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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 gennaio 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua\nVetere nel procedimento penale a carico di M. C.. \n \nReati e pene - Reati in materia di immigrazione - Delitti di\n contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di documenti\n necessari al loro ottenimento e di utilizzo dei medesimi atti e\n documenti contraffatti o alterati - Mancata previsione di\n trattamenti sanzionatori differenziati - Omessa previsione, in\n particolare, della riduzione di un terzo della pena per il delitto\n di utilizzo degli atti e documenti contraffatti o alterati,\n analogamente a quanto previsto dall\u0027art. 489 cod. pen. \n- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle\n disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\n sulla condizione dello straniero), art. 5, comma 8-bis. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE \nUfficio del giudice per le indagini preliminari e dell\u0027udienza\n preliminare \n \n Il giudice dell\u0027udienza preliminare, dott. Giuseppe Zullo, sulla\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale avanzata dal difensore\n(munito di procura speciale) dell\u0027imputato C.M., nato in ... in data\n..., in ordine all\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286; \n Sentito il pubblico ministero, che s\u0027e\u0027 associato a quanto\nesposto dalla difesa; \n \n Osserva quanto segue \n \n C.M. e\u0027 chiamato a rispondere del reato previsto dall\u0027art. 5,\ncomma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, commesso\nin ... in data ... ed accertato in data ..., «perche\u0027, al fine di\nottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presso\nl\u0027ufficio immigrazione del Commissariato di ... utilizzava a sostegno\ndella relativa richiesta falsa documentazione attestante un rapporto\ndi lavoro domestico inesistente. \n Nello specifico: \n denuncia di rapporto di lavoro domestico apparentemente\nrilasciata dall\u0027INPS di Caserta in data ..., protocollo n. ... \n copia di carta di identita\u0027 I. apparentemente rilasciata dal\nComune di ..., ed intestata al sig. P.C. nato a ... in data ...». \n All\u0027udienza preliminare del 27 giugno 2024 il difensore\ndell\u0027imputato, munito di procura speciale, ha preannunciato questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027indicata disposizione normativa\n(appunto l\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio\n1998, n. 286) in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione,\nper i motivi che saranno di seguito esposti. \n Alla successiva udienza del 3 ottobre 2024 la difesa ha\nspecificato le proprie doglianze precisando che l\u0027esigenza di adire\nla Corte costituzionale era dettata dalla volonta\u0027 di definire il\ngiudizio nelle forme del rito abbreviato (e dalla conseguente\nnecessita\u0027, in caso di condanna, di evitare l\u0027inflizione di una pena\n«irragionevole»), chiedendo pertanto un termine per formalizzare\nl\u0027accesso al rito e per ufficializzare, di seguito, l\u0027eccezione di\nincostituzionalita\u0027. \n In data 13 gennaio 2025, pertanto, e\u0027 stata veicolata dalla\ndifesa la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato,\nimmediatamente disposto dallo scrivente. A quel punto e\u0027 stata\nproposta la prima indicata questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nsulla quale questo giudice s\u0027e\u0027 riservato per decidere come dalla\npresente ordinanza. \n Due i profili di doglianza stigmatizzati dal difensore. \n In primo luogo, l\u0027articolo in questione si porrebbe in contrasto\ncon gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede\nil medesimo trattamento sanzionatorio in ordine ad una pluralita\u0027 di\nfattispecie criminose, tutte in esso contemplate, aventi gravita\u0027\nsenz\u0027altro diversa e dunque irragionevolmente equiparate quoad\npoenam. L\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,\nn. 286, infatti, punisce indistintamente, con la reclusione da uno a\nsei anni, sia chi contraffa\u0027 o altera un visto di ingresso o\nreingresso, la comunicazione del rilascio di un\u0027autorizzazione ai\nviaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto\ndi soggiorno o una carta di soggiorno, sia chi contraffa\u0027 o altera\ndocumenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso\no di reingresso, di un\u0027autorizzazione ai viaggi, della proroga del\nvisto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di\nuna carta di soggiorno sia, infine, chi utilizza uno di tali\ndocumenti contraffatti o alterati. \n In secondo luogo, l\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo\n25 luglio 1998 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27 della\nCostituzione nella parte in cui, equiparando il trattamento\nsanzionatorio di colui che contraffa\u0027 o altera gli atti e i documenti\nin esso contemplati e di colui che di tali atti (gia\u0027 contraffatti o\nalterati) fa uso, introdurrebbe un\u0027ingiustificata disparita\u0027 tra\nl\u0027autore delle condotte in oggetto e il soggetto attivo del reato di\ncui all\u0027art. 489 del codice penale, a mente del quale la pena\nedittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o\nalterati va determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le\ncondotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi. \n Le due doglianze, a parere di chi scrive, non sono manifestamente\ninfondate. \n Quanto alla prima questione, non puo\u0027 sottacersi che in effetti\nl\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,\nnell\u0027equiparare la cornice edittale delle plurime ed autonome\nfattispecie ivi contemplate, introduce un trattamento sanzionatorio\nomogeneo per ipotesi criminose senz\u0027altro diverse quanto a gravita\u0027,\ncondotta e grado di lesione al bene interesse tutelato. Altro,\ninfatti, e\u0027 falsificare un titolo abilitativo al soggiorno nel\nterritorio dello Stato (sia sub specie di creazione di un atto non\noriginale sia sub specie di alterazione di un preesistente atto\noriginale), altro e\u0027 falsificare documenti utili al rilascio di tale\ntitolo, altro ancora e\u0027 fare uso di detti atti gia\u0027 falsificati. Le\nprime due ipotesi criminose (ossia le condotte di falsificazione dei\ntitoli abilitativi al soggiorno o dei documenti utili al loro\nottenimento) presuppongono all\u0027evidenza un\u0027organizzazione,\nquand\u0027anche rudimentale, di mezzi e risorse denotante una maggior\ncapacita\u0027 criminale, una piu\u0027 marcata pervicacia delinquenziale, un\ndolo verosimilmente piu\u0027 intenso, elementi - questi - che considerati\nnella loro globalita\u0027 e letti alla luce del dato per cui non di rado\nsi tratta di condotte perpetrate nell\u0027ambito di organizzazioni che\ntraggono lucro dallo sfruttamento dell\u0027immigrazione irregolare,\nrendono dette attivita\u0027 senz\u0027altro piu\u0027 gravi rispetto a quella di\nchi dei menzionati atti falsificati faccia semplicemente uso. \n In questa logica, la previsione di un omogeneo trattamento\nsanzionatorio per cosi\u0027 eterogenee condotte da un lato non risponde a\ncanoni di ragionevolezza (in cio\u0027 ponendosi in contrasto con l\u0027art. 3\ndella Costituzione) e dall\u0027altro viola il principio di\nproporzionalita\u0027 della pena, assoggettando alla medesima sanzione\nfattispecie che esprimono un diverso grado di offensivita\u0027 (in cio\u0027\nponendosi in contrasto con l\u0027art. 27 della Costituzione). \n La questione pare ancor piu\u0027 fondata se letta alla luce della\ndisciplina dei reati di falso contemplati dal Codice penale, ove si\nassiste ad una marcata differenziazione sanzionatoria tra le condotte\ndi falsificazione di atti e quella di uso di atti falsificati. Ai\nsensi dell\u0027art. 482 del codice penale, in particolare, la\nfalsificazione materiale di un atto pubblico o di un certificato o\nancora di un\u0027autorizzazione amministrativa, ove commessa da un\nprivato, e\u0027 sanzionata con le pene previste dagli articoli 476 e 477\ncodice penale (rispettivamente da uno a sei anni, e da sei mesi a tre\nanni di reclusione) ridotte di un terzo, mentre per l\u0027uso di un atto\nfalso e\u0027 previsto (a condizione che non vi sia stato concorso nella\nfalsita\u0027) che dette pene siano ulteriormente ridotte di un terzo,\nsecondo il disposto dell\u0027art. 489 del codice penale. \n Il raffronto comparativo con le disposizioni codicistiche rende\ndunque irragionevole la previsione normativa di cui al citato art. 5,\ncomma 8-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella\nparte in cui contrariamente a quanto previsto per i comuni delitti di\nfalso - precostituisce una cornice sanzionatoria unitaria per\nfattispecie tra loro ontologicamente diverse. \n Ne\u0027 puo\u0027 sostenersi, in senso contrario, che trattasi di\nvalutazioni - quelle relative alla determinazione del trattamento\nsanzionatorio - rimesse all\u0027esclusiva discrezionalita\u0027 del\nlegislatore. \n Pur nella convinzione che la definizione delle fattispecie\nastratte di reato e la correlativa determinazione della loro cornice\nedittale siano riservate alla discrezionalita\u0027 del legislatore, si\nritiene opportuno riportare quanto costantemente affermato dalla\nCorte costituzionale, secondo cui dette scelte, in particolare quelle\nrelative al trattamento sanzionatorio, sono sindacabili allorquando\ntrasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0027arbitrio (ex\nplurimis, sentenze n. 260 del 2022, n. 95 del 2022, n. 62 del 2021,\nn. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247\ndel 2013). \n Facendo applicazione di tali coordinate alla vicenda in esame, va\nconsiderato che le condotte materiali stigmatizzate nell\u0027ambito dei\ndelitti di falso previsti dal codice penale sono senz\u0027altro\nsovrapponibili a quelle di cui al citato art. 5, comma 8-bis (detta\nultima disposizione si limita a scandire, quale elemento\nspecializzante per specificazione, la tipologia di atti - ossia i\ntitoli abilitativi al soggiorno sul territorio dello Stato o i\ndocumenti finalizzati ad attenerli - sui quali si appunta l\u0027attivita\u0027\nillecita), donde l\u0027incoerenza dell\u0027opzione legislativa volta ad\nunificare il trattamento sanzionatorio delle varie condotte di falso\ndi cui alla citata norma speciale laddove, al contrario, dette\ncondotte sono chiaramente diversificate quoad poenam nel Codice\npenale sul presupposto del loro diverso grado di offensivita\u0027 e della\ndiversa capacita\u0027 criminale del loro autore. \n Quanto al diverso profilo della rilevanza delle dedotte questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale, va ribadito che nella vicenda in\noggetto e\u0027 incriminato l\u0027uso, al fine di ottenere il permesso di\nsoggiorno, di falsa documentazione attestante un rapporto di lavoro\ndomestico inesistente. \n L\u0027imputazione stigmatizza dunque una condotta (appunto l\u0027uso di\natti falsi onde ottenere il titolo abilitativo al soggiorno) che, in\ncaso di accoglimento della presente doglianza di legittimita\u0027\ncostituzionale, vedrebbe una pena sensibilmente ridotta rispetto a\nquella attualmente prevista dalla norma censurata. E, considerando la\nrichiesta dell\u0027imputato (veicolata per il tramite del difensore\nmunito di procura speciale) di essere giudicato con rito abbreviato,\nvien da se\u0027 che la diversa cornice edittale risultante dall\u0027eventuale\naccoglimento della questione sarebbe (nell\u0027ipotesi in cui, all\u0027esito\ndel giudizio abbreviato, si pervenisse a condanna) senz\u0027altro piu\u0027\nfavorevole al reo. L\u0027attuale forbice edittale della disposizione\nrichiamata, ossia da uno a sei anni di reclusione, subirebbe - ove la\ndisciplina in oggetto fosse allineata, in caso di accoglimento della\nquestione, a quella vigente per i reati codicistici di falso - una\nsensibile riduzione, tanto nel minimo quanto nel massimo, rispetto a\nquella attualmente vigente. \n Trattasi dunque di questione senz\u0027altro attuale, ritenendo chi\nscrive l\u0027esistenza di un rapporto di necessaria strumentalita\u0027 tra la\nrisoluzione dell\u0027eccezione di costituzionalita\u0027 e il progredire verso\nla decisione del giudizio a quo, non potendo quest\u0027ultimo essere\nproseguito o definito indipendentemente dalla risoluzione della\nquestione incidentale. \n Ritenuta, alla luce di quanto affermato, la questione rilevante e\nnon manifestamente infondata. \n\n \n P.Q.M. \n \n Letti gli art. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n.\n1/1948 e 23 ss., legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita\u0027\ncostituzionale in relazione all\u0027art. 5, comma 8-bis del decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli 3\ne 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede il medesimo\ntrattamento sanzionatorio per il delitto di contraffazione o\nalterazione degli atti e dei documenti ivi previsti e per il delitto\ndi uso dei documenti stessi, e non invece trattamenti sanzionatori\ndifferenziati, non prevedendo in particolare che la pena prevista per\nil delitto di uso degli atti e dei documenti contraffatti ivi\nprevisti sia determinato riducendo di un terzo la pena prevista per\nla contraffazione o alterazione degli atti e documenti stessi,\nanalogamente a quanto previsto dall\u0027art. 489 del codice penale. \n Sospende il giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato ed i\nrelativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale con restituzione degli\natti al giudice procedente. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente\ndel Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2025 \n \n Il giudice: Zullo","elencoNorme":[{"id":"62358","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"8","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5"}],"elencoParametri":[{"id":"78992","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78993","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |