HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/70 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 5.233107 "namelookup_time" => 5.004612 "connect_time" => 5.035139 "pretransfer_time" => 5.074783 "size_download" => 57913.0 "speed_download" => 11066.0 "starttransfer_time" => 5.074799 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 57180 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 5074724 "connect_time_us" => 5035139 "namelookup_time_us" => 5004612 "pretransfer_time_us" => 5074783 "starttransfer_time_us" => 5074799 "total_time_us" => 5233107 "start_time" => 1757475692.3391 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/70" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27bd490)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/70 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:37 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:37 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"70","numero_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","localita_autorita":"","data_deposito":"21/03/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"23/04/2025","numero_gazzetta":"17","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica - Enti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata disciplina che illegittimamente limita la cognizione riservata alla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, in spregio ai principi costituzionali e comunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici – Novella legislativa che priva i soggetti indicati negli elenchi ISTAT della tutela giurisdizionale, cosiddetta costitutiva, basata sul ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite – Contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,\u0026nbsp;tra l’altro, le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica – Lesione delle garanzie costituzionali poste a presidio dell’indipendenza della magistratura speciale – Violazione del principio di ragionevolezza – Disciplina che, da un lato, comprime le utilità ottenibili attraverso la tutela giurisdizionale, in relazione all’inclusione nell’Elenco ISTAT e dall’altro lato, esclude la tutela costitutiva\u0026nbsp;– Legislatore che ha sostituito la propria valutazione, sulla riconducibilità degli enti inclusi nell’elenco allegato al decreto-legge n. 137 del 2020 tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, a quella espressa dalla Corte dei conti con sentenze passate in giudicato – Interferenza nell’autonomia del potere giurisdizionale – Inserimento, in fase di conversione, di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge emanato nel contesto dell’emergenza pandemica – Mancanza del necessario nesso logico giuridico tra decreto-legge e legge di conversione.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA","altre_parti":"Ferrovienord spa, Procuratore generale della Corte dei conti","testo_atto":"N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 21 marzo 2025 della Corte dei conti, Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, sul ricorso proposto\ndal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l\u0027accesso -\nCISIA contro Istituto nazionale di statistica - ISTAT e Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica - Enti indicati\n nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come\n convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione dei\n saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema\n europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali enti si\n applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni\n pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n n. 243 del 2012, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\n comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al\n decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: \"operata\n dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \"ai soli fini\n dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\n spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in\n materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\n imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\n epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella\n legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n in speciale composizione \n \n Composta dai signori magistrati: \n Giovanni Coppola, Presidente; \n Gaetano Berretta, consigliere relatore; \n Nicola Ruggiero, consigliere; \n Maria Cristina Razzano, consigliere; \n Francesco Sucameli, consigliere; \n Giovanni Guida, consigliere; \n Marco Randolfi, consigliere estensore, \nha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n844/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai sensi dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174 del\n2016, dalla societa\u0027 «Consorzio interuniversitario sistemi integrati\nper l\u0027accesso - CISIA», in persona del presidente e legale\nrappresentante pro tempore, prof. Andrea Stella, rappresentata e\ndifesa, come da mandato in calce al ricorso, dal prof. avv. Angelo\nPiazza, dall\u0027avv. Laura Albano e dall\u0027avv. Francesca De Napoli,\nelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, 00187,\npiazza San Bernardo, n. 101, indirizzi pec:\nangelo.piazza@legalmail.it - lauraalbano@ordineavvocatiroma.org -\nfrancescadenapoli@ordineavvocatiroma.org \n Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e\u0027 domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n della Procura generale della Corte dei conti; \n del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede\nistituzionale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027\ndomiciliato; \n Per l\u0027annullamento, previa sospensione degli effetti\ndell\u0027iscrizione, dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche inserite\nnel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell\u0027art. 1,\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive\nmodificazioni, predisposto dall\u0027Istituto nazionale di statistica -\nISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nitaliana, Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in\ncui annovera il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per\nl\u0027accesso (nonche\u0027 di ogni altro atto a questo connesso, presupposto\ne consequenziale); \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visto le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024, il\nrelatore, cons. Gaetano Beretta, i difensori di parte ricorrente, in\npersona dell\u0027avv. Francesca De Napoli e dell\u0027avv. Gennaro Terracciano\n(in sostituzione dell\u0027avv. Angelo Piazza), l\u0027avv. dello Stato Pietro\nGarofoli per l\u0027Istat e il pubblico ministero, nella persona del vice\nProcuratore generale Antongiulio Martina, come specificato nel\nverbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 225 del 26\nsettembre 2023, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni, elaborato e annualmente\naggiornato da ISTAT, contenente, per la prima volta, il «Consorzio\ninteruniversitario sistemi integrati per l\u0027accesso - CISIA». \n 2. Il «Consorzio interuniversitario sistemi integrati per\nl\u0027accesso», in forma abbreviata CISIA (costituito nel 2004 in Centro\ninteruniversitario formato dalle facolta\u0027 di Ingegneria e\narchitettura e successivamente, nel 2010, trasformato in Consorzio\ninteruniversitario di Atenei) e\u0027 un consorzio interuniversitario (a\ncui possono partecipare le universita\u0027 pubbliche italiane e loro\nassociazioni quali le conferenze o Organismi nazionali di raccordo e\ncoordinamento di strutture universitarie, nonche\u0027 il Ministero\ncompetente in materia di universita\u0027, ed ogni ente pubblico le cui\nfinalita\u0027 istituzionali siano coerenti con quelle perseguite dal\nconsorzio) senza fini di lucro che ha per oggetto prevalente lo\nsvolgimento di attivita\u0027 e ricerche nel campo dell\u0027orientamento e\ndell\u0027accesso agli studi universitari, specialistici e di\nperfezionamento superiore nonche\u0027 dell\u0027accesso, tramite procedure di\norientamento e selezione, per altri enti pubblici e privati. \n In particolare, il CISIA organizza, per i corsi di laurea ad\naccesso libero e programmato, i test di valutazione delle conoscenze\nin ingresso e, negli anni, ha consolidato la propria attivita\u0027\noccupandosi dell\u0027organizzazione e gestione dei test d\u0027ingresso per\ndiverse aree scientifiche, dando vita, dal 2012, ai test on-line\nCISIA (c.d. TOLC). Nel ricorso introduttivo viene precisato che i\nservizi offerti dal CISIA, vengono realizzati e prodotti dal\nConsorzio in piena autonomia e vengono erogati dietro corrispettivo\ndi un prezzo ai vari Atenei, consorziati e non, che possono scegliere\nliberamente se acquistarli dal CISIA o da altri operatori economici\npresenti sul mercato. I TOLC sono, infatti, prodotti autonomi del\nCISIA che vengono regolarmente fatturati, non sussistendo, invero,\nalcuna copertura delle spese pro quota (consortile) per i consorziati\ndei menzionati servizi. \n A seguito del suddetto inserimento nell\u0027elenco ISTAT delle\npubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato\nindividuato ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui il\nConsorzio avrebbe avuto conoscenza solamente con la pubblicazione\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale\nn. 225 del 26 settembre 2023, e\u0027 stata presentata una richiesta di\naccesso agli atti al fine di avere contezza dell\u0027istruttoria condotta\ndall\u0027ISTAT e delle motivazioni che hanno sorretto l\u0027elaborazione\ndell\u0027elenco. \n A tale richiesta, l\u0027Istituto di statistica si e\u0027 limitato a\nriferire di avere provveduto all\u0027inserimento de quo sulla base delle\ninformazioni dei dati contabili contenuti nei documenti allegati alla\npredetta nota: precisamente statuto, elenco delle quote consortili\n2023 e bilanci degli ultimi tre esercizi. \n Non essendo rimasto soddisfatto delle spiegazioni ricevute, il\nCISIA ha quindi proposto ricorso avverso tale iscrizione nell\u0027elenco\nISTAT eccependo: \n a) violazione dei principi sul procedimento amministrativo di\ncui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed\nintegrazioni; eccesso di potere e/o sviamento per difetto assoluto\ndel fatto presupposto nonche\u0027 per difetto assoluto di istruttoria;\ntravisamento dei fatti e contraddittorieta\u0027 manifesta; difetto e/o\ncarenza di motivazione; \n b) violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009 e del regolamento n. 549/2013/UE; eccesso di potere per\nmanifesta irragionevolezza, illogicita\u0027, ingiustizia derivante da\nerronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del c.d. SEC 2010\n(sistema europeo dei conti). In particolare, nell\u0027ambito di tal\nemotivo di ricorso, il Consorzio ha eccepito l\u0027errata applicazione da\nparte dell\u0027ISTAT del c.d. «test market-non market» e la mancata\nconsiderazione dei proventi asseritamente di libero mercato\nrealizzati dal consorzio vendendo i propri servizi alle Universita\u0027\n(consorziate e non). \n Con separato atto, il CISIA ha inoltre proposto una istanza di\nsospensione cautelare (e di riunione con il ricorso proposto per\nl\u0027anno seguente) evidenziando, in particolare, la numerosa normativa\ndi contenimento della spesa pubblica cui il consorzio dovrebbe\nassoggettarsi. \n 3. Avverso tale ricorso si e\u0027 costituita l\u0027Avvocatura generale\ndello Stato per conto dell\u0027ISTAT eccependo, dopo una premessa sulla\npredisposizione dell\u0027elenco Istat delle amministrazioni pubbliche e\nsul quadro normativo di riferimento, l\u0027infondatezza della richiesta\nattorea, chiedendone il rigetto. In particolare, l\u0027Avvocatura dello\nStato ha evidenziato che il consorzio e\u0027 soggetto a controllo\npubblico nell\u0027ordinamento e secondo le definizioni del SEC 2010 e del\nmanuale e i chiarimenti di Eurostat in merito all\u0027esercizio del\ncontrollo congiunto, sia in considerazione del suo profilo\nistituzionale che del suo comportamento economico. \n 4. Si e\u0027 costituita anche la Procura generale presso la Corte dei\nconti che, in via pregiudiziale, chiede di sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento all\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 e affrontando il merito della controversia,\nchiede il rigetto integrale del ricorso. \n Ad avviso della Procura, la pronuncia della Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, sentenza n. 563/2023, depositata il 13 luglio\n2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell\u0027Unione europea C-321\ndell\u002711 settembre 2023, con numero di documento 62021CA0363, nel\nrinviare al legislatore nazionale le modalita\u0027 di tutela azionabili\navverso l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT e al conseguente\nassoggettamento alla disciplina euro unitaria conseguente al\nregolamento n. 549/2013, lungi dal risolvere i problemi applicativi\nconnessi alla norma di cui all\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 ne abbia, in realta\u0027, confermato l\u0027attualita\u0027 e la non\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Nel merito, viene puntualmente evidenziata la totale infondatezza\ndel ricorso, chiedendone il rigetto integrale. \n 5. All\u0027udienza del 4 dicembre 2024, dopo l\u0027esposizione del\nrelatore, la difesa del CISIA (avv. Francesca De Napoli e avv.\nGennaro Terracciano in sostituzione dell\u0027avv. Angelo Piazza) avanza\ninnanzitutto le proprie perplessita\u0027 circa l\u0027assetto delineato dalla\nsentenza n. 30220/2024 della Corte di cassazione e chiede che sia\nsollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale. Secondo l\u0027avv.\nTerracciano, infatti, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nandrebbe sollevata sulle norme che prevedono in modo automatico,\nquale effetto dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT, l\u0027applicazione di\ntutte le norme sul contenimento della spesa pubblica. Il legale\nritiene che l\u0027applicazione automatica ed indiscriminata senza alcuna\nvalutazione di merito di tali norme sia irragionevole, precisando\ninoltre che tale richiesta non e\u0027 stato possibile avanzarla\nprecedentemente in quanto la citata sentenza della Cassazione e\u0027\nintervenuta poco prima dell\u0027udienza, a ricorso gia\u0027 ampiamente\ndepositato. D\u0027altro canto, se non vi fosse questo automatismo, CISIA\nnon avrebbe alcun motivo di impugnare l\u0027iscrizione nell\u0027elenco, cosi\u0027\ncome probabilmente ISTAT non avrebbe interesse a resistere. Ancora,\nevidenzia che l\u0027attivita\u0027 di CISIA, sulla base del test market/no\nmarket sarebbe di mercato ed e\u0027 offerta anche dal mercato, tanto e\u0027\nvero che le stazioni appaltanti, secondo il codice dei contratti\npubblici, sono libere di scegliere se affidarsi al CISIA oppure\nrivolgersi ad altro fornitore, in base alla convenienza. Pertanto, il\ndifensore sostiene che in primo luogo occorre mettere al centro delle\nriflessioni la tipologia di attivita\u0027 svolta, e solo dopo verificare\nse vi e\u0027 controllo pubblico, non il contrario come invece e\u0027 stato\nargomentato da ISTAT. \n Interviene anche l\u0027Avvocatura generale dello Stato per conto\ndell\u0027ISTAT, richiamando le proprie considerazioni generali svolte\nprecedentemente ed evidenziando la storia di CISIA, fin dalla sua\nnascita nel 2004 come consorzio. Anche alla luce dello statuto, per\nparte resistente e\u0027 inevitabile che il CISIA sia considerato un ente\nappartenente al settore S13. \n Interviene anche la Procura generale, eccependo\nl\u0027inammissibilita\u0027 della documentazione depositata da parte\nricorrente in limine dell\u0027udienza rilevandone peraltro l\u0027inconferenza\ntrattandosi di affidamenti diversi rispetto a quelli oggetto\ndell\u0027attivita\u0027 della CISIA. Nel merito, il Procuratore ricorda che\nl\u0027art. 21-octies della legge n. 241/1990 stabilisce che, ove\nl\u0027attivita\u0027 sia vincolata, come nel caso di specie, tenuto conto che\ni requisiti per l\u0027iscrizione sono stabiliti espressamente dalla\nnormativa europea, anche in caso di vizi del procedimento questi\nsarebbero irrilevanti ai fini del risultato finale. Sulla questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, la Procura si riporta integralmente\nalla propria memoria in atti, cosi\u0027 come per quel che riguarda la\nquestione del rigetto della domanda cautelare proposta da controparte\nosservando come la stessa sia stata presentata a dicembre, quindi a\nfine anno, evidenziando l\u0027assenza di periculum in mora come paventato\ninvece da controparte. Quanto alla sentenza della Corte di\ncassazione, la Procura sottolinea ancora una volta come i due piani,\nquello euro-unitario che attiene alla attribuzione della\nsoggettivita\u0027 pubblica, e quello interno relativo all\u0027applicazione\ndella legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non possono\nessere considerati separati e non comunicanti, alla luce del fatto\nche gli enti qualificati come pubbliche amministrazioni\ncontribuiscono a formare il bilancio consolidato dello Stato e quindi\nanche il suo eventuale indebitamento. Nel ricordare che, nel merito\nla ricognizione compiuta da ISTAT e\u0027 stata effettuata a norma di\nlegge, e quindi verificando in primo luogo l\u0027esistenza del controllo\npubblico sull\u0027ente, e solo successivamente effettuando il test\nmarket/non market volto ad accertare l\u0027esercizio di attivita\u0027 di\nmercato da parte dello stesso, la Procura ribadisce che la richiesta\ndi rimessione degli atti alla Corte costituzionale appare fondata. \n Viene concessa una breve replica all\u0027avv. Terracciano, il quale\nspecifica ulteriormente la natura delle entrate di cui dispone il\nCISIA ed insiste, oltre che sull\u0027accoglimento del ricorso, sulla\nprevia rimessione della questione di legittimita\u0027 alla Corte\ncostituzionale. \n Segue una breve replica della Procura volta al rigetto delle\nrichieste di parte attorea. \n \n Diritto \n \n6. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 3, 25, 102,\n103, 108 e 111 della Costituzione, nonche\u0027 dell\u0027art. 5, comma 1,\nlettera a), legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. \n 6.1 In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della\nsalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla\ndeterminazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n In base a tale articolo, nel primo comma viene previsto che «agli\nenti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto\nunita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti\nnazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al\nregolamento (UE) n. 54912013 del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndel 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni\nin materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita\u0027 del debito\ndelle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli\narticoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle\nin materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni\nrilevanti in materia di finanza pubblica». \n Particolarmente rilevante, ai fini della decisione del giudizio\npromosso da CISIA, e\u0027 il secondo comma di detto articolo in base al\nquale «all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia\ncontabile, di cui all\u0027allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto\n2016, n. 174, dopo le parole: \"operata dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le\nseguenti: \", ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica». \n La novella del 2020 pone una chiara limitazione della\ngiurisdizione in materia di elenchi ISTAT, espressamente attribuita\nalla Corte dei conti dal legislatore in un primo momento con l\u0027art.\n1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e,\nsuccessivamente, con l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n Con tale norma del 2012 e\u0027 stato previsto che «avverso gli atti\ndi ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione, ai sensi dell\u0027art. 103, secondo\ncomma, della Costituzione» e, per l\u0027effetto, e\u0027 stata abrogata la\nprecedente competenza giurisdizionale dei Tribunale amministrativo\nregionale e del Consiglio di Stato in materia. \n Sulla esatta portata della norma del 2020 e sui suoi eventuali\neffetti, rinviando a quanto si dira\u0027 nei punti che seguono circa la\nnon manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, appare a questo giudice chiara la rilevanza\ndell\u0027ipotizzato sindacato di costituzionalita\u0027 all\u0027Ill.mo Giudice\ndelle leggi, posto che il ricorso in discussione e\u0027 stato proposto da\nCISIA espressamente ai fini dell\u0027annullamento della sua iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al settore\ndelle amministrazioni pubbliche. E\u0027 quindi evidente che, al fine di\nrispondere alla domanda di giustizia avanzata dal ricorrente, debbano\nessere conosciute le esatte implicazioni connesse alla novellata\nformulazione dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n 6.2 Il disegno del legislatore del 2012 era sufficientemente\nchiaro, nel senso di voler attribuire una cognizione piena alla Corte\ndei conti di una materia che presenta risvolti plurimi, non solo di\nrilievo ai fini del contenimento della finanza pubblica, ma anche e\nprima ancora di fondamentale importanza per determinare il perimetro\ndi riferimento del Conto economico consolidato dello Stato, rilevante\nai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica e ai fini\ndella corretta applicazione del regolamento UE n. 549/2013 che\nistituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (c.d. «SEC 2010» che\nrappresenta il sistema dell\u0027Unione europea compatibile a livello\ninternazionale delle norme contabili che possono essere utilizzate\nper fornire una descrizione sistematica e dettagliata di\nun\u0027economia). \n In tal senso, la tutela «costitutiva» rivendicata dai ricorrenti\nper decidere del loro status di soggetti appartenenti alle Unita\u0027\nistituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni\npubbliche, non richiede solo e soltanto valutazioni di tipo\namministrativo e procedimentale, ma richiede anche e soprattutto una\nvalutazione di tipo giuscontabile. Non a caso il legislatore del\n2012, nell\u0027escludere l\u0027attribuzione della giurisdizione sulla materia\nfino ad allora riconosciuta ai TAR, ha inteso attribuirla alla Corte\ndei conti ai sensi dell\u0027art. 103 della Costituzione (richiamato\nespressamente nella norma). \n Cio\u0027 in quanto la valutazione relativa ai soggetti appartenenti\nal settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, ancorche\u0027\nnon necessariamente coincidente con la qualifica di PA e con la\ncorrelata attribuzione di pubblici poteri, puo\u0027 riguardare soggetti\nche assumono un rilievo «pubblicistico» nel sistema europeo dei conti\nin funzione della natura delle fonti di finanziamento, venendo in\nrilievo la loro eventuale dipendenza dalle pubbliche finanze oppure\nla loro autonoma capacita\u0027 di vivere ed operare nel libero mercato. \n In tale prospettiva, la legge italiana di contabilita\u0027 n.\n196/2009 ha espressamente attribuito rilievo all\u0027elenco predisposto\nannualmente dall\u0027ISTAT, sulla base di criteri statistico-economici e\na seguito di continui confronti con le autorita\u0027 statistiche europee,\nin applicazione del Sistema europeo dei conti (regolamento UE) del\nParlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della\nguida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government\nDeficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (MGDD). \n Dispone infatti l\u0027art. 1, comma 2, della citata legge n. 196/2009\nche «gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell\u0027elenco\noggetto del comunicato dell\u0027Istituto nazionale di statistica (ISTAT)\nin data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche\u0027 a decorrere\ndall\u0027anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal\npredetto istituto nell\u0027elenco oggetto del comunicato del medesimo\nistituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi\naggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati\nsulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti\ndell\u0027Unione europea, le autorita\u0027 indipendenti e, comunque, le\namministrazioni di cui all\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo\n30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». \n La scelta di fornire applicazione ai regolamenti UE sulla base\ndel criterio del rinvio all\u0027elenco ISTAT ha consentito al nostro\nPaese di dare piena attuazione alle regole contabili e ai vincoli di\nfinanza pubblica approvati in sede europea: cio\u0027 sulla base di regole\neminentemente tecniche, in applicazione del su ricordato Sistema\neuropeo dei conti (regolamento n. 549/2013, SEC 2010) e del citato\nManual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010\n(MGDD). \n Tali parametri di valutazione, come anche rilevato dalla parte\nricorrente, sono vincolanti e non richiedono alcuna discrezionalita\u0027\namministrativa implicando, al piu\u0027, una discrezionalita\u0027 di tipo\ntecnico, che non lascia spazi a valutazioni tra plurime alternative,\nma fornisce una unica soluzione «obbligata» ed «imposta» dal rispetto\ndi regole scientifiche di natura statistico-economica. \n In tal, senso quindi, la limitazione della cognizione riservata\nalla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica» appare\nillegittima e nettamente contrastante con i principi costituzionali e\ncomunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici. \n In particolare, la novella verrebbe a privare i soggetti inclusi\nnegli elenchi ISTAT della tutela c.d. «costitutiva», vedendosi in\nquesta maniera attribuito uno status assegnato in applicazione del\nregolamento UE n. 549/2013 e della relativa nota metodologica senza\npoter attivare una valida tutela giurisdizionale. \n Cio\u0027, in quanto la novella del 2020 non appare in alcun modo aver\nvoluto attribuire espressamente la tutela costitutiva ad altro organo\ngiurisdizionale. \n 6.3. A tale ultimo riguardo, vanno ricordate le chiarissime\naffermazioni della sentenza costituzionale n. 7/2020, che richiama a\nsua volta la sentenza n. 13 del 2012: «secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di\nnorme abrogate \"non opera in via generale e automatica e puo\u0027 essere\nammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate». \n Nella stessa direzione, ha avuto modo di esprimersi nuovamente la\nCorte costituzionale con la recente sentenza n. 185/2024 che ha\nriconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la\nreviviscenza di norme abrogate. Secondo la citata sentenza, «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge abrogate e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non illegittima nel\nsenso che il legislatore, in questo caso regionale, recepisce per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal modo in nuove disposizioni. La reviviscenza sottolinea la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono\ncomunque ben distinte». In tal modo, quindi, il Giudice delle leggi\nha avuto modo di riconoscere l\u0027operativita\u0027 della reviviscenza di\nnorme di legge abrogate solamente qualora sia una nuova legge a\nprevederla e, in ogni caso, senza possibilita\u0027 che tale espressa\nreviviscenza possa operare retroattivamente. \n Il principio della riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario,\nal fine di garantire e riaffermare l\u0027indipendenza della magistratura\nda altri poteri dello Stato (in particolare da quello esecutivo) e\nper tutelare sia i giudici ordinari sia quelli speciali, trova\nnell\u0027art. 108 della Costituzione la sua compiuta formulazione per cui\n«le norme sull\u0027ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono\nstabilite con legge. La legge assicura l\u0027indipendenza dei giudici\ndelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,\ne degli estranei che partecipano all\u0027amministrazione della\ngiustizia». \n 6.4 Alla luce della riserva di legge espressamente richiesta\ndalla Costituzione per delimitare le materie e garantire\nl\u0027indipendente esercizio delle funzioni di cui agli articoli 102 (per\nla magistratura ordinaria) e 103 (per le magistrature speciali -\nConsiglio di Stato e Corte dei conti), appare quanto mai singolare la\nlettura fornita della Corte di cassazione con la propria sentenza n.\n30220/2024. \n Con la citata sentenza n. 30220, la Cassazione a Sezioni unite\nricostruisce i passi delle Sezioni riunite della Corte dei conti,\ndopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le quali avevano\ndisapplicato l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, che\nlimita la giurisdizione della Corte «ai soli fini dell\u0027applicazione\ndella normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».\nTale disapplicazione era stata motivata dalla affermata\nincompatibilita\u0027 della norma con il diritto europeo, in particolare\ncon i principi di effettivita\u0027 ed equivalenza richiamati dalla CGUE\nnella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21). \n Quest\u0027ultima decisione era stata impugnata dal MEF e dall\u0027ISTAT,\nsull\u0027asserita considerazione che la giurisdizione sulla legittimita\u0027\ndell\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT spettasse al Giudice\namministrativo, lasciando alla Corte dei conti il controllo sui soli\nprofili di contenimento della spesa pubblica. \n Sull\u0027effettiva possibilita\u0027 di separazione di tali profili di\ntutela, va detto che anche la Corte di cassazione, nel suo articolato\nragionamento, mostra qualche contraddizione, facendo comunque\nriferimento al consolidato principio di «autosufficienza del\nricorso», per cui non vi e\u0027 necessita\u0027 di procedere ad una\nduplicazione di azioni avverso il medesimo fatto lesivo di posizioni\nindividuali, anche se non ritiene rilevante il non secondario rischio\ndi un contrasto di giudicati. \n Un punto fondamentale affermato dalla Corte di cassazione attiene\npoi alla qualificazione dell\u0027atto impugnato: «occorre rilevare, in\nvia generale, che l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura\nprovvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una\nsituazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, ambito che,\nin quanto tale, ai sensi dell\u0027art. 7 c.p.a., e\u0027 riferibile alla\ngiurisdizione amministrativa» facendo riferimento alla circostanza\nche: «anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,\nlegge n. 228 del 2012 (che ha previsto il ricorso alle Sezioni\nriunite della Corte dei conti), il relativo contenzioso era\npacificamente instaurabile innanzi al giudice amministrativo» (par.\n15), con la conseguenza che a fronte della «contrazione» dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in\nquanto «si deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la\ngiurisdizione del giudice amministrativo» (par 15.3). \n 6.5 L\u0027impostazione seguita dalla Cassazione citata non appare\nconvincente. Invero, prima del Giudice di legittimita\u0027, aveva avuto\nmodo di esprimersi la Corte di giustizia UE, nella pronuncia del 13\nluglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), riaffermando i noti principi\nper cui agli Stati membri e\u0027 riconosciuta una certa discrezionalita\u0027\nnell\u0027organizzazione delle proprie competenze giurisdizionali, purche\u0027\nsia garantito che i diritti degli interessati trovino una tutela\nadeguata, piena ed efficace, soprattutto in situazioni che incidano\nsu obblighi di bilancio pubblico (principio di effettivita\u0027), e che\nil sistema giurisdizionale fornisca agli interessati gli stessi\nstandard di tutela applicabili a situazioni analoghe di diritto\ninterno, evitando disparita\u0027 o trattamenti di sfavore (principio di\nequivalenza). \n Alla luce di tali principi enunciati dalla Corte di giustizia, la\nCassazione ha ritenuto di integrare, in via pretoria, il vuoto di\ntutela lasciato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 e,\nritornando alla situazione antecedente alla novella legislativa del\n2012 che ha, nei fatti, abrogato la giurisdizione amministrativa in\nmateria, ha affermato che la norma del 2020 «nel circoscrivere la\ngiurisdizione della Corte dei conti ai profili di spending review,\nnon pregiudica tale diritto, poiche\u0027 il giudice amministrativo e\u0027\nchiamato a occuparsi di tutte le altre questioni legate alla\nlegittimita\u0027 degli atti amministrativi». \n 6.6 Come si e\u0027 anticipato, la posizione della Corte di cassazione\nnon appare convincente. Oltre a quanto gia\u0027 detto circa la necessita\u0027\ndi una riserva di legge espressa in materia di giurisdizione e alla\nnon reviviscenza di norme abrogate, la riconducibilita\u0027 della\ncompetenza della Corte dei conti a conoscere (anche) dello status\nconseguente all\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT discende direttamente\ndagli art. 100, comma 2, e 103, comma 2 della Costituzione, nonche\u0027\ndall\u0027art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1\n(riguardante le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti\ndi finanza pubblica). \n Al riguardo, vale la pena di ricordare che la legge\ncostituzionale introduttiva del principio del pareggio di bilancio\nnella Carta costituzionale, e\u0027 stata emanata proprio in\nconsiderazione dei patti e dei trattati elaborati in seno all\u0027Unione\neuropea, a cui l\u0027Italia ha sempre aderito sin dalla loro fase\ngenetica. In tal senso, la riforma costituzionale del 2012 ha inteso\ndare esplicita applicazione alla riforma del «Patto di stabilita\u0027 e\ncrescita» di cui si stava in quel momento discutendo in ambito\neuropeo e che, il 2 marzo 2012, porto\u0027 alla formale adozione del\n«Trattato sulla stabilita\u0027, coordinamento e governance nell\u0027unione\neconomica e monetaria» (conosciuto come fiscal compact, letteralmente\n«patto di bilancio»). \n Le verifiche sui saldi di bilancio, attualmente svolte dalla\nCorte dei conti attraverso il Conto consolidato del bilancio in\nvirtu\u0027 delle competenze riconosciute dagli articoli 100 e 103 della\nCostituzione, assolvono anche alla funzione di verifica degli\nequilibri europei e, prima ancora che dei saldi finali di bilancio,\nriguardano la corretta perimetrazione soggettiva di tale conto che,\ngiova ribadirlo, in virtu\u0027 del rinvio operato dalla legge n. 196/2009\ncoincide con l\u0027elenco elaborato dall\u0027ISTAT sulla base dei piu\u0027 volte\nricordati regolamento (UE) n. 549/2013 e Manual on Government Deficit\nand Debt. \n Invero, allo stato attuale, e\u0027 assolutamente impossibile\nprocedere ad una scissione di valutazioni circa l\u0027attribuzione dello\nstatus organismo appartenente all\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche, rilevante ai fini del conto consolidato del bilancio\nnazionale ed effetti relativi all\u0027applicazione delle norme sul\ncontenimento della finanza pubblica, in quanto, per effetto del\nrinvio operato dalla legge n. 196/2009 agli elenchi ISTAT,\ndall\u0027inclusione nell\u0027elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale\ndiscende automaticamente l\u0027assoggettamento alla disciplina\nvincolistica recata dalla normativa finanziaria. \n Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere (come sembrerebbe\naver fatto la citata Corte di cassazione) la coesistenza di una\ngiurisdizione speciale ed esclusiva in materia di contabilita\u0027\npubblica assegnata alla Corte dei conti e al contempo di una\ngiurisdizione concorrente, anch\u0027essa speciale, di tipo generale e che\ndiventa principale e temporalmente antecedente, ed eventualmente\nassorbente sulla base di parametri di giudizio che (prescindendo da\nogni valutazione tecnica circa l\u0027affidabilita\u0027 e regolarita\u0027 degli\nschemi di bilancio adottati e dei saldi di finanza pubblica in essi\nrappresentati) sono incentrati sui vizi tipici dell\u0027atto\namministrativo riconducibili alla incompetenza, all\u0027eccesso di potere\ned alla violazione di legge. \n7. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 24, 101,\n104, 111 e 113 della Costituzione. \n Secondo una differente prospettiva rispetto a quella sin qui\nesposta, emerge un ulteriore profilo di illegittimita\u0027 costituzionale\nche va ritenuta non manifestamente infondata ed anch\u0027essa rilevante\nai fini della decisione, secondo due linee argomentative. \n Secondo la prima, anche a seguito dell\u0027impatto della decisione\ndella CGUE del 13 luglio 2023, la norma contenuta nell\u0027art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020 che ha confermato la giurisdizione\ndella Corte dei conti in materia di elenchi ISTAT «ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica», viene in contrasto, principalmente, con gli articoli\n24, 111 e 113 della Costituzione. \n Invero, le limitazioni alla tutela giurisdizionale che l\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 determina comportano la\nviolazione dei parametri di cui agli articoli 24, 111 e 113 Cost.\npoiche\u0027, da un lato, comprimono le utilita\u0027 ottenibili attraverso la\ntutela giurisdizionale in relazione all\u0027inclusione nell\u0027Elenco ISTAT\ne, dall\u0027altro lato, escludono la tutela costitutiva garantita\ndall\u0027art. 113 della Costituzione. \n Infatti, l\u0027attivita\u0027 di ricognizione delle unita\u0027 istituzionali\nfacenti capo al settore S.13 si basa su profili di natura\neminentemente contabile, mentre le categorie giuridiche hanno un\nruolo del tutto marginale (se non addirittura nullo) nel processo di\ncatalogazione. \n Cio\u0027 in quanto le caratteristiche del rapporto negoziale che lega\nl\u0027unita\u0027 istituzionale ad altra unita\u0027 istituzionale rientrante nel\nsettore S.13 (e, quindi, alla pubblica amministrazione) hanno rilievo\nsolo in quanto a loro volta possono essere considerati indicatori\ndella riconducibilita\u0027, sul piano contabile, della prima al medesimo\nsettore della seconda. Ora, se questo e\u0027 l\u0027oggetto della verifica che\nISTAT deve compiere (e non vi e\u0027 dubbio che sia questo) e\u0027 evidente\nche la relativa attivita\u0027 sia del tutto priva dell\u0027elemento della\ndiscrezionalita\u0027 (per l\u0027appunto, attivita\u0027 di mera ricognizione, di\nnatura squisitamente tecnica), che tradizionalmente identifica e\ndelimita l\u0027ambito della giurisdizione amministrativa sia rispetto\nalla giurisdizione ordinaria, sia rispetto alla giurisdizione\ncontabile. \n E\u0027 forte il richiamo, da tenere ben presente, al terzo comma\ndell\u0027art. 113 della Costituzione che detta un principio spesso\ntrascurato, ma assolutamente cogente: spetta al legislatore indicare\nse e a quale Giudice competa il potere di conoscere della tutela\ncostitutiva rispetto agli atti della PA, attraverso l\u0027annullamento. \n Secondo la seconda linea argomentativa, va altresi\u0027 censurato il\nprimo comma dell\u0027art. 23-quater che si pone chiaramente in contrasto\ncon gli art. 24, 101, 104 e 111 della Costituzione poiche\u0027 il\nlegislatore, cosi\u0027 facendo, ha sostituito la propria valutazione\nsulla riconducibilita\u0027 degli enti inclusi nell\u0027elenco allegato al\ndecreto-legge tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi\ndi finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche a quella espressa dalla Corte dei conti con\nsentenze passate in giudicato determinando, per l\u0027effetto,\nun\u0027inammissibile interferenza nell\u0027autonomia del potere\ngiurisdizionale. \n8. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 76 e 77\ndella Costituzione. \n Infine, si evidenzia il contrasto della norma novellata con gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, per l\u0027eterogeneita\u0027\ndel suo contenuto rispetto al decreto da convertire. \n Sul punto, vale la pena di ricordare che la modifica dell\u0027art. 11\ndel codice di giustizia contabile, infatti, e\u0027 stata veicolata\ndall\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,\nsostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», reiterativo della\ndisciplina dettata dall\u0027art. 5, comma 2, del decreto-legge 23\nnovembre 2020, n. 154/2020, recante «Misure finanziarie urgenti\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19» abrogata dall\u0027art.\n1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con\nmodifiche, del citato decreto-legge n. 137/2020. \n Nel ricordare che «ai sensi del secondo comma dell\u0027art. 77 della\nCostituzione, i presupposti per l\u0027esercizio senza delega della\npotesta\u0027 legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge\nnella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per\nla materia o per lo scopo» (in tal senso, ex multis, sentenza\ncostituzionale n. 22/2012), in questa sede vale la pena di\nevidenziare che sia la prima stesura della norma contenuta nel\ndecreto-legge n. 154/2020 e sia la medesima versione riproposta in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020 avevano un evidente\ne chiaro intento di limitare la giurisdizione della Corte dei conti\nma senza, peraltro, avere un qualsivoglia nesso con l\u0027emergenza\ndeterminata dalla pandemia scaturita dalla diffusione del coronavirus\ndel Covid-19. \n Cosi\u0027 facendo, in sede di conversione del decreto-legge n.\n137/2020 si e\u0027 proceduto con l\u0027inserimento di norme eterogenee\nall\u0027oggetto o alla finalita\u0027 del decreto Covid, spezzando il legame\nlogico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell\u0027urgenza\ndel provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di\ncui alla norma costituzionale citata. \n In tal modo, oltre a violare i parametri di buona tecnica\nlegislativa individuati dall\u0027art. 15, comma 3, della legge 23 agosto\n1988, n. 400, secondo cui «i decreti devono contenere misure di\nimmediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico,\nomogeneo e corrispondente al titolo», si e\u0027 proceduto ad un uso\nimproprio e non consentito del particolare potere, di natura\neccezionale, attribuito dalla Costituzione al Governo. \n Infatti, come evidenziato nella sentenza 22/2012 cit., «il\npresupposto del \"caso\" straordinario di necessita\u0027 e urgenza inerisce\nsempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario,\natto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e\ndifferenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della\ncondizione di validita\u0027 prescritta dalla Costituzione si pone in\ncontrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo\nurgente ed il \"caso\" che lo ha reso necessario, trasformando il\ndecreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera\ncasualita\u0027 temporale». \n Ne consegue, quindi, un ulteriore profilo di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020,\nattinente alla fase genetica del procedimento formativo della legge\ndi conversione di un decreto-legge emanato nel contesto\ndell\u0027emergenza pandemica e che nulla ha a che vedere con l\u0027entrata a\nregime di una norma limitativa della competenza della Corte dei conti\na conoscere dell\u0027esatta delimitazione soggettiva del Conto economico\nconsolidato del bilancio come prescritto dalle cogenti norme euro\nunitarie piu\u0027 volte innanzi ricordate. \n 9. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 25, 102, 103, 108 e 111 della\nCostituzione, nonche\u0027 dell\u0027art. 5, comma 1, lettera a), legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n.\n176); \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 24, 101, 104, 111 e 113 della Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale del medesimo art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del sopramenzionato art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4\ndicembre 2024. \n \n Il Presidente: Coppola \n \n L\u0027estensore: Randolfi","elencoNorme":[{"id":"62417","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"introdotto dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"62418","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero_legge":"176","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176"}],"elencoParametri":[{"id":"79112","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79113","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79114","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79115","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79116","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"77","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79117","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"101","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79118","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"102","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79119","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79120","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"104","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79121","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"108","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79122","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79123","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"113","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79124","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"lc","descriz_costit":"legge costituzionale","numero_legge":"1","data_legge":"20/04/2012","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale;1~art5","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54603","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ferrovienord spa","data_costit_part":"12/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54604","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"13/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |