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B. e altri. \n \nProcreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche -\n Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso -\n Sanzioni - Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso\n di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da\n componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la\n fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro\n (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione\n di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso\n diverso) e il gamete femminile dell\u0027altro componente della coppia. \n- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione\n medicalmente assistita), artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10. \n\n\r\n(GU n. 42 del 16-10-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO \n Prima Sezione civile \n \n Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei\nseguenti magistrati: \n dott.ssa Barbara Cao, Presidente; \n dott.ssa Nicoletta Sommazzi, giudice; \n dott. Lorenzo Azzi, giudice relatore; \n riunito in Camera di consiglio; \n ritenuto necessario sollevare d\u0027ufficio una questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, non potendo il giudizio essere definito\nindipendentemente dalla sua risoluzione; \n emette la seguente ordinanza di rimessione alla Corte\ncostituzionale di una questione di legittimita\u0027 costituzionale ex\narticoli 1, legge costituzionale n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953\nnella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4923/2021\npromossa da M. P., nata a . . . il . . . (codice fiscale . . . ),\nin proprio e nella sua qualita\u0027 di genitore esercente la\nresponsabilita\u0027 genitoriale sulle minori V. P., nata a . . . il . .\n. (codice fiscale . . . ), e B. P., nata a . . . il . . . (codice\nfiscale . . . ), assistita, rappresentata e difesa dalle avv.te\nValentina Pontillo del Foro di Milano e Maria Grazia Sangalli del\nForo di Bergamo con domicilio digitale eletto ai rispettivi indirizzi\nP.E.C.: valentina.pontillo@milano.pecavvocati.it -\navv.mgsangalli@bergamo.pecavvocati.it - attrice; \n contro M. B. (C.F.: . . . ), nata a . . . il . . . , assistita e\ndifesa dall\u0027avv.ta Susanna Lollini del Foro di Roma, presso il cui\nstudio e\u0027 elettivamente domiciliata a Roma in via Ulpiano, 29 fax n.\n06 3203756 - PEC: susannalollini@ordineavvocatiroma.org - convenuta -\ne V. P., nata a . . . il . . . (codice fiscale. . . ), e B. P.,\nnata a . . . il . . . (codice fiscale ...), rappresentate dalla\ncuratrice speciale delle minori avv. Federica Benzi con l\u0027intervento\ndel pubblico ministero in sede; \n \n Oggetto \n \n Dichiarazione giudiziale di paternita\u0027/maternita\u0027 naturale di\nminorenne. \n \n Conclusioni \n \n Per parti attrice e convenuta: «In via principale: - accertare e\ndichiarare la genitorialita\u0027 genetica in capo alla sig.ra B. M. di V.\nP. nata a . . . il . . . e di B. P. nata a . . . il . . . , con\nogni conseguenza di legge, cosicche\u0027 V. e B. vengano indicate quali\nfiglie della sig.ra M. P. e della sig.ra M. B. \n Con ogni conseguenza relativa all\u0027annotazione della sig.ra B.\ncome madre delle due bambine o in subordine genitore - se necessario\nsollevando sul punto questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 250 del codice civile rispetto agli articoli 2, 3, 30, 32,\n117 della Costituzione, come meglio precisato in parte motiva - e in\nordine al cognome che si chiede sia indicato come P. B. In via\nistruttoria: nel caso in cui venisse ritenuta insufficiente, ai fini\ndella decisione invocata, la documentazione sanitaria prodotta,\ndisporre una consulenza di natura genetica sul legame esistente tra\nle bambine V. e B. P. e la sig.ra M. B.». \n Per la curatrice speciale delle minori: previe le declaratorie di\nlegge e del caso e - qualora ritenuto necessario - sollevando sul\npunto questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 250 del\ncodice civile rispetto agli articoli 2, 3, 30, 32, 117 della\nCostituzione - accertare e dichiarare la genitorialita\u0027 genetica in\ncapo alla signora B. M. di V. P. nata a . . . il . . . e di B. P.\nnata a . . . il . . . ; conseguentemente statuire che V. e B.\nvengano indicate quali figlie della sig.ra M. P. e della sig.ra M. B.\nOrdinare conseguentemente l\u0027annotazione della sig.ra B. come madre o\ncomunque come genitore delle due bambine o, in via subordinata, come\npadre (cfr. verbale d\u0027udienza del 18 luglio 2024). In via\nistruttoria: in caso non si dovesse ritenere gia\u0027 raggiunta la prova\ndella genitorialita\u0027 genetica della convenuta, disporre consulenza\ngenetica e di compatibilita\u0027 biologica tra le minori V. P. e B. P. e\nla sig.ra M. B., portatrice del patrimonio genetico maschile. \n Per il pubblico ministero (cfr. verbale d\u0027udienza del 18 luglio\n2024): «- si ritiene che la via corretta sia adire la Corte\ncostituzionale, perche\u0027 non e\u0027 accettabile che non sia possibile\nottenere il riconoscimento della genitorialita\u0027 biologica in un caso\ncome questo, in cui non c\u0027e\u0027 un genitore solo intenzionale; - c\u0027e\u0027 un\nproblema di trattamento disuguale tra chi intraprende il percorso di\nrettificazione di sesso prima della nascita del figlio e chi lo\nintraprende dopo; - il faro deve essere l\u0027interesse del minore; - non\nsi manifesta contrarieta\u0027 all\u0027annotazione del nome della convenuta,\ndonna, come genitore con la precisazione che ha rettificato il\nproprio sesso». \n1) Lo svolgimento del processo \n Con l\u0027atto di citazione introduttivo della presente causa, M. P.,\nin proprio e quale madre esercente la responsabilita\u0027 genitoriale su\nV. e B. P., rappresentato che: \n nel corso del . . . , l\u0027attrice aveva intrapreso una\nrelazione con l\u0027allora M. B.; \n nel . . . , quest\u0027ultimo aveva intrapreso un percorso per la\nrettificazione dell\u0027attribuzione di sesso, sfociato, prima, nella\nsentenza del 10 giugno 2015 di autorizzazione all\u0027adeguamento dei\ncaratteri sessuali da maschili a femminili mediante trattamento\nmedico-chirurgico (doc. 8), poi, nell\u0027intervento di orchiectomia\nbilaterale del . . . e, infine, nella sentenza del 13 ottobre 2016 di\nrettificazione dell\u0027attribuzione di sesso (in femminile) e nome (in\nM. B.) (doc. 9); \n in data . . . , era nata, a . . . , V. P. (doc. 1), previo\nconsenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B. (doc. 3),\nmediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido\nseminale appartenente a M. B. e crioconservato sotto il nome «M. B.»\n(docc. 6-7-10); \n in data . . . , la convenuta era stata designata tutrice di\nV. (doc. 12) e il ... le parti avevano costituito un\u0027unione civile\n(doc. 5); \n in data . . . , il Tribunale di Como aveva rigettato\nl\u0027impugnazione ex art. 95 decreto del Presidente della Repubblica n.\n396/2000 del rifiuto opposto dall\u0027ufficiale dello stato civile di\nprocedere al riconoscimento di paternita\u0027, da parte di M. B., della\nminore V. P. (doc. 11); \n in data . . . , era nata, a . . . , B. P. (doc. 2), previo\nconsenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B. (doc. 4),\nsempre mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del\nliquido seminale appartenente a M. B. e crioconservato sotto il nome\n«M. B.» (doc. 13); \n ha chiesto accertarsi e dichiararsi la genitorialita\u0027 genetica in\ncapo a M. B. di V. e B. P., con ogni conseguenza di legge, cosicche\u0027\nV. e B. vengano indicate quali figlie della sig.ra M. P. e della\nsig.ra M. B., e con ogni conseguenza relativa all\u0027annotazione della\nsig.ra B. come madre delle due bambine o, in subordine, genitore - se\nnecessario, sollevando sul punto questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 250 del codice civile rispetto agli articoli\n2, 3, 30, 32, 117 della Costituzione - nonche\u0027 con indicazione del\ncognome come «P. B.» M. B. si e\u0027 costituita in giudizio aderendo alle\ndomande attoree. \n All\u0027udienza del 20 luglio 2022, sentite parti e difensori, il\ngiudice istruttore ha immediatamente rimesso la causa al collegio, il\nquale, con provvedimento del 22/07-01/08/2022, ha assegnato un\ntermine alle parti per motivare sulle ragioni che giustificherebbero\nl\u0027assunzione di una decisione diversa dal precedente del 2021\n(specificando se fosse stato impugnato), analizzare i profili della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale ed esprimersi sulla\nnecessita\u0027 di nominare un curatore speciale. \n Dopo il deposito congiunto di una memoria di parte su tali\nprofili, all\u0027udienza del 10 febbraio 2023, il giudice istruttore ha\nrimesso la causa al collegio per la decisione senza assegnazione dei\ntermini ex art. 190 del codice di procedura civile, stante la\nrinuncia delle parti. \n Con ordinanza collegiale del 24/03-03/04/2023, la causa e\u0027 stata\nrimessa in istruttoria per la nomina di un curatore speciale delle\nminori e l\u0027assegnazione di un termine all\u0027Ufficio di procura per il\ndeposito di una memoria. \n All\u0027udienza del 18 luglio 2024, il procuratore capo ha concluso\ncome indicato sopra, la curatrice speciale ha formulato domanda\nsubordinata di iscrizione della convenuta come padre e la causa e\u0027\nstata nuovamente rimessa al collegio per la decisione senza\nassegnazione dei termini ex art. 190 del codice di procedura civile. \n2) L\u0027azione esperita \n M. P. ha intrapreso un\u0027azione di stato e, nello specifico, ha\nchiesto la dichiarazione giudiziale di paternita\u0027, in capo a M. B.,\ndelle figlie V. P. e B. P. \n Occorre, pertanto, richiamare: \n l\u0027art. 269 del codice civile, che prevede che «La paternita\u0027\ne la maternita\u0027 possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in\ncui il riconoscimento e\u0027 ammesso. La prova della paternita\u0027 e della\nmaternita\u0027 puo\u0027 essere data con ogni mezzo. La maternita\u0027 e\u0027\ndimostrata provando la identita\u0027 di colui che si pretende essere\nfiglio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume\nessere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza\ndi rapporti tra la madre e il preteso padre all\u0027epoca del\nconcepimento non costituiscono prova della paternita\u0027»; \n l\u0027art. 250 del codice civile, che dispone che «Il figlio nato\nfuori del matrimonio puo\u0027 essere riconosciuto, nei modi previsti\ndall\u0027art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia\u0027 uniti in\nmatrimonio con altra persona all\u0027epoca del concepimento. Il\nriconoscimento puo\u0027 avvenire tanto congiuntamente quanto\nseparatamente. (...)». \n3) I casi gia\u0027 sottoposti al vaglio dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria e cio\u0027\nche li distingue dalla fattispecie in esame \n 3.1) Il caso della madre «solo» intenzionale \n La Corte costituzionale - ritenuta costituzionalmente legittima\nla scelta del legislatore di escludere dalla procreazione\nmedicalmente assistita (PMA) le coppie formate da due genitori dello\nstesso sesso (n. 221/2019 e n. 237/2019) - si e\u0027 pronunciata, in\nmerito alla pretesa, da parte della donna componente la coppia\nomosessuale non partoriente ne\u0027 geneticamente legata al figlio nato a\nseguito dell\u0027accesso a tale tecnica, di riconoscerlo, enunciando i\nseguenti principi: \n sebbene la genitorialita\u0027 del nato a seguito del ricorso a\ntecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia legata\nanche al «consenso» prestato e alla «responsabilita\u0027»\nconseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno deciso di\naccedere a una tale tecnica procreativa, occorre, pur sempre, che\nquelle coinvolte nel progetto di genitorialita\u0027 cosi\u0027 condiviso siano\ncoppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non\npossono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente\ndisposto dall\u0027art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri\ncostituzionali, europei e convenzionali evocati, cosi\u0027 come non\nconsentono l\u0027interpretazione adeguatrice della normativa censurata,\nallo stesso modo neppure, pero\u0027, ne autorizzano la reductio ad\nlegitimitatem, nel senso dell\u0027auspicato riconoscimento delle donne\nomosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione\neterologa praticata dall\u0027una con il consenso dell\u0027altra, stante la\nscelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto\ndi filiazione alle coppie dello stesso sesso; scelta\ncostituzionalmente legittima perche\u0027 l\u0027aspirazione della madre\nintenzionale a essere genitore non assurge a livello di diritto\nfondamentale della persona (Corte costituzionale n. 230/2020); \n si rende impellente un intervento del legislatore in\ndirezione di piu\u0027 penetranti ed estesi contenuti giuridici del\nrapporto del minore con la «madre intenzionale», vista\nl\u0027insufficienza del ricorso all\u0027adozione in casi particolari, per\ncome attualmente regolata (Corte costituzionale n.32/2021). \n Anche la Suprema Corte di cassazione ha preso posizione sul caso\ndel minore concepito mediante l\u0027impiego di tecniche di procreazione\nmedicalmente assistita di tipo eterologo e nato in Italia, affermando\nl\u0027inaccoglibilita\u0027 della domanda di rettificazione dell\u0027atto di\nnascita volta a ottenere l\u0027indicazione, in qualita\u0027 di madre del\nbambino, accanto a quella che l\u0027ha partorito, anche della donna a\ncostei legata in unione civile, poiche\u0027 in contrasto con l\u0027art. 4,\ncomma 3, della legge n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle\npredette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo\nconsentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di\ngenitorialita\u0027 svincolate da un rapporto biologico mediante i\nmedesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel\nmatrimonio o riconosciuto (Cassazione nn. 7668/2020, 8029/2020,\n23321/2021, 7413/2022, 22179/2022). \n 3.1.1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n Nel caso oggetto dell\u0027odierno scrutinio, non essendo la convenuta\n«solo» una madre intenzionale, i surrichiamati principi espressi dal\ngiudice delle leggi e dal giudice di legittimita\u0027 non recano\nargomenti a sostegno del rigetto della domanda attorea: \n Corte costituzionale n. 230/2020, infatti, da un lato, si e\u0027\ntrovata ad affrontare un caso (quello del nato da fecondazione\neterologa praticata da una donna omosessuale con il consenso\ndell\u0027altra cui e\u0027 civilmente unita) dissimile da quello oggetto\ndell\u0027odierno scrutinio e, dall\u0027altro, ha riconosciuto la scelta di\nriservare alle coppie di sesso diverso le tecniche di PMA e di\nescludere, dal rinvio che il comma 20 (1) dell\u0027art. 1 della legge n.\n76/2016 opera alle disposizioni sul matrimonio, quelle che regolano\nla paternita\u0027, la maternita\u0027 e l\u0027adozione legittimante come\ncostituzionalmente legittime «perche\u0027 l\u0027aspirazione della madre\nintenzionale a essere genitore non assurge a livello di diritto\nfondamentale della persona». Nella vicenda in esame, viceversa,\nl\u0027interesse da tutelare e\u0027 quello del padre biologico (ossia, del\ngenitore che ha fornito il gamete maschile necessario alla\nprocreazione: cfr. infra) a riconoscere il proprio figlio, che\ncertamente assurge a livello di diritto fondamentale della persona; \n Corte costituzionale n. 32/2021, poi, che ha affrontato lo\nstesso caso della precedente pronuncia n. 230/2020, ha, perfino,\nsollecitato il legislatore (rilevata «una preoccupante lacuna\ndell\u0027ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori\ninteressi, a fronte di quanto in forte sintonia affermato dalla\ngiurisprudenza delle due corti europee, oltre che dalla\ngiurisprudenza costituzionale, come necessaria permanenza dei legami\naffettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento\ngiuridico degli stessi, al fine di conferire certezza nella\ncostruzione dell\u0027identita\u0027 personale») a porre impellente rimedio\nalla condizione deteriore in cui versano i nati a seguito di PMA\neterologa praticata da due donne - quindi, ancora una volta, in\nun\u0027ipotesi in cui il soggetto che chiede il riconoscimento quale\ngenitore non ha alcun legame biologico con il nato - rispetto a\nquella di tutti gli altri nati solo in ragione dell\u0027orientamento\nsessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto\nprocreativo; \n Cassazione n. 8029/2020 (e le altre conformi), infine, ha\nconcluso, anch\u0027essa, per il rigetto della domanda volta a ottenere la\nformazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino,\nnato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale proprio perche\u0027,\nper l\u0027appunto, «solo» intenzionale e, pertanto, protagonista di\nquelle, ben diverse da quella in esame, «forme di genitorialita\u0027\nsvincolate da un rapporto biologico ... non consentite al di fuori\ndei casi previsti dalla legge». \n 3.2) Il caso della madre partoriente e della madre donatrice di\novulo \n La sola Suprema Corte di cassazione ha affrontato anche l\u0027ipotesi\nin cui, all\u0027interno della coppia omosessuale femminile che ricorre\nalla procreazione medicalmente assistita, l\u0027una abbia donato l\u0027ovulo\ne l\u0027altra abbia condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un\ngamete maschile di un terzo ignoto, affermando i seguenti principi: \n il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato\ncivile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel\nquale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di\nprocedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima\ndonato l\u0027ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con\nutilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano\ncon l\u0027ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale\nnon preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul\nterritorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di\nrilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del\nminore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello\nstatus filiationis, validamente acquisito all\u0027estero. La procedura di\nmaternita\u0027 assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia,\ncon donazione dell\u0027ovocita da parte della prima e conduzione a\ntermine della gravidanza a opera della seconda con utilizzo di un\ngamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce una fattispecie\ndi maternita\u0027 surrogata o di surrogazione di maternita\u0027, ma integra\nun\u0027ipotesi di genitorialita\u0027 realizzata all\u0027interno della coppia,\nassimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue\nper essere il feto legato biologicamente a entrambe le donne. La\nregola secondo cui e\u0027 madre colei che ha partorito, giusta l\u0027art.\n269, comma 3, del codice civile, non costituisce un principio\nfondamentale di rango costituzionale, sicche\u0027 e\u0027 riconoscibile in\nItalia l\u0027atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale\nrisulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, e\u0027\nfiglio di due madri (una che l\u0027ha partorito e l\u0027altra che ha donato\nl\u0027ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico\ndesumibile dalla suddetta regola (Cassazione n. 19599/2016); \n nel caso di minore concepita mediante l\u0027impiego di tecniche\ndi procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nata in\nItalia, non e\u0027 accoglibile la domanda di rettificazione dell\u0027atto di\nnascita volta a ottenere l\u0027indicazione in qualita\u0027 di madre della\nbambina, accanto a quella che l\u0027ha partorita, anche della donna cui\ne\u0027 appartenuto l\u0027ovulo poi impiantato nella partoriente, poiche\u0027 in\ncontrasto con l\u0027art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, che\nesclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie\nomosessuali, anche in presenza di un legame genetico tra il nato e la\ndonna sentimentalmente legata a colei che ha partorito (nel caso di\nspecie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una coppia di\ndonne di procedere alla rettifica dell\u0027atto di nascita della minore\nconcepita con tecniche di procreazione medicalmente assistita\nall\u0027estero e nata in Italia, con il consenso della donna non\npartoriente cui apparteneva l\u0027ovulo che, fecondato, era stato\nimpiantato nell\u0027utero della partoriente) (Cassazione n. 6383/2022;\nconf. Cassazione 10844/2022 e Tribunale Arezzo 10 novembre 2022). \n 3.2. 1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n Nel caso oggetto dell\u0027odierno scrutinio, l\u0027apporto della\nconvenuta non si e\u0027 «limitato» alla donazione del gamete femminile\n(ovulo) necessario, ma non sufficiente, per la procreazione, rendendo\ncosi\u0027 pur sempre necessario ricorrere alla fecondazione eterologa con\napporto del gamete maschile da parte di un soggetto terzo estraneo\nalla coppia: e\u0027 M. B. stessa, infatti, che ha fornito il gamete\nmaschile (spermatozoo) che, fecondato, pur mediante una pratica\nmedicalmente assistita, con l\u0027ovulo di M. P., ha consentito la\nprocreazione. In altri termini, la genitorialita\u0027 biologica e\u0027 frutto\ndi un progetto procreativo cui i componenti della coppia hanno\ncontribuito con i propri rispettivi autosufficienti contributi\ngenetici. \n In ogni caso, poi, Cassazione n. 6383/2022 e\u0027 giunta alla\nconclusione sopra riportata richiamando, nella succinta motivazione,\nl\u0027ulteriore ostacolo che sarebbe rappresentato dall\u0027«essenziale\nrilievo secondo cui la legge nazionale si contiene nel senso che una\nsola e\u0027 la persona che puo\u0027 essere menzionata come madre in un atto\ndi nascita». Neppure tale ostacolo, tuttavia, ricorre nel caso di\nspecie, per le ragioni che si espliciteranno sub 4). \n 3.3) Il caso del padre premorto fornitore del gamete maschile \n La Suprema Corte di cassazione n. 13000/2019 ha, infine, avuto\nmodo di affrontare, in un\u0027unica occasione, la fattispecie del ricorso\nalla fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del\nseme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente\nalla moglie o alla convivente, il consenso all\u0027accesso alle tecniche\ndi procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell\u0027art. 6 della\nlegge n. 40 del 2004 e senza che ne risulti la sua successiva revoca,\nsia poi deceduto prima della formazione dell\u0027embrione avendo altresi\u0027\nautorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente\nall\u0027utilizzo suddetto, concludendo nel senso della riferibilita\u0027 di\ntale ipotesi all\u0027art. 8 (2) della legge n. 40 del 2004.\nNell\u0027affermare cio\u0027, ha rilevato che «Qualsivoglia considerazione\nriguardante la valutazione in termini di illiceita\u0027/illegittimita\u0027,\nin Italia, della tecnica di P.M.A. non potrebbe certamente\nriflettersi, in negativo, sul nato e sull\u0027intero complesso dei\ndiritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si\nsia fatto ricorso all\u0027estero a P.M.A. non espressamente disciplinata\n(o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma\nanzi impone, nel preminente interesse dal nato, l\u0027applicazione di\ntutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al\nmondo all\u0027esito di tale percorso, come, peraltro, affermato, con\nchiarezza, dalla Corte EDU nelle due sentenze \"gemelle\" Mennesson c.\nFrancia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia (26\ngiugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche dalla Corte\ncostituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che (ancor prima\ndel sopravvenire della legge n. 40 del 2004) sottolineo\u0027 la\nnecessita\u0027 di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche\ndi P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato,\nsignificativamente collegata alla dignita\u0027 dello stesso. (...)\nSostanzialmente nel medesimo senso, del resto, si e\u0027 gia\u0027\nesplicitamente pronunciata anche questa Suprema Corte nella\nfondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benche\u0027 resa in\nvicenda affatto diversa da quella oggi in esame), secondo cui \"le\nconseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti\ndalla legge n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto\nricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono\nricadere su chi e\u0027 nato\", di cio\u0027 essendosi mostrato consapevole lo\nstesso legislatore, il quale, all\u0027art. 9, comma 1, ha previsto che,\nin caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione\nmedicalmente assistita addirittura di tipo eterologo (nel caso di\nspecie, invece, si e\u0027 in presenza, pacificamente, di una fecondazione\nomologa, sebbene post mortem), il coniuge o convivente consenziente\nnon possa esercitare l\u0027azione di disconoscimento della paternita\u0027,\nne\u0027 impugnare il riconoscimento per difetto di veridicita\u0027 (cfr.,\nsostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cassazione n.\n14878 del 2017)». \n 3.3. 1) Le differenze rispetto alla fattispecie in esame \n Nel caso oggetto dell\u0027odierno scrutinio, a ricorrere alla\nfecondazione omologa mediante procreazione medicalmente assistita non\ne\u0027 stata una coppia eterosessuale. \n Cio\u0027 determina, come si vedra\u0027 in seguito, un contrasto con la\ndisposizione di legge qui censurata (art. 5, legge n. 40/2004) e pone\nl\u0027interrogativo se questa sola differenza - a fronte della\ncomplementarita\u0027 biologica dei componenti della coppia - giustifichi\nun trattamento diverso e, nello specifico, deteriore della coppia\nomosessuale rispetto alla coppia eterosessuale o, piuttosto, non lo\ngiustifichi, non potendo impedire, al genitore che ha fornito\nl\u0027indispensabile contributo biologico maschile alla procreazione - a\nprescindere dall\u0027irrilevante circostanza di quale sia il suo attuale\nsesso (cfr. infra) -, di riconoscere il nuovo nato. \n Ed e\u0027 la stessa Cassazione n. 13000/2019 a fornire argomenti a\nsostegno della seconda scelta interpretativa, che «si fonda sulla\nrilevanza che assume la discendenza biologica ... tra l\u0027uomo che ha\ncomunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione\nmedicalmente assistita, altresi\u0027 autorizzando l\u0027utilizzazione del\nproprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, e il nato, e\nprescinde, pertanto, da ogni considerazione del tempo in cui sono\navvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella\nconcreta fattispecie, non potendosi riflettere sul nato eventuali\nresponsabilita\u0027 dei genitori e/o dei medici che hanno assecondato i\nloro progetto) e la nascita (...) l\u0027interesse del nato, nella specie,\ne\u0027 quello di acquisire rapidamente la certezza della propria\ndiscendenza bi-genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella\ncostruzione della propria identita\u0027». \n4) L\u0027inquadramento del caso in esame e i tentativi di interpretazione\ncostituzionalmente conforme \n Si legge, nel gia\u0027 citato decreto del 3 marzo 2021 pronunciato da\nquesto ufficio giudiziario, che «Ad oggi l\u0027art. 250 del codice civile\n..., nell\u0027individuare le modalita\u0027 con cui possono essere\nriconosciuti i figli nati fuori dal matrimonio, fa espresso\nriferimento ai termini madre e padre, presupponendo una diversita\u0027 di\ngenere dei due soggetti ed una corrispondenza tra il sesso femminile\ndi colei che si dichiara essere madre e il sesso maschile di colui\nche si dichiara essere padre del minore. Allo stato, dunque, non e\u0027\nconsentito dal nostro ordinamento che un soggetto di sesso femminile\npossa essere indicato quale padre all\u0027interno di un atto di nascita». \n Si tratta di osservazione che questo collegio ritiene di dover\nmeglio circoscrivere. \n E\u0027 vero, da un punto di vista normativo, che gli articoli 250\n(Riconoscimento) e 269 (Dichiarazione giudiziale di paternita\u0027 e\nmaternita\u0027) del codice civile fanno esplicito riferimento alla madre\ne al padre e che si rinvengono riferimenti alla madre nell\u0027art. 30,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 (Dichiarazione di\nnascita) (3) e un riferimento al padre nell\u0027art. 44, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 396/2000 (Riconoscimento del\nnascituro). \n E\u0027, altresi\u0027, vero, da un punto di vista biologico, che, al\nmomento del concepimento, non puo\u0027 non esservi corrispondenza tra la\nmadre e il genere sessuale femminile, da una parte, e tra il padre e\nil genere sessuale maschile, dall\u0027altra: - quanto alla madre, perche\u0027\nsi assume esserlo la donna che ha partorito (art. 269, comma 3, del\ncodice civile); - quanto al padre, perche\u0027 e\u0027 il genitore che\nfornisce il gamete maschile. \n Sotto questa prospettiva, il caso in esame non presenta\nparticolarita\u0027, nel senso che non rappresenta un\u0027eccezione alla\nderivazione biologica della genitorialita\u0027: - l\u0027attrice e\u0027\nindiscutibilmente madre, in quanto ha partorito le proprie figlie; -\nla convenuta chiede sia dichiarata giudizialmente la propria\ngenitorialita\u0027, in quanto ha fornito il gamete maschile necessario\nalla procreazione. \n Cio\u0027 che occorre chiedersi, allora, e\u0027 se vi sia un qualche\nindice normativo che impone che tale corrispondenza debba permanere\nanche al momento del riconoscimento, cosi\u0027 impedendo al genitore che\nha fornito il proprio apporto maschile alla nascita del figlio di\nottenere il riconoscimento della propria paternita\u0027 per il solo fatto\ndi avere ottenuto la rettificazione di sesso da maschile a femminile;\nin altri termini, se l\u0027impianto legislativo vieti che sia dichiarata\ngiudizialmente la paternita\u0027 di un genitore solo perche\u0027 (divenuta)\ndi sesso femminile. \n La risposta che questo collegio ritiene di dare a tale\ninterrogativo e\u0027 negativa, non rinvenendosi alcun indice normativo da\ncui ricavare, implicitamente o esplicitamente, tale divieto. \n Le norme citate, d\u0027altro canto, disciplinano le condizioni per il\nriconoscimento dei figli (nati fuori del matrimonio) e, pertanto, non\nhanno la funzione di connotare il genere sessuale di appartenenza dei\ngenitori. Funzione che non assume neppure l\u0027atto di nascita, tant\u0027e\u0027\nche l\u0027art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 496/2000\n(Atto di nascita), che si esprime con il piu\u0027 neutro termine di\ngenitori, prevede che riporti, dei genitori, solamente le\ngeneralita\u0027, la cittadinanza e la residenza, ma non il sesso,\nelemento essenziale solo rispetto al bambino. \n Quanto sin qui argomentato permette di pervenire a una prima\ncoppia di conclusioni: \n la convenuta non puo\u0027 assumere la qualifica di madre, poiche\u0027\nnon e\u0027 (ne\u0027) il genitore che ha partorito le figlie (ne\u0027 il genitore\nche ha donato il gamete femminile); \n non v\u0027e\u0027 alcuna contraddizione logica - e, va da se\u0027,\ntantomeno un dato normativo ostativo o una violazione dell\u0027identita\u0027\ndi genere o dell\u0027art. 5, legge n. 164/1982 (4) - nell\u0027iscrivere la\nconvenuta M. B. quale padre delle figlie, poiche\u0027 tale definizione si\nlimita a rappresentarla quale genitore che ha fornito il contributo\nmaschile necessario alla procreazione. E, d\u0027altro canto, questa -\nche, tra l\u0027altro, esclude che si ponga l\u0027ostacolo costituito dalla\n«attuale impossibilita\u0027 di indicare due madri unite civilmente\nnell\u0027atto di nascita formato in Italia» (Corte costituzionale n.\n230/2020) - e\u0027 l\u0027unica interpretazione costituzionalmente orientata\nche puo\u0027 darsi alla normativa sulla formazione degli atti dello stato\ncivile e a quella codicistica in materia di riconoscimento dei figli\nnati fuori dal matrimonio, pena l\u0027impossibilita\u0027 di tutelare il\ndiritto del genitore biologico di riconoscere il proprio figlio e,\nsoprattutto, il diritto del figlio alla bi-genitorialita\u0027. \n Tale prima coppia di conclusioni, tuttavia, non permette di\naccogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita\u0027, in\ncapo a M. B., di V. e B. P. \n Osta, infatti, a tale soluzione, in primo luogo,\nl\u0027impossibilita\u0027 - gia\u0027 ripetutamente segnalata dalla Corte\ncostituzionale (n. 221/2019 (5) , n. 237/2019 (6) e n. 230/2020 (7)\n) - di operare un\u0027interpretazione adeguatrice anche dell\u0027art. 5,\nlegge n. 40/2004 (Requisiti soggettivi) tale da permettere pure alle\ncoppie omosessuali (quale gia\u0027 era, quando ha fatto ricorso alla\nprocreazione medicalmente assistita, quella composta da attrice e\nconvenuta) l\u0027accesso alle tecniche ivi disciplinate, stante\nl\u0027inequivocita\u0027 del suo tenore letterale («Fermo restando quanto\nstabilito dall\u0027art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di\nprocreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso\ndiverso, coniugate o conviventi, in eta\u0027 potenzialmente fertile,\nentrambi viventi»). \n Ne\u0027 puo\u0027 soccorrere l\u0027istituto dell\u0027adozione in casi particolari\nai sensi dell\u0027art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del\n1983. E, infatti: \n non e\u0027 possibile ricorrervi nel caso in esame, poiche\u0027 sia la\nSuprema Corte di cassazione (8) sia la Corte costituzionale (9) ne\nhanno affermato l\u0027applicabilita\u0027 alle sole ipotesi, ancora una volta,\ndi madre meramente intenzionale, allo scopo di riconoscere il legame\ndi fatto con il partner del genitore genetico, opzione interpretativa\nnecessitata dal disposto dell\u0027art. 293 del codice civile («I figli\nnon possono essere adottati dai loro genitori»), con la conseguenza\nche, nel caso in esame, non solo l\u0027ordinamento non sarebbe in grado\ndi soddisfare la legittima aspirazione della convenuta a riconoscere\nle figlie di cui e\u0027 genitore biologico, ma ne comprometterebbe\nirrimediabilmente ogni aspettativa di instaurare con esse un rapporto\ngiuridicamente tutelato; \n anche qualora la Corte costituzionale ritenesse possibile\nricorrervi (10) , va richiamata la condivisibile opinione dalla\nstessa gia\u0027 espressa secondo cui tale istituto - che prevede,\ncomunque, la necessita\u0027 dell\u0027assenso da parte del genitore\nbiologico/legale - risulta insufficiente, persino nei casi in cui non\nvi sia un legame genetico che lega adottante e adottando, a\nscongiurare la circostanza che i nati a seguito di PMA, persino\neterologa, praticata da due donne «versano in una condizione\ndeteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione\ndell\u0027orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il\nprogetto procreativo» (Corte costituzionale n. 32/2021). \n5) La rilevanza della questione \n Si e\u0027 spiegato, al punto precedente, perche\u0027 si ritiene infondata\nla domanda - formulata in via principale dall\u0027attrice e cui hanno\naderito la convenuta e la curatrice speciale dei minori - di\ndichiarazione giudiziale di maternita\u0027 in favore della convenuta. \n Rientra, tuttavia, nel thema decidendum anche la domanda di\ndichiarazione giudiziale di paternita\u0027 in favore della convenuta, per\nle seguenti ragioni: a) perche\u0027 l\u0027attrice (e, allo stesso modo, la\nconvenuta e la curatrice speciale) ha chiesto, in via subordinata, il\nriconoscimento della convenuta come genitore e - premesso che la\ndichiarazione giudiziale deve essere, per il chiaro dettato\nnormativo, di maternita\u0027 o di paternita\u0027 - la decisione su quale\nstatus attribuire alla convenuta attiene a una questione di\nqualificazione giuridica spettante al giudice (cfr., ex multis,\nCassazione n. 10402/2024), a prescindere dalle «preferenze» espresse\ndalle parti (cfr. verbale d\u0027udienza del 18 luglio 2024); b) perche\u0027\nla curatrice speciale l\u0027ha espressamente e tempestivamente (11)\nformulata nel corso dell\u0027ultima udienza. \n Ebbene, la questione che si sottopone alla Corte e\u0027 rilevante nel\npresente giudizio perche\u0027 l\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 5, legge\nn. 40/2004 - per come interpretata dal diritto vivente (Cassazione n.\n6383/2022) -, impedendo a (tutte) le coppie omosessuali di accedere\nalle tecniche di procreazione medicalmente assistita, osta al\nriconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del\ncomponente della coppia che ha fornito il proprio contributo genetico\nmaschile alla procreazione (12) , complementare a quello della madre,\ne, pertanto, conseguentemente, all\u0027accoglimento della domanda attorea\ndi dichiarazione giudiziale della genitorialita\u0027, possibile solo «nei\ncasi in cui il riconoscimento e\u0027 ammesso» (art. 269, comma 1, del\ncodice civile.). \n Considerato che la norma censurata deve (ancora) essere applicata\nper la soluzione della controversia e che un\u0027eventuale pronuncia di\naccoglimento della Corte influirebbe sul giudizio, deve, pertanto,\nconcludersi che questo non puo\u0027 essere definito indipendentemente\ndalla risoluzione della questione. \n6) Le disposizioni della legge viziate da illegittimita\u0027\ncostituzionale (oggetto), le disposizioni della Costituzione che si\nassumono violate (parametro) e il petitum \n Gli articoli 5 (13) e 12 (14) , commi 2, 9 e 10, della legge n.\n40/2004 - nella parte in cui, limitando l\u0027accesso alle tecniche di\nprocreazione medicalmente assistita alle sole «coppie [...] di sesso\ndiverso», impediscono che vi possa ricorrere una coppia formata da\ncomponenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la\nfecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi\n(crioconservato prima della rettificazione dell\u0027attribuzione di\nsesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e\nil gamete femminile dell\u0027altro e sanzionano, di riflesso, chiunque\napplichi tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello\nstesso sesso» - vanno dichiarate costituzionalmente illegittime\nperche\u0027 violano le seguenti disposizioni costituzionali: \n a) art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti\ninviolabili dell\u0027uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali\nove si svolge la sua personalita\u0027, e richiede l\u0027adempimento dei\ndoveri inderogabili di solidarieta\u0027 politica, economica e sociale»),\npoiche\u0027 non garantiscono ne\u0027 il diritto fondamentale dell\u0027individuo\nalla genitorialita\u0027, essendo indubitabile che l\u0027aspirazione del\ngenitore biologico a essere riconosciuto come tale assurge a livello\ndi diritto fondamentale della persona (cfr., a contrario, Corte\ncostituzionale n. 230/2020), ne\u0027 il diritto fondamentale\ndell\u0027individuo all\u0027identita\u0027 di genere (cfr. Corte costituzionale nn.\n161/1985, 561/1987 e 180/2017), discriminandolo per la scelta operata\n(cfr. b) ii)); \n b) art. 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignita\u0027 sociale e\nsono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,\ndi lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni\npersonali e sociali. E\u0027 compito della Repubblica rimuovere gli\nostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la\nliberta\u0027 e l\u0027eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo\ndella persona umana e l\u0027effettiva partecipazione di tutti i\nlavoratori all\u0027organizzazione politica, economica e sociale del\nPaese»), per due motivi: i) perche\u0027 discriminano una coppia\nomosessuale che abbia fatto ricorso alla fecondazione omologa\nrispetto alla paragonabile situazione di una coppia eterosessuale\n(cfr. 3.3. 1) e, a contrario, Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\nsentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia); ii) perche\u0027\ndiscriminano la scelta del convenuto di procedere alla rettificazione\ndell\u0027attribuzione di sesso, per di piu\u0027 attribuendo valore\ndeterminante al momento in cui tale scelta e\u0027 stata presa (se,\ninfatti, il convenuto avesse ottenuto la rettifica dopo la nascita\ndelle figlie, la sua originaria qualifica di padre, riconosciuta\ndall\u0027ordinamento, non potrebbe essere in alcun modo rimessa in\ndiscussione a seguito della mutata attribuzione di sesso); \n c) art. 31, secondo comma («La Repubblica (...) Protegge\n(...) l\u0027infanzia (...), favorendo gli istituti necessari a tale\nscopo»), poiche\u0027 la tutela della filiazione e il conseguente diritto\ndei figli alla bi-genitorialita\u0027 sarebbero irrimediabilmente\npregiudicati dal rigetto della pretesa del loro unico padre biologico\ndi riconoscerli, lasciandoli, cosi\u0027, esposti a una situazione di\nincertezza giuridica nelle relazioni sociali quanto alla loro\nidentita\u0027 personale; \n d) art. 32, primo comma («La Repubblica tutela la salute come\nfondamentale diritto dell\u0027individuo e interesse della collettivita\u0027,\ne garantisce cure gratuite agli indigenti. (...)»), poiche\u0027\nl\u0027impossibilita\u0027 di formare una famiglia con figli assieme al proprio\npartner, nonostante la complementarita\u0027 biologica dei rispettivi\napporti procreativi, e\u0027 in grado di nuocere alla salute psicofisica\ndella coppia, oltreche\u0027 dei figli; \n e) art. 117, primo comma («La potesta\u0027 legislativa e\u0027\nesercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (...)»),\ne i seguenti parametri interposti: \n articoli 8 (15) e 14 (16) della Convenzione per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(CEDU), per le ragioni gia\u0027 indicate sub a), b) e c), considerato che\n«La Corte EDU ha ripetutamente ricondotto all\u0027art. 8 CEDU la garanzia\ndi legami affettivi stabili con chi, indipendentemente dal vincolo\nbiologico, abbia in concreto svolto una funzione genitoriale,\nprendendosi cura del minore per un lasso di tempo sufficientemente\nampio (Corte EDU, sezione prima, sentenza del 16 luglio 2015,\nNazarenko contro Russia, paragrafo 66). Ha inoltre assimilato al\nrapporto di filiazione il legame esistente tra la madre d\u0027intenzione\ne la figlia nata per procreazione assistita, cui si era sottoposta\nl\u0027allora partner (legame che \"tient donc, de facto, du lien\nparent-enfant\"), coerentemente con la nozione di \"vita familiare\" di\ncui al medesimo art. 8 CEDU (Corte EDU, sezione quinta, sentenza 12\nnovembre 2020, Honner contro Francia, paragrafo 51). La\nconsiderazione che la tutela del preminente interesse del minore\ncomprende la garanzia del suo diritto all\u0027identita\u0027 affettiva,\nrelazionale, sociale, fondato sulla stabilita\u0027 dei rapporti familiari\ne di cura e sul loro riconoscimento giuridico e\u0027, inoltre, al centro\ndelle stesse pronunce \"gemelle\" (Corte EDU, sezione quinta, sentenze\n26 giugno 2014, Mennesson contro Francia e Labassee contro Francia),\nrichiamate dall\u0027odierno rimettente. In esse la Corte EDU ha ravvisato\nla violazione del diritto alla vita privata del minore nel mancato\nriconoscimento del legame di filiazione tra lo stesso, concepito\nall\u0027estero ricorrendo alla specifica tecnica della surrogazione di\nmaternita\u0027, e i genitori intenzionali, proprio in considerazione\ndell\u0027incidenza del rapporto di filiazione sulla costruzione\ndell\u0027identita\u0027 personale (Corte EDU, sezione quinta, sentenze 26\ngiugno 2014, Mennesson contro Francia, paragrafo 96, e Labassee\ncontro Francia, paragrafo 75). Tale indirizzo - confermato da\nsuccessive pronunce (fra le altre, Corte EDU, sezione quinta,\nsentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia) che hanno richiamato il\nparere consultivo reso, ai sensi del protocollo n. 16, dalla Corte\nEDU, grande camera, il 10 aprile 2019, relativo al riconoscimento nel\ndiritto interno di un rapporto di filiazione tra un minore nato da\nuna gestazione per altri effettuata all\u0027estero e la madre\nintenzionale, richiesto dalla Corte di cassazione francese - fonda\nproprio nell\u0027art. 8 CEDU l\u0027obbligo degli Stati di prevedere il\nriconoscimento legale del legame di filiazione tra il minore e i\ngenitori intenzionali» (Corte costituzionale n. 32/2021). Se, dunque,\ntali principi sono stati affermati dalla Corte EDU (17) persino con\nriguardo al caso del genitore «solo» intenzionale (cfr. 3.1)), non\npossono che valere a fortiori nella fattispecie oggetto dell\u0027odierno\nscrutinio; \n articoli 2 (18) , paragrafo 1, 17 (19) , 23 (20) e 26 (21)\ndel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in\ntema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita\nprivata e familiare, per gli stessi motivi; \n articoli 2 (22) , 3 (23) e 9 (24) della Convenzione sui\ndiritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,\nratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, che\nimpone agli Stati aderenti l\u0027obbligo di rendere effettivi tali\ndiritti e di garantire la stabilita\u0027 dei legami e delle relazioni del\nminore in riferimento a tutte le persone con cui quest\u0027ultimo abbia\ninstaurato un rapporto personale stretto, persino in assenza di un\nlegame biologico. \n7) Le conseguenze dell\u0027accoglimento della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale \n Resta solo da osservare come, dall\u0027accoglimento della presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, che appare tutt\u0027altro che\nmanifestamente infondata per le ragioni sinora enunciate, non\nderiverebbero quelle conseguenze particolarmente dirompenti gia\u0027\nritenute dal giudice delle leggi - nell\u0027analizzare i diversi casi di\nmadre solo intenzionale di cui gia\u0027 s\u0027e\u0027 detto - come riservate alla\ndiscrezionalita\u0027 di cui il legislatore fruisce in subiecta materia e,\nin particolare: \n non si estenderebbe «la fecondazione eterologa (...) anche\nall\u0027\"infertilita\u0027 sociale\", o \"relazionale\", fisiologicamente propria\ndella coppia omosessuale femminile, conseguente alla non\ncomplementarita\u0027 biologica delle loro componenti» (Corte\ncostituzionale n. 221/2019), poiche\u0027, nel caso in esame, la\nfecondazione praticata e\u0027 omologa e i componenti della coppia, per\nquanto a oggi appartenenti al medesimo genere sessuale, risultano,\ngrazie alla crioconservazione del gamete maschile, biologicamente\ncomplementari; \n non si renderebbe la PMA «una modalita\u0027 di realizzazione del\n\"desiderio di genitorialita\u0027\" alternativa ed equivalente al\nconcepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli\ninteressati» (Corte costituzionale n. 221/2019), ma ci si limiterebbe\na permettere a una coppia, in origine eterosessuale, di realizzare\nl\u0027originario progetto di genitorialita\u0027 reso impraticabile, senza\nquella tecnica, in ragione della scelta - libera e legittima - di uno\ndei suoi componenti di ottenere la rettificazione dell\u0027attribuzione\ndi sesso; \n non si determinerebbe, per la sua limitata portata, come gia\u0027\nchiarita, «la diretta sconfessione, sul piano della tenuta\ncostituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema\ndelineato dal legislatore del 2004, con potenziali effetti di\nricaduta sull\u0027intera platea delle ulteriori posizioni soggettive\nattualmente escluse dalle pratiche riproduttive» ne\u0027 si porrebbero\n«interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle\ncoppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili - in\npunto di diritto alla genitorialita\u0027 - richiederebbe, come gia\u0027\naccennato, che venga meno, almeno a certe condizioni, il divieto di\nmaternita\u0027 surrogata)» (Corte costituzionale n. 221/2019); \n non si implementerebbero, infine, «integrazioni alla\ndisciplina vigente (...) protese a colmare un vuoto di tutela in una\nmateria caratterizzata da ampia discrezionalita\u0027 del legislatore»\n(Corte costituzionale n. 32/2021), non potendo rientrare in tale\ndiscrezionalita\u0027 la scelta di negare (tanto al figlio quanto al\ngenitore) il riconoscimento di una genitorialita\u0027 biologica frutto di\nun progetto procreativo cui i componenti della coppia hanno\ncontribuito con i propri rispettivi autosufficienti contributi\ngenetici, in quanto arbitraria e irragionevole, poiche\u0027 fondata\nesclusivamente sulla sopravvenuta rettificazione dell\u0027attribuzione di\nsesso da parte di uno dei suoi componenti (istituto tutelato dal\nlegislatore (25) ai sensi della legge n. 164/1982) e sulla sua\nconseguente appartenenza al medesimo genere sessuale dell\u0027altro. \n In altri termini, e in conclusione, non si chiede alla Corte\ncostituzionale, come nei precedenti citati, di sconfessare l\u0027opzione\nlegislativa secondo cui madre puo\u0027 essere solo uno dei due genitori\ne, nello specifico, quello che ha partorito il figlio, bensi\u0027 di\ndichiarare costituzionalmente illegittima l\u0027impossibilita\u0027, per il\ngenitore che ha fornito il contributo maschile alla procreazione, di\nessere riconosciuto come padre, pur essendo nel frattempo divenuto\ndonna come consentitogli dall\u0027ordinamento, in ragione del ricorso,\ninsieme all\u0027altro partner di una coppia (divenuta) omosessuale, a una\nfecondazione omologa mediante procreazione medicalmente assistita.\nNon l\u0027adozione di una pronuncia c.d. manipolativa di sistema, dunque,\nma l\u0027affermazione dell\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata. \n\n(1) «Al solo fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 della tutela dei\n diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti\n dall\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso, le\n disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni\n contenenti le parole \"coniuge\", \"coniugi\" o termini equivalenti,\n ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,\n nei regolamenti nonche\u0027 negli atti amministrativi e nei contratti\n collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell\u0027unione\n civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al\n periodo precedente non si applica alle norme del codice civile\n non richiamate espressamente nella presente legge, nonche\u0027 alle\n disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo\n quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme\n vigenti». \n\n(2) «I nati a seguito dell\u0027applicazione delle tecniche di\n procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli o di\n figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta\u0027 di\n ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell\u0027art. 6». \n\n(3) Ai soli fini della volonta\u0027 di non essere nominata (primo comma)\n e alla determinazione del comune presso cui rendere la\n dichiarazione di nascita (settimo e ottavo comma). \n\n(4) «Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale\n sia stata giudizialmente rettificata l\u0027attribuzione di sesso sono\n rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome». \n\n(5) «Entrambi i giudici rimettenti escludono la praticabilita\u0027 di una\n interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni\n censurate, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi\n un insormontabile ostacolo nell\u0027univoco tenore letterale\n dell\u0027enunciato normativo. L\u0027affermazione appare corretta.\n Stabilendo che alle tecniche di PMA possano accedere solo coppie\n formate da persone \"di sesso diverso\" (art. 5) e prevedendo\n sanzioni amministrative a carico di chi le applica a coppie\n \"composte da soggetti dello stesso sesso\"(art. 12, comma 2), la\n legge n. 40 del 2004 nega in modo puntuale e inequivocabile alle\n coppie omosessuali la fruizione delle tecniche considerate. Cio\u0027,\n peraltro, in piena sintonia con l\u0027ispirazione di fondo della\n legge stessa, sulla quale si portera\u0027 presto l\u0027attenzione. Opera,\n dunque, il principio - ripetutamente affermato da questa Corte -\n secondo il quale l\u0027onere di interpretazione conforme viene meno,\n lasciando il passo all\u0027incidente di costituzionalita\u0027, allorche\u0027\n il tenore letterale della disposizione non consenta tale\n interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2019, n. 268 e\n n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del\n 2018)». \n\n(6) «Per quanto espressamente disposto dall\u0027art. 5 della predetta\n legge n. 40 del 2004, le coppie dello stesso sesso non possono\n accedere alle tecniche di PMA. (...) Ad opposte conclusioni\n neppure puo\u0027 poi condurre la successiva legge 20 maggio 2016, n.\n 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso\n sesso e disciplina delle convivenze), che - pur riconoscendo la\n dignita\u0027 sociale e giuridica delle coppie formate da persone\n dello stesso sesso - non consente, comunque, la filiazione, sia\n adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore. Dal\n rinvio che il comma 20 dell\u0027art. 1 di detta legge opera alle\n disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia)\n restano, infatti, escluse, perche\u0027 non richiamate, quelle,\n appunto, che regolano la paternita\u0027, la maternita\u0027 e l\u0027adozione\n legittimante». \n\n(7) «(...) occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di\n genitorialita\u0027 cosi\u0027 condiviso siano coppie \"di sesso diverso\",\n atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in\n Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.\n Tanto e\u0027 espressamente disposto dall\u0027art. 5 della citata legge n.\n 40 del 2004: norma della quale non e\u0027 possibile l\u0027interpretazione\n adeguatrice pretesa dalle ricorrenti medesime». \n\n(8) Cassazione n. 22179/2022 e Cassazione SS.UU. 38162/2022: «Il\n minore nato all\u0027estero mediante il ricorso alla surrogazione di\n maternita\u0027 ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche\n giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo\n instaurato e vissuto con il genitore d\u0027intenzione; tale esigenza\n e\u0027 garantita attraverso l\u0027istituto dell\u0027adozione in casi\n particolari, ai sensi dell\u0027art. 44, comma 1, lettera d) della\n legge n. 184 del 1983 che, allo stato dell\u0027evoluzione\n dell\u0027ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un\n lato, di conseguire lo \"status\" di figlio e, dall\u0027altro, di\n riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il \"partner\"\n del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo\n concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita»;\n Cassazione n. 25436/2023: «L\u0027adozione in casi particolari, ex\n art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184 del 1983,\n rappresenta lo strumento che consente al minore, nato in Italia,\n a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta\n all\u0027estero da coppia omoaffettiva, di conseguire lo \"status\" di\n figlio e di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il\n genitore d\u0027intenzione; ne consegue che il dissenso del genitore\n biologico all\u0027adozione da parte del genitore sociale deve essere\n valutato esclusivamente sotto il profilo della conformita\u0027\n all\u0027interesse del minore, con particolare riferimento al progetto\n genitoriale comune, alla cura e all\u0027accudimento svolto in comune\n dalla coppia, per un congruo periodo». \n\n(9) Corte costituzionale n. 230/2020: «(...) la giurisprudenza ha\n gia\u0027 preso in considerazione l\u0027interesse in questione, ammettendo\n l\u0027adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner\n dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi\n dell\u0027art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n.\n 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In questa chiave, \"si\n esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del\n requisito dell\u0027interesse del minore possa fondarsi esclusivamente\n sull\u0027orientamento sessuale del richiedente l\u0027adozione e del suo\n partner, non incidendo l\u0027orientamento sessuale della coppia\n sull\u0027idoneita\u0027 dell\u0027individuo all\u0027assunzione della\n responsabilita\u0027 genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima\n civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)\" (sentenza n. 221 del\n 2019). Una diversa tutela del miglior interesse del minore, in\n direzione di piu\u0027 penetranti ed estesi contenuti giuridici del\n suo rapporto con la \"madre intenzionale\", che ne attenui il\n divario tra realta\u0027 fattuale e realta\u0027 legale, e\u0027 ben possibile,\n ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano\n delle opzioni rimesse alla discrezionalita\u0027 del legislatore»;\n Corte costituzionale 32/2021 (cfr. infra). \n\n(10) Come affermato, sinora, da Cassazione 6383/2022 e da Corte\n europea dei diritti dell\u0027uomo, sentenza 22 giugno 2023, ... ed\n altri c. Italia, ma in casi significativamente diversi\n dall\u0027odierno: quello affrontato dalla Corte di cassazione,\n analogo al caso analizzato sub 3.2); quello affrontato dalla\n Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, analogo al caso analizzato\n sub 3.1). \n\n(11) Ex art. 183, comma 5, del codice di procedura civile., stante\n che per la curatrice speciale quella rappresentava la prima\n udienza successiva alla sua costituzione. \n\n(12) Circostanza che puo\u0027 dirsi provata sulla base dei documenti\n prodotti dall\u0027attrice sub 6-7-10-13, senza che si renda\n necessario l\u0027espletamento di una CTU genetica. \n\n(13) «Fermo restando quanto stabilito dall\u0027art. 4, comma 1, possono\n accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita\n coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi,\n in eta\u0027 potenzialmente fertile, entrambi viventi». \n\n(14) «(...) 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell\u0027art.\n 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a\n coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui\n componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti\n dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e\u0027 punito\n con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000\n euro. (...) 9. E\u0027 disposta la sospensione da uno a tre anni\n dall\u0027esercizio professionale nei confronti dell\u0027esercente una\n professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui\n al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10.\n L\u0027autorizzazione concessa ai sensi dell\u0027art. 10 alla struttura\n al cui interno e\u0027 eseguita una delle pratiche vietate ai sensi\n del presente articolo e\u0027 sospesa per un anno. Nell\u0027ipotesi di\n piu\u0027 violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di\n recidiva l\u0027autorizzazione puo\u0027 essere revocata». \n\n(15) Diritto al rispetto della vita privata e familiare: «1. Ogni\n persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e\n familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.\n 2. Non puo\u0027 esservi ingerenza di una autorita\u0027 pubblica\n nell\u0027esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia\n prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una\n societa\u0027 democratica, e\u0027 necessaria alla sicurezza nazionale,\n alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla\n difesa dell\u0027ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione\n della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e\n delle liberta\u0027 altrui». \n\n(16) Divieto di discriminazione: «Il godimento dei diritti e delle\n liberta\u0027 riconosciuti nella presente Convenzione deve essere\n assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle\n fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione,\n le opinioni politiche o quelle di altro genere, l\u0027origine\n nazionale o sociale, l\u0027appartenenza a una minoranza nazionale,\n la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». \n\n(17) Cfr. anche Corte EDU, sentenza 22 giugno 2023, Bonzano ed altri\n c. Italia. \n\n(18) «Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a\n rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino\n sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i\n diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione\n alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la\n lingua, la religione, l\u0027opinione politica o qualsiasi altra\n opinione, l\u0027origine nazionale o sociale, la condizione\n economica, la nascita o qualsiasi altra condizione». \n\n(19) «1. Nessuno puo\u0027 essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o\n illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella\n sua casa o nella sua corrispondenza, ne\u0027 a illegittime offese al\n suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto\n ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od\n offese». \n\n(20) «1. La famiglia e\u0027 il nucleo naturale e fondamentale della\n societa\u0027 e ha diritto ad essere protetta dalla societa\u0027 e dallo\n Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e\u0027\n riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l\u0027eta\u0027 per\n contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non puo\u0027 essere celebrato\n senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli\n Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a\n garantire la parita\u0027 di diritti e di responsabilita\u0027 dei coniugi\n riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del\n suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere\n assicurata ai figli la protezione necessaria». \n\n(21) «Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno\n diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da\n parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire\n qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una\n tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa\n fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la\n religione, l\u0027opinione politica o qualsiasi altra opinione,\n l\u0027origine nazionale o sociale, la condizione economica, la\n nascita o qualsiasi altra condizione». \n\n(22) «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati\n nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che\n dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a\n prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di\n sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del\n fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla\n loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione\n finanziaria, dalla loro incapacita\u0027, dalla loro nascita o da\n ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i\n provvedimenti appropriati affinche\u0027 il fanciullo sia\n effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o\n di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita\u0027,\n opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi\n rappresentanti legali o dei suoi familiari». \n\n(23) «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza\n delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei\n tribunali, delle autorita\u0027 amministrative o degli organi\n legislativi, l\u0027interesse superiore del fanciullo deve essere una\n considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad\n assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al\n suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei\n suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la\n sua responsabilita\u0027 legale, e a tal fine essi adottano tutti i\n provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)». \n\n(24) «Gli Stati parti vigilano affinche\u0027 il fanciullo non sia\n separato dai suoi genitori contro la loro volonta\u0027 a meno che le\n autorita\u0027 competenti non decidano, sotto riserva di revisione\n giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura\n applicabili, che questa separazione e\u0027 necessaria nell\u0027interesse\n preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso puo\u0027\n essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando\n i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se\n vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al\n luogo di residenza del fanciullo. (...) Gli Stati parti\n rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i\n genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti\n personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che\n cio\u0027 non sia contrario all\u0027interesse preminente del fanciullo.\n (...)». \n\n(25) Cosi\u0027 come e\u0027 lo stesso legislatore della legge n. 40/2004 (art.\n 9) a riconoscere l\u0027interesse a mantenere il legame genitoriale\n acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verita\u0027\n biologica della procreazione (Corte costituzionale n. 127/2020). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953: \n dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n sospende il giudizio in corso; \n ordina la notifica, a cura della cancelleria, della presente\nordinanza alle parti, alla curatrice speciale, al pubblico ministero,\nal Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Como, nella Camera di consiglio del 24\nluglio 2024 \n \n La Presidente: Cao \n \n \n Il Giudice estensore: 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