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M.","altre_parti":"Centro Studi \"Rosario Livatino\", A. L.","testo_atto":"N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025\n\nOrdinanza  del  18  novembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel\nprocedimento civile promosso da G. M. e A. L.. \n \nAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni -  Unioni  civili  -\n  Divieto di adozione da parte di  piu\u0027  persone,  salvo  che  i  due\n  adottanti siano marito e moglie - Omessa  estensione  della  deroga\n  alle parti dell\u0027unione civile. \n- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle  unioni  civili\n  tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.\n  1, comma 20, in combinato disposto con l\u0027art. 294,  secondo  comma,\n  del codice civile. \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO \n                            Prima civile \n \n    Il  tribunale  in  composizione  collegiale  nelle  persone   dei\nseguenti magistrati: \n        dott. Anna Bellesi, Presidente; \n        dott. Nicola Di Plotti, giudice; \n        dott. Serena Nicotra, giudice relatore. \n    Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4346/2024 promosso da: \n        G.M. (C.F. ...) A.L. (C.F. ...) con il  patrocinio  dell\u0027avv.\nAlampi Marco, ricorrenti; \n    Nei confronti di G.M. (C.F.  ...)  con  il  patrocinio  dell\u0027avv.\nAlampi Marco. \n    Ha emesso la seguente ordinanza. \n    Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 291 e 311 del codice\ncivile, G.M., nato a ... il ..., e A.L., nato a  ...  il  ...,  hanno\ndomandato a questo Tribunale di poter adottare G.R.M., nata a ...  il\n... . \n    I ricorrenti hanno allegato: di essersi uniti civilmente a ... in\ndata ..., in seguito ad una relazione affettiva di oltre trenta anni;\ndi essere entrambi molto legati a G.R.M., figlia  della  sorella  del\nricorrente G.M.; di essere entrambi stati vicini a G.  da  quando  e\u0027\nnata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua  venuta\nal mondo; di avere condiviso con  la  madre  di  G.  le  scelte  piu\u0027\nimportanti relative alla sua crescita, dalla scuola, al tempo libero,\nallo  sport  ed  alle  amicizie,  e  di  avere   sempre   contribuito\naffettivamente ed economicamente alla crescita dell\u0027adottanda. \n    I ricorrenti hanno quindi esposto di considerare G. proprio  come\nuna figlia e la scelta della adozione come la continuazione  naturale\ndi quello che e\u0027 stato il rapporto con lei. \n    Sotto il profilo giuridico,  i  ricorrenti  hanno  richiamato  la\nsentenza n. 1/2020 emessa dal Tribunale di Rieti che  ha  pronunciato\nl\u0027adozione di un maggiorenne da parte di una coppia di persone  dello\nstesso sesso unite civilmente, ritenendo  che  a  cio\u0027  non  osti  il\ndisposto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile  secondo  cui\n«nessuno puo\u0027 essere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo che i due\nadottanti siano marito e moglie», ne\u0027  le  previsioni  contenute  nel\ncomma 20, legge n. 76/2016 sulle unioni civili. \n    In particolare, secondo il ragionamento dei giudici, la ratio del\ndivieto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile e\u0027  quella  di\nimpedire la creazione di status personali  tra  loro  confliggenti  e\ntale  rischio  doveva  ritenersi  insussistente  non  solo  nel  caso\ndisciplinato dalla citata norma di adozione da parte di due  coniugi,\nma altresi\u0027 in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente. \n    Inoltre, il comma 20 dell\u0027art. 1  della  legge  n.  76/2016,  nel\nprevedere «resta fermo quanto previsto e  consentito  in  materia  di\nadozione delle norme vigenti», e\u0027 stato interpretato  come  meramente\nindicativo del permanere della operativita\u0027  del  disposto  dell\u0027art.\n294 del codice civile, sicche\u0027, una volta interpretato tale  articolo\nnel senso sopra indicato, risulterebbe ammissibile  l\u0027adozione  anche\nda parte della coppia unita civilmente. \n    I  ricorrenti  hanno   quindi   chiesto,   in   via   principale,\npronunciarsi l\u0027adozione di G.R.M. da parte di entrambi; in subordine,\nle parti hanno chiesto di pronunciare l\u0027adozione soltanto in  capo  a\nL.A. \n    Nel corso del giudizio, sono stati  sentiti  gli  adottanti,  che\nhanno entrambi confermato il loro consenso  all\u0027adozione  di  G.R.M.,\nnonche\u0027 l\u0027adottanda che  ha  manifesto  il  suo  consenso  ad  essere\nadottata sia dallo zio G.M., sia da  A.L.,  rappresentando  di  avere\ninstaurato un forte vincolo affettivo con entrambi. \n    E\u0027 stato poi manifestato l\u0027assenso all\u0027adozione  da  parte  della\nmadre biologica dell\u0027adottanda. \n    All\u0027esito dell\u0027audizione delle  parti,  il  giudice  delegato  ha\nrimesso la causa al Collegio per la decisione. \n    Con successiva ordinanza il Collegio ha rimesso le parti  davanti\nal giudice istruttore in relazione alla  domanda  principale  e  sono\nstati assegnati alle parti i termini per il deposito di  note,  anche\nin relazione all\u0027eventuale possibilita\u0027  di  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  in  relazione  alla  previsione   degli\narticoli 294 e 1, comma 20 della legge n. 76/2016. \n    Questo  tribunale,  investito  della  decisione  in  ordine  alla\ndomanda principale dei ricorrenti di adozione  di  M.G.R.,  ritenendo\ntale  domanda  fondata,  reputa  che  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale del combinato disposto dell\u0027art. 1, comma 20, legge 20\nmaggio 2016, n. 76 e dell\u0027art. 294, comma 2 del codice civile,  nella\nparte  in  cui  non  estende  alle  parti   dell\u0027unione   civile   la\npossibilita\u0027 di derogare al generale divieto di adozione da parte  di\npiu\u0027 persone, cosi\u0027 come previsto per i coniugi,  per  contrasto  con\ngli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost.,  in  relazione  all\u0027art.  8  della\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali, sia rilevante e non  manifestamente  infondata\nper i motivi che seguono. \n1. Sulla rilevanza della questione. \n    L \u0027art. 294, comma 2  del  codice  civile  prevede  testualmente:\n«Nessuno puo\u0027 essere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo che i due\nadottanti siano marito e moglie». \n    Nell\u0027ambito della disciplina delle  unioni  civili  di  cui  alla\nlegge n. 76 del 2016 vengono in rilievo le seguenti disposizioni: \n        a) art. 1, comma 19: «all\u0027unione  civile  tra  persone  dello\nstesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo  XIII  del\nlibro primo del codice civile nonche\u0027 gli articoli 116, primo  comma,\n146, 2467, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile». \n        b)  art.  1,  comma  20:  «Al   solo   fine   di   assicurare\nl\u0027effettivita\u0027 della tutela dei diritti e il pieno adempimento  degli\nobblighi derivanti dall\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso,\nle disposizioni che si riferiscono al matrimonio  e  le  disposizioni\ncontenenti le parole  \"coniuge\",  \"coniugi\"  o  termini  equivalenti,\novunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,  nei\nregolamenti  nonche\u0027  negli  atti  amministrativi  e  nei   contratti\ncollettivi, si applicano anche  ad  ognuna  delle  parti  dell\u0027unione\ncivile tra persone dello stesso sesso.  La  disposizione  di  cui  al\nperiodo precedente non si applica alle norme del  codice  civile  non\nrichiamate  espressamente  nella   presente   legge,   nonche\u0027   alle\ndisposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,  n.  184.  Resta  fermo\nquanto previsto e consentito  in  materia  di  adozione  dalle  norme\nvigenti»; \n        c) art. 1, comma  21:  «alle  parti  dell\u0027unione  civile  tra\npersone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste  dal\ncapo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal\ncapo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile». \n    In base a tale quadro  normativo,  le  disposizioni  in  tema  di\nadozione di persone maggiorenni non  rientrano  tra  quelle  per  cui\nl\u0027art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l\u0027equiparazione\ndelle parti dell\u0027unione civile  ai  coniugi,  mancando  il  requisito\ndell\u0027espresso richiamo. Al  contempo,  la  previsione  contenuta  nel\ncitato comma, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in\nmateria di adozione dalle norme vigenti, implica  il  rimanere  fermo\ncitato divieto di cui all\u0027art. 294, comma 2 del  codice  civile,  che\nimpedisce l\u0027adozione di un soggetto da piu\u0027  persone  salvo  che  non\nsiano marito e moglie. \n    Poiche\u0027 la domanda principale svolta dai ricorrenti G.M. e  A.L.,\nquali membri di un\u0027unione civile,  e\u0027  quella  di  adottare  entrambi\nG.R.M., e data la sussistenza di tutte le altre  condizioni  previste\ndall\u0027art. 291 del codice  civile,  l\u0027unico  motivo  ostativo  e\u0027  per\nl\u0027appunto costituito dalla citata disciplina. \n2. Sulla non manifesta infondatezza della questione. \n    Le disposizioni  normative  sopra  delineate  non  consentono  di\nritenere che, differentemente  da  quanto  avviene  per  due  persone\nlegate da vincolo di matrimonio, due persone unite civilmente possano\nadottare una stessa persona  maggiorenne,  data  la  sussistenza  del\ndivieto  previsto  dall\u0027art.  294,  comma  2   del   codice   civile,\nconsiderato che tale norma non rientra tra  quelle  richiamate  nella\nlegge n. 76/2016 ai fini  dell\u0027applicazione  alle  parti  dell\u0027unione\ncivili di quegli articoli contenenti le parole coniugi o equivalenti.\nInoltre, il rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in  tema  di\nadozione di cui al comma 20 dell\u0027art. 1 della  legge  n.  76/2016  si\nreputa  indicativo  della  volonta\u0027  del  legislatore  di   escludere\nl\u0027estensione alle parti dell\u0027unione civile della facolta\u0027 di adozione\nconcessa ai soli coniugi dall\u0027art. 294, comma 2 del codice civile. \n    Ritiene il tribunale che tale esclusione configuri una violazione\ndegli articoli 2 e 3 della Costituzione oltre che dell\u0027art. 117 Cost.\ncon  riferimento  all\u0027art.  8   CEDU,   in   quanto   introduce   una\ningiustificata disparita\u0027 di trattamento in situazioni analoghe - dal\nmatrimonio all\u0027unione civile ma non viceversa - ed una ingiustificata\nlimitazione alla liberta\u0027 fondamentale dell\u0027individuo per i motivi di\nseguito esposti. \na) Violazione art. 3 della Costituzione. \n    La disciplina  contenuta  nella  legge  n.  76/2016  mostra  come\nl\u0027unione civile, analogamente a quanto avviene per il matrimonio, sia\nfonte della creazione di un unico status personale. \n    Al riguardo si richiamano le seguenti norme della citata legge: \n        art. 1, comma 8: «la parte puo\u0027 in qualunque tempo  impugnare\nil matrimonio o l\u0027unione civile dell\u0027altra parte.  Se  si  oppone  la\nnullita\u0027 della  prima  unione  civile,  tale  questione  deve  essere\npreventivamente giudicata»; \n        art. 1, comma 10: «mediante  dichiarazione  all\u0027ufficiale  di\nstato civile le parti possono stabilire di assumere,  per  la  durata\ndell\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome  comune\nscegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo\u0027 anteporre  o  posporre\nal  cognome  comune  il  proprio  cognome,  se   diverso,   facendone\ndichiarazione all\u0027ufficiale di stato civile»; \n        art. 1, comma 11: «con la costituzione dell\u0027unione civile tra\npersone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi  diritti  e\nassumono i  medesimi  doveri;  dall\u0027unione  civile  deriva  l\u0027obbligo\nreciproco all\u0027assistenza morale  e  materiale  e  alla  coabitazione.\nEntrambe le parti sono tenute, ciascuna  in  relazione  alle  proprie\nsostanze  e  alla  propria  capacita\u0027  di  lavoro   professionale   e\ncasalingo, a contribuire ai bisogni comuni»; \n        art. 1, comma 12: «le parti concordano tra  loro  l\u0027indirizzo\ndella vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna  delle\nparti spetta il potere di attuare l\u0027indirizzo concordato»; \n        art. 1, comma 23: «l\u0027unione civile si scioglie  altresi\u0027  nei\ncasi previsti dall\u0027art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c),  d)\ned e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898»; \n        art. 1, comma 24:  «l\u0027unione  civile  si  scioglie,  inoltre,\nquando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta\u0027 di\nscioglimento dinanzi all\u0027ufficiale dello stato civile. In  tale  caso\nla domanda di scioglimento dell\u0027unione civile e\u0027 proposta decorsi tre\nmesi dalla data della  manifestazione  di  volonta\u0027  di  scioglimento\ndell\u0027unione». \n    Tali norme evidenziano come l\u0027unione civile, nel dare vita ad  un\ncomplesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i  contraenti,\ncomporti  la  creazione  di  un  unico  status  personale,   mediante\nl\u0027instaurarsi  di  un  vincolo  tra  le  parti  dotato  di  una   sua\nstabilita\u0027, garantito  dalla  previsione  di  particolari  e  formali\nmodalita\u0027 sia per la sua costituzione che per il suo scioglimento. \n    Orbene, questa Corte di legittimita\u0027, nella recente  sentenza  n.\n66 del 2024, ha sottolineato che l\u0027istituto  della  unione  civile  e\nquello del matrimonio rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati\nda differenti panorami normativi, che  mettono  in  rilievo  come  il\nvincolo derivante dalla unione civile produca effetti simili, ma  non\ndel tutto coincidenti e in parte di  estensione  ridotta  rispetto  a\nquelli nascenti dal matrimonio. \n    Alla stregua di  cio\u0027  si  e\u0027  quindi  ritenuta  non  fondata  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  sollevata  dal   giudice\nremittente dell\u0027art. 1, comma 26 della  legge  n.  76/2016  sotto  il\nparametro  della  violazione  dell\u0027art.  3,  non   ravvisandosi   una\ningiustificata   disparita\u0027   di   trattamento   per   la   obiettiva\neterogeneita\u0027 delle situazioni a confronto. \n    Tuttavia, proprio con riferimento alla specifica  fattispecie  in\nrilievo, la disciplina normativa sopra richiamata  porta  a  ritenere\nche anche l\u0027unione civile, come il matrimonio, determini la creazione\ndi un unico status personale. \n    In questa prospettiva, consentire anche  alle  parti  dell\u0027unione\ncivile di potere adottare la stessa  persona  maggiore  di  eta\u0027  non\ndeterminerebbe  la  frustrazione  della  ratio  del   secondo   comma\ndell\u0027art. 294  del  codice  civile,  individuata  nella  esigenza  di\nevitare il sovrapporsi di plurimi stati personali, piu\u0027 che nella  cd\n«imitatio naturae», considerata la peculiarita\u0027 di tale istituto, che\nconsente  l\u0027instaurazione  di  un  rapporto  adottivo  anche   quando\nl\u0027adottando  faccia  gia\u0027  parte   del   proprio   nucleo   familiare\noriginario. \n    Considerato quindi lo scopo di  tale  divieto  ed  il  fatto  che\nl\u0027unione civile, analogamente al  matrimonio,  e\u0027  istitutiva  di  un\nunico stato  personale,  e\u0027  prospettabile  la  irragionevolezza  nel\ndifferenziare le due situazioni in relazione a tale aspetto. \n    Ulteriore profilo di irragionevolezza di  detta  differenziazione\nsi  trae  anche  dalla  constatazione  del   fatto   che   la   ratio\ndell\u0027adozione di maggiorenni non e\u0027 piu\u0027 soltanto  quella  originaria\ndi tutelare la volonta\u0027 dell\u0027adottante di crearsi una discendenza, ma\nanche quella di tutelare rapporti affettivi ormai  consolidatisi  tra\nsoggetti maggiorenni. \n    Si fa in particolare riferimento alle riflessioni  avviate  dalla\ngiurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  sulla  regola  prevista\ndall\u0027art. 291 del codice civile, in base alla quale tra adottante  ed\nadottando deve sussistere una differenza  di  eta\u0027  pari  a  diciotto\nanni, che hanno  portato  all\u0027approfondimento  dello  scopo  di  tale\ndisposizione,  nell\u0027ottica  di  una   progressiva   sempre   maggiore\nvalorizzazione del principio della  unita\u0027  famigliare,  riconosciuto\nsia  dall\u0027art.  8  CEDU  sia  dagli  articoli  2,  29  e   30   della\nCostituzione, e ad  affermare  la  superabilita\u0027  di  tale  requisito\nqualora specifica situazione del caso concreto evidenziasse un solido\nlegame famigliare e il mantenimento del limite dei diciotto  anni  di\ndifferenza costituisse un vero e proprio ostacolo alla  realizzazione\ndel valore etico sociale dell\u0027unita\u0027 familiare. \n    Nella sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di  cassazione  ha,  in\nparticolare, evidenziato: «La norma dell\u0027art. 291 del codice  civile,\nnel richiedere la  differenza  di  diciotto  anni  tra  adottante  ed\nadottato appare una  evidente  ingiusta  limitazione  e  compressione\ndell\u0027istituto  dell\u0027adozione   di   maggiorenni,   nell\u0027accezione   e\nconfigurazione  sociologica  assunta   dall\u0027istituto   negli   ultimi\ndecenni, in cui - come  e\u0027  indiscusso  sia  in  dottrina  che  nella\ngiurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione  diretta  ad\nassicurare all\u0027adottante la continuita\u0027 della sua casata  e  del  suo\npatrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento  giuridico  di\nuna relazione sociale,  affettiva  ed  identitaria,  nonche\u0027  di  una\nstoria personale, di adottante  e  adottando,  con  la  finalita\u0027  di\nstrumento volto a consentire la formazione di famiglie  tra  soggetti\nche, seppur maggiorenni,  sono  tra  loro  legati  da  saldi  vincoli\npersonali, morali e civili. In sostanza, l\u0027istituto ha perso  la  sua\noriginaria natura di  strumento  volto  a  tutelare  l\u0027adottante  per\nassumere una valenza solidaristica che, seppure  distinta  da  quella\ninerente all\u0027adozione di minori, non e\u0027 immeritevole  di  tutela.  In\ntale mutato contesto sociale, il suddetto  limite  di  diciotto  anni\nappare un  ostacolo  rilevante  ed  ingiustificato  all\u0027adozione  dei\nmaggiorenni,  un\u0027indebita  ed  anacronistica  ingerenza  dello  Stato\nnell\u0027assetto familiare in contrasto con l\u0027art. 8  CEDU,  interpretato\nnella sua accezione piu\u0027 ampia  riguardo  ai  principi  del  rispetto\ndella vita familiare e privata. Infatti, la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo ha piu\u0027 volte affermato che, al  di  la\u0027  della  protezione\ncontro le ingerenze arbitrarie, l\u0027art. 8 pone a  carico  dello  Stato\ndegli obblighi positivi dl rispetto effettivo della  vita  familiare.\nIn tal modo, laddove e\u0027 accertata l\u0027esistenza di un legame familiare,\nlo Stato deve In linea di principio agire in modo tale da  permettere\na tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015,  su\nricorso n. 52557/14). \n    Tali considerazioni hanno quindi portato la Corte  di  cassazione\nad operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art.\n291 del codice civile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione ed  a\nritenere, quindi, superabile il divario di diciotto anni di  eta\u0027  in\ntutti quei casi in cui cio\u0027 possa impedire all\u0027adottato di esercitare\nappieno i suoi inalienabili diritti alla  formazione  di  un  formale\nnucleo familiare sulla  base  di  una  formazione  sociale  di  fatto\nconsolidatasi  nel  tempo  e  caratterizzata  da  una  affectio   non\ndissimile da quella connotante la famiglia fondata sul matrimonio. \n    A tale orientamento ha fatto poi seguito la pronuncia n. 5 del 18\ngennaio  2024  della  Corte  costituzionale,  che  ha  per  l\u0027appunto\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 291, comma 1 del\ncodice civile nella parte in cui, per l\u0027adozione del maggiorenne, non\nconsente al giudice di ridurre,  nel  caso  di  esigua  differenza  e\nsempre che sussistano motivi  meritevoli,  l\u0027intervallo  di  eta\u0027  di\ndiciotto anni fra adottante e adottando. \n    In tale pronuncia  il  giudice  delle  leggi  ha  osservato  come\nl\u0027adozione di persone maggiori di eta\u0027 non persegua piu\u0027  e  soltanto\nla  funzione  tradizionale  di  trasmissione  del   cognome   e   del\npatrimonio, ma sia divenuto uno strumento in cui  assumono  crescente\nrilevanza i profili personalistici  accanto  a  quelli  patrimoniali,\nfunzionale    a    formalizzare    legami     affettivo-solidaristici\nrappresentativi dell\u0027identita\u0027 dell\u0027individuo. \n    Pertanto,  anche  in  rapporto  a  tale  diversa  ed   importante\nfunzione, in presenza di una  formazione  sociale  consolidatasi  nel\ntempo,  riconosciuta  e  tutelata  dal  legislatore,   e   a   fronte\ndell\u0027accertamento della ricorrenza di una situazione di affectio  che\ncoinvolge l\u0027adottando ed entrambi i membri dell\u0027unione  civile,  come\nnel caso in esame, la limitazione della possibilita\u0027 di  adozione  da\nparte di uno solo dei membri di tale sodalizio si  reputa  comportare\nuna limitazione eccessiva, e come tale irragionevole,  rispetto  allo\nscopo percepito, cosi\u0027 da porsi  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione. \nb) Violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione. \n    La richiamata giurisprudenza della Corte di  cassazione  e  della\nCorte  costituzionale  ha  piu\u0027  volte   ribadito   come   l\u0027istituto\ndell\u0027adozione del maggiorenne configuri una espressione  del  diritto\nall\u0027identita\u0027 della persona tutelato dall\u0027art. 2 della Costituzione. \n    In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato  come  tale\nistituto abbia assunto la funzione di riconoscimento giuridico di una\nrelazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche\u0027  di  una  storia\npersonale, di adottante e adottando, con la  finalita\u0027  di  strumento\nvolto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur\nmaggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali,  morali\ne civili (Cass. civ., n. 7667/2020). \n    Il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 5 del 2024, dopo  avere\nripercorso l\u0027evoluzione dell\u0027istituto attraverso le vare pronunce  di\nincostituzionalita\u0027 adottare nel tempo,  ha  espressamente  affermato\nche l\u0027istituto formalizza legami affettivo-solidaristici  consolidati\nnel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico  e,  come  tali,\nrappresentativi    dell\u0027identita\u0027     dell\u0027individuo,     precisando,\ntestualmente che «la valorizzazione di una storia affettiva,  per  la\nparte in cui ha gia\u0027 trovato  solida  espressione  sociale,  riflette\nl\u0027esistenza di un maturato percorso di identita\u0027 personale,  che  non\npuo\u0027 essere privato del  dovuto  riconoscimento  giuridico,  pena  la\nviolazione dell\u0027art. 2 Cost.». \n    Al contempo, si e\u0027 riconosciuto che l\u0027unione  civile  costituisce\nuna formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria\npersonalita\u0027, connotata da una natura solidaristica non dissimile  da\nquella propria del  matrimonio,  in  quanto  comunione  spirituale  e\nmateriale di vita, ed esplicazione di un diritto  fondamentale  della\npersona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i\nconnessi diritti e doveri. \n    Occorre  poi  considerare  le   fonti   sovranazionali,   e,   in\nparticolare, l\u0027art. 8 CEDU in tema di tutela dei  valori  della  vita\nprivata e familiare e la giurisprudenza di tale Corte europea, che ha\nricordato come tale norma, pur se volta a proteggere gli individui da\ningerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare,\nin alcune circostanze puo\u0027 imporre  allo  Stato  di  adottare  misure\npositive per assicurare il rispetto dei  diritti  tutelati  da  detta\nnorma e quindi tali da consentire al legame di avere  pieno  sviluppo\n(cfr. Corte e.d.u. ... e altri c. Italia, 21 luglio 2015). \n    In  questo  quadro  normativo  e  giurisprudenziale,  e\u0027   quindi\nprospettabile il contrasto tra il divieto di  cui  all\u0027art.  294  del\ncodice civile e l\u0027art. 2  della  Costituzione,  oltre  rispetto  agli\narticoli 10 e 117, comma 1  della  Costituzione,  in  relazione  alla\nviolazione dell\u0027art. 8 CEDU. \n    Sotto il profilo dell\u0027art. 2 Cost., la citata  disciplina  appare\nlesiva del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia  come\nsingolo, sia come membro di una formazione sociale (l\u0027unione civile),\nin  quanto  impedisce  all\u0027adottanda  di   formalizzare,   attraverso\nl\u0027adozione congiunta, il legame esistente con entrambi  i  ricorrenti\nsin dalla sua nascita  e  perche\u0027  parimenti  impedisce  agli  stessi\nricorrenti, legati da un rapporto affettivo da oltre trenta  anni  ed\nuniti civilmente sin dal ..., la formalizzazione del legame affettivo\ne solidaristico instaurato con l\u0027adottanda, che si e\u0027  esplicato  nel\ncorso  degli  anni  mediante  l\u0027effettivo   e   stabile   inserimento\ndell\u0027adottanda stessa nella formazione sociale costituita  a  seguito\ndella contratta unione civile. \n    Tale aspetto e\u0027 ancor piu\u0027 apprezzabile proprio se  si  considera\nla  struttura  dell\u0027adozione  di  maggiorenni,  che,   a   differenza\ndell\u0027adozione di minori, vede tra i requisiti imposti  dall\u0027art.  296\ndel codice civile il consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottando. \n    La ricostruzione maggioritaria in dottrina  e  giurisprudenza  e\u0027\nquella che vede nel consenso delle  parti  un  mero  presupposto  del\nprovvedimento costitutivo dello status di filiazione adottiva  e  non\nla espressione di una determinante dimensione negoziale dell\u0027adozione\n(cfr. in tal senso Cass. civ., ordinanza n. 3462/2022), proprio  alla\nluce  degli  ampi  poteri  discrezionali   che   la   legge   riserva\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria e che potrebbero condurre il giudice, anche\nin presenza del consenso delle parti, a non provvedere  all\u0027adozione,\nin caso di ritenuta non convenienza per l\u0027adottando. \n    Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui  alla  libera  e\nconsapevole manifestazione di volonta\u0027  concorde  degli  adottanti  e\ndell\u0027adottando, si affianchi l\u0027accertamento di un profondo e duraturo\nlegame tra le parti e l\u0027inserimento dell\u0027adottanda  nella  formazione\nsociale costituita dagli adottandi - che,  come  gia\u0027  rilevato,  da\u0027\nvita ad un unico status personale - la previsione di  un  divieto,  a\nmonte, di adozione della stessa persona da parte di entrambi i membri\ndell\u0027unione civile si risolve in una restrizione non necessaria e non\nproporzionata  alla  liberta\u0027  di  autodeterminarsi  e,  quindi,   di\nscegliere di costituire un rapporto adottivo tra persone maggiorenni. \n    Vi e\u0027 poi la rilevata lesione del diritto all\u0027identita\u0027 personale\ndelle  parti,  derivante  dal  mancato  riconoscimento  della  storia\npersonale ed affettiva delle parti e del vincolo che si e\u0027  creato  e\nconsolidato nel tempo tra l\u0027adottanda, ed entrambi i ricorrenti,  che\nha  portato  all\u0027inserimento  della  stessa  nel   nucleo   familiare\ncostituito dai ricorrenti. \n    Al contempo, l\u0027applicazione del  divieto  di  cui  all\u0027art.  294,\ncomma 2 del codice civile ai  membri  dell\u0027unione  civile  appare  in\ncontrasto con l\u0027art. 8 della CEDU. \n    Invero, la nozione di vita privata  e  familiare,  richiamata  da\ntale  norma,  e\u0027   ampia,   comprendendo   ogni   espressione   della\npersonalita\u0027  e  della   dignita\u0027   della   persona,   le   relazioni\ngiuridicamente istituzionalizzate,  le  relazioni  fondate  sul  dato\nbiologico, cosi\u0027 come quelle che costituiscono  «famiglia»  in  senso\nsociale, qualora ricorra il presupposto dell\u0027effettiva  esistenza  di\nstretti e comprovati legami affettivi. \n    Nel caso in esame, la  richiesta  dei  ricorrenti  e\u0027  quella  di\nconcretizzare lo  stabile  rapporto  di  affetto  e  di  condivisione\nvissuto da entrambi  con  l\u0027adottanda  attraverso  un  riconoscimento\nformale che suggelli la consolidata comunione di affetti  e  di  vita\nvissuta. \n    In presenza di tali  requisiti  e  della  volonta\u0027  comune  delle\nparti, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 291 del  codice  civile,  ed  in\nassenza  di  altre  condizioni   ostative,   la   preclusione   della\npossibilita\u0027 per l\u0027adottanda  e  per  entrambi  i  ricorrenti,  quali\nmembri dell\u0027unione civile, di ottenere tale  riconoscimento  si  pone\nquindi, anche in  contrasto  con  il  diritto  alla  vita  privata  e\nfamiliare di cui all\u0027art. 8 CEDU, inteso come diritto  a  non  subire\ningerenze  non  necessarie  e  non  proporzionate  alla  liberta\u0027  di\nautodeterminarsi e a riconoscere e sviluppare, senza pregiudizio  per\nalcuno, il profilo relazionale ed affettivo consolidato nel tempo. \n3. Sull\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione conforme. \n    A parere del  Collegio  giudicante,  non  risultano  percorribili\ninterpretazioni delle disposizioni qui censurata  in  senso  conforme\nalle citate disposizioni della Costituzione  e  alle  norme  ad  essa\ninterposte,  considerato  il  tenore  letterale  delle   disposizioni\nstesse. \n    Invero, come gia\u0027 evidenziato nel par. 1, le disposizioni in tema\ndi adozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle  per  cui\nl\u0027art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l\u0027equiparazione\ndelle parti dell\u0027unione civile  ai  coniugi,  mancando  il  requisito\ndell\u0027espresso richiamo. Al contempo, la  previsione,  ivi  contenuta,\nsecondo cui resta fermo quanto previsto e consentito  in  materia  di\nadozione dalle norme vigenti implica la persistenza e  la  necessaria\napplicazione del divieto di cui all\u0027art. 294, comma 2, che  impedisce\nl\u0027adozione di un soggetto da piu\u0027 persone, salvo che non siano marito\ne moglie. \n    Il combinato di tali disposizioni fa, quindi, emergere una chiara\nvoluntas  del  legislatore  di  non  estendere  alle   coppie   unite\ncivilmente la deroga al divieto di cui all\u0027art. 294 del codice civile\nprevista per il solo caso in cui gli adottanti siano marito e moglie. \n4. Le statuizioni conseguenti. \n    Poiche\u0027  il  tribunale  ritiene  la  questione  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata,  ai  sensi  dell\u0027art.  23  della  legge  n.\n87/1953 va disposta  la  sospensione  del  giudizio  e  la  immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Va inoltre disposta, ai sensi del citato art. 23, la trasmissione\ndegli  atti  del  procedimento  alla  Corte   costituzionale   e   la\nnotificazione da parte della  cancelleria  della  presente  ordinanza\nalle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio  dei\nministri,  mandando  alla  cancelleria  per   la   comunicazione   ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte\ncostituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il   tribunale,   visti   gli   articoli   134   Cost.,   1 legge\ncostituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; \n    Ritenuta la questione rilevante e non  manifestamente  infondata,\nsolleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale  in  relazione  al\ncombinato disposto dell\u0027art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76\ne dell\u0027art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte  in  cui  non\nestende ai membri dell\u0027unione civile la deroga prevista al divieto di\ncui all\u0027art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui «nessuno puo\u0027\nessere adottato da piu\u0027 di una persona, salvo  che  i  due  adottanti\nsiano marito e moglie», per violazione degli articoli  2  e  3  della\nCostituzione, 10 e 117, comma 1 Cost. in relazione all\u0027art. 8 CEDU; \n    Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale,  con  restituzione  degli\natti al giudice procedente; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza alle parti, al  pubblico  ministero  e  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 per la  comunicazione  ai  Presidenti\ndella Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  e  per  la\nsuccessiva  trasmissione  del  fascicolo   processuale   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Milano, cosi\u0027 deciso nella Camera di  consiglio  del  16  gennaio\n2025 \n \n                       Il Presidente: Bellesi","elencoNorme":[{"id":"64031","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero_legge":"76","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"20","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"},{"id":"64030","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"294","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80416","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80417","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80418","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80419","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80420","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55204","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Centro Studi \"Rosario Livatino\"","data_costit_part":"27/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55085","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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