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\n    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente\npro tempore, Presidente della Giunta provinciale, con sede legale  in\nTrento,        Piazza        Dante        n.         15         (pec:\npresidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it), intimata. \n    Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncommi 1  e  2,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento,\npubblicata  nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma\nTrentino-Alto  Adige/Südtirol  n.  16  del  18  aprile  2025,  numero\nstraordinario n. 1, recante «Testo di legge della Provincia di Trento\napprovata a norma dell\u0027art. 47 dello statuto  speciale  di  autonomia\ndel Trentino-Alto Adige/Südtirol - Modificazioni dell\u0027art.  14  della\nlegge elettorale provinciale 2003», come da  delibera  del  Consiglio\ndei ministri in data 19 maggio 2025. \n    Il testo di legge provinciale  di  approvazione  del  disegno  di\nlegge n. 52 del 2025 della Provincia autonoma di Trento ha ad oggetto\nla  modifica  in  due  punti,  l\u0027art.  14  della   legge   elettorale\nprovinciale (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2),  come  si  evince\ndall\u0027art. 1 qui di seguito trascritto: \n    Art. 1. - Modificazioni dell\u0027art. 14 della  legge  provinciale  5\nmarzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003). \n    1. Nel comma 2 dell\u0027art.  14  della  legge  provinciale  2003  le\nparole:  «nelle  due  precedenti   consultazioni   elettorali»   sono\nsostituite  dalle  seguenti:  «nelle  tre  precedenti   consultazioni\nelettorali». \n    2. Nel comma 2 dell\u0027art.  14  della  legge  provinciale  2003  le\nparole: «per almeno quarantotto mesi  anche  non  continuativi»  sono\nsostituite  dalle  seguenti:  «per  almeno   settantadue   mesi   non\ncontinuativi». \n    L\u0027art. 14 della legge elettorale provinciale 2003 - e cioe\u0027 della\nlegge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme  per  l\u0027elezione  diretta\ndel Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)\n- come modificato dal riportato articolo qui impugnato, dispone: \n    «Art.  14  -  Eleggibilita\u0027  alla  carica  di  Presidente   della\nProvincia e di consigliere provinciale. \n    1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e  a  consigliere\nprovinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un  comune\ndella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate  ai  sensi  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che  abbiano\ncompiuto o compiano il diciottesimo anno  di  eta\u0027  entro  il  giorno\ndell\u0027elezione  e  che  risiedano,  alla  data  di  pubblicazione  del\nmanifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della\nregione. \n    2. Non e\u0027 immediatamente rieleggibile alla carica  di  Presidente\ndella Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti\nconsultazioni elettorali e abbia esercitato le  funzioni  per  almeno\nsettantadue mesi  anche  non  continuativi.  Questa  disposizione  si\napplica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.». \n    Il Governo ritiene censurabile la disposizione sopra  indicata  e\npropone pertanto questione di legittimita\u0027  costituzionale  ai  sensi\ndell\u0027art. 47, quarto comma,  dello  statuto  della  Regione  autonoma\nTrentino-Alto Adige/Sudtirol per il seguente \n \n                               Motivo \n \n    1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1 e 2,  della\nlegge della Provincia Autonoma di Trento per contrasto con l\u0027art.  47\ndello statuto della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,\ncome modificato  dall\u0027art.  4,  comma  1,  lettera  v),  della  legge\ncostituzionale n. 2/2001 e con gli articoli  2,  3,  48  e  51  della\nCostituzione. \n    Il testo legge della Provincia di  Trento  del  18  aprile  2025,\napprovato a norma dell\u0027art. 47 dello statuto  speciale  di  autonomia\ndel Trentino-Alto Adige/Sudtirol - Modificazioni dell\u0027art.  14  della\nlegge provinciale del 2003 (legge statutaria),  e\u0027  costituito,  come\nsopra descritto, da un unico articolo, che modifica l\u0027art.  14  della\nlegge  elettorale  provinciale  5  marzo  2003,   n.   2,   rubricato\nEleggibilita\u0027  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  e   di\nconsigliere provinciale. \n    Tale disposizione eccede  le  competenze  legislative  attribuite\nalla  Provincia  autonoma  e  presenta  profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale. \n    La novella legislativa incide,  infatti,  sui  requisiti  per  la\nrieleggibilita\u0027  alla   carica   di   Presidente   della   Provincia,\nprevedendo,  da  un  lato,  l\u0027estensione  del  limite   dei   mandati\nconsecutivi, stabilendo che non e\u0027 rieleggibile chi sia stato  eletto\nnelle tre precedenti consultazioni elettorali (anziche\u0027 due, come  in\nprecedenza) e, dall\u0027altro, aumentando la durata minima  di  esercizio\ndella carica, prevedendo che  il  limite  si  applichi  a  chi  abbia\nesercitato le funzioni presidenziali  per  almeno  settantadue  mesi,\nanche non continuativi (in luogo dei precedenti quarantotto). \n    Per effetto  di  tale  modifica  l\u0027art.  14,  qualora  approvato,\ndisporrebbe che: \n        1.  sono  eleggibili  a  Presidente  della  Provincia   e   a\nconsigliere provinciale i cittadini iscritti nelle  liste  elettorali\ndi un comune della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,\nche abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta\u0027 entro il\ngiorno dell\u0027elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione  del\nmanifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della\nRegione; \n        2.  non  e\u0027  immediatamente  rieleggibile  alla   carica   di\nPresidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre\nprecedenti consultazioni elettorali e abbia  esercitato  le  funzioni\nper almeno settantadue mesi anche non continuativi  precisandosi  che\nquesta ulteriore limitazione si applica ai soli presidenti  eletti  a\nsuffragio universale diretto. \n    Tale modifica legislativa si pone in  contrasto  con  l\u0027art.  47,\nsecondo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, (1) per mancato\nrispetto di uno dei limiti che quest\u0027ultima  disposizione,  di  rango\ncostituzionale, pone a carico della fonte legislativa  statutaria  di\ncui la Provincia autonoma di Trento fa ora  uso;  collide,  altresi\u0027,\ncon gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, nei termini  oltre\nargomentati. \n    Il limite  in  questione  e\u0027  costituito  da  uno  dei  «principi\ndell\u0027ordinamento della Repubblica» stabiliti in materia di  requisiti\nsoggettivi per l\u0027elettorato attivo e passivo per le cariche  elettive\ndelle regioni e delle province autonome,  in  particolare  introdotto\ndalla legge 2 luglio 2004, n. 165, adottata in  attuazione  di  altra\ndisposizione costituzionale, l\u0027art. 122, primo comma, Cost., relativo\nalle regioni a statuto ordinario. Il  sistema  elettorale  regionale,\nivi inclusi i requisiti soggettivi per l\u0027elettorato attivo e passivo,\nnonche\u0027 la disciplina dei mandati, e\u0027 inquadrato dall\u0027art. 122  della\nCostituzione, che al primo comma dispone che «Il sistema di  elezione\ndel Consiglio regionale e del Presidente della Giunta e\u0027 disciplinato\ncon legge  della  Regione  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali\nstabiliti con legge della Repubblica». Da tale disposizione si ricava\nche le  regioni  (a  statuto  ordinario)  hanno  si\u0027  una  competenza\nlegislativa in materia elettorale, ma  che  questa  e\u0027  vincolata  al\nrispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, che\nrappresentano limiti invalicabili per l\u0027autonomia regionale. L\u0027art. 2\ndella citata legge n. 165 del 2004, appunto attuativa dell\u0027art.  122,\nprimo  comma,  Cost.,  rubricato  «Disposizioni  di   principio,   in\nattuazione dell\u0027art. 122, primo comma della Costituzione, in  materia\ndi  ineleggibilita\u0027»,  al  comma  1  stabilisce  che  la   competenza\nlegislativa regionale nella disciplina dei casi di ineleggibilita\u0027 va\nesercitata nel rispetto di una serie di principii  fondamentali,  tra\ncui rileva qui quello di cui alla lettera f): occorre,  da  parte  di\nciascuna  legge  regionale,  la  «previsione  della   non   immediata\nrieleggibilita\u0027 allo scadere  del  secondo  mandato  consecutivo  del\nPresidente della Giunta regionale eletto  a  suffragio  universale  e\ndiretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». \n    Il  limite  dei  due  mandati  e\u0027  cosi\u0027  individuato  come   una\ndisposizione di principio in materia di ineleggibilita\u0027 alle  cariche\ndi presidente di organo eletto a suffragio universale e diretto. \n    L\u0027osservanza  di   simile   limite,   a   titolo   di   principio\ndell\u0027ordinamento, da parte delle Autonomie speciali e\u0027 imposta oggi e\nda tempo a norma  dei  rispettivi  statuti  speciali,  che  la  legge\ncostituzionale n. 2 del 2001 ha novellato nel senso che,  oltre  alle\nRegioni speciali e alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  anche  la\nProvincia autonoma di Trento ha potesta\u0027 legislativa in tema di forma\ndi   Governo   «e,   specificatamente,   [...]»    sui    «casi    di\nineleggibilita\u0027», tra  l\u0027altro,  alla  carica  di  «Presidente  della\nProvincia»  (art.  47,  Stat.  TAA,  come  in  tal  senso  modificato\ndall\u0027art. 4, comma 1, lettera v), della legge  costituzionale.  n.  2\ndel 2001). \n    Questa potesta\u0027 e\u0027 sottoposta a un regime del tutto peculiare  di\nlimiti,  di  ordine   procedurale   (possibilita\u0027   di   impugnazione\ngovernativa entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge\nstatutaria  ed  eventuale  sottoposizione  a   referendum   regionale\nconfermativo) oltre che di ordine sostanziale  (e\u0027  proprio  il  caso\ndell\u0027insieme di limiti e  vincoli  con  cui  la  citata  disposizione\nstatutaria esordisce, l\u0027«armonia con la  Costituzione  e  i  principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica»  e  «il  rispetto  degli\nobblighi internazionali»,  oltre  naturalmente  all\u0027osservanza  delle\npertinenti disposizioni dello statuto medesimo). \n    In merito  alla  riconduzione  del  divieto  del  terzo  (intero)\nmandato consecutivo alla carica di Presidente della Regione  o  della\nProvincia autonoma alla natura di  principio  dell\u0027ordinamento  della\nRepubblica in materia elettorale, si evidenzia come, in  presenza  di\nun sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle cariche\nmonocratiche  di  governo,  il  suddetto  divieto  e\u0027   positivamente\nformalizzato anche  in  altri  testi  normativi,  relativi  ad  altri\nlivelli di governo (quali il gia\u0027 ricordato art.  51,  comma  2,  del\ntesto unico  dell\u0027ordinamento  degli  enti  locali-TUEL,  per  quanto\nattiene ai Sindaci dei Comuni con piu\u0027 di 15.000 abitanti). \n    Al riguardo, e\u0027 rilevante soffermarsi su almeno due aspetti: \n        1. in primo  luogo,  che  tale  divieto  e\u0027  indubbiamente  e\ndecisivamente funzionale alla tutela del diritto di  voto,  alla  par\ncondicio fra  i  candidati  e  alla  democraticita\u0027  complessiva  del\nsistema di governo, integrando un punto di equilibrio tra  i  diversi\nvalori costituzionali coinvolti; \n        2. in secondo luogo, che,  conseguentemente,  tale  principio\nnon puo\u0027 trovare applicazione differenziata sul piano territoriale, a\nnulla  rilevando  a  tale  fine  la  differenza  (per  altri  profili\nsensibile) fra Regioni ordinarie e regioni speciali. \n    In relazione al primo aspetto,  premesso  che,  in  generale,  il\nlimite  dei  due  mandati  consecutivi   in   relazione   a   cariche\nmonocratiche  di  governo,  in  presenza  di  elezione  a   suffragio\nuniversale e diretto, deve essere considerato un  principio  generale\ndi organizzazione in ogni democrazia  matura  (significativo  e\u0027,  in\nproposito, che la Commissione di Venezia del Consiglio d\u0027Europa,  nel\nsuo report «On democracy, limitation of mandates and  incompatibility\nof political functions» del 2013, si e\u0027 pronunciata a favore di tetti\nai  mandati  a  vari  livelli,  e  in  particolare  per  le   cariche\nmonocratiche elettive, prospettandolo come standard  della  materia),\nrileva che in tal senso si e\u0027 gia\u0027 espressa la  giurisprudenza  della\nCorte costituzionale in precedenti occasioni, anche recenti. \n    Chiamata a pronunciarsi in relazione al divieto del terzo mandato\nconsecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore  a\n5.000  abitanti,  la  Consulta  ha  affermato  che  tale  limite   e\u0027\nfunzionale a «inverare e garantire ulteriori fondamentali  diritti  e\nprincipi costituzionali: l\u0027effettiva par condicio tra i candidati, la\nliberta\u0027 di voto dei singoli elettori  e  la  genuinita\u0027  complessiva\ndella  competizione  elettorale,  il   fisiologico   ricambio   della\nrappresentanza politica e, in definitiva,  la  stessa  democraticita\u0027\ndegli enti locali» (C. cost., sentenza n. 60/2023). Si tratta  di  un\norientamento  ampiamente  condiviso  anche  dalla  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027, che ha individuato la ratio del limite: \n        nello scopo di tutelare «il diritto di  voto  dei  cittadini,\nche  viene  in  questo  modo  garantito   nella   sua   liberta\u0027,   e\nl\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione,  impedendo  la  permanenza  per\nperiodi troppo lunghi nell\u0027esercizio del  potere  di  gestione  degli\nenti  locali,  che  possono  dar  luogo  ad  anomale  espressioni  di\nclientelismo» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 26\nmarzo 2015, n. 6128; in termini, Corte di cassazione,  sezione  prima\ncivile, sentenza 6 dicembre 2007, n. 25497); \n        nel «favorire il  ricambio  ai  vertici  dell\u0027amministrazione\nlocale  ed  evitare  la  soggettivizzazione   dell\u0027uso   del   potere\ndell\u0027amministratore  locale»  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima\ncivile, sentenze 12 febbraio 2008, n. 3383,  e  20  maggio  2006,  n.\n11895); \n        nell\u0027«evitare fenomeni di sclerotizzazione  della  situazione\npolitico amministrativa locale» (Corte di cassazione,  sezione  prima\ncivile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21100). \n    Anche la giurisprudenza amministrativa, fin dal 2008, ha statuito\nche la previsione di un limite al numero di  mandati  consecutivi  si\npresenta quale «punto di  equilibrio  tra  il  modello  dell\u0027elezione\ndiretta dell\u0027esecutivo e la concentrazione del potere in capo  a  una\nsola persona che ne deriva», giacche\u0027 la  permanenza  della  medesima\npersona in una  carica  politica  direttiva  puo\u0027  produrre  «effetti\nnegativi  anche  sulla  par  condicio  delle   elezioni   successive,\nsuscettibili di essere alterate da rendite di  posizione»  (Consiglio\ndi Stato, sezione sesta, sentenza 9 giugno 2008, n. 2765). \n    E\u0027 acquisito alla giurisprudenza costituzionale che il  principio\ndell\u0027accesso alle  cariche  elettive  in  condizioni  di  eguaglianza\nenunciato nell\u0027art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di\nun diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i\ncaratteri  dell\u0027inviolabilita\u0027  (ex  art.  2   della   Costituzione)»\n(sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).  Questo\ndiritto, «essendo intangibile  nel  suo  contenuto  di  valore,  puo\u0027\nessere  unicamente  disciplinato  da  leggi  generali,  che   possono\nlimitarlo  soltanto   al   fine   di   realizzare   altri   interessi\ncostituzionali  altrettanto  fondamentali  e  generali,  senza  porre\ndiscriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque  sia\nla Regione o il  luogo  di  appartenenza»  (cfr.  ex  plurimis  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 235 del  1988);  considerazioni  analoghe\nvalgono per il piu\u0027 comprensivo diritto di voto sancito nell\u0027art.  48\nCost., del pari coinvolto in quanto l\u0027assetto dell\u0027elettorato  attivo\ne\u0027 necessariamente inciso anche  da  vicende  che  pure  direttamente\nlimitano l\u0027elettorato passivo. \n    Da ultimo, si richiama  la  recentissima  pronuncia  della  Corte\ncostituzionale n. 64 del  2025,  resa  sulla  legge  regionale  della\nCampania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di\nineleggibilita\u0027 alla carica di Presidente della Giunta regionale,  in\nrecepimento dell\u0027art. 2, comma 1, lettera f), della  legge  2  luglio\n2004, n. 165». \n    La Corte ha dichiarato incostituzionale le disposizioni  per  cui\nnon era immediatamente rieleggibile alla carica di  Presidente  della\nGiunta regionale chi, allo  scadere  del  secondo  mandato,  ha  gia\u0027\nricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati  consecutivi,\nha tuttavia stabilito che, «ai fini dell\u0027applicazione della  presente\ndisposizione, il computo dei mandati decorre da quello  in  corso  di\nespletamento alla data di entrata in vigore  della  presente  legge».\nCon  tale  ultimo  inciso,  il   legislatore   campano   aveva   reso\ninapplicabile, per  la  prossima  tornata  elettorale,  il  principio\nfondamentale del divieto del  terzo  mandato  consecutivo  posto  dal\nlegislatore statale con la legge n.  165  del  2004,  cosi\u0027  violando\nl\u0027art. 122, primo  comma,  della  Costituzione,  che  attribuisce  al\nlegislatore regionale il compito di  disciplinare,  tra  l\u0027altro,  le\nipotesi di ineleggibilita\u0027 del Presidente della Giunta regionale  nel\nrispetto  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con   legge   della\nRepubblica. \n    In relazione al secondo aspetto si osserva che il limite dei  due\nmandati consecutivi risponde  all\u0027esigenza  di  garantire  l\u0027uniforme\nesercizio di diritti politici fondamentali  di  elettorato  attivo  e\npassivo, sanciti dagli articoli 2, 48 e 51 Cost., di tal che  risulta\npreclusa anche per tale ragione ogni differenziazione di  trattamento\nsu base territoriale. \n    Tale conclusione, proprio per le  cause  di  ineleggibilita\u0027,  e\u0027\nstata piu\u0027 volte  adottata  da  codesta  Corte;  particolare  rilievo\nassume, a riguardo, la citata sentenza n. 60/2023, con cui  e\u0027  stata\ndichiarata incostituzionale la legge  11  aprile  2022,  n.  9  della\nRegione autonoma della Sardegna  concernente  il  numero  massimo  di\nmandati consecutivi dei sindaci, ivi fissato in  misura  superiore  a\nquella individuata dalla normativa statale. \n    La Corte, pur riconoscendo che alle Regioni  a  statuto  speciale\ncompete legiferare in materia di ordinamento degli  enti  locali,  ha\nricordato che questa competenza deve essere esercitata  nel  rispetto\ndella Costituzione e dei principi dell\u0027ordinamento della Repubblica. \n    In particolare, la  Corte  ha  non  soltanto  affermato  che  «la\nprevisione del numero massimo dei mandati consecutivi  -  in  stretta\nconnessione con l\u0027elezione diretta dell\u0027organo di  vertice  dell\u0027ente\nlocale, a cui fa da ponderato  contraltare  -  riflette  infatti  una\nscelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali\ndiritti e principi costituzionali: l\u0027effettiva  par  condicio  tra  i\ncandidati, la liberta\u0027 di voto dei singoli elettori e  la  genuinita\u0027\ncomplessiva della competizione elettorale,  il  fisiologico  ricambio\ndella  rappresentanza  politica   e,   in   definitiva,   la   stessa\ndemocraticita\u0027  degli  enti  locali»;  ma   ha   anche   sottolineato\nl\u0027importanza di una disciplina uniforme sul territorio nazionale  per\nquanto riguarda l\u0027accesso alle cariche elettive, al fine di garantire\nl\u0027uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la  democraticita\u0027  degli\nenti locali. \n    Ne consegue che soltanto leggi generali della Repubblica  possono\nlimitare diritti politici  fondamentali,  individuando  il  punto  di\nequilibrio indefettibile e inderogabile fra il diritto di  elettorato\ne il principio democratico. (2) Una disciplina derogatoria - sia essa\nriferibile a regioni  ordinarie  o  autonomie  speciali  -  non  puo\u0027\nalterare questo punto di equilibrio, se non violando gli articoli  2,\n3, 48 e 51 Cost. \n    Nell\u0027esprimersi nei medesimi termini con la sentenza n.  143  del\n2010, in specifico riferimento alla  potesta\u0027  legislativa  esclusiva\ndella Regione Siciliana in tema di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027\ndei consiglieri degli enti locali (prevista dallo Statuto), la  Corte\ncostituzionale gia\u0027 aveva sancito che  «la  disciplina  regionale  di\naccesso alle cariche elettive deve essere  strettamente  conforme  ai\nprincipi  della  legislazione  statale,  a  causa  dell\u0027esigenza   di\nuniformita\u0027   in   tutto   il   territorio   nazionale    discendente\ndall\u0027identita\u0027 di  interessi  che  Comuni  e  Province  rappresentano\nriguardo alle rispettive comunita\u0027 locali, quale che sia  la  regione\ndi appartenenza». \n    In tale occasione, la Corte costituzionale  aveva  precisato  che\n«discipline differenziate sono legittime  sul  piano  costituzionale,\nsolo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee\na  giustificare  il  trattamento  privilegiato   riconosciuto   dalla\ndisposizione censurate», tornando a ribadire la  gia\u0027  in  precedenza\nevocata  possibilita\u0027  che  emerga  la  «necessita\u0027  di  adattare  la\ndisciplina normativa alle particolari esigenze locali»  (Corte  cost.\nsentenza n. 82 del 1982); allo stesso modo, anche nella citata,  piu\u0027\nrecente sentenza n. 60/2023, ha ribadito ancora che  uno  scostamento\ndalla disciplina statale e\u0027 possibile «in  presenza  di  \"particolari\nsituazioni ambientali\" (sentenza  n.  283  del  2010)  o  \"condizioni\npeculiari locali\" (sentenze n. 143 del 2010 e n.  276  del  1997),  o\n\"condizioni locali del tutto peculiari o  eccezionali\"  (sentenza  n.\n539 del 1990), ossia \"in presenza di situazioni concernenti categorie\ndi soggetti, le quali siano esclusive\" per la  regione  ad  autonomia\nspeciale, \"ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti  nel  restante  territorio\nnazionale\" (sentenza n. 288 del 2007; in termini  identici,  sentenza\nn. 108 del 1969), o,  ancora,  \"solo  per  particolari  categorie  di\nsoggetti che siano esclusive della  Regione\"  (sentenza  n.  189  del\n1971)». \n    Tuttavia, con  ogni  evidenza,  nessuna  di  queste  peculiarita\u0027\nlocali, del tutto eccezionalmente legittimanti interventi  derogatori\nrispetto al punto di equilibrio fissato unitariamente dalla normativa\nstatale,  e\u0027  rinvenibile  nel  caso   in   esame:   non   dimensioni\ndemografiche singolarmente contenute,  non  peculiarita\u0027  geografiche\nspecificamente proprie della sola Provincia autonoma di  Trento,  non\ncondizioni  lato  sensu   ambientali   che   richiedano   particolari\ndiscipline  ai  fini  della  selezione  di  eccentrici  requisiti  di\nelettorato (attivo e) passivo per l\u0027accesso alla carica presidenziale\nin questione. \n    Pertanto, tenuto conto che  la  materia  dell\u0027ineleggibilita\u0027  e\u0027\naffidata alla competenza  legislativa  «statutaria»  della  Provincia\nautonoma, che deve esercitarla nel rispetto della Costituzione e  dei\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica (oltre che degli\nobblighi  internazionali  e  delle  disposizioni  statutarie),   deve\nconcludersi che la legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  non\nrispetta il prefato principio dell\u0027ordinamento della  Repubblica,  in\nviolazione dell\u0027art. 47, comma 2 dello Statuto. \n    La legge  provinciale  impugnata  viola  anche  il  principio  di\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, cui  da\u0027  \"compiuta\nattuazione\" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 60/2023) l\u0027art. 51\ndella  Costituzione  in  tema  di  accesso  alle  cariche   pubbliche\nelettive. \n    Infatti, avendo la legge n. 165 del 2004 stabilito la durata  dei\nmandati dei Presidenti di Giunta regionale nel limite di due mandati,\ncon coerente corrispondenza  peraltro  nel  testo  unico  degli  enti\nlocali (art. 51), che del pari fissa in due mandati anche  il  limite\ndi eleggibilita\u0027 per i Presidenti di  provincia  (fintantoche\u0027  erano\neletti direttamente, dunque nell\u0027assetto previgente alla sopraggiunta\nriforma operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. legge  Delrio)\ne i Sindaci (sia pure con popolazione superiore ai  15.000  abitanti,\ncon graduazione del limite per quelli con  popolazione  compresa  tra\n5.000 e 15.000), l\u0027attuale previsione del superamento di tale  limite\nper il Presidente della Provincia autonoma di  Trento  configura  una\npalese violazione del principio di uguaglianza tra tutti i  cittadini\nche si candidano a  rivestire  corrispondenti  cariche  sul  medesimo\nterritorio italiano. \n    Tanto  cio\u0027  e\u0027  vero  che  l\u0027art.  14  della  legge   elettorale\nprovinciale del 2003 - e cioe\u0027 della legge provinciale 5 marzo  2003,\nn. 2 (Norme per  l\u0027elezione  diretta  del  Consiglio  provinciale  di\nTrento  e  del  Presidente  della  Provincia)  nella  sua  originaria\nformulazione, aveva coerentemente con il sistema  stabilito  «Non  e\u0027\nimmediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia\nchi sia stato eletto alla carica nelle due  precedenti  consultazioni\nelettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi\nanche non  continuativi.  Questa  disposizione  si  applica  ai  soli\npresidenti eletti a suffragio universale diretto.». \n    La previsione della Provincia autonoma del limite dei due mandati\nconsecutivi, nell\u0027originaria versione  della  legge  provinciale  del\n2003 era dunque la sola legittima perche\u0027 in linea: \n        con  il  limite  vigente  per  i  Sindaci  e  Presidenti   di\nProvincia; \n        con limite previsto per il Presidente della Regione Siciliana\nper effetto del richiamato  art.  1  della  legge  costituzionale  31\ngennaio 2001; \n        con il limite previsto dall\u0027art. 2, comma 1, lettera f) della\nlegge 2 luglio 2004, n. 165, recante, come visto,  il  principio  del\ndivieto di terzo mandato per i  Presidenti  delle  Regioni  eletti  a\nsuffragio universale e diretto. \n    In tale situazione, la legge provinciale impugnata, nell\u0027ampliare\nil limite dei mandati consecutivi a tre, per  un  organo  monocratico\neletto a suffragio  universale  diretto,  dotato  di  ampi  poteri  e\nnell\u0027ambito di  un  vasto  ambito  territoriale,  appare  ictu  oculi\nincoerente ed irragionevole rispetto al limite che, invece, opera per\ntutte le altre cariche monocratiche di  Governo  parimenti  elette  a\nsuffragio universale (quali i Presidenti delle Regioni  e  i  Sindaci\ndei comuni sopra i 15.000 abitanti). \n    L\u0027art. 14, comma 2, citato,  nella  sua  nuova  formulazione  che\nscaturisce dalla legge provinciale impugnata, da\u0027 vita ad un  assetto\nche in definitiva  pregiudica  i  fondamentali  diritti  politici  da\nassicurare a tutti i cittadini sull\u0027intero  territorio  italiano  per\nmezzo di  una  disciplina  del  numero  dei  mandati  consecutivi  di\nPresidente della Provincia  autonoma  ingiustificatamente  eccentrico\nrispetto  alle  previsioni  unitariamente  fissate  dalla   normativa\nstatale; esso, configura, dunque, una palese violazione del principio\ndi uguaglianza  ex  art.  3  della  Costituzione,  nella  particolare\ndeclinazione in relazione all\u0027accesso alle cariche pubbliche elettive\ndi cui all\u0027art. 51 della Costituzione, con i ripercorsi  addentellati\nlesivi anche a carico dell\u0027elettorato attivo  radicato  nell\u0027art.  48\ndella Costituzione. \n    Alla luce di quanto sopra esposto l\u0027art. 14, comma 2, della legge\nelettorale della Provincia autonoma di Trento 5  marzo  2003,  n.  2,\ncome modificato dalla legge impugnata del 18 aprile 2025, risulta  in\ncontrasto  con  l\u0027art.  47,  secondo   comma,   dello   Statuto   del\nTrentino-Alto Adige, e con articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. \n\n(1) Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e\u0027 stato approvato\n    con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,  ricomposto  nel\n    decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e,\n    poi, modificato, da ultimo dalla legge costituzionale n.  2/2001.\n    L\u0027art 47, comma 2, dello statuto  come  introdotto  dall\u0027art.  4,\n    comma 1, lettera v), della legge costituzionale 31 gennaio  2001,\n    n. 2, dispone: «In armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi\n    dell\u0027ordinamento giuridico  della  Repubblica,  con  il  rispetto\n    degli  obblighi  internazionali  e  con  l\u0027osservanza  di  quanto\n    disposto dal presente Capo, la legge provinciale,  approvata  dal\n    Consiglio  provinciale  con  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi\n    componenti, determina la forma  di  Governo  della  Provincia  e,\n    specificatamente,  le  modalita\u0027  di   elezione   del   Consiglio\n    provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori,  i\n    rapporti tra gli  organi  della  Provincia,  la  presentazione  e\n    l\u0027approvazione della mozione motivata di sfiducia  nei  confronti\n    del Presidente della Provincia, i casi di  ineleggibilita\u0027  e  di\n    incompatibilita\u0027 con le predette cariche, nonche\u0027 l\u0027esercizio del\n    diritto di iniziativa popolare  delle  leggi  provinciali  e  del\n    referendum provinciale abrogativo, propositivo e  consultivo.  Al\n    fine di conseguire l\u0027equilibrio della rappresentanza  dei  sessi,\n    la medesima legge promuove condizioni di  parita\u0027  per  l\u0027accesso\n    alle consultazioni elettorali. Le  dimissioni  contestuali  della\n    maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo\n    scioglimento del Consiglio stesso e  l\u0027elezione  contestuale  del\n    nuovo Consiglio e del Presidente della  Provincia,  se  eletto  a\n    suffragio universale e diretto. Nel caso  in  cui  il  Presidente\n    della  Provincia  sia  eletto  dal  Consiglio   provinciale,   il\n    Consiglio e\u0027 sciolto quando non sia in grado  di  funzionare  per\n    l\u0027impossibilita\u0027 di formare una maggioranza entro novanta  giorni\n    dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso» \n\n(2) Significativi sono a riguardo i punti da 5  a  7  della  sentenza\n    della  Corte  60/2023  che  per  comodita\u0027  di  consultazione  si\n    riportano:  «5.  Nel  merito,  la   questione   di   legittimita\u0027\n    costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg.  Sardegna  n.  9  del\n    2022 e\u0027 fondata, per violazione dell\u0027art. 3,  lettera  b),  dello\n    statuto  speciale  e  degli  articoli  3  e  51   Cost.   6.   La\n    giurisprudenza di questa Corte  ha  costantemente  ricondotto  la\n    disciplina che regola - nelle regioni ad autonomia speciale -  le\n    elezioni degli enti  locali,  e  le  relative  ineleggibilita\u0027  e\n    incompatibilita\u0027,  alla  competenza  statutaria  in  materia   di\n    ordinamento degli enti locali  e  delle  relative  circoscrizioni\n    (quanto alla disciplina elettorale: sentenze n. 168 del 2018,  n.\n    48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n.\n    105 del 1957; quanto  a  quella  in  tema  di  ineleggibilita\u0027  e\n    incompatibilita\u0027: sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del  2007,  n.\n    189 del 1971 e n. 108 del 1969). Alla stessa materia  sono  state\n    altresi\u0027 ascritte  le  disposizioni  che  pongono  un  limite  ai\n    mandati consecutivi alla carica di assessore (sentenza n. 133 del\n    1997). Si tratta, in particolare per quanto riguarda  la  Regione\n    autonoma Sardegna, di una competenza  statutaria  da  esercitarsi\n    «(i)n armonia con la Costituzione e i  principi  dell\u0027ordinamento\n    giuridico  della  Repubblica  e  col  rispetto   degli   obblighi\n    internazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027  delle  norme\n    fondamentali delle riforme  economico-sociali  della  Repubblica»\n    (cosi\u0027, l\u0027art. 3 dello statuto speciale). Intervenendo sui limiti\n    che le regioni ad autonomia speciale incontrano nel  disciplinare\n    la  materia  elettorale  e  le   cause   di   ineleggibilita\u0027   e\n    incompatibilita\u0027 alle cariche elettive, sia locali sia regionali,\n    questa Corte ha particolarmente insistito sul necessario rispetto\n    del principio  di  eguaglianza  sancito,  quanto  al  diritto  di\n    elettorato passivo, dall\u0027art. 51, primo comma, Cost., secondo cui\n    «(t)utti i cittadini dell\u0027uno o dell\u0027altro sesso possono accedere\n    agli uffici pubblici e alle cariche  elettive  in  condizioni  di\n    eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla  legge».  Si  e\u0027\n    cosi\u0027  affermato  che  la  potesta\u0027  legislativa  primaria  delle\n    regioni ad autonomia speciale deve «svolgersi in armonia  con  la\n    Costituzione  e  i  principi  dell\u0027ordinamento  giuridico   della\n    Repubblica, nonche\u0027 delle altre disposizioni  dello  statuto  (da\n    ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo  che  l\u0027esercizio  del\n    potere  legislativo  anche  da  parte  delle  Regioni  a  statuto\n    speciale in ambiti, pur ad esse affidati  in  via  primaria,  che\n    concernano la ineleggibilita\u0027 e la incompatibilita\u0027 alle  cariche\n    elettive, incontra necessariamente il  limite  del  rispetto  del\n    principio  di  eguaglianza  specificamente  sancito  in   materia\n    dall\u0027art. 51 Cost.» (sentenza n. 277 del 2011).  Si  e\u0027  altresi\u0027\n    precisato che «il riconoscimento di tali  limiti  non  vuol  dire\n    disconoscere la potesta\u0027 legislativa primaria di cui e\u0027  titolare\n    la Regione, ma significa  tutelare  il  fondamentale  diritto  di\n    elettorato passivo,  trattandosi  \"di  un  diritto  che,  essendo\n    intangibile nel suo contenuto di valore, puo\u0027  essere  unicamente\n    disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al\n    fine di realizzare  altri  interessi  costituzionali  altrettanto\n    fondamentali e generali, senza porre discriminazioni  sostanziali\n    tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di\n    appartenenza\" (cfr.  ex  plurimis  sentenza  n.  235  del  1988)»\n    (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288 del  2007,\n    n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971). Si e\u0027 anche sottolineato, con\n    specifico riferimento all\u0027accesso alle cariche  elettive  locali,\n    che questa uniformita\u0027  di  disciplina  e\u0027  intimamente  connessa\n    all\u0027identita\u0027 di interessi che comuni  e  province  rappresentano\n    riguardo alle  rispettive  comunita\u0027  locali,  qualunque  sia  la\n    regione in cui gli enti locali si trovino (sentenze  n.  288  del\n    2007 e n. 539 del 1990). Su queste basi,  sono  state  dichiarate\n    costituzionalmente illegittime sia la introduzione  di  «nuove  o\n    diverse cause di ineleggibilita\u0027 [...], sia  la  previsione  come\n    causa  di  ineleggibilita\u0027  di  situazioni  previste  a   livello\n    nazionale come cause di incompatibilita\u0027 o di anomale  discipline\n    della incompatibilita\u0027 [...], sia la mancata previsione di  cause\n    di ineleggibilita\u0027 presenti nella legislazione statale» (sentenza\n    n. 288 del 2007; in termini identici, sentenze n. 539 del 1990  e\n    n. 189 del  1971).  Questa  Corte  ha  anche  chiarito  che  alla\n    specifica esigenza di uniformita\u0027, cosi\u0027 affermata, le regioni  a\n    statuto  speciale  possono   derogare   solo   in   presenza   di\n    «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010)  o\n    «condizioni peculiari locali» (sentenze n. 143 del 2010 e n.  276\n    del  1997),  o  «condizioni  locali   del   tutto   peculiari   o\n    eccezionali» (sentenza n. 539 del 1990), ossia  «in  presenza  di\n    situazioni concernenti categorie  di  soggetti,  le  quali  siano\n    esclusive» per la  regione  ad  autonomia  speciale,  «ovvero  si\n    presentino diverse, messe a raffronto con  quelle  proprie  delle\n    stesse categorie di soggetti nel restante  territorio  nazionale»\n    (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza  n.  108\n    del 1969), o, ancora, «solo per particolari categorie di soggetti\n    che siano esclusive della Regione» (sentenza n. 189 del 1971).  A\n    tale    stregua,    sono    state    eccezionalmente     ritenute\n    costituzionalmente legittime discipline  d\u0027accesso  alle  cariche\n    elettive locali  della  Regione  Siciliana  piu\u0027  restrittive  di\n    quella  nazionale,  in  ragione   delle   «peculiari   condizioni\n    dell\u0027amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni\n    particolarmente gravi di pressione della criminalita\u0027 organizzata\n    sulle amministrazioni pubbliche» e  del  «numero  e  gravita\u0027  di\n    episodi di illegalita\u0027 amministrativa riscontrati in tale ambito»\n    (sentenza n. 288 del 2007); ovvero  in  ragione  delle  «rilevate\n    connessioni  fra  criminalita\u0027  di  tipo   mafioso   e   ambiente\n    politico», nello «specifico  ambiente»  del  mercato  del  lavoro\n    siciliano (sentenza n. 539 del 1990;  in  termini  analoghi,  con\n    riferimento alle cariche elettive regionali, sentenza n. 127  del\n    1987). 7. Alla competenza fin  qui  considerata  sono  ovviamente\n    riconducibili anche le disposizioni, quale quella impugnata,  che\n    pongono un limite ai  mandati  consecutivi  dei  sindaci:  ma  la\n    questione centrale posta dal ricorso odierno e\u0027 se  la  normativa\n    statale  in  materia,  invocata  dal  ricorrente,  sia  idonea  a\n    riempire di contenuto il principio  di  cui  all\u0027art.  51  Cost.,\n    fungendo cosi\u0027 da limite alla menzionata competenza. La  risposta\n    deve essere positiva. Non solo  non  sono  convincenti,  come  si\n    dira\u0027,  le  motivazioni  addotte  dalla  Regione  resistente  per\n    sottrarre  la  disposizione  impugnata  allo  specifico   statuto\n    costituzionale cui  soggiace  la  generale  disciplina  regionale\n    d\u0027accesso alle cariche elettive  locali;  ma  gli  argomenti  per\n    ricondurla   entro   tale   regime   risultano    particolarmente\n    stringenti.  Infatti,  come  emergera\u0027  anche   all\u0027esito   della\n    ricognizione dell\u0027evoluzione  normativa  riferita  al  limite  ai\n    mandati consecutivi dei sindaci, alla luce  della  giurisprudenza\n    comune che ne ha ricostruito le rationes, il limite in  questione\n    incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale  dell\u0027ente\n    locale, con rilevanti ricadute sull\u0027assetto complessivo dell\u0027ente\n    medesimo, e individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze\n    di  rilievo  costituzionale.   Per   tali   ragioni,   anche   le\n    disposizioni come quella impugnata  devono  essere  conformi  «ai\n    principi della legislazione statale, a causa  della  esigenza  di\n    uniformita\u0027 in  tutto  il  territorio  nazionale  (...)  giacche\u0027\n    proprio il principio di cui all\u0027art. 51 Cost. svolge il ruolo  di\n    garanzia  generale   di   un   diritto   politico   fondamentale,\n    riconosciuto    ad    ogni    cittadino    con    i     caratteri\n    dell\u0027inviolabilita\u0027 (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n.\n    288 del 2007 e n. 539 del 1990)» (sentenza n. 277 del 2011)» \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente\nannullare l\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma\ndi Trento pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  autonoma\ndel Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 16  del  18  aprile  2025  per  i\nmotivi illustrati nel presente ricorso. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n19 maggio 2025 con allegata relazione; \n        2. legge impugnata. \n          Roma, 19 maggio 2025 \n \n                  l\u0027Avvocato dello Stato: De Bonis \n \n          Il vice Avvocato generale dello Stato: Di Martino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Trento","contenzioso":"","deposito_cost":"27/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"TLP","articolo_legge":"1","data_legge":"18/04/2025","data_nir":"2025-04-18","numero_legge":"","comma":"1","denominazione_legge":"Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell\u0027art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24857","unique_identifier":""},{"codice_legge":"TLP","articolo_legge":"1","data_legge":"18/04/2025","data_nir":"2025-04-18","numero_legge":"","comma":"2","denominazione_legge":"Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell\u0027art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige","denominazione_nesso":"modificativi dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24860","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"14","data_legge":"05/03/2003","data_nir":"2003-03-05","numero_legge":"2","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24861","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33461","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33462","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33463","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"48","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33464","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33465","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"47","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33476","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"02/07/2004","data_nir":"2004-07-02","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"2","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art2"}]}}"
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