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B.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2017\n\r\nOrdinanza del 26 settembre 2017 del Tribunale di Prato nel\nprocedimento penale a carico di M. B.. \n \nProcesso penale - Misure cautelari personali - Condizioni di\n applicabilita\u0027 delle misure coercitive - Procedimento applicativo -\n Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura cautelare da\n parte del pubblico ministero - Denunciata preclusione per il\n giudice della possibilita\u0027 di disporre l\u0027applicazione di una misura\n piu\u0027 grave di quella richiesta per inidoneita\u0027 delle misure\n gradate. \n- Codice di procedura penale, artt. 280, comma 2, e 291, anche in\n combinato disposto. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI PRATO \n \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. In data ... perveniva dai C.C. Toscana, tenenza di Montemurlo\n(PO), notizia di reato ex art. 73 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza\nstupefacente di tipo cocaina, a carico di B. M. , nato in ... il ...,\nalias B. M., nato in ... il ... \n Il prevenuto veniva arrestato in pari data dagli agenti operanti\nche sequestravano a suo carico gr. 7,73 lordi di cocaina ed euro\n490,00 in contanti. \n 2. Il pubblico ministero di turno convalidava il sequestro e ,\nnel contempo, chiedeva al Tribunale penale di Prato, in composizione\nmonocratica, la convalida dell\u0027arresto, indicando la fattispecie\nincriminatrice nella imputazione: \n del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale,\n73, comma V, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,\nn. 309 perche\u0027, fuori dei casi previsti dall\u0027art. 75 e senza\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17 del predetto decreto, deteneva al\nfine di farne successiva cessione a terze persone rimaste ignote,\nsostanza stupefacente del tipo cocaina, gia\u0027 suddivisa in 10 ovuli\npronti alla rivendita, per un quantitativo complessivo in grammi\nlordi pari a 7,73. \n Fatto accertato in ..., il ... \n 3. Il Tribunale adito convalidava l\u0027arresto; indi, sulla\nrichiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare\ndegli arresti domiciliari, cosi\u0027 sul punto si esprimeva: \n \n Il Giudice \n \n(Omissis) \n all\u0027esito della udienza di convalida dell\u0027arresto di B. M. nato\nin ... il ... alias: B. M. nato in ... in data ... in Italia senza\nfissa dimora, di fatto domiciliato a ... in via ... nr. ... difeso di\nfiducia \n(Omissis) \n all\u0027esito della udienza di convalida dell\u0027arresto del predetto,\nin ordine al reato, di cui all\u0027imputazione enunciata nella richiesta\ndel pubblico ministero e contestata ritualmente al prevenuto; \n Rilevato che, come emerge dalla· relazione di servizio, nei\nconfronti del prevenuto emergono gravi indizi di reita\u0027 in relazione\nalla fattispecie criminosa come accertata, per il quale e\u0027 legittimo\nl\u0027arresto in flagranza (il prevenuto e\u0027 stato rinvenuto avere la\ndisponibilita\u0027 di un nascondiglio nei pressi dell\u0027abitazione ove\nalloggiava e nel quale riponeva sostanza stupefacente di tipo\ncocaina, suddivisa in ovuli preconfezionati) e che il soggetto era\nstato gia\u0027 sottoposto ad accertamenti nel 2015 per analoghi fatti di\nspaccio di stupefacente; \n Rilevato che il pericolo di fuga e di reiterazione del crimine\nsia concretamente sussistente, attesa la carenza di permesso di\nsoggiorno e lo stato di clandestinita\u0027 decorrente dal 2015, nonche\u0027\nl\u0027assoluta difettivita\u0027 di lavoro stabile sul territorio ed\nintegrazione nel tessuto sociale ( il prevenuto non parla la lingua\nitaliana); tutti elementi che inducono legittimamente a ritenere che\nil soggetto non abbia intenzione di emergere in situazione di legale\npresenza sul territorio, di guisa che, a fronte di concorrenti\npendenze per reati (analoghi) di manifesta gravita\u0027, il medesimo\npossa essere prevedibilmente indotto alla fuga, onde sottrarsi ai\ncelebrandi giudizi; \n Ritenuto che non solo il pericolo di fuga sia concreto, ma anche\nquello di reiterazione del crimine, attesa la carenza di altre fonte,\nlegale, di reddito (il prevenuto era in possesso di autovettura e di\ncirca 500 euro, di cui non ha fornito alcuna contezza, peraltro non\ndesumibile da riscontri di guadagni leciti); \n Ritenuto che se la convalida dell\u0027arresto va disposta in ossequio\nalla descrizione del fatto reato, come qualificato dal pubblico\nministero, altrettanta pedissequa conformita\u0027 non incombe sul\ngiudice, cui e\u0027 richiesta l\u0027applicazione della misura cautelare (cfr.\nCassazione sul punto, sentenza n. 40265 dell\u00278 luglio 2014: in tema\ndi misure cautelaci personali, il giudice della cautela non e\u0027\nvincolato alla valutazione, ancorche\u0027 contestuale, espressa nella\nfase di convalida dell\u0027 arresto o del fermo e puo\u0027, quindi,\nautonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una\ndiversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella\nformulata al momento in cui e\u0027 stata adottata la misura\nprecautelare), sicche\u0027 nella fattispecie descritta in atti e come\nemersa all\u0027esito delle risultanze processuali, il mero quantitativo\ndi droga non e\u0027 elemento di discrimen del comma 5 del contestato art.\n73, nel senso che esso vale a tale fine solo allorche\u0027, per peso e\ncontenuto psicotropo assurga ad elemento rilevante ai fini della\nprevisione alternativa, ma non potendo , esso quantitativo , ridursi\nad unico elemento circostanziale della condotta criminosa ai fini\ndella configurazione del 5\u0027 comma cit. norma, intervenendo ulteriori,\nplurimi fattori, quali, in particolare nella fattispecie, la fonte di\nsostentamento da spaccio di stupefacente del soggetto attivo e ,\nquindi, la esclusione della mera occasionalita\u0027 dell\u0027illecito, che,\nnella fattispecie, e\u0027 senz\u0027altro da escludere, attesa la presenza di\nanaloghi carichi pendenti gia\u0027 risalenti al 2015 e la ben concreta\nprospettazione di stabile modus operandi di spaccio, da cui trae il\nprevenuto fonte di mantenimento, in assenza di lavoro; giudizio\nvieppiu\u0027 avvalorato dalla volonta\u0027 di non rendere dichiarazioni volte\na fornire elementi cognitivi in ordine all\u0027approvvigionamento della\ndroga; \n Valutato pertanto che la fattispecie, appunto per i mezzi, le\nmodalita\u0027 e le circostanze dell\u0027azione non sia riconducibile al fatto\ndi lieve entita\u0027, bensi\u0027 alla piu\u0027 ampia, onnicomprensiva\nprospettazione dell\u0027art. 73, comma 1, legge stup., per la quale e\u0027\napplicabile la misura della custodia in carcere; \n Ritenuto, in concreto, che il prevenuto sia un soggetto\npericoloso, non avendo fonti di lavoro lecite con le quali evitare la\nreiterazione del crimine; che non e\u0027 congruamente identificato ( a\nsuo nome ha un alias), che non ha dimora stabile e radicata, sicche\u0027\nsi puo\u0027 senz\u0027altro ventilare una concreta previsione di fuga, in\nluogo della corretta sottoposizione al giudizio penale; che il\ndomicilio prospettato consiste in una mera stanza presso\nun\u0027abitazione familiare di connazionali, nei cui confronti non e\u0027\nesigibile la presa in carico di un sottoposto a misura cautelare e\nche, comunque, non assicura la cessazione di rapporti con chi gli ha\nprocurato la droga; \n Cio\u0027 premesso, ritenuta quale unica misura compatibile con la\npericolosita\u0027 del soggetto, la custodia in carcere; \n(Omissis) \n \n Convalida \n \n L\u0027arresto di B. M.; applica nei suoi confronti la misura della\ncustodia cautelare in carcere. \n Seguiva differimento del giudizio direttissimo, su richiesta del\ndifensore di termine a difesa onde valutare l\u0027esperibilita\u0027 di riti\nalternativi. \n 4. Il pubblico ministero procedente richiedeva, il giorno\nseguente alla convalida, al Tribunale penale di Prato - giudice\nreperibile per turno da direttissime - la sostituzione della custodia\nin carcere con il divieto di dimora in ...; il giudice all\u0027uopo\ncompulsato, dando atto che era stata applicata dal giudice procedente\nuna misura piu\u0027 grave di quella richiesta dal pubblico ministero, che\nsi era espresso per l\u0027applicazione degli arresti domiciliari, ma\nribadendo la inidoneita\u0027 di siffatta misura, convertiva la custodia\ncautelare in carcere con il divieto di dimora in ... \n 5. Veniva quindi presentata dalla difesa richiesta di\napplicazione pena, in relazione al reato come individuato dal\npubblico ministero, nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro\n1000,00 di multa; il pubblico ministero prestava consenso anche alla\nsospensione condizionale della pena. \n Il Giudice fissava l\u0027udienza di trattazione, onde valutare la\nrichiesta nel contraddittorio delle parti; la notifica del\nprovvedimento del Giudice non veniva eseguita nei confronti\ndell\u0027imputato, che non veniva personalmente rintracciato, ma che\naveva provveduto, all\u0027atto della scarcerazione, ad eleggere domicilio\npresso Io studio del difensore, munendolo di procura a presentare\nrichieste di rito alternativo. \n 5. Nelle more - a distanza di circa quaranta giorni dal primo\narresto - il prevenuto era colto, sempre in territorio di ..., in\n(ulteriore) flagranza di analogo reato (questa volta per un\nquantitativo rinvenuto a suo carico di gr. 13,78 lordi di cocaina\nsuddivisi in 18 involucri preconfezionati, oltre a euro 100,00); dai\nCC operanti veniva altresi\u0027 segnalato che, in precedenza, il\nprevenuto si era reso inottemperante all\u0027ordine di espulsione del\nquestore di ... \n Siffatta segnalazione d\u0027intervenuto (nuovo) arresto perveniva, da\nparte dei C.C. operanti, al giudice procedente del giudizio in\noggetto, affinche\u0027 venisse valutata l\u0027applicazione di misura piu\u0027\ngrave; il Giudice, nel difetto di espressa richiesta del pubblico\nministero, pur notiziato dell\u0027accadimento, dichiarava non luogo a\nprovvedere. \n 6. All\u0027udienza fissata per l\u0027accoglimento della richiesta di\napplicazione pena il Giudice ha sospeso il procedimento ritenendo\nsussistano ragioni di inapplicabilita\u0027 di norme per violazione di\nprincipi costituzionali, che necessitino d\u0027intervento del Giudice\ndelle leggi in tal guisa esprimendosi: \n Sollevo eccezione d\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 280, 2\ncomma del codice di procedura penale nel suo combinato disposto con\nl\u0027art. 291 del codice di procedura penale perche\u0027 in contrasto con\ngli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione. \n I fatti processuali che determinano la eccezione sono i seguenti: \n un cittadino straniero, privo di documenti adeguatamente\nidentificativi della sua persona (accertato dalle forze dell\u0027ordine\nattraverso plurimi alias e infine con CUI) e privo di permesso di\nsoggiorno, entrato clandestinamente e controllato per la prima volta\nsul territorio italiano nel ... del ... in circostanze fattuali\nriferibili ad ipotesi di spaccio stupefacente - per il quale risulta\nsottoposto a separato procedimento penale - viene arrestato dai CC.\ndi Prato, che, su sollecitazione di reiterate segnalazioni di\ncittadini, lo colgono in flagrante detenzione a fine di spaccio di\nsostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta, unitamente ad un\nbilancino, sulla sommita\u0027 di una cd. «campana» sita sul ciglio di\nstrada urbana e destinata al recupero delle bottiglie in vetro da\nparte dell\u0027ente istituzionalmente preposto alla gestione dei rifiuti\nurbani; \n l\u0027arresto viene effettuato dai CC ai sensi dell\u0027art. 73 della\nlegge stupefacenti; \n il prevenuto e\u0027 portato in udienza di convalida avanti al\ngiudice sottoscritto; la contestazione di reato formulata dal\npubblico ministero e\u0027 il delitto p. e p. dall\u0027art. 73, 5° comma della\nlegge stupefacenti; il prevenuto non intende rendere dichiarazioni,\navvalendosi della facolta\u0027 di non rispondere; restano cosi\u0027\nirrealizzate le esigenze cognitive relative alla similare condotta\naccertata dopo un intervallo temporale di circa diciotto mesi, al\npossesso di denaro e di autovettura in assenza della benche\u0027 minima\nattivita\u0027 lavorativa, all\u0027identita\u0027 di altro soggetto, che con lui\nera stato avvistato dai cittadini, che avevano compulsato le forze\ndell\u0027ordine e che con lui entrava e usciva da abitazione antistante\nla «campana», legittimamente detenuta da famiglia pachistana, che gli\naveva benevolmente affidato in uso una stanza, dopo averlo conosciuto\nin moschea; \n vengono ravvisate ab initio dal pubblico ministero esigenze\ncautelari ai fini dell\u0027applicazione di arresti domiciliari; viene\nrichiesta celebrazione di giudizio direttissimo; \n il giudice convalida l\u0027arresto; nel successivo ambito\nvalutativo di esigenze cautelari, ritenuta - ed espressa -\nl\u0027autonomia discrezionale in relazione alla fattispecie criminosa,\ncui ricondurre il fatto materiale, e individuato a tal fine il\ndelitto, di cui al 1 comma, art. 73 della legge stupefacenti,\nconsiderata la inidoneita\u0027 del domicilio proposto a garantire la\ncorretta esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari,\nconverte la stessa in custodia in carcere; \n il pubblico ministero procedente, convenendo sulla\ninidoneita\u0027 del domicilio, richiede sollecitamente, al giudice di\nreperibilita\u0027 per` convalide nel turno del giorno successivo, la\nimmediata scarcerazione del prevenuto, ostando alla custodia in\ncarcere il titolo di reato come, contestato (art. 73, 5° comma della\nlegge stupefacenti); chiede nel contempo l\u0027applicazione di misura\ncautelare \u0027gradata, ovvero il divieto di dimora in ... \n il giudice compulsato rimette in liberta\u0027 l\u0027imputato ed\napplica pedissequamente la misura gradata, come richiesta dal\npubblico ministero. \n Alla udienza fissata per il giudizio direttissima, ritornato\nil fascicolo davanti al giudice «che procede» e richiesto dalla\ndifesa termine per valutare l\u0027esperibilita\u0027 di riti alternativi -\nassente l\u0027inputato, cui non e\u0027 stato possibile notificare il\nprovvedimento di rifissazione udienza perche\u0027 non piu\u0027 rintracciato -\nviene proposta dal difensore - all\u0027uopo avvalentesi di procura\nspeciale ab initio rilasciata dall\u0027arrestato - richiesta di\napplicazione pena concordata con il PM, in relazione alla violazione\nex art. 73, 5° comma della legge stupefacenti, entro i limiti del\nbiennio (in particolare dieci mesi di reclusione ed euro 1000,00 di\nmulta), subordinata al beneficio della sospensione condizionale della\npena, con conseguente revoca della misura cautelare del divieto di\ndimora in ... \n Il giudice si ritrova, a questo punto della fase\nprocedimentale, a valutare due ambiti applicativi di norme: quello\nafferente la corretta individuazione della fattispecie astratta, cui\ncollegare il fatto reato e quello relativo alla disamina delle\nimmanenti esigenze cautelari: un arresto nella speditezza del\ngiudizio a questo punto s\u0027impone, non altrimenti recuperabile\nmediante ausilio di norme che escludano il ricorso all\u0027eccezione\nd\u0027incostituzionalita\u0027, che con la presente ordinanza si solleva. \n E\u0027 noto che, falcidiata da giudizi di illegittimita\u0027\ncostituzionale, la unitarieta\u0027 del giudizio di primo grado e\u0027\nostacolata, laddove il giudice - ancorche\u0027 esprimentesi nella\nmedesima fase - respinga il patteggiamento; si e\u0027 ritenuto che l\u0027A.G.\ncompulsata formuli un prejudicium, confliggente con il principio di\nterzieta\u0027, che e\u0027 immanente all\u0027intero percorso processuale, cosi\u0027\ndovendosi «spogliare» del procedimento. \n Sebbene meramente radente con la questione che ci occupa, in\nquanto successiva, e\u0027 comunque opportuno evidenziare - nell\u0027economia\ndella presente ordinanza - che tale arresto della immanenza\nidentitaria del giudice, a sommesso avviso della scrivente, non\nvaluta con la esigibile ampiezza la grande portata innovativa\ndell\u0027attuale processo , che sorge, cresce, si conclude davanti al\ngiudice, il quale - si presume nella ideazione originaria del\nlegislatore del 1988 - puo\u0027 non essere piu\u0027 «virgineo» nel suo\nprocedere - poiche\u0027 gia\u0027 espressosi negativamente sulla concessione\ndel beneficio della sospensione condizionale della pena concordata e\nproposta in patteggiamento - ma deve senz\u0027altro recuperare quello\nspirito maieutica di conoscenza mediata dal divenire istruttorio del\ngiudizio di fase, ove accusa e difesa si mettono in prova. \n Nulla di piu\u0027 probabile, nell\u0027originaria ideazione, che lo stesso\ngiudice, che abbia negato il patteggiamento perche\u0027 i fatti non lo\nconsentivano nella loro astrattezza imputativa, acquisisca, di\nsovente dallo stesso esame dell\u0027imputato, la consapevolezza di\ncircostanze attenuanti, perfino la previsione fondata di un giudizio\nprognostico positivo. \n Cristallizzare il giudizio conclusivo alla diffidente\nstigmatizzazione del manifestato diniego di patteggiamento significa\nnegare al ns. processo la forza e l\u0027efficacia della dinamica\nprocessuale ad esso connaturata. \n In univoca applicazione di questo principio di diffidenza e\u0027\nvisto, dal piu\u0027 recente legislatore, il sistema delle misure\ncautelari. \n Mentre, nella originaria formulazione del sistema processuale di\napplicazione di misure cautelari, si partiva dal criterio che la\ncautela era rigorosamente presunta in concomitanza di ipotesi di\nresponsabilita\u0027 penale, di guisa che occorreva dimostrare il venir\nmeno degli indici di incidenza sulle cautele, il legislatore,\nprogressivamente ha scalfito questo sistema, spostando l\u0027asse\nvalutativo sul criterio eccettuale, per cui - fatte salve talune\nipotesi di reato - la cautela deve essere dimostrata;\nalternativamente la collettivita\u0027 non puo\u0027 avanzare pretese in tal\nsenso. \n Non vi e\u0027 piu\u0027 una tutela incondizionata dei principi - una volta\ninviolabili - della sicurezza della collettivita\u0027 e/o della certezza\ndi assicurare l\u0027espiazione pena a chi e\u0027 giudicato definitivamente\ncolpevole e/o del corretto, non inquinato iter processuale, bensi\u0027\normai sovviene una graduazione della tutela; in altri termini, non\ninterviene piu\u0027 il principio del controllo sulla condotta attiva\ndell\u0027indagato/imputato, sostituito dal principio della\nregolamentazione dell\u0027osservanza di quei principi «per fasce di\nreato». \n Per alcune ipotesi criminose la tutela e\u0027 ancora garantita in\nforma incondizionata - con previsione di possibile applicazione di\ncustodia in carcere -, per altri, peculiarmente riconducibili a fatti\ndi microcriminalita\u0027, la tutela e\u0027 rapportata non piu\u0027 alle\npotenzialita\u0027 criminogene del soggetto attivo, ma alla concreta\nlesione antigiuridica che la condotta del reo produce. \n Il legislatore, senza che il soggetto passivo possa opporvi\nalcuna reazione in ambito giudiziario (si pensi all\u0027ipotesi di\nresistenza al p.u. nel concorso di frequenti applicazioni di mere\ncustodie gradate) ha inteso ridimensionare non solo le fattispecie\ncriminose - a cio\u0027 gia\u0027 pervenendo con modifiche edittali della\nsanzione connessa ad un determinato precetto (come, per l\u0027appunto il\nns. caso, di spaccio di cocaina) - bensi\u0027 anche gli effetti di esse\nsui destinatari della condotta criminosa, in cui - ancora esaminando\nil caso in esame - una sola delle dosi, che il prevenuto deteneva a\nfine di spaccio, avrebbe potuto essere idonea, in assenza di\naccertamento di principio attivo e di qualita\u0027 di mescola con\nsostanze da taglio piu\u0027 o meno scadenti, ad essere potenzialmente\nletale per soggetti passivi piu\u0027 pregiudizievolmente sensibili ai\nsuoi effetti. \n Il legislatore, prevedendo per alcune fattispecie criminose -\nperaltro di frequente realizzazione concreta - solo ipotesi gradate\ndi misure cautelari, esclude a priori che insorgano pericoli connessi\nalle sole esigenze cautelari di grado supremo. O meglio, pur\nprevedendone la ricorrenza, esclude in radice che esse debbano venire\nefficacemente compresse, in danno della collettivita\u0027: si e\u0027 inteso -\ne giustamente - esigere la motivazione dell\u0027attualita\u0027 dell\u0027esigenza,\nma dando per scontata la «discriminata» persistenza della sua pur\nperniciosa, difettiva repressione. Si pensi alla diffusivita\u0027,\nscaturita dalle recenti riforme, di applicazione degli arresti\ndomiciliari, ove il pericolo di perniciosi contatti con l\u0027ambiente\nmalavitoso di provenienza non puo\u0027 efficacemente venire represso. \n In tale contesto innovativo va inserita la fattispecie che ci\noccupa, in cui lo spacciatore, che non e\u0027 identificato in forma certa\n, vive dei proventi dello spaccio, non ha una fissa dimora, non ha\ninterrotto, mediante adeguate confessorie dichiarazioni, il legame\ncon la criminalita\u0027 di grado medio, che lo rifornisce da almeno\ndiciotto mesi di droga da strada, viene posto in liberta\u0027 solo\nperche\u0027 - non previsto il carcere per il titolo di reato formalizzato\ndal pubblico ministero - egli risulta privo di un domicilio idoneo al\nregime restrittivo cautelare; cio\u0027 di fatto vanifica quelle pur\nravvisate - e ravvisate - gravi esigenze cautelari, che imponevano la\nlimitazione della sua mobilita\u0027, della pur pericolosa sua liberta\u0027\nd\u0027azione. \n Nella lettura ormai consolidata dell\u0027art. 280 del codice di\nprocedura penale e di quell\u0027affermato, automatico legame intrinseco\nfra titolo di reato e correlata, modulata repressione dei pericoli\nconnessi alle esigenze cautelari, e\u0027 insito tutto il contrasto\nlegislativo con i principi costituzionali summenzionati. \n Se l\u0027art. 280 del codice di procedura penale va letto con un\nancoraggio esclusivo ed apodittico allo specifico titolo di reato,\ncome contestato formalmente dal pubblico ministero e non puo\u0027 venire\ntemperato dal pur coesistente precetto, di cui all\u0027articolo. 275 del\ncodice di procedura penale, comma 3, allora esso contrasta in primo\nluogo con il principio di uguaglianza: a parita\u0027 di reato e di\ncircostanze obiettive e subiettive e, quindi, a parita\u0027 di esigenze\ncautelari a carico di due soggetti attivi - categoricamente escluso\nper entrambi l\u0027ingresso in carcere quod poenam - colui che ha una\ndimora stabile subisce la restrizione degli arresti domiciliari ,\nmentre l\u0027altro, privo di dimora stabile e/o adeguata al regime\ncautelare restrittivo, viene posto in liberta\u0027 con depotenziamento\ndella cautela; fatto, che e\u0027 assolutamente iniquo. \n E\u0027 evidente la discriminazione in danno di colui che, in seno\nalla collettivita\u0027, ha comunque realizzato l\u0027obiettivo (quello della\ndimora certa) dell\u0027appartenenza ad un nucleo sociale di riferimento e\nche sia anche in grado di accudirlo in regime di custodia\ndomiciliare. \n Discriminazione per contro a favore di tutti coloro, di cui non\ne\u0027 certa la identificazione, il radicamento sul territorio, la\nstabilizzazione, ancorche\u0027 temporanea, in un determinato luogo. \n Assoluto contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla\nlegge. \n Si ravvisa, nella lettura forse miope dei piu\u0027 recenti interventi\ndi riforma legislativa - e da qui l\u0027accorato invito al Giudice delle\nleggi a fornire una luce piu\u0027 nitida - un disarmante, difettivo\ninteresse per la tutela sostanziale della collettivita\u0027. \n Come e\u0027 possibile che la novella non consenta al giudice, che\npure e\u0027 sovrano interprete delle leggi - e da qui la violazione anche\ndel principio di ragionevolezza con riferimento al precetto\ncostituzionale ex art. 101 , II comma della Costituzione - di\nravvisare esigenze cautelari gravi, quando non gravissime (come per\nl\u0027appunto la mancanza di identificazione del cittadino straniero sul\nterritorio nazionale, il non reciso collegamento con la criminalita\u0027\nche gli fornisce droga con continuita\u0027, l\u0027impossibilita\u0027 di\ncontrollarlo in prosieguo, sino all\u0027esito definitivo del giudizio,\nper essere il divieto di dimora in un determinato comune a carico di\nsiffatto soggetto quanto di piu\u0027 vago ed aleatorio ai fini di un pur\nineludibile futuro accertamento) solo perche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 280\ndel codice di procedura penale e in relazione alla lettura orientata\ndell\u0027art. 291 del codice di procedura penale il pubblico ministero e\u0027\nil depositario non solo dell\u0027esercizio dell\u0027azione penale, ma anche,\ncollateralmente, della sua circoscrizione , sicche\u0027 la previsione\nnormativa puo\u0027 essere, indiscriminatamente, utilizzata per contestare\nun titolo di reato piu\u0027 grave o uno meno grave e farne discendere -\nprescindendosi dalle reali, concrete, attuali esigenze cautelari -\neffetti diametralmente opposti. \n In tal senso il combinato disposto degli articoli 291 e 280 del\ncodice di procedura penale determina un solco di percorrenza, che\npreclude al giudice di osservare le leggi nella loro effettiva\ncorrispondenza con le fattispecie concrete, dovendo adeguare il\nproprio provvedimento alle richieste formali - e sovente immotivate -\ndel pubblico ministero. \n Si pensi alla fattispecie in esame, in cui nell\u0027arco di pochi\ngiorni il pubblico ministero - ed immotivatamente - e\u0027 passato dalla\nprospettazione di esigenze cautelari gravi, reprimibili solo con la\nrestrizione della liberta\u0027 (ancorche\u0027 domiciliare) al loro\nstemperamento in quelle, cui il mero divieto di dimora, dovrebbe\nopporre adeguata ed efficace repressione e infine, alla loro\nesclusione attraverso il consenso ad una prognosi positiva. \n La violazione del principio costituzionale ex art. 101 della\nCostituzione e\u0027 evidente, laddove la lettura dell\u0027art. 280 del codice\ndi procedura penale venga ancorata inderogabilmente al titolo di\nreato proposto dal pubblico ministero e, collateralmente, le misure\ncautelari che quella stessa AG propone di applicare siano costrette\nnell\u0027alveo devolutivo della lettura orientata di cui all\u0027art. 291 del\ncodice di procedura penale. \n Interpretazione di siffatta norma (l\u0027art. 291 del codice di\nprocedura penale) quanto mai necessitante di rivisitazione da parte\ndel Giudice delle leggi, appunto in concomitanza con le modifiche\nnormative apportate dal legislatore. \n Se il pubblico ministero chiede di applicare le misure il giudice\nnell\u0027ambito della discrezionale valutazione della ipotesi di reato\nascrivibile (detenzione a fine di spaccio ai sensi dell\u0027art. 73, I\ncomma) individua quella piu\u0027 appropriata; se per contro il pubblico\nministero chiede l\u0027applicazione di una determinata misura e delimita\nanche lo spazio valutativo della ipotesi di reato (art. 73, 5°\ncomma), il Giudice e\u0027 privo di scelta nell\u0027applicare le misure,\nassolutamente determinante risultando l\u0027ipotesi di reato di\nriferimento. \n Ma il pubblico ministero, per principio costituzionale, deve\nesercitare l\u0027azione penale - art. 112 della Costituzione - non e\u0027\nlegittimato anche ad applicare le cautele, ne\u0027 deve concorrentemente\nvalutare in fase applicativa la condotta antigiuridica ascrivibile;\nproprio perche\u0027 il titolo di reato individuando e\u0027 quello che puo\u0027\nlegittimare o meno una misura cautelare piuttosto che un\u0027altra. \n Come chiede l\u0027applicazione delle misure, cosi\u0027 il pubblico\nministero esercita l\u0027azione penale in ordine ad un fatto reato; cio\u0027\nin ossequio, ancora, al principio di ragionevolezza, che sottende\nanche l\u0027art. 112 della Costituzione. \n Il giudice, cui solo incombe il duplice obbligo di incarcerare\ne/o scarcerare e, collateralmente di motivare il sotteso\nprovvedimento, deve poter agire liberamente, prescindendo dalla\nrichiesta, «irresponsabile» (poiche\u0027 non astretta al vincolo della\nmotivazione) di chi esercita l\u0027azione penale e chiede le misure\ncautelari. \n Ne\u0027 puo\u0027 apparire fuorviante a siffatto impianto il dettato\ndell\u0027art. 299, comma 3 e comma 3-bis del codice di procedura penale,\nsecondo cui il pubblico ministero detiene il potere di chiedere la\nsostituzione o la revoca della misura cautelare in corso e, comunque,\ndi esprimersi al riguardo. \n La norma e\u0027 applicabile alla fase delle indagini, allorche\u0027 al\ngiudice vengono sottoposti solo gli atti, quegli atti, che il\npubblico ministero ritiene opportuno offrire alla cognizione\ncircoscritta del Giudice. \n Non e\u0027 quest\u0027ultimo ad avere il polso della situazione\nprocessuale di fase, bensi\u0027 il pubblico ministero, che quindi ha la\npiena liberta\u0027 di valutare le esigenze cautelari; ben diverso\nragionamento vale allorche\u0027 - come appunto nel caso di specie, che ha\ncompulsato l\u0027eccezione - pur in difettivo supplemento d\u0027 indagini, il\ngiudice sia chiamato ad avallare, con una sorta di timbro, il\nprogressivo, apodittico ridimensionamento delle esigenze cautelari e,\ncon fatto di connessa, rilevante portata, riscontri quale inane\ntentativo la propria diversa qualificazione del fatto. \n Progressivamente - ed immotivatamente - ridotte le esigenze\ncautelari, sino alla loro totale esclusione (consenso sul beneficio\ndella sospensione condizionale della pena), negletta la pur diversa\nimputazione ex art. 73, I comma, legge stupefacenti, come\nrappresentata dal Giudice che procedeva in sede di applicazione\nmisure cautelari, si dovrebbe provvedere con l\u0027applicazione\npedissequa di titolo di reato e di concessione del beneficio della\nsospensione. \n Altrimenti, il giudice riottoso deve astenersi dal proseguire il\ngiudizio. \n Se per contro alla normativa di riferimento si assegna il\ncorretto ambito di prospettazione del titolo di reato e delle\nconnesse misure cautelari applicande, riservata al giudice, con\nevidente obbligo di motivazione, la definizione del titolo di reato\neffettivamente ritenuto compatibile con la fattispecie concreta\nsottoposta al suo esame e la concorrente individuazione della misura\ncautelare piu\u0027 appropriata, non astretta da vincoli iniquamente\ntrasgressivi del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)\nsi ricompatta l\u0027ordine costituzionale dell\u0027attribuzione al pubblico\nministero dell\u0027azione penale (art. 112 della Costituzione) e della\nsottoposizione del Giudice non all\u0027immotivata richiesta del pubblico\nministero bensi\u0027 alla legge ed ai sottesi principi informatori della\nCostituzione (art. 101, 2° comma della Costituzione) \n Solo con siffatto ordine gerarchico, ritualmente sottoposto al\nprincipio di impugnazione degli atti del giudice, si puo\u0027 poi\nprocedere al prosieguo del giudizio conclusivo di fase o ai suoi riti\nalternativi. \n Infine, il meccanismo perverso del combinato disposto delle norme\nsummenzionate prevede che ove il giudice non sia all\u0027unisono in\nsiffatto percorso in discesa debba astenersi per motivi di\nopportunita\u0027 (da qui il non occasionale riferimento, supra, alla\nipotesi di reiezione della proposta di patteggiamento). \n Va altresi\u0027 evidenziato che gli ostacoli ad un\u0027applicazione\nlineare delle norme in base ai principi costituzionali si sono\nfrapposti sin dalla richiesta di revoca della custodia in carcere,\nper quanto proposta dal pubblico ministero a diverso giudice ; va\nperaltro detto che, a fronte di una lettura cosi\u0027 pervicacemente\norientata dell\u0027art. 280 del codice di procedura penale, chiunque\navrebbe presumibilmente provveduto in senso conforme, pur consapevole\ndel contrasto applicativo con i suesposti principi costituzionali,\nne\u0027 avrebbe potuto sospendere il giudizio lasciando l\u0027arrestato in\nvinculis. \n Tuttavia, e\u0027 tale l\u0027iniquita\u0027 delle norme nella loro lettura piu\u0027\nimmediata che tale contrasto si e\u0027 riproposto, ed anzi in forma\nquanto mai accentuata, allorche\u0027, dismessa autoritativamente - da\nparte del pubblico ministero - ogni diversa disamina del fatto reato\nin stretta correlazione con la piu\u0027 grave fattispecie delittuosa (\nart. 73 , I comma, legge stupefacenti) come pur autorevolmente\nrappresentata dal Giudice - che e\u0027 l\u0027unico soggetto responsabile del\nprocedimento nel suo iter, in quanto sottoposto all\u0027obbligo di\nmotivazione - ha disatteso altresi\u0027 le pur espresse, in forma\nconcorde, esigenze cautelari, in quel parametro efficacemente\nevolutivo di accorpamento delle esigenze al titolo del reato. \n Pretermissione di ogni giustificazione di legittimita\u0027, che pure\ngarantirebbe il principio di osservanza del potere giurisdizionale di\nfronte a tutti i cittadini; il prevenuto, in forza della non ritenuta\napplicazione dell\u0027art. 275, comma 3 del codice di procedura penale a\nfronte della dizione di cui all\u0027art. 280 del codice di procedura\npenale ha trascorso in carcere alcune ore e, indi, assolutamente\nassorbente in senso a lui favorevole la problematica del domicilio\ninidoneo, una volta liberato si e\u0027 reso irrintracciabile fuori dal\nComune di ... \n Il Giudice, impotente di fronte a siffatta articolazione di\nguarentigie, non puo\u0027 neppure far valere la pur meditata e ritenuta\nipotesi di reato piu\u0027 grave (alla luce delle circostanze di tempo e\ndi luogo - lo spaccio, continuato, reiterato, di cocaina avveniva in\npubblico, impudentemente utilizzando quale luogo di appoggio un\nmanufatto comunale destinato al ricovero dei rifiuti in vetro, quindi\nin totale promiscuita\u0027 con la legittima sua fruizione da parte\ndell\u0027utenza - e di condotta grave perseguita da parte di soggetto\nclandestino, privo di documenti, gia\u0027 accertato per fatti consimili\nun anno e mezzo prima), ne\u0027 puo\u0027 con correntemente disapplicare la\nmodesta modulazione delle misure pur a fronte del persistente\naccertamento di un\u0027evidente grave situazione di concreto, attuale\npericolo di reiterazione del crimine e di fuga. \n Cio\u0027 anche nella ipotesi di mancato accoglimento della richiesta\ndi applicazione pena, che pende e che certo non esonera il decidente\ndalla immanenza delle esigenze cautelari, specie ove connessa alla\ndisposta scarcerazione. \n Il principio suesposto della responsabilita\u0027 del giudice e\u0027\naltrettanto immanente quanto le esigenze cautelari; se queste sono\npersistenti - e non vi e\u0027 alcuna affermazione del pubblico ministero\nche siano venute meno - pende responsabilita\u0027 del giudice in ordine\nalla sua scarcerazione, che e\u0027 atto che ha ineludibili effetti\nsuccedanei. \n Eventuale - e logicamente presumibile - reiterazione del crimine\nfuori dal Comune di ... da parte del prevenuto consente di affermare\npersistenza della responsabilita\u0027 del soggetto processuale che ne ha\ndisposto la scarcerazione. \n Se una dose di droga dal medesimo venisse aliunde ceduta in danno\ndi un minorenne, di un soggetto reattivamente piu\u0027 sensibile, la\ncollettivita\u0027 potrebbe legittimamente richiedere al giudice che ha\nproceduto contezza della inopinata scarcerazione. \n Le esigenze cautelari prescindono dall\u0027agevole risoluzione della\nfattualita\u0027 attraverso i riti alternativi; esse accompagnano il fatto\ne vanno oltre. \n E\u0027 in contrasto con i principi costituzionali summenzionati e con\nil principio di ragionevolezza che sottende all\u0027esercizio della\ngiurisdizione improntare un solco blindato, come programmato dal\nlegislatore. \n \n P.Q.M. \n \n(Omissis). \n \n Ritenuto in diritto \n \n 7. Ribadito il contenuto della ordinanza resa in udienza e con la\npresente integrata, si rileva, ulteriormente, che non solo era\npresumibile - come ivi affermato - che il recuperato status\nlibertatis potesse agevolare il compimento di reiterazione del\ncrimine, ma l\u0027evolversi della situazione ha comportato, per\nl\u0027appunto, il nuovo arresto a distanza di un mese dal precedente\nevento criminoso. \n Nuovo evento che - e se ne intende formulare la puntualizzazione\nin questa seconda parte motiva dell\u0027ordinanza - era assolutamente\nprevedibile ed era stato concretamente previsto dal giudice\nprocedente, che, a fronte di inapplicabilita\u0027 di arresti domiciliari,\naveva imposto la custodia in carcere. Evento antigiuridico, che\npoteva essere evitato, qualora si fosse proceduto ad una lettura\norientata dell\u0027accezione «solo quando», di cui al primo comma\ndell\u0027art. 280 del codice di procedura penale e dell\u0027accezione,\nseguente «solo per delitti...», di cui al successivo secondo comma. \n 8. Il legislatore deve chiaramente esprimere - e se non\nsufficientemente chiaro deve intervenire il Giudice delle leggi per\nfornire lumi agli interpreti operativi - se prevalga, nel suo\ncostrutto normativo, la delimitazione restrittiva della misura\ncarceraria in fase cautelare rispetto al principio di osservanza di\ntutti i cittadini di fronte alla legge e di corretta ripartizione dei\nruoli giurisdizionali fra pubblico ministero e giudice. \n 9. Superfluo precisare al riguardo che, perseguendo il criterio\nd\u0027inapplicabilita\u0027 dell\u0027art. 275, prima parte del 3° comma del codice\ndi procedura penale, in ossequio alla lettura dell\u0027art. 280 del\ncodice di procedura penale, con peculiare riferimento alle sue\naccezioni limitative (solo quando; solo per delitti) ogni soggetto\nche intenda delinquere e che non sia radicato da tempo sul territorio\nsceglie molto opportunamente di non munirsi di idoneo alloggio, onde\nvanificare esigenze cautelari restrittive dello status libertatis. \n Cio\u0027 determinando un gravissimo scompenso equalitario fra\ncittadini radicati sul territorio, generalmente muniti di alloggio, e\nsoggetti privi di fissa dimora, di documenti anagrafici, di nuclei\nfamiliari di riferimento. \n 10. Ne\u0027 puo\u0027 obiettarsi, ad avviso della scrivente, che nella\nfattispecie concreta difetta la violazione del surriferito principio\ncostituzionale, in quanto la situazione di maggior svantaggio e\u0027\nvirtuale, poiche\u0027, per contro, la situazione di maggior vantaggio e\u0027\nstata immediata e concreta, ottenuta il giorno seguente alla\nconvalida: nessun domicilio adeguato, nessuna misura restrittiva\ndella liberta\u0027. \n Se il prevenuto avesse avuto non una stanza presso terzi, facenti\ncapo ad una famiglia occasionalmente conosciuta in moschea, ma\nun\u0027abitazione, ove risiedeva da tempo, sarebbe rimasto ristretto e,\npresumibilmente, non avrebbe neppure commesso il successivo reato. \n L\u0027eguaglianza di fronte alla legge non puo\u0027 dipendere da\ncondizioni potestative. \n 11. Quanto alla lettura dell\u0027art. 291 del codice di procedura\npenale come una sorta di confine inderogabile ed invalicabile,\napposto da chi esercita l\u0027azione penale (come appunto si rinviene in\nconcreto nella fattispecie oggetto di giudizio), il legislatore non\nsi e\u0027 avveduto che, innovando l\u0027art. 292, comma 2, lettera c) del\ncodice di procedura penale ed imponendo l\u0027autonoma valutazione\n(ribadendo invero un principio immanente dell\u0027autonomia di giudizio\ndel giudice rispetto al pubblico ministero) ed ancora reiterando tale\naspetto nel successivo comma 2-bis , ha radicato l\u0027attribuzione\nall\u0027organo decidente sulle misure cautelari di una propria\ndiscrezionalita\u0027 in tema di applicazione misure, che supera il\npercorso (meramente) interpretativo circa la esclusiva attribuzione\nal pubblico ministero dell\u0027esercizio del potere di decidere il tetto\nmassimo delle misure. \n 12. Invero l\u0027art. 291 del codice di procedura penale esordisce\ncon un plurale - le misure sono richieste - facendo presupporre che\nnell\u0027arco delle possibilita\u0027 il Giudice poi possa decidere\nliberamente, con autonoma valutazione, quale applicare, in quanto\npiu\u0027 opportunamente, concretamente ed attualmente appropriata; ma\ndopo la riforma integrativa dell\u0027art. 292 del codice di procedura\npenale e\u0027 lecito chiedersi se il legislatore abbia inteso conservare\nla determinazione del tetto massimo delle misure cautelari quale\nprerogativa del (solo) pubblico ministero, residuando, al giudice, la\nautonoma valutazione delle misure nel mero ambito di quelle richieste\ndalla pubblica accusa. \n 13. Restrizione e compressione del principio costituzionale di\nsottoposizione del Giudice solo alla legge vieppiu\u0027 - e\ncontraddittoriamente con l\u0027additiva riforma del cit. art. 292 del\ncodice di procedura penale - stigmatizzata da quell\u0027alveo normativo\nratione poenae (di cui all\u0027art. 280 del codice di procedura penale),\nche di fatto cristallizza, ai fini di applicazione della misura\ncautelare, ogni valutazione circa la individuazione della ipotesi di\nreato e, quindi, della sua pena edittale; cio\u0027 peraltro nella\nprecipua fase di richiesta di misure cautelari nel corso del giudizio\ndirettissimo, che prelude ad una immediata decisione e, quindi\nallorche\u0027 l\u0027organo decidente si trova nell\u0027ambito dell\u0027esercizio dei\npieni poteri giurisdizionali. \n Conseguentemente si e\u0027 ravvisata, ineludibile, la esigenza di\nsospendere il giudizio in questa precipua fase. \n 14. Avrebbe dovuto questo Giudice, in dispregio alla valutazione\nresponsabile - poiche\u0027 sottoposta a motivazione - della pur gia\u0027\nsvolta, autonoma individuazione di diversa, piu\u0027 grave fattispecie di\nreato - e della correlata applicazione di cautele - essere\nsubordinato alla individuazione della fattispecie astratta e, quindi,\nedittale e, correlativamente, cautelare, come formulata dal pubblico\nministero, che al riguardo non e\u0027 tenuto a motivare, neppure\nallorche\u0027 dalla richiesta di arresti domiciliari comprime la portata\ndelle esigenze cautelari sino a consentire la sospensione\ncondizionale della pena? \n E\u0027 altrettanto corretta, in tal guisa, l\u0027applicazione dell\u0027art.\n112 della Costituzione? \n 15. Ne\u0027 puo\u0027 eccepirsi - si ribadisce - che qualora il Giudice\nnon ritenga di applicare la pena come prospettata dalle parti,\ndeclina l\u0027esercizio delle funzioni, astenendosi, poiche\u0027 cio\u0027\nprescinde dalla disamina delle esigenze cautelari, anzi ne rafforza\nl\u0027attualita\u0027 e concretezza, non potendo prontamente definirsi il\ngiudizio \n La verifica, il controllo della posizione «cautelare»\ndell\u0027imputato e\u0027 immanente e non puo\u0027 il Giudice differirne l\u0027onere\nvalutativo ed applicativo alla determinazione finale del giudizio di\nfase, da parte di altro, nuovo giudice. \n 16. Ad avviso della scrivente, la lettura dell\u0027art. 291 del\ncodice di procedura penale modulata con il novellato art. 292 del\ncodice di procedura penale e la lettura dell\u0027art. 280 del codice di\nprocedura penale subordinata all\u0027art. 275 del codice di procedura\npenale, nella parte in cui prevede l\u0027applicazione di misura piu\u0027\ngrave per inidoneita\u0027 delle misure gradate consentirebbe di superare\nla violazione dei suesposti principi costituzionali, garantendo al\nGiudice piena liberta\u0027 di decisione in tema di applicazione di misure\ncautelari e di sottesa individuazione della fattispecie di reato. \n 17. Alternativamente, si crea un corto circuito, di cui il\nlegislatore non si e\u0027 avveduto, muovendo dall\u0027erroneo presupposto che\nle richieste del pubblico ministero vadano esaminate con estrema\ncautela e diffidenza, poiche\u0027 virtualmente lesive del favor\nlibertatis mentre, talvolta, puo\u0027 esservi l\u0027intento dell\u0027A.G deputata\na decidere di ravvisare ipotesi di reato piu\u0027 gravi e,\ncorrispondentemente, misure cautelari piu\u0027 afflittive, proprio in\nossequio all\u0027autonomia di giudizio, all\u0027autonoma valutazione. \n Da qui il rilievo, enunciato in udienza, di contrasto, non solo\ncon i principi costituzionali summenzionati, ma anche con il\nprincipio di ragionevolezza che sottende all\u0027esercizio della\ngiurisdizione. \n La legge deve fornire, in entrambe le opposte direzioni\napplicative, percorsi chiari, univoci ed improntati ai principi\ncostituzionali. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, nella persona\ndel Giudice sottoscritto, visto l\u0027art. 23, ultima parte comma 2 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta di ufficio la rilevanza,\nineludibile ai fini del decidere nel presente giudizio, della\nquestione avente ad oggetto vizio d\u0027illegittimita\u0027 costituzionalita\u0027\ndella norma ex art. 280, comma 2, del codice di procedura penale,\nanche in combinato disposto con l\u0027art. 291 del codice di procedura\npenale - letta ciascuna autonomamente nonche\u0027 in correlazione fra\nloro - per violazione degli articoli 3, 101, 2° comma e 112 della\nCostituzione, promuove giudizio di legittimita\u0027 costituzionale delle\nsuddette norme del codice di procedura penale. \n Sospende il presente giudizio. \n Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza\nall\u0027imputato, al suo difensore ed al pubblico ministero, nonche\u0027 al\nPresidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento. \n Dispone la trasmissione dell\u0027ordinanza e degli atti del giudizio\nalla Corte costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni\nprescritte. \n Prato, 26 settembre 2017 \n \n Il Giudice: Migliorati","elencoNorme":[{"id":"62335","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"280","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62336","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62347","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in combinato disposto con","legge_articolo":"280","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62348","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78963","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78964","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"101","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78965","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"112","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |