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N. contro Ministero\ndell\u0027interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova. \n \nMafia e criminalita\u0027 organizzata - Informazione antimafia\n interdittiva - Facolta\u0027, per il prefetto che adotta il\n provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti\n dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per\n l\u0027interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione. \n- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi\n antimafia e delle misure di prevenzione, nonche\u0027 nuove disposizioni\n in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e\n 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA \n \n \n (Sezione Prima) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 509 del 2024, proposto da A. N., in qualita\u0027 di\ntitolare dell\u0027impresa individuale «...», rappresentata e difesa dagli\navvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con\ndomicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n Contro Ministero dell\u0027interno e Ufficio territoriale del Governo\ndi Genova, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; \n Per l\u0027annullamento: \n del provvedimento del Prefetto di Genova prot. n. ... del\n..., avente ad oggetto l\u0027emissione di un\u0027informazione antimafia\ninterdittiva ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto\nlegislativo n. 159/2011; \n di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi\nincluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del ... ; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio dell\u0027amministrazione\ndell\u0027interno; \n Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore, nell\u0027udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024, la\ndott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come\nspecificato nel verbale; \n 1. La signora A. N., in qualita\u0027 di titolare dell\u0027impresa\nindividuale «...», ha impugnato l\u0027informazione antimafia a carattere\ninterdittivo adottata dal Prefetto di Genova il ..., ai sensi degli\narticoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011. \n Il provvedimento gravato e\u0027 motivato con riferimento a plurimi\nelementi sintomatici del tentativo di infiltrazione nell\u0027impresa da\nparte della locale di \u0027ndrangheta ..., vale a dire: il rapporto di\nparentela che lega P. N. ed i suoi fratelli F. e A., rispettivamente\ncapo e membri di spicco della cosca, tutti condannati ai sensi\ndell\u0027art. 416-bis del codice penale, al marito della ricorrente L.\nP., che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente\nseparati dal ...; l\u0027impiego, quale unica dipendente, di D. M.,\ncondannata per aver agevolato gli affari illeciti del sodalizio\ncriminale nonche\u0027 moglie di F. A. R., componente del clan attualmente\nin vinculis e cugino della madre del P.; la recente scarcerazione per\nfine pena di F. N., sottoposto alla misura di sicurezza della\nliberta\u0027 vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso. \n 2. Avverso l\u0027informazione interdittiva la deducente ha articolato\ncinque motivi di ricorso, cosi\u0027 sinteticamente riassumibili: i)\nl\u0027amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con F. N.\nsoltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione\ndi avvio del procedimento; ii) non sarebbe stata apprezzata la\nmemoria difensiva dell\u0027esponente, nella parte in cui ha rappresentato\nl\u0027irrilevanza dell\u0027acquisto di un appartamento dal padre dei fratelli\nN., al prezzo di euro ..., nell\u0027anno ...; iii) gli indizi del\ntentativo infiltrativo sarebbero risalenti e non attuali; iv) il\nquadro probatorio ricostruito dall\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza\nrisulterebbe insufficiente, perche\u0027 non evidenzierebbe l\u0027agevolazione\ndel clan N./R., ne\u0027 il condizionamento dell\u0027impresa da parte della\nconsorteria mafiosa; v) gli elementi sintomatici indicati dalla\nPrefettura sarebbero privi di concretezza, per l\u0027inidoneita\u0027 dei meri\nlegami parentali ad attestare la permeabilita\u0027 all\u0027organizzazione\ncriminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la M. dopo\nla notifica dell\u0027interdittiva. \n Le censure di illegittimita\u0027 mosse dalla ricorrente non appaiono\nfondate, perche\u0027 la decisione prefettizia si basa su elementi\nchiaramente rivelatori della sussistenza del tentativo di\ninfiltrazione mafiosa, con particolare riferimento al reclutamento\nnell\u0027azienda della cugina acquisita D. M. imparentata con i membri\ndella locale lavagnese (quale moglie di un intraneo e cognata del\ncapo cosca) e direttamente coinvolta nelle vicende della cellula\n\u0027ndranghetista. Segnatamente, la signora M. e\u0027 stata assunta nel ...\nin un momento di difficolta\u0027, quando la societa\u0027 ... (fonte di\ncospicui guadagni per lei e per il coniuge) era stata colpita da\ninterdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei fatti\nsi veda la sentenza della Corte d\u0027appello di Genova n. 1219 del 26\ngiugno - 24 settembre 2020), ed e\u0027 rimasta alle dipendenze della\nsignora A. N. anche dopo la condanna definitiva a due anni di\nreclusione per il reato di intestazione fittizia di valori, con\nl\u0027aggravante mafiosa, commesso al fine di impedire l\u0027applicazione al\nmarito delle misure preventive patrimoniali. Ne\u0027 l\u0027atto di\nlicenziamento, intervenuto solo dopo l\u0027interdittiva, e\u0027 di per se\u0027\nsufficiente a fondare una prognosi di immunizzazione dall\u0027influenza\ndegli ambienti criminali (cfr. in argomento Tribunale amministrativo\nregionale Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456). \n 3. Nel ricorso la signora A. N. si duole, altresi\u0027, degli effetti\nfortemente pregiudizievoli della misura di prevenzione, che le\npreclude la prosecuzione della sua attivita\u0027 di lavanderia e\nstireria, con conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento\nproprio e del figlio invalido con lei convivente. Per tale ragione,\ncon ordinanza cautelare n. 143 del 9 luglio 2024, questo Tribunale\namministrativo regionale ha sospeso l\u0027efficacia dell\u0027atto gravato,\nritenendo che l\u0027inibizione dello svolgimento dell\u0027attivita\u0027\ncommerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia\nsuscettibile di arrecare all\u0027interessata un danno grave e\nirreparabile. \n In proposito, si rileva che l\u0027art. 92 del decreto legislativo n.\n159/2011 non consente al prefetto di valutare l\u0027impatto\ndell\u0027informazione interdittiva sulle condizioni economiche del\ndestinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono\nfunditus sulle attivita\u0027 imprenditoriali (cfr. art. 94 del decreto\nlegislativo n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall\u0027interdittiva\nantimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le\namministrazioni, erogazioni pubbliche, nonche\u0027 provvedimenti\namministrativi legittimanti l\u0027esercizio di attivita\u0027 economiche,\nquali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri,\netc.). Diversamente, l\u0027art. 67, comma 5, del decreto legislativo n.\n159/2011 attribuisce al tribunale competente all\u0027applicazione delle\nmisure di prevenzione personali la facolta\u0027 di escludere le decadenze\ne i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 67, che\ncoincidono sostanzialmente con quelli derivanti dall\u0027informazione\nantimafia interdittiva, «nel caso in cui per effetto degli stessi\nverrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all\u0027interessato e alla\nfamiglia». \n 4. Alla luce di cio\u0027, il Collegio dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e,\npertanto, ritiene di sollevare d\u0027ufficio la relativa questione di\ncostituzionalita\u0027, in relazione ai parametri e per le motivazioni di\nseguito esposti. \n A - Sulla rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante nella\npresente causa, perche\u0027 l\u0027impugnativa appare insuscettibile di\naccoglimento, per le ragioni sopra sinteticamente indicate (il\nprovvedimento avversato si fonda su un adeguato quadro indiziario,\nnon scalfito dal licenziamento della dipendente controindicata dopo\nl\u0027emanazione della misura). \n Tuttavia, se la norma censurata venisse riconosciuta\nincostituzionale, il giudizio avrebbe certamente un esito diverso:\ninfatti, la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n92 del decreto legislativo n. 159/2011 comporterebbe l\u0027annullamento\ndell\u0027informazione interdittiva, adottata dall\u0027autorita\u0027 prefettizia\nsenza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento della\nprevenuta A. N. e del figlio disabile. A tale riguardo la ricorrente\nha dimostrato che l\u0027esercizio commerciale di lavanderia e stireria\ncostituisce la sua sola fonte di guadagno, dalla quale trae le\nrisorse economiche per far fronte alle indispensabili esigenze di\nvita proprie (vitto, canone di locazione dell\u0027abitazione, rate del\nmutuo per l\u0027acquisto dei locali della lavanderia, rate del\nfinanziamento «covid») e del figlio, totalmente invalido dalla\nnascita e bisognoso di costanti cure mediche. \n B - Sulla non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale \n B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto, un possibile contrasto tra\nl\u0027art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e l\u0027art. 3, comma 1,\ndella Costituzione \n Invero, la disparita\u0027 di trattamento tra i soggetti destinatari\ndi provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti\nda provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia appare\nirragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie\nin funzione di difesa della legalita\u0027: sicche\u0027, come espressamente\nriconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19\nluglio 2022, gli elementi di differenziazione dei due istituti (id\nest l\u0027autorita\u0027 emanante ed i presupposti applicativi) non sono\nsufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari\ndi sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone\ncolpite dalla prima categoria di misure. La situazione di\ndiseguaglianza si manifesta in modo particolarmente stridente nei\ncasi in cui, come nella specie, il destinatario dell\u0027interdittiva\ngestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l\u0027unica fonte\ndi reddito per se\u0027 e per la propria famiglia. \n Ne\u0027 l\u0027onere dell\u0027amministrazione di verificare la persistenza dei\npresupposti della misura dopo dodici mesi, ai sensi dell\u0027art. 86,\ncomma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, attenua il contrasto\ncon il principio di uguaglianza, sia perche\u0027 il prefetto potrebbe non\nravvisare sopravvenienze tali da superare gli elementi che hanno\nportato alla prima informazione, sia, in ogni caso, in quanto\nl\u0027interruzione dell\u0027attivita\u0027 per un anno puo\u0027 sortire conseguenze\nirrimediabili sulla sopravvivenza dell\u0027impresa. \n La disparita\u0027 non pare esclusa nemmeno dalla facolta\u0027\ndell\u0027imprenditore di accedere al controllo giudiziario, ai sensi\ndell\u0027art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, che\nconsente di proseguire l\u0027attivita\u0027 nel rispetto di una serie di\nobblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, il\nquale riferisce periodicamente al giudice delegato e al pubblico\nministero. Infatti, come evidenziato dalla stessa Corte\ncostituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l\u0027ammissione a tale\nistituto e\u0027 rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione,\nche, a rigore, dovrebbe concederla nelle sole situazioni di\nagevolazione occasionale dell\u0027associazione malavitosa (cfr. art.\n34-bis, comma 1). Inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia\nretroattiva (anche se, ai sensi dell\u0027art. 92, comma 2, del decreto\nlegislativo n. 36/2023, legittima la partecipazione alle gare\nd\u0027appalto se interviene entro la data dell\u0027aggiudicazione). Ancora -\ne si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese in\ndifficolta\u0027 - la retribuzione dell\u0027amministratore giudiziario grava\nsul soggetto controllato: sicche\u0027 le spese del controllo giudiziario\npotrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il margine\ndi utile occorrente all\u0027imprenditore per sopperire alle necessita\u0027\nproprie e dei familiari a carico, dovendo egli, appunto, remunerare\nle prestazioni del professionista incaricato dal tribunale. \n Infine, si evidenzia che, nonostante l\u0027invito a porre rimedio\nalla riscontrata disparita\u0027, rivolto al legislatore dalla Corte\ncostituzionale con la citata pronunzia n. 180 del 2022 e, in\nprecedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il vulnus al principio\ndi uguaglianza non e\u0027 stato ad oggi sanato. Dunque, come affermato\ndalla sentenza n. 180/2022, una simile inerzia nell\u0027accordare\nprotezione a fondamentali esigenze della persona puo\u0027 consentire al\ngiudice delle leggi l\u0027adozione di una pronuncia manipolativa,\nsuperando la difficolta\u0027 di attribuire all\u0027autorita\u0027 prefettizia\nnuovi poteri istruttori. \n B.2. In secondo luogo, il Collegio reputa non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale in riferimento\nagli articoli 4 e 41 della Costituzione \n Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra persona ed\nattivita\u0027 economica, quale quello in questione, il provvedimento\ninterdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto.\nViene cosi\u0027 fortemente compresso un diritto fondamentale di tutti i\ncittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna\n(cfr. Corte costituzionale 532 del 2002), che, a fortiori, dovrebbe\nessere garantito a fronte di una misura basata su un fatto (il\ntentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non da\u0027\nluogo di per se\u0027 alla responsabilita\u0027 penale del soggetto esposto al\ncondizionamento della malavita organizzata. \n Inoltre, l\u0027informazione antimafia interdittiva travolge anche i\ntitoli abilitativi di attivita\u0027 imprenditoriali prettamente\nprivatistiche, come nella fattispecie in esame (in cui il comune ha\navviato il procedimento di revoca del titolo che legittima la\nricorrente alla conduzione della lavanderia). In tal modo il\ndestinatario della misura viene privato del diritto di esercitare\nl\u0027iniziativa economica ed espunto dal circuito dell\u0027economia legale,\nsebbene - come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 - proprio\nin contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilita\u0027 di\ntrarre sostentamento da attivita\u0027 che potrebbero risultare «sane»\ncostituisce non solo oggetto di un diritto individuale\ncostituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale,\nsottraendo spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni\nmafiose. \n 5. In conclusione, va dichiarata rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 92\ndel decreto legislativo n. 159/2011 per violazione degli articoli 3,\ncomma 1, 4 e 41 della Costituzione. Pertanto, il tribunale sospende\nil giudizio e solleva la predetta questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione all\u0027esito\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione\nPrima): \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 92 del decreto\nlegislativo n. 159 del 2011 per contrasto con gli articoli 3, comma\n1, 4 e 41 della Costituzione; \n sospende il giudizio, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87\ndel 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di\ncostituzionalita\u0027; \n riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione\nin rito, in merito e sulle spese. \n Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente\nordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all\u0027art. 52, commi 1\ne 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell\u0027art. 10\ndel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio\ndel 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita\u0027 della parte\ninteressata, manda alla Segreteria di procedere all\u0027oscuramento delle\ngeneralita\u0027 nonche\u0027 di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la\nparte ricorrente e i soggetti citati. \n Cosi\u0027 deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 20\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Giuseppe Caruso, Presidente; \n Liliana Felleti, primo referendario, estensore; \n Marcello Bolognesi, referendario. \n \n Il Presidente: Caruso \n \n \n L\u0027estensore: Felleti","elencoNorme":[{"id":"62393","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero_legge":"159","descrizionenesso":"","legge_articolo":"92","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art92"}],"elencoParametri":[{"id":"79055","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79056","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79057","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54488","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ufficio Territoriale del Governo di Genova","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |