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C.. \n \nReati e pene  -  Reati  in  materia  di  immigrazione  -  Delitti  di\n  contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di  documenti\n  necessari al loro ottenimento e di utilizzo  dei  medesimi  atti  e\n  documenti  contraffatti  o  alterati  -   Mancata   previsione   di\n  trattamenti sanzionatori  differenziati  -  Omessa  previsione,  in\n  particolare, della riduzione di un terzo della pena per il  delitto\n  di  utilizzo  degli  atti  e  documenti  contraffatti  o  alterati,\n  analogamente a quanto previsto dall\u0027art. 489 cod. pen. \n- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle\n  disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\n  sulla condizione dello straniero), art. 5, comma 8-bis. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n                TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE \nUfficio del  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  dell\u0027udienza\n                             preliminare \n \n    Il giudice dell\u0027udienza preliminare, dott. Giuseppe Zullo,  sulla\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  avanzata  dal  difensore\n(munito di procura speciale) dell\u0027imputato C.M., nato in ... in  data\n..., in ordine all\u0027art. 5, comma 8-bis  del  decreto  legislativo  25\nluglio 1998, n. 286; \n    Sentito il  pubblico  ministero,  che  s\u0027e\u0027  associato  a  quanto\nesposto dalla difesa; \n \n                        Osserva quanto segue \n \n    C.M. e\u0027 chiamato a rispondere del  reato  previsto  dall\u0027art.  5,\ncomma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  commesso\nin ... in data ... ed accertato in data ...,  «perche\u0027,  al  fine  di\nottenere il permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro,  presso\nl\u0027ufficio immigrazione del Commissariato di ... utilizzava a sostegno\ndella relativa richiesta falsa documentazione attestante un  rapporto\ndi lavoro domestico inesistente. \n    Nello specifico: \n        denuncia  di  rapporto  di  lavoro  domestico  apparentemente\nrilasciata dall\u0027INPS di Caserta in data ..., protocollo n. ... \n        copia di carta di identita\u0027 I. apparentemente rilasciata  dal\nComune di ..., ed intestata al sig. P.C. nato a ... in data ...». \n    All\u0027udienza  preliminare  del  27  giugno   2024   il   difensore\ndell\u0027imputato, munito di procura speciale, ha preannunciato questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027indicata  disposizione  normativa\n(appunto l\u0027art. 5, comma 8-bis  del  decreto  legislativo  25  luglio\n1998, n. 286) in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione,\nper i motivi che saranno di seguito esposti. \n    Alla  successiva  udienza  del  3  ottobre  2024  la  difesa   ha\nspecificato le proprie doglianze precisando che l\u0027esigenza  di  adire\nla Corte costituzionale era dettata dalla  volonta\u0027  di  definire  il\ngiudizio  nelle  forme  del  rito  abbreviato  (e  dalla  conseguente\nnecessita\u0027, in caso di condanna, di evitare l\u0027inflizione di una  pena\n«irragionevole»), chiedendo  pertanto  un  termine  per  formalizzare\nl\u0027accesso al rito e per ufficializzare, di  seguito,  l\u0027eccezione  di\nincostituzionalita\u0027. \n    In data 13 gennaio  2025,  pertanto,  e\u0027  stata  veicolata  dalla\ndifesa la richiesta di definizione del processo con rito  abbreviato,\nimmediatamente disposto  dallo  scrivente.  A  quel  punto  e\u0027  stata\nproposta la prima indicata questione di legittimita\u0027  costituzionale,\nsulla quale questo giudice s\u0027e\u0027 riservato  per  decidere  come  dalla\npresente ordinanza. \n    Due i profili di doglianza stigmatizzati dal difensore. \n    In primo luogo, l\u0027articolo in questione si porrebbe in  contrasto\ncon gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede\nil medesimo trattamento sanzionatorio in ordine ad una pluralita\u0027  di\nfattispecie criminose, tutte in  esso  contemplate,  aventi  gravita\u0027\nsenz\u0027altro  diversa  e  dunque  irragionevolmente  equiparate   quoad\npoenam. L\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,\nn. 286, infatti, punisce indistintamente, con la reclusione da uno  a\nsei anni, sia  chi  contraffa\u0027  o  altera  un  visto  di  ingresso  o\nreingresso, la comunicazione del  rilascio  di  un\u0027autorizzazione  ai\nviaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto\ndi soggiorno o una carta di soggiorno, sia chi  contraffa\u0027  o  altera\ndocumenti al fine di determinare il rilascio di un visto di  ingresso\no di reingresso, di un\u0027autorizzazione ai viaggi,  della  proroga  del\nvisto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di\nuna carta  di  soggiorno  sia,  infine,  chi  utilizza  uno  di  tali\ndocumenti contraffatti o alterati. \n    In secondo luogo, l\u0027art. 5, comma 8-bis del  decreto  legislativo\n25 luglio 1998 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27 della\nCostituzione  nella  parte  in  cui,   equiparando   il   trattamento\nsanzionatorio di colui che contraffa\u0027 o altera gli atti e i documenti\nin esso contemplati e di colui che di tali atti (gia\u0027 contraffatti  o\nalterati) fa  uso,  introdurrebbe  un\u0027ingiustificata  disparita\u0027  tra\nl\u0027autore delle condotte in oggetto e il soggetto attivo del reato  di\ncui all\u0027art. 489 del  codice  penale,  a  mente  del  quale  la  pena\nedittale per il delitto  di  utilizzo  di  documenti  contraffatti  o\nalterati va determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le\ncondotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi. \n    Le due doglianze, a parere di chi scrive, non sono manifestamente\ninfondate. \n    Quanto alla prima questione, non puo\u0027 sottacersi che  in  effetti\nl\u0027art. 5,  comma  8-bis  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,\nnell\u0027equiparare  la  cornice  edittale  delle  plurime  ed   autonome\nfattispecie ivi contemplate, introduce un  trattamento  sanzionatorio\nomogeneo per ipotesi criminose senz\u0027altro diverse quanto a  gravita\u0027,\ncondotta e grado  di  lesione  al  bene  interesse  tutelato.  Altro,\ninfatti, e\u0027  falsificare  un  titolo  abilitativo  al  soggiorno  nel\nterritorio dello Stato (sia sub specie di creazione di  un  atto  non\noriginale sia sub specie  di  alterazione  di  un  preesistente  atto\noriginale), altro e\u0027 falsificare documenti utili al rilascio di  tale\ntitolo, altro ancora e\u0027 fare uso di detti atti gia\u0027  falsificati.  Le\nprime due ipotesi criminose (ossia le condotte di falsificazione  dei\ntitoli abilitativi  al  soggiorno  o  dei  documenti  utili  al  loro\nottenimento)    presuppongono     all\u0027evidenza     un\u0027organizzazione,\nquand\u0027anche rudimentale, di mezzi e  risorse  denotante  una  maggior\ncapacita\u0027 criminale, una piu\u0027 marcata pervicacia  delinquenziale,  un\ndolo verosimilmente piu\u0027 intenso, elementi - questi - che considerati\nnella loro globalita\u0027 e letti alla luce del dato per cui non di  rado\nsi tratta di condotte perpetrate nell\u0027ambito  di  organizzazioni  che\ntraggono  lucro  dallo  sfruttamento  dell\u0027immigrazione   irregolare,\nrendono dette attivita\u0027 senz\u0027altro piu\u0027 gravi rispetto  a  quella  di\nchi dei menzionati atti falsificati faccia semplicemente uso. \n    In questa  logica,  la  previsione  di  un  omogeneo  trattamento\nsanzionatorio per cosi\u0027 eterogenee condotte da un lato non risponde a\ncanoni di ragionevolezza (in cio\u0027 ponendosi in contrasto con l\u0027art. 3\ndella   Costituzione)   e   dall\u0027altro   viola   il   principio    di\nproporzionalita\u0027 della pena,  assoggettando  alla  medesima  sanzione\nfattispecie che esprimono un diverso grado di offensivita\u0027  (in  cio\u0027\nponendosi in contrasto con l\u0027art. 27 della Costituzione). \n    La questione pare ancor piu\u0027 fondata se  letta  alla  luce  della\ndisciplina dei reati di falso contemplati dal Codice penale,  ove  si\nassiste ad una marcata differenziazione sanzionatoria tra le condotte\ndi falsificazione di atti e quella di uso  di  atti  falsificati.  Ai\nsensi  dell\u0027art.  482  del  codice   penale,   in   particolare,   la\nfalsificazione materiale di un atto pubblico o di  un  certificato  o\nancora  di  un\u0027autorizzazione  amministrativa,  ove  commessa  da  un\nprivato, e\u0027 sanzionata con le pene previste dagli articoli 476 e  477\ncodice penale (rispettivamente da uno a sei anni, e da sei mesi a tre\nanni di reclusione) ridotte di un terzo, mentre per l\u0027uso di un  atto\nfalso e\u0027 previsto (a condizione che non vi sia stato  concorso  nella\nfalsita\u0027) che dette pene siano ulteriormente  ridotte  di  un  terzo,\nsecondo il disposto dell\u0027art. 489 del codice penale. \n    Il raffronto comparativo con le disposizioni  codicistiche  rende\ndunque irragionevole la previsione normativa di cui al citato art. 5,\ncomma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nella\nparte in cui contrariamente a quanto previsto per i comuni delitti di\nfalso  -  precostituisce  una  cornice  sanzionatoria  unitaria   per\nfattispecie tra loro ontologicamente diverse. \n    Ne\u0027  puo\u0027  sostenersi,  in  senso  contrario,  che  trattasi   di\nvalutazioni - quelle relative  alla  determinazione  del  trattamento\nsanzionatorio   -   rimesse   all\u0027esclusiva   discrezionalita\u0027    del\nlegislatore. \n    Pur  nella  convinzione  che  la  definizione  delle  fattispecie\nastratte di reato e la correlativa determinazione della loro  cornice\nedittale siano riservate alla discrezionalita\u0027  del  legislatore,  si\nritiene opportuno  riportare  quanto  costantemente  affermato  dalla\nCorte costituzionale, secondo cui dette scelte, in particolare quelle\nrelative al trattamento sanzionatorio, sono  sindacabili  allorquando\ntrasmodino  nella  manifesta  irragionevolezza  o  nell\u0027arbitrio  (ex\nplurimis, sentenze n. 260 del 2022, n. 95 del 2022, n. 62  del  2021,\nn. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n.  247\ndel 2013). \n    Facendo applicazione di tali coordinate alla vicenda in esame, va\nconsiderato che le condotte materiali stigmatizzate  nell\u0027ambito  dei\ndelitti  di  falso  previsti  dal  codice  penale   sono   senz\u0027altro\nsovrapponibili a quelle di cui al citato art. 5, comma  8-bis  (detta\nultima  disposizione   si   limita   a   scandire,   quale   elemento\nspecializzante per specificazione, la tipologia di  atti  -  ossia  i\ntitoli abilitativi al  soggiorno  sul  territorio  dello  Stato  o  i\ndocumenti finalizzati ad attenerli - sui quali si appunta l\u0027attivita\u0027\nillecita),  donde  l\u0027incoerenza  dell\u0027opzione  legislativa  volta  ad\nunificare il trattamento sanzionatorio delle varie condotte di  falso\ndi cui alla  citata  norma  speciale  laddove,  al  contrario,  dette\ncondotte sono  chiaramente  diversificate  quoad  poenam  nel  Codice\npenale sul presupposto del loro diverso grado di offensivita\u0027 e della\ndiversa capacita\u0027 criminale del loro autore. \n    Quanto al diverso profilo della rilevanza delle dedotte questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale, va  ribadito  che  nella  vicenda  in\noggetto e\u0027 incriminato l\u0027uso, al fine  di  ottenere  il  permesso  di\nsoggiorno, di falsa documentazione attestante un rapporto  di  lavoro\ndomestico inesistente. \n    L\u0027imputazione stigmatizza dunque una condotta (appunto  l\u0027uso  di\natti falsi onde ottenere il titolo abilitativo al soggiorno) che,  in\ncaso  di  accoglimento  della  presente  doglianza  di   legittimita\u0027\ncostituzionale, vedrebbe una pena sensibilmente  ridotta  rispetto  a\nquella attualmente prevista dalla norma censurata. E, considerando la\nrichiesta dell\u0027imputato  (veicolata  per  il  tramite  del  difensore\nmunito di procura speciale) di essere giudicato con rito  abbreviato,\nvien da se\u0027 che la diversa cornice edittale risultante dall\u0027eventuale\naccoglimento della questione sarebbe (nell\u0027ipotesi in cui,  all\u0027esito\ndel giudizio abbreviato, si pervenisse a  condanna)  senz\u0027altro  piu\u0027\nfavorevole al reo.  L\u0027attuale  forbice  edittale  della  disposizione\nrichiamata, ossia da uno a sei anni di reclusione, subirebbe - ove la\ndisciplina in oggetto fosse allineata, in caso di accoglimento  della\nquestione, a quella vigente per i reati codicistici di  falso  -  una\nsensibile riduzione, tanto nel minimo quanto nel massimo, rispetto  a\nquella attualmente vigente. \n    Trattasi dunque di questione senz\u0027altro  attuale,  ritenendo  chi\nscrive l\u0027esistenza di un rapporto di necessaria strumentalita\u0027 tra la\nrisoluzione dell\u0027eccezione di costituzionalita\u0027 e il progredire verso\nla decisione del giudizio a  quo,  non  potendo  quest\u0027ultimo  essere\nproseguito  o  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della\nquestione incidentale. \n    Ritenuta, alla luce di quanto affermato, la questione rilevante e\nnon manifestamente infondata. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Letti gli art. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale  n.\n1/1948 e 23 ss., legge n. 87/1953, solleva questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale in relazione  all\u0027art.  5,  comma  8-bis  del  decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli  3\ne 27 della Costituzione, nella  parte  in  cui  prevede  il  medesimo\ntrattamento  sanzionatorio  per  il  delitto  di   contraffazione   o\nalterazione degli atti e dei documenti ivi previsti e per il  delitto\ndi uso dei documenti stessi, e non  invece  trattamenti  sanzionatori\ndifferenziati, non prevedendo in particolare che la pena prevista per\nil delitto di  uso  degli  atti  e  dei  documenti  contraffatti  ivi\nprevisti sia determinato riducendo di un terzo la pena  prevista  per\nla contraffazione  o  alterazione  degli  atti  e  documenti  stessi,\nanalogamente a quanto previsto dall\u0027art. 489 del codice penale. \n    Sospende il giudizio in corso nei confronti  dell\u0027imputato  ed  i\nrelativi termini di prescrizione fino alla definizione  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027  costituzionale  con  restituzione  degli\natti al giudice procedente. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente\ndel Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n      Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2025 \n \n                          Il giudice: Zullo","elencoNorme":[{"id":"62358","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"8","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"78992","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78993","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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