\u0027 ulteriori  conseguenze.  Da  un  lato\nimpedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi ai  quali\nsi puo\u0027 riconoscere a pieno titolo la realizzazione di  una  funzione\ndi  «utilita\u0027  sociale»  prescritta  dall\u0027art.  41,  comma  2,  della\nCostituzione: si pensi alla destinazione proposta  dalla  ricorrente,\nconsistente in una residenza socio-sanitaria per anziani.  Dall\u0027altro\npreclude di considerare le peculiarita\u0027  della  singola  struttura  e\nl\u0027interesse    del    destinatario,    che    nella    pianificazione\ndell\u0027investimento probabilmente ha anche contemplato la  possibilita\u0027\ndi utilizzi diversi dell\u0027immobile sulla base della normativa  vigente\nall\u0027epoca   dell\u0027acquisto   o    della    successiva    realizzazione\ndell\u0027albergo. \n    Si tratta di considerazioni che mettono in luce come la norma non\npossa  superare  il   vaglio   in   termini   di   ragionevolezza   e\nproporzionalita\u0027, posto che il legislatore regionale non sembra  aver\naccordato «preferenza al  \"mezzo  piu\u0027  mite\"  fra  quelli  idonei  a\nraggiungere  lo  scopo,  scegliendo,   fra   i   vari   strumenti   a\ndisposizione, quello  che  determina  il  sacrificio  minore»  (Corte\ncostituzionale, n. 218 del 2021, cit.). \n    7.8. Anche uno sguardo all\u0027abrogata normativa statale e ad  altre\nleggi  regionali  consente   di   apprezzare   la   rigidita\u0027   della\ndisposizione in esame. \n    L\u0027art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abrogata dalla legge\n29 marzo 2001, n. 135, cosi\u0027 disponeva: «il vincolo  di  destinazione\npuo\u0027 essere rimosso su  richiesta  del  proprietario  solo  se  viene\ncomprovata la non convenienza  economico-produttiva  della  struttura\nricettiva  e  previa  restituzione  di  contributi   e   agevolazioni\npubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove  lo\nsvincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato». \n    In Campania, l\u0027art. 5 della legge regionale 28 novembre 2000,  n.\n16, come modificato dall\u0027art. 1, comma 76, della  legge  regionale  7\nagosto 2014, n. 16: «Il vincolo di destinazione puo\u0027  essere  rimosso\nsu richiesta del  proprietario,  solo  se  viene  comprovata  la  non\nconvenienza economica-produttiva della struttura ricettiva  e  previa\nrestituzione di contributi ed  agevolazioni  pubbliche  eventualmente\npercepite ai fini della costruzione o ristrutturazione  dell\u0027immobile\nsu cui grava il vincolo». \n    In Emilia Romagna, gli articoli 2 e 3  della  legge  regionale  9\naprile 1990, n. 28, condizionano la rimozione del vincolo  alla  «non\nconvenienza economica» dell\u0027attivita\u0027. \n    Nelle Marche, l\u0027art. 73 della legge regionale 11 luglio 2006,  n.\n9, modificato dall\u0027art. 56 della legge regionale 2  luglio  2020,  n.\n28, prevede un vincolo di dieci  anni  per  gli  immobili  che  hanno\nbeneficiato di  contributi  regionali,  che  puo\u0027  essere  cancellato\n«quando sia dimostrata l\u0027impossibilita\u0027 o la non  economicita\u0027  della\ndestinazione delle opere». \n    8. La panoramica delle discipline analoghe di altre regioni offre\nlo spunto per passare ad illustrare un ulteriore profilo di possibile\nincostituzionalita\u0027 della disposizione in rilievo,  segnatamente  per\ncontrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera l), e 42, comma 2. \n    8.1. Nella misura in  cui  impone  sull\u0027immobile  un  vincolo  di\ndestinazione produttiva rimuovibile solo a particolari condizioni, la\ndisciplina realizza una compressione considerevole delle facolta\u0027  di\ngodimento del bene, in quanto anche in tal caso - come gia\u0027 visto  in\nmerito alle scelte imprenditoriali - il titolare che non reputi  piu\u0027\nconveniente  l\u0027uso  alberghiero  si  troverebbe  costretto  a  cedere\nl\u0027attivita\u0027. \n    Considerato il grado di limitazione che la facolta\u0027 di  godimento\nsubisce - e, seppur indirettamente, anche quella di disposizione - la\nnorma sembra porsi in contrasto  con  il  riparto  costituzionale  di\ncompetenze, che  assegna  l\u0027«ordinamento  civile»  alla  legislazione\nstatale. \n    8.2. Nel tentativo di ricostruire  i  limiti  di  intervento  del\nlegislatore regionale sul  diritto  di  proprieta\u0027,  la  sentenza  n.\ndell\u002711 luglio 1989, n. 391 (alla quale  ha  fatto  seguito,  tra  le\naltre, la sentenze 7 novembre 1994, n.  379)  ha  stabilito  che  «la\npreclusione al potere legislativo  regionale  di  interferenze  nella\ndisciplina dei diritti soggettivi riguarda i profili civilistici  dei\nrapporti da cui derivano, cioe\u0027 i modi di acquisto e di estinzione, i\nmodi di accertamento, le regole sull\u0027adempimento delle obbligazioni e\nsulla  responsabilita\u0027  per  inadempimento,   la   disciplina   della\nresponsabilita\u0027 extracontrattuale, i limiti dei diritti di proprieta\u0027\nconnessi ai rapporti di vicinato, e via  esemplificando.  Per  quanto\nattiene, invece,  alla  normazione  conformativa  del  contenuto  dei\ndiritti di proprieta\u0027 allo scopo di assicurarne la funzione  sociale,\nla riserva di legge stabilita dall\u0027art. 42  della  Costituzione  puo\u0027\ntrovare attuazione anche in leggi regionali, nell\u0027ambito,  s\u0027intende,\ndelle materie indicate dall\u0027art. 117». \n    8.3. Dopo la riforma  costituzionale  del  Titolo  V,  l\u0027apertura\ndella Corte costituzionale a uno spazio  di  intervento  del  diritto\nregionale e\u0027 stata molto cauta. \n    La sentenza 21 dicembre 2016, n. 283, muove  dalla  premessa  che\n«la disciplina dei  rapporti  privatistici  puo\u0027  subire  un  qualche\nadattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia\ndi competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che\nvale  a  soddisfare  il  rispetto   del   richiamato   principio   di\neguaglianza» (cosi\u0027 gia\u0027  sentenza  6  novembre  2001,  n.  352)  per\nfissare   alcune   «condizioni    imprescindibili»    dell\u0027intervento\nregionale: «1) la sua marginalita\u0027, 2) la connessione con una materia\ndi  competenza  regionale  e  3)  il  rispetto   del   principio   di\nragionevolezza». \n    Sulla scia tracciata  da  tali  arresti  si  inserisce  anche  la\nsentenza  12  luglio  2019,  n.  175:  dopo  aver  ribadito  che  «il\nlegislatore regionale ben puo\u0027 conformare anche le facolta\u0027 spettanti\nai  privati,  allo  scopo   di   salvaguardare   interessi   pubblici\nsovraordinati e di delineare un assetto  complessivo  e  unitario  di\ndeterminate  zone,  rispettoso  delle  peculiarita\u0027   dei   territori\ncoinvolti», la pronuncia non ritiene conforme  al  riparto  delineato\ndalla Carta una disposizione regionale  che  «non  interviene  su  un\naspetto specifico correlato al governo del territorio, ma  incide  su\nun potere, tradizionalmente oggetto di codificazione, e  si  prefigge\ndi regolarne il contenuto sostanziale» e che, «con  una  formulazione\ndi notevole latitudine, esclude in via generale una facolta\u0027  che  il\ncodice civile considera, per contro, parte integrante del diritto  di\nproprieta\u0027». \n    8.4. Inquadrata alla luce delle direttive appena  ripercorse,  la\ndisposizione regionale che si sottopone al vaglio della Corte  incide\nsulle facolta\u0027 di godimento e di disposizione  in  modo  da  limitare\nsignificativamente le prerogative dominicali  riconosciute  dall\u0027art.\n832 del codice civile. Pur nell\u0027esercizio delle competenze in materia\ndi turismo, il legislatore regionale sembra essersi  spinto  oltre  i\nconfini tracciati dalle  sentenze  della  Corte  costituzionale,  che\nammettono un marginale intervento conformativo, dettando  invece  una\ndisciplina   in   grado   di   comprimere   in   maniera   penetrante\nl\u0027esplicazione del diritto. Dal punto  di  vista  del  godimento,  il\nproprietario subisce l\u0027imposizione di un unico  utilizzo  produttivo,\ndal quale puo\u0027 affrancarsi alle stringenti condizioni gia\u0027 viste.  La\nfacolta\u0027 di disposizione risulta  a  sua  volta  condizionata  in  un\nduplice senso, seppur indirettamente: anzitutto, il proprietario  che\nnon reputi piu\u0027  conveniente  la  prosecuzione  dell\u0027attivita\u0027  sara\u0027\ncostretto a cedere il bene o a  garantirne  il  godimento  ad  altri;\nnella  prima  eventualita\u0027,  il  valore  del  compendio   immobiliare\nrisentirebbe non poco del vincolo sullo stesso gravante. \n    9. Quest\u0027ultima notazione induce il  Collegio  a  dubitare  della\ndisposizione sotto il profilo della  compatibilita\u0027  con  l\u0027art.  42,\ncomma 3, della Costituzione. \n    9.1. Al Tribunale e\u0027 nota la tradizionale distinzione tra vincoli\nespropriativi e vincoli conformativi della proprieta\u0027, che ha trovato\ncompiuta sistematizzazione, tra le altre, nella sentenza della  Corte\ncostituzionale 20 maggio 1999,  n.  179.  Verosimilmente  in  ragione\ndell\u0027applicazione generalizzata e dell\u0027attuazione della  destinazione\nad opera del privato, il vincolo alberghiero e\u0027 stato ricondotto alla\nseconda delle due categorie dalle poche pronunce che si sono occupate\ndell\u0027inquadramento dell\u0027istituto (ad es. Consiglio di Stato,  Sezione\nIV, 12 marzo 2009, n. 1468). \n    9.2. Nondimeno, alcune peculiarita\u0027 del vincolo  configurato  dal\nlegislatore ligure possono indurre a una diversa prospettazione. \n    Anzitutto, nella nota sentenza 29 maggio 1968, n.  55,  la  Corte\ncostituzionale  ha  definito  come  espropriativi  quegli  «atti   di\nimposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano  tanto\nad una traslazione totale o  parziale  del  diritto,  quanto  ad  uno\nsvuotamento di rilevante entita\u0027 ed incisivita\u0027  del  suo  contenuto,\npur rimanendo intatta l\u0027appartenenza del diritto».  Sulla  penetrante\ncompressione della facolta\u0027 d\u0027uso introdotta dalla legge regionale si\ne\u0027 gia\u0027 detto in precedenza. \n    Secondariamente, «il venir meno o una  penetrante  incisione  del\n[...] valore di scambio» del bene  si  configura  come  un  ulteriore\nindice  apprezzato   dalla   Corte   per   affermare   il   carattere\nespropriativo  del  vincolo,  in  alternativa  alla  incisione  delle\nfacolta\u0027 annesse al diritto di proprieta\u0027 (Corte  costituzionale,  20\ngennaio  1966,  n.  6).  Anche  in  merito  a  tale  aspetto,  si  e\u0027\nevidenziato che la  destinazione  impressa  sul  bene  si  ripercuote\ninevitabilmente   sul   valore   dello   stesso   in   un   eventuale\ncompravendita. \n    Alla compressione delle prerogative dominicali non si  accompagna\npoi alcuna limitazione temporale e, come gia\u0027 visto, la  possibilita\u0027\ndi rimozione e\u0027 legata a condizionalita\u0027 indipendenti dalla sfera  di\ncontrollo del proprietario. \n    Tali caratteristiche hanno  indotto  il  Supremo  consesso  della\ngiustizia amministrativa,  che  si  e\u0027  pronunciato  in  merito  alla\nprevisione del legislatore ligure, a paventare  la  possibilita\u0027  che\n«un vincolo stringente nella destinazione  ed  indefinito  nel  tempo\npossa costituire un intervento di fatto espropriativo» (Consiglio  di\nStato, Sezione IV, 23 novembre 2018, n. 6626, che solleva dubbi anche\nin  merito  alla  compatibilita\u0027  con  la  liberta\u0027   di   iniziativa\neconomica). \n    In definitiva, non essendo previsto un limite temporale ne\u0027 un in\nindennizzo (tra le tante,  Corte  costituzionale,  n.  55  del  1968,\ncit.),   nell\u0027eventualita\u0027   in   cui   si   attribuisca    carattere\nespropriativo al vincolo in questione, sarebbe evidente il  contrasto\ncon l\u0027art. 42, comma 3, della Costituzione. \n    10.  Tuttavia  -  questo  costituisce  l\u0027ultimo  profilo  che  il\nCollegio intende sottoporre alla Corte -, anche  qualora  si  ritenga\nche il vincolo di destinazione sia piu\u0027 propriamente annoverabile tra\nquelli conformativi del diritto di proprieta\u0027, si pone,  analogamente\na quanto visto con riferimento alla liberta\u0027 di iniziativa economica,\nun problema di  proporzionalita\u0027  e  ragionevolezza  dei  limiti.  La\ndisposizione si espone a un contrasto con gli articoli 3 e 42,  comma\n2, della  Costituzione,  nonche\u0027  con  l\u0027art.  117,  comma  1,  della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 1 del protocollo addizionale  alla\nCEDU. \n    Infatti, pur ponendosi al di fuori della  nozione  di  privazione\ndella proprieta\u0027 («deprivation of property»),  contemplata  dall\u0027art.\n1,  paragrafo  1,  del  protocollo,   le   misure   che   determinano\nun\u0027ingerenza  nell\u0027utilizzo  del  bene  («control  of  use»)   devono\nrisultare necessarie per la realizzazione di un  interesse  generale,\ncome lo stesso paragrafo 2 esplicitamente richiede,  e  proporzionate\nrispetto allo scopo avuto di mira (tra le altre si veda  la  sentenza\nLindheim e altri contro Norvegia, 12 giugno 2012). Sotto quest\u0027ultimo\naspetto, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo  ha  tradizionalmente\naffermato  che,  per  poter  riflettere  un  equo  bilanciamento  tra\nl\u0027interesse generale e il diritto individuale,  la  misura  non  deve\ntradursi in un onere eccessivo («excessive burden»)  per  il  singolo\n(ad esempio James e altri comma Regno Unito, 21 febbraio 1986). \n    Si richiamano,  tal  proposito,  tutte  le  considerazioni  sopra\nesposte, che inducono a dubitare che il legislatore regionale si  sia\nconformato ai canoni della necessita\u0027 e del minore  sacrificio  nella\nscelta dello strumento piu\u0027 adeguato  al  perseguimento  dello  scopo\navuto di mira (supra, § 7.5). \n    11. Alla luce di quanto esposto, deve essere rimessa  alla  Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027art. 1  della  legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.\n87, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2,\ndella legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, nei sensi di cui\nin motivazione, con riferimento agli articoli 3, 41, 42,  117,  comma\n1, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 protocollo  addizionale  alla\nCEDU, e art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. \n    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio\ne la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  affinche\u0027  si\npronunci sulla questione. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione\nseconda): \n        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2,  della\nlegge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, con  riferimento  agli\narticoli 3, 41, 42, 117, comma 1, quest\u0027ultimo in relazione  all\u0027art.\n1 protocollo addizionale CEDU, e 117,  comma  2,  lettera  l),  della\nCostituzione, nei sensi di cui in motivazione; \n        Dispone la sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale; \n        Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite all\u0027esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la\npresente pronuncia; \n        Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la  presente\nordinanza sia notificata alle parti  e  al  presidente  della  giunta\nregionale della Liguria e  comunicata  al  presidente  del  consiglio\nregionale della Liguria. \n    Cosi\u0027 deciso in Genova nella camera di consiglio  del  giorno  11\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Luca Morbelli, Presidente; \n        Angelo Vitali, consigliere; \n        Nicola Pistilli, referendario, estensore. \n \n                       Il Presidente: Morbelli \n \n \n                                                L\u0027estensore: Pistilli","elencoNorme":[{"id":"62312","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrli","denominaz_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"07/02/2008","data_nir":"2008-02-07","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78913","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78914","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78915","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78961","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78916","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78917","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. l)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78918","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000047","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54468","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Ameglia","data_costit_part":"07/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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