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Affidamento familiare  del  minore  -  Norme\n  della Regione Campania - Misure  per  il  sostegno  e  lo  sviluppo\n  dell\u0027affidamento e della solidarieta\u0027 familiare  -  Previsione  che\n  l\u0027affidamento familiare e la solidarieta\u0027 familiare sono  forme  di\n  intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in  una\n  temporanea situazione di difficolta\u0027 - Definizione dell\u0027affidamento\n  familiare - Previsione che gli affidamenti familiari residenziali e\n  a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo  presso\n  l\u0027ambito territoriale o  comune  di  residenza,  d\u0027intesa  con  gli\n  esercenti la responsabilita\u0027  genitoriale  e  si  perfezionano  con\n  decreto  di  esecutivita\u0027  del  giudice  tutelare  competente   per\n  territorio - Durata dell\u0027affidamento. \n- Legge della Regione Campania 6 ottobre 2025, n. 16 (Misure  per  il\n  sostegno  e  lo  sviluppo  dell\u0027affidamento  e  della  solidarieta\u0027\n  familiare), art. 2, commi 1, 2 e 3. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione,  nell\u0027interesse  del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della\nPresidenza del Consiglio dei ministri 80188230587),  rappresentato  e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale\n80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12\ne\u0027   domiciliato   (numero   fax   06.96.51.40.00,   indirizzo    PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) \n    nei confronti: \n        della Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della\ngiunta regionale pro tempore; \n    per la dichiarazione di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Campania n. 16 del 6  ottobre\n2025, pubblicata nel B.U.R. Campania n. 71  dell\u00278  ottobre  2025  in\nvirtu\u0027 della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  in  data  4\ndicembre 2025. \n    La Regione Campania ha emanato la  legge  regionale  in  epigrafe\nindicata,  recante  «Misure   per   il   sostegno   e   lo   sviluppo\ndell\u0027affidamento e  della  solidarieta\u0027  familiare»,  contenente  tra\nl\u0027altro l\u0027art. 2, rubricato «Definizioni», commi 1, 2 e 3, con cui il\nlegislatore  regionale  fornisce  la  definizione  e  la   disciplina\ndell\u0027istituto dell\u0027affidamento familiare. \n    Il Consiglio dei ministri ha  ritenuto  di  dovere  impugnare  le\nanzidette disposizioni della legge regionale de qua, ed  a  tanto  in\neffetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e  le\nragioni che si vanno di seguito ad esporre. \n    Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 1, 2 e  3  della\nlegge della Regione Campania  n.  16  del  6  ottobre  2025,  recante\n«Misure per il  sostegno  e  lo  sviluppo  dell\u0027affidamento  e  della\nsolidarieta\u0027 familiare»,  per  violazione  della  competenza  statale\nesclusiva di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera l)  in  materia\ndi ordinamento civile e penale. \n    1. La legge della Regione Campania n.  16  del  6  ottobre  2025,\nrecante «Misure per il sostegno  e  lo  sviluppo  dell\u0027affidamento  e\ndella solidarieta\u0027 familiare»,  presenta  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento all\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3 ,  laddove,\nnel definire l\u0027affidamento familiare, si pone  in  contrasto  con  la\nnormativa statale di riferimento di cui alla legge 4 maggio 1983,  n.\n184, titolata «Diritto del minore ad  una  famiglia»,  in  violazione\ndella competenza statale  esclusiva  di  cui  all\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale. \n    In particolare, con la legge in esame, il  legislatore  regionale\ninterviene  in  materia  di  affidamento  e  solidarieta\u0027  familiare,\nistituti disciplinati, a livello di norma primaria, nel titolo  I-bis\ndella legge 4  maggio  1983,  n.  184  «Diritto  del  minore  ad  una\nfamiglia», e successive modifiche. \n    Nell\u0027art. 2, commi 1, 2 e  3  della  legge  in  esame,  rubricato\n«Definizioni», il legislatore regionale fornisce la definizione e  la\ndisciplina  dell\u0027istituto  dell\u0027affidamento  familiare  nei  seguenti\ntermini: \n        art. 2, comma 1: l\u0027affidamento familiare  e  la  solidarieta\u0027\nfamiliare sono  forme  di  intervento  finalizzate  a  supportare  le\nfamiglie che versano in una temporanea situazione di difficolta\u0027,  ad\ninstaurare un legame integrativo e non sostitutivo e  a  prevenire  o\nsuperare situazioni di disagio e poverta\u0027 relazionale; \n        art.   2,   comma   2:   l\u0027affidamento   familiare   consiste\nnell\u0027accoglienza temporanea di un minorenne presso una famiglia o una\nsingola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneita\u0027\ndel nucleo familiare di origine e puo\u0027 essere residenziale,  a  tempo\nparziale  o   diurno.   L\u0027affidamento   familiare   omoculturale   e\u0027\nl\u0027accoglienza  temporanea  di  minorenni   da   parte   di   famiglie\nappartenenti alla medesima cultura di  provenienza,  con  particolare\nattenzione  ai  minori  stranieri  non  accompagnati,  al   fine   di\npreservarne  l\u0027identita\u0027  culturale.   L\u0027affidamento   familiare   in\nsituazioni di emergenza si configura come disponibilita\u0027 immediata ad\naccogliere minorenni che, per gravi motivi, si trovano in  condizione\ndi  pericolo  e  necessitano  di  un  allontanamento   tempestivo   e\ntemporaneo dal luogo in cui vivono, in attesa della definizione di un\nprogetto piu\u0027 stabile; \n        art. 2, comma 3: gli affidamenti familiari residenziali  e  a\ntempo parziale sono promossi  dal  servizio  sociale,  attivo  presso\nl\u0027Ambito  Territoriale  o  Comune  di  residenza,  d\u0027intesa  con  gli\nesercenti   la   responsabilita\u0027   genitoriale,   anche    ai    fini\ndell\u0027acquisizione del consenso scritto necessario  per  l\u0027attivazione\ndel  percorso  di  affidamento   temporaneo   extrafamiliare   e   si\nperfezionano  con  decreto  di  esecutivita\u0027  del  Giudice   tutelare\ncompetente per territorio. La durata ordinaria dell\u0027affidamento e\u0027 di\nventiquattro mesi, salvo proroga motivata in ragione della necessita\u0027\ndi non cagionare pregiudizio al preminente interesse del  minore.  La\nproroga e\u0027 disposta dal Tribunale per i minorenni che, su ricorso del\npubblico ministero minorile, puo\u0027 disporre gli affidamenti  familiari\nse  manca  l\u0027assenso  dei  genitori  esercenti   la   responsabilita\u0027\ngenitoriale o del tutore. \n    Queste norme violano  la  competenza  statale  esclusiva  di  cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l)  in  materia  di  ordinamento\ncivile e penale. \n    2. Secondo la costante giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte\nl\u0027attribuzione alla potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato  della\nmateria «ordinamento civile» e\u0027 giustificata  dall\u0027esigenza,  sottesa\nal  principio  costituzionale  di  eguaglianza,  di   garantire   sul\nterritorio nazionale l\u0027uniformita\u0027 della  disciplina  dettata  per  i\nrapporti tra privati (cosi\u0027 testualmente la sentenza n. 352 del 2001;\nsentenza n. n. 175 del 2016; n. 92 del 2023). \n    L\u0027ordinamento civile  identifica  cosi\u0027  un\u0027area  riservata  alla\ncompetenza  esclusiva  della  legislazione  statale  e  comprende   i\nrapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (sentenza  n.  138\ndel 2021). \n    Affinche\u0027  sia  consentito  a  una  disposizione  regionale,  che\nintersechi  la  materia  privatistica,  di  superare  il  vaglio   di\nlegittimita\u0027 costituzionale in riferimento all\u0027«ordinamento  civile»,\nl\u0027intervento deve essere  connesso  con  una  materia  di  competenza\nregionale,  deve  essere  marginale  e  deve  risultare  conforme  al\nprincipio di ragionevolezza, proprio nel rispetto  del  principio  di\neguaglianza, che incarna la ratio del limite  medesimo  (sentenze  n.\n132 del 2023; n. 283 del 2016 e n. 295 del 2009). \n    Le   disposizioni   oggetto   di   impugnazione,   nel   definire\nl\u0027affidamento  familiare,  invadono   la   disciplina   di   istituti\nappartenenti al diritto civile necessitanti di  trattamento  uniforme\nsul territorio nazionale. \n    3. Da quanto sopra  emerge  come  le  disposizioni  regionali  in\nesame, nel fornire la definizione e la regolamentazione dell\u0027istituto\ndell\u0027affidamento del minore, si  sovrappongono  alle  norme  primarie\nvigenti, intervenendo  nella  materia  di  cui  all\u0027art.  117,  comma\nsecondo, lettera l) «ordinamento civile e penale», della Costituzione\nriservata alla potesta\u0027 legislativa  esclusiva  dello  Stato,  per  i\nseguenti motivi. \n    Come    sopra    accennato,    la    disciplina     dell\u0027istituto\ndell\u0027affidamento del minore e\u0027 materia che rientra nelle  prerogative\ndella potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato\nart. 117, secondo comma lettera  l)  «ordinamento  civile  e  penale»\ndella Costituzione. \n    Ed infatti, tale istituto, la sua relativa definizione nonche\u0027 la\nsua disciplina  sono  previsti,  nel  dettaglio,  dal  titolo  1-bis,\nrubricato «Dell\u0027affidamento del minore», (in particolare, per  quanto\nrileva in questa  sede,  negli  articoli  2  e  4)  introdotto  nella\nnovellata legge n. 184 del 1983, al fine di porre  rimedio  a  quelle\nsituazioni  di  temporanea  inabilita\u0027  dei  genitori,  esercenti  la\nresponsabilita\u0027 genitoriale, che ostacolano il diritto del minore  di\ncrescere ed essere educato nella propria famiglia (stabilito all\u0027art.\n1 della medesima legge). \n    In particolare, l\u0027art. 2, comma  1,  della  legge  184  del  1983\nintroduce l\u0027istituto, statuendo che «Il minore temporaneamente  privo\ndi  un  ambiente  familiare  idoneo,  nonostante  gli  interventi  di\nsostegno e aiuto disposti ai sensi dell\u0027art. 1, e\u0027  affidato  ad  una\nfamiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,\nin grado di assicurargli il mantenimento, l\u0027educazione,  l\u0027istruzione\ne le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»; il successivo  art.\n4 della legge n. 184 del 1983  disciplina  l\u0027istituto  prevedendo  le\nmodalita\u0027, i  soggetti,  la  durata,  le  condizioni,  le  misure  di\nsostegno  e  gli  eventuali  ulteriori  provvedimenti  successivi  al\nperiodo di affidamento del minore. \n    4. Ebbene, una legge regionale e\u0027 costituzionalmente  illegittima\nanche se solo riproduce una legge statale, perche\u0027 viola il principio\nsecondo cui la competenza  legislativa  regionale  e\u0027  limitata  alla\npropria sfera di attribuzione. \n    A tale riguardo soccorrono i principi affermati da codesta ecc.ma\nCorte costituzionale (ex plurimis, sentenza  n.  195  del  9  ottobre\n2015) che nel dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027intera  legge  della\nRegione Calabria n. 27 del 2014, ha affermato il seguente  principio:\n«Come questa Corte  ha  piu\u0027  volte  ribadito,  a  prescindere  dalla\nconformita\u0027 o difformita\u0027 della legge regionale alla  legge  statale,\n\"la novazione della fonte con intrusione negli ambiti  di  competenza\nesclusiva statale costituisce causa di  illegittimita\u0027  della  norma\"\nregionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La\nlegge regionale che pur  si  limiti  sostanzialmente  a  ripetere  il\ncontenuto  della  disciplina  statale  determina  la  violazione  dei\nparametri invocati, derivando la  sua  illegittimita\u0027  costituzionale\nnon dal modo in cui ha disciplinato, ma  dal  fatto  stesso  di  aver\ndisciplinato una materia di competenza  legislativa  esclusiva  dello\nStato\" (..) La pubblicazione di  una  legge  regionale,  in  asserita\nviolazione del riparto costituzionale di competenze,  e\u0027  dunque  \"di\nper se stessa  lesiva  della  competenza  statale,  indipendentemente\ndalla produzione degli effetti concreti e dalla  realizzazione  delle\nconseguenze pratiche\" (sentenza n. 45 del 2011)». \n    Il principio e\u0027 costantemente ribadito (sentenze n. 153 del 2021;\nn. 4 del 2022; n. 69 del 2024). \n    5. Ma nel caso della legge in esame vi e\u0027 di piu\u0027. \n    Le definizioni contenute  nella  legge  regionale  in  argomento,\nnello specifico all\u0027art. 2, commi 1, 2 e 3, oltre a sovrapporsi  alle\nnorme  primarie  vigenti,  dettano  previsioni  integrative   o   non\ncoincidenti con la disciplina statale. \n    Cio\u0027 emerge con evidenza se si considera che: \n        alle previsioni contenute nell\u0027art. 1, comma 5, della  citata\nlegge n. 184 del 1983, secondo il quale  «Il  diritto  del  minore  a\nvivere, crescere ed essere educato nell\u0027ambito  di  una  famiglia  e\u0027\nassicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta\u0027, di  lingua,\ndi religione e nel rispetto della identita\u0027 culturale  del  minore  e\ncomunque   non   in   contrasto   con   i    principi    fondamentali\ndell\u0027ordinamento», il legislatore regionale ha affiancato, al comma 2\ndell\u0027art.  2,  disposizioni  integrative  in  tema  di   «affidamento\nfamiliare omoculturale», consistente  nell\u0027«l\u0027accoglienza  temporanea\ndi minorenni da parte di famiglie appartenenti alla medesima  cultura\ndi provenienza, con particolare attenzione ai  minori  stranieri  non\naccompagnati, al fine di preservarne l\u0027identita\u0027 culturale»; \n        alla disciplina dettata dall\u0027art. 4, comma 4, della  medesima\nlegge n. 184 del 1983 - il quale dispone  che  nel  provvedimento  di\naffidamento familiare «deve inoltre essere  indicato  il  periodo  di\npresumibile durata dell\u0027affidamento che deve essere  rapportabile  al\ncomplesso di interventi volti al recupero della  famiglia  d\u0027origine.\nTale periodo non puo\u0027 superare la durata di ventiquattro mesi  ed  e\u0027\nprorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico\nministero e nel contraddittorio delle parti, qualora  la  sospensione\ndell\u0027affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima\ndel decorso  del  termine  di  durata  dell\u0027affidamento  il  servizio\nsociale segnala al pubblico ministero l\u0027opportunita\u0027  di  richiederne\nla proroga» - il legislatore regionale all\u0027art. 2,  comma  3,  ultimo\nperiodo, ha affiancato una previsione sulla durata  dell\u0027affidamento,\nperaltro non coincidente  con  quella  statale,  stabilendo  che  «La\ndurata ordinaria dell\u0027affidamento  e\u0027  di  ventiquattro  mesi,  salvo\nproroga motivata (...)». \n    Ne\u0027  potrebbe  sostenersi  che   l\u0027intervento   del   legislatore\nregionale  possa  configurarsi   come   meramente   attuativo   della\ndisciplina statale, proprio in quanto viene  ripresa  la  definizione\ndell\u0027istituto dell\u0027affidamento familiare del minore  e  sono  dettate\ndisposizioni che integrano la disciplina statale in questione. \n    Pertanto, per i motivi sopra esposti ed alla  luce  dei  principi\naffermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l\u0027art. 2, commi  1,\n2 e 3, della legge Campania n. 16/2025 si pone in  contrasto  con  la\ndisciplina statale in materia  di  affidamento  del  minore,  dettata\ndalla legge n. 184 del 1983, in  violazione  dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma,  lettera  l)  della  Costituzione  in  quanto   lesivo   della\ncompetenza esclusiva statale in  materia  di  «ordinamento  civile  e\npenale». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato ricorre alla ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche\u0027  la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -\nla illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 1, 2  e  3  della\nlegge regionale Campania n. 16 del 6  ottobre  2025,  pubblicata  nel\nB.U.R. Campania n. 71 dell\u00278 ottobre  2025,  per  le  ragioni  e  nei\ntermini dettagliati nel corpo del presente ricorso.  Si  deposita  la\nseguente documentazione: \n        1) copia autentica dell\u0027estratto del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del  4  dicembre  2025,  con\nallegata relazione; \n        2) copia B.U.R. n. 71  del  8  ottobre  2025  (legge  Regione\nCampania n. 16/2025). \n          Roma, 6 dicembre 2025 \n \n                   Avvocato dello Stato: Paolucci","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":"16/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
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