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L.F.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025\n\nOrdinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento\npenale a carico di S. L.F.. \n \nReati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -\n  Denunciata previsione della pena della  reclusione  \"da  quattro  a\n  sette anni\" anziche\u0027 \"da tre a sette anni\". \n- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall\u0027art.\n  5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche\n  al codice penale e  altre  disposizioni  in  materia  di  legittima\n  difesa). \nReati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -\n  Mancata previsione che la pena comminata e\u0027 diminuita in misura non\n  eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le\n  modalita\u0027 o circostanze  dell\u0027azione,  ovvero  per  la  particolare\n  tenuita\u0027 del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve\n  entita\u0027. \n- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto  dall\u0027art.  2,\n  comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi  legislativi\n  in materia di tutela della sicurezza dei cittadini). \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n \n \n                           Sezione penale \n \n    In composizione monocratica in persona del giudice Simone  Spina,\nall\u0027udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la presente ordinanza\nai sensi degli articoli 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1  e\n23 legge 11 marzo 1953 n. 87; \n    Ritenuto che l\u0027odierno imputato e\u0027 stato tratto  a  giudizio  per\nrispondere del reato di cui all\u0027art.  624-bis,  primo  comma,  codice\npenale, in quanto  accusato  di  essersi  impossessato,  dopo  averli\nsottratti mediante introduzione in una privata abitazione, di un paio\ndi pantaloni, di una maglietta, di dieci euro in monete, di una busta\ncontenente dei cioccolatini e di una bottiglia d\u0027acqua; \n    che, all\u0027odierna udienza  del  4  novembre  2025,  si  e\u0027  svolta\ndapprima l\u0027intera istruttoria dibattimentale e  poi  la  discussione,\nindi e\u0027 stato dichiarato chiuso il dibattimento e,  subito  dopo,  lo\nscrivente si e\u0027 ritirato in Camera di consiglio, per la deliberazione\ndella sentenza; \n    che, sulla scorta dei risultati probatori acquisiti,  si  ritiene\nprovato, nel merito, che l\u0027odierno  imputato,  mediante  introduzione\nnelle pertinenze e nell\u0027atrio di un\u0027unita\u0027 immobiliare a destinazione\nabitativa di tipo privato, si e\u0027 impossessato di un paio di pantaloni\ncelesti di tipo jeans e di una maglietta a mani  corte  color  crema,\nindumenti questi ultimi lasciati stesi  nel  giardino  ad  asciugare,\nnonche\u0027 di poche monete, di  valore  complessivamente  pari  a  dieci\neuro, di qualche cioccolatino e di una bottiglia di acqua minerale; \n    che dette sottrazioni, piu\u0027 in particolare, sono  state  commesse\nin parte all\u0027esterno  e,  in  altra  parte,  all\u0027interno  dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare suddetta, nello specifico in un disimpegno  posto  subito\ndietro  alla  porta  d\u0027ingresso  dell\u0027appartamento,  che  era   stata\nlasciata aperta; \n    che, sulla  scorta  di  quanto  riferito  dalla  persona  offesa,\nl\u0027intera azione dell\u0027imputato  e\u0027  durata  poche  decine  di  secondi\nappena, sino a che lo stesso, dopo essere stato sorpreso, si e\u0027  dato\nalla fuga; \n    che gli indumenti  sottratti  all\u0027esterno  dell\u0027abitazione,  come\naffermato dalla stessa persona offesa,  erano  vecchi  e  usurati  e,\npercio\u0027, di valore estremamente scarso,  cosi\u0027  come  del  valore  di\npochi euro erano altresi\u0027  i  cioccolatini  e  la  bottiglia  d\u0027acqua\nsottratti nel mentre in cui si trovavano riposti sopra una lavatrice,\ncollocata nel disimpegno di cui si e\u0027 detto; \n    che l\u0027introduzione dell\u0027imputato nell\u0027edificio in questione ha di\nfatto riguardato il solo disimpegno posto  subito  dietro  l\u0027area  di\ningresso,  non  involgendo  percio\u0027  altre  aree  interne  all\u0027unita\u0027\nimmobiliare; \n    che detta introduzione e\u0027  avvenuta,  inoltre,  mediante  accesso\ndiretto dalla porta d\u0027ingresso lasciata aperta, quindi senza che  sia\nstata mai esercitata violenza sulle cose, da parte dell\u0027imputato, per\naccedere nel domicilio altrui; \n    che in relazione a detto fatto, integrante gli estremi del  reato\ndi cui  all\u0027art.  624-bis,  primo  comma,  codice  penale,  l\u0027odierna\npersona offesa non ha mai avanzato istanza punitiva; \n    che tale fatto, inoltre, si connota per il  valore  evidentemente\ninfimo  dell\u0027utilita\u0027  perseguita  dall\u0027imputato,  cosi\u0027   come   per\nl\u0027entita\u0027 palesemente irrisoria  del  danno  cagionato  alla  persona\noffesa, alla luce della quantita\u0027, della tipologia e del  valore  dei\nbeni sottratti; \n    che, per altro verso, le modalita\u0027  dell\u0027azione,  costituite  dal\nsemplice attraversamento di una porta d\u0027ingresso  lasciata  aperta  e\ndall\u0027accesso  circoscritto  ad  un\u0027area  assai  limitata  dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare, unitamente alla durata  estremamente  breve  dell\u0027intera\nazione furtiva, consumatasi in poche decine  di  secondi,  dimostrano\nl\u0027assenza, nel fatto in parola, di qualsivoglia profilo organizzativo\ne, al contempo, comprovano la palese estemporaneita\u0027  della  condotta\ntenuta dall\u0027imputato; \n    che, ad onta di tali specifici e peculiari caratteri del concreto\nfatto qui giudicato, la vigente disciplina sanzionatoria del furto in\nabitazione, tuttavia, impone una condanna alla pena della  reclusione\nper un tempo, comunque, non inferiore a quattro anni, congiunta  alla\nmulta di euro 927; \n    che  tale  sanzione,  con  particolare  riferimento   alla   pena\ndetentiva,  risulta  manifestamente  sproporzionata   rispetto   alla\n«gravita\u0027» oggettiva e soggettiva  del  fatto  oggetto  di  giudizio,\noltre che del tutto sfornita di effettiva capacita\u0027  rieducativa,  in\nragione della sua  evidente  severita\u0027  e  palese  eccessivita\u0027;  che\nl\u0027evidente sproporzione di tale pena minima  detentiva  si  apprezza,\nvieppiu\u0027, ove raffrontata alla pene edittali previste per altri reati\ncontro la persona, come tali posti a presidio di un bene giuridico di\ncaratura certo  superiore  rispetto  al  patrimonio  e  al  domicilio\nprivato, tutelati dall\u0027art. 624-bis, primo comma, codice penale, qual\ne\u0027 il delitto di lesione personale «grave» di cui agli articoli 582 e\n583, primo comma, codice penale, la\u0027 dove si consideri che il  minimo\nedittale di tale fattispecie circostanziata e\u0027 fissato in misura pari\na tre anni di reclusione. \n    Considerato che il reato di furto in abitazione  ha  subito,  nel\ncorso  del  tempo,  un  progressivo  e   considerevole   inasprimento\nsanzionatorio, che ha interessato principalmente il  minimo  edittale\ndella reclusione, incrementato, nell\u0027arco di meno  di  vent\u0027anni,  in\nmisura pari al quadruplo; \n    che, in sede di prima introduzione di detto reato,  avvenuta  con\nl\u0027art. 2, comma 2 della legge  26  marzo  2001,  n.  128  (Interventi\nlegislativi in materia di tutela della sicurezza dei  cittadini),  il\nminimo edittale era infatti determinato in un anno di reclusione; \n    che tale minimo, successivamente, e\u0027 stato  aumentato  in  misura\npari al triplo, sino ad arrivare cosi\u0027 a tre anni di reclusione,  per\neffetto dell\u0027art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 giugno 2017,\nn. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale  e\nall\u0027ordinamento penitenziario); \n    che il nuovo minimo  edittale  di  tre  anni  e\u0027  stato,  infine,\nulteriormente inasprito di un altro anno, per  effetto  dell\u0027art.  5,\ncomma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche  al\ncodice penale e altre disposizioni in materia di  legittima  difesa),\nsino a giungere  all\u0027attuale  minimo  edittale  di  quattro  anni  di\nreclusione; \n    che proprio tale ultimo intervento  legislativo,  ad  avviso  del\ntribunale, si  e\u0027  tradotto  in  una  scelta  legislativa  in  aperto\ncontrasto con i principi  di  eguaglianza,  di  ragionevolezza  e  di\nproporzionalita\u0027 delle pene alla «gravita\u0027» dei reati, giacche\u0027 si e\u0027\nin  tal  modo  previsto,  con  riferimento  al  reato  di  furto   in\nabitazione, uno statuto sanzionatorio piu\u0027 severo di quello del reato\ndi lesione personale «grave»,  indi  relativo  a  fatti  che  abbiano\nprodotto l\u0027indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero\nda cui sia derivata o una malattia che  metta  in  pericolo  la  vita\ndella persona offesa oppure un malattia o un\u0027incapacita\u0027 di attendere\nalle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; \n    che la discrezionalita\u0027 legislativa in materia di  determinazione\ndella qualita\u0027 e della quantita\u0027 della pena coincide con  il  potere,\nattribuito e riservato al legislatore, di fissare  e  stabilire,  per\nciascuna fattispecie criminosa, il tipo e la misura massima e  minima\ndi pena che potra\u0027 essere  individuata  e  applicata,  da  parte  del\ngiudice,  in  relazione  ad  ogni  concreto  fatto-reato  oggetto  di\ngiudizio; \n    che un simile potere discrezionale, tuttavia,  «non  equivale  ad\narbitrio» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenze n. 46  del  2024,  n.\n207 del 2023 e n.  117  del  2021),  dovendosi  lo  stesso  piuttosto\nesercitare  nel  rispetto,  in  primo   luogo,   del   principio   di\nproporzionalita\u0027 delle pene alla  «gravita\u0027»  dei  reati,  ritraibile\ndall\u0027art. 3 della Costituzione; \n    che, da questo punto di vista, il principio  di  proporzionalita\u0027\ndelle pene alla «gravita\u0027» dei reati, attesa la natura  convenzionale\ndei primi e delle seconde, si risolve in quello della  commisurazione\nproporzionale della gravita\u0027 dei reati alle misure di pena  stabilite\nin via astratta dal legislatore, in base alla gerarchia  dei  beni  e\ndegli interessi prescelti come meritevoli di tutela, da costruirsi in\nvia legale in conformita\u0027 al disegno  che  di  essi  e\u0027  tracciato  a\nlivello costituzionale; \n    che, sotto questo profilo, e\u0027 invero possibile affermare  che  le\nscelte legislative relative alla misura  massima  e  minima  di  pena\nedittale  per  ogni  reato  valgono  a  configurare  una   sorta   di\n«tariffario» delle pene e, quindi, dei beni penalmente protetti da un\ndeterminato ordinamento, secondo una gerarchia che ricalchi cosi\u0027  la\n«gravita\u0027» dei vari reati e, conseguentemente, la gerarchia dei  beni\ne valori protetti,  sulla  scorta  delle  «pene»  per  essi  via  via\ncomminate dal legislatore; \n    che, seppure sia impossibile «misurare» in astratto la «gravita\u0027»\ndi  un  reato  singolarmente  preso,  in   base   al   principio   di\nproporzionalita\u0027 e\u0027 tuttavia possibile affermare che,  se  due  reati\nsono puniti con la  medesima  pena  essi  sono  allora  ritenuti  dal\nlegislatore di uguale gravita\u0027, mentre se la  pena  prevista  per  un\nreato e\u0027 piu\u0027 severa di quella prevista per un altro, il primo  reato\ne\u0027 ritenuto piu\u0027 grave del secondo; \n    che, similmente, se due reati non  possono,  sulla  scorta  della\ntavola costituzionale dei beni e interessi, essere ritenuti di uguale\ngravita\u0027 oppure se l\u0027uno e\u0027 da ritenersi meno  grave  dell\u0027altro,  e\u0027\ncontrario al principio di proporzionalita\u0027 che essi siano puniti  con\nla medesima pena e, a maggior ragione, che il primo  sia  punito  con\nuna pena minima piu\u0027 elevata di quella prevista per il secondo; \n    che, mentre nel primo dei casi predetti le scelte legislative  in\nmateria di quantita\u0027 di pena sono affette da mera irrazionalita\u0027, nel\nsecondo la discrezionalita\u0027  legislativa  travalica  i  limiti  della\nsemplice  irrazionalita\u0027,  per  scadere,  cosi\u0027,  nel   campo   della\nmanifesta irragionevolezza e palese arbitrarieta\u0027; \n    che, in tutti questi casi, il principio di proporzionalita\u0027 delle\npene alla «gravita\u0027» dei reati equivale, in fondo,  al  principio  di\nuguaglianza in materia penale, anch\u0027esso espresso dall\u0027art.  3  della\nCostituzione (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1982); \n    che, sulla scorta dell\u0027attuale entita\u0027 delle pene minime previste\nper i reati di furto in abitazione e di lesione personale «grave», e\u0027\nallora possibile affermare che,  a  livello  di  gerarchia  dei  beni\nmeritevoli  di  tutela  penale,  il  secondo  reato,  peraltro  nella\nfattispecie relativa a fatti  che  abbiano  prodotto  l\u0027indebolimento\npermanente di un organo o di un senso  ovvero  a  fatti  da  cui  sia\nderivata una malattia che metta in pericolo  la  vita  della  persona\noffesa,  sia  divenuto  meno  grave  del  primo  reato,   nella   sua\nfattispecie base e non aggravata, per effetto dell\u0027art. 5,  comma  1,\nlettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36  (Modifiche  al  codice\npenale e altre disposizioni in materia di legittima difesa); \n    che, in altri termini, ad esito  dell\u0027inasprimento  sanzionatorio\noperato con l\u0027intervento  legislativo  da  ultimo  citato,  un  reato\ndoloso commesso contro il patrimonio, senza l\u0027uso di violenza  contro\ncose o persone,  risulta  punito  piu\u0027  gravemente,  nel  suo  minimo\nedittale, di un  reato  doloso  incentrato  sull\u0027uso  della  violenza\ncontro  la  persona  e  strutturalmente  caratterizzato,  nella   sua\nfattispecie aggravata, per la natura assai «grave» del danno  portato\nall\u0027altrui integrita\u0027 fisica e personale; che, seppure non  privo  di\nconnotazione   personalistica,   in   ragione    dell\u0027aggancio    con\nl\u0027inviolabilita\u0027 del  domicilio  inteso  quale  «proiezione  spaziale\ndella persona» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 135  del  2002),\nil  reato  di  furto  in  abitazione,  quanto  a  prevalente  oggetto\ngiuridico di tutela, ruota attorno a diritti di  natura  patrimoniale\ne, quindi, per loro natura disponibili,  come  dimostrato  sia  dalla\ngenesi legislativa di tale fattispecie  che  dalla  sua  collocazione\ncodicistica, la violazione dell\u0027altrui domicilio venendo  in  rilievo\nsoltanto perche\u0027 funzionale alla commissione di un furto; \n    che, per altro verso, l\u0027integrita\u0027 fisica  e  personale,  secondo\nquanto chiarito dalla stessa  Corte  costituzionale,  costituisce  un\ndiritto  «fondamentale  e  personalissimo»,  per  questa  sua  natura\nindisponibile e, come tale, da ritenersi «meritevole  di  particolari\nesigenze di protezione» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n.  217\ndel 2023); \n    che, dunque, il bene protetto dal reato di lesione personale,  in\nquanto direttamente ancorato al  combinato  disposto  dell\u0027art.  2  e\ndell\u0027art. 32 della Costituzione,  deve  ritenersi  di  rango  marcato\nelevato, sul piano della rilevanza costituzionale; \n    che  non  v\u0027e\u0027  dubbio   alcuno,   pertanto,   che   il   diritto\nall\u0027integrita\u0027  fisica   e   personale   assuma,   nella   tassonomia\ncostituzionale,   una   collocazione   piu\u0027   elevata   del   diritto\nall\u0027integrita\u0027 patrimoniale, anche la\u0027 dove quest\u0027ultimo sia colorato\nda  un\u0027accezione  personalistica,  correlata  alla   violazione   del\ndomicilio privato; \n    che, tuttavia, la scelta legislativa operata mediante  l\u0027art.  5,\ncomma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche  al\ncodice penale e altre disposizioni in materia di  legittima  difesa),\ne\u0027 stata nel senso di punite il reato di furto in abitazione con  una\npena detentiva minima piu\u0027 elevata di quella prevista per la  lesione\npersonale, nei «gravi» casi in cui alla persona offesa sia  cagionato\nun indebolimento permanente di un organo o di  un  senso  ovvero  una\nmalattia che ne  metta  in  pericolo  la  vita  o  un\u0027incapacita\u0027  di\nattendere  alle  ordinarie  occupazioni  per  un  tempo  superiore  a\nquaranta giorni; \n    che  il  legislatore  ha  quindi  ecceduto  dai   confini   della\ndiscrezionalita\u0027 allo stesso attribuita in materia di  determinazione\ndelle pene edittali applicabili a chi abbia commesso reati, la\u0027  dove\nha elevato da tre a quattro anni la pena detentiva minima  del  reato\ndi furto in abitazione, trasmodando  nell\u0027irragionevolezza  palese  e\nmanifesta, giacche\u0027 mediante tale intervento e\u0027 stata  sovvertita,  a\nlivello normativo, la scala e gerarchia  costituzionale  dei  beni  e\nvalori  passibili  di  tutela  penale,  riconoscendosi  preminenza  e\nsuperiorita\u0027  a  beni  patrimoniali  e   disponibili,   rispetto   al\n«fondamentale  e  personalissimo»  diritto  all\u0027integrita\u0027  fisica  e\npersonale; \n    che, d\u0027altro canto, la diversita\u0027  del  bene  giuridico  protetto\ndalle due fattispecie in esame, di per se\u0027, non ne impedisce certo la\ncomparazione, ma anzi rafforza il giudizio di violazione dei principi\ndi eguaglianza e di ragionevolezza, la\u0027 dove sia evidente  e  palese,\ncome nel caso  di  specie,  il  profondo  sovvertimento  della  scala\ncostituzionale dei  valori  da  tutelarsi  in  sede  penale  (per  un\nargomento non dissimile, v. Corte costituzionale, sentenza n. 68  del\n2012); \n    che,  ad  ogni  modo,  quando  la  manifesta  sproporzione  della\nsanzione edittale appaia evidente, oltre che in  relazione  ad  altre\nfattispecie criminose, gia\u0027 in  rapporto  alla  lieve  entita\u0027  delle\nconcrete condotte pur  riconducibili  nel  perimetro  della  medesima\nfattispecie astratta, qual e\u0027 il caso di specie,  la  pena  comminata\ndal legislatore puo\u0027  essere  sottoposta  al  sindacato  della  Corte\ncostituzionale, in riferimento al parametro  costituito  dall\u0027art.  3\nCost., senza che sia  necessaria  l\u0027evocazione  di  alcuno  specifico\ntertium comparationis (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenze n. 40 del\n2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); \n    che, infatti, seppure non  possa  predicarsi  l\u0027esistenza  di  un\nrapporto  «naturale»   tra   pena   e   reato,   data   l\u0027incolmabile\neterogeneita\u0027 tra l\u0027una e l\u0027altro, proprio il carattere convenzionale\ne legale del nesso retributivo  che  lega  la  sanzione  all\u0027illecito\npenale esige che la determinazione legale della  misura  e  quantita\u0027\nmassima e, soprattutto, minima dell\u0027una sia compiuta,  da  parte  del\nlegislatore, in relazione alla natura e alla «gravita\u0027» dell\u0027altro; \n    che il principio di proporzionalita\u0027 della pena, da questo  punto\ndi vista corrispondente all\u0027antica massima «poena debet  commensurari\ndelicto», rappresenta allora un  corollario  dei  principi,  espressi\ndall\u0027art. 25 cpv. Cost., di legalita\u0027  e  di  retributivita\u0027  penale,\navendo in questi il suo fondamento logico e assiologico; \n    che,  a  fronte  del  notevole  inasprimento  edittale   che   ha\nriguardato il reato di furto in abitazione,  non  e\u0027  stata  tuttavia\nprevista l\u0027introduzione di una disciplina in grado di  operare  quale\n«valvola di sicurezza», onde consentire  al  giudice  di  mitigare  e\ntemperare la  sanzione  nei  casi  in  cui,  come  quello  in  esame,\nl\u0027offensivita\u0027 concreta del fatto di reato  non  ne  giustifichi  una\npunizione cosi\u0027 rigida e severa; che  l\u0027evidente  e  palese  asprezza\ndella pena detentiva  minima  del  reato  in  esame,  ad  avviso  del\ntribunale, si  pone  in  stridente  contrasto  non  soltanto  con  il\nprincipio di proporzionalita\u0027 delle pene alla «gravita\u0027»  dei  reati,\nma anche  con  i  principi  di  individualizzazione  e  di  capacita\u0027\nrieducativa della sanzione penale, ricavabili dagli articoli 3 e  27,\nprimo e terzo comma, della Costituzione; \n    che del parametro di cui all\u0027art. 3 Cost.,  cui  e\u0027  direttamente\nancorato il principio di proporzionalita\u0027 delle  pene  alla  gravita\u0027\ndei reati, e\u0027 stata ormai da tempo valorizzata, da parte della  Corte\ncostituzionale, la lettura combinata con il  parametro  rappresentato\ndall\u0027art. 27, terzo comma, Cost., che di ogni pena impone,  gia\u0027  nel\nmomento dell\u0027astratta  comminatoria  da  parte  del  legislatore,  il\nnecessario orientamento a finalita\u0027 rieducative; \n    che, sotto questo aspetto,  e\u0027  stato  osservato  che  «una  pena\npalesemente sproporzionata -  e,  dunque,  inevitabilmente  avvertita\ncome  ingiusta  dal  condannato  -  vanifica,  gia\u0027  a   livello   di\ncomminatoria legislativa astratta, la finalita\u0027  rieducativa»  (cosi\u0027\nCorte costituzionale, sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994  e  n.\n343 del 1993), finendo cosi\u0027 per  risolversi  in  un  «ostacolo  alla\nrieducazione» del condannato (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n.\n112 del 2019); \n    che, d\u0027altra parte, un trattamento sanzionatorio  «manifestamente\nsproporzionato rispetto alla  gravita\u0027  oggettiva  e  soggettiva  del\nfatto, e comunque incapace di adeguarsi al  suo  concreto  disvalore,\npregiudica il principio di  individualizzazione  della  pena»  (cosi\u0027\nCorte costituzionale, sentenza n. 244 del 2022); che il principio  di\nnecessaria individualizzazione della pena, quale «naturale attuazione\ne sviluppo di  principi  costituzionali,  tanto  di  ordine  generale\n(principio d\u0027uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla  materia\npenale» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980), impone\ndi tenere conto dell\u0027effettiva entita\u0027 e  delle  specifiche  esigenze\ndei singoli casi sottoposti a giudizio, in modo  da  rendere  «quanto\npiu\u0027  possibile  «personale»   la   responsabilita\u0027   penale,   nella\nprospettiva segnata dall\u0027art. 27, primo  comma,  della  Costituzione»\n(cosi\u0027 Corte cost, sentenza n. 7 del 2022); \n    che detto principio,  indirizzato  tanto  al  giudice  quanto,  e\nprim\u0027ancora, allo stesso legislatore, costituisce  «patrimonio  della\ncultura giuridica europea, particolarmente per  il  suo  collegamento\ncon il \"principio di proporzione\"  fra  qualita\u0027  e  quantita\u0027  della\nsanzione, da una parte, ed offesa, dall\u0027altra» (cosi\u0027, tra molte,  v.\nCorte cose., sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990); \n    che tale canone costituzionale, piu\u0027 in  particolare,  esige  che\n«la pena  si  atteggi,  nel  passaggio  dalla  comminatoria  astratta\noperata dal legislatore alla sua concreta  inflizione  da  parte  del\ngiudice, come risposta proporzionata anche  alla  concreta  gravita\u0027,\noggettiva e soggettiva, del singolo  fatto  di  reato»  (cosi\u0027  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 112 del 2019); \n    che, in presenza di minimi edittali manifestamente sproporzionati\nrispetto ad un fatto-reato  che  debba  qualificarsi  come  di  lieve\nentita\u0027, per i suoi concreti connotati  oggettivi  e  soggettivi,  al\ngiudice resta tuttavia inibita e  preclusa,  nell\u0027esercizio  del  suo\npotere  discrezionale  di  concreta  determinazione  della  pena,  la\npossibilita\u0027 di individualizzare la risposta sanzionatoria  al  fatto\noggetto di giudizio, in quanto non potendosi oltrepassare  i  «limiti\nfissati dalla legge», secondo quanto previsto  dall\u0027art.  132  codice\npenale, la pena da applicare non puo\u0027 comunque  essere  stabilita  in\nmisura inferiore ai minimi della cornice edittale; \n    che, d\u0027altra parte,  alla  manifesta  sproporzione  sanzionatoria\nrappresentata dal minimo  edittale  di  cui  all\u0027art  624-bis,  primo\ncomma, codice penale,  non  puo\u0027  certo  porsi  rimedio  mediante  il\nriconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche,   giacche\u0027\nqueste, di regola, hanno la sola  funzione  di  «adeguare  la  misura\nconcreta  della  pena  e  non  quella   di   correggere   l\u0027eventuale\nsproporzione  dei  minimi  edittali»  (cosi\u0027  Corte   costituzionale,\nsentenze n. 120 del 2023 e 63 del 2022); \n    che si  nutrono,  in  conclusione,  seri  dubbi  in  ordine  alla\nconformita\u0027 a Costituzione della misura minima della  pena  detentiva\ndel reato di cui all\u0027art. 624-bis, primo comma,  codice  penale,  per\ncome fissata per effetto dell\u0027art. 5,  comma  1,  lettera  a),  della\nlegge 26 aprile 2019, n. 36  (Modifiche  al  codice  penale  e  altre\ndisposizioni in materia di legittima  difesa),  nella  parte  in  cui\ndetto minimo edittale sopravanza di un terzo la pena minima del reato\ndi lesione personale «grave» di cui  agli  artt.  582  e  583,  primo\ncomma, codice penale, posto a tutela e presidio di un bene  di  rango\ncostituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto  in\nabitazione, in ragione del contrasto di  tale  vulnus  normativo  con\nl\u0027art. 3 della Costituzione; \n    che,  per  altro  verso,  ulteriori  dubbi   di   conformita\u0027   a\nCostituzione  si  nutrono,  sempre in  riferimento  alla   disciplina\nsanzionatoria del reato di furto in abitazione, nella  parte  in  cui\nrisulta omessa la previsione della possibilita\u0027, in capo al  giudice,\ndi mitigare  la  sanzione  e  di  «individualizzarla»  rispetto  alla\n«gravita\u0027» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato,\nla\u0027 dove l\u0027offensivita\u0027 di quest\u0027ultimo, data la sua  lieve  entita\u0027,\nnon ne giustifichi una punizione cosi\u0027 rigida e  severa,  in  ragione\ndel contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo\ne  terzo  comma,  della   Costituzione;   che,   a   garanzia   della\nragionevolezza,  proporzionalita\u0027  e  capacita\u0027   rieducativa   della\nsanzione penale, si evidenzia allora la necessita\u0027 costituzionale  di\nintrodurre, per il reato di cui  al  primo  comma  dell\u0027art.  624-bis\ncodice penale, una «valvola di sicurezza» che permetta al giudice  di\ntemperare la risposta sanzionatoria, consentendogli di  ulteriormente\ndiminuire, anche rispetto a tale limite minimo, la pena da applicare,\nin misura non eccedente un terzo; \n    che, a sostegno dell\u0027invocato intervento additivo, appare infatti\nuna  soluzione  costituzionalmente  adeguata,  nonche\u0027  in  grado  di\ninserirsi coerentemente nel tessuto normativo codicistico il  ricorso\nalla regola generale di cui  all\u0027art.  65,  primo  comma  numero  3),\ncodice penale, che per i casi di diminuzione della pena  prevede  per\nl\u0027appunto, che questa non possa eccedere un terzo; che, d\u0027altro canto\nuna  simile  «valvola  di  sicurezza»  risulta  essere   gia\u0027   stata\nintrodotta, ad opera della Corte  costituzionale,  in  riferimento  a\nnumerose ipotesi di  reato,  tra  loro  tutte  accomunate  similmente\nall\u0027ipotesi di cui all\u0027art.  624-bis,  primo  comma,  codice  penale,\ntanto dall\u0027asprezza del  minimo  edittale  quanto  dalla  «latitudine\ntipica del fatto-reato,  tale  da  abbracciare  episodi  marcatamente\ndissimili sul piano criminologico e del tasso  di  disvalore»  (cosi\u0027\nCorte co costituzionale sentenze n. 83 del 2025, n. 91 e  n.  86  del\n2024, n. 120 del 2023 e n. 68 del  2012),  quali  in  particolare  il\nreato di sequestro di persona a scopo estorsione (vedi sentenza n. 68\ndel 2012), il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari (v.\nsentenza n. 244 del 2022), il reato di estorsione (v. sentenza n. 120\ndel 2023) il reato di rapina (v. sentenza n. 86 del 2024),  il  reato\ndi pornografia minorile (v. sentenza n. 91 del 2024),  e,  infine  il\nreato di deformazione dell\u0027aspetto  della  persona  mediante  lesioni\npermanenti al viso (v. sentenza n. 3 del 2025). \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Tribunale ordinario di  Siena,  in  composizione  monocratica,\nvisti gli artt. 134 Cost., nonche\u0027 1  legge  costituzionale  cost.  9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. \n    Solleva  d\u0027ufficio  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis, primo comma, del codice  penale,  come  modificato\ndall\u0027art. 5, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019,  n.  36\n(Modifiche al codice  penale  e  altre  disposizioni  in  materia  di\nlegittima difesa), in riferimento all\u0027articolo 3 della  Costituzione,\nnella parte in cui prevede la pena della  reclusione  «da  quattro  a\nsette anni» anziche\u0027 «da tre a sette anni»; \n    Solleva   d\u0027ufficio,   altresi\u0027   questioni    di    legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  624-bis,  primo  comma  del  codice  penale\nintrodotto dall\u0027art. 2 comma 2, della legge 26  marzo  2001,  n.  128\n(Interventi legislativi in materia  di  tutela  della  sicurezza  dei\ncittadini), in ,riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma\ndella Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  pena  da\nesso comminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un  terzo  quando\nper la natura, la specie, i  mezzi,  le  modalita\u0027  o  circostanze  e\ndell\u0027azione, ovvero per la  particolare  tenuita\u0027  del  danno  o  del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle  proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina l\u0027immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio  e  con  la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\nnotificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n      Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza del 4 novembre 2025. \n \n                          Il giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"63951","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come modificato dall\u0027","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64032","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/04/2019","data_nir":"2019-04-26","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art5"},{"id":"64033","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"introdotto dall\u0027","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64034","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/03/2001","data_nir":"2001-03-26","numero_legge":"128","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art2"}],"elencoParametri":[{"id":"80405","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80406","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80407","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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