GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/253

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/253
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.253066
    "namelookup_time" => 0.003676
    "connect_time" => 0.038357
    "pretransfer_time" => 0.089374
    "size_download" => 72726.0
    "speed_download" => 287454.0
    "starttransfer_time" => 0.089405
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 58688
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 89281
    "connect_time_us" => 38357
    "namelookup_time_us" => 3676
    "pretransfer_time_us" => 89374
    "starttransfer_time_us" => 89405
    "total_time_us" => 253066
    "start_time" => 1770182568.4308
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/253"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2336950)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/253 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 04 Feb 2026 05:22:48 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 04 Feb 2026 05:22:48 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"253","numero_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","localita_autorita":"","data_deposito":"09/10/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"07/01/2026","numero_gazzetta":"1","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eEsecuzione forzata – Confisca – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Interferenza con precedente procedura esecutiva individuale – Applicazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca, della disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziché della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie – Sottoposizione della soddisfazione del creditore ipotecario alle condizioni stabilite dal codice antimafia anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca “ordinaria” sopraggiunto rispetto alla procedura esecutiva individuale – Irragionevolezza – Violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva – Irragionevolezza e sproporzione dell’attribuzione al creditore terzo (anche rispetto alle vicende penali) dell’onere di dimostrare la mancanza di strumentalità del credito all’attività criminale e la propria buona fede rispetto alla confisca “ordinaria” – Irragionevole estensione dell’applicazione della disciplina del Codice antimafia a situazioni estranee alle esigenze di prevenzione della normativa speciale – Ingiustificato sacrificio del diritto di credito – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto alla protezione della proprietà cui si riferisce il Protocollo addizionale alla CEDU, anche in riferimento al pregiudizio al patrimonio dell’aggiudicatario o dell\u0027acquirente in executivis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Penelope SPV srl rappresentata da Intrum Italy spa","prima_controparte":"G. V.","altre_parti":"Luzzati pop npls srl, Agenzia delle entrate - riscossione","testo_atto":"N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025\n\nOrdinanza  del  9  ottobre  2025  della  Corte  di   cassazione   nel\nprocedimento civile promosso da Penelope  SPV  srl  rappresentata  da\nIntrum Italy spa, Luzzati pop npls srl  e  Agenzia  delle  entrate  -\nRiscossione contro G. V. . \n \nEsecuzione forzata - Confisca - Sequestro preventivo finalizzato alla\n  confisca per equivalente - Interferenza  con  precedente  procedura\n  esecutiva  individuale  -  Applicazione  al  sequestro   preventivo\n  finalizzato alla confisca per equivalente ex artt.  321,  comma  2,\n  cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonche\u0027 alla  confisca,  della\n  disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia),  anziche\u0027\n  della regola dell\u0027ordo temporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie. \n- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di\n  coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale),  art.\n  104-bis, comma 1-bis, secondo periodo,  come  sostituito  dall\u0027art.\n  373, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12  gennaio  2019,\n  n. 14 (Codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione\n  della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a  decorrere  dal  15  luglio\n  2022. \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Terza sezione civile \n \n    Composta dagli Ill.mi signori magistrati: \n      dott. Franco De Stefano - Presidente; \n      dott. Pasquale Gianniti - consigliere; \n      dott. Stefano Giaime Guizzi - consigliere; \n      dott. Raffaele Rossi - consigliere; \n      dott. Giovanni Fanticini - consigliere rel.; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza  interlocutoria  sul  rinvio\npregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al  n.  7497/2025  R.G.\nnel processo esecutivo n. 56/2024 R.G.Esec. del  Tribunale  di  Pavia\npromosso da  Penelope  SPV  S.r.l.,  rappresentata  da  Intrum  Italy\nS.p.a., rappresentata  e  difesa  dall\u0027avv.  Stefano  Menghini  (c.f.\nMNGSFN73P29D653K) e dall\u0027avv. Davide Sarina (c.f.  SRNDVD79E17F205L),\ncon domicilio digitale ex lege; \n    nei confronti di G. V.; \n    e con l\u0027intervento di Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. Agenzia  delle\nEntrate - Riscossione; \n    udita la relazione della causa svolta all\u0027udienza dell\u00278  ottobre\n2025 dal consigliere dott. Giovanni Fanticini; \n    udito il P.M., in  persona  del  Sostituto  Procuratore  generale\ndott.ssa Anna Maria Soldi; \n    udito il difensore di Intrum Italy S.p.a.; \n    lette le memorie del  Procuratore  generale  e  di  Intrum  Italy\nS.p.a. \n \n                           Fatti di causa \n \n    1. Il giudice dell\u0027esecuzione del Tribunale di Pavia -  investito\ndell\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal  debitore  esecutato\n(G. V.) avverso la procedura  espropriativa  immobiliare  n.  56/2024\nR.G. Esec. e della decisione sull\u0027istanza di sospensione della stessa\n- rilevava che: \n      il... (data  della  trascrizione)  Penelope  SPV  S.r.l.  aveva\nsottoposto a sequestro conservativo  gli  immobili  censiti  al  C.F.\ndi... al foglio..., mapp..., sub... e al foglio..., mapp..., sub...; \n      il... era stato  trascritto  sul  bene  censito  al  foglio...,\nmapp..., sub..., un sequestro preventivo  finalizzato  alla  confisca\nper equivalente ai sensi  degli  articoli  321,  comma  2,  c.p.p.  e\n322-ter c.p.; \n      il... il predetto sequestro conservativo era  stato  convertito\nin pignoramento - dal quale era scaturita l\u0027espropriazione forzata  -\nsulla scorta della sentenza del Tribunale di Pavia n.  256/2024  (poi\nsospesa dalla Corte d\u0027appello di Milano in data 28 maggio 2024); \n      l\u0027... era stato trascritto il sequestro preventivo  finalizzato\nalla confisca per equivalente anche sul bene  censito  al  foglio...,\nmapp..., sub...; \n      i creditori interessati alla procedura esecutiva erano: \n        Penelope SPV S.r.l. (creditore procedente e sequestratario di\ntutti i beni dell\u0027esecuzione); \n        Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. (creditore intervenuto in data 9\naprile 2024, garantito da ipoteca volontaria iscritta il... a  favore\ndi Banca Popolare di Sondrio sul bene censito al  foglio...,  mapp...\nsub...); \n        Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore intervenuto in\ndata 9 aprile 2024 e in data 8  agosto  2024,  garantito  da  ipoteca\nlegale iscritta il... su tutti i beni pignorati); \n        l\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. si fondava sulla  constatata\ntrascrizione del sequestro preventivo del compendio staggito,  emesso\nnel  procedimento  penale,  asseritamente  idoneo  a  determinare  la\nchiusura dell\u0027esecuzione. \n    2.  Il  giudice  del  merito  osservava  altresi\u0027  che  -  atteso\nl\u0027intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo e, dunque,\nrestando irrilevante la sospensione dell\u0027esecutorieta\u0027 del titolo del\nprocedente (Cass. Sez. U., 07/01/2014, n. 61, Rv. 628704-01) - non vi\nera alcun ostacolo alla prosecuzione della procedura sul bene censito\nal foglio..., mapp..., sub..., in quanto non  gravato  dal  sequestro\npenale. \n    3. Al contrario,  per  gli  altri  beni  staggiti,  il  Tribunale\nrilevava  la  questione  della  disciplina  applicabile,  idonea   ad\nincidere  sulla  proseguibilita\u0027  del  processo  esecutivo:  infatti,\nl\u0027esaminato sequestro disposto dal giudice  penale  non  ricade,  ne\u0027\ndirettamente, ne\u0027 indirettamente (in virtu\u0027  del  richiamo  dell\u0027art.\n104-bis, comma 1-quater,  disp.  att.  c.p.p.  «in  casi  particolari\nprevisti  dall\u0027art.  240-bis  del  codice  penale   o   dalle   altre\ndisposizioni di legge che a questo articolo  rinviano,  nonche\u0027  agli\naltri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti\nrelativi ai delitti di cui all\u0027art. 51, comma  3-bis,  del  codice»),\nnell\u0027ambito di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011,\nn.  159,  ma  dev\u0027essere  qualificato  alla  stregua   di   sequestro\npreordinato alla confisca  cosiddetta  «ordinaria»  di  cui  all\u0027art.\n322-ter  c.p.,  il  cui  rapporto  con  l\u0027esecuzione  civile  non  e\u0027\ndisciplinato da una specifica  regolamentazione  normativa  e,  anzi,\nforma oggetto  di  contrastanti  decisioni  della  giurisprudenza  di\nmerito. \n    4.  Con  ordinanza   in   data   8   aprile   2025   il   giudice\ndell\u0027esecuzione,  quale  giudice  dell\u0027opposizione   dispiegata   dal\ndebitore, disponeva rinvio  pregiudiziale  ex  art.  363-bis  c.p.c.,\nchiedendo risolversi la questione di diritto relativa a quale sia  il\n«regime di opponibilita\u0027, in relazione al medesimo bene immobile, del\nprovvedimento di  confisca  ordinaria  (o  del  sequestro  preventivo\npreordinato alla confisca  ordinaria)  al  creditore  con  iscrizione\nipotecaria antecedente  all\u0027emissione  o  trascrizione  nei  registri\nimmobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro  preventivo  ad\nessa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima\ndell\u0027emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca\nordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)». \n    5. Con decreto del 5 giugno 2025 la Prima  Presidente  dichiarava\nammissibile il rinvio pregiudiziale e ne assegnava la  trattazione  a\nquesta Sezione. \n    6. A conclusione della propria requisitoria e  anche  all\u0027odierna\npubblica udienza fissata  per  la  trattazione  del  procedimento  di\nrinvio pregiudiziale, il Pubblico Ministero chiedeva  alla  Corte  di\naffermare  il  seguente  principio:  «In  presenza  di  un  sequestro\npreventivo che prelude alla confisca ordinaria (o in presenza di  una\nconfisca ordinaria) che sopravvengano al compimento del  pignoramento\ne  alla  iscrizione  dell\u0027ipoteca  a  favore  di  uno  dei  creditori\nconcorrenti, il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura  penale\nsi risolve applicando la regola del cd. ordo temporalis. In sostanza,\npercio\u0027,  se  il  sequestro  (o   la   confisca)   sopravvenga   alla\ninstaurazione della espropriazione e alla  ipoteca,  il  diritto  dei\nterzi creditori prevale e la esecuzione forzata puo\u0027 proseguire senza\nintralcio  e  concludersi,  in  caso  di  vendita  forzata,  con   la\npredisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole\nordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore  ipotecario  la\nprelazione di legge)». \n    7. Penelope SPV S.r.l. - rappresentata da Intrum Italy  S.p.a.  -\ndepositava memoria ex art. 378 c.p.c. \n \n                       Ragioni della decisione \n \n  Sull\u0027ammissibilita\u0027 del rinvio pregiudiziale. \n \n    1. Preliminarmente, si osserva che la sussistenza dei presupposti\nprescritti dall\u0027art. 363-bis  c.p.c.  per  il  rinvio  pregiudiziale,\nesaminata  prima  facie  dal  Primo  Presidente,  forma  oggetto   di\nvalutazione collegiale (Cass. Sez. U., 29 maggio 2024, n. 15130,  Rv.\n671092-01). \n    2. In proposito, con specifico  riferimento  al  requisito  della\nrilevanza  nel  giudizio  a  quo,  si   rileva   che   la   questione\nnomofilattica  e\u0027  stata  sottoposta  a  questa  Corte  dal   giudice\ndell\u0027esecuzione,   investito   della   decisione   sull\u0027istanza    di\nsospensione ex art. 624 c.p.c.,  avanzata  dall\u0027esecutato  unitamente\nall\u0027opposizione ex art. 615 c.p.c. \n    3. Anche se puo\u0027 seriamente dubitarsi  dell\u0027interesse  (art.  100\nc.p.c.) dell\u0027esecutato - titolare dell\u0027immobile attinto dalla  misura\ncautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non contrapposta)\na  quella  del  creditore  procedente  -  a  far  valere  la  pretesa\ninsussistenza, in  ragione  del  sequestro  penale,  del  diritto  di\nproseguire l\u0027azione esecutiva mediante  il  rimedio  dell\u0027opposizione\nesecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione -  piu\u0027\nnon gli appartiene (e, dunque, e\u0027 in dubbio  l\u0027ammissibilita\u0027  stessa\ndell\u0027opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 4 aprile 2017, n. 8684,\nRv. 643706-01;  Cass.  Sez.  3,  29  novembre  2022,  n.  35005,  Rv.\n666278-01), la questione assume comunque rilievo nel processo  a  quo\nperche\u0027 il giudice, anche ex officio (oltre che su  istanza  ex  art.\n486  c.p.c.),  e\u0027  tenuto  a  rilevare  le   eventuali   ragioni   di\nimproseguibilita\u0027 dell\u0027esecuzione (in  proposito,  Cass.  Sez.  3,  6\naprile 2022, n. 11241, Rv. 664509-02):  tra  le  quali,  nell\u0027ipotesi\nprospettata  col  rinvio  pregiudiziale,  potrebbe   annoverarsi   il\nsequestro finalizzato alla confisca «ordinaria». \n    4. In altre parole, anche a voler ipotizzare l\u0027irrilevanza  della\nquestione in relazione alla decisione sull\u0027istanza di sospensione, il\nrapporto tra sequestro penale finalizzato alla confisca «ordinaria» e\nl\u0027esecuzione  individuale   dovrebbe   comunque   essere   esaminato,\nd\u0027ufficio, dal  giudice  dell\u0027esecuzione  per  stabilire  l\u0027eventuale\nprosecuzione o, di contro, la chiusura del processo esecutivo. \n    5.  Nessun  dubbio  puo\u0027   sorgere   sulle   «gravi   difficolta\u0027\ninterpretative» legate alla questione di diritto sottoposta all\u0027esame\ndella  Corte  di  legittimita\u0027,  atteso   che   il   panorama   della\ngiurisprudenza di merito (puntualmente richiamata nell\u0027ordinanza  del\nTribunale di Pavia) mostra  due  soluzioni  tra  loro  diametralmente\nopposte, entrambe sostenute da buone argomentazioni. \n    6. Lo stesso deve dirsi quanto al requisito della suscettibilita\u0027\ndella questione «di porsi in numerosi giudizi» (termine  quest\u0027ultimo\nda intendersi in senso lato e, percio\u0027, idoneo a ricomprendere  anche\nil processo di esecuzione forzata, ma pure le  opposizioni  esecutive\nmosse ritualmente dal soggetto titolare dell\u0027interesse, vale  a  dire\ndal beneficiario  del  sequestro  o  della  confisca),  dato  che  il\nprogressivo ampliamento dell\u0027ambito applicativo delle  misure  penali\ndi  carattere  reale   comporta,   inevitabilmente,   una   frequente\ninterferenza tra i sequestri e  le  confische  disposti  dal  giudice\npenale e le procedure esecutive. \n    7. Riguardo alla «novita\u0027» della questione, questa  Corte  si  e\u0027\npronunciata diverse volte sui rapporti tra il sequestro non  regolato\ndal Codice Antimafia e l\u0027esecuzione forzata individuale  (Cass.  Sez.\n3, 10 dicembre 2020, n.  28242,  Rv.  659887-01;  Cass.  Sez.  3,  29\nsettembre 2021, n. 26327; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231; Cass.\nSez. 2, 27 giugno 2024, n. 17813); tuttavia, come  gia\u0027  sottolineato\ndal giudice rimettente  e  dal  Pubblico  Ministero  e  ulteriormente\nillustrato nel prosieguo, le  novita\u0027  normative  dell\u0027art.  317  del\nc.c.i.i. (entrato in  vigore  il  15  luglio  2022)  e  le  modifiche\napportate  all\u0027art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.   [modificato   sia\ndall\u0027art. 373, comma 1, lett. a), del gia\u0027 citato decreto legislativo\n12 gennaio 2019, n. 14, sia dal decreto legislativo 10 ottobre  2022,\nn. 150; con entrata in vigore pressoche\u0027 coeva alle altre  modifiche]\ninducono a ritenere integrato il menzionato requisito di  legge:  non\navendo ancora avuto questa Corte l\u0027occasione  di  occuparsi  funditus\ndelle  ricadute  ermeneutiche  e  applicative   di   tali   modifiche\nnormative, tanto che la relativa questione non puo\u0027 dirsi risolta nel\nsenso rilevante per l\u0027art. 363-bis c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass.  Sez.\nU., 7 maggio 2024, n. 12449, Rv. 670951-01). \n \n  Inquadramento normativo e giurisprudenziale. \n \n    8. Si deve premettere che l\u0027art. 55 del  decreto  legislativo  n.\n159 del 2011, applicabile a  tutti  i  sequestri  penali  volti  alla\nconfisca ai quali si applica, in via  diretta  o  indirettamente,  il\nCodice  Antimafia  -  detta  disposizioni  univoche  per  regolare  i\nrapporti con l\u0027esecuzione forzata: il sequestro preclude  l\u0027inizio  e\nla prosecuzione delle azioni esecutive, i  beni  gia\u0027  staggiti  sono\npresi in consegna dall\u0027amministratore giudiziario e le procedure gia\u0027\npendenti sono sospese  sino  alla  conclusione  del  procedimento  di\nprevenzione, con conseguente chiusura se interviene un  provvedimento\ndefinitivo di confisca dei cespiti pignorati. \n    9. La fattispecie qui in esame attiene,  pero\u0027,  a  un  sequestro\npreventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai  sensi  degli\narticoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., sopravvenuto all\u0027inizio\ndel processo di esecuzione forzata, cioe\u0027, ex  art.  491  c.p.c.,  al\npignoramento, e alle ipoteche iscritte dai creditori del proposto, in\nquanto trascritto successivamente ai predetti gravami. \n    10. Per questa tipologia di misura e per le sue interferenze  con\nle procedure esecutive pendenti, la giurisprudenza di legittimita\u0027 si\nera inizialmente orientata a ritenere che, in virtu\u0027 della prevalenza\ndelle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento  in  cui\nsi inserisce la  misura  cautelare  reale,  la  garanzia  ipotecaria,\nbenche\u0027 precedentemente iscritta, dovesse sempre cedere di fronte  al\nsequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso  di  trasferimento\ndel bene pignorato intervenuto anteriormente  alla  confisca  (Cass.,\nSez. 3, Sentenza n. 22814 del 7 ottobre  2013,  Rv.  628730-01);  per\nanaloghe ragioni, Cass., Sez. 3, sentenza n. 30990  del  30  novembre\n2018, Rv. 65186401, aveva affermato la prevalenza degli effetti della\nconfisca penale, di qualunque natura, del bene sui diritti dei  terzi\n(nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia  iscritti\nanteriormente), con il solo limite dell\u0027aggiudicazione in  favore  di\nun terzo, se intervenuta prima della confisca in sede  di  esecuzione\nforzata. \n    11.  In  senso  contrario,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte\nformatasi negli ultimi anni ha stabilito che «La speciale  disciplina\ndettata dall\u0027art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011  (Codice\ndelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata\ndalla legge n. 161  del  2017,  e\u0027  applicabile  esclusivamente  alle\nipotesi di confisca ivi previste o da  norme  che  esplicitamente  vi\nrinviano (come l\u0027art. 104-bis disp.  att.  c.p.p.),  con  conseguente\nprevalenza dell\u0027istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che,\nsolo se di buona fede, possono vedere tutelate  le  loro  ragioni  in\nsede  di  procedimento  di  prevenzione  o  di   esecuzione   penale;\nviceversa, la predetta disciplina non e\u0027 suscettibile di applicazione\nanalogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti\ncon le procedure esecutive civili, vige il principio  generale  della\nsuccessione  temporale  delle  formalita\u0027  nei   pubblici   registri,\nsicche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 2915 del codice  civile,  l\u0027opponibilita\u0027\ndel vincolo penale al terzo acquirente in  executivis  dipende  dalla\ntrascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att.  c.p.p.)  che,  se\nsuccessiva all\u0027acquisto, impedisce la posteriore  confisca  del  bene\nacquisito dal terzo \"pleno iure\".» (Cass. Sez. 3, 10  dicembre  2020,\nn. 28242, Rv. 659887-01). \n    12. La regola di prevalenza -  secondo  l\u0027ordo  temporalis  delle\nformalita\u0027 pubblicitarie (articoli 2643, 2644, 2808, 2915 del  codice\ncivile), sancita dalla decisione ora  citata  e\u0027  stata  ribadita  da\nCass. Sez. 3, 29 settembre  2021,  n.  26327  (secondo  cui  «...  il\nconflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in\nbase all\u0027art. 55 del decreto legislativo  n.  159  del  2011  (Codice\ndelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),  esclusivamente\nnelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che  esplicitamente\nvi rinviano (come l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Solo  in  questi\ncasi, pertanto, i terzi hanno l\u0027onere di ricorrere  all\u0027incidente  di\nesecuzione penale per  vedere  tutelate  le  proprie  ragioni.  Nelle\nrestanti ipotesi di confisca, per contro,  la  prevalenza  di  questa\nrispetto ai diritti  di  chi  abbia  acquistato  il  bene  confiscato\n(ovvero ne abbia domandato l\u0027assegnazione in sede esecutiva, come per\nl\u0027appunto nel caso di pignoramento presso terzi) andra\u0027  valutata  in\nbase alle regole generali: e dunque - a seconda dei casi  -  in  base\nall\u0027anteriorita\u0027 della trascrizione o dell\u0027acquisto del  possesso.»),\nda Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231, e da Cass. Sez. 2, 27 giugno\n2024, n. 17813. \n    13. Il medesimo criterio di risoluzione dei conflitti - il citato\nordo  temporalis  delle  formalita\u0027  pubblicitarie   -   ha   trovato\nsporadiche  conferme  dalle  Sezioni  penali  di  questa  Corte,   ma\nl\u0027orientamento della giurisprudenza penale non e\u0027 omogeneo. \n    14. Cass. (pen.) Sez. 3, n. 51043 del 9 novembre  2018,  ...,  ha\nstatuito che, «tenuto anche conto del disposto dell\u0027art.  2915  c.c.,\n... l\u0027opponibilita\u0027 del vincolo penale al  terzo  acquirente  dipende\ndalla trascrizione del sequestro (ex art. 104,  disp.  att.  c.p.p.),\nche deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo cosi\u0027\na rappresentare il presupposto per la confisca anche  successivamente\nall\u0027acquisto. Diversamente,  se  la  trascrizione  del  sequestro  e\u0027\nsuccessiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo  pleno  iure\ncon   conseguente   impossibilita\u0027    della    confisca    posteriore\nall\u0027acquisto.»; analogamente, Cass. (pen.) Sez. 3, n.  30294  del  22\naprile 2021, ..., Rv. 282140-02, ha affermato: «Nel caso di sequestro\npreventivo - nella specie, finalizzato alla confisca per  equivalente\n- di un immobile pignorato, il vincolo penale e\u0027 opponibile al  terzo\nacquirente  in  buona  fede  solo   qualora   la   trascrizione   del\nprovvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in\nmodo da  rappresentare  il  presupposto  per  la  legittimita\u0027  della\nconfisca,   che   puo\u0027   essere   disposta   anche    successivamente\nall\u0027acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che,  qualora  la\ntrascrizione del sequestro sia successiva al  pignoramento,  il  bene\nrimane nella titolarita\u0027 del  terzo  «pleno  iure»,  con  conseguente\nimpossibilita\u0027 di disporre la confisca posteriormente all\u0027acquisto da\nparte del terzo aggiudicatario).»; i principi  suesposti  sono  stati\nrichiamati e ribaditi pure da Cass. (pen.) nn. 3636/2022, 36212/2023,\n17897/2023 e 7706/2024. \n    15. In base a tali decisioni, la trascrizione  del  pignoramento,\nse   anteriore   a    quella    del    sequestro,    non    determina\nl\u0027improseguibilita\u0027 dell\u0027azione esecutiva intrapresa dal creditore e,\nsoprattutto, l\u0027acquisto compiuto da terzi di buona  fede  nell\u0027ambito\ndi tale procedimento e\u0027 destinato a prevalere anche sulla confisca. \n    16. Tuttavia, in base a una complessa ricostruzione normativa (in\nparticolare, degli articoli 104-bis, commi 1-quater e 1-sexies, disp.\natt. c.p.p. e 578-bis c.p.p.), Cass. (pen.) Sez. 3, n. 39201  del  15\ndicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 282275-01, perviene  alla  diversa\nconclusione secondo cui anche i sequestri e le confische  «ordinarie»\nsono disciplinati, in via indiretta, dal  Codice  antimafia,  con  la\nconseguenza che «in tema di  confisca  ex  art.  12-bis  del  decreto\nlegislativo 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona  fede,\ntitolari  di  diritti  acquisiti  anteriormente  al   sequestro,   e\u0027\nassicurata non attraverso l\u0027inopponibilita\u0027 nei  loro  confronti  del\nprovvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi  la  possibilita\u0027\ndi far valere le proprie ragioni in sede di  esecuzione  penale,  nel\ncontraddittorio con l\u0027Agenzia nazionale per  l\u0027amministrazione  e  la\ndestinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati,  ai  sensi  delle\ndisposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, decreto legislativo n. 159\ndel 2011, ed in particolare degli articoli 52 e 55». \n    17. Un ulteriore e distinto  indirizzo  si  rinviene  nella  piu\u0027\nrecente decisione di Cass. (pen.) Sez. 3,  n.  40323  del  20  giugno\n2024, ..., Rv. 287179-01, che -  sul  presupposto  di  un\u0027«evoluzione\nnormativa, secondo cui il conflitto tra  misure  cautelari  civili  e\nmisure cautelari penali (ivi  comprese  quelle  di  prevenzione)  sia\ndeciso non sulla base del criterio temporale bensi\u0027 sulla base  della\ngraduazione degli interessi da tutelare, per cui prevalgono sempre le\nprime sulle seconde», afferma che il  novellato  art.  104-bis  disp.\natt. c.p.p. («nella parte in cui - secondo periodo del comma 1-bis  -\ndispone che in caso di sequestro preventivo emesso a norma  dell\u0027art.\n321, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale  si  applicano  le\ndisposizioni del Testo unico Antimafia») «rinvia al modello delineato\ndell\u0027art. 55, decreto legislativo n. 159 del 2011, disciplina in modo\nomogeneo e unitario l\u0027esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui\nquelli tributari ... [e] non vi e\u0027 dubbio che vi sia  una  prevalenza\ndel sequestro penale  e  degli  interessi  pubblici  a  esso  sottesi\nrispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il  decreto  di\ntrasferimento  dopo  l\u0027aggiudicazione   nella   procedura   esecutiva\nindividuale  o  concorsuale»;  con  la  stessa  sentenza   e\u0027   stata\ndichiarata «manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 55, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.\n159, per contrasto con  gli  articoli  3,  25,  27,  41  e  42  della\nCostituzione, nella parte in cui, mediante il rinvio all\u0027art. 104-bis\ndisp. att. del codice di procedura penale, sancisce la prevalenza del\nsequestro  penale,  per  gli  interessi  pubblici  ad  esso  sottesi,\nrispetto al pignoramento civile e alla mera  aspettativa  civilistica\ncorrelata,  trattandosi  di  scelta  legislativa  non  irragionevole,\ngiustificata anche dall\u0027esistenza di strumenti di tutela del terzo di\nbuona fede eventualmente pregiudicato». \n  La questione posta dal giudice di merito in relazione all\u0027art.  317\nc.c.i.i. (decreto legislativo n. 14 del 2019). \n    18. Rispetto all\u0027orientamento consolidatosi nella  giurisprudenza\ncivile - che esclude l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 55  Codice  Antimafia\nal sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla\nconfisca «ordinaria» - il giudice dell\u0027esecuzione  del  Tribunale  di\nPavia prospetta una possibile evoluzione, derivante dall\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento (e,  soprattutto,  dall\u0027entrata  in  vigore,  il  15\nluglio 2022) dell\u0027art. 317 («Principio  di  prevalenza  delle  misure\ncautelari reali e tutela dei terzi») del decreto  legislativo  n.  14\ndel 2019 (Codice della crisi d\u0027impresa  e  dell\u0027insolvenza),  secondo\ncui «Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto  alla  gestione\nconcorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate\ndall\u0027art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV\ndel decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  salvo  quanto\nprevisto dagli articoli 318, 319 e 320. Per misure cautelari reali di\ncui al comma 1  si  intendono  i  sequestri  delle  cose  di  cui  e\u0027\nconsentita la confisca disposti ai sensi dell\u0027art. 321, comma 2,  del\ncodice  di  procedura  penale,  la  cui  attuazione  e\u0027  disciplinata\ndall\u0027art. 104-bis delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e\ntransitorie del codice di procedura penale.». \n    19. Il Tribunale ipotizza che la norma possa riguardare anche  le\nprocedure esecutive individuali (come affermato da  una  parte  della\ngiurisprudenza  di  merito),  con  la  conseguente  prevalenza,  gia\u0027\nstabilita  ex  lege  per  le  procedure  concorsuali,  delle   misure\ncautelari reali adottate in sede  penale  e,  dunque,  l\u0027applicazione\ndell\u0027art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ad ogni tipo  di\nsequestro preventivo a fini di confisca. \n  Inapplicabilita\u0027 dell\u0027art. 317 c.c.i.i. all\u0027esecuzione individuale. \n    20. Come esplicitamente affermato da  Cass.  (pen.)  Sez.  U,  n.\n40797 del 22 giugno 2023,  Fallimento...,  con  l\u0027entrata  in  vigore\ndella citata norma (cioe\u0027,  l\u0027art.  317  c.c.i.i.)  «Deve  ritenersi,\npertanto, ora espressamente affermata, attraverso  il  richiamo  alle\ndisposizioni  del  codice  antimafia,  la  prevalenza  della   misura\ncautelare sul vincolo  derivante  dalla  procedura  fallimentare.  Il\ndecreto legislativo n. 14 del 2019 si inserisce nel  solco  di  altri\ninterventi normativi recenti: la legge 17 ottobre 2017, n. 161  e  il\ndecreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21  avevano  infatti  allargato\nl\u0027ambito applicativo delle disposizioni in punto di amministrazione e\ndestinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei  terzi\ned esecuzione del sequestro previste nel «Codice  Antimafia»  tant\u0027e\u0027\nche  la  dottrina  ha  rilevato  come  «l\u0027art.  317  assume   portata\nprecettiva globale, erigendo le regole di  quest\u0027ultimo  a  paradigma\ntotalizzante». ... Dunque, e\u0027 possibile affermare che dalla data  del\n15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare  disciplina\ndettata dagli  articoli  317  ss.  del  c.c.i.),  vige  una  unitaria\ndisciplina di carattere generale che regola i rapporti tra  sequestro\npreventivo  a  fini  di  confisca  e  dichiarazione  di  liquidazione\ngiudiziale, ovvero quella contenuta negli  articoli  63  ss.  decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, anch\u0027essi opportunamente rimodulati, con\ninequivocabile prevalenza dello strumento  penale.»  (in  precedenza,\nnello stesso senso, Cass. (pen.) Sez. 3,  n.  3575  del  26  novembre\n2021, dep. 2022, ..., Rv. 283761-01,  «anche  se  -  sottolineano  le\nSezioni Unite - appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina  per\ninferirne criteri interpretativi con riferimento alle vicende insorte\nin precedenza». \n    21. La  menzionata  decisione  di  legittimita\u0027  (la  quale,  tra\nl\u0027altro, afferma che «alla curatela fallimentare, che ha  un  compito\nesclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei  creditori,\nnon  si  attaglia  il  concetto  di  appartenenza,  preclusiva  della\nconfiscabilita\u0027 ex art. 12-bis, decreto legislativo n. 74 del  2000»)\nsi riferisce  in  maniera  espressa  alla  procedura  concorsuale  di\nliquidazione giudiziale (gia\u0027 di fallimento). \n    22. Essa non contiene, pero\u0027, alcun  riferimento  alle  procedure\nesecutive  individuali  ed  e\u0027  arbitrario  attribuire  all\u0027art.  317\nc.c.i.i. una portata precettiva piu\u0027  ampia,  come  invece  sostenuto\ndalla giurisprudenza di merito secondo cui, «in considerazione  della\nmedesima finalita\u0027 cui tendono  tanto  l\u0027esecuzione  individuale  sui\nsingoli  beni  del  debitore  quanto  la   liquidazione   concorsuale\ndell\u0027intero  suo  patrimonio,  la   disposizione   di   coordinamento\nintrodotta con l\u0027art. 317 codice della crisi d\u0027impresa non  puo\u0027  che\ntrovare  applicazione  anche   all\u0027esecuzione   forzata,   apparendo,\ndiversamente, irragionevole che l\u0027esecuzione forzata possa proseguire\nanche se il bene viene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321,\ncomma 2, c.p.p., mentre, al  contrario,  la  liquidazione  giudiziale\n(olim fallimento), su quei beni, debba arrestarsi». \n    23. Infatti,  le  regole  del  codice  della  crisi  d\u0027impresa  e\ndell\u0027insolvenza - e,  segnatamente,  il  codificato  principio  della\nprevalenza della misura penale -  non  trovano  diretta  applicazione\nnell\u0027esecuzione  individuale,  nemmeno  allo  scopo  di  colmare  una\npretesa lacuna normativa rispetto al vincolo del  pignoramento  (come\ninvece ritenuto da una parte della dottrina e  in  alcuni  precedenti\ngiurisprudenziali). \n    24. In proposito si osserva che: \n      l\u0027operazione  dell\u0027interprete  diretta  a  colmare   un   vuoto\nlegislativo costituisce un procedimento  integrativo  analogico,  non\nammesso, ai sensi dell\u0027art. 14 delle  preleggi,  per  una  disciplina\nlegislativa  speciale  come  il  codice  della  crisi   d\u0027impresa   e\ndell\u0027insolvenza e, in particolare,  per  una  disposizione  peculiare\ncome l\u0027art. 317 c.c.i.i.; \n      l\u0027applicazione della disciplina del decreto legislativo  n.  14\ndel 2019 non puo\u0027  desumersi  nemmeno  dalla  reiterata  affermazione\ngiurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento (oggi di\nliquidazione giudiziale) equivale  a  un  «pignoramento  universale»,\nposto che la stessa si fonda comunque su un\u0027impropria  analogia  (per\npretesa eadem ratio) tra  le  procedure  liquidatorie  concorsuali  e\nindividuali (anzi, parafrasando Cass. Sez.  3,  31  luglio  2025,  n.\n22105, la  circostanza  che  il  legislatore  -  nello  stabilire  la\nprevalenza dello strumento penale sulla liquidazione giudiziale  -non\nabbia fatto esplicito riferimento all\u0027esecuzione forzata  individuale\nben  puo\u0027  essere  letta  come  una  precisa  scelta   dello   stesso\nlegislatore, nel senso che ubi lex voluit, ibi dixit); \n      tantomeno possono trarsi elementi  dal  «presupposto  implicito\ndella indiscriminata prevalenza della  prospettiva  concorsuale,  che\ntalvolta s\u0027e\u0027 pure espressa in alcuna dottrina (e gia\u0027  con  riguardo\nalla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo «ancillare» e\nsubalterno dell\u0027esecuzione singolare, rispetto a quella  collettiva»,\npoiche\u0027 «il contesto normativo e sistematico [e\u0027  invece]  improntato\npiuttosto - e naturaliter - ad indiscutibile equiordinazione,  seppur\nin un quadro necessariamente coordinato ed unitario  e  nel  rispetto\ndei corrispondenti poteri e prerogative di  ciascun  giudice»  (cosi\u0027\nCass. Sez. 3, 26 luglio 2023, n. 22715). \n    25. In definitiva, come correttamente  osservato  sul  punto  dal\nProcuratore Generale, «le esecuzioni individuali e quelle  collettive\ndebbono essere regolate dalla normativa ad esse  dedicate  senza  che\nsiano ipotizzabili ipotetici travasi di norme». \n    26. Di conseguenza, anche nell\u0027ipotesi (frequente) di  interventi\ndi altri creditori nella procedura esecutiva (che  per  tale  ragione\nnon si trasforma in una liquidazione concorsuale), va escluso che  la\nregola della prevalenza dello strumento penale dettata dall\u0027art.  317\nc.c.i.i.  per   la   liquidazione   giudiziale   possa   disciplinare\nl\u0027esecuzione forzata  individuale  e  i  rapporti  tra  questa  e  il\nsequestro  ex  art.  321,  comma  2,  c.p.p.  teso  a  una   confisca\n«ordinaria» (che esula dalle norme del Codice Antimafia o  da  quelle\nche esplicitamente vi rinviano). \n    27. In altre parole, proprio perche\u0027 l\u0027art.  317  citato  ha  una\nportata  applicativa  limitata  alla  liquidazione  concorsuale,   la\ndisposizione non assume di per se\u0027 la valenza  di  novita\u0027  normativa\nidonea a modificare l\u0027indirizzo giurisprudenziale che ha  individuato\nl\u0027ordo temporalis come criterio di risoluzione dei conflitti  tra  le\nmisure adottate in sede penale e i gravami civili. \n  L\u0027art. 104-bis, comma 1-bis, secondo  periodo,  disp.  att.  c.p.p.\n(come modificato dal decreto legislativo n. 14 del 2019). \n    28. Si deve rilevare, pero\u0027, che lo stesso decreto legislativo n.\n14 del 2019 (con l\u0027art. 373, comma 1, lett. a), ha innovato  un\u0027altra\ndisposizione dell\u0027ordinamento e,  cioe\u0027,  il  comma  1-bis  dell\u0027art.\n104-bis disp. att. c.p.p.: rispetto al testo previgente («Il  giudice\nche dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini\ndella gestione. Si applicano le norme di cui al Libro I, titolo  III,\ndel codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e\nsuccessive modificazioni»), il testo novellato - entrato in vigore il\n15 luglio 2022 (e oggetto pure  di  una  modesta  modifica  ad  opera\ndell\u0027art. 41, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n.  150  del\n2022) - sancisce: «Si applicano le disposizioni di cui  al  Libro  I,\ntitolo III, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre\n2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la\ndisciplina della nomina e revoca  dell\u0027amministratore,  dei  compiti,\ndegli obblighi dello stesso e della gestione dei  beni.  In  caso  di\nsequestro disposto ai sensi dell\u0027art. 321, comma 2, del codice  o  di\nconfisca ai fini della  tutela  dei  terzi  e  nei  rapporti  con  la\nprocedura di liquidazione  giudiziaria  si  applicano,  altresi\u0027,  le\ndisposizioni di cui al titolo IV  del  Libro  I  del  citato  decreto\nlegislativo» (enfasi aggiunta). \n    29. Il secondo periodo della menzionata  norma  riguarda,  da  un\nlato, il rapporto tra i sequestri penali e le  procedure  concorsuali\n(ribadisce, da un diverso angolo di visuale, il  contenuto  dell\u0027art.\n317 c.c.i.i.) e, dall\u0027altro, fa riferimento alla «tutela dei terzi». \n    30. Secondo una lettura dottrinale, «In forza della norma,  tutti\ni  diritti  dei  terzi  garantiti  dal  codice  antimafia  verrebbero\nparimenti tutelati dinanzi al sequestro  finalizzato  alla  confisca,\nsecondo la stessa procedura del codice antimafia. Inoltre, i  diritti\nin questione  sarebbero  tutelati  ai  sensi  del  codice  antimafia,\ndinanzi ad ogni tipo di sequestro finalizzato alla confisca,  vale  a\ndire  alla  confisca  del  prezzo  o  profitto  del   reato,   ovvero\ndell\u0027equivalente,  alla  confisca  in  casi  particolari   ai   sensi\ndell\u0027art. 240-bis  c.p.,  alla  confisca  misura  di  prevenzione,  a\nconferma della svolta  evolutiva  impressa  dal  nuovo  codice  della\ncrisi, attraverso il superamento del c.d. «doppio statuto di  tutela»\ndei creditori, che caratterizza il vigente sistema  di  garanzie  dei\ndiritti dei terzi. E si tratterebbe di una  tutela  estesa  «oltre  i\ncasi di coesistenza di una procedura concorsuale», come si desume dal\nnuovo comma 1-bis dell\u0027art. 104-bis disp. att.  c.p.p.,  «in  cui  la\ncongiunzione «e» non vale  a  circoscrivere  alla  sola  liquidazione\ngiudiziale l\u0027ambito della  salvaguardia  delle  pretese  dei  terzi».\n«Sembra», infatti, «che il legislatore abbia colto l\u0027occasione  della\nriforma «fallimentare», per ovviare anche  ai  dubbi  e  ai  problemi\ninterpretativi creati proprio dalle recenti interpolazioni del 2017 e\ndel 2018 all\u0027art. 104-bis  disp.  att.  c.p.p.».»;  un  altro  autore\nrileva che «e\u0027 opportuno ricordare  che  nel  sistema  delineato  dal\ncodice antimafia l\u0027accertamento delle pretese dei terzi deve avvenire\nattraverso la procedura descritta dagli articoli  57  ss.  destinata,\nquindi, a diventare - grazie al richiamo contenuto nel nuovo art. 104\nbis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - la normativa di riferimento  in\nordine alle modalita\u0027 di accertamento dei diritti dei terzi  rispetto\na tutti i casi in cui sia disposto un sequestro  ai  sensi  dell\u0027art.\n321, comma 2, c.p.p. Del resto, la prospettiva di  ampliamento  delle\nregole poste a tutela dei terzi oltre i casi di  coesistenza  di  una\nprocedura concorsuale si percepisce nel testo del nuovo  comma  1-bis\ndell\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p., in cui la congiunzione  «e»  non\nvale a circoscrivere alla sola liquidazione giudiziale l\u0027ambito della\nsalvaguardia delle pretese dei terzi». \n  L\u0027applicabilita\u0027 del Codice Antimafia  nell\u0027esecuzione  individuale\nin forza del novellato art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. \n    31.  Il  dato  letterale  dell\u0027art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.\napplicabile alla fattispecie de qua (e  non  ai  sequestri  presi  in\nconsiderazione dai precedenti di  legittimita\u0027  gia\u0027  richiamati,  ad\neccezione di  Cass.  (pen.)  n.  40323/2024)  -  che  distingue  come\nautonomi concetti la «tutela dei terzi» dai rapporti con le procedure\nconcorsuali - costituisce elemento di novita\u0027 idoneo  a  giustificare\nil superamento dell\u0027orientamento  inaugurato  da  Cass.  Sez.  3,  10\ndicembre 2020, n. 28242. \n    32. Infatti, la nozione di «tutela dei terzi» e\u0027  talmente  ampia\nda comprendere anche i creditori, pignorante e  intervenuti,  di  una\nprocedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti  dal\nsequestro preventivo, nonche\u0027 l\u0027aggiudicatario degli stessi. \n    33. Inoltre, pur dovendosi negare (per le suesposte ragioni)  una\nsua applicazione diretta, l\u0027art. 317 c.c.i.i. (anch\u0027esso,  come  gia\u0027\ndetto, entrato in vigore il 15  luglio  2022)  determina  innovazioni\nche, sotto il profilo sistematico (e, quindi, indirettamente),  vanno\nconsiderate per interpretare l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p.: \n      escludendo l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 55  Codice  Antimafia  in\ncaso di sequestro «ordinario», a dispetto del favor  legislativo  per\nla liquidazione concorsuale, i creditori, soprattutto se garantiti da\nipoteca, avrebbero maggiore  interesse  a  promuovere  espropriazioni\nindividuali  dei  beni  colpiti  dalla  misura  cautelare,  date   le\ncondizioni e limitazioni a cui sono assoggettati i loro crediti dallo\nstrumento penale; \n      in particolare, non  sembra  ragionevole  che  la  prosecuzione\ndella liquidazione giudiziale (che e\u0027 recessiva rispetto alla  misura\ncautelare penale ex art. 317 c.c.i.i.) sia preclusa dal  sopravvenuto\nsequestro e dall\u0027affidamento dei beni all\u0027amministratore  giudiziario\ne che, ciononostante, possa invece essere iniziata o  proseguita  dal\ncreditore fondiario (ex art.  41  T.U.B.)  un\u0027esecuzione  individuale\nriguardante  i  medesimi  cespiti  (se   gravati   da   ipoteca   e/o\npignoramento  anteriori),  addirittura  pervenendo  al  trasferimento\ncoattivo di beni che, senza  l\u0027iniziativa  del  fondiario,  sarebbero\nstati acquisiti dallo Stato a titolo originario; \n      nell\u0027ipotesi ora  formulata  (che  non  e\u0027  residuale,  essendo\ntutt\u0027altro  che  infrequente   l\u0027azione   esecutiva   del   creditore\nipotecario fondiario), poi, la diversa  opponibilita\u0027  del  sequestro\npenale  si  riverbererebbe  sulla  tutela  dell\u0027aggiudicatario,   col\nparadossale  effetto  di  attribuire  -  per  la   regola   dell\u0027ordo\ntemporalis   -   indiscutibile   prevalenza   all\u0027aggiudicazione   se\nl\u0027esecuzione (alla quale si ricollega l\u0027acquisto  ex  art.  2919  del\ncodice civile) e\u0027 esercitata nonostante la  liquidazione  giudiziale,\nmentre, stando a quanto statuito da Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del\n20 giugno 2024, ..., «non vi e\u0027 dubbio che vi sia una prevalenza  del\nsequestro penale e degli interessi pubblici a esso  sottesi  rispetto\nalla  mera  aspettativa  civilistica  a  ottenere   il   decreto   di\ntrasferimento  dopo  l\u0027aggiudicazione   nella   procedura   esecutiva\nindividuale o concorsuale» (in realta\u0027, sotto il profilo civilistico,\nquesta affermazione pare in contrasto col disposto dell\u0027art.  187-bis\ndisp. att. c.p.c., come interpretato da  Cass.  Sez.  U.,  30  giugno\n2006, n. 25507, Cass. Sez. U., 28 novembre 2012, n. 21110, e anche da\nCass. Sez. 3, 18 gennaio 2024, n. 2020, ma  -  come  ricordato  anche\ndalla  citata  decisione  -  le  ragioni  dell\u0027aggiudicatario  devono\nnecessariamente farsi valere in sede di esecuzione penale e,  dunque,\nsara\u0027  l\u0027orientamento  delle  Sezioni  penali  a   trovare   concreta\napplicazione). \n    34. Sia in base a un\u0027interpretazione letterale della disposizione\n(dove la tutela dei terzi non e\u0027  in  endiadi  coi  rapporti  con  la\nliquidazione giudiziale, ma identifica un altro  ambito  applicativo,\nindipendente dall\u0027altro),  sia  per  ragioni  di  coerenza  logica  e\nsistematica,  oltre  che  per  l\u0027evidente  tendenza  legislativa   ad\nestendere le norme del Codice Antimafia al di la\u0027 del loro originario\ncampo di applicazione, si deve concludere che, in forza del novellato\nart. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo,  disp.  att.  c.p.p.,  le\nregole del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplinano  anche  i\nrapporti tra il sequestro ex art. 321, comma  2,  c.p.p.  preordinato\nalla  confisca  cosiddetta  «ordinaria»  e  le  procedure   esecutive\nindividuali,  nonche\u0027  la  stessa   confisca   (che,   pacificamente,\ndetermina l\u0027acquisizione a titolo originario in favore dello Stato). \n    35. Ritiene questa Corte, dunque, che la corretta interpretazione\ndell\u0027art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.   (nella   sua   formulazione\napplicabile dal 15 luglio 2022) conduca a rispondere al quesito posto\ndal Tribunale di Pavia nel senso che, in caso di  sequestro  ex  art.\n321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I\ndel Codice Antimafia (segnatamente, l\u0027art.  55)  si  applicano  anche\nnelle procedure esecutive individuali,  dovendosi  ritenere  superato\ndall\u0027innovazione normativa l\u0027orientamento che privilegiava - in  caso\ndi sequestro volto alla confisca «ordinaria» - il criterio  dell\u0027ordo\ntemporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie. \n    36. Ad avviso  di  questa  Corte,  e\u0027  questa  l\u0027unica  possibile\nlettura dell\u0027art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.  in  base  al  tenore\nletterale della vigente norma  ed  alle  ragioni  logico-sistematiche\nsuesposte, insuscettibile di  qualsiasi  alternativa  interpretazione\ncostituzionalmente orientata. \n  Questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    37. Muovendo da tale conclusione, pero\u0027,  l\u0027ulteriore  estensione\ndelle  regole  del  Codice  Antimafia  anche  in  caso  di  procedura\nesecutiva individuale espone l\u0027art. 104-bis disp. att. c.p.p. (e, con\nesso, l\u0027applicazione del decreto legislativo  n.  159  del  2011)  al\ncontrasto  con  gli  articoli  3,  24,  42  e  117,  comma  1,  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1,  Prot.  Addiz.  1\nalla Convenzione europea dei diritti dell\u0027Uomo. \n    38.  Il  Codice  Antimafia  delinea  un  sistema  concorsuale  di\nsoddisfacimento del  credito,  al  quale  accedono  i  creditori  che\nvantano pretese risultanti da atti aventi  data  certa  anteriore  al\nsequestro, nonche\u0027 diritti reali  di  garanzia  costituiti  in  epoca\nantecedente al sequestro; oltre all\u0027anteriorita\u0027 del credito  (o  del\ndiritto),  occorre   dimostrare   che   esso   non   e\u0027   strumentale\nall\u0027attivita\u0027 illecita o a quella che ne costituisce il frutto  o  il\nreimpiego, la buona fede del creditore, l\u0027incapienza  del  patrimonio\ndel proposto al soddisfacimento del credito  (per  i  soli  creditori\nchirografari); l\u0027accertamento dei predetti requisiti e\u0027 attribuito al\ngiudice penale con la verifica  di  cui  agli  articoli  57  ss.  del\ndecreto  legislativo  n.  159  del  2011  (la  sentenza  della  Corte\ncostituzionale n. 26 del 27/2019 sottolinea che «la  giusta  esigenza\ndi  evitare  manovre  collusive  con   il   debitore   sottoposto   a\nprocedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a  porre\nin salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva  del  sequestro  e\ndella  successiva  confisca  -  puo\u0027   infatti   essere   soddisfatta\nattraverso la verifica ...  delle  condizioni  gia\u0027  imposte  in  via\ngenerale dall\u0027art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per  il\nsoddisfacimento dei diritti di credito dei terzi»); in ogni caso,  in\nforza dell\u0027art. 53 del Codice, «i crediti  per  titolo  anteriore  al\nsequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo  II,\nsono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento  del  valore\ndei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di  stima  o\ndalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli  stessi,\nal  netto  delle  spese  del  procedimento  di  confisca  nonche\u0027  di\namministrazione dei  beni  sequestrati  e  di  quelle  sostenute  nel\nprocedimento di cui agli articoli da 57 a 61». \n    39. Una  condivisibile  dottrina  osserva  che  «tale  disciplina\ntrovava la sua  ratio  -  anche  con  riferimento  al  meccanismo  di\ngestione dei crediti - alla luce delle caratteristiche  delle  misure\ndi prevenzione e di quelle misure penali «allargate»,  connotate  dal\nparticolare allarme sociale, alle prime avvicinabili. Tale ratio -  a\nben vedere - viene meno, se il Codice antimafia viene utilizzato come\ndisciplina di carattere generale per «tutte» le misure, o,  in  altri\ntermini, se una disciplina generale  vuole  essere,  forse,  andrebbe\nrivisitata la disciplina della  gestione  del  credito,  destinato  -\nall\u0027attualita\u0027 - sempre a scontare il limite del 60 per cento». \n    40. Non dissimile e\u0027 il rilievo svolto da Cass. (pen). Sez. 1, n.\n7706  del  21  febbraio  2024,  Fallimento...:  «...  la   disciplina\nstabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione\ndi un creditore ipotecario, il quale, ai  sensi  dell\u0027art.  2741  del\ncodice  civile,  sarebbe  assistito  da  una   causa   legittima   di\nprelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto  al\nprovvedimento ablativo ...  E,  tuttavia,  non  puo\u0027  sottacersi  che\nsecondo la disciplina in questione, e in particolare  secondo  quanto\nstabilito dall\u0027art. 53, comma 1, i crediti per  titolo  anteriore  al\nsequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo  II,\npossono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per\ncento del valore dei beni sequestrati o  confiscati,  risultante  dal\nvalore di stima o dalla  minor  somma  eventualmente  ricavata  dalla\nvendita degli stessi,  al  netto  delle  spese  del  procedimento  di\nconfisca nonche\u0027 di amministrazione dei beni sequestrati e di  quelle\nsostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a  61.  Dunque,\nla tutela accordata al terzo, anche se  di  buona  fede  e  anche  se\nassistito da una posizione  rafforzata  dalla  presenza  di  garanzie\nreali e di privilegi, non e\u0027 pienamente  satisfattiva  in  base  alle\ndisposizioni  del  codice  antimafia,  potendo  risultare  in   parte\nrecessiva  per  il  sopravvenire  di  una  misura  ablativa   nemmeno\ndirettamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente,\nallo svolgimento di una attivita\u0027 criminosa.». \n    41. Ad avviso del Collegio, l\u0027applicazione del  Codice  Antimafia\nin caso di sopraggiunto sequestro preventivo finalizzato  a  confisca\n«ordinaria» e, quindi,  la  sottoposizione  della  soddisfazione  del\ncreditore ipotecario alle stringenti condizioni del Codice  Antimafia\n(che impone persino la prova della  buona  fede)  appaiono  contrarie\nagli   articoli   3,   24   e   42   della   Costituzione,    poiche\u0027\nirragionevolmente  si  pregiudica  la  possibilita\u0027   del   creditore\nipotecario, ancorche\u0027 estraneo a qualsivoglia attivita\u0027 criminale del\ndebitore (come nel caso, lampante, di confisca per equivalente: nella\nquale la relazione del bene costituito a garanzia ipotecaria  con  le\ncondotte criminose sanzionate con la confisca e\u0027 ancora piu\u0027 labile e\ndi indefinibile identificazione), di soddisfarsi in via esecutiva sul\nbene oggetto di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce  lo\nius sequelae e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede\nespropriativa e senza alcuna limitazione non derivante dall\u0027eventuale\nincapienza del bene staggito. \n    42.  Sulla  tutela  costituzionale  della  garanzia   ipotecaria,\ninfatti, si devono richiamare le  statuizioni  della  sentenza  della\nCorte costituzionale n. 160 del  3  ottobre  2024  (peraltro,  citata\nanche da Cass. Sez. 3, 9 gennaio 2025, n. 565,  Rv.  673536-02):  «Il\ncredito garantito da ipoteca gode nell\u0027ordinamento giuridico  di  una\nprotezione peculiare, che discende  dalla  realita\u0027  del  diritto  di\ngaranzia e dalla sua accessorieta\u0027 al credito. Il diritto di  ipoteca\nattribuisce al titolare: lo ius sequelae, che consente di far  valere\nla garanzia anche nei confronti dei terzi  acquirenti  del  bene  (ai\nsensi e nei limiti di cui agli articoli 2858 e  seguenti  del  codice\ncivile); lo  ius  distrahendi,  che  permette  al  creditore  di  far\nespropriare i beni vincolati a garanzia del suo  credito;  e  lo  ius\npraelationis, che comporta  la  facolta\u0027  di  soddisfare  la  pretesa\ncreditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla  vendita  forzata\n(articoli 2741, primo comma, e 2808 del codice civile,  nonche\u0027  art.\n510, secondo comma, del codice di procedura civile). Al contempo,  in\ncaso di cessione del credito, l\u0027accessorieta\u0027 della garanzia  fa  si\u0027\nche il diritto reale si trasferisca  insieme  con  il  credito  (art.\n1263, primo comma, del codice civile). L\u0027ipoteca, dunque, compone  il\npatrimonio del creditore; comporta, in  caso  di  espropriazione  per\npubblica utilita\u0027,  un  obbligo  indennitario  al  pari  degli  altri\ndiritti reali, come previsto dall\u0027art. 25, comma 1, del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  «Testo\nunico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di\nespropriazione per pubblica utilita\u0027. (Testo A)» e gode di una tutela\nriconducibile all\u0027art. 42 della Costituzione.  Inoltre,  essendo  una\ngaranzia  accessoria  al  credito,  essa   e\u0027   attratta   nell\u0027alveo\nprotettivo dell\u0027art. 24 della Costituzione, quale strumento volto  ad\nassicurare una tutela preferenziale del credito  in  sede  esecutiva.\nCome questa Corte ha piu\u0027 volte affermato, «la garanzia della  tutela\ngiurisdizionale   dei   diritti   assicurata   dall\u0027art.   24   della\nCostituzione comprende anche  la  fase  dell\u0027esecuzione  forzata,  in\nquanto necessaria a rendere effettiva l\u0027attuazione del  provvedimento\ngiudiziale» (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2023, n. 228 e  n.  140\ndel 2022, n. 128 del 2021).». \n    43. Con la pronuncia ora menzionata, la Corte  costituzionale  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  -  per  violazione  degli\narticoli 3, 24 e 42 della Costituzione - di norme (art. 7,  comma  3,\ndella legge n. 47 del 1985 e  art.  31,  comma  3,  primo  e  secondo\nperiodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)\nche  sacrifica(va)no  interamente  il  diritto  di   ipoteca,   senza\nproporzionalita\u0027  tra  i  mezzi  impiegati  e  lo  scopo  perseguito,\nimponendo un irragionevole sacrificio al  creditore  ipotecario,  non\nresponsabile degli abusi compiuti. \n    44. Ritiene questa  Corte  che  analoghe  considerazioni  possano\nessere svolte in riferimento alla questione qui  esaminata,  sia  per\nl\u0027illogica attribuzione ad un creditore terzo  (anche  rispetto  alle\nvicende   penali)   dell\u0027onere   di   dimostrare   la   mancanza   di\nstrumentalita\u0027 del credito all\u0027attivita\u0027 criminale e la propria buona\nfede rispetto a una confisca per equivalente (come quella  a  cui  e\u0027\nteso il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p.  interferente  con  la\nprocedura esecutiva del Tribunale di Pavia),  sia  per  l\u0027estraneita\u0027\ndell\u0027estesa applicazione del Codice  Antimafia  a  situazioni  avulse\ndalla ratio legis che aveva  ispirato  le  disposizioni  del  decreto\nlegislativo n. 159 del  2011,  sia  per  l\u0027ingiustificato  sacrificio\nimposto ex lege al diritto di credito  (che,  una  volta  provate  le\ncondizioni richieste dall\u0027art. 52 del Codice Antimafia,  e\u0027  comunque\ndestinato a subire una falcidia del 40%). \n    45. A tanto si aggiunge che, secondo la Corte di  Strasburgo,  il\ndiritto di credito rientra tra i biens o assets ai quali si riferisce\nla tutela dell\u0027art. 1, Prot. Addiz. 1 CEDU,  di  talche\u0027  la  lesione\ninferta  ai  creditori  (non  solo  agli  ipotecari,  ma   anche   ai\nprivilegiati   e   persino   ai    chirografari)    dall\u0027applicazione\nindiscriminata e generalizzata del Codice Antimafia (in base all\u0027art.\n104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att.  c.p.p.)  determina\nuna frizione con l\u0027art. 117 della Costituzione. \n    46. Sempre in riferimento  all\u0027art.  1,  Prot.  Addiz.  1,  CEDU,\nl\u0027estensione normativa della portata applicativa del Codice Antimafia\npregiudica il patrimonio dell\u0027aggiudicatario e,  in  particolare,  lo\nius ad rem acquisito al momento dell\u0027aggiudicazione. \n    47.   Secondo   la   giurisprudenza   di   questa   Corte,   «...\nl\u0027aggiudicazione ..., in forza  dell\u0027art.  187-bis  disp.  att.  cod.\nproc.  civ.,  da\u0027  titolo  all\u0027aggiudicatario  non  inadempiente   al\nversamento del prezzo a conseguire  il  trasferimento  qualunque  sia\nl\u0027esito della procedura» (cosi\u0027 Cass. Sez. U., 14 dicembre  2020,  n.\n28387 e, analogamente, si sono espresse numerose  altre  pronunce  di\nlegittimita\u0027,  precedenti  e  successive)  e  «L\u0027aggiudicatario   ...\nacquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene\nsospensivamente  condizionato  al  versamento  del  prezzo   ...   il\nlegislatore,   infatti,   ha   evidentemente    ritenuto    che    il\nsoddisfacimento dell\u0027interesse pubblico  all\u0027efficienza  del  sistema\ndelle vendite coattive debba comportare la prevalenza  dell\u0027interesse\ndell\u0027aggiudicatario   ad   ottenere   il   trasferimento,   dopo   la\npartecipazione ad una valida procedura,  rispetto  all\u0027interesse  del\ndebitore a mantenere la proprieta\u0027 del bene aggiudicato, con il  solo\nlimite dell\u0027aggiudicazione ad un  prezzo  che  non  sia  notevolmente\ninferiore a quello giusto» (cosi\u0027 Cass. Sez. 1, 13  luglio  2004,  n.\n12969). \n    48.  E\u0027  evidente  che  l\u0027acquisizione  a  titolo  originario  al\npatrimonio dello Stato  per  effetto  di  una  confisca  sopravvenuta\nall\u0027aggiudicazione  e  preceduta  da  un  sequestro   successivo   al\npignoramento (o addirittura all\u0027aggiudicazione stessa) determina  una\ntotale compromissione del  diritto  dell\u0027aggiudicatario  (pregiudizio\nche, del resto, si e\u0027 verificato proprio nella fattispecie decisa  da\nCass. (pen.) n. 40323/2024, gia\u0027 sopra richiamata). \n    49. In proposito, va altresi\u0027 osservato che, a parere  di  questo\nCollegio, la questione non puo\u0027 essere apoditticamente  liquidata  in\nbase a una presunta prevalenza  degli  interessi  «pubblicistici»  di\ncontrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli  interessi\n«privatistici» della tutela dell\u0027aggiudicatario (e/o dei creditori). \n    50. A conferma del rilievo pubblicistico degli interessi  sottesi\nall\u0027espropriazione forzata si ribadisce quanto gia\u0027 statuito da Cass.\nSez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709: «Il problema del  conflitto  fra  i\ncreditori pignoranti e lo Stato che confisca il medesimo immobile  si\nsvolge  sul  piano  dei  principi  generali.  Da  un   lato,   emerge\nl\u0027interesse pubblico  a  reprimere  il  fenomeno  della  criminalita\u0027\norganizzata, soprattutto nella sua dimensione economica, sottraendole\ni patrimoni  provento  di  reato  ed  evitando  il  finanziamento  di\nulteriori attivita\u0027 illecite. Sul versante opposto si pone il diritto\ndel creditore a soddisfarsi sui beni del debitore, che trova  la  sua\nconsacrazione non solo nell\u0027art. 2740 del codice civile, ma anche nei\nprincipi costituzionali di tutela giurisdizionale dei  diritti  (art.\n24 della Costituzione),  dell\u0027iniziativa  economica  (art.  41  della\nCostituzione)   e   della   proprieta\u0027   privata   (art.   42   della\nCostituzione). Vengono in rilevo, inoltre,  i  principi  fondamentali\ndel giusto processo e della sua ragionevole durata  (art.  111  della\nCostituzione).  Il  processo  esecutivo,  infatti,  non  si   sottrae\nall\u0027esigenza pubblicistica di uno svolgimento rapido  ed  efficiente.\nIn particolare, sotto quest\u0027ultimo profilo, assume  rilievo  centrale\nla fase  liquidatoria:  l\u0027espropriazione  forzata  sara\u0027  tanto  piu\u0027\nefficiente, quanto piu\u0027 elevato sia il  prezzo  di  aggiudicazione  e\nminore il numero dei tentativi di vendita.  Pertanto,  approntare  le\ncondizioni alle quali la vendita forzata  e\u0027  maggiormente  fruttuosa\nsignifica dare concreta attuazione al principio del  giusto  processo\nanche dell\u0027ambito dell\u0027espropriazione forzata. Una  delle  componenti\nche concorre  in  modo  significativo  all\u0027efficienza  delle  vendite\ngiudiziarie  e\u0027  rappresentata  dalla   tutela   dell\u0027aggiudicatario.\nInfatti, la partecipazione ad un\u0027asta giudiziaria  sara\u0027  tanto  piu\u0027\n«appetibile», quanto  minori  siano  le  incertezze  in  ordine  alla\nstabilita\u0027 degli effetti dell\u0027aggiudicazione. La  prospettiva  di  un\nacquisto  stabile  e  sicuro  attira  un  piu\u0027  elevato   numero   di\npartecipanti all\u0027asta e determina  una  piu\u0027  animata  competitivita\u0027\nnella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi,  in  un  maggior\nricavo in minor tempo. Sebbene l\u0027aggiudicatario non  vanti  sul  bene\nespropriato   un   diritto   soggettivo   pieno,   quanto   piuttosto\nun\u0027aspettativa, questa non e\u0027 di mero fatto, bensi\u0027 di diritto.». \n    51. Va, dunque, rilevata  di  ufficio  e  sottoposta  alla  Corte\ncostituzionale la questione di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.\n104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p.  [cosi\u0027  come\ninterpretato in questa sede e pure da  Cass.  (pen.)  n.  40323/2024]\nnella parte in  cui  prevede  che,  nei  rapporti  con  le  procedure\nesecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla\nconfisca per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p.\ne  322-ter  c.p.,  nonche\u0027  alla  confisca  stessa,  si  applica   la\ndisciplina  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159\n(cosiddetto  Codice  Antimafia),   anziche\u0027   la   regola   dell\u0027ordo\ntemporalis delle formalita\u0027 pubblicitarie,  la  quale  consentirebbe,\ninvece,  di  evitare  un  grave,   irragionevole   e   ingiustificato\npregiudizio  ai  diritti  dei  creditori  e   dell\u0027aggiudicatario   o\ndell\u0027acquirente in executivis, neppure  in  alcun  modo  giustificato\ndalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di  quella  normativa\nspeciale. \n  Rilevanza della questione nel presente giudizio. \n    52. Per concludere, la questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ndeve potersi dire ammissibile e rilevante anche nel procedimento  per\nrinvio pregiudiziale. \n    53. In proposito, si osserva che la Corte costituzionale - con la\nsentenza n. 119 del  25  giugno  2015,  riguardante  un\u0027ordinanza  di\nrimessione  emessa  nell\u0027ambito  di  un  giudizio   di   legittimita\u0027\ndestinato ad essere definito (non gia\u0027 con una decisione nel  merito,\nma) con l\u0027enunciazione del principio di diritto nell\u0027interesse  della\nlegge ai sensi dell\u0027art. 363, comma 3,  c.p.c.  -  ha  statuito  che,\n«cosi\u0027  com\u0027e\u0027  indubitabile  che  la   Corte   di   cassazione   sia\norganicamente   inserita   nell\u0027ordine    giudiziario,    altrettanto\nindubitabile   e\u0027   l\u0027inerenza    alla    funzione    giurisdizionale\ndell\u0027enunciazione del principio di diritto da parte  del  giudice  di\nlegittimita\u0027, quale massima espressione della funzione  nomofilattica\nche la stessa Corte di cassazione  e\u0027  istituzionalmente  chiamata  a\nsvolgere. Va del resto esclusa la necessita\u0027 che  il  procedimento  a\nquo si concluda  con  una  decisione  che  abbia  tutti  gli  effetti\nusualmente  ricondotti  agli  atti   giurisdizionali.   La   funzione\nnomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l\u0027enunciazione del\nprincipio di diritto, ai sensi dell\u0027art. 363, terzo comma, cod. proc.\nciv., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione  che  e\u0027\n(anche)  di  diritto  oggettivo,  in  quanto   volta   a   realizzare\nl\u0027interesse generale dell\u0027ordinamento all\u0027affermazione del  principio\ndi legalita\u0027, che e\u0027 alla base dello Stato di diritto.  L\u0027accesso  al\nsindacato di costituzionalita\u0027 attraverso il giudizio di cui all\u0027art.\n363, terzo comma, cod. proc. civ.,  se  non  determina  quindi  alcun\nsuperamento del  carattere  pregiudiziale  della  questione,  neppure\nmodifica  il  modello  incidentale  del  controllo  di  legittimita\u0027.\nL\u0027incidentalita\u0027,  infatti,  discende  dal  compito  della  Corte  di\ncassazione di enunciare il principio  di  diritto  sulla  base  della\nnorma  che  potra\u0027  risultare  dalla  pronuncia   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale e che sara\u0027, in ogni caso, «altro» rispetto  ad  essa.\nE\u0027 in tal modo che si realizza l\u0027interesse generale  dell\u0027ordinamento\nalla legalita\u0027 costituzionale attraverso l\u0027incontro ed il dialogo  di\ndue giurisdizioni che concorrono sempre - e ancor piu\u0027 in questo caso\n- alla definizione del diritto oggettivo. Ed e\u0027  un  dialogo  che  si\nrivela  particolarmente  proficuo,  specie  laddove  sia   in   gioco\nl\u0027estensione della tutela di un diritto fondamentale.». \n    54.  Le  medesime  argomentazioni  suffragano  il   giudizio   di\nrilevanza  in  questo  procedimento,   volto   all\u0027enunciazione   del\nprincipio di diritto ai sensi dell\u0027art. 363-bis  c.p.c.,  norma  che,\nforse anche piu\u0027 dell\u0027art. 363, comma 3,  c.p.c.,  «esalta  il  ruolo\nnomofilattico che e\u0027 proprio della  Corte  di  cassazione»,  avendone\nintrodotto  un  profilo  con  inedite,  ma  potenzialmente  proficue,\ncaratteristiche preventive. \n    55. Inoltre, la questione relativa all\u0027art.  104-bis  disp.  att.\nc.p.p. assume rilevanza (ancorche\u0027 mediata) nella procedura esecutiva\npendente  innanzi  al  Tribunale  di  Pavia,  atteso  che  il  rinvio\npregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e\u0027 teso alla formulazione di  un\nprincipio di diritto vincolante per il giudice di merito. \n    56. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni  di  cui  appresso\nper la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  la\ncontestuale  sospensione  del   presente   procedimento   di   rinvio\npregiudiziale fino alla definizione del relativo incidente. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953, \n    rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e  la\nnon manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  -  per  violazione  degli\narticoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della  Costituzione,  quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art.  1,  Prot.  Addiz.  1  alla  CEDU  -  dell\u0027art.\n104-bis,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  disp  att.  c.p.p.  (come\nnovellato dal decreto legislativo n. 14 del 2019 e applicabile dal 15\nluglio 2022) nella parte in cui prevede  che,  nei  rapporti  con  le\nprocedure  esecutive  individuali,  anche  al  sequestro   preventivo\nfinalizzato alla confisca per equivalente  ai  sensi  degli  articoli\n321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonche\u0027 alla confisca stessa, si\napplica la disciplina del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.\n159,  anziche\u0027  la  regola  dell\u0027ordo  temporalis  delle   formalita\u0027\npubblicitarie; \n    sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della\nCancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei  ministri\ne che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e  del\nSenato della Repubblica. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  Terza\nSezione Civile, in data 8 ottobre 2025. \n \n                      Il Presidente: De Stefano","elencoNorme":[{"id":"64027","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppnda","denominaz_legge":"codice di procedura penale 1988 (disp. att.)","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027art.","legge_articolo":"104","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"bis - secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64037","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"373","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art373"}],"elencoParametri":[{"id":"80408","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80409","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80410","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80411","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80412","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000006","descriz_costit":"Protocollo n. 1  a  Convenzione europea diritti dell\u0027uomo","numero_legge":"1","data_legge":"","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55057","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Luzzati pop npls srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55058","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Agenzia delle entrate - riscossione","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]