Reg. ord. n. 252 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Siena del 04/11/2025
Tra: S. L.F.
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della pena della reclusione “da quattro a sette anni” anziché “da tre a sette anni “– Manifesta sproporzione della pena minima edittale - Trattamento sanzionatorio più severo rispetto al reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. – Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene.
-Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36.
-Costituzione, art. 3.
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
-Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128.
-Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 1
legge
del 26/04/2019
Num. 36
Art. 5
Co. 1
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 1
legge
del 26/03/2001
Num. 128
Art. 2
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 1
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della pena della reclusione “da quattro a sette anni” anziché “da tre a sette anni “– Manifesta sproporzione della pena minima edittale - Trattamento sanzionatorio più severo rispetto al reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. – Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene.
-Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36.
-Costituzione, art. 3.
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
-Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128.
-Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.