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B. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale -\nINPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Riconoscimento nell\u0027anno 2023 della\n rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il\n meccanismo di proporzionalita\u0027 stabilito dall\u0027art. 34, comma 1,\n della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all\u0027intero\n importo dell\u0027assegno pensionistico una percentuale progressivamente\n ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l\u0027importo\n dell\u0027assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella\n misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici\n complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e\n pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i\n trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte\n il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il\n medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti\n pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto\n trattamento minimo. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, comma 309. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna \n \n In composizione monocratica, nella persona del consigliere Marco\nCatalano letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui alla udienza\ndel 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso\niscritto al n. 46403 del registro di Segreteria. \n Tra: \n 1. B. M. O.; \n 2. B. M.; \n 3. C. V.; \n 4. C. R.; \n 5. C. G.; \n 6. D. F.; \n 7. D. A.; \n 8. F. F.; \n 9. G. E. F.; \n 10. I. F.; \n 11. M. N.; \n 12. M. N.; \n 13. M. O.; \n 14. M. F.; \n 15. M. A.; \n 16. O. V.; \n 17. P. S.; \n 18. R. P.; \n 19. R. G.; \n 20. S. P.; \n 21. S. C.; \n 22. V. A.; \n 23. V. U.; \n 24. Z. A.; \n rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Filoia e Francesca\nTorre, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze,\nLungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonche\u0027 agli indirizzi di pec\nseguenti: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e\nfrancesca.torre@firenze.pecavvocati.it - ricorrenti; \n contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS - CF\n80078750587) - con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona\ndel legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso,\ndall\u0027avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura\nalle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma\nRepertorio n. 37590 Raccolta n. 7131, e con questi elettivamente\ndomiciliata in Bologna via Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. la\nquale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di\ncancelleria all\u0027indirizzo di posta elettronica certificata avv.\nmariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it - resistente; \n Rilevato: \n che i ricorrenti, tutti ex appartenenti al comparto difesa e\nsicurezza hanno agito in giudizio per l\u0027ottenimento dell\u0027adeguamento\ndella propria pensione alla dinamica inflazionistica, attenuato\ndall\u0027art. 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 che dispone che: \n «Nell\u0027anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti\npensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u0027art. 34, comma 1,\ndella legge 23 dicembre 1998, n. 448, e\u0027 riconosciuta: \na) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori\na quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per\ncento; \nb) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a\nquattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento\nall\u0027importo complessivo dei trattamenti medesimi: \n1) nella misura dell\u002785 per cento per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento\nminimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il\npredetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato\ndella quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di\nquanto previsto dalla lettera a), l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027\ncomunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite\nmaggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il\npredetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato\ndella quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di\nquanto previsto dal presente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027\ncomunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite\nmaggiorato; \n2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS\ne pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le\npensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento\nminimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e\npari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le\npensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento\nminimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e\npari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le\npensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento\nminimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di\nrivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal\npresente numero, l\u0027aumento di rivalutazione e\u0027 comunque attribuito\nfino a concorrenza del predetto limite maggiorato; \n5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici\ncomplessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.» \n che sulla questione e\u0027 intervenuta la sentenza n. 19 del 2025\ndella Corte costituzionale la quale ha rigettato le censure\nprovenienti da altre Sezioni giurisdizionali regionali; \n che alla udienza di discussione del 18 febbraio 2025 la causa\ne\u0027 stata rinviata con note alla udienza del 18 marzo 2025; \n che entrambe le parti hanno depositato note; \n che a parere di questo giudice sussistono altri profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale non esaminati dalla Corte (cfr. punto\n8.1 Nel caso di specie, le parti private hanno prospettato una\nlesione dei principi di uguaglianza e di progressivita\u0027 del prelievo\ntributario, presidiati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione,\nperche\u0027 la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un\ncerto importo si configurerebbe come: «una tassazione impropria ed\naggiuntiva, una vera \"patrimoniale\"», priva pero\u0027 dei requisiti di\ngeneralita\u0027, proporzionalita\u0027 e progressivita\u0027 del prelievo (nel\ngiudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024); «una prestazione\npatrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola\ncategoria di contribuenti, in violazione del principio\ndell\u0027universalita\u0027 dell\u0027imposizione a parita\u0027 di capacita\u0027\ncontributiva e del principio di eguaglianza», con conseguente\ndisparita\u0027 di trattamento anche rispetto ai lavoratori «ancora in\nservizio» (nel giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024). \n Si tratta di profili che i rimettenti non hanno inteso fare\noggetto di specifiche questioni, sicche\u0027 essi, in quanto diversi da\nquelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non devono essere\noggetto di valutazione da parte di questa Corte.), e precisamente: \n1 violazione dell\u0027art. 53 della Costituzione \n Come e\u0027 noto, affinche\u0027 una normativa sia considerata tributaria\noccorrono congiuntamente tre requisiti (C. cost. n. 223 del 2012): \n 1 - la disciplina legale deve essere diretta, in via\nprevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a\ncarico del soggetto passivo; \n 2 - la decurtazione non deve integrare una modifica di un\nrapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di un\nrapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente di lavoro pubblico\nstatale «non contrattualizzato»); \n 3 - le risorse connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a\nsovvenire pubbliche spese. \n Si tratta di requisiti sussistenti nel dettato normativo, che si\natteggia come prelievo coatto, limitato, pero\u0027, solo ad una parte dei\ncontribuenti. \n Innanzitutto, il prelievo colpisce solo una parte della platea\ndei pensionati. \n L\u0027art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama coloro\nche rientrano nel perimetro dell\u0027art. 34, comma 1, delle legge n. 488\ndel 1998, e quindi chi rientra nell\u0027«assicurazione generale\nobbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,\nnonche\u0027 dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della\nmedesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all\u0027art. 59,\ncomma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cioe\u0027 tutti i soggetti\nnei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che\ngarantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del\ntrattamento pensionistico obbligatorio)». \n Sta di fatto, pero\u0027, che oltre alle forme di pensione menzionate\ndal legislatore vi sono anche lavoratori autonomi che non sono liberi\nprofessionisti la cui categoria e\u0027 priva di una cassa di previdenza,\ncui provvede la gestione separata presso l\u0027INPS. \n Pertanto, il prelievo coatto di natura tributaria di che trattasi\ncolpisce solo una categoria di soggetti all\u0027interno della platea dei\npensionati, con evidente violazione dell\u0027art. 53 della Costituzione. \n Ove mai, viceversa, si dovesse ritenere che la locuzione usata\ndal legislatore sia omnicomprensiva di tutti i pensionati, si osserva\nche il tributo oggetto del giudizio incide su una particolare voce di\nreddito di lavoro differito, che e\u0027 parte di un reddito complessivo\ngia\u0027 sottoposto ad imposta in condizioni di parita\u0027 con tutti gli\naltri precettori di reddito di lavoro dipendente, introducendo una\ndiscriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di\nsoggetti, gli ex dipendenti, rispetto ai dipendenti in servizio, le\ncui retribuzioni non sono assoggettate, negli stessi periodi\nd\u0027imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. \n «L\u0027eccezionalita\u0027 della situazione economica che lo Stato deve\naffrontare e\u0027, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al\nlegislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile\ncompito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari\ne di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini\nnecessitano. Tuttavia, e\u0027 compito dello Stato garantire, anche in\nqueste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali\ndell\u0027ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e\u0027 indifferente\nalla realta\u0027 economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non\npuo\u0027 consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale e\u0027\nfondato l\u0027ordinamento costituzionale. (C. cost. n. 223 del 2012)». \n2 illegittima reiterazione di misure eccezionali \n Si osserva, inoltre, che la normativa in questione e\u0027 l\u0027ultima di\nuna serie di interventi mirati nei confronti degli stessi\ndestinatari, cosi\u0027 trasformandosi un rimedio da eccezionale in\nordinario. \n Innanzitutto, la legge in questione copre potenzialmente un arco\ndi tempo superiore alle esigenze di bilancio, atteso che e\u0027 destinato\na trascinarsi nel tempo, ed e\u0027 l\u0027ultimo di una serie di analoghe\nmisure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento. \n Come e\u0027 stato gia\u0027 rilevato da codesta onorevole Corte\n«dev\u0027essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo\nindeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente\nreiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema\nad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza\ne proporzionalita\u0027 (su cui, nella materia dei trattamenti di\nquiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perche\u0027\nle pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere\nsufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere\nd\u0027acquisto della moneta. (C. cost. n. 316 del 2010)». \n Se al legislatore non e\u0027 impedito approvare norme che\ntemporaneamente impongano sacrifici (a tutti i consociati e non solo\nad alcune categorie), quando la eccezionalita\u0027 si tramuta in\nnormalita\u0027 (come e\u0027 avvenuto, per esempio, per la reiterazione dei\ndecreti-legge non convertiti), si violano i canoni di ragionevolezza\ne proporzionalita\u0027 (art. 3 della Costituzione). \n Orbene, nel caso di specie quella impugnata e\u0027 l\u0027ultima di una\nserie di norme che si pongono nel solco di una decurtazione delle\npensioni oltre un certo limite: \n 1 - l\u0027art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per la\nprima volta e per il solo anno 1998, azzero\u0027 l\u0027applicazione della\nperequazione automatica ai trattamenti di importo medio-alto, ossia\nsuperiori a cinque volte il trattamento minimo; \n 2 - in seguito, con l\u0027art. 34, comma 1, della legge n. 448\ndel 1998, vennero fissate le regole di applicazione che, a tutt\u0027oggi\ngovernano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.\nLa rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, «in\nfunzione dell\u0027importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con la\nprecisazione che l\u0027aumento dovuto viene attribuito «in misura\nproporzionale all\u0027ammontare del trattamento da rivalutare rispetto\nall\u0027ammontare complessivo»; \n 3 - poco dopo, l\u0027art. 69, comma 1, della legge n. 388 del\n2000 previde il sistema di «raffreddamento» della perequazione\npensionistica rendendolo permanente in quanto destinato a operare «a\ndecorrere dal 1 ° gennaio 2001». \n Inoltre, con il passare del tempo tale regola generale e\u0027\nstata piu\u0027 volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi\nfinalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la\nprogressione rivalutativa degli assegni pensionistici: \n 4 - cosi\u0027, per il solo anno 2008, l\u0027art. 1, comma 19, della\nlegge n. 247 del 2007 escluse la rivalutazione automatica per i\ntrattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo; \n 5 - ancora, per il biennio 2012-2013, l\u0027art. 24, comma 25,\ndel decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, riconobbe la\nrivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a\ntre volte quello minimo, escludendola per tutti quelli di importo\nsuperiore; \n 6 - sopravvenuta la declaratoria d\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale esclusione per effetto della sentenza n. 70\ndel 2015, il decreto-legge n. 65 del 2015, come convertito, sostitui\u0027\nil citato comma 25 dell\u0027art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011,\ncome convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la\nrivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti\npensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte\nquello minimo, secondo un meccanismo decrescente in relazione inversa\nrispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale\ndella perequazione per i trattamenti di ammontare superiore. \n Si osserva che il modello dell\u0027indicizzazione decrescente in\nbase all\u0027importo dell\u0027assegno pensionistico era stato gia\u0027\nintrodotto, per gli anni successivi al 2013, dalla legge n. 147 del\n2013, il cui art. 1, comma 483, lo aveva applicato, per il periodo\n2014-2016, a tutti i trattamenti pensionistici, ancora una volta\nsalvaguardando integralmente solo quelli pari o inferiori a tre volte\nil trattamento minimo INPS, e quindi prorogato, in forma\nsostanzialmente invariata, fino al 2018 dalla legge n. 208 del 2015; \n 7 - in seguito, l\u0027art. 1, comma 260, della legge n. 145 del\n2018, per il periodo 2019-2021, riconobbe la rivalutazione automatica\nmediante un modulo del tutto analogo a quello oggetto del presente\ngiudizio: ferma la rivalutazione integrale dei trattamenti\npensionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo\nINPS, gli indici vennero ridotti al 97 per cento (per gli assegni\npari o inferiori a quattro volte il minimo), al 77 per cento (per\nquelli tra quattro e cinque volte la suddetta soglia), al 52 per\ncento (per quelli tra cinque e sei volte il limite INPS), al 47 per\ncento (per quelli tra sei e otto volte il minimo INPS), al 45 per\ncento (per quelli tra otto e nove volte il livello minimo), per\ngiungere infine al 40 per cento riconosciuto alle pensioni\ncomplessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS; \n 8 - inoltre, l\u0027art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019\nintrodusse una nuova regola generale di raffreddamento della\nrivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022.\nA partire da tale data, si prevede che l\u0027indice di rivalutazione\nautomatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: \n a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro\nvolte il trattamento minimo INPS; \n b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra\nquattro e cinque volte tale soglia; \n c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a\ncinque volte il suddetto limite minimo. \n Si giunge, quindi, alla disposizione oggi censurata (art. 1,\ncomma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a\noperare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall\u0027art. 1 della\nlegge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l\u0027ambito applicativo al solo\nanno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo\nmeccanismo, a parte un\u0027ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto\nal 32 per cento vigente per il 2023) dell\u0027indice di rivalutazione dei\ntrattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. \n Come si vede si e\u0027 trattato di plurimi interventi nel corso degli\nanni (8 a partire dal 1997). \n Si tratta, quindi, di una distorsione dello strumento (intervento\neccezionale) che diviene ordinario, si\u0027 da violare ragionevolezza e\nuguaglianza. \n Ne\u0027 colgono nel segno le note dell\u0027INPS, le quali affermano la\nconformita\u0027 a Costituzione di una decurtazione di tipo\nendoprevidenziale (ovvero di ridistribuzione dei tagli a favore delle\npensioni meno basse) atteso che il taglio di che trattasi appare\nlineare e volto a motivi di finanza generale. \n Tanto basta per ritenere la questione oltre che ammissibile, per\nquanto detto in precedenza, anche rilevante atteso l\u0027effetto diretto\ndel taglio sulle pensioni dal 1° gennaio 2023 nonche\u0027 il\ntrascinamento della decurtazione negli anni a venire senza\npossibilita\u0027 di recupero. \n Infatti, la mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la\nrelativa perdita di potere di acquisto della pensione, non e\u0027 piu\u0027\nrecuperabile, dal momento che le successive rivalutazioni (anche se\nnon decurtate) verranno calcolate non sul valore originario cumulato\ndi diritto, ma sull\u0027ultimo importo nominale eroso dal mancato\nadeguamento. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione\nEmilia-Romagna, in composizione monocratica di Giudice unico delle\npensioni, sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore decisione, di rito\ne di merito; \n Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale: \n a) dell\u0027art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n.\n197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e\nbilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); \n a.1) in riferimento all\u0027art. 53 della Costituzione; \n a.2) in riferimento al principio della ragionevolezza e\ntemporaneita\u0027 delle misure eccezionali; \n Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe; \n Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: \n all\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n alla notificazione della presente ordinanza alle parti in\ncausa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; \n alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del\nSenato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; \n ad ogni altro adempimento di competenza. \n Spese del giudizio al definitivo. \n Cosi\u0027 deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 18\nmarzo 2025. \n \n Il Giudice: Catalano","elencoNorme":[{"id":"62430","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"309","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79150","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79151","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54644","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comma2 - Lavoro è dignità","data_costit_part":"22/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54648","num_progressivo":"","nominativo_parte":"CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54649","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54651","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"26/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |