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BROLCU57M59B157V pec:\nlucia.bora@postacert.toscana.it) e dall\u0027Avv. Barbara Mancino (C.F.\nMNCBBR72S68D612E - pec: barbara.mancino@postacert.toscana.it - fax\n055-4384747) dell\u0027Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato\npresso lo studio dell\u0027Avv. Marcello Cecchetti, (C.F.\nCCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;\nPEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) \n Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per\nla dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027 art. 1, comma\n13 primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui pone a carico del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 gli\ninvestimenti destinati alla realizzazione del programma denominato\n«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia\u0027 finanziati a carico del\nFondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117 terzo\ncomma, 118 119 primo, secondo e quarto comma Cost, nonche\u0027 degli\narticoli 5 e 120 Cost. in relazione al principio di leale\ncollaborazione. \n In data 30 aprile 2024 e\u0027 stata pubblicata, nella Gazzetta\nUfficiale n. 100, S.O. n. 19, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di\nconversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori\ndisposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa\ne resilienza (PNRR).» \n In particolare, l\u0027art. 1, 13 comma, al primo periodo dispone:\n«Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma\ndenominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia\u0027 finanziati\na carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e\nresilienza di cui all\u0027art. 1, comma 2, lettera e), numero 2), del\ndecreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni\ndalla legge 1° luglio 2021 n. 101, ad esclusione di quelli delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania, sono\nposti a carico del finanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11\nmarzo 1988, n. 67.» \n Tale previsione e\u0027 lesiva delle competenze regionali per i\nseguenti motivi di \n \n Diritto \n \n 1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027 art. 1, comma 13, primo\nperiodo del decreto legge n. 19/2024 convertito in legge 29 aprile\n2024, n. 56, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118, 119\nprimo, secondo e quarto comma Cost., nonche\u0027 degli articoli 5 e 120\nCost., in relazione al principio di leale collaborazione. \n 1.a) Per raggiungere le finalita\u0027 del Piano nazionale di\nripresa e resilienza (PNRR), l\u0027Italia ha approvato il Piano nazionale\nper gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge n. 59\ndel 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101\ndel 1° luglio 2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti\nall\u0027interno del relativo decreto del Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative\ne le risorse del PNRR. \n 1.b) In base alla disposizione impugnata, la programmazione\ndegli interventi destinati all\u0027adeguamento antisismico degli ospedali\ne ricadenti nella linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e\nsostenibile» del PNC, originariamente finanziati con le risorse del\ncitato Fondo nazionale complementare al PNRR, vengono adesso posti a\ncarico dei fondi di cui all\u0027art. 20 della legge n. 67/1988 e, piu\u0027\nprecisamente, di quelle risorse gia\u0027 assegnate alle Regioni (con\nlegge di bilancio). \n L\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha autorizzato\nl\u0027esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di\nristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del\npatrimonio sanitario pubblico, stanziando una dotazione iniziale, poi\nvia via rifinanziata negli anni. Le ultime leggi di rifinanziamento\ndel fondo hanno anche previsto una ripartizione delle ulteriori\nrisorse tra le Regioni (legge 27 dicembre 2019, n. 160; legge 27\ndicembre 2020, n. 178; legge 30 dicembre 2021, n. 234) e la Toscana,\ncome la quasi totalita\u0027 delle altre Regioni, dispone ad oggi di un\npacchetto di risorse programmabili per interventi di edilizia\nsanitaria e ammodernamento tecnologico. L\u0027iter per il perfezionamento\ndella programmazione regionale e\u0027 stabilito nell\u0027Accordo tra il\nGoverno, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla\nsemplificazione delle procedure per l\u0027attivazione dei programmi di\ninvestimento in sanita\u0027, sancito in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento\ne Bolzano in data 19 dicembre 2002 e integrato nel 2008. \n La Regione approva con delibera di Giunta l\u0027elenco degli\ninterventi programmati e da inserire nell\u0027accordo di programma,\nunitamente ai relativi importi, articolati in costo complessivo\ndell\u0027intervento, finanziamento statale fino al 95% e quota di\ncofinanziamento minimo del 5%. La delibera regionale viene inviata al\nMinistero della salute corredata da tutta la documentazione di\ndettaglio e, dopo essere stata istruita dagli uffici del Ministero\ndella salute, e\u0027 sottoposta all\u0027approvazione del Nucleo tecnico per\nla valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sanita\u0027.\nAcquisito il parere positivo del Nucleo, la documentazione e\u0027\ntrasmessa dal Ministero della salute al Ministero dell\u0027Economia e\nFinanze per la relativa concertazione e successivamente alla\nConferenza Stato-Regioni al fine dell\u0027ottenimento della prevista\nintesa. Al termine di tale procedura si procede alla sottoscrizione\ndel protocollo di intesa tra il Ministro della salute e il Presidente\ndella Regione, a cui fa seguito la sottoscrizione dell\u0027articolato\ncontrattuale dell\u0027Accordo di programma. \n 1.c) La norma impugnata non prevede ulteriori stanziamenti a\nvalere sull\u0027art. 20 legge n. 67/88: da cio\u0027 consegue che i progetti\nafferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile»\ndel PNC debbano essere finanziati con le risorse di cui al citato\nart. 20, gia\u0027 ripartite tra le Regioni. \n Tale circostanza e\u0027 stata evidenziata nel parere della Conferenza\ndelle Regioni e delle Province autonome nell\u0027audizione del 14 marzo\n2024 (doc. 1), ove a pagina 6, si legge:« La Relazione tecnica al\nprovvedimento indica che «la disposizione...non comporta nuovi o\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a\nmodificare la copertura finanziaria del programma \"Verso un ospedale\nsicuro e sostenibile\" ponendola a valere su risorse nazionali gia\u0027\npreviste a legislazione vigente». In realta\u0027, l\u0027invarianza\nfinanziaria della disposizione e\u0027 solo formale, nei fatti il\ntrasferimento dei progetti dal finanziamento PNRR determina la\nriduzione delle risorse ex art. 20 legge n. 67/88 a disposizione\ndelle Regioni: e\u0027 necessario, pertanto, il rifinanziamento dei Fondi\nex art. 20 legge n. 67/1988». \n Nel caso della Regione Toscana si tratta di 25 progetti (ex) PNC\ndell\u0027importo complessivo di finanziamento di 82.424.318,69 euro, a\nseguito del decreto ministeriale della salute del 20 gennaio 2022 che\ncontiene la ripartizione alle Regioni per i progetti del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti\ncomplementari. La formale approvazione degli interventi inseribili in\ntale finanziamento e\u0027 avvenuta con la sottoscrizione del contratto\nistituzionale di sviluppo (CIS) in data 31 maggio 2022 che ha in\nallegato il programma operativo regionale (Por) con il dettaglio\ndelle linee di intervento della Missione 6 - Salute e specifici\ninvestimenti, tra cui la linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e\nsostenibile» del PNC. \n In base all\u0027impugnata disposizione, tali interventi a questo\npunto dovranno essere finanziati con le risorse di cui all\u0027art. 20\nlegge n. 67/88, ammontanti, per la Toscana, ad euro 356.371.219,14,\nin virtu\u0027 delle varie leggi nazionali (art. 1, commi 442 e 443 della\nlegge 27 dicembre 2020 n. 178; art. 1, comma 263 della legge 30\ndicembre 2021 n. 234 e successivo decreto del Ministro della salute,\ndi concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze del 20\nluglio 2022). \n La Regione Toscana, tuttavia, ad oggi ha gia\u0027 interamente\ndestinato tali risorse dell\u0027art. 20 legge n. 67/1988 ad altri\ninterventi: precisamente, con la delibera di Giunta regionale n.\n398/2024 (doc. 2) e\u0027 stata approvata la programmazione degli\ninterventi necessari (specificati nell\u0027allegato alla citata delibera)\npari ad euro 106.064.443,00 euro corrispondenti alla annualita\u0027 2020\ndei fondi ex art. 20 legge n. 67/88. \n Inoltre, sempre la suddetta delibera n. 398/2024, in riferimento\nal Presidio Ospedaliero di Livorno, conferma il fabbisogno di\n170.000.000 euro per lavori e di 54.250.000 euro per arredi e\nattrezzature, per un totale di 224.250.000 euro di risorse ex art. 20\nlegge n. 67/88, fabbisogno gia\u0027 rappresentato dalla delibera di\nGiunta regionale n. 598/2022 ed ancora prima dalla delibera di Giunta\nregionale n. 703/2020. \n Quindi 330 milioni, su 356 totali dell\u0027art. 20, risultano gia\u0027\ndestinati a specifici interventi con la richiamata delibera di Giunta\nadottata nel legittimo esercizio delle competenze costituzionali\ndella Regione relative alla programmazione degli interventi di\nristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del\npatrimonio sanitario pubblico. \n E\u0027 pertanto evidente che con la norma impugnata gli spazi di\nautonomia da parte delle Regioni nella determinazione della\nprogrammazione degli investimenti sanitari sul patrimonio sono\ninevitabilmente e sensibilmente contratti, tenendo anche conto che: \n gli interventi «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile»\ndel PNC non necessariamente avrebbero avuto una priorita\u0027 sugli altri\nnella programmazione regionale; \n oggi e\u0027 imprescindibile dare loro immediata copertura dal\nmomento che per ciascuno di essi il contratto di affidamento dei\nlavori alla ditta appaltatrice e\u0027 gia\u0027 stato sottoscritto ed i\nrelativi cantieri sono gia\u0027 aperti ed operanti (nel rispetto dei\ntarget del PNC). \n Considerando che, come sopra evidenziato, dei 356 milioni\ndell\u0027art. 20 assegnati alla Regione Toscana, 330 milioni sono gia\u0027\nstati destinati a specifici interventi, risulta che la Regione non\ndispone di 82.424.318,69 euro per finanziare le opere della linea E.2\nex PNC. \n Ne consegue che la Regione Toscana non potra\u0027 procedere con gli\ninterventi programmati con le risorse dell\u0027art. 20, ma dovra\u0027\neliminarne una misura rilevante, per fare spazio ai progetti\nafferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile»\nex PNC, pari, si ripete, a 82.424.318,69 euro. In considerazione di\nquesta conseguenza, lesiva per l\u0027autonomia regionale, la Conferenza\ndelle Regioni e delle Province autonome non ha espresso parere sul\ntesto in oggetto, chiedendo soluzioni emendative (doc. 1, pag. 7). \n Precisamente la proposta emendativa e\u0027 indicata a pagina 24 del\ndoc. 1 depositato ove, in relazione alla previsione dell\u0027art. 1 comma\n13, e\u0027 richiesto che, entro quindici giorni dall\u0027individuazione da\nparte delle Regioni degli interventi del programma «Verso un ospedale\nsicuro e sostenibile» che esse intendono realizzare, il Ministro\nassegna le nuove risorse. \n La proposta non e\u0027 stata presa in considerazione. \n Si rileva che l\u0027incisione negativa della disposizione sulle\nscelte regionali e\u0027 stata evidenziata anche dalla Corte dei conti -\nSezioni Riunite di controllo nella memoria resa per l\u0027esame del\ndecreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024 (doc. 3), ove, a\npagina 12, e\u0027 evidenziato che la norma in questione riduce\nl\u0027ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in\nsanita\u0027 e che l\u0027aver attribuito il finanziamento del programma «E.2 -\nverso un ospedale sicuro e sostenibile» al Fondo ex art. 20 incide su\nprogrammi di investimento regionali gia\u0027 avviati. \n 1.2) Da quanto premesso discendono i vizi eccepiti. Infatti: \n 1.2.a) La norma impugnata, riguardando gli interventi destinati\nall\u0027adeguamento antisismico degli ospedali, appartiene ad un ambito\nmateriale, l\u0027edilizia sanitaria, che - come gia\u0027 chiarito dalla\ngiurisprudenza costituzionale (sent. n. 105 del 2007; n. 45 del 2008;\nn. 99 del 2009) - non trova posto come materia specifica tra quelle\nelencate nell\u0027art. 117 terzo comma Cost., ma rientra in due materie\npreviste dalla citata disposizione costituzionale, Governo del\nterritorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n La disposizione, come evidenziato, impone alle Regione di\nrivedere le decisioni gia\u0027 assunte per gli investimenti sul\npatrimonio sanitario e pertanto invade l\u0027ambito della programmazione\nregionale delle spese di investimento nell\u0027edilizia sanitaria, che e\u0027\nconseguente alle valutazioni di situazioni ed esigenze territoriali\nche la Regione conosce e che vengono vanificate dalla previsione\nnormativa in esame, in chiara violazione dell\u0027art. 117 terzo comma\nCost. e delle competenze regionali in materia di tutela della salute\ne del Governo del territorio. \n 1.2.b) Anche a voler ritenere che la norma sia riconducibile\nanche alla competenza statale in materia di principi fondamentali per\nil «coordinamento della finanza pubblica» - in quanto disciplinante\nmodalita\u0027 di finanziamento di interventi pubblici - la stessa resta\nparimenti incostituzionale. \n In primo luogo, infatti, la disposizione non contiene norme di\nprincipio, ma, come rilevato, impone alle Regioni di destinare\nrisorse ad esse attribuite a progetti diversi da quelli dalle stesse\ngia\u0027 programmati. \n Per costante orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale,\ncon riferimento alla materia di legislazione concorrente del\ncoordinamento della finanza pubblica, «norme statali che fissano\nlimiti alla spesa delle regioni e degli enti locali possono\nqualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza\npubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si\nlimitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel\nsenso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non\ngenerale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano\nin modo esaustivo strumenti o modalita\u0027 per il perseguimento dei\nsuddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012 e negli stessi termini\nsentenza n. 22/2014 e n. 43/2016). \n La disposizione in oggetto determina un vincolo puntuale\nall\u0027autonomia di spesa della Regione e una indebita ingerenza\nnell\u0027autonomia finanziaria regionale, in violazione dell\u0027art. 119\nprimo, secondo e quarto comma Cost., in quanto sottrae alle Regioni\nla possibilita\u0027 di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte\nlegittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia\nsanitaria, ed e\u0027, pertanto, del tutto inidonea a svolgere la funzione\ndi principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto\nchiarito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale. Il vincolo\npuntuale alle spese, infatti, si pone in diretta contraddizione con\nil principio di autonomia delle scelte, a base del sistema\ncostituzionale dell\u0027autonomia finanziaria regionale. Inoltre la\ndisposizione contestata viola l\u0027art. 119 primo, secondo e quarto\ncomma Cost., perche\u0027 ingiustificatamente priva le Regioni di risorse\nfinanziarie finalizzate allo svolgimento delle loro competenze\nrelative alla programmazione degli investimenti di edilizia\nsanitaria, con conseguente negativa incidenza anche sul concreto\nesercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione stessa\nin base all\u0027art. 118 Cost. in tale materia. \n 1.2.c) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma sussiste\nanche per un ulteriore profilo. \n La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato la necessita\u0027 di\napplicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo\nStato disciplini regole di finanziamento, con vincolo di\ndestinazione, che incidano su materie di competenza regionale\n(residuale o concorrente). \n Come si legge nella sentenza n. 78 del 2018 «Cio\u0027 e\u0027 avvenuto,\nprincipalmente, in due ipotesi. \n Anzitutto, nei casi in cui la disciplina legislativa del\nfinanziamento «si trovi all\u0027incrocio di materie attribuite dalla\nCostituzione alla potesta\u0027 legislativa statale e regionale, senza che\nsia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi\nnettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50 del 2008, punto\n7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si\npreferisce, di interferenza o di concorso o di concorrenza) di\ncompetenze legislative, che non sia possibile comporre mediante\nl\u0027applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione\nil principio di leale collaborazione, il quale impone che la legge\nstatale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda adeguati\nstrumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione\ndella normativa, in particolare, di determinazione dei criteri e\ndelle modalita\u0027 di riparto (o di riduzione) delle risorse (ex\nplurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008,\nn. 133 del 2006, n. 51 del 2005). \n La necessita\u0027 di strumenti di coinvolgimento delle Regioni e\u0027\nstata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la\ndisciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta\nattrazione in sussidiarieta\u0027 della stessa allo Stato, ai sensi\ndell\u0027art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 61 del\n2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005)». Similmente, nella\nsentenza n. 70 del 2023 e\u0027 affermato: \n «Si e\u0027, dunque, in presenza di un intreccio inestricabile di\ncompetenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume\ncarattere prevalente, fattispecie questa che esige - affinche\u0027\nl\u0027intervento legislativo statale sia legittimo - l\u0027impiego della\nleale collaborazione (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2021). \n Per costante giurisprudenza di questa Corte, la procedura di\nacquisizione dell\u0027intesa nella Conferenza permanente per i rapporti\ntra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di\nBolzano e\u0027 considerata idonea a garantire la leale collaborazione,\npoiche\u0027 consente lo svolgimento di genuine trattative e permette un\nreale coinvolgimento delle parti (in questo senso, ex plurimis,\nsentenza n. 261 del 2017)». \n Nel caso in esame, anche se si vuol ritenere sussistente la\ncompetenza statale per il coordinamento della finanza pubblica, e\u0027\nindubbio che viene in considerazione un intreccio di competenze,\npoiche\u0027 la norma, come evidenziato al punto 1, appartiene ad un\nambito materiale, l\u0027edilizia sanitaria, che rientra nelle materie del\nGoverno del territorio e della tutela della salute, entrambe\nappartenenti alla potesta\u0027 legislativa concorrente. \n In base al richiamato insegnamento della giurisprudenza\ncostituzionale, quindi, sarebbe stato necessario il rispetto alla\nleale collaborazione, con l\u0027acquisizione dell\u0027intesa in Conferenza\nStato-Regioni, come evidenziato nella richiamata sentenza n. 70 del\n2023. Invece, come rilevato, la Conferenza non ha espresso il proprio\nparere, ma ha avanzato proposte emendative, che non sono state prese\nin alcuna considerazione. \n Cio\u0027 determina la violazione degli art. 117 terzo comma, 5 e 120\nCost. in relazione al principio di leale collaborazione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Si conclude affinche\u0027 piaccia all\u0027Ecc.ma Corte costituzionale\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 13\nprimo periodo del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in\nlegge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui pone a carico del\nfinanziamento di cui all\u0027art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 gli\ninvestimenti destinati alla realizzazione del programma denominato\n«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia\u0027 finanziati a carico del\nFondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117 terzo\ncomma, 118, 119 primo, secondo e quarto comma Cost, nonche\u0027 degli\narticoli 5 e 120 Cost. in relazione al principio di leale\ncollaborazione. \n Si depositano: \n 1) parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome -\nAudizione 14 marzo 2024; \n 2) delibera di Giunta regionale n. 398/2024; \n 3) Memoria della Corte dei conti - Sezioni Riunite di controllo\nresa per l\u0027esame del decreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024. \n Si deposita altresi la deliberazione della Giunta regionale n.\n656 del 3 giugno 2024 di autorizzazione alla proposizione del\nricorso. \n Firenze-Roma, 12 giugno 2024 \n \n Gli Avvocati Bora - Mancino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"21760","deposito_cost":"22/07/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"1","data_legge":"02/03/2024","data_nir":"2024-03-02","numero_legge":"19","comma":"13","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24395","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-03-02;19~art1"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"29/04/2024","data_nir":"2024-04-29","numero_legge":"56","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24396","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32893","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32894","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32895","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32896","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32897","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32898","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32899","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |