Reg. ord. n. 253 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 09/10/2025
Tra: Penelope SPV srl rappresentata da Intrum Italy spa C/ G. V.
Oggetto:
Esecuzione forzata – Confisca – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Interferenza con precedente procedura esecutiva individuale – Applicazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca, della disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziché della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie – Sottoposizione della soddisfazione del creditore ipotecario alle condizioni stabilite dal codice antimafia anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca “ordinaria” sopraggiunto rispetto alla procedura esecutiva individuale – Irragionevolezza – Violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva e della tutela dei diritti reali – Irragionevolezza e sproporzione dell’attribuzione al creditore terzo (anche rispetto alle vicende penali) dell’onere di dimostrare la mancanza di strumentalità del credito all’attività criminale e la propria buona fede rispetto alla confisca “ordinaria” – Irragionevole estensione dell’applicazione della disciplina del Codice antimafia a situazioni estranee alla sua ratio legis – Ingiustificato sacrificio del diritto di credito – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto alla protezione della proprietà cui si riferisce il Protocollo addizionale alla CEDU, anche in riferimento al pregiudizio al patrimonio dell’aggiudicatario.