GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/22

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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 51.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnti locali – Organi di governo – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - Modifiche alla legge regionale n. 54 del 1998 - Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Previsione che la Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale – Previsione che non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore - Ricorso del Governo – Disciplina che, introducendo il divieto assoluto di scegliere gli assessori al di fuori dei consiglieri comunali, indebitamente comprime l’autonomia decisionale dei sindaci nei comuni maggiori e l’autonomia statutaria dei comuni minori – Introduzione di una limitazione che integra un ostacolo al buon andamento dell’organizzazione amministrativa – Contrasto con le norme statali che presentano una portata di principio generale – Violazione dello statuto –\u0026nbsp;Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane – Compressione del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale – Introduzione di regime differenziato di scelta degli assessori comunali differenziato rispetto all’equilibrato regime vigente nel resto del territorio nazionale, in assenza di ragioni per trattare diversamente i comuni della Valle d’Aosta da tutti gli altri comuni italiani – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025 n. 4, art. 3, comma 1, che ha sostituito l’art. 22, commi 1 e 7, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e); 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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), artt. 1 e 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 64, comma 4.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4531","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"02/12/2025","relatore":"LUCIANI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4531","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"02/12/2025","relatore":"LUCIANI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 21 maggio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 21 maggio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nEnti locali - Organi di governo - Norme della Regione autonoma  Valle\n  d\u0027Aosta - Modifiche alla legge regionale n. 54 del  1998  -  Durata\n  del mandato del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio comunale e\n  limitazione dei mandati -  Previsione  che  chi  ha  ricoperto  per\n  quattro mandati consecutivi  la  carica  di  sindaco  o  quella  di\n  vicesindaco nei comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti  non\n  e\u0027, allo scadere del quarto mandato,  immediatamente  ricandidabile\n  alla medesima carica -  Previsione  che  e\u0027  consentito  un  quinto\n  mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha  avuto\n  durata inferiore a due anni,  sei  mesi  e  un  giorno,  per  causa\n  diversa dalle dimissioni volontarie - Composizione e  modalita\u0027  di\n  nomina della Giunta comunale - Previsione che la Giunta e\u0027 composta\n  dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e  da  un  numero  di\n  assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla  base\n  dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale - Previsione\n  che non e\u0027, in ogni  caso,  ammessa  la  nomina  di  cittadini  non\n  facenti parte del Consiglio comunale alla  carica  di  assessore  -\n  Previsione che non possono  far  parte  della  Giunta  comunale  il\n  coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del  sindaco  e  del\n  vicesindaco. \n- Legge della Regione Valle d\u0027Aosta 7 dicembre 1998, n.  54  (Sistema\n  delle autonomie in Valle d\u0027Aosta), artt. 22, commi  1,  6  e  7;  e\n  30-bis, comma 2-ter, come, rispettivamente, modificati dai commi  1\n  e  4  dell\u0027art.  3  della  legge  regionale  3  marzo  2025  n.   4\n  (Disposizioni urgenti per  lo  svolgimento  contestuale,  nell\u0027anno\n  2025, delle elezioni regionali e generali  comunali.  Modificazioni\n  di leggi regionali in materia di  enti  locali);  nonche\u0027  art.  3,\n  commi 1 e 4, della legge regionale n. 4 del 2025,  nella  parte  in\n  cui ha modificato gli artt. 30-bis e 22 della legge regionale n. 54\n  del 1998. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n     Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   (C.F.\n80188230587), rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura  generale  dello\nStato (C.F. 80224030587) presso cui e\u0027 domiciliato in Roma,  via  dei\nPortoghesi   n.   12   (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   -    fax\n06/96514000); \n    Contro la Regione autonoma della Valle  d\u0027Aosta  in  persona  del\nPresidente pro tempore; \n    Per la dichiarazione, giusta delibera del Consiglio dei  ministri\ndel 19 maggio 2025 di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 30-bis,\ncomma 2-ter, della  legge  Regione  Valle  d\u0027Aosta  n.  54/1998  come\nmodificato dall\u0027art. 3, comma 4 della legge  regionale  del  3  marzo\n2025, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  15\ndel 18 marzo 2025; e dell\u0027art. 22, commi 1, 6 e 7 della legge Regione\nValle d\u0027Aosta n. 54/1998 come modificato dall\u0027art. 3, comma  1  della\nlegge regionale del 3 marzo 2025, n.  4,  pubblicata  nel  Bollettino\nUfficiale della Regione n. 15 del 18 marzo 2025; nonche\u0027 in ogni caso\nper la dichiarazione di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  3,\ncommi 1 e 4 della legge regionale n. 4/2025 nella  parte  in  cui  ha\nmodificato gli articoli 30-bis e 22 legge regionale n. 54/1998. \n \n                                Fatto \n \n    L\u0027art. 3, comma 4, della legge regionale della Valle  d\u0027Aosta  n.\n4/2025 ha disposto: «4. Dopo il comma 2-bis  dell\u0027art.  30-bis  della\nlegge regionale n. 54/1998, come inserito dal comma 3, e\u0027 inserito il\nseguente: \"Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica\ndi sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino  a\n5.000  abitanti  non   e\u0027,   allo   scadere   del   quarto   mandato,\nimmediatamente ricandidabile alla medesima carica. E\u0027  consentito  un\nquinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati  precedenti  ha\navuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un  giorno,  per  causa\ndiversa dalle dimissioni volontarie\".» \n    Sempre l\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025 ha disposto,  per\nquanto qui interessa (enfasi aggiunte), che «L\u0027art.  22  della  legge\nregionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle  autonomie  in  Valle\nd\u0027Aosta), e\u0027  sostituito  dal  seguente:  \"Art.  22  (composizione  e\nmodalita\u0027 di nomina della Giunta comunale) 1. La Giunta  e\u0027  composta\ndal sindaco, che la presiede, dal  vicesindaco  e  da  un  numero  di\nassessori, scelti tra i consiglieri comunali,  stabilito  sulla  base\ndei valori percentuali definiti dalla Giunta  regionale  ...  6.  Non\npossono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini  di\nprimo grado del sindaco e del vicesindaco. 7. Non  e\u0027  in  ogni  caso\nammessa la nomina  di  cittadini  non  facenti  parte  del  consiglio\ncomunale alla carica di assessore\"». \n    All\u0027esame delle  censure  di  illegittimita\u0027  costituzionale  che\nseguono, va premesso il quadro  di  principio  ormai  definitivamente\ndelineato da codesta Corte costituzionale a  proposito  del  rapporto\ntra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e  di\norgani di Governo degli  enti  locali  e  la  competenza  legislativa\nprimaria spettante  nella  stessa  materia  alle  regioni  a  statuto\nspeciale. \n    Tale quadro risulta dalla sentenza n. 60/2023 di  codesta  Corte,\nin  cui  sinteticamente  (si  citano  le  massime  ufficiali)  si  e\u0027\nstabilito quanto segue: \n        «Il diritto fondamentale di elettorato  passivo,  intangibile\nnel suo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente  disciplinato  da\nleggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di  realizzare\naltri interessi costituzionali altrettanto fondamentali  e  generali,\nsenza porre discriminazioni sostanziali tra  cittadino  e  cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale  esigenza\ndi uniformita\u0027 di disciplina, le regioni a statuto  speciale  possono\nderogare solo  in  presenza  di  particolari  situazioni  ambientali,\ncondizioni  peculiari  locali  o  eccezionali  ovvero  di  situazioni\nconcernenti categorie di  soggetti  esclusive  o  diverse  da  quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti  nel  restante  territorio\nnazionale. (Precedenti: S. 283/2010 -  mass.  34931;  S.  143/2010  -\nmass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S.\n539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass.\n4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331). \n        Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che  regola\nle elezioni  degli  enti  locali  e  le  relative  ineleggibilita\u0027  e\nincompatibilita\u0027 e le disposizioni che pongono un limite  ai  mandati\nconsecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza\nstatutaria in materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e  delle\nrelative circoscrizioni. Detta  potesta\u0027  legislativa  primaria  deve\nsvolgersi   in   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi\ndell\u0027ordinamento giuridico  della  Repubblica,  nonche\u0027  delle  altre\ndisposizioni dello  statuto,  di  modo  che  l\u0027esercizio  del  potere\nlegislativo nelle citate materie incontra necessariamente  il  limite\ndel rispetto del principio  di  eguaglianza  specificamente  sancito,\nquanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0027art. 51,  primo  comma,\ndella  Costituzione  (Precedenti:  S.  168/2018  -  mass.  40129;  S.\n277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass.\n31579; S. 48/2003 - mass.  27575,  S.  230/2001  -  mass.  26399;  S.\n133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S.  189/1971  -  mass.  5788;  S.\n108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460). \n    Cio\u0027 premesso, in relazione alle modifiche all\u0027art. 30-bis, legge\nregionale n. 54/1998 introdotte dall\u0027art.  3,  comma  4  della  legge\nregionale n. 4/2025, si deducono i seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Violazione degli articoli 1 e 2, lettera b)  legge  costituzionale\n26 febbraio 1948,  n.  4  (statuto  della  Valle  d\u0027Aosta);  e  degli\narticoli 3, 51, 117, comma 2,  lettera  p)  della  Costituzione;  51,\ncomma 2, decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico\ndelle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali). \n    Le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi  dei\nsindaci  devono  essere  conformi  ai  principi  della   legislazione\nstatale,  in  ragione  dell\u0027esigenza  di  uniformita\u0027  in  tutto   il\nterritorio nazionale giacche\u0027 il principio di cui all\u0027art.  51  della\nCostituzione svolge il ruolo  di  garanzia  generale  di  un  diritto\npolitico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri\ndell\u0027inviolabilita\u0027. \n    L\u0027art. 51 Testo unico enti locali, che introduce una  limitazione\nal diritto di elettorato passivo, e\u0027 giustificato dal  concorrere  di\nulteriori interessi, tutti parimenti  meritevoli  di  considerazione,\ndestinati ad operare in armonia con l\u0027art. 51 della Costituzione,  in\nbase ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione  deve\nessere lasciata nelle mani del legislatore statale». \n    L\u0027art. 3, comma 4, regionale n. 4/2025 viola l\u0027art. 117,  secondo\ncomma,  lettera  p)  della  Costituzione  nonche\u0027  l\u0027art.   3   della\nCostituzione in quanto crea disparita\u0027  di  trattamento  rispetto  al\nrestante territorio nazionale, ed  eccede  le  competenze  statutarie\ndella Regione Valle D\u0027Aosta. \n    Per le medesime ragioni viola l\u0027art. 2, lettera b) dello statuto,\nche attribuisce alla Regione la competenza in materia di «ordinamento\ndegli enti locali e delle relative circoscrizioni»,  ma  «in  armonia\ncon la Costituzione e i  principi  dell\u0027ordinamento  giuridico  della\nRepubblica». \n    L\u0027art. 3, comma 4 cit. si pone,  appunto,  in  contrasto  con  la\nCostituzione e con i principi  dell\u0027ordinamento  giuridico,  come  si\npassa ad illustrare. \n    Va in primo luogo ricordato  che  la  recente  normativa  statale\ndettata dall\u0027art 51 del TUEL decreto legislativo n. 267/2000  dispone\ncome di seguito (enfasi aggiunta): \n        «1. Il sindaco e il consiglio comunale, il  presidente  della\nprovincia e il consiglio provinciale durano in carica per un  periodo\ndi cinque anni. \n        2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica  di\nsindaco e di presidente della provincia  non  e\u0027,  allo  scadere  del\nsecondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime  cariche.\nPer i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000  abitanti,  il\nlimite previsto dal primo periodo si applica allo scadere  del  terzo\nmandato. \n        Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano\nai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.» \n    L\u0027art. 51 del TUEL stabilisce quindi, a seguito della modifica in\nvigore dal  30  gennaio  2024,  che  per  i  comuni  con  popolazione\ninferiore a 5.000 abitanti non vi  e\u0027  alcun  limite  per  i  mandati\nconsecutivi del sindaco. \n    La ratio di tale disposizione si riscontra  nella  necessita\u0027  di\nassicurare la candidatura e l\u0027elezione del sindaco nei comuni in  cui\nper l\u0027esiguo numero di abitanti cio\u0027 puo\u0027 essere molto difficile, con\nconseguente rischio della nomina di un  commissario  in  mancanza  di\ncandidati. \n    L\u0027art. 30-bis della legge regionale Valle d\u0027Aosta come modificato\ndall\u0027art. 3, comma 4 della legge  n.  4/2025  in  esame  si  pone  in\ncontrasto con l\u0027art 51 del TUOEL in quanto prevede in difformita\u0027 con\nla legge statale che, dopo quattro mandati  consecutivi,  nei  comuni\nfino a cinquemila abitanti non si puo\u0027 essere candidati sindaco. \n    Considerata  l\u0027entrata  in  vigore  dal  30  gennaio  2024  della\nricordata riforma dell\u0027art. 51 del TOUEL, che per  i  comuni  fino  a\n5000 abitanti non pone limiti alla candidabilita\u0027, e\u0027  palese  quindi\nl\u0027illegittimita\u0027  della  previsione  dell\u0027art  30-bis   della   legge\nregionale n. 54/1998 introdotta dall\u0027art.  3,  comma  4  della  legge\nregionale in esame, in quanto pone un limite  alla  candidabilita\u0027  a\nsindaco dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fissando un\nnumero limitato di quattro  mandati  anziche\u0027,  come  previsto  dalla\nlegge statale, un numero non limitato di mandati. \n    E\u0027 evidente come la disposizione impugnata  limiti  indebitamente\nl\u0027elettorato passivo con il prevedere la sola possibilita\u0027 di quattro\nmandati nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. \n    Va subito osservato che la citata disposizione del TUEL introduce\nnorme  fondamentali  di  riforma  economica  sociale  e  comunque  di\nprincipi generali dell\u0027ordinamento costituzionale, che  costituiscono\nun limite inderogabile anche per  la  potesta\u0027  legislativa  prevista\ndallo  statuto  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta,  in  quanto  poste  a\npresidio; a) della  uniformita\u0027  della  disciplina  degli  organi  di\nGoverno degli enti locali sull\u0027intero territorio nazionale; b)  della\ndemocraticita\u0027 dell\u0027ordinamento degli enti locali. \n    La norma statale di cui  all\u0027art.  51,  comma  2,  ultima  parte,\ndecreto legislativo n. 267/2000 esprime un principio fondamentale  in\nquanto, come detto, muove dalla indiscutibile considerazione che  nei\npiccoli comuni puo\u0027 essere spesso impossibile, reperire  candidati  a\nsindaco. In tal modo, tali comuni vengono messi nella  condizione  di\nsubire commissariamenti che possono protrarsi per anni. \n    Questa obiettiva situazione determina la prevalenza del principio\ndi elettivita\u0027 e democraticita\u0027 di cui all\u0027art. 51 della Costituzione\nnel  senso  di  non  porre  limiti  alla   candidabilita\u0027,   rispetto\nall\u0027opposta declinazione del principio  volta  a  porre  limiti  alla\ncandidabilita\u0027 in vista  dell\u0027obiettivo  di  assicurare  il  ricambio\ndella classe politica locale. \n    Orbene, l\u0027art. 2, lettera b) dello  statuto  di  autonomia  della\nRegione attribuisce a questa la competenza  legislativa  primaria  in\nmateria  di  «ordinamento  degli  enti  locali   e   delle   relative\ncircoscrizioni»,  che,  pero\u0027,  va  esercitata  «In  armonia  con  la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica»; mentre l\u0027art.  1  dello  statuto\nprevede che la Regione «e\u0027 costituita in Regione autonoma, fornita di\npersonalita\u0027 giuridica,  entro  l\u0027unita\u0027  politica  della  Repubblica\nitaliana,  una  e  indivisibile,  sulla  base  dei   principi   della\nCostituzione e secondo il presente statuto.» \n    Cio\u0027 implica che la Regione,  allorche\u0027  disciplina  l\u0027ammissione\nalle  cariche  amministrative  negli  enti  locali,  come  quella  di\nassessore, deve attenersi  al  quadro  di  principio  che  emerge  in\nmateria dalla Costituzione e dalla legislazione statale. \n    Ai sensi dell\u0027art. 117, comma 2, lettera p), la  legislazione  in\nmateria di «legislazione elettorale, organi  di  Governo  e  funzioni\nfondamentali di comuni, province  e  citta\u0027  metropolitane»  compete,\ninfatti, in via esclusiva allo Stato. \n    La legislazione primaria  concessa  in  materia  alle  regioni  a\nstatuto speciale non puo\u0027 quindi porti in contrasto  con  i  principi\nfondanti della legislazione statale. \n    L\u0027ordinamento  degli  enti  locali,  in  particolare  per  quanto\nriguarda gli organi di Governo, attiene ad un  oggetto  che  per  sua\nnatura deve essere conformato dal legislatore di qualsiasi livello in\nmodo unitario per tutto il territorio nazionale, dato  che  il  ruolo\ncostitutivo degli enti locali, e in particolare dei comuni,  rispetto\nall\u0027ordinamento   generale   della   Repubblica   e\u0027   il   medesimo,\nindivisibilmente, in ogni parte di questa (articoli 1, statuto  Valle\nd\u0027Aosta e 114, comma 1,  della  Costituzione);  sicche\u0027  identiche  o\nsostanzialmente analoghe sono in ogni parte del territorio  nazionale\nle funzioni degli enti locali. All\u0027unitarieta\u0027 funzionale dei  comuni\nsu  tutto  il  territorio  nazionale  deve,   quindi,   corrispondere\nl\u0027unitarieta\u0027 organizzativa, che costituisce il  riflesso  di  quelle\nfunzioni e ne garantisce il buon  andamento  ai  sensi  dell\u0027art.  97\ndella Costituzione. \n    Lo  spazio  di  autonomia  del  legislatore  regionale   e\u0027,   di\nconseguenza,  in  materia  circoscritto  ad  aspetti   di   carattere\nspecifico, che evidenzino eventuali peculiarita\u0027 locali,  mentre  non\npuo\u0027 contraddire quanto previsto in materia dal legislatore statale a\nproposito  degli  aspetti  generali,  o  comunque  non  legati   alle\nparticolarita\u0027 locali. \n    Per verificare la coerenza della  legislazione  regionale,  anche\ndelle regioni a statuto speciale,  con  la  legislazione  statale  in\nmateria di organi di Governo degli enti locali, e\u0027 quindi  necessario\nverificare se gli aspetti toccati  dal  legislatore  regionale  siano\ngia\u0027 disciplinati dalla legge statale, e in tal caso,  in  qual  modo\nsiano disciplinati. In questa prospettiva,  la  legislazione  statale\nsull\u0027ordinamento diviene una fonte interposta, che va ad integrare  i\nparametri  costituzionali  costituiti,  da  un  lato,   dalle   norme\nstatutarie (come nel presente caso dall\u0027art. 2,  lettera  b)  statuto\nValle  d\u0027Aosta)  e,  dall\u0027altro,  dalle  norme   costituzionali,   in\nparticolare gli articoli 117, comma 2, lettera p), 114, comma 1 e  51\ndella Costituzione. \n    Si e\u0027 visto che la  legislazione  statale  disciplina  il  punto,\nprevedendo che non vi sia limite ai mandati a sindaco dei comuni  con\npopolazione fino a 5000 abitanti. La disposizione regionale si  pone,\ncosi\u0027, in palese contrasto con la norma interposta. \n    Sotto quest\u0027ultimo profilo, la  norma  impugnata  viola  pertanto\nanche  gli  articoli  1  e  114  della  Costituzione  (principio   di\ndemocraticita\u0027 della  Repubblica  fondata  sulle  autonomie  locali),\nsempre in combinazione con l\u0027art. 2, lettera b), statuto. \n    La disposizione regionale si pone  quindi  in  contrasto  con  il\nnovellato art. 51 del TUEL,  in  violazione  dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera p)  della  Costituzione  in  materia  di  legislazione\nelettorale, organi di Governo  e  funzioni  fondamentali  di  comuni,\nprovince e citta\u0027 metropolitane. \n    La disposizione dell\u0027art.  3  in  esame,  inoltre,  eccede  dalle\ncompetenze statutarie della Regione  Valle  d\u0027Aosta  in  quanto,  pur\nriconoscendo alla medesima - al pari delle altre  regioni  a  statuto\nspeciale  -  ai  sensi  dell\u0027articolo  del  proprio  statuto   (legge\ncostituzionale n. 4/1948)  la  competenza  legislativa  esclusiva  in\nmateria di ordinamento  degli  enti  locali,  e\u0027  pacifico  che  tale\ncompetenza legislativa deve  essere  esercitata  in  armonia  con  la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica. \n    In  proposito,   codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale,   con\nriferimento alla materia elettorale regionale e locale, ha piu\u0027 volte\naffermato  che  «il  disegno  costituzionale  presuppone  livelli  di\nGoverno che abbiano una disciplina uniforme, almeno  con  riferimento\nagli aspetti essenziali» (ex plurimis, sentenza n. 50 del 2015). \n    In particolare, nella sentenza n.  143  del  2010,  la  Corte  ha\nchiarito che: \n        «Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di\nrado relativa a leggi della stessa Regione  Siciliana,  ha  affermato\nche l\u0027esercizio del potere legislativo  da  parte  delle  regioni  in\nambiti, pur ad esse affidati  in  via  primaria,  che  concernano  la\nineleggibilita\u0027 e la incompatibilita\u0027 alle cariche elettive  incontra\nnecessariamente il limite del rispetto del principio  di  eguaglianza\nspecificamente sancito in materia dall\u0027art. 51 della Costituzione. In\nquest\u0027ambito, di recente, la sentenza n. 288 del  2007  ha  affermato\nche \"questa Corte in specifico riferimento alla potesta\u0027  legislativa\nesclusiva della Regione  Siciliana  in  tema  di  ineleggibilita\u0027  ed\nincompatibilita\u0027 dei consiglieri  degli  enti  locali  (di  cui  agli\narticoli 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte\noccasioni affermato  che  \"la  disciplina  regionale  d\u0027accesso  alle\ncariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi  della\nlegislazione statale, a causa della esigenza di uniformita\u0027 in  tutto\nil territorio nazionale discendente dall\u0027identita\u0027 di  interessi  che\ncomuni e province rappresentano riguardo  alle  rispettive  comunita\u0027\nlocali, quale che sia la Regione di appartenenza\". \n        Codesta  Corte  costituzionale  ha  altresi\u0027  affermato   che\n\"discipline differenziate sono legittime  sul  piano  costituzionale,\nsolo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee\na  giustificare  il  trattamento  privilegiato   riconosciuto   dalle\ndisposizioni censurate\" (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n.\n143 del  2010)  o  quando  vi  sia  la  \"necessita\u0027  di  adattare  la\ndisciplina normativa alle particolari esigenze  locali\"  (cfr.  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 82 del 1982). \n        Inoltre,   la   Corte,   nel   dichiarare    l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale  della  legge  regionale  siciliana  approvata  il  14\nottobre 1993, recante \"Norme integrative delle  disposizioni  di  cui\nall\u0027art. 2 della legge  regionale  10  settembre  1993,  n.  26\",  ha\nstatuito che \"discipline differenziate in tema di elettorato  passivo\nadottate    dalla    Regione    Siciliana    possano    essere    non\ncostituzionalmente illegittime in presenza di situazioni  concernenti\ncategorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero\nsi presentino diverse, messe a raffronto  con  quelle  proprie  delle\nstesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in\nogni caso per motivi  adeguati  e  ragionevoli,  e  finalizzati  alla\ntutela di un interesse generale\" (cfr sentenza  n.  84  del  1994;  e\nanche sentenze nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonche\u0027 nn. 127 e 130\ndel 1987, 235 del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992). \n        Orbene, nella fattispecie in  esame  la  disciplina  prevista\ndalla legge regionale opera una restrizione dell\u0027elettorato passivo a\nsindaco rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale  in\nbase alla normativa statale. \n        Tale diversita\u0027 non trova alcuna ragionevole  giustificazione\nin una specialita\u0027 di situazione della Regione Valle d\u0027Aosta; non  si\npuo\u0027 certo sostenere che  in  questa  sussistono  minori  difficolta\u0027\nnella competizione elettorale per i  comuni  fino  a  5000  abitanti,\nrispetto al restante territorio nazionale o, piu\u0027 in generale, che il\nprincipio di democraticita\u0027 della Repubblica e dei suoi  enti  locali\ndebba  in  Valle  d\u0027Aosta  essere  applicato  limitando  l\u0027elettorato\npassivo nei piccoli comuni. \n        Da quanto esposto consegue che le previsioni dell\u0027art. 30-bis\ndella legge regionale n. 54/1998 come introdotte dall\u0027art. 3, comma 4\ndella legge regionale in  esame,  si  pongono  in  contrasto  con  la\nnormativa statale di cui all\u0027art 51 TUEL, e per questo violano l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche\u0027 l\u0027art.  3\ndella Costituzione e l\u0027art. 2, lettera b) statuto speciale, in quanto\nla  norma  regionale  crea  disparita\u0027  di  trattamento  rispetto  al\nrestante territorio nazionale in difetto di situazioni obiettivamente\ndifferenziate, contrasta con il  principio  di  democraticita\u0027  della\nRepubblica e dei suoi enti locali limitando l\u0027elettorato  passivo  e,\ncon esso, il  diritto  dei  cittadini  a  scegliere  la  persona  del\nsindaco, ed eccede quindi  le  competenze  statutarie  della  Regione\nstessa. \n2. Violazione degli articoli 1 e 2, lettera b)  legge  costituzionale\n26 febbraio 1948,  n.  4  (statuto  della  Valle  d\u0027Aosta);  e  degli\narticoli 3, 97, 117, comma 2,  lettera  p)  della  Costituzione;  47,\ncommi 3 e 4, 64, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267\n(testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali). \n    2.1. L\u0027art. 3 della legge regionale n. 4/2025  ha  disposto,  per\nquanto qui interessa (enfasi aggiunte), che «L\u0027art.  22  della  legge\nregionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle  autonomie  in  Valle\nd\u0027Aosta), e\u0027  sostituito  dal  seguente:  \"Art.  22  (composizione  e\nmodalita\u0027 di nomina della Giunta comunale) 1. La Giunta  e\u0027  composta\ndal sindaco, che la presiede, dal  vicesindaco  e  da  un  numero  di\nassessori, scelti tra i consiglieri comunali,  stabilito  sulla  base\ndei valori percentuali definiti dalla  Giunta  regionale  ....6.  Non\npossono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini  di\nprimo grado del sindaco e del vicesindaco. 7. Non  e\u0027  in  ogni  caso\nammessa la nomina  di  cittadini  non  facenti  parte  del  consiglio\ncomunale alla carica di assessore\"». \n    All\u0027esame delle  censure  di  illegittimita\u0027  costituzionale  che\nseguono, va premessa il quadro  di  principio  ormai  definitivamente\ndelineato da codesta Corte costituzionale a  proposito  del  rapporto\ntra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e  di\norgani di Governo degli  enti  locali  e  la  competenza  legislativa\nprimaria spettante  nella  stessa  materia  alle  regioni  a  statuto\nspeciale. \n    Tale quadro risulta dalla sentenza n. 60/2023 di  codesta  Corte,\nin  cui  sinteticamente  (si  citano  le  massime  ufficiali)  si  e\u0027\nstabilito quanto segue: \n        «Il diritto fondamentale di elettorato  passivo,  intangibile\nnel suo contenuto di valore, puo\u0027 essere unicamente  disciplinato  da\nleggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di  realizzare\naltri interessi costituzionali altrettanto fondamentali  e  generali,\nsenza porre discriminazioni sostanziali tra  cittadino  e  cittadino,\nqualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale  esigenza\ndi uniformita\u0027 di disciplina, le regioni a statuto  speciale  possono\nderogare solo  in  presenza  di  particolari  situazioni  ambientali,\ncondizioni  peculiari  locali  o  eccezionali  ovvero  di  situazioni\nconcernenti categorie di  soggetti  esclusive  o  diverse  da  quelle\nproprie delle stesse categorie di soggetti  nel  restante  territorio\nnazionale. (Precedenti: S. 283/2010 -  mass.  34931;  S.  143/2010  -\nmass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S.\n539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass.\n4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331). \n        Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che  regola\nle elezioni  degli  enti  locali  e  le  relative  ineleggibilita\u0027  e\nincompatibilita\u0027 e le disposizioni che pongono un limite  ai  mandati\nconsecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza\nstatutaria in materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e  delle\nrelative circoscrizioni. Detta  potesta\u0027  legislativa  primaria  deve\nsvolgersi   in   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi\ndell\u0027ordinamento giuridico  della  Repubblica,  nonche\u0027  delle  altre\ndisposizioni dello  statuto,  di  modo  che  l\u0027esercizio  del  potere\nlegislativo nelle citate materie incontra necessariamente  il  limite\ndel rispetto del principio  di  eguaglianza  specificamente  sancito,\nquanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0027art. 51,  primo  comma,\ndella  Costituzione  (Precedenti:  S.  168/2018  -  mass.  40129;  S.\n277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass.\n31579; S. 48/2003 - mass.  27575,  S.  230/2001  -  mass.  26399;  S.\n133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S.  189/1971  -  mass.  5788;  S.\n108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460). \n        Le disposizioni che pongono un limite ai mandati  consecutivi\ndei sindaci devono essere conformi  ai  principi  della  legislazione\nstatale,  in  ragione  dell\u0027esigenza  di  uniformita\u0027  in  tutto   il\nterritorio nazionale giacche\u0027 il principio di cui all\u0027art.  51  della\nCostituzione svolge il ruolo  di  garanzia  generale  di  un  diritto\npolitico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri\ndell\u0027inviolabilita\u0027. \n        L\u0027art.  51  Testo  unico  enti  locali,  che  introduce   una\nlimitazione al diritto di elettorato  passivo,  e\u0027  giustificato  dal\nconcorrere di ulteriori  interessi,  tutti  parimenti  meritevoli  di\nconsiderazione, destinati ad operare in armonia con l\u0027art.  51  della\nCostituzione, in base ad uno specifico punto  di  equilibrio  la  cui\nindividuazione  deve  essere  lasciata  nelle  mani  del  legislatore\nstatale. (Precedenti:  S.  277/2011;  S.  25/2008;  S.  288/2007;  S.\n539/1990 - mass. 16699).» \n    2.2. Come si vede, con la formulazione ora introdotta dei commi 1\ne, soprattutto, 7 dell\u0027art. 22, legge regionale n. 54/1998 la Regione\nha inteso vietare in modo assoluto che gli assessori  comunali  siano\nscelti al di fuori dei consiglieri comunali. \n    Questa previsione  viola  le  norme  costituzionali  in  rubrica.\nL\u0027art. 2,  lettera  b)  dello  statuto  di  autonomia  della  Regione\nattribuisce, infatti, a questa la competenza legislativa primaria  in\nmateria  di  «ordinamento  degli  enti  locali   e   delle   relative\ncircoscrizioni»,  che,  pero\u0027,  va  esercitata  «In  armonia  con  la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica»; mentre l\u0027art.  1  dello  statuto\nprevede che la Regione «e\u0027 costituita in Regione autonoma, fornita di\npersonalita\u0027 giuridica,  entro  l\u0027unita\u0027  politica  della  Repubblica\nitaliana,  una  e  indivisibile,  sulla  base  dei   principi   della\nCostituzione e secondo il presente Statuto.» \n    Cio\u0027 implica che la Regione,  allorche\u0027  disciplina  l\u0027ammissione\nalle  cariche  amministrative  negli  enti  locali,  come  quella  di\nassessore, deve attenersi  al  quadro  di  principio  che  emerge  in\nmateria dalla Costituzione e dalla legislazione statale. \n    Ai sensi dell\u0027art. 117, comma 2, lettera p), la  legislazione  in\nmateria di «legislazione elettorale, organi  di  Governo  e  funzioni\nfondamentali di comuni, province  e  citta\u0027  metropolitane»  compete,\ninfatti, in  via  esclusiva  allo  Stato.  La  legislazione  primaria\nconcessa in materia alle regioni a statuto speciale non  puo\u0027  quindi\nporti  in  contrasto  con  i  principi  fondanti  della  legislazione\nstatale. \n    L\u0027ordinamento  degli  enti  locali,  in  particolare  per  quanto\nriguarda gli organi di Governo, attiene ad un  oggetto  che  per  sua\nnatura deve essere conformato dal legislatore di qualsiasi livello in\nmodo unitario per tutto il territorio nazionale, dato  che  il  ruolo\ncostitutivo degli enti locali, e in particolare dei comuni,  rispetto\nall\u0027ordinamento   generale   della   Repubblica   e\u0027   il   medesimo,\nindivisibilmente, in ogni parte di questa (articoli 1, statuto  Valle\nd\u0027Aosta e 114, comma 1,  della  Costituzione);  sicche\u0027  identiche  o\nsostanzialmente analoghe sono in ogni parte del territorio  nazionale\nle funzioni degli enti locali. All\u0027unitarieta\u0027 funzionale dei  comuni\nsu  tutto  il  territorio  nazionale  deve,   quindi,   corrispondere\nl\u0027unitarieta\u0027 organizzativa, che costituisce il  riflesso  di  quelle\nfunzioni e ne garantisce il buon  andamento  ai  sensi  dell\u0027art.  97\ndella Costituzione. \n    Lo  spazio  di  autonomia  del  legislatore  regionale   e\u0027,   di\nconseguenza,  in  materia  circoscritto  ad  aspetti   di   carattere\nspecifico, che evidenzino eventuali peculiarita\u0027 locali,  mentre  non\npuo\u0027 contraddire quanto previsto in materia dal legislatore statale a\nproposito  degli  aspetti  generali,  o  comunque  non  legati   alle\nparticolarita\u0027 locali. \n    Per verificare la coerenza della  legislazione  regionale,  anche\ndelle regioni a statuto speciale,  con  la  legislazione  statale  in\nmateria di organi di governo degli enti locali, e\u0027 quindi  necessario\nverificare se gli aspetti toccati  dal  legislatore  regionale  siano\ngia\u0027 disciplinati dalla legge statale, e in tal caso,  in  qual  modo\nsiano disciplinati. In questa prospettiva,  la  legislazione  statale\nsull\u0027ordinamento diviene una fonte interposta, che va ad integrare  i\nparametri  costituzionali  costituiti,  da  un  lato,   dalle   norme\nstatutarie (come nel presente caso dall\u0027art. 2,  lettera  b)  statuto\nValle  d\u0027Aosta)  e,  dall\u0027altro,  dalle  norme   costituzionali,   in\nparticolare gli articoli 117, comma 2, lettera p), 114, comma 1 e  97\ndella Costituzione. \n    Orbene, a proposito della legittimazione alla nomina ad assessore\ncomunale, la legge  statale,  nell\u0027art.  47,  commi  3  e  4  decreto\nlegislativo n. 267/2000, prevede che «3. Nei comuni  con  popolazione\nsuperiore a 15.000 abitanti  e  nelle  province  gli  assessori  sono\nnominati dal sindaco o dal presidente della provincia,  anche  al  di\nfuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in  possesso  dei\nrequisiti di  candidabilita\u0027,  eleggibilita\u0027  e  compatibilita\u0027  alla\ncarica di consigliere. \n    4. Nei comuni con popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  lo\nstatuto puo\u0027 prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non\nfacenti  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti   di\ncandidabilita\u0027,  eleggibilita\u0027  e  compatibilita\u0027  alla   carica   di\nconsigliere.» \n    Come  si   vede,   costituisce   principio   fondamentale   della\nlegislazione statale in materia garantire  la  possibilita\u0027  che  gli\nassessori possano essere scelti anche al di fuori dei componenti  del\nconsiglio comunale. \n    Tale possibilita\u0027 e\u0027 espressamente  e  inderogabilmente  prevista\ndalla legge per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore  a\n15000 abitanti, mentre e\u0027 rimessa allo statuto del comune  stesso  (e\nnon certo della Regione  in  cui  il  comune  si  trova)  per  quanto\nriguarda i comuni con popolazione inferiore. \n    Questo principio generale  non  puo\u0027  essere  contraddetto  dalla\nlegislazione regionale, che e\u0027 quanto invece avviene con  l\u0027art.  22,\ncommi 1 e, soprattutto, 7, dell\u0027art. 22 legge regionale  n.  54/1998,\ncome sostituito dall\u0027art. 3  della  legge  regionale  n.  4/2025  qui\nimpugnata. Si e\u0027 infatti visto che queste disposizioni pretendono  di\nintrodurre un divieto assoluto di scegliere gli assessori al di fuori\ndei consiglieri comunali. \n    In tal modo sono violati sia il principio  generale  secondo  cui\ndeve essere garantita tale possibilita\u0027, senza limitare  le  facolta\u0027\ndel sindaco di scegliere gli assessori tra le persone che  riscuotano\nla sua fiducia; sia il principio, parimenti generale, secondo cui nei\ncomuni con popolazione pari  o  inferiore  a  15000  abitanti  spetta\nsoltanto  all\u0027autonomia  del  comune  stesso,  mediante  il   proprio\nstatuto, stabilire se accordare o escludere tale facolta\u0027 in capo  al\nsindaco. \n    In  sostanza,  con  la  disposizione  impugnata  la  Regione   ha\nindebitamente  compresso  l\u0027autonomia  decisionale  dei  sindaci  nei\ncomuni maggiori, e l\u0027autonomia (statutaria)  dei  comuni  minori,  in\nmerito alla scelta degli assessori. \n    Evidente  e\u0027  la  violazione  delle  norme  costituzionali  e  di\nlegislazione ordinaria interposta sopra commentate. \n    Non puo\u0027, infatti, dimostrarsi in alcun  modo  che  l\u0027obbligo  di\nscegliere gli assessori tra i consiglieri comunali  risponda  ad  una\nqualche particolarita\u0027 del territorio della Valle d\u0027Aosta rispetto al\nrestante territorio nazionale. Non vi e\u0027 alcun motivo di ritenere che\nin Valle d\u0027Aosta non sia possibile o non sia opportuno attribuire  ai\ncittadini le funzioni di assessore comunale scegliendo  anche  al  di\nfuori dei consigli comunali. \n    La limitazione cosi\u0027 introdotta dalla legge regionale integra, in\nrealta\u0027,  soltanto   un   indebito   ostacolo   al   buon   andamento\ndell\u0027organizzazione  amministrativa,  principio  ex  art.  97   della\nCostituzione che, ex art. 1  statuto,  vincola  ovviamente  anche  la\nRegione Valle d\u0027Aosta. La possibilita\u0027  di  scegliere  gli  assessori\nanche al di fuori del consiglio comunale vuole infatti assicurare che\nil sindaco e la giunta possano, se lo ritengano  opportuno,  giovarsi\nanche delle competenze, segnatamente tecniche, di persone  che  siano\nrimaste estranee alla competizione  politica  che  ha  condotto  alla\nformazione del consiglio comunale. \n    Laddove il vincolo a scegliere gli assessori  tra  i  consiglieri\nmira, in sostanza, a rafforzare oltre quanto richiesto  dalla  «forma\ndi Governo» comunale delineata dal legislatore  statale,  il  vincolo\ntra la giunta e il consiglio. Si tenga infatti presente che, ai sensi\ndell\u0027art. 64, comma 3, decreto legislativo n.  267/2000,  nei  comuni\ncon popolazione fino a 15000 abitanti, non vi e\u0027 incompatibilita\u0027 tra\nla carica di assessore comunale e quella di consigliere. \n    L\u0027art. 3 della legge regionale n.  4/2025  va  quindi  dichiarato\nillegittimo nella parte in cui, modificando  l\u0027art.  22  della  legge\nregionale n. 54/1998, ha stabilito in via generale e assoluta che gli\nassessori comunali della Valle d\u0027Aosta vanno obbligatoriamente scelti\ntra i consiglieri comunali. \n    La norma regionale in esame viola, quindi, gli articoli  1  e  2,\nlettera b) statuto Valle d\u0027Aosta perche\u0027 contrasta con norme  statali\nche, come illustrato, presentano una indubbia  portata  di  principio\ngenerale. Di conseguenza, viola l\u0027art. 117, comma 2, lettera p) della\nCostituzione, perche\u0027 invade la competenza esclusiva  dello  Stato  a\nlegiferare riguardo ai principi dell\u0027ordinamento degli enti locali  e\ndei loro organi di  Governo.  Viola  l\u0027art.  97  della  Costituzione,\nperche\u0027 indebitamente limita la possibilita\u0027 del sindaco di avvalersi\ndelle competenze di persone idonee solo perche\u0027 estranee al consiglio\ncomunale. Sotto quest\u0027ultimo aspetto, viola  anche  l\u0027art.  51  della\nCostituzione, perche\u0027 indebitamente comprime il diritto di  qualsiasi\ncittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualita\u0027  di  assessore\ncomunale. Viola, infine, l\u0027art. 3 della Costituzione, perche\u0027  per  i\nsoli comuni della Valle d\u0027Aosta introduce un regime di  scelta  degli\nassessori  comunali  differenziato  rispetto  all\u0027equilibrato  regime\nvigente nel resto del territorio nazionale, senza che, ovviamente, vi\nsiano ragioni per trattare i comuni della Valle d\u0027Aosta  diversamente\nda tutti gli altri comuni italiani. \n    2.3. L\u0027art. 3 della legge regionale in epigrafe ha poi  previsto,\nsostituendo anche a questo proposito l\u0027art. 22, comma 6, della  legge\nregionale n. 54/1998, che «6. Non possono far parte della  Giunta  il\nconiuge, i parenti e gli affini di primo  grado  del  sindaco  e  del\nvicesindaco». \n    Questa previsione contrasta con la previsione dell\u0027art. 64, comma\n4, decreto legislativo n. 267/2000, giusta la quale «4.  Il  coniuge,\ngli ascendenti, i discendenti, i parenti  e  affini  entro  il  terzo\ngrado, del sindaco o del presidente  della  giunta  provinciale,  non\npossono  far  parte  della  rispettiva  giunta  ne\u0027  essere  nominati\nrappresentanti del comune e della provincia». \n    Rispetto alla norma statale, la  disposizione  regionale,  da  un\nlato, esclude totalmente dall\u0027incompatibilita\u0027 ad essere membri della\ngiunta gli ascendenti e i discendenti,  e  riduce  l\u0027incompatibilita\u0027\ndei parenti e degli affini a quelli entro il primo grado; dall\u0027altro,\namplia le figure incompatibili includendovi anche  i  parenti  e  gli\naffini del vicesindaco. \n    Ne conseguono le illegittimita\u0027  costituzionali  qui  denunciate,\nanaloghe a quelle di cui al motivo che  precede,  relativo  al  nuovo\ncomma 7 dell\u0027art. 22 della legge regionale n. 54/1998. \n    La norma statale di cui all\u0027art. 64, comma 4, decreto legislativo\nn. 267/2000 costituisce una norma di principio  generale,  in  quanto\nvuole dare attuazione al  principio  di  trasparenza  della  pubblica\namministrazione  desumibile  dall\u0027art.  97  della  Costituzione.   Il\nsindaco, come e\u0027 noto, e\u0027  il  capo  politico  dell\u0027ente  locale,  la\nfigura esponenziale nella quale si accentra tutta la  responsabilita\u0027\npolitica e amministrativa  dell\u0027andamento  dell\u0027ente.  Tanto  che  le\ndimissioni del sindaco  comportano  automaticamente  lo  scioglimento\ndell\u0027amministrazione comunale e l\u0027indizione di nuove  elezioni  (art.\n53, decreto legislativo n. 267/2000). \n    Si spiega, quindi, come la legge statale intenda  circondare  una\nfigura di tale importanza nell\u0027organizzazione dell\u0027ente locale con le\npiu\u0027 accurate garanzie che prevengano  interessenze  personali  nella\ntitolarita\u0027 della  carica.  E\u0027  palese  come  la  necessita\u0027  imposta\ndall\u0027art. 97 della Costituzione di evitare i conflitti di interesse e\ngli abusi delle funzioni aumenti al  crescere  dell\u0027importanza  delle\ncariche cui quegli interessi e quelle funzioni si connettono. \n    Di conseguenza, costituisce un principio generale la  scelta  del\nlegislatore statale di configurare una cerchia particolarmente  ampia\ndi soggetti legati al sindaco da vincoli familiari, che  non  possono\nentrare a far parte della giunta. E\u0027, ancora  una  volta,  del  tutto\npalese che inserire uno o piu\u0027 congiunti nel ristretto  novero  degli\nassessori, rischierebbe di creare una inammissibile  commistione  tra\ninteressi familiari e  funzione  istituzionale  della  giunta  e  dei\nsingoli  assessori,   quali   collaboratori   chiamati   ad   attuare\nl\u0027indirizzo politico elaborato dal sindaco, e in relazione  al  quale\nquesti e\u0027 stato eletto. \n    Il legislatore statale  ha  congruamente  bilanciato  il  diritto\npolitico di ciascun cittadino a partecipare alla cosa pubblica, anche\ncome  assessore  comunale  (art.  51  della  Costituzione),  con   la\nnecessita\u0027 ora illustrata di prevenire  commistioni  e  conflitti  di\ninteressi a base  familiare  (art.  97  della  Costituzione),  ed  ha\nincluso tra i soggetti incompatibili il coniuge, gli ascendenti  e  i\ndiscendenti, e i parenti e affini entro il terzo grado. In  sostanza,\ni  «congiunti»,  intesi  come  persone  legate,  secondo  l\u0027id   quod\nplerumque accidit, dai piu\u0027 stretti vincoli familiari. \n    La  scelta  del  legislatore  regionale   e\u0027   costituzionalmente\nillegittima, in primo luogo, perche\u0027 si  pone  in  contrasto  con  la\nnorma statale senza che emergano, come e\u0027  ovvio,  ragioni  peculiari\nalla Regione Valle d\u0027Aosta atte a far ritenere che in tale regione  i\nvincoli familiari siano potenzialmente meno compromettenti che  nelle\naltre parti del territorio nazionale. \n    In secondo luogo, la scelta legislativa regionale crea il rischio\ndi forti  conflitti  e  commistioni  di  interessi  nei  sensi  sopra\nillustrati allorche\u0027 esclude dagli incompatibili gli ascendenti  e  i\ndiscendenti di qualsiasi grado, e limita ai  parenti  e  affini  solo\nentro il primo grado i soggetti incompatibili oltre al coniuge. \n    La  famiglia  come  possibile  luogo  di  interessi  economici  e\npolitici collegati va, infatti, ben oltre la mera «famiglia nucleare»\na cui sembra essersi ispirato il legislatore regionale. \n    Sotto altro aspetto, inverso a  quello  fin  qui  illustrato,  la\nlegge   regionale   impugnata   ha,   poi,   indebitamente   alterato\nl\u0027equilibrato bilanciamento tra diritti politici  e  prevenzione  dei\nconflitti di interesse realizzato dal legislatore statale.  La  legge\nstatale, infatti, come visto, ha correttamente limitato la sfera  dei\nsoggetti incompatibili per ragioni familiari alle persone  legate  da\nvincoli  familiari  al  sindaco,  considerato  il   ruolo   unico   e\ndeterminante che  questi  svolge  nell\u0027organizzazione  e  nell\u0027azione\ndell\u0027ente locale. \n    Tali ragioni non sussistono, invece, per il vicesindaco. \n    Ex  art.  46,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  267/2000   il\nvicesindaco e\u0027 figura necessaria; ma e\u0027 altresi\u0027 vero  che,  ex  art.\n53, commi 1 e 2, decreto legislativo n.  267/2000,  le  funzioni  del\nvicesindaco sono limitate alle ipotesi di sostituzione  straordinaria\ne temporanea del sindaco, senza che neppure in tali ristretti casi  e\nperiodi il vicesindaco assuma la posizione determinante per la stessa\nsussistenza dell\u0027amministrazione comunale che rimane, invece, propria\nesclusivamente del sindaco. \n    Rispetto ad una figura come il vicesindaco, quindi, il rischio di\ncommistioni di interessi familiari  con  l\u0027esercizio  della  funzione\nappare molto piu\u0027 limitato che nel caso del sindaco. Non si  sarebbe,\nquindi,  giustificata  una  previsione   generale   e   astratta   di\nprevenzione dei conflitti,  tesa  ad  escludere  a  priori  tutta  la\ncerchia familiare del vicesindaco dalla  possibilita\u0027  di  concorrere\nalla cosa pubblica in qualita\u0027  di  assessore.  Eventuali  situazioni\nconflittuali andranno, in tal caso, accertate  e  represse  caso  per\ncaso. \n    La scelta del legislatore regionale di estendere, invece, anche i\nfamiliari del vicesindaco, sia pure nei  limiti  del  coniuge  e  dei\nparenti e affini entro il primo grado, l\u0027incompatibilita\u0027 alla carica\ndi  assessore,   contrasta,   quindi,   per   eccesso   rispetto   al\nbilanciamento delineato dal legislatore statale che, si  ripete,  non\ne\u0027 casuale ma esprime il componimento  del  conflitto  tra  i  valori\ncostituzionali egualmente rilevanti attestati, da un lato,  dall\u0027art.\n51 della Costituzione, e dall\u0027altro dall\u0027art. 97 della Costituzione. \n    La norma regionale in esame viola, quindi, gli articoli  1  e  2,\nlettera b) statuto Valle d\u0027Aosta perche\u0027 contrasta con norme  statali\nche, come illustrato, presentano una indubbia  portata  di  principio\ngenerale. Di conseguenza, viola l\u0027art. 117, comma 2, lettera p) della\nCostituzione, perche\u0027 invade la competenza esclusiva  dello  Stato  a\nlegiferare riguardo ai principi dell\u0027ordinamento degli enti locali  e\ndei loro organi di  Governo.  Viola  l\u0027art.  97  della  Costituzione,\nperche\u0027 da un lato crea un chiaro pericolo di conflitto di  interessi\nnella gestione del comune e, dall\u0027altro, a proposito del vicesindaco,\nravvisa a priori un pericolo di conflitto dove questo  non  sussiste.\nSotto quest\u0027ultimo aspetto, viola anche l\u0027art. 51 della Costituzione,\nperche\u0027  indebitamente  comprime  il  diritto   dei   familiari   del\nvicesindaco  di  concorrere  alla  cosa  pubblica  in   qualita\u0027   di\nassessori. Viola, infine, l\u0027art. 3 della Costituzione, perche\u0027 per  i\nsoli  comuni  della  Valle  d\u0027Aosta   introduce   un   regime   delle\nincompatibilita\u0027 familiari degli  assessori  comunali  differenziato,\nsia in melius che in peius, rispetto all\u0027equilibrato  regime  vigente\nnel resto del territorio nazionale, senza che, ovviamente,  vi  siano\nragioni per trattare i comuni della  Valle  d\u0027Aosta  diversamente  da\ntutti gli altri comuni italiani. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra\nrappresentato  e  difeso,  ricorre  a  codesta  Corte  costituzionale\naffinche\u0027 voglia dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n30-bis, comma 2-ter, della legge Regione  Valle  d\u0027Aosta  n.  54/1998\ncome modificato dall\u0027art. 3, comma 4  della  legge  regionale  del  3\nmarzo 2025, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione\nn. 15 del 18 marzo 2025; e dell\u0027art. 22, commi 1, 6 e 7  della  legge\nRegione Valle d\u0027Aosta n. 54/1998 come modificato dall\u0027art. 3, comma 1\ndella legge  regionale  del  3  marzo  2025,  n.  4,  pubblicata  nel\nBollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 18 marzo  2025;  nonche\u0027\nin ogni caso l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, commi 1 e 4\ndella legge regionale n. 4/2025 nella parte in cui ha modificato  gli\narticoli 30-bis e 22, legge regionale n. 54/1998. \n        Si produce la delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  18\nmaggio 2025. \n          Roma, 25 maggio 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"30/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"03/03/2025","data_nir":"2025-03-03","numero_legge":"4","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24858","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"03/03/2025","data_nir":"2025-03-03","numero_legge":"4","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24859","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33466","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"1","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33477","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33467","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33468","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33478","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"114","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33469","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33470","tipo_legge":"stva","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"1","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33471","tipo_legge":"stva","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Valle d’Aosta","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33473","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"47","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art47"},{"id_parametro":"33472","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"47","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art47"},{"id_parametro":"33474","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"51","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art51"},{"id_parametro":"33475","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_parametro":"267","articolo_impugnato":"64","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64"}]}}"
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