HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/76
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 300
    "total_time" => 5.209527
    "namelookup_time" => 5.00484
    "connect_time" => 5.036754
    "pretransfer_time" => 5.078756
    "size_download" => 27752.0
    "speed_download" => 5327.0
    "starttransfer_time" => 5.07878
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 57058
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 5078669
    "connect_time_us" => 5036754
    "namelookup_time_us" => 5004840
    "pretransfer_time_us" => 5078756
    "starttransfer_time_us" => 5078780
    "total_time_us" => 5209527
    "start_time" => 1757475689.0598
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/76"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27cb5a0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/76 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:33 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:33 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"76","numero_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","localita_autorita":"","data_deposito":"25/03/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"07/05/2025","numero_gazzetta":"19","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"21 ottobre 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Riconoscimento nell\u0027anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall\u0027art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo – Denunciata normativa che si configura come un prelievo coatto di natura tributaria, procurando una decurtazione patrimoniale solo a una categoria di soggetti della platea dei pensionati – Tributo che, ove si ritenesse che la locuzione del legislatore fosse omnicomprensiva di tutti i pensionati, introdurrebbe una discriminazione soltanto a carico della categoria degli ex dipendenti, rispetto a quelli in servizio, le cui retribuzioni non sono assoggettate, negli stessi periodi di imposta, ad alcun prelievo aggiuntivo – Lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario – Normativa che illegittimamente reitera misure eccezionali, trasformandosi in uno strumento ordinario – Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità delle misure.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"M.O. B. e altri","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"Comma2 - Lavoro è dignità, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Procuratore generale della Corte dei conti, Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","testo_atto":"N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025\n\r\nOrdinanza  del  25  marzo  2025  della  Corte   dei   conti   sezione\ngiurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna sul ricorso proposto da\nM.O. B. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale  -\nINPS. \n \nPrevidenza  -  Pensioni  -  Riconoscimento   nell\u0027anno   2023   della\n  rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici  secondo  il\n  meccanismo di proporzionalita\u0027 stabilito  dall\u0027art.  34,  comma  1,\n  della legge n. 448 del 1998 -  Previsione  che  applica  all\u0027intero\n  importo dell\u0027assegno pensionistico una percentuale progressivamente\n  ridotta,  corrispondente  alla  fascia  in  cui  ricade   l\u0027importo\n  dell\u0027assegno -  Previsione  che,  in  particolare,  rivaluta  nella\n  misura   del   47   per   cento   i    trattamenti    pensionistici\n  complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e\n  pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento  i\n  trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  otto  volte\n  il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori  a  dieci  volte  il\n  medesimo  trattamento  minimo,  del  32  per  cento  i  trattamenti\n  pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il  predetto\n  trattamento minimo. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, comma 309. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n        Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna \n \n    In composizione monocratica, nella persona del consigliere  Marco\nCatalano letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui alla  udienza\ndel 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso\niscritto al n. 46403 del registro di Segreteria. \n    Tra: \n        1. B. M. O.; \n        2. B. M.; \n        3. C. V.; \n        4. C. R.; \n        5. C. G.; \n        6. D. F.; \n        7. D. A.; \n        8. F. F.; \n        9. G. E. F.; \n        10. I. F.; \n        11. M. N.; \n        12. M. N.; \n        13. M. O.; \n        14. M. F.; \n        15. M. A.; \n        16. O. V.; \n        17. P. S.; \n        18. R. P.; \n        19. R. G.; \n        20. S. P.; \n        21. S. C.; \n        22. V. A.; \n        23. V. U.; \n        24. Z. A.; \n    rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo  Filoia  e  Francesca\nTorre, elettivamente domiciliati presso il loro  studio  in  Firenze,\nLungarno Amerigo Vespucci  n.  18,  nonche\u0027  agli  indirizzi  di  pec\nseguenti:            renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it            e\nfrancesca.torre@firenze.pecavvocati.it - ricorrenti; \n    contro Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS  -  CF\n80078750587) - con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in  persona\ndel  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e   difeso,\ndall\u0027avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura\nalle liti del 23  gennaio  2023  a  rogito  notaio  Fantini  in  Roma\nRepertorio n. 37590 Raccolta n.  7131,  e  con  questi  elettivamente\ndomiciliata in Bologna via Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. la\nquale  dichiara  di  voler  ricevere   eventuali   comunicazioni   di\ncancelleria  all\u0027indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  avv.\nmariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it - resistente; \n    Rilevato: \n        che i ricorrenti, tutti ex appartenenti al comparto difesa  e\nsicurezza hanno agito in giudizio per l\u0027ottenimento  dell\u0027adeguamento\ndella  propria  pensione  alla  dinamica  inflazionistica,  attenuato\ndall\u0027art. 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 che dispone che: \n          «Nell\u0027anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti\npensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u0027art. 34, comma 1,\ndella legge 23 dicembre 1998, n. 448, e\u0027 riconosciuta: \na) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori\na quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per\ncento; \nb) per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  superiori  a\nquattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi: \n1) nella misura dell\u002785 per cento  per  i  trattamenti  pensionistici\ncomplessivamente pari o  inferiori  a  cinque  volte  il  trattamento\nminimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte  il\npredetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato\ndella quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di\nquanto previsto dalla  lettera  a),  l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027\ncomunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite\nmaggiorato. Per le pensioni di importo superiore a  cinque  volte  il\npredetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato\ndella quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di\nquanto previsto dal presente numero, l\u0027aumento  di  rivalutazione  e\u0027\ncomunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite\nmaggiorato; \n2) nella misura del 53 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici\ncomplessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS\ne pari o inferiori a sei volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le\npensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento\nminimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n3) nella misura del 47 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici\ncomplessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo  INPS  e\npari o inferiori a otto volte il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le\npensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto  trattamento\nminimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n4) nella misura del 37 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici\ncomplessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS  e\npari o inferiori a dieci volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le\npensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto  trattamento\nminimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione  e\u0027  comunque  attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n5) nella misura del 32 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici\ncomplessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.» \n        che sulla questione e\u0027 intervenuta la sentenza n. 19 del 2025\ndella  Corte  costituzionale  la  quale  ha  rigettato   le   censure\nprovenienti da altre Sezioni giurisdizionali regionali; \n        che alla udienza di discussione del 18 febbraio 2025 la causa\ne\u0027 stata rinviata con note alla udienza del 18 marzo 2025; \n        che entrambe le parti hanno depositato note; \n        che a parere di questo giudice sussistono  altri  profili  di\nillegittimita\u0027 costituzionale non esaminati dalla Corte  (cfr.  punto\n8.1 Nel caso di  specie,  le  parti  private  hanno  prospettato  una\nlesione dei principi di uguaglianza e di progressivita\u0027 del  prelievo\ntributario, presidiati dagli articoli  3  e  53  della  Costituzione,\nperche\u0027 la limitata indicizzazione  delle  pensioni  superiori  a  un\ncerto importo si configurerebbe come: «una  tassazione  impropria  ed\naggiuntiva, una vera \"patrimoniale\"», priva pero\u0027  dei  requisiti  di\ngeneralita\u0027, proporzionalita\u0027  e  progressivita\u0027  del  prelievo  (nel\ngiudizio  di  cui  al  r.o.  n.  182  del  2024);  «una   prestazione\npatrimoniale  di  natura  tributaria  posta  a  carico  di  una  sola\ncategoria   di   contribuenti,   in    violazione    del    principio\ndell\u0027universalita\u0027   dell\u0027imposizione   a   parita\u0027   di    capacita\u0027\ncontributiva  e  del  principio  di  eguaglianza»,  con   conseguente\ndisparita\u0027 di trattamento anche rispetto  ai  lavoratori  «ancora  in\nservizio» (nel giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024). \n        Si tratta di profili che i rimettenti non hanno  inteso  fare\noggetto di specifiche questioni, sicche\u0027 essi, in quanto  diversi  da\nquelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non  devono  essere\noggetto di valutazione da parte di questa Corte.), e precisamente: \n1 violazione dell\u0027art. 53 della Costituzione \n    Come e\u0027 noto, affinche\u0027 una normativa sia considerata  tributaria\noccorrono congiuntamente tre requisiti (C. cost. n. 223 del 2012): \n        1 -  la  disciplina  legale  deve  essere  diretta,  in   via\nprevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale  a\ncarico del soggetto passivo; \n        2 - la decurtazione non deve integrare  una  modifica  di  un\nrapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di  un\nrapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente  di  lavoro  pubblico\nstatale «non contrattualizzato»); \n        3 - le risorse  connesse  ad  un  presupposto  economicamente\nrilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione  sono  destinate  a\nsovvenire pubbliche spese. \n    Si tratta di requisiti sussistenti nel dettato normativo, che  si\natteggia come prelievo coatto, limitato, pero\u0027, solo ad una parte dei\ncontribuenti. \n    Innanzitutto, il prelievo colpisce solo una  parte  della  platea\ndei pensionati. \n    L\u0027art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama  coloro\nche rientrano nel perimetro dell\u0027art. 34, comma 1, delle legge n. 488\ndel  1998,  e  quindi  chi   rientra   nell\u0027«assicurazione   generale\nobbligatoria e delle relative gestioni  per  i  lavoratori  autonomi,\nnonche\u0027  dei  fondi  sostitutivi,  esclusivi  ed  esonerativi   della\nmedesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di  cui  all\u0027art.  59,\ncomma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cioe\u0027 tutti i soggetti\nnei cui confronti trovino applicazione le  forme  pensionistiche  che\ngarantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del\ntrattamento pensionistico obbligatorio)». \n    Sta di fatto, pero\u0027, che oltre alle forme di pensione  menzionate\ndal legislatore vi sono anche lavoratori autonomi che non sono liberi\nprofessionisti la cui categoria e\u0027 priva di una cassa di  previdenza,\ncui provvede la gestione separata presso l\u0027INPS. \n    Pertanto, il prelievo coatto di natura tributaria di che trattasi\ncolpisce solo una categoria di soggetti all\u0027interno della platea  dei\npensionati, con evidente violazione dell\u0027art. 53 della Costituzione. \n    Ove mai, viceversa, si dovesse ritenere che  la  locuzione  usata\ndal legislatore sia omnicomprensiva di tutti i pensionati, si osserva\nche il tributo oggetto del giudizio incide su una particolare voce di\nreddito di lavoro differito, che e\u0027 parte di un  reddito  complessivo\ngia\u0027 sottoposto ad imposta in condizioni di  parita\u0027  con  tutti  gli\naltri precettori di reddito di lavoro  dipendente,  introducendo  una\ndiscriminazione soltanto ai  danni  della  particolare  categoria  di\nsoggetti, gli ex dipendenti, rispetto ai dipendenti in  servizio,  le\ncui  retribuzioni  non  sono  assoggettate,  negli   stessi   periodi\nd\u0027imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. \n    «L\u0027eccezionalita\u0027 della situazione economica che  lo  Stato  deve\naffrontare e\u0027, infatti, suscettibile senza dubbio  di  consentire  al\nlegislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali,  nel  difficile\ncompito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari\ne di garantire i servizi e  la  protezione  di  cui  tutti  cittadini\nnecessitano. Tuttavia, e\u0027 compito dello  Stato  garantire,  anche  in\nqueste   condizioni,   il   rispetto   dei   principi    fondamentali\ndell\u0027ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e\u0027 indifferente\nalla realta\u0027 economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non\npuo\u0027 consentire deroghe al principio di  uguaglianza,  sul  quale  e\u0027\nfondato l\u0027ordinamento costituzionale. (C. cost. n. 223 del 2012)». \n2 illegittima reiterazione di misure eccezionali \n    Si osserva, inoltre, che la normativa in questione e\u0027 l\u0027ultima di\nuna  serie  di  interventi  mirati   nei   confronti   degli   stessi\ndestinatari,  cosi\u0027  trasformandosi  un  rimedio  da  eccezionale  in\nordinario. \n    Innanzitutto, la legge in questione copre potenzialmente un  arco\ndi tempo superiore alle esigenze di bilancio, atteso che e\u0027 destinato\na trascinarsi nel tempo, ed e\u0027 l\u0027ultimo  di  una  serie  di  analoghe\nmisure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento. \n    Come  e\u0027  stato  gia\u0027  rilevato  da   codesta   onorevole   Corte\n«dev\u0027essere,  tuttavia,  segnalato  che  la   sospensione   a   tempo\nindeterminato  del  meccanismo  perequativo,  ovvero   la   frequente\nreiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema\nad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di  ragionevolezza\ne  proporzionalita\u0027  (su  cui,  nella  materia  dei  trattamenti   di\nquiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del  1985),  perche\u0027\nle pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non  essere\nsufficientemente  difese  in  relazione  ai  mutamenti   del   potere\nd\u0027acquisto della moneta. (C. cost. n. 316 del 2010)». \n    Se  al  legislatore  non  e\u0027   impedito   approvare   norme   che\ntemporaneamente impongano sacrifici (a tutti i consociati e non  solo\nad  alcune  categorie),  quando  la  eccezionalita\u0027  si  tramuta   in\nnormalita\u0027 (come e\u0027 avvenuto, per esempio, per  la  reiterazione  dei\ndecreti-legge non convertiti), si violano i canoni di  ragionevolezza\ne proporzionalita\u0027 (art. 3 della Costituzione). \n    Orbene, nel caso di specie quella impugnata e\u0027  l\u0027ultima  di  una\nserie di norme che si pongono nel solco  di  una  decurtazione  delle\npensioni oltre un certo limite: \n        1 - l\u0027art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per  la\nprima volta e per il solo anno  1998,  azzero\u0027  l\u0027applicazione  della\nperequazione automatica ai trattamenti di importo  medio-alto,  ossia\nsuperiori a cinque volte il trattamento minimo; \n        2 - in seguito, con l\u0027art. 34, comma 1, della  legge  n.  448\ndel 1998, vennero fissate le regole di applicazione che, a  tutt\u0027oggi\ngovernano la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici.\nLa rivalutazione si  applica,  per  ogni  singolo  beneficiario,  «in\nfunzione dell\u0027importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con  la\nprecisazione  che  l\u0027aumento  dovuto  viene  attribuito  «in   misura\nproporzionale all\u0027ammontare del trattamento  da  rivalutare  rispetto\nall\u0027ammontare complessivo»; \n        3 - poco dopo, l\u0027art. 69, comma 1, della  legge  n.  388  del\n2000  previde  il  sistema  di  «raffreddamento»  della  perequazione\npensionistica rendendolo permanente in quanto destinato a operare  «a\ndecorrere dal 1 ° gennaio 2001». \n        Inoltre, con il passare del tempo  tale  regola  generale  e\u0027\nstata piu\u0027 volte oggetto di deroghe, nella  maggior  parte  dei  casi\nfinalizzate  a  moderare  ulteriormente,  per  periodi  limitati,  la\nprogressione rivalutativa degli assegni pensionistici: \n        4 - cosi\u0027, per il solo anno 2008, l\u0027art. 1, comma  19,  della\nlegge n. 247 del 2007  escluse  la  rivalutazione  automatica  per  i\ntrattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo; \n        5 - ancora, per il biennio 2012-2013, l\u0027art.  24,  comma  25,\ndel decreto-legge n. 201 del  2011,  come  convertito,  riconobbe  la\nrivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino  a\ntre volte quello minimo, escludendola per  tutti  quelli  di  importo\nsuperiore; \n        6 -    sopravvenuta    la    declaratoria    d\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale esclusione per effetto della  sentenza  n.  70\ndel 2015, il decreto-legge n. 65 del 2015, come convertito, sostitui\u0027\nil citato comma 25 dell\u0027art. 24 del decreto-legge n.  201  del  2011,\ncome  convertito,  riconoscendo,  per  il   biennio   2012-2013,   la\nrivalutazione   automatica   anche   in   favore   dei    trattamenti\npensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori  a  sei  volte\nquello minimo, secondo un meccanismo decrescente in relazione inversa\nrispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco  totale\ndella perequazione per i trattamenti di ammontare superiore. \n        Si osserva che il modello dell\u0027indicizzazione decrescente  in\nbase  all\u0027importo   dell\u0027assegno   pensionistico   era   stato   gia\u0027\nintrodotto, per gli anni successivi al 2013, dalla legge n.  147  del\n2013, il cui art. 1, comma 483, lo aveva applicato,  per  il  periodo\n2014-2016, a tutti i  trattamenti  pensionistici,  ancora  una  volta\nsalvaguardando integralmente solo quelli pari o inferiori a tre volte\nil  trattamento  minimo  INPS,   e   quindi   prorogato,   in   forma\nsostanzialmente invariata, fino al 2018 dalla legge n. 208 del 2015; \n        7 - in seguito, l\u0027art. 1, comma 260, della legge n.  145  del\n2018, per il periodo 2019-2021, riconobbe la rivalutazione automatica\nmediante un modulo del tutto analogo a quello  oggetto  del  presente\ngiudizio:  ferma   la   rivalutazione   integrale   dei   trattamenti\npensionistici pari o inferiori a  tre  volte  il  trattamento  minimo\nINPS, gli indici vennero ridotti al 97 per  cento  (per  gli  assegni\npari o inferiori a quattro volte il minimo), al  77  per  cento  (per\nquelli tra quattro e cinque volte la  suddetta  soglia),  al  52  per\ncento (per quelli tra cinque e sei volte il limite INPS), al  47  per\ncento (per quelli tra sei e otto volte il minimo  INPS),  al  45  per\ncento (per quelli tra otto e  nove  volte  il  livello  minimo),  per\ngiungere  infine  al  40  per  cento   riconosciuto   alle   pensioni\ncomplessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS; \n        8 - inoltre, l\u0027art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019\nintrodusse  una  nuova  regola  generale  di   raffreddamento   della\nrivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022.\nA partire da tale data, si  prevede  che  l\u0027indice  di  rivalutazione\nautomatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: \n          a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro\nvolte il trattamento minimo INPS; \n          b) nella misura del 90 per cento per  quelle  comprese  tra\nquattro e cinque volte tale soglia; \n          c) nella misura del 75 per cento  per  quelle  superiori  a\ncinque volte il suddetto limite minimo. \n    Si giunge, quindi, alla  disposizione  oggi  censurata  (art.  1,\ncomma 309, della legge n. 197  del  2022),  in  origine  destinata  a\noperare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall\u0027art. 1 della\nlegge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l\u0027ambito applicativo al solo\nanno 2023  (comma  134),  riproducendo,  per  il  2024,  il  medesimo\nmeccanismo, a parte un\u0027ulteriore riduzione al 22 per cento  (rispetto\nal 32 per cento vigente per il 2023) dell\u0027indice di rivalutazione dei\ntrattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. \n    Come si vede si e\u0027 trattato di plurimi interventi nel corso degli\nanni (8 a partire dal 1997). \n    Si tratta, quindi, di una distorsione dello strumento (intervento\neccezionale) che diviene ordinario, si\u0027 da violare  ragionevolezza  e\nuguaglianza. \n    Ne\u0027 colgono nel segno le note dell\u0027INPS, le  quali  affermano  la\nconformita\u0027   a   Costituzione   di   una   decurtazione   di    tipo\nendoprevidenziale (ovvero di ridistribuzione dei tagli a favore delle\npensioni meno basse) atteso che il  taglio  di  che  trattasi  appare\nlineare e volto a motivi di finanza generale. \n    Tanto basta per ritenere la questione oltre che ammissibile,  per\nquanto detto in precedenza, anche rilevante atteso l\u0027effetto  diretto\ndel  taglio  sulle  pensioni  dal  1°   gennaio   2023   nonche\u0027   il\ntrascinamento  della  decurtazione  negli   anni   a   venire   senza\npossibilita\u0027 di recupero. \n    Infatti, la mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la\nrelativa perdita di potere di acquisto della pensione,  non  e\u0027  piu\u0027\nrecuperabile, dal momento che le successive rivalutazioni  (anche  se\nnon decurtate) verranno calcolate non sul valore originario  cumulato\ndi  diritto,  ma  sull\u0027ultimo  importo  nominale  eroso  dal  mancato\nadeguamento.  \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione\nEmilia-Romagna, in composizione monocratica di  Giudice  unico  delle\npensioni, sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore decisione, di rito\ne di merito; \n    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate,  le  questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale: \n        a) dell\u0027art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre  2022,  n.\n197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e\nbilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); \n        a.1) in riferimento all\u0027art. 53 della Costituzione; \n        a.2) in  riferimento  al  principio  della  ragionevolezza  e\ntemporaneita\u0027 delle misure eccezionali; \n    Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe; \n    Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: \n        all\u0027immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte\ncostituzionale; \n        alla notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in\ncausa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; \n        alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del\nSenato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; \n        ad ogni altro adempimento di competenza. \n    Spese del giudizio al definitivo. \n        Cosi\u0027 deciso in Bologna, nella Camera  di  consiglio  del  18\nmarzo 2025. \n \n                        Il Giudice: Catalano","elencoNorme":[{"id":"62430","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"309","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79150","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79151","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54644","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comma2 - Lavoro è dignità","data_costit_part":"22/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54648","num_progressivo":"","nominativo_parte":"CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54649","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54651","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]