GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2024/186

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/186
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.249649
    "namelookup_time" => 0.00046
    "connect_time" => 0.032613
    "pretransfer_time" => 0.074213
    "size_download" => 80541.0
    "speed_download" => 323457.0
    "starttransfer_time" => 0.074231
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 44808
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74153
    "connect_time_us" => 32613
    "namelookup_time_us" => 460
    "pretransfer_time_us" => 74213
    "starttransfer_time_us" => 74231
    "total_time_us" => 249649
    "start_time" => 1757461274.6056
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/186"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27bf990)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/186 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Tue, 09 Sep 2025 23:41:14 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Tue, 09 Sep 2025 23:41:14 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2024","numero":"186","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Como","localita_autorita":"","data_deposito":"13/09/2024","data_emissione":"","data_gazzetta":"16/10/2024","numero_gazzetta":"42","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"8 luglio 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"PATRONI GRIFFI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcreazione medicalmente assistita (PMA) –\u0026nbsp;Accesso alle tecniche – Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso – Sanzioni –\u0026nbsp;Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro componente della coppia – Preclusione del diritto alla genitorialità e all’identità di genere – Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della discriminazione di una coppia omosessuale, che abbia fatto ricorso alla fecondazione omologa, rispetto alla paragonabile situazione di coppia eterosessuale, e sotto il profilo della discriminazione della scelta di uno dei componenti della coppia di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso riconoscendo valore determinante al momento di tale scelta rispetto a quello di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita – Lesione della protezione dell’infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità – Lesione del diritto alla salute – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché al diritto del minore alla stabilità dei legami e delle relazioni.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"M. P.","prima_controparte":"M. B.","altre_parti":"V. P., B. P., F. B., P. M., B. M.","testo_atto":"N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2024\n\r\nOrdinanza  del  13  settembre  2024  del  Tribunale   di   Como   nel\nprocedimento civile vertente tra M. P. e M. B. e altri. \n \nProcreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle  tecniche  -\n  Divieto per le coppie composte da  persone  dello  stesso  sesso  -\n  Sanzioni - Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso\n  di ricorso  alle  tecniche  da  parte  di  una  coppia  formata  da\n  componenti  dello  stesso  sesso  allo  scopo  di   consentire   la\n  fecondazione  omologa  tra  il  gamete  maschile  di  uno  di  loro\n  (crioconservato anteriormente alla rettificazione  di  attribuzione\n  di sesso, quando la coppia  era  formata  da  componenti  di  sesso\n  diverso) e il gamete femminile dell\u0027altro componente della coppia. \n- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme  in  materia  di  procreazione\n  medicalmente assistita), artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10. \n\n\r\n(GU n. 42 del 16-10-2024)\n\r\n \n                     TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO \n                        Prima Sezione civile \n \n    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei\nseguenti magistrati: \n        dott.ssa Barbara Cao, Presidente; \n        dott.ssa Nicoletta Sommazzi, giudice; \n        dott. Lorenzo Azzi, giudice relatore; \n        riunito in Camera di consiglio; \n    ritenuto  necessario  sollevare  d\u0027ufficio   una   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, non potendo il giudizio essere  definito\nindipendentemente dalla sua risoluzione; \n     emette  la  seguente  ordinanza   di   rimessione   alla   Corte\ncostituzionale di una questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  ex\narticoli 1, legge costituzionale n. 1/1948 e  23,  legge  n.  87/1953\nnella causa civile di primo  grado  iscritta  al  n.  R.G.  4923/2021\npromossa da M. P., nata a . . .  il . . .  (codice fiscale . .  .  ),\nin  proprio  e  nella  sua  qualita\u0027   di   genitore   esercente   la\nresponsabilita\u0027 genitoriale sulle minori V. P., nata a . . .  il .  .\n.  (codice fiscale . . . ), e B. P., nata a . . . il .  .  .  (codice\nfiscale . . . ),  assistita,  rappresentata  e  difesa  dalle  avv.te\nValentina Pontillo del Foro di Milano e  Maria  Grazia  Sangalli  del\nForo di Bergamo con domicilio digitale eletto ai rispettivi indirizzi\nP.E.C.:          valentina.pontillo@milano.pecavvocati.it           -\navv.mgsangalli@bergamo.pecavvocati.it - attrice; \n    contro M. B. (C.F.: . . . ), nata a . . .  il . . . , assistita e\ndifesa dall\u0027avv.ta Susanna Lollini del Foro di Roma,  presso  il  cui\nstudio e\u0027 elettivamente domiciliata a Roma in via Ulpiano, 29 fax  n.\n06 3203756 - PEC: susannalollini@ordineavvocatiroma.org - convenuta -\ne V. P., nata a . . .  il . . .  (codice fiscale. . .  ),  e  B.  P.,\nnata a . . .  il . . .  (codice  fiscale  ...),  rappresentate  dalla\ncuratrice speciale delle minori avv. Federica Benzi con  l\u0027intervento\ndel pubblico ministero in sede; \n \n                               Oggetto \n \n    Dichiarazione giudiziale  di  paternita\u0027/maternita\u0027  naturale  di\nminorenne. \n \n                             Conclusioni \n \n    Per parti attrice e convenuta: «In via principale: - accertare  e\ndichiarare la genitorialita\u0027 genetica in capo alla sig.ra B. M. di V.\nP. nata a . . .  il . . .  e di B. P. nata a . . .  il . .  .  ,  con\nogni conseguenza di legge, cosicche\u0027 V. e B. vengano  indicate  quali\nfiglie della sig.ra M. P. e della sig.ra M. B. \n    Con ogni conseguenza relativa  all\u0027annotazione  della  sig.ra  B.\ncome madre delle due bambine o in subordine genitore - se  necessario\nsollevando  sul  punto  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 250 del codice civile rispetto agli articoli 2, 3, 30,  32,\n117 della Costituzione, come meglio precisato in parte motiva - e  in\nordine al cognome che si chiede  sia  indicato  come  P.  B.  In  via\nistruttoria: nel caso in cui venisse ritenuta insufficiente, ai  fini\ndella  decisione  invocata,  la  documentazione  sanitaria  prodotta,\ndisporre una consulenza di natura genetica sul legame  esistente  tra\nle bambine V. e B. P. e la sig.ra M. B.». \n    Per la curatrice speciale delle minori: previe le declaratorie di\nlegge e del caso e - qualora  ritenuto  necessario -  sollevando  sul\npunto questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  250  del\ncodice civile  rispetto  agli  articoli  2,  3,  30,  32,  117  della\nCostituzione - accertare e dichiarare la genitorialita\u0027  genetica  in\ncapo alla signora B. M. di V. P. nata a . . .  il . . .  e di  B.  P.\nnata a . . .  il . . .  ;  conseguentemente  statuire  che  V.  e  B.\nvengano indicate quali figlie della sig.ra M. P. e della sig.ra M. B.\nOrdinare conseguentemente l\u0027annotazione della sig.ra B. come madre  o\ncomunque come genitore delle due bambine o, in via subordinata,  come\npadre  (cfr.  verbale  d\u0027udienza  del  18  luglio   2024).   In   via\nistruttoria: in caso non si dovesse ritenere gia\u0027 raggiunta la  prova\ndella genitorialita\u0027 genetica della  convenuta,  disporre  consulenza\ngenetica e di compatibilita\u0027 biologica tra le minori V. P. e B. P.  e\nla sig.ra M. B., portatrice del patrimonio genetico maschile. \n    Per il pubblico ministero (cfr. verbale d\u0027udienza del  18  luglio\n2024): «-  si  ritiene  che  la  via  corretta  sia  adire  la  Corte\ncostituzionale, perche\u0027 non e\u0027  accettabile  che  non  sia  possibile\nottenere il riconoscimento della genitorialita\u0027 biologica in un  caso\ncome questo, in cui non c\u0027e\u0027 un genitore solo intenzionale; - c\u0027e\u0027 un\nproblema di trattamento disuguale tra chi intraprende il percorso  di\nrettificazione di sesso prima della  nascita  del  figlio  e  chi  lo\nintraprende dopo; - il faro deve essere l\u0027interesse del minore; - non\nsi manifesta contrarieta\u0027 all\u0027annotazione del nome  della  convenuta,\ndonna, come genitore  con  la  precisazione  che  ha  rettificato  il\nproprio sesso». \n1) Lo svolgimento del processo \n    Con l\u0027atto di citazione introduttivo della presente causa, M. P.,\nin proprio e quale madre esercente la responsabilita\u0027 genitoriale  su\nV. e B. P., rappresentato che: \n        nel corso  del  .  .  .  ,  l\u0027attrice  aveva  intrapreso  una\nrelazione con l\u0027allora M. B.; \n        nel . . . , quest\u0027ultimo aveva intrapreso un percorso per  la\nrettificazione dell\u0027attribuzione di  sesso,  sfociato,  prima,  nella\nsentenza del 10 giugno 2015  di  autorizzazione  all\u0027adeguamento  dei\ncaratteri sessuali  da  maschili  a  femminili  mediante  trattamento\nmedico-chirurgico (doc.  8),  poi,  nell\u0027intervento  di  orchiectomia\nbilaterale del . . . e, infine, nella sentenza del 13 ottobre 2016 di\nrettificazione dell\u0027attribuzione di sesso (in femminile) e  nome  (in\nM. B.) (doc. 9); \n        in data . . . , era nata, a . . . , V. P.  (doc.  1),  previo\nconsenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B. (doc.  3),\nmediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido\nseminale appartenente a M. B. e crioconservato sotto il nome «M.  B.»\n(docc. 6-7-10); \n        in data . . . , la convenuta era stata designata  tutrice  di\nV. (doc. 12) e il ... le parti avevano  costituito  un\u0027unione  civile\n(doc. 5); \n        in data .  .  .  ,  il  Tribunale  di  Como  aveva  rigettato\nl\u0027impugnazione ex art. 95 decreto del Presidente della Repubblica  n.\n396/2000 del rifiuto opposto dall\u0027ufficiale  dello  stato  civile  di\nprocedere al riconoscimento di paternita\u0027, da parte di M.  B.,  della\nminore V. P. (doc. 11); \n        in data . . . , era nata, a . . . , B. P.  (doc.  2),  previo\nconsenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B. (doc.  4),\nsempre mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo  del\nliquido seminale appartenente a M. B. e crioconservato sotto il  nome\n«M. B.» (doc. 13); \n    ha chiesto accertarsi e dichiararsi la genitorialita\u0027 genetica in\ncapo a M. B. di V. e B. P., con ogni conseguenza di legge,  cosicche\u0027\nV. e B. vengano indicate quali figlie della  sig.ra  M.  P.  e  della\nsig.ra M. B., e con ogni conseguenza relativa  all\u0027annotazione  della\nsig.ra B. come madre delle due bambine o, in subordine, genitore - se\nnecessario,  sollevando   sul   punto   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 250 del codice civile rispetto agli articoli\n2, 3, 30, 32, 117 della Costituzione - nonche\u0027  con  indicazione  del\ncognome come «P. B.» M. B. si e\u0027 costituita in giudizio aderendo alle\ndomande attoree. \n    All\u0027udienza del 20 luglio 2022, sentite  parti  e  difensori,  il\ngiudice istruttore ha immediatamente rimesso la causa al collegio, il\nquale,  con  provvedimento  del  22/07-01/08/2022,  ha  assegnato  un\ntermine alle parti per motivare sulle ragioni che  giustificherebbero\nl\u0027assunzione  di  una  decisione  diversa  dal  precedente  del  2021\n(specificando se fosse stato impugnato), analizzare i  profili  della\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale   ed   esprimersi   sulla\nnecessita\u0027 di nominare un curatore speciale. \n    Dopo il deposito congiunto  di  una  memoria  di  parte  su  tali\nprofili, all\u0027udienza del 10 febbraio 2023, il giudice  istruttore  ha\nrimesso la causa al collegio per la decisione senza assegnazione  dei\ntermini ex art.  190  del  codice  di  procedura  civile,  stante  la\nrinuncia delle parti. \n    Con ordinanza collegiale del 24/03-03/04/2023, la causa e\u0027  stata\nrimessa in istruttoria per la nomina di un  curatore  speciale  delle\nminori e l\u0027assegnazione di un termine all\u0027Ufficio di procura  per  il\ndeposito di una memoria. \n    All\u0027udienza del 18 luglio 2024, il procuratore capo  ha  concluso\ncome indicato sopra,  la  curatrice  speciale  ha  formulato  domanda\nsubordinata di iscrizione della convenuta come padre e  la  causa  e\u0027\nstata  nuovamente  rimessa  al  collegio  per  la   decisione   senza\nassegnazione dei termini ex art. 190 del codice di procedura civile. \n2) L\u0027azione esperita \n    M. P. ha intrapreso un\u0027azione di stato  e,  nello  specifico,  ha\nchiesto la dichiarazione giudiziale di paternita\u0027, in capo a  M.  B.,\ndelle figlie V. P. e B. P. \n    Occorre, pertanto, richiamare: \n        l\u0027art. 269 del codice civile, che prevede che «La  paternita\u0027\ne la maternita\u0027 possono essere giudizialmente dichiarate nei casi  in\ncui il riconoscimento e\u0027 ammesso. La prova della paternita\u0027  e  della\nmaternita\u0027  puo\u0027  essere  data  con  ogni  mezzo.  La  maternita\u0027  e\u0027\ndimostrata provando la identita\u0027 di  colui  che  si  pretende  essere\nfiglio e di colui che fu partorito dalla donna, la  quale  si  assume\nessere madre. La sola dichiarazione della madre e la  sola  esistenza\ndi  rapporti  tra  la  madre  e  il  preteso  padre   all\u0027epoca   del\nconcepimento non costituiscono prova della paternita\u0027»; \n        l\u0027art. 250 del codice civile, che dispone che «Il figlio nato\nfuori del matrimonio puo\u0027  essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti\ndall\u0027art. 254, dal padre e  dalla  madre,  anche  se  gia\u0027  uniti  in\nmatrimonio  con  altra  persona  all\u0027epoca   del   concepimento.   Il\nriconoscimento   puo\u0027   avvenire    tanto    congiuntamente    quanto\nseparatamente. (...)». \n3) I casi gia\u0027 sottoposti al vaglio dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria e cio\u0027\nche li distingue dalla fattispecie in esame \n  3.1) Il caso della madre «solo» intenzionale \n    La Corte costituzionale - ritenuta  costituzionalmente  legittima\nla  scelta  del   legislatore   di   escludere   dalla   procreazione\nmedicalmente assistita (PMA) le coppie formate da due genitori  dello\nstesso sesso (n. 221/2019 e n.  237/2019) -  si  e\u0027  pronunciata,  in\nmerito alla pretesa,  da  parte  della  donna  componente  la  coppia\nomosessuale non partoriente ne\u0027 geneticamente legata al figlio nato a\nseguito dell\u0027accesso a tale tecnica, di  riconoscerlo,  enunciando  i\nseguenti principi: \n        sebbene la genitorialita\u0027 del nato a seguito  del  ricorso  a\ntecniche di procreazione  medicalmente  assistita  (PMA)  sia  legata\nanche   al   «consenso»    prestato    e    alla    «responsabilita\u0027»\nconseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno  deciso  di\naccedere a una tale tecnica procreativa,  occorre,  pur  sempre,  che\nquelle coinvolte nel progetto di genitorialita\u0027 cosi\u0027 condiviso siano\ncoppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso  non\npossono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente\ndisposto dall\u0027art.  5  della  legge  n.  40  del  2004.  I  parametri\ncostituzionali, europei  e  convenzionali  evocati,  cosi\u0027  come  non\nconsentono l\u0027interpretazione adeguatrice della  normativa  censurata,\nallo stesso modo  neppure,  pero\u0027,  ne  autorizzano  la  reductio  ad\nlegitimitatem, nel senso dell\u0027auspicato  riconoscimento  delle  donne\nomosessuali civilmente unite quali genitori del nato da  fecondazione\neterologa praticata dall\u0027una con il consenso  dell\u0027altra,  stante  la\nscelta del legislatore di non riferire le norme relative al  rapporto\ndi   filiazione   alle   coppie   dello    stesso    sesso;    scelta\ncostituzionalmente  legittima  perche\u0027  l\u0027aspirazione   della   madre\nintenzionale a essere genitore  non  assurge  a  livello  di  diritto\nfondamentale della persona (Corte costituzionale n. 230/2020); \n        si  rende  impellente  un  intervento  del   legislatore   in\ndirezione di  piu\u0027  penetranti  ed  estesi  contenuti  giuridici  del\nrapporto   del   minore   con   la   «madre   intenzionale»,    vista\nl\u0027insufficienza del ricorso all\u0027adozione  in  casi  particolari,  per\ncome attualmente regolata (Corte costituzionale n.32/2021). \n    Anche la Suprema Corte di cassazione ha preso posizione sul  caso\ndel minore concepito mediante l\u0027impiego di tecniche  di  procreazione\nmedicalmente assistita di tipo eterologo e nato in Italia, affermando\nl\u0027inaccoglibilita\u0027  della  domanda  di  rettificazione  dell\u0027atto  di\nnascita volta a ottenere l\u0027indicazione,  in  qualita\u0027  di  madre  del\nbambino, accanto a quella che l\u0027ha partorito,  anche  della  donna  a\ncostei legata in unione civile, poiche\u0027 in contrasto  con  l\u0027art.  4,\ncomma 3, della legge n. 40 del 2004,  che  esclude  il  ricorso  alle\npredette tecniche da parte  delle  coppie  omosessuali,  non  essendo\nconsentite, al di fuori dei  casi  previsti  dalla  legge,  forme  di\ngenitorialita\u0027  svincolate  da  un  rapporto  biologico  mediante   i\nmedesimi  strumenti  giuridici  previsti  per  il  minore  nato   nel\nmatrimonio  o  riconosciuto  (Cassazione  nn. 7668/2020,   8029/2020,\n23321/2021, 7413/2022, 22179/2022). \n  3.1.1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n    Nel caso oggetto dell\u0027odierno scrutinio, non essendo la convenuta\n«solo» una madre intenzionale, i surrichiamati principi espressi  dal\ngiudice  delle  leggi  e  dal  giudice  di  legittimita\u0027  non  recano\nargomenti a sostegno del rigetto della domanda attorea: \n        Corte costituzionale n. 230/2020, infatti, da un lato, si  e\u0027\ntrovata ad affrontare  un  caso  (quello  del  nato  da  fecondazione\neterologa  praticata  da  una  donna  omosessuale  con  il   consenso\ndell\u0027altra cui e\u0027  civilmente  unita)  dissimile  da  quello  oggetto\ndell\u0027odierno scrutinio e, dall\u0027altro, ha riconosciuto  la  scelta  di\nriservare alle coppie di sesso  diverso  le  tecniche  di  PMA  e  di\nescludere, dal rinvio che il comma 20 (1) dell\u0027art. 1 della legge  n.\n76/2016 opera alle disposizioni sul matrimonio, quelle  che  regolano\nla  paternita\u0027,  la  maternita\u0027  e   l\u0027adozione   legittimante   come\ncostituzionalmente  legittime  «perche\u0027  l\u0027aspirazione  della   madre\nintenzionale a essere genitore  non  assurge  a  livello  di  diritto\nfondamentale della  persona».  Nella  vicenda  in  esame,  viceversa,\nl\u0027interesse da tutelare e\u0027 quello del  padre  biologico  (ossia,  del\ngenitore  che  ha  fornito  il  gamete   maschile   necessario   alla\nprocreazione: cfr.  infra)  a  riconoscere  il  proprio  figlio,  che\ncertamente assurge a livello di diritto fondamentale della persona; \n        Corte costituzionale n. 32/2021, poi, che  ha  affrontato  lo\nstesso caso della precedente  pronuncia  n.  230/2020,  ha,  perfino,\nsollecitato  il  legislatore  (rilevata  «una   preoccupante   lacuna\ndell\u0027ordinamento nel garantire tutela ai minori e  ai  loro  migliori\ninteressi, a fronte di  quanto  in  forte  sintonia  affermato  dalla\ngiurisprudenza   delle   due   corti   europee,   oltre   che   dalla\ngiurisprudenza costituzionale, come necessaria permanenza dei  legami\naffettivi e familiari,  anche  se  non  biologici,  e  riconoscimento\ngiuridico  degli  stessi,  al  fine  di  conferire   certezza   nella\ncostruzione dell\u0027identita\u0027 personale»)  a  porre  impellente  rimedio\nalla condizione deteriore in cui versano i  nati  a  seguito  di  PMA\neterologa praticata da due donne  -  quindi,  ancora  una  volta,  in\nun\u0027ipotesi in cui il soggetto  che  chiede  il  riconoscimento  quale\ngenitore non ha alcun legame  biologico  con  il  nato -  rispetto  a\nquella di tutti gli altri  nati  solo  in  ragione  dell\u0027orientamento\nsessuale  delle  persone  che  hanno  posto  in  essere  il  progetto\nprocreativo; \n        Cassazione n. 8029/2020 (e le  altre  conformi),  infine,  ha\nconcluso, anch\u0027essa, per il rigetto della domanda volta a ottenere la\nformazione di un atto di nascita recante quale genitore del  bambino,\nnato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale proprio  perche\u0027,\nper l\u0027appunto,  «solo»  intenzionale  e,  pertanto,  protagonista  di\nquelle, ben diverse da quella  in  esame,  «forme  di  genitorialita\u0027\nsvincolate da un rapporto biologico ... non consentite  al  di  fuori\ndei casi previsti dalla legge». \n  3.2) Il caso della madre partoriente e  della  madre  donatrice  di\novulo \n    La sola Suprema Corte di cassazione ha affrontato anche l\u0027ipotesi\nin cui, all\u0027interno della coppia omosessuale  femminile  che  ricorre\nalla procreazione medicalmente assistita, l\u0027una abbia donato  l\u0027ovulo\ne l\u0027altra abbia condotto a termine la gravidanza con utilizzo  di  un\ngamete maschile di un terzo ignoto, affermando i seguenti principi: \n        il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato\ncivile in Italia, di un  atto  straniero,  validamente  formato,  nel\nquale risulti la nascita di un figlio  da  due  donne  a  seguito  di\nprocedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima\ndonato l\u0027ovulo e la seconda condotto  a  termine  la  gravidanza  con\nutilizzo di un gamete maschile di un terzo  ignoto,  non  contrastano\ncon l\u0027ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore  nazionale\nnon preveda o vieti il verificarsi  di  una  simile  fattispecie  sul\nterritorio  italiano,  dovendosi  avere  riguardo  al  principio,  di\nrilevanza  costituzionale  primaria,  del  superiore  interesse   del\nminore, che si sostanzia nel suo  diritto  alla  conservazione  dello\nstatus filiationis, validamente acquisito all\u0027estero. La procedura di\nmaternita\u0027 assistita tra due donne legate da un rapporto  di  coppia,\ncon donazione dell\u0027ovocita  da  parte  della  prima  e  conduzione  a\ntermine della gravidanza a opera della seconda  con  utilizzo  di  un\ngamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce  una  fattispecie\ndi maternita\u0027 surrogata o di surrogazione di maternita\u0027,  ma  integra\nun\u0027ipotesi di genitorialita\u0027  realizzata  all\u0027interno  della  coppia,\nassimilabile alla fecondazione eterologa, dalla  quale  si  distingue\nper essere il feto legato biologicamente  a  entrambe  le  donne.  La\nregola secondo cui e\u0027 madre colei che  ha  partorito,  giusta  l\u0027art.\n269, comma  3,  del  codice  civile,  non  costituisce  un  principio\nfondamentale di rango costituzionale,  sicche\u0027  e\u0027  riconoscibile  in\nItalia l\u0027atto di nascita straniero, validamente  formato,  dal  quale\nrisulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, e\u0027\nfiglio di due madri (una che l\u0027ha partorito e l\u0027altra che  ha  donato\nl\u0027ovulo), non essendo opponibile  un  principio  di  ordine  pubblico\ndesumibile dalla suddetta regola (Cassazione n. 19599/2016); \n        nel caso di minore concepita mediante l\u0027impiego  di  tecniche\ndi procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo  e  nata  in\nItalia, non e\u0027 accoglibile la domanda di rettificazione dell\u0027atto  di\nnascita volta a ottenere l\u0027indicazione in  qualita\u0027  di  madre  della\nbambina, accanto a quella che l\u0027ha partorita, anche della  donna  cui\ne\u0027 appartenuto l\u0027ovulo poi impiantato nella partoriente,  poiche\u0027  in\ncontrasto con l\u0027art. 4, comma 3, della legge  n.  40  del  2004,  che\nesclude il ricorso alle  predette  tecniche  da  parte  delle  coppie\nomosessuali, anche in presenza di un legame genetico tra il nato e la\ndonna sentimentalmente legata a colei che ha partorito (nel  caso  di\nspecie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto  da  una  coppia  di\ndonne di procedere alla rettifica dell\u0027atto di nascita  della  minore\nconcepita  con  tecniche  di  procreazione   medicalmente   assistita\nall\u0027estero e  nata  in  Italia,  con  il  consenso  della  donna  non\npartoriente  cui  apparteneva  l\u0027ovulo  che,  fecondato,  era   stato\nimpiantato nell\u0027utero della  partoriente)  (Cassazione  n. 6383/2022;\nconf. Cassazione 10844/2022 e Tribunale Arezzo 10 novembre 2022). \n  3.2. 1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n    Nel  caso  oggetto  dell\u0027odierno   scrutinio,   l\u0027apporto   della\nconvenuta non si e\u0027 «limitato» alla donazione  del  gamete  femminile\n(ovulo) necessario, ma non sufficiente, per la procreazione, rendendo\ncosi\u0027 pur sempre necessario ricorrere alla fecondazione eterologa con\napporto del gamete maschile da parte di un  soggetto  terzo  estraneo\nalla coppia: e\u0027 M. B. stessa,  infatti,  che  ha  fornito  il  gamete\nmaschile (spermatozoo)  che,  fecondato,  pur  mediante  una  pratica\nmedicalmente assistita, con  l\u0027ovulo  di  M.  P.,  ha  consentito  la\nprocreazione. In altri termini, la genitorialita\u0027 biologica e\u0027 frutto\ndi un progetto  procreativo  cui  i  componenti  della  coppia  hanno\ncontribuito  con  i  propri  rispettivi  autosufficienti   contributi\ngenetici. \n    In ogni  caso,  poi,  Cassazione  n.  6383/2022  e\u0027  giunta  alla\nconclusione sopra riportata richiamando, nella succinta  motivazione,\nl\u0027ulteriore  ostacolo  che  sarebbe  rappresentato   dall\u0027«essenziale\nrilievo secondo cui la legge nazionale si contiene nel senso che  una\nsola e\u0027 la persona che puo\u0027 essere menzionata come madre in  un  atto\ndi nascita». Neppure tale ostacolo, tuttavia,  ricorre  nel  caso  di\nspecie, per le ragioni che si espliciteranno sub 4). \n  3.3) Il caso del padre premorto fornitore del gamete maschile \n    La Suprema Corte di cassazione n. 13000/2019  ha,  infine,  avuto\nmodo di affrontare, in un\u0027unica occasione, la fattispecie del ricorso\nalla fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo  del\nseme crioconservato di colui che, dopo aver prestato,  congiuntamente\nalla moglie o alla convivente, il consenso all\u0027accesso alle  tecniche\ndi procreazione medicalmente assistita, ai sensi  dell\u0027art.  6  della\nlegge n. 40 del 2004 e senza che ne risulti la sua successiva revoca,\nsia poi deceduto prima della formazione dell\u0027embrione avendo altresi\u0027\nautorizzato, per dopo la propria morte, la  moglie  o  la  convivente\nall\u0027utilizzo suddetto, concludendo nel senso della  riferibilita\u0027  di\ntale  ipotesi  all\u0027art.  8  (2)  della  legge   n.   40   del   2004.\nNell\u0027affermare cio\u0027, ha  rilevato  che  «Qualsivoglia  considerazione\nriguardante la valutazione in termini  di  illiceita\u0027/illegittimita\u0027,\nin  Italia,  della  tecnica  di  P.M.A.   non   potrebbe   certamente\nriflettersi, in  negativo,  sul  nato  e  sull\u0027intero  complesso  dei\ndiritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza  che  si\nsia fatto ricorso all\u0027estero a P.M.A. non espressamente  disciplinata\n(o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma\nanzi impone, nel preminente interesse  dal  nato,  l\u0027applicazione  di\ntutte le disposizioni che riguardano lo stato del  figlio  venuto  al\nmondo all\u0027esito di tale  percorso,  come,  peraltro,  affermato,  con\nchiarezza, dalla Corte EDU nelle due sentenze \"gemelle\" Mennesson  c.\nFrancia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia  (26\ngiugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche  dalla  Corte\ncostituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che  (ancor  prima\ndel  sopravvenire  della  legge  n.  40  del  2004)  sottolineo\u0027   la\nnecessita\u0027 di distinguere tra la disciplina di accesso alle  tecniche\ndi P.M.A. e la doverosa, e preminente,  tutela  giuridica  del  nato,\nsignificativamente  collegata  alla  dignita\u0027  dello  stesso.   (...)\nSostanzialmente  nel  medesimo  senso,  del   resto,   si   e\u0027   gia\u0027\nesplicitamente  pronunciata  anche   questa   Suprema   Corte   nella\nfondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benche\u0027 resa in\nvicenda affatto diversa da quella oggi in  esame),  secondo  cui  \"le\nconseguenze della violazione delle prescrizioni e dei  divieti  posti\ndalla legge n. 40 del 2004 imputabile agli  adulti  che  hanno  fatto\nricorso ad una pratica fecondativa illegale  in  Italia  non  possono\nricadere su chi e\u0027 nato\", di cio\u0027 essendosi mostrato  consapevole  lo\nstesso legislatore, il quale, all\u0027art. 9, comma 1, ha  previsto  che,\nin caso di  ricorso  a  tecniche  (allora  vietate)  di  procreazione\nmedicalmente assistita addirittura di tipo  eterologo  (nel  caso  di\nspecie, invece, si e\u0027 in presenza, pacificamente, di una fecondazione\nomologa, sebbene post mortem), il coniuge o  convivente  consenziente\nnon possa esercitare l\u0027azione di  disconoscimento  della  paternita\u0027,\nne\u0027 impugnare il riconoscimento per  difetto  di  veridicita\u0027  (cfr.,\nsostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cassazione n.\n14878 del 2017)». \n  3.3. 1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n    Nel  caso  oggetto  dell\u0027odierno  scrutinio,  a  ricorrere   alla\nfecondazione omologa mediante procreazione medicalmente assistita non\ne\u0027 stata una coppia eterosessuale. \n    Cio\u0027 determina, come si vedra\u0027 in seguito, un  contrasto  con  la\ndisposizione di legge qui censurata (art. 5, legge n. 40/2004) e pone\nl\u0027interrogativo  se  questa  sola   differenza -   a   fronte   della\ncomplementarita\u0027 biologica dei componenti della coppia -  giustifichi\nun trattamento diverso e, nello  specifico,  deteriore  della  coppia\nomosessuale rispetto alla coppia eterosessuale o, piuttosto,  non  lo\ngiustifichi,  non  potendo  impedire,  al  genitore  che  ha  fornito\nl\u0027indispensabile contributo biologico maschile alla procreazione -  a\nprescindere dall\u0027irrilevante circostanza di quale sia il suo  attuale\nsesso (cfr. infra) -, di riconoscere il nuovo nato. \n    Ed e\u0027 la stessa Cassazione n. 13000/2019 a  fornire  argomenti  a\nsostegno della seconda scelta interpretativa,  che  «si  fonda  sulla\nrilevanza che assume la discendenza biologica ... tra l\u0027uomo  che  ha\ncomunque  espresso  un  consenso  alle   tecniche   di   procreazione\nmedicalmente assistita,  altresi\u0027  autorizzando  l\u0027utilizzazione  del\nproprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, e il nato, e\nprescinde, pertanto, da ogni considerazione del  tempo  in  cui  sono\navvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella\nconcreta fattispecie, non potendosi  riflettere  sul  nato  eventuali\nresponsabilita\u0027 dei genitori e/o dei medici che hanno  assecondato  i\nloro progetto) e la nascita (...) l\u0027interesse del nato, nella specie,\ne\u0027  quello  di  acquisire  rapidamente  la  certezza  della   propria\ndiscendenza bi-genitoriale,  elemento  di  primaria  rilevanza  nella\ncostruzione della propria identita\u0027». \n4) L\u0027inquadramento del caso in esame e i tentativi di interpretazione\ncostituzionalmente conforme \n    Si legge, nel gia\u0027 citato decreto del 3 marzo 2021 pronunciato da\nquesto ufficio giudiziario, che «Ad oggi l\u0027art. 250 del codice civile\n...,  nell\u0027individuare  le   modalita\u0027   con   cui   possono   essere\nriconosciuti  i  figli  nati  fuori  dal  matrimonio,   fa   espresso\nriferimento ai termini madre e padre, presupponendo una diversita\u0027 di\ngenere dei due soggetti ed una corrispondenza tra il sesso  femminile\ndi colei che si dichiara essere madre e il sesso  maschile  di  colui\nche si dichiara essere padre del minore. Allo stato, dunque,  non  e\u0027\nconsentito dal nostro ordinamento che un soggetto di sesso  femminile\npossa essere indicato quale padre all\u0027interno di un atto di nascita». \n    Si tratta di osservazione che questo collegio  ritiene  di  dover\nmeglio circoscrivere. \n    E\u0027 vero, da un punto di vista normativo,  che  gli  articoli  250\n(Riconoscimento) e 269  (Dichiarazione  giudiziale  di  paternita\u0027  e\nmaternita\u0027) del codice civile fanno esplicito riferimento alla  madre\ne al padre e che si rinvengono riferimenti alla madre  nell\u0027art.  30,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 (Dichiarazione di\nnascita)  (3) e un riferimento al padre  nell\u0027art.  44,  decreto  del\nPresidente  della  Repubblica   n.   396/2000   (Riconoscimento   del\nnascituro). \n    E\u0027, altresi\u0027, vero, da un  punto  di  vista  biologico,  che,  al\nmomento del concepimento, non puo\u0027 non esservi corrispondenza tra  la\nmadre e il genere sessuale femminile, da una parte, e tra il padre  e\nil genere sessuale maschile, dall\u0027altra: - quanto alla madre, perche\u0027\nsi assume esserlo la donna che ha partorito (art. 269, comma  3,  del\ncodice civile); -  quanto  al  padre,  perche\u0027  e\u0027  il  genitore  che\nfornisce il gamete maschile. \n    Sotto  questa  prospettiva,  il  caso  in  esame   non   presenta\nparticolarita\u0027, nel  senso  che  non  rappresenta  un\u0027eccezione  alla\nderivazione  biologica   della   genitorialita\u0027:   -   l\u0027attrice   e\u0027\nindiscutibilmente madre, in quanto ha partorito le proprie figlie;  -\nla  convenuta  chiede  sia  dichiarata  giudizialmente   la   propria\ngenitorialita\u0027, in quanto ha fornito il  gamete  maschile  necessario\nalla procreazione. \n    Cio\u0027 che occorre chiedersi, allora,  e\u0027  se  vi  sia  un  qualche\nindice normativo che impone che tale corrispondenza  debba  permanere\nanche al momento del riconoscimento, cosi\u0027 impedendo al genitore  che\nha fornito il proprio apporto maschile alla  nascita  del  figlio  di\nottenere il riconoscimento della propria paternita\u0027 per il solo fatto\ndi avere ottenuto la rettificazione di sesso da maschile a femminile;\nin altri termini, se l\u0027impianto legislativo vieti che sia  dichiarata\ngiudizialmente la paternita\u0027 di un genitore solo  perche\u0027  (divenuta)\ndi sesso femminile. \n    La  risposta  che  questo  collegio  ritiene  di  dare   a   tale\ninterrogativo e\u0027 negativa, non rinvenendosi alcun indice normativo da\ncui ricavare, implicitamente o esplicitamente, tale divieto. \n    Le norme citate, d\u0027altro canto, disciplinano le condizioni per il\nriconoscimento dei figli (nati fuori del matrimonio) e, pertanto, non\nhanno la funzione di connotare il genere sessuale di appartenenza dei\ngenitori. Funzione che non assume neppure l\u0027atto di nascita,  tant\u0027e\u0027\nche l\u0027art. 29, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  496/2000\n(Atto di nascita), che si esprime  con  il  piu\u0027  neutro  termine  di\ngenitori,  prevede  che   riporti,   dei   genitori,   solamente   le\ngeneralita\u0027, la  cittadinanza  e  la  residenza,  ma  non  il  sesso,\nelemento essenziale solo rispetto al bambino. \n    Quanto sin qui argomentato permette  di  pervenire  a  una  prima\ncoppia di conclusioni: \n        la convenuta non puo\u0027 assumere la qualifica di madre, poiche\u0027\nnon e\u0027 (ne\u0027) il genitore che ha partorito le figlie (ne\u0027 il  genitore\nche ha donato il gamete femminile); \n        non  v\u0027e\u0027  alcuna  contraddizione  logica -  e,  va  da  se\u0027,\ntantomeno un dato normativo ostativo o una violazione  dell\u0027identita\u0027\ndi genere o dell\u0027art. 5, legge n. 164/1982 (4)  -  nell\u0027iscrivere  la\nconvenuta M. B. quale padre delle figlie, poiche\u0027 tale definizione si\nlimita a rappresentarla quale genitore che ha fornito  il  contributo\nmaschile necessario alla procreazione.  E,  d\u0027altro  canto,  questa -\nche, tra l\u0027altro, esclude che si ponga  l\u0027ostacolo  costituito  dalla\n«attuale  impossibilita\u0027  di  indicare  due  madri  unite  civilmente\nnell\u0027atto di nascita formato  in  Italia»  (Corte  costituzionale  n.\n230/2020) - e\u0027 l\u0027unica interpretazione  costituzionalmente  orientata\nche puo\u0027 darsi alla normativa sulla formazione degli atti dello stato\ncivile e a quella codicistica in materia di riconoscimento dei  figli\nnati fuori dal  matrimonio,  pena  l\u0027impossibilita\u0027  di  tutelare  il\ndiritto del genitore biologico di riconoscere il  proprio  figlio  e,\nsoprattutto, il diritto del figlio alla bi-genitorialita\u0027. \n    Tale prima coppia  di  conclusioni,  tuttavia,  non  permette  di\naccogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di  paternita\u0027,  in\ncapo a M. B., di V. e B. P. \n    Osta,   infatti,   a   tale   soluzione,    in    primo    luogo,\nl\u0027impossibilita\u0027 -   gia\u0027   ripetutamente   segnalata   dalla   Corte\ncostituzionale (n. 221/2019 (5) , n. 237/2019 (6) e n.  230/2020  (7)\n) - di operare  un\u0027interpretazione  adeguatrice  anche  dell\u0027art.  5,\nlegge n. 40/2004 (Requisiti soggettivi) tale da permettere pure  alle\ncoppie omosessuali (quale gia\u0027 era,  quando  ha  fatto  ricorso  alla\nprocreazione medicalmente assistita, quella  composta  da  attrice  e\nconvenuta)  l\u0027accesso  alle   tecniche   ivi   disciplinate,   stante\nl\u0027inequivocita\u0027 del suo  tenore  letterale  («Fermo  restando  quanto\nstabilito dall\u0027art. 4, comma 1, possono  accedere  alle  tecniche  di\nprocreazione medicalmente assistita coppie di  maggiorenni  di  sesso\ndiverso, coniugate o  conviventi,  in  eta\u0027  potenzialmente  fertile,\nentrambi viventi»). \n    Ne\u0027 puo\u0027 soccorrere l\u0027istituto dell\u0027adozione in casi  particolari\nai sensi dell\u0027art. 44, comma 1, lettera d), della legge  n.  184  del\n1983. E, infatti: \n        non e\u0027 possibile ricorrervi nel caso in esame, poiche\u0027 sia la\nSuprema Corte di cassazione (8) sia la Corte  costituzionale  (9)  ne\nhanno affermato l\u0027applicabilita\u0027 alle sole ipotesi, ancora una volta,\ndi madre meramente intenzionale, allo scopo di riconoscere il  legame\ndi fatto con il partner del genitore genetico, opzione interpretativa\nnecessitata dal disposto dell\u0027art. 293 del codice  civile  («I  figli\nnon possono essere adottati dai loro genitori»), con  la  conseguenza\nche, nel caso in esame, non solo l\u0027ordinamento non sarebbe  in  grado\ndi soddisfare la legittima aspirazione della convenuta a  riconoscere\nle figlie di  cui  e\u0027  genitore  biologico,  ma  ne  comprometterebbe\nirrimediabilmente ogni aspettativa di instaurare con esse un rapporto\ngiuridicamente tutelato; \n        anche qualora la  Corte  costituzionale  ritenesse  possibile\nricorrervi (10) ,  va  richiamata  la  condivisibile  opinione  dalla\nstessa  gia\u0027  espressa  secondo  cui  tale  istituto -  che  prevede,\ncomunque,  la  necessita\u0027  dell\u0027assenso   da   parte   del   genitore\nbiologico/legale - risulta insufficiente, persino nei casi in cui non\nvi  sia  un  legame  genetico  che  lega  adottante  e  adottando,  a\nscongiurare la circostanza che i  nati  a  seguito  di  PMA,  persino\neterologa,  praticata  da  due  donne  «versano  in  una   condizione\ndeteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in  ragione\ndell\u0027orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il\nprogetto procreativo» (Corte costituzionale n. 32/2021). \n5) La rilevanza della questione \n    Si e\u0027 spiegato, al punto precedente, perche\u0027 si ritiene infondata\nla domanda - formulata in via principale  dall\u0027attrice  e  cui  hanno\naderito  la  convenuta  e  la  curatrice  speciale  dei  minori -  di\ndichiarazione giudiziale di maternita\u0027 in favore della convenuta. \n    Rientra, tuttavia, nel  thema  decidendum  anche  la  domanda  di\ndichiarazione giudiziale di paternita\u0027 in favore della convenuta, per\nle seguenti ragioni: a) perche\u0027 l\u0027attrice (e, allo  stesso  modo,  la\nconvenuta e la curatrice speciale) ha chiesto, in via subordinata, il\nriconoscimento della convenuta come  genitore  e -  premesso  che  la\ndichiarazione  giudiziale  deve  essere,  per   il   chiaro   dettato\nnormativo, di maternita\u0027 o di  paternita\u0027 -  la  decisione  su  quale\nstatus  attribuire  alla  convenuta  attiene  a  una   questione   di\nqualificazione giuridica  spettante  al  giudice  (cfr.,  ex  multis,\nCassazione n. 10402/2024), a prescindere dalle «preferenze»  espresse\ndalle parti (cfr. verbale d\u0027udienza del 18 luglio 2024);  b)  perche\u0027\nla curatrice  speciale  l\u0027ha  espressamente  e  tempestivamente  (11)\nformulata nel corso dell\u0027ultima udienza. \n    Ebbene, la questione che si sottopone alla Corte e\u0027 rilevante nel\npresente giudizio perche\u0027 l\u0027attuale formulazione dell\u0027art.  5,  legge\nn. 40/2004 - per come interpretata dal diritto vivente (Cassazione n.\n6383/2022) -, impedendo a (tutte) le coppie omosessuali  di  accedere\nalle  tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita,  osta   al\nriconoscimento del figlio nato fuori  dal  matrimonio  da  parte  del\ncomponente della coppia che ha fornito il proprio contributo genetico\nmaschile alla procreazione (12) , complementare a quello della madre,\ne, pertanto, conseguentemente, all\u0027accoglimento della domanda attorea\ndi dichiarazione giudiziale della genitorialita\u0027, possibile solo «nei\ncasi in cui il riconoscimento e\u0027 ammesso» (art.  269,  comma  1,  del\ncodice civile.). \n    Considerato che la norma censurata deve (ancora) essere applicata\nper la soluzione della controversia e che un\u0027eventuale  pronuncia  di\naccoglimento della Corte influirebbe sul  giudizio,  deve,  pertanto,\nconcludersi che questo non  puo\u0027  essere  definito  indipendentemente\ndalla risoluzione della questione. \n6)  Le   disposizioni   della   legge   viziate   da   illegittimita\u0027\ncostituzionale (oggetto), le disposizioni della Costituzione  che  si\nassumono violate (parametro) e il petitum \n    Gli articoli 5 (13) e 12 (14) , commi 2, 9 e 10, della  legge  n.\n40/2004 - nella parte in cui, limitando l\u0027accesso  alle  tecniche  di\nprocreazione medicalmente assistita alle sole «coppie [...] di  sesso\ndiverso», impediscono che vi possa ricorrere una  coppia  formata  da\ncomponenti  dello  stesso  sesso  allo   scopo   di   consentire   la\nfecondazione  omologa  tra  il  gamete  maschile  di  uno   di   essi\n(crioconservato  prima  della  rettificazione  dell\u0027attribuzione   di\nsesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e\nil gamete femminile dell\u0027altro e sanzionano,  di  riflesso,  chiunque\napplichi tali tecniche «a coppie [...]  composte  da  soggetti  dello\nstesso  sesso» -  vanno  dichiarate  costituzionalmente   illegittime\nperche\u0027 violano le seguenti disposizioni costituzionali: \n          a) art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i  diritti\ninviolabili dell\u0027uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali\nove si svolge la  sua  personalita\u0027,  e  richiede  l\u0027adempimento  dei\ndoveri inderogabili di solidarieta\u0027 politica, economica e  sociale»),\npoiche\u0027 non garantiscono ne\u0027 il diritto  fondamentale  dell\u0027individuo\nalla  genitorialita\u0027,  essendo  indubitabile  che  l\u0027aspirazione  del\ngenitore biologico a essere riconosciuto come tale assurge a  livello\ndi diritto fondamentale  della  persona  (cfr.,  a  contrario,  Corte\ncostituzionale   n.   230/2020),   ne\u0027   il   diritto    fondamentale\ndell\u0027individuo all\u0027identita\u0027 di genere (cfr. Corte costituzionale nn.\n161/1985, 561/1987 e 180/2017), discriminandolo per la scelta operata\n(cfr. b) ii)); \n        b) art. 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignita\u0027  sociale  e\nsono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,\ndi  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni\npersonali e  sociali.  E\u0027  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli\nostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando  di  fatto  la\nliberta\u0027 e l\u0027eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo\ndella  persona  umana  e  l\u0027effettiva  partecipazione  di   tutti   i\nlavoratori  all\u0027organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del\nPaese»),  per  due  motivi:  i)  perche\u0027  discriminano   una   coppia\nomosessuale  che  abbia  fatto  ricorso  alla  fecondazione   omologa\nrispetto alla paragonabile situazione  di  una  coppia  eterosessuale\n(cfr. 3.3. 1) e, a contrario, Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,\nsentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois  contro  Francia);  ii)  perche\u0027\ndiscriminano la scelta del convenuto di procedere alla rettificazione\ndell\u0027attribuzione  di  sesso,  per   di   piu\u0027   attribuendo   valore\ndeterminante al momento in  cui  tale  scelta  e\u0027  stata  presa  (se,\ninfatti, il convenuto avesse ottenuto la rettifica  dopo  la  nascita\ndelle figlie, la sua  originaria  qualifica  di  padre,  riconosciuta\ndall\u0027ordinamento, non  potrebbe  essere  in  alcun  modo  rimessa  in\ndiscussione a seguito della mutata attribuzione di sesso); \n        c) art. 31, secondo  comma  («La  Repubblica  (...)  Protegge\n(...) l\u0027infanzia (...),  favorendo  gli  istituti  necessari  a  tale\nscopo»), poiche\u0027 la tutela della filiazione e il conseguente  diritto\ndei  figli   alla   bi-genitorialita\u0027   sarebbero   irrimediabilmente\npregiudicati dal rigetto della pretesa del loro unico padre biologico\ndi riconoscerli, lasciandoli, cosi\u0027,  esposti  a  una  situazione  di\nincertezza  giuridica  nelle  relazioni  sociali  quanto  alla   loro\nidentita\u0027 personale; \n        d) art. 32, primo comma («La Repubblica tutela la salute come\nfondamentale diritto dell\u0027individuo e interesse della  collettivita\u0027,\ne  garantisce  cure  gratuite  agli   indigenti.   (...)»),   poiche\u0027\nl\u0027impossibilita\u0027 di formare una famiglia con figli assieme al proprio\npartner, nonostante  la  complementarita\u0027  biologica  dei  rispettivi\napporti procreativi, e\u0027 in grado di nuocere alla  salute  psicofisica\ndella coppia, oltreche\u0027 dei figli; \n        e)  art.  117,  primo  comma  («La  potesta\u0027  legislativa  e\u0027\nesercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (...)»),\ne i seguenti parametri interposti: \n          articoli 8  (15)  e  14   (16)  della  Convenzione  per  la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\n(CEDU), per le ragioni gia\u0027 indicate sub a), b) e c), considerato che\n«La Corte EDU ha ripetutamente ricondotto all\u0027art. 8 CEDU la garanzia\ndi legami affettivi stabili con chi,  indipendentemente  dal  vincolo\nbiologico,  abbia  in  concreto  svolto  una  funzione   genitoriale,\nprendendosi cura del minore per un lasso  di  tempo  sufficientemente\nampio (Corte  EDU,  sezione  prima,  sentenza  del  16  luglio  2015,\nNazarenko contro Russia, paragrafo  66).  Ha  inoltre  assimilato  al\nrapporto di filiazione il legame esistente tra la madre  d\u0027intenzione\ne la figlia nata per procreazione assistita, cui  si  era  sottoposta\nl\u0027allora  partner  (legame  che  \"tient  donc,  de  facto,  du   lien\nparent-enfant\"), coerentemente con la nozione di \"vita familiare\"  di\ncui al medesimo art. 8 CEDU (Corte EDU, sezione quinta,  sentenza  12\nnovembre   2020,   Honner   contro   Francia,   paragrafo   51).   La\nconsiderazione che la tutela  del  preminente  interesse  del  minore\ncomprende  la  garanzia  del  suo  diritto  all\u0027identita\u0027  affettiva,\nrelazionale, sociale, fondato sulla stabilita\u0027 dei rapporti familiari\ne di cura e sul loro riconoscimento giuridico e\u0027, inoltre, al  centro\ndelle stesse pronunce \"gemelle\" (Corte EDU, sezione quinta,  sentenze\n26 giugno 2014, Mennesson contro Francia e Labassee contro  Francia),\nrichiamate dall\u0027odierno rimettente. In esse la Corte EDU ha ravvisato\nla violazione del diritto alla vita privata del  minore  nel  mancato\nriconoscimento del legame di  filiazione  tra  lo  stesso,  concepito\nall\u0027estero ricorrendo alla specifica tecnica  della  surrogazione  di\nmaternita\u0027, e i  genitori  intenzionali,  proprio  in  considerazione\ndell\u0027incidenza  del  rapporto   di   filiazione   sulla   costruzione\ndell\u0027identita\u0027 personale (Corte  EDU,  sezione  quinta,  sentenze  26\ngiugno 2014, Mennesson  contro  Francia,  paragrafo  96,  e  Labassee\ncontro  Francia,  paragrafo  75).  Tale  indirizzo -  confermato   da\nsuccessive  pronunce  (fra  le  altre,  Corte  EDU,  sezione  quinta,\nsentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia) che hanno  richiamato  il\nparere consultivo reso, ai sensi del protocollo n.  16,  dalla  Corte\nEDU, grande camera, il 10 aprile 2019, relativo al riconoscimento nel\ndiritto interno di un rapporto di filiazione tra un  minore  nato  da\nuna  gestazione  per  altri  effettuata   all\u0027estero   e   la   madre\nintenzionale, richiesto dalla Corte di  cassazione  francese -  fonda\nproprio nell\u0027art. 8  CEDU  l\u0027obbligo  degli  Stati  di  prevedere  il\nriconoscimento legale del legame di filiazione  tra  il  minore  e  i\ngenitori intenzionali» (Corte costituzionale n. 32/2021). Se, dunque,\ntali principi sono stati affermati dalla Corte EDU (17)  persino  con\nriguardo al caso del genitore «solo» intenzionale  (cfr.  3.1)),  non\npossono che valere a fortiori nella fattispecie oggetto  dell\u0027odierno\nscrutinio; \n          articoli 2 (18) , paragrafo 1, 17 (19) , 23 (20) e 26  (21)\ndel Patto internazionale relativo ai diritti civili  e  politici,  in\ntema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto  della  vita\nprivata e familiare, per gli stessi motivi; \n          articoli 2 (22) , 3 (23) e 9  (24)  della  Convenzione  sui\ndiritti del fanciullo, firmata  a  New  York  il  20  novembre  1989,\nratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio  1991,  n.  176,  che\nimpone agli  Stati  aderenti  l\u0027obbligo  di  rendere  effettivi  tali\ndiritti e di garantire la stabilita\u0027 dei legami e delle relazioni del\nminore in riferimento a tutte le persone con cui  quest\u0027ultimo  abbia\ninstaurato un rapporto personale stretto, persino in  assenza  di  un\nlegame biologico. \n7) Le conseguenze dell\u0027accoglimento della questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale \n    Resta solo da osservare come,  dall\u0027accoglimento  della  presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, che appare  tutt\u0027altro  che\nmanifestamente  infondata  per  le  ragioni  sinora  enunciate,   non\nderiverebbero  quelle  conseguenze  particolarmente  dirompenti  gia\u0027\nritenute dal giudice delle leggi - nell\u0027analizzare i diversi casi  di\nmadre solo intenzionale di cui gia\u0027 s\u0027e\u0027 detto - come riservate  alla\ndiscrezionalita\u0027 di cui il legislatore fruisce in subiecta materia e,\nin particolare: \n        non si estenderebbe «la fecondazione  eterologa  (...)  anche\nall\u0027\"infertilita\u0027 sociale\", o \"relazionale\", fisiologicamente propria\ndella   coppia   omosessuale   femminile,   conseguente   alla    non\ncomplementarita\u0027   biologica   delle    loro    componenti»    (Corte\ncostituzionale  n.  221/2019),  poiche\u0027,  nel  caso  in   esame,   la\nfecondazione praticata e\u0027 omologa e i componenti  della  coppia,  per\nquanto a oggi appartenenti al medesimo  genere  sessuale,  risultano,\ngrazie alla crioconservazione  del  gamete  maschile,  biologicamente\ncomplementari; \n        non si renderebbe la PMA «una modalita\u0027 di realizzazione  del\n\"desiderio  di  genitorialita\u0027\"   alternativa   ed   equivalente   al\nconcepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione  degli\ninteressati» (Corte costituzionale n. 221/2019), ma ci si limiterebbe\na permettere a una coppia, in origine  eterosessuale,  di  realizzare\nl\u0027originario progetto di  genitorialita\u0027  reso  impraticabile,  senza\nquella tecnica, in ragione della scelta - libera e legittima - di uno\ndei suoi componenti di ottenere la  rettificazione  dell\u0027attribuzione\ndi sesso; \n        non si determinerebbe, per la sua limitata portata, come gia\u0027\nchiarita,  «la  diretta  sconfessione,   sul   piano   della   tenuta\ncostituzionale,  di  entrambe  le  idee  guida  sottese  al   sistema\ndelineato  dal  legislatore  del  2004,  con  potenziali  effetti  di\nricaduta sull\u0027intera  platea  delle  ulteriori  posizioni  soggettive\nattualmente escluse dalle pratiche riproduttive»  ne\u0027  si  porrebbero\n«interrogativi  particolarmente  delicati  quanto  alla  sorte  delle\ncoppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili -  in\npunto di  diritto  alla  genitorialita\u0027 -  richiederebbe,  come  gia\u0027\naccennato, che venga meno, almeno a certe condizioni, il  divieto  di\nmaternita\u0027 surrogata)» (Corte costituzionale n. 221/2019); \n        non  si   implementerebbero,   infine,   «integrazioni   alla\ndisciplina vigente (...) protese a colmare un vuoto di tutela in  una\nmateria caratterizzata da  ampia  discrezionalita\u0027  del  legislatore»\n(Corte costituzionale n. 32/2021),  non  potendo  rientrare  in  tale\ndiscrezionalita\u0027 la scelta di  negare  (tanto  al  figlio  quanto  al\ngenitore) il riconoscimento di una genitorialita\u0027 biologica frutto di\nun  progetto  procreativo  cui  i  componenti  della   coppia   hanno\ncontribuito  con  i  propri  rispettivi  autosufficienti   contributi\ngenetici, in  quanto  arbitraria  e  irragionevole,  poiche\u0027  fondata\nesclusivamente sulla sopravvenuta rettificazione dell\u0027attribuzione di\nsesso da parte di uno dei  suoi  componenti  (istituto  tutelato  dal\nlegislatore (25) ai sensi  della  legge  n.  164/1982)  e  sulla  sua\nconseguente appartenenza al medesimo genere sessuale dell\u0027altro. \n    In altri termini, e in conclusione,  non  si  chiede  alla  Corte\ncostituzionale, come nei precedenti citati, di sconfessare  l\u0027opzione\nlegislativa secondo cui madre puo\u0027 essere solo uno dei  due  genitori\ne, nello specifico, quello che ha  partorito  il  figlio,  bensi\u0027  di\ndichiarare costituzionalmente illegittima  l\u0027impossibilita\u0027,  per  il\ngenitore che ha fornito il contributo maschile alla procreazione,  di\nessere riconosciuto come padre, pur essendo  nel  frattempo  divenuto\ndonna come consentitogli dall\u0027ordinamento, in  ragione  del  ricorso,\ninsieme all\u0027altro partner di una coppia (divenuta) omosessuale, a una\nfecondazione omologa mediante  procreazione  medicalmente  assistita.\nNon l\u0027adozione di una pronuncia c.d. manipolativa di sistema, dunque,\nma l\u0027affermazione dell\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata. \n\n(1) «Al solo fine  di  assicurare  l\u0027effettivita\u0027  della  tutela  dei\n    diritti  e  il  pieno  adempimento   degli   obblighi   derivanti\n    dall\u0027unione  civile  tra   persone   dello   stesso   sesso,   le\n    disposizioni che si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni\n    contenenti le parole \"coniuge\", \"coniugi\" o termini  equivalenti,\n    ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di  legge,\n    nei regolamenti nonche\u0027 negli atti amministrativi e nei contratti\n    collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti  dell\u0027unione\n    civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui  al\n    periodo precedente non si applica alle norme  del  codice  civile\n    non richiamate espressamente nella presente legge,  nonche\u0027  alle\n    disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo\n    quanto previsto e consentito in materia di adozione  dalle  norme\n    vigenti». \n\n(2) «I  nati  a   seguito   dell\u0027applicazione   delle   tecniche   di\n    procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli o  di\n    figli riconosciuti della coppia che ha espresso  la  volonta\u0027  di\n    ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell\u0027art. 6». \n\n(3) Ai soli fini della volonta\u0027 di non essere nominata (primo  comma)\n    e  alla  determinazione  del  comune  presso   cui   rendere   la\n    dichiarazione di nascita (settimo e ottavo comma). \n\n(4) «Le attestazioni di stato civile riferite a persona  della  quale\n    sia stata giudizialmente rettificata l\u0027attribuzione di sesso sono\n    rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome».  \n\n(5) «Entrambi i giudici rimettenti escludono la praticabilita\u0027 di una\n    interpretazione  conforme  a  Costituzione   delle   disposizioni\n    censurate, ritenendo che una simile operazione ermeneutica  trovi\n    un  insormontabile   ostacolo   nell\u0027univoco   tenore   letterale\n    dell\u0027enunciato   normativo.   L\u0027affermazione   appare   corretta.\n    Stabilendo che alle tecniche di PMA possano accedere solo  coppie\n    formate da persone \"di  sesso  diverso\"  (art.  5)  e  prevedendo\n    sanzioni amministrative a carico  di  chi  le  applica  a  coppie\n    \"composte da soggetti dello stesso sesso\"(art. 12, comma  2),  la\n    legge n. 40 del 2004 nega in modo puntuale e inequivocabile  alle\n    coppie omosessuali la fruizione delle tecniche considerate. Cio\u0027,\n    peraltro, in piena sintonia  con  l\u0027ispirazione  di  fondo  della\n    legge stessa, sulla quale si portera\u0027 presto l\u0027attenzione. Opera,\n    dunque, il principio - ripetutamente affermato da questa  Corte -\n    secondo il quale l\u0027onere di interpretazione conforme viene  meno,\n    lasciando il passo all\u0027incidente di costituzionalita\u0027,  allorche\u0027\n    il  tenore  letterale  della  disposizione  non   consenta   tale\n    interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2019, n. 268  e\n    n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016;  ordinanza  n.  207  del\n    2018)». \n\n(6) «Per quanto espressamente disposto  dall\u0027art.  5  della  predetta\n    legge n. 40 del 2004, le coppie dello stesso  sesso  non  possono\n    accedere alle tecniche  di  PMA.  (...)  Ad  opposte  conclusioni\n    neppure puo\u0027 poi condurre la successiva legge 20 maggio 2016,  n.\n    76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso\n    sesso e disciplina delle convivenze), che - pur  riconoscendo  la\n    dignita\u0027 sociale e giuridica  delle  coppie  formate  da  persone\n    dello stesso sesso - non consente, comunque, la  filiazione,  sia\n    adottiva che per fecondazione  assistita,  in  loro  favore.  Dal\n    rinvio che il comma 20 dell\u0027art. 1  di  detta  legge  opera  alle\n    disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia)\n    restano,  infatti,  escluse,  perche\u0027  non  richiamate,   quelle,\n    appunto, che regolano la paternita\u0027, la maternita\u0027  e  l\u0027adozione\n    legittimante». \n\n(7) «(...) occorre pur sempre che quelle coinvolte  nel  progetto  di\n    genitorialita\u0027 cosi\u0027 condiviso siano coppie \"di  sesso  diverso\",\n    atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere,  in\n    Italia, alle tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita.\n    Tanto e\u0027 espressamente disposto dall\u0027art. 5 della citata legge n.\n    40 del 2004: norma della quale non e\u0027 possibile l\u0027interpretazione\n    adeguatrice pretesa dalle ricorrenti medesime». \n\n(8) Cassazione n. 22179/2022  e  Cassazione  SS.UU.  38162/2022:  «Il\n    minore nato all\u0027estero mediante il ricorso alla  surrogazione  di\n    maternita\u0027 ha un diritto fondamentale  al  riconoscimento,  anche\n    giuridico, del legame  sorto  in  forza  del  rapporto  affettivo\n    instaurato e vissuto con il genitore d\u0027intenzione; tale  esigenza\n    e\u0027  garantita  attraverso  l\u0027istituto   dell\u0027adozione   in   casi\n    particolari, ai sensi dell\u0027art. 44, comma  1,  lettera  d)  della\n    legge  n.  184  del  1983   che,   allo   stato   dell\u0027evoluzione\n    dell\u0027ordinamento, rappresenta lo strumento che  consente,  da  un\n    lato, di conseguire lo  \"status\"  di  figlio  e,  dall\u0027altro,  di\n    riconoscere giuridicamente il legame di fatto  con  il  \"partner\"\n    del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno  procreativo\n    concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita»;\n    Cassazione n. 25436/2023: «L\u0027adozione  in  casi  particolari,  ex\n    art. 44, comma 1,  lettera  d)  della  legge  n.  184  del  1983,\n    rappresenta lo strumento che consente al minore, nato in  Italia,\n    a  seguito  di  procreazione  medicalmente   assistita   compiuta\n    all\u0027estero da coppia omoaffettiva, di conseguire lo  \"status\"  di\n    figlio e di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con  il\n    genitore d\u0027intenzione; ne consegue che il dissenso  del  genitore\n    biologico all\u0027adozione da parte del genitore sociale deve  essere\n    valutato  esclusivamente  sotto  il  profilo  della   conformita\u0027\n    all\u0027interesse del minore, con particolare riferimento al progetto\n    genitoriale comune, alla cura e all\u0027accudimento svolto in  comune\n    dalla coppia, per un congruo periodo». \n\n(9) Corte costituzionale n. 230/2020:  «(...)  la  giurisprudenza  ha\n    gia\u0027 preso in considerazione l\u0027interesse in questione, ammettendo\n    l\u0027adozione cosiddetta non  legittimante  in  favore  del  partner\n    dello stesso sesso del genitore biologico del  minore,  ai  sensi\n    dell\u0027art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983,  n.\n    184 (Diritto del minore ad una famiglia). In questa  chiave,  \"si\n    esclude che una valutazione negativa  circa  la  sussistenza  del\n    requisito dell\u0027interesse del minore possa fondarsi esclusivamente\n    sull\u0027orientamento sessuale del richiedente l\u0027adozione e  del  suo\n    partner,  non  incidendo  l\u0027orientamento  sessuale  della  coppia\n    sull\u0027idoneita\u0027      dell\u0027individuo      all\u0027assunzione      della\n    responsabilita\u0027 genitoriale (Corte di cassazione,  sezione  prima\n    civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)\" (sentenza n. 221  del\n    2019). Una diversa tutela del miglior interesse  del  minore,  in\n    direzione di piu\u0027 penetranti ed estesi  contenuti  giuridici  del\n    suo rapporto con la  \"madre  intenzionale\",  che  ne  attenui  il\n    divario tra realta\u0027 fattuale e realta\u0027 legale, e\u0027 ben  possibile,\n    ma le forme per attuarla attengono, ancora una  volta,  al  piano\n    delle opzioni rimesse  alla  discrezionalita\u0027  del  legislatore»;\n    Corte costituzionale 32/2021 (cfr. infra). \n\n(10) Come affermato, sinora,  da  Cassazione  6383/2022  e  da  Corte\n     europea dei diritti dell\u0027uomo, sentenza 22 giugno 2023,  ...  ed\n     altri  c.  Italia,  ma  in   casi   significativamente   diversi\n     dall\u0027odierno:  quello  affrontato  dalla  Corte  di  cassazione,\n     analogo al caso analizzato sub  3.2);  quello  affrontato  dalla\n     Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, analogo al caso  analizzato\n     sub 3.1). \n\n(11) Ex art. 183, comma 5, del codice di  procedura  civile.,  stante\n     che per la curatrice  speciale  quella  rappresentava  la  prima\n     udienza successiva alla sua costituzione. \n\n(12) Circostanza che puo\u0027 dirsi  provata  sulla  base  dei  documenti\n     prodotti  dall\u0027attrice  sub  6-7-10-13,  senza  che   si   renda\n     necessario l\u0027espletamento di una CTU genetica. \n\n(13) «Fermo restando quanto stabilito dall\u0027art. 4, comma  1,  possono\n     accedere alle tecniche di  procreazione  medicalmente  assistita\n     coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o  conviventi,\n     in eta\u0027 potenzialmente fertile, entrambi viventi». \n\n(14) «(...) 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in  violazione  dell\u0027art.\n     5, applica tecniche di  procreazione  medicalmente  assistita  a\n     coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui\n     componenti sia minorenne ovvero che siano composte  da  soggetti\n     dello stesso sesso o non coniugati o non  conviventi  e\u0027  punito\n     con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000  a  400.000\n     euro. (...) 9. E\u0027 disposta la sospensione  da  uno  a  tre  anni\n     dall\u0027esercizio professionale nei  confronti  dell\u0027esercente  una\n     professione sanitaria condannato per uno degli illeciti  di  cui\n     al presente articolo, salvo quanto previsto  dal  comma  7.  10.\n     L\u0027autorizzazione concessa ai sensi dell\u0027art. 10  alla  struttura\n     al cui interno e\u0027 eseguita una delle pratiche vietate  ai  sensi\n     del presente articolo e\u0027 sospesa per un  anno.  Nell\u0027ipotesi  di\n     piu\u0027 violazioni dei divieti di cui al  presente  articolo  o  di\n     recidiva l\u0027autorizzazione puo\u0027 essere revocata». \n\n(15) Diritto al rispetto della vita privata  e  familiare:  «1.  Ogni\n     persona ha diritto al rispetto  della  propria  vita  privata  e\n     familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.\n     2.  Non  puo\u0027  esservi  ingerenza  di  una  autorita\u0027   pubblica\n     nell\u0027esercizio di tale diritto a meno  che  tale  ingerenza  sia\n     prevista dalla legge  e  costituisca  una  misura  che,  in  una\n     societa\u0027 democratica, e\u0027 necessaria  alla  sicurezza  nazionale,\n     alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,  alla\n     difesa dell\u0027ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione\n     della salute o della morale, o alla  protezione  dei  diritti  e\n     delle liberta\u0027 altrui». \n\n(16) Divieto di discriminazione: «Il godimento dei  diritti  e  delle\n     liberta\u0027 riconosciuti nella  presente  Convenzione  deve  essere\n     assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare  quelle\n     fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione,\n     le opinioni  politiche  o  quelle  di  altro  genere,  l\u0027origine\n     nazionale o sociale, l\u0027appartenenza a una  minoranza  nazionale,\n     la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». \n\n(17) Cfr. anche Corte EDU, sentenza 22 giugno 2023, Bonzano ed  altri\n     c. Italia. \n\n(18) «Ciascuno degli Stati parti del  presente  Patto  si  impegna  a\n     rispettare ed a garantire a tutti gli individui che  si  trovino\n     sul suo territorio e siano sottoposti alla sua  giurisdizione  i\n     diritti  riconosciuti  nel  presente  Patto,  senza  distinzione\n     alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore,  il  sesso,  la\n     lingua, la religione,  l\u0027opinione  politica  o  qualsiasi  altra\n     opinione,  l\u0027origine  nazionale   o   sociale,   la   condizione\n     economica, la nascita o qualsiasi altra condizione». \n\n(19) «1. Nessuno puo\u0027 essere sottoposto ad interferenze arbitrarie  o\n     illegittime nella sua vita privata, nella  sua  famiglia,  nella\n     sua casa o nella sua corrispondenza, ne\u0027 a illegittime offese al\n     suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo  ha  diritto\n     ad essere tutelato  dalla  legge  contro  tali  interferenze  od\n     offese». \n\n(20) «1. La famiglia e\u0027  il  nucleo  naturale  e  fondamentale  della\n     societa\u0027 e ha diritto ad essere protetta dalla societa\u0027 e  dallo\n     Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare  una  famiglia  e\u0027\n     riconosciuto agli uomini e alle donne  che  abbiano  l\u0027eta\u0027  per\n     contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non puo\u0027 essere celebrato\n     senza il libero e pieno consenso  dei  futuri  coniugi.  4.  Gli\n     Stati parti del presente Patto devono prendere misure  idonee  a\n     garantire la parita\u0027 di diritti e di responsabilita\u0027 dei coniugi\n     riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al  momento  del\n     suo  scioglimento.  In  caso  di   scioglimento,   deve   essere\n     assicurata ai figli la protezione necessaria». \n\n(21) «Tutti gli individui sono eguali  dinanzi  alla  legge  e  hanno\n     diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale  tutela  da\n     parte della legge. A questo riguardo,  la  legge  deve  proibire\n     qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui  una\n     tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa\n     fondata  sulla  razza,  il  colore,  il  sesso,  la  lingua,  la\n     religione,  l\u0027opinione  politica  o  qualsiasi  altra  opinione,\n     l\u0027origine nazionale  o  sociale,  la  condizione  economica,  la\n     nascita o qualsiasi altra condizione». \n\n(22) «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i  diritti  enunciati\n     nella presente Convenzione e a garantirli a ogni  fanciullo  che\n     dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a\n     prescindere da ogni  considerazione  di  razza,  di  colore,  di\n     sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del\n     fanciullo o dei suoi genitori  o  rappresentanti  legali,  dalla\n     loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro  situazione\n     finanziaria, dalla loro incapacita\u0027, dalla  loro  nascita  o  da\n     ogni  altra  circostanza.  Gli  Stati  parti  adottano  tutti  i\n     provvedimenti   appropriati   affinche\u0027   il    fanciullo    sia\n     effettivamente tutelato contro ogni forma di  discriminazione  o\n     di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle  attivita\u0027,\n     opinioni professate o convinzioni dei suoi  genitori,  dei  suoi\n     rappresentanti legali o dei suoi familiari». \n\n(23) «In tutte le decisioni  relative  ai  fanciulli,  di  competenza\n     delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei\n     tribunali,  delle  autorita\u0027  amministrative  o   degli   organi\n     legislativi, l\u0027interesse superiore del fanciullo deve essere una\n     considerazione preminente.  Gli  Stati  parti  si  impegnano  ad\n     assicurare al fanciullo la protezione e le  cure  necessarie  al\n     suo benessere, in considerazione dei diritti e  dei  doveri  dei\n     suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che  hanno  la\n     sua responsabilita\u0027 legale, e a tal fine essi adottano  tutti  i\n     provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)». \n\n(24) «Gli  Stati  parti  vigilano  affinche\u0027  il  fanciullo  non  sia\n     separato dai suoi genitori contro la loro volonta\u0027 a meno che le\n     autorita\u0027 competenti non decidano, sotto  riserva  di  revisione\n     giudiziaria  e  conformemente  con   le   leggi   di   procedura\n     applicabili, che questa separazione e\u0027 necessaria nell\u0027interesse\n     preminente del fanciullo. Una decisione  in  questo  senso  puo\u0027\n     essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio  quando\n     i genitori maltrattino o  trascurino  il  fanciullo,  oppure  se\n     vivano separati e una decisione debba essere presa  riguardo  al\n     luogo  di  residenza  del  fanciullo.  (...)  Gli  Stati   parti\n     rispettano il diritto  del  fanciullo  separato  da  entrambi  i\n     genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente  rapporti\n     personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che\n     cio\u0027 non sia contrario all\u0027interesse preminente  del  fanciullo.\n     (...)». \n\n(25) Cosi\u0027 come e\u0027 lo stesso legislatore della legge n. 40/2004 (art.\n     9) a riconoscere l\u0027interesse a mantenere il  legame  genitoriale\n     acquisito, anche  eventualmente  in  contrasto  con  la  verita\u0027\n     biologica della procreazione (Corte costituzionale n. 127/2020). \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953: \n        dispone  l\u0027immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte\ncostituzionale; \n        sospende il giudizio in corso; \n        ordina la notifica, a cura della cancelleria, della  presente\nordinanza alle parti, alla curatrice speciale, al pubblico ministero,\nal Presidente del Consiglio dei ministri e ai  Presidenti  delle  due\nCamere del Parlamento. \n          Cosi\u0027 deciso in Como, nella  Camera  di  consiglio  del  24\nluglio 2024 \n \n                         La Presidente: Cao \n \n \n                                           Il Giudice estensore: Azzi","elencoNorme":[{"id":"62112","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero_legge":"40","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art5"},{"id":"62113","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero_legge":"40","descrizionenesso":"","legge_articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"},{"id":"62114","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero_legge":"40","descrizionenesso":"","legge_articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"9","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"},{"id":"62115","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero_legge":"40","descrizionenesso":"","legge_articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"10","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"}],"elencoParametri":[{"id":"78467","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78468","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78469","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"31","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78470","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78471","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78472","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78473","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78474","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pidcp","descriz_costit":"Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York","numero_legge":"","data_legge":"16/12/1966","articolo":"2","specificaz_art":"paragrafi 1, 17, 23 e 26","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificato e reso esecutivo","unique_identifier":""},{"id":"78475","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"881","data_legge":"25/10/1977","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;881","unique_identifier":""},{"id":"78478","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000041","descriz_costit":"Convenzione di New York sui diritti del fanciullo","numero_legge":"","data_legge":"20/11/1989","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78489","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000041","descriz_costit":"Convenzione di New York sui diritti del fanciullo","numero_legge":"","data_legge":"20/11/1989","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78490","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000041","descriz_costit":"Convenzione di New York sui diritti del fanciullo","numero_legge":"","data_legge":"20/11/1989","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"78479","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"176","data_legge":"27/05/1991","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;176","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54083","num_progressivo":"","nominativo_parte":"V. P.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":"V. P."},{"id":"54084","num_progressivo":"","nominativo_parte":"B. P.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":"B. P."},{"id":"54152","num_progressivo":"","nominativo_parte":"F. B.","data_costit_part":"25/10/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":"F. B."},{"id":"54173","num_progressivo":"","nominativo_parte":"P. M.","data_costit_part":"04/11/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"P. M."},{"id":"54174","num_progressivo":"","nominativo_parte":"B. M.","data_costit_part":"04/11/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"B. M."}]}}"
  ]
]