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per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., in luogo dell’attuale procedura di impugnazione – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe – Irragionevole compressione del diritto di difesa con riferimento alla procedura di impugnazione per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento – Contrasto con il diritto a un ricorso effettivo che, anche sulla base del diritto convenzionale ed eurounitario, deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Questura di Brindisi","prima_controparte":"A. A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 2 maggio 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro A. A.\n. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e\n 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3,\n quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la\n convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del\n trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a\n norma dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza\n di fondati motivi per ritenere che la domanda e\u0027 stata presentata\n al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del\n respingimento o dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della competenza\n giurisdizionale alla corte d\u0027appello, di cui all\u0027art. 5, comma 2,\n della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore\n che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in\n composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in\n materia di immigrazione, protezione internazionale e libera\n circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il\n tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso\n dalla corte d\u0027appello con ricorso per cassazione a norma dell\u0027art.\n 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque\n giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere\n a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 cod. proc. pen. e con\n applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale\n n. 39 del 2025, delle disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della\n legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell\u0027impugnabilita\u0027 con\n ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti\n cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica -\n Disposizioni transitorie concernenti l\u0027applicazione della predetta\n disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore\n della legge n. 187 del 2024. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n Il consigliere di turno dott. Giuseppe Biondi, Letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta\nall\u0027odierna, udienza del 2 maggio 2025 \n \n Osserva \n \n1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n In data...la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del\ntrattenimento nei confronti di A. A., nato in ... il ...,\ntrattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri\ndi Restinco (BR) dal Questore di Brindisi in data ... ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 e convalidato\nda questa Corte con decreto dell\u00278 marzo 2025. \n Invero, l\u0027A., che si trovava trattenuto nel CPR di Restinco ai\nsensi dell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 con decreto del\nQuestore di Napoli del ..., convalidato dal giudice di pace di\nBrindisi con decreto del ..., presentava domanda di protezione\ninternazionale in data ..., ritenuta pretestuosa, sicche\u0027 ne veniva\ndisposto l\u0027ulteriore trattenimento ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3,\ndecreto legislativo n. 142/2015 da parte del Questore di Brindisi,\nconvalidato, come detto, da questa Corte con decreto dell\u00278 marzo\n2025. \n Con atto del ... la Questura di Brindisi, come detto, ha\nrichiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell\u0027art. 6, comma\n5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei\nrelativi presupposti. In particolare, essendo il cittadino stranero\nricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di\nLecce ed essendo il ricorso ancora pendente. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\navv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi, nonche\u0027 il rappresentante\ndella Questura di Brindisi, ritenuta la propria competenza sulla\nrichiesta di proroga, questo Consigliere ha riservato la propria\ndecisione nei termini di legge. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n 2.1. Premessa \n Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata di ufficio nell\u0027ambito di un giudizio\navente ad oggetto la richiesta di proroga del trattenimento di A. A.,\navanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell\u0027art. 6, comma 5,\ndecreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile,\ncome affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale\nn. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto, che richiama Corte\ncostituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).\nInvero, questo Consigliere non si e\u0027 pronunciato sulla richiesta\n(che, come e\u0027 noto, a pena di illegittimita\u0027, deve essere formulata\nprima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi\nCassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere\ndisposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla\nrichiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939\n-), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene,\nquando il giudice dubiti della legittimita\u0027 costituzionale delle\nnorme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida,\novvero, come nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del\npotere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto a\ntermini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che\ndovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero\ndal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di\nlegge (si veda, con riguardo a questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai\nsensi dell\u0027art. 309 c.p.p., Cassazione pen. sez. F., 11 agosto 2015,\nn. 34889), non puo\u0027 essere di ostacolo al promovimento della relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si sottopone a scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione\ndi urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche\u0027\nl\u0027idoneita\u0027 ad assicurare l\u0027effettiva tutela del diritto di difesa.\nLa conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali\nmossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle\nSezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione\nproposto ai sensi dell\u0027art. 360 del codice di procedura civile il\nrimedio avverso il provvedimento di convalida. \n 2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento\napplicabile nel presente procedimento. \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,\nrecante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di\nlavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di\ncaporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi procedimenti giurisdizionali»,\nal capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (articoli\n16, 17 e 18). In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3,\ncomma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla\nlegge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di\nappello avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate,\nai sensi dell\u0027art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli\naventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione dello Stato competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma\n1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati\na comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria\nformazione almeno annuale nella materia della protezione\ninternazionale. L\u0027art. 17 aveva apportato modifiche al decreto\nlegislativo n. 25/2008 e l\u0027art 18 aveva a sua volta apportato\nmodifiche al decreto legislativo n. 150/2011. \n Ai sensi dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 le\ndisposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati\nai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art. 3, comma 3-bis, del decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito con modifiche\ndalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla rubrica dell\u0027articolo («modifica all\u0027art. 3 e introduzione\ndell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso la modifica dell\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con\nmodifiche dalla legge n. 46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis nel\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n46/2017, e\u0027 stata sostanzialmente sottratta alle sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma degli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e\ndall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.\n286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027\nstata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all\u0027art. 5,\ncomma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il\nQuestore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che\ngiudicano, peraltro, in composizione monocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti\nmodifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. \n E\u0027 previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e\u0027\nadottato per iscritto, e\u0027 corredato di motivazione e reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. \n Il provvedimento e\u0027 trasmesso, senza ritardo, alla Corte di\nappello di cui all\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All\u0027ultimo periodo\ndell\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole\n«al tribunale sede della sezione specializzata in materia di\nimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla\ncorte d\u0027appello competente». Dopo il comma 5 dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il comma 5-bis che prevede\nche contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso\nricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art. 6, decreto legislativo\nn. 142/2015 le parole «del tribunale in composizione monocratica»\nsono sostituite dalle seguenti: «della corte d\u0027appello». All\u0027art. 14,\ncomma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le\nparole «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di\nimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la\ncorte d\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «modifiche agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis, del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una\nvariazione di non poco momento in punto di attribuzione della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle\nsezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle\nCorti di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,\nnel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il\nprovvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in\ncomposizione monocratica. Il relativo provvedimento e\u0027 impugnabile\ncon ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il\nprovvedimento, e\u0027 proponibile entro cinque giorni dalla\ncomunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del\ncodice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,\ndella legge n. 69/2005. \n Peraltro, la competenza cosi\u0027 determinata ha avuto efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024\n(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello\ndi curare la propria formazione annuale nella materia della\nprotezione internazionale. \n 2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. \n Giova evidenziare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte\ncostituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lettera a), numero\n2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla\nlegge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n Invero, ai fini di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso intervenire\nnei sensi di cui decreto legislativo al su esposto dispositivo. \n Per effetto dell\u0027intervento «sostitutorio», il processo di\ncassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento\ndella persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)\ndell\u0027art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l\u0027esecuzione della\nmisura, e\u0027 presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha\nemesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di\ncassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque\nentro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e\nagli atti del procedimento; la Corte di Cassazione decide con\nsentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di\ncui all\u0027art. 127 codice di procedura penale e, quindi, in un\u0027adunanza\ncamerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico\nministero e il difensore; l\u0027avviso alle parti deve essere notificato\no comunicato almeno tre giorni prima dell\u0027udienza e la decisione e\u0027\ndepositata a conclusione dell\u0027udienza con la contestuale motivazione;\nqualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la\nCorte di cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre\nil secondo giorno dalla pronuncia. \n 2.2.2. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al\nsettore civile o a quello penale. \n Come evidenziato dal CSM nel suo parere consultivo, reso con\ndelibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla\nCorte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza\nin ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono\no prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale, che costituiscono procedimenti incidentali\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto\ndi asilo o alla protezione internazionale sussidiaria, che resta,\ninvece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia\ndi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea. Peraltro, il riferimento, per\nl\u0027individuazione del magistrato della Corte di appello competente,\nall\u0027art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005, genera ulteriore\nconfusione, poiche\u0027, se risulta effettuato per identificare la\ncompetenza territoriale, si tratterebbe di richiamo inutile, visto\nche la stessa norma individua territorialmente la Corte di appello\ncompetente in base al Questore che ha adottato il provvedimento da\nconvalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare uno\nspecifico settore o Sezione della Corte di appello che si deve\noccupare della materia, risulta un richiamo del tutto generico,\npoiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per legge si e\u0027 attribuita la competenza a\nprovvedere al settore penale della Corte, normalmente competente a\nprovvedere sui MAE. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dal massimario della\nCassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita\u0027\n(vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967), il legislatore\navrebbe attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la\nmateria (oltre che alle Sezioni penali della Corte di legittimita\u0027). \n Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19 marzo 2025,\nricognitiva in ordine alle ricadute organizzative sulle Corti di\nappello in seguito allo spostamento delle competenze in materia di\nconvalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti\nprotezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello\nmisure organizzative diverse, che prevedono, per lo piu\u0027,\nl\u0027attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via\nesclusiva e, dove istituita, alla sezione gia\u0027 incaricata della\ntrattazione della materia dell\u0027immigrazione e della protezione\ninternazionale, ovvero in alcuni casi il coinvolgimento dei\nConsiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione, ovvero\ncome inserimento nel turno delle convalide, ovvero ancora come\nattribuzione della materia alle Sezioni penali con trattazione\nsecondo la turnazione MAE. La Prima Presidente della Corte di\ncassazione, con provvedimento di variazione tabellare adottato in\ndata 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei ricorsi alla\nPrima Sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale\napprovazione in questa prima fase di tutte le variazioni tabellari,\nin attesa che si consolidi, in ambito giurisdizionale, un\u0027unica\nopzione interpretativa, circa l\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o al settore penale. Pertanto, presso le Corti di appello,\nconvivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui la materia de\nqua e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al settore\ncivile, sia sistemi in cui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai\nconsiglieri addetti al settore penale ovvero sia ai consiglieri\naddetti al settore civile che a quelli addetti al settore penale,\nsebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia quello\ndi cui all\u0027art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015, che\nrichiama a sua volta l\u0027art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, e\ndunque un procedimento che segue il processo civile telematico,\nmediante l\u0027utilizzo di consolle civile. D\u0027altra parte, non va\ndimenticata l\u0027esistenza dell\u0027istituto «pretorio» del riesame del\ntrattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,\nn. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., sicche\u0027 per il principio della\nconcentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al\ngiudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3\nfebbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo spostamento della\ncompetenza in esame, tale domanda dovra\u0027 essere necessariamente\nrivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla\nCorte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente incerta l\u0027attribuzione\ndella materia al settore civile o al settore penale. \n Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale a tutti i consiglieri della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Lo scrivente consigliere e\u0027 tabellarmente addetto al\nsettore penale, inserito nella Prima Sezione penale della Corte e\nnella Corte di assise di appello. Tuttavia, in virtu\u0027 della suddetta\nvariazione tabellare, e\u0027 assegnatario, secondo un turno settimanale,\ndella materia delle convalide dei provvedimenti questorili di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti dei richiedenti\nprotezione internazionale. \n 2.3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nalla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n.\n145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale alle Corte di appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra\nl\u0027altro, in composizione monocratica, nonche\u0027 all\u0027impugnabilita\u0027 del\nrelativo provvedimento con ricorso per cassazione da proporre entro\ncinque giorni dalla comunicazione per i motivi di cui all\u0027art. 606,\nlettera a), b) e c) codice di procedura penale (con conseguente\napplicazione dell\u0027art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 9/2005) risulta\ndi dubbia ragionevolezza, tenuto conto, altresi\u0027, come si vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello\nstesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi\nperseguiti dal legislatore. \n Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027 manifestate dal CSM nel\nparere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non\nappaiono intellegibili ne\u0027 le ragioni poste a fondamento dell\u0027inedita\nsottrazione alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di\nprocedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e\nil loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne\u0027 i motivi\nche hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di\nconversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello avverso i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti\nasilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative\nproroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto\nlegislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, decreto legislativo n.\n286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione\nsul trattenimento ha natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione di un giudice specializzato,\ntabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto\na stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale derivanti dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimiliazione che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel\nmerito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di\nasilo (le sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027 dei trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di riconoscimento di\ntale diritto. \n Infine, l\u0027intervento normativo in questione ha frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n Come evidenziato dal CSM nel piu\u0027 volte citato parere, si e\u0027\ntrattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente\ncomprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale\nche non aveva sollevato criticita\u0027, dimostrando di potere offrire\nrisposte adeguate alle esigenze di celerita\u0027 proprie delle procedure\nde quibus e che ha comportato la necessita\u0027 di ripensare il\nfunzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative\nsopra rappresentate. \n Non va taciuta, poi, l\u0027irragionevole compressione dei diritti\ndifensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di\nimpugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con\nricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti (cinque giorni\ndalla comunicazione del provvedimento) e per motivi (quelli di cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) c.p.p.) nella sostanza non\nproponibili se non quello di violazione di legge (piu\u0027 che altro\nriconducibile all\u0027art. 111, comma 7, Cost.). \n E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della conformita\u0027 di tale\nsistema scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche\ndalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma 2, Cost.;\nquindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, Cost.; infine, agli\narticoli 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione, nonche\u0027 agli\narticoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all\u0027art.\n5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e agli articoli 9 della direttiva\n2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77,\ncomma 2 della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di\nfatto comportante la necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto, la\ncui mancanza configura un vizio di legittimita\u0027 costituzionale del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del\n2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare la sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine di elasticita\u0027» (sentenza n. 5 del 2018), onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per le quali non sono configurabili\nrigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). Tutto\ncio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci\ned estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno\nla carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita\u0027 e d\u0027urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.\n171/2007). L\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il\ndecreto-legge, come visto, aveva attribuito alla Corte di appello,\nsostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di impugnazione dei\nprovvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della\nprotezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi,\nprevisto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla\ntrattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale\ndi corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla\nlettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in\nforma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni\ndella relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di\nvoto contrarie dei parlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli\nOn.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S. Bonafe\u0027,\nG. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX\nLegislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con\nl\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal Questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai\nprocedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga\ndei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la\nsottrazione alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. E\u0027\nstata prevista, poi, l\u0027impugnazione del provvedimento con ricorso per\ncassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per i\nmotivi di cui all\u0027art. 606, lettera a), b) e c) del codice di\nprocedura penale. E tutto questo senza alcuna motivazione circa le\nragioni straordinarie di necessita\u0027 e urgenza che giustificano tale\nspostamento di competenza e la nuova modalita\u0027 di impugnazione del\nprovvedimento. Invero, non solo il decreto-legge n. 145/2024, come\nvisto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili neppure dai\nlavori parlamentari che hanno portato all\u0027approvazione della legge di\nconversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei parlamentari,\ndossier e altro). A dimostrazione della confusione regnante, non puo\u0027\nche sottolinearsi come l\u0027originaria previsione del decreto-legge n.\n145/2024, circa l\u0027attribuzione alla Corte di appello delle competenze\nin tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale\nspecializzato nella materia della protezione internazionale, sia\nstata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla piu\u0027\nlimitata competenza della Corte di appello a decidere sulle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle\nrelative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti\nincidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o\nmeno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria,\ne che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione. Dunque,\nanche l\u0027originaria previsione, che gia\u0027 non si fondava su alcuna\nragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata\nstravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta\nsenza che cio\u0027 fosse giustificato da esplicite ragioni di\nstraordinaria urgenza e necessita\u0027. \n Residua, quindi, l\u0027apodittica e tautologica enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure\nalle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola\ninsufficiente a rendere compatibile con il disposto dell\u0027art. 77,\ncomma 2 della Costituzione l\u0027esercizio dello straordinario ed\neccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n D\u0027altronde, stride con l\u0027asserita necessita\u0027 e urgenza la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della\nlegge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si\napplicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e\nneppure nell\u0027ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di\nconversione del decreto-legge. \n 3.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della\nCostituzione. \n Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha\naffermato quanto segue: \n «3.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato\nil quesito se una disciplina che determini uno spostamento di\ncompetenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia\ncompatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. \n Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con\nl\u0027espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e\nnon in vista di determinate controversie». Tale principio, si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in\ndiritto). \n La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre\nritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia\ndel giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente\nviolata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento della\ncompetenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare, in presenza di\nuna serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la\nprospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che il legislatore o altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027 incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n 3.2.1. - Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza\nnon sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una\nspecifica controversia gia\u0027 insorta, ma avvenga in forza di una legge\ndi portata generale, applicabile a una pluralita\u0027 indefinita di casi\nfuturi. \n La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne\ncompatibile con l\u0027art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa\ndelle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con\nriferimento alla generalita\u0027 dei processi in corso. Il precetto\ncostituzionale in parola - si argomento\u0027 in quell\u0027occasione - «tutela\nuna esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioe\u0027, che la\ncompetenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia\ndella loro imparzialita\u0027, venga sottratta ad ogni possibilita\u0027 di\narbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice\nnaturale precostituito si verifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il\ngiudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata\ncontroversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione\nsingolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri\nsoggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei\nlimiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene\nrispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui\nprocessi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in\nbase ai quali deve essere individuato il giudice competente: in\nquesto caso, infatti, lo spostamento della competenza dall\u0027uno\nall\u0027altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una\nderoga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una\ndeterminata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo\nordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice\n«naturale» - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile\npotere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto 2 del\nConsiderato in diritto). \n Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta\nla giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme\nordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con\neffetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del\n2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e\nn. 152 del 2001). \n 3.2.2.- In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha\nspesso posto l\u0027accento - in particolare laddove la disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in\nmateria di competenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento di\ncompetenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse\nstesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state\nidentificate, ad esempio, nella tutela dell\u0027indipendenza e\nimparzialita\u0027 del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,\nrispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027 di assicurare l\u0027uniformita\u0027 della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n 3.2.3.- Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza\navvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e\nprecisa dalla legge, si\u0027 da escludere margini di discrezionalita\u0027\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del\n1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975,\nentrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del\n1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche\nquest\u0027ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge\n(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). \n Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia pure di\nportata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il\npotere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il\ngiudice competente, in relazione a specifici procedimenti gia\u0027\nincardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del\n1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione\ndell\u0027organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche\ncontroversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del\n1998).» \n Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di competenza possa ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale di cui all\u0027art. 25,\ncomma 1, della Costituzione e\u0027 necessario che sia previsto dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza relativamente alle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una sezione\nspecializzata dei Tribunali distrettuali, ad una sezione, cioe\u0027,\nappositamente istituita per la trattazione, in generale, della\nmateria della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione\ninternazionale. \n In questa ottica, va aggiunta l\u0027assenza totale di motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul\nmutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela\ndel principio di specializzazione dell\u0027organo giudicante, da\nritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i\nprocedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE, come sembrerebbe desumibile dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nonche\u0027\ndalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0027art.\n606, lettera a), b) e c) c.p.p.) e il procedimento in Cassazione\nsegue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22, commi 3 e 4, legge n.\n69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, decreto-legge n. 145/2024, convertito\ncon modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza\ndella Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che tale\nasserita affinita\u0027 non sussiste minimamente. \n Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad\noggetto un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato\nche ha emesso il MAE (procedura attiva). E\u0027 chiaramente un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora\nc. Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto da estendere l\u0027applicazione di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato\nalle Sezioni penali delle Corti di appello. \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta, «come confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14 del\ndecreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure\namministrative, di per se\u0027 estranee al fatto-reato, suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la\ncompetenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso\nper Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari\n(la cosiddetta \u0027sospensiva\u0027). La scelta a favore del giudice\nordinario civile, quale autorita\u0027 giurisdizionale competente a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU,\ngrande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c.Francia, dove si precisa che\nl\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\ncontiene garanzie procedurali applicabili all\u0027allontanamento degli\nstranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 5, § 1 lettera f), Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (vedi Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, grande\ncamera, 15 dicembre 2016, K. e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile -\nsottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno\n1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire\nl\u0027immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi\ninternazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra\ndel 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU.\nAggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di\ncontrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte di\nStrasburgo - punto fondamentale - ieri che, spesso temendo per la\npropria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la\ndecisione di disporre il trattenimento debba essere presa\nnecessariamente dalle autorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua\nconvalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei\nTribunali, tradizionali tutori delle liberta\u0027 personali, ed il\ntrattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di\naccedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo\nstatus di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\n(Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause\nriunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni\ntrattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza\ndella direttiva 2008/115 nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a\nseguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33\nnell\u0027ambito del trattamento di una domanda di protezione\ninternazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel\ncontesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione\nverso lo Stato membro competente per l\u0027esame della sua domanda,\ncostituisce un\u0027ingerenza grave nel diritto alla liberta\u0027, sancito\nall\u0027art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h),\ndella direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste\nnell\u0027isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo,\ndalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata\npuo\u0027, peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento»\ncontenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che\nil trattenimento impone all\u0027interessato di rimanere in un perimetro\nristretto e chiuso, isolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal\nresto della popolazione e privandola della sua liberta\u0027 di\ncircolazione. Orbene, la finalita\u0027 delle misure di trattenimento, ai\nsensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del\nregolamento n. 604/2013, non e\u0027 il perseguimento o la repressione di\nreati, bensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali\nstrumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle\ndomande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini\ndi paesi terzi. \n Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)\nasserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida dell\u0027arresto in\nesecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla proroga del trattenimento del richiedente protezione\ninternazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle Corti di appello in quest\u0027ultima\nmateria, che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello, per\ngiunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello, senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte\ndei consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di\nquesta materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire\nragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne\u0027 persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l\u0027avere sottratto questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al giudice appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi attraverso\nun onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire\nesigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2, della Costituzione, mentre\nvieta l\u0027istituzione di giudici straordinari o giudici speciali,\nammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi giudiziari\nordinari di sezioni specializzate per determinate materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di\nmantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata,\nistituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le materie alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti\nprocessuali il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027,\ncensurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del\n2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse\ngiustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale derivanti\ndall\u0027accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della\ncommissione di reati da parte di cittadini comunitari o\nextracomunitari, assimilazione che non vi puo\u0027 essere, riguardando le\nconvalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione tra il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo (le sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione di un giudice specializzato,\ntabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e\nsoggetto a stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento normativo in questione ha frustrato l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti, con un significativo cambio di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come\nvisto, ha determinato finora sul piano organizzativo l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili\ndelle Corti di appello, ora alle Sezioni penali delle stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio\n2025 dalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettera a), b) e\nc) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con la\nconseguente necessita\u0027 di prevedere forme di raccordo operativo con\nle Corti di appello che consentisse la trasmissione degli atti a\nmezzo di una casella ad hoc di Pec. \n La normativa modificata ha assegnato alle Corti di appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la competenza a\nprovvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che\ndispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\n«riesame», che, come visto, secondo la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della concentrazione\ndelle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della\nconvalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.\n2457). Ma tale procedimento e\u0027 di competenza di un giudice\ncollegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come vada introdotto dinanzi\nalle Corti di appello, che giudicano monocraticamente, attualmente\nindividuate quali Autorita\u0027 giudiziarie competenti sulle convalide e\nsulle proroghe. \n 3.3. Rispetto agli articoli 3, 10, comma 3, e 24 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli 11 e 117, comma 1, Cost. in\nrelazione all\u0027art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e agli articoli 9\ndella direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47\ndella Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n Gli articoli 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145/2024, come\nmodificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024, come\nvisto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis dell\u0027art. 6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, nonche\u0027 modificando il comma 6\ndell\u0027art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, hanno sostanzialmente\nprevisto che avverso i decreti di convalida dei provvedimenti che\ndispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale e\u0027 ammesso ricorso per\ncassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi\ndi cui alle lettera a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. Per effetto\ndella sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, per il giudizio\ndi cassazione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni\ndell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005. \n Dunque, avverso l\u0027emanando provvedimento da parte di questo\nConsigliere, alle parti, e, in particolare, al trattenuto, e\u0027\nattribuita, come in precedenza, la possibilita\u0027 di presentare ricorso\nper cassazione. Tuttavia, i termini per presentare il ricorso si\nriducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di\npresentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in\nprecedenza - di cui all\u0027art. 360 codice di procedura civile\n(sessanta giorni, se il provvedimento e\u0027 notificato: art. 325 c.p.c.;\nsei mesi, se non e\u0027 notificato: art. 327 c.p.c.) ad appena cinque\ngiorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre, si modificano\ne riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu\u0027\nquelli previsti dall\u0027art. 360 c.p.c., ma quelli di cui all\u0027art. 606,\nlettera a), b) e c) c.p.p. \n E\u0027 evidente l\u0027intenzione del legislatore di applicare, anche, e\nsoprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante la\nconvalida del provvedimento questorile che dispone o proroga il\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale lo schema\nprocedimentale proprio del MAE, benche\u0027, come visto, si tratti di\nprocedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti a\ntutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. \n Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025, il legislatore, come e\u0027 noto, dispone di un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 nella conformazione degli istituti processuali,\nincontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o\narbitrarieta\u0027 delle scelte compiute. Nella materia processuale,\nquindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere\nparticolarmente rispettoso della discrezionalita\u0027 legislativa, in\nquanto la disciplina del processo e\u0027 frutto di delicati bilanciamenti\ntra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche\u0027\nogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad\nassicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno di tali principi o interessi,\nrischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ed e\u0027\ninnegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del\ngiudizio di legittimita\u0027 sul trattenimento dello straniero risponda\nad opzioni assiologiche di significativa complessita\u0027, essendo il\nlegislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l\u0027esigenza di\nassicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla liberta\u0027\ndella persona e la necessita\u0027 che il processo si dipani secondo\ncadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le\nparti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite\nal sindacato della discrezionalita\u0027 del legislatore in materia\nprocessuale e\u0027 senz\u0027altro ravvisabile quando emerga\nun\u0027ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica della verita\u0027 processuale, condotta da\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di\nuna decisione che sia il piu\u0027 possibile «giusta» (vedi anche sentenza\nn. 96 del 2024). \n Orbene, la disciplina che e\u0027 scaturita dalle modifiche apportate\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge\nn. 187/2024, premesso quanto rappresentato in precedenza circa la\nmancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell\u0027intervento\nriformatore, attuato con decretazione di urgenza, comprime\nirragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando la\nconcretezza del diritto ad un ricorso effettivo, che, anche sulla\nbase del diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere\nassicurato alle parti, e, in particolare, al richiedente protezione\ninternazionale trattenuto. \n Al riguardo, occorre rappresentare che ne\u0027 la direttiva\n2013/33/UE, ne\u0027 l\u0027art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo\nlivello di giurisdizione per esaminare la legittimita\u0027 del\ntrattenimento. Laddove, pero\u0027, il diritto nazionale preveda un\ngiudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti\ndi cui all\u0027art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (cfr. Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo, 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia,\npunti 76-79). \n In forza dell\u0027art. 9 della direttiva 2013/33/UE e dell\u0027art. 26\ndella direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli\narticoli 6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati membri devono assicurare una\ntutela rapida ed effettiva dei diritti individuali derivanti dal\ndiritto dell\u0027Unione. \n Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del\nLussemburgo (vedi la gia\u0027 citata Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), come\nrisulta dall\u0027insieme delle disposizioni in parola, il legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni sostanziali,\nma ha altresi\u0027 introdotto norme comuni procedurali, al fine di\ngarantire l\u0027esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che\nconsenta all\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente di liberare\nl\u0027interessato, se del caso dopo un esame d\u0027ufficio, non appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo.\nAffinche\u0027 un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il\nrispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita\u0027 di una misura\ndi trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare\nsu tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della\nverifica di detta legittimita\u0027. A tal fine, essa deve poter prendere\nin considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti\ndall\u0027autorita\u0027 amministrativa che ha disposto il trattenimento\niniziale. Essa deve altresi\u0027 poter prendere in considerazione i\nfatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente\nsottoposti dall\u0027interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare,\nladdove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai\nfini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone\nnell\u0027ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere\ncircoscritti ai soli elementi dedotti dall\u0027autorita\u0027 amministrativa\n(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,\npunti 62 e 64, nonche\u0027 del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn,\nC-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici europei, in\nconsiderazione dell\u0027importanza del diritto alla liberta\u0027, della\ngravita\u0027 dell\u0027ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento\ndi persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione\ndi reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite\ndal legislatore dell\u0027Unione, di una tutela giurisdizionale di livello\nelevato che consenta di conformarsi alla necessita\u0027 imperativa di\nliberare una tale persona laddove i presupposti di legittimita\u0027 del\ntrattenimento non siano, o non siano piu\u0027, soddisfatti, l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli\nelementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come\nintegrati o chiariti nell\u0027ambito di misure procedurali che essa\nritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e,\nsulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la\nviolazione di un presupposto di legittimita\u0027 derivante dal diritto\ndell\u0027Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata\ndedotta dall\u0027interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello\nconsistente, per l\u0027autorita\u0027 giudiziaria che e\u0027 cosi\u0027 indotta a\nrilevare d\u0027ufficio un siffatto presupposto di legittimita\u0027,\nnell\u0027invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul\npresupposto in parola, in conformita\u0027 al principio del\ncontraddittorio. A tal riguardo, non si puo\u0027, in particolare,\nammettere che, negli Stati membri in cui le decisioni di\ntrattenimento sono adottate da un\u0027autorita\u0027 amministrativa, il\nsindacato giurisdizionale non comprenda la verifica, da parte\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria, sulla base degli elementi sopra\nevidenziati, del rispetto di un presupposto di legittimita\u0027 la cui\nviolazione non sia stata sollevata dall\u0027interessato. Orbene,\naggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione assicura che la\ntutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla liberta\u0027 sia\ngarantita in modo efficace in tutti gli Stati membri, che essi\nprevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e\u0027 adottata\nda un\u0027autorita\u0027 amministrativa con sindacato giurisdizionale o un\nsistema nel quale tale decisione e\u0027 adottata direttamente da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Gia\u0027 la Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025) ha rilevato\nl\u0027inidoneita\u0027 del modello processuale del MAE (in particolare quello\nconsensuale) ad assicurare alle parti un nucleo minimo di\ncontraddittorio e di difesa, tenuto conto della eterogeneita\u0027,\noggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato\nd\u0027arresto europeo e il giudizio concernente la convalida del\ntrattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e\u0027 stata\nsostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere intervenuta in\nvia di urgente supplenza, ha auspicato, in sostanza, un nuovo\nintervento del legislatore rispettoso dei principi costituzionali\n(vedi punto 7 del Considerato in diritto). D\u0027altra parte, la\nparticolare concentrazione del rito in materia di mandato di arresto\neuropeo e\u0027 fortemente condizionata dal rispetto dei rigidi termini\nimposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall\u0027art. 22-bis della\nlegge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il MAE consensuale che\nper quello ordinario. \n Nel giudizio di legittimita\u0027 sulla convalida del trattenimento e\u0027\ncertamente necessario assumere decisioni giudiziarie rapide nel\nrispetto dell\u0027art. 5, § 4, CEDU; e tuttavia, come precisato dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo (vedi la gia\u0027 citata Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c.\nRussia, punto 76), lo standard di «rapidita\u0027» e\u0027 meno rigoroso nei\ngiudizi di impugnazione. Cio\u0027 che conta, come visto, e\u0027 che sia\nassicurato il pieno esercizio dei diritti che l\u0027ordinamento europeo\nconferisce ai richiedenti asilo (vedi Corte di giustizia UE, 31\ngennaio 2013, causa C-175/11, punto 75, dove si precisa che i\nrichiedenti asilo devono beneficiare di un termine sufficiente per\nraccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro\ndomande). \n Sotto questo profilo, dunque, appare evidente come il minimo\ntermine di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento (a\nfronte dei precedenti piu\u0027 lunghi termini) per presentare ricorso per\ncassazione avverso il decreto di convalida o non convalida del\ntrattenimento o della proroga del trattenimento costituisce\nun\u0027eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale\nda frustrare l\u0027effettivita\u0027 del diritto all\u0027impugnazione. \n Ma anche sotto il profilo dei motivi di ricorso per cassazione\nesperibili, il diritto di difesa appare concretamente ed\nirragionevolmente compresso rispetto al passato. \n Come gia\u0027 osservato dalla Corte costituzionale (vedi sempre\nsentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita\u0027 sulla\nconvalida del trattenimento e\u0027 connaturale la contestazione del\npotere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la\ncontrapposizione tra le parti - oltre che il coinvolgimento di\ndiritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato della\nCorte di cassazione puo\u0027 estendersi alla verifica di profili che\neccedono la regolarita\u0027 della adozione della misura restrittiva in\nse\u0027 considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nformatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la\ndecisione sulla convalida puo\u0027, infatti, involgere, sia pure\nincidentalmente, anche la «manifesta illegittimita\u0027» del\nprovvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0027espulsione o il\nrespingimento (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile,\nordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato\nla possibilita\u0027 che il giudizio di convalida assuma una simile\nampiezza, evidenziando che «[i]l trattenimento costituisce la\nmodalita\u0027 organizzativa prescelta dal legislatore per rendere\npossibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0027art. 14, comma 1,\nche lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia\naccompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale.\nIl decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai\nsensi dell\u0027art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi\nil presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto\ntale non puo\u0027 restare estraneo al controllo dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria» (sentenza n. 105 del 2001).» \n Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida) del\ntrattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente\nasilo e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui\nall\u0027art. 606 lettera a), b) e c) codice di procedura penale. Come\nrilevato nella relazione del Massimario della Cassazione n. 1 del 2\ngennaio 2025 (vedi pag. 27), rispetto al passato, quando il\nprovvedimento era impugnabile per tutti i motivi di ricorso previsti\ndall\u0027art. 360 c.p.c., vi e\u0027 stata una significativa contrazione dei\ncasi di ricorribilita\u0027 in cassazione. \n Invero, tralasciando il primo motivo (che attiene all\u0027ipotesi\ndell\u0027eccesso o straripamento dei poteri), quello previsto dalla\nlettera b) dell\u0027art. 606 codice di procedura penale si riferisce\nall\u0027inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre\nnorme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell\u0027applicazione della\nlegge penale. Il vizio in questione riguarda l\u0027erronea\ninterpretazione della legge penale sostanziale (ossia la sua\ninosservanza), ovvero l\u0027erronea applicazione della stessa al caso\nconcreto (e, dunque, l\u0027erronea qualificazione giuridica del fatto o\nla sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va\ntenuto distinto dalla deduzione di un\u0027erronea applicazione della\nlegge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della\nfattispecie concreta, denunciabile sotto l\u0027aspetto del vizio di\nmotivazione (Cass. pen. sez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575). E\u0027\nevidente che trattasi di vizio non deducibile nel caso di specie, non\nessendo coinvolta la legge penale sostanziale nella materia dei\ntrattenimenti (sicche\u0027, sotto questo profilo e\u0027 opinabile la\ndecisione assunta in una prima pronuncia della Cassazione penale - \nvedi Cassazione pen. sez. I, 7 marzo 2025, n. 9556 - che ha ritenuto\nche il richiamo all\u0027inosservanza o erronea applicazione della legge\npenale denunciabile in sede di legittimita\u0027 impone di dare rilievo\nalle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla\nliberta\u0027 personale, ancorche\u0027 non espressamente definite come\n«penali» dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti\nderivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo\no da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimita\u0027 si\nricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall\u0027art. 13\nCost.: in motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di\nconvalida del trattenimento o della proroga produce un effetto\ndispositivo duplice che la rende assimilabile all\u0027ordinanza di\nconvalida dell\u0027arresto o del fermo emessa all\u0027esito dell\u0027udienza di\ncui all\u0027art. 391 codice di procedura penale e, al contempo,\nall\u0027ordinanza applicativa di una misura cautelare personale. Invero,\nil vizio in esame attiene all\u0027inosservanza della legge penale\nsostanziale, mentre e\u0027 quello di cui alla lettera c) dell\u0027art. 606\nc.p.p. che riguarda l\u0027inosservanza della legge processuale penale;\nperaltro, non si tiene conto che in materia di impugnazione vige il\nprincipio di tassativita\u0027, sicche\u0027 e\u0027 legittimo dubitare della\npossibilita\u0027 di interpretazioni estensive o analogiche). \n L\u0027art. 606, lettera c) del codice di procedura penale allude alla\nviolazione delle norme processuali penali, tenuto conto del chiaro\nriferimento a vizi riguardanti atti o prove penali (nullita\u0027,\ninutilizzabilita\u0027, inammissibilita\u0027, decadenza). Ancora una volta,\ndunque, non sembra possibile denunciare con questo motivo di ricorso\nvizi che attengono al procedimento di convalida del trattenimento o\ndella sua proroga, che, come detto, segue un rito civile. La\nCassazione penale, in una prima pronuncia, ha ritenuto possibile\ndenunciare ai sensi dell\u0027art. 606, lettera c) codice di procedura\npenale (in combinato disposto con l\u0027art. 111, comma 7, Cost.) la\nnullita\u0027 del provvedimento di convalida per motivazione mancante o\napparente (Cass. pen. sez. I, 24 gennaio 2025, n. 2967).\nSostanzialmente, come osservato anche dalla Corte costituzionale\n(sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato in diritto), in\nquesta prima pronuncia si e\u0027 concretamente fatta applicazione\ndell\u0027art. 111, comma 7, Cost. («Peraltro, le prime pronunce di\nlegittimita\u0027 che hanno fatto applicazione del nuovo rito hanno\naffermato che l\u0027art. 111, settimo comma, Cost. garantisce in ogni\ncaso la possibilita\u0027 di ricorrere contro i provvedimenti restrittivi\ndella liberta\u0027 personale «per violazione di legge»: nozione nella\nquale «va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente\ndel provvedimento [...] intesa quest\u0027ultima come motivazione «del\ntutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto\nda risultare inidonea a rendere comprensibile l\u0027iter logico seguito\ndal giudice di merito [...]» (Cass., n. 2967 del 2025; in senso\nconforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo\n2025, n. 9556, depositata in pari data)»). \n In buona sostanza, quello che emerge e\u0027 la possibilita\u0027 di\ncensurare il provvedimento di convalida (o non convalida) e di\nproroga o meno del trattenimento esclusivamente per violazione di\nlegge, che, con riferimento, in particolare, alla motivazione del\nprovvedimento, si traduce nella doglianza circa l\u0027assenza o la mera\napparenza della motivazione, non essendo ricompreso anche il vizio\ndella motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero\nancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. \n Tutto cio\u0027 a fronte degli ampi poteri che la giurisprudenza, in\nossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive\nCorti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al giudice della\nconvalida o della proroga del trattenimento, che puo\u0027 spingersi,\nanche di ufficio, a verificare le condizioni di manifesta\nillegittimita\u0027 della revoca del titolo di protezione, in quanto\nindefettibile presupposto della disposta privazione della liberta\u0027\npersonale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato\nall\u0027espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841); ovvero,\npuo\u0027 spingersi, oltre che all\u0027esistenza ed efficacia del\nprovvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di\nmanifesta illegittimita\u0027 del medesimo, in quanto indefettibile\npresupposto della disposta privazione della liberta\u0027 personale (Cass.\nciv., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero puo\u0027 spingersi a rilevare\nincidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento espulsivo, che puo\u0027 consistere anche\nnella situazione di inespellibilita\u0027 dello straniero (Cass. civ., 7\nmarzo 2017, n. 5750), e cio\u0027, alla luce di un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 14 del decreto legislativo n.\n286 del 1998 in relazione all\u0027art. 5 par. 1 della Convenzione europea\nper la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (che consente la detenzione di una persona, a fini di\nespulsione, a condizione che la procedura sia regolare). In buona\nsostanza, in sede di convalida o proroga del trattenimento dello\nstraniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi\nridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed\nesaustivo, anche mediante l\u0027acquisizione officiosa degli elementi di\nprova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in\nvia derivata, hanno inciso sulla legittimita\u0027 del decreto di\nespulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ., sez.\nI, 15 febbraio 2025, n. 3843). \n Rispetto al passato, cio\u0027 costituisce un indubbio e, si\nribadisce, irragionevole restringimento dei diritti difensivi, ove si\nconsideri che in precedenza, ai sensi dell\u0027art. 360 del codice di\nprocedura civile il provvedimento di convalida era censurabile in\ncassazione sulla base di una piu\u0027 ampia sfera di motivi. \n Soffermandoci soltanto sulla possibilita\u0027 di censurare la\nmotivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo la\nCassazione, la riformulazione dell\u0027art. 360, primo comma, n. 5,\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.\n83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,\nalla luce dei canoni ermeneutici dettati dall\u0027art. 12 delle preleggi,\ncome riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di\nlegittimita\u0027 sulla motivazione. Pertanto, e\u0027 denunciabile in\ncassazione solo l\u0027anomalia motivazionale che si tramuta in violazione\ndi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente\nall\u0027esistenza della motivazione in se\u0027, purche\u0027 il vizio risulti dal\ntesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le\nrisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza\nassoluta di motivi sotto l\u0027aspetto materiale e grafico», nella\n«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni\ninconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente\nincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di\n«sufficienza» della motivazione (Cass. civ. sez. un., 7 aprile 2014,\nn. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel vizio denunciabile\nai sensi dell\u0027art. 360, comma 1 n. 5) codice di procedura civile vi\nrientrano anche vizi della motivazione (quali «il contrasto\nirriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la «motivazione\nperplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel processo penale\nsono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell\u0027art. 606, lettera\nc) c.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606, lettera e) del codice di\nprocedura penale - vedi Cassazione pen. sez. V, 20 gennaio 2021, n.\n19318, Cassazione pen. sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329 - , ipotesi\nnon richiamata. \n Quest\u0027ultima questione di legittimita\u0027 costituzionale\n(tralasciando gli altri rilievi, benche\u0027 sussiste fra tutte le\nquestioni un identico filo conduttore che e\u0027 rappresentato, in buona\nsostanza, dalla irragionevolezza del complessivo intervento\nriformatore normativo, assunto, con decretazione di urgenza, senza\nalcuna giustificazione e senza alcuna evidente esigenza\ncostituzionale) assume rilievo nell\u0027ambito del presente procedimento\npoiche\u0027, come detto, l\u0027emanando provvedimento di proroga (o meno) del\ntrattenimento e\u0027 impugnabile soltanto in questo modo, sicche\u0027, una\nvolta emesso il decreto, le parti sono obbligate ad impugnarlo\nadeguandosi ad una normativa che, per le ragioni descritte, si espone\na rilievi di incostituzionalita\u0027. E\u0027 noto che la Corte di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto infondate analoghe questioni sollevate in\nsede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cassazione pen. sez.\nI, 22 aprile 2025, n. 15748). Tuttavia, a parte il rilievo della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa in materia processuale, che la Corte\n(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene esercitata nel\ncaso di specie in maniera non manifestamente irragionevole e/o\narbitraria, la Cassazione e\u0027 giunta a valutare l\u0027infondatezza delle\neccezioni sulla base della valutazione postuma dell\u0027esercizio del\npotere di impugnazione, e cioe\u0027 sulla base della considerazione che\nil ricorso per cassazione era stato comunque presentato e su una\nvalutazione in concreto delle ragioni difensive esposte, ritenute\nesaustive e complete. Tuttavia, una questione di legittimita\u0027 che\nattiene all\u0027irragionevole ed eccessiva compressione delle garanzie\ndifensive legate al diritto di impugnazione non puo\u0027 essere valutata\nche in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio» (il termine\ndi cinque giorni puo\u0027 essere sufficiente per un ricorrente per\narticolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per\nun altro, specie ove si consideri la peculiarita\u0027 del giudizio di\nlegittimita\u0027 e la restrizione dei motivi di impugnazione), nel\nconfronto con la disciplina precedente, e, pertanto, assume rilevanza\nproprio in questa sede. \n La questione, essendo sollevata nell\u0027ambito di un giudizio di\nproroga del trattenimento di un richedente protezione internazionale,\ndisposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto legislativo n.\n142/2015, e\u0027 limitata a verificare la conformita\u0027 a costituzione di\nquesto procedimento, affidato, per effetto delle norme censurate,\nalla Corte di appello in composizione monocratica, e non piu\u0027 alle\nSezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali. Valutera\u0027 la\nCorte, in caso di ritenuta fondatezza della questione, se estenderla\nai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87/1953 in via derivata a tutte\nle norme che hanno modificato il giudizio di convalida del\nprovvedimento questorile di trattenimento o di proroga del\nrichiedente protezione internazionale in tutti i casi previsti dal\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte nella persona del Consigliere di turno; \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953 solleva, di ufficio,\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, in relazione all\u0027art. 77,\ncomma 2, Cost., agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, Cost., agli\narticoli 3, 10, comma 3, e 24 Cost., nonche\u0027 agli articoli 11 e 117,\ncomma 1, Cost. questi ultimi relativamente all\u0027art. 5, §§ 1, lettera\nf) e 4, CEDU, e agli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della\ndirettiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea, con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e\n19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla\nlegge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza\ngiurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la\nrichiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell\u0027art. 6, comma 5,\ndecreto legislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6,\ncomma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte di appello\ndi cui all\u0027art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito con\nmodifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di appello di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in\nluogo della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale,\nnonche\u0027 nella parte in cui prevedono che, ai sensi del comma 5-bis\ndell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, il provvedimento\nemesso dalla Corte di appello e\u0027 impugnabile con ricorso per\ncassazione a norma dell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n.\n286/1998, proponibile, quindi, entro cinque giorni dalla\ncomunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) del\ncodice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come\nattualmente previsto per effetto della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente\ncon ricorso per cassazione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del 2\nmaggio 2025. \n \n Il Consigliere di turno: Biondi","elencoNorme":[{"id":"62479","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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