GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-conflitto/2025/3

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\u003c/p\u003e","_stato_fissazione":"","id_seduta":"","_data_seduta":"","_descrizione_seduta":"","_nome_relatore":"","_testo_atto":"N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 aprile 2025\n\r\nRicorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in\ncancelleria il 14 aprile 2025 (della Regione autonoma della Sardegna)\n. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti  rinnovabili  -  Provvedimenti\n  del Ministero dell\u0027ambiente e della  sicurezza  energetica  (MASE),\n  Direzione generale valutazioni ambientali, del  14  febbraio  2025,\n  prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025,  prot.\n  128, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, i\n  quali hanno disapplicato la legge regionale  n.  20  del  2024  che\n  aveva individuato le aree idonee e quelle non  idonee  a  costruire\n  impianti, affermando \"l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione\n  normativa di rango regionale che, nell\u0027individuare le aree  idonee,\n  trovi spazio per incidere, in senso  restrittivo,  sul  minimum  di\n  aree  idonee  identificato  dal  legislatore  statale  al  comma  8\n  dell\u0027articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021\". \n- Provvedimenti  del  Ministero  dell\u0027ambiente  e   della   sicurezza\n  energetica (MASE), Direzione generale valutazioni  ambientali,  del\n  14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del  13\n  marzo  2025,  prot.  128,  e  di  ogni  altro   atto   presupposto,\n  consequenziale e connesso. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n    Ricorso per conflitto  di  attribuzioni  della  Regione  Autonoma\ndella Sardegna (codice fiscale n. 80002870923), con  sede  legale  in\nCagliari, viale Trento n. 69, in persona della Presidente  Alessandra\nTodde, autorizzata con deliberazione della Giunta  regionale  del  11\naprile 2025 n. 20/1 (doc. 1), rappresentata e difesa,  congiuntamente\ne disgiuntamente, come da procura speciale annessa al presente  atto,\ndagli avv.ti  Mattia  Pani  (codice  fiscale  PNAMTT74P02B354J;  fax:\n070/6062418; PEC:  mapani@pec.regione.sardegna.it),  Giovanni  Parisi\ncodice   fiscale:   PRSGNN75A07B354D;    fax:    070/6062669;    PEC:\ngparisi@pec.regione.sardegna.it) e  Andrea  Secchi  (codice  fiscale:\nSCCNDR74T27I452H;          fax:           070/6062418;           PEC:\nasecchi@pec.regione.sardegna.it;)   dell\u0027avvocatura   regionale,   ed\nelettivamente domiciliata come  dai  suddetti  indirizzi  digitali  e\npresso l\u0027ufficio di rappresentanza della Regione  Sardegna  in  Roma,\nvia Lucullo n. 24; Ricorrente  contro  lo  Stato  nella  persona  del\nPresidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587)\nin carica, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall\u0027Avvocatura  dello\nStato, con domicilio digitale presso l\u0027indirizzo di posta elettronica\ncertificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal registro\nPP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it \n    Il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza  energetica  (codice\nfiscale n.  97047140583),  nella  persona  del  Ministro  in  carica,\nrappresentato e difeso  ex  lege  dall\u0027Avvocatura  dello  Stato,  con\ndomicilio  digitale   presso   l\u0027indirizzo   di   posta   elettronica\ncertificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro\nPP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo: mase@pec.mase.gov.it;   resistente  e\ncontro la direzione generale valutazioni  ambientali,  del  Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, nella persona del  legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura\ndello Stato, con  domicilio  digitale  presso  l\u0027indirizzo  di  posta\nelettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  (estratto\ndal Registro PP.AA.) ma anche all\u0027indirizzo pec:  va@pec.mase.gov.it;\nresistente per la declaratoria che: \n      A)  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai   suoi   organi\namministrativi, e nella specie al  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza  energetica,  direzione  generale  valutazioni  ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale\nn. 20/2024) che devono  essere  sempre  rispettate  (applicate),  non\nessendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa\nquella statale, sindacarne  la  legittimita\u0027  costituzionale  e/o  la\npossibilita\u0027  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del\nConsiglio  regionale   della   Sardegna   al   fine   di   una   loro\ndisapplicazione  con  provvedimenti  amministrativi,  con  la  logica\nconseguenza che sono percio\u0027  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla\nDirezione generale valutazioni ambientali e,  quindi,  dal  Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non\napplicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante  «Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi», che ha individuato le aree e le  superfici  idonee  e\nnon  idonee  all\u0027installazione  di  impianti  a  fonti   di   energia\nrinnovabile; \n \n                      Ovvero, in subordine che \n \n      B) Spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art.  3  lettera\nf)  dello  Statuto  speciale  (legge  costituzionale  n.  3/1948)   e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,\nla  potesta\u0027  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in  una\ncon i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio  della  predetta\npotesta\u0027  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e\ndistribuzione  dell\u0027energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima\nRegione dispone di potesta\u0027 legislativa  ai  sensi  dell\u0027art.  4  del\nproprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale; \n \n                    ed in ulteriore subordine che \n \n      C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare  il\ncampo di applicazione delle aree definite idonee ai  sensi  dell\u0027art.\n20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque\nc2) il potere di individuazione di aree  e  superfici  idonee  e  non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi. \n \n                  e per il conseguente annullamento \n \n    dei provvedimenti del Ministero dell\u0027ambiente e  della  sicurezza\nenergetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del  14\nfebbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo\n2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, (docc. 2, 3 e  4)  e\ndi ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. \n \n                                Fatto \n \n    La controversia per cui e\u0027 causa riguarda i procedimenti  per  il\nrilascio della via (Valutazione di impatto ambientale) di  competenza\nministeriale (ossia il  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica) che, ordinariamente, per gli impianti di  produzione  per\nle energie rinnovabili di grossa taglia,  viene  rilasciata  a  mezzo\ndecreto  della  Direzione  generale  valutazione  impatti  ambientali\nafferente  al  medesimo   Ministero,   seppur   previa   acquisizione\ndell\u0027obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che\nricadono nel suo  territorio)  la  quale,  invece,  e\u0027  a  sua  volta\ncompetente  ad  adottare  il  provvedimento   finale   nel   predetto\nprocedimento  di VIA  solo  per  le  iniziative  di  piu\u0027   contenute\ndimensioni (sempre ricadenti nel  proprio  contesto  territoriale  di\ncompetenza). \n    Nel caso di specie la Direzione valutazione  impatti  ambientali,\ndando   seguito   alle   specifiche   richieste   di   pronuncia   di\ncompatibilita\u0027  ambientale  (su  progetti  di  realizzazione  di  tre\ndiversi impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia  di  Oristano\n(1) pervenute su iniziativa del medesimo operatore economico privato,\nin esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al\nrilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali,  con  un  percorso\nargomentativo sostanzialmente identico,  ha  emesso  un  giudizio  di\ncompatibilita\u0027 ambientale positivo senza  neppure  verificare  se  il\nprogetto di volta in  volta  in  esame  insistesse  o  meno  in  area\nindividuata come idonea/non  idonea  ai  sensi  della  vigente  legge\nregionale n.  20/2024  (Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della\nRegione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024,  n.  65)  ma\nanzi,   come   di   seguito   si   dira\u0027,   escludendo   in    radice\n(aprioristicamente)   l\u0027applicazione   della    predetta    normativa\nregionale. \n    Nell\u0027ambito  dei  procedimenti  di  cui  sopra,   di   competenza\nministeriale, il MASE  (Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica) ha quindi tenuto una  condotta  contraria  alle  potesta\u0027\nlegislative attribuite dallo Statuto speciale  alla  Sardegna  ed  ha\ndisposto  in  modo  sistematico  -  da  qui  l\u0027individuazione  di  un\ncomportamento  di  palese  conflitto  di  attribuzioni   -   la   non\napplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n    La disapplicazione e\u0027  intervenuta  sul  mero  presupposto  della\n(indeterminata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha  sospeso  in\nvia cautelare l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»\ndel 21 giugno 2024 del  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle Regioni la\nfacolta\u0027 di restringere il campo di applicazione delle aree  definite\nidonee ai sensi dell\u0027art. 20 comma 8 del citato  decreto  legislativo\nn.  199/2021,  stabilendo  che   le   Regioni   dovessero   garantire\nl\u0027osservanza delle aree idonee gia\u0027 individuate dalla leggi nazionali\nsenza discrezionalita\u0027, fino alla decisione  nel  merito  non  ancora\nassunta» e con il gravissimo  effetto  «che,  pertanto,  ne  consegue\nl\u0027illegittimita\u0027 di  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango\nregionale che, nell\u0027individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per\nincidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee\nidentificato dal legislatore statale al  comma  8  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021»  (cfr.  doc.  2,  pagg.  5-6,  e\nanalogamente docc. 3-4). \n    In sostanza, a mezzo di detta  premessa  si  e\u0027  determinata  una\ngravissima   lesione   delle   prerogative   e   delle   attribuzioni\ncostituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul  falso\npresupposto (e nel maldestro tentativo) di provare  a  sua  volta  ad\ninterpretare «l\u0027interpretazione» che il Consiglio di  Stato  ha  dato\ndell\u0027art. 7, comma 2, lettera c), del decreto «aree  idonee»  del  21\ngiugno 2024 e del comma 8 dell\u0027art. 20  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021 - ha di fatto  menomato/disatteso  in  toto  (rectius:  reso\nvano) l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale nelle  materie\ndell\u0027urbanistica,  dell\u0027edilizia,  della  tutela  del  paesaggio   (e\ndell\u0027agricoltura  e  delle  foreste)  e  produzione  e  distribuzione\ndell\u0027energia elettrica, come meglio sara\u0027 chiarito appresso. \n    Il  comportamento  della   Direzione   generale   del   Ministero\ndell\u0027ambiente risulta ancor piu\u0027 grave in quanto non  solo  e\u0027  stato\ndeciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente,  ma  si\ne\u0027  anche,  piu\u0027   radicalmente,   affermata   «l\u0027illegittimita\u0027   di\nqualsivoglia  disposizione  normativa   di   rango   regionale   che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021». \n    Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri  (costituzionali)\ndi cui  il  MASE,  e  per  esso  la  Direzione  generale  valutazioni\nambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e\u0027  arrogato\nil diritto - riservato in via  esclusiva  dalla  Costituzionale  alla\nsola Corte costituzionale - di accertare l\u0027eventuale legittimita\u0027  di\nuna legge regionale. \n    Per comodita\u0027 espositiva, si trascrive il percorso  motivazionale\ndel primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr.  doc  2,  essendo  i\nsuccessivi identici, cfr. doc. 3 e 4) che, disponendo nella  sostanza\ndi non  «dover»  dare  applicazione  alla  legge  regionale  vigente,\ncostituisce  la   prova   dell\u0027esistenza   della   violazione   delle\nattribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e  della\nfondatezza quindi dell\u0027odierno ricorso. \n    L\u0027organo statale avvia scientemente il  percorso  di  menomazione\ndella potesta\u0027  legislativa  regionale,  affermando  innanzitutto  di\navere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma  della\nSardegna ha emanato la  legge  regionale  5  dicembre  2024,  n.  20,\nrecante «Misure urgenti per  l\u0027individuazione  di  aree  e  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a\nfonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei\nprocedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a  fonti\ndi energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 5). \n    Il  medesimo  organo,  poi,   in   modo   del   tutto   autonomo,\nautoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto\ndi offrire la propria interpretazione - dell\u0027interpretazione  offerta\ndal Consiglio di  Stato  (con  un\u0027ordinanza  di  sospensione  in  via\ncautelare) dell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»\ndel 21 giugno 2024 del  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica - assume che «ne consegue l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale  che,  nell\u0027individuare  le\naree idonee, trovi spazio per incidere,  in  senso  restrittivo,  sul\nminimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al  comma\n8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». \n    La  direzione  generale   valutazioni   ambientali,   dopo   aver\neffettuato tale premessa, si erge ad Organo  di  legittimita\u0027  (quasi\nfosse la Corte costituzionale e ad essa  sostituendosi),  avocando  a\nse\u0027 il potere  di  disapplicare  direttamente  (potere  peraltro  non\nriconosciuto   ad   alcuna   Autorita\u0027   amministrativa   o   Giudice\ndell\u0027ordinamento  italiano  diverso  da  codesta  Corte)   la   legge\nregionale vigente, siccome ritenuta viziata  da  incostituzionalita\u0027,\nperche\u0027 in ipotesi avrebbe il Consiglio di Stato sospeso  «l\u0027art.  7,\ncomma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024»;  e\ncon  cio\u0027  disponendo  poi  l\u0027adozione  dei  decreti  qui  contestati\nprescindendo del tutto dall\u0027applicazione della  pertinente  normativa\nregionale di regolamentazione della materia oggetto dei provvedimenti\nda adottare. \n    In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non\nsia pertinente con la materia oggetto delle proprie  valutazioni,  ma\nsi  limita  ad  escluderne  a  priori  l\u0027applicabilita\u0027  sull\u0027erroneo\npresupposto che la Regione Sardegna (ma piu\u0027  in  generale  qualsiasi\nRegione) non  potesse  intervenire  nella  materia  de  quo  e,  che,\npertanto,   l\u0027esercizio   della   potesta\u0027   legislativa    regionale\ndeterminerebbe l\u0027illegittimita\u0027 della normativa risultante  adottata.\nDi conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione  generale\nvalutazioni ambientali, che opera quale Autorita\u0027 di  amministrazione\nattiva  nel  rilascio  dei  decreti  in  materia   di   giudizio   di\ncompatibilita\u0027  ambientale  ai  sensi  dell\u0027art.   23   del   decreto\nlegislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale\ndi  separazione  dei  poteri,   pone   a   fondamento   del   proprio\nprovvedimento di assenso un (erroneo  e  illegittimo)  corollario  di\npresunta   incostituzionalita\u0027/illegittimita\u0027    («di    qualsivoglia\ndisposizione  normativa  di  rango  regionale»)  attraverso  una  sua\nautonoma valutazione che  prescinde  dal  pronunciamento  di  codesta\nEcc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne  anticipa  (in\nmodo discutibile) i potenziali effetti caducanti. \n    Cosi\u0027  operando  l\u0027Organo  statale,  citando  impropriamente   ed\ninterpretando erroneamente  l\u0027interpretazione  che  a  sua  volta  il\nConsiglio di Stato formula dell\u0027art.  7,  comma  2,  lettera  c)  del\ndecreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero  dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica, ha di fatto negato la  vigenza  di  una\nlegge e, dunque, il legittimo esercizio di una  potesta\u0027  legislativa\ndella Regione Sardegna. Si ribadisce in proposito che  la  ricorrente\ngode di specifiche attribuzioni  costituzionali  e  statutarie  (cfr.\narticoli  3  e  4  dello  Statuto  e  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n.  480/1975)  e,  che  pertanto  l\u0027esercizio  del  potere\nlegislativo in materia e\u0027, in ogni  caso,  pure  ben  piu\u0027  ampio  di\nquello derivante dal solo decreto «aree idonee» di cui sopra. \n    La disapplicazione della legge regionale e la  menomazione  delle\nprerogative  legislative  della  Sardegna,  si  conclude  quindi  con\nl\u0027adozione di piu\u0027 decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso\nil «giudizio positivo sulla compatibilita\u0027 ambientale  del  progetto»\n(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto\ndispregio, completo disinteresse e totalmente omessa  verifica  della\nregolamentazione  delineata  dal  legislatore  regionale  sardo   con\nevidente  pregiudizio  per  la  corretta   tutela   degli   interessi\nrappresentativi della Collettivita\u0027 di  cui  il  Consiglio  regionale\ndella Sardegna e\u0027 immediata e diretta esplicazione ed espressione.  I\nprovvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu\u0027 sopra indicati,\nsi chiudono con la conseguente  (illegittima)  disapplicazione  della\nlegge regionale e l\u0027espressione del lesivo «giudizio  positivo  sulla\ncompatibilita\u0027 ambientale». \n    In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe  il  MASE\nha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti\nin ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come  se\nla stessa non esistesse, giungendo alla  sostanziale  disapplicazione\ndella medesima legge regionale,  e  con  la  conseguente  illegittima\nadozione  dei  successivi  decreti  tutti   gravemente   viziati   da\nun\u0027istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione\napplicativa, di una  norma  di  legge  (regionale)  vigente.  Emerge,\ncomunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non  si\ntratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto  di  una\niniziativa strutturata e  metodica  con  il  presumibile  e  concreto\nrischio che verra\u0027 certamente  replicata  nel  tempo  e  finanche  in\nfuturo, cosi bloccando non solo  la  concreta  applicazione  ma  pure\nl\u0027effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per  quanto\nimpugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti  qui\ncontestati) risulta ad oggi tutt\u0027ora vigente. \n    Orbene, tali provvedimenti rappresentano l\u0027esito  del  contestato\ncomportamento illegittimo statale, rendendo necessario  sollevare  il\npresente conflitto di attribuzioni da parte della  Regione  Sardegna,\nper le seguenti ragioni di \n \n                               Diritto \n \n    1. Premessa \n      Preliminarmente, appare opportuno, al  fine  di  una  immediata\npercezione  del  conflitto  di  attribuzioni  per  cui   si   agisce,\nrichiamare brevemente le  disposizioni  normative  interessate  dalla\nvicenda e il loro succedersi nel tempo. \n    Con la legge regionale  n.  20/2024,  il  legislatore  ha  inteso\nindividuare le aree idonee e quelle non idonee nel  rispetto,  da  un\nlato, del principio della massima diffusione delle fonti  di  energia\nrinnovabile,   e,   dall\u0027altro,   della   tutela    del    patrimonio\npaesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo,  ambientale\ndel territorio sardo in conformita\u0027 al proprio Statuto e  all\u0027art.  9\ndella Costituzione. \n    La legge e\u0027 adottata nell\u0027esercizio  della  potesta\u0027  legislativa\nprimaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e  foreste  ex\nart. 3, dello Statuto speciale della Sardegna  (legge  costituzionale\nn. 3/1948) oltreche\u0027 nella  materia  della  tutela  e  pianificazione\npaesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello Statuto  speciale  della\nRegione  autonoma  della  Sardegna)   e   della   relativa   costante\ninterpretazione sul punto fornita dalla  Corte  costituzionale  (cfr.\nsentenza n. 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo\nin materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le  funzioni\ndi tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle  relative  ai  beni\nculturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018;  in  questo  senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027,  consentito  l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito  della  tutela  paesaggistica,  secondo  quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del\n1975» e, da ultimo, sentenza  n.  28/2025  secondo  cui  «Lo  statuto\nassegna alla Regione autonoma  Sardegna  la  competenza  primaria  in\nmateria di «edilizia e urbanistica» (art. 3, lettera f),  nonche\u0027  la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica   n.   480/1975.   La   competenza\nconcorrente nella  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione\nnazionale dell\u0027energia elettrica»,  da  esercitarsi  nel  limite  dei\nprincipi stabiliti dalle leggi dello Stato, e\u0027 prevista dall\u0027art.  4,\nlettera e), dello Statuto»). \n    La Sardegna dispone,  quindi,  di  competenza  concorrente  nella\nmateria della «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  in\nforza dell\u0027art. 4 del  proprio  Statuto  speciale,  parificabile,  ai\nsensi del combinato disposto  dell\u0027art.  117,  terzo  comma  Cost.  e\ndell\u0027art.  10,  legge  Cost.  3/2001,  a  quella  concorrente   della\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» di cui\ngodono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell\u0027art.  117\nCost. (cfr. sentenza Corte. cost. 383/2005, punto 14 del  Considerato\nin diritto). \n    Per  l\u0027effetto   ne   discende   un   intreccio   di   competenze\nriconducibili alle prerogative  statutarie  regionali  che  viene  in\nrilievo per le ipotesi di  installazione,  costruzione  ed  esercizio\ndegli impianti FER posto che, con ogni evidenza,  incidono  anche  su\naspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e\ndi tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. \n    Tale potesta\u0027 legislativa e\u0027 stata  esercitata  in  coerenza  con\nl\u0027art. 49  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  che  salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano che provvedono  alle  finalita\u0027\ndel medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle\nrelative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma  1,  del\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024 e il  recente  art.  1,  comma  4\ndecreto legislativo n. 190/2024). \n    In  tale  settore  il  legislatore  statale  ha  il  compito   di\ntratteggiare i principi della materia, nel  rispetto  degli  obblighi\nderivanti dall\u0027ordinamento eurounitario. Spetta invece alle  Regioni,\nentro la cornice dei suddetti principi, governare  e  pianificare  il\nproprio  territorio  identificando  le  zone  in  cui  sara\u0027  o  meno\npossibile  costruire  impianti  di  produzione  di  energia  a  fonti\nrinnovabili; e cio\u0027 anche in virtu\u0027 del principio  di  sussidiarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n    In detto contesto la legge regionale n. 20/2024  si  articola  in\nuna parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte  speciale,  dal\ncarattere tecnico- analitico,  data  dagli  Allegati  (A-G),  il  cui\ncontenuto e\u0027 l\u0027esito di un\u0027approfondita  istruttoria  che  ha  tenuto\nconto sia delle competenze legislative regionali, sia  delle  diverse\nspecificita\u0027 geografiche e territoriali. \n    Anche solo da tali breve  premesse  emerge  l\u0027evidente  interesse\ndella Regione Sardegna a che la  propria  e  pertinente  legislazione\nvenga ritualmente e doverosamente esaminata  ed  applicata  nell\u0027iter\nistruttorio finalizzato al rilascio  dei  provvedimenti  di  VIA,  al\ncontrario  di  quanto  invece  avvenuto  nei   procedimenti   e   nei\nprovvedimenti finali oggi contestati. \n    Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto\ndestinata ad incidere sulla tematica ambientale  di  cui  all\u0027art.  9\ndella Costituzione. \n    1.1 L\u0027ambito del conflitto di attribuzioni \n      L\u0027art. 134 Cost. dispone che la Corte  costituzionale  «giudica\nsui conflitti di  attribuzione  tra  lo  Stato  e  le  Regioni».  Una\nspecificazione normativa e\u0027  offerta  dall\u0027art.  39  della  legge  n.\n87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un  suo  atto\nla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero\nad altra Regione, lo Stato o la Regione  rispettivamente  interessata\npossono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento\ndi competenza»; e che «del pari puo\u0027 produrre ricorso la  Regione  la\ncui sfera di competenza costituzionale sia invasa da  un  atto  dello\nStato». \n    E\u0027,  altresi\u0027,  noto  che   una   giurisprudenza   costituzionale\nultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo\u0027 essere  impugnato\n(purche\u0027 diverso da leggi o atti con forza di  legge,  nei  confronti\ndei quali il rimedio e\u0027 il giudizio,  incidentale  o  principale,  di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle leggi). Infatti, «questa  Corte  ha\nritenuto atto idoneo a  innescare  un  conflitto  intersoggettivo  di\nattribuzione «qualsiasi comportamento significante,  imputabile  allo\nStato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna\ne che - anche  se  preparatorio  o  non  definitivo  -  sia  comunque\ndiretto, in ogni caso, «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco  la\npretesa di esercitare una data competenza, il cui  svolgimento  possa\ndeterminare una invasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita\u0027  di\nesercizio della medesima\u0027 (sentenza n. 332  del  2011;  nello  stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)\"»\n(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del\n2020)» (Corte cost. sentenza n. 26/2022). \n    Affinche\u0027  il  rimedio  sia  esperibile  da  una  Regione  devono\nsussistere, tra gli  altri,  due  presupposti  fondamentali:  a)  che\nl\u0027atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera\ncostituzionale di competenza»  della  Regione:  una  lesione  che  si\nproduce allorquando sono violate  norme  costituzionali  relative  ad\nattribuzioni e prerogative degli organi regionali. \n    Al riguardo, allora, non v\u0027e\u0027 dubbio che gli atti qui  contestati\n(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano  tutti  di  provenienza  statale  essendo\nstati adottati dalla Direzione generale  valutazioni  ambientali  del\nMASE. \n    Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi\ndella sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso  che,\nsostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la\nillegittimita\u0027  di  «qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango\nregionale che, nell\u0027individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per\nincidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee\nidentificato dal legislatore statale al  comma  8  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per  l\u0027effetto  anche\ndella  legge  regionale  n.  20/2024  di  cui  di  fatto   dispongono\nl\u0027immediata disapplicazione. \n    Non   v\u0027e\u0027   dubbio,   inoltre,   circa   lo   specifico    «tono\ncostituzionale» della contestazione in quanto «Come questa  Corte  ha\nribadito anche di recente, cio\u0027 che rileva, per stabilire se  ricorra\nquesto requisito, e\u0027 che  «il  ricorrente  non  lamenti  una  lesione\nqualsiasi, ma una lesione delle proprie  attribuzioni  costituzionali\n(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015  e  n.  52  del\n2013)», e cio\u0027 «[in] disparte la possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto  del\nconflitto possa essere altresi\u0027 impugnato  in  sede  giurisdizionale»\n(sentenza n. 22 del 2020). Sicche\u0027 «per conferire tono costituzionale\na un conflitto serve essenzialmente prospettare l\u0027esercizio effettivo\ndi un potere, non avente base legale, «in  concreto  incidente  sulle\nprerogative costituzionali della  ricorrente»  (fra  le  altre,  vedi\nsentenze n. 260 e n. 104 del 2016)» (sentenza n. 259 del 2019;  negli\nstessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e  n.\n77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul  necessario  tono  costituzionale\ndel conflitto, tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del 2019,\nn. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». \n    Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso\nche le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto\n«erronee interpretazioni di legge» o l\u0027«errata  individuazione  della\nnormativa da applicare nel caso concreto» (Corte  cost.  sentenza  n.\n285/1990) da parte MASE, ma la dichiarata volonta\u0027 di quest\u0027ultimo di\nnon dare applicazione alla legislazione regionale, nel caso di specie\nla legge regionale n. 20/2024, in quanto  aprioristicamente  ritenuta\nillegittima al pari di «qualsivoglia disposizione normativa di  rango\nregionale che, nell\u0027individuare le  aree  idonee,  trovi  spazio  per\nincidere,  in  senso  restrittivo,  sul  minimum   di   aree   idonee\nidentificato dal legislatore statale al  comma  8  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021». \n    Del resto, l\u0027illegittima adozione dei decreti qui contestati  non\npuo\u0027 neppure trovare giustificazione nella  ivi  menzionata  (ma  non\nindicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l\u0027art.  7,\ncomma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del 21 giugno 2024» del\nMASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la  Regione,  anche  in\nossequio all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e  alle  sue\npiu\u0027 ampie competenze statutarie, individua con legge le aree  idonee\ne non idonee ad ospitare impianti di produzione di  energia  a  fonti\nrinnovabili,  anche  ove  si  riscontrasse  un  potenziale   terorico\ncontrasto della suddetta legge regionale con il decreto  ministeriale\n21 giugno 2024, non ne potrebbe comunque conseguire una sua immediata\ne diretta «disapplicabilita\u0027» ad opera di un organo  ministeriale  di\namministrazione attiva. \n    Ma vi e\u0027 di piu\u0027, infatti, con la legge regionale n.  20/2024  il\nlegislatore ha inteso  esercitare  la  propria  potesta\u0027  legislativa\nesclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e\ntutela paesaggistica e del  territorio  (ex  art.  3,  dello  Statuto\nspeciale della Sardegna in ragione del decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 480/1975) andando  ad  individuare  le  aree  idonee  e\nquelle non idonee nel rispetto,  da  un  lato,  del  principio  della\nmassima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall\u0027altro,\ndella   tutela   del    patrimonio    paesaggistico,    archeologico,\nstorico-culturale, agricolo, forestale e  ambientale  del  territorio\nsardo in conformita\u0027 all\u0027art. 9 della  Costituzione;  una  competenza\nche ha rilievo statutario e non puo\u0027 dirsi certo  esautorata  per  le\nipotesi di installazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti\nFER. \n    1.2 I decreti del MASE quale «menomazione delle  possibilita\u0027  di\nesercizio» delle potesta\u0027 legislative regionali. \n    Per quanto concerne la lesione  della  «sfera  costituzionale  di\ncompetenza» della Regione, questa Ecc.ma  Corte  ha  da  lungo  tempo\naffermato e costantemente ribadito che «la figura  dei  conflitti  di\nattribuzione non si restringe  alla  sola  ipotesi  di  contestazione\ncirca l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno  dei  soggetti\ncontendenti rivendichi per se\u0027, ma  si  estende  a  comprendere  ogni\nipotesi  in  cui  dall\u0027illegittimo  esercizio  di  un  potere  altrui\nconsegua   la   menomazione   di   una    sfera    di    attribuzioni\ncostituzionalmente  assegnate  all\u0027altro   soggetto»   (sentenza   n.\n259/2019). \n    Va da se\u0027, infatti, che i decreti del  MASE,  omettendo  di  dare\neffettiva applicazione ad  una  legge  regionale  vigente,  di  fatto\ncomportano una grave menomazione del  potere  legislativo  regionale,\nquale specifica  attribuzione  in  capo  al  Consiglio  Regionale  e,\ndunque, all\u0027intera amministrazione regionale per espressa  previsione\nstatutaria. \n    1.3 L\u0027interesse a ricorrere e la lesivita\u0027 dell\u0027atto impugnato in\nriferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3  e\n4 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna in rapporto  con  il\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975. \n    Va osservato che sussiste indubbiamente l\u0027interesse  regionale  a\nricorrere poiche\u0027 il ricorso sarebbe senz\u0027altro idoneo a ripristinare\nl\u0027ordine  delle  competenze  legislative  violato  dai  provvedimenti\nstatali  che,  deliberatamente,  omettono   di   dare   la   doverosa\napplicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore  tanto\npiu\u0027 in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia  oggetto\ndei provvedimenti contestati. \n    Peraltro, non v\u0027e\u0027  dubbio  che  dalla  dichiarata,  cosciente  e\nconsapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue\nun\u0027immediata lesione delle  attribuzioni  e  prerogative  legislative\ncostituzionali della Regione Sardegna  posto  che  non  e\u0027  la  Corte\ncostituzionale, organo cui e\u0027  per  legge  riservato  il  correlativo\npotere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare  «l\u0027illegittimita\u0027\ndi  qualsivoglia  disposizione  normativa  di  rango  regionale  che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021»    (cfr.    docc.    2,    3    e    4)    e,    dunque,     la\nillegittimita\u0027/disapplicazione della legislazione regionale sarda  di\nriferimento. \n    E\u0027 dunque interesse dell\u0027amministrazione regionale ricorrente  di\nvedere  rispettata  la  propria  potesta\u0027  legislativa,   palesemente\nobliterata dal MASE con l\u0027adozione dei qui contesti  decreti  nonche\u0027\nquello di evitare che le opere di  generazione  di  energia  a  fonti\nrinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica  e\npaesistica  declinata,   nel   rispetto   del   decreto   legislativo\nn. 199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 oltreche\u0027 delle\nproprie piu\u0027 ampie prerogative  statutarie,  con  la  suddetta  legge\nregionale n. 20/2024. \n    Violazione degli articoli 3 e 4 della legge Cost. 3/1948 (Statuto\nspeciale della Regione Sardegna), violazione dell\u0027art. 10 della legge\nCost.  3/2001,  degli  articoli  116,  117,  127,  134  e  136  della\nCostituzione, violazione dell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480/1975, per  la  omessa  applicazione  di  una  legge\nregionale vigente. Violazione del principio di leale  collaborazione.\nViolazione del principio di legalita\u0027 costituzionale e della potesta\u0027\nlegislativa regionale sarda, come disciplinata dalla  Costituzione  e\ndallo Statuto speciale in quanto il  Ministero  ha  disapplicato  una\nlegge regionale vigente, senza averne il potere. \n    La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero  ha  totalmente\nomesso  l\u0027applicazione  e\u0027  certamente  conosciuta  dalla   Direzione\ngenerale valutazioni ambientali; e cio\u0027 ben oltre  il  noto  brocardo\nlatino secondo cui ignorantia legis non excusat. \n    Ed invero il MASE da\u0027 ritualmente atto della promulgazione  della\nlegge  regionale  sarda  n.  20/2024  recante  «Misure  urgenti   per\nl\u0027individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee\nall\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi» con la quale la Regione ha individuato le  aree  e  le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a  fonti\ndi energia rinnovabile (p. 5, penultimo capoverso doc.  2,  ma  negli\nstessi termini pure docc. 3 e 4, secondo  cui  «la  Regione  Autonoma\ndella Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n.  20,\nrecante «Misure urgenti per  l\u0027individuazione  di  aree  e  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a\nfonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei\nprocedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti  a  fonti\ndi energia rinnovabile»). \n    Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna  la  (fallace)\nmotivazione addotta, il direttore generale Valutazioni ambientali del\nMinistero ha ritenuto di dover omettere l\u0027applicazione della medesima\nlegge regionale (ma per la verita\u0027 di qualunque legge  regionale)  in\nquanto  ritiene  che  nella  materia  de  quo   sarebbe   illegittima\n«qualsivoglia  disposizione  normativa  di   rango   regionale   che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in  senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del\n2021» (p. 6, primo capoverso, doc. 2 ma, negli stessi termini,  docc.\n3-4). \n    Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa  esposizione\nl\u0027assoluta gravita\u0027 ed  illegittimita\u0027  della  condotta  statale  che\nscientemente, consapevolmente e volutamente  decide  di  disapplicare\nuna legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza  averne  al\nriguardo il potere e la facolta\u0027. \n    La medesima scelta omissiva  del  Ministero  appare  ancora  piu\u0027\ngrave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella\nmisura in cui accerta e dichiara  la  presunta  illegittimita\u0027  della\nnormativa  sarda  senza  che  al  riguardo   vi   sia   stato   alcun\npronunciamento dell\u0027unico organo deputato al vaglio  di  legittimita\u0027\ndelle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio\u0027 determinandosi\nanche una non consentita  invasione  nelle  sfere  di  competenza  di\ncodesta Ecc.ma Corte atteso che non e\u0027 consentito  che  un  qualunque\norgano amministrativo dello  Stato  possa  sostituirsi  alla  massima\nespressione   giurisdizionale   dell\u0027ordinamento   giuridico    della\nRepubblica  italiana  quale  Organo   giurisdizionale   supremo.   In\nsostanza, il MASE sulla base  di  una  del  tutto  autonoma  e  auto-\nreferenziale mera presunzione di illegittimita\u0027 della legge regionale\nn. 20/2024 (peraltro neppure  motivata  ne\u0027  tantomeno  argomentata),\ndelibera   la   non   applicazione/applicabilita\u0027   nell\u0027ambito   del\nprocedimento di VIA statale di una vigente legge  regionale  che,  ai\nsensi del  medesimo  decreto  legislativo  n.  199/2021,  completa  e\ndefinisce il quadro normativo di riferimento per il  procedimento  in\nesame. \n    Si censura, allora, la circostanza che una tale  decisione  viola\nfrontalmente diversi principi costituzionali, tra  cui  gli  articoli\n127, 134 e 136 della Costituzione oltreche\u0027 lo  Statuto  sardo  negli\narticoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 480/1975. \n    Al riguardo, e\u0027 utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022  la\nCorte costituzionale ha gia\u0027 dichiarato la  manifesta  illegittimita\u0027\ndella  mancata  applicazione  da  parte  dello  Stato  di  una  legge\nregionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze\ndi Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a\nesprimere  il  loro  parere  su  interventi  da  realizzare  in  zone\npaesaggisticamente vincolate,  non  applicarono  la  legge  regionale\nSardegna 1/2021 in quel momento impugnata dal Governo). In tal senso,\nse la Corte  costituzionale  gia\u0027  in  precedenza  aveva  addirittura\nnegato che la legge regionale, sospettata di illegittimita\u0027,  potesse\nessere disapplicata dalla  Corte  di  cassazione  (cfr.  sentenza  n.\n285/1990 secondo cui «non puo\u0027  esservi  dubbio  che  la  prospettata\ndisapplicazione   di   leggi    regionali    in    quanto    ritenute\ncostituzionalmente illegittime, violi,  ove  accertata,  le  invocate\nnorme costituzionali  e  incida,  in  particolare,  sulla  competenza\nlegislativa garantita alla Regione»), tanto meno una legge  regionale\npotra\u0027 essere disapplicata da un organo dell\u0027amministrazione statale,\npur  nelle  more  del   giudizio   di   legittimita\u0027   costituzionale\neventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra  l\u0027altro,  i\ndecreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). \n    Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel  caso  che  qui\ninteressa) l\u0027intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una\nlegge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024),  della\nquale viene contestata la legittimita\u0027 (anche nel  caso  in  cui  sia\nintervenuta  un\u0027eventuale  impugnazione  davanti  alla  Corte)   come\nelemento sostanzialmente legittimante la  sua  mancata  applicazione,\nsecondo  la  Corte   costituzionale   tale   atto   non   costituisce\nsemplicemente l\u0027esito di una ricostruzione del quadro  normativo,  ma\ne\u0027 invece espressione del consapevole intendimento di  non  osservare\nuna legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt.  Corte\ncostituzionale n. 285/1990 e 26/2022,  cit.);  si  e\u0027,  pertanto,  in\npresenza, da parte di un\u0027autorita\u0027  amministrativa  statale,  di  una\ncosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale\nda cui consegue che i decreti del MASE indicati  in  epigrafe  ledono\ngravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. \n    Infatti, dopo le modifiche dell\u0027art.  127,  operate  dalla  legge\ncost.  3/2001,  la  Costituzione  stessa  prevede   un   modello   di\nimpugnativa  delle  leggi  regionali  basato  su  un  loro  controllo\nsuccessivo,  tale   da   non   escluderne   l\u0027efficacia,   e   quindi\nl\u0027applicazione, anche laddove esse vengano contestate e  fintantoche\u0027\nla   Corte   medesima   non   ne   abbia   eventualmente   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. \n    Solo l\u0027Organo costituzionale a  cio\u0027  espressamente  preposto  in\nforza di una specifica  attribuzione  costituzionale  puo\u0027  accertare\nl\u0027illegittimita\u0027 di una legge e disporne l\u0027eventuale declaratoria cui\nconsegue, in ipotesi, la cessazione dell\u0027efficacia (art.  136  Cost.)\ndella norma impugnata,  che  per  l\u0027effetto  non  potra\u0027  piu\u0027  avere\napplicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della\ndecisione (art. 30, terzo comma,  della  legge  n.  87/1953,  recante\n«Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»). \n    In  questo  quadro,  tra  l\u0027altro,  si  inserisce  la  previsione\ndell\u0027art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l\u0027art. 40 della\nstessa legge, prevede la  possibilita\u0027,  esclusivamente  e  solo,  da\nparte della Corte  costituzionale  di  sospendere  l\u0027efficacia  della\nlegge impugnata, qualora  vi  sia  «il  rischio  di  un  irreparabile\npregiudizio all\u0027interesse pubblico o all\u0027ordinamento giuridico  della\nRepubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile\nper i diritti dei cittadini»; eventualita\u0027, pure quest\u0027ultima, di cui\nil Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico  motivazionale\ne di approfondimento  istruttorio  nelle  determinazioni  adottate  e\nsenza trascurare il fatto che  la  medesima  Autorita\u0027  statale,  pur\navendo deliberato di impugnare la legge regionale sarda 20/2024 (cfr.\nregistro ricorsi n. 8/2025) non ne ha certo domandato la  sospensione\ncautelare. \n    Si  tratta  di  principi  consolidati  presso  la  giurisprudenza\ncostituzionale (cfr., ancora, pronuncia  26/2022,  secondo  cui  «gli\natti contestati violano  le  norme  costituzionali  richiamate  dalla\nricorrente, e precisamente gli articoli 127, 134 e  136  Cost..  Tali\ndisposizioni delineano  -  dopo  le  modifiche  dell\u0027art.  127  Cost.\noperate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello  di  impugnativa\ndelle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da\nnon escluderne l\u0027efficacia, e quindi  l\u0027applicazione,  anche  laddove\nesse vengano contestate e fintantoche\u0027  questa  Corte  non  ne  abbia\ndichiarato   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale.   Solo   quest\u0027ultima\ndeclaratoria comporta la cessazione dell\u0027efficacia (art.  136  Cost.)\ndella norma impugnata») ma  che  sono  pacificamente  recepiti  anche\ndalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio,  Cons.  Stato,\nSez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e\u0027 noto,  infatti,\nl\u0027Autorita\u0027  amministrativa,  dinanzi  al  principio   di   legalita\u0027\ncostituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale  in  via\nincidentale [...]; coloro che esercitano le  funzioni  amministrative\nhanno, infatti, l\u0027obbligo di applicare le leggi  (anche  se  ritenute\nillegittime), in  ossequio  al  principio  di  legalita\u0027,  visto  che\nl\u0027ulteriore dimensione della legalita\u0027 costituzionale ha  il  proprio\npresidio  naturale   nella   competenza   (esclusiva)   della   Corte\ncostituzionale. Soltanto quando la pubblica  amministrazione  assiste\nalla sopravvenienza di una dichiarazione  di  incostituzionalita\u0027  di\nuna norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto\namministrativo,  vi  potrebbe  essere  una   valutazione   da   parte\ndell\u0027amministrazione   procedente   dell\u0027impatto   della    pronuncia\ncostituzionale sull\u0027atto amministrativo ai  fini  dell\u0027esercizio  dei\npoteri di autotutela»). \n    In  assenza  della  declaratoria  di  illegittimita\u0027  e/o   della\nsospensione  cautelare  di  cui  alla  legge  n.  87/1953,  la  legge\nregionale deve avere sempre  efficacia  e  deve  essere  regolarmente\napplicata. \n    I  decreti  MASE  sono,  pertanto,  chiaramente  illegittimi   e,\nconseguentemente, meritano di essere annullati. \n    La decisione statale non ha  peraltro  consentito  di  effettuare\nalcuna valutazione  degli  effetti  sull\u0027ambiente  sulla  base  delle\ndisposizioni previste dalla legge regionale n.  20/2024,  sicuramente\npertinente rispetto ai progetti in esame. \n    Eppure,  anche  la  Corte  costituzionale,   nella   recentissima\nsentenza n. 28/2025, ha riconosciuto che «L\u0027individuazione delle aree\nidonee da parte delle regioni con un intervento legislativo  persegue\nil duplice obiettivo di consentire, da un  lato,  agli  operatori  di\nconoscere in modo chiaro e trasparente le aree in  cui  e\u0027  possibile\ninstallare  impianti  FER  seguendo   una   procedura   semplificata;\ndall\u0027altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che,\nnel selezionare in quali aree consentire l\u0027installazione agevolata di\nFER,  possono  esercitare  la  piu\u0027  ampia  discrezionalita\u0027,   fermi\nrestando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e\nobiettivi annui di MW da raggiungere, cosi\u0027 come stabilito  dal  d.m.\n21 giugno 2024, fino al 2030». L\u0027attuale assetto normativo,  infatti,\nmuta l\u0027approccio rispetto  al  passato,  in  quanto  prevedendo  come\ninderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di  energia  da\nfonti rinnovabili,  salvaguarda  pero\u0027  al  contempo  le  prerogative\nregionali in materia paesaggistica e  dell\u0027urbanistica,  mediante  la\ndefinizione delle aree idonee con legge regionale. \n    Sotto questo punto di vista, pertanto,  ancora  piu\u0027  illegittima\nappare  la  disapplicazione  da  parte  del  Ministero  della   legge\nregionale n. 20/2024, con la quale la Regione  ha  voluto  esercitare\nproprio tali competenze, caratterizzate - per usare le  parole  della\nCorte - dalla  piu\u0027  ampia  discrezionalita\u0027,  che  non  puo\u0027  venire\nprivata di alcun rilievo giuridico  da  parte  di  un\u0027amministrazione\ndello Stato in palese violazione, tra gli  altri,  del  principio  di\nleale collaborazione che deve sempre contrassegnare  i  rapporti  tra\ngli enti che costituiscono la Repubblica italiana. \n    Aggiungasi, per completezza, che l\u0027assunto  ministeriale  secondo\ncui sarebbe illegittima  qualunque  legge  regionale  che  interviene\nsulla materia delle aree idonee si pone pure  in  frontale  contrasto\ncon la suddetta  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n.  28/2025\ndell\u002711  marzo  2025  che  ha  confermato  e  ribadito  la   potesta\u0027\nlegislativa regionale in materia di  individuazione  di  aree  idonee\n(cfr. «La disciplina statale sull\u0027individuazione  delle  aree  e  dei\nsiti sui quali possono essere installati gli impianti  di  produzione\ndi energia rinnovabile prevista dal decreto legislativo  n.  199  del\n2021 si affianca dunque al previgente regime di individuazione  delle\naree non idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con  legge\nregionale (art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione\nconsegue l\u0027accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato  per\nchi intenda installare FER»). \n    La condotta ministeriale, vieppiu\u0027, appare ancor piu\u0027 illegittima\nnella misura in cui la legge regionale, di cui si  omette  totalmente\nl\u0027applicazione,  e\u0027  pure  fondata  su  specifiche   attribuzioni   e\nprerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del\ncosi\u0027 detto decreto ministeriale aree idonee o dell\u0027art. 20, comma 8,\ndel decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e  pluricitate\nattribuzioni costituzionali e statutarie. \n    Anche  sotto  tale  ulteriore  dirimente   profilo   si   censura\nl\u0027illegittimita\u0027 dei decreti della Direzione generale statale e della\npiu\u0027 generale condotta omissiva  (rispetto  all\u0027applicazione  di  una\nlegge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. \n    La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge\nregionale, peraltro, appare ancor piu\u0027 grave in quanto basata su  una\nmotivazione del tutto assente o, al piu\u0027, meramente apparente  atteso\nche si fonda sulla  presunta  autorefenziale  «interpretazione»  resa\ndalla  Direzione  generale  valutazioni  ambientali  in   merito   al\ncontenuto di una non meglio precisata  «ordinanza  del  Consiglio  di\nStato che ha sospeso in via  cautelare  l\u0027applicazione  dell\u0027art.  7,\ncomma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024  del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, nella parte  in\ncui sembra essere lasciata alle Regioni la facolta\u0027 di restringere il\ncampo di applicazione  delle  aree  gia\u0027  definite  idonee  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, del citato decreto  legislativo  n.  199/2021»\n(p. 5, docc. 2, 3 e 4). \n    Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la  circostanza\nche i decreti omettono persino di indicare sia la data che il  numero\ndell\u0027ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento,  si  ribadisce\nuna totale carenza di potere  e  si  censura,  altresi\u0027,  una  totale\ncarenza  motivazionale   che   possa   giustificare   il   grave   ed\nirrimediabilmente  lesivo  effetto  per   la   potesta\u0027   legislativa\nregionale di non avere applicazione in quanto non puo\u0027 certo l\u0027errata\ned auto-referenziale interpretazione  ministeriale  di  una  sia  pur\nrispettabile  pronuncia  giurisdizionale,  per  di  piu\u0027  dal  valore\ninterinale, a poter  cancellare  dal  mondo  del  diritto  una  legge\n(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. \n    Del resto, al di la\u0027 del rapporto tra  il  succitato  decreto  21\ngiugno 2024 e la legge regionale, e\u0027 evidente che  cosi\u0027  facendo  il\nMASE, sulla base di una  mera  presunzione  di  illegittimita\u0027  della\nlegge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata  ne\u0027\nargomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge  regionale\nche, ai sensi del medesimo decreto legislativo n.  199/2021  e  delle\ncompetenze statutarie  regionali,  completa  e  definisce  il  quadro\nnormativo di riferimento  per  il  procedimento  in  esame  anche  in\ndiretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. \n    Di qui, dunque, la manifesta illegittimita\u0027 dell\u0027operato  statale\ncui consegue la insanabile illegittimita\u0027 dei decreti adottati.  \n\n(1) Tutti gli  atti  del  procedimento  sono  pubblici  e  reperibili\n    sull\u0027apposito     portale     del     ministero,     al     link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9915;     al      link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n    imenti/5140);                      al                       link:\n    https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n    imenti/5142).  \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La ricorrente Regione Autonoma della Sardegna, come  in  epigrafe\nrappresentata e difesa, nonche\u0027 elettivamente domiciliata, chiede che\ncodesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che: \n      A)  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  ai   suoi   organi\namministrativi, e nella specie al  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza  energetica,  direzione  generale  valutazioni  Ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la  legge  regionale\nn. 20/2024) che  devono  essere  sempre  rispettate  (applicate)  non\nessendo ammissibile, per alcuna  pubblica  amministrazione,  compresa\nquella statale, sindacarne  la  legittimita\u0027  costituzionale  e/o  la\npossibilita\u0027  di  esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  del\nConsiglio  Regionale  al  fine  di  una  loro   disapplicazione   con\nprovvedimenti amministrativi, con  la  logica  conseguenza  che  sono\npercio\u0027  illegittimi  gli  atti  adottati  dalla  direzione  generale\nvalutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, che hanno disposto di non  applicare  la  legge\nregionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione\ndi  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER)  e   per   fa\nsemplificazione dei procedimenti autorizzativi», che  ha  individuato\nle aree e le superfici  idonee  e  non  idonee  all\u0027installazione  di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile; ovvero, ed in subordine, che \n      B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art.  3  lettera\nf)  dello  Statuto  speciale  (legge  costituzionale  n.  3/1948)   e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480/1975,\nla  potesta\u0027  legislativa  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste  e  conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in  una\ncon i  profili  di  tutela  paesistico-ambientale  connessi,  con  la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio  della  predetta\npotesta\u0027  legislativa,  anche  nella  materia  della  «produzione   e\ndistribuzione  dell\u0027energia  elettrica»  (di  cui  pure  la  medesima\nRegione dispone di potesta\u0027 legislativa  ai  sensi  dell\u0027art.  4  del\nproprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale;\ned, in ulteriore subordine, che \n      C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare  il\ncampo di applicazione delle aree definite idonee ai  sensi  dell\u0027art.\n20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque\nc2) il potere di individuazione di aree  e  superfici  idonee  e  non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi. \n \n                      e per l\u0027effetto annullare \n \n    I provvedimenti del Ministero  dell\u0027Ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del  14\nfebbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo\n2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128 (docc. 2, 3 e 4) e  di\nogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso. \n    In via istruttoria si deposita: \n      1. delibera di Giunta regionale di  conferimento  dell\u0027incarico\n11 aprile 2025 n. 20/1; \n      2. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 14 febbraio 2025, prot. 68; \n      3. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 13 marzo 2025 prot. 125; \n      4. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,\ndel 13 marzo 2025 prot. 128; \n      5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. \n        Roma - Cagliari, 14 aprile 2025 \n \n               Gli Avvocati: Pani -  Parisi -  Secchi","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei 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