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Ordinanza 94/2025
Corte d'appello di Roma
Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
- Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all’art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).
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Ordinanza 93/2025
Data fissazione: 1 dicembre 2025
Tribunale di Macerata
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187-bis (recte: art. 187).
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Ordinanza 92/2025
Data fissazione: 4 novembre 2025
Tribunale di Ravenna
Previdenza – Pensioni – Previsione che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative – Previsione che per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo – Impossibilità di gravare di interessi le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato – Omessa previsione di una soglia, sulla quale INPS non può comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio credito, pari all’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 69.
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Ordinanza 91/2025
Data fissazione: 5 novembre 2025
Tribunale di Firenze
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Toscana – Formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi – Condizioni per l’assegnazione dei punteggi – Condizioni di storicità di presenza – Assegnazione da 1 a 4 punti in caso di residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando da almeno tre anni fino a oltre venti anni alla data di pubblicazione del bando.
- Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)), art. 10, lettera c-1), Allegato B (recte: art. 10, in combinato disposto con l’Allegato B, lettera c-1) della medesima legge regionale).
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Ordinanza 90/2025
Tribunale di Torino
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
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Ordinanza 89/2025
Data fissazione: 9 febbraio 2026
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Reati e pene – Pene sostitutive – Mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione – Denunciata norma che non prevede dopo le parole “ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva” le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 102.
- Codice di procedura penale, art. 660, comma 3.
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Ordinanza 88/2025
Data fissazione: 23 settembre 2025
Tribunale per i minorenni di Roma
Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 123 del 2023, come convertito – Esclusione dell’applicabilità delle disposizioni del comma 1 dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall’art. 609-bis cod. pen., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen.
-Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis.
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Ordinanza 87/2025
Data fissazione: 13 gennaio 2026
Tribunale amministrativo regionale per la Campania
Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), artt. 259, 261, comma 4 e 262, comma 1.
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Ordinanza 85/2025
Data fissazione: 1 dicembre 2025
Tribunale di Firenze
Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
- Codice penale, art. 635, quinto comma.
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Ordinanza 84/2025
Data fissazione: 9 febbraio 2026
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Reati e pene – Pene sostitutive – Denunciata norma la quale prevede che il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione, “comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva”, invece di stabilire che il mancato pagamento “comporta la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva” – In via conseguenziale, denunciata previsione la quale dispone che “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, invece delle parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
In via gradata: Reati e pene – Pene sostitutive – Mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione – Denunciata norma che non prevede dopo le parole “ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva” le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 102; codice di procedura penale, art. 660, comma 3.
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Ordinanza 83/2025
Data fissazione: 17 novembre 2025
Tribunale di Vercelli
Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell’art. 628 cod. pen.
- Codice penale, art. 628, quinto comma.
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Ordinanza 81/2025
Data fissazione: 26 gennaio 2026
Tribunale di Catania
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Limiti – Previsione che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione – Disposizione legislativa la quale impedisce che la riabilitazione del condannato a pena detentiva per delitto estingua ogni altro effetto penale della condanna.
-Codice penale, artt. 164, secondo comma, numero 1) e 178, ultimo inciso.
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Ordinanza 80/2025
Data fissazione: 3 novembre 2025
Tribunale di Firenze
Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater.
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Ordinanza 79/2025
Data fissazione: 26 gennaio 2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
Tributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 21-bis.
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Ordinanza 78/2025
Data fissazione: 23 febbraio 2026
Tribunale di Siena
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
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Ordinanza 77/2025
Data fissazione: 1 dicembre 2025
Tribunale di Napoli
Reati e pene – Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione di una diminuente quando, per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
- Codice penale, art. 583-quinquies.
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Ordinanza 75/2025
Data fissazione: 20 ottobre 2025
Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Richiesta del beneficio subordinata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel termine di novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione – Previsione che il condannato debba indicare, per la valutazione della richiesta, le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 69-bis, come modificato dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112.
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Ordinanza 74/2025
Data fissazione: 17 novembre 2025
Tribunale di Catania
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) – Obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione siciliana) di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – Inadempimento – Effetti – Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 – Previsione dell’obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 286 del 1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età – Obbligo di possedere, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione – Inadempimento – Effetti – Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, art. 1; decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, art. 1.
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Ordinanza 73/2025
Data fissazione: 20 ottobre 2025
Tribunale di sorveglianza di Perugia
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza relativa, di avere all’ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975.
-Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112.
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Ordinanza 72/2025
Data fissazione: 10 marzo 2026
Corte dei conti
Responsabilità amministrativa e contabile – Comuni, province e città metropolitane – Dichiarazione di dissesto – Conseguenze per gli amministratori che sono stati riconosciuti, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario – Sanzioni interdittive – Divieto di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati – Incandidabilità, per un periodo di dieci anni, per i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili per la medesima fattispecie, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), art. 248, comma 5.