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\n Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente\npro tempore, Presidente della Giunta provinciale, con sede legale in\nTrento, Piazza Dante n. 15 (pec:\npresidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it), intimata. \n Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncommi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento,\npubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma\nTrentino-Alto Adige/Südtirol n. 16 del 18 aprile 2025, numero\nstraordinario n. 1, recante «Testo di legge della Provincia di Trento\napprovata a norma dell\u0027art. 47 dello statuto speciale di autonomia\ndel Trentino-Alto Adige/Südtirol - Modificazioni dell\u0027art. 14 della\nlegge elettorale provinciale 2003», come da delibera del Consiglio\ndei ministri in data 19 maggio 2025. \n Il testo di legge provinciale di approvazione del disegno di\nlegge n. 52 del 2025 della Provincia autonoma di Trento ha ad oggetto\nla modifica in due punti, l\u0027art. 14 della legge elettorale\nprovinciale (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2), come si evince\ndall\u0027art. 1 qui di seguito trascritto: \n Art. 1. - Modificazioni dell\u0027art. 14 della legge provinciale 5\nmarzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003). \n 1. Nel comma 2 dell\u0027art. 14 della legge provinciale 2003 le\nparole: «nelle due precedenti consultazioni elettorali» sono\nsostituite dalle seguenti: «nelle tre precedenti consultazioni\nelettorali». \n 2. Nel comma 2 dell\u0027art. 14 della legge provinciale 2003 le\nparole: «per almeno quarantotto mesi anche non continuativi» sono\nsostituite dalle seguenti: «per almeno settantadue mesi non\ncontinuativi». \n L\u0027art. 14 della legge elettorale provinciale 2003 - e cioe\u0027 della\nlegge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l\u0027elezione diretta\ndel Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)\n- come modificato dal riportato articolo qui impugnato, dispone: \n «Art. 14 - Eleggibilita\u0027 alla carica di Presidente della\nProvincia e di consigliere provinciale. \n 1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere\nprovinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune\ndella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano\ncompiuto o compiano il diciottesimo anno di eta\u0027 entro il giorno\ndell\u0027elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del\nmanifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della\nregione. \n 2. Non e\u0027 immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente\ndella Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti\nconsultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno\nsettantadue mesi anche non continuativi. Questa disposizione si\napplica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.». \n Il Governo ritiene censurabile la disposizione sopra indicata e\npropone pertanto questione di legittimita\u0027 costituzionale ai sensi\ndell\u0027art. 47, quarto comma, dello statuto della Regione autonoma\nTrentino-Alto Adige/Sudtirol per il seguente \n \n Motivo \n \n 1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della\nlegge della Provincia Autonoma di Trento per contrasto con l\u0027art. 47\ndello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,\ncome modificato dall\u0027art. 4, comma 1, lettera v), della legge\ncostituzionale n. 2/2001 e con gli articoli 2, 3, 48 e 51 della\nCostituzione. \n Il testo legge della Provincia di Trento del 18 aprile 2025,\napprovato a norma dell\u0027art. 47 dello statuto speciale di autonomia\ndel Trentino-Alto Adige/Sudtirol - Modificazioni dell\u0027art. 14 della\nlegge provinciale del 2003 (legge statutaria), e\u0027 costituito, come\nsopra descritto, da un unico articolo, che modifica l\u0027art. 14 della\nlegge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2, rubricato\nEleggibilita\u0027 alla carica di Presidente della Provincia e di\nconsigliere provinciale. \n Tale disposizione eccede le competenze legislative attribuite\nalla Provincia autonoma e presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale. \n La novella legislativa incide, infatti, sui requisiti per la\nrieleggibilita\u0027 alla carica di Presidente della Provincia,\nprevedendo, da un lato, l\u0027estensione del limite dei mandati\nconsecutivi, stabilendo che non e\u0027 rieleggibile chi sia stato eletto\nnelle tre precedenti consultazioni elettorali (anziche\u0027 due, come in\nprecedenza) e, dall\u0027altro, aumentando la durata minima di esercizio\ndella carica, prevedendo che il limite si applichi a chi abbia\nesercitato le funzioni presidenziali per almeno settantadue mesi,\nanche non continuativi (in luogo dei precedenti quarantotto). \n Per effetto di tale modifica l\u0027art. 14, qualora approvato,\ndisporrebbe che: \n 1. sono eleggibili a Presidente della Provincia e a\nconsigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali\ndi un comune della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,\nche abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta\u0027 entro il\ngiorno dell\u0027elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del\nmanifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della\nRegione; \n 2. non e\u0027 immediatamente rieleggibile alla carica di\nPresidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre\nprecedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni\nper almeno settantadue mesi anche non continuativi precisandosi che\nquesta ulteriore limitazione si applica ai soli presidenti eletti a\nsuffragio universale diretto. \n Tale modifica legislativa si pone in contrasto con l\u0027art. 47,\nsecondo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, (1) per mancato\nrispetto di uno dei limiti che quest\u0027ultima disposizione, di rango\ncostituzionale, pone a carico della fonte legislativa statutaria di\ncui la Provincia autonoma di Trento fa ora uso; collide, altresi\u0027,\ncon gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, nei termini oltre\nargomentati. \n Il limite in questione e\u0027 costituito da uno dei «principi\ndell\u0027ordinamento della Repubblica» stabiliti in materia di requisiti\nsoggettivi per l\u0027elettorato attivo e passivo per le cariche elettive\ndelle regioni e delle province autonome, in particolare introdotto\ndalla legge 2 luglio 2004, n. 165, adottata in attuazione di altra\ndisposizione costituzionale, l\u0027art. 122, primo comma, Cost., relativo\nalle regioni a statuto ordinario. Il sistema elettorale regionale,\nivi inclusi i requisiti soggettivi per l\u0027elettorato attivo e passivo,\nnonche\u0027 la disciplina dei mandati, e\u0027 inquadrato dall\u0027art. 122 della\nCostituzione, che al primo comma dispone che «Il sistema di elezione\ndel Consiglio regionale e del Presidente della Giunta e\u0027 disciplinato\ncon legge della Regione nel rispetto dei principi fondamentali\nstabiliti con legge della Repubblica». Da tale disposizione si ricava\nche le regioni (a statuto ordinario) hanno si\u0027 una competenza\nlegislativa in materia elettorale, ma che questa e\u0027 vincolata al\nrispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, che\nrappresentano limiti invalicabili per l\u0027autonomia regionale. L\u0027art. 2\ndella citata legge n. 165 del 2004, appunto attuativa dell\u0027art. 122,\nprimo comma, Cost., rubricato «Disposizioni di principio, in\nattuazione dell\u0027art. 122, primo comma della Costituzione, in materia\ndi ineleggibilita\u0027», al comma 1 stabilisce che la competenza\nlegislativa regionale nella disciplina dei casi di ineleggibilita\u0027 va\nesercitata nel rispetto di una serie di principii fondamentali, tra\ncui rileva qui quello di cui alla lettera f): occorre, da parte di\nciascuna legge regionale, la «previsione della non immediata\nrieleggibilita\u0027 allo scadere del secondo mandato consecutivo del\nPresidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e\ndiretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». \n Il limite dei due mandati e\u0027 cosi\u0027 individuato come una\ndisposizione di principio in materia di ineleggibilita\u0027 alle cariche\ndi presidente di organo eletto a suffragio universale e diretto. \n L\u0027osservanza di simile limite, a titolo di principio\ndell\u0027ordinamento, da parte delle Autonomie speciali e\u0027 imposta oggi e\nda tempo a norma dei rispettivi statuti speciali, che la legge\ncostituzionale n. 2 del 2001 ha novellato nel senso che, oltre alle\nRegioni speciali e alla Provincia autonoma di Bolzano, anche la\nProvincia autonoma di Trento ha potesta\u0027 legislativa in tema di forma\ndi Governo «e, specificatamente, [...]» sui «casi di\nineleggibilita\u0027», tra l\u0027altro, alla carica di «Presidente della\nProvincia» (art. 47, Stat. TAA, come in tal senso modificato\ndall\u0027art. 4, comma 1, lettera v), della legge costituzionale. n. 2\ndel 2001). \n Questa potesta\u0027 e\u0027 sottoposta a un regime del tutto peculiare di\nlimiti, di ordine procedurale (possibilita\u0027 di impugnazione\ngovernativa entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge\nstatutaria ed eventuale sottoposizione a referendum regionale\nconfermativo) oltre che di ordine sostanziale (e\u0027 proprio il caso\ndell\u0027insieme di limiti e vincoli con cui la citata disposizione\nstatutaria esordisce, l\u0027«armonia con la Costituzione e i principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica» e «il rispetto degli\nobblighi internazionali», oltre naturalmente all\u0027osservanza delle\npertinenti disposizioni dello statuto medesimo). \n In merito alla riconduzione del divieto del terzo (intero)\nmandato consecutivo alla carica di Presidente della Regione o della\nProvincia autonoma alla natura di principio dell\u0027ordinamento della\nRepubblica in materia elettorale, si evidenzia come, in presenza di\nun sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle cariche\nmonocratiche di governo, il suddetto divieto e\u0027 positivamente\nformalizzato anche in altri testi normativi, relativi ad altri\nlivelli di governo (quali il gia\u0027 ricordato art. 51, comma 2, del\ntesto unico dell\u0027ordinamento degli enti locali-TUEL, per quanto\nattiene ai Sindaci dei Comuni con piu\u0027 di 15.000 abitanti). \n Al riguardo, e\u0027 rilevante soffermarsi su almeno due aspetti: \n 1. in primo luogo, che tale divieto e\u0027 indubbiamente e\ndecisivamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par\ncondicio fra i candidati e alla democraticita\u0027 complessiva del\nsistema di governo, integrando un punto di equilibrio tra i diversi\nvalori costituzionali coinvolti; \n 2. in secondo luogo, che, conseguentemente, tale principio\nnon puo\u0027 trovare applicazione differenziata sul piano territoriale, a\nnulla rilevando a tale fine la differenza (per altri profili\nsensibile) fra Regioni ordinarie e regioni speciali. \n In relazione al primo aspetto, premesso che, in generale, il\nlimite dei due mandati consecutivi in relazione a cariche\nmonocratiche di governo, in presenza di elezione a suffragio\nuniversale e diretto, deve essere considerato un principio generale\ndi organizzazione in ogni democrazia matura (significativo e\u0027, in\nproposito, che la Commissione di Venezia del Consiglio d\u0027Europa, nel\nsuo report «On democracy, limitation of mandates and incompatibility\nof political functions» del 2013, si e\u0027 pronunciata a favore di tetti\nai mandati a vari livelli, e in particolare per le cariche\nmonocratiche elettive, prospettandolo come standard della materia),\nrileva che in tal senso si e\u0027 gia\u0027 espressa la giurisprudenza della\nCorte costituzionale in precedenti occasioni, anche recenti. \n Chiamata a pronunciarsi in relazione al divieto del terzo mandato\nconsecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a\n5.000 abitanti, la Consulta ha affermato che tale limite e\u0027\nfunzionale a «inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e\nprincipi costituzionali: l\u0027effettiva par condicio tra i candidati, la\nliberta\u0027 di voto dei singoli elettori e la genuinita\u0027 complessiva\ndella competizione elettorale, il fisiologico ricambio della\nrappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticita\u0027\ndegli enti locali» (C. cost., sentenza n. 60/2023). Si tratta di un\norientamento ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, che ha individuato la ratio del limite: \n nello scopo di tutelare «il diritto di voto dei cittadini,\nche viene in questo modo garantito nella sua liberta\u0027, e\nl\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione, impedendo la permanenza per\nperiodi troppo lunghi nell\u0027esercizio del potere di gestione degli\nenti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di\nclientelismo» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 26\nmarzo 2015, n. 6128; in termini, Corte di cassazione, sezione prima\ncivile, sentenza 6 dicembre 2007, n. 25497); \n nel «favorire il ricambio ai vertici dell\u0027amministrazione\nlocale ed evitare la soggettivizzazione dell\u0027uso del potere\ndell\u0027amministratore locale» (Corte di cassazione, sezione prima\ncivile, sentenze 12 febbraio 2008, n. 3383, e 20 maggio 2006, n.\n11895); \n nell\u0027«evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione\npolitico amministrativa locale» (Corte di cassazione, sezione prima\ncivile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21100). \n Anche la giurisprudenza amministrativa, fin dal 2008, ha statuito\nche la previsione di un limite al numero di mandati consecutivi si\npresenta quale «punto di equilibrio tra il modello dell\u0027elezione\ndiretta dell\u0027esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una\nsola persona che ne deriva», giacche\u0027 la permanenza della medesima\npersona in una carica politica direttiva puo\u0027 produrre «effetti\nnegativi anche sulla par condicio delle elezioni successive,\nsuscettibili di essere alterate da rendite di posizione» (Consiglio\ndi Stato, sezione sesta, sentenza 9 giugno 2008, n. 2765). \n E\u0027 acquisito alla giurisprudenza costituzionale che il principio\ndell\u0027accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza\nenunciato nell\u0027art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di\nun diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i\ncaratteri dell\u0027inviolabilita\u0027 (ex art. 2 della Costituzione)»\n(sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990). Questo\ndiritto, «essendo intangibile nel suo contenuto di valore, puo\u0027\nessere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono\nlimitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi\ncostituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre\ndiscriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia\nla Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis Corte\ncostituzionale, sentenza n. 235 del 1988); considerazioni analoghe\nvalgono per il piu\u0027 comprensivo diritto di voto sancito nell\u0027art. 48\nCost., del pari coinvolto in quanto l\u0027assetto dell\u0027elettorato attivo\ne\u0027 necessariamente inciso anche da vicende che pure direttamente\nlimitano l\u0027elettorato passivo. \n Da ultimo, si richiama la recentissima pronuncia della Corte\ncostituzionale n. 64 del 2025, resa sulla legge regionale della\nCampania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di\nineleggibilita\u0027 alla carica di Presidente della Giunta regionale, in\nrecepimento dell\u0027art. 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio\n2004, n. 165». \n La Corte ha dichiarato incostituzionale le disposizioni per cui\nnon era immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della\nGiunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha gia\u0027\nricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi,\nha tuttavia stabilito che, «ai fini dell\u0027applicazione della presente\ndisposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di\nespletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».\nCon tale ultimo inciso, il legislatore campano aveva reso\ninapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio\nfondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal\nlegislatore statale con la legge n. 165 del 2004, cosi\u0027 violando\nl\u0027art. 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al\nlegislatore regionale il compito di disciplinare, tra l\u0027altro, le\nipotesi di ineleggibilita\u0027 del Presidente della Giunta regionale nel\nrispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della\nRepubblica. \n In relazione al secondo aspetto si osserva che il limite dei due\nmandati consecutivi risponde all\u0027esigenza di garantire l\u0027uniforme\nesercizio di diritti politici fondamentali di elettorato attivo e\npassivo, sanciti dagli articoli 2, 48 e 51 Cost., di tal che risulta\npreclusa anche per tale ragione ogni differenziazione di trattamento\nsu base territoriale. \n Tale conclusione, proprio per le cause di ineleggibilita\u0027, e\u0027\nstata piu\u0027 volte adottata da codesta Corte; particolare rilievo\nassume, a riguardo, la citata sentenza n. 60/2023, con cui e\u0027 stata\ndichiarata incostituzionale la legge 11 aprile 2022, n. 9 della\nRegione autonoma della Sardegna concernente il numero massimo di\nmandati consecutivi dei sindaci, ivi fissato in misura superiore a\nquella individuata dalla normativa statale. \n La Corte, pur riconoscendo che alle Regioni a statuto speciale\ncompete legiferare in materia di ordinamento degli enti locali, ha\nricordato che questa competenza deve essere esercitata nel rispetto\ndella Costituzione e dei principi dell\u0027ordinamento della Repubblica. \n In particolare, la Corte ha non soltanto affermato che «la\nprevisione del numero massimo dei mandati consecutivi - in stretta\nconnessione con l\u0027elezione diretta dell\u0027organo di vertice dell\u0027ente\nlocale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette infatti una\nscelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali\ndiritti e principi costituzionali: l\u0027effettiva par condicio tra i\ncandidati, la liberta\u0027 di voto dei singoli elettori e la genuinita\u0027\ncomplessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio\ndella rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa\ndemocraticita\u0027 degli enti locali»; ma ha anche sottolineato\nl\u0027importanza di una disciplina uniforme sul territorio nazionale per\nquanto riguarda l\u0027accesso alle cariche elettive, al fine di garantire\nl\u0027uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la democraticita\u0027 degli\nenti locali. \n Ne consegue che soltanto leggi generali della Repubblica possono\nlimitare diritti politici fondamentali, individuando il punto di\nequilibrio indefettibile e inderogabile fra il diritto di elettorato\ne il principio democratico. (2) Una disciplina derogatoria - sia essa\nriferibile a regioni ordinarie o autonomie speciali - non puo\u0027\nalterare questo punto di equilibrio, se non violando gli articoli 2,\n3, 48 e 51 Cost. \n Nell\u0027esprimersi nei medesimi termini con la sentenza n. 143 del\n2010, in specifico riferimento alla potesta\u0027 legislativa esclusiva\ndella Regione Siciliana in tema di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027\ndei consiglieri degli enti locali (prevista dallo Statuto), la Corte\ncostituzionale gia\u0027 aveva sancito che «la disciplina regionale di\naccesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai\nprincipi della legislazione statale, a causa dell\u0027esigenza di\nuniformita\u0027 in tutto il territorio nazionale discendente\ndall\u0027identita\u0027 di interessi che Comuni e Province rappresentano\nriguardo alle rispettive comunita\u0027 locali, quale che sia la regione\ndi appartenenza». \n In tale occasione, la Corte costituzionale aveva precisato che\n«discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale,\nsolo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee\na giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalla\ndisposizione censurate», tornando a ribadire la gia\u0027 in precedenza\nevocata possibilita\u0027 che emerga la «necessita\u0027 di adattare la\ndisciplina normativa alle particolari esigenze locali» (Corte cost.\nsentenza n. 82 del 1982); allo stesso modo, anche nella citata, piu\u0027\nrecente sentenza n. 60/2023, ha ribadito ancora che uno scostamento\ndalla disciplina statale e\u0027 possibile «in presenza di \"particolari\nsituazioni ambientali\" (sentenza n. 283 del 2010) o \"condizioni\npeculiari locali\" (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o\n\"condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali\" (sentenza n.\n539 del 1990), ossia \"in presenza di situazioni concernenti categorie\ndi soggetti, le quali siano esclusive\" per la regione ad autonomia\nspeciale, \"ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio\nnazionale\" (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza\nn. 108 del 1969), o, ancora, \"solo per particolari categorie di\nsoggetti che siano esclusive della Regione\" (sentenza n. 189 del\n1971)». \n Tuttavia, con ogni evidenza, nessuna di queste peculiarita\u0027\nlocali, del tutto eccezionalmente legittimanti interventi derogatori\nrispetto al punto di equilibrio fissato unitariamente dalla normativa\nstatale, e\u0027 rinvenibile nel caso in esame: non dimensioni\ndemografiche singolarmente contenute, non peculiarita\u0027 geografiche\nspecificamente proprie della sola Provincia autonoma di Trento, non\ncondizioni lato sensu ambientali che richiedano particolari\ndiscipline ai fini della selezione di eccentrici requisiti di\nelettorato (attivo e) passivo per l\u0027accesso alla carica presidenziale\nin questione. \n Pertanto, tenuto conto che la materia dell\u0027ineleggibilita\u0027 e\u0027\naffidata alla competenza legislativa «statutaria» della Provincia\nautonoma, che deve esercitarla nel rispetto della Costituzione e dei\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica (oltre che degli\nobblighi internazionali e delle disposizioni statutarie), deve\nconcludersi che la legge della Provincia autonoma di Trento non\nrispetta il prefato principio dell\u0027ordinamento della Repubblica, in\nviolazione dell\u0027art. 47, comma 2 dello Statuto. \n La legge provinciale impugnata viola anche il principio di\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, cui da\u0027 \"compiuta\nattuazione\" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 60/2023) l\u0027art. 51\ndella Costituzione in tema di accesso alle cariche pubbliche\nelettive. \n Infatti, avendo la legge n. 165 del 2004 stabilito la durata dei\nmandati dei Presidenti di Giunta regionale nel limite di due mandati,\ncon coerente corrispondenza peraltro nel testo unico degli enti\nlocali (art. 51), che del pari fissa in due mandati anche il limite\ndi eleggibilita\u0027 per i Presidenti di provincia (fintantoche\u0027 erano\neletti direttamente, dunque nell\u0027assetto previgente alla sopraggiunta\nriforma operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. legge Delrio)\ne i Sindaci (sia pure con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,\ncon graduazione del limite per quelli con popolazione compresa tra\n5.000 e 15.000), l\u0027attuale previsione del superamento di tale limite\nper il Presidente della Provincia autonoma di Trento configura una\npalese violazione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini\nche si candidano a rivestire corrispondenti cariche sul medesimo\nterritorio italiano. \n Tanto cio\u0027 e\u0027 vero che l\u0027art. 14 della legge elettorale\nprovinciale del 2003 - e cioe\u0027 della legge provinciale 5 marzo 2003,\nn. 2 (Norme per l\u0027elezione diretta del Consiglio provinciale di\nTrento e del Presidente della Provincia) nella sua originaria\nformulazione, aveva coerentemente con il sistema stabilito «Non e\u0027\nimmediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia\nchi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni\nelettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi\nanche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli\npresidenti eletti a suffragio universale diretto.». \n La previsione della Provincia autonoma del limite dei due mandati\nconsecutivi, nell\u0027originaria versione della legge provinciale del\n2003 era dunque la sola legittima perche\u0027 in linea: \n con il limite vigente per i Sindaci e Presidenti di\nProvincia; \n con limite previsto per il Presidente della Regione Siciliana\nper effetto del richiamato art. 1 della legge costituzionale 31\ngennaio 2001; \n con il limite previsto dall\u0027art. 2, comma 1, lettera f) della\nlegge 2 luglio 2004, n. 165, recante, come visto, il principio del\ndivieto di terzo mandato per i Presidenti delle Regioni eletti a\nsuffragio universale e diretto. \n In tale situazione, la legge provinciale impugnata, nell\u0027ampliare\nil limite dei mandati consecutivi a tre, per un organo monocratico\neletto a suffragio universale diretto, dotato di ampi poteri e\nnell\u0027ambito di un vasto ambito territoriale, appare ictu oculi\nincoerente ed irragionevole rispetto al limite che, invece, opera per\ntutte le altre cariche monocratiche di Governo parimenti elette a\nsuffragio universale (quali i Presidenti delle Regioni e i Sindaci\ndei comuni sopra i 15.000 abitanti). \n L\u0027art. 14, comma 2, citato, nella sua nuova formulazione che\nscaturisce dalla legge provinciale impugnata, da\u0027 vita ad un assetto\nche in definitiva pregiudica i fondamentali diritti politici da\nassicurare a tutti i cittadini sull\u0027intero territorio italiano per\nmezzo di una disciplina del numero dei mandati consecutivi di\nPresidente della Provincia autonoma ingiustificatamente eccentrico\nrispetto alle previsioni unitariamente fissate dalla normativa\nstatale; esso, configura, dunque, una palese violazione del principio\ndi uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nella particolare\ndeclinazione in relazione all\u0027accesso alle cariche pubbliche elettive\ndi cui all\u0027art. 51 della Costituzione, con i ripercorsi addentellati\nlesivi anche a carico dell\u0027elettorato attivo radicato nell\u0027art. 48\ndella Costituzione. \n Alla luce di quanto sopra esposto l\u0027art. 14, comma 2, della legge\nelettorale della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2,\ncome modificato dalla legge impugnata del 18 aprile 2025, risulta in\ncontrasto con l\u0027art. 47, secondo comma, dello Statuto del\nTrentino-Alto Adige, e con articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. \n\n(1) Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e\u0027 stato approvato\n con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ricomposto nel\n decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e,\n poi, modificato, da ultimo dalla legge costituzionale n. 2/2001.\n L\u0027art 47, comma 2, dello statuto come introdotto dall\u0027art. 4,\n comma 1, lettera v), della legge costituzionale 31 gennaio 2001,\n n. 2, dispone: «In armonia con la Costituzione e i principi\n dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto\n degli obblighi internazionali e con l\u0027osservanza di quanto\n disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal\n Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi\n componenti, determina la forma di Governo della Provincia e,\n specificatamente, le modalita\u0027 di elezione del Consiglio\n provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i\n rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e\n l\u0027approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti\n del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita\u0027 e di\n incompatibilita\u0027 con le predette cariche, nonche\u0027 l\u0027esercizio del\n diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del\n referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al\n fine di conseguire l\u0027equilibrio della rappresentanza dei sessi,\n la medesima legge promuove condizioni di parita\u0027 per l\u0027accesso\n alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della\n maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo\n scioglimento del Consiglio stesso e l\u0027elezione contestuale del\n nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a\n suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente\n della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il\n Consiglio e\u0027 sciolto quando non sia in grado di funzionare per\n l\u0027impossibilita\u0027 di formare una maggioranza entro novanta giorni\n dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso» \n\n(2) Significativi sono a riguardo i punti da 5 a 7 della sentenza\n della Corte 60/2023 che per comodita\u0027 di consultazione si\n riportano: «5. Nel merito, la questione di legittimita\u0027\n costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del\n 2022 e\u0027 fondata, per violazione dell\u0027art. 3, lettera b), dello\n statuto speciale e degli articoli 3 e 51 Cost. 6. La\n giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ricondotto la\n disciplina che regola - nelle regioni ad autonomia speciale - le\n elezioni degli enti locali, e le relative ineleggibilita\u0027 e\n incompatibilita\u0027, alla competenza statutaria in materia di\n ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\n (quanto alla disciplina elettorale: sentenze n. 168 del 2018, n.\n 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n.\n 105 del 1957; quanto a quella in tema di ineleggibilita\u0027 e\n incompatibilita\u0027: sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n.\n 189 del 1971 e n. 108 del 1969). Alla stessa materia sono state\n altresi\u0027 ascritte le disposizioni che pongono un limite ai\n mandati consecutivi alla carica di assessore (sentenza n. 133 del\n 1997). Si tratta, in particolare per quanto riguarda la Regione\n autonoma Sardegna, di una competenza statutaria da esercitarsi\n «(i)n armonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento\n giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi\n internazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027 delle norme\n fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»\n (cosi\u0027, l\u0027art. 3 dello statuto speciale). Intervenendo sui limiti\n che le regioni ad autonomia speciale incontrano nel disciplinare\n la materia elettorale e le cause di ineleggibilita\u0027 e\n incompatibilita\u0027 alle cariche elettive, sia locali sia regionali,\n questa Corte ha particolarmente insistito sul necessario rispetto\n del principio di eguaglianza sancito, quanto al diritto di\n elettorato passivo, dall\u0027art. 51, primo comma, Cost., secondo cui\n «(t)utti i cittadini dell\u0027uno o dell\u0027altro sesso possono accedere\n agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di\n eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Si e\u0027\n cosi\u0027 affermato che la potesta\u0027 legislativa primaria delle\n regioni ad autonomia speciale deve «svolgersi in armonia con la\n Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della\n Repubblica, nonche\u0027 delle altre disposizioni dello statuto (da\n ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo che l\u0027esercizio del\n potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto\n speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che\n concernano la ineleggibilita\u0027 e la incompatibilita\u0027 alle cariche\n elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del\n principio di eguaglianza specificamente sancito in materia\n dall\u0027art. 51 Cost.» (sentenza n. 277 del 2011). Si e\u0027 altresi\u0027\n precisato che «il riconoscimento di tali limiti non vuol dire\n disconoscere la potesta\u0027 legislativa primaria di cui e\u0027 titolare\n la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di\n elettorato passivo, trattandosi \"di un diritto che, essendo\n intangibile nel suo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente\n disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al\n fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto\n fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali\n tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di\n appartenenza\" (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988)»\n (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288 del 2007,\n n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971). Si e\u0027 anche sottolineato, con\n specifico riferimento all\u0027accesso alle cariche elettive locali,\n che questa uniformita\u0027 di disciplina e\u0027 intimamente connessa\n all\u0027identita\u0027 di interessi che comuni e province rappresentano\n riguardo alle rispettive comunita\u0027 locali, qualunque sia la\n regione in cui gli enti locali si trovino (sentenze n. 288 del\n 2007 e n. 539 del 1990). Su queste basi, sono state dichiarate\n costituzionalmente illegittime sia la introduzione di «nuove o\n diverse cause di ineleggibilita\u0027 [...], sia la previsione come\n causa di ineleggibilita\u0027 di situazioni previste a livello\n nazionale come cause di incompatibilita\u0027 o di anomale discipline\n della incompatibilita\u0027 [...], sia la mancata previsione di cause\n di ineleggibilita\u0027 presenti nella legislazione statale» (sentenza\n n. 288 del 2007; in termini identici, sentenze n. 539 del 1990 e\n n. 189 del 1971). Questa Corte ha anche chiarito che alla\n specifica esigenza di uniformita\u0027, cosi\u0027 affermata, le regioni a\n statuto speciale possono derogare solo in presenza di\n «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010) o\n «condizioni peculiari locali» (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276\n del 1997), o «condizioni locali del tutto peculiari o\n eccezionali» (sentenza n. 539 del 1990), ossia «in presenza di\n situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano\n esclusive» per la regione ad autonomia speciale, «ovvero si\n presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle\n stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale»\n (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza n. 108\n del 1969), o, ancora, «solo per particolari categorie di soggetti\n che siano esclusive della Regione» (sentenza n. 189 del 1971). A\n tale stregua, sono state eccezionalmente ritenute\n costituzionalmente legittime discipline d\u0027accesso alle cariche\n elettive locali della Regione Siciliana piu\u0027 restrittive di\n quella nazionale, in ragione delle «peculiari condizioni\n dell\u0027amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni\n particolarmente gravi di pressione della criminalita\u0027 organizzata\n sulle amministrazioni pubbliche» e del «numero e gravita\u0027 di\n episodi di illegalita\u0027 amministrativa riscontrati in tale ambito»\n (sentenza n. 288 del 2007); ovvero in ragione delle «rilevate\n connessioni fra criminalita\u0027 di tipo mafioso e ambiente\n politico», nello «specifico ambiente» del mercato del lavoro\n siciliano (sentenza n. 539 del 1990; in termini analoghi, con\n riferimento alle cariche elettive regionali, sentenza n. 127 del\n 1987). 7. Alla competenza fin qui considerata sono ovviamente\n riconducibili anche le disposizioni, quale quella impugnata, che\n pongono un limite ai mandati consecutivi dei sindaci: ma la\n questione centrale posta dal ricorso odierno e\u0027 se la normativa\n statale in materia, invocata dal ricorrente, sia idonea a\n riempire di contenuto il principio di cui all\u0027art. 51 Cost.,\n fungendo cosi\u0027 da limite alla menzionata competenza. La risposta\n deve essere positiva. Non solo non sono convincenti, come si\n dira\u0027, le motivazioni addotte dalla Regione resistente per\n sottrarre la disposizione impugnata allo specifico statuto\n costituzionale cui soggiace la generale disciplina regionale\n d\u0027accesso alle cariche elettive locali; ma gli argomenti per\n ricondurla entro tale regime risultano particolarmente\n stringenti. Infatti, come emergera\u0027 anche all\u0027esito della\n ricognizione dell\u0027evoluzione normativa riferita al limite ai\n mandati consecutivi dei sindaci, alla luce della giurisprudenza\n comune che ne ha ricostruito le rationes, il limite in questione\n incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale dell\u0027ente\n locale, con rilevanti ricadute sull\u0027assetto complessivo dell\u0027ente\n medesimo, e individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze\n di rilievo costituzionale. Per tali ragioni, anche le\n disposizioni come quella impugnata devono essere conformi «ai\n principi della legislazione statale, a causa della esigenza di\n uniformita\u0027 in tutto il territorio nazionale (...) giacche\u0027\n proprio il principio di cui all\u0027art. 51 Cost. svolge il ruolo di\n garanzia generale di un diritto politico fondamentale,\n riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri\n dell\u0027inviolabilita\u0027 (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n.\n 288 del 2007 e n. 539 del 1990)» (sentenza n. 277 del 2011)» \n\n \n P. Q. M. \n \n Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente\nannullare l\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma\ndi Trento pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma\ndel Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 16 del 18 aprile 2025 per i\nmotivi illustrati nel presente ricorso. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n19 maggio 2025 con allegata relazione; \n 2. legge impugnata. \n Roma, 19 maggio 2025 \n \n l\u0027Avvocato dello Stato: De Bonis \n \n Il vice Avvocato generale dello Stato: Di Martino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Trento","contenzioso":"","deposito_cost":"27/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"TLP","articolo_legge":"1","data_legge":"18/04/2025","data_nir":"2025-04-18","numero_legge":"","comma":"1","denominazione_legge":"Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell\u0027art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24857","unique_identifier":""},{"codice_legge":"TLP","articolo_legge":"1","data_legge":"18/04/2025","data_nir":"2025-04-18","numero_legge":"","comma":"2","denominazione_legge":"Testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvata a norma dell\u0027art. 47 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige","denominazione_nesso":"modificativi dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24860","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"14","data_legge":"05/03/2003","data_nir":"2003-03-05","numero_legge":"2","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24861","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33461","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33462","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33463","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"48","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33464","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33465","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"47","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33476","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"02/07/2004","data_nir":"2004-07-02","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"2","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art2"}]}}" ] ] |