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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 51.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnti locali – Organi di governo – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - Modifiche alla legge regionale n. 54 del 1998 - Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Previsione che la Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale – Previsione che non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore - Ricorso del Governo – Disciplina che, introducendo il divieto assoluto di scegliere gli assessori al di fuori dei consiglieri comunali, indebitamente comprime l’autonomia decisionale dei sindaci nei comuni maggiori e l’autonomia statutaria dei comuni minori – Introduzione di una limitazione che integra un ostacolo al buon andamento dell’organizzazione amministrativa – Contrasto con le norme statali che presentano una portata di principio generale – Violazione dello statuto –\u0026nbsp;Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane – Compressione del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale – Introduzione di regime differenziato di scelta degli assessori comunali differenziato rispetto all’equilibrato regime vigente nel resto del territorio nazionale, in assenza di ragioni per trattare diversamente i comuni della Valle d’Aosta da tutti gli altri comuni italiani – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025 n. 4, art. 3, comma 1, che ha sostituito l’art. 22, commi 1 e 7, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e); 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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 1 e 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 64, comma 4.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4531","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"02/12/2025","relatore":"LUCIANI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4531","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"02/12/2025","relatore":"LUCIANI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 21 maggio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 21 maggio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nEnti locali - Organi di governo - Norme della Regione autonoma Valle\n d\u0027Aosta - Modifiche alla legge regionale n. 54 del 1998 - Durata\n del mandato del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio comunale e\n limitazione dei mandati - Previsione che chi ha ricoperto per\n quattro mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di\n vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non\n e\u0027, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile\n alla medesima carica - Previsione che e\u0027 consentito un quinto\n mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto\n durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa\n diversa dalle dimissioni volontarie - Composizione e modalita\u0027 di\n nomina della Giunta comunale - Previsione che la Giunta e\u0027 composta\n dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di\n assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base\n dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale - Previsione\n che non e\u0027, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non\n facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore -\n Previsione che non possono far parte della Giunta comunale il\n coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del\n vicesindaco. \n- Legge della Regione Valle d\u0027Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema\n delle autonomie in Valle d\u0027Aosta), artt. 22, commi 1, 6 e 7; e\n 30-bis, comma 2-ter, come, rispettivamente, modificati dai commi 1\n e 4 dell\u0027art. 3 della legge regionale 3 marzo 2025 n. 4\n (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell\u0027anno\n 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni\n di leggi regionali in materia di enti locali); nonche\u0027 art. 3,\n commi 1 e 4, della legge regionale n. 4 del 2025, nella parte in\n cui ha modificato gli artt. 30-bis e 22 della legge regionale n. 54\n del 1998. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.\n80188230587), rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello\nStato (C.F. 80224030587) presso cui e\u0027 domiciliato in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax\n06/96514000); \n Contro la Regione autonoma della Valle d\u0027Aosta in persona del\nPresidente pro tempore; \n Per la dichiarazione, giusta delibera del Consiglio dei ministri\ndel 19 maggio 2025 di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 30-bis,\ncomma 2-ter, della legge Regione Valle d\u0027Aosta n. 54/1998 come\nmodificato dall\u0027art. 3, comma 4 della legge regionale del 3 marzo\n2025, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15\ndel 18 marzo 2025; e dell\u0027art. 22, commi 1, 6 e 7 della legge Regione\nValle d\u0027Aosta n. 54/1998 come modificato dall\u0027art. 3, comma 1 della\nlegge regionale del 3 marzo 2025, n. 4, pubblicata nel Bollettino\nUfficiale della Regione n. 15 del 18 marzo 2025; nonche\u0027 in ogni caso\nper la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3,\ncommi 1 e 4 della legge regionale n. 4/2025 nella parte in cui ha\nmodificato gli articoli 30-bis e 22 legge regionale n. 54/1998. \n \n Fatto \n \n L\u0027art. 3, comma 4, della legge regionale della Valle d\u0027Aosta n.\n4/2025 ha disposto: «4. Dopo il comma 2-bis dell\u0027art. 30-bis della\nlegge regionale n. 54/1998, come inserito dal comma 3, e\u0027 inserito il\nseguente: \"Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica\ndi sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino a\n5.000 abitanti non e\u0027, allo scadere del quarto mandato,\nimmediatamente ricandidabile alla medesima carica. E\u0027 consentito un\nquinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha\navuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa\ndiversa dalle dimissioni volontarie\".» \n Sempre l\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025 ha disposto, per\nquanto qui interessa (enfasi aggiunte), che «L\u0027art. 22 della legge\nregionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle\nd\u0027Aosta), e\u0027 sostituito dal seguente: \"Art. 22 (composizione e\nmodalita\u0027 di nomina della Giunta comunale) 1. La Giunta e\u0027 composta\ndal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di\nassessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base\ndei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale ... 6. Non\npossono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di\nprimo grado del sindaco e del vicesindaco. 7. Non e\u0027 in ogni caso\nammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio\ncomunale alla carica di assessore\"». \n All\u0027esame delle censure di illegittimita\u0027 costituzionale che\nseguono, va premesso il quadro di principio ormai definitivamente\ndelineato da codesta Corte costituzionale a proposito del rapporto\ntra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e di\norgani di Governo degli enti locali e la competenza legislativa\nprimaria spettante nella stessa materia alle regioni a statuto\nspeciale. \n Tale quadro risulta dalla sentenza n. 60/2023 di codesta Corte,\nin cui sinteticamente (si citano le massime ufficiali) si e\u0027\nstabilito quanto segue: \n «Il diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile\nnel suo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente disciplinato da\nleggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare\naltri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali,\nsenza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale esigenza\ndi uniformita\u0027 di disciplina, le regioni a statuto speciale possono\nderogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali,\ncondizioni peculiari locali o eccezionali ovvero di situazioni\nconcernenti categorie di soggetti esclusive o diverse da quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio\nnazionale. (Precedenti: S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010 -\nmass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S.\n539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass.\n4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331). \n Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola\nle elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilita\u0027 e\nincompatibilita\u0027 e le disposizioni che pongono un limite ai mandati\nconsecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza\nstatutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle\nrelative circoscrizioni. Detta potesta\u0027 legislativa primaria deve\nsvolgersi in armonia con la Costituzione e i principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, nonche\u0027 delle altre\ndisposizioni dello statuto, di modo che l\u0027esercizio del potere\nlegislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite\ndel rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito,\nquanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0027art. 51, primo comma,\ndella Costituzione (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S.\n277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass.\n31579; S. 48/2003 - mass. 27575, S. 230/2001 - mass. 26399; S.\n133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S.\n108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460). \n Cio\u0027 premesso, in relazione alle modifiche all\u0027art. 30-bis, legge\nregionale n. 54/1998 introdotte dall\u0027art. 3, comma 4 della legge\nregionale n. 4/2025, si deducono i seguenti \n \n Motivi \n \n1. Violazione degli articoli 1 e 2, lettera b) legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 4 (statuto della Valle d\u0027Aosta); e degli\narticoli 3, 51, 117, comma 2, lettera p) della Costituzione; 51,\ncomma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico\ndelle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali). \n Le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi dei\nsindaci devono essere conformi ai principi della legislazione\nstatale, in ragione dell\u0027esigenza di uniformita\u0027 in tutto il\nterritorio nazionale giacche\u0027 il principio di cui all\u0027art. 51 della\nCostituzione svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto\npolitico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri\ndell\u0027inviolabilita\u0027. \n L\u0027art. 51 Testo unico enti locali, che introduce una limitazione\nal diritto di elettorato passivo, e\u0027 giustificato dal concorrere di\nulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione,\ndestinati ad operare in armonia con l\u0027art. 51 della Costituzione, in\nbase ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve\nessere lasciata nelle mani del legislatore statale». \n L\u0027art. 3, comma 4, regionale n. 4/2025 viola l\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera p) della Costituzione nonche\u0027 l\u0027art. 3 della\nCostituzione in quanto crea disparita\u0027 di trattamento rispetto al\nrestante territorio nazionale, ed eccede le competenze statutarie\ndella Regione Valle D\u0027Aosta. \n Per le medesime ragioni viola l\u0027art. 2, lettera b) dello statuto,\nche attribuisce alla Regione la competenza in materia di «ordinamento\ndegli enti locali e delle relative circoscrizioni», ma «in armonia\ncon la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica». \n L\u0027art. 3, comma 4 cit. si pone, appunto, in contrasto con la\nCostituzione e con i principi dell\u0027ordinamento giuridico, come si\npassa ad illustrare. \n Va in primo luogo ricordato che la recente normativa statale\ndettata dall\u0027art 51 del TUEL decreto legislativo n. 267/2000 dispone\ncome di seguito (enfasi aggiunta): \n «1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della\nprovincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo\ndi cinque anni. \n 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di\nsindaco e di presidente della provincia non e\u0027, allo scadere del\nsecondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.\nPer i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il\nlimite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo\nmandato. \n Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano\nai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.» \n L\u0027art. 51 del TUEL stabilisce quindi, a seguito della modifica in\nvigore dal 30 gennaio 2024, che per i comuni con popolazione\ninferiore a 5.000 abitanti non vi e\u0027 alcun limite per i mandati\nconsecutivi del sindaco. \n La ratio di tale disposizione si riscontra nella necessita\u0027 di\nassicurare la candidatura e l\u0027elezione del sindaco nei comuni in cui\nper l\u0027esiguo numero di abitanti cio\u0027 puo\u0027 essere molto difficile, con\nconseguente rischio della nomina di un commissario in mancanza di\ncandidati. \n L\u0027art. 30-bis della legge regionale Valle d\u0027Aosta come modificato\ndall\u0027art. 3, comma 4 della legge n. 4/2025 in esame si pone in\ncontrasto con l\u0027art 51 del TUOEL in quanto prevede in difformita\u0027 con\nla legge statale che, dopo quattro mandati consecutivi, nei comuni\nfino a cinquemila abitanti non si puo\u0027 essere candidati sindaco. \n Considerata l\u0027entrata in vigore dal 30 gennaio 2024 della\nricordata riforma dell\u0027art. 51 del TOUEL, che per i comuni fino a\n5000 abitanti non pone limiti alla candidabilita\u0027, e\u0027 palese quindi\nl\u0027illegittimita\u0027 della previsione dell\u0027art 30-bis della legge\nregionale n. 54/1998 introdotta dall\u0027art. 3, comma 4 della legge\nregionale in esame, in quanto pone un limite alla candidabilita\u0027 a\nsindaco dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fissando un\nnumero limitato di quattro mandati anziche\u0027, come previsto dalla\nlegge statale, un numero non limitato di mandati. \n E\u0027 evidente come la disposizione impugnata limiti indebitamente\nl\u0027elettorato passivo con il prevedere la sola possibilita\u0027 di quattro\nmandati nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. \n Va subito osservato che la citata disposizione del TUEL introduce\nnorme fondamentali di riforma economica sociale e comunque di\nprincipi generali dell\u0027ordinamento costituzionale, che costituiscono\nun limite inderogabile anche per la potesta\u0027 legislativa prevista\ndallo statuto della Regione Valle d\u0027Aosta, in quanto poste a\npresidio; a) della uniformita\u0027 della disciplina degli organi di\nGoverno degli enti locali sull\u0027intero territorio nazionale; b) della\ndemocraticita\u0027 dell\u0027ordinamento degli enti locali. \n La norma statale di cui all\u0027art. 51, comma 2, ultima parte,\ndecreto legislativo n. 267/2000 esprime un principio fondamentale in\nquanto, come detto, muove dalla indiscutibile considerazione che nei\npiccoli comuni puo\u0027 essere spesso impossibile, reperire candidati a\nsindaco. In tal modo, tali comuni vengono messi nella condizione di\nsubire commissariamenti che possono protrarsi per anni. \n Questa obiettiva situazione determina la prevalenza del principio\ndi elettivita\u0027 e democraticita\u0027 di cui all\u0027art. 51 della Costituzione\nnel senso di non porre limiti alla candidabilita\u0027, rispetto\nall\u0027opposta declinazione del principio volta a porre limiti alla\ncandidabilita\u0027 in vista dell\u0027obiettivo di assicurare il ricambio\ndella classe politica locale. \n Orbene, l\u0027art. 2, lettera b) dello statuto di autonomia della\nRegione attribuisce a questa la competenza legislativa primaria in\nmateria di «ordinamento degli enti locali e delle relative\ncircoscrizioni», che, pero\u0027, va esercitata «In armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica»; mentre l\u0027art. 1 dello statuto\nprevede che la Regione «e\u0027 costituita in Regione autonoma, fornita di\npersonalita\u0027 giuridica, entro l\u0027unita\u0027 politica della Repubblica\nitaliana, una e indivisibile, sulla base dei principi della\nCostituzione e secondo il presente statuto.» \n Cio\u0027 implica che la Regione, allorche\u0027 disciplina l\u0027ammissione\nalle cariche amministrative negli enti locali, come quella di\nassessore, deve attenersi al quadro di principio che emerge in\nmateria dalla Costituzione e dalla legislazione statale. \n Ai sensi dell\u0027art. 117, comma 2, lettera p), la legislazione in\nmateria di «legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni\nfondamentali di comuni, province e citta\u0027 metropolitane» compete,\ninfatti, in via esclusiva allo Stato. \n La legislazione primaria concessa in materia alle regioni a\nstatuto speciale non puo\u0027 quindi porti in contrasto con i principi\nfondanti della legislazione statale. \n L\u0027ordinamento degli enti locali, in particolare per quanto\nriguarda gli organi di Governo, attiene ad un oggetto che per sua\nnatura deve essere conformato dal legislatore di qualsiasi livello in\nmodo unitario per tutto il territorio nazionale, dato che il ruolo\ncostitutivo degli enti locali, e in particolare dei comuni, rispetto\nall\u0027ordinamento generale della Repubblica e\u0027 il medesimo,\nindivisibilmente, in ogni parte di questa (articoli 1, statuto Valle\nd\u0027Aosta e 114, comma 1, della Costituzione); sicche\u0027 identiche o\nsostanzialmente analoghe sono in ogni parte del territorio nazionale\nle funzioni degli enti locali. All\u0027unitarieta\u0027 funzionale dei comuni\nsu tutto il territorio nazionale deve, quindi, corrispondere\nl\u0027unitarieta\u0027 organizzativa, che costituisce il riflesso di quelle\nfunzioni e ne garantisce il buon andamento ai sensi dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n Lo spazio di autonomia del legislatore regionale e\u0027, di\nconseguenza, in materia circoscritto ad aspetti di carattere\nspecifico, che evidenzino eventuali peculiarita\u0027 locali, mentre non\npuo\u0027 contraddire quanto previsto in materia dal legislatore statale a\nproposito degli aspetti generali, o comunque non legati alle\nparticolarita\u0027 locali. \n Per verificare la coerenza della legislazione regionale, anche\ndelle regioni a statuto speciale, con la legislazione statale in\nmateria di organi di Governo degli enti locali, e\u0027 quindi necessario\nverificare se gli aspetti toccati dal legislatore regionale siano\ngia\u0027 disciplinati dalla legge statale, e in tal caso, in qual modo\nsiano disciplinati. In questa prospettiva, la legislazione statale\nsull\u0027ordinamento diviene una fonte interposta, che va ad integrare i\nparametri costituzionali costituiti, da un lato, dalle norme\nstatutarie (come nel presente caso dall\u0027art. 2, lettera b) statuto\nValle d\u0027Aosta) e, dall\u0027altro, dalle norme costituzionali, in\nparticolare gli articoli 117, comma 2, lettera p), 114, comma 1 e 51\ndella Costituzione. \n Si e\u0027 visto che la legislazione statale disciplina il punto,\nprevedendo che non vi sia limite ai mandati a sindaco dei comuni con\npopolazione fino a 5000 abitanti. La disposizione regionale si pone,\ncosi\u0027, in palese contrasto con la norma interposta. \n Sotto quest\u0027ultimo profilo, la norma impugnata viola pertanto\nanche gli articoli 1 e 114 della Costituzione (principio di\ndemocraticita\u0027 della Repubblica fondata sulle autonomie locali),\nsempre in combinazione con l\u0027art. 2, lettera b), statuto. \n La disposizione regionale si pone quindi in contrasto con il\nnovellato art. 51 del TUEL, in violazione dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera p) della Costituzione in materia di legislazione\nelettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni,\nprovince e citta\u0027 metropolitane. \n La disposizione dell\u0027art. 3 in esame, inoltre, eccede dalle\ncompetenze statutarie della Regione Valle d\u0027Aosta in quanto, pur\nriconoscendo alla medesima - al pari delle altre regioni a statuto\nspeciale - ai sensi dell\u0027articolo del proprio statuto (legge\ncostituzionale n. 4/1948) la competenza legislativa esclusiva in\nmateria di ordinamento degli enti locali, e\u0027 pacifico che tale\ncompetenza legislativa deve essere esercitata in armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica. \n In proposito, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con\nriferimento alla materia elettorale regionale e locale, ha piu\u0027 volte\naffermato che «il disegno costituzionale presuppone livelli di\nGoverno che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento\nagli aspetti essenziali» (ex plurimis, sentenza n. 50 del 2015). \n In particolare, nella sentenza n. 143 del 2010, la Corte ha\nchiarito che: \n «Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di\nrado relativa a leggi della stessa Regione Siciliana, ha affermato\nche l\u0027esercizio del potere legislativo da parte delle regioni in\nambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la\nineleggibilita\u0027 e la incompatibilita\u0027 alle cariche elettive incontra\nnecessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza\nspecificamente sancito in materia dall\u0027art. 51 della Costituzione. In\nquest\u0027ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato\nche \"questa Corte in specifico riferimento alla potesta\u0027 legislativa\nesclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilita\u0027 ed\nincompatibilita\u0027 dei consiglieri degli enti locali (di cui agli\narticoli 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte\noccasioni affermato che \"la disciplina regionale d\u0027accesso alle\ncariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della\nlegislazione statale, a causa della esigenza di uniformita\u0027 in tutto\nil territorio nazionale discendente dall\u0027identita\u0027 di interessi che\ncomuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunita\u0027\nlocali, quale che sia la Regione di appartenenza\". \n Codesta Corte costituzionale ha altresi\u0027 affermato che\n\"discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale,\nsolo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee\na giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle\ndisposizioni censurate\" (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n.\n143 del 2010) o quando vi sia la \"necessita\u0027 di adattare la\ndisciplina normativa alle particolari esigenze locali\" (cfr. Corte\ncostituzionale, sentenza n. 82 del 1982). \n Inoltre, la Corte, nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale siciliana approvata il 14\nottobre 1993, recante \"Norme integrative delle disposizioni di cui\nall\u0027art. 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 26\", ha\nstatuito che \"discipline differenziate in tema di elettorato passivo\nadottate dalla Regione Siciliana possano essere non\ncostituzionalmente illegittime in presenza di situazioni concernenti\ncategorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero\nsi presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle\nstesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in\nogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla\ntutela di un interesse generale\" (cfr sentenza n. 84 del 1994; e\nanche sentenze nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonche\u0027 nn. 127 e 130\ndel 1987, 235 del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992). \n Orbene, nella fattispecie in esame la disciplina prevista\ndalla legge regionale opera una restrizione dell\u0027elettorato passivo a\nsindaco rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale in\nbase alla normativa statale. \n Tale diversita\u0027 non trova alcuna ragionevole giustificazione\nin una specialita\u0027 di situazione della Regione Valle d\u0027Aosta; non si\npuo\u0027 certo sostenere che in questa sussistono minori difficolta\u0027\nnella competizione elettorale per i comuni fino a 5000 abitanti,\nrispetto al restante territorio nazionale o, piu\u0027 in generale, che il\nprincipio di democraticita\u0027 della Repubblica e dei suoi enti locali\ndebba in Valle d\u0027Aosta essere applicato limitando l\u0027elettorato\npassivo nei piccoli comuni. \n Da quanto esposto consegue che le previsioni dell\u0027art. 30-bis\ndella legge regionale n. 54/1998 come introdotte dall\u0027art. 3, comma 4\ndella legge regionale in esame, si pongono in contrasto con la\nnormativa statale di cui all\u0027art 51 TUEL, e per questo violano l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche\u0027 l\u0027art. 3\ndella Costituzione e l\u0027art. 2, lettera b) statuto speciale, in quanto\nla norma regionale crea disparita\u0027 di trattamento rispetto al\nrestante territorio nazionale in difetto di situazioni obiettivamente\ndifferenziate, contrasta con il principio di democraticita\u0027 della\nRepubblica e dei suoi enti locali limitando l\u0027elettorato passivo e,\ncon esso, il diritto dei cittadini a scegliere la persona del\nsindaco, ed eccede quindi le competenze statutarie della Regione\nstessa. \n2. Violazione degli articoli 1 e 2, lettera b) legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 4 (statuto della Valle d\u0027Aosta); e degli\narticoli 3, 97, 117, comma 2, lettera p) della Costituzione; 47,\ncommi 3 e 4, 64, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267\n(testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali). \n 2.1. L\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025 ha disposto, per\nquanto qui interessa (enfasi aggiunte), che «L\u0027art. 22 della legge\nregionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle\nd\u0027Aosta), e\u0027 sostituito dal seguente: \"Art. 22 (composizione e\nmodalita\u0027 di nomina della Giunta comunale) 1. La Giunta e\u0027 composta\ndal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di\nassessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base\ndei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale ....6. Non\npossono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di\nprimo grado del sindaco e del vicesindaco. 7. Non e\u0027 in ogni caso\nammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio\ncomunale alla carica di assessore\"». \n All\u0027esame delle censure di illegittimita\u0027 costituzionale che\nseguono, va premessa il quadro di principio ormai definitivamente\ndelineato da codesta Corte costituzionale a proposito del rapporto\ntra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e di\norgani di Governo degli enti locali e la competenza legislativa\nprimaria spettante nella stessa materia alle regioni a statuto\nspeciale. \n Tale quadro risulta dalla sentenza n. 60/2023 di codesta Corte,\nin cui sinteticamente (si citano le massime ufficiali) si e\u0027\nstabilito quanto segue: \n «Il diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile\nnel suo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente disciplinato da\nleggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare\naltri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali,\nsenza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale esigenza\ndi uniformita\u0027 di disciplina, le regioni a statuto speciale possono\nderogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali,\ncondizioni peculiari locali o eccezionali ovvero di situazioni\nconcernenti categorie di soggetti esclusive o diverse da quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio\nnazionale. (Precedenti: S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010 -\nmass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S.\n539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass.\n4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331). \n Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola\nle elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilita\u0027 e\nincompatibilita\u0027 e le disposizioni che pongono un limite ai mandati\nconsecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza\nstatutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle\nrelative circoscrizioni. Detta potesta\u0027 legislativa primaria deve\nsvolgersi in armonia con la Costituzione e i principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, nonche\u0027 delle altre\ndisposizioni dello statuto, di modo che l\u0027esercizio del potere\nlegislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite\ndel rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito,\nquanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0027art. 51, primo comma,\ndella Costituzione (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S.\n277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass.\n31579; S. 48/2003 - mass. 27575, S. 230/2001 - mass. 26399; S.\n133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S.\n108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460). \n Le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi\ndei sindaci devono essere conformi ai principi della legislazione\nstatale, in ragione dell\u0027esigenza di uniformita\u0027 in tutto il\nterritorio nazionale giacche\u0027 il principio di cui all\u0027art. 51 della\nCostituzione svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto\npolitico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri\ndell\u0027inviolabilita\u0027. \n L\u0027art. 51 Testo unico enti locali, che introduce una\nlimitazione al diritto di elettorato passivo, e\u0027 giustificato dal\nconcorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di\nconsiderazione, destinati ad operare in armonia con l\u0027art. 51 della\nCostituzione, in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui\nindividuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore\nstatale. (Precedenti: S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S.\n539/1990 - mass. 16699).» \n 2.2. Come si vede, con la formulazione ora introdotta dei commi 1\ne, soprattutto, 7 dell\u0027art. 22, legge regionale n. 54/1998 la Regione\nha inteso vietare in modo assoluto che gli assessori comunali siano\nscelti al di fuori dei consiglieri comunali. \n Questa previsione viola le norme costituzionali in rubrica.\nL\u0027art. 2, lettera b) dello statuto di autonomia della Regione\nattribuisce, infatti, a questa la competenza legislativa primaria in\nmateria di «ordinamento degli enti locali e delle relative\ncircoscrizioni», che, pero\u0027, va esercitata «In armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica»; mentre l\u0027art. 1 dello statuto\nprevede che la Regione «e\u0027 costituita in Regione autonoma, fornita di\npersonalita\u0027 giuridica, entro l\u0027unita\u0027 politica della Repubblica\nitaliana, una e indivisibile, sulla base dei principi della\nCostituzione e secondo il presente Statuto.» \n Cio\u0027 implica che la Regione, allorche\u0027 disciplina l\u0027ammissione\nalle cariche amministrative negli enti locali, come quella di\nassessore, deve attenersi al quadro di principio che emerge in\nmateria dalla Costituzione e dalla legislazione statale. \n Ai sensi dell\u0027art. 117, comma 2, lettera p), la legislazione in\nmateria di «legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni\nfondamentali di comuni, province e citta\u0027 metropolitane» compete,\ninfatti, in via esclusiva allo Stato. La legislazione primaria\nconcessa in materia alle regioni a statuto speciale non puo\u0027 quindi\nporti in contrasto con i principi fondanti della legislazione\nstatale. \n L\u0027ordinamento degli enti locali, in particolare per quanto\nriguarda gli organi di Governo, attiene ad un oggetto che per sua\nnatura deve essere conformato dal legislatore di qualsiasi livello in\nmodo unitario per tutto il territorio nazionale, dato che il ruolo\ncostitutivo degli enti locali, e in particolare dei comuni, rispetto\nall\u0027ordinamento generale della Repubblica e\u0027 il medesimo,\nindivisibilmente, in ogni parte di questa (articoli 1, statuto Valle\nd\u0027Aosta e 114, comma 1, della Costituzione); sicche\u0027 identiche o\nsostanzialmente analoghe sono in ogni parte del territorio nazionale\nle funzioni degli enti locali. All\u0027unitarieta\u0027 funzionale dei comuni\nsu tutto il territorio nazionale deve, quindi, corrispondere\nl\u0027unitarieta\u0027 organizzativa, che costituisce il riflesso di quelle\nfunzioni e ne garantisce il buon andamento ai sensi dell\u0027art. 97\ndella Costituzione. \n Lo spazio di autonomia del legislatore regionale e\u0027, di\nconseguenza, in materia circoscritto ad aspetti di carattere\nspecifico, che evidenzino eventuali peculiarita\u0027 locali, mentre non\npuo\u0027 contraddire quanto previsto in materia dal legislatore statale a\nproposito degli aspetti generali, o comunque non legati alle\nparticolarita\u0027 locali. \n Per verificare la coerenza della legislazione regionale, anche\ndelle regioni a statuto speciale, con la legislazione statale in\nmateria di organi di governo degli enti locali, e\u0027 quindi necessario\nverificare se gli aspetti toccati dal legislatore regionale siano\ngia\u0027 disciplinati dalla legge statale, e in tal caso, in qual modo\nsiano disciplinati. In questa prospettiva, la legislazione statale\nsull\u0027ordinamento diviene una fonte interposta, che va ad integrare i\nparametri costituzionali costituiti, da un lato, dalle norme\nstatutarie (come nel presente caso dall\u0027art. 2, lettera b) statuto\nValle d\u0027Aosta) e, dall\u0027altro, dalle norme costituzionali, in\nparticolare gli articoli 117, comma 2, lettera p), 114, comma 1 e 97\ndella Costituzione. \n Orbene, a proposito della legittimazione alla nomina ad assessore\ncomunale, la legge statale, nell\u0027art. 47, commi 3 e 4 decreto\nlegislativo n. 267/2000, prevede che «3. Nei comuni con popolazione\nsuperiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono\nnominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di\nfuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei\nrequisiti di candidabilita\u0027, eleggibilita\u0027 e compatibilita\u0027 alla\ncarica di consigliere. \n 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo\nstatuto puo\u0027 prevedere la nomina ad assessore di cittadini non\nfacenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di\ncandidabilita\u0027, eleggibilita\u0027 e compatibilita\u0027 alla carica di\nconsigliere.» \n Come si vede, costituisce principio fondamentale della\nlegislazione statale in materia garantire la possibilita\u0027 che gli\nassessori possano essere scelti anche al di fuori dei componenti del\nconsiglio comunale. \n Tale possibilita\u0027 e\u0027 espressamente e inderogabilmente prevista\ndalla legge per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore a\n15000 abitanti, mentre e\u0027 rimessa allo statuto del comune stesso (e\nnon certo della Regione in cui il comune si trova) per quanto\nriguarda i comuni con popolazione inferiore. \n Questo principio generale non puo\u0027 essere contraddetto dalla\nlegislazione regionale, che e\u0027 quanto invece avviene con l\u0027art. 22,\ncommi 1 e, soprattutto, 7, dell\u0027art. 22 legge regionale n. 54/1998,\ncome sostituito dall\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025 qui\nimpugnata. Si e\u0027 infatti visto che queste disposizioni pretendono di\nintrodurre un divieto assoluto di scegliere gli assessori al di fuori\ndei consiglieri comunali. \n In tal modo sono violati sia il principio generale secondo cui\ndeve essere garantita tale possibilita\u0027, senza limitare le facolta\u0027\ndel sindaco di scegliere gli assessori tra le persone che riscuotano\nla sua fiducia; sia il principio, parimenti generale, secondo cui nei\ncomuni con popolazione pari o inferiore a 15000 abitanti spetta\nsoltanto all\u0027autonomia del comune stesso, mediante il proprio\nstatuto, stabilire se accordare o escludere tale facolta\u0027 in capo al\nsindaco. \n In sostanza, con la disposizione impugnata la Regione ha\nindebitamente compresso l\u0027autonomia decisionale dei sindaci nei\ncomuni maggiori, e l\u0027autonomia (statutaria) dei comuni minori, in\nmerito alla scelta degli assessori. \n Evidente e\u0027 la violazione delle norme costituzionali e di\nlegislazione ordinaria interposta sopra commentate. \n Non puo\u0027, infatti, dimostrarsi in alcun modo che l\u0027obbligo di\nscegliere gli assessori tra i consiglieri comunali risponda ad una\nqualche particolarita\u0027 del territorio della Valle d\u0027Aosta rispetto al\nrestante territorio nazionale. Non vi e\u0027 alcun motivo di ritenere che\nin Valle d\u0027Aosta non sia possibile o non sia opportuno attribuire ai\ncittadini le funzioni di assessore comunale scegliendo anche al di\nfuori dei consigli comunali. \n La limitazione cosi\u0027 introdotta dalla legge regionale integra, in\nrealta\u0027, soltanto un indebito ostacolo al buon andamento\ndell\u0027organizzazione amministrativa, principio ex art. 97 della\nCostituzione che, ex art. 1 statuto, vincola ovviamente anche la\nRegione Valle d\u0027Aosta. La possibilita\u0027 di scegliere gli assessori\nanche al di fuori del consiglio comunale vuole infatti assicurare che\nil sindaco e la giunta possano, se lo ritengano opportuno, giovarsi\nanche delle competenze, segnatamente tecniche, di persone che siano\nrimaste estranee alla competizione politica che ha condotto alla\nformazione del consiglio comunale. \n Laddove il vincolo a scegliere gli assessori tra i consiglieri\nmira, in sostanza, a rafforzare oltre quanto richiesto dalla «forma\ndi Governo» comunale delineata dal legislatore statale, il vincolo\ntra la giunta e il consiglio. Si tenga infatti presente che, ai sensi\ndell\u0027art. 64, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000, nei comuni\ncon popolazione fino a 15000 abitanti, non vi e\u0027 incompatibilita\u0027 tra\nla carica di assessore comunale e quella di consigliere. \n L\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025 va quindi dichiarato\nillegittimo nella parte in cui, modificando l\u0027art. 22 della legge\nregionale n. 54/1998, ha stabilito in via generale e assoluta che gli\nassessori comunali della Valle d\u0027Aosta vanno obbligatoriamente scelti\ntra i consiglieri comunali. \n La norma regionale in esame viola, quindi, gli articoli 1 e 2,\nlettera b) statuto Valle d\u0027Aosta perche\u0027 contrasta con norme statali\nche, come illustrato, presentano una indubbia portata di principio\ngenerale. Di conseguenza, viola l\u0027art. 117, comma 2, lettera p) della\nCostituzione, perche\u0027 invade la competenza esclusiva dello Stato a\nlegiferare riguardo ai principi dell\u0027ordinamento degli enti locali e\ndei loro organi di Governo. Viola l\u0027art. 97 della Costituzione,\nperche\u0027 indebitamente limita la possibilita\u0027 del sindaco di avvalersi\ndelle competenze di persone idonee solo perche\u0027 estranee al consiglio\ncomunale. Sotto quest\u0027ultimo aspetto, viola anche l\u0027art. 51 della\nCostituzione, perche\u0027 indebitamente comprime il diritto di qualsiasi\ncittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualita\u0027 di assessore\ncomunale. Viola, infine, l\u0027art. 3 della Costituzione, perche\u0027 per i\nsoli comuni della Valle d\u0027Aosta introduce un regime di scelta degli\nassessori comunali differenziato rispetto all\u0027equilibrato regime\nvigente nel resto del territorio nazionale, senza che, ovviamente, vi\nsiano ragioni per trattare i comuni della Valle d\u0027Aosta diversamente\nda tutti gli altri comuni italiani. \n 2.3. L\u0027art. 3 della legge regionale in epigrafe ha poi previsto,\nsostituendo anche a questo proposito l\u0027art. 22, comma 6, della legge\nregionale n. 54/1998, che «6. Non possono far parte della Giunta il\nconiuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del\nvicesindaco». \n Questa previsione contrasta con la previsione dell\u0027art. 64, comma\n4, decreto legislativo n. 267/2000, giusta la quale «4. Il coniuge,\ngli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo\ngrado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non\npossono far parte della rispettiva giunta ne\u0027 essere nominati\nrappresentanti del comune e della provincia». \n Rispetto alla norma statale, la disposizione regionale, da un\nlato, esclude totalmente dall\u0027incompatibilita\u0027 ad essere membri della\ngiunta gli ascendenti e i discendenti, e riduce l\u0027incompatibilita\u0027\ndei parenti e degli affini a quelli entro il primo grado; dall\u0027altro,\namplia le figure incompatibili includendovi anche i parenti e gli\naffini del vicesindaco. \n Ne conseguono le illegittimita\u0027 costituzionali qui denunciate,\nanaloghe a quelle di cui al motivo che precede, relativo al nuovo\ncomma 7 dell\u0027art. 22 della legge regionale n. 54/1998. \n La norma statale di cui all\u0027art. 64, comma 4, decreto legislativo\nn. 267/2000 costituisce una norma di principio generale, in quanto\nvuole dare attuazione al principio di trasparenza della pubblica\namministrazione desumibile dall\u0027art. 97 della Costituzione. Il\nsindaco, come e\u0027 noto, e\u0027 il capo politico dell\u0027ente locale, la\nfigura esponenziale nella quale si accentra tutta la responsabilita\u0027\npolitica e amministrativa dell\u0027andamento dell\u0027ente. Tanto che le\ndimissioni del sindaco comportano automaticamente lo scioglimento\ndell\u0027amministrazione comunale e l\u0027indizione di nuove elezioni (art.\n53, decreto legislativo n. 267/2000). \n Si spiega, quindi, come la legge statale intenda circondare una\nfigura di tale importanza nell\u0027organizzazione dell\u0027ente locale con le\npiu\u0027 accurate garanzie che prevengano interessenze personali nella\ntitolarita\u0027 della carica. E\u0027 palese come la necessita\u0027 imposta\ndall\u0027art. 97 della Costituzione di evitare i conflitti di interesse e\ngli abusi delle funzioni aumenti al crescere dell\u0027importanza delle\ncariche cui quegli interessi e quelle funzioni si connettono. \n Di conseguenza, costituisce un principio generale la scelta del\nlegislatore statale di configurare una cerchia particolarmente ampia\ndi soggetti legati al sindaco da vincoli familiari, che non possono\nentrare a far parte della giunta. E\u0027, ancora una volta, del tutto\npalese che inserire uno o piu\u0027 congiunti nel ristretto novero degli\nassessori, rischierebbe di creare una inammissibile commistione tra\ninteressi familiari e funzione istituzionale della giunta e dei\nsingoli assessori, quali collaboratori chiamati ad attuare\nl\u0027indirizzo politico elaborato dal sindaco, e in relazione al quale\nquesti e\u0027 stato eletto. \n Il legislatore statale ha congruamente bilanciato il diritto\npolitico di ciascun cittadino a partecipare alla cosa pubblica, anche\ncome assessore comunale (art. 51 della Costituzione), con la\nnecessita\u0027 ora illustrata di prevenire commistioni e conflitti di\ninteressi a base familiare (art. 97 della Costituzione), ed ha\nincluso tra i soggetti incompatibili il coniuge, gli ascendenti e i\ndiscendenti, e i parenti e affini entro il terzo grado. In sostanza,\ni «congiunti», intesi come persone legate, secondo l\u0027id quod\nplerumque accidit, dai piu\u0027 stretti vincoli familiari. \n La scelta del legislatore regionale e\u0027 costituzionalmente\nillegittima, in primo luogo, perche\u0027 si pone in contrasto con la\nnorma statale senza che emergano, come e\u0027 ovvio, ragioni peculiari\nalla Regione Valle d\u0027Aosta atte a far ritenere che in tale regione i\nvincoli familiari siano potenzialmente meno compromettenti che nelle\naltre parti del territorio nazionale. \n In secondo luogo, la scelta legislativa regionale crea il rischio\ndi forti conflitti e commistioni di interessi nei sensi sopra\nillustrati allorche\u0027 esclude dagli incompatibili gli ascendenti e i\ndiscendenti di qualsiasi grado, e limita ai parenti e affini solo\nentro il primo grado i soggetti incompatibili oltre al coniuge. \n La famiglia come possibile luogo di interessi economici e\npolitici collegati va, infatti, ben oltre la mera «famiglia nucleare»\na cui sembra essersi ispirato il legislatore regionale. \n Sotto altro aspetto, inverso a quello fin qui illustrato, la\nlegge regionale impugnata ha, poi, indebitamente alterato\nl\u0027equilibrato bilanciamento tra diritti politici e prevenzione dei\nconflitti di interesse realizzato dal legislatore statale. La legge\nstatale, infatti, come visto, ha correttamente limitato la sfera dei\nsoggetti incompatibili per ragioni familiari alle persone legate da\nvincoli familiari al sindaco, considerato il ruolo unico e\ndeterminante che questi svolge nell\u0027organizzazione e nell\u0027azione\ndell\u0027ente locale. \n Tali ragioni non sussistono, invece, per il vicesindaco. \n Ex art. 46, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000 il\nvicesindaco e\u0027 figura necessaria; ma e\u0027 altresi\u0027 vero che, ex art.\n53, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 267/2000, le funzioni del\nvicesindaco sono limitate alle ipotesi di sostituzione straordinaria\ne temporanea del sindaco, senza che neppure in tali ristretti casi e\nperiodi il vicesindaco assuma la posizione determinante per la stessa\nsussistenza dell\u0027amministrazione comunale che rimane, invece, propria\nesclusivamente del sindaco. \n Rispetto ad una figura come il vicesindaco, quindi, il rischio di\ncommistioni di interessi familiari con l\u0027esercizio della funzione\nappare molto piu\u0027 limitato che nel caso del sindaco. Non si sarebbe,\nquindi, giustificata una previsione generale e astratta di\nprevenzione dei conflitti, tesa ad escludere a priori tutta la\ncerchia familiare del vicesindaco dalla possibilita\u0027 di concorrere\nalla cosa pubblica in qualita\u0027 di assessore. Eventuali situazioni\nconflittuali andranno, in tal caso, accertate e represse caso per\ncaso. \n La scelta del legislatore regionale di estendere, invece, anche i\nfamiliari del vicesindaco, sia pure nei limiti del coniuge e dei\nparenti e affini entro il primo grado, l\u0027incompatibilita\u0027 alla carica\ndi assessore, contrasta, quindi, per eccesso rispetto al\nbilanciamento delineato dal legislatore statale che, si ripete, non\ne\u0027 casuale ma esprime il componimento del conflitto tra i valori\ncostituzionali egualmente rilevanti attestati, da un lato, dall\u0027art.\n51 della Costituzione, e dall\u0027altro dall\u0027art. 97 della Costituzione. \n La norma regionale in esame viola, quindi, gli articoli 1 e 2,\nlettera b) statuto Valle d\u0027Aosta perche\u0027 contrasta con norme statali\nche, come illustrato, presentano una indubbia portata di principio\ngenerale. Di conseguenza, viola l\u0027art. 117, comma 2, lettera p) della\nCostituzione, perche\u0027 invade la competenza esclusiva dello Stato a\nlegiferare riguardo ai principi dell\u0027ordinamento degli enti locali e\ndei loro organi di Governo. Viola l\u0027art. 97 della Costituzione,\nperche\u0027 da un lato crea un chiaro pericolo di conflitto di interessi\nnella gestione del comune e, dall\u0027altro, a proposito del vicesindaco,\nravvisa a priori un pericolo di conflitto dove questo non sussiste.\nSotto quest\u0027ultimo aspetto, viola anche l\u0027art. 51 della Costituzione,\nperche\u0027 indebitamente comprime il diritto dei familiari del\nvicesindaco di concorrere alla cosa pubblica in qualita\u0027 di\nassessori. Viola, infine, l\u0027art. 3 della Costituzione, perche\u0027 per i\nsoli comuni della Valle d\u0027Aosta introduce un regime delle\nincompatibilita\u0027 familiari degli assessori comunali differenziato,\nsia in melius che in peius, rispetto all\u0027equilibrato regime vigente\nnel resto del territorio nazionale, senza che, ovviamente, vi siano\nragioni per trattare i comuni della Valle d\u0027Aosta diversamente da\ntutti gli altri comuni italiani. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra\nrappresentato e difeso, ricorre a codesta Corte costituzionale\naffinche\u0027 voglia dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n30-bis, comma 2-ter, della legge Regione Valle d\u0027Aosta n. 54/1998\ncome modificato dall\u0027art. 3, comma 4 della legge regionale del 3\nmarzo 2025, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione\nn. 15 del 18 marzo 2025; e dell\u0027art. 22, commi 1, 6 e 7 della legge\nRegione Valle d\u0027Aosta n. 54/1998 come modificato dall\u0027art. 3, comma 1\ndella legge regionale del 3 marzo 2025, n. 4, pubblicata nel\nBollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 18 marzo 2025; nonche\u0027\nin ogni caso l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, commi 1 e 4\ndella legge regionale n. 4/2025 nella parte in cui ha modificato gli\narticoli 30-bis e 22, legge regionale n. 54/1998. \n Si produce la delibera del Consiglio dei ministri del 18\nmaggio 2025. \n Roma, 25 maggio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"30/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"03/03/2025","data_nir":"2025-03-03","numero_legge":"4","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24858","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"03/03/2025","data_nir":"2025-03-03","numero_legge":"4","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24859","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33466","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"1","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33477","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33467","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33468","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33478","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"114","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33469","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33470","tipo_legge":"stva","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"1","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33471","tipo_legge":"stva","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33473","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"47","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art47"},{"id_parametro":"33472","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"47","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art47"},{"id_parametro":"33474","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art51"},{"id_parametro":"33475","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"64","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64"}]}}" ] ] |