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Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali, art.2.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn ulteriore subordine: Misure di prevenzione – Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento – Provvedimenti disposti dal questore – Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati – Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell\u0027intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall\u0027autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva – Denunciata omessa previsione che il questore contestualmente invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni – Lesione della dignità personale della persona – Irragionevolezza – Limitazione ingiustificata della libertà personale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 2, 3 e 16.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"H. P.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 3 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di H. P.. \n \nMisure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini\n negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento -\n Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici\n esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente\n individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti\n condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati\n reati - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di\n pubblico trattenimento presenti nel territorio dell\u0027intera\n provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati,\n sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato\n dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria o sottoposte a una delle misure\n cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero\n condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata\n previsione che tali provvedimenti siano adottati dal questore\n anziche\u0027 dal tribunale, pur quando il soggetto sia gia\u0027 sottoposto\n ad altre misure di prevenzione. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in\n materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con modificazioni,\n nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. \nIn subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione\n di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico\n trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di\n accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento\n presenti nel territorio dell\u0027intera provincia nei confronti delle\n persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di\n arresto o di fermo convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria o\n sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285\n cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non\n definitiva - Denunciata applicabilita\u0027 anche ai casi in cui il\n destinatario della misura sia stato condannato con sentenza anche\n non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura\n cautelare custodiale) per i reati indicati posti in essere prima\n dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del\n decreto-legge n. 14 del 2017. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in\n materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con modificazioni,\n nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, comma 1-bis. \nIn ulteriore subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la\n prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di\n pubblico trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore -\n Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico\n trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone\n denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non\n definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai pubblici\n esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel\n territorio dell\u0027intera provincia nei confronti delle persone che,\n per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di\n fermo convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria o sottoposte a una\n delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen.,\n ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata\n omessa previsione che il questore contestualmente invii una\n segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano\n le condizioni. \n- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in\n materia di sicurezza delle citta\u0027), convertito, con modificazioni,\n nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n A) P.H. - nato in ... il ...; \n detenuto per altra causa, rinunciante a comparire; \n difeso dall\u0027avv. di fiducia Fiammetta Pezzati del foro di\nFirenze; \n Imputato: \n del reato dl cui all\u0027art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017\nper essersi introdotto e trattenuto nel ... per bere e giocare alle\nslot e cio\u0027 in violazione del provvedimento del questore del divieto\ndi accesso agli esercizi pubblici del ... a suo carico e\nnotificatogli il ... In ... il ... \n Sentite le parti; \n Premesso che: \n con decreto del pubblico ministero H.P. era citato a giudizio\nper il reato sopra indicato; \n a seguito di ammissione al giudizio abbreviato, questo\ngiudice disponeva ex art. 441, comma 5 del codice di procedura\npenale, l\u0027acquisizione di alcuni provvedimenti; \n all\u0027udienza del 31 marzo 2025 le parti illustravano le\nrispettive conclusioni: il pubblico ministero chiedeva la condanna\ndell\u0027imputato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di\nmulta; la difesa chiedeva l\u0027assoluzione e, in subordine, il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l\u0027applicazione\ndel minimo della pena e della riduzione per il rito; \n all\u0027udienza odierna, cui il processo era rinviato per\neventuali repliche, le parti vi rinunciavano; \n Rilevato che: \n A) con provvedimento del ... il questore di Firenze ai sensi\ndell\u0027art. 13-bis, commi 1 e 1-bis decreto-legge n. 14/2017 vietava a\nH.P. - per la durata di anni due dalla data della relativa notifica -\ndi accedere agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e\nalimenti (bar, pasticcerie, caffe\u0027, gelaterie ed esercizi similari) e\nai locali di pubblico intrattenimento compresi in una certa area,\nanaliticamente descritta, del Comune di ..., avvisandolo che per\neventuali esigenze di salute o lavoro avrebbe potuto avvalersi di\npercorsi alternativi che non prevedessero il transito nelle immediate\nvicinanze dei citati locali. \n Il provvedimento era motivato dal fatto che negli ultimi anni il\npredetto era stato deferito in stato di liberta\u0027 in plurime occasioni\ndai Carabinieri di ... per reati contro la persona e contro il\npatrimonio avvenuti all\u0027interno o all\u0027esterno di locali di ... In\nparticolare, erano riportate: una denuncia per fatti di minacce,\ndanneggiamenti e lesioni del ..., verificatisi all\u0027esterno del bar\n... (sito in ... piazza ...), e una denuncia per fatti di minacce del\n... posti in essere ai danni del gestore del gia\u0027 citato bar ... al\nfine di ottenere delle consumazioni gratuite, nonche\u0027 una condanna in\nprimo grado del 19 ottobre 2020 per un reato di danneggiamento posto\nin essere all\u0027interno del bar ... (sito in ... via ...). Erano\ninoltre riportati i precedenti penali e di polizia del prevenuto.\nnonche\u0027 il fatto che, in ragione di tali precedenti. il predetto\nfosse gia\u0027 stato attinto dai provvedimenti dell\u0027avviso orale (emesso\ndal questore di Firenze il ... e notificato il ...) e del foglio di\nvia obbligatorio dal Comune di ... (emesso dal questore di Firenze il\n... e notificato il ...). Si motivava poi il pericolo per la\nsicurezza pubblica in ragione della tipologia dei citati\ncomportamenti (aggressivi e violenti) e del fatto che il predetto\nfrequentasse soggetti parimenti pregiudicati e con gli stessi si\nintrattenesse proprio all\u0027interno dei locali di somministrazione di\ncibi e bevande di ... \n Il provvedimento era notificato al P. in data ...; \n B) dal verbale di identificazione, dall\u0027annotazione di P.G.\ndel 22 dicembre 2022 e dalla comunicazione notizia di reato risulta\nche in data ..., verso le ore ... il prevenuto (occupato come operaio\nalle dipendenze della ... di ...), in violazione del citato divieto,\nera rintracciato dai Carabinieri di ... all\u0027interno del bar ... di\n... - situato all\u0027interno dell\u0027area indicata nel provvedimento di\ndivieto del questore - mentre era intento a giocare alle videoslot e\na consumare un aperitivo; \n C) sono stati acquisiti altresi\u0027 ulteriori provvedimenti: il\nprovvedimento di avviso orale adottato dal questore di Firenze nei\nconfronti di P. il ... e notificato il ...; il provvedimento del\nfoglio di via obbligatorio del ... (notificato il ...), con cui il\nquestore di Firenze ordinava il rimpatrio di P. nel Comune di ...\n(...). Comune di residenza, e gli vietava di tornare nel Comune di\n... (...) per la durata di anni tre (da detto provvedimento emerge\naltresi\u0027 che il prefetto di Siena aveva adottato nei confronti del\nprevenuto un provvedimento di sospensione della patente di guida a\ntempo indeterminato); il provvedimento del foglio di via obbligatorio\ndell\u0027... (notificato l\u0027...), con cui il questore di Firenze ordinava\nil rimpatrio di P. nel Comune di ... (...) e gli vietava di tornare\nnel Comune di ... (...) per la durata di anni tre; \n D) dal certificato del casellario risulta che le ultime\ncondanne riportate dal prevenuto sono tutte connesse alle citate\nmisure di prevenzione: in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76,\ncomma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ..., per la\nviolazione del foglio di via da ...; in data 4 aprile 2023 per il\nreato ex art. 73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ...,\nper guida con patente sospesa o revocata da parte di persona\nsottoposta a misura di prevenzione; in data 24 ottobre 2023 per il\nreato ex art. 13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017, commesso\nil ..., per violazione del divieto di accesso agli esercizi di\nsomministrazione di ...; \n E) quanto all\u0027affermazione della responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato relativamente al reato in questione, e\u0027 necessario il\nvaglio in via incidentale della legittimita\u0027 del provvedimento del\nquestore del ... ora in ipotesi violato; in particolare. premesso che\nil predetto provvedimento risulta conforme alle norme di legge, pare\nnecessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale: \n dell\u0027art. 13-bis, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n.\n14/2017 nella parte in cui prevede che il provvedimento ivi\ncontemplato sia adottato dal questore, anziche\u0027 dal tribunale, pur\nquando il soggetto sia gia\u0027 sottoposto ad altre misure di\nprevenzione; \nin subordine, \n dell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017\nnella parte in cui non limita la propria portata ai casi in cui il\ndestinatario della misura sia stato condannato con sentenza non\ndefinitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare\ncustodiale) per reati di cui al comma 1 posti in essere dopo\nl\u0027entrata in vigore della stessa norma; \nin ulteriore subordine, \n dell\u0027art. 13-bis, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n.\n14/2017 nella parte in cui non prevede che il questore\ncontestualmente invii una segnalazione ai competenti servizi\nsocio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni: \n Cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza delle questioni. \n 1.1. H.P. soggetto residente nel Comune di ... e occupato come\noperaio alle dipendenze di un\u0027agenzia di somministrazione lavoro di\n..., era destinatario di un provvedimento del questore di Firenze,\ncon cui - ai sensi dell\u0027art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017 -\ngli si vietava di accedere ai locali di somministrazione di bevande\ned alimenti presenti in una certa area ben perimetrata del Comune di\n... \n Il provvedimento (c.d. DASPO «antirissa») era motivato sulla base\ndel fatto che in plurime occasioni il predetto era stato denunciato\nper reati contro la persona e contro il patrimonio avvenuti\nall\u0027interno o all\u0027esterno di locali di ...: erano in particolare\nriportate due denunce infratriennali del ... e del ...; era inoltre\nstato gia\u0027 condannato in primo grado in data 19 ottobre 2020 per un\nreato di danneggiamento posto in essere all\u0027interno di un altro bar\ndi ... \n Sulla base di tali risultanze e ritenendo sussistente un pericolo\nper la sicurezza pubblica, il questore vietava allo stesso l\u0027accesso\nai locali presenti in una certa area del territorio di ... per un\nperiodo di due anni. \n Il provvedimento era regolarmente notificato in data ... \n 1.2. Il giorno ..., quindi mentre ancora perdurava il divieto,\nl\u0027imputato era rinvenuto dai Carabinieri all\u0027interno di un bar\nricompreso nell\u0027area sopra citata, in violazione quindi del\nprovvedimento del questore. Sussisterebbe quindi il reato in\ncontestazione. \n 1.3. Il provvedimento del questore - valutato alla stregua delle\nnorme di legge ordinaria - risulta legittimo. \n In primo luogo, il provvedimento riporta analiticamente gli\nelementi di fatto in considerazione dei quali il predetto era\nconsiderato autore di delitti contro la persona e il patrimonio posti\nin essere recentemente all\u0027interno di pubblici esercizi di ... \n Risulta inoltre motivata congruamente la valutazione circa il\npericolo per la sicurezza che sarebbe derivato dalla condotta\ndell\u0027imputato. \n Infine, l\u0027individuazione dei locali cui era vietato l\u0027accesso era\nmotivata in considerazione dei luoghi in cui erano stati commessi i\npredetti reati. \n Si deve infine osservare che ai sensi dell\u0027art. 13-bis, comma 1\ndel decreto-legge n. 14/2017 il divieto di accesso puo\u0027 interessare\nlocali «specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono\nstati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali\nl\u0027interessato si associa, specificamente indicati», ma ai sensi\ndell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis - in caso di intervenuta condanna anche\nsolo con sentenza non definitiva - il divieto di accesso puo\u0027\nriguardare eventualmente anche tutti i locali della provincia. Nel\ncaso di specie, per l\u0027appunto, P. era stato gia\u0027 condannato con\nsentenza di primo grado per un reato (danneggiamento commesso in un\nbar) tra quelli indicati all\u0027art. 13-bis, comma 1 del decreto-legge\nn. 14/2017, per cui ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo il\nquestore poteva disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi e\nai locali di pubblico intrattenimento addirittura di tutta la\nprovincia, sicche\u0027 la disposizione del divieto di accesso a quelli di\nun\u0027area (per quanto grande) del Comune di ... certamente era conforme\nal disposto normativo. \n 1.4. Tuttavia, ove sopravvenisse la dichiarazione\nd\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017\nnel senso auspicato con la questione sollevata in via principale, e\ncioe\u0027 della normativa che da\u0027 fondamento al potere del questore di\nadottare la misura di prevenzione la cui inosservanza e\u0027 oggetto di\naccertamento nel giudizio principale, cio\u0027 varrebbe a «pone nel\nnulla» la misura medesima, con conseguente ricaduta sulla sussistenza\no meno del reato (in tal senso, da ultimo, Corte costituzionale\nsentenza n. 2 del 2023; in senso analogo anche la sentenza n. 203 del\n2024). \n In particolare - ove la Corte costituzionale dichiarasse la\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 13-bis del\ndecreto-legge n. 14/2017 nella parte in cui prevede che il\nprovvedimento ivi contemplato sia adottato dal questore, anziche\u0027\ndall\u0027autorita\u0027 giudiziaria, pur quando il soggetto sia gia\u0027\nsottoposto ad altre misure di prevenzione - nel caso di specie la\nmisura di prevenzione sarebbe posta nel nulla, posto che P. era gia\u0027\nsottoposto ad altre due misure di prevenzione (foglio di via e avviso\norale) e la misura e\u0027 stata adottata dal questore. \n 1.5. Analogamente - qualora fosse accolta la prima questione\nsubordinata e cioe\u0027 qualora la corte dichiarasse l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma nella parte in cui, con riguardo ai\npresupposti del provvedimento in questione, attribuisce rilevanza\nalle sentenze di condanna relative a reati commessi prima\ndell\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 -\nla misura di prevenzione violata risulterebbe illegittima per\nl\u0027insussistenza dei relativi presupposti: non considerando la\nsentenza di condanna del 19 ottobre 2020 (certamente relativa ad un\nfatto precedente il citato decreto-legge del 21 ottobre 2020), il\ndivieto di accesso avrebbe potuto riguardare solo locali\n«specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati\ncommessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali\nl\u0027interessato si associa, specificamente indicati»: nel caso di\nspecie il questore ha viceversa disposto il divieto di accesso a\ntutti i locali compresi in una certa area (estesa) del Comune di ...,\nnon specificamente individuati; tra l\u0027altro il divieto e\u0027 stato\ndisposto in modo da interessare anche i locali - compresi nella\ncitata area - eventualmente aperti anche dopo l\u0027adozione del\nprovvedimento. \n 1.6. Infine, la misura violata verrebbe meno, per illegittimita\u0027\ndel relativo contenuto, anche nel caso in cui fosse accolta l\u0027ultima\nquestione sollevata in via subordinata, con la conseguenza che\nl\u0027attuale imputato dovrebbe andare assolto. \n Con detta questione si chiede alla Corte costituzionale di\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 13-bis del decreto-legge n.\n14/2017 nella parte in cui non prevede che, contestualmente\nall\u0027adozione del provvedimento, il questore trasmetta una\nsegnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano\nle condizioni. \n In base agli atti del fascicolo d\u0027indagini e\u0027 infatti ampiamente\nplausibile che con riguardo al P. i sussistessero le condizioni per\nun intervento dei citati servizi socio-sanitari e fosse quindi\nnecessaria una segnalazione a detti servizi. Le tipologie di condotte\ndi P. di cui ai precedenti di polizia che legittimavano l\u0027adozione\ndel provvedimento (in un episodio lancio di sedie all\u0027interno di un\nbar nel corso di una colluttazione con altro soggetto, in altro\nepisodio insistenti minacce nei confronti del gestore del bar per\nottenere consumazioni gratuite, in altro episodio danni all\u0027esercizio\npubblico e colluttazione con i responsabili della sicurezza del\nlocale) e il fatto che egli fosse solito intrattenersi con altri\nsoggetti nei bar del paese portano a ritenere plausibile un problema\ndi dipendenza dall\u0027alcool o comunque di abuso frequente (una conferma\nin tal senso si ricava dal fatto che anche in occasione\ndell\u0027accertamento del ... egli fosse intento a consumare alcolici);\ndagli atti risulta pure che lo stesso sia stato in passato segnalato\nanche per uso personale di stupefacenti. \n Ove fosse accolta la questione, il provvedimento del questore\ndovrebbe ritenersi illegittimo per la mancata segnalazione ai servizi\nsocio-sanitari: la segnalazione agli stessi integrerebbe infatti non\nun adempimento collaterale. bensi\u0027 un elemento essenziale del\ncontenuto del provvedimento ai fini della idoneita\u0027 dello stesso a\nconseguire la finalita\u0027 perseguita e a salvaguardare la dignita\u0027 del\ndestinatario, offrendogli una concreta possibilita\u0027 di recupero al\nrispetto delle regole del vivere civile e non limitandosi ad una\nemarginazione di fatto dello stesso (cfr. infra). \n2. Il quadro normativo. \n 2.1. Pare opportuno preliminarmente procedere ad una breve\nricognizione del quadro normativo. \n 2.2. Il decreto-legge n. 113/2018 (convertito, con modificazioni,\ndalla legge n. 132/2018) con l\u0027art. 21, comma 1-ter, ha previsto\nl\u0027introduzione nel decreto-legge n. 14/2017 (convertito con la legge\nn. 48/2017) dell\u0027art. 13-bis. \n Tale disposizione inizialmente attribuiva al Questore la\npossibilita\u0027 di disporre - per ragioni di sicurezza e per una durata\ncompresa tra sei mesi e due anni - nei confronti delle persone\ncondannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello\nnel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di\ngravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di\npubblico trattenimento. per delitti non colposi contro la persona e\nil patrimonio, nonche\u0027 per delitti in materia di stupefacenti, il\ndivieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici\nanaloghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle\nimmediate vicinanze degli stessi. Era inoltre prevista la\npossibilita\u0027 di ulteriori prescrizioni piu\u0027 stringenti, in\nparticolare la prescrizione di comparire personalmente una o piu\u0027\nvolte, negli orari indicati, nell\u0027ufficio di polizia competente in\nrelazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato.\nIn tal ipotesi era previsto un meccanismo di convalida da parte\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria, ricalcato su quello previsto dall\u0027art. 6,\ncommi 3 e 4, legge n. 401/1989 per il c.d. DASPO. \n La violazione del citato divieto era punita con la reclusione da\nsei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. \n 2.3. Successivamente, il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020\n(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 18 dicembre\n2020) con l\u0027art. 11, comma 1, lettera b), ha modificato il citato\nart. 13-bis. \n Tra le varie modifiche, era prevista la possibilita\u0027 di disporre\nil citato divieto di accesso ai locali e di stazionamento nelle\nimmediate vicinanze per chi fosse anche solo stato denunciato per uno\ndei reati sopra indicati (era scorporata la materia degli\nstupefacenti, mentre erano inseriti nell\u0027elenco i reati aggravati ex\nart. 604-ter del codice penale). \n Era introdotto nell\u0027art. 13-bis il comma 1-bis, che consente al\nquestore di disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai\nlocali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio\ndell\u0027intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di\ncui al comma 1, siano state poste in stato di arresto o di fermo\n(convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria), ovvero condannate, anche\ncon sentenza non definitiva. \n Era introdotto altresi\u0027 il comma 1-ter, ai sensi del quale in\nogni caso la misura disposta dal questore ricomprende anche il\ndivieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici\nesercizi e dei locali ai quali e\u0027 vietato l\u0027accesso. \n Era inoltre aggravato il trattamento sanzionatorio, con la\nprevisione della pena - in caso di violazione del divieto (o delle\nprescrizioni) - della reclusione da sei mesi a due anni e con la\nmulta da 8.000 a 20.000 euro. \n 2.4. In seguito, nel settembre 2023 - quindi dopo i fatti oggetto\ndel procedimento principale - il decreto-legge n. 123/2023 modificava\nnuovamente l\u0027art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017: ampliava il\nnovero dei reati la denuncia per i quali legittimava il questore a\ndisporre il divieto in questione (inserendo nell\u0027elenco i delitti ex\narticoli 336 e 337 del codice penale, nonche\u0027 la contravvenzione ex\nart. 4, legge n. 110/1975); aumentava la durata minima e la durata\nmassima del divieto (ora rispettivamente un anno e tre anni);\ninaspriva ulteriormente il trattamento sanzionatorio previsto per la\nviolazione del divieto e delle prescrizioni (ora reclusione da uno a\ntre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro). \n 2.5. La normativa in questione fa sorgere plurimi dubbi di\ncompatibilita\u0027 con i principi costituzionali. \n3. La questione sollevata in via principale: fa competenza del\nquestore anziche\u0027 dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n 3.1. Si dubita della legittimita\u0027 della norma censurata rispetto\nal disposto dell\u0027art. 13 della Costituzione, in relazione\nall\u0027attribuzione al questore, anziche\u0027 all\u0027autorita\u0027 giudiziaria,\ndella competenza a disporre la misura di prevenzione in questione,\npur quando il destinatario sia gia\u0027 sottoposto ad altra misura di\nprevenzione. \n 3.2. Il provvedimento del questore comporta per il suo\ndestinatario, per un lungo periodo di tempo, il divieto di accedere\nad alcuni pubblici esercizi e di stazionare nelle immediate\nvicinanze. \n 3.3. La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte chiarito quale debba\nritenersi il confine tra la liberta\u0027 personale - per le limitazioni\ndella quale e\u0027 prevista dall\u0027art. 13 della Costituzione, una riserva\ndi giurisdizione (oltre che una riserva di legge) - e la liberta\u0027 di\ncircolazione, la cui compressione e\u0027 possibile anche da parte\ndell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza (sussistendo i presupposti\nprevisti dall\u0027art. 16 della Costituzione). \n La questione e\u0027 stata da ultimo affrontata nella sentenza n. 203\ndel 2024. \n 3.4. In tale occasione la Corte ha preliminarmente sottolineato\nl\u0027importanza per un giudice costituzionale del tendenziale rispetto\ndei propri precedenti, di cui il legislatore tiene conto\nnell\u0027elaborare le normative. \n La corte ha poi ribadito la distinzione tra le misure che\ncomportino una coazione fisica della persona e le diverse misure che,\npur in assenza di coazione, incidano comunque sulla liberta\u0027 di\nmovimento della persona nello spazio. \n Le prime incidono senz\u0027altro sulla liberta\u0027 personale (salvo che\nla restrizione abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile). \n Quanto alle seconde, occorre avere riguardo a due criteri\ndiscretivi, che devono essere soddisfatti cumulativamente perche\u0027 si\npossa ravvisare una limitazione alla liberta\u0027 personale. In\nparticolare, cio\u0027 avviene se tali misure impongono obblighi\n(rinforzati da sanzioni in caso di violazione) che determinano un\neffetto di «degradazione giuridica» dell\u0027interessato e che risultano\n«di tale intensita\u0027 da poter essere equiparati a un vero e proprio\nassoggettamento della persona all\u0027altrui potere». \n Piu\u0027 precisamente, con riguardo a tale ultimo criterio, di\ncarattere «quantitativo», la corte ha ribadito il criterio discretivo\nbasato sull\u0027assunto che «il divieto di recarsi in un certo luogo sia,\ndi regola, meno gravoso per l\u0027interessato rispetto all\u0027obbligo di\nrecarsi, o di rimanere, in un luogo determinato»: tale criterio\nsarebbe in grado di assicurare prevedibilita\u0027 e coerenza alle\ndecisioni della stessa corte; «prevedibilita\u0027 e coerenza che, invece,\nrisulta-ebbero necessariamente indebolite da un approccio alternativo\nche conducesse a \"pesare\" caso per caso l\u0027intensita\u0027 delle\nrestrizioni della liberta\u0027 di movimento, indipendentemente dalla loro\nnatura, discendenti da ciascuna singola misura». \n La Corte costituzionale si e\u0027 peraltro riservata di riconsiderare\ntale orientamento «nell\u0027ipotesi in cui il legislatore dovesse, in\nfuturo, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in\nesame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto\nvenga interdetto, sia di durata della stessa interdizione, rendendo\ncosi\u0027 non piu\u0027 sostenibile l\u0027assunto, sul quale tale giurisprudenza\nimplicitamente si fonda, della generale minore incidenza del divieto\ndi recarsi in un luogo determinato rispetto all\u0027obbligo di recarsi\nperiodicamente presso un ufficio di polizia, o di rimanere nella\npropria abitazione durante le ore notturne». \n 3.5. Venendo all\u0027attuale questione, la misura di cui all\u0027art.\n13-bis, commi 1 e 1-bis, decreto-legge n. 14/2017 (c.d. DASPO\n«antirissa») non realizza una coazione fisica rispetto al corpo del\ndestinatario: incide comunque pero\u0027 sulla liberta\u0027 di movimento della\npersona nello spazio. \n In particolare, comporta un divieto di accesso a pubblici\nesercizi e locali (luoghi aperti al pubblico altrimenti accessibili)\ne un divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze (luoghi\npubblici). \n 3.5. Il citato provvedimento - sempre alla stregua dei criteri\nfissati dalla sentenza n. 203 del 2024 - determina inoltre un effetto\ndi degradazione giuridica del destinatario e cioe\u0027 «una menomazione o\nmortificazione della dignita\u0027 o del prestigio della persona». Tale\neffetto e\u0027 connesso infatti alle ragioni che giustificano l\u0027adozione\ndella misura. che si basa su una valutazione di pericolosita\u0027\ndell\u0027interessato per l\u0027ordine e la sicurezza pubblici, sotto il\nprofilo della possibilita\u0027 di commissione in futuro di ulteriori\nreati (sulla base delle denunce e/o delle condanne per precedenti\nreati), con conseguente valutazione discrezionale negativa delle\nqualita\u0027 morali e della socialita\u0027 dell\u0027individuo e connessi «stigma\nmorale» e «mortificazione della [sua] pari dignita\u0027 sociale». \n 3.6. Quanto al parametro quantitativo. il divieto di accesso ad\nuno o piu\u0027 locali pubblici e di stazionamento nelle aree\nimmediatamente vicine non solo comporta una limitazione alla liberta\u0027\ndi movimento, ma - avuto riguardo alla tipologia dei luoghi\ninterdetti - incide in misura apprezzabile anche sulla possibilita\u0027\nper il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi\ndi generi alimentari di pronto consumo (o anche solo di una bottiglia\nd\u0027acqua), nonche\u0027 sulla sua vita di relazione. L\u0027incidenza e\u0027 minore\nove il provvedimento riguardi un solo esercizio di somministrazione o\nlocale d\u0027intrattenimento: maggiore ove il provvedimento interessi -\ncome nel caso di specie - tutti i locali compresi in un\u0027area estesa\ndel Comune di residenza dell\u0027interessato; ancora maggiore ove il\nprovvedimento riguardi - come pure e\u0027 possibile ai sensi dell\u0027art.\n13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017 - tutti i locali\ndelle citate categorie della provincia. \n L\u0027eventuale violazione del divieto costituisce un delitto (non\nuna mera contravvenzione), punito con pena detentiva (all\u0027epoca dei\nfatti oggetto del presente processo minimo sei mesi di reclusione,\nora minimo un anno di reclusione) e pecuniaria (all\u0027epoca dei fatti\noggetto del presente processo minimo 8.000 euro di multa, ora minimo\n10.000 euro di multa). \n Alla stregua del criterio ribadito dalla Corte costituzionale\nnella sentenza n. 203 del 2024, cio\u0027 non e\u0027 tuttavia sufficiente\naffinche\u0027 si possa ritenere limitata la liberta\u0027 personale del\nsoggetto, avendo il provvedimento ad oggetto pur sempre un divieto di\nrecarsi in alcuni posti e non l\u0027obbligo di recarsi o di rimanere in\nun luogo determinato. \n 3.7. Ad avviso di chi scrive sarebbe necessario individuare\nun\u0027eccezione a tale principio per l\u0027ipotesi in cui il soggetto che\ns\u0027intenda sottoporre alla misura di prevenzione sia gia\u0027 sottoposto\nad altra misura di prevenzione. \n 3.7.1. Considerando cioe\u0027 il singolo provvedimento, l\u0027intensita\u0027\ndell\u0027incisione della liberta\u0027 di movimento nello spazio discendente\ndalla misura non e\u0027 tale da determinare un assoggettamento della\npersona all\u0027altrui potere. \n La situazione pare pero\u0027 essere diversa allorche\u0027 il medesimo\nsoggetto sia sottoposto, con diversi provvedimenti, a piu\u0027 misure di\nprevenzione (dello stesso tipo o anche di tipo diverso). \n 3.7.2. Ad esempio, nel momento in cui, in data ..., era disposto\ndal questore di Firenze il divieto di accesso ai locali pubblici di\nuna certa area di ... l\u0027attuale imputato era gia\u0027 sottoposto\nall\u0027avviso orale dello stesso questore di Firenze del ... e al foglio\ndi via obbligatorio dal Comune di ... adottato dallo stesso questore\ndi Firenze il ... e avente durata di anni tre dalla notifica (...).\nIn seguito, con provvedimento dell\u0027... (notificato l\u0027...) egli\nsarebbe stato sottoposto dal questore di Firenze anche alla misura\ndel foglio di via obbligatorio dal Comune di ... per la durata di\nanni tre dalla notifica: al momento della notifica di tale\nprovvedimento il predetto era dunque sottoposto contemporaneamente\nquanto meno a quattro diverse misure di prevenzione, essendo ancora\nin essere le precedenti tre misure; non risulta dagli atti se lo\nstesso fosse destinatario anche di altre misure di prevenzione,\neventualmente adottate dalla stessa questura o da altre questure, nel\nqual caso egli sarebbe stato sottoposto ad ulteriori vincoli\n(l\u0027informazione sarebbe comunque a disposizione del questore in sede\ndi adozione del provvedimento, posto che la sottoposizione a misure\ndi prevenzione e\u0027 riportata nella banca dati C.E.D. a disposizione\ndelle forze di polizia). \n 3.7.3. Pare allora necessario chiedersi se - in caso di\npluralita\u0027 di provvedimenti ognuno dei quali isolatamente considerato\nnon sia tale da determinare un assoggettamento dell\u0027individuo\nall\u0027altrui potere, ma che nel loro complesso determinano una serie\nnotevole di restrizioni ai diritti fondamentali della persona - sia\nancora possibile parlare semplicemente di limitazione alla liberta\u0027\ndi circolazione. \n 3.7.4. In primo luogo, la pluralita\u0027 dei provvedimenti porta ad\nuna reiterazione del giudizio negativo dell\u0027autorita\u0027 circa la\npersonalita\u0027 del soggetto, nei cui confronti lo stigma sociale e\u0027\nnotevolmente accresciuto. \n 3.7.5. La contestuale sottoposizione a diverse misure di\nprevenzione puo\u0027 comportare inoltre la creazione di una rete di\npreclusioni e divieti che inibiscono una gamma di possibilita\u0027\nconcrete. tanto da stravolgere la vita della persona: con il foglio\ndi via puo\u0027 essere inibito l\u0027accesso al territorio di un comune (e\ncon pii provvedimenti di foglio di via si puo\u0027 vietare il ritorno in\npiu\u0027 comuni); con il c.d. Daspo antispaccio ex art. 13 del\ndecreto-legge n. 14/2017 l\u0027accesso a scuole, universita\u0027, locali\npubblici e aperti al pubblico; con il c.d. Daspo antirissa ex art.\n13-bis del decreto-legge n. 14/2017 l\u0027accesso a esercizi di\nsomministrazione e locali d\u0027intrattenimento; con il c.d. Daspo urbano\nex art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 l\u0027accesso a stazioni\nferroviarie. infrastrutture del trasporto locale. mercati e giardini\npubblici; l\u0027avviso orale puo\u0027 portare il prefetto a revocare la\npatente di guida. \n La pluralita\u0027 delle misure di prevenzione, inoltre, porta ad\nun\u0027estensione del periodo temporale in cui il soggetto e\u0027 sottoposto\na restrizioni nella propria liberta\u0027 di movimento, con la conseguenza\nche - passando da una misura all\u0027altra - i controlli e le limitazioni\nnei confronti dell\u0027individuo perdurano per molti anni. \n D\u0027altro canto, il legislatore - oltre a creare via via nuove\nmisure di prevenzione amministrative - nel corso degli anni ha anche\naumentato la durata di tali misure: per il divieto ex art. 13-bis del\ndecreto-legge n. 14/2017 la durata minima e\u0027 ora di un anno e la\ndurata massima e\u0027 di tre anni: ma contestualmente e\u0027 stata aumentata\nla durata anche del foglio di via obbligatorio (a seguito delle\nmodifiche del 2023 e\u0027 ora prevista una durata minima di sei mesi e\nuna durata massima di quattro anni). \n 3.7.6. Con l\u0027intervento di riforma del 2020 (decreto-legge n. 130\ndel 21 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173\ndel 18 dicembre 2020) il legislatore ha altresi\u0027 ampliato gli spazi\ncui si riferisce il divieto: la misura ricomprende ora in ogni caso\nanche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei\npubblici esercizi e dei locali ai quali e\u0027 vietato l\u0027accesso. \n 3.7.7. Via via e\u0027 stato anche ampliato l\u0027elenco dei reati la cui\ncommissione puo\u0027 legittimare l\u0027adozione da parte del questore del\nprovvedimento ex art. 13-bis: ampliamenti simili hanno interessato\nanche l\u0027elenco dei reati presupposto di altre misure di prevenzione\ndisposte dal questore. \n 3.7.8. Si deve infine constatare come il fenomeno della\ncriminalizzazione indiretta legata alla punizione delle violazioni\ndelle misure di prevenzione, cui ha fatto riferimento la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 203 del 2024, sia necessariamente\ndestinato ad accentuarsi a fronte del proliferare di misure di\nprevenzione disposte dal questore, del progressivo incremento dei\nrelativi reati presupposto, dell\u0027estensione della relativa durata e\ndegli spazi cui le stesse si riferiscano, nonche\u0027 dell\u0027aumento delle\npene previste per dette violazioni. \n Nel caso in esame, ad esempio, P. risulta essere gia\u0027 stato\ncondannato in via definitiva (non sono note le condanne non ancora\ndefinitive): in data 4 aprile 2022 per il reato ex art. 76, comma 3,\ndecreto legislativo n. 159/2011 commesso il ..., per la violazione\ndel foglio di via da ...; in data 4 aprile 2023 per il reato ex art.\n73 del decreto legislativo n. 159/2011 commesso il ..., per guida con\npatente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misura di\nprevenzione; in data 24 ottobre 2023 per il reato continuato ex art.\n13-bis, comma 6 del decreto-legge n. 14/2017, commesso il ..., per\nviolazione del divieto di accesso agli esercizi di somministrazione\ndi ... \n 3.8. La Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 203\ndel 2024 ha sottolineato l\u0027esigenza di individuare gia\u0027 in astratto\nun criterio quanto piu\u0027 certo possibile ai fini della distinzione tra\nmisure incidenti sulla liberta\u0027 personale e misure incidenti sulla\nliberta\u0027 di circolazione, onde evitare le incertezze connesse alla\nvalutazione caso per caso dell\u0027intensita\u0027 delle restrizioni alla\nliberta\u0027 di movimento e consentire viceversa la prevedibilita\u0027 delle\ndecisioni della stessa corte. \n Sotto tale profilo, fermo restando il criterio generale (basato\nsull\u0027assunto che «il divieto di recarsi in un certo luogo sia, di\nregola, meno gravoso per l\u0027interessato rispetto all\u0027obbligo di\nrecarsi, o di rimanere, in un luogo determinato»), l\u0027eccezione che\nqui si intende suggerire pare rispettare tale esigenza: la pluralita\u0027\ndelle restrizioni adottate nei confronti del medesimo soggetto e\u0027\ninfatti un dato oggettivo, che si presta gia\u0027 in astratto a fungere\nda criterio discretivo: inoltre. la sottoposizione in corso del\nsoggetto ad altra misura di prevenzione e\u0027 un dato oggettivo e\nagevolmente accertabile dal questore che intenda adottare nei suoi\nconfronti altra misura di prevenzione. \n Sempre con riguardo al criterio quantitativo dell\u0027intensita\u0027\ndelle restrizioni, lo scrivente e\u0027 consapevole del fatto che la\nsottoposizione a due misure di prevenzione e\u0027 cosa diversa dalla\nsottoposizione a dieci misure di prevenzione (magari anche di\nmaggiore estensione). Tuttavia, sempre nella prospettiva della\nnecessita\u0027 di individuare un criterio astratto che non postuli di\nsoppesare volta per volta le restrizioni imposte, si ritiene che a\nfronte di una pluralita\u0027 di restrizioni sia meglio assicurare una\ngaranzia in piu\u0027 (il vaglio da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria)\nanche nei casi in cui il numero delle misure di prevenzione adottate\nsia ridotto (anche eventualmente pari a due) piuttosto che negarla\nnei casi in cui viceversa l\u0027autorita\u0027 di polizia abbia creato una\nmoltitudine di vincoli e restrizioni a carico del soggetto. \n 3.9. Il dato letterale della norma censurata e\u0027 chiaro nel non\nprevedere eccezioni di sorta alla competenza del questore; non\nconsente dunque un\u0027interpretazione conforme della stessa al disposto\ndell\u0027art. 13 della Costituzione (sempreche\u0027 si acceda alla tesi\nproposta in base alla quale ad essere incisa sia la liberta\u0027\npersonale e non semplicemente la liberta\u0027 di circolazione). \n 4. La prima questione subordinata: l\u0027applicazione retroattiva\ndella norma di cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n.\n14/2017. \n 4.1. Si dubita, in subordine, della legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma di cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n.\n14/2017 nella parte in cui non limita la propria portata ai casi in\ncui il destinatario della misura sia stato condannato con sentenza\nnon definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare\ncustodiale) per reati di cui al comma 1 posti in essere dopo\nl\u0027entrata in vigore della stessa norma (introdotta dal decreto-legge\nn. 130 del 21 ottobre 2020). \n In altri termini, si dubita della legittimita\u0027 costituzionale di\nun\u0027applicazione retroattiva della citata norma, che si estenda anche\nalle ipotesi di condanna non definitiva per reati (di cui al comma 1)\ncommessi prima della sua entrata in vigore. \n 4.2. La norma censurata non prevede espressamente la propria\napplicazione retroattiva. Ne\u0027, con riferimento specifico alla norma\nin questione, si e\u0027 formato un consolidato orientamento\ngiurisprudenziale che ne affermi la retroattivita\u0027 (non si rinvengono\nnella giurisprudenza di legittimita\u0027 pronunce ne\u0027 in un senso ne\u0027\nnell\u0027altro). \n La Corte di cassazione afferma tuttavia costantemente che alle\nmisure di prevenzione e alle misure di sicurezza che non abbiano\nnatura sanzionatorio-punitiva non si applica il principio di\nirretroattivita\u0027 della norma successiva sfavorevole. \n In tal senso, tra le altre, si sono espresse: la sentenza Cass.\nSez. 6, n. 45642 del 3 ottobre 2024 Rv. 287372 - 01 e la sentenza\nCass. Sez. 5, n. 145 del 2025 con riguardo alla misura di prevenzione\ndella sorveglianza speciale: la sentenza Cass. Sez. 3, n. 2278 del 3\ndicembre 2020 Rv. 281234 - 01 e la sentenza Cass. Sez. 3, sentenza n.\n23435 del 30 gennaio 2020 Rv. 279822 - 01 con riguardo alla misura di\nprevenzione del c.d. Daspo; la sentenza Cass. Sez. 4. sentenza n.\n14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103 - 01 con riguardo alla misura di\nsicurezza patrimoniale di cui all\u0027art. 85-bis decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n Si puo\u0027 dunque ritenere che, secondo il diritto vivente, la norma\ndi cui all\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017, in\nquanto disciplinante una misura di prevenzione e quindi una misura\nestranea alla materia penale (pur in senso lato), si applichi anche a\nchi sia stato condannato con sentenza non definitiva (o arrestato.\nfermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per reati di cui\nal comma 1 posti in essere prima dell\u0027entrata in vigore della stessa\nnorma. \n 4.3. Occorre allora domandarsi se tale retroattivita\u0027 sia\nconforme alla Costituzione. \n 4.4. In effetti, il principio di irretroattivita\u0027 delle norme\nsfavorevoli e\u0027 fissato dall\u0027art. 25, comma 2 della Costituzione\nunicamente con riguardo alla pena (ma la recente giurisprudenza ne ha\nriconosciuto la validita\u0027 anche per le sanzioni amministrative aventi\nnatura punitiva), laddove - in relazione alle misure di sicurezza -\nl\u0027art. 25, comma 3 della Costituzione si limita a prevedere che\n«Nessuno puo\u0027 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi\nprevisti dalla legge», cosi\u0027 declinando il principio di legalita\u0027 «in\nmodo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma a\nproposito delle pene, non prevedendo - in particolare - la garanzia\ndella loro irretroattivita\u0027 in peius» (sentenza della Corte\ncostituzionale n. 22 del 2022). \n 4.5. D\u0027altro canto, l\u0027art. 25 della Costituzione, se con riguardo\nalle misure di sicurezza non prevede il principio di\nirretroattivita\u0027, neppure impone l\u0027applicazione delle norme in vigore\nal momento della sentenza di primo grado, risultando in proposito al\npiu\u0027 neutro. \n 4.6. Recenti pronunce sia della Corte costituzionale sia della\nCorte EDU hanno pero\u0027 sottolineato che le misure a carattere non\npunitivo, se non devono rispettare i principi propri della materia\nsostanzialmente penale, sottostanno pero\u0027 comunque alle garanzie\nproprie dei beni giuridici su cui incidono. \n In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del\n2019 - avendo riguardo alla misura di prevenzione della sorveglianza\nspeciale, nonche\u0027 al sequestro e alla confisca di prevenzione - ha\nsindacato la conformita\u0027 agli articoli 13 e 42 della Costituzione,\nnonche\u0027 all\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 2 del\nprot. n. 4 CEDU e all\u0027art. 1 del prot. addiz. CEDU, della fattispecie\ndi pericolosita\u0027 generica di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera a),\ndecreto legislativo n. 159/2011. La Corte costituzionale ha ritenuto\n- in relazione alle citate misure di prevenzione - che la descrizione\nnormativa della fattispecie non rispettasse i requisiti di qualita\u0027\ndella «base legale» necessari per consentire al potenziale\ndestinatario delle misure di prevedere la futura possibile\napplicazione delle misure stesse. \n 4.7. Anche la misura di prevenzione di cui all\u0027art. 13-bis, commi\n1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017, come la misura di prevenzione\ndella sorveglianza speciale, incide sui diritti fondamentali\ndell\u0027individuo, e specificamente (quanto meno) sulla liberta\u0027 di\ncircolazione tutelata dall\u0027art. 16 della Costituzione e dall\u0027art. 117\ndella Costituzione in relazione all\u0027art. 2 del prot. n. 4 CEDU. \n Perche\u0027 la normativa relativa al divieto di accesso di cui\nall\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017 sia\nlegittima - rispetto ai citati parametri costituzionali - e\u0027 allora\nnecessario che la «base legale» sia di adeguata qualita\u0027. \n A tale scopo, e\u0027 in primo luogo essenziale che la disciplina\nnormativa - proprio perche\u0027 possa «consentire ai propri destinatari\n[...] di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure» -\nsia preesistente rispetto alle condotte che giustificano\nl\u0027applicazione della misura di prevenzione o l\u0027applicazione della\nstessa con una maggiore estensione. \n In particolare, e\u0027 necessario che - in caso di previsione di\nnuove misure limitative delle liberta\u0027 fondamentali o di estensione\ndella portata di misure preesistenti (come nell\u0027ipotesi in esame) -\nla nuova disciplina si applichi solo ai fatti successivi. \n Si tratta di un\u0027esigenza che attiene al rispetto dei principi\ncostituzionali e convenzionali posti a tutela dei singoli diritti\nincisi dalle misure di prevenzione e che prescinde quindi dalla\nfinalita\u0027 preventiva piuttosto che punitiva delle stesse. \n 4.8. Sarebbe astrattamente possibile un\u0027interpretazione delle\nnorme qui censurate in senso conforme al dettato costituzionale. \n Tuttavia, detta interpretazione conforme si scontra con la\nconsolidata giurisprudenza di legittimita\u0027 gia\u0027 sopra esaminata,\nsecondo cui alle misure di prevenzione - o quanto meno alle misure di\nprevenzione (quale quella ex art. 13-bis del decreto-legge n.\n14/2017) non aventi natura sanzionatorio-punitiva - non si applica il\nprincipio di irretroattivita\u0027 delle norme sfavorevoli. \n Come rilevato piu\u0027 volte dalla Corte costituzionale, «in presenza\ndi un indirizzo giurisprudenziale consolidato, \"il giudice a quo, se\npure e\u0027 libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa\nesegesi, ha, alternativamente, la facolta\u0027 di assumere\nl\u0027interpretazione censurata in termini di \u0026#x02bb;diritto vivente\u0026#x02bc; e di\nrichiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita\u0027 con i\nparametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n.\n259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Cio\u0027,\nsenza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra\ninterpretazione, piu\u0027 aderente ai parametri stessi, sussistendo tale\nonere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre,\nsentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)\" (sentenza n. 141 del\n2019)» (cosi\u0027, la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del\n2020). \n5. La seconda questione subordinata: la segnalazione ai servizi socio\nsanitari. \n 5.1. Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n13-bis, decreto-legge 14/2017 nella parte in cui non prevede che il\nquestore, contestualmente all\u0027adozione del provvedimento di divieto\ndi accesso ai locali, invii una segnalazione ai competenti servizi\nsocio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. \n 5.2. La norma censurata, nella parte in cui non prevede tale\nsegnalazione. pare violare i principi di cui agli articoli 2, 3 e 16\ndella Costituzione. \n 5.3. Piu\u0027 precisamente, ad avviso dello scrivente, la misura di\nprevenzione in questione - in assenza di un\u0027offerta solidaristica di\naiuto ad un soggetto in condizioni di disagio - si traduce in una\nmera messa al bando dello stesso quale soggetto indesiderato e\nindesiderabile, con conseguente lesione della sua dignita\u0027 personale. \n 5.4. Si auspica viceversa che - come disposto dall\u0027art. 10 dello\nstesso del decreto-legge n. 14/2017 in relazione ad altra misura\nprevista per la sicurezza delle citta\u0027 - l\u0027autorita\u0027 di pubblica\nsicurezza non si limiti a vietare, ma segnali altresi\u0027 le situazioni\ndi disagio ai competenti servizi socio-sanitari. \n 5.5. Da un lato, si tratta di attivare un intervento delle\nautorita\u0027 competenti perche\u0027 possano rimuovere gli ostacoli che,\nlimitando di fatto la liberta\u0027 e l\u0027eguaglianza dei cittadini,\nimpediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u0027effettiva\npartecipazione di tutti i lavoratori all\u0027organizzazione politica,\neconomica e sociale del Paese, secondo quanto sancito dall\u0027art. 3,\ncomma 2 della Costituzione. \n 5.6. Dall\u0027altro, si tratta di assicurare maggiore possibilita\u0027 di\nefficacia alla stessa misura di prevenzione. \n A fronte di problemi di dipendenza o di altre gravi forme di\ndisagio, infatti, in assenza dell\u0027intervento dei servizi\nsocio-sanitari e quindi di un recupero sociale dell\u0027individuo, il\ndivieto disposto dal questore difficilmente verra\u0027 rispettato oppure\ncomportera\u0027 semplicemente il trasferimento del problema in altri\nlocali pubblici, eventualmente di altro territorio. \n 5.7. Alle misure di prevenzione - connotate da finalita\u0027\npreventiva e non sanzionatorio-punitiva - non si applica il principio\ndel finalismo rieducativo di cui all\u0027art. 27 comma 3 della\nCostituzione. Tuttavia, l\u0027attivazione dei servizi socio-sanitari e\u0027\nessenziale proprio perche\u0027 la misura di prevenzione possa essere\nefficace, per cui la necessita\u0027 - in presenza dei relativi\npresupposti - di detta attivazione si impone gia\u0027 su un piano di\nragionevolezza della misura. \n In difetto cioe\u0027 di detta segnalazione. la misura di prevenzione\nin questione si risolve - oltre che in una messa al bando lesiva\ndella dignita\u0027 dell\u0027individuo - in una inutile limitazione della\nliberta\u0027 (quanto meno) di circolazione del soggetto, inutile perche\u0027\ninidonea a conseguire lo scopo per cui e\u0027 disposta. \n Ad avviso dello scrivente cio\u0027 comporta una violazione sia\ndell\u0027art. 3 della Costituzione, per l\u0027irragionevolezza della\ndisciplina, sia dell\u0027art. 16 della Costituzione, per la restrizione\ninutilmente posta alla liberta\u0027 di circolazione e quindi non\ngiustificata. \n 5.8. In effetti. e\u0027 emblematico che, nel caso dell\u0027attuale\nimputato, la misura stessa sia stata violata quanto meno in due\noccasioni, cioe\u0027 il 22 dicembre 2022 (episodio ora in contestazione)\ne il 26 luglio 2023 (piu\u0027 episodi in continuazione per i quali il\npredetto e\u0027 stato gia\u0027 condannato in via definitiva, come risulta dal\ncertificato del casellario), cosi\u0027 come vani sono risultati gli\nulteriori divieti. \n 5.9. La lettera della disposizione censurata - che non fa alcun\ncenno alla segnalazione ai servizi socio-sanitari - non consente\nun\u0027interpretazione della stessa conforme ai principi costituzionali\nche si assumono violati. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della\nlegge n. 87/1953; \n Ritenute d\u0027ufficio le questioni rilevanti e non manifestamente\ninfondate; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, \n dell\u0027art. 13-bis, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n.\n14/2017 nella parte in cui prevede che il provvedimento ivi\ncontemplato sia adottato dal questore, anziche\u0027 dal tribunale, pur\nquando il soggetto sia gia\u0027 sottoposto ad altre misure di\nprevenzione; \n Per violazione dell\u0027art. 13 della Costituzione, \nin subordine, \n dell\u0027art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14/2017\nnella parte in cui si applica anche ai casi in cui il destinatario\ndella misura sia stato condannato con sentenza anche non definitiva\n(o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per\nreati di cui al comma 1 posti in essere prima dell\u0027entrata in vigore\ndella stessa norma, \n Per violazione degli articoli 16 e 117 della Costituzione\n(quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 2 del prot. n. 4 CEDU); \nin ulteriore subordine; \n dell\u0027art. 13-bis commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 14/2017\nnella parte in cui non prevede che il questore contestualmente invii\nuna segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne\nricorrano le condizioni. \n Per violazione degli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza all\u0027imputato, al difensore, al pubblico ministero, nonche\u0027\nal Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai\nPresidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte\ncostituzionale. \n \n Firenze, 3 giugno 2025 \n \n Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63150","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero_legge":"14","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art13"},{"id":"63362","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/2017","data_nir":"2017-04-18","numero_legge":"48","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48"},{"id":"63151","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero_legge":"14","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art13"},{"id":"63363","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/2017","data_nir":"2017-04-18","numero_legge":"48","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48"}],"elencoParametri":[{"id":"79547","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79548","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79549","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79550","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79551","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79552","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000012","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell\u0027uomo","numero_legge":"4","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |