Reg. Ric. n. 19 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 - Previsione che, a seguito dell’insediamento dell’organo di vertice dell’azienda, consente al direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, di confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una decadenza automatica degli incarichi dei dirigenti dell’azienda sanitaria – Lesione dei principi del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa – Contrasto con il dovere di neutralità dei pubblici dipendenti – Incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti dell’azienda sanitaria – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esorbitanza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 6, comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.
- Costituzione, artt. 97, secondo comma, 98, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, art. 3.
Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende socio-sanitarie locali, dell’azienda ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, dell’AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie – Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati – Durata e condizioni degli incarichi commissariali – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un regime atipico e generico in relazione a presupposti, requisiti e modalità procedimentali per la nomina dei direttori degli enti del servizio sanitario regionale – Denunciata introduzione di una decadenza automatica dall’incarico dei direttori delle aziende e degli enti interessati – Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute riguardanti il procedimento di reclutamento della dirigenza sanitaria – Lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Esorbitanza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 4, lettera i); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 2, comma 2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2; decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, artt. 1 e 2.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 11/03/2025 Num. 8 Art. 6 Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 11/09/2020 Num. 24 Art. 13 Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 11/03/2025 Num. 8 Art. 14
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 98 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co. 1
decreto legislativo Art. 2 Co. 2
decreto legislativo Art. 3 Co. 6
decreto legislativo Art. 3 Co. 2
decreto legislativo Art. 1 Co.
decreto legislativo Art. 2 Co.
decreto legislativo Art. 3 Co.
Udienza Pubblica del 03/12/2025 rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ricorso
N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 maggio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 - Previsione che, a seguito dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda, consente al direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, di confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende socio-sanitarie locali, dell'azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie - Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati - Durata e condizioni degli incarichi commissariali. - Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), art. 6, comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), e art. 14. (GU n. 22 del 28-05-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale: dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 dell'11 marzo 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 15 del 13 marzo 2025, che sostituisce il comma 1, dell'art 13 della legge regionale n. 24 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al secondo periodo del comma sostituito; dell'art. 14 della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 15 del 13 marzo 2025, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2025. Premessa In data 13 marzo 2025 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 della Regione autonoma della Sardegna la legge regionale n. 8 dell'11 marzo 2025, recante: «Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24». L'art. 6 della legge regionale n. 8/2025, rubricato: «Modifiche all'art. 13 (Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) della legge regionale n. 24 del 2020», al comma 1 prevede: «1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2020, e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente: "1. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono costituiti ed aggiornati, previo avviso pubblico e selezione effettuata, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2016 e in ossequio al principio di semplificazione dell'azione amministrativa, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dalla regione, che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, e siano di comprovata professionalita' e competenza nelle materie oggetto degli incarichi. A seguito dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda, il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari, se nominato" (enfasi aggiunta). L'art. 14 della stessa legge regionale n. 8/2025, rubricato «Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento delle aziende sanitarie», a sua volta stabilisce: «1. Per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale previsto dalla presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, commissaria in via straordinaria le otto aziende socio-sanitarie locali, l'Azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", l'AREUS e le due aziende ospedaliero-universitarie. Limitatamente alle aziende ospedaliero-universitarie, i commissari straordinari sono nominati d'intesa con i rettori delle Universita' competenti. Alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda, il direttore generale in carica decade e cessa immediatamente dalle proprie funzioni. 2. I commissari straordinari di cui al comma 1, entro novanta giorni dal loro insediamento: a) predispongono un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi secondo le previsioni della presente legge, con particolare riferimento alle azioni necessarie al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 20, comma 3-ter, della legge regionale n. 24 del 2020, introdotto dall'art. 8 della presente legge, sulla base degli indirizzi dell'assessorato regionale competente in materia di sanita'; b) ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 5, lettera g-bis) della legge regionale n. 24 del 2020, predispongono, previa analisi territoriale della domanda di servizi socio-sanitari, dell'evoluzione del contesto sociale, sanitario e demografico, delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonche' del livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, un documento contenente una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria di riferimento secondo le modalita', gli indirizzi e i criteri individuati dall'assessorato regionale competente in materia di sanita'. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanita', entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 2, approva le linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle aziende del Servizio sanitario regionale. 4. I commissari straordinari il cui incarico scade dopo sei mesi, prorogabile una sola volta, sono scelti tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). I commissari, oltre le funzioni straordinarie previste dal presente articolo, svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali e il loro trattamento economico e' quello previsto per i direttori generali medesimi ai sensi della normativa vigente come stabilito dalla Giunta regionale. I commissari straordinari, entro quarantacinque giorni dal loro insediamento, nominano i direttori sanitari e i direttori amministrativi, nonche', laddove previsti, i direttori dei servizi socio-sanitari. 5. Ai commissari straordinari e' conferita, altresi', la potesta' di porre in essere azioni straordinarie ed emergenziali al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, secondo le indicazioni dell'assessorato competente in materia di sanita' ed in piena sinergia tra le aziende del S.S.R.»(enfasi aggiunta). La descritta normativa si pone in contrasto con la Costituzione. Quanto all'art. 6, comma 1 cit., lo stesso - nel prevedere, al secondo periodo del comma 1 dell'art. 13 legge regionale n. 24/2020 che va a sostituire - che «A seguito dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda, il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari, se nominato» - si pone in contrasto: con i principi di buon andamento e continuita' dell'azione amministrativa e con il dovere di neutralita' cui sono tenuti i pubblici dipendenti, desumibili dagli articoli 97, comma 2 e 98, comma 1 della Costituzione; con l'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione, in quanto la cessazione automatica dalle cariche di direttore sanitario ed amministrativo prevista dalla norma qui censurata incide sulla disciplina del rapporto di lavoro, rientrante nella materia «ordinamento civile», che l'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. Quanto all'art. 14 cit., lo stesso - nel prevedere, al comma 1 (1) , il commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende sociosanitarie locali, dell'Azienda ospedaliera ARNAS «G. Brotzu», dell'AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, realizza la violazione: dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, eccedendo dalle competenze statutarie della regione, e ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla legge statale in materia di «tutela della salute», segnatamente, con gli articoli 2, comma 2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria; degli articoli 3 e 97 della Costituzione, laddove determina un automatismo che pregiudica i principi di ragionevolezza, adeguatezza, buon andamento e l'esigenza di continuita' dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra, per le seguenti ragioni di Diritto I. Violazione dei principi ricavabili dagli articoli 97, comma 2 e 98, comma 1 della Costituzione, nonche' dell'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione; I.1. L'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/2025 ha introdotto la possibilita' di una decadenza automatica dei vertici aziendali, cosi' configurando un'ipotesi di spoils system. La Corte costituzionale ha ripetutamente censurato tale sistema, ravvisandone innanzi tutto l'incompatibilita' con le garanzie desumibili dal principio costituzionale di continuita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione. Si fa in particolare riferimento alle sentenze numeri 104/2007; 224 del 2010 e n. 228 del 2011: in particolare la prima - con riferimento ad una norma che prevedeva che gli incarichi diversi da quelli di dirigente generale, gia' conferiti con contratto, potessero essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale - ha, tra l'altro, ritenuto: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente generale - gia' conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso e' preposto. Infatti, posto che non si applicano alle regioni i principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi che, mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto e' a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello «non generale», non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguita' che connota gli incarichi apicali. Inoltre, l'avvicendamento dei titolari degli incarichi dirigenziali non di vertice e' fatto dipendere, nella specie, dalla discrezionale volonta' del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, senza che sia previsto alcun obbligo di valutazione e di motivazione, in violazione del principio del giusto procedimento» (enfasi aggiunta). La sentenza n. 224/2010, che pure ha affrontato una situazione speculare a quella qui in esame, ha affermato: «E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, secondo cui il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unita' sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. La norma in esame contempla un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali, lesivo del principio di continuita' dell'azione amministrativa che rinviene il suo fondamento nell'art. 97 della Costituzione. La scelta fiduciaria del direttore amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore generale, non implica che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale, poiche', una volta instaurato detto rapporto, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'amministrazione ospedaliera alla continuita' delle funzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali esigenze determina il contrasto della censurata disposizione con il principio costituzionale di buon andamento, in quanto essa non ancora l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso a ragioni interne a tale rapporto, che - legate alle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita' dell'azione amministrativa. Inoltre, l'automatica interruzione ante tempus del rapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalita' di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo. Infine, non rileva la circostanza che la norma prevede la possibilita' di riconferma del direttore amministrativo: il relativo potere del direttore generale non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l'interessato alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilita' di controllo giurisdizionale» (enfasi aggiunta). E', insomma, orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale quello che non considera ammissibili le cause di cessazione dell'incarico dirigenziale diverse da quelle, legislativamente previste, di sospensione e revoca che, nell'ottica di una doverosa tutela delle situazioni soggettive dell'interessato, non si correlano alla valutazione delle pregresse modalita' di svolgimento delle funzioni: solo fattori interni al rapporto (e non, quindi, cause estranee alle vicende del rapporto stesso) possono compromettere la realizzazione dei principi di efficienza, efficacia e continuita' dell'azione amministrativa. Nell'assetto della dirigenza sanitaria regionalizzata, investita da un forte processo di aziendalizzazione, le nuove coordinate del sistema (distinzione di compiti e funzioni rispetto all'organo politico, autonomia, responsabilita' di risultato) esigono che il legittimo stato di temporaneita' degli incarichi non si traduca nella patologia della precarieta', che significa esposizione all'arbitrio dell'organo politico o amministrativo sovraordinato. Il meccanismo introdotto dall'art. 6, comma 1 cit. nella parte censurata prevede, per l'appunto, proprio un sistema di sostituzione che, in analogia con quelli gia' censurati dalla giurisprudenza costituzionale, prescinde da ogni considerazione dei fattori interni al rapporto di cui si e' detto e dalle garanzie del giusto procedimento. Di recente, con specifico riferimento al direttore sanitario e a quello amministrativo, la Corte ha definitivamente chiarito (sentenza 23 febbraio 2023, n. 26) che la decadenza automatica dei vertici lederebbe il principio del buon andamento di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione, poiche' pregiudicherebbe l'esigenza di assicurare con continuita' l'espletamento delle funzioni affidate, ancorando l'interruzione anticipata dei relativi rapporti alla cessazione del direttore generale e, dunque, prescindendo dalla sussistenza di ragioni, da valutare con le garanzie del giusto procedimento, legate alle concrete modalita' di svolgimento degli incarichi. I.2. Detta automatica decadenza violerebbe, inoltre, anche l'art. 98, comma 1, della Costituzione, che impone ai pubblici impiegati il dovere di neutralita', in quanto farebbe dipendere la permanenza nell'incarico da fattori estranei al rapporto di lavoro ed alle modalita' del relativo svolgimento, oltre ad esporre il dipendente a provvedimenti adottabili senza una garanzia di contraddittorio sulle cause della cessazione. In tal senso rileva Corte costituzionale 228/2011: con riferimento ad una norma regionale a mente della quale il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale se non confermati entro tale periodo, la Corte ha ritenuto l'incostituzionalita' di una norma che «determina una decadenza automatica e generalizzata temporalmente collegata alla data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il potere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti, senza vincoli, ne' obblighi di motivazione». Cio', non solo in quanto, come si e' gia' visto sopra, sub I.1., «Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio "della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina" - come piu' volte affermato da questa Corte - lede il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e il correlato principio di continuita' dell'azione stessa (art. 97 della Costituzione), poiche' consente l'interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive "interne", legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi», ma anche in quanto, «deve considerarsi violato anche l'altro parametro evocato (art. 98, primo comma, della Costituzione) in quanto l'obbligo da esso imposto ai pubblici impiegati di stare "al servizio esclusivo della Nazione", comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali "il rispetto del dovere di neutralita', che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo" e non richiede, invece, "la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedelta' personale nei suoi confronti" (enfasi aggiunta). I.3. La cessazione automatica dalle cariche di direttore sanitario e amministrativo prevista dall'art. 6 qui censurato, incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro e determinandone l'interruzione, realizza anche un'ingerenza del legislatore regionale nella materia dell'ordinamento civile, che appartiene in via esclusiva alla competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (tra le altre, Corte costituzionale sentenza 185/2024: «[ ... ] e' materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro» - enfasi aggiunta). Quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2020, come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della legge in esame, invero, evidenzia che la conferma o la sostituzione del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociosanitari sono riconducibili all'assoluta discrezionalita' del direttore generale. La sostituzione a mente della norma qui censurata, quindi, non si pone in contrasto solo con i principi di buon andamento dell'amministrazione e di continuita' dell'azione amministrativa, richiamati dalla summenzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, ma anche con l'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, nella misura in cui l'art. 6, comma 1, ultimo periodo cit. detta una disciplina a se' stante, differente da quella disposta dalla legge statale in una materia (l'«ordinamento civile») riservata alla competenza dello Stato. L'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, nell'ultimo periodo, infatti, disciplina le ipotesi di decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari ove nominato: «Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3, comma 7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi sociosanitari, non puo' avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, del direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo» (enfasi aggiunta). La norma qui oggetto di censura, infine, ponendosi in violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, eccede anche dalle competenze statutarie riconosciute alla regione dal suo Statuto speciale. Al riguardo, si richiama quanto piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 119/2019 (2) e n. 279/2020 (3) ) che esonera dal confronto delle competenze legislative previste dallo statuto autonomo nel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali. Per tutte le ragioni esposte, l'art. 6, comma 1, nella parte qui censurata, realizza le violazioni in rubrica. II. Violazione degli articoli 117, comma 3, 3 e 97 della Costituzione; L'art. 14 della legge regionale n. 8/2025 - ai fini del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale - prevede, in sintesi, che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, debba commissariare in via straordinaria le otto aziende socio-sanitarie locali, l'Azienda ospedaliera ARNAS «G. Brotzu», l'AREUS e le due aziende ospedaliero-universitarie. Alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda, il direttore generale in carica decade e cessa immediatamente dalle proprie funzioni. La norma individua, poi le attivita' che i commissari devono svolgere entro novanta giorni dall'insediamento, quali la predisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi secondo le previsioni della legge stessa e, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 5, lettera g-bis) della legge regionale 24 del 2020 - inserita dall'art. 10 della legge oggetto del presente ricorso - la predisposizione di un documento contenente una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria, con riferimento alla nuova definizione dei dipartimenti interaziendali. Entro sessanta giorni dai suindicati adempimenti, la Giunta approva le linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle aziende del S.S.R., su proposta dell'assessore competente in materia di sanita'. Le condizioni dell'incarico commissariale prevedono che esso scada dopo sei mesi, sia prorogabile una sola volta e che la scelta debba avvenire nell'ambito dei soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 171/2016. Oltre alle funzioni straordinarie previste nell'art. 14, i commissari svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali, ed il trattamento economico e' quello previsto per i direttori generali, ai sensi della normativa vigente, come stabilito dalla Giunta regionale. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i commissari straordinari nominano i direttori sanitari e i direttori amministrativi e laddove previsti, i direttori dei servizi sociosanitari. Infine, i commissari straordinari hanno la potesta' di porre in essere azioni straordinarie ed emergenziali per garantire i livelli essenziali di assistenza, secondo le indicazioni dell'assessorato competente in materia di sanita' e in piena sinergia tra le aziende del Servizio sanitario regionale. L'illegittimita' costituzionale e la conseguente auspicata caducazione del comma 1 dell'art. 14 per le ragioni che si illustreranno qui di seguito comportano l'automatico travolgimento dei commi successivi dello stesso articolo, in quanto il comma 1 ne costituisce il presupposto. II.1. L'introduzione, al comma 1 dell'art. 14, del commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende sociosanitarie locali, dell'Azienda ospedaliera ARNAS «G. Brotzu», dell'AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e, nella specie, con gli articoli 2, comma 2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La citata legislazione statale, infatti, ha inteso garantire un procedimento di reclutamento dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.N. in cui, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, le nomine avvengono in modo imparziale e trasparente, fra soggetti muniti delle necessarie competenze tecnico-professionali. In tale quadro normativo, e' precluso al legislatore regionale prevedere la generica possibilita' di nominare un commissario straordinario, senza specificare i motivi ostativi alla sostituzione del direttore generale e senza stabilire le procedure e i requisiti necessari per detta nomina, senza che cio' determini inevitabilmente effetti lesivi della sfera di competenza statale. Inoltre, la generica possibilita' di nominare un commissario straordinario, prevista dalla norma in esame, realizza una lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento dell'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto l'intervento legislativo regionale crea un regime atipico e non definito quanto ai presupposti, ai requisiti e alle modalita' procedimentali per la nomina dei vertici degli enti del Servizio sanitario regionale. Con riferimento all'istituto del commissariamento, la Corte costituzionale (sentenza n. 189/2022) ha avuto occasione di affermare «[ ... ] le regioni possono disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilita' di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario (sentenza n. 209 del 2021); dunque, non nel caso di mera vacanza dell'ufficio poiche' in tal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con elusione del termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della stessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e giustificata impossibilita' di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la vacanza dell''incarico avvenga nella fase di avvicendamento tra una legislatura e un'altra; a quello di dimissioni dell'intera dirigenza sanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale per ragioni che rendano inopportuna la stessa supplenza da parte del direttore sanitario o amministrativo; agli interventi di razionalizzazione mediante accorpamento delle aziende sanitarie (sentenza n. 87 del 2019)» (enfasi aggiunta). La norma regionale oggetto della presente censura non ricollega il commissariamento ne' a un'esigenza straordinaria o a una comprovata e giustificata impossibilita' di copertura della vacanza mediante l'ordinario procedimento, ne', tantomeno, ad alcuna delle fattispecie esemplificativamente indicate dalla Corte costituzionale, essendo, peraltro, tutti i direttori generali regolarmente in carica. Ne deriva che la previsione regionale finisce anche per dare luogo ad una decadenza automatica dei direttori degli enti e delle aziende coinvolte, del tutto svincolata da eventuali inadempienze gestionali o dall'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei vertici aziendali, anche questa - come quella censurata al punto I che precede, contraria al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Sul punto, invece, la normativa statale, segnatamente, l'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n 502 del 1992 ha previsto che «Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso»; la norma e' stata poi trasfusa nell'art. 2, comma 5 decreto legislativo n. 171/2016: «La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, nonche' di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo art. 2, comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda». La legge statale ha altresi' stabilito la decadenza automatica ai sensi del comma 7-bis, tuttora vigente, dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 cit., quando la regione accerti il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali che costituisce, per il direttore generale, grave inadempimento. L'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha, dunque, introdotto una disciplina volta proprio a regolamentare sia la nomina, sia le ipotesi di gravi e comprovati motivi, di disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione e di violazione degli obblighi in materia di trasparenza, sia l'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore generale dell'ASL, disciplinando anche i poteri suscettibili di essere esercitati in via sussidiaria dalla regione, nonche' la specifica procedura - anche di sostituzione - da intraprendere al verificarsi dei presupposti di inadempimento ivi contemplati. Ne deriva che, anche ove venga rilevato il mancato compimento di un atto obbligatorio per legge, la regione puo' risolvere il rapporto con i vertici apicali delle aziende, ma pur sempre nel doveroso rispetto delle disposizioni statali sopra menzionate che, si ribadisce, non prevedono, neppure a fronte di gravi inadempienze, il ricorso all'istituto del commissariamento nei termini indicati dalla disposizione regionale in esame. Tanto rappresentato, la risoluzione automatica del rapporto in essere dei direttori generali, disposta dall'art. 14, non e' conforme a quanto previsto dalla normativa statale per l'istituto della decadenza, e tanto integra una violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione cui e' da ricondursi la disciplina qui in esame (sentenze numeri 139/2022 (4) , 87/20195 (5) ), nonche' una violazione dell'art. 97 della Costituzione, laddove il censurato automatismo evidentemente pregiudica il buon andamento e l'esigenza di continuita' dell'azione amministrativa. Inoltre, la norma in esame, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, eccede anche dalle competenze statutarie riconosciute alla regione dal suo Statuto speciale, in particolare rispetto all'art. 4 della legge costituzionale n. 3/1948, lettera i), che sottopone l'intervento legislativo regionale in materia di igiene e sanita' pubblica, oltre che ai limiti richiamati nell'art. 3 dello Statuto, anche ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (1) L'illegittimita' costituzionale e la conseguente auspicata caducazione del comma 1 dell'art. 14 comportano l'automatico travolgimento dei commi successivi dello stesso articolo, in quanto il comma 1 ne costituisce il presupposto (2) «il ricorrente, pur prendendo in considerazione la competenza regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, facendo valere cosi' una competenza esclusiva statale che non trova corrispondenza nello Statuto. Sicche', [...] uno scrutinio alla luce delle norme statutarie risulta inutile (sentenze n. 103 del 2017, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006) ». (3) «L'assoluta estraneita' alle competenze statutarie, secondo la prospettazione del ricorrente, degli evocati principi fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilita' di una motivazione piu' pregnante alla luce delle suddette competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non puo' prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per se' l'ammissibilita' della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse, cosi' da doversi escludere l'utilita' dello scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003)» (4) «La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria - di stretta inerenza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza - va ricondotta alla materia, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 2001» (5) Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale e' ascritta alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni ex art. 117, terzo comma, della Costituzione (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del 2016 e n. 124 del 2015) P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, gli articoli 6, comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'art 13 della legge regionale n. 24 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al secondo periodo del comma sostituito, e 14 della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n 15 del 13 marzo 2025. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2025; 2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 3. copia della legge regionale impugnata; Con ogni salvezza. Roma, 9 maggio 2025 L'Avvocato dello Stato: Russo