Reg. Ric. n. 19 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 - Previsione che, a seguito dell’insediamento dell’organo di vertice dell’azienda, consente al direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, di confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una decadenza automatica degli incarichi dei dirigenti dell’azienda sanitaria – Lesione dei principi del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa – Contrasto con il dovere di neutralità dei pubblici dipendenti – Incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti dell’azienda sanitaria – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esorbitanza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 6, comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

- Costituzione, artt. 97, secondo comma, 98, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, art. 3.

 

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende socio-sanitarie locali, dell’azienda ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, dell’AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie – Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati – Durata e condizioni degli incarichi commissariali – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un regime atipico e generico in relazione a presupposti, requisiti e modalità procedimentali per la nomina dei direttori degli enti del servizio sanitario regionale – Denunciata introduzione di una decadenza automatica dall’incarico dei direttori delle aziende e degli enti interessati – Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute riguardanti il procedimento di reclutamento della dirigenza sanitaria – Lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Esorbitanza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 14.

- Costituzione, artt. 3, 97, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 4, lettera i); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 2, comma 2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2; decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, artt. 1 e 2.



Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 11/03/2025  Num. 8  Art. 6  Co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  del 11/09/2020  Num. 24  Art. 13  Co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  del 11/03/2025  Num. 8  Art. 14



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 98   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.  



Udienza Pubblica del 03/12/2025 rel. SANDULLI M. A.


Testo dell'ricorso

                        N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 maggio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione
  autonoma Sardegna - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 -
  Previsione che, a seguito dell'insediamento dell'organo di  vertice
  dell'azienda, consente al direttore generale,  entro  i  successivi
  sessanta  giorni,  di  confermare   o   sostituire   il   direttore
  amministrativo, il direttore sanitario e il direttore  dei  servizi
  socio-sanitari. 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione
  autonoma Sardegna - Commissariamento, in via  straordinaria,  delle
  otto aziende socio-sanitarie locali, dell'azienda ospedaliera ARNAS
  "G.     Brotzu",     dell'AREUS     e     delle     due     aziende
  ospedaliero-universitarie  -  Funzioni  attribuite  ai   commissari
  straordinari e  compiti  assegnati  -  Durata  e  condizioni  degli
  incarichi commissariali. 
- Legge della Regione Sardegna 11  marzo  2025,  n.  8  (Disposizioni
  urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed  istituzionale
  del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale  11
  settembre 2020, n. 24), art. 6, comma 1, limitatamente  alla  parte
  in cui sostituisce il secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  13
  della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema
  sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle  norme  in
  materia. Abrogazione della legge regionale n. 10  del  2006,  della
  legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale  n.  17  del
  2016 e di ulteriori norme di settore), e art. 14. 


(GU n. 22 del 28-05-2025)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del  legale
rappresentante   p.t., per   la   declaratoria    dell'illegittimita'
costituzionale: 
        dell'art. 6, comma 1,  della  legge  della  Regione  autonoma
della Sardegna n. 8 dell'11 marzo  2025,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 15  del  13  marzo
2025, che sostituisce il comma 1, dell'art 13 della  legge  regionale
n. 24 del 2020 e successive modifiche e  integrazioni,  limitatamente
al secondo periodo del comma sostituito; 
        dell'art.  14  della  legge  della  Regione  autonoma   della
Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione autonoma della Sardegna n. 15 del  13  marzo  2025,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2025. 
 
                              Premessa 
 
    In  data  13  marzo  2025  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale n. 15  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  la  legge
regionale n. 8 dell'11 marzo 2025, recante: «Disposizioni urgenti  di
adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale  del  sistema
sanitario regionale. Modifiche  alla  legge  regionale  11  settembre
2020, n. 24». 
    L'art. 6 della legge regionale n. 8/2025,  rubricato:  «Modifiche
all'art. 13 (Elenchi regionali degli idonei alle cariche  di  vertice
aziendali delle aziende ed enti  del  Servizio  sanitario  regionale)
della legge regionale n. 24 del 2020», al comma 1 prevede: 
        «1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n.  24  del
2020,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "1. Gli elenchi regionali  degli  idonei  alle  cariche  di
direttore amministrativo e di direttore sanitario sono costituiti  ed
aggiornati,  previo  avviso  pubblico  e  selezione  effettuata,   in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.  171
del 2016 e in ossequio al principio  di  semplificazione  dell'azione
amministrativa, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da
parte di una commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta
dell'assessore regionale competente  in  materia  di  sanita',  senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composta  da  esperti
di qualificate istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di  cui  uno
designato  dalla  regione,  che  non  si  trovino  in  situazioni  di
conflitto d'interessi,  e  siano  di  comprovata  professionalita'  e
competenza  nelle  materie  oggetto  degli   incarichi.   A   seguito
dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda,  il  direttore
generale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o  sostituisce
il direttore amministrativo, il direttore sanitario  e  il  direttore
dei servizi sociosanitari, se nominato" (enfasi aggiunta). 
    L'art. 14 della  stessa  legge  regionale  n.  8/2025,  rubricato
«Adeguamento  organizzativo-funzionale   e   commissariamento   delle
aziende sanitarie», a sua volta stabilisce: 
        «1. Per la realizzazione del processo di efficientamento e di
riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del
Servizio sanitario regionale previsto dalla presente legge, la Giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia
di sanita', entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, commissaria in via straordinaria le otto
aziende  socio-sanitarie  locali,  l'Azienda  ospedaliera  ARNAS  "G.
Brotzu",  l'AREUS  e  le   due   aziende   ospedaliero-universitarie.
Limitatamente alle aziende  ospedaliero-universitarie,  i  commissari
straordinari sono nominati d'intesa con i rettori  delle  Universita'
competenti. Alla data di insediamento  del  commissario  di  ciascuna
azienda,  il  direttore   generale   in   carica   decade   e   cessa
immediatamente dalle proprie funzioni. 
        2. I commissari straordinari di cui al comma 1, entro novanta
giorni  dal  loro  insediamento:  a)  predispongono   un   piano   di
riorganizzazione  e   riqualificazione   dei   servizi   sanitari   e
amministrativi  secondo  le  previsioni  della  presente  legge,  con
particolare riferimento  alle  azioni  necessarie  al  fine  di  dare
attuazione alle previsioni di cui all'art.  20,  comma  3-ter,  della
legge regionale n. 24 del 2020, introdotto dall'art. 8 della presente
legge,  sulla  base  degli   indirizzi   dell'assessorato   regionale
competente  in  materia  di  sanita';  b)  ai  fini   dell'attuazione
dell'art. 32, comma 5, lettera g-bis) della legge regionale n. 24 del
2020, predispongono, previa analisi  territoriale  della  domanda  di
servizi  socio-sanitari,  dell'evoluzione   del   contesto   sociale,
sanitario  e  demografico,  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie nonche' del livello di erogazione dei livelli  essenziali
di assistenza, un  documento  contenente  una  proposta  di  missione
assistenziale  per  ciascuna   struttura   ospedaliero-sanitaria   di
riferimento  secondo  le  modalita',  gli  indirizzi  e   i   criteri
individuati  dall'assessorato  regionale  competente  in  materia  di
sanita'. 
        3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente
in materia di sanita', entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui
al comma  2,  approva  le  linee  guida  per  l'adozione  degli  atti
aziendali delle aziende del Servizio sanitario regionale. 
        4. I commissari straordinari il cui incarico scade  dopo  sei
mesi, prorogabile una sola volta, sono scelti tra i soggetti inseriti
nell'elenco nazionale dei direttori generali ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171  (Attuazione
della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza   sanitaria).   I
commissari, oltre le funzioni  straordinarie  previste  dal  presente
articolo, svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali e  il
loro  trattamento  economico  e'  quello  previsto  per  i  direttori
generali medesimi ai sensi della  normativa  vigente  come  stabilito
dalla   Giunta   regionale.   I   commissari   straordinari,    entro
quarantacinque giorni dal loro  insediamento,  nominano  i  direttori
sanitari e i direttori amministrativi, nonche', laddove  previsti,  i
direttori dei servizi socio-sanitari. 5. Ai  commissari  straordinari
e' conferita,  altresi',  la  potesta'  di  porre  in  essere  azioni
straordinarie  ed  emergenziali  al  fine  di  garantire  i   livelli
essenziali di assistenza,  secondo  le  indicazioni  dell'assessorato
competente in materia di sanita' ed in piena sinergia tra le  aziende
del S.S.R.»(enfasi aggiunta). 
    La descritta normativa si pone in contrasto con la Costituzione. 
    Quanto all'art. 6, comma 1 cit., lo stesso -  nel  prevedere,  al
secondo periodo del comma 1 dell'art. 13 legge regionale  n.  24/2020
che va a sostituire - che «A seguito dell'insediamento dell'organo di
vertice dell'azienda,  il  direttore  generale,  entro  i  successivi
sessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore  amministrativo,
il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari,  se
nominato» - si pone in contrasto: 
        con i principi di buon andamento  e  continuita'  dell'azione
amministrativa e con il dovere  di  neutralita'  cui  sono  tenuti  i
pubblici dipendenti, desumibili dagli articoli  97,  comma  2  e  98,
comma 1 della Costituzione; 
        con l'art. 117, comma 2 lettera  l)  della  Costituzione,  in
quanto la cessazione automatica dalle cariche di direttore  sanitario
ed amministrativo prevista dalla norma  qui  censurata  incide  sulla
disciplina  del  rapporto  di  lavoro,   rientrante   nella   materia
«ordinamento civile», che  l'art.  117,  comma  2  lettera  l)  della
Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    Quanto all'art. 14 cit., lo stesso - nel prevedere,  al  comma  1
(1) , il commissariamento, in via straordinaria, delle  otto  aziende
sociosanitarie locali, dell'Azienda ospedaliera  ARNAS  «G.  Brotzu»,
dell'AREUS  e  delle  due  aziende  ospedaliero-universitarie   della
Sardegna, realizza la violazione: 
        dell'art. 117, comma 3 della  Costituzione,  eccedendo  dalle
competenze statutarie della regione, e ponendosi in contrasto  con  i
principi fondamentali dettati  dalla  legge  statale  in  materia  di
«tutela della  salute»,  segnatamente,  con  gli  articoli  2,  comma
2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, 1 e 2 del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, in materia di dirigenza sanitaria; 
        degli articoli 3 e 97 della Costituzione,  laddove  determina
un  automatismo  che  pregiudica  i   principi   di   ragionevolezza,
adeguatezza, buon andamento e l'esigenza di  continuita'  dell'azione
amministrativa. 
    Tutto quanto sopra, per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    I. Violazione dei principi ricavabili dagli articoli 97, comma  2
e 98, comma 1 della Costituzione,  nonche'  dell'art.  117,  comma  2
lettera l) della Costituzione; 
    I.1. L'art. 6, comma  1,  della  legge  regionale  n.  8/2025  ha
introdotto la possibilita' di una decadenza  automatica  dei  vertici
aziendali, cosi' configurando un'ipotesi di spoils system. 
    La Corte costituzionale ha ripetutamente censurato tale  sistema,
ravvisandone  innanzi  tutto  l'incompatibilita'  con   le   garanzie
desumibili dal principio costituzionale  di  continuita'  dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione. 
    Si fa in particolare riferimento alle sentenze  numeri  104/2007;
224 del 2010 e n. 228  del  2011:  in  particolare  la  prima  -  con
riferimento ad una norma che prevedeva che gli incarichi  diversi  da
quelli di dirigente generale, gia' conferiti con contratto, potessero
essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del  dirigente
generale  -  ha,  tra  l'altro,  ritenuto:   «E'   costituzionalmente
illegittimo l'art. 96 della legge della Regione  Siciliana  26  marzo
2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli  incarichi  di  cui  ai
commi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente  generale  -  gia'
conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta  giorni
dall'insediamento del  dirigente  generale  nella  struttura  cui  lo
stesso e' preposto. Infatti, posto che non si applicano alle  regioni
i principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei
dirigenti nelle amministrazioni  dello  Stato,  deve  ritenersi  che,
mentre il  potere  della  Giunta  regionale  di  conferire  incarichi
dirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira  ad
assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di  vertice
che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la  cessazione  degli
incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto  e'
a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello «non generale», non
conferiti direttamente dal vertice politico e quindi  non  legati  ad
esso dallo stesso grado di  contiguita'  che  connota  gli  incarichi
apicali.  Inoltre,  l'avvicendamento  dei  titolari  degli  incarichi
dirigenziali non di vertice e' fatto dipendere, nella  specie,  dalla
discrezionale volonta' del direttore  generale,  nominato  dal  nuovo
Governo  regionale,  senza  che  sia  previsto   alcun   obbligo   di
valutazione e di motivazione, in violazione del principio del  giusto
procedimento» (enfasi aggiunta). 
    La sentenza n. 224/2010, che pure ha  affrontato  una  situazione
speculare a quella qui in esame, ha affermato: «E' costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 97 della  Costituzione,  l'art.
15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994,  n.  18,
secondo cui il direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario
delle  aziende  unita'  sanitarie  locali   o   ospedaliere   cessano
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore
generale e possono essere riconfermati. La norma in  esame  contempla
un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle  suddette
funzioni  dirigenziali,   lesivo   del   principio   di   continuita'
dell'azione amministrativa che rinviene il suo  fondamento  nell'art.
97  della  Costituzione.   La   scelta   fiduciaria   del   direttore
amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale
del  direttore  generale,  non   implica   che   l'interruzione   del
conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine
di apprezzamento discrezionale, poiche', una volta  instaurato  detto
rapporto, vengono in rilievo altri profili,  connessi,  da  un  lato,
all'interesse dell'amministrazione ospedaliera alla continuita' delle
funzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall'altro  lato,
alla   tutela   giudiziaria,   costituzionalmente   protetta,   delle
situazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali  esigenze
determina il contrasto della censurata disposizione con il  principio
costituzionale  di  buon  andamento,  in  quanto  essa   non   ancora
l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso a  ragioni  interne  a
tale rapporto, che -  legate  alle  modalita'  di  svolgimento  delle
funzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad  arrecare  un
vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita' dell'azione
amministrativa. Inoltre, l'automatica interruzione  ante  tempus  del
rapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell'operato del
direttore amministrativo, che sia  effettuata  con  le  garanzie  del
giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far  valere
il suo diritto di difesa,  sulla  base  eventualmente  dei  risultati
delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate  in  concreto
nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il  nuovo
direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni,  connesse
alle pregresse modalita' di svolgimento delle  funzioni  dirigenziali
da  parte  dell'interessato,  idonee  a  fare  ritenere   sussistenti
comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione
delle direttive ricevute o  di  determinare  risultati  negativi  nei
servizi di competenza e giustificare, dunque,  il  venir  meno  della
necessaria  consonanza  di  impostazione  gestionale  tra   direttore
generale  e  direttore  amministrativo.   Infine,   non   rileva   la
circostanza che la norma prevede la possibilita'  di  riconferma  del
direttore amministrativo: il relativo potere del  direttore  generale
non attribuisce, infatti,  al  rapporto  dirigenziale  in  corso  con
l'interessato alcuna significativa garanzia, atteso che  dal  mancato
esercizio del predetto potere  la  norma  censurata  fa  derivare  la
decadenza  automatica  senza   alcuna   possibilita'   di   controllo
giurisdizionale» (enfasi aggiunta). 
    E',  insomma,  orientamento  consolidato   della   giurisprudenza
costituzionale quello che  non  considera  ammissibili  le  cause  di
cessazione   dell'incarico   dirigenziale    diverse    da    quelle,
legislativamente previste, di sospensione e revoca  che,  nell'ottica
di una doverosa tutela delle situazioni soggettive  dell'interessato,
non si  correlano  alla  valutazione  delle  pregresse  modalita'  di
svolgimento delle funzioni: solo fattori interni al rapporto (e  non,
quindi, cause estranee alle  vicende  del  rapporto  stesso)  possono
compromettere la realizzazione dei principi di efficienza,  efficacia
e continuita' dell'azione amministrativa. 
    Nell'assetto della dirigenza sanitaria regionalizzata,  investita
da un forte processo di aziendalizzazione, le  nuove  coordinate  del
sistema  (distinzione  di  compiti  e  funzioni  rispetto  all'organo
politico, autonomia, responsabilita' di  risultato)  esigono  che  il
legittimo stato di temporaneita' degli incarichi non si traduca nella
patologia della precarieta', che significa  esposizione  all'arbitrio
dell'organo politico o amministrativo sovraordinato. 
    Il meccanismo introdotto dall'art. 6, comma 1  cit.  nella  parte
censurata prevede, per l'appunto, proprio un sistema di  sostituzione
che, in analogia  con  quelli  gia'  censurati  dalla  giurisprudenza
costituzionale, prescinde da ogni considerazione dei fattori  interni
al  rapporto  di  cui  si  e'  detto  e  dalle  garanzie  del  giusto
procedimento. 
    Di recente, con specifico riferimento al direttore sanitario e  a
quello amministrativo, la Corte ha definitivamente chiarito (sentenza
23 febbraio 2023, n. 26) che  la  decadenza  automatica  dei  vertici
lederebbe il principio del buon andamento di cui all'art.  97,  comma
2,  della  Costituzione,  poiche'  pregiudicherebbe   l'esigenza   di
assicurare con continuita' l'espletamento  delle  funzioni  affidate,
ancorando  l'interruzione  anticipata  dei  relativi  rapporti   alla
cessazione del  direttore  generale  e,  dunque,  prescindendo  dalla
sussistenza di ragioni,  da  valutare  con  le  garanzie  del  giusto
procedimento, legate alle concrete  modalita'  di  svolgimento  degli
incarichi. 
    I.2. Detta automatica decadenza violerebbe, inoltre, anche l'art.
98, comma 1, della Costituzione, che impone ai pubblici impiegati  il
dovere di neutralita', in  quanto  farebbe  dipendere  la  permanenza
nell'incarico da fattori estranei  al  rapporto  di  lavoro  ed  alle
modalita' del relativo svolgimento, oltre ad esporre il dipendente  a
provvedimenti adottabili senza una garanzia di contraddittorio  sulle
cause della cessazione. 
    In  tal  senso  rileva   Corte   costituzionale   228/2011:   con
riferimento ad una norma regionale a mente della quale  il  direttore
amministrativo e  il  direttore  sanitario  delle  Aziende  sanitarie
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo
direttore generale se non confermati entro tale periodo, la Corte  ha
ritenuto  l'incostituzionalita'  di  una  norma  che  «determina  una
decadenza automatica e  generalizzata  temporalmente  collegata  alla
data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito  il
potere di far cessare il rapporto di lavoro dei  suddetti  dirigenti,
senza vincoli, ne' obblighi di motivazione». 
    Cio', non solo in quanto, come si e' gia' visto sopra, sub  I.1.,
«Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali
non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi  per  i  quali
non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio "della
personale  adesione  del  nominato  agli  orientamenti  politici  del
titolare dell'organo che nomina"  -  come  piu'  volte  affermato  da
questa Corte -  lede  il  principio  di  buon  andamento  dell'azione
amministrativa e il correlato principio  di  continuita'  dell'azione
stessa (art. 97 della Costituzione), poiche' consente  l'interruzione
del rapporto di  ufficio  in  corso  senza  che  siano  riscontrabili
ragioni oggettive "interne", legate al comportamento  del  dirigente,
idonee a recare un vulnus ai predetti principi», ma anche in  quanto,
«deve considerarsi violato anche l'altro parametro evocato (art.  98,
primo comma, della Costituzione) in quanto l'obbligo da esso  imposto
ai pubblici impiegati di stare "al servizio esclusivo della Nazione",
comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali "il rispetto  del
dovere di neutralita', che impone al funzionario, a prescindere dalle
proprie personali convinzioni, la corretta e leale  esecuzione  delle
direttive che provengono  dall'organo  politico,  quale  che  sia  il
titolare pro tempore di quest'ultimo" e  non  richiede,  invece,  "la
condivisione degli orientamenti politici  della  persona  fisica  che
riveste  la  carica  politica  o  la  fedelta'  personale  nei   suoi
confronti" (enfasi aggiunta). 
    I.3.  La  cessazione  automatica  dalle  cariche   di   direttore
sanitario  e  amministrativo  prevista  dall'art.  6  qui  censurato,
incidendo sulla disciplina  del  sottostante  rapporto  di  lavoro  e
determinandone  l'interruzione,  realizza  anche   un'ingerenza   del
legislatore regionale  nella  materia  dell'ordinamento  civile,  che
appartiene  in  via  esclusiva  alla  competenza  statale,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione  (tra  le
altre, Corte costituzionale sentenza 185/2024: «[ ...  ]  e'  materia
dell'ordinamento civile, riservata in via  esclusiva  al  legislatore
statale, la disciplina del  trattamento  economico,  compreso  quello
accessorio, e giuridico  dei  dipendenti  regionali  che  ricomprende
tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto  di
lavoro» - enfasi aggiunta). 
    Quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale  n.
24 del 2020, come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della  legge  in
esame, invero, evidenzia  che  la  conferma  o  la  sostituzione  del
direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei
servizi     sociosanitari     sono     riconducibili     all'assoluta
discrezionalita' del direttore generale. 
    La sostituzione a mente della norma qui censurata, quindi, non si
pone  in  contrasto  solo  con   i   principi   di   buon   andamento
dell'amministrazione e  di  continuita'  dell'azione  amministrativa,
richiamati   dalla   summenzionata   giurisprudenza    della    Corte
costituzionale, ma anche con l'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
171/2016, nella misura in cui l'art. 6, comma 1, ultimo periodo  cit.
detta una disciplina a se'  stante,  differente  da  quella  disposta
dalla legge statale in una materia (l'«ordinamento civile») riservata
alla competenza dello Stato. 
    L'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  171/2016,   nell'ultimo
periodo, infatti, disciplina le ipotesi di  decadenza  del  direttore
amministrativo, del direttore sanitario e del direttore  dei  servizi
socio-sanitari ove nominato: «Il direttore generale, nel rispetto dei
principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,
e di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nomina il direttore amministrativo, il  direttore  sanitario  e,  ove
previsto dalle  leggi  regionali,  il  direttore  dei  servizi  socio
sanitari, attingendo  obbligatoriamente  agli  elenchi  regionali  di
idonei, anche di  altre  regioni,  appositamente  costituiti,  previo
avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una
commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni
scientifiche  indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di
conflitto d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di  cui  uno  designato  dalla
regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e  professionali,
scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici
criteri indicati nell'avviso  pubblico,  definiti,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  fermi
restando i requisiti previsti per il direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario dall'art. 3, comma 7, e dall'art. 3-bis, comma 9,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza biennale.
L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e  ove
previsto  dalle   leggi   regionali,   di   direttore   dei   servizi
sociosanitari, non puo' avere durata inferiore a tre anni e superiore
a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o  del  principio  di  buon  andamento  e  di   imparzialita'   della
amministrazione, il direttore generale, previa  contestazione  e  nel
rispetto del principio del  contraddittorio,  risolve  il  contratto,
dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali,  del  direttore  dei
servizi socio sanitari, con provvedimento motivato  e  provvede  alla
sua sostituzione con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo»
(enfasi aggiunta). 
    La norma qui oggetto di censura, infine, ponendosi in  violazione
della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento  civile,
eccede anche dalle competenze statutarie  riconosciute  alla  regione
dal suo Statuto speciale. 
    Al riguardo,  si  richiama  quanto  piu'  volte  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale (sent. n. 119/2019 (2)  e  n.  279/2020
(3) ) che esonera dal confronto delle competenze legislative previste
dallo statuto autonomo nel caso  in  cui  le  disposizioni  censurate
riguardino la violazione di competenze esclusive statali. 
    Per tutte le ragioni esposte, l'art. 6, comma 1, nella parte  qui
censurata, realizza le violazioni in rubrica. 
    II. Violazione  degli  articoli  117,  comma  3,  3  e  97  della
Costituzione; 
    L'art. 14 della legge regionale n. 8/2025 - ai fini del  processo
di  efficientamento  e  di   riordino   complessivo   degli   assetti
istituzionali ed organizzativi del  Servizio  sanitario  regionale  -
prevede,  in  sintesi,  che  la   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore  regionale  competente,  entro  quarantacinque  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge,  debba  commissariare  in  via
straordinaria  le  otto  aziende  socio-sanitarie  locali,  l'Azienda
ospedaliera  ARNAS  «G.   Brotzu»,   l'AREUS   e   le   due   aziende
ospedaliero-universitarie. 
    Alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda, il
direttore generale in carica  decade  e  cessa  immediatamente  dalle
proprie funzioni. 
    La norma individua, poi le  attivita'  che  i  commissari  devono
svolgere   entro   novanta   giorni   dall'insediamento,   quali   la
predisposizione di un piano di  riorganizzazione  e  riqualificazione
dei servizi sanitari e amministrativi  secondo  le  previsioni  della
legge stessa e,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  32,  comma  5,
lettera g-bis) della legge regionale 24 del 2020 - inserita dall'art.
10 della legge oggetto del presente ricorso - la  predisposizione  di
un documento contenente una proposta di  missione  assistenziale  per
ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria, con riferimento alla  nuova
definizione dei dipartimenti interaziendali.  Entro  sessanta  giorni
dai suindicati adempimenti, la Giunta  approva  le  linee  guida  per
l'adozione degli atti aziendali delle aziende del S.S.R., su proposta
dell'assessore  competente  in  materia  di  sanita'.  Le  condizioni
dell'incarico commissariale prevedono che esso scada dopo  sei  mesi,
sia prorogabile una  sola  volta  e  che  la  scelta  debba  avvenire
nell'ambito dei soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori
generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  n.
171/2016. Oltre alle funzioni straordinarie previste nell'art. 14,  i
commissari svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali,  ed
il trattamento economico e' quello previsto per i direttori generali,
ai  sensi  della  normativa  vigente,  come  stabilito  dalla  Giunta
regionale.   Entro   quarantacinque   giorni   dall'insediamento,   i
commissari straordinari nominano i direttori sanitari e  i  direttori
amministrativi  e  laddove  previsti,   i   direttori   dei   servizi
sociosanitari. Infine, i commissari straordinari hanno la potesta' di
porre in essere azioni straordinarie ed emergenziali per garantire  i
livelli   essenziali   di   assistenza,   secondo   le    indicazioni
dell'assessorato competente in materia di sanita' e in piena sinergia
tra le aziende del Servizio sanitario regionale. 
    L'illegittimita'  costituzionale  e  la   conseguente   auspicata
caducazione  del  comma  1  dell'art.  14  per  le  ragioni  che   si
illustreranno qui di seguito  comportano  l'automatico  travolgimento
dei commi successivi dello stesso articolo, in quanto il comma  1  ne
costituisce il presupposto. 
    II.1.   L'introduzione,   al   comma   1   dell'art.   14,    del
commissariamento,  in   via   straordinaria,   delle   otto   aziende
sociosanitarie locali, dell'Azienda ospedaliera  ARNAS  «G.  Brotzu»,
dell'AREUS  e  delle  due  aziende  ospedaliero-universitarie   della
Sardegna, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia
di «tutela della salute» e, nella specie, con gli articoli  2,  comma
2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, nonche' con gli articoli 1  e  2  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 
    La citata legislazione statale, infatti, ha inteso  garantire  un
procedimento di reclutamento dei direttori generali delle  aziende  e
degli enti del S.S.N. in cui, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione, le nomine avvengono in  modo  imparziale  e
trasparente,  fra  soggetti  muniti   delle   necessarie   competenze
tecnico-professionali. 
    In tale quadro normativo, e' precluso  al  legislatore  regionale
prevedere  la  generica  possibilita'  di  nominare  un   commissario
straordinario, senza specificare i motivi ostativi alla  sostituzione
del direttore generale e senza stabilire le procedure e  i  requisiti
necessari per detta nomina, senza che cio' determini  inevitabilmente
effetti lesivi della sfera di competenza statale. 
    Inoltre, la generica  possibilita'  di  nominare  un  commissario
straordinario, prevista dalla norma in esame,  realizza  una  lesione
dei  principi  di  ragionevolezza,  adeguatezza  e   buon   andamento
dell'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione,
in quanto l'intervento legislativo regionale crea un regime atipico e
non definito quanto ai presupposti, ai  requisiti  e  alle  modalita'
procedimentali per la nomina dei  vertici  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale. 
    Con  riferimento  all'istituto  del  commissariamento,  la  Corte
costituzionale (sentenza n. 189/2022) ha avuto occasione di affermare
«[  ...  ]   le   regioni   possono   disciplinare   l'istituto   del
commissariamento degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  per
esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata  e
giustificata impossibilita' di  procedere  alla  nomina  dei  vertici
aziendali secondo il procedimento  ordinario  (sentenza  n.  209  del
2021); dunque, non nel caso di mera vacanza dell'ufficio  poiche'  in
tal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all'art.
3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con elusione
del termine perentorio di sessanta  giorni  per  la  copertura  della
stessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e
giustificata impossibilita' di procedere a tale copertura secondo  il
procedimento ordinario. Si pensi, ad  esempio,  al  caso  in  cui  la
vacanza dell''incarico avvenga nella fase di avvicendamento  tra  una
legislatura e un'altra; a quello di dimissioni dell'intera  dirigenza
sanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale  per  ragioni
che rendano inopportuna la stessa supplenza da  parte  del  direttore
sanitario o  amministrativo;  agli  interventi  di  razionalizzazione
mediante accorpamento delle aziende sanitarie  (sentenza  n.  87  del
2019)» (enfasi aggiunta). 
    La norma regionale oggetto della presente censura  non  ricollega
il  commissariamento  ne'  a  un'esigenza  straordinaria  o   a   una
comprovata e giustificata impossibilita' di copertura  della  vacanza
mediante l'ordinario procedimento, ne', tantomeno,  ad  alcuna  delle
fattispecie esemplificativamente indicate dalla Corte costituzionale,
essendo, peraltro, tutti i direttori generali regolarmente in carica. 
    Ne deriva che la previsione  regionale  finisce  anche  per  dare
luogo ad una decadenza automatica dei direttori degli  enti  e  delle
aziende coinvolte, del tutto  svincolata  da  eventuali  inadempienze
gestionali  o  dall'accertamento  del  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi da parte dei vertici aziendali, anche questa - come  quella
censurata al  punto  I  che  precede,  contraria  al  buon  andamento
dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). 
    Sul punto, invece, la  normativa  statale,  segnatamente,  l'art.
3-bis, comma 7, del decreto legislativo n 502 del  1992  ha  previsto
che «Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del
principio di buon andamento e di imparzialita' della  amministrazione
la  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la
regione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all'art.  2,
comma 2-bis, che  si  esprime  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso»; la norma e' stata poi trasfusa  nell'art.
2, comma 5 decreto  legislativo  n.  171/2016:  «La  regione,  previa
contestazione e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,
provvede,  entro  trenta  giorni  dall'avvio  del   procedimento,   a
risolvere  il  contratto,  dichiarando  l'immediata   decadenza   del
direttore generale con provvedimento motivato  e  provvede  alla  sua
sostituzione con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo,  se
ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la  gestione  presenta  una
situazione di grave disavanzo imputabile  al  mancato  raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta  violazione
di legge o regolamenti  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di
imparzialita'  dell'amministrazione,  nonche'  di  violazione   degli
obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25  maggio
2016, n. 97. In tali casi la regione  provvede  previo  parere  della
Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel
termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i  quali
la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si  prescinde
dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il  sindaco  o
la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma  14,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art.  2,
comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di  manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale,  possono
chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore  generale.
Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico  di
cui al comma 4 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  art.  2,
comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda». 
    La legge statale ha altresi' stabilito la decadenza automatica ai
sensi del comma 7-bis, tuttora vigente, dell'art. 3-bis  del  decreto
legislativo n. 502 del  1992  cit.,  quando  la  regione  accerti  il
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  che
costituisce, per il direttore generale, grave inadempimento. 
    L'art. 2 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171  ha,
dunque, introdotto una disciplina volta proprio a  regolamentare  sia
la nomina, sia le ipotesi di gravi e comprovati motivi, di  disavanzo
imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o  di  manifesta
violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e
di imparzialita' dell'amministrazione e di violazione degli  obblighi
in materia di trasparenza, sia l'ipotesi  di  mancato  raggiungimento
degli  obiettivi  da   parte   del   direttore   generale   dell'ASL,
disciplinando anche i poteri suscettibili di essere esercitati in via
sussidiaria dalla regione, nonche' la specifica procedura - anche  di
sostituzione - da intraprendere al  verificarsi  dei  presupposti  di
inadempimento ivi contemplati. 
    Ne deriva che, anche ove venga rilevato il mancato compimento  di
un atto obbligatorio per legge, la regione puo' risolvere il rapporto
con i vertici apicali delle  aziende,  ma  pur  sempre  nel  doveroso
rispetto  delle  disposizioni  statali  sopra  menzionate   che,   si
ribadisce, non prevedono, neppure a fronte di gravi inadempienze,  il
ricorso all'istituto del commissariamento nei termini indicati  dalla
disposizione regionale in esame. 
    Tanto rappresentato, la risoluzione automatica  del  rapporto  in
essere dei direttori generali, disposta dall'art. 14, non e' conforme
a quanto  previsto  dalla  normativa  statale  per  l'istituto  della
decadenza, e tanto integra una violazione dei  principi  fondamentali
dettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute, ai
sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione cui e' da ricondursi
la disciplina qui in esame (sentenze numeri 139/2022 (4)  ,  87/20195
(5) ),  nonche'  una  violazione  dell'art.  97  della  Costituzione,
laddove il censurato automatismo  evidentemente  pregiudica  il  buon
andamento e l'esigenza di continuita' dell'azione amministrativa. 
    Inoltre, la  norma  in  esame,  ponendosi  in  contrasto  con  la
normativa statale  di  riferimento,  eccede  anche  dalle  competenze
statutarie riconosciute alla regione dal  suo  Statuto  speciale,  in
particolare rispetto all'art. 4 della legge costituzionale n. 3/1948,
lettera i),  che  sottopone  l'intervento  legislativo  regionale  in
materia di igiene e sanita' pubblica, oltre che ai limiti  richiamati
nell'art. 3 dello Statuto, anche ai principi  stabiliti  dalle  leggi
dello Stato. 

(1) L'illegittimita'  costituzionale  e  la   conseguente   auspicata
    caducazione del comma  1  dell'art.  14  comportano  l'automatico
    travolgimento dei commi  successivi  dello  stesso  articolo,  in
    quanto il comma 1 ne costituisce il presupposto 

(2) «il ricorrente, pur prendendo  in  considerazione  la  competenza
    regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca  l'art.
    117, secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  facendo
    valere cosi' una  competenza  esclusiva  statale  che  non  trova
    corrispondenza nello Statuto. Sicche', [...] uno  scrutinio  alla
    luce delle norme statutarie risulta inutile (sentenze n. 103  del
    2017, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006) ». 

(3) «L'assoluta estraneita' alle competenze  statutarie,  secondo  la
    prospettazione   del   ricorrente,   degli    evocati    principi
    fondamentali nella materia coordinamento della  finanza  pubblica
    recati dalla legislazione statale,  che  si  applicano  anche  ai
    soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilita' di  una
    motivazione piu' pregnante alla luce delle  suddette  competenze.
    (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020,  n.
    40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239  del  2015,
    n. 238 del 2015, n. 176 del 2015  e  n.  82  del  2015).  Secondo
    costante giurisprudenza costituzionale, nel  caso  in  cui  venga
    impugnata in via principale la legge di una regione ad  autonomia
    speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del  giudizio  non
    puo' prescindere dall'indicazione  delle  competenze  legislative
    assegnate dallo statuto, alle  quali  le  disposizioni  impugnate
    sarebbero  riferibili  qualora  non  operasse  il   nuovo   testo
    dell'art.   117   della   Costituzione.   Tuttavia,   l'omissione
    dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia  di  per
    se' l'ammissibilita' della questione promossa quando la normativa
    impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse,
    cosi' da doversi escludere l'utilita' dello scrutinio  alla  luce
    delle disposizioni statutarie. (Precedenti  citati:  sentenze  n.
    194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151  del  2015,
    n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003)» 

(4) «La disciplina degli incarichi della  dirigenza  sanitaria  -  di
    stretta inerenza  con  l'organizzazione  del  servizio  sanitario
    regionale e, in definitiva, con le condizioni  per  la  fruizione
    delle prestazioni rese all'utenza - va ricondotta  alla  materia,
    di competenza concorrente, della tutela della salute,  attribuita
    alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del
    2001» 

(5) Per costante giurisprudenza costituzionale, la  disciplina  della
    dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale e' ascritta
    alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra
    Stato e regioni ex art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione
    (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del  2016  e
    n. 124 del 2015) 

 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, gli articoli
6, comma 1, che sostituisce  il  comma  1  dell'art  13  della  legge
regionale n. 24 del  2020  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
limitatamente al secondo periodo del comma  sostituito,  e  14  della
legge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna  n  15
del 13 marzo 2025. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
30 aprile 2025; 
        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 
        3. copia della legge regionale impugnata; 
        Con ogni salvezza. 
          Roma, 9 maggio 2025 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Russo
                    
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