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Brotzu”, dell’AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie – Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati – Durata e condizioni degli incarichi commissariali – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un regime atipico e generico in relazione a presupposti, requisiti e modalità procedimentali per la nomina dei direttori degli enti del servizio sanitario regionale – Denunciata introduzione di una decadenza automatica dall’incarico dei direttori delle aziende e degli enti interessati – Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute riguardanti il procedimento di reclutamento della dirigenza sanitaria – Lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Esorbitanza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 14.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 97, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 4, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 2, comma 2-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, 3, comma 6, e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2; decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, artt. 1 e 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4533","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"03/12/2025","relatore":"SANDULLI M. 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Brotzu\", dell\u0027AREUS e delle due aziende\n ospedaliero-universitarie - Funzioni attribuite ai commissari\n straordinari e compiti assegnati - Durata e condizioni degli\n incarichi commissariali. \n- Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni\n urgenti di adeguamento dell\u0027assetto organizzativo ed istituzionale\n del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11\n settembre 2020, n. 24), art. 6, comma 1, limitatamente alla parte\n in cui sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell\u0027art. 13\n della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema\n sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in\n materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della\n legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del\n 2016 e di ulteriori norme di settore), e art. 14. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici e\u0027 legalmente domiciliato\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale\nrappresentante p.t., per la declaratoria dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale: \n dell\u0027art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma\ndella Sardegna n. 8 dell\u002711 marzo 2025, pubblicata nel Bollettino\nufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 15 del 13 marzo\n2025, che sostituisce il comma 1, dell\u0027art 13 della legge regionale\nn. 24 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente\nal secondo periodo del comma sostituito; \n dell\u0027art. 14 della legge della Regione autonoma della\nSardegna n. 8 del 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale della\nRegione autonoma della Sardegna n. 15 del 13 marzo 2025, come da\ndelibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2025. \n \n Premessa \n \n In data 13 marzo 2025 e\u0027 stata pubblicata nel Bollettino\nUfficiale n. 15 della Regione autonoma della Sardegna la legge\nregionale n. 8 dell\u002711 marzo 2025, recante: «Disposizioni urgenti di\nadeguamento dell\u0027assetto organizzativo ed istituzionale del sistema\nsanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre\n2020, n. 24». \n L\u0027art. 6 della legge regionale n. 8/2025, rubricato: «Modifiche\nall\u0027art. 13 (Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice\naziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale)\ndella legge regionale n. 24 del 2020», al comma 1 prevede: \n «1. Il comma 1 dell\u0027art. 13 della legge regionale n. 24 del\n2020, e successive modifiche e integrazioni e\u0027 sostituito dal\nseguente: \n \"1. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di\ndirettore amministrativo e di direttore sanitario sono costituiti ed\naggiornati, previo avviso pubblico e selezione effettuata, in\nconformita\u0027 alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 171\ndel 2016 e in ossequio al principio di semplificazione dell\u0027azione\namministrativa, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da\nparte di una commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta\ndell\u0027assessore regionale competente in materia di sanita\u0027, senza\nnuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da esperti\ndi qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno\ndesignato dalla regione, che non si trovino in situazioni di\nconflitto d\u0027interessi, e siano di comprovata professionalita\u0027 e\ncompetenza nelle materie oggetto degli incarichi. A seguito\ndell\u0027insediamento dell\u0027organo di vertice dell\u0027azienda, il direttore\ngenerale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o sostituisce\nil direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore\ndei servizi sociosanitari, se nominato\" (enfasi aggiunta). \n L\u0027art. 14 della stessa legge regionale n. 8/2025, rubricato\n«Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento delle\naziende sanitarie», a sua volta stabilisce: \n «1. Per la realizzazione del processo di efficientamento e di\nriordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del\nServizio sanitario regionale previsto dalla presente legge, la Giunta\nregionale, su proposta dell\u0027assessore regionale competente in materia\ndi sanita\u0027, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in\nvigore della presente legge, commissaria in via straordinaria le otto\naziende socio-sanitarie locali, l\u0027Azienda ospedaliera ARNAS \"G.\nBrotzu\", l\u0027AREUS e le due aziende ospedaliero-universitarie.\nLimitatamente alle aziende ospedaliero-universitarie, i commissari\nstraordinari sono nominati d\u0027intesa con i rettori delle Universita\u0027\ncompetenti. Alla data di insediamento del commissario di ciascuna\nazienda, il direttore generale in carica decade e cessa\nimmediatamente dalle proprie funzioni. \n 2. I commissari straordinari di cui al comma 1, entro novanta\ngiorni dal loro insediamento: a) predispongono un piano di\nriorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e\namministrativi secondo le previsioni della presente legge, con\nparticolare riferimento alle azioni necessarie al fine di dare\nattuazione alle previsioni di cui all\u0027art. 20, comma 3-ter, della\nlegge regionale n. 24 del 2020, introdotto dall\u0027art. 8 della presente\nlegge, sulla base degli indirizzi dell\u0027assessorato regionale\ncompetente in materia di sanita\u0027; b) ai fini dell\u0027attuazione\ndell\u0027art. 32, comma 5, lettera g-bis) della legge regionale n. 24 del\n2020, predispongono, previa analisi territoriale della domanda di\nservizi socio-sanitari, dell\u0027evoluzione del contesto sociale,\nsanitario e demografico, delle risorse umane, strumentali e\nfinanziarie nonche\u0027 del livello di erogazione dei livelli essenziali\ndi assistenza, un documento contenente una proposta di missione\nassistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria di\nriferimento secondo le modalita\u0027, gli indirizzi e i criteri\nindividuati dall\u0027assessorato regionale competente in materia di\nsanita\u0027. \n 3. La Giunta regionale, su proposta dell\u0027assessore competente\nin materia di sanita\u0027, entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui\nal comma 2, approva le linee guida per l\u0027adozione degli atti\naziendali delle aziende del Servizio sanitario regionale. \n 4. I commissari straordinari il cui incarico scade dopo sei\nmesi, prorogabile una sola volta, sono scelti tra i soggetti inseriti\nnell\u0027elenco nazionale dei direttori generali ai sensi dell\u0027art. 2,\ncomma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione\ndella delega di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7\nagosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). I\ncommissari, oltre le funzioni straordinarie previste dal presente\narticolo, svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali e il\nloro trattamento economico e\u0027 quello previsto per i direttori\ngenerali medesimi ai sensi della normativa vigente come stabilito\ndalla Giunta regionale. I commissari straordinari, entro\nquarantacinque giorni dal loro insediamento, nominano i direttori\nsanitari e i direttori amministrativi, nonche\u0027, laddove previsti, i\ndirettori dei servizi socio-sanitari. 5. Ai commissari straordinari\ne\u0027 conferita, altresi\u0027, la potesta\u0027 di porre in essere azioni\nstraordinarie ed emergenziali al fine di garantire i livelli\nessenziali di assistenza, secondo le indicazioni dell\u0027assessorato\ncompetente in materia di sanita\u0027 ed in piena sinergia tra le aziende\ndel S.S.R.»(enfasi aggiunta). \n La descritta normativa si pone in contrasto con la Costituzione. \n Quanto all\u0027art. 6, comma 1 cit., lo stesso - nel prevedere, al\nsecondo periodo del comma 1 dell\u0027art. 13 legge regionale n. 24/2020\nche va a sostituire - che «A seguito dell\u0027insediamento dell\u0027organo di\nvertice dell\u0027azienda, il direttore generale, entro i successivi\nsessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore amministrativo,\nil direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari, se\nnominato» - si pone in contrasto: \n con i principi di buon andamento e continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa e con il dovere di neutralita\u0027 cui sono tenuti i\npubblici dipendenti, desumibili dagli articoli 97, comma 2 e 98,\ncomma 1 della Costituzione; \n con l\u0027art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione, in\nquanto la cessazione automatica dalle cariche di direttore sanitario\ned amministrativo prevista dalla norma qui censurata incide sulla\ndisciplina del rapporto di lavoro, rientrante nella materia\n«ordinamento civile», che l\u0027art. 117, comma 2 lettera l) della\nCostituzione riserva alla potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato. \n Quanto all\u0027art. 14 cit., lo stesso - nel prevedere, al comma 1\n(1) , il commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende\nsociosanitarie locali, dell\u0027Azienda ospedaliera ARNAS «G. Brotzu»,\ndell\u0027AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie della\nSardegna, realizza la violazione: \n dell\u0027art. 117, comma 3 della Costituzione, eccedendo dalle\ncompetenze statutarie della regione, e ponendosi in contrasto con i\nprincipi fondamentali dettati dalla legge statale in materia di\n«tutela della salute», segnatamente, con gli articoli 2, comma\n2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30\ndicembre 1992, n. 502, 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016,\nn. 171, in materia di dirigenza sanitaria; \n degli articoli 3 e 97 della Costituzione, laddove determina\nun automatismo che pregiudica i principi di ragionevolezza,\nadeguatezza, buon andamento e l\u0027esigenza di continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa. \n Tutto quanto sopra, per le seguenti ragioni di \n \n Diritto \n \n I. Violazione dei principi ricavabili dagli articoli 97, comma 2\ne 98, comma 1 della Costituzione, nonche\u0027 dell\u0027art. 117, comma 2\nlettera l) della Costituzione; \n I.1. L\u0027art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/2025 ha\nintrodotto la possibilita\u0027 di una decadenza automatica dei vertici\naziendali, cosi\u0027 configurando un\u0027ipotesi di spoils system. \n La Corte costituzionale ha ripetutamente censurato tale sistema,\nravvisandone innanzi tutto l\u0027incompatibilita\u0027 con le garanzie\ndesumibili dal principio costituzionale di continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa di cui all\u0027art. 97, comma 2, della Costituzione. \n Si fa in particolare riferimento alle sentenze numeri 104/2007;\n224 del 2010 e n. 228 del 2011: in particolare la prima - con\nriferimento ad una norma che prevedeva che gli incarichi diversi da\nquelli di dirigente generale, gia\u0027 conferiti con contratto, potessero\nessere revocati entro novanta giorni dall\u0027insediamento del dirigente\ngenerale - ha, tra l\u0027altro, ritenuto: «E\u0027 costituzionalmente\nillegittimo l\u0027art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo\n2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai\ncommi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente generale - gia\u0027\nconferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni\ndall\u0027insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo\nstesso e\u0027 preposto. Infatti, posto che non si applicano alle regioni\ni principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei\ndirigenti nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi che,\nmentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi\ndirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira ad\nassicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice\nche giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli\nincarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto e\u0027\na dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello «non generale», non\nconferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad\nesso dallo stesso grado di contiguita\u0027 che connota gli incarichi\napicali. Inoltre, l\u0027avvicendamento dei titolari degli incarichi\ndirigenziali non di vertice e\u0027 fatto dipendere, nella specie, dalla\ndiscrezionale volonta\u0027 del direttore generale, nominato dal nuovo\nGoverno regionale, senza che sia previsto alcun obbligo di\nvalutazione e di motivazione, in violazione del principio del giusto\nprocedimento» (enfasi aggiunta). \n La sentenza n. 224/2010, che pure ha affrontato una situazione\nspeculare a quella qui in esame, ha affermato: «E\u0027 costituzionalmente\nillegittimo, per violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione, l\u0027art.\n15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18,\nsecondo cui il direttore amministrativo e il direttore sanitario\ndelle aziende unita\u0027 sanitarie locali o ospedaliere cessano\ndall\u0027incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore\ngenerale e possono essere riconfermati. La norma in esame contempla\nun meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette\nfunzioni dirigenziali, lesivo del principio di continuita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa che rinviene il suo fondamento nell\u0027art.\n97 della Costituzione. La scelta fiduciaria del direttore\namministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale\ndel direttore generale, non implica che l\u0027interruzione del\nconseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine\ndi apprezzamento discrezionale, poiche\u0027, una volta instaurato detto\nrapporto, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato,\nall\u0027interesse dell\u0027amministrazione ospedaliera alla continuita\u0027 delle\nfunzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall\u0027altro lato,\nalla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle\nsituazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali esigenze\ndetermina il contrasto della censurata disposizione con il principio\ncostituzionale di buon andamento, in quanto essa non ancora\nl\u0027interruzione del rapporto d\u0027ufficio in corso a ragioni interne a\ntale rapporto, che - legate alle modalita\u0027 di svolgimento delle\nfunzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad arrecare un\nvulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa. Inoltre, l\u0027automatica interruzione ante tempus del\nrapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell\u0027operato del\ndirettore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del\ngiusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere\nil suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati\ndelle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto\nnella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il nuovo\ndirettore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse\nalle pregresse modalita\u0027 di svolgimento delle funzioni dirigenziali\nda parte dell\u0027interessato, idonee a fare ritenere sussistenti\ncomportamenti di quest\u0027ultimo suscettibili di integrare la violazione\ndelle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei\nservizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della\nnecessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore\ngenerale e direttore amministrativo. Infine, non rileva la\ncircostanza che la norma prevede la possibilita\u0027 di riconferma del\ndirettore amministrativo: il relativo potere del direttore generale\nnon attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con\nl\u0027interessato alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato\nesercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la\ndecadenza automatica senza alcuna possibilita\u0027 di controllo\ngiurisdizionale» (enfasi aggiunta). \n E\u0027, insomma, orientamento consolidato della giurisprudenza\ncostituzionale quello che non considera ammissibili le cause di\ncessazione dell\u0027incarico dirigenziale diverse da quelle,\nlegislativamente previste, di sospensione e revoca che, nell\u0027ottica\ndi una doverosa tutela delle situazioni soggettive dell\u0027interessato,\nnon si correlano alla valutazione delle pregresse modalita\u0027 di\nsvolgimento delle funzioni: solo fattori interni al rapporto (e non,\nquindi, cause estranee alle vicende del rapporto stesso) possono\ncompromettere la realizzazione dei principi di efficienza, efficacia\ne continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n Nell\u0027assetto della dirigenza sanitaria regionalizzata, investita\nda un forte processo di aziendalizzazione, le nuove coordinate del\nsistema (distinzione di compiti e funzioni rispetto all\u0027organo\npolitico, autonomia, responsabilita\u0027 di risultato) esigono che il\nlegittimo stato di temporaneita\u0027 degli incarichi non si traduca nella\npatologia della precarieta\u0027, che significa esposizione all\u0027arbitrio\ndell\u0027organo politico o amministrativo sovraordinato. \n Il meccanismo introdotto dall\u0027art. 6, comma 1 cit. nella parte\ncensurata prevede, per l\u0027appunto, proprio un sistema di sostituzione\nche, in analogia con quelli gia\u0027 censurati dalla giurisprudenza\ncostituzionale, prescinde da ogni considerazione dei fattori interni\nal rapporto di cui si e\u0027 detto e dalle garanzie del giusto\nprocedimento. \n Di recente, con specifico riferimento al direttore sanitario e a\nquello amministrativo, la Corte ha definitivamente chiarito (sentenza\n23 febbraio 2023, n. 26) che la decadenza automatica dei vertici\nlederebbe il principio del buon andamento di cui all\u0027art. 97, comma\n2, della Costituzione, poiche\u0027 pregiudicherebbe l\u0027esigenza di\nassicurare con continuita\u0027 l\u0027espletamento delle funzioni affidate,\nancorando l\u0027interruzione anticipata dei relativi rapporti alla\ncessazione del direttore generale e, dunque, prescindendo dalla\nsussistenza di ragioni, da valutare con le garanzie del giusto\nprocedimento, legate alle concrete modalita\u0027 di svolgimento degli\nincarichi. \n I.2. Detta automatica decadenza violerebbe, inoltre, anche l\u0027art.\n98, comma 1, della Costituzione, che impone ai pubblici impiegati il\ndovere di neutralita\u0027, in quanto farebbe dipendere la permanenza\nnell\u0027incarico da fattori estranei al rapporto di lavoro ed alle\nmodalita\u0027 del relativo svolgimento, oltre ad esporre il dipendente a\nprovvedimenti adottabili senza una garanzia di contraddittorio sulle\ncause della cessazione. \n In tal senso rileva Corte costituzionale 228/2011: con\nriferimento ad una norma regionale a mente della quale il direttore\namministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie\ncessano dall\u0027incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo\ndirettore generale se non confermati entro tale periodo, la Corte ha\nritenuto l\u0027incostituzionalita\u0027 di una norma che «determina una\ndecadenza automatica e generalizzata temporalmente collegata alla\ndata di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il\npotere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti,\nsenza vincoli, ne\u0027 obblighi di motivazione». \n Cio\u0027, non solo in quanto, come si e\u0027 gia\u0027 visto sopra, sub I.1.,\n«Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali\nnon apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali\nnon assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio \"della\npersonale adesione del nominato agli orientamenti politici del\ntitolare dell\u0027organo che nomina\" - come piu\u0027 volte affermato da\nquesta Corte - lede il principio di buon andamento dell\u0027azione\namministrativa e il correlato principio di continuita\u0027 dell\u0027azione\nstessa (art. 97 della Costituzione), poiche\u0027 consente l\u0027interruzione\ndel rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili\nragioni oggettive \"interne\", legate al comportamento del dirigente,\nidonee a recare un vulnus ai predetti principi», ma anche in quanto,\n«deve considerarsi violato anche l\u0027altro parametro evocato (art. 98,\nprimo comma, della Costituzione) in quanto l\u0027obbligo da esso imposto\nai pubblici impiegati di stare \"al servizio esclusivo della Nazione\",\ncomporta per i funzionari o i dirigenti non apicali \"il rispetto del\ndovere di neutralita\u0027, che impone al funzionario, a prescindere dalle\nproprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle\ndirettive che provengono dall\u0027organo politico, quale che sia il\ntitolare pro tempore di quest\u0027ultimo\" e non richiede, invece, \"la\ncondivisione degli orientamenti politici della persona fisica che\nriveste la carica politica o la fedelta\u0027 personale nei suoi\nconfronti\" (enfasi aggiunta). \n I.3. La cessazione automatica dalle cariche di direttore\nsanitario e amministrativo prevista dall\u0027art. 6 qui censurato,\nincidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro e\ndeterminandone l\u0027interruzione, realizza anche un\u0027ingerenza del\nlegislatore regionale nella materia dell\u0027ordinamento civile, che\nappartiene in via esclusiva alla competenza statale, ai sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (tra le\naltre, Corte costituzionale sentenza 185/2024: «[ ... ] e\u0027 materia\ndell\u0027ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore\nstatale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello\naccessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende\ntutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di\nlavoro» - enfasi aggiunta). \n Quanto stabilito dall\u0027art. 13, comma 1, della legge regionale n.\n24 del 2020, come sostituito dal comma 1 dell\u0027art. 6 della legge in\nesame, invero, evidenzia che la conferma o la sostituzione del\ndirettore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei\nservizi sociosanitari sono riconducibili all\u0027assoluta\ndiscrezionalita\u0027 del direttore generale. \n La sostituzione a mente della norma qui censurata, quindi, non si\npone in contrasto solo con i principi di buon andamento\ndell\u0027amministrazione e di continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa,\nrichiamati dalla summenzionata giurisprudenza della Corte\ncostituzionale, ma anche con l\u0027art. 3 del decreto legislativo n.\n171/2016, nella misura in cui l\u0027art. 6, comma 1, ultimo periodo cit.\ndetta una disciplina a se\u0027 stante, differente da quella disposta\ndalla legge statale in una materia (l\u0027«ordinamento civile») riservata\nalla competenza dello Stato. \n L\u0027art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, nell\u0027ultimo\nperiodo, infatti, disciplina le ipotesi di decadenza del direttore\namministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi\nsocio-sanitari ove nominato: «Il direttore generale, nel rispetto dei\nprincipi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,\nn. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,\ne di cui all\u0027art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,\nnomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove\nprevisto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio\nsanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di\nidonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo\navviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una\ncommissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per\nla finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni\nscientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di\nconflitto d\u0027interessi, di comprovata professionalita\u0027 e competenza\nnelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla\nregione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali,\nscientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici\ncriteri indicati nell\u0027avviso pubblico, definiti, entro centoventi\ngiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con\naccordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,\nle regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fermi\nrestando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il\ndirettore sanitario dall\u0027art. 3, comma 7, e dall\u0027art. 3-bis, comma 9,\ndel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive\nmodificazioni. L\u0027elenco regionale e\u0027 aggiornato con cadenza biennale.\nL\u0027incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove\nprevisto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi\nsociosanitari, non puo\u0027 avere durata inferiore a tre anni e superiore\na cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti\no del principio di buon andamento e di imparzialita\u0027 della\namministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel\nrispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto,\ndichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore\nsanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, del direttore dei\nservizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla\nsua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo»\n(enfasi aggiunta). \n La norma qui oggetto di censura, infine, ponendosi in violazione\ndella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile,\neccede anche dalle competenze statutarie riconosciute alla regione\ndal suo Statuto speciale. \n Al riguardo, si richiama quanto piu\u0027 volte affermato dalla\ngiurisprudenza costituzionale (sent. n. 119/2019 (2) e n. 279/2020\n(3) ) che esonera dal confronto delle competenze legislative previste\ndallo statuto autonomo nel caso in cui le disposizioni censurate\nriguardino la violazione di competenze esclusive statali. \n Per tutte le ragioni esposte, l\u0027art. 6, comma 1, nella parte qui\ncensurata, realizza le violazioni in rubrica. \n II. Violazione degli articoli 117, comma 3, 3 e 97 della\nCostituzione; \n L\u0027art. 14 della legge regionale n. 8/2025 - ai fini del processo\ndi efficientamento e di riordino complessivo degli assetti\nistituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale -\nprevede, in sintesi, che la Giunta regionale, su proposta\ndell\u0027assessore regionale competente, entro quarantacinque giorni\ndall\u0027entrata in vigore della legge, debba commissariare in via\nstraordinaria le otto aziende socio-sanitarie locali, l\u0027Azienda\nospedaliera ARNAS «G. Brotzu», l\u0027AREUS e le due aziende\nospedaliero-universitarie. \n Alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda, il\ndirettore generale in carica decade e cessa immediatamente dalle\nproprie funzioni. \n La norma individua, poi le attivita\u0027 che i commissari devono\nsvolgere entro novanta giorni dall\u0027insediamento, quali la\npredisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione\ndei servizi sanitari e amministrativi secondo le previsioni della\nlegge stessa e, ai fini dell\u0027attuazione dell\u0027art. 32, comma 5,\nlettera g-bis) della legge regionale 24 del 2020 - inserita dall\u0027art.\n10 della legge oggetto del presente ricorso - la predisposizione di\nun documento contenente una proposta di missione assistenziale per\nciascuna struttura ospedaliero-sanitaria, con riferimento alla nuova\ndefinizione dei dipartimenti interaziendali. Entro sessanta giorni\ndai suindicati adempimenti, la Giunta approva le linee guida per\nl\u0027adozione degli atti aziendali delle aziende del S.S.R., su proposta\ndell\u0027assessore competente in materia di sanita\u0027. Le condizioni\ndell\u0027incarico commissariale prevedono che esso scada dopo sei mesi,\nsia prorogabile una sola volta e che la scelta debba avvenire\nnell\u0027ambito dei soggetti inseriti nell\u0027elenco nazionale dei direttori\ngenerali, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.\n171/2016. Oltre alle funzioni straordinarie previste nell\u0027art. 14, i\ncommissari svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali, ed\nil trattamento economico e\u0027 quello previsto per i direttori generali,\nai sensi della normativa vigente, come stabilito dalla Giunta\nregionale. Entro quarantacinque giorni dall\u0027insediamento, i\ncommissari straordinari nominano i direttori sanitari e i direttori\namministrativi e laddove previsti, i direttori dei servizi\nsociosanitari. Infine, i commissari straordinari hanno la potesta\u0027 di\nporre in essere azioni straordinarie ed emergenziali per garantire i\nlivelli essenziali di assistenza, secondo le indicazioni\ndell\u0027assessorato competente in materia di sanita\u0027 e in piena sinergia\ntra le aziende del Servizio sanitario regionale. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e la conseguente auspicata\ncaducazione del comma 1 dell\u0027art. 14 per le ragioni che si\nillustreranno qui di seguito comportano l\u0027automatico travolgimento\ndei commi successivi dello stesso articolo, in quanto il comma 1 ne\ncostituisce il presupposto. \n II.1. L\u0027introduzione, al comma 1 dell\u0027art. 14, del\ncommissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende\nsociosanitarie locali, dell\u0027Azienda ospedaliera ARNAS «G. Brotzu»,\ndell\u0027AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie della\nSardegna, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia\ndi «tutela della salute» e, nella specie, con gli articoli 2, comma\n2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30\ndicembre 1992, n. 502, nonche\u0027 con gli articoli 1 e 2 del decreto\nlegislativo 4 agosto 2016, n. 171. \n La citata legislazione statale, infatti, ha inteso garantire un\nprocedimento di reclutamento dei direttori generali delle aziende e\ndegli enti del S.S.N. in cui, nell\u0027interesse del buon andamento della\npubblica amministrazione, le nomine avvengono in modo imparziale e\ntrasparente, fra soggetti muniti delle necessarie competenze\ntecnico-professionali. \n In tale quadro normativo, e\u0027 precluso al legislatore regionale\nprevedere la generica possibilita\u0027 di nominare un commissario\nstraordinario, senza specificare i motivi ostativi alla sostituzione\ndel direttore generale e senza stabilire le procedure e i requisiti\nnecessari per detta nomina, senza che cio\u0027 determini inevitabilmente\neffetti lesivi della sfera di competenza statale. \n Inoltre, la generica possibilita\u0027 di nominare un commissario\nstraordinario, prevista dalla norma in esame, realizza una lesione\ndei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento\ndell\u0027amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione,\nin quanto l\u0027intervento legislativo regionale crea un regime atipico e\nnon definito quanto ai presupposti, ai requisiti e alle modalita\u0027\nprocedimentali per la nomina dei vertici degli enti del Servizio\nsanitario regionale. \n Con riferimento all\u0027istituto del commissariamento, la Corte\ncostituzionale (sentenza n. 189/2022) ha avuto occasione di affermare\n«[ ... ] le regioni possono disciplinare l\u0027istituto del\ncommissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per\nesigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e\ngiustificata impossibilita\u0027 di procedere alla nomina dei vertici\naziendali secondo il procedimento ordinario (sentenza n. 209 del\n2021); dunque, non nel caso di mera vacanza dell\u0027ufficio poiche\u0027 in\ntal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all\u0027art.\n3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con elusione\ndel termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della\nstessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e\ngiustificata impossibilita\u0027 di procedere a tale copertura secondo il\nprocedimento ordinario. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la\nvacanza dell\u0027\u0027incarico avvenga nella fase di avvicendamento tra una\nlegislatura e un\u0027altra; a quello di dimissioni dell\u0027intera dirigenza\nsanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale per ragioni\nche rendano inopportuna la stessa supplenza da parte del direttore\nsanitario o amministrativo; agli interventi di razionalizzazione\nmediante accorpamento delle aziende sanitarie (sentenza n. 87 del\n2019)» (enfasi aggiunta). \n La norma regionale oggetto della presente censura non ricollega\nil commissariamento ne\u0027 a un\u0027esigenza straordinaria o a una\ncomprovata e giustificata impossibilita\u0027 di copertura della vacanza\nmediante l\u0027ordinario procedimento, ne\u0027, tantomeno, ad alcuna delle\nfattispecie esemplificativamente indicate dalla Corte costituzionale,\nessendo, peraltro, tutti i direttori generali regolarmente in carica. \n Ne deriva che la previsione regionale finisce anche per dare\nluogo ad una decadenza automatica dei direttori degli enti e delle\naziende coinvolte, del tutto svincolata da eventuali inadempienze\ngestionali o dall\u0027accertamento del mancato raggiungimento degli\nobiettivi da parte dei vertici aziendali, anche questa - come quella\ncensurata al punto I che precede, contraria al buon andamento\ndell\u0027amministrazione (art. 97 della Costituzione). \n Sul punto, invece, la normativa statale, segnatamente, l\u0027art.\n3-bis, comma 7, del decreto legislativo n 502 del 1992 ha previsto\nche «Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una\nsituazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del\nprincipio di buon andamento e di imparzialita\u0027 della amministrazione\nla regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del\ndirettore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la\nregione provvede previo parere della Conferenza di cui all\u0027art. 2,\ncomma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla\nrichiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto\npuo\u0027 avere comunque corso»; la norma e\u0027 stata poi trasfusa nell\u0027art.\n2, comma 5 decreto legislativo n. 171/2016: «La regione, previa\ncontestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,\nprovvede, entro trenta giorni dall\u0027avvio del procedimento, a\nrisolvere il contratto, dichiarando l\u0027immediata decadenza del\ndirettore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua\nsostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se\nricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una\nsituazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento\ndegli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione\ndi legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di\nimparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione, nonche\u0027 di violazione degli\nobblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14\nmarzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio\n2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della\nConferenza di cui all\u0027art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30\ndicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel\ntermine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali\nla risoluzione del contratto puo\u0027 avere comunque corso. Si prescinde\ndal parere nei casi di particolare gravita\u0027 e urgenza. Il sindaco o\nla Conferenza dei sindaci di cui all\u0027art. 3, comma 14, del decreto\nlegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,\novvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all\u0027art. 2,\ncomma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta\ninattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono\nchiedere alla regione di revocare l\u0027incarico del direttore generale.\nQuando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall\u0027incarico di\ncui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali\ndelle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo art. 2,\ncomma 2-bis, e\u0027 integrata con il sindaco del comune capoluogo della\nprovincia in cui e\u0027 situata l\u0027azienda». \n La legge statale ha altresi\u0027 stabilito la decadenza automatica ai\nsensi del comma 7-bis, tuttora vigente, dell\u0027art. 3-bis del decreto\nlegislativo n. 502 del 1992 cit., quando la regione accerti il\nmancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali che\ncostituisce, per il direttore generale, grave inadempimento. \n L\u0027art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha,\ndunque, introdotto una disciplina volta proprio a regolamentare sia\nla nomina, sia le ipotesi di gravi e comprovati motivi, di disavanzo\nimputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o di manifesta\nviolazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e\ndi imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione e di violazione degli obblighi\nin materia di trasparenza, sia l\u0027ipotesi di mancato raggiungimento\ndegli obiettivi da parte del direttore generale dell\u0027ASL,\ndisciplinando anche i poteri suscettibili di essere esercitati in via\nsussidiaria dalla regione, nonche\u0027 la specifica procedura - anche di\nsostituzione - da intraprendere al verificarsi dei presupposti di\ninadempimento ivi contemplati. \n Ne deriva che, anche ove venga rilevato il mancato compimento di\nun atto obbligatorio per legge, la regione puo\u0027 risolvere il rapporto\ncon i vertici apicali delle aziende, ma pur sempre nel doveroso\nrispetto delle disposizioni statali sopra menzionate che, si\nribadisce, non prevedono, neppure a fronte di gravi inadempienze, il\nricorso all\u0027istituto del commissariamento nei termini indicati dalla\ndisposizione regionale in esame. \n Tanto rappresentato, la risoluzione automatica del rapporto in\nessere dei direttori generali, disposta dall\u0027art. 14, non e\u0027 conforme\na quanto previsto dalla normativa statale per l\u0027istituto della\ndecadenza, e tanto integra una violazione dei principi fondamentali\ndettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute, ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione cui e\u0027 da ricondursi\nla disciplina qui in esame (sentenze numeri 139/2022 (4) , 87/20195\n(5) ), nonche\u0027 una violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione,\nladdove il censurato automatismo evidentemente pregiudica il buon\nandamento e l\u0027esigenza di continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n Inoltre, la norma in esame, ponendosi in contrasto con la\nnormativa statale di riferimento, eccede anche dalle competenze\nstatutarie riconosciute alla regione dal suo Statuto speciale, in\nparticolare rispetto all\u0027art. 4 della legge costituzionale n. 3/1948,\nlettera i), che sottopone l\u0027intervento legislativo regionale in\nmateria di igiene e sanita\u0027 pubblica, oltre che ai limiti richiamati\nnell\u0027art. 3 dello Statuto, anche ai principi stabiliti dalle leggi\ndello Stato. \n\n(1) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e la conseguente auspicata\n caducazione del comma 1 dell\u0027art. 14 comportano l\u0027automatico\n travolgimento dei commi successivi dello stesso articolo, in\n quanto il comma 1 ne costituisce il presupposto \n\n(2) «il ricorrente, pur prendendo in considerazione la competenza\n regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca l\u0027art.\n 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, facendo\n valere cosi\u0027 una competenza esclusiva statale che non trova\n corrispondenza nello Statuto. Sicche\u0027, [...] uno scrutinio alla\n luce delle norme statutarie risulta inutile (sentenze n. 103 del\n 2017, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006) ». \n\n(3) «L\u0027assoluta estraneita\u0027 alle competenze statutarie, secondo la\n prospettazione del ricorrente, degli evocati principi\n fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica\n recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai\n soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilita\u0027 di una\n motivazione piu\u0027 pregnante alla luce delle suddette competenze.\n (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n.\n 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015,\n n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015). Secondo\n costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga\n impugnata in via principale la legge di una regione ad autonomia\n speciale, la compiuta definizione dell\u0027oggetto del giudizio non\n puo\u0027 prescindere dall\u0027indicazione delle competenze legislative\n assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate\n sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo\n dell\u0027art. 117 della Costituzione. Tuttavia, l\u0027omissione\n dell\u0027indicazione delle competenze statutarie non inficia di per\n se\u0027 l\u0027ammissibilita\u0027 della questione promossa quando la normativa\n impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse,\n cosi\u0027 da doversi escludere l\u0027utilita\u0027 dello scrutinio alla luce\n delle disposizioni statutarie. (Precedenti citati: sentenze n.\n 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015,\n n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003)» \n\n(4) «La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria - di\n stretta inerenza con l\u0027organizzazione del servizio sanitario\n regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione\n delle prestazioni rese all\u0027utenza - va ricondotta alla materia,\n di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita\n alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del\n 2001» \n\n(5) Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della\n dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale e\u0027 ascritta\n alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra\n Stato e regioni ex art. 117, terzo comma, della Costituzione\n (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del 2016 e\n n. 124 del 2015) \n\n \n P. Q. M. \n \n Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente\nannullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, gli articoli\n6, comma 1, che sostituisce il comma 1 dell\u0027art 13 della legge\nregionale n. 24 del 2020 e successive modifiche e integrazioni,\nlimitatamente al secondo periodo del comma sostituito, e 14 della\nlegge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata\nnel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n 15\ndel 13 marzo 2025. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data\n30 aprile 2025; \n 2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; \n 3. copia della legge regionale impugnata; \n Con ogni salvezza. \n Roma, 9 maggio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Russo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della 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