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Brotzu”, dell’AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie – Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati – Durata e condizioni degli incarichi commissariali – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un regime atipico e generico in relazione a presupposti, requisiti e modalità procedimentali per la nomina dei direttori degli enti del servizio sanitario regionale – Denunciata introduzione di una decadenza automatica dall’incarico dei direttori delle aziende e degli enti interessati – Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute riguardanti il procedimento di reclutamento della dirigenza sanitaria – Lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Esorbitanza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, art. 14.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 97, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 4, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 2, comma 2-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, 3, comma 6, e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2; decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, artt. 1 e 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4533","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"03/12/2025","relatore":"SANDULLI M. 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Brotzu\",     dell\u0027AREUS     e     delle     due     aziende\n  ospedaliero-universitarie  -  Funzioni  attribuite  ai   commissari\n  straordinari e  compiti  assegnati  -  Durata  e  condizioni  degli\n  incarichi commissariali. \n- Legge della Regione Sardegna 11  marzo  2025,  n.  8  (Disposizioni\n  urgenti di adeguamento dell\u0027assetto organizzativo ed  istituzionale\n  del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale  11\n  settembre 2020, n. 24), art. 6, comma 1, limitatamente  alla  parte\n  in cui sostituisce il secondo periodo  del  comma  1  dell\u0027art.  13\n  della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema\n  sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle  norme  in\n  materia. Abrogazione della legge regionale n. 10  del  2006,  della\n  legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale  n.  17  del\n  2016 e di ulteriori norme di settore), e art. 14. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del\nConsiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici e\u0027  legalmente  domiciliato\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n    Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del  legale\nrappresentante   p.t., per   la   declaratoria    dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale: \n        dell\u0027art. 6, comma 1,  della  legge  della  Regione  autonoma\ndella Sardegna n. 8 dell\u002711 marzo  2025,  pubblicata  nel  Bollettino\nufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 15  del  13  marzo\n2025, che sostituisce il comma 1, dell\u0027art 13 della  legge  regionale\nn. 24 del 2020 e successive modifiche e  integrazioni,  limitatamente\nal secondo periodo del comma sostituito; \n        dell\u0027art.  14  della  legge  della  Regione  autonoma   della\nSardegna n. 8 del 2025, pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della\nRegione autonoma della Sardegna n. 15 del  13  marzo  2025,  come  da\ndelibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2025. \n \n                              Premessa \n \n    In  data  13  marzo  2025  e\u0027  stata  pubblicata  nel  Bollettino\nUfficiale n. 15  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  la  legge\nregionale n. 8 dell\u002711 marzo 2025, recante: «Disposizioni urgenti  di\nadeguamento dell\u0027assetto organizzativo ed istituzionale  del  sistema\nsanitario regionale. Modifiche  alla  legge  regionale  11  settembre\n2020, n. 24». \n    L\u0027art. 6 della legge regionale n. 8/2025,  rubricato:  «Modifiche\nall\u0027art. 13 (Elenchi regionali degli idonei alle cariche  di  vertice\naziendali delle aziende ed enti  del  Servizio  sanitario  regionale)\ndella legge regionale n. 24 del 2020», al comma 1 prevede: \n        «1. Il comma 1 dell\u0027art. 13 della legge regionale n.  24  del\n2020,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e\u0027  sostituito  dal\nseguente: \n          \"1. Gli elenchi regionali  degli  idonei  alle  cariche  di\ndirettore amministrativo e di direttore sanitario sono costituiti  ed\naggiornati,  previo  avviso  pubblico  e  selezione  effettuata,   in\nconformita\u0027 alle disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.  171\ndel 2016 e in ossequio al principio  di  semplificazione  dell\u0027azione\namministrativa, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da\nparte di una commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta\ndell\u0027assessore regionale competente  in  materia  di  sanita\u0027,  senza\nnuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composta  da  esperti\ndi qualificate istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di  cui  uno\ndesignato  dalla  regione,  che  non  si  trovino  in  situazioni  di\nconflitto d\u0027interessi,  e  siano  di  comprovata  professionalita\u0027  e\ncompetenza  nelle  materie  oggetto  degli   incarichi.   A   seguito\ndell\u0027insediamento dell\u0027organo di vertice dell\u0027azienda,  il  direttore\ngenerale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o  sostituisce\nil direttore amministrativo, il direttore sanitario  e  il  direttore\ndei servizi sociosanitari, se nominato\" (enfasi aggiunta). \n    L\u0027art. 14 della  stessa  legge  regionale  n.  8/2025,  rubricato\n«Adeguamento  organizzativo-funzionale   e   commissariamento   delle\naziende sanitarie», a sua volta stabilisce: \n        «1. Per la realizzazione del processo di efficientamento e di\nriordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del\nServizio sanitario regionale previsto dalla presente legge, la Giunta\nregionale, su proposta dell\u0027assessore regionale competente in materia\ndi sanita\u0027, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in\nvigore della presente legge, commissaria in via straordinaria le otto\naziende  socio-sanitarie  locali,  l\u0027Azienda  ospedaliera  ARNAS  \"G.\nBrotzu\",  l\u0027AREUS  e  le   due   aziende   ospedaliero-universitarie.\nLimitatamente alle aziende  ospedaliero-universitarie,  i  commissari\nstraordinari sono nominati d\u0027intesa con i rettori  delle  Universita\u0027\ncompetenti. Alla data di insediamento  del  commissario  di  ciascuna\nazienda,  il  direttore   generale   in   carica   decade   e   cessa\nimmediatamente dalle proprie funzioni. \n        2. I commissari straordinari di cui al comma 1, entro novanta\ngiorni  dal  loro  insediamento:  a)  predispongono   un   piano   di\nriorganizzazione  e   riqualificazione   dei   servizi   sanitari   e\namministrativi  secondo  le  previsioni  della  presente  legge,  con\nparticolare riferimento  alle  azioni  necessarie  al  fine  di  dare\nattuazione alle previsioni di cui all\u0027art.  20,  comma  3-ter,  della\nlegge regionale n. 24 del 2020, introdotto dall\u0027art. 8 della presente\nlegge,  sulla  base  degli   indirizzi   dell\u0027assessorato   regionale\ncompetente  in  materia  di  sanita\u0027;  b)  ai  fini   dell\u0027attuazione\ndell\u0027art. 32, comma 5, lettera g-bis) della legge regionale n. 24 del\n2020, predispongono, previa analisi  territoriale  della  domanda  di\nservizi  socio-sanitari,  dell\u0027evoluzione   del   contesto   sociale,\nsanitario  e  demografico,  delle  risorse   umane,   strumentali   e\nfinanziarie nonche\u0027 del livello di erogazione dei livelli  essenziali\ndi assistenza, un  documento  contenente  una  proposta  di  missione\nassistenziale  per  ciascuna   struttura   ospedaliero-sanitaria   di\nriferimento  secondo  le  modalita\u0027,  gli  indirizzi  e   i   criteri\nindividuati  dall\u0027assessorato  regionale  competente  in  materia  di\nsanita\u0027. \n        3. La Giunta regionale, su proposta dell\u0027assessore competente\nin materia di sanita\u0027, entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui\nal comma  2,  approva  le  linee  guida  per  l\u0027adozione  degli  atti\naziendali delle aziende del Servizio sanitario regionale. \n        4. I commissari straordinari il cui incarico scade  dopo  sei\nmesi, prorogabile una sola volta, sono scelti tra i soggetti inseriti\nnell\u0027elenco nazionale dei direttori generali ai  sensi  dell\u0027art.  2,\ncomma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171  (Attuazione\ndella delega di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettera p), della  legge  7\nagosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza   sanitaria).   I\ncommissari, oltre le funzioni  straordinarie  previste  dal  presente\narticolo, svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali e  il\nloro  trattamento  economico  e\u0027  quello  previsto  per  i  direttori\ngenerali medesimi ai sensi della  normativa  vigente  come  stabilito\ndalla   Giunta   regionale.   I   commissari   straordinari,    entro\nquarantacinque giorni dal loro  insediamento,  nominano  i  direttori\nsanitari e i direttori amministrativi, nonche\u0027, laddove  previsti,  i\ndirettori dei servizi socio-sanitari. 5. Ai  commissari  straordinari\ne\u0027 conferita,  altresi\u0027,  la  potesta\u0027  di  porre  in  essere  azioni\nstraordinarie  ed  emergenziali  al  fine  di  garantire  i   livelli\nessenziali di assistenza,  secondo  le  indicazioni  dell\u0027assessorato\ncompetente in materia di sanita\u0027 ed in piena sinergia tra le  aziende\ndel S.S.R.»(enfasi aggiunta). \n    La descritta normativa si pone in contrasto con la Costituzione. \n    Quanto all\u0027art. 6, comma 1 cit., lo stesso -  nel  prevedere,  al\nsecondo periodo del comma 1 dell\u0027art. 13 legge regionale  n.  24/2020\nche va a sostituire - che «A seguito dell\u0027insediamento dell\u0027organo di\nvertice dell\u0027azienda,  il  direttore  generale,  entro  i  successivi\nsessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore  amministrativo,\nil direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari,  se\nnominato» - si pone in contrasto: \n        con i principi di buon andamento  e  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa e con il dovere  di  neutralita\u0027  cui  sono  tenuti  i\npubblici dipendenti, desumibili dagli articoli  97,  comma  2  e  98,\ncomma 1 della Costituzione; \n        con l\u0027art. 117, comma 2 lettera  l)  della  Costituzione,  in\nquanto la cessazione automatica dalle cariche di direttore  sanitario\ned amministrativo prevista dalla norma  qui  censurata  incide  sulla\ndisciplina  del  rapporto  di  lavoro,   rientrante   nella   materia\n«ordinamento civile», che  l\u0027art.  117,  comma  2  lettera  l)  della\nCostituzione riserva alla potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato. \n    Quanto all\u0027art. 14 cit., lo stesso - nel prevedere,  al  comma  1\n(1) , il commissariamento, in via straordinaria, delle  otto  aziende\nsociosanitarie locali, dell\u0027Azienda ospedaliera  ARNAS  «G.  Brotzu»,\ndell\u0027AREUS  e  delle  due  aziende  ospedaliero-universitarie   della\nSardegna, realizza la violazione: \n        dell\u0027art. 117, comma 3 della  Costituzione,  eccedendo  dalle\ncompetenze statutarie della regione, e ponendosi in contrasto  con  i\nprincipi fondamentali dettati  dalla  legge  statale  in  materia  di\n«tutela della  salute»,  segnatamente,  con  gli  articoli  2,  comma\n2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30\ndicembre 1992, n. 502, 1 e 2 del decreto legislativo 4  agosto  2016,\nn. 171, in materia di dirigenza sanitaria; \n        degli articoli 3 e 97 della Costituzione,  laddove  determina\nun  automatismo  che  pregiudica  i   principi   di   ragionevolezza,\nadeguatezza, buon andamento e l\u0027esigenza di  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa. \n    Tutto quanto sopra, per le seguenti ragioni di \n \n                               Diritto \n \n    I. Violazione dei principi ricavabili dagli articoli 97, comma  2\ne 98, comma 1 della Costituzione,  nonche\u0027  dell\u0027art.  117,  comma  2\nlettera l) della Costituzione; \n    I.1. L\u0027art. 6, comma  1,  della  legge  regionale  n.  8/2025  ha\nintrodotto la possibilita\u0027 di una decadenza  automatica  dei  vertici\naziendali, cosi\u0027 configurando un\u0027ipotesi di spoils system. \n    La Corte costituzionale ha ripetutamente censurato tale  sistema,\nravvisandone  innanzi  tutto  l\u0027incompatibilita\u0027  con   le   garanzie\ndesumibili dal principio costituzionale  di  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa di cui all\u0027art. 97, comma 2, della Costituzione. \n    Si fa in particolare riferimento alle sentenze  numeri  104/2007;\n224 del 2010 e n. 228  del  2011:  in  particolare  la  prima  -  con\nriferimento ad una norma che prevedeva che gli incarichi  diversi  da\nquelli di dirigente generale, gia\u0027 conferiti con contratto, potessero\nessere revocati entro novanta giorni dall\u0027insediamento del  dirigente\ngenerale  -  ha,  tra  l\u0027altro,  ritenuto:   «E\u0027   costituzionalmente\nillegittimo l\u0027art. 96 della legge della Regione  Siciliana  26  marzo\n2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli  incarichi  di  cui  ai\ncommi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente  generale  -  gia\u0027\nconferiti con contratto possono essere revocati entro novanta  giorni\ndall\u0027insediamento del  dirigente  generale  nella  struttura  cui  lo\nstesso e\u0027 preposto. Infatti, posto che non si applicano alle  regioni\ni principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei\ndirigenti nelle amministrazioni  dello  Stato,  deve  ritenersi  che,\nmentre il  potere  della  Giunta  regionale  di  conferire  incarichi\ndirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira  ad\nassicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di  vertice\nche giustifica, nei confronti di questi ultimi, la  cessazione  degli\nincarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto  e\u0027\na dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello «non generale», non\nconferiti direttamente dal vertice politico e quindi  non  legati  ad\nesso dallo stesso grado di  contiguita\u0027  che  connota  gli  incarichi\napicali.  Inoltre,  l\u0027avvicendamento  dei  titolari  degli  incarichi\ndirigenziali non di vertice e\u0027 fatto dipendere, nella  specie,  dalla\ndiscrezionale volonta\u0027 del direttore  generale,  nominato  dal  nuovo\nGoverno  regionale,  senza  che  sia  previsto   alcun   obbligo   di\nvalutazione e di motivazione, in violazione del principio del  giusto\nprocedimento» (enfasi aggiunta). \n    La sentenza n. 224/2010, che pure ha  affrontato  una  situazione\nspeculare a quella qui in esame, ha affermato: «E\u0027 costituzionalmente\nillegittimo, per violazione dell\u0027art. 97 della  Costituzione,  l\u0027art.\n15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994,  n.  18,\nsecondo cui il direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario\ndelle  aziende  unita\u0027  sanitarie  locali   o   ospedaliere   cessano\ndall\u0027incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore\ngenerale e possono essere riconfermati. La norma in  esame  contempla\nun meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle  suddette\nfunzioni  dirigenziali,   lesivo   del   principio   di   continuita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa che rinviene il suo  fondamento  nell\u0027art.\n97  della  Costituzione.   La   scelta   fiduciaria   del   direttore\namministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale\ndel  direttore  generale,  non   implica   che   l\u0027interruzione   del\nconseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine\ndi apprezzamento discrezionale, poiche\u0027, una volta  instaurato  detto\nrapporto, vengono in rilievo altri profili,  connessi,  da  un  lato,\nall\u0027interesse dell\u0027amministrazione ospedaliera alla continuita\u0027 delle\nfunzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall\u0027altro  lato,\nalla   tutela   giudiziaria,   costituzionalmente   protetta,   delle\nsituazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali  esigenze\ndetermina il contrasto della censurata disposizione con il  principio\ncostituzionale  di  buon  andamento,  in  quanto  essa   non   ancora\nl\u0027interruzione del rapporto d\u0027ufficio in corso a  ragioni  interne  a\ntale rapporto, che -  legate  alle  modalita\u0027  di  svolgimento  delle\nfunzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad  arrecare  un\nvulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa. Inoltre, l\u0027automatica interruzione  ante  tempus  del\nrapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell\u0027operato del\ndirettore amministrativo, che sia  effettuata  con  le  garanzie  del\ngiusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far  valere\nil suo diritto di difesa,  sulla  base  eventualmente  dei  risultati\ndelle proprie prestazioni e delle competenze esercitate  in  concreto\nnella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il  nuovo\ndirettore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni,  connesse\nalle pregresse modalita\u0027 di svolgimento delle  funzioni  dirigenziali\nda  parte  dell\u0027interessato,  idonee  a  fare  ritenere   sussistenti\ncomportamenti di quest\u0027ultimo suscettibili di integrare la violazione\ndelle direttive ricevute o  di  determinare  risultati  negativi  nei\nservizi di competenza e giustificare, dunque,  il  venir  meno  della\nnecessaria  consonanza  di  impostazione  gestionale  tra   direttore\ngenerale  e  direttore  amministrativo.   Infine,   non   rileva   la\ncircostanza che la norma prevede la possibilita\u0027  di  riconferma  del\ndirettore amministrativo: il relativo potere del  direttore  generale\nnon attribuisce, infatti,  al  rapporto  dirigenziale  in  corso  con\nl\u0027interessato alcuna significativa garanzia, atteso che  dal  mancato\nesercizio del predetto potere  la  norma  censurata  fa  derivare  la\ndecadenza  automatica  senza   alcuna   possibilita\u0027   di   controllo\ngiurisdizionale» (enfasi aggiunta). \n    E\u0027,  insomma,  orientamento  consolidato   della   giurisprudenza\ncostituzionale quello che  non  considera  ammissibili  le  cause  di\ncessazione   dell\u0027incarico   dirigenziale    diverse    da    quelle,\nlegislativamente previste, di sospensione e revoca  che,  nell\u0027ottica\ndi una doverosa tutela delle situazioni soggettive  dell\u0027interessato,\nnon si  correlano  alla  valutazione  delle  pregresse  modalita\u0027  di\nsvolgimento delle funzioni: solo fattori interni al rapporto (e  non,\nquindi, cause estranee alle  vicende  del  rapporto  stesso)  possono\ncompromettere la realizzazione dei principi di efficienza,  efficacia\ne continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n    Nell\u0027assetto della dirigenza sanitaria regionalizzata,  investita\nda un forte processo di aziendalizzazione, le  nuove  coordinate  del\nsistema  (distinzione  di  compiti  e  funzioni  rispetto  all\u0027organo\npolitico, autonomia, responsabilita\u0027 di  risultato)  esigono  che  il\nlegittimo stato di temporaneita\u0027 degli incarichi non si traduca nella\npatologia della precarieta\u0027, che significa  esposizione  all\u0027arbitrio\ndell\u0027organo politico o amministrativo sovraordinato. \n    Il meccanismo introdotto dall\u0027art. 6, comma 1  cit.  nella  parte\ncensurata prevede, per l\u0027appunto, proprio un sistema di  sostituzione\nche, in analogia  con  quelli  gia\u0027  censurati  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale, prescinde da ogni considerazione dei fattori  interni\nal  rapporto  di  cui  si  e\u0027  detto  e  dalle  garanzie  del  giusto\nprocedimento. \n    Di recente, con specifico riferimento al direttore sanitario e  a\nquello amministrativo, la Corte ha definitivamente chiarito (sentenza\n23 febbraio 2023, n. 26) che  la  decadenza  automatica  dei  vertici\nlederebbe il principio del buon andamento di cui all\u0027art.  97,  comma\n2,  della  Costituzione,  poiche\u0027  pregiudicherebbe   l\u0027esigenza   di\nassicurare con continuita\u0027 l\u0027espletamento  delle  funzioni  affidate,\nancorando  l\u0027interruzione  anticipata  dei  relativi  rapporti   alla\ncessazione del  direttore  generale  e,  dunque,  prescindendo  dalla\nsussistenza di ragioni,  da  valutare  con  le  garanzie  del  giusto\nprocedimento, legate alle concrete  modalita\u0027  di  svolgimento  degli\nincarichi. \n    I.2. Detta automatica decadenza violerebbe, inoltre, anche l\u0027art.\n98, comma 1, della Costituzione, che impone ai pubblici impiegati  il\ndovere di neutralita\u0027, in  quanto  farebbe  dipendere  la  permanenza\nnell\u0027incarico da fattori estranei  al  rapporto  di  lavoro  ed  alle\nmodalita\u0027 del relativo svolgimento, oltre ad esporre il dipendente  a\nprovvedimenti adottabili senza una garanzia di contraddittorio  sulle\ncause della cessazione. \n    In  tal  senso  rileva   Corte   costituzionale   228/2011:   con\nriferimento ad una norma regionale a mente della quale  il  direttore\namministrativo e  il  direttore  sanitario  delle  Aziende  sanitarie\ncessano dall\u0027incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo\ndirettore generale se non confermati entro tale periodo, la Corte  ha\nritenuto  l\u0027incostituzionalita\u0027  di  una  norma  che  «determina  una\ndecadenza automatica e  generalizzata  temporalmente  collegata  alla\ndata di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito  il\npotere di far cessare il rapporto di lavoro dei  suddetti  dirigenti,\nsenza vincoli, ne\u0027 obblighi di motivazione». \n    Cio\u0027, non solo in quanto, come si e\u0027 gia\u0027 visto sopra, sub  I.1.,\n«Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali\nnon apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi  per  i  quali\nnon assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio \"della\npersonale  adesione  del  nominato  agli  orientamenti  politici  del\ntitolare dell\u0027organo che nomina\"  -  come  piu\u0027  volte  affermato  da\nquesta Corte -  lede  il  principio  di  buon  andamento  dell\u0027azione\namministrativa e il correlato principio  di  continuita\u0027  dell\u0027azione\nstessa (art. 97 della Costituzione), poiche\u0027 consente  l\u0027interruzione\ndel rapporto di  ufficio  in  corso  senza  che  siano  riscontrabili\nragioni oggettive \"interne\", legate al comportamento  del  dirigente,\nidonee a recare un vulnus ai predetti principi», ma anche in  quanto,\n«deve considerarsi violato anche l\u0027altro parametro evocato (art.  98,\nprimo comma, della Costituzione) in quanto l\u0027obbligo da esso  imposto\nai pubblici impiegati di stare \"al servizio esclusivo della Nazione\",\ncomporta per i funzionari o i dirigenti non apicali \"il rispetto  del\ndovere di neutralita\u0027, che impone al funzionario, a prescindere dalle\nproprie personali convinzioni, la corretta e leale  esecuzione  delle\ndirettive che provengono  dall\u0027organo  politico,  quale  che  sia  il\ntitolare pro tempore di quest\u0027ultimo\" e  non  richiede,  invece,  \"la\ncondivisione degli orientamenti politici  della  persona  fisica  che\nriveste  la  carica  politica  o  la  fedelta\u0027  personale  nei   suoi\nconfronti\" (enfasi aggiunta). \n    I.3.  La  cessazione  automatica  dalle  cariche   di   direttore\nsanitario  e  amministrativo  prevista  dall\u0027art.  6  qui  censurato,\nincidendo sulla disciplina  del  sottostante  rapporto  di  lavoro  e\ndeterminandone  l\u0027interruzione,  realizza  anche   un\u0027ingerenza   del\nlegislatore regionale  nella  materia  dell\u0027ordinamento  civile,  che\nappartiene  in  via  esclusiva  alla  competenza  statale,  ai  sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione  (tra  le\naltre, Corte costituzionale sentenza 185/2024: «[ ...  ]  e\u0027  materia\ndell\u0027ordinamento civile, riservata in via  esclusiva  al  legislatore\nstatale, la disciplina del  trattamento  economico,  compreso  quello\naccessorio, e giuridico  dei  dipendenti  regionali  che  ricomprende\ntutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto  di\nlavoro» - enfasi aggiunta). \n    Quanto stabilito dall\u0027art. 13, comma 1, della legge regionale  n.\n24 del 2020, come sostituito dal comma 1 dell\u0027art. 6 della  legge  in\nesame, invero, evidenzia  che  la  conferma  o  la  sostituzione  del\ndirettore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei\nservizi     sociosanitari     sono     riconducibili     all\u0027assoluta\ndiscrezionalita\u0027 del direttore generale. \n    La sostituzione a mente della norma qui censurata, quindi, non si\npone  in  contrasto  solo  con   i   principi   di   buon   andamento\ndell\u0027amministrazione e  di  continuita\u0027  dell\u0027azione  amministrativa,\nrichiamati   dalla   summenzionata   giurisprudenza    della    Corte\ncostituzionale, ma anche con l\u0027art.  3  del  decreto  legislativo  n.\n171/2016, nella misura in cui l\u0027art. 6, comma 1, ultimo periodo  cit.\ndetta una disciplina a se\u0027  stante,  differente  da  quella  disposta\ndalla legge statale in una materia (l\u0027«ordinamento civile») riservata\nalla competenza dello Stato. \n    L\u0027art.  3  del  decreto  legislativo  n.  171/2016,   nell\u0027ultimo\nperiodo, infatti, disciplina le ipotesi di  decadenza  del  direttore\namministrativo, del direttore sanitario e del direttore  dei  servizi\nsocio-sanitari ove nominato: «Il direttore generale, nel rispetto dei\nprincipi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,\nn. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,\ne di cui all\u0027art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,\nnomina il direttore amministrativo, il  direttore  sanitario  e,  ove\nprevisto dalle  leggi  regionali,  il  direttore  dei  servizi  socio\nsanitari, attingendo  obbligatoriamente  agli  elenchi  regionali  di\nidonei, anche di  altre  regioni,  appositamente  costituiti,  previo\navviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una\ncommissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri  per\nla finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni\nscientifiche  indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di\nconflitto d\u0027interessi, di comprovata  professionalita\u0027  e  competenza\nnelle materie oggetto degli incarichi, di  cui  uno  designato  dalla\nregione. La commissione valuta i titoli  formativi  e  professionali,\nscientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici\ncriteri indicati nell\u0027avviso  pubblico,  definiti,  entro  centoventi\ngiorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con\naccordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,\nle regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  fermi\nrestando i requisiti previsti per il direttore  amministrativo  e  il\ndirettore sanitario dall\u0027art. 3, comma 7, e dall\u0027art. 3-bis, comma 9,\ndel decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive\nmodificazioni. L\u0027elenco regionale e\u0027 aggiornato con cadenza biennale.\nL\u0027incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e  ove\nprevisto  dalle   leggi   regionali,   di   direttore   dei   servizi\nsociosanitari, non puo\u0027 avere durata inferiore a tre anni e superiore\na cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti\no  del  principio  di  buon  andamento  e  di   imparzialita\u0027   della\namministrazione, il direttore generale, previa  contestazione  e  nel\nrispetto del principio del  contraddittorio,  risolve  il  contratto,\ndichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore\nsanitario, e ove previsto dalle leggi regionali,  del  direttore  dei\nservizi socio sanitari, con provvedimento motivato  e  provvede  alla\nsua sostituzione con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo»\n(enfasi aggiunta). \n    La norma qui oggetto di censura, infine, ponendosi in  violazione\ndella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento  civile,\neccede anche dalle competenze statutarie  riconosciute  alla  regione\ndal suo Statuto speciale. \n    Al riguardo,  si  richiama  quanto  piu\u0027  volte  affermato  dalla\ngiurisprudenza costituzionale (sent. n. 119/2019 (2)  e  n.  279/2020\n(3) ) che esonera dal confronto delle competenze legislative previste\ndallo statuto autonomo nel caso  in  cui  le  disposizioni  censurate\nriguardino la violazione di competenze esclusive statali. \n    Per tutte le ragioni esposte, l\u0027art. 6, comma 1, nella parte  qui\ncensurata, realizza le violazioni in rubrica. \n    II. Violazione  degli  articoli  117,  comma  3,  3  e  97  della\nCostituzione; \n    L\u0027art. 14 della legge regionale n. 8/2025 - ai fini del  processo\ndi  efficientamento  e  di   riordino   complessivo   degli   assetti\nistituzionali ed organizzativi del  Servizio  sanitario  regionale  -\nprevede,  in  sintesi,  che  la   Giunta   regionale,   su   proposta\ndell\u0027assessore  regionale  competente,  entro  quarantacinque  giorni\ndall\u0027entrata in  vigore  della  legge,  debba  commissariare  in  via\nstraordinaria  le  otto  aziende  socio-sanitarie  locali,  l\u0027Azienda\nospedaliera  ARNAS  «G.   Brotzu»,   l\u0027AREUS   e   le   due   aziende\nospedaliero-universitarie. \n    Alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda, il\ndirettore generale in carica  decade  e  cessa  immediatamente  dalle\nproprie funzioni. \n    La norma individua, poi le  attivita\u0027  che  i  commissari  devono\nsvolgere   entro   novanta   giorni   dall\u0027insediamento,   quali   la\npredisposizione di un piano di  riorganizzazione  e  riqualificazione\ndei servizi sanitari e amministrativi  secondo  le  previsioni  della\nlegge stessa e,  ai  fini  dell\u0027attuazione  dell\u0027art.  32,  comma  5,\nlettera g-bis) della legge regionale 24 del 2020 - inserita dall\u0027art.\n10 della legge oggetto del presente ricorso - la  predisposizione  di\nun documento contenente una proposta di  missione  assistenziale  per\nciascuna struttura ospedaliero-sanitaria, con riferimento alla  nuova\ndefinizione dei dipartimenti interaziendali.  Entro  sessanta  giorni\ndai suindicati adempimenti, la Giunta  approva  le  linee  guida  per\nl\u0027adozione degli atti aziendali delle aziende del S.S.R., su proposta\ndell\u0027assessore  competente  in  materia  di  sanita\u0027.  Le  condizioni\ndell\u0027incarico commissariale prevedono che esso scada dopo  sei  mesi,\nsia prorogabile una  sola  volta  e  che  la  scelta  debba  avvenire\nnell\u0027ambito dei soggetti inseriti nell\u0027elenco nazionale dei direttori\ngenerali, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  n.\n171/2016. Oltre alle funzioni straordinarie previste nell\u0027art. 14,  i\ncommissari svolgono le funzioni attribuite ai direttori generali,  ed\nil trattamento economico e\u0027 quello previsto per i direttori generali,\nai  sensi  della  normativa  vigente,  come  stabilito  dalla  Giunta\nregionale.   Entro   quarantacinque   giorni   dall\u0027insediamento,   i\ncommissari straordinari nominano i direttori sanitari e  i  direttori\namministrativi  e  laddove  previsti,   i   direttori   dei   servizi\nsociosanitari. Infine, i commissari straordinari hanno la potesta\u0027 di\nporre in essere azioni straordinarie ed emergenziali per garantire  i\nlivelli   essenziali   di   assistenza,   secondo   le    indicazioni\ndell\u0027assessorato competente in materia di sanita\u0027 e in piena sinergia\ntra le aziende del Servizio sanitario regionale. \n    L\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  e  la   conseguente   auspicata\ncaducazione  del  comma  1  dell\u0027art.  14  per  le  ragioni  che   si\nillustreranno qui di seguito  comportano  l\u0027automatico  travolgimento\ndei commi successivi dello stesso articolo, in quanto il comma  1  ne\ncostituisce il presupposto. \n    II.1.   L\u0027introduzione,   al   comma   1   dell\u0027art.   14,    del\ncommissariamento,  in   via   straordinaria,   delle   otto   aziende\nsociosanitarie locali, dell\u0027Azienda ospedaliera  ARNAS  «G.  Brotzu»,\ndell\u0027AREUS  e  delle  due  aziende  ospedaliero-universitarie   della\nSardegna, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia\ndi «tutela della salute» e, nella specie, con gli articoli  2,  comma\n2-octies, 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30\ndicembre 1992, n. 502, nonche\u0027 con gli articoli 1  e  2  del  decreto\nlegislativo 4 agosto 2016, n. 171. \n    La citata legislazione statale, infatti, ha inteso  garantire  un\nprocedimento di reclutamento dei direttori generali delle  aziende  e\ndegli enti del S.S.N. in cui, nell\u0027interesse del buon andamento della\npubblica amministrazione, le nomine avvengono in  modo  imparziale  e\ntrasparente,  fra  soggetti  muniti   delle   necessarie   competenze\ntecnico-professionali. \n    In tale quadro normativo, e\u0027 precluso  al  legislatore  regionale\nprevedere  la  generica  possibilita\u0027  di  nominare  un   commissario\nstraordinario, senza specificare i motivi ostativi alla  sostituzione\ndel direttore generale e senza stabilire le procedure e  i  requisiti\nnecessari per detta nomina, senza che cio\u0027 determini  inevitabilmente\neffetti lesivi della sfera di competenza statale. \n    Inoltre, la generica  possibilita\u0027  di  nominare  un  commissario\nstraordinario, prevista dalla norma in esame,  realizza  una  lesione\ndei  principi  di  ragionevolezza,  adeguatezza  e   buon   andamento\ndell\u0027amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione,\nin quanto l\u0027intervento legislativo regionale crea un regime atipico e\nnon definito quanto ai presupposti, ai  requisiti  e  alle  modalita\u0027\nprocedimentali per la nomina dei  vertici  degli  enti  del  Servizio\nsanitario regionale. \n    Con  riferimento  all\u0027istituto  del  commissariamento,  la  Corte\ncostituzionale (sentenza n. 189/2022) ha avuto occasione di affermare\n«[  ...  ]   le   regioni   possono   disciplinare   l\u0027istituto   del\ncommissariamento degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  per\nesigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata  e\ngiustificata impossibilita\u0027 di  procedere  alla  nomina  dei  vertici\naziendali secondo il procedimento  ordinario  (sentenza  n.  209  del\n2021); dunque, non nel caso di mera vacanza dell\u0027ufficio  poiche\u0027  in\ntal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all\u0027art.\n3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con elusione\ndel termine perentorio di sessanta  giorni  per  la  copertura  della\nstessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e\ngiustificata impossibilita\u0027 di procedere a tale copertura secondo  il\nprocedimento ordinario. Si pensi, ad  esempio,  al  caso  in  cui  la\nvacanza dell\u0027\u0027incarico avvenga nella fase di avvicendamento  tra  una\nlegislatura e un\u0027altra; a quello di dimissioni dell\u0027intera  dirigenza\nsanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale  per  ragioni\nche rendano inopportuna la stessa supplenza da  parte  del  direttore\nsanitario o  amministrativo;  agli  interventi  di  razionalizzazione\nmediante accorpamento delle aziende sanitarie  (sentenza  n.  87  del\n2019)» (enfasi aggiunta). \n    La norma regionale oggetto della presente censura  non  ricollega\nil  commissariamento  ne\u0027  a  un\u0027esigenza  straordinaria  o   a   una\ncomprovata e giustificata impossibilita\u0027 di copertura  della  vacanza\nmediante l\u0027ordinario procedimento, ne\u0027, tantomeno,  ad  alcuna  delle\nfattispecie esemplificativamente indicate dalla Corte costituzionale,\nessendo, peraltro, tutti i direttori generali regolarmente in carica. \n    Ne deriva che la previsione  regionale  finisce  anche  per  dare\nluogo ad una decadenza automatica dei direttori degli  enti  e  delle\naziende coinvolte, del tutto  svincolata  da  eventuali  inadempienze\ngestionali  o  dall\u0027accertamento  del  mancato  raggiungimento  degli\nobiettivi da parte dei vertici aziendali, anche questa - come  quella\ncensurata al  punto  I  che  precede,  contraria  al  buon  andamento\ndell\u0027amministrazione (art. 97 della Costituzione). \n    Sul punto, invece, la  normativa  statale,  segnatamente,  l\u0027art.\n3-bis, comma 7, del decreto legislativo n 502 del  1992  ha  previsto\nche «Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una\nsituazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del\nprincipio di buon andamento e di imparzialita\u0027 della  amministrazione\nla  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del\ndirettore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la\nregione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all\u0027art.  2,\ncomma 2-bis, che  si  esprime  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla\nrichiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto\npuo\u0027 avere comunque corso»; la norma e\u0027 stata poi trasfusa  nell\u0027art.\n2, comma 5 decreto  legislativo  n.  171/2016:  «La  regione,  previa\ncontestazione e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,\nprovvede,  entro  trenta  giorni  dall\u0027avvio  del   procedimento,   a\nrisolvere  il  contratto,  dichiarando  l\u0027immediata   decadenza   del\ndirettore generale con provvedimento motivato  e  provvede  alla  sua\nsostituzione con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo,  se\nricorrono gravi e comprovati motivi, o se la  gestione  presenta  una\nsituazione di grave disavanzo imputabile  al  mancato  raggiungimento\ndegli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta  violazione\ndi legge o regolamenti  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di\nimparzialita\u0027  dell\u0027amministrazione,  nonche\u0027  di  violazione   degli\nobblighi in materia di trasparenza di cui al decreto  legislativo  14\nmarzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25  maggio\n2016, n. 97. In tali casi la regione  provvede  previo  parere  della\nConferenza di cui all\u0027art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30\ndicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel\ntermine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i  quali\nla risoluzione del contratto puo\u0027 avere comunque corso. Si  prescinde\ndal parere nei casi di particolare gravita\u0027 e urgenza. Il  sindaco  o\nla Conferenza dei sindaci di cui all\u0027art. 3, comma  14,  del  decreto\nlegislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,\novvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all\u0027art.  2,\ncomma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di  manifesta\ninattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale,  possono\nchiedere alla regione di revocare l\u0027incarico del direttore  generale.\nQuando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall\u0027incarico  di\ncui al comma 4 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali\ndelle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  art.  2,\ncomma 2-bis, e\u0027 integrata con il sindaco del comune  capoluogo  della\nprovincia in cui e\u0027 situata l\u0027azienda». \n    La legge statale ha altresi\u0027 stabilito la decadenza automatica ai\nsensi del comma 7-bis, tuttora vigente, dell\u0027art. 3-bis  del  decreto\nlegislativo n. 502 del  1992  cit.,  quando  la  regione  accerti  il\nmancato conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  che\ncostituisce, per il direttore generale, grave inadempimento. \n    L\u0027art. 2 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171  ha,\ndunque, introdotto una disciplina volta proprio a  regolamentare  sia\nla nomina, sia le ipotesi di gravi e comprovati motivi, di  disavanzo\nimputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o  di  manifesta\nviolazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e\ndi imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione e di violazione degli  obblighi\nin materia di trasparenza, sia l\u0027ipotesi  di  mancato  raggiungimento\ndegli  obiettivi  da   parte   del   direttore   generale   dell\u0027ASL,\ndisciplinando anche i poteri suscettibili di essere esercitati in via\nsussidiaria dalla regione, nonche\u0027 la specifica procedura - anche  di\nsostituzione - da intraprendere al  verificarsi  dei  presupposti  di\ninadempimento ivi contemplati. \n    Ne deriva che, anche ove venga rilevato il mancato compimento  di\nun atto obbligatorio per legge, la regione puo\u0027 risolvere il rapporto\ncon i vertici apicali delle  aziende,  ma  pur  sempre  nel  doveroso\nrispetto  delle  disposizioni  statali  sopra  menzionate   che,   si\nribadisce, non prevedono, neppure a fronte di gravi inadempienze,  il\nricorso all\u0027istituto del commissariamento nei termini indicati  dalla\ndisposizione regionale in esame. \n    Tanto rappresentato, la risoluzione automatica  del  rapporto  in\nessere dei direttori generali, disposta dall\u0027art. 14, non e\u0027 conforme\na quanto  previsto  dalla  normativa  statale  per  l\u0027istituto  della\ndecadenza, e tanto integra una violazione dei  principi  fondamentali\ndettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute, ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione cui e\u0027 da ricondursi\nla disciplina qui in esame (sentenze numeri 139/2022 (4)  ,  87/20195\n(5) ),  nonche\u0027  una  violazione  dell\u0027art.  97  della  Costituzione,\nladdove il censurato automatismo  evidentemente  pregiudica  il  buon\nandamento e l\u0027esigenza di continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n    Inoltre, la  norma  in  esame,  ponendosi  in  contrasto  con  la\nnormativa statale  di  riferimento,  eccede  anche  dalle  competenze\nstatutarie riconosciute alla regione dal  suo  Statuto  speciale,  in\nparticolare rispetto all\u0027art. 4 della legge costituzionale n. 3/1948,\nlettera i),  che  sottopone  l\u0027intervento  legislativo  regionale  in\nmateria di igiene e sanita\u0027 pubblica, oltre che ai limiti  richiamati\nnell\u0027art. 3 dello Statuto, anche ai principi  stabiliti  dalle  leggi\ndello Stato. \n\n(1) L\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  e  la   conseguente   auspicata\n    caducazione del comma  1  dell\u0027art.  14  comportano  l\u0027automatico\n    travolgimento dei commi  successivi  dello  stesso  articolo,  in\n    quanto il comma 1 ne costituisce il presupposto \n\n(2) «il ricorrente, pur prendendo  in  considerazione  la  competenza\n    regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca  l\u0027art.\n    117, secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  facendo\n    valere cosi\u0027 una  competenza  esclusiva  statale  che  non  trova\n    corrispondenza nello Statuto. Sicche\u0027, [...] uno  scrutinio  alla\n    luce delle norme statutarie risulta inutile (sentenze n. 103  del\n    2017, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006) ». \n\n(3) «L\u0027assoluta estraneita\u0027 alle competenze  statutarie,  secondo  la\n    prospettazione   del   ricorrente,   degli    evocati    principi\n    fondamentali nella materia coordinamento della  finanza  pubblica\n    recati dalla legislazione statale,  che  si  applicano  anche  ai\n    soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilita\u0027 di  una\n    motivazione piu\u0027 pregnante alla luce delle  suddette  competenze.\n    (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020,  n.\n    40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239  del  2015,\n    n. 238 del 2015, n. 176 del 2015  e  n.  82  del  2015).  Secondo\n    costante giurisprudenza costituzionale, nel  caso  in  cui  venga\n    impugnata in via principale la legge di una regione ad  autonomia\n    speciale, la compiuta definizione dell\u0027oggetto del  giudizio  non\n    puo\u0027 prescindere dall\u0027indicazione  delle  competenze  legislative\n    assegnate dallo statuto, alle  quali  le  disposizioni  impugnate\n    sarebbero  riferibili  qualora  non  operasse  il   nuovo   testo\n    dell\u0027art.   117   della   Costituzione.   Tuttavia,   l\u0027omissione\n    dell\u0027indicazione delle competenze statutarie non inficia  di  per\n    se\u0027 l\u0027ammissibilita\u0027 della questione promossa quando la normativa\n    impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse,\n    cosi\u0027 da doversi escludere l\u0027utilita\u0027 dello scrutinio  alla  luce\n    delle disposizioni statutarie. (Precedenti  citati:  sentenze  n.\n    194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151  del  2015,\n    n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003)» \n\n(4) «La disciplina degli incarichi della  dirigenza  sanitaria  -  di\n    stretta inerenza  con  l\u0027organizzazione  del  servizio  sanitario\n    regionale e, in definitiva, con le condizioni  per  la  fruizione\n    delle prestazioni rese all\u0027utenza - va ricondotta  alla  materia,\n    di competenza concorrente, della tutela della salute,  attribuita\n    alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del\n    2001» \n\n(5) Per costante giurisprudenza costituzionale, la  disciplina  della\n    dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale e\u0027 ascritta\n    alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra\n    Stato e regioni ex art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione\n    (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del  2016  e\n    n. 124 del 2015) \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente\nannullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, gli articoli\n6, comma 1, che sostituisce  il  comma  1  dell\u0027art  13  della  legge\nregionale n. 24 del  2020  e  successive  modifiche  e  integrazioni,\nlimitatamente al secondo periodo del comma  sostituito,  e  14  della\nlegge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, pubblicata\nnel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna  n  15\ndel 13 marzo 2025. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data\n30 aprile 2025; \n        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; \n        3. copia della legge regionale impugnata; \n        Con ogni salvezza. \n          Roma, 9 maggio 2025 \n \n                    L\u0027Avvocato dello Stato: Russo","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"17/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"6","data_legge":"11/03/2025","data_nir":"2025-03-11","numero_legge":"8","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"nella parte in cui sostituisce","denominazione_attributo":"","id":"24845","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"13","data_legge":"11/09/2020","data_nir":"2020-09-11","numero_legge":"24","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24856","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"14","data_legge":"11/03/2025","data_nir":"2025-03-11","numero_legge":"8","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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