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Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell\u0027attività di supporto psicologico, la Regione promuove l\u0027inserimento del servizio di assistenza psicologica all\u0027interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l\u0027equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l\u0027approccio multidisciplinare/professionale all\u0027interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l\u0027assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l\u0027attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l\u0027anno 2024, si provvede con copertura nell\u0027ambito del \"fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione\", capitolo n. 1110070 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale – Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro – Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4518","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/09/2025","relatore":"MARINI F. 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Per sostenere i\nsoggetti impegnati in percorsi di cura per malattie oncologiche, in\nvia sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di\nentrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e\ngli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici\nindividuano il personale gia\u0027 in servizio, oppure assumono il\npersonale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata\nnon superiore al termine sopra indicato, con l\u0027incarico di fornire\nsupporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli\noperatori sanitari durante le fasi della neoplasia. \n 2. Nello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di cui al comma 1 la Regione\npromuove l\u0027inserimento del servizio di assistenza psicologica\nall\u0027interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati\noncologici, per le famiglie dei pazienti, per l\u0027equipe oncologica e\ngli operatori dei reparti di oncologia. \n 3. Nel raggiungimento delle finalita\u0027 di cui al comma 1 la\npresente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel\ndocumento (Revisione delle linee guida organizzative e delle\nraccomandazioni per la Rete oncologica che integra l\u0027attivita\u0027\nospedaliera per acuti e post acuti con l\u0027attivita\u0027 territoriale)\napprovato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17\naprile 2019, riconosce l\u0027approccio multidisciplinare/professionale\nall\u0027interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta\nfigura nelle equipe interdisciplinari, nonche\u0027 prevedendo la presenza\ndello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale\nnei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per\npatologie oncologiche». \n Al fine di attuare le suddette disposizioni normative, l\u0027art. 2\ndispone che: «1. L\u0027assunzione di personale esterno, a tempo\ndeterminato e per la durata massima di due anni, avviene facendo\nricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo\nindeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami. \n 2. L\u0027attivita\u0027 di sostegno psicologico di cui all\u0027art. 1 puo\u0027\nessere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito\nun corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni\npresso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti\nprivati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge\n18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo). \n 3. La Giunta Regionale puo\u0027 determinare ulteriori indicazioni\noperative in relazione all\u0027applicazione del presente articolo». \n Infine, sul piano finanziario, l\u0027art. 3 stabilisce quanto segue:\n«1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge\nquantificati in euro 1.500.000 per l\u0027anno 2024, si provvede con\ncopertura nell\u0027ambito del \"fondo globale per il finanziamento di\nleggi regionali in corso di adozione\", capitolo n. 1110070. \n 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti\ndegli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di\nbilancio». \n In estrema sintesi, gli articoli sopra ritrascritti introducono\nnell\u0027ambito della Regione Puglia una nuova figura professionale non\nprevista dalla normativa statale: quella dello «psiconcologo» (art.\n1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell\u0027ambito degli\nenti del Servizio sanitario nazionale anche da psicologi e medici\nprivi dei requisiti di specializzazione previsti dallo Stato per\nl\u0027assunzione presso tali enti (art. 2) e, comunque, sottraendo\ningenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal deficit nel\nsettore sanitario (art. 3). \n Tale intervento legislativo si pone, quindi, in evidente\ncontrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella\nparte in cui riserva allo stato la determinazione dei principi\nfondamentali in materia di «professioni» e in materia di\n«coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione ai vincoli\ndi bilancio cui sono soggetti gli enti pubblici, ai sensi degli\narticoli 81 e 97 della Costituzione. \n Per questa ragione, le suddette disposizioni vengono impugnate\ncon il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche\u0027 ne\nsia dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e ne sia pronunciato\nil conseguente annullamento per i seguenti \n \n Motivi di diritto \n \n \n I \n \n Come anticipato in premessa, la legge regionale 10 dicembre 2024,\nn. 41, istituisce nell\u0027ambito della Regione Puglia un nuovo titolo\nprofessionale - non previsto dalla legislazione dello Stato - quello\ndi «psiconcologo». \n Nel dettaglio, l\u0027art. 1, comma 1, introduce - «in via\nsperimentale, per la durata di due anni a decorrere dall\u0027entrata in\nvigore della presente legge» - il servizio di assistenza psicologica\nall\u0027interno delle aziende ospedaliere della Regione destinato ai\nmalati oncologici e alle loro famiglie. Tale supporto psicologico\nviene esteso dal comma 2 anche all\u0027equipe oncologica e agli operatori\ndei reparti di oncologia, il cui benessere e\u0027 in grado di incidere\npositivamente sulla qualita\u0027 della vita dei pazienti. \n A tal fine, il legislatore regionale ha previsto che potranno\nessere deputati al servizio in questione non soltanto i dirigenti\npsicologi gia\u0027 dipendenti degli enti del Servizio sanitario\nnazionale, ma anche figure professionali «esterne», assunte a tempo\ndeterminato, specificando altresi\u0027 che: «Nel raggiungimento delle\nfinalita\u0027 di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli\nobiettivi contenuti nel documento [...] approvato nella Conferenza\nStato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce\nl\u0027approccio multidisciplinare/professionale all\u0027interno della Rete\noncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe\ninterdisciplinari, nonche\u0027 prevedendo la presenza dello psiconcologo\ncon equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi\ndiagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie\noncologiche» (enfasi aggiunte). \n L\u0027art. 2, comma 2 precisa, inoltre, che tale attivita\u0027 di\nsostegno psicologico potra\u0027 essere svolta - in particolare - «dagli\npsicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione\nin psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di\nspecializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti». \n Sotto il profilo finanziario, l\u0027art. 3 dispone - infine - che\nalla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge\nquantificati in euro 1.500.000 per l\u0027anno 2024, si provvede\nnell\u0027ambito del «fondo globale per il finanziamento di leggi\nregionali in corso di adozione»; mentre, per gli esercizi finanziari\nsuccessivi, si provvedera\u0027 nei limiti degli stanziamenti stabiliti\ncon le leggi annuali e pluriennali di bilancio. \n Ebbene, la previsione normativa che consente di impiegare nel\nservizio di nuova istituzione, oltre ai dirigenti psicologi gia\u0027\ndipendenti delle Aziende e degli altri enti del Servizio sanitario\nnazionale, anche figure professionali esterne assunte a tempo\ndeterminato, e - segnatamente - psicologi o medici che abbiano\nseguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno\nquattro anni si pone in palese contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma,\ndella Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei\nprincipi fondamentali in materia di «professioni». \n Difatti, nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento giuridico nazionale, la\nspecifica figura professionale dello «psiconcologo» e\u0027 priva di\nfondamento normativo, ne\u0027 trova riconoscimento giuridico una pretesa\nspecializzazione in «psiconcologia», tanto e\u0027 vero che la legge,\nall\u0027art. 2, comma 2, dispone che l\u0027attivita\u0027 di sostegno psicologico\ndi cui all\u0027art. 1, sia svolta da psicologi o dai medici che hanno\nseguito un «corso di specializzazione in psicoterapia». \n Ed invero, con l\u0027Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile\n2019, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3, e\u0027 stato approvato il\ndocumento recante «Revisione delle Linee guida organizzative e delle\nraccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l\u0027attivita\u0027\nospedaliera per acuti e post acuti con l\u0027attivita\u0027 territoriale», il\nquale - per quanto di interesse in questa sede - prevede che: «la\ncura psicosociale in oncologia e\u0027 parte integrante di una strategia\ndi cura piu\u0027 ampia, a partire dalla diagnosi e durante l\u0027intero corso\ndi malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della\nremissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della\nfase avanzata e di fine vita». \n Tale Accordo, dunque, non istituisce la nuova figura\nprofessionale dello «psiconcologo», ma si limita semplicemente a\nfornire delle «linee guida» di tipo organizzativo per il\nfunzionamento delle reti oncologiche. \n Inoltre, l\u0027assenza del profilo professionale in questione,\nnell\u0027ambito del vigente ordinamento giuridico nazionale, trova\ndecisiva conferma nella circostanza che risulta ancora pendente in\nParlamento, la proposta di legge n. 481 del 26 ottobre 2022, recante\nproprio «Disposizioni per l\u0027istituzione, il potenziamento e\nl\u0027integrazione dei servizi di psiconcologia nell\u0027ambito del percorso\ndi assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici». \n Dunque, e\u0027 pacifico che tale titolo professionale non abbia\nancora trovato riconoscimento nell\u0027ambito della legislazione\nnazionale. \n In effetti, lo stesso legislatore regionale - in assenza di una\nspecializzazione in «psiconcologia» - ha previsto l\u0027assunzione, per\nle finalita\u0027 di cui alla suddetta legge, di psicologi o medici che\nabbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di\nalmeno quattro anni (art. 2, comma 2). \n Tuttavia, tale previsione si risolve - nella sostanza - in una\nviolazione della normativa statale, che disciplina i profili\nprofessionali nell\u0027ambito del Servizio sanitario nazionale, dato che\nl\u0027art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997\nlimita l\u0027assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di\nspecializzazione contemplato dal decreto del Ministero\ndell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e della ricerca del 21 gennaio\n2019, n. 50, tra i quali non rientra quello menzionato dal citato\nart. 2, comma 2. \n Pertanto, la previsione regionale de qua si pone in evidente\ncontrasto con il principio gia\u0027 da tempo enunciato da codesta Ecc.ma\nCorte, secondo cui l\u0027individuazione delle figure professionali, con i\nrelativi profili e titoli abilitanti, e\u0027 riservata, per il suo\ncarattere necessariamente unitario, allo Stato (cfr., ex multis,\nsentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018). \n In tale prospettiva, quindi, per il tramite della «norma\ninterposta» di cui all\u0027art. 52 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 483 del 1997, in combinato disposto con il citato\ndecreto ministeriale n. 50 del 2019, la legge regionale in esame si\npone in evidente contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei\nprincipi fondamentali in materia di «professioni». \n In effetti, per quanto attiene a tale «titolo competenziale»,\ncodesta Ecc.ma Corte e\u0027 costante nell\u0027affermare che: «la potesta\u0027\nlegislativa regionale nella materia concorrente delle \u0027professioni\u0027\ndeve rispettare il principio secondo cui l\u0027individuazione delle\nfigure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e\u0027\nriservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,\nrientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli\naspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta\u0027\nregionale. Tale principio, al di la\u0027 della particolare attuazione ad\nopera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale\nlimite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da\ncio\u0027 derivando che non e\u0027 nei poteri delle Regioni dar vita a nuove\nfigure professionali» (cfr. sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del\n2018, enfasi aggiunte). \n Si confida, pertanto, nella declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge oggetto di impugnazione, dato che essa -\ncome s\u0027e\u0027 anticipato - introduce nell\u0027ambito della Regione Puglia una\nnuova figura professionale non prevista dalla normativa statale:\nquella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa\nessere assunto nell\u0027ambito degli enti del Servizio sanitario\nnazionale anche da psicologi e medici privi dei requisiti di\nspecializzazione previsti dallo Stato per l\u0027assunzione presso tali\nenti (art. 2); peraltro, come meglio si esporra\u0027 infra, sottraendo\ningenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal deficit nel\nsettore sanitario (art. 3). \n \n II \n \n Sotto tale ultimo profilo, invero, la norma impugnata si pone in\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione, anche\nnella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi\nfondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica»,\ntenuto conto - peraltro - dei vincoli di bilancio cui sono soggetti\ngli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97 della\nCostituzione. \n Segnatamente, nel caso di specie, la violazione degli anzidetti\nparametri costituzionali deriva dalla circostanza che la Regione\nPuglia ha stipulato, in data 29 novembre 2010, l\u0027Accordo con il\nMinistro della salute e con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze\navente ad oggetto «l\u0027approvazione del Piano di rientro di\nriqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli\ninterventi per il perseguimento dell\u0027equilibrio economico ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». \n Ebbene, il servizio di sostegno psicologico in ambito oncologico\ncostituisce evidentemente un «livello ulteriore di assistenza», non\nrientrante tra le c.d. «spese obbligatorie» consentite alle Regioni\nche abbiano adottato un Piano di rientro. \n Tanto lo si desume dal carattere sperimentale che al medesimo\nriconosce l\u0027art. 1 della legge regionale in esame, dato che le\nprestazioni incluse nei «livelli essenziali di assistenza» non\npossono essere oggetto di «sperimentazione», essendo le stesse gia\u0027\nindividuate e disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio\ndei ministri 12 gennaio 2017, recante la «Definizione e aggiornamento\ndei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0027art. 1, comma 7, del\ndecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; e dunque, erogate in\nmodo strutturato nell\u0027ambito dell\u0027intero Servizio sanitario\nnazionale. \n Di conseguenza, le prestazioni rese nell\u0027ambito del nuovo\nservizio di assistenza psicologica si configurano come prestazioni di\nnatura «extra LEA» che, come tali, non possono essere garantite dalla\nRegione Puglia, in quanto impegnata nel menzionato Piano di rientro\ndal disavanzo sanitario e assoggettata al divieto di spese non\nobbligatorie, ai sensi dell\u0027art. 1, comma 174, della legge 30\ndicembre 2004, n. 311. \n Ed invero, come piu\u0027 volte affermato da codesta Ecc.ma Corte,\nsiccome la resistente e\u0027 attualmente sottoposta ai vincoli finanziari\nderivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, «nel suo\nbilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori\nrispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (cfr., ex multis,\nsentenza n. 1 del 2024), atteso che gli unici esborsi consentiti sono\nquelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei L.E.A., entro la\ncornice economico-finanziaria delineata dal citato Piano di rientro\n(cfr. sentenza n. 172 del 2018). \n Peraltro, con il Piano di rientro e di riqualificazione del\nsistema sanitario regionale, approvato con il citato Accordo del\n2010, nonche\u0027 con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia\nha assunto l\u0027impegno ad attuare azioni specifiche per garantire la\nriduzione della complessiva spesa sanitaria, compresa quella relativa\nai costi di personale (cfr. punto B3 del Piano di rientro). \n Pertanto, la legge regionale censurata - nella misura in cui\npregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto\nanche con quanto previsto dall\u0027art. 2, commi 80 e 95, della legge 23\ndicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi individuati dal\npiano sono vincolanti per la Regione, che e\u0027 obbligata a rimuovere i\nprovvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che\nsiano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro» (enfasi\naggiunte). \n Difatti, come chiarito piu\u0027 volte da codesta Ecc.ma Corte,\nl\u0027anzidetta disciplina statale costituisce «espressione di un\nprincipio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica\nsanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di\ncoordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del 2012,\nn. 163 e n. 123 del 2011).In altri termini, tali norme hanno «reso\nvincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi\nindividuati negli accordi di cui all\u0027art. 1, comma 180, della legge\n30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio\nannuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2005),\nfinalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a\nripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali\ncontributi finanziari dello Stato» (cfr. sentenza n. 79 del 2013). \n Dunque, la legge regionale oggetto di impugnazione - prevedendo\nmaggiori spese in ambito sanitario, derivanti - peraltro - anche\ndall\u0027assunzione di nuovo personale (art. 2) - si pone in palese\ncontrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico- finanziario\nperseguiti con il citato Accordo del 29 novembre 2010 e con il Piano\ndi rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale. \n Pertanto, anche sotto tale profilo, l\u0027intervento normativo in\nesame - per il tramite delle menzionate norme statali «interposte» -\nsi pone in palese contrasto con l\u0027art. 117, comma terzo, della\nCostituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei\nprincipi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza\npubblica», tenuto anche conto dei vincoli di bilancio cui sono\nassoggettati gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97,\ncomma 1, della Costituzione. \n\n \n P.T.M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta\nEcc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente\nillegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra\nindicati ed illustrati, la legge della Regione Puglia n. 41 del 2024. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n l\u0027attestazione relativa alla approvazione, da parte del\nConsiglio dei ministri nella riunione del giorno 7 febbraio 2025,\ndella determinazione di impugnare la legge della Regione Puglia 10\ndicembre 2024, n. 41 secondo i termini e per le motivazioni di cui\nalla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le\nautonomie; \n la copia della legge regionale impugnata pubblicata nel\nBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12 dicembre\n2024. \n Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di\nricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n Roma, 7 febbraio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Feola","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"","data_legge":"10/12/2024","data_nir":"2024-12-10","numero_legge":"41","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24625","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33282","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33283","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33284","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33309","tipo_legge":"000098","descrizione_costit":"Accordo Stato-Regioni","data":"17/04/2019","data_nir":"2019-04-17","numero_parametro":"59","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33287","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"10/12/1997","data_nir":"1997-12-10","numero_parametro":"483","articolo_impugnato":"52","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-12-10;483~art52"},{"id_parametro":"33310","tipo_legge":"000110","descrizione_costit":"decreto del Ministro dell\u0027istruzione, dell\u0027università e della ricerca","data":"21/01/2019","data_nir":"2019-01-21","numero_parametro":"50","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33336","tipo_legge":"000156","descrizione_costit":"Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell\u0027economia e finanze e Regione Puglia","data":"29/11/2010","data_nir":"2010-11-29","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33288","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"30/12/2004","data_nir":"2004-12-30","numero_parametro":"311","articolo_impugnato":"1","comma":"174","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1"},{"id_parametro":"33285","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"80","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"},{"id_parametro":"33286","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"95","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"},{"id_parametro":"33312","tipo_legge":"dpcm","descrizione_costit":"decreto del Presidente del Consiglio dei ministri","data":"12/01/2017","data_nir":"2017-01-12","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}" ] ] |