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B.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2017\n\r\nOrdinanza  del  26  settembre  2017  del  Tribunale  di   Prato   nel\nprocedimento penale a carico di M. B.. \n \nProcesso  penale  -  Misure  cautelari  personali  -  Condizioni   di\n  applicabilita\u0027 delle misure coercitive - Procedimento applicativo -\n  Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura  cautelare  da\n  parte del  pubblico  ministero  -  Denunciata  preclusione  per  il\n  giudice della possibilita\u0027 di disporre l\u0027applicazione di una misura\n  piu\u0027  grave  di  quella  richiesta  per  inidoneita\u0027  delle  misure\n  gradate. \n- Codice di procedura penale, artt. 280, comma 2,  e  291,  anche  in\n  combinato disposto. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI PRATO \n \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. In data ... perveniva dai C.C. Toscana, tenenza di  Montemurlo\n(PO), notizia di reato ex art. 73 del decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di  sostanza\nstupefacente di tipo cocaina, a carico di B. M. , nato in ... il ...,\nalias B. M., nato in ... il ... \n    Il prevenuto veniva arrestato in pari data dagli agenti  operanti\nche sequestravano a suo carico gr. 7,73  lordi  di  cocaina  ed  euro\n490,00 in contanti. \n    2. Il pubblico ministero di turno convalidava il  sequestro  e  ,\nnel contempo, chiedeva al Tribunale penale di Prato, in  composizione\nmonocratica, la  convalida  dell\u0027arresto,  indicando  la  fattispecie\nincriminatrice nella imputazione: \n        del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del  codice  penale,\n73, comma V, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,\nn. 309  perche\u0027,  fuori  dei  casi  previsti  dall\u0027art.  75  e  senza\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17 del predetto decreto, deteneva al\nfine di farne successiva cessione a  terze  persone  rimaste  ignote,\nsostanza stupefacente del tipo cocaina, gia\u0027 suddivisa  in  10  ovuli\npronti alla rivendita, per  un  quantitativo  complessivo  in  grammi\nlordi pari a 7,73. \n    Fatto accertato in ..., il ... \n    3.  Il  Tribunale  adito  convalidava  l\u0027arresto;   indi,   sulla\nrichiesta del pubblico ministero di  applicare  la  misura  cautelare\ndegli arresti domiciliari, cosi\u0027 sul punto si esprimeva: \n \n                             Il Giudice \n \n(Omissis) \n    all\u0027esito della udienza di convalida dell\u0027arresto di B.  M.  nato\nin ... il ... alias: B. M. nato in ... in data ...  in  Italia  senza\nfissa dimora, di fatto domiciliato a ... in via ... nr. ... difeso di\nfiducia \n(Omissis) \n    all\u0027esito della udienza di convalida dell\u0027arresto  del  predetto,\nin ordine al reato, di cui all\u0027imputazione enunciata nella  richiesta\ndel pubblico ministero e contestata ritualmente al prevenuto; \n    Rilevato che, come  emerge  dalla·  relazione  di  servizio,  nei\nconfronti del prevenuto emergono gravi indizi di reita\u0027 in  relazione\nalla fattispecie criminosa come accertata, per il quale e\u0027  legittimo\nl\u0027arresto in flagranza (il prevenuto  e\u0027  stato  rinvenuto  avere  la\ndisponibilita\u0027 di un  nascondiglio  nei  pressi  dell\u0027abitazione  ove\nalloggiava  e  nel  quale  riponeva  sostanza  stupefacente  di  tipo\ncocaina, suddivisa in ovuli preconfezionati) e che  il  soggetto  era\nstato gia\u0027 sottoposto ad accertamenti nel 2015 per analoghi fatti  di\nspaccio di stupefacente; \n    Rilevato che il pericolo di fuga e di  reiterazione  del  crimine\nsia concretamente sussistente,  attesa  la  carenza  di  permesso  di\nsoggiorno e lo stato di clandestinita\u0027 decorrente dal  2015,  nonche\u0027\nl\u0027assoluta  difettivita\u0027  di  lavoro  stabile   sul   territorio   ed\nintegrazione nel tessuto sociale ( il prevenuto non parla  la  lingua\nitaliana); tutti elementi che inducono legittimamente a ritenere  che\nil soggetto non abbia intenzione di emergere in situazione di  legale\npresenza sul territorio,  di  guisa  che,  a  fronte  di  concorrenti\npendenze per reati (analoghi)  di  manifesta  gravita\u0027,  il  medesimo\npossa essere prevedibilmente indotto alla  fuga,  onde  sottrarsi  ai\ncelebrandi giudizi; \n    Ritenuto che non solo il pericolo di fuga sia concreto, ma  anche\nquello di reiterazione del crimine, attesa la carenza di altre fonte,\nlegale, di reddito (il prevenuto era in possesso di autovettura e  di\ncirca 500 euro, di cui non ha fornito alcuna contezza,  peraltro  non\ndesumibile da riscontri di guadagni leciti); \n    Ritenuto che se la convalida dell\u0027arresto va disposta in ossequio\nalla descrizione del  fatto  reato,  come  qualificato  dal  pubblico\nministero,  altrettanta  pedissequa  conformita\u0027  non   incombe   sul\ngiudice, cui e\u0027 richiesta l\u0027applicazione della misura cautelare (cfr.\nCassazione sul punto, sentenza n. 40265 dell\u00278 luglio 2014:  in  tema\ndi misure cautelaci  personali,  il  giudice  della  cautela  non  e\u0027\nvincolato alla valutazione,  ancorche\u0027  contestuale,  espressa  nella\nfase  di  convalida  dell\u0027  arresto  o  del  fermo  e  puo\u0027,  quindi,\nautonomamente attribuire al fatto descritto nella  contestazione  una\ndiversa qualificazione o  definizione  giuridica  rispetto  a  quella\nformulata  al  momento  in  cui   e\u0027   stata   adottata   la   misura\nprecautelare), sicche\u0027 nella fattispecie descritta  in  atti  e  come\nemersa all\u0027esito delle risultanze processuali, il  mero  quantitativo\ndi droga non e\u0027 elemento di discrimen del comma 5 del contestato art.\n73, nel senso che esso vale a tale fine solo allorche\u0027,  per  peso  e\ncontenuto psicotropo assurga ad  elemento  rilevante  ai  fini  della\nprevisione alternativa, ma non potendo , esso quantitativo ,  ridursi\nad unico elemento circostanziale della  condotta  criminosa  ai  fini\ndella configurazione del 5\u0027 comma cit. norma, intervenendo ulteriori,\nplurimi fattori, quali, in particolare nella fattispecie, la fonte di\nsostentamento da spaccio di stupefacente  del  soggetto  attivo  e  ,\nquindi, la esclusione della mera occasionalita\u0027  dell\u0027illecito,  che,\nnella fattispecie, e\u0027 senz\u0027altro da escludere, attesa la presenza  di\nanaloghi carichi pendenti gia\u0027 risalenti al 2015 e  la  ben  concreta\nprospettazione di stabile modus operandi di spaccio, da cui  trae  il\nprevenuto fonte di  mantenimento,  in  assenza  di  lavoro;  giudizio\nvieppiu\u0027 avvalorato dalla volonta\u0027 di non rendere dichiarazioni volte\na fornire elementi cognitivi in ordine  all\u0027approvvigionamento  della\ndroga; \n    Valutato pertanto che la fattispecie, appunto  per  i  mezzi,  le\nmodalita\u0027 e le circostanze dell\u0027azione non sia riconducibile al fatto\ndi  lieve  entita\u0027,   bensi\u0027   alla   piu\u0027   ampia,   onnicomprensiva\nprospettazione dell\u0027art. 73, comma 1, legge stup., per  la  quale  e\u0027\napplicabile la misura della custodia in carcere; \n    Ritenuto,  in  concreto,  che  il  prevenuto  sia   un   soggetto\npericoloso, non avendo fonti di lavoro lecite con le quali evitare la\nreiterazione del crimine; che non e\u0027 congruamente  identificato  (  a\nsuo nome ha un alias), che non ha dimora stabile e radicata,  sicche\u0027\nsi puo\u0027 senz\u0027altro ventilare una  concreta  previsione  di  fuga,  in\nluogo della  corretta  sottoposizione  al  giudizio  penale;  che  il\ndomicilio  prospettato   consiste   in   una   mera   stanza   presso\nun\u0027abitazione familiare di connazionali, nei  cui  confronti  non  e\u0027\nesigibile la presa in carico di un sottoposto a  misura  cautelare  e\nche, comunque, non assicura la cessazione di rapporti con chi gli  ha\nprocurato la droga; \n    Cio\u0027 premesso, ritenuta quale unica  misura  compatibile  con  la\npericolosita\u0027 del soggetto, la custodia in carcere; \n(Omissis) \n \n                              Convalida \n \n    L\u0027arresto di B. M.; applica nei suoi confronti  la  misura  della\ncustodia cautelare in carcere. \n    Seguiva differimento del giudizio direttissimo, su richiesta  del\ndifensore di termine a difesa onde valutare l\u0027esperibilita\u0027  di  riti\nalternativi. \n    4.  Il  pubblico  ministero  procedente  richiedeva,  il   giorno\nseguente alla convalida, al  Tribunale  penale  di  Prato  -  giudice\nreperibile per turno da direttissime - la sostituzione della custodia\nin carcere con il divieto di  dimora  in  ...;  il  giudice  all\u0027uopo\ncompulsato, dando atto che era stata applicata dal giudice procedente\nuna misura piu\u0027 grave di quella richiesta dal pubblico ministero, che\nsi era espresso per  l\u0027applicazione  degli  arresti  domiciliari,  ma\nribadendo la inidoneita\u0027 di siffatta misura, convertiva  la  custodia\ncautelare in carcere con il divieto di dimora in ... \n    5.  Veniva  quindi   presentata   dalla   difesa   richiesta   di\napplicazione  pena,  in  relazione  al  reato  come  individuato  dal\npubblico ministero, nella misura di mesi dieci di reclusione ed  euro\n1000,00 di multa; il pubblico ministero prestava consenso anche  alla\nsospensione condizionale della pena. \n    Il Giudice fissava l\u0027udienza di  trattazione,  onde  valutare  la\nrichiesta  nel  contraddittorio  delle   parti;   la   notifica   del\nprovvedimento  del  Giudice  non  veniva   eseguita   nei   confronti\ndell\u0027imputato, che non  veniva  personalmente  rintracciato,  ma  che\naveva provveduto, all\u0027atto della scarcerazione, ad eleggere domicilio\npresso Io studio del difensore, munendolo  di  procura  a  presentare\nrichieste di rito alternativo. \n    5. Nelle more - a distanza di circa  quaranta  giorni  dal  primo\narresto - il prevenuto era colto, sempre in  territorio  di  ...,  in\n(ulteriore)  flagranza  di  analogo  reato  (questa  volta   per   un\nquantitativo rinvenuto a suo carico di gr.  13,78  lordi  di  cocaina\nsuddivisi in 18 involucri preconfezionati, oltre a euro 100,00);  dai\nCC  operanti  veniva  altresi\u0027  segnalato  che,  in  precedenza,   il\nprevenuto si era reso inottemperante  all\u0027ordine  di  espulsione  del\nquestore di ... \n    Siffatta segnalazione d\u0027intervenuto (nuovo) arresto perveniva, da\nparte dei C.C.  operanti,  al  giudice  procedente  del  giudizio  in\noggetto, affinche\u0027 venisse valutata  l\u0027applicazione  di  misura  piu\u0027\ngrave; il Giudice, nel difetto di  espressa  richiesta  del  pubblico\nministero, pur notiziato dell\u0027accadimento,  dichiarava  non  luogo  a\nprovvedere. \n    6. All\u0027udienza fissata  per  l\u0027accoglimento  della  richiesta  di\napplicazione pena il Giudice ha  sospeso  il  procedimento  ritenendo\nsussistano ragioni di inapplicabilita\u0027 di  norme  per  violazione  di\nprincipi costituzionali, che  necessitino  d\u0027intervento  del  Giudice\ndelle leggi in tal guisa esprimendosi: \n        Sollevo  eccezione  d\u0027incostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  280,  2\ncomma del codice di procedura penale nel suo combinato  disposto  con\nl\u0027art. 291 del codice di procedura penale perche\u0027  in  contrasto  con\ngli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione. \n    I fatti processuali che determinano la eccezione sono i seguenti: \n        un cittadino  straniero,  privo  di  documenti  adeguatamente\nidentificativi della sua persona (accertato dalle  forze  dell\u0027ordine\nattraverso plurimi alias e infine con CUI) e  privo  di  permesso  di\nsoggiorno, entrato clandestinamente e controllato per la prima  volta\nsul territorio italiano nel  ...  del  ...  in  circostanze  fattuali\nriferibili ad ipotesi di spaccio stupefacente - per il quale  risulta\nsottoposto a separato procedimento penale - viene arrestato  dai  CC.\ndi  Prato,  che,  su  sollecitazione  di  reiterate  segnalazioni  di\ncittadini, lo colgono in flagrante detenzione a fine  di  spaccio  di\nsostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta,  unitamente  ad  un\nbilancino, sulla sommita\u0027 di una cd. «campana»  sita  sul  ciglio  di\nstrada urbana e destinata al recupero delle  bottiglie  in  vetro  da\nparte dell\u0027ente istituzionalmente preposto alla gestione dei  rifiuti\nurbani; \n        l\u0027arresto viene effettuato dai CC ai sensi dell\u0027art. 73 della\nlegge stupefacenti; \n        il prevenuto e\u0027 portato in udienza  di  convalida  avanti  al\ngiudice  sottoscritto;  la  contestazione  di  reato  formulata   dal\npubblico ministero e\u0027 il delitto p. e p. dall\u0027art. 73, 5° comma della\nlegge stupefacenti; il prevenuto non intende  rendere  dichiarazioni,\navvalendosi  della  facolta\u0027  di  non   rispondere;   restano   cosi\u0027\nirrealizzate le esigenze cognitive relative  alla  similare  condotta\naccertata dopo un intervallo temporale di  circa  diciotto  mesi,  al\npossesso di denaro e di autovettura in assenza della  benche\u0027  minima\nattivita\u0027 lavorativa, all\u0027identita\u0027 di altro soggetto,  che  con  lui\nera stato avvistato dai cittadini, che avevano  compulsato  le  forze\ndell\u0027ordine e che con lui entrava e usciva da  abitazione  antistante\nla «campana», legittimamente detenuta da famiglia pachistana, che gli\naveva benevolmente affidato in uso una stanza, dopo averlo conosciuto\nin moschea; \n        vengono ravvisate ab initio dal pubblico  ministero  esigenze\ncautelari ai fini dell\u0027applicazione  di  arresti  domiciliari;  viene\nrichiesta celebrazione di giudizio direttissimo; \n        il  giudice  convalida  l\u0027arresto;  nel   successivo   ambito\nvalutativo  di  esigenze  cautelari,  ritenuta  -   ed   espressa   -\nl\u0027autonomia discrezionale in relazione  alla  fattispecie  criminosa,\ncui ricondurre il fatto  materiale,  e  individuato  a  tal  fine  il\ndelitto, di cui  al  1  comma,  art.  73  della  legge  stupefacenti,\nconsiderata la inidoneita\u0027 del  domicilio  proposto  a  garantire  la\ncorretta esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari,\nconverte la stessa in custodia in carcere; \n        il   pubblico   ministero   procedente,   convenendo    sulla\ninidoneita\u0027 del domicilio, richiede  sollecitamente,  al  giudice  di\nreperibilita\u0027 per` convalide nel  turno  del  giorno  successivo,  la\nimmediata scarcerazione  del  prevenuto,  ostando  alla  custodia  in\ncarcere il titolo di reato come, contestato (art. 73, 5° comma  della\nlegge stupefacenti); chiede nel  contempo  l\u0027applicazione  di  misura\ncautelare \u0027gradata, ovvero il divieto di dimora in ... \n        il giudice  compulsato  rimette  in  liberta\u0027  l\u0027imputato  ed\napplica  pedissequamente  la  misura  gradata,  come  richiesta   dal\npubblico ministero. \n        Alla udienza fissata per il giudizio direttissima,  ritornato\nil fascicolo davanti al  giudice  «che  procede»  e  richiesto  dalla\ndifesa termine per valutare l\u0027esperibilita\u0027  di  riti  alternativi  -\nassente  l\u0027inputato,  cui  non  e\u0027  stato  possibile  notificare   il\nprovvedimento di rifissazione udienza perche\u0027 non piu\u0027 rintracciato -\nviene proposta  dal  difensore  -  all\u0027uopo  avvalentesi  di  procura\nspeciale  ab  initio  rilasciata  dall\u0027arrestato   -   richiesta   di\napplicazione pena concordata con il PM, in relazione alla  violazione\nex art. 73, 5° comma della legge stupefacenti,  entro  i  limiti  del\nbiennio (in particolare dieci mesi di reclusione ed euro  1000,00  di\nmulta), subordinata al beneficio della sospensione condizionale della\npena, con conseguente revoca della misura cautelare  del  divieto  di\ndimora in ... \n        Il  giudice  si  ritrova,   a   questo   punto   della   fase\nprocedimentale, a valutare due ambiti applicativi  di  norme:  quello\nafferente la corretta individuazione della fattispecie astratta,  cui\ncollegare il fatto  reato  e  quello  relativo  alla  disamina  delle\nimmanenti  esigenze  cautelari:  un  arresto  nella  speditezza   del\ngiudizio  a  questo  punto  s\u0027impone,  non  altrimenti   recuperabile\nmediante ausilio di norme  che  escludano  il  ricorso  all\u0027eccezione\nd\u0027incostituzionalita\u0027, che con la presente ordinanza si solleva. \n    E\u0027  noto   che,   falcidiata   da   giudizi   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale,  la  unitarieta\u0027  del  giudizio  di  primo  grado  e\u0027\nostacolata,  laddove  il  giudice  -  ancorche\u0027  esprimentesi   nella\nmedesima fase - respinga il patteggiamento; si e\u0027 ritenuto che l\u0027A.G.\ncompulsata formuli un prejudicium, confliggente con il  principio  di\nterzieta\u0027, che e\u0027 immanente all\u0027intero  percorso  processuale,  cosi\u0027\ndovendosi «spogliare» del procedimento. \n    Sebbene meramente radente con la  questione  che  ci  occupa,  in\nquanto successiva, e\u0027 comunque opportuno evidenziare -  nell\u0027economia\ndella  presente  ordinanza  -  che  tale  arresto   della   immanenza\nidentitaria del giudice,  a  sommesso  avviso  della  scrivente,  non\nvaluta  con  la  esigibile  ampiezza  la  grande  portata  innovativa\ndell\u0027attuale processo , che sorge, cresce,  si  conclude  davanti  al\ngiudice, il  quale  -  si  presume  nella  ideazione  originaria  del\nlegislatore del 1988 -  puo\u0027  non  essere  piu\u0027  «virgineo»  nel  suo\nprocedere - poiche\u0027 gia\u0027 espressosi negativamente  sulla  concessione\ndel beneficio della sospensione condizionale della pena concordata  e\nproposta in patteggiamento - ma  deve  senz\u0027altro  recuperare  quello\nspirito maieutica di conoscenza mediata dal divenire istruttorio  del\ngiudizio di fase, ove accusa e difesa si mettono in prova. \n    Nulla di piu\u0027 probabile, nell\u0027originaria ideazione, che lo stesso\ngiudice, che abbia negato il patteggiamento perche\u0027 i  fatti  non  lo\nconsentivano  nella  loro  astrattezza  imputativa,  acquisisca,   di\nsovente  dallo  stesso  esame  dell\u0027imputato,  la  consapevolezza  di\ncircostanze attenuanti, perfino la previsione fondata di un  giudizio\nprognostico positivo. \n    Cristallizzare   il   giudizio   conclusivo    alla    diffidente\nstigmatizzazione del manifestato diniego di patteggiamento  significa\nnegare  al  ns.  processo  la  forza  e  l\u0027efficacia  della  dinamica\nprocessuale ad esso connaturata. \n    In univoca applicazione di  questo  principio  di  diffidenza  e\u0027\nvisto,  dal  piu\u0027  recente  legislatore,  il  sistema  delle   misure\ncautelari. \n    Mentre, nella originaria formulazione del sistema processuale  di\napplicazione di misure cautelari, si  partiva  dal  criterio  che  la\ncautela era rigorosamente presunta  in  concomitanza  di  ipotesi  di\nresponsabilita\u0027 penale, di guisa che occorreva  dimostrare  il  venir\nmeno  degli  indici  di  incidenza  sulle  cautele,  il  legislatore,\nprogressivamente  ha  scalfito  questo  sistema,   spostando   l\u0027asse\nvalutativo sul criterio eccettuale, per  cui  -  fatte  salve  talune\nipotesi   di   reato   -   la   cautela   deve   essere   dimostrata;\nalternativamente la collettivita\u0027 non puo\u0027 avanzare  pretese  in  tal\nsenso. \n    Non vi e\u0027 piu\u0027 una tutela incondizionata dei principi - una volta\ninviolabili - della sicurezza della collettivita\u0027 e/o della  certezza\ndi assicurare l\u0027espiazione pena a chi  e\u0027  giudicato  definitivamente\ncolpevole e/o del corretto, non inquinato  iter  processuale,  bensi\u0027\normai sovviene una graduazione della tutela; in  altri  termini,  non\ninterviene piu\u0027 il principio  del  controllo  sulla  condotta  attiva\ndell\u0027indagato/imputato,    sostituito     dal     principio     della\nregolamentazione dell\u0027osservanza  di  quei  principi  «per  fasce  di\nreato». \n    Per alcune ipotesi criminose la tutela  e\u0027  ancora  garantita  in\nforma incondizionata - con previsione di  possibile  applicazione  di\ncustodia in carcere -, per altri, peculiarmente riconducibili a fatti\ndi  microcriminalita\u0027,  la  tutela  e\u0027  rapportata  non   piu\u0027   alle\npotenzialita\u0027 criminogene  del  soggetto  attivo,  ma  alla  concreta\nlesione antigiuridica che la condotta del reo produce. \n    Il legislatore, senza  che  il  soggetto  passivo  possa  opporvi\nalcuna reazione  in  ambito  giudiziario  (si  pensi  all\u0027ipotesi  di\nresistenza al p.u. nel concorso di  frequenti  applicazioni  di  mere\ncustodie gradate) ha inteso ridimensionare non  solo  le  fattispecie\ncriminose - a cio\u0027  gia\u0027  pervenendo  con  modifiche  edittali  della\nsanzione connessa ad un determinato precetto (come, per l\u0027appunto  il\nns. caso, di spaccio di cocaina) - bensi\u0027 anche gli effetti  di  esse\nsui destinatari della condotta criminosa, in cui - ancora  esaminando\nil caso in esame - una sola delle dosi, che il prevenuto  deteneva  a\nfine  di  spaccio,  avrebbe  potuto  essere  idonea,  in  assenza  di\naccertamento di  principio  attivo  e  di  qualita\u0027  di  mescola  con\nsostanze da taglio piu\u0027 o meno  scadenti,  ad  essere  potenzialmente\nletale per soggetti passivi  piu\u0027  pregiudizievolmente  sensibili  ai\nsuoi effetti. \n    Il legislatore, prevedendo per  alcune  fattispecie  criminose  -\nperaltro di frequente realizzazione concreta - solo  ipotesi  gradate\ndi misure cautelari, esclude a priori che insorgano pericoli connessi\nalle  sole  esigenze  cautelari  di  grado  supremo.  O  meglio,  pur\nprevedendone la ricorrenza, esclude in radice che esse debbano venire\nefficacemente compresse, in danno della collettivita\u0027: si e\u0027 inteso -\ne giustamente - esigere la motivazione dell\u0027attualita\u0027 dell\u0027esigenza,\nma dando per scontata la «discriminata»  persistenza  della  sua  pur\nperniciosa,  difettiva  repressione.  Si  pensi  alla   diffusivita\u0027,\nscaturita  dalle  recenti  riforme,  di  applicazione  degli  arresti\ndomiciliari, ove il pericolo di perniciosi  contatti  con  l\u0027ambiente\nmalavitoso di provenienza non puo\u0027 efficacemente venire represso. \n    In tale contesto innovativo va inserita  la  fattispecie  che  ci\noccupa, in cui lo spacciatore, che non e\u0027 identificato in forma certa\n, vive dei proventi dello spaccio, non ha una fissa  dimora,  non  ha\ninterrotto, mediante adeguate confessorie  dichiarazioni,  il  legame\ncon la criminalita\u0027 di grado  medio,  che  lo  rifornisce  da  almeno\ndiciotto mesi di droga  da  strada,  viene  posto  in  liberta\u0027  solo\nperche\u0027 - non previsto il carcere per il titolo di reato formalizzato\ndal pubblico ministero - egli risulta privo di un domicilio idoneo al\nregime restrittivo cautelare;  cio\u0027  di  fatto  vanifica  quelle  pur\nravvisate - e ravvisate - gravi esigenze cautelari, che imponevano la\nlimitazione della sua mobilita\u0027, della pur  pericolosa  sua  liberta\u0027\nd\u0027azione. \n    Nella lettura ormai  consolidata  dell\u0027art.  280  del  codice  di\nprocedura penale e di quell\u0027affermato, automatico  legame  intrinseco\nfra titolo di reato e correlata, modulata  repressione  dei  pericoli\nconnessi alle  esigenze  cautelari,  e\u0027  insito  tutto  il  contrasto\nlegislativo con i principi costituzionali summenzionati. \n    Se l\u0027art. 280 del codice di procedura  penale  va  letto  con  un\nancoraggio esclusivo ed apodittico allo specifico  titolo  di  reato,\ncome contestato formalmente dal pubblico ministero e non puo\u0027  venire\ntemperato dal pur coesistente precetto, di cui all\u0027articolo. 275  del\ncodice di procedura penale, comma 3, allora esso contrasta  in  primo\nluogo con il principio di  uguaglianza:  a  parita\u0027  di  reato  e  di\ncircostanze obiettive e subiettive e, quindi, a parita\u0027  di  esigenze\ncautelari a carico di due soggetti attivi -  categoricamente  escluso\nper entrambi l\u0027ingresso in carcere quod poenam -  colui  che  ha  una\ndimora stabile subisce la restrizione  degli  arresti  domiciliari  ,\nmentre l\u0027altro, privo  di  dimora  stabile  e/o  adeguata  al  regime\ncautelare restrittivo, viene posto in  liberta\u0027  con  depotenziamento\ndella cautela; fatto, che e\u0027 assolutamente iniquo.  \n    E\u0027 evidente la discriminazione in danno di  colui  che,  in  seno\nalla collettivita\u0027, ha comunque realizzato l\u0027obiettivo (quello  della\ndimora certa) dell\u0027appartenenza ad un nucleo sociale di riferimento e\nche  sia  anche  in  grado  di  accudirlo  in  regime   di   custodia\ndomiciliare. \n    Discriminazione per contro a favore di tutti coloro, di  cui  non\ne\u0027 certa  la  identificazione,  il  radicamento  sul  territorio,  la\nstabilizzazione, ancorche\u0027 temporanea, in un determinato luogo. \n    Assoluto contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla\nlegge. \n    Si ravvisa, nella lettura forse miope dei piu\u0027 recenti interventi\ndi riforma legislativa - e da qui l\u0027accorato invito al Giudice  delle\nleggi a fornire una luce  piu\u0027  nitida  -  un  disarmante,  difettivo\ninteresse per la tutela sostanziale della collettivita\u0027. \n    Come e\u0027 possibile che la novella non  consenta  al  giudice,  che\npure e\u0027 sovrano interprete delle leggi - e da qui la violazione anche\ndel  principio  di  ragionevolezza  con   riferimento   al   precetto\ncostituzionale ex art.  101  ,  II  comma  della  Costituzione  -  di\nravvisare esigenze cautelari gravi, quando non gravissime  (come  per\nl\u0027appunto la mancanza di identificazione del cittadino straniero  sul\nterritorio nazionale, il non reciso collegamento con la  criminalita\u0027\nche  gli  fornisce  droga  con   continuita\u0027,   l\u0027impossibilita\u0027   di\ncontrollarlo in prosieguo, sino all\u0027esito  definitivo  del  giudizio,\nper essere il divieto di dimora in un determinato comune a carico  di\nsiffatto soggetto quanto di piu\u0027 vago ed aleatorio ai fini di un  pur\nineludibile futuro accertamento) solo perche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 280\ndel codice di procedura penale e in relazione alla lettura  orientata\ndell\u0027art. 291 del codice di procedura penale il pubblico ministero e\u0027\nil depositario non solo dell\u0027esercizio dell\u0027azione penale, ma  anche,\ncollateralmente, della sua circoscrizione  ,  sicche\u0027  la  previsione\nnormativa puo\u0027 essere, indiscriminatamente, utilizzata per contestare\nun titolo di reato piu\u0027 grave o uno meno grave e farne  discendere  -\nprescindendosi dalle reali, concrete, attuali  esigenze  cautelari  -\neffetti diametralmente opposti. \n    In tal senso il combinato disposto degli articoli 291 e  280  del\ncodice di procedura penale determina un  solco  di  percorrenza,  che\npreclude al giudice  di  osservare  le  leggi  nella  loro  effettiva\ncorrispondenza con  le  fattispecie  concrete,  dovendo  adeguare  il\nproprio provvedimento alle richieste formali - e sovente immotivate -\ndel pubblico ministero. \n    Si pensi alla fattispecie in esame, in  cui  nell\u0027arco  di  pochi\ngiorni il pubblico ministero - ed immotivatamente - e\u0027 passato  dalla\nprospettazione di esigenze cautelari gravi, reprimibili solo  con  la\nrestrizione  della   liberta\u0027   (ancorche\u0027   domiciliare)   al   loro\nstemperamento in quelle, cui il  mero  divieto  di  dimora,  dovrebbe\nopporre  adeguata  ed  efficace  repressione  e  infine,  alla   loro\nesclusione attraverso il consenso ad una prognosi positiva. \n    La violazione del principio  costituzionale  ex  art.  101  della\nCostituzione e\u0027 evidente, laddove la lettura dell\u0027art. 280 del codice\ndi procedura penale venga  ancorata  inderogabilmente  al  titolo  di\nreato proposto dal pubblico ministero e, collateralmente,  le  misure\ncautelari che quella stessa AG propone di applicare  siano  costrette\nnell\u0027alveo devolutivo della lettura orientata di cui all\u0027art. 291 del\ncodice di procedura penale. \n    Interpretazione di siffatta  norma  (l\u0027art.  291  del  codice  di\nprocedura penale) quanto mai necessitante di rivisitazione  da  parte\ndel Giudice delle leggi, appunto in  concomitanza  con  le  modifiche\nnormative apportate dal legislatore. \n    Se il pubblico ministero chiede di applicare le misure il giudice\nnell\u0027ambito della discrezionale valutazione della  ipotesi  di  reato\nascrivibile (detenzione a fine di spaccio ai sensi  dell\u0027art.  73,  I\ncomma) individua quella piu\u0027 appropriata; se per contro  il  pubblico\nministero chiede l\u0027applicazione di una determinata misura e  delimita\nanche lo spazio valutativo  della  ipotesi  di  reato  (art.  73,  5°\ncomma), il Giudice e\u0027  privo  di  scelta  nell\u0027applicare  le  misure,\nassolutamente  determinante  risultando   l\u0027ipotesi   di   reato   di\nriferimento. \n    Ma il pubblico  ministero,  per  principio  costituzionale,  deve\nesercitare l\u0027azione penale - art. 112 della  Costituzione  -  non  e\u0027\nlegittimato anche ad applicare le cautele, ne\u0027 deve  concorrentemente\nvalutare in fase applicativa la condotta  antigiuridica  ascrivibile;\nproprio perche\u0027 il titolo di reato individuando e\u0027  quello  che  puo\u0027\nlegittimare o meno una misura cautelare piuttosto che un\u0027altra. \n    Come  chiede  l\u0027applicazione  delle  misure,  cosi\u0027  il  pubblico\nministero esercita l\u0027azione penale in ordine ad un fatto reato;  cio\u0027\nin ossequio, ancora, al principio  di  ragionevolezza,  che  sottende\nanche l\u0027art. 112 della Costituzione. \n    Il giudice, cui solo incombe il duplice  obbligo  di  incarcerare\ne/o  scarcerare   e,   collateralmente   di   motivare   il   sotteso\nprovvedimento,  deve  poter  agire  liberamente,  prescindendo  dalla\nrichiesta, «irresponsabile» (poiche\u0027 non astretta  al  vincolo  della\nmotivazione) di chi esercita  l\u0027azione  penale  e  chiede  le  misure\ncautelari. \n    Ne\u0027 puo\u0027 apparire  fuorviante  a  siffatto  impianto  il  dettato\ndell\u0027art. 299, comma 3 e comma 3-bis del codice di procedura  penale,\nsecondo cui il pubblico ministero detiene il potere  di  chiedere  la\nsostituzione o la revoca della misura cautelare in corso e, comunque,\ndi esprimersi al riguardo. \n    La norma e\u0027 applicabile alla fase delle  indagini,  allorche\u0027  al\ngiudice vengono  sottoposti  solo  gli  atti,  quegli  atti,  che  il\npubblico  ministero  ritiene  opportuno   offrire   alla   cognizione\ncircoscritta del Giudice. \n    Non  e\u0027  quest\u0027ultimo  ad  avere  il   polso   della   situazione\nprocessuale di fase, bensi\u0027 il pubblico ministero, che quindi  ha  la\npiena  liberta\u0027  di  valutare  le  esigenze  cautelari;  ben  diverso\nragionamento vale allorche\u0027 - come appunto nel caso di specie, che ha\ncompulsato l\u0027eccezione - pur in difettivo supplemento d\u0027 indagini, il\ngiudice sia chiamato  ad  avallare,  con  una  sorta  di  timbro,  il\nprogressivo, apodittico ridimensionamento delle esigenze cautelari e,\ncon fatto di  connessa,  rilevante  portata,  riscontri  quale  inane\ntentativo la propria diversa qualificazione del fatto. \n    Progressivamente -  ed  immotivatamente  -  ridotte  le  esigenze\ncautelari, sino alla loro totale esclusione (consenso  sul  beneficio\ndella sospensione condizionale della pena), negletta la  pur  diversa\nimputazione  ex  art.  73,  I   comma,   legge   stupefacenti,   come\nrappresentata dal Giudice  che  procedeva  in  sede  di  applicazione\nmisure  cautelari,  si   dovrebbe   provvedere   con   l\u0027applicazione\npedissequa di titolo di reato e di concessione  del  beneficio  della\nsospensione. \n    Altrimenti, il giudice riottoso deve astenersi dal proseguire  il\ngiudizio. \n    Se per  contro  alla  normativa  di  riferimento  si  assegna  il\ncorretto ambito  di  prospettazione  del  titolo  di  reato  e  delle\nconnesse misure  cautelari  applicande,  riservata  al  giudice,  con\nevidente obbligo di motivazione, la definizione del titolo  di  reato\neffettivamente  ritenuto  compatibile  con  la  fattispecie  concreta\nsottoposta al suo esame e la concorrente individuazione della  misura\ncautelare piu\u0027  appropriata,  non  astretta  da  vincoli  iniquamente\ntrasgressivi del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)\nsi ricompatta l\u0027ordine costituzionale dell\u0027attribuzione  al  pubblico\nministero dell\u0027azione penale (art. 112 della  Costituzione)  e  della\nsottoposizione del Giudice non all\u0027immotivata richiesta del  pubblico\nministero bensi\u0027 alla legge ed ai sottesi principi informatori  della\nCostituzione (art. 101, 2° comma della Costituzione) \n    Solo con siffatto ordine gerarchico,  ritualmente  sottoposto  al\nprincipio di  impugnazione  degli  atti  del  giudice,  si  puo\u0027  poi\nprocedere al prosieguo del giudizio conclusivo di fase o ai suoi riti\nalternativi. \n    Infine, il meccanismo perverso del combinato disposto delle norme\nsummenzionate prevede che ove  il  giudice  non  sia  all\u0027unisono  in\nsiffatto  percorso  in  discesa  debba  astenersi   per   motivi   di\nopportunita\u0027 (da qui il  non  occasionale  riferimento,  supra,  alla\nipotesi di reiezione della proposta di patteggiamento). \n    Va altresi\u0027  evidenziato  che  gli  ostacoli  ad  un\u0027applicazione\nlineare delle norme  in  base  ai  principi  costituzionali  si  sono\nfrapposti sin dalla richiesta di revoca della  custodia  in  carcere,\nper quanto proposta dal pubblico ministero a  diverso  giudice  ;  va\nperaltro detto che, a fronte  di  una  lettura  cosi\u0027  pervicacemente\norientata dell\u0027art. 280 del  codice  di  procedura  penale,  chiunque\navrebbe presumibilmente provveduto in senso conforme, pur consapevole\ndel contrasto applicativo con i  suesposti  principi  costituzionali,\nne\u0027 avrebbe potuto sospendere il giudizio  lasciando  l\u0027arrestato  in\nvinculis. \n    Tuttavia, e\u0027 tale l\u0027iniquita\u0027 delle norme nella loro lettura piu\u0027\nimmediata che tale contrasto si  e\u0027  riproposto,  ed  anzi  in  forma\nquanto mai accentuata, allorche\u0027,  dismessa  autoritativamente  -  da\nparte del pubblico ministero - ogni diversa disamina del fatto  reato\nin stretta correlazione con la piu\u0027 grave  fattispecie  delittuosa  (\nart. 73 ,  I  comma,  legge  stupefacenti)  come  pur  autorevolmente\nrappresentata dal Giudice - che e\u0027 l\u0027unico soggetto responsabile  del\nprocedimento nel  suo  iter,  in  quanto  sottoposto  all\u0027obbligo  di\nmotivazione -  ha  disatteso  altresi\u0027  le  pur  espresse,  in  forma\nconcorde,  esigenze  cautelari,  in  quel   parametro   efficacemente\nevolutivo di accorpamento delle esigenze al titolo del reato. \n    Pretermissione di ogni giustificazione di legittimita\u0027, che  pure\ngarantirebbe il principio di osservanza del potere giurisdizionale di\nfronte a tutti i cittadini; il prevenuto, in forza della non ritenuta\napplicazione dell\u0027art. 275, comma 3 del codice di procedura penale  a\nfronte della dizione di cui all\u0027art.  280  del  codice  di  procedura\npenale ha trascorso in carcere  alcune  ore  e,  indi,  assolutamente\nassorbente in senso a lui favorevole la  problematica  del  domicilio\ninidoneo, una volta liberato si e\u0027 reso  irrintracciabile  fuori  dal\nComune di ... \n    Il Giudice, impotente  di  fronte  a  siffatta  articolazione  di\nguarentigie, non puo\u0027 neppure far valere la pur meditata  e  ritenuta\nipotesi di reato piu\u0027 grave (alla luce delle circostanze di  tempo  e\ndi luogo - lo spaccio, continuato, reiterato, di cocaina avveniva  in\npubblico, impudentemente  utilizzando  quale  luogo  di  appoggio  un\nmanufatto comunale destinato al ricovero dei rifiuti in vetro, quindi\nin totale promiscuita\u0027  con  la  legittima  sua  fruizione  da  parte\ndell\u0027utenza - e di condotta grave perseguita  da  parte  di  soggetto\nclandestino, privo di documenti, gia\u0027 accertato per  fatti  consimili\nun anno e mezzo prima), ne\u0027 puo\u0027 con  correntemente  disapplicare  la\nmodesta  modulazione  delle  misure  pur  a  fronte  del  persistente\naccertamento di un\u0027evidente grave  situazione  di  concreto,  attuale\npericolo di reiterazione del crimine e di fuga. \n    Cio\u0027 anche nella ipotesi di mancato accoglimento della  richiesta\ndi applicazione pena, che pende e che certo non esonera il  decidente\ndalla immanenza delle esigenze cautelari, specie  ove  connessa  alla\ndisposta scarcerazione. \n    Il principio  suesposto  della  responsabilita\u0027  del  giudice  e\u0027\naltrettanto immanente quanto le esigenze cautelari;  se  queste  sono\npersistenti - e non vi e\u0027 alcuna affermazione del pubblico  ministero\nche siano venute meno - pende responsabilita\u0027 del giudice  in  ordine\nalla sua scarcerazione,  che  e\u0027  atto  che  ha  ineludibili  effetti\nsuccedanei. \n    Eventuale - e logicamente presumibile - reiterazione del  crimine\nfuori dal Comune di ... da parte del prevenuto consente di  affermare\npersistenza della responsabilita\u0027 del soggetto processuale che ne  ha\ndisposto la scarcerazione. \n    Se una dose di droga dal medesimo venisse aliunde ceduta in danno\ndi un minorenne, di un  soggetto  reattivamente  piu\u0027  sensibile,  la\ncollettivita\u0027 potrebbe legittimamente richiedere al  giudice  che  ha\nproceduto contezza della inopinata scarcerazione. \n    Le esigenze cautelari prescindono dall\u0027agevole risoluzione  della\nfattualita\u0027 attraverso i riti alternativi; esse accompagnano il fatto\ne vanno oltre. \n    E\u0027 in contrasto con i principi costituzionali summenzionati e con\nil principio  di  ragionevolezza  che  sottende  all\u0027esercizio  della\ngiurisdizione improntare un  solco  blindato,  come  programmato  dal\nlegislatore. \n \n                               P.Q.M. \n \n(Omissis). \n \n                         Ritenuto in diritto \n \n    7. Ribadito il contenuto della ordinanza resa in udienza e con la\npresente integrata,  si  rileva,  ulteriormente,  che  non  solo  era\npresumibile  -  come  ivi  affermato  -  che  il  recuperato   status\nlibertatis  potesse  agevolare  il  compimento  di  reiterazione  del\ncrimine,  ma  l\u0027evolversi  della  situazione   ha   comportato,   per\nl\u0027appunto, il nuovo arresto a distanza  di  un  mese  dal  precedente\nevento criminoso. \n    Nuovo evento che - e se ne intende formulare la  puntualizzazione\nin questa seconda parte motiva  dell\u0027ordinanza  -  era  assolutamente\nprevedibile  ed  era  stato  concretamente   previsto   dal   giudice\nprocedente, che, a fronte di inapplicabilita\u0027 di arresti domiciliari,\naveva imposto la  custodia  in  carcere.  Evento  antigiuridico,  che\npoteva essere evitato, qualora si  fosse  proceduto  ad  una  lettura\norientata  dell\u0027accezione  «solo  quando»,  di  cui  al  primo  comma\ndell\u0027art. 280  del  codice  di  procedura  penale  e  dell\u0027accezione,\nseguente «solo per delitti...», di cui al successivo secondo comma. \n    8.  Il  legislatore  deve  chiaramente  esprimere  -  e  se   non\nsufficientemente chiaro deve intervenire il Giudice delle  leggi  per\nfornire lumi  agli  interpreti  operativi  -  se  prevalga,  nel  suo\ncostrutto  normativo,  la  delimitazione  restrittiva  della   misura\ncarceraria in fase cautelare rispetto al principio di  osservanza  di\ntutti i cittadini di fronte alla legge e di corretta ripartizione dei\nruoli giurisdizionali fra pubblico ministero e giudice. \n    9. Superfluo precisare al riguardo che, perseguendo  il  criterio\nd\u0027inapplicabilita\u0027 dell\u0027art. 275, prima parte del 3° comma del codice\ndi procedura penale, in  ossequio  alla  lettura  dell\u0027art.  280  del\ncodice di  procedura  penale,  con  peculiare  riferimento  alle  sue\naccezioni limitative (solo quando; solo per  delitti)  ogni  soggetto\nche intenda delinquere e che non sia radicato da tempo sul territorio\nsceglie molto opportunamente di non munirsi di idoneo alloggio,  onde\nvanificare esigenze cautelari restrittive dello status libertatis. \n    Cio\u0027  determinando  un  gravissimo  scompenso   equalitario   fra\ncittadini radicati sul territorio, generalmente muniti di alloggio, e\nsoggetti privi di fissa dimora, di documenti  anagrafici,  di  nuclei\nfamiliari di riferimento. \n    10. Ne\u0027 puo\u0027 obiettarsi, ad avviso  della  scrivente,  che  nella\nfattispecie concreta difetta la violazione del surriferito  principio\ncostituzionale, in quanto la  situazione  di  maggior  svantaggio  e\u0027\nvirtuale, poiche\u0027, per contro, la situazione di maggior vantaggio  e\u0027\nstata  immediata  e  concreta,  ottenuta  il  giorno  seguente   alla\nconvalida: nessun  domicilio  adeguato,  nessuna  misura  restrittiva\ndella liberta\u0027. \n    Se il prevenuto avesse avuto non una stanza presso terzi, facenti\ncapo ad  una  famiglia  occasionalmente  conosciuta  in  moschea,  ma\nun\u0027abitazione, ove risiedeva da tempo, sarebbe rimasto  ristretto  e,\npresumibilmente, non avrebbe neppure commesso il successivo reato. \n    L\u0027eguaglianza  di  fronte  alla  legge  non  puo\u0027  dipendere   da\ncondizioni potestative. \n    11. Quanto alla lettura dell\u0027art. 291  del  codice  di  procedura\npenale come  una  sorta  di  confine  inderogabile  ed  invalicabile,\napposto da chi esercita l\u0027azione penale (come appunto si rinviene  in\nconcreto nella fattispecie oggetto di giudizio), il  legislatore  non\nsi e\u0027 avveduto che, innovando l\u0027art. 292, comma  2,  lettera  c)  del\ncodice  di  procedura  penale  ed  imponendo  l\u0027autonoma  valutazione\n(ribadendo invero un principio immanente dell\u0027autonomia  di  giudizio\ndel giudice rispetto al pubblico ministero) ed ancora reiterando tale\naspetto nel successivo  comma  2-bis  ,  ha  radicato  l\u0027attribuzione\nall\u0027organo  decidente  sulle  misure   cautelari   di   una   propria\ndiscrezionalita\u0027 in  tema  di  applicazione  misure,  che  supera  il\npercorso (meramente) interpretativo circa la  esclusiva  attribuzione\nal pubblico ministero dell\u0027esercizio del potere di decidere il  tetto\nmassimo delle misure. \n    12. Invero l\u0027art. 291 del codice di  procedura  penale  esordisce\ncon un plurale - le misure sono richieste - facendo  presupporre  che\nnell\u0027arco  delle  possibilita\u0027  il   Giudice   poi   possa   decidere\nliberamente, con autonoma valutazione,  quale  applicare,  in  quanto\npiu\u0027 opportunamente, concretamente  ed  attualmente  appropriata;  ma\ndopo la riforma integrativa dell\u0027art. 292  del  codice  di  procedura\npenale e\u0027 lecito chiedersi se il legislatore abbia inteso  conservare\nla determinazione del tetto  massimo  delle  misure  cautelari  quale\nprerogativa del (solo) pubblico ministero, residuando, al giudice, la\nautonoma valutazione delle misure nel mero ambito di quelle richieste\ndalla pubblica accusa. \n    13. Restrizione e compressione del  principio  costituzionale  di\nsottoposizione  del  Giudice   solo   alla   legge   vieppiu\u0027   -   e\ncontraddittoriamente con l\u0027additiva riforma del  cit.  art.  292  del\ncodice di procedura penale - stigmatizzata da  quell\u0027alveo  normativo\nratione poenae (di cui all\u0027art. 280 del codice di procedura  penale),\nche di fatto cristallizza,  ai  fini  di  applicazione  della  misura\ncautelare, ogni valutazione circa la individuazione della ipotesi  di\nreato e,  quindi,  della  sua  pena  edittale;  cio\u0027  peraltro  nella\nprecipua fase di richiesta di misure cautelari nel corso del giudizio\ndirettissimo, che  prelude  ad  una  immediata  decisione  e,  quindi\nallorche\u0027 l\u0027organo decidente si trova nell\u0027ambito dell\u0027esercizio  dei\npieni poteri giurisdizionali. \n    Conseguentemente si e\u0027 ravvisata,  ineludibile,  la  esigenza  di\nsospendere il giudizio in questa precipua fase. \n    14. Avrebbe dovuto questo Giudice, in dispregio alla  valutazione\nresponsabile - poiche\u0027 sottoposta a  motivazione  -  della  pur  gia\u0027\nsvolta, autonoma individuazione di diversa, piu\u0027 grave fattispecie di\nreato  -  e  della  correlata  applicazione  di  cautele   -   essere\nsubordinato alla individuazione della fattispecie astratta e, quindi,\nedittale e, correlativamente, cautelare, come formulata dal  pubblico\nministero,  che  al  riguardo  non  e\u0027  tenuto  a  motivare,  neppure\nallorche\u0027 dalla richiesta di arresti domiciliari comprime la  portata\ndelle  esigenze  cautelari   sino   a   consentire   la   sospensione\ncondizionale della pena? \n    E\u0027 altrettanto corretta, in tal guisa,  l\u0027applicazione  dell\u0027art.\n112 della Costituzione? \n    15. Ne\u0027 puo\u0027 eccepirsi - si ribadisce - che  qualora  il  Giudice\nnon ritenga di  applicare  la  pena  come  prospettata  dalle  parti,\ndeclina  l\u0027esercizio  delle  funzioni,  astenendosi,   poiche\u0027   cio\u0027\nprescinde dalla disamina delle esigenze cautelari, anzi  ne  rafforza\nl\u0027attualita\u0027 e concretezza,  non  potendo  prontamente  definirsi  il\ngiudizio \n    La   verifica,   il   controllo   della   posizione   «cautelare»\ndell\u0027imputato e\u0027 immanente e non puo\u0027 il Giudice  differirne  l\u0027onere\nvalutativo ed applicativo alla determinazione finale del giudizio  di\nfase, da parte di altro, nuovo giudice. \n    16. Ad avviso della  scrivente,  la  lettura  dell\u0027art.  291  del\ncodice di procedura penale modulata con il  novellato  art.  292  del\ncodice di procedura penale e la lettura dell\u0027art. 280 del  codice  di\nprocedura penale subordinata all\u0027art. 275  del  codice  di  procedura\npenale, nella parte in cui  prevede  l\u0027applicazione  di  misura  piu\u0027\ngrave per inidoneita\u0027 delle misure gradate consentirebbe di  superare\nla violazione dei suesposti principi  costituzionali,  garantendo  al\nGiudice piena liberta\u0027 di decisione in tema di applicazione di misure\ncautelari e di sottesa individuazione della fattispecie di reato. \n    17. Alternativamente, si  crea  un  corto  circuito,  di  cui  il\nlegislatore non si e\u0027 avveduto, muovendo dall\u0027erroneo presupposto che\nle richieste del pubblico  ministero  vadano  esaminate  con  estrema\ncautela  e  diffidenza,  poiche\u0027  virtualmente   lesive   del   favor\nlibertatis mentre, talvolta, puo\u0027 esservi l\u0027intento dell\u0027A.G deputata\na  decidere  di  ravvisare   ipotesi   di   reato   piu\u0027   gravi   e,\ncorrispondentemente, misure cautelari  piu\u0027  afflittive,  proprio  in\nossequio all\u0027autonomia di giudizio, all\u0027autonoma valutazione. \n    Da qui il rilievo, enunciato in udienza, di contrasto,  non  solo\ncon  i  principi  costituzionali  summenzionati,  ma  anche  con   il\nprincipio  di  ragionevolezza  che   sottende   all\u0027esercizio   della\ngiurisdizione. \n    La  legge  deve  fornire,  in  entrambe  le   opposte   direzioni\napplicative, percorsi  chiari,  univoci  ed  improntati  ai  principi\ncostituzionali. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, nella  persona\ndel Giudice sottoscritto, visto l\u0027art. 23, ultima parte comma 2 della\nlegge 11 marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  di  ufficio  la  rilevanza,\nineludibile  ai  fini  del  decidere  nel  presente  giudizio,  della\nquestione avente ad oggetto vizio d\u0027illegittimita\u0027  costituzionalita\u0027\ndella norma ex art. 280, comma 2, del  codice  di  procedura  penale,\nanche in combinato disposto con l\u0027art. 291 del  codice  di  procedura\npenale - letta ciascuna autonomamente  nonche\u0027  in  correlazione  fra\nloro - per violazione degli articoli 3, 101, 2°  comma  e  112  della\nCostituzione, promuove giudizio di legittimita\u0027 costituzionale  delle\nsuddette norme del codice di procedura penale. \n    Sospende il presente giudizio. \n    Manda  alla  Cancelleria  di  notificare  la  presente  ordinanza\nall\u0027imputato, al suo difensore ed al pubblico ministero,  nonche\u0027  al\nPresidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai  Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento. \n    Dispone la trasmissione dell\u0027ordinanza e degli atti del  giudizio\nalla Corte costituzionale unitamente alla prova  delle  comunicazioni\nprescritte. \n      Prato, 26 settembre 2017 \n \n                       Il Giudice: Migliorati","elencoNorme":[{"id":"62335","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"280","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62336","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62347","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in combinato disposto con","legge_articolo":"280","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62348","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"291","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78963","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78964","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"101","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78965","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"112","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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