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Sardegna","_oggetto":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando “l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul \u003cem\u003eminimum \u003c/em\u003edi aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021” – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna \u003c/p\u003e","_stato_fissazione":"","id_seduta":"","_data_seduta":"","_descrizione_seduta":"","_nome_relatore":"","_testo_atto":"N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 aprile 2025\n\r\nRicorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in\ncancelleria il 14 aprile 2025 (della Regione autonoma della Sardegna)\n. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Provvedimenti\n del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (MASE),\n Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025,\n prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot.\n 128, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, i\n quali hanno disapplicato la legge regionale n. 20 del 2024 che\n aveva individuato le aree idonee e quelle non idonee a costruire\n impianti, affermando \"l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione\n normativa di rango regionale che, nell\u0027individuare le aree idonee,\n trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di\n aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8\n dell\u0027articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021\". \n- Provvedimenti del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\n energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del\n 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13\n marzo 2025, prot. 128, e di ogni altro atto presupposto,\n consequenziale e connesso. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Autonoma\ndella Sardegna (codice fiscale n. 80002870923), con sede legale in\nCagliari, viale Trento n. 69, in persona della Presidente Alessandra\nTodde, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale del 11\naprile 2025 n. 20/1 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente\ne disgiuntamente, come da procura speciale annessa al presente atto,\ndagli avv.ti Mattia Pani (codice fiscale PNAMTT74P02B354J; fax:\n070/6062418; PEC: mapani@pec.regione.sardegna.it), Giovanni Parisi\ncodice fiscale: PRSGNN75A07B354D; fax: 070/6062669; PEC:\ngparisi@pec.regione.sardegna.it) e Andrea Secchi (codice fiscale:\nSCCNDR74T27I452H; fax: 070/6062418; PEC:\nasecchi@pec.regione.sardegna.it;) dell\u0027avvocatura regionale, ed\nelettivamente domiciliata come dai suddetti indirizzi digitali e\npresso l\u0027ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma,\nvia Lucullo n. 24; Ricorrente contro lo Stato nella persona del\nPresidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587)\nin carica, rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura dello\nStato, con domicilio digitale presso l\u0027indirizzo di posta elettronica\ncertificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal registro\nPP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it \n Il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (codice\nfiscale n. 97047140583), nella persona del Ministro in carica,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura dello Stato, con\ndomicilio digitale presso l\u0027indirizzo di posta elettronica\ncertificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro\nPP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo: mase@pec.mase.gov.it; resistente e\ncontro la direzione generale valutazioni ambientali, del Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, nella persona del legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ndello Stato, con domicilio digitale presso l\u0027indirizzo di posta\nelettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto\ndal Registro PP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it;\nresistente per la declaratoria che: \n A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi\namministrativi, e nella specie al Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, direzione generale valutazioni ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale\nn. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate), non\nessendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa\nquella statale, sindacarne la legittimita\u0027 costituzionale e/o la\npossibilita\u0027 di esercizio del potere legislativo da parte del\nConsiglio regionale della Sardegna al fine di una loro\ndisapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica\nconseguenza che sono percio\u0027 illegittimi gli atti adottati dalla\nDirezione generale valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non\napplicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi», che ha individuato le aree e le superfici idonee e\nnon idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile; \n \n Ovvero, in subordine che \n \n B) Spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art. 3 lettera\nf) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,\nla potesta\u0027 legislativa esclusiva in materia di urbanistica e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una\ncon i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio della predetta\npotesta\u0027 legislativa, anche nella materia della «produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica» (di cui pure la medesima\nRegione dispone di potesta\u0027 legislativa ai sensi dell\u0027art. 4 del\nproprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale; \n \n ed in ulteriore subordine che \n \n C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare il\ncampo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell\u0027art.\n20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque\nc2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi. \n \n e per il conseguente annullamento \n \n dei provvedimenti del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14\nfebbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo\n2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, (docc. 2, 3 e 4) e\ndi ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. \n \n Fatto \n \n La controversia per cui e\u0027 causa riguarda i procedimenti per il\nrilascio della via (Valutazione di impatto ambientale) di competenza\nministeriale (ossia il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica) che, ordinariamente, per gli impianti di produzione per\nle energie rinnovabili di grossa taglia, viene rilasciata a mezzo\ndecreto della Direzione generale valutazione impatti ambientali\nafferente al medesimo Ministero, seppur previa acquisizione\ndell\u0027obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che\nricadono nel suo territorio) la quale, invece, e\u0027 a sua volta\ncompetente ad adottare il provvedimento finale nel predetto\nprocedimento di VIA solo per le iniziative di piu\u0027 contenute\ndimensioni (sempre ricadenti nel proprio contesto territoriale di\ncompetenza). \n Nel caso di specie la Direzione valutazione impatti ambientali,\ndando seguito alle specifiche richieste di pronuncia di\ncompatibilita\u0027 ambientale (su progetti di realizzazione di tre\ndiversi impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano\n(1) pervenute su iniziativa del medesimo operatore economico privato,\nin esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al\nrilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali, con un percorso\nargomentativo sostanzialmente identico, ha emesso un giudizio di\ncompatibilita\u0027 ambientale positivo senza neppure verificare se il\nprogetto di volta in volta in esame insistesse o meno in area\nindividuata come idonea/non idonea ai sensi della vigente legge\nregionale n. 20/2024 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della\nRegione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024, n. 65) ma\nanzi, come di seguito si dira\u0027, escludendo in radice\n(aprioristicamente) l\u0027applicazione della predetta normativa\nregionale. \n Nell\u0027ambito dei procedimenti di cui sopra, di competenza\nministeriale, il MASE (Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica) ha quindi tenuto una condotta contraria alle potesta\u0027\nlegislative attribuite dallo Statuto speciale alla Sardegna ed ha\ndisposto in modo sistematico - da qui l\u0027individuazione di un\ncomportamento di palese conflitto di attribuzioni - la non\napplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n La disapplicazione e\u0027 intervenuta sul mero presupposto della\n(indeterminata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in\nvia cautelare l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»\ndel 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle Regioni la\nfacolta\u0027 di restringere il campo di applicazione delle aree definite\nidonee ai sensi dell\u0027art. 20 comma 8 del citato decreto legislativo\nn. 199/2021, stabilendo che le Regioni dovessero garantire\nl\u0027osservanza delle aree idonee gia\u0027 individuate dalla leggi nazionali\nsenza discrezionalita\u0027, fino alla decisione nel merito non ancora\nassunta» e con il gravissimo effetto «che, pertanto, ne consegue\nl\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione normativa di rango\nregionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\nincidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» (cfr. doc. 2, pagg. 5-6, e\nanalogamente docc. 3-4). \n In sostanza, a mezzo di detta premessa si e\u0027 determinata una\ngravissima lesione delle prerogative e delle attribuzioni\ncostituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul falso\npresupposto (e nel maldestro tentativo) di provare a sua volta ad\ninterpretare «l\u0027interpretazione» che il Consiglio di Stato ha dato\ndell\u0027art. 7, comma 2, lettera c), del decreto «aree idonee» del 21\ngiugno 2024 e del comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n199/2021 - ha di fatto menomato/disatteso in toto (rectius: reso\nvano) l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale nelle materie\ndell\u0027urbanistica, dell\u0027edilizia, della tutela del paesaggio (e\ndell\u0027agricoltura e delle foreste) e produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica, come meglio sara\u0027 chiarito appresso. \n Il comportamento della Direzione generale del Ministero\ndell\u0027ambiente risulta ancor piu\u0027 grave in quanto non solo e\u0027 stato\ndeciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente, ma si\ne\u0027 anche, piu\u0027 radicalmente, affermata «l\u0027illegittimita\u0027 di\nqualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021». \n Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri (costituzionali)\ndi cui il MASE, e per esso la Direzione generale valutazioni\nambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e\u0027 arrogato\nil diritto - riservato in via esclusiva dalla Costituzionale alla\nsola Corte costituzionale - di accertare l\u0027eventuale legittimita\u0027 di\nuna legge regionale. \n Per comodita\u0027 espositiva, si trascrive il percorso motivazionale\ndel primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr. doc 2, essendo i\nsuccessivi identici, cfr. doc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza\ndi non «dover» dare applicazione alla legge regionale vigente,\ncostituisce la prova dell\u0027esistenza della violazione delle\nattribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e della\nfondatezza quindi dell\u0027odierno ricorso. \n L\u0027organo statale avvia scientemente il percorso di menomazione\ndella potesta\u0027 legislativa regionale, affermando innanzitutto di\navere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma della\nSardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20,\nrecante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a\nfonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti\ndi energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 5). \n Il medesimo organo, poi, in modo del tutto autonomo,\nautoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto\ndi offrire la propria interpretazione - dell\u0027interpretazione offerta\ndal Consiglio di Stato (con un\u0027ordinanza di sospensione in via\ncautelare) dell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»\ndel 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica - assume che «ne consegue l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale che, nell\u0027individuare le\naree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul\nminimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma\n8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». \n La direzione generale valutazioni ambientali, dopo aver\neffettuato tale premessa, si erge ad Organo di legittimita\u0027 (quasi\nfosse la Corte costituzionale e ad essa sostituendosi), avocando a\nse\u0027 il potere di disapplicare direttamente (potere peraltro non\nriconosciuto ad alcuna Autorita\u0027 amministrativa o Giudice\ndell\u0027ordinamento italiano diverso da codesta Corte) la legge\nregionale vigente, siccome ritenuta viziata da incostituzionalita\u0027,\nperche\u0027 in ipotesi avrebbe il Consiglio di Stato sospeso «l\u0027art. 7,\ncomma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024»; e\ncon cio\u0027 disponendo poi l\u0027adozione dei decreti qui contestati\nprescindendo del tutto dall\u0027applicazione della pertinente normativa\nregionale di regolamentazione della materia oggetto dei provvedimenti\nda adottare. \n In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non\nsia pertinente con la materia oggetto delle proprie valutazioni, ma\nsi limita ad escluderne a priori l\u0027applicabilita\u0027 sull\u0027erroneo\npresupposto che la Regione Sardegna (ma piu\u0027 in generale qualsiasi\nRegione) non potesse intervenire nella materia de quo e, che,\npertanto, l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale\ndeterminerebbe l\u0027illegittimita\u0027 della normativa risultante adottata.\nDi conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione generale\nvalutazioni ambientali, che opera quale Autorita\u0027 di amministrazione\nattiva nel rilascio dei decreti in materia di giudizio di\ncompatibilita\u0027 ambientale ai sensi dell\u0027art. 23 del decreto\nlegislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale\ndi separazione dei poteri, pone a fondamento del proprio\nprovvedimento di assenso un (erroneo e illegittimo) corollario di\npresunta incostituzionalita\u0027/illegittimita\u0027 («di qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale») attraverso una sua\nautonoma valutazione che prescinde dal pronunciamento di codesta\nEcc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne anticipa (in\nmodo discutibile) i potenziali effetti caducanti. \n Cosi\u0027 operando l\u0027Organo statale, citando impropriamente ed\ninterpretando erroneamente l\u0027interpretazione che a sua volta il\nConsiglio di Stato formula dell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del\ndecreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica, ha di fatto negato la vigenza di una\nlegge e, dunque, il legittimo esercizio di una potesta\u0027 legislativa\ndella Regione Sardegna. Si ribadisce in proposito che la ricorrente\ngode di specifiche attribuzioni costituzionali e statutarie (cfr.\narticoli 3 e 4 dello Statuto e decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480/1975) e, che pertanto l\u0027esercizio del potere\nlegislativo in materia e\u0027, in ogni caso, pure ben piu\u0027 ampio di\nquello derivante dal solo decreto «aree idonee» di cui sopra. \n La disapplicazione della legge regionale e la menomazione delle\nprerogative legislative della Sardegna, si conclude quindi con\nl\u0027adozione di piu\u0027 decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso\nil «giudizio positivo sulla compatibilita\u0027 ambientale del progetto»\n(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto\ndispregio, completo disinteresse e totalmente omessa verifica della\nregolamentazione delineata dal legislatore regionale sardo con\nevidente pregiudizio per la corretta tutela degli interessi\nrappresentativi della Collettivita\u0027 di cui il Consiglio regionale\ndella Sardegna e\u0027 immediata e diretta esplicazione ed espressione. I\nprovvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu\u0027 sopra indicati,\nsi chiudono con la conseguente (illegittima) disapplicazione della\nlegge regionale e l\u0027espressione del lesivo «giudizio positivo sulla\ncompatibilita\u0027 ambientale». \n In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe il MASE\nha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti\nin ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come se\nla stessa non esistesse, giungendo alla sostanziale disapplicazione\ndella medesima legge regionale, e con la conseguente illegittima\nadozione dei successivi decreti tutti gravemente viziati da\nun\u0027istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione\napplicativa, di una norma di legge (regionale) vigente. Emerge,\ncomunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non si\ntratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto di una\niniziativa strutturata e metodica con il presumibile e concreto\nrischio che verra\u0027 certamente replicata nel tempo e finanche in\nfuturo, cosi bloccando non solo la concreta applicazione ma pure\nl\u0027effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per quanto\nimpugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti qui\ncontestati) risulta ad oggi tutt\u0027ora vigente. \n Orbene, tali provvedimenti rappresentano l\u0027esito del contestato\ncomportamento illegittimo statale, rendendo necessario sollevare il\npresente conflitto di attribuzioni da parte della Regione Sardegna,\nper le seguenti ragioni di \n \n Diritto \n \n 1. Premessa \n Preliminarmente, appare opportuno, al fine di una immediata\npercezione del conflitto di attribuzioni per cui si agisce,\nrichiamare brevemente le disposizioni normative interessate dalla\nvicenda e il loro succedersi nel tempo. \n Con la legge regionale n. 20/2024, il legislatore ha inteso\nindividuare le aree idonee e quelle non idonee nel rispetto, da un\nlato, del principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile, e, dall\u0027altro, della tutela del patrimonio\npaesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo, ambientale\ndel territorio sardo in conformita\u0027 al proprio Statuto e all\u0027art. 9\ndella Costituzione. \n La legge e\u0027 adottata nell\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa\nprimaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste ex\nart. 3, dello Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale\nn. 3/1948) oltreche\u0027 nella materia della tutela e pianificazione\npaesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della\nRegione autonoma della Sardegna) e della relativa costante\ninterpretazione sul punto fornita dalla Corte costituzionale (cfr.\nsentenza n. 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo\nin materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni\ndi tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni\nculturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027, consentito l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del\n1975» e, da ultimo, sentenza n. 28/2025 secondo cui «Lo statuto\nassegna alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in\nmateria di «edilizia e urbanistica» (art. 3, lettera f), nonche\u0027 la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480/1975. La competenza\nconcorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione\nnazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel limite dei\nprincipi stabiliti dalle leggi dello Stato, e\u0027 prevista dall\u0027art. 4,\nlettera e), dello Statuto»). \n La Sardegna dispone, quindi, di competenza concorrente nella\nmateria della «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» in\nforza dell\u0027art. 4 del proprio Statuto speciale, parificabile, ai\nsensi del combinato disposto dell\u0027art. 117, terzo comma Cost. e\ndell\u0027art. 10, legge Cost. 3/2001, a quella concorrente della\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» di cui\ngodono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell\u0027art. 117\nCost. (cfr. sentenza Corte. cost. 383/2005, punto 14 del Considerato\nin diritto). \n Per l\u0027effetto ne discende un intreccio di competenze\nriconducibili alle prerogative statutarie regionali che viene in\nrilievo per le ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio\ndegli impianti FER posto che, con ogni evidenza, incidono anche su\naspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e\ndi tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. \n Tale potesta\u0027 legislativa e\u0027 stata esercitata in coerenza con\nl\u0027art. 49 del decreto legislativo n. 199/2021, che salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita\u0027\ndel medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle\nrelative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma 1, del\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente art. 1, comma 4\ndecreto legislativo n. 190/2024). \n In tale settore il legislatore statale ha il compito di\ntratteggiare i principi della materia, nel rispetto degli obblighi\nderivanti dall\u0027ordinamento eurounitario. Spetta invece alle Regioni,\nentro la cornice dei suddetti principi, governare e pianificare il\nproprio territorio identificando le zone in cui sara\u0027 o meno\npossibile costruire impianti di produzione di energia a fonti\nrinnovabili; e cio\u0027 anche in virtu\u0027 del principio di sussidiarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n In detto contesto la legge regionale n. 20/2024 si articola in\nuna parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte speciale, dal\ncarattere tecnico- analitico, data dagli Allegati (A-G), il cui\ncontenuto e\u0027 l\u0027esito di un\u0027approfondita istruttoria che ha tenuto\nconto sia delle competenze legislative regionali, sia delle diverse\nspecificita\u0027 geografiche e territoriali. \n Anche solo da tali breve premesse emerge l\u0027evidente interesse\ndella Regione Sardegna a che la propria e pertinente legislazione\nvenga ritualmente e doverosamente esaminata ed applicata nell\u0027iter\nistruttorio finalizzato al rilascio dei provvedimenti di VIA, al\ncontrario di quanto invece avvenuto nei procedimenti e nei\nprovvedimenti finali oggi contestati. \n Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto\ndestinata ad incidere sulla tematica ambientale di cui all\u0027art. 9\ndella Costituzione. \n 1.1 L\u0027ambito del conflitto di attribuzioni \n L\u0027art. 134 Cost. dispone che la Corte costituzionale «giudica\nsui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni». Una\nspecificazione normativa e\u0027 offerta dall\u0027art. 39 della legge n.\n87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un suo atto\nla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero\nad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata\npossono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento\ndi competenza»; e che «del pari puo\u0027 produrre ricorso la Regione la\ncui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello\nStato». \n E\u0027, altresi\u0027, noto che una giurisprudenza costituzionale\nultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo\u0027 essere impugnato\n(purche\u0027 diverso da leggi o atti con forza di legge, nei confronti\ndei quali il rimedio e\u0027 il giudizio, incidentale o principale, di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle leggi). Infatti, «questa Corte ha\nritenuto atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di\nattribuzione «qualsiasi comportamento significante, imputabile allo\nStato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna\ne che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque\ndiretto, in ogni caso, «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la\npretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa\ndeterminare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita\u0027 di\nesercizio della medesima\u0027 (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)\"»\n(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del\n2020)» (Corte cost. sentenza n. 26/2022). \n Affinche\u0027 il rimedio sia esperibile da una Regione devono\nsussistere, tra gli altri, due presupposti fondamentali: a) che\nl\u0027atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera\ncostituzionale di competenza» della Regione: una lesione che si\nproduce allorquando sono violate norme costituzionali relative ad\nattribuzioni e prerogative degli organi regionali. \n Al riguardo, allora, non v\u0027e\u0027 dubbio che gli atti qui contestati\n(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano tutti di provenienza statale essendo\nstati adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del\nMASE. \n Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi\ndella sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso che,\nsostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la\nillegittimita\u0027 di «qualsivoglia disposizione normativa di rango\nregionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\nincidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per l\u0027effetto anche\ndella legge regionale n. 20/2024 di cui di fatto dispongono\nl\u0027immediata disapplicazione. \n Non v\u0027e\u0027 dubbio, inoltre, circa lo specifico «tono\ncostituzionale» della contestazione in quanto «Come questa Corte ha\nribadito anche di recente, cio\u0027 che rileva, per stabilire se ricorra\nquesto requisito, e\u0027 che «il ricorrente non lamenti una lesione\nqualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali\n(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del\n2013)», e cio\u0027 «[in] disparte la possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto del\nconflitto possa essere altresi\u0027 impugnato in sede giurisdizionale»\n(sentenza n. 22 del 2020). Sicche\u0027 «per conferire tono costituzionale\na un conflitto serve essenzialmente prospettare l\u0027esercizio effettivo\ndi un potere, non avente base legale, «in concreto incidente sulle\nprerogative costituzionali della ricorrente» (fra le altre, vedi\nsentenze n. 260 e n. 104 del 2016)» (sentenza n. 259 del 2019; negli\nstessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e n.\n77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul necessario tono costituzionale\ndel conflitto, tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del 2019,\nn. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». \n Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso\nche le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto\n«erronee interpretazioni di legge» o l\u0027«errata individuazione della\nnormativa da applicare nel caso concreto» (Corte cost. sentenza n.\n285/1990) da parte MASE, ma la dichiarata volonta\u0027 di quest\u0027ultimo di\nnon dare applicazione alla legislazione regionale, nel caso di specie\nla legge regionale n. 20/2024, in quanto aprioristicamente ritenuta\nillegittima al pari di «qualsivoglia disposizione normativa di rango\nregionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\nincidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021». \n Del resto, l\u0027illegittima adozione dei decreti qui contestati non\npuo\u0027 neppure trovare giustificazione nella ivi menzionata (ma non\nindicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l\u0027art. 7,\ncomma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del 21 giugno 2024» del\nMASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la Regione, anche in\nossequio all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e alle sue\npiu\u0027 ampie competenze statutarie, individua con legge le aree idonee\ne non idonee ad ospitare impianti di produzione di energia a fonti\nrinnovabili, anche ove si riscontrasse un potenziale terorico\ncontrasto della suddetta legge regionale con il decreto ministeriale\n21 giugno 2024, non ne potrebbe comunque conseguire una sua immediata\ne diretta «disapplicabilita\u0027» ad opera di un organo ministeriale di\namministrazione attiva. \n Ma vi e\u0027 di piu\u0027, infatti, con la legge regionale n. 20/2024 il\nlegislatore ha inteso esercitare la propria potesta\u0027 legislativa\nesclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e\ntutela paesaggistica e del territorio (ex art. 3, dello Statuto\nspeciale della Sardegna in ragione del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480/1975) andando ad individuare le aree idonee e\nquelle non idonee nel rispetto, da un lato, del principio della\nmassima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall\u0027altro,\ndella tutela del patrimonio paesaggistico, archeologico,\nstorico-culturale, agricolo, forestale e ambientale del territorio\nsardo in conformita\u0027 all\u0027art. 9 della Costituzione; una competenza\nche ha rilievo statutario e non puo\u0027 dirsi certo esautorata per le\nipotesi di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti\nFER. \n 1.2 I decreti del MASE quale «menomazione delle possibilita\u0027 di\nesercizio» delle potesta\u0027 legislative regionali. \n Per quanto concerne la lesione della «sfera costituzionale di\ncompetenza» della Regione, questa Ecc.ma Corte ha da lungo tempo\naffermato e costantemente ribadito che «la figura dei conflitti di\nattribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione\ncirca l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti\ncontendenti rivendichi per se\u0027, ma si estende a comprendere ogni\nipotesi in cui dall\u0027illegittimo esercizio di un potere altrui\nconsegua la menomazione di una sfera di attribuzioni\ncostituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto» (sentenza n.\n259/2019). \n Va da se\u0027, infatti, che i decreti del MASE, omettendo di dare\neffettiva applicazione ad una legge regionale vigente, di fatto\ncomportano una grave menomazione del potere legislativo regionale,\nquale specifica attribuzione in capo al Consiglio Regionale e,\ndunque, all\u0027intera amministrazione regionale per espressa previsione\nstatutaria. \n 1.3 L\u0027interesse a ricorrere e la lesivita\u0027 dell\u0027atto impugnato in\nriferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3 e\n4 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna in rapporto con il\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975. \n Va osservato che sussiste indubbiamente l\u0027interesse regionale a\nricorrere poiche\u0027 il ricorso sarebbe senz\u0027altro idoneo a ripristinare\nl\u0027ordine delle competenze legislative violato dai provvedimenti\nstatali che, deliberatamente, omettono di dare la doverosa\napplicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore tanto\npiu\u0027 in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia oggetto\ndei provvedimenti contestati. \n Peraltro, non v\u0027e\u0027 dubbio che dalla dichiarata, cosciente e\nconsapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue\nun\u0027immediata lesione delle attribuzioni e prerogative legislative\ncostituzionali della Regione Sardegna posto che non e\u0027 la Corte\ncostituzionale, organo cui e\u0027 per legge riservato il correlativo\npotere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare «l\u0027illegittimita\u0027\ndi qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021» (cfr. docc. 2, 3 e 4) e, dunque, la\nillegittimita\u0027/disapplicazione della legislazione regionale sarda di\nriferimento. \n E\u0027 dunque interesse dell\u0027amministrazione regionale ricorrente di\nvedere rispettata la propria potesta\u0027 legislativa, palesemente\nobliterata dal MASE con l\u0027adozione dei qui contesti decreti nonche\u0027\nquello di evitare che le opere di generazione di energia a fonti\nrinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica e\npaesistica declinata, nel rispetto del decreto legislativo\nn. 199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 oltreche\u0027 delle\nproprie piu\u0027 ampie prerogative statutarie, con la suddetta legge\nregionale n. 20/2024. \n Violazione degli articoli 3 e 4 della legge Cost. 3/1948 (Statuto\nspeciale della Regione Sardegna), violazione dell\u0027art. 10 della legge\nCost. 3/2001, degli articoli 116, 117, 127, 134 e 136 della\nCostituzione, violazione dell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480/1975, per la omessa applicazione di una legge\nregionale vigente. Violazione del principio di leale collaborazione.\nViolazione del principio di legalita\u0027 costituzionale e della potesta\u0027\nlegislativa regionale sarda, come disciplinata dalla Costituzione e\ndallo Statuto speciale in quanto il Ministero ha disapplicato una\nlegge regionale vigente, senza averne il potere. \n La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero ha totalmente\nomesso l\u0027applicazione e\u0027 certamente conosciuta dalla Direzione\ngenerale valutazioni ambientali; e cio\u0027 ben oltre il noto brocardo\nlatino secondo cui ignorantia legis non excusat. \n Ed invero il MASE da\u0027 ritualmente atto della promulgazione della\nlegge regionale sarda n. 20/2024 recante «Misure urgenti per\nl\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi» con la quale la Regione ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti\ndi energia rinnovabile (p. 5, penultimo capoverso doc. 2, ma negli\nstessi termini pure docc. 3 e 4, secondo cui «la Regione Autonoma\ndella Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20,\nrecante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a\nfonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti\ndi energia rinnovabile»). \n Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna la (fallace)\nmotivazione addotta, il direttore generale Valutazioni ambientali del\nMinistero ha ritenuto di dover omettere l\u0027applicazione della medesima\nlegge regionale (ma per la verita\u0027 di qualunque legge regionale) in\nquanto ritiene che nella materia de quo sarebbe illegittima\n«qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021» (p. 6, primo capoverso, doc. 2 ma, negli stessi termini, docc.\n3-4). \n Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa esposizione\nl\u0027assoluta gravita\u0027 ed illegittimita\u0027 della condotta statale che\nscientemente, consapevolmente e volutamente decide di disapplicare\nuna legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza averne al\nriguardo il potere e la facolta\u0027. \n La medesima scelta omissiva del Ministero appare ancora piu\u0027\ngrave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella\nmisura in cui accerta e dichiara la presunta illegittimita\u0027 della\nnormativa sarda senza che al riguardo vi sia stato alcun\npronunciamento dell\u0027unico organo deputato al vaglio di legittimita\u0027\ndelle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio\u0027 determinandosi\nanche una non consentita invasione nelle sfere di competenza di\ncodesta Ecc.ma Corte atteso che non e\u0027 consentito che un qualunque\norgano amministrativo dello Stato possa sostituirsi alla massima\nespressione giurisdizionale dell\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica italiana quale Organo giurisdizionale supremo. In\nsostanza, il MASE sulla base di una del tutto autonoma e auto-\nreferenziale mera presunzione di illegittimita\u0027 della legge regionale\nn. 20/2024 (peraltro neppure motivata ne\u0027 tantomeno argomentata),\ndelibera la non applicazione/applicabilita\u0027 nell\u0027ambito del\nprocedimento di VIA statale di una vigente legge regionale che, ai\nsensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, completa e\ndefinisce il quadro normativo di riferimento per il procedimento in\nesame. \n Si censura, allora, la circostanza che una tale decisione viola\nfrontalmente diversi principi costituzionali, tra cui gli articoli\n127, 134 e 136 della Costituzione oltreche\u0027 lo Statuto sardo negli\narticoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della Repubblica\nn. 480/1975. \n Al riguardo, e\u0027 utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022 la\nCorte costituzionale ha gia\u0027 dichiarato la manifesta illegittimita\u0027\ndella mancata applicazione da parte dello Stato di una legge\nregionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze\ndi Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a\nesprimere il loro parere su interventi da realizzare in zone\npaesaggisticamente vincolate, non applicarono la legge regionale\nSardegna 1/2021 in quel momento impugnata dal Governo). In tal senso,\nse la Corte costituzionale gia\u0027 in precedenza aveva addirittura\nnegato che la legge regionale, sospettata di illegittimita\u0027, potesse\nessere disapplicata dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n.\n285/1990 secondo cui «non puo\u0027 esservi dubbio che la prospettata\ndisapplicazione di leggi regionali in quanto ritenute\ncostituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate\nnorme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza\nlegislativa garantita alla Regione»), tanto meno una legge regionale\npotra\u0027 essere disapplicata da un organo dell\u0027amministrazione statale,\npur nelle more del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale\neventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra l\u0027altro, i\ndecreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). \n Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel caso che qui\ninteressa) l\u0027intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una\nlegge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024), della\nquale viene contestata la legittimita\u0027 (anche nel caso in cui sia\nintervenuta un\u0027eventuale impugnazione davanti alla Corte) come\nelemento sostanzialmente legittimante la sua mancata applicazione,\nsecondo la Corte costituzionale tale atto non costituisce\nsemplicemente l\u0027esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma\ne\u0027 invece espressione del consapevole intendimento di non osservare\nuna legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt. Corte\ncostituzionale n. 285/1990 e 26/2022, cit.); si e\u0027, pertanto, in\npresenza, da parte di un\u0027autorita\u0027 amministrativa statale, di una\ncosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale\nda cui consegue che i decreti del MASE indicati in epigrafe ledono\ngravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. \n Infatti, dopo le modifiche dell\u0027art. 127, operate dalla legge\ncost. 3/2001, la Costituzione stessa prevede un modello di\nimpugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo\nsuccessivo, tale da non escluderne l\u0027efficacia, e quindi\nl\u0027applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoche\u0027\nla Corte medesima non ne abbia eventualmente dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. \n Solo l\u0027Organo costituzionale a cio\u0027 espressamente preposto in\nforza di una specifica attribuzione costituzionale puo\u0027 accertare\nl\u0027illegittimita\u0027 di una legge e disporne l\u0027eventuale declaratoria cui\nconsegue, in ipotesi, la cessazione dell\u0027efficacia (art. 136 Cost.)\ndella norma impugnata, che per l\u0027effetto non potra\u0027 piu\u0027 avere\napplicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della\ndecisione (art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, recante\n«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale»). \n In questo quadro, tra l\u0027altro, si inserisce la previsione\ndell\u0027art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l\u0027art. 40 della\nstessa legge, prevede la possibilita\u0027, esclusivamente e solo, da\nparte della Corte costituzionale di sospendere l\u0027efficacia della\nlegge impugnata, qualora vi sia «il rischio di un irreparabile\npregiudizio all\u0027interesse pubblico o all\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile\nper i diritti dei cittadini»; eventualita\u0027, pure quest\u0027ultima, di cui\nil Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico motivazionale\ne di approfondimento istruttorio nelle determinazioni adottate e\nsenza trascurare il fatto che la medesima Autorita\u0027 statale, pur\navendo deliberato di impugnare la legge regionale sarda 20/2024 (cfr.\nregistro ricorsi n. 8/2025) non ne ha certo domandato la sospensione\ncautelare. \n Si tratta di principi consolidati presso la giurisprudenza\ncostituzionale (cfr., ancora, pronuncia 26/2022, secondo cui «gli\natti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla\nricorrente, e precisamente gli articoli 127, 134 e 136 Cost.. Tali\ndisposizioni delineano - dopo le modifiche dell\u0027art. 127 Cost.\noperate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa\ndelle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da\nnon escluderne l\u0027efficacia, e quindi l\u0027applicazione, anche laddove\nesse vengano contestate e fintantoche\u0027 questa Corte non ne abbia\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. Solo quest\u0027ultima\ndeclaratoria comporta la cessazione dell\u0027efficacia (art. 136 Cost.)\ndella norma impugnata») ma che sono pacificamente recepiti anche\ndalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, Cons. Stato,\nSez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e\u0027 noto, infatti,\nl\u0027Autorita\u0027 amministrativa, dinanzi al principio di legalita\u0027\ncostituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via\nincidentale [...]; coloro che esercitano le funzioni amministrative\nhanno, infatti, l\u0027obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute\nillegittime), in ossequio al principio di legalita\u0027, visto che\nl\u0027ulteriore dimensione della legalita\u0027 costituzionale ha il proprio\npresidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte\ncostituzionale. Soltanto quando la pubblica amministrazione assiste\nalla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalita\u0027 di\nuna norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto\namministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte\ndell\u0027amministrazione procedente dell\u0027impatto della pronuncia\ncostituzionale sull\u0027atto amministrativo ai fini dell\u0027esercizio dei\npoteri di autotutela»). \n In assenza della declaratoria di illegittimita\u0027 e/o della\nsospensione cautelare di cui alla legge n. 87/1953, la legge\nregionale deve avere sempre efficacia e deve essere regolarmente\napplicata. \n I decreti MASE sono, pertanto, chiaramente illegittimi e,\nconseguentemente, meritano di essere annullati. \n La decisione statale non ha peraltro consentito di effettuare\nalcuna valutazione degli effetti sull\u0027ambiente sulla base delle\ndisposizioni previste dalla legge regionale n. 20/2024, sicuramente\npertinente rispetto ai progetti in esame. \n Eppure, anche la Corte costituzionale, nella recentissima\nsentenza n. 28/2025, ha riconosciuto che «L\u0027individuazione delle aree\nidonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue\nil duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di\nconoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui e\u0027 possibile\ninstallare impianti FER seguendo una procedura semplificata;\ndall\u0027altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che,\nnel selezionare in quali aree consentire l\u0027installazione agevolata di\nFER, possono esercitare la piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi\nrestando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e\nobiettivi annui di MW da raggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal d.m.\n21 giugno 2024, fino al 2030». L\u0027attuale assetto normativo, infatti,\nmuta l\u0027approccio rispetto al passato, in quanto prevedendo come\ninderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da\nfonti rinnovabili, salvaguarda pero\u0027 al contempo le prerogative\nregionali in materia paesaggistica e dell\u0027urbanistica, mediante la\ndefinizione delle aree idonee con legge regionale. \n Sotto questo punto di vista, pertanto, ancora piu\u0027 illegittima\nappare la disapplicazione da parte del Ministero della legge\nregionale n. 20/2024, con la quale la Regione ha voluto esercitare\nproprio tali competenze, caratterizzate - per usare le parole della\nCorte - dalla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, che non puo\u0027 venire\nprivata di alcun rilievo giuridico da parte di un\u0027amministrazione\ndello Stato in palese violazione, tra gli altri, del principio di\nleale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra\ngli enti che costituiscono la Repubblica italiana. \n Aggiungasi, per completezza, che l\u0027assunto ministeriale secondo\ncui sarebbe illegittima qualunque legge regionale che interviene\nsulla materia delle aree idonee si pone pure in frontale contrasto\ncon la suddetta pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2025\ndell\u002711 marzo 2025 che ha confermato e ribadito la potesta\u0027\nlegislativa regionale in materia di individuazione di aree idonee\n(cfr. «La disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree e dei\nsiti sui quali possono essere installati gli impianti di produzione\ndi energia rinnovabile prevista dal decreto legislativo n. 199 del\n2021 si affianca dunque al previgente regime di individuazione delle\naree non idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge\nregionale (art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione\nconsegue l\u0027accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per\nchi intenda installare FER»). \n La condotta ministeriale, vieppiu\u0027, appare ancor piu\u0027 illegittima\nnella misura in cui la legge regionale, di cui si omette totalmente\nl\u0027applicazione, e\u0027 pure fondata su specifiche attribuzioni e\nprerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del\ncosi\u0027 detto decreto ministeriale aree idonee o dell\u0027art. 20, comma 8,\ndel decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e pluricitate\nattribuzioni costituzionali e statutarie. \n Anche sotto tale ulteriore dirimente profilo si censura\nl\u0027illegittimita\u0027 dei decreti della Direzione generale statale e della\npiu\u0027 generale condotta omissiva (rispetto all\u0027applicazione di una\nlegge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. \n La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge\nregionale, peraltro, appare ancor piu\u0027 grave in quanto basata su una\nmotivazione del tutto assente o, al piu\u0027, meramente apparente atteso\nche si fonda sulla presunta autorefenziale «interpretazione» resa\ndalla Direzione generale valutazioni ambientali in merito al\ncontenuto di una non meglio precisata «ordinanza del Consiglio di\nStato che ha sospeso in via cautelare l\u0027applicazione dell\u0027art. 7,\ncomma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, nella parte in\ncui sembra essere lasciata alle Regioni la facolta\u0027 di restringere il\ncampo di applicazione delle aree gia\u0027 definite idonee ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo n. 199/2021»\n(p. 5, docc. 2, 3 e 4). \n Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la circostanza\nche i decreti omettono persino di indicare sia la data che il numero\ndell\u0027ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento, si ribadisce\nuna totale carenza di potere e si censura, altresi\u0027, una totale\ncarenza motivazionale che possa giustificare il grave ed\nirrimediabilmente lesivo effetto per la potesta\u0027 legislativa\nregionale di non avere applicazione in quanto non puo\u0027 certo l\u0027errata\ned auto-referenziale interpretazione ministeriale di una sia pur\nrispettabile pronuncia giurisdizionale, per di piu\u0027 dal valore\ninterinale, a poter cancellare dal mondo del diritto una legge\n(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. \n Del resto, al di la\u0027 del rapporto tra il succitato decreto 21\ngiugno 2024 e la legge regionale, e\u0027 evidente che cosi\u0027 facendo il\nMASE, sulla base di una mera presunzione di illegittimita\u0027 della\nlegge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata ne\u0027\nargomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge regionale\nche, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 e delle\ncompetenze statutarie regionali, completa e definisce il quadro\nnormativo di riferimento per il procedimento in esame anche in\ndiretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. \n Di qui, dunque, la manifesta illegittimita\u0027 dell\u0027operato statale\ncui consegue la insanabile illegittimita\u0027 dei decreti adottati. \n\n(1) Tutti gli atti del procedimento sono pubblici e reperibili\n sull\u0027apposito portale del ministero, al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9915; al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n imenti/5140); al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n imenti/5142). \n\n \n P.Q.M. \n \n La ricorrente Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe\nrappresentata e difesa, nonche\u0027 elettivamente domiciliata, chiede che\ncodesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che: \n A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi\namministrativi, e nella specie al Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, direzione generale valutazioni Ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale\nn. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate) non\nessendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa\nquella statale, sindacarne la legittimita\u0027 costituzionale e/o la\npossibilita\u0027 di esercizio del potere legislativo da parte del\nConsiglio Regionale al fine di una loro disapplicazione con\nprovvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono\npercio\u0027 illegittimi gli atti adottati dalla direzione generale\nvalutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, che hanno disposto di non applicare la legge\nregionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione\ndi impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per fa\nsemplificazione dei procedimenti autorizzativi», che ha individuato\nle aree e le superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile; ovvero, ed in subordine, che \n B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art. 3 lettera\nf) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,\nla potesta\u0027 legislativa esclusiva in materia di urbanistica e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una\ncon i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio della predetta\npotesta\u0027 legislativa, anche nella materia della «produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica» (di cui pure la medesima\nRegione dispone di potesta\u0027 legislativa ai sensi dell\u0027art. 4 del\nproprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale;\ned, in ulteriore subordine, che \n C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare il\ncampo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell\u0027art.\n20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque\nc2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi. \n \n e per l\u0027effetto annullare \n \n I provvedimenti del Ministero dell\u0027Ambiente e della sicurezza\nenergetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14\nfebbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo\n2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128 (docc. 2, 3 e 4) e di\nogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. \n In via istruttoria si deposita: \n 1. delibera di Giunta regionale di conferimento dell\u0027incarico\n11 aprile 2025 n. 20/1; \n 2. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 14 febbraio 2025, prot. 68; \n 3. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 13 marzo 2025 prot. 125; \n 4. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 13 marzo 2025 prot. 128; \n 5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. \n Roma - Cagliari, 14 aprile 2025 \n \n Gli Avvocati: Pani - Parisi - Secchi","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"14234/2025","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto ministeriale","autorita_atto":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali","localita":"Roma","numero_atto":"68","data_atto":"14/02/2025","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto 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